AVVISO
AVVISO
GARA INFORMALE PER LA CONCESSIONE DELLA GESTIONE DEL NOLEGGIO BICICLETTE NEL PARCO REGIONALE LA MANDRIA
1. L’ Ente di gestione del Parco regionale La Mandria e dei Parchi e Riserve naturali delle Valli di Xxxxx intende procedere all’affidamento in concessione del servizio noleggio biciclette all’interno dell’area attrezzata regionale del Parco La Mandria. Allo scopo di individuare il concessionario più idoneo del servizio in oggetto, nel rispetto dei principi di trasparenza, adeguata pubblicità, non discriminazione, parità di trattamento e proporzionalità, ai sensi dell’art. 30 dlgs. N. 163/2006 viene indetta una gara informale a presentare specifica offerta, secondo le modalità e le condizioni di partecipazione specificate di seguito, nonché nell’allegato schema di contratto (mod. C)
2. Procedura di gara: Gara informale
3. Oggetto e durata: GESTIONE DEL NOLEGGIO BICICLETTE presso l’area regionale del Parco La Mandria, da svolgersi in conformità a quanto previsto nello schema di contratto allegato (mod. c) – Dal 1.2.2008 e per la durata di anni tre, rinnovabili
4. Criterio di aggiudicazione: l’affidamento dell’incarico sarà affidato ai sensi dell’art. 81 del codice 163 12.4.2006 ovvero criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa secondo i seguenti parametri:
esperienza nella gestione di attività similari 40 punti
offerta economica 20 punti (la somma offerta a base d’asta non
progetto di organizzazione e gestione del servizio, corredato da relazione descrittiva del piano di
manutenzione ordinaria e straordinaria dei cicli 40 punti in concessione
potrà essere inferiore a €
2000,00/annui)
5. Modalità di svolgimento dell’incarico: secondo quanto stabilito dal presente bando e dallo schema di contratto e suoi allegati
6. Documentazione: Bando, schema di contratto e relativi allegati, modulo dell’offerta e dichiarazione, possono essere richiesti all’ufficio provveditorato (da lunedì a giovedì dalle 9 alle 12,00 e dalle 14.00 alle 17.00; il venerdì dalle 9.00 alle 12.00 – TELEFONO 000 0000000). e sono pubblicati all’albo pretorio dell’Ente e sul sito Internet xxx.xxxxxxxxxxxx.xx – xxx.xxxxx/xxxxxxx.xx
7. Modalità di partecipazione:
Per prendere parte alla gara, la ditta dovrà far pervenire la propria offerta tecnica ed economica, come da modello A, la documentazione relativa all’esperienza nella gestione
di attività similari, oltre alla restante documentazione richiesta, come da modelli B e C, a questo Ente -Ente Parco La Mandria, ufficio Protocollo - V.le X. Xxxxxxxx XX^, 256 – 00000 Xxxxxxx Xxxxx (XX) – entro e non oltre il termine perentorio delle ore 12,00 del giorno 22 gennaio 2008, in apposito plico sigillato recante la dicitura “OFFERTA PER GESTIONE NOLEGGIO BICICLETTE”
L’offerta potrà essere recapitata direttamente o a mezzo posta (posta celere compresa). E’ ammessa anche la consegna tramite agenzie di recapito autorizzate, nel rispetto della normativa in materia. Le consegne dirette dovranno avvenire nel seguente orario: da lunedì a giovedì dalle ore 9,00 alle ore 12,00 e 14,00 – 16,00, il venerdì ore 9,00-12,00 (Si rammenta che non si provvederà al ritiro di offerte in orari diversi da quelli indicati)
Il recapito del piego, entro il termine indicato, rimane ad esclusivo rischio del mittente. Oltre il termine sopraindicato, non sarà valida alcuna altra offerta, anche se sostitutiva od aggiuntiva di offerta precedente. Non si farà luogo a gara di miglioria, ne’ sarà consentita in sede di gara, la presentazione di altra offerta.
L’offerta, dovrà essere incondizionata e dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante o da chi è abilitato a presentare l’offerta. Si precisa che eventuali correzioni apportate all’offerta dovranno essere espressamente e specificatamente confermate e sottoscritte dal medesimo.
All’offerta tecnico-amministrativa dovrà anche essere allegata la seguente DOCUMENTAZIONE:
• Dichiarazione resa sul modello B allegato, unitamente alla fotocopia del documento di identità;
• Schema di contratto, modello C e suoi allegati sottoscritto per accettazione in ogni pagina dal legale rappresentante
• Attestato di avvenuto sopralluogo rilasciato dall’Ente Parco stesso
• Documentazione relativa all’esperienza nella gestione di attività similari
7. Soggetti ammessi alla gara: possono partecipare alla gara ditte che risultino regolarmente iscritte alla CCIAA, che non si trovino in stato di liquidazione o fallimento e non abbiano presentato domanda di concordato.
8. Condizioni per essere ammessi alla gara:
Essere in possesso dei requisiti della dichiarazione di cui all’allegato B
I soggetti partecipanti devono essere in regola con le norme vigenti in materia di avvio di un esercizio commerciale e quelle concernenti la sicurezza, la salute e l’igiene sul lavoro.
La ditta aggiudicataria dovrà assumere la titolarità di tutte le licenze e/o autorizzazioni necessarie per lo svolgimento dell’attività commerciale inerente all’attività in oggetto.
E’ vietato il subappalto.
A V V E R T E N Z E
Ai fini della formulazione dell’offerta, le ditte partecipanti dovranno effettuare obbligatoriamente, pena l’esclusione dalla gara, un sopralluogo presso i locali di esecuzione dei servizi, da concordarsi con l’Ente che ne rilascia apposito attestato.
L'aggiudicazione verrà effettuata anche in presenza di una sola offerta valida;
Nel caso che due o più concorrenti risultassero miglior offerenti secondo le vigenti disposizioni, si procederà, seduta stante, a sorteggio.
La mancata o la irregolare presentazione della dichiarazione e/o documentazione richiesta dal presente bando, nonché l’irregolare modalità di presentazione dell’offerta, sarà causa di esclusione dalla gara.
Gli offerenti hanno la facoltà di svincolarsi dalla propria offerta, qualora siano decorsi 180 giorni dal provvedimento di affidamento, senza che sia stato stipulato il contratto. La predetta facoltà non è esercitatile qualora il suddetto termine sia decorso inutilmente per cause non imputabili all’Amministrazione.
Si rammenta che la falsa dichiarazione comporta le conseguenze penali e amministrative previste dalla normativa vigente.
In ordine alla veridicità delle dichiarazioni rese l’Amministrazione si riserva la facoltà di effettuare eventuali controlli e di disporre qualora emergano difformità la revoca dell’aggiudicazione e il risarcimento dei danni eventualmente patiti, ferme restando le ulteriori responsabilità previste dalla legge per dichiarazioni mendaci e/o false .
L’affidamento diventa impegnativo per l’Amministrazione ad avvenuta esecutività del provvedimento che la dispone, mentre l’impresa concorrente è vincolata sin dal momento dell’inizio delle operazioni di gara.
L’esito della gara verrà comunicato al solo aggiudicatario entro 10 giorni dal suo svolgimento. L’assenza di ogni comunicazione entro il predetto termine tiene luogo della comunicazione della mancata aggiudicazione.
Ai sensi del DLgs. 196/2003 si informa che i dati forniti dai concorrenti sono trattati dall’Ente di gestione del Parco Regionale La Mandria esclusivamente per le finalità connesse alla gara e per l’eventuale successiva stipula e gestione del contratto. Il titolare del trattamento dei dati in questione è l’Ente di gestione del Parco Regionale La Mandria
Responsabile dell’istruttoria del procedimento è la sig.ra Xxxx Xxxxx – Responsabile Settore servizi generali.- xxxxx.xxxxxxx@xxxxxxxxxxxx.xxxxxxxx.xx – 011 4993316,
Venaria,
Il Direttore (D.ssa Xxxxxxxx Xxxxxx)
MODELLO A
OGGETTO: offerta per la concessione della gestione del noleggio biciclette all’interno dellEnte di gestione Parco Regionale La Mandria e riserve Valli di Xxxxx.
Il sottoscritto …………………..…………………………………nato a …………………………
Il…………………residente in……………………….Via n…
in qualità di legale rappresentante della ditta………………………………………………………..
con sede in……………………………..via………………………......................................n………
tel……………………….fax………………………… e-mail………………………………………
In riferimento alla gara di cui all’oggetto, quale miglior prezzo IVA esclusa
OFFRE
Prezzo annuo Euro……………..……
Dichiara inoltre di aver preso esatta conoscenza e di accettare tutte le condizioni riportate nel bando per la fornitura in oggetto, nonché di tutte le circostanze generali e particolari che possono aver influito sulla determinazione dell’offerta
…………………………..li……………………….
…………………………………… (firma leggibile e per esteso)
Allegati:
• Progetto di organizzazione e gestione del servizio, corredato da relazione descrittiva del piano di manutenzione ordinaria e straordinaria dei cicli in concessione
• Documentazione relativa all’esperienza nella gestione di attività similari
• Attestato di avvenuto sopralluogo
MODELLO B
DICHIARAZIONE
Sostitutiva di certificazioni (ai sensi dell’art. 46 del D.Lgs. 445/2000) e sostitutiva di atto di notorietà (ai sensi dell’art. 47 – stesso X.Xxx.)
OGGETTO: CONCESSIONE GESTIONE NOLEGGIO BICICLETTE
Il sottoscritto ………………………nato a ……………………..il …………..
residente in……………………………….via ………………………….. n……...…..
In qualità di legale rappresentante dell’impresa……………………….………………………...…
con sede in……………………..…Via …………………… ..n……………..
cod. fiscale………………………………………………p.IVA…………….………………..
consapevole delle conseguenze penali cui va incontro nel caso di attestazioni mendaci e al fine di partecipare alla gara di cui all’oggetto
D I CH I A R A
A - le persone o la persona autorizzata ad impegnare la Ditta o la Società sono le seguenti:
(amministratori muniti di rappresentanza legale - cognome, nome, data e luogo di nascita)
…………………………………….…………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
B – di non versare in alcuna delle cause di esclusione previste nell’articolo 38 comma 1 lettere a) b) c)
d) e) f) g) h) i) l) ed m) del D. Lgs. 163/2006 e più precisamente:
a) che, non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una tali situazioni;
b) che nei propri confronti non è pendente procedimento per l’applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all’art. 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o di una delle cause ostative previste dall’articolo 10 della legge 31 maggio 1965 n. 575;
c) che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che indicono sulla moralità professionale
d) che non ha violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all’art. 17 della legge 19 marzo 1990 n. 55
e) che non ha commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso dell’Osservatorio;
f) che, secondo motivata valutazione della stazione appaltante, ha commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione delle prestazioni affidata dalla stazione appaltante che bandisce la gara; o che ha commesso un errore grave nell’esercizio della loro attività professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte della stazione appaltante;
g) che non è incorsa nelle violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse
h) che nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara hanno reso false dichiarazioni in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara, risultanti dai dati n possesso dell’Osservatorio;
i) che non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali;
l) ai sensi dell’art. 17 della L. 12 marzo 1999 n. 68 che l’impresa: (indicare in quale delle due ipotesi si ricade):
◻ Non è tenuta al rispetto delle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili avendo alle dipendenze numero di lavoratori inferiori a 15
□che è in regola con le norme di cui alla legge 68/99 che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili
m) nei cui confronti è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’art. 9 comma 2 lett. c del decreto legislativo dell8 giugno 2001 n. 231 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione
Indirizzo, telefono, fax, e-mail cui trasmettere comunicazioni inerenti l’oggetto:
………………………..…………………………………………………………………………………
………………………………
Il dichiarante (in qualità di legale rappresentante)
………………………………….
Allegato: documento di identità personale del dichiarante
SCHEMA DI CONTRATTO MODELLO C
CONTRATTO DI CONCESSIONE PER LA GESTIONE DEL NOLEGGIO BICICLETTE DELL’ENTE DI GESTIONE DEL PARCO REGIONALE LA MANDRIA
TRA
L'Ente di Gestione del Parco Regionale La Mandria e dei Parchi e delle Riserve Naturali delle Valli di Xxxxx (d'ora in avanti: Concedente), con sede in Xxxxxxx Xxxxx (XX), xxxxx Xxxxx Xxxxxxxx XX, xx 000, CF e P.IVA 01699930010, in persona del suo Direttore Legale Rappresentante pro tempore, dott.ssa Xxxxxxxx Xxxxxx nata a Carignano, il 2.12.1968 e domiciliata per la carica presso l'Ente di Gestione del Parco Regionale La Mandria e dei Parchi e delle Riserve Naturali delle Valli di Xxxxx in Venaria Reale (TO), viale Xxxxx Xxxxxxxx XX, n° 256
e
(d’ora in avanti: Concessionario) con sede in ……………..….. via… N……
c.f. e p.i……………………………………….
In persona del suo legale rappresentante…………………………
Premesso che
▪ Con determina dirigenziale n. del il concedente ha bandito la gara per la concessione della gestione del noleggio biciclette nel Parco Regionale La Mandria, e per l’utilizzo a tal fine dei locali presso Cascina Prato Pascolo, così come specificati ed individuati nella planimetria allegata (allegato B) (d’ora in avanti Locali)
▪ Con determina dirigenziale n. del è stata aggiudicata al concessionario la concessione suddetta sulla base di un’offerta economica ed un progetto che costituiscono obblighi recepiti dal presente contratto
Si concorda e si stipula quanto segue:
1. PREMESSE
Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente accordo.
2. OGGETTO
Il concedente affida al concessionario in esclusiva la gestione dell’esercizio di noleggio biciclette nell’area attrezzata regionale del Parco La Mandria.
A tal fine concede altresì in utilizzo al Concessionario i locali destinati al noleggio biciclette presso la Cascina Prato Pascolo, come da planimetria allegata (All. B) e le biciclette descritte all’allegato modello A
Il Concessionario provvede all’installazione, secondo le norme vigenti delle attrezzature di dettaglio e degli arredi necessari per l’esercizio delle attività di impresa, oggetto del presente contratto.
Il Concessionario dovrà farsi carico dell'onere derivante dai consumi (energia elettrica, forza motrice, acqua, telefono, raccolta rifiuti -sia con riferimento alla tariffa comunale che al servizio di raccolta interna al Parco La Mandria- ed ogni altra spesa relativa alla gestione delle attività oggetto di Contratto) per il funzionamento dell'esercizio delle attività oggetto di Concessione, obbligandosi sin da ora a rimborsare al Concedente, a semplice richiesta, le spese eventualmente sostenute dal Concedente per l’erogazione dei servizi, di pertinenza del Concessionario.
3. NORME GENERALI DA OSSERVARE NELL’ESECUZIONE DEL CONTRATTO
Il concessionario e gli eventuali propri soci lavoratori e/o dipendenti dovranno esercitare l’attività nel rispetto delle modalità dettagliate nell’ALL. A e rispettare le ulteriori seguenti norme:
a) osservanza di quanto prescritto nel Regolamento del Parco La Mandria (allegato C);
b) non sono ammessi utilizzi dei locali diversi da quelli previsti nel presente contratto, di cui allegata planimetria (ALL. B), e secondo le prescritte modalità, indipendentemente dalle eventuali autorizzazioni amministrative in possesso del concessionario, salvo diverso accordo scritto con il Concessionario;
c) opportuno decoro, ordine e pulizia dei locali e del personale impiegato;
d) conoscenza, seppur generale, del Parco La Mandria e disponibilità a fornire materiale illustrativo messo a disposizione dal concedente;
e) attività da esercitare come da allegato A. Durante la chiusura dei locali per riposo settimanale al Concessionario è permesso l’autonomo accesso per l’esercizio del noleggio biciclette che per effettuare attività manutentive ordinarie od organizzative correlate alla propria attività, eseguite in proprio o tramite terzi, purchè autorizzati dal Concedente.
f) in nessun caso l’accesso del pubblico all’esercizio potrà avvenire con mezzi motorizzati, fatta eccezione, limitatamente alle esigenze lavorative, per il concessionario, i suoi dipendenti e per i fornitori, i quali potranno parcheggiare esclusivamente nelle apposite aree parcheggio segnalate;
g) divieto di detenere presso i locali, e far accedere, alcun animale;
h) il tariffario dovrà essere costantemente e regolarmente esposto al pubblico;
i) non è consentito installare nei locali e adiacenze video giochi, juke box, slot machine e ogni altro gioco meccanico o elettronico e si obbliga inoltre a non diffondere mai all’esterno dei locali rumori e suoni, ancorché di intensità inferiore alle soglie di legge;
j) non è consentito installare elementi pubblicitari inerenti l’esercizio (illuminescenti e non) non preventivamente concordati con il concedente. Le dimensioni e la tipologia dell’insegna dell’esercizio devono essere concordate con il concedente;
Il concessionario si obbliga ad effettuare la raccolta differenziata dei rifiuti secondo quanto prescritto dalle norme in vigore
Il concessionario si obbliga ad esibire nei locali e a diffondere al pubblico il materiale informativo predisposto dal concedente, relativo al Parco La Mandria. Il concedente si obbliga a diffondere al pubblico i riferimenti dell’esercizio nel proprio materiale divulgativo e presso i punti informativi e le bacheche del Parco, oltre che a posizionare idonea segnaletica direzionale all’interno dell’area regionale del Parco.
Il Concedente si impegna a concedere in uso al Concessionario il logo del Parco La Mandria ed eventualmente del materiale iconografico che, di concerto tra Concedente e Concessionario, potrà essere allocato nei Locali.
E’ consentito il ricorso a contratti di sponsorizzazione della specifica attività, previo accordo con il concedente Ente Parco.
4. NORME SPECIFICHE PER L’ESERCIZIO DEL NOLEGGIO BICICLETTE
Per il servizio di noleggio biciclette di cascina Prato Pascolo viene concesso l’utilizzo delle superfici e locali di cui allegata planimetria (allegato B) nonché dei cicli ed attrezzature indicate nell’ allegato A . Il servizio dovrà essere assicurato durante gli orari minimi indicati nell’allegato A e alle tariffe massime ivi fissate. L’attesa per il noleggio non dovrà superare i cinque minuti.
Il Concessionario è obbligato a mantenere in piena efficienza le biciclette destinate al noleggio, nel numero e tipologia pari almeno a quanto affidato in uso dal Concedente, procedendo alle eventuali necessarie sostituzioni con beni di pari qualità e in ogni caso mantenendo la numerazione esistente, l’attuale colorazione e identificazione con logo.
Il Concessionario prima dell’inizio dell’attività in oggetto stipula e trasmette all’Ente apposita polizza assicurativa per eventuali danni derivanti a terzi nell’esercizio dei servizi in oggetto.
L’eventuale recupero di biciclette non riportate al noleggio dall’utente per ragioni di caso fortuito o forza maggiore, è a carico del Concessionario, che può effettuare il recupero all’interno del Parco con mezzo motorizzato dando contestuale comunicazione al Concedente.
5. RESPONSABILITA’ PER DANNI
Il concessionario si assume tutte le responsabilità per i danni derivanti al concedente o a terzi, cose o persone nell’esecuzione delle attività di impresa oggetto del contratto.
In caso di grave inadempimento da parte del concessionario delle prestazioni dedotte a suo carico nel presente contratto, il concedente si riserva la facoltà di risolvere il contratto e di pretendere dal concessionario il risarcimento di tutti i danni patiti a qualsiasi titolo.
6. OSSERVANZA DI LEGGI, REGOLAMENTI, NORME ANTINFORTUNISTICHE E DI IGIENE DEL LAVORO
Il concessionario si impegna all’osservanza di tutta la normativa di legge e regolamentare nonché di ogni prescrizione emanata dalle Autorità competenti, applicabili alle attività di impresa oggetto del contratto. In caso di inadempimento, il concedente si riserva la facoltà di risolvere il contratto di concessione.
Il concessionario è tenuto al rispetto delle normative di riferimento in particolare per i propri addetti al rispetto degli standard di trattamento salariale, secondo i CCNL di categoria firmati dalle OOSS maggiormente rappresentative a livello nazionale, normativi, previdenziali ed assicurativi del settore e, a richiesta del concedente, ad esibire la documentazione che lo attesti e lo comprovi (es. autocertificazione del legale rappresentante attestante l’applicazione contrattuale, modelli inps 01M, buste paga, ecc…) Il concessionario deve inoltre garantire che il personale che opera nei locali sia in regola con la vigente normativa in materia di prevenzioni infortuni, igiene sul lavoro, assicurazioni contro gli infortuni, previdenza e quant’altro sia previsto dai contratti collettivi di lavoro per la categoria di riferimento.
In caso di inadempimento del presente comma, il concedente si riserva la facoltà di risolvere il contratto di concessione.
7. CONTROLLI
Il concedente, dovendo perseguire l'obiettivo strategico di rendere le strutture del Parco Regionale La Mandria punti di servizio qualificato per tutti i fruitori del Parco la Mandria, effettuerà incontri periodici con il Concessionario per valutare l'andamento della gestione e concordare azioni per mantenere adeguato il livello qualitativo e quantitativo dei servizi offerti, nonché il miglioramento dell’impatto ambientale dell’attività esercitata.
Il Concessionario dovrà permettere l’accesso ai locali da parte del Concedente, al fine di controllare il perfetto adempimento degli obblighi previsti dal presente contratto.
8..CAUZIONE
Il concessionario versa contestualmente alla sottoscrizione del contratto la cauzione di €
6.000 a garanzia dell’adempimento delle prestazioni dedotte a suo carico mediante le seguenti modalità:
- mediante bonifico bancario la cauzione può essere prestata
- mediante fidejussione bancaria
- polizza assicurativa concessa in favore dell'Ente di Gestione del Parco Regionale La Mandria e dei Parchi e delle Riserve Naturali delle Valli di Xxxxx da soggetti autorizzati a norma di legge. La fideiussione/polizza assicurativa dovrà essere:
- con rinuncia al beneficio della preventiva escussione del tipo "a prima richiesta";
- prevedere la clausola di rinuncia alle eccezioni che spettano al debitore principale con impegno a pagare a semplice richiesta scritta del Concedente per quanto dovuto;
- avere validità per tutta la durata del contratto, fino alla restituzione dell'originale od espressa lettera liberatoria del Concedente.
La cauzione definitiva è prestata a garanzia dell'adempimento da parte del Concessionario di tutte le prestazioni dedotte a suo carico nel Contratto e negli Allegati, compresa la corresponsione del canone; ed è versata a titolo di caparra confirmatoria, ai sensi dell'art.1385 cod. civ.
In caso di inadempimento da parte del Concessionario, il Concedente provvederà ad incamerare la cauzione, fatta salva la facoltà di richiedere l'esecuzione o la risoluzione del contratto ed il risarcimento del danno.
In caso di inadempimento del Concedente, il Concessionario rinuncia fin d'ora alla facoltà di cui all'art. 1385, 2° comma, cod. civ. ed avrà diritto alla sola restituzione della cauzione a tacitazione degli eventuali danni subiti.
Il Concessionario dovrà reintegrare la cauzione definitiva dì cui il Concedente abbia dovuto valersi, in tutto o in parte, durante l'esecuzione del contratto.
Tale cauzione sarà restituita, senza interessi, al termine del contratto.
9. CANONE
Il canone di concessione, fissato in base all’offerta in sede di gara, dovrà essere corrisposto in rate mensili anticipate.
Il mancato versamento di tre rate consecutive del canone è causa di risoluzione del contratto ex art. 1456 c.c.
10. DURATA
Il contratto ha durata triennale dal 1.2.2008
Il Concessionario si impegna a rispettare i termini di avvio regolare del servizio entro 10 giorni dalla comunicazione dell’aggiudicazione, pena revoca e decadenza dall’affidamento.
Il Concedente si riserva la facoltà di rinnovare il contratto per ulteriori tre anni. Il rinnovo verrà effettuato esclusivamente in forma scritta.
11. PENALI E CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA
Nel caso in cui il concessionario non adempia correttamente ed integralmente anche solo ad una delle prestazioni dedotte a suo carico nel presente contratto, il concedente, a mezzo raccomandata a.r., intimerà al concessionario l’adempimento, fissando un termine. Qualora il concessionario non provveda ad adempiere entro il termine indicato, il
concedente si riserva la facoltà di risolvere il contratto ex art. 1456 c.c. o di applicare al concessionario penali fino ad un ammontare annuo pari al 10% del canone previsto su base annua, a seconda della gravità e reiterazione dell’inadempimento.
12.DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO
E’ vietato al concessionario cedere ad altri l’esecuzione di tutta o di parte delle attività oggetto del contratto. In particolare il Concessionario non potrà in alcun caso trasferire a terzi, in tutto o in parte, l'attività di impresa oggetto del Contratto né trasferire a terzi, in tutto o in parte, l'azienda utilizzata per l'esercizio delle attività di impresa oggetto del Contratto.
13. MANUTENZIONI
Le manutenzioni straordinarie dei locali sono a carico del concedente, mentre sono a carico del concessionario le manutenzioni ordinarie di cui all’art. 1576 c.c.
Qualora si rendessero necessarie manutenzioni straordinarie dovute a colpa del concessionario le conseguenti spese saranno poste a suo carico.
Al termine del contratto il concessionario ha l’obbligo di riconsegnare i locali in buono stato di conservazione e liberi da impianti, attrezzature ed ogni altro bene di proprietà del concessionario o da lui detenuti o posseduti.
14. LIMITAZIONI ALL’ESERCIZIO DELL’ATTIVITA’ DI IMPRESA
Il Concedente si riserva la facoltà di modificare gli orari e le modalità di apertura del Parco La Mandria o, qualora sussistano giustificati motivi, di vietare al pubblico l'accesso al Parco La Mandria.
Verificandosi tali circostanze, il Concessionario non potrà pretendere riduzioni del canone convenuto o il ristoro di eventuali danni patiti.
15. AVVIAMENTO
Al termine del contratto il concessionario non pretenderà dal concedente o dal nuovo concessionario alcuna somma a titolo di avviamento commerciale.
Le eventuali migliorie e le addizioni apportate dal concessionario saranno devolute gratuitamente al concedente.
16. CONTROVERSIE
Per ogni controversia in ordine all’interpretazione ed esecuzione del contratto è esclusivamente competente il foro di Torino
17. SPESE
Le spese di bollo del presente contratto e quelle di quietanza del canone sono a carico del concessionario.
Le spese di registro del contratto stesso, come delle sue rinnovazioni o proroghe, sono ripartite in parti uguali tra il concedente e il concessionario, il quale ultimo dovrà rimborsarle a semplice richiesta dell’ente, che si assume l’onere della registrazione.
Data
Per l’Ente Parco La Mandria Per il Concessionario Il Direttore
(D.ssa Xxxxxxxx Xxxxxx)
Allegati:
A. condizioni generali per il noleggio biciclette
B. planimetria
C. regolamento “norme per l’utilizzo e la fruizione del Parco regionale La Mandria”
ALLEGATO ALLO SCHEMA DI CONTRATTO MODELLO A
CONDIZIONI GENERALI PER IL NOLEGGIO BICICLETTE
BENI USATI, RELATIVI AL NOLEGGIO BICICLETTE DEL PARCO, CHE IL CONCEDENTE AFFIDA IN UTILIZZO AL CONCESSIONARIO:
BICICLETTE:
N° | 28 | BICICLETTE LEGNANO UOMO | 28 |
N° | 48 | BICICLETTE LEGNANO DONNA | 26 |
N° | 67 | BICICLETTE LEGNANO DONNA | 24 |
N° | 13 | BICICLETTE LEGNANO BMX | 20 |
N° | 9 | BICICLETTE LEGNANO BMX | 16 |
N° | 50 | BICICLETTE XXXXXXX DONNA | 24 |
N° | 215* | TOTALE |
* oltre ad altre biciclette depositate presso il noleggio riparabili a cura del gestore TANDEM modello Xxxxxxx: restano depositati e a disposizione dell’Ente, salva diversa intesa, per progetti attività con soggetti disabili curati dall’Ente.
ATTREZZATURE:
- N° | 1 | BANCONE DA LAVORO METALLICO |
- N° | 2 | MORSE |
- N° | 2 | CAVALLETTI PER MANUTENZIONE BICICLETTE |
- N° | 1 | ATTREZZO CENTRA RUOTE |
- VARI METRI DI RASTRELLIERE PER BICICLETTE
ORARIO DI APERTURA:
Nel periodo dal 1°marzo al 1° novembre: il Concessionario deve garantire il funzionamento del servizio noleggio biciclette tutti i giorni (sia feriali che festivi) a partire almeno dalle ore 10 e in ogni caso fino, ma non oltre, ad un’ora prima dell’orario di chiusura del Parco, senza interruzioni.
Nel periodo dal 2 novembre al 30 novembre e dal 1°febbraio al 28(o29) febbraio il Concessionario deve garantire il funzionamento del servizio noleggio biciclette almeno durante le giornate festive e di sabato, a partire almeno dalle ore 10 e in ogni caso fino, ma non oltre, ad un’ora prima dell’orario di chiusura del Parco, senza interruzioni.
Nel periodo dal 1°dicembre fino al 31 gennaio il Concessionario può non erogare il servizio di noleggio delle biciclette.
TARIFFE MASSIME
Il Concessionario, per il noleggio delle biciclette, non potrà applicare delle tariffe superiori a quelle di seguito indicate, che dovranno essere in ogni caso previste e pubblicizzate, pur potendo prevedere tariffe ulteriori per articolazioni temporali differenti, proporzionalmente sia superiori che inferiori:
tariffa feriale | tariffa festiva | |
ADULTO MAX 4 ORE | € 3,50 | € 4,00 |
ADULTO CON SEGGIOLINO | € 4,00 | € 4,50 |
4 ORE | ||
BIMBO MAX 4 ORE | € 2,50 | € 3,50 |
OVER 65 MAX 4 ORE | € 2,50 | € 3,50 |
DISABILI MAX 4 ORE | € 2,50 | € 3,50 |
ADULTO GIORNATA INTERA | € 5,00 | € 5,50 |
ADULTO CON SEGGIOLINO | € 5,50 | € 6,00 |
BIMBO GIORNATA INTERA | € 3,50 | € 4,00 |
OVER 65 GIORANTA INTERA | € 3,50 | € 4,00 |
DISABILI GIORNATA INTERA | € 3,50 | € 4,00 |
ADULTO UTLIMA ORA | ||
(dalle ore 18,00) | € 1,50 | € 2,50 |
ADULTO SEGGIOLINO | ||
(dalle ore 18,00) | € 2,50 | € 3,00 |
BIMBO ultima ora | € 1,50 | € 2,00 |
OVER 65 ULTIMA ORA | ||
(dalle ore 18,00) | € 1,50 | € 2,00 |
DISABILI ULTIMA ORA | € 1,50 | € 2,00 |
(dalle ore 18,00) |
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ALLEGATO ALLO SCHEMA DI CONTRATTO ALLEGATO C
Legge regionale n. 15 del 30 marzo 1987
Norme per l'utilizzo e la fruizione del Parco regionale La Mandria (B.U. 08 Aprile 1987, n. 14)
Il Consiglio regionale ha approvato.
Il Commissario di Governo ha apposto il visto.
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
promulga
la seguente legge:
Art. 1. Finalita'
La presente legge disciplina le modalita' di utilizzo e di fruizione del Parco regionale La Mandria, istituito con la legge regionale 21 agosto 1978, n. 54.
Art. 2.
Accesso al Parco
L'accesso all'Area attrezzata del Parco di proprieta' regionale e' consentito tutti i giorni esclusivamente dagli ingressi aperti al pubblico, nei luoghi aperti al pubblico (ivi compresi gli edifici), negli orari e secondo gli itinerari stabiliti dall'Azienda regionale dei Parchi suburbani.
L'accesso dei fruitori nell'Area attrezzata del Parco di proprieta' privata e' vincolato dai diritti di proprieta'. L'accesso nella Zona di preparco del Parco e' libero e consentito tutti i giorni, fatte salve le normative di salvaguardia e tutela ambientale statali e regionali. La circolazione pedonale, fatta eccezione per i proprietari dei terreni e per gli aventi titolo, e' consentita unicamente lungo la rete viabile e lungo i sentieri appositamente indicati ed e' vietata nei terreni soggetti a colture agrarie.
Le violazioni alle norme di cui al primo e terzo comma del presente articolo comportano la sanzione amministrativa da L. 25.000 a L. 250.000.
Art. 3.
Circolazione con mezzi motorizzati
L'accesso e la circolazione con mezzi motorizzati nell'Area attrezzata del Parco di proprieta' regionale e' concesso esclusivamente lungo i percorsi appositamente individuati e segnalati dall'Azienda regionale dei Parchi suburbani: il parcheggio dei mezzi motorizzati e' limitato alle aree di parcheggio appositamente predisposte ed indicate.
L'accesso e la circolazione dei mezzi motorizzati di cui al comma precedente e' consentito esclusivamente previo rilascio di apposito permesso di circolazione rilasciato dall'Azienda regionale dei Parchi suburbani: il permesso di circolazione non e' dovuto per i mezzi in servizio di proprieta' delle pubbliche Amministrazioni. L'accesso e la circolazione dei mezzi motorizzati nell'Area attrezzata del Parco di proprieta' privata e' vincolato dai diritti di proprieta'.
L'accesso e la circolazione dei mezzi motorizzati nella Zona di preparco e' libero e consentito tutti i giorni, fatte salve le normative di salvaguardia e tutela ambientale statali e regionali.
Su tutto il territorio del Parco e' vietato compiere percorsi fuori strada con mezzi motorizzati.
Le violazioni alle norme di cui al presente articolo comportano la sanzione amministrativa da L. 25.000 a L. 250.000.
Art. 4.
Abbandono piccoli rifiuti
E' vietato l'abbandono, anche temporaneo, di piccoli rifiuti derivanti dal consumo di pasti e/o bevande e da picnic e di carta e rifiuti di altro genere al di fuori degli appositi contenitori.
Le violazioni alla norma di cui al presente articolo comportano la sanzione amministrativa da L. 5.000 a L. 50.000.
La sanzione di cui al comma precedente e' raddoppiata qualora, su invito dell'agente verbalizzante, il trasgressore non provveda alla rimozione dei rifiuti.
Art. 5.
Accensione di fuochi
L'accensione di fuochi e' vietata, all'esterno delle apposite piazzuole attrezzate, in qualsiasi periodo dell'anno e, in ogni caso, in presenza di vento.
Le violazioni alla norma di cui al presente articolo comportano la sanzione amministrativa da L. 20.000 a L. 200.000.
Art. 6. Abbruciamenti
L'abbruciamento delle ristoppie e di altri residui vegetali e' consentito unicamente quando la distanza dai boschi superi i 100 metri, fatte salve le prescrizioni di massima e di polizia forestale, ed a condizione che il luogo dove avviene l'abbruciamento sia stato circoscritto ed isolato con mezzi efficaci ad arrestare il fuoco e solamente nei periodi di elevata umidita' atmosferica ed in assenza di vento.
Durante l'abbruciamento e' fatto obbligo agli interessati di essere presenti fino a totale esaurimento della combustione con personale sufficiente e dotato di mezzi idonei al controllo ed all'eventuale spegnimento delle fiamme.
Le violazioni alle norme di cui al presente articolo comportano la sanzione amministrativa da L. 50.000 a L. 500.000.
Art. 7.
Raccolta della flora spontanea
La raccolta, l'asportazione, il danneggiamento o la detenzione di parti della flora erbacea ed arbustiva sono sempre vietati.
Sono fatte salve le normali operazioni connesse alle attivita' agricole e selvicolturali.
Le violazioni alla norma di cui al primo comma del presente articolo, quando trattasi di flora erbacea ed arbustiva non compresa negli elenchi di cui all' articolo 15 della legge regionale 2 novembre 1982, n. 32, comportano la sanzione amministrativa da L. 25.000 a L. 250.000: qualora trattasi di flora erbacea ed arbustiva compresa negli elenchi di cui all' articolo 15 della legge regionale 2 novembre 1982, n. 32, si applicano le sanzioni previste all'articolo 38, sub g), della legge medesima, xxxx' come sostituito dall' articolo 3 della legge regionale 21 giugno 1984, n. 29, pari a L. 20.000 piu' L. 5.000 per ogni esemplare raccolto.
Art. 8.
Raccolta di funghi
La raccolta, l'asportazione, il danneggiamento e la detenzione dei funghi epigei, anche non commestibili, nell'Area attrezzata del Parco di proprieta' regionale, sono regolamentati dall'Azienda regionale dei Parchi suburbani, in relazione alla situazione stagionale, d'intesa con i Comuni interessati in merito alle modalita' di rilascio delle autorizzazioni.
Nell'Area attrezzata di proprieta' privata e nella Zona di preparco la raccolta dei funghi e' regolata dalla legge regionale 2 novembre 1982, n. 32.
Le violazioni alle norme regolamentari di cui al primo comma del presente articolo comportano la sanzione amministrativa da L. 25.000 a L. 250.000.
Le violazioni alla norma di cui al secondo comma del presente articolo comportano la sanzione amministrativa prevista dall'articolo 38, sub 1), della legge regionale 2 novembre 1982, n. 32, e successive modificazioni, pari a L. 10.000 piu' L. 3.000 per ogni esemplare raccolto eccedente la quantita' consentita. Art. 9.
Introduzione di animali
L'introduzione di animali di qualsiasi specie nell'Area attrezzata del Parco di proprieta' regionale e' vietata. Nel restante territorio del Parco e' vietata l'introduzione di specie animali non autoctone.
Le violazioni alle norme di cui al presente articolo comportano la sanzione amministrativa da L. 25.000 a L. 250.000.
Art. 10.
Danneggiamenti
Il danneggiamento delle attrezzature e degli arredi del Parco comportano la sanzione amministrativa da L.
25.000 a L. 250.000 oltre alla facolta' dell'Azienda regionale dei Parchi suburbani di rivalersi dei danni subiti.
Art. 11.
Disturbo alla quiete
L'uso di apparecchi radio e televisivi, nonche' giradischi, mangianastri e simili all'interno dell'Area attrezzata del Parco e' vietato: l'uso di tali apparecchi e' consentito, purche' non arrechi disturbo, nelle aree pedonali appositamente indicate.
E' sempre consentito l'uso di apparecchi impiegati in servizi di vigilanza e soccorso e quelli ubicati presso le abitazioni private.
Le violazioni alle norme di cui al presente articolo comportano la sanzione amministrativa da L. 25.000 a L. 250.000.
Art. 12.
Esercizio della pesca
L'esercizio della pesca nei corsi d'acqua scorrenti all'interno dell'Area attrezzata del Parco e' vietato, fatti salvi gli interventi a carattere scientifico e per il ripopolamento di altri corsi d'acqua.
La pesca notturna e' sempre vietata sull'intero territorio del Parco. Sono fatti salvi i diritti esclusivi di pesca.
Le violazioni alle norme di cui al presente articolo comportano la sanzione amministrativa da L. 20.000 a L. 200.000.
Art. 13.
Commercio ambulante
Limitatamente alle aree di proprieta' regionale del Parco, ivi compresi i viali di accesso e le loro pertinenze, e' vietato il commercio ambulante di qualsiasi genere.
Le violazioni alla norma di cui al presente articolo comportano la sanzione amministrativa da L. 25.000 a L. 250.000.
Art. 14.
Divieti temporanei di accesso.
L'Azienda regionale dei Parchi suburbani puo' temporaneamente impedire l'accesso a particolari e limitate zone a fini selvicolturali, agricoli e/o faunistici: tali zone sono opportunamente indicate con apposite tabelle. L'accesso in violazione alla norma di cui al presente articolo comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da L. 25.000 a L. 250.000.
Art. 15.
Deroghe
L'Azienda regionale dei Parchi suburbani puo' sempre concedere deroghe alle norme previste dalla presente legge per fini scientifici, didattici e di studio, purche' non contrastino con disposizioni legislative dello Stato o della Regione ovvero siano di competenza di altri Organi od Autorita'. Le deroghe sono specifiche, nominative ed a termine.
Le autorizzazioni in deroga dovranno essere esibite, a richiesta, al personale preposto alla vigilanza.
Il personale dell'Azienda regionale dei Parchi suburbani puo' agire in deroga a quanto disposto dalla presente legge, secondo le indicazioni ed i programmi del Consiglio di Amministrazione.
Art. 16.
Vigilanza
La vigilanza sull'osservanza della presente legge e l'accertamento delle relative violazioni sono affidati al personale di vigilanza dell'Azienda regionale dei Parchi suburbani ed ai soggetti di cui all' articolo 12 della legge regionale 21 agosto 1978, n. 54, previa convenzione con gli Enti di appartenenza.
Art. 17.
Procedure
Per l'accertamento delle violazioni e l'applicazione delle sanzioni previste dalla presente legge si applicano le norme di cui alla legge regionale 2 marzo 1984, n. 15.
Le somme riscosse ai sensi della presente legge saranno introitate nel bilancio della Regione ed iscritte al capitolo 2230 dello stato di previsione delle entrate di bilancio per l'anno 1987 ed ai corrispondenti capitoli dei bilanci successivi.
Le somme riscosse a titolo di rivalsa per danni, di cui al precedente articolo 10, saranno introitate nel bilancio dell'Azienda regionale dei Parchi suburbani per essere destinate al ripristino delle cose danneggiate. Il pagamento della somma dovuta per danni non costituisce titolo per la cessione al trasgressore della cosa danneggiata.
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte. Data a Torino, addi' 30 marzo 1987
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