CONTRATTO dI ASSICURAZIONE PER LA CIRCOLAZIONE
CONTRATTO dI ASSICURAZIONE PER LA CIRCOLAZIONE
dI ALTRI VEICOLI
Genertel S.p.A.
ALTRI VEICOLI
Il presente Fascicolo informativo, contenente la Nota Informativa
e le Condizioni di Assicurazione,
deve essere consegnato al contraente prima della sottoscrizione del contratto.
Prima della sottoscrizione leggere attentamente la Nota Informativa.
Edizione 07/2016
Gentile Cliente,
grazie per aver scelto Xxxxxxxx, l’assicurazione online conveniente, facile e affidabile del Gruppo Generali.
Questo Fascicolo Informativo illustra le condizioni che regolamentano il tuo contratto di assicurazione con Genertel e le garanzie offerte dalla Compagnia.
Il nostro obiettivo è quello di garantirti la massima tranquillità fornendoti una copertura assicurativa facile da comprendere.
Abbiamo realizzato le singole Sezioni delle Condizioni di Assicurazione in modo chiaro e semplice, come se stessimo rispondendo alle tue domande, ed è stato introdotto lo schema “Elenco delle Garanzie” così da permetterti
di individuare facilmente i contenuti delle singole garanzie acquistabili.
All’interno delle Sezioni troverai, oltre a tutte le informazioni contrattuali, anche dei box dove sono riportate le indicazioni
da seguire in caso di necessità (ad esempio a seguito di un incidente o di un furto); queste aree di consultazione permettono
di rispondere agevolmente alle tue domande in caso di xxxxx.
Verifica sempre la correttezza dei dati indicati in preventivo e in contratto e che siano presenti le garanzie di cui hai bisogno. Ricorda che eventuali rettifiche dovranno essere comunicate entro 14 giorni dalla data di decorrenza del contratto.
Cordiali saluti. Genertel S.p.A.
Indice
A. Elenco delle Garanzie
B. Nota Informativa
A
Informazioni sulla Compagnia di Assicurazione ....................................................................... Pag. 1 di 8
B
Informazioni sul Contratto .................................................................................................................................. Pag. 1 di 8
C
Informazioni sulle procedure liquidative e sui reclami ..................................................... Pag. 5 di 8
C. Glossario
D. Condizioni di Assicurazione Altri Veicoli
SEZIONE 1
Responsabilità Civile ................................................................................................................... Pag. 1 di 27
SEZIONE 2
Furto e Incendio .............................................................................................................................. Pag. 3 di 27
SEZIONE 3
Danni al veicolo (KASKO) ...................................................................................................... Pag. 4 di 27
SEZIONE 4
Atti vandalici, Eventi atmosferici e Cristalli ..................................................... Pag. 5 di 27
SEZIONE 5
Assistenza Legale ......................................................................................................................... Pag. 6 di 27
SEZIONE 6A
Assistenza Stradale Estesa ................................................................................................. Pag. 9 di 27
SEZIONE 6B
Assistenza Stradale TOP Pag. 11 di 27
SEZIONE 7
Infortuni del Conducente ..................................................................................................... Pag. 13 di 27
SEZIONE 8
Protezione Imprevisti ................................................................................................................ Pag. 15 di 27
SEZIONE 10
SEZIONE 9
Procedura per il risarcimento dei Danni R.C. Auto ................................. Pag. 16 di 27 Procedura per il risarcimento dei Danni non R.C. Auto .................... Pag. 18 di 27 Norme Comuni ................................................................................................................................. Pag. 21 di 27
Allegato 1 ................................................................................................................................................ Pag. 25 di 27
GARANZIE SEMPRE COMPRESE
I DETTAGLI COMPRESA
CARATTERISTICHE E VANTAGGI FRANCHIGIE E SCOPERTI PER TUTTI GARANZIA
X.X.Xxxx: la copertura obbligatoria che ti permette di circolare e, in caso di in- cidente, ti tutela per i danni (materiali o fisici) causati ad altre persone.
Solo se hai scelto una formu- la Bonus/Malus con franchigia (verifica in preventivo e in con- tratto).
Sezione 1
Sicurezza comunque: ti copre per i danni causati nelle aree private (ad es. in caso di urti nel parcheggio del super- mercato), per i danni prodotti dai tuoi passeggeri, per i danni causati a terzi in caso di scoppio o incendio del veicolo e per i danni causati dal gancio traino o dal tuo rimorchio.
I danni causati a terzi in caso di scoppio o incendio del veicolo sono coperti fino al 3% del mas- simale RCA assicurato.
Sezione 1
GARANZIE ACQUISTAbILI
I DETTAGLI COMPRESA
CARATTERISTICHE E VANTAGGI FRANCHIGIE E SCOPERTI PER TUTTI GARANZIA
Furto e Incendio: ti mette al riparo dai danni subiti dal tuo veicolo in caso di in- cendio qualunque ne sia la causa e sei tutelato in caso di furto, anche tentato o parziale, compreso il tentativo di scasso.
A tuo carico rimarrà lo scoperto previsto in polizza preventivo e in contratto.
Sezione 2 Verifica in preventivo
e in contratto
Danni al veicolo (Kasko): ti protegge dai danni arrecati al tuo veicolo in caso di collisione contro veicolo a motore iden- tificato (Minikasko), urto contro ostacoli, ribaltamento o uscita di strada.
A tuo carico rimarrà lo scoperto previsto in polizza preventivo e in contratto.
Sezione 3 Verifica in preventivo
e in contratto
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La tua assicurazione sempre a portata di mano!
In linea con lo spirito di innovazione che da sempre distingue Genertel, mettiamo a di- sposizione dei nostri clienti questa applica- zione gratuita per offrire, anche nel mobile, ancora più assistenza e servizi.
GARANZIE ACQUISTAbILI
I DETTAGLI COMPRESA
CARATTERISTICHE E VANTAGGI FRANCHIGIE E SCOPERTI PER TUTTI GARANZIA
Atti vandalici, eventi atmosferici e cristalli: ti copre per i danni da eventi naturali (es. grandine), atti vandalici e per rottura dei cristalli.
A tuo carico rimarrà lo scoperto previsto in polizza preventivo e in contratto.
Sezione 4 Verifica in preventivo
e in contratto
Assistenza legale: l’assistenza giudiziale e stragiudiziale, per tutelare i tuoi interes- si nell’ambito di un sinistro stradale che ha coinvolto il veicolo assicurato.
Sezione 5 Verifica in preventivo
e in contratto
Assistenza Stradale: nella formula Este- sa e Top ti permette di avvalerti in caso di necessità dei servizi e dell’assistenza offerta tramite Europ Assistance, attiva 24 ore su 24.
Sezione 6A (Estesa) Sezione 6B (Top)
Verifica in preventivo
e in contratto
Infortuni del conducente: protegge chiunque sia alla guida del veicolo assi- curato a seguito di incidente con colpa.
In caso di invalidità permanente l’indennizzo è corrisposto solo se l’invalidità supera il 5% e solo per la parte eccedente tale soglia.
Sezione 7 Verifica in preventivo
e in contratto
Protezione imprevisti: ti protegge da tante piccole seccature: rimborsa le spe- se di immatricolazione in caso di furto o distruzione del veicolo, ti risarcisce per la perdita delle chiavi e della patente, si- stema il tuo box auto se si danneggia per l’incendio del veicolo assicurato ecc.
Sezione 8 Verifica in preventivo
e in contratto
In caso di incidente, c’è Carrozzeria SiCura!
Se hai subito un incidente e sei in possesso del Mo- dulo Blu firmato da entrambi i conducenti, oppure hai subito un danno che rientra in una delle altre
coperture previste dalla tua polizza assicurati che il tuo veicolo sia in buone mani! Nelle carrozzerie del network Carrozzeria SiCura ti aspettano i migliori professionisti del settore e ripari subito il tuo veicolo senza nessun anticipo di denaro!
• 2 anni di garanzia su tutte le riparazioni effettuate;
• xxxxxx preferenziale nell’accettazione del veicolo e nella riparazione
del danno;
• riparazioni con ricambi originali, eseguite da professionisti qualificati.
B. Nota Informativa
Contratto di assicurazione per la circolazione di Autocarri (con peso complessivo a pieno carico superiore a 3.500 Kg), Autocaravan, Quadricicli, Motocarri, e di tutti i mezzi non classificabili come Autovetture,
Motocicli e Ciclomotori, per la copertura dei danni materiali e diretti al veicolo, per gli infortuni del conducente e per l’assistenza stradale e legale
Ultimo aggiornamento - 27/07/2016
La presente Nota informativa è redatta secondo lo sche- ma predisposto dall’IVASS, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell’IVASS.
Il Contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione della polizza.
È POSSIBILE RICHIEDERE IL RILASCIO DI UN PREVENTI- VO GRATUITO E PERSONALIZZATO AL NUMERO VERDE 800.20.20.20 E SUL SITO INTERNET XXX.XXXXXXXX.XX. TALE PREVENTIVO VERRÀ REDATTO SULLA BASE DI TUT- TI I PARAMETRI DI PERSONALIZZAZIONE PREVISTI DALLA TARIFFA NONCHÉ SULLA BASE DELLA FORMULA CON- TRATTUALE INDICATA DAL RICHIEDENTE TRA QUELLE POSSIBILI OFFERTE DA GENERTEL.
A INFORMAZIONI SULLA COMPAGNIA
DI ASSICURAZIONE
1. INFORMAZIONI GENERALI
• Genertel S.p.A. è una società unipersonale soggetta alla direzione e al coordinamento di Assicurazioni Generali S.p.A., appartenente al Gruppo Generali, iscritto al nume- ro 026 dell’albo dei gruppi assicurativi.
• Sede legale: Xxx Xxxxxxxxxxx, 0 - 00000 Xxxxxxx - XXXXXX
• Recapito telefonico: 800.20.20.20 (numero verde) - 848.808.808 (chiamata urbana) - 000.00.00.000
• Sito Internet: www.genertel,it
• Indirizzo di posta elettronica: xxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxx.xx
• Genertel S.p.A. è iscritta al numero 1.00050 dell’Albo delle imprese di assicurazione e riassicurazione.
Si rinvia al sito Internet della Compagnia per la consulta- zione di eventuali aggiornamenti al presente Fascicolo In- formativo non derivanti da innovazioni normative.
2. INFORMAZIONI SULLA SITUAZIONE PATRIMONIALE DELLA COMPAGNIA
L’ammontare del patrimonio netto della Compagnia evidenziato nell’ultimo bilancio approvato è pari a Euro 210.453.915, di cui la parte relativa al Capitale Sociale è pari a Euro 23.000.000 e la parte relativa al totale delle riserve a Euro 137.050.282. L’indice di solvibilità riferito alla gestione danni è pari a 2,50, e rappresenta il rapporto tra l’ammon- tare del margine di solvibilità disponibile e l’ammontare del margine di solvibilità previsto dalla normativa vigente.
B INFORMAZIONI SUL CONTRATTO
3. COPERTURE ASSICURATIVE OFFERTE
In base a specifiche esigenze e necessità il Contraente può richiedere l’estensione della copertura Responsabilità
Civile della Circolazione (d’ora in poi RCA) ai danni diretti subiti dal veicolo assicurato o alla persona che lo condu- ce, nonché garantirsi per l’assistenza legale e stradale. In nessun caso è possibile acquistare separatamente una ga- ranzia accessoria senza stipulare contestualmente e per lo stesso periodo assicurativo anche una garanzia RCA sul medesimo veicolo.
Per tutto quanto non espressamente indicato per le singo- le garanzie, si applicano le medesime condizioni previste dalla garanzia RCA.
❯ RESPONSABILITÀ CIVILE DELLA CIRCOLAZIONE (RCA)
La formula tariffaria proposta è di tipo Bonus-Malus, che prevede ad ogni scadenza annuale la variazione in aumen- to o in diminuzione del premio applicato all’atto della sti- pulazione o del rinnovo, in relazione al verificarsi o meno di sinistri pagati nel corso del periodo di osservazione, così come indicato alla Sezione 1 art.1.4 delle Condizioni di Assicurazione Altri Veicoli (d’ora in poi C.G.A. Altri Veicoli)
- “Classe di merito e attestazione dello stato di rischio”. La Compagnia si obbliga a tenere indenne l’Assicurato, fino alla concorrenza del massimale indicato in contratto, delle somme che questi sia tenuto a pagare quale civil- mente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimen- to (capitale, interessi e spese) per danni involontariamente cagionati a terzi derivanti dalla circolazione del veicolo in aree pubbliche o equiparate. Sono inoltre garantiti, con lo stesso massimale e senza sovrappremio, i danni involon- tariamente cagionati a terzi dalla circolazione del veicolo in aree private (escluse le aree aeroportuali), nonché quelli cagionati da un rimorchio regolarmente trainato dal vei- colo assicurato, dal gancio di traino del veicolo assicurato o da un passeggero del veicolo (c.d. “Responsabilità civile dei terzi trasportati). Sono inoltre inclusi in garanzia, entro il 3% del massimale, i danni arrecati a terzi in conseguenza di incendio del veicolo (c.d. “Ricorso Terzi”). Per i soli Mo- tocarri viene garantita anche la responsabilità del Contra- ente per i danni involontariamente cagionati a terzi dalla esecuzione delle operazioni di carico e scarico.
Per la regolamentazione delle suddette coperture si rinvia alla Sezione 1 - Responsabilità Civile: art. 1.1 - “Oggetto dell’assicurazione”, art. 1.2 - “Sicurezza comunque”, art.
1.3 - “Esclusioni” e art. 4 delle Norme Comuni - “Estensio- ne Territoriale” delle C.G.A. Altri Veicoli.
Avvertenza: sono previste limitazioni ed esclusioni alla copertura che possono dar luogo a riduzione o mancato pagamento dell’indennizzo e/o delle prestazioni, per le quali si rinvia alle C.G.A. Altri Veicoli: art. 1.3 - “Esclusioni”, art. 9.1 “Obbligo del Contraente o dell’Assicurato in caso di incidente”, art. 9.2 “Risarcimento del terzo trasportato”. Se nel contratto è previsto un pagamento rateale, in caso di mancato pagamento degli importi di premio dovuti en-
tro il 15° giorno dalla data di scadenza, è prevista la so- spensione della copertura. Per gli aspetti di dettaglio, in merito alla sospensione della polizza, si rinvia a quanto disposto nelle Norme Comuni art. 3 - “Periodo di Coper- tura” e art. 9 - “Sospensione Temporanea del contratto e sua riattivazione”.
Inoltre, qualora il Contraente abbia beneficiato di una ridu- zione di premio per aver dichiarato che il veicolo non sarà guidato mai o quasi mai da conducenti “inesperti” (età in- feriore ai 25 anni o con meno di due anni di patente), se il veicolo viene guidato da tale conducente, alla garanzia Responsabilità Civile si applica la franchigia prevista in pre- ventivo e in contratto. Infine, nei casi in cui sia previsto un guidatore esclusivo, se il veicolo viene guidato da persona diversa da questi, alla garanzia Responsabilità Civile si ap- plica una franchigia supplementare di Euro 1.500.
Avvertenza: sono previste rivalse ossia azioni per il recu- pero delle somme che la Compagnia ha dovuto corrispon- dere a terzi danneggiati a titolo di risarcimento. Per presup- posti ed effetti per il Contraente si rinvia alle C.G.A. Altri Veicoli: art. 1.2 - “Sicurezza comunque”, art. 1.3 - “Esclu- sioni” (che prevede la rivalsa per quanto liquidato ai terzi trasportati nel caso in cui il trasporto non sia effettuato in conformità alle disposizioni vigenti), art. 1 delle Norme Co- muni - “Modalità di adesione” . Si segnala inoltre che le ri- valse previste dall’ art.1.3 lettera c) (limitatamente ai sinistri determinati dalla guida sotto l’influenza dell’alcool - art.186 del Codice della Strada) e d) (veicolo in circolazione non in regola da più di due mesi con le norme relative alla revisio- ne) possono essere escluse richiedendo la garanzia “PRO- TEZIONE IMPREVISTI” sempre che sia possibile inserirla per il profilo contrattuale scelto dal Contraente.
ESEMPIO DI MASSIMALE
Massimale assicurato € 6.000.000 Ammontare del danno € 6.100.000
Danno risarcibile nei limiti del massimale di polizza
€ 6.000.000
Parte di danno a carico dell’Assicurato €100.000
ESEMPIO DI FRANCHIGIA
Massimale assicurato € 6.000.000 Franchigia € 500
Ammontare del danno €5.000
Parte di danno a carico della Compagnia € 4.500, ovvero l’ammontare del danno detratta la franchigia Parte di danno a carico dell’Assicurato € 500
Avvertenza: in polizza sono previsti massimali per sinistro e franchigie. Per gli aspetti di dettaglio relativamente ai massimali si rinvia alle C.G.A. Altri Veicoli: art. 1.1 - “Ogget- to dell’assicurazione”, art. 1.2 - “Sicurezza comunque”, art. 9.2 - “Risarcimento del terzo trasportato”. Per gli aspetti di dettaglio relativamente alle franchigie si rinvia alle C.G.A. Altri Veicoli art 1.4 “Classe di merito e attestazione dello stato di rischio”, art. 1.5 “Franchigia” e art. 9.1 “Obbligo del Contraente o dell’Assicurato in caso di incidente”.
libero di non rinnovare il contratto stesso e di assicurarsi con altra Compagnia. Per gli aspetti di dettaglio si rinvia alle C.G.A. Altri Veicoli, art. 3 delle Norme Comuni - “Perio- do di copertura”.
❯ FURTO E INCENDIO (solo per Autocarri, Autocaravan, Quadricicli e Motocarri)
La Compagnia garantisce l’indennizzo dei danni diretti e materiali subiti dal veicolo assicurato, compresi eventuali accessori stabilmente fissati, a seguito di Furto o Incendio. Per gli aspetti di dettaglio si rimanda a quanto previsto nella Sezione 2 - Furto e Incendio, art. 2.1 delle C.G.A. Altri Veicoli.
Avvertenza: sono previste limitazioni ed esclusioni alla copertura che possono dar luogo a riduzione o mancato pagamento dell’indennizzo e/o delle prestazioni, per le quali si rinvia alle C.G.A. Altri Veicoli: art. 2.1 - “Oggetto dell’assicurazione”, art. 2.2 - “Esclusioni”, art. 10.1 - “Mo- dalità per la denuncia del sinistro”, art. 10.2 - “Riparazione e/o sostituzione delle cose rubate o danneggiate”, art. 10.3 - “Determinazione dell’ammontare del danno”. La garanzia Furto e Incendio non opera nei periodi di sospen- sione della polizza. Per gli aspetti di dettaglio, in merito alla sospensione della polizza, si rinvia alle Norme Comuni: art. 3 - “Periodo di Copertura” e art. 9 - “Sospensione Tempo- ranea del contratto e sua riattivazione”.
Avvertenza:
in polizza sono previsti scoperti e minimi. Per gli aspetti di dettaglio si rinvia alle C.G.A. Altri Veicoli: art. 2.3 - “Scoperto e minimo”, art. 10.2 - “Riparazione e/o sostituzione delle cose rubate o danneggiate” e art. 10.3
ESEMPIO DI SCOPERTO E MINIMO IN CASO DI FURTO TOTALE
Somma Assicurata € 20.000
Scoperto 5% (€ 20.000*5%= € 1.000) con un minimo di € 250
Parte di danno a carico della Compagnia € 19.000 Parte di danno a carico dell’Assicurato € 1.000
ESEMPIO DI SCOPERTO E MINIMO IN CASO DI DANNEGGIAMENTO DEL VEICOLO ASSICURATO A SEGUITO DI FURTO
Somma Assicurata € 20.000
Danno a seguito di danneggiamento € 1.000 Scoperto 5% (€ 1.000*5%= € 50) con un minimo di € 150
Parte di danno a carico della Compagnia € 850
Parte di danno a carico dell’Assicurato € 150 (in quan- to lo scoperto del 5% del danno è inferiore al minimo non indennizzabile)
- “Determinazione dell’ammontare del danno”.
Il contratto è stipulato senza tacito rinnovo. Le copertu- re saranno operanti fino alle ore 24 del giorno di scadenza. Alla scadenza e senza alcun preavviso, il Contraente sarà
❯ DANNI AL VEICOLO (KASKO) (solo per Autocarri e Autocaravan)
La Compagnia garantisce l’indennizzo dei danni diretti e materiali subiti dal veicolo assicurato, compresi even- tuali accessori stabilmente fissati, a seguito di collisione con altro veicolo a motore identificato (c.d. “Minikasko”), urto del veicolo contro ostacoli mobili o fissi, urto di og- getti contro il veicolo, uscita di strada o ribaltamento. Per gli aspetti di dettaglio si rimanda a quanto previsto nella
ESEMPIO DI SCOPERTO E MINIMO IN CASO DI DANNI AL VEICOLO PER ATTI VANDALICI, EVENTI ATMOSFERICI E CRISTALLI
Somma Assicurata € 20.000
Danni a seguito del sinistro € 3.000
Scoperto 5% (€ 3.000*5%= € 150) con un minimo di
€ 350
Parte di danno a carico della Compagnia € 2.650 Parte di danno a carico dell’Assicurato € 350 (in quan- to lo scoperto del 5% del danno è inferiore al minimo non indennizzabile)
Avvertenza: sono previste limitazioni ed esclusioni alla copertura che possono dar luogo a riduzione o mancato pagamento dell’indennizzo e/o delle prestazioni, per le quali si rinvia alle C.G.A. Altri Veicoli: art. 3.2 - “Esclusioni”, art. 10.1 - “Modalità per la denuncia del sinistro” , art. 10.2
- “Riparazione e/o sostituzione delle cose rubate o danneg- giate”. Le garanzie Kasko e MiniKasko non operano nei pe- riodi di sospensione della polizza. Per gli aspetti di dettaglio, in merito alla sospensione della polizza, si rinvia alle Norme Comuni art. 3 - “Periodo di Copertura” e art. 9 - “Sospensio- ne Temporanea del contratto e sua riattivazione”.
Sezione 3 - Danni al Veicolo (Kasko), art. 3.1 - “Oggetto dell’assicurazione” delle C.G.A. Altri Veicoli.
la Compagnia rinuncia al diritto di rivalsa
Avvertenza:
che le compete ai sensi dell’art.1916 del Codice Civile, nei confronti del conducente del veicolo, dei trasportati e dei familiari e dei dipendenti dell’Assicurato.
ESEMPIO DI SCOPERTO E MINIMO IN CASO DI DANNI AL VEICOLO (XXXXX)
Somma Assicurata € 20.000
Danni a seguito del sinistro € 2.000
Scoperto 10% (€ 2.000*10%= € 200) con un minimo di € 250
Parte di danno a carico della Compagnia € 1.750 Parte di danno a carico dell’Assicurato € 250 (in quan- to lo scoperto del 10% del danno è inferiore al minimo non indennizzabile)
Avvertenza: in polizza sono previsti scoperti e minimi. Per gli aspetti di dettaglio si rinvia alle C.G.A. Altri Veicoli: art. 3.3 - “Scoperto e minimo” e art. 10.2 - “Riparazione e/o sostituzione delle cose rubate o danneggiate”.
❯ INFORTUNI DEL CONDUCENTE (solo per Autocarri, Autocaravan, Quadricicli e Motocarri)
La Compagnia assicura il legittimo conducente contro gli infortuni da incidente stradale. Per gli aspetti di dettaglio si rinvia alla Sezione 7 - Infortuni del Conducente delle
Avvertenza: sono previste limitazioni ed esclusioni alla copertura che possono dar luogo a riduzione o mancato pagamento dell’indennizzo e/o delle prestazioni, per le quali si rinvia alle C.G.A. Altri Veicoli: art. 7.1 “Oggetto dell’as- sicurazione” art. 10.7 - “Modalità per la denuncia del sini- stro”. La garanzia Infortuni del Conducente non opera nei periodi di sospensione della polizza. Per gli aspetti di det- taglio, in merito alla sospensione della polizza, si rinvia alle Norme Comuni: art. 3 - “Periodo di Copertura” e art. 9 - “So- spensione Temporanea del contratto e sua riattivazione”.
C.G.A. Altri Veicoli.
❯ ATTI VANDALICI, EVENTI ATMOSFERICI E CRISTALLI
(solo per Autocarri e Autocaravan)
La Compagnia garantisce il risarcimento per danni diretti e materiali subiti dal veicolo in conseguenza di Atti Vanda- lici, Eventi atmosferici e rottura di Cristalli. Per gli aspetti di dettaglio si rimanda a quanto previsto nella Sezione 4
- Atti Vandalici, Eventi atmosferici e Cristalli: art. 4.1 - “Og- getto dell’assicurazione” delle C.G.A. Altri Veicoli.
Avvertenza: sono previste limitazioni ed esclusioni alla copertura che possono dar luogo a riduzione o manca- to pagamento dell’indennizzo e/o delle prestazioni, per le quali si rinvia alle C.G.A. Altri Veicoli: art. 4.1 - “Oggetto dell’assicurazione”, art. 4.2 - “Esclusioni”, art. 10.1 - “Moda- lità per la denuncia del sinistro”, art. 10.2 - “Riparazione e/o sostituzione delle cose rubate o danneggiate”. Le garanzia Atti Vandalici, Eventi Atmosferici e Xxxxxxxxx non opera nei periodi di sospensione della polizza. Per gli aspetti di det- taglio, in merito alla sospensione della polizza, si rinvia alle Norme Comuni: art. 3 - “Periodo di Copertura” e art. 9 - “So- spensione Temporanea del contratto e sua riattivazione”
Avvertenza:
in polizza sono previsti scoperti e minimi. Per gli aspetti di dettaglio si rinvia alle C.G.A. Altri Veicoli: art. 4.3 - “Scoperto e minimo” e art. 10.2 - “Riparazione e/o sostituzione delle cose rubate o danneggiate”.
in polizza sono previsti massimali per sinistro e franchigie. Per gli aspetti di dettaglio si rinvia alla Sezione 7 delle C.G.A. Altri Veicoli: art. 7.1 “Oggetto dell’assicura- zione”, art.7.2 - “Rimborso spese di cura”, art. 7.4 - “Diaria per ricovero” , art. 7.5 - “Diaria da ingessatura” e art. 7.6- “Invalidità Permanente”.
Avvertenza:
❯ ASSISTENZA LEGALE (solo per Autocarri, Autocaravan, Quadricicli, Motocarri, Rimorchi e Roulotte)
La Compagnia assume a proprio carico, laddove le ragioni dell’Assicurato appaiono fondate, ogni spesa relativa all’assi- stenza legale, fino alla concorrenza dell’importo indicato in contratto per ogni sinistro non disciplinato dalla procedura di risarcimento diretto ex art.149 del D.Lgs. 209/05 (Codice delle Assicurazioni Private). Per gli aspetti di dettaglio si rin- via alla Sezione 5 - Assistenza Legale delle C.G.A. Altri Veicoli.
Avvertenza: sono previste limitazioni ed esclusioni alla copertura che possono dar luogo a riduzione o mancato pa- gamento dell’indennizzo e/o delle prestazioni, per le quali si rinvia alle C.G.A. Altri Veicoli, art. 5.1 - “Oggetto dell’assi- curazione”, art. 5.2 - “Contenuto dell’assicurazione”, art. 5.3
- “Gestione del sinistro”, art. 5.5.1 “Esiti della vertenza e re- cupero delle spese in sede civile”, art. 5.5.2 “Procedimento penale e liquidazione delle spese”, art. 5.6 “Esclusioni” e art. 10.5 “Modalità per la denuncia del sinistro”.
Avvertenza: in polizza sono previsti massimali. Per gli aspetti di dettaglio si rinvia alla Sezione 5 delle C.G.A. Altri Veicoli: art. 5.2 - “Contenuto dell’assicurazione” .
❯ ASSISTENZA STRADALE ESTESA E TOP
(solo per Autocaravan, Quadricicli, Motocarri, Rimorchi e Roulotte)
La Compagnia in collaborazione con Europ Assistance Ita- lia S.p.A. (d’ora in poi Europ Assistance), assicura diverse prestazioni di assistenza stradale (carro attrezzi, vettura sostitutiva, etc.) Per gli aspetti di dettaglio si rinvia alla Sezione 6A - Assistenza Stradale Estesa e alla Sezione 6B
- Assistenza Stradale Top.
Avvertenza: per la garanzia Assistenza Stradale Este- sa sono previste limitazioni ed esclusioni alla copertura che possono dar luogo a riduzione o mancato pagamento dell’indennizzo e/o delle prestazioni, per le quali si rinvia alle C.G.A. Altri Veicoli: art. 6A.1 - “Prestazioni”, art. 6A.1.1
- “Soccorso Stradale”, art. 6A.1.2 - “Depannage”, art. 6A.1.3 - “Autovettura in sostituzione”, art. 6A.1.4 - “Spe- se d’albergo”, art. 6A.2 - “Esclusioni”, art.10.6 - “Modalità per la denuncia del sinistro”. Per la garanzia Assistenza Stradale Top sono previste limitazioni ed esclusioni alla copertura che possono dar luogo a riduzione o mancato pagamento dell’indennizzo e/o delle prestazioni, per le quali si rinvia alle C.G.A. Altri Veicoli: art. 6B.1 - “Presta- zioni”, art. 6B.1.1 - “Soccorso Stradale”, art. 6B.1.2 - “De- pannage”, art. 6B.1.3 - “Autovettura in sostituzione”, art. 6B.1.4 - “Spese d’albergo” , art. 6B.2 - “Esclusioni”, art. 10.6
- “Modalità per la denuncia del sinistro”.
Avvertenza:
in polizza sono previsti massimali. Per gli aspetti di dettaglio relativi si rinvia alla Sezione 6A - Assi- stenza Stradale Estesa e alla Sezione 6B - Assistenza Stra- dale Top delle C.G.A. Altri Veicoli.
3.1 ESTENSIONI DELLA COPERTURA RCA
Per le ulteriori garanzie che possono essere prestate, e solo per i tipi di veicoli che le prevedono, si rinvia alla Se- zione 8 - “Protezione Imprevisti” delle C.G.A. Altri Veicoli.
4. SOGGETTI ESCLUSI DALLA GARANZIA RCA
Per l’indicazione dei soggetti esclusi dalla garanzia si rinvia alle C.G.A. Altri Veicoli: art. 1.3 - “Esclusioni”
5. DICHIARAZIONI DELL’ASSICURATO IN ORDINE ALLE CIRCOSTANZE DI RISCHIO
Avvertenza: le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reti- centi rese in sede di conclusione del contratto potrebbero comportare effetti sulla prestazione ovvero esercizio del diritto di rivalsa. Per le conseguenze legate alla garanzia RCA si rinvia alle Condizioni di Assicurazione art. 5 delle Norme Comuni “Dichiarazioni del Contraente”.
❯ AGGRAVAMENTO E DIMINUZIONE DEL RISCHIO
L’assicurato deve dare comunicazione scritta alla Compa- gnia di ogni aggravamento e diminuzione del rischio. Per le conseguenze legate alla mancata comunicazione si rinvia, per la garanzia Furto e Incendio, alle Condizioni di Assicurazione art. 10.2 - “Riparazione e/o sostituzione del- le cose rubate o danneggiate”, art. 10.3 - “Determinazione dell’ammontare del danno”, art. 10.4 - “Cause di riduzione o esclusione dell’indennizzo” e art. 5 delle Norme Comuni
“Dichiarazioni del Contraente”. Per le conseguenze legate alle garanzie Kasko/Minikasko e Atti Vandalici, Eventi atmo- sferici e Cristalli, si rinvia alle Condizioni di Assicurazione art. 10.2 - “Riparazione e/o sostituzione delle cose rubate o danneggiate” e art. 5 delle Norme Comuni “Dichiarazioni del Contraente”
ESEMPIO DI CIRCOSTANZA RILEVANTE CHE DETERMINA LA MODIFICAZIONE DEL RISCHIO QUALORA SIANO INSERITE LE GARANZIE FURTO E INCENDIO, DANNI AL VEICOLO (KASKO), ATTI VANDALICI, EVENTI ATMOSFERICI E CRISTALLI.
Se in contratto è previsto che di notte il veicolo venga usualmente custodito in autorimessa o giardino, l’Assicu- rato deve poter dimostrare l’effettiva disponibilità d’uso di un’autorimessa o giardino. Nel caso sia venuta meno tale disponibilità e ciò non sia stato comunicato alla Compa- gnia, l’indennizzo verrà ridotto come previsto dal Codice Civile.
6. PREMI
Il premio è annuo. I pagamenti vanno effettuati con Bonifi- co Bancario, sul conto corrente di volta in volta comunicato dalla Compagnia, o in alternativa tramite carta di credito, comunicandone gli estremi alla Compagnia.
Il premio viene determinato in base ai parametri di per- sonalizzazione previsti in tariffa ed è comprensivo delle eventuali provvigioni riconosciute dalla Compagnia all’in- termediario, così come indicato all’interno del preventivo e del contratto.
La Compagnia si riserva la facoltà di proporre il pagamento del premio imponibile annuo frazionato in rate semestrali. In tal caso l’onere aggiuntivo è pari al 4% del premio im- ponibile. Se il contratto prevede un pagamento rateale il Contraente è tenuto a pagare con la modalità concordata in fase di stipula, alle date convenute gli importi pattuiti. La rata del premio potrà essere pagata esclusivamente at- traverso carta di credito. Il prelievo automatico delle rate successive dovrà essere pre-autorizzato al momento della stipula, e l’addebito verrà effettuato 10 giorni prima della scadenza della stessa. Qualora l’addebito non andasse a buon fine e il Contraente non provvedesse al pagamento dell’importo di rata, verrà effettuato un nuovo tentativo di prelievo 10 giorni dopo la scadenza di rata. Tale tentativo di addebito si intende pre-autorizzato dal Contraente che ha scelto la modalità di pagamento rateale.
Per gli aspetti di dettaglio si rinvia alle C.G.A. Altri Veicoli: art.1 delle Norme Comuni - “Modalità di adesione” e art.3 “Periodo di Copertura”
Avvertenza: la Compagnia può applicare sconti di premio sulla base di specifiche valutazioni/iniziative di carattere commerciale.
Avvertenza: qualora il rischio sia cessato, il Contraente può ottenere la restituzione della parte di premio pagato relativo al periodo residuo per il quale il rischio è cessato. Per gli aspetti di dettaglio si rinvia alle C.G.A. Altri Veicoli, art. 7 delle Norme Comuni - “Risoluzione anticipata o cessione del contratto”
7. INFORMATIVA IN CORSO DI CONTRATTO
Genertel S.p.A. si impegna a trasmettere al Contraente,
almeno trenta giorni prima della scadenza dell’annualità assicurativa, una comunicazione scritta riportante l’infor- mativa prevista dalle disposizioni vigenti.
La Compagnia ha l’obbligo di comunicare tempestivamen- te al Contraente, senza oneri per quest’ultimo, le variazio- ni peggiorative apportate alla classe di merito.
8. ATTESTAZIONE DELLO STATO DI RISCHIO - CLASSE DI MERITO
L’attestato dello stato di rischio viene messo a disposizio- ne, del Contraente o dell’Avente Diritto, nell’apposita area riservata del sito internet della Compagnia almeno trenta giorni prima della scadenza annuale del contratto.
Nel caso di documentata cessazione del rischio assicura- to, di sospensione o mancato rinnovo del contratto per mancato utilizzo del veicolo risultante da specifica dichia- razione del Contraente, l’ultimo attestato di rischio conse- guito conserva validità per cinque anni a decorrere dalla scadenza del contratto cui si riferisce.
L’attestazione non verrà messa a disposizione per contrat- ti di durata inferiore all’anno e in ogni caso di risoluzione anticipata o cessione del contratto per vendita, quando queste avvengano prima del termine del periodo di osser- vazione.
In relazione ai meccanismi di assegnazione della classe di merito anche in caso di acquisto di un ulteriore nuovo veicolo si rinvia all’art. 1.4 - “Classe di merito e attesta- zione dello stato di rischio”, all’art. 6 delle Norme Comu- ni - “Trasferimento del contratto su altro veicolo” e all’ Allegato 1
Avvertenza: la classe di merito di conversione universale
- cosiddetta CU - riportata sull’attestato di rischio è uno strumento di confronto tra le varie proposte di contratti R.C. Auto di ciascuna Compagnia.
9. RECESSO
Non è previsto il tacito rinnovo. Le coperture saranno operanti fino alle ore 24 del giorno di scadenza. Alla sca- denza del presente contratto e senza alcun preavviso, il Contraente sarà libero di non rinnovare il contratto stesso e di assicurarsi con altra Compagnia. La Compagnia man- tiene operante la garanzia R.C.A. sino alle ore 24.00 del 15° giorno successivo alla data di scadenza del contratto, a condizione che nel frattempo non sia stato stipulato un altro contratto R.C.A., per il medesimo veicolo, presso altra compagnia assicurativa.
10. PRESCRIZIONE E DECADENZA DEI DIRITTI DERIVANTI DAL CONTRATTO
Nel caso in cui il contratto sia stato sospeso temporanea- mente, come previsto dall’art. 9 delle Norme Comuni “So- spensione temporanea del contratto e sua riattivazione”, se il Contraente non chiede entro 12 mesi la riattivazione del contratto, questo verrà considerato risolto.
Ogni diritto nei confronti della Compagnia si prescrive entro il termine di due anni dalla data del sinistro che ha dato origine al diritto alla prestazione, ai sensi dell’art. 2952 del Codice Civile modificato dalla L. n. 166 del 27 ottobre 2008.
Se nel contratto è previsto un pagamento rateale e il Con-
traente non provvede al pagamento entro il 15° giorno dalla scadenza di rata il contratto verrà considerato sospe- so a tutti gli effetti e il diritto al pagamento delle rate di premio si prescriverà in un anno dalla data di sospensione.
11. REGIME FISCALE
Il premio imponibile della garanzia RCA è soggetto all’im- posta sulle assicurazioni nella misura del 12,5%, nonché ad un contributo al Servizio Sanitario Nazionale pari al 10,5%. Gli oneri fiscali e tutti gli altri oneri stabiliti per leg- ge relativi all’assicurazione sono a carico del Contraente. Le eventuali garanzie accessorie inserite in polizza sono soggette all’imposta sulle assicurazioni nella misura sta- bilita dalla legge.
Avvertenza: in base all’art. 17 del D.Lgs. 6 maggio 2011, n. 68, le province possono variare l’aliquota base del 12,5% con una oscillazione massima di 3,5 punti per- centuali in aumento o in diminuzione. Per verificare l’a- liquota applicata dalla provincia di residenza del proprie- tario del veicolo si rimanda al sito internet del governo: “xxx.xxxxxxx.xxx.xx”.
C INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE
E SUI RECLAMI
Il contratto prevede il risarcimento del danno in forma specifica, laddove la relativa condizione aggiuntiva sia ri- chiamata in polizza. L’elenco degli autoriparatori è pubbli- cato sul sito Internet della Compagnia.
Avvertenza: alla scelta di un contratto che preveda il ri- sarcimento in forma specifica è correlato un beneficio in termini di riduzione del premio.
12. PROCEDURA PER IL RISARCIMENTO DEL DANNO
DANNO DA RESPONSABILITÀ CIVILE DELLA CIRCOLAZIONE
Si richiama l’attenzione sull’applicazione della procedura di risarcimento diretto in relazione a tutti gli incidenti:
• che abbiano coinvolto due soli veicoli entrambi identi- ficati e immatricolati in Xxxxxx, Xxxxxxxxxx xx Xxx Xxxxxx x Xxxxx xxx Xxxxxxxx, regolarmente assicurati da imprese aderenti alla Convenzione Indennizzo Diretto (CID) e che non vedano coinvolti ciclomotori diversi da quelli targati ai sensi del DPR 06/03/2006 n. 153 e/o le macchine agricole;
• in cui si sia effettivamente verificato un contatto tra i veicoli coinvolti;
• da cui non siano conseguite lesioni gravi ai conducenti, intendendosi come tali i danni alla persona con invalidità permanente non superiore al 9%. La procedura di risar- cimento diretto si applica anche se sui veicoli coinvolti erano presenti, oltre ai conducenti, altre persone che hanno subìto lesioni anche gravi (cioè danni alla persona con invalidità permanente superiore al 9%). La procedu- ra “CID” è applicabile anche in caso di danni agli oggetti di proprietà del conducente o dell’Assicurato, trasportati a bordo del veicolo stesso.
Nel caso sia applicabile la procedura di indennizzo diretto si rinvia per maggiori dettagli agli articoli 149 e 150 del Codice delle Assicurazioni e al decreto legge 254/2006, in caso contrario si richiamano gli articoli 144 e seguenti del Codice delle Assicurazioni. Per entrambi i casi si rimanda alle C.G.A. Altri Veicoli art, 9.1 “Obbligo del Contraente o dell’Assicurato in caso di incidente”.
Per quanto riguarda i terzi trasportati a bordo del veicolo assicurato Genertel, si richiama l’attenzione sull’art.9.2 - “Risarcimento del terzo Trasportato” delle Condizioni di Assicurazione.
Avvertenza: la denuncia dell’Assicurato, sia che integri una richiesta di indennizzo sia che costituisca una dichia- razione di responsabilità nella causazione dell’evento, deve essere inoltrata alla Compagnia entro tre giorni da quello in cui il sinistro si è verificato, o l’Assicurato ne ha avuto conoscenza ai sensi dell’art.1913 del Codice Civile. In caso di omissione, inesattezza o ritardo nella denuncia di sinistro, nonché nell’invio di documentazione, la Com- pagnia ha diritto di rivalersi in base al disposto dell’art.144 del Codice delle Assicurazioni. L’inadempimento di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo ai sensi dell’articolo 1915 del Codice Civile.
La struttura liquidativa di Genertel è unica e direziona- le, raggiungibile al telefono al numero 000.00.00.00, via email a xxxxxxxx@xxxxxxxx.xx, via fax allo 041.33.62.100 op- pure via posta a Genertel - Area Sinistri - X. Xxxxxxxxxxx, 0
- 00000 Xxxxxxx. Per maggiori dettagli si rinvia al sito inter- net della Compagnia.
Se la richiesta di risarcimento è conforme e il danno è ri- sarcibile, l’assicuratore comunica al danneggiato la som- ma offerta per il risarcimento; se invece il danno non è risarcibile comunica al danneggiato i motivi per cui ritiene di non dover fare l’offerta. Tali comunicazioni vengono effettuate:
1. nel caso di danni materiali, entro 60 giorni dalla ricezio- ne della richiesta di risarcimento;
2. nel caso di danni materiali e con il modulo blu firmato da entrambi i conducenti, entro 30 giorni dalla ricezio- ne della richiesta;
3. nel caso di lesioni, entro 90 giorni dalla ricezione dell’attestazione medica comprovante l’avvenuta gua- rigione con o senza postumi permanenti.
In caso di accettazione della somma offerta, la Compagnia verserà al danneggiato, nei 15 giorni successivi, l’importo relativo.
DANNI DIVERSI DALLA RESPONSABILITÀ CIVILE DELLA CIRCOLAZIONE
❯ FURTO E INCENDIO, DANNI AL VEICOLO (KASKO), ATTI VANDALICI, EVENTI ATMOSFERICI E CRISTALLI, ASSISTENZA LEGALE
Avvertenza: la denuncia del sinistro, con una dettagliata descrizione dei fatti e dei danni subiti, giorno e ora in cui sono avvenuti, persone e beni coinvolti, eventuali testi- moni e ogni altro dato rilevante, deve essere inviata alla Compagnia entro 3 giorni dall’evento o dal momento in
cui l’Assicurato o i suoi aventi diritto ne hanno avuto cono- scenza ai sensi dell’art. 1913 del Codice Civile. L’inadempi- mento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo ai sensi dell’art.1915 del Codice Civile.
In caso di furto o di atti vandalici o comunque in caso di dolo, anche presunto, deve inoltre essere fatta denuncia immediata all’Autorità competente (Polizia, Carabinieri). Copia di tale denuncia (vistata dall’Autorità stessa) deve essere inviata alla Compagnia. Alla denuncia devono far seguito, nel più breve tempo possibile, tutte le notizie, i documenti e gli eventuali atti giudiziari pertinenti. La de- nuncia può essere spedita via email (xxxxxxxx@xxxxxxxx.xx), fax (041.33.62.100) o posta (Genertel S.p.A. - X. Xxxxxxxxx- xx, 0 - 00000 XXXXXXX). La Compagnia, dopo aver accolto la denuncia, indica al danneggiato il numero del sinistro, la persona o l’ufficio incaricato di trattare il danno, il nume- ro telefonico e la reperibilità. Per gli aspetti di dettaglio si rimanda a quanto previsto agli art. 10.1, 10.3, 10.4 e 10.5, delle C.G.A. Altri Veicoli.
Avvertenza: per la garanzia Assistenza Legale la Com- pagnia può rivolgersi, in relazione a particolari esigenze tecniche, a consulenti e periti esterni. Per gli aspetti di dettaglio si rimanda a quanto previsto all’art 5.2 e 5.3 delle
C.G.A. Altri Veicoli.
❯ INFORTUNI DEL CONDUCENTE
Avvertenza: la denuncia dell’infortunio, con una det- tagliata descrizione dei fatti, corredata da certificato medico deve essere inviata alla Compagnia entro 3 giorni dall’infortunio o dal momento in cui l’Assicura- to o i suoi aventi diritto ne hanno avuto la possibilità ai sensi dell’art. 1913 del Codice Civile. L’inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o par- ziale del diritto all’indennizzo ai sensi dell’art.1915 del Codice Civile. La denuncia può essere spedita via email (xxxxxxxx@xxxxxxxx.xx), fax (041.33.62.100) o posta (Genertel
S.p.A. - X. Xxxxxxxxxxx, 0 - 00000 XXXXXXX). Per gli aspetti di dettaglio si rimanda a quanto previsto all’art 10.7 delle
C.G.A. Altri Veicoli.
❯ ASSISTENZA STRADALE ESTESA E TOP
Avvertenza: per ottenere l’assistenza stradale, l’Assicura- to dovrà telefonare a Europ Assistance al numero verde 000.00.00.00, in funzione 24 ore su 24. Per chiamate dall’estero deve invece comporre uno fra i seguenti nu- meri telefonici: x00.00.00.00.00.00 o x00.00.00.00.00.00
oppure può inviare un fax al numero x00.00.00.00.00.00. In ogni caso dovrà comunicare con precisione: il tipo di assistenza di cui necessita; nome e cognome; numero di targa del veicolo; indirizzo del luogo in cui si trova; il recapito telefonico dove Europ Assistance provvederà a richiamarlo nel corso dell’assistenza. Per gli aspetti di det- taglio si rimanda a quanto previsto all’art. 10.6 delle C.G.A. Altri Veicoli.
Avvertenza: la Compagnia si affiderà per la gestione dei sinistri a Europ Assistance. Per gli aspetti di dettaglio si rimanda a quanto previsto all’art. 10.6 delle C.G.A. Altri Veicoli.
13. INCIDENTI STRADALI CON CONTROPARTI ESTERE
Per la procedura da seguire per ottenere il risarcimento del danno in caso di incidenti subiti in Italia o all’estero da veicoli immatricolati all’estero, si rinvia alla direttiva 2000/26/CE, al decreto legislativo n. 190 del 30 Giugno 2003, agli xxx.xx 151-155 del Codice delle Assicurazioni e alle C.G.A. Altri Veicoli art. 9.4 - “Sinistri provocati da veicoli stranieri”.
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In caso di sinistro avvenuto con veicolo non assicurato o non identificato, si dovrà inviare la richiesta di risarcimen- to all’impresa designata dall’IVASS a trattare e liquidare i danni. Per conoscere tale impresa assicuratrice è possibi- le contattare la CONSAP S.p.A. - Servizio Fondo Garanzia per le Vittime della Strada con sede in Xxx Xxxx, 00 00000
- Xxxx - al numero telefonico 06.85.79.61 oppure con- sultare il sito xxx.xxxxxxxx.xx, da cui è possibile scaricare altresì il modulo di richiesta di risarcimento.
14. FACOLTÀ DEL CONTRAENTE DI RIMBORSARE L’IMPORTO LIQUIDATO PER UN SINISTRO
Alla scadenza del periodo assicurativo nel quale è stato pa- gato il sinistro, e comunque entro i 12 mesi successivi alla definizione dello stesso, il Contraente, indipendentemen- te dall’eventuale rinnovo, ha diritto a evitare l’evoluzione in Malus rimborsando gli importi liquidati per tutti o per parte dei sinistri che hanno dato luogo a tale evoluzione, sempre che siano stati pagati a titolo definitivo. Per i si- nistri liquidati in regime di risarcimento diretto ex art.149 del X.Xxx. 209/05 (Codice delle Assicurazioni Private), la richiesta di informazioni e, successivamente, di eventuale rimborso deve essere inoltrata a CONSAP - Concessiona- ria Servizi Assicurativi Pubblici S.p.A. - Stanza di compen- sazione - Xxx Xxxx, 00 - 00000 XXXX, tel. 00.00000.000, fax 00.00000.000/547, email xxxxxxxxxxxxxx@xxxxxx.xx, sito internet xxx.xxxxxx.xx. In alternativa è sempre pos- sibile inviare una email a xxxxxxxxxx.xxxxx@xxxxxxxx.xx : in questo modo la Compagnia provvederà ad inoltra- re la richiesta a Consap per conto del cliente. L’istanza deve contenere i dati relativi alla data del sinistro, alla Compagnia Assicurativa del Contraente della polizza del veicolo responsabile, la targa del veicolo responsabile, la targa del veicolo danneggiato, la Compagnia assicurativa del danneggiato, nonché nome cognome e indirizzo del Contraente della polizza del veicolo responsabile. A fronte della richiesta, Xxxxxx invierà al recapito del richiedente l’ammontare dell’importo che potrà essere rimborsato e le modalità per provvedere al pagamento. Una volta effet- tuato il pagamento, Consap rilascerà un’attestazione con la quale Xxxxxxxx procederà alla riclassificazione del con- tratto ed al rimborso dei maggiori premi eventualmente percepiti. I sinistri rimborsati dal Contraente non saranno più riportati nell’attestazione dello stato del rischio.
15. ACCESSO AGLI ATTI DELLA COMPAGNIA
Contraenti, Assicurati e Danneggiati possono accedere agli atti a conclusione dei procedimenti di constatazione, valutazione e liquidazione dei danni che li riguardano.
Salvi i limiti richiamati e precisati a tutela della privacy
dall’articolo 2 - Ambito di applicazione, del decreto mini- steriale 191 del 29 ottobre 2008, il diritto di accesso può, quindi, essere esercitato:
• dal momento della comunicazione al danneggiato della misura della somma offerta per il risarcimento o dei mo- tivi per i quali non si ritiene di formulare alcuna offerta;
• in difetto di comunicazione di un’offerta o del relativo diniego, decorsi i termini di seguito indicati dalla data di ricezione della richiesta di risarcimento:
a) se si tratta di danno a cose, 60 giorni ovvero 30 giorni se il modulo di denuncia del sinistro è stato sottoscrit- to da tutti i conducenti dei veicoli;
b) se il sinistro ha causato lesioni personali o il decesso, 90 giorni;
c) decorsi 120 giorni dalla data di accadimento del si- nistro.
In caso di incompletezza della richiesta di risarcimento, la Compagnia, entro 30 giorni dalla ricezione, può chiedere agli interessati le necessarie integrazioni. In tal caso i ter- mini per l’esercizio del diritto di accesso di cui ai punti a) e b) decorrono dalla data di ricezione dei dati e dei docu- menti integrativi richiesti da parte della Compagnia.
La richiesta di accesso deve essere fatta pervenire alla Compagnia a mezzo raccomandata con avviso di ricevi- mento o tramite fax, indirizzandola alla sede legale della Compagnia. La richiesta può essere altresì fatta mediante consegna a mano (della quale il ricevente è tenuto a rila- sciare apposita ricevuta) presso il punto vendita nel quale è stato concluso il contratto.
Nella domanda di accesso - corredata dalla copia di un documento di riconoscimento dell’interessato e, qualora sia proposta da un terzo in suo nome e per suo conto, da delega da lui sottoscritta - devono essere indicati gli estre- mi dell’atto in relazione al quale è formulata ovvero i dati e le informazioni che ne costituiscono l’oggetto, nonché il riferimento all’interesse personale e concreto alla base della proposizione della stessa.
Entro 15 giorni dalla data di ricezione, la Compagnia co- munica per iscritto al richiedente l’atto di accoglimento, il rifiuto o la limitazione dell’accesso ovvero - tramite racco- mandata con avviso di ricevimento o a mezzo fax - even- tuali irregolarità o incompletezze della richiesta.
Xxx sia comunicato il rifiuto o una limitazione all’accesso o nel caso in cui entro 60 giorni dalla richiesta l’interessato non sia messo in condizione di prendere visione degli atti e di estrarne copia, nei successivi 60 giorni, potrà inoltrare reclamo all’IVASS, Servizio Tutela del Consumatore, Xxx xxx Xxxxxxxxx, 00 - 00000 Xxxx, il quale è tenuto a provvedere nel termine di 30 giorni dalla ricezione della segnalazione.
Nell’ambito della procedura di risarcimento diretto di cui all’articolo 149 del Codice delle Assicurazioni, l’impresa debitrice che riceve una richiesta di accesso agli atti la inoltra all’impresa gestionaria, dandone contestuale co- municazione al richiedente. Il procedimento si conclude entro 60 giorni dal ricevimento della richiesta di accesso da parte dell’impresa gestionaria.
16. RECLAMI
Reclami sul contratto o inerenti i sinistri vanno inoltrati per iscritto alla Compagnia Genertel S.p.A. - Servizio Tutela Ri-
schi - Unità Quality, all’indirizzo xxxxxxx@xxxxxxxx.xx oppure al fax 199.11.77.99 oppure all’indirizzo Xxx Xxxxxxxxxxx, 0
- 00000, Xxxxxxx.
Qualora l’esponente non si ritenga soddisfatto dall’esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro entro 45 gior- ni, potrà poi rivolgersi all’IVASS, Servizio Tutela del Con- sumatore, X. xxx Xxxxxxxxx, 00 - 00000 Xxxx, oppure fax 00.00.000.000 - 00.00.000.000 o PEC xxxxx@xxx.xxxxx.xx, corredando l’esposto della documentazione relativa al re- clamo trattato dalla Compagnia.
Il reclamo deve contenere i seguenti elementi essenziali: nome, cognome e domicilio del reclamante, denomina- zione dell’impresa, soggetto o dei soggetti di cui si lamen- ta l’operato, breve descrizione del motivo della lamentela ed ogni documento utile a descrivere compiutamente il fatto e le relative circostanze.
Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all’IVASS o direttamente al sistema estero competente - individuabile accedendo al sito Internet xxxx://xx.xxxxxx.xx/xxxxxxxx_xxxxxx/xxx-xxx/ members_en.htm – chiedendo l’attivazione della proce- dura FIN-NET.
Si ricorda che in caso di mancato o parziale accoglimento del reclamo è possibile rivolgersi anche all’Autorità Giudi- ziaria, oltre alla facoltà di ricorrere ai sistemi alternativi di risoluzione delle controversie previsti.
MODALITÀ DI RICEZIONE E TRASMISSIONE DELLA DOCUMENTAZIONE PRECONTRATTUALE E CONTRATTUALE
Il Contraente ha il diritto di scegliere di ricevere e trasmettere la documentazione precontrattuale e la documentazione pre- vista dalla normativa vigente su supporto cartaceo o email, e di poter modificare la sua scelta successivamente. La trasmis- sione del certificato di assicurazione e della carta verde avver- rà esclusivamente tramite posta. Il Contraente avrà diritto di richiedere in ogni caso e senza oneri il reinvio della documen- tazione suindicata su supporto cartaceo.
Genertel richiederà al Contraente di sottoscrivere e ritrasmet- tere, con finalità esclusivamente documentale, una copia del contratto. Il Contraente potrà restituirla via email (dopo averla scannerizzata) all’indirizzo xxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxx.xx o per posta a Genertel - Copia Contratto - X. Xxxxxxxxxxx, 0 – 34132 Trieste.
GENERTEL S.P.A. È RESPONSABILE DELLA VERIDICITÀ E DELLA COMPLETEZZA DEI DATI E DELLE NOTIZIE CONTE- XXXX NELLA PRESENTE NOTA INFORMATIVA .
Il rappresentante legale
Xxxx. Xxxxxx Xxxxxxxx
C. Glossario
❯ “Assicurato”: soggetto destinatario delle prestazioni assi- curative;
❯ “Accessori”: le parti complementari stabilmente fissate sul veicolo che possono essere:
- di serie, se costituiscono normale dotazione del veicolo, essendo inclusi senza maggiorazione nel prezzo di listino del veicolo stesso;
- optional, ogni installazione od apparecchiatura stabil- mente fissata a bordo del veicolo fornita dalla Casa co- struttrice con supplemento al prezzo di listino del veicolo stesso;
❯ “Apparecchi multimediali non di serie”: radio, telefoni, lettori CD e DVD, televisori, componenti audio, navigatori satellitari e simili purché stabilmente fissati e non presenti sul listino degli accessori della Casa costruttrice del veicolo;
❯ “Altri Veicoli”: gli Autocarri con peso complessivo a pieno carico superiore ai 3.500 kg, Autocaravan, Quadricicli, Mo- tocarri e tutti i mezzi non classificabili come Autovetture, Motocicli e Ciclomotori;
❯ “Aree aeroportuali”: le aree riservate al traffico ed alla so- sta di aeromobili sia civili che militari;
❯ “Autocaravan”: i veicoli aventi una speciale carrozzeria ed attrezzati permanentemente per essere adibiti al tra- sporto e all’alloggio di sette persone al massimo, compre- so il conducente;
❯ “Autocarro”: il veicolo destinato al trasporto di cose e delle persone addette all’uso o al trasporto delle cose stesse, con peso complessivo a pieno carico superiore ai 3.500 kg;
❯ “Autovettura”: i veicoli destinati al trasporto di persone, aventi al massimo nove posti, compreso quello del condu- cente;
❯ “Avente Diritto”: soggetto diverso dal Contraente cui deve essere messo a disposizione l’attestazione dello stato del rischio, ovvero: proprietario, usufruttuario, acqui- rente con patto di riservato dominio o locatario in caso di locazione finanziaria.
❯ “Banca Dati”: la banca dati elettronica che le imprese hanno l’obbligo di alimentare con le informazioni e i dati necessari ad attestare lo stato del rischio;
❯ “Carta verde”: il documento che attesta l’estensione dell’efficacia dell’Assicurazione obbligatoria ai danni pro- vocati dalla circolazione del veicolo assicurato nei paesi esteri, la cui sigla sia indicata (e non barrata) sulla stessa;
❯ “Ciclomotori”: i veicoli a due ruote (categoria L1e) o veicoli a tre ruote (categoria L2e) aventi una velocità massima per costruzione non superiore a 45 km/h e cilindrata fino a 50 cc;
❯ “Classe di merito Genertel”: la classe di merito assegnata al contratto in base alle Condizioni Generali di Assicurazio- ne previste dalla Compagnia;
C. Glossario - Pagina 1 di 2
❯ “Classe di merito di conversione universale (CU)”: la classe di merito assegnata obbligatoriamente al contratto in base alle regole previste dal Regolamento ISVAP n. 4 del 9 agosto 2006 e successive modifiche ed integrazioni. La classe CU risulta dall’attestazione dello stato del rischio
messa a disposizione dalla Compagnia in occasione di ogni scadenza annuale;
❯ “Codice delle Assicurazioni”: il Decreto Legislativo n. 209/2005 e sue successive modificazioni ed integrazioni;
❯ “Codice della Strada”: il Decreto Legislativo n. 285/1992 e sue successive modificazioni ed integrazioni;
❯ “CONSAP”: Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici
S.p.A. con sede in Roma, Xxx Xxxx, 00 - 00000, xxx.xxxxxx.xx;
❯ “Contraente”: la persona fisica o giuridica che stipula il contratto di assicurazione;
❯ “Degrado”: la riduzione del valore dei pezzi di ricambio da sostituire sul veicolo danneggiato;
❯ “Europ Assistance Italia S.p.A.”: la compagnia che at- traverso la sua struttura organizzativa gestisce e liquida i sinistri per le garanzie Assistenza Stradale Estesa e Top per conto di Genertel;
❯ “EUROTAX”: la rivista specializzata della Sanguinetti Edito- re, riportante le quotazioni di mercato dell’usato;
❯ “Franchigia”: la somma, contrattualmente pattuita, che rimane a carico dell’Assicurato per ogni sinistro;
❯ “Furto”: l’appropriazione di bene altrui al fine di trarne un ingiusto profitto anche tramite violenza o minaccia (rapina);
❯ “Genertel”, “Compagnia”: Genertel S.p.A., con sede legale in Italia;
❯ “Guasto”: il danno subito dal veicolo per usura, difetto, rot- tura, mancato funzionamento di sue parti, tale da rendere impossibile per l’Assicurato l’utilizzo dello stesso in condi- zioni normali. Sono da considerarsi guasto anche la foratu- ra dello pneumatico e l’errato rifornimento di carburante;
❯ “Immobilizzazione del veicolo”: il fermo del veicolo pres- so una carrozzeria/officina incaricata della riparazione che ne renda impossibile l’utilizzo (veicolo non marciante);
❯ “Incendio”: la combustione del veicolo o di sue parti con sviluppo di fiamma;
❯ “Incidente”: il sinistro, subito dal veicolo, non voluto, do- vuto a imperizia, negligenza, inosservanza di norme e re- golamenti connesso alla circolazione stradale. Solo per le garanzie Assistenza Stradale Estesa e Top sono compresi i sinistri derivati da caso fortuito;
❯ “Indennizzo/Risarcimento”: la somma dovuta da Gener- tel o da Europ Assistance in caso di sinistro liquidabile a termini di polizza;
❯ “Infortunio”: ogni evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che produca lesioni corporali obiettivamente constatabili;
❯ “Ingessatura”: il mezzo di contenzione, fisso e rigido, costituito da fasce gessate o altro apparecchio di conteni- mento comunque immobilizzante, prescritto da personale medico e che non può essere rimosso autonomamente;
❯ “Invalidità permanente”: la perdita o riduzione definitiva e irrimediabile della capacità a qualsiasi lavoro proficuo, in- dipendentemente dalla professione svolta;
❯ “Istituto di cura”: l’ospedale pubblico, la clinica o la casa di cura (convenzionata o privata), in Italia o all’estero, re- golarmente autorizzati in base ai requisiti di legge e dalle competenti Autorità al ricovero ed eventualmente all’as- sistenza sanitaria ambulatoriale ed in regime di degenza diurna. Sono comunque esclusi gli stabilimenti termali, le case di convalescenza e soggiorno;
❯ “Xxxxxxxxx conducente”: il proprietario del veicolo e le persone autorizzate da questi alla guida del veicolo;
❯ “Massimale”: la somma fino a concorrenza della quale la Compagnia presta l’assicurazione;
❯ “Merci pericolose”: le merci classificate come tali in base all’ultimo aggiornamento dell’ADR (European Agreement concerning the Internetional Carriage of Dangerous Go- ods by Road, accordo europeo relativo ai trasporti inter- nazionali di merci pericolose su strada. Legge 12 agosto 1962 n. 1839.);
❯ “Motocarri”: i veicoli a tre ruote destinati al trasporto di cose;
❯ “Perdita totale”: il veicolo è considerato totalmente perso se è stato rubato e non ritrovato entro due mesi, oppure se danneggiato con valore residuo inferiore al 20% del valore commerciale prima del sinistro;
❯ “Polizza”: il documento che prova la stipula del contratto di Assicurazione;
❯ “Premio”: la somma dovuta dal Contraente a Genertel a fronte delle garanzie prestate comprensivo di imposte ed eventuali oneri di legge;
❯ “Proprietario”: l’intestatario al P.R.A. del veicolo o colui che può dimostrare la titolarità del diritto di proprietà;
❯ “Quadricicli”: i veicoli a motore a quattro ruote aventi le seguenti caratteristiche:
a) i quadricicli leggeri, la cui massa a vuoto è inferiore o pari a 350 kg (categoria L6e), esclusa la massa delle bat- terie per i veicoli elettrici, la cui velocità massima per co- struzione è inferiore o uguale a 45 km/h e 1) la cui cilin- drata del motore è inferiore o pari a 50 cm3 per i motori
ad accensione comandata; o 2) la cui potenza massima netta è inferiore o uguale a 4 kw per gli altri motori a com- bustione interna; o 3) la cui potenza nominale continua massima è inferiore o uguale a 4 kw per i motori elettrici. Tali veicoli sono conformi alle prescrizioni tecniche ap- plicabili ai ciclomotori a tre ruote della categoria L2e salvo altrimenti disposto da una direttiva CE particolare.
b) I quadricicli diversi da quelli di cui alla lettera a), la cui massa a vuoto è inferiore o pari a 400 kg (categoria L7e) (550 kg per i veicoli destinati al trasporto di merci), esclusa la massa delle batterie per i veicoli elettrici, e la cui potenza massima netta del motore è inferiore a 15 kw. Tali veicoli sono considerati come tricicli e sono conformi alle prescri- zioni tecniche applicabili ai tricicli della categoria L5e salvo altrimenti disposto da una direttiva CE particolare;
❯ “Responsabilità principale”: si ha quando la responsabi- lità del sinistro è da attribuire in misura prevalente ad uno dei conducenti dei veicoli coinvolti;
❯ “Responsabilità paritaria”: si ha quando la responsabilità del sinistro è da attribuire in pari misura a carico dei condu- centi dei veicoli coinvolti;
❯ “Rischio”: la probabilità che si verifichi il sinistro;
❯ “Risoluzione”: lo scioglimento anticipato di un contratto per volontà delle parti o per legge;
❯ “Rivalsa”: Il diritto della Compagnia di recuperare nei con- fronti del Contraente e dell’Assicurato l’importo pagato ai terzi danneggiati nei casi in cui la Compagnia stessa avreb- be avuto diritto di rifiutare o di ridurre la propria prestazione;
❯ “Scoperto”: la percentuale del danno - con eventuale limi- te minimo espresso in valore assoluto – che rimane a cari- co dell’Assicurato per ogni sinistro, se previsto in contratto;
❯ “Sinistro”: l’evento dannoso per il quale è prestata l’assicu- razione;
❯ “Tempario”: manuale o tabella con l’indicazione dei tempi medi di esecuzione di lavori artigianali o industriali;
❯ “Trasportati”: le persone regolarmente trasportate sul vei- colo indicato in polizza.
SEZIONE 1 ❯ RESPONSAbILITÀ CIVILE
D. Condizioni di Assicurazione Altri Veicoli - Ed. 07/2016
❯ QUANDO SONO COPERTO?
❯ CHI PUÒ GUIDARE IL VEICOLO ASSICURATO?
❯ QUANDO NON SONO COPERTO?
Art. 1. 1 - Oggetto dell’assicurazione
La Compagnia assicura i rischi della Responsabilità Civile per i quali è obbligatoria l’assicura- zione impegnandosi a corrispondere, entro il massimale convenuto, le somme che, per capi- tale, interessi e spese, siano dovute a titolo di risarcimento di danni involontariamente cagio- nati a terzi dalla circolazione del veicolo descritto in contratto in aree pubbliche o equiparate. Qualora il veicolo assicurato sia un rimorchio (roulotte, carrello o simili), la copertura è operante solo per la responsabilità derivante all’Assicurato quando il rimorchio stesso è staccato dalla motrice, cioè fermo su strade di uso pubblico ed aree equiparate, ovvero manovrato a mano (c.d. “Rischio statico”); eventuali danni arrecati quando il rimorchio è agganciato alla motrice sono a carico della copertura della motrice.
Per i Motocarri viene garantita anche la responsabilità del Contraente per i danni invo- lontariamente cagionati ai terzi dalla esecuzione delle operazioni di carico da terra sul veicolo e viceversa, purché non eseguite con mezzi o dispositivi meccanici e purché le merci trasportate o da trasportare non rientrino tra le seguenti tipologie: merci pericolose o lubrificanti (ferme le esclusioni e le limitazioni previste dall’art. 1.3 - Esclusioni).
La garanzia è operativa chiunque sia il conducente al momento del sinistro ferme le esclu- sioni previste dall’art. 1.3 - Esclusioni e le eventuali franchigie previste in contratto per aver dichiarato che il veicolo non verrà mai guidato da un conducente di età inferiore ai 25 anni o con meno di due anni di patente (c.d. conducente inesperto).
Art. 1. 2 - “Sicurezza comunque”
A estensione della Responsabilità Civile obbligatoria la Compagnia assicura, con lo stesso massimale e senza sovrappremio, i danni involontariamente cagionati a terzi derivanti:
a) dalla circolazione del veicolo in aree private (escluse le aree aeroportuali);
b) da un rimorchio regolarmente trainato dal veicolo assicurato;
c) dal gancio di traino del veicolo assicurato;
d) da un passeggero del veicolo (c.d. “Responsabilità civile dei terzi trasportati”);
e) da incendio del veicolo (c.d. “Ricorso terzi”) con il limite del 3% del massimale indica- to in polizza.
Art. 1. 3 - Esclusioni
L’Assicurazione non è operante per i sinistri:
a) avvenuti con il conducente privo della patente di guida prevista dalla normativa vigente perché mai conseguita, ritirata o scaduta; il contratto è però operante se il conducente dimostra, entro due mesi dalla data del sinistro, di aver rinnovato la patente stessa. Il contratto è inoltre operante per l’esercitazione alla guida, se ciò avviene nei termini previsti dal Codice della Strada;
b) avvenuti durante la partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive, alle relative prove ufficiali e alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara;
c) avvenuti quando il conducente è alla guida sotto l’influenza dell’alcool, di sostanze stupefacenti o psicofarmaci (art.186 e art 187 del Codice della Strada);
d) avvenuti quando il veicolo assicurato non può circolare in quanto non in regola da più di due mesi con le norme relative alla revisione;
e) subiti dai terzi trasportati se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti oppure alle indicazioni della carta di circolazione;
f) determinati da dolo del legittimo conducente, del Proprietario o del Contraente;
In tutti i casi sopra citati Genertel si riserva la facoltà di agire in rivalsa per gli eventuali danni comunque pagati a terzi.
L’Assicurazione non è altresì operante per i danni alle cose subiti dai seguenti soggetti: 1. il proprietario del veicolo, l’usufruttuario, l’acquirente con patto di riservato dominio e il
locatario in caso di veicolo concesso in leasing;
2. il coniuge non legalmente separato, il convivente more uxorio, gli ascendenti e i di- scendenti legittimi, naturali o adottivi del conducente o dei soggetti di cui al punto 1) nonché gli affiliati e gli altri parenti o affini fino al terzo grado di tutti i predetti soggetti, quando convivano con questi o siano a loro carico in quanto l’assicurato provvede abitualmente al loro mantenimento;
3. ove l’assicurato sia una società, i soci a responsabilità illimitata e le persone che si tro- vano con questi in uno dei rapporti indicati dal punto 2).
In caso di trasporto merci il contratto non garantisce i danni alle cose trasportate od in consegna, e in caso di trasporto di merci pericolose o lubrificanti restano altresì esclusi tutti i maggiori danni derivanti dal materiale trasportato.
Per i danni derivanti dalle operazioni di carico e scarico non sono considerati terzi le per- sone trasportate sul veicolo e quelle che prendono parte alle suddette operazioni (le ope- razioni di carico e scarico sono coperte solo per Motocarri).
COSA FACCIO IN CASO dI INCIdENTE?
Segnala l’incidente
1 indossa l’apposito giubbotto catarifrangente prima di scendere dal veicolo per mettere il segnale di emergenza;
2 non muovere o tentare di curare i feriti, specie se non sono coscienti e richiedi l’intervento della Polizia Stradale o dei Carabinieri, indicando il luogo dell’incidente e le condizioni delle persone coinvolte. L’autorità interpellata attiverà i mezzi di soccorso necessari.
Documenta l’incidente
1 cerca di individuare eventuali testimoni e raccogline le generalità;
2 se disponi di un cellulare dotato di fotocamera, scatta delle foto che ritraggano lo stato dei luoghi dell’incidente e i danni alle auto, moto o altri veicoli coinvolti. Ricorda di fotografare anche le targhe dei veicoli.
Compila il Modulo Blu
• compila con attenzione il Modulo Blu insieme alla controparte e firmatelo entrambi. Se non siete d’accordo ap- poni solo la tua firma nell’apposito spazio; il Modulo Blu varrà in ogni caso come denuncia del sinistro. Se non hai in auto il Modulo Xxx puoi compilarlo anche in seguito, ed eventualmente incontrare nuovamente la controparte per firmarlo insieme. Per tutti i dettagli vedi la Sezione 9.
Avvia la procedura di risarcimento
• per ricevere assistenza e avviare la procedura invia entro 3 giorni denuncia dell’evento attraverso la sezione denuncia on line del sito xxx.xxxxxxxx.xx o via email all’indirizzo xxxxxxxx@xxxxxxxx.xx. Per qualsiasi dubbio chiama il numero verde 000.00.00.00 o attiva una chat on line con i nostri consulenti sul sito xxx.xxxxxxxx.xx. Per tutti i dettagli consulta la Sezione 9.
HAI UNO SMARTPHONE?
Scarica l’app Genertel per ios o android e denunci il sinistro direttamente dal tuo telefonino, allegando le fotogra-
fie del danno e tutti i dettagli dell’incidente! Inoltre trovi subito tutti i numeri utili in caso di emergenza!
❯ COME EVOLVE LA MIA CLASSE BONUS MALUS?
Art. 1. 4 - Classe di merito e attestazione dello stato di rischio
In prossimità della scadenza dell’annualità assicurativa, la Compagnia metterà a disposi- zione l’attestazione dello stato di rischio. A tale fine, e relativamente ai soli veicoli per cui l’Impresa adotta sistemi Bonus Malus, la Compagnia calcolerà la classe di assegnazione in base ai sinistri pagati, anche parzialmente, nel periodo di osservazione. Per lo scatto di malus sono presi in considerazione i sinistri per i quali sia stata accertata la Responsabilità Principale dell’Assicurato.
I sinistri pagati con Responsabilità Paritaria dell’Assicurato inferiore o uguale al 50% non com- porteranno la penalizzazione malus, tuttavia verranno annotati nell’attestazione con l’indica- zione della percentuale di responsabilità. Nel caso ci fossero diversi incidenti con responsabilità paritaria verranno sommate le diverse percentuali e raggiunta la soglia del 51% nell’arco dell’ul- timo quinquennio di osservazione della sinistrosità, si procederà all’applicazione del malus.
L’eventuale franchigia prevista in contratto è dovuta dal Contraente dal momento in cui la Compagnia avrà pagato il danneggiato o, in caso di indennizzo diretto, dal momento in cui la compagnia di controparte avrà risarcito il proprio assicurato (anche parzialmente). L’evoluzione della Classe Universale prevede la risalita di due classi in caso di un sinistro e di altre tre dal secondo sinistro in poi (ferma la classe massima 18). In assenza di sinistri è prevista la discesa di una classe (ferma la classe minima 1). L’attestazione riporterà, oltre alla classe di merito Genertel, anche la classe di conversione universale (CU).
Per gli autocarri e gli autocaravan l’evoluzione interna Genertel prevede lo stesso mec- canismo della Classe Universale ma la classe minima è la -1.
Per i quadricicli e i motocarri, l’evoluzione della classe di merito Genertel prevede la discesa di una classe in assenza di sinistri (ferma la classe minima 0 ), mentre in presenza di un sinistro, l’evoluzione dipende dalla classe di appartenenza al momento del sinistro
❯ POSSO EVITARE L’EVOLUZIONE
IN MALUS IN CASO DI INCIDENTE CON COLPA?
❯ COME FUNZIONA LA FRANCHIGIA?
stesso: per i clienti nelle classi da 0 a 10 è prevista l’assegnazione alla classe 14, per quelli nelle classi da 11 a 13 l’assegnazione alla classe 15 e per quelli nelle classi maggiori o uguali a 14 la risalita di una classe (ferma la classe massima 18 ); ogni sinistro successivo al primo comporta un ulteriore aumento di una classe (ferma restando la classe massima 18). Per le regole di assegnazione della Classe Universale, di corrispondenza tra la Classe Universale e la classe di merito Genertel e di invio dell’attestato di rischio si rimanda a quanto indicato nell’Allegato 1.
Sempre relativamente ai veicoli per cui la Compagnia adotta sistemi Bonus Malus, alla scaden- za del periodo assicurativo nel quale è stato pagato il sinistro, e comunque entro i 12 mesi, successivi alla definizione dello stesso, indipendentemente dall’eventuale rinnovo, hai diritto a evitare l’evoluzione in malus rimborsando gli importi liquidati per tutti o per parte dei sinistri che hanno dato luogo a tale evoluzione, sempre che siano stati pagati a titolo definitivo.
Per i sinistri liquidati in regime di risarcimento diretto ex art.149 del X.Xxx. 209/05 (Codice delle Assicurazioni Private), la richiesta di informazioni e, successivamente, di eventua- le rimborso deve essere inoltrata a CONSAP - Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici
S.p.A. - Stanza di compensazione - Vix Xxxx, 00 - 00000 XXXX, tel. 00.00.000.000, fax 00.00.000.000/547, email xxxxxxxxxxxxxx@xxxxxx.xx, sito internet xxx.xxxxxx.xx. In al- ternativa è sempre possibile inviare una email a xxxxxxxxxx.xxxxx@xxxxxxxx.xx : in questo modo la Compagnia provvederà ad inoltrare per te la richiesta a Consap.
Se hai bisogno di maggiori informazioni per evitare l’evoluzione in malus sul- la tua polizza puoi contattarci all’indirizzo email xxxxxxxxxx.xxxxx@xxxxxxxx.xx, via telefono allo 000.00.00.000 (servizio attivo da lunedì a venerdì dalle 9.30 alle 13), via fax allo 000.00.00.000, o attraverso la chat sul sito xxx.xxxxxxxx.xx (servizio attivo da lunedì a giovedì dalle 10 alle 17 e venerdì dalle 10 alle 13).
Art. 1. 5 - Franchigia
Qualora in contratto sia prevista una franchigia, in caso di sinistro con colpa, anche parzia- le, la stessa è dovuta interamente dal Contraente dal momento in cui la Compagnia avrà pagato il danneggiato o, in caso di indennizzo diretto, dal momento in cui la compagnia di controparte avrà risarcito il proprio assicurato.
SEZIONE 2 ❯ FURTO E INCENdIO
La presente Sezione, si applica esclusivamente per Autocarri, Autocaravan, Quadricicli e Motocarri. Garanzia operante solo se acquistata.
❯ QUANDO SONO COPERTO?
❯ QUANDO NON SONO COPERTO?
Art. 2. 1 - Oggetto dell’assicurazione
La Compagnia garantisce l’indennizzo dei danni diretti e materiali subiti dal veicolo as- sicurato, compresi eventuali accessori stabilmente fissati, a seguito di:
a) Furto consumato o tentato del veicolo, di sue parti o di oggetti in esso contenuti. Il furto di apparecchi multimediali non di serie, purché stabilmente fissati al veicolo, è indennizzato nei limiti della somma assicurata e fino alla concorrenza di Euro 1.250. In questi casi l’esistenza di quanto sottratto dovrà essere dimostrata esibendo alla Com- pagnia la relativa documentazione d’acquisto.
b) Incendio.
Vengono inoltre indennizzate:
c) le spese di custodia o di parcheggio rese necessarie dal ritrovamento del veicolo rubato o sequestrato dalle Autorità in seguito a incendio, con il massimo di Euro 500 per evento;
d) la perdita dell’imposta di proprietà (c.d. “bollo”) non utilizzata in caso di furto del veicolo, purché venga assicurato con la Compagnia un nuovo veicolo, dello stesso tipo, acquistato in sostituzione di quello assicurato.
Art. 2. 2 - Esclusioni
Sono esclusi i danni:
a) avvenuti in conseguenza di atti di vandalismo, salvo i casi di incendio; b) causati da fenomeni elettrici senza sviluppo di fiamma;
c) determinati da furto totale o parziale del veicolo per mancata chiusura del veicolo stesso; d) determinati da furto totale o parziale del veicolo agevolato dalla presenza delle chiavi
di accensione all’interno del veicolo stesso;
❯ C’È UNA PARTE
DEL DANNO CHE RESTA A MIO CARICO?
e) determinati da dolo o colpa grave dell’Assicurato, del Contraente, delle persone con gli stessi coabitanti, dei loro dipendenti, dei trasportati o delle persone incaricate alla guida o riparazione o custodia del veicolo;
f) avvenuti in conseguenza di terremoti, eruzioni vulcaniche, maremoti, alluvioni, allagamenti.
Art. 2. 3 - Scoperto e minimo
A carico dell’Assicurato rimarrà lo scoperto indicato in contratto. Tale importo non può essere comunque inferiore al minimo non indennizzabile previsto in polizza.
COSA FACCIO IN CASO dI FURTO?
Fai immediatamente denuncia alle autorità
• l’autorità interpellata attiverà i mezzi necessari per cercare di ritrovare il tuo veicolo.
Se hai inserito in polizza anche la garanzia Assistenza Stradale formula Estesa o Top
• chiama dall’Italia il numero verde 000.00.00.00 o dall’estero uno fra i seguenti numeri x00.00.00000000 o
x00.00.00000000, Europ Assistance ti metterà a disposizione un’autovettura sostitutiva, se prevista. Per tutti i dettagli vedi la Sezione 6A o 6B.
Avvia la procedura per il risarcimento del danno
• invia entro 3 giorni denuncia dell’evento via email all’indirizzo xxxxxxxx@xxxxxxxx.xx insieme alla denuncia fatta all’Autorità. Per tutti i dettagli consulta la Sezione 10.
COSA FACCIO IN CASO dI INCENdIO?
Segnala l’incendio
• allontanati il più possibile dal veicolo e xxxxxxxx l’intervento dei Vigili del Fuoco indicando loro il luogo dell’incidente.
Se hai inserito in polizza anche la garanzia Assistenza Stradale formula Estesa o Top
• chiama dall’Italia il numero verde 000.00.00.00 o dall’estero uno fra i seguenti numeri x00.00.00.00.00.00 o
x00.00.00.00.00.00; Europ Assistance metterà a tua disposizione un mezzo di soccorso per trasportare il veicolo e, se il fermo del veicolo supera i limiti previsti, un’autovettura sostitutiva. Per tutti i dettagli vedi la Sezione 6A o 6B. Per poter rimuovere il veicolo è necessario avere il nullaosta da parte delle Autorità.
Avvia la procedura per il risarcimento del danno
• invia entro 3 giorni denuncia dell’evento via email all’indirizzo xxxxxxxx@xxxxxxxx.xx. Per tutti i dettagli consulta la Sezione 10.
❯ COSA FACCIO
SE IL MIO VEICOLO VIENE RITROVATO?
Art. 2. 4 - Recuperi
L’Assicurato ha l’obbligo di informare la Compagnia non appena abbia notizia del ritrova- mento del veicolo rubato o di parti di esso, inviando la documentazione rilasciata dalle Au- torità, anche nell’ipotesi in cui la Compagnia abbia già provveduto ad inviare quietanza di pagamento. Se il veicolo viene recuperato dopo il pagamento dell’indennizzo, l’Assicurato ha facoltà, entro sette giorni dalla notizia del ritrovamento, di rientrarne in possesso. In que- sto caso l’Assicurato è obbligato a rimborsare alla Compagnia l’importo corrisposto quale liquidazione del furto del veicolo. Se invece, l’Assicurato non intende conservare la proprietà del veicolo, egli è obbligato a dare mandato alla Compagnia affinché provveda alla vendita del medesimo, autorizzandola a trattenere il ricavato a titolo di parziale rimborso dell’inden- nizzo e impegnandosi a conferirle a questo scopo la procura notarile necessaria.
SEZIONE 3 ❯ dANNI AL VEICOLO (KASKO)
La presente Sezione, si applica esclusivamente per Autocarri, e Autocaravan. Garanzia operante solo se acquistata.
❯ QUANDO SONO COPERTO?
Art. 3. 1 - Oggetto dell’assicurazione
La Compagnia garantisce l’indennizzo dei danni diretti e materiali subiti dal veicolo assicu- rato compresi eventuali accessori stabilmente fissati, a seguito di:
a) collisione con altro veicolo a motore identificato (c.d. “Minikasko”);
b) urto del veicolo contro ostacoli mobili o fissi;
c) urto di oggetti contro il veicolo;
d) uscita di strada o ribaltamento;
❯ QUANDO NON SONO COPERTO?
❯ C’È UNA PARTE DEL DANNO CHE RESTA A MIO CARICO?
avvenuti durante la circolazione del veicolo in aree pubbliche o private, escluse le aree aeroportuali.
La Compagnia rinuncia al diritto di rivalsa che le compete ai sensi dell’art.1916 del Codice Civile, nei confronti del conducente del veicolo, dei trasportati, dei familiari e dei dipen- denti dell’Assicurato.
Art. 3. 2 - Esclusioni
Sono esclusi i danni:
a) determinati da dolo del legittimo conducente, del Proprietario o del Contraente;
b) avvenuti con il conducente privo della patente di guida prevista dalla normativa vigente perché mai conseguita, ritirata o scaduta; la garanzia è però operante se il conducente dimostra, entro due mesi dalla data del sinistro, di aver rinnovato la patente stessa. Il contratto è inoltre operante per l’esercitazione alla guida, se ciò avviene nei termini previsti dal Codice della Strada;
c) avvenuti durante la partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive, alle relative prove ufficiali e alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara;
d) avvenuti quando il conducente è alla guida sotto l’influenza dell’alcool, di sostanze stupefacenti o di psicofarmaci (art.186 e art.187 del Codice della Strada);
e) avvenuti quando il veicolo assicurato non può circolare in quanto non in regola da più di due mesi con le norme relative alla revisione;
f) avvenuti in conseguenza di terremoti, eruzioni vulcaniche, maremoti, alluvioni, allagamenti.
Art. 3. 3 - Scoperto e minimo
A carico dell’Assicurato rimarrà lo scoperto indicato in contratto. Tale importo non può essere comunque inferiore al minimo non indennizzabile previsto in polizza.
COSA FACCIO IN CASO dI dANNI AL VEICOLO?
Fai immediatamente denuncia
• invia entro 3 giorni denuncia dell’evento via email all’indirizzo xxxxxxxx@xxxxxxxx.xx. Per tutti i dettagli consulta la Sezione 10.
Se hai inserito in polizza anche la garanzia Assistenza Stradale formula Estesa o Top
• chiama dall’Italia il numero verde 000.00.00.00 o dall’estero uno fra i seguenti numeri x00.00.00.00.00.00 o
x00.00.00.00.00.00, Europ Assistance metterà a tua disposizione un mezzo di soccorso per trasportare il veicolo e, se il fermo del veicolo supera i limiti previsti, un’autovettura sostitutiva. Per tutti i dettagli vedi la Sezione 6A o 6B.
SEZIONE 4 ❯ ATTI VANdALICI, EVENTI ATMOSFERICI E CRISTALLI
La presente Sezione, si applica esclusivamente per Autocarri, Autocaravan.
Garanzia operante solo se acquistata. La garanzia può essere acquistata solo se abbinata alla garanzia Furto e Incendio, Kasko o Minikasko.
❯ QUANDO SONO COPERTO?
❯ QUANDO NON SONO COPERTO?
Art. 4. 1 - Oggetto dell’assicurazione
La Compagnia garantisce l’indennizzo dei danni diretti e materiali subiti dal veicolo assi- curato a seguito di:
a) tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio o altri atti di vandalismo: il danno dovrà essere riconducibile a questi eventi e non ad un possibile evento da circolazione;
b) uragani, trombe d’aria, grandine, frane, smottamenti;
c) rottura del parabrezza, lunotto posteriore, vetri laterali e tetto panoramico dovuta a causa accidentale.
Art. 4. 2 - Esclusioni
Sono esclusi i danni:
a) determinati da dolo dell’Assicurato, del Contraente, delle persone con gli stessi coabi- tanti, dei loro dipendenti, dei trasportati o delle persone incaricate alla guida o ripara- zione o custodia del veicolo;
b) avvenuti in conseguenza di terremoti, eruzioni vulcaniche, maremoti, alluvioni, alla- gamenti, slavine, valanghe o in conseguenza di atti di guerra, invasione, occupazione militare, insurrezione, rivoluzione, confisca o requisizione o in conseguenza di sviluppo, comunque insorto, controllato o meno, di energia nucleare o radioattività.
COSA FACCIO IN CASO dI dANNI dA ATTI VANdALICI O EVENTI ATMOSFERICI?
Fai immediatamente denuncia
• invia entro 3 giorni denuncia dell’evento via email all’indirizzo xxxxxxxx@xxxxxxxx.xx. In caso di atto vandalico occorre inviare anche la denuncia presentata alle Autorità. Per tutti i dettagli consulta la Sezione 10.
COSA FACCIO IN CASO dI dANNI AI CRISTALLI?
In caso di danno ai cristalli porta il tuo veicolo presso un centro carglass®
• nessuna denuncia! Il centro carglass® provvederà a riparare il danno interfacciandosi direttamente con Gener- tel, liberandoti così da qualsiasi adempimento burocratico. In più, rivolgendoti presso un centro carglass®, nel caso il danno ai cristalli non comporti la sostituzione degli stessi non pagherai nulla se il costo della riparazione non supera i 100 Euro. Puoi trovare il centro carglass® più vicino a te sul sito internet xxx.xxxxxxxx.xx.
❯ C’È UNA PARTE DEL DANNO CHE RESTA A MIO CARICO?
Art. 4. 3 - Scoperto e minimo
A carico dell’Assicurato rimarrà lo scoperto indicato in contratto. Tale importo non può essere comunque inferiore al minimo non indennizzabile previsto in polizza.
SEZIONE 5 ❯ ASSISTENZA LEGALE
Garanzia operante solo se acquistata.
❯ QUANDO SONO COPERTO?
Art. 5. 1 - Oggetto dell’assicurazione
La Compagnia, fornisce all’Assicurato:
a) l’assistenza stragiudiziale e giudiziale necessaria alla sua tutela in sede civile, in caso di incidente stradale, avvenuto durante la circolazione del veicolo assicurato, che abbia comportato un danno materiale e/o fisico documentato, riconducibile alla con- dotta o al fatto di un terzo o alle condizioni della strada;
b) l’assistenza giudiziale nel caso in cui sia indagato e/o imputato in un procedimento pe- nale a seguito di incidente stradale avvenuto durante la circolazione del veicolo assicurato.
La garanzia è operante in entrambi i casi se l’incidente è avvenuto durante il periodo di co- pertura del contratto.
Art. 5. 2 - Contenuto dell’assicurazione
La Compagnia, una volta ottenuta tutta la documentazione istruttoria:
1. svolge lo studio accurato della pratica volto a stabilire, in via preliminare, l’esistenza di presupposti giuridici e la fondatezza della richiesta di risarcimento nei confronti del responsabile civile.
In caso di esito positivo della fase di studio, la Compagnia:
2. anticipa all’Assicurato le spese documentate relative al soccorso e/o al ripristino del mezzo danneggiato e/o relative al danno fisico subito fino a Euro 500. Tale importo, unico per sinistro, dovrà essere restituito alla Compagnia nel caso si ottenga la liquida- zione totale o parziale dei danni da parte della controparte;
3. si attiva nei confronti degli enti preposti (Uci e Consap) nel caso l’incidente sia accaduto all’in- terno dello Spazio Economico Europeo o sia avvenuto in Italia con una controparte estera;
4. svolge ogni attività idonea a conseguire nella maniera più sollecita e in via bonaria, il recupero dei danni patiti dall’Assicurato, rivolgendosi, in relazione a particolari esigenze tecniche, a consulenti e periti esterni e provvedendo, ove necessario, al recupero dei verbali redatti dalle Autorità;
5. in caso di esito sfavorevole della vertenza assume a proprio carico, fino alla concorren- za dell’importo indicato in contratto, le eventuali spese documentate:
a) per l’intervento del legale;
b) per l’intervento del perito d’ufficio (C.T.U.);
c) per l’intervento del consulente tecnico di parte;
d) liquidate a favore della controparte in caso di soccombenza.
La Compagnia non assume a proprio carico il pagamento di multe, ammende, pene pecuniarie. Le spese legali saranno a carico della Compagnia sempre e solo nei limiti del massimale di polizza; massimale da intendersi unico nei casi in cui la garanzia venga attivata sia per la difesa penale dell’Assicurato che per il recupero del danno in sede civile.
Art. 5. 3 - Gestione del Sinistro
Le garanzie sono operanti esclusivamente per i Sinistri per i quali gli incarichi, a lega- li e/o periti, siano stati preventivamente autorizzati dalla Compagnia per ogni stato della vertenza e grado di giudizio.
Dopo la denuncia del Sinistro, ogni accordo transattivo o composizione della vertenza de- vono essere preventivamente concordati con la Compagnia, in caso contrario l’Assicurato risponderà di tutti gli oneri sostenuti dalla Compagnia per la trattazione della pratica. Qualora non sia possibile pervenire alla definizione della controversia in via bonaria, se le prete- se dell’Assicurato presentino possibilità di successo e in ogni caso quando sia necessaria la difesa penale, la Compagnia propone all’Assicurato di affidare la pratica a un Legale. In que- sto caso, l’Assicurato potrà scegliere se farsi assistere dal Legale proposto da Xxxxxxxx, oppure se nominarne uno a sua scelta. L’eventuale nomina di un secondo legale, che si affianchi al primo, non comporterà alcuna spesa a carico della Compagnia. Qualora l’Assicurato, dopo aver scelto il Fiduciario e ricevuto il benestare dalla Compagnia, decida di revocargli il mandato e di nominare un altro legale, dovrà darne comunicazione scritta alla Compagnia fornendo le moti- vazioni. Nel caso in cui il legale nominato rinunci al mandato, dovrà darne comunicazione scritta alla Compagnia indicandone le motivazioni. Le spese legali saranno a carico della Compagnia sempre e solo nei limiti del massimale di polizza (massimale unico anche in caso di intervento di più legali) previo invio di notula con descrizione dettagliata dell’attività svolta. L’Assicurato non è tenuto ad effettuare alcun pagamento o anticipo nei confronti del legale designato.
Il Legale che gestisce la pratica non può avviare alcuna azione giudiziaria senza essere
previamente autorizzato dalla Compagnia. In mancanza del benestare della Compagnia, la stessa non è tenuta al pagamento o al rimborso di spese, diritti e onorari.
Il legale incaricato è tenuto ad aggiornare periodicamente la Compagnia sullo stato della vertenza anche tramite invio di copia degli atti processuali, ed è sempre sua cura ricom- prendere i propri onorari e le proprie spese nell’importo richiesto alla controparte.
La Compagnia non è responsabile dell’operato di legali e periti.
Art. 5. 4 - Anticipi sulle spese civili e penali
La Compagnia non corrisponderà al Legale designato alcun acconto per diritti, onorari e spese ma anticipa, nei limiti del massimale di polizza e previa presentazione di docu- mentazione di spesa, le spese borsuali relative alla sola fase giudiziale e le eventuali spese peritali, previamente autorizzate, relative a consulenze tecniche.
Art. 5.5.1 - Esiti della vertenza e recupero delle spese in sede civile Esito favorevole della fase giudiziale o stragiudiziale
conseguenza la Compagnia non è tenuta a corrispondere alcuna somma integrativa in favore di quest’ultimo, il quale è tenuto a ricomprendere sempre i suoi onorari nella richiesta danni avanzata a controparte. In caso di esito favorevole della vertenza il legale incaricato o l’Assicura- to, sono tenuti inoltre alla restituzione totale o parziale delle somme anticipate a titolo di spese
Nel caso in cui l’Assicurato ottenga dalla controparte la liquidazione parziale o totale del danno patito, tutte le somme liquidate o recuperate a titolo di capitale e interessi rimangono all’Assi- curato, mentre quelle liquidate a titolo di spese e onorari sono di pertinenza del Fiduciario. Di
borsuali e peritali (ctu e ctp), recuperate dalla controparte responsabile.
Nei casi in cui, nonostante l’esito favorevole della vertenza, vi sia l’impossibilità concreta di recuperare quanto dovuto dalla controparte (casi di insolvenza delle spese), onorari e spese del Fiduciario saranno rimborsati sulla base della sentenza del Giudice o, in difetto di liquidazione o in caso di compensazione, sulla base dei valori medi previsti dalle norme vigenti in materia di determinazione dei compensi al momento della loro liquidazione. Nel caso in cui l’accordo transattivo non preveda il riconoscimento delle spese legali, la Com- pagnia, se preventivamente informata, si riserva di valutare l’eventuale liquidazione degli onorari calcolati come previsto nel precedente capoverso.
Esito sfavorevole della fase stragiudiziale
Qualora non venga concesso il benestare alla fase giudiziale e la fase stragiudiziale abbia avuto un esito sfavorevole, gli onorari e le spese del Legale incaricato resteranno a carico della Compagnia e verranno calcolati sulla base dei valori medi previsti dalle norme vigenti in materia di determinazione dei compensi al momento della loro liquidazione, fermo il limite massimo di Euro 1.000. Nessun rimborso delle spese legali è invece dovuto se alla fase stragiudiziale segue quella giudiziale.
Esito sfavorevole della fase giudiziale
In caso di esito negativo della fase giudiziale, le spese legali e peritali da corrispondere alla controparte saranno liquidate in base alla sentenza, mentre quelle da rimborsare al legale
incaricato, verranno calcolate secondo i valori medi previsti dalle norme vigenti in materia di determinazione dei compensi al momento della loro liquidazione e in ogni caso entro il massimale di polizza. Le spese legali e peritali verranno rimborsate a conclusione della vertenza, su presentazione di dettagliata parcella intestata alla Compagnia.
Procedimento di mediazione
Nel caso in cui venga attivato un procedimento di mediazione iI Xxxxxxxxxx nominato an- ticiperà le spese di mediazione e sarà suo onere recuperare le stesse, unitamente ai suoi onorari, in sede di accordo conciliativo. Nel caso in cui l’Assicurato e il Fiduciario nominato non accolgano la proposta presentata dal mediatore a conclusione del procedimento e la stessa venga poi confermata dal Xxxxxxx nominato nel successivo procedimento giudiziale, la Compagnia non è tenuta a corrispondere onorari e spese legali per la fase di mediazione. Nel caso di esito negativo della mediazione e di successiva proposizione della causa, le spese e il compenso del Fiduciario relativi alla mediazione dovranno essere richiesti alla controparte, fermo restando che, nel caso di mancata liquidazione da parte del giudice la Compagnia risponde verso il Fiduciario solo delle spese e non degli onorari.
Art. 5.5.2 Procedimento penale e liquidazione delle spese
Il difensore è tenuto ad aggiornare periodicamente la Compagnia in relazione allo stato del procedimento penale, informandola tempestivamente del rinvio a giudizio dell’Assicurato. A conclusione del procedimento penale il difensore è tenuto ad inviare alla Compagnia copia della sentenza o del decreto del Giudice.
La Compagnia provvederà a liquidare gli onorari del penalista previa esibizione di nota spe- se intestata a Genertel S.p.A. e redatta secondo i valori medi previsti dalle norme vigenti in materia di determinazione dei compensi al momento della loro liquidazione e in ogni caso entro il massimale di polizza.
Tale massimale è da intendersi comprensivo di oneri fiscali, previdenziali e di eventuali spese di perizia sostenute. Il penalista può avvalersi per consulenze e/o perizie dei profes- sionisti fiduciari della Compagnia. Gli onorari dei consulenti verranno in ogni caso decurtati dal massimale previsto dalla polizza.
Cosa faccio in caso di necessità?
Invia immediatamente la denuncia via email all’indirizzo xxxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxx.xx insieme a tutti gli atti o documenti necessari alla valutazione della pratica. Scarica il modulo di richiesta dal sito xxx.xxxxxxxx.xx.
Per tutti i dettagli sui contenuti della denuncia vedi l’art. 10.5.
❯ QUANDO NON SONO COPERTO?
Art. 5. 6 - Esclusioni
La garanzia assistenza legale non è operante:
a) per i sinistri avvenuti con il conducente privo della patente di guida prevista dalla nor- mativa vigente perché mai conseguita, ritirata o scaduta (salvo in caso di esercitazione alla guida, se ciò avviene nei termini previsti dal Codice della Strada); la garanzia è però operante se il conducente dimostra, entro due mesi dalla data dell’incidente, di aver rinnovato la patente stessa;
b) per i sinistri avvenuti quando il conducente è alla guida sotto l’influenza dell’alcool, di sostanze stupefacenti o di psicofarmaci (art.186 e art.187 del Codice della Strada);
c) in caso di azione civile promossa dalla controparte nei confronti dell’Assicurato;
d) quando la Compagnia è anche assicuratore della controparte responsabile o quando la stessa sia tenuta all’indennizzo del danno patito dal cliente (ad es. xxxxxxxx xxxxx e minikasko, infortuni del conducente);
e) quando l’incidente è disciplinato dalla procedura di risarcimento diretto (art.149 del X.Xxx. 209/05 Codice delle Assicurazioni Private);
f) nel caso in cui la controversia sia instaurata per ottenere un indennizzo minore o ugua- le ad Euro 300;
g) per i sinistri avvenuti durante la partecipazione del veicolo a gare o competizioni sporti- ve, alle relative prove ufficiali e alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara;
h) in caso di controversie tra il conducente e i suoi trasportati, parenti o affini fino al 3° grado, o i suoi dipendenti o incaricati;
i) in caso di controversie relative a sanzioni amministrative per violazione del Codice della Strada (ad esempio ricorsi a multe o ammende);
j) in caso di costituzione di parte civile;
k) per il dissequestro del veicolo assicurato;
❯ COSA ACCADE IN CASO DI DISACCORDO SULLA GESTIONE
DEL SINISTRO?
l) in caso di controversie riconducibili a rapporti contrattuali (a titolo di esempio: danni causati dal benzinaio, danni subiti a bordo di un traghetto ecc.);
m) in caso di difetti di fabbricazione del veicolo;
n) in caso di violazioni civili o penali derivanti da fatto doloso dell’Assicurato o dalla sua partecipazione a tumulti popolari, atti di vandalismo o risse.
Art. 5.7 - Arbitrato
Qualora l’Assicurato non concordi con la Compagnia in merito alla gestione del sinistro, lo stesso ha la facoltà di chiedere l’avvio di una procedura arbitrale, al fine di valutare la correttezza del parere espresso dalla Compagnia.
Le spese di arbitrato saranno a carico della parte soccombente. In ogni caso, qualora l’As- sicurato intenda avviare una controversia contro terzi, anche a fronte del parere non favo- revole della Compagnia, lo stesso avrà diritto al rimborso delle spese legali eventualmente rimaste a suo carico, nei limiti del massimale di polizza contrattualmente previsto, nel caso di esito in tutto o in parte favorevole della sua azione.
SEZIONE 6A ❯ ASSISTENZA STRAdALE ESTESA
La presente Sezione, si applica ad Autocaravan, Quadricicli, Motocarri, Rimorchi e Roulotte con le esclusioni previste nei singoli articoli. Garanzia operante solo se acquistata.
❯ QUANDO SONO COPERTO?
Art. 6A. 1 - Prestazioni
La Compagnia si impegna, tramite Europ Assistance Italia S.p.A, (d’ora in poi Europ Assi- stance), ad erogare le prestazioni sotto indicate al massimo una volta per ogni sinistro. Nel corso del contratto verrà prestata assistenza all’Assicurato, non più di due volte per tipologia di prestazione, alle condizioni seguenti:
Art. 6A. 1.1 - Soccorso stradale
Qualora, a seguito di guasto, incidente, incendio, furto parziale o ritrovamento dopo furto il veicolo rimanesse immobilizzato in modo tale da non essere in condizioni di spostarsi au- tonomamente, l’Assicurato dovrà contattare telefonicamente Europ Assistance e chiedere l’invio di un mezzo di soccorso stradale che provvederà al traino del veicolo stesso dal luogo dell’immobilizzo al più vicino punto di assistenza della casa costruttrice o, qualora ciò fosse impossibile o antieconomico, all’officina più vicina. Se tecnicamente possibile possono esse- re effettuati sul posto piccoli interventi di riparazione che permettano al veicolo di riprendere la marcia autonomamente, purché i tempi di esecuzione non siano superiori a 30 minuti. La Compagnia terrà a proprio carico le spese relative al soccorso stradale fino a un massi- mo di Euro 200 per sinistro.
Le prestazioni sono erogate a condizione che il veicolo non superi il peso complessivo a pieno carico di 3.500 Kg.
Art. 6A. 1.2 - Depannage
Qualora il veicolo rimanesse immobilizzato per foratura pneumatici (per evento fortuito), esaurimento batteria, mancato avviamento in genere in modo tale da non essere in con- dizioni di spostarsi autonomamente, l’Assicurato dovrà contattare telefonicamente Europ Assistance e chiedere l’invio di un mezzo di soccorso stradale che provvederà alla ripara- zione sul posto quando ciò sia possibile.
La Compagnia terrà a proprio carico le spese relative al soccorso purché la sede del for- nitore si trovi entro 20 chilometri dal luogo del fermo. In caso contrario, si procederà con l’erogazione della prestazione prevista dall’art. 6A1.1 - Soccorso Stradale.
Art. 6A. 1.3 - Autovettura in sostituzione (solo per Autocaravan)
Qualora, a seguito di guasto, incidente, incendio, furto parziale o ritrovamento dopo furto, si rendesse necessaria un’immobilizzazione del veicolo presso un’officina per almeno tre giorni consecutivi, oppure un fermo per la riparazione superiore alle 8 ore lavorative di manodope- ra certificata dall’officina secondo i tempari della Casa Costruttrice, oppure in caso di furto totale, l’Assicurato dovrà contattare Europ Assistance che gli metterà a disposizione una autovettura in sostituzione. Tale autovettura, adibita ad uso privato, senza autista, di 1.200 cc di cilindrata, sarà resa disponibile presso una stazione di noleggio convenzionata compa- tibilmente con le disponibilità e con le modalità applicate dalla stessa (ad. esempio obbligo di presentazione di una carta di credito a garanzia) e durante il normale orario di apertura. La Compagnia terrà a proprio carico i costi per il noleggio dell’autovettura, a chilometrag-
❯ QUANDO NON SONO COPERTO?
gio illimitato, fino al termine della riparazione o all’avvenuto ritrovamento e comunque per un massimo di 3 giorni consecutivi.
Qualora, per le stesse cause di cui sopra, il veicolo rimanesse immobilizzato di Sabato, Dome- nica o in giorni Festivi la Compagnia terrà a proprio carico i costi per il noleggio dell’autovet- tura, a chilometraggio illimitato, fino al primo giorno lavorativo, dopodiché, per la concessio- ne di eventuali ulteriori giorni di noleggio, il mezzo dovrà rimanere in officina per almeno 24 ore. Il massimale complessivo non potrà comunque superare i 3 giorni consecutivi.
Art. 6A. 1.4 - Spese d’albergo
Qualora a seguito di sinistro il veicolo risulti immobilizzato e ciò comporti una sosta forzata dell’Assicurato per almeno una notte, Europ Assistance provvederà a ricercare e prenotare un albergo.
La Compagnia terrà a proprio carico il costo del pernottamento e prima colazione fino a un massimo di Euro 300 complessivamente per tutte le persone coinvolte nel medesimo sinistro (Assicurato e trasportati).
La prestazione è fornita quando il sinistro si verifica ad oltre 50 km dal comune di residenza dell’Assicurato.
Art. 6A. 2 - Esclusioni
Le prestazioni non sono operanti per i sinistri:
a) avvenuti con il conducente privo della patente di guida prevista dalla normativa vigente perché mai conseguita, ritirata o scaduta (salvo in caso di esercitazione alla guida, se ciò avviene nei termini previsti dal Codice della Strada);
b) avvenuti durante la partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive, alle relative prove ufficiali e alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara;
c) avvenuti quando il conducente è alla guida sotto l’influenza dell’alcool, di sostanze stupefacenti o psicofarmaci (art.186 e art 187 del Codice della Strada);
d) avvenuti quando il veicolo assicurato non può circolare in quanto non in regola da più di due mesi con le norme relative alla revisione;
e) determinati da dolo del legittimo conducente, del Proprietario o del Contraente;
f) avvenuti in conseguenza di terremoti, eruzioni vulcaniche, maremoti, alluvioni, allaga- menti o in conseguenza di atti di guerra, invasione, occupazione militare, insurrezione, rivoluzione, confisca o requisizione o in conseguenza di sviluppo, comunque insorto, controllato o meno, di energia nucleare o radioattività.
Sono escluse dalla prestazione le spese per i pezzi di ricambio ed ogni altra spesa di riparazione. Sono inoltre escluse:
per gli artt. 6A.1.1 - Soccorso stradale e 6A.1.2 - Depannage
• le spese relative all’intervento di mezzi eccezionali indispensabili per il recupero del veicolo;
• le spese per il traino, nel caso in cui il veicolo abbia subito l’incidente o il guasto durante la circolazione al di fuori della rete stradale pubblica o di aree ad essa equivalenti (quali per esempio: percorsi fuoristrada);
per l’art. 6A.1.3 - Autovettura in sostituzione
• i casi di immobilizzo del rimorchio;
• i casi di immobilizzo del veicolo assicurato dovuto alle esecuzioni dei tagliandi periodici previsti dalla casa costruttrice;
• le operazioni di ordinaria manutenzione, i cui tempi di riparazione non sono comunque cumulabili con quelli relativi al danno da riparare;
• le spese di carburante e di pedaggio (autostrade, traghetti, ecc.);
• le cauzioni richieste dalle Società di autonoleggio, che dovranno essere versate diretta- mente dall’Assicurato. Dove previsto, le Società di autonoleggio potrebbero richiedere all’Assistito il numero di carta di credito a titolo di cauzione.
Cosa faccio in caso di necessità?
1. chiama dall’Italia il numero verde 000.00.00.00 o dall’estero uno fra i seguenti numeri x00.00.00.00.00.00 o
x00.00.00.00.00.00;
2. comunica il tipo di assistenza di cui hai bisogno;
3. fornisci i tuoi dati: cognome, nome, recapito telefonico e luogo in cui ti trovi.
Europ Assistance è operante 24 ore su 24!
SEZIONE 6b ❯ ASSISTENZA STRAdALE TOP
La presente Sezione, si applica ad Autocaravan, Quadricicli, Motocarri, Rimorchi e Roulotte con le esclusioni previste nei singoli articoli. Garanzia operante solo se acquistata.
❯ QUANDO SONO COPERTO?
Art. 6B. 1 - Prestazioni
La Compagnia si impegna, tramite Europ Assistance Italia S.p.A, (d’ora in poi Europ Assi- stance), ad erogare le prestazioni sotto indicate al massimo una volta per ogni sinistro. Nel corso del contratto verrà prestata assistenza all’Assicurato, non più di due volte per tipologia di prestazione, alle condizioni seguenti:
Art. 6B. 1.1 - Soccorso stradale
Qualora, a seguito di guasto, incidente, incendio, furto parziale o ritrovamento dopo furto, il veicolo rimanesse immobilizzato in modo tale da non essere in condizioni di spostarsi autonomamente, l’Assicurato dovrà contattare telefonicamente Europ Assistance e chie- dere l’invio di un mezzo di soccorso stradale che provvederà al traino del veicolo stesso dal luogo dell’immobilizzo al più vicino punto di assistenza della casa costruttrice o, qua- lora ciò fosse impossibile o antieconomico, all’officina più vicina, o eventualmente per effettuare sul posto piccoli interventi di riparazione, i cui tempi di esecuzione non siano superiori a 30 minuti e permettano al veicolo di riprendere la marcia autonomamente.
La Compagnia terrà a proprio carico le spese relative al soccorso stradale fino a un massi- mo di Euro 500 per sinistro.
Le prestazioni sono erogate a condizione che il veicolo non superi il peso complessivo a pieno carico di 3.500 Kg.
Art. 6B. 1.2 - Depannage
Qualora il veicolo rimanesse immobilizzato per foratura pneumatici (per evento fortuito), esaurimento batteria, mancato avviamento in genere in modo tale da non essere in con- dizioni di spostarsi autonomamente, l’Assicurato dovrà contattare telefonicamente Europ Assistance e chiedere l’invio di un mezzo di soccorso stradale che provvederà alla ripara- zione sul posto quando ciò sia possibile.
La Compagnia terrà a proprio carico le spese relative al soccorso purché la sede del for- nitore si trovi entro 20 chilometri dal luogo del fermo. In caso contrario, si procederà con l’erogazione della prestazione prevista dall’art. 6B1.1 - Soccorso Stradale.
Art. 6B. 1.3. - Autovettura in sostituzione (solo per Autocaravan)
Qualora, a seguito di guasto, incidente, incendio, furto parziale o ritrovamento dopo furto, il veicolo rimanesse immobilizzato presso l’officina per almeno 24 ore, oppure in caso di furto totale, l’Assicurato dovrà contattare Europ Assistance che gli metterà a disposizione una autovettura in sostituzione. Tale autovettura, adibita ad uso privato, senza autista, di cilindrata pari alla categoria del veicolo assicurato e comunque non inferiore ai 1600 cc, sarà resa disponibile presso una stazione di noleggio convenzionata compatibilmente con le disponibilità e con le modalità applicate dalla stessa (ad. esempio obbligo di presenta- zione di una carta di credito a garanzia) e durante il normale orario di apertura.
La Compagnia terrà a proprio carico i costi per il noleggio dell’autovettura, a chilometrag- gio illimitato, fino al termine della riparazione o all’avvenuto ritrovamento e comunque
• per un massimo di 7 giorni consecutivi - in caso di xxxxxx, incidente, incendio, furto parziale, o ritrovamento dopo furto;
• per un massimo di 30 giorni consecutivi - in caso di furto totale.
Qualora, per le stesse cause di cui sopra, il veicolo rimanesse immobilizzato di Sabato, Dome- nica o in giorni Festivi la Compagnia terrà a proprio carico i costi per il noleggio dell’autovet- tura, a chilometraggio illimitato, fino al primo giorno lavorativo, dopodiché, per la concessio- ne di eventuali ulteriori giorni di noleggio, il mezzo dovrà rimanere in officina per almeno 24 ore. Il massimale complessivo non potrà comunque superare i 7 giorni consecutivi.
Art. 6B. 1.3 Bis - Taxi per il recupero del veicolo
Qualora a seguito di sinistro l’Assicurato necessiti di un mezzo per il ritiro del veicolo assi- curato presso l’officina che ha effettuato la riparazione Europ Assistance metterà a dispo- sizione un taxi con un massimo di Euro 150 per sinistro.
Art. 6B. 1.4 - Spese d’albergo
Qualora a seguito di sinistro il veicolo risulti immobilizzato e ciò comporti una sosta forzata dell’Assicurato per almeno una notte, Europ Assistance provvederà a ricercare e prenotare un albergo.
La Compagnia terrà a proprio carico il costo del pernottamento e prima colazione fino a un massimo di Euro 300 complessivamente per tutte le persone coinvolte nel medesimo sinistro (Assicurato e trasportati).
La prestazione è fornita quando il sinistro si verifica ad oltre 50 km dal comune di residenza dell’Assicurato.
Art. 6B. 1.5 - Rientro sanitario (solo per Quadricicli e Motocarri)
Qualora a seguito di infortunio causato da incidente stradale in cui sia rimasto coinvolto il veicolo assicurato, le condizioni dell’Assicurato, accertate tramite contatti diretti e/o con altri mezzi di telecomunicazione, tra i medici di Europ Assistance ed il medico curante sul posto, rendano necessario il suo trasporto in un ospedale attrezzato in Italia o alla sua residenza in Italia, Europ Assistance provvederà ad effettuare il trasporto con il mezzo che i medici della stessa ritengono più idoneo alle condizioni dell’Assicurato:
• aereo sanitario (limitatamente al caso di sinistri verificatisi in Paesi Europei);
• aereo di linea classe economica, eventualmente in barella;
• treno prima classe e, occorrendo, il vagone letto;
• autoambulanza (senza limiti di chilometraggio).
Il trasporto è interamente organizzato da Europ Assistance ed effettuato con costi a carico della Società, inclusa l’assistenza medica od infermieristica durante il viaggio, se ritenuta necessaria dai medici di Europ Assistance stessa. La Compagnia, qualora abbia provveduto al rientro dell’Assicurato a proprie spese, ha il diritto di richiedere a quest’ultimo, se ne fosse in possesso, il biglietto aereo, ferroviario, ecc., non utilizzato.
Non danno luogo alla prestazione le infermità o lesioni che a giudizio dei medici di Europ Assistance possono essere curate sul posto o che non impediscono all’Assicurato di prose- guire il viaggio. La prestazione non è altresì operante nel caso in cui l’Assicurato od i suoi fa- miliari addivengano a dimissioni volontarie contro il parere dei sanitari che lo hanno in cura.
Art. 6B. 1.6 - Viaggio di un familiare (solo per Quadricicli e Motocarri)
Qualora, a seguito di infortunio causato da incidente stradale, l’Assicurato necessiti di un ricovero in istituto di cura per un periodo superiore a sette giorni, Europ Assistance metterà a disposizione di un componente della famiglia residente in Italia un biglietto aereo (classe economica) o ferroviario (prima classe) di andata e ritorno, per consentirgli di raggiungere l’Assicurato ricoverato. La Compagnia terrà a proprio carico la relativa spesa. Non sono previste le spese di soggiorno del familiare.
Art. 6B. 1.7 - Interprete a disposizione all’estero (solo per Quadricicli e Motocarri) Qualora, in caso di fermo, di arresto o di minaccia d’arresto dell’Assicurato in seguito ad incidente oppure in seguito ad infortunio causato da incidente stradale, l’Assicurato stesso necessiti di un interprete, Europ Assistance provvederà ad inviarlo, tenendo la Compagnia a proprio carico l’onorario fino ad un massimo di 8 ore lavorative per sinistro.
Art. 6B. 1.8 - Rientro dei passeggeri/prosecuzione del viaggio (solo per Quadricicli e Xxxxxxxxx)
Qualora il veicolo in conseguenza di incendio, guasto, incidente, furto tentato o parziale, sia rimasto immobilizzato in Italia per almeno 24 ore o all’estero per almeno 2 giorni, con fermo certificato dall’officina incaricata della riparazione o dal soccorritore oppure in caso di furto del veicolo medesimo, Europ Assistance metterà in condizione l’Assicurato di con- tinuare il viaggio fino al luogo di destinazione oppure di rientrare al luogo di residenza in Italia, mettendo a sua disposizione:
• un biglietto aereo di classe economica o ferroviario di prima classe, oppure
• un’autovettura senza autista di 1.200 di cilindrata, nel rispetto delle condizioni richieste dal noleggiatore.
La Compagnia terrà a proprio carico le relative spese fino ad un massimo di Euro 1.000 per Sinistro complessivamente per tutte le persone a bordo del veicolo (Assicurato e traspor- tati). La garanzia è operante quando il Sinistro si verifica al di fuori del comune di residenza dell’Assicurato stesso.
Art. 6B. 1.9 - Viaggio per il recupero del veicolo (solo per Quadricicli e Motocarri) Qualora, il veicolo in conseguenza di incendio, guasto, incidente, furto tentato o parziale, sia rimasto immobilizzato in Italia per oltre 36 ore o all’estero per almeno 4 giorni con fermo certificato dall’officina incaricata della riparazione o dal soccorritore oppure in caso di furto sia stato ritrovato nel medesimo paese dove è stato perpetrato il furto, e comun- que in tutti i casi in cui il veicolo non sia in grado di circolare autonomamente, Europ Assistance metterà a disposizione dell’Assicurato un biglietto aereo (classe economica)
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o ferroviario (prima classe) di sola andata per consentire il recupero del veicolo riparato o ritrovato, tenendo la Compagnia a proprio carico il relativo costo.
La garanzia è operante quando il Sinistro si verifica al di fuori del comune di residenza dell’Assicurato stesso.
Art. 6B. 2 - Esclusioni
Le prestazioni non sono operanti per i sinistri:
a) avvenuti con il conducente privo della patente di guida prevista dalla normativa vigente perché mai conseguita, ritirata o scaduta (salvo in caso di esercitazione alla guida, se ciò avviene nei termini previsti dal Codice della Strada);
b) avvenuti durante la partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive, alle relative prove ufficiali e alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara;
c) avvenuti quando il conducente è alla guida sotto l’influenza dell’alcool, di sostanze stupefacenti o psicofarmaci (art.186 e art 187 del Codice della Strada);
d) avvenuti quando il veicolo assicurato non può circolare in quanto non in regola da più di due mesi con le norme relative alla revisione;
e) determinati da dolo del legittimo conducente, del Proprietario o del Contraente;
f) avvenuti in conseguenza di terremoti, eruzioni vulcaniche, maremoti, alluvioni, allaga- menti o in conseguenza di atti di guerra, invasione, occupazione militare, insurrezione, rivoluzione, confisca o requisizione o in conseguenza di sviluppo, comunque insorto, controllato o meno, di energia nucleare o radioattività.
Sono escluse dalla prestazione le spese per i pezzi di ricambio ed ogni altra spesa di riparazione. Sono inoltre escluse:
per gli artt. 6B.1.1 - Soccorso stradale e 6B.1.2 - Depannage
• le spese relative all’intervento di mezzi eccezionali indispensabili per il recupero del veicolo;
• le spese per il traino, nel caso in cui il veicolo abbia subito l’incidente o il guasto durante la circolazione al di fuori della rete stradale pubblica o di aree ad essa equivalenti (quali per esempio: percorsi fuoristrada);
per l’art. 6B.1.3 - Autovettura in sostituzione
• i casi di immobilizzo del rimorchio;
• i casi di immobilizzo del veicolo assicurato dovuto alle esecuzioni dei tagliandi periodici previsti dalla casa costruttrice;
• le operazioni di ordinaria manutenzione, i cui tempi di riparazione non sono comunque cumulabili con quelli relativi al danno da riparare;
• le spese di carburante e di pedaggio (autostrade, traghetti, ecc.);
• le cauzioni richieste dalle Società di autonoleggio, che dovranno essere versate diretta- mente dall’Assicurato. Dove previsto, le Società di autonoleggio potrebbero richiedere all’Assistito il numero di carta di credito a titolo di cauzione.
SEZIONE 7 ❯ INFORTUNI dEL CONdUCENTE
La presente Sezione, si applica ad Autocarri, Autocaravan, Quadricicli e Motocarri. Garanzia operante solo se acquistata.
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Art. 7. 1 - Oggetto dell’assicurazione
La Compagnia garantisce l’indennizzo, entro i limiti stabiliti, degli infortuni subiti dal le- gittimo conducente del veicolo assicurato a seguito di incidente stradale con colpa. La garanzia opera anche nel caso in cui il conducente non abbia causato l’incidente ma, pur avendo agito nelle sedi competenti, non ottiene alcun risarcimento.
Nel caso l’incidente sia avvenuto in concorso di colpa e il conducente abbia ottenuto il risarcimento di parte del danno dalla controparte, l’indennizzo verrà corrisposto per la sola quota di responsabilità del conducente assicurato.
COSA FACCIO IN CASO dI INFORTUNIO?
Avvia la procedura per il risarcimento del danno
• invia entro 3 giorni denuncia dell’evento via email all’indirizzo xxxxxxxx@xxxxxxxx.xx. insieme alla copia del cer- tificato medico. Per tutti i dettagli consulta la Sezione 10.
Art. 7. 2 - Rimborso spese di cura
La Compagnia garantisce l’indennizzo, fino all’importo indicato in contratto, degli onorari dei chirurghi e dell’équipe operatoria; delle spese per l’uso della sala operatoria; delle rette di degenza in istituti di cura; delle spese di medicinali prescritti dal medico curante; degli onorari dei medici; delle spese relative agli accertamenti diagnostici; delle spese per cure fisioterapiche e rieducative; delle spese per l’applicazione di apparecchi tutori; delle spese per le cure di carattere estetico conseguenti l’infortunio.
Art. 7. 3 - Rimborso spese di viaggio per raggiungere un centro di alta specializzazione La Compagnia garantisce l’indennizzo delle spese di viaggio (andata e ritorno) sostenute dall’Assicurato per raggiungere un centro ospedaliero o istituto di cura di alta specializza- zione sito a più di 50km dalla residenza dell’Assicurato fino ad un massimo di Euro 500. Sono escluse le eventuali spese di pernottamento e pasti.
Qualora tra la data di partenza e la data risultante dalla documentazione medica risultino tra- scorsi più di 3 giorni le spese di viaggio non verranno considerate inerenti e pertanto non ver- ranno rimborsate. Nel caso l’Assicurato si recasse presso il centro prescelto con propri mezzi verrà riconosciuta una diaria chilometrica pari a Euro 1/Km fino alla concorrenza di Euro
500. Per il calcolo della distanza verrà preso in considerazione il percorso stradale più breve.
Art. 7. 4 - Diaria per ricovero
La Compagnia, nel caso l’infortunio subito dal conducente comporti un ricovero ospeda- liero, corrisponde l’indennità giornaliera indicata in contratto per ciascun giorno di ricove- ro fino a un massimo di 30 giorni. Il giorno di dimissione non viene conteggiato agli effetti della presente garanzia. Sono esclusi i ricoveri diurni (day hospital).
Art. 7. 5 - Diaria da ingessatura
La Compagnia, nel caso l’infortunio subito dal conducente comporti l’ingessatura, corri- sponde l’indennità giornaliera per una somma pari all’importo indicato in contratto per la diaria da ricovero. L’indennità giornaliera è riconosciuta con il limite massimo di 30 giorni a partire dal giorno di applicazione dell’ingessatura fino al giorno di rimozione della stessa, rimozione che deve essere certificata da un medico. Se l’infortunio ha determinato anche il ricovero ospedaliero, la diaria da ingessatura è riconosciuta a partire dal giorno di dimis- sione ospedaliera fino al limite massimo di 30 giorni.
Art. 7. 6 - Invalidità permanente
Se l’infortunio del conducente ha come conseguenza una invalidità permanente, la Com- pagnia liquida un’indennità calcolata sulla somma indicata in contratto, in proporzione al grado di invalidità accertato. Non è previsto alcun indennizzo in caso di invalidità perma- nente inferiore o uguale al 5%. Se l’invalidità permanente supera il 5% viene corrisposto l’indennizzo solo per la parte eccedente tale soglia.
L’invalidità deve verificarsi entro un anno dal giorno nel quale l’infortunio è avvenuto.
Art. 7. 7 - Decesso
Qualora l’infortunio abbia come conseguenza il decesso del conducente e questo si veri- fichi entro un anno dal giorno del sinistro, la Compagnia corrisponde agli eredi, individuati con i criteri della successione legittima, la somma assicurata, eventualmente ridotta di quanto già corrisposto a titolo di invalidità permanente.
Tutte le spese devono essere documentate. Conserva tutte le ricevute e la documentazione medica.
La Compagnia provvederà al pagamento di quanto dovuto solo su presen-
tazione dei giustificativi di spesa in originale (ad es. ricevute, fatture, biglietti aerei ecc.) debitamente quietanzati e datati e di tutta la documentazione medica.
❯ EVENTUALI PREESISTENTI PATOLOGIE POSSONO INFLUIRE SULL’INDENNIZZO?
Art. 7. 8 - Criteri di indennizzabilità
La Compagnia liquida l’indennità per le conseguenze dirette ed esclusive dell’infortunio. Se l’infortunio colpisce una persona che non è fisicamente integra e sana non è indenniz- zabile quanto imputabile a condizioni fisiche patologiche sia preesistenti sia sopravvenute ma indipendenti dall’incidente stradale. Nei casi di preesistenti mutilazioni o difetti fisici, l’indennità per invalidità permanente è liquidata per le sole conseguenze dirette cagionate dall’infortunio come se esso avesse colpito una persona fisicamente integra.
❯ COME VIENE CALCOLATA
LA PERCENTUALE DI INVALIDITÀ?
❯ QUANDO NON SONO COPERTO?
Art. 7. 9 - Calcolo della percentuale di invalidità
La percentuale di invalidità si calcola in base alle percentuali indicate nella tabella di cui all’allegato 1 del D.P.R. 30/06/1965 n.1124 e successive modifiche intervenute fino alla data di decorrenza del contratto. La perdita assoluta e irrimediabile dell’uso funzionale di un organo o di un arto viene considerata come perdita anatomica dello stesso; se trattasi di minorazione, le percentuali della predetta tabella vengono ridotte in proporzione alla funzionalità perduta. Nei casi di perdita anatomica o funzionale di più organi o arti, le per- centuali previste sono cumulabili fino ad un massimo del 100%. In caso di mancinismo le percentuali di invalidità permanente stabilite per l’arto superiore destro varranno per l’arto superiore sinistro e viceversa.
Art. 7. 10 - Esclusioni
La garanzia non è operante in caso di infortuni:
a) avvenuti con il conducente privo della patente di guida prevista dalla normativa vigente perché mai conseguita, ritirata o scaduta; la garanzia è però operante se il conducente dimostra, entro due mesi dalla data del sinistro, di aver rinnovato la patente stessa. Il contratto è inoltre operante per l’esercitazione alla guida, se ciò avviene nei termini previsti dal Codice della Strada;
b) avvenuti durante la partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive, alle relative prove ufficiali e alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara;
c) avvenuti quando il conducente è alla guida sotto l’influenza dell’alcool, di sostanze stupefacenti o di psicofarmaci (art.186 e art.187 del Codice della Strada);
d) avvenuti in conseguenza di terremoti, eruzioni vulcaniche, maremoti, alluvioni, allagamenti.
SEZIONE 8 ❯ PROTEZIONE IMPREVISTI
La presente Sezione, si applica ad Autocarri, Autocaravan, Quadricicli e Motocarri. Garanzia operante solo se acquistata.
❯ QUANDO SONO COPERTO?
Art. 8. 1 - Rinuncia alla rivalsa per guida sotto l’influenza di alcool
La Compagnia rinuncia alla rivalsa prevista dall’art. 1.3 lettera c), in caso di sinistro avvenu- to quando il conducente è alla guida sotto l’influenza dell’alcool.
Art. 8. 2 - Rinuncia alla rivalsa quando il veicolo non è in regola con la revisione
La Compagnia rinuncia alla rivalsa prevista dall’art. 1.3 lettera d), in caso di sinistro avve- nuto durante la circolazione di un veicolo non in regola da più di due mesi con le norme relative alla revisione.
Art. 8. 3 - Danni alla tappezzeria
La Compagnia si impegna a rimborsare fino alla concorrenza di Euro 250 per evento le spese documentate sostenute per eliminare i danni causati all’interno del veicolo dal tra- sporto occasionale di vittime di incidenti stradali (il trasporto e il danno devono essere comprovati da dichiarazione della casa di cura o delle Forze dell’Ordine).
Art. 8. 4 - Perdita chiavi
La Compagnia si impegna a rimborsare fino alla concorrenza di Euro 250 per evento le spese documentate sostenute in conseguenza di sottrazione o smarrimento delle chiavi o dei congegni automatici di apertura delle portiere del veicolo; sono risarcibili le spese di sostituzione della serratura o del congegno con altro equivalente, nonché le eventuali spese di sbloccaggio del sistema di apertura delle portiere.
Art. 8. 5 - Ripristino box
La Compagnia si impegna a rimborsare fino alla concorrenza di Euro 500 per evento le spese documentate sostenute per ripristinare il garage di proprietà danneggiato da incen- dio del veicolo assicurato.
Art. 8. 6 - Rimborso spese di reimmatricolazione
In caso di perdita totale del veicolo assicurato in conseguenza di incendio, furto o inciden- te stradale la Compagnia si impegna a rimborsare, fino alla concorrenza di Euro 250 per
evento, le spese documentate sostenute dall’Assicurato per immatricolare un altro veico- lo, dello stesso tipo, che sostituisca quello assicurato, purché lo stesso venga assicurato con la Compagnia.
Art. 8. 7 - Rimborso spese rifacimento patente a seguito di smarrimento, distruzione o furto
In caso di smarrimento, distruzione o furto della patente di guida dell’Assicurato, previa pre- sentazione della relativa denuncia alle autorità, la Compagnia si impegna a rimborsare forfet- tariamente l’importo di Euro 25 a copertura delle spese sostenute per ottenere il duplicato.
Tutte le spese devono essere documentate. Conserva tutte le ricevute e le eventuali denunce alle autorità.
La Compagnia provvederà al pagamento di quanto dovuto solo su presentazione
dei giustificativi di spesa in originale (ad es. ricevute, fatture, ecc.) debitamente quietan- zati e datati e le eventuali denunce alle autorità.
SEZIONE 9 ❯ PROCEdURA PER IL RISARCIMENTO dEI dANNI R.C. AUTO
❯ COME SI DENUNCIA UN SINISTRO?
Art. 9.1 - Obbligo del Contraente o dell’Assicurato in caso di incidente
In caso di incidente l’Assicurato, indipendentemente dalla propria responsabilità, deve dar- ne comunicazione alla Compagnia entro 3 giorni dalla data in cui il sinistro si è verificato o ne ha avuta conoscenza ai sensi dell’art. 1913 del Codice Civile. L’inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo ai sensi dell’art.1915 del Codice Civile. In caso di omissione, inesattezza o ritardo nella denuncia di sinistro, nonché nell’invio di documentazione, la Compagnia ha diritto di rivalersi in base al disposto dell’art.144 del Codice delle Assicurazioni.
La denuncia deve avere in allegato una copia del “Modulo di Constatazione Amichevole d’Incidente” (c.d. Xxxxxx Xxx) e in sua assenza, deve contenere una dettagliata descrizione dell’evento conforme al modulo stesso.
La denuncia dovrà contenere:
• luogo e data dell’incidente;
• targhe dei veicoli coinvolti;
• denominazione delle rispettive imprese assicuratrici;
• generalità dei soggetti coinvolti (nome e cognome, codice fiscale, residenza);
• indicazione dell’eventuale intervento delle autorità;
• presenza di testimoni con indicazione delle generalità;
• il luogo, i giorni e le ore in cui le cose danneggiate sono disponibili per l’ispezione diret- ta all’accertamento dell’entità del danno (non meno di 5 giorni non festivi successivi a quello di ricevimento della denuncia).
Nel caso a seguito dell’incidente ci siano state lesioni a terzi o al conducente la de- nuncia dovrà indicare, inoltre:
• generalità dell’infortunato con indicazione del ruolo a bordo del veicolo (conducente/ trasportato);
• dati relativi all’entità delle lesioni subite con allegato il certificato rilasciato dal Pronto Soccorso;
• eventuale attestazione medica comprovante l’avvenuta guarigione con o senza postu- mi permanenti (qualora tale documentazione non sia subito disponibile, è possibile inviarla in seguito);
• dichiarazione di avere o non avere diritto a prestazioni da parte di Enti assicuratori sociali. Unitamente al Modulo Blu, e solo nell’ipotesi in cui l’Assicurato si ritenga in tutto o in parte non responsabile del sinistro, deve essere trasmessa anche la richiesta di risarcimento danni che deve essere inviata:
1. a Genertel qualora sia applicabile la procedura di indennizzo diretto di cui all’art. 149 del C.d.A;
2. alla compagnia del civilmente responsabile in caso contrario.
La procedura di indennizzo diretto trova applicazione se l’incidente è avvenuto in Italia tra due soli veicoli identificati, assicurati e immatricolati in Italia. La procedura si applica
solo in caso di danni ai veicoli e lesioni di lieve entità ai rispettivi conducenti (fino al 9% di invalidità).
Valutata la sussistenza dei presupposti per l’applicazione della procedura di indennizzo diretto e nell’ipotesi in cui l’assicurato sia ritenuto in tutto o in parte non responsabile dell’incidente Genertel comunica all’Assicurato la somma offerta per il risarcimento.
Se invece il danno non è risarcibile la Compagnia comunica all’Assicurato i motivi per cui ritiene di non dover procedere all’offerta.
Tali comunicazioni, ai sensi di legge, vengono effettuate:
• nel caso di danni materiali, entro 60 giorni dalla ricezione della richiesta di risarcimento;
• nel caso di danni materiali e con il modulo blu firmato da entrambi i conducenti, entro 30 giorni dalla ricezione della richiesta;
• nel caso di lesioni, entro 90 giorni dalla ricezione dell’attestazione medica comprovan- te l’avvenuta guarigione con o senza postumi permanenti.
L’eventuale franchigia prevista in contratto è dovuta dal Contraente dal momento in cui la Compagnia avrà pagato il danneggiato o, in caso di indennizzo diretto, dal momento in cui la compagnia di controparte avrà risarcito il proprio assicurato (anche parzialmente).
Se hai bisogno di assistenza
• chiama il nostro Servizio di Assistenza Sinistri 000.00.00.00, dal lunedì al sabato, dalle 8 alle 20;
• collegati a xxx.xxxxxxxx.xx e attiva una chat online con un consulente dedicato;
• scrivi una email al Servizio Assistenza Sinistri xxxxxxxx@xxxxxxxx.xx.
dOVE SPEdISCO LA dENUNCIA?
Per l’invio della denuncia alla Compagnia puoi scegliere una delle seguenti opzioni:
Se presente il Modulo di Constatazione Amichevole
• compila la denuncia online sul sito xxx.xxxxxxxx.xx allegando la scansione del Modulo;
• invia una email a xxxxxxxx@xxxxxxxx.xx allegando la scansione del Modulo;
• invia il Modulo via posta all’indirizzo Genertel S.p.A. - Area Sinistri - Xxx Xxxxxxxxxxx 0 - 00000 Xxxxxxx.
In assenza del Modulo di Constatazione Amichevole
• compila la denuncia online sul sito xxx.xxxxxxxx.xx;
• invia la denuncia via email a xxxxxxxx@xxxxxxxx.xx;
• invia la denuncia via posta all’indirizzo Genertel S.p.A. - Area Sinistri - Xxx Xxxxxxxxxxx 0 - 00000 Xxxxxxx;
• invia la denuncia via fax allo x00.000.00.00.000.
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Art. 9.2 - Risarcimento del terzo trasportato
Ai sensi dell’art.141 del Codice delle Assicurazioni, salva l’ipotesi di sinistro cagionato da caso fortuito, il danno subito dal terzo trasportato a bordo del veicolo assicurato è risarcito da Genertel a prescindere dall’accertamento della responsabilità dei conducenti coinvolti nell’incidente. Il risarcimento avviene entro il limite del massimale minimo di legge. Per l’eventuale maggior danno il trasportato si può rivolgere all’Impresa di assicurazione del responsabile civile, a condizione che la copertura prestata dalla stessa sia superiore al mas- simale minimo di legge.
Art. 9.3 - Fondo di Garanzia Vittime della Strada
In caso di incidente con veicolo non assicurato o non identificato la richiesta di risarcimento dovrà essere rivolta all’impresa designata dal Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada. Per conoscere tale impresa assicuratrice è possibile contattare la CONSAP S.p.A. - Servizio Fondo Garanzia per le Vittime della Strada al numero 06.85.79.61, oppure consultare il sito xxx.xxxxxxxx.xx, da cui è possibile scaricare altresì il modulo di richiesta di risarcimento.
Art. 9.4 - Sinistri provocati da veicoli stranieri
Se il sinistro provocato da un veicolo straniero è avvenuto in Italia, occorre inviare la ri- chiesta di risarcimento all’UCI - Ufficio Centrale Italiano, X.xx Xxxxxxxx, 00 - 00000 Xx- xxxx (xxx. 02.34.968.1; fax 00.00.000.000), che, successivamente, comunicherà il nomi- nativo della società incaricata di liquidare il danno. Se invece il sinistro provocato da un veicolo straniero è avvenuto all’estero, la richiesta di risarcimento deve essere inviata direttamente all’assicuratore del responsabile e al “Bureau” di quello Stato (l’equivalente dell’UCI italiano). È quindi opportuno, al momento del sinistro, individuare esattamente l’assicuratore del veicolo straniero. Nel caso particolare in cui il sinistro avvenuto all’estero sia provocato da un veicolo immatricolato e assicurato in uno Stato dello Spazio Eco- nomico Europeo, la richiesta di risarcimento potrà essere inviata alla Compagnia italiana che rappresenta quella straniera. Per individuarla, l’Assicurato deve rivolgersi alla Consap - Centro di Informazione Italiano - inviando una mail all’indirizzo xxxxxxxxx.xxxxxx@xxxxxx.xx o un fax al numero 00.00.00.00.00. Il modulo di richiesta di risarcimento può essere scari- cato dal sito xxx.xxxxxxxx.xx o dal sito xxx.xxxxxx.xx.
SEZIONE 10 ❯ PROCEdURA PER IL RISARCIMENTO dEI dANNI NON R.C. AUTO
❯ COME SI DENUNCIA UN SINISTRO?
FURTO E INCENDIO - DANNI AL VEICOLO - ATTI VANDALICI, EVENTI ATMOSFERICI E CRISTALLI
Art. 10. 1 - Modalità per la denuncia del sinistro
In caso di sinistro l’Assicurato deve spedire alla Compagnia una denuncia con una detta- gliata descrizione dei fatti e dei danni subiti, giorno e ora in cui sono avvenuti, persone e beni coinvolti, eventuali testimoni e ogni altro dato rilevante.
Tale denuncia deve essere inoltrata alla Compagnia entro tre giorni da quello in cui il sinistro si è verificato o l’Assicurato ne ha avuto conoscenza, ai sensi dell’art.1913 del Codice Civile. L’inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo ai sensi dell’art.1915 del Codice Civile.
In caso di furto o atto vandalico deve inoltre essere fatta denuncia immediata all’Autorità competente (Polizia, Carabinieri). Copia di tale denuncia (vistata dall’Autorità stessa) deve essere inviata alla Compagnia. Alla denuncia devono far seguito, nel più breve tempo pos- sibile, tutte le notizie, i documenti e gli eventuali atti giudiziari pertinenti.
In caso di eventi naturali la prova dell’evento, qualora non sia facilmente reperibile sugli organi di stampa (anche on-line), dovrà essere fornita attraverso una dichiarazione scritta dell’Autorità del luogo.
In caso di perdita totale per furto, a pena di decadenza, l’Assicurato deve inviare inoltre alla Compagnia:
• l’estratto cronologico generale e certificato di spossessamento (da richiedersi al Pubbli- co Registro Automobilistico);
• la carta di circolazione;
• la fattura o altra documentazione d’acquisto del veicolo;
• la documentazione attestante l’avvenuto pagamento del mezzo (copia assegno, boni-
fico bancario, eventuale contratto di leasing o finanziamento);
• la serie completa delle chiavi, tessere identificative, e stampigliature con i seriali (fornite da casa madre) di cui è dotato il veicolo assicurato;
• ogni altra documentazione richiesta specificatamente dalla Compagnia.
dove spedisco la denuncia?
La denuncia può essere spedita via email all’indirizzo xxxxxxxx@xxxxxxxx.xx, via posta presso Genertel S.p.A. -
X. Xxxxxxxxxxx, 0 - 00000 XXXXXXX o via fax al numero x00.000.00.00.000.
La Compagnia, dopo aver accolto la denuncia, indica al danneggiato il numero del sinistro, la persona o l’ufficio incaricato di trattare il danno, il numero telefonico e la reperibilità.
Nei casi previsti dalla legge, la Compagnia richiederà, prima di liquidare il sinistro, il certifi- cato comprovante l’archiviazione dell’istruttoria penale. La Compagnia potrà inoltre richie- dere l’attestazione di pagamento della tassa di proprietà (c.d. “bollo”) e la sottoscrizione di un documento in cui l’Assicurato si impegna a sue spese, in caso di ritrovamento del veicolo, a fornire alla Compagnia una procura notarile a vendere.
❯ COSA DEVO FARE
PER RIPARARE I DANNI AL MIO VEICOLO?
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IL MIO RISARCIMENTO?
Art. 10. 2 - Riparazione e/o sostituzione delle cose rubate o danneggiate
Salvo che per le riparazioni di prima urgenza, necessarie per portare il veicolo danneggia- to nell’autorimessa o nell’officina, l’Assicurato non deve provvedere ad effettuare alcuna riparazione prima di aver ricevuto il consenso della Compagnia, purché detto consenso sia dato entro 8 giorni lavorativi dal ricevimento della denuncia di sinistro (pena la perdita o la riduzione dell’indennizzo come previsto dal Codice Civile). Negli stessi termini deve conservare le tracce e i residui del sinistro senza aver diritto a indennità.
L’Assicurato ha facoltà di scegliere se far eseguire le riparazioni occorrenti al ripristino del veicolo danneggiato in una delle Carrozzerie Convenzionate Genertel S.p.A. facenti parte del circuito Carrozzeria SiCura (elenco consultabile alla sezione “assistenza” del sito xxx.xxxxxxxx.xx), nei centri di riparazione specializzata carglass® in caso di rottura dei cri- stalli, oppure in una qualunque officina nella provincia in cui ha il domicilio o, se diversa, in quella in cui è avvenuto il sinistro; negli altri casi l’Assicurato dovrà ottenere il consenso della Compagnia.
In caso di furto parziale il risarcimento è subordinato alla presentazione di una regolare fattura comprovante il riacquisto dei beni asportati; qualora l’Assicurato voglia riacquistare usati tali beni, deve prima ottenere il consenso scritto della Compagnia.
Art. 10. 3 - Determinazione dell’ammontare del danno
In caso di danno parziale l’ammontare del danno, fermo lo scoperto, è uguale al costo delle riparazioni o sostituzioni necessarie al ripristino del veicolo al netto del degrado per tutti i pezzi di ricambio, escluse le parti di carrozzeria. Il degrado d’uso viene stabilito sulla base della tabella che segue:
Età del veicolo | Percentuale di degrado d’uso |
Oltre 1 anno | 0% |
Oltre 2 anni | 0% |
Oltre 3 anni | 20% |
Oltre 4 anni | 30% |
Oltre 5 anni | 40% |
Oltre 6 anni | 50% |
L’età del veicolo è calcolata dalla data di prima immatricolazione indicata sul libretto. Per gli pneumatici si farà riferimento alle condizioni del battistrada al momento dell’evento. L’ammontare del danno non può superare la differenza tra il valore commerciale del vei- colo prima e dopo il sinistro.
Se il valore assicurato è inferiore al valore commerciale del veicolo al momento del sinistro, l’ammontare del danno viene ridotto nella stessa proporzione, come previsto dall’art.1907 del Codice Civile.
Nella determinazione dell’ammontare del danno viene riconosciuta l’IVA solo nei casi in cui il danneggiato non possa detrarla e contro presentazione del relativo documento fiscale. La Compagnia non risponde dei danni derivanti da privazione d’uso del veicolo o da suo deprezzamento, qualunque ne sia la causa.
Nella determinazione del valore commerciale del veicolo si tiene conto della presenza di eventuali optional documentati e si fa riferimento, ove presente il modello, alle quotazioni pubblicate sulla rivista QUATTRO RUOTE (editoriale Domus) o, qualora non sia presente il modello, alle quotazioni di EUROTAX (quotazione media tra Eurotax giallo ed Eurotax Blu).
In caso di perdita totale del veicolo l’ammontare del danno, fermo lo scoperto, è uguale al valore commerciale del mezzo al momento del sinistro e non può essere superiore al valore assicurato.
In caso di perdita totale avvenuta entro sei mesi dalla data di prima immatricolazione, la liquidazione del danno è effettuata per intero fermo lo scoperto ed è pari al valore assicurato; tale valore non può però essere superiore al valore commerciale al momento dell’acquisto. Nella determinazione dell’ammontare del danno viene riconosciuta l’IVA solo nei casi in cui il danneggiato non possa detrarla e l’importo di tale imposta sia compreso nel valore assicurato.
❯ COME SI DENUNCIA UN SINISTRO?
Nella determinazione del valore commerciale del veicolo si tiene conto della presenza di eventuali optional documentati e si fa riferimento, ove presente il modello, alle quotazioni pubblicate sulla rivista QUATTRO RUOTE (editoriale Domus) o, qualora non sia presente il modello, alle quotazioni di EUROTAX (quotazione media tra Eurotax giallo ed Eurotax Blu).
Art. 10. 4 - Cause di riduzione o esclusione dell’indennizzo
Se in contratto è previsto che di notte il veicolo venga usualmente custodito in autorimessa o giardino, l’Assicurato deve poter dimostrare l’effettiva disponibilità d’uso di un’autorimes- sa o giardino: in caso contrario, l’indennizzo viene ridotto come previsto dal Codice Civile. Se in contratto è prevista la presenza di un antifurto, l’Assicurato deve poterne dimostrare l’effettiva installazione sul veicolo: in caso di antifurto difforme o mancante, l’indennizzo viene ridotto come previsto dal Codice Civile. Qualora in contratto sia previsto un antifurto satellitare o un localizzatore satellitare e l’Assicurato non sia in grado di provare l’esisten- za, al momento del furto, di un abbonamento a un servizio satellitare, la Compagnia non corrisponderà alcun indennizzo.
ASSISTENZA LEGALE
Art. 10.5 - Modalità per la denuncia del sinistro
In caso di Sinistro l’Assicurato deve darne comunicazione scritta alla Compagnia trasmet- tendo tutti gli atti o documenti necessari alla valutazione della pratica entro dodici mesi dalla scadenza del contratto in cui è avvenuto l’incidente. La denuncia deve contene- re una dettagliata descrizione dei fatti e dei danni subiti, giorno e ora in cui sono avvenuti, persone e beni coinvolti, eventuali testimoni e ogni altro dato rilevante.
Qualora l’Assicurato intenda attivare la garanzia Assistenza Legale per la difesa in sede penale, è tenuto ad inviare alla Compagnia copia della documentazione provante il proce- dimento penale a suo carico (ad esempio, verbale di identificazione ed elezione a domici- lio, querela, atto di citazione).
dove spedisco la denuncia?
La denuncia deve essere spedita via email all’indirizzo xxxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxx.xx, posta presso Genertel S.p.A. - V. Ma- chiavelli, 0 - 00000 XXXXXXX o via fax al numero 041.33.62.005. Scarica il modulo di richiesta sul sito xxx.xxxxxxxx.xx!
❯ COME SI DENUNCIA UN SINISTRO?
ASSISTENZA STRADALE
Art. 10.6 - Modalità per la denuncia del sinistro
La Compagnia affida la gestione e liquidazione dei sinistri per le garanzie Assistenza stra- dale Estesa e Top alla struttura organizzativa di Europ Assistance Italia S.p.A., costituita da responsabili, personale, attrezzature e presidi (centralizzati e non) in funzione 24 ore su 24 tutti i giorni dell’anno o entro i diversi limiti previsti dal contratto, e che, in virtù di specifica convenzione, provvede per conto della Compagnia al contatto con l’Assicurato, all’organizzazione ed erogazione delle prestazioni di assistenza previste in polizza, con costi a carico della medesima Società.
Per ottenere l’assistenza stradale, l’Assicurato dovrà telefonare, dall’Italia, al nume- ro verde 000.00.00.00, oppure dall’estero i seguenti numeri: x00.00.00.00.00.00 o
x00.00.00.00.00.00, oppure può inviare un fax al numero: x00.00.00.00.00.00. L’intervento dovrà sempre essere richiesto a Europ Assistance che interverrà direttamente o ne dovrà autorizzare esplicitamente l’effettuazione. Il diritto alle assistenze fornite dalla Compagnia decade qualora l’Assicurato non abbia preso contatto con Europ Assistance al verificarsi del sinistro.
Per ottenere l’erogazione dell’assistenza l’Assicurato dovrà comunicare con precisione: il tipo di assistenza di cui necessita; nome e cognome; numero di targa del veicolo; indirizzo del luogo in cui si trova; un recapito telefonico dove Europ Assistance provvederà a richia- marlo nel corso dell’assistenza.
Per il rimborso delle prestazioni autorizzate da Europ Assistance l’Assicurato dovrà inviare tutta la documentazione comprovante i costi sostenuti a Europ Assistance, oltre al riferi- mento Iban, c/o Ufficio Liquidazione Sinistri - Xxxxxx Xxxxxx, 0 - 00000 Xxxxxx.
❯ COME SI DENUNCIA UN SINISTRO?
Europ Assistance potrà richiedere all’Assicurato - e lo stesso è tenuto a fornirla integralmente
- ogni ulteriore documentazione ritenuta necessaria alla conclusione dell’assistenza; in ogni caso è necessario inviare gli originali dei relativi giustificativi, fatture e ricevute delle spese.
INFORTUNI DEL CONDUCENTE
Art. 10. 7 - Modalità per la denuncia del sinistro
La denuncia dell’infortunio, con una dettagliata descrizione dei fatti e corredata da certi- ficato medico deve essere inviata alla Compagnia entro 3 giorni dall’infortunio o dal mo- mento in cui l’Assicurato o i suoi aventi diritto ne hanno avuto la possibilità ai sensi dell’art. 1913 del Codice Civile. L’inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo ai sensi dell’art.1915 del Codice Civile.
Il decorso e gli eventuali postumi devono essere documentati da ulteriori certificati medici e dalla copia completa della cartella clinica.
L’Assicurato, i suoi familiari o gli aventi diritto devono consentire ai medici e ai tecnici della Compagnia le indagini e gli accertamenti necessari, sciogliendo dal segreto professionale i medici che hanno visitato e curato l’Assicurato.
In caso di rimborso delle spese di cura la Compagnia provvede al pagamento di quanto dovuto solo su presentazione dei giustificativi di spesa in originale debitamente quietanzati e datati. Le spese di viaggio per raggiungere un centro ospedaliero o istituto di cura di alta specia- lizzazione verranno rimborsate previa presentazione dei giustificativi di spesa in originale (ad esempio: biglietto aereo, ferroviario, fattura noleggio ambulanza) e della documenta- zione medica attestante la visita specialistica o l’intervento chirurgico effettuato. Tutta la documentazione deve essere datata.
NORME COMUNI
Art.1 - Modalità di adesione
Per aderire al presente contratto è necessario pagare il premio previsto e inviare i documen- ti richiesti a Genertel. Il premio è dovuto per intero anche se è stato concesso il fraziona- mento in rate. I pagamenti vanno effettuati con Xxxxxxxx Bancario, sui conti correnti di volta in volta comunicati dalla Compagnia, indicando nella causale del versamento il cognome e nome del Contraente e il numero di targa o di preventivo. In alternativa il pagamento può essere effettuato tramite carta di credito, comunicandone gli estremi alla Compagnia. Il pa- gamento rateale può essere effettuato solo con carta di credito. La ricevuta del versamento o l’estratto conto costituiscono quietanza di pagamento.
La Compagnia verifica la correttezza del pagamento del premio, l’autenticità e completez- za dei documenti e la loro corrispondenza con le informazioni ricevute in fase precontrat- tuale, riservandosi la facoltà di richiedere integrazione della documentazione e/o la spe- dizione per posta di quanto eventualmente anticipato per via telematica. L’inesattezza o la falsità dei documenti consentirà alla Compagnia di annullare il contratto ai sensi dell’art. 1892 del Codice Civile per dolo o colpa grave del Contraente.
Qualora il Contraente non inviasse tutti i documenti necessari alla stipula del contratto o li inviasse con informazioni difformi da quelle dichiarate nella fase precontrattuale, il con- tratto non si intende perfezionato e la Compagnia potrà richiedere i documenti mancanti e/o un eventuale conguaglio di premio. Se il Contraente non ottempera a quanto richiesto e rinuncia, quindi, ad aderire al presente contratto, ha diritto al rimborso di quanto versato. Il Contraente ha il diritto di scegliere di ricevere la documentazione prevista dalla normativa vigente su supporto cartaceo o email, e di poter modificare la sua scelta successivamente; in ogni caso e senza oneri potrà sempre essere richiesto il reinvio della documentazione su supporto cartaceo. La trasmissione del certificato di assicurazione e della carta verde avviene esclusivamente tramite posta. Genertel richiede al Contraente di sottoscrivere e ri- trasmettere, con finalità esclusivamente documentale, una copia del contratto che può es- sere restituita via email (dopo averla scannerizzata) all’indirizzo xxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxx.xx o per posta a Genertel - Copia Contratto - X. Xxxxxxxxxxx, 0 - 00000 Xxxxxxx.
Art. 2 - Diritto del Contraente al ripensamento
A condizione che il contratto non sia vincolato a terzi, il Contraente ha diritto di recedere dal contratto facendo richiesta scritta da inviare a mezzo lettera raccomandata a Xxxxxxxx
S.p.A. X. Xxxxxxxxxxx, 0 - 00000 Xxxxxxx, entro 14 giorni dalla data di ricezione dei documenti assicurativi. I documenti assicurativi originali ricevuti (certificato di assicurazione e carta verde), qualora non siano già stati allegati alla comunicazione di esercizio di recesso, de- vono essere sempre restituiti con lettera raccomandata A/R, al medesimo indirizzo, entro i 15 giorni successivi alla data di comunicazione del recesso.
Alla ricezione di tali documenti la Compagnia provvede a rimborsare al Contraente il pre- mio non usufruito al netto delle imposte e del contributo al Servizio Sanitario Nazionale. Ai fini dell’esercizio del diritto al ripensamento entro i termini sopraindicati, fanno fede le date dei timbri postali.
Art.3 - Periodo di copertura
A condizione che tutta la documentazione richiesta sia stata inviata correttamente e che il pagamento del premio sia stato effettuato, le coperture assicurative operano dalle ore 24 del giorno indicato in contratto quale data di decorrenza.
Se in contratto è previsto un pagamento rateale, il Contraente è tenuto a pagare alle date convenute gli importi pattuiti. Se il Contraente a una delle scadenze convenute non paga quanto dovuto, l’assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 15° giorno successivo alla scadenza stessa come previsto dall’art.1901 del Codice Civile. Certificato di assicurazione e carta verde, per le rate successive alla prima, vengono spediti dopo che la Compagnia ha ricevuto evidenza del pagamento del premio corrispondente.
Le coperture operano fino alle ore 24 della scadenza indicata in contratto. Alla scadenza del presente contratto e senza alcun preavviso, il Contraente è libero di non rinnovare il contratto stesso e di assicurarsi con altra Compagnia.
La Compagnia mantiene operante la garanzia R.C.A. sino alle ore 24.00 del 15° giorno suc- cessivo alla data di scadenza del contratto, a condizione che nel frattempo non sia stato sti- pulato un altro contratto R.C.A., per il medesimo veicolo, presso altra compagnia assicurativa.
Art.4 - Estensione territoriale
L’assicurazione vale negli Stati dell’Unione Europea (per Cipro la copertura è valida limita- tamente alle zone poste sotto il controllo del Governo della Repubblica di Cipro), Città del Vaticano, Repubblica di San Marino, Andorra, Svizzera, Serbia, Islanda, Norvegia, Principato di Monaco e Liechtenstein. La copertura è altresì valida nei seguenti Paesi, indicati e non cancellati nella Carta Verde: Bosnia Erzegovina, Bielorussia, F.Y.R.O.M. (Macedonia), Molda- via, Repubblica di Montenegro, Tunisia, Turchia, Ucraina. All’estero la garanzia di Respon- sabilità Civile è operante secondo le condizioni ed entro i limiti delle singole legislazioni nazionali concernenti l’assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile da circolazio- ne, ferme le maggiori garanzie previste dal presente contratto.
Art. 5 - Dichiarazioni del Contraente
Il contratto è stipulato sulla base delle dichiarazioni del Contraente; quest’ultimo si impegna a verificare i dati e le informazioni riportate sul contratto, inclusa la presenza delle garanzie richie- ste e la correttezza dei massimali/somme assicurate, delle franchigie e degli scoperti. Eventuali rettifiche devono essere comunicate entro 14 giorni dalla data di decorrenza del contratto.
In ogni caso, ai sensi delle disposizioni di cui agli artt. 1892, 1893 e 1898 del Codice Civi- le, qualora il Contraente renda al momento della stipulazione del contratto dichiarazioni inesatte e reticenze relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio e nel caso di mancata comunicazione di ogni variazione delle circostanze che comportano aggravamento del rischio (come la variazione di residenza del proprietario del veicolo o del locatario in caso di leasing o la variazione delle caratteristiche tecniche del veicolo), il pagamento del danno non è dovuto o è dovuto in misura ridotta, in proporzione alla diffe- renza tra premio convenuto e quello che sarebbe stato altrimenti determinato.
Relativamente alla garanzia R.C.A., qualora sia applicabile l’art. 144 del Codice delle assicu- razioni, la Compagnia esercita il diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare al terzo in conseguenza dell’inopponibilità di eccezioni previste dalla citata norma.
Art. 6 - Trasferimento del contratto su altro veicolo
Esclusivamente in caso di vendita, consegna in conto vendita, furto, demolizione o ces- sazione della circolazione o esportazione definitiva del veicolo, previa presentazione dei documenti dimostrativi richiesti, la Compagnia è disponibile a trasferire il contratto, con eventuale conguaglio di premio, su un altro veicolo di proprietà dell’alienante e/o del co- niuge in comunione dei beni. In caso di trasferimento del contratto fra tipi di veicolo diver- si, non viene mantenuta la classe universale (CU) acquisita.
Le coperture assicurative operano dal momento in cui l’Assicurato entra in possesso del nuovo veicolo e contestualmente, cessano tutte le coperture dell’altro. Tranne che in caso di furto, il Contraente è tenuto alla distruzione dei documenti assicurativi (certificato di assi- curazione e Carta Verde). L’omessa distruzione dei documenti assicurativi è motivo di rivalsa per il recupero degli importi pagati a terzi per sinistri denunciati dopo la data di vendita / perdita di possesso del veicolo assicurato.
Per le sole garanzie diverse dall’RC Auto, si fa riferimento alle condizioni di contratto in vigore al momento della decorrenza della variazione.
Per l’operazione di trasferimento il Contraente deve alla Compagnia un premio supplemen- tare di Euro 15 (comprensivo di imposte e contributo al Servizio Sanitario Nazionale). In caso di trasferimento del contratto entro 30 giorni dalla scadenza della rata il pagamento della stessa verrà richiesto al momento della stipula della variazione.
Art. 7 - Risoluzione anticipata o cessione del contratto Risoluzione anticipata del contratto
In caso di vendita, consegna in conto vendita, demolizione o cessazione della circolazione o esportazione definitiva del veicolo, il Contraente, dopo averne data immediata comu- nicazione alla Compagnia, ha diritto alla risoluzione anticipata del contratto facendone richiesta e inviando oltre a certificato di assicurazione e carta verde in originale, i seguenti documenti:
• in caso di vendita o consegna in conto vendita: atto di vendita o attestazione di consegna in conto vendita;
• in caso di demolizione del veicolo: copia del certificato rilasciato da un centro di raccolta autorizzato;
• in caso di cessazione della circolazione o di esportazione definitiva del veicolo: l’attestazione del P.R.A. certificante la restituzione della carta di circolazione e della targa di immatricolazione.
Alla ricezione dei documenti la Compagnia mette a disposizione dell’Assicurato il premio non usufruito, escluse imposte e contributo S.S.N., per 12 mesi.
Cessione del contratto all’acquirente del veicolo assicurato
In caso di vendita del veicolo se il Contraente cede all’acquirente anche il contratto di assi- curazione, deve essere data immediata comunicazione alla Compagnia, fornendo tutte le indicazioni necessarie per il rilascio dell’appendice di cessione. Il Contraente è tenuto al pa- gamento delle eventuali rate di premio successive, fino al momento di detta comunicazione. Il contratto ceduto non può essere sospeso ed è valido sino alla sua naturale scadenza dopo- diché la Compagnia non rilascia l’attestato di rischio e dovrà essere stipulato un nuovo con- tratto. Nel caso il contratto ceduto preveda il pagamento rateizzato, il contratto resta valido esclusivamente per il periodo coperto dall’ultima rata pagata dal Contraente. Non verranno accettate richieste di variazione sui contratti ceduti.
Art. 8 - Tutela del Contraente in caso di furto del veicolo
In caso di furto del veicolo il Contraente deve darne immediata comunicazione alla Compa- gnia fornendo contestualmente copia della denuncia presentata all’Autorità competente. L’assicurazione non ha effetto a partire dal giorno successivo alla denuncia.
Qualora il Contraente non voglia trasferire il contratto su un altro veicolo o non voglia sospendere lo stesso,la Compagnia rinuncia a esigere le eventuali rate successive alla data del furto, e rimborsa l’eventuale premio non usufruito della sola garanzia RCA, al netto delle imposte e del contributo obbligatorio al S.S.N.
Se il Contraente sceglie di trasferire il contratto del veicolo rubato su altro veicolo, in caso di ritrovamento del veicolo oggetto di furto viene stipulato un nuovo contratto attribuen- do la classe di merito prevista per i veicoli di nuovo acquisto.
Art. 9 - Sospensione temporanea del contratto e sua riattivazione
Qualora il presente contratto abbia durata non inferiore all’anno e nessun vincolo a favore di società di leasing o di finanziarie, il Contraente ha il diritto di sospenderlo tempora- neamente, facendone richiesta alla Compagnia e impegnandosi a distruggere tutti i do- cumenti assicurativi (certificato di assicurazione e Carta Verde). L’omessa distruzione dei documenti assicurativi è motivo di rivalsa per il recupero degli importi pagati a terzi per sinistri denunciati dopo la data indicata per la sospensione. La sospensione non è ammes- sa il giorno della scadenza contrattuale.
Se il Contraente non riattiva entro 12 mesi il contratto, questo viene considerato risolto ed il premio non goduto resta acquisito dalla Società; negli altri casi il contratto viene riattiva- to a partire dalle ore 24 della data indicata dal Contraente.
La riattivazione può avvenire online - sul sito xxx.xxxxxxxx.xx o tramite l’app Genertel - o telefonicamente. Qualora la riattivazione avvenga telefonicamente il Contraente deve alla Compagnia un premio supplementare di Euro 30 (comprensivo di imposte e contributo al Servizio Sanitario Nazionale). In caso di sospensione del contratto entro 30 giorni dalla scadenza della rata il pagamento della stessa verrà richiesto al momento della riattivazione. Se il periodo di sospensione è stato superiore a 30 giorni, la data di scadenza del contratto, nonché le date in cui sono dovute le eventuali rate residue, vengono prorogate di un pe- riodo pari a quello della sospensione.
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Art. 10 - PRIVACY - Informativa ai sensi dell’art. 13 del D.Lsg. 196/2003
Genertel tratterà i dati personali, eventualmente anche sensibili, con le modalità e proce- dure, effettuate anche con l’ausilio di strumenti elettronici, strettamente necessarie per fornire i servizi assicurativi richiesti, nonché le comunicazioni e le informazioni a quest’ulti- mi connesse. Inoltre, solo con il consenso dell’Interessato, tali dati saranno trattati per fina- lità di promozione commerciale e di ricerche di mercato, volte a migliorare i servizi offerti o a far conoscere nuovi servizi e prodotti della Compagnia o del Gruppo Generali. Senza i dati personali, indicati come obbligatori, la Compagnia non potrà fornire i servizi richiesti. I dati possono essere conosciuti dai collaboratori di Genertel in qualità di Responsabili o di Incaricati dei trattamenti suddetti; per taluni servizi vengono utilizzate Società del Gruppo e altre Società di fiducia che svolgono per conto di Genertel compiti di natura tecnica, organizzativa ed operativa in qualità di Responsabili o di Titolari autonomi di trattamenti(1). I Suoi dati non sono soggetti a diffusione. I dati personali raccolti per formulare le propo- ste e/o preventivi di assicurazione saranno conservati per ventiquattromesi dalla data di decorrenza inserita.
Ai sensi dell’art. 7 del D.Lgs. 196/2003, l’Interessato ha diritto di conoscere, in ogni mo- mento, quali sono i Suoi dati presso la Compagnia e come vengono utilizzati; ha inoltre il diritto di farli aggiornare, rettificare, integrare o cancellare, chiederne il blocco ed opporsi al loro trattamento.
Titolare del trattamento è GenertelS.p.A. che si avvale di Responsabili; tra i quali l’unità orga- nizzativa Quality, Responsabile designato al riscontro all’Interessato in caso questi eserciti i diritti di cui all’art. 7. Ogni informazione in merito ai soggetti o alle categorie di soggetti cui vengono comunicati i dati o che possono venirne a conoscenza in qualità di Responsabili o Incaricati preposti ai trattamenti sopra indicati, può essere richiesta al seguente indirizzo: unità organizzativa Quality - Genertel S.p.A. - Xxx Xxxxxxxxxxx 0, 00000 Xxxxxxx (fax 199.11.77.99; e-mail: xxxxxxx@xxxxxxxx.xx).
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(1) Si tratta di soggetti facenti parte della cosiddetta “catena assicurativa”: contraenti, assi- curati; agenti ed altri intermediari di assicurazione, banche, SIM; assicuratori, coassicuratori e riassicuratori; legali e medici fiduciari, attuari, consulenti tecnici, periti, autofficine, centri di demolizione, strutture sanitarie, società di recupero crediti, servizi di interrogazione di banche dati esterne e altri erogatori convenzionati di servizi; società del Gruppo Generali, anche per attività di prevenzione e individuazione delle frodi assicurative, altre società che per nostro conto svolgono servizi di gestione e liquidazione dei sinistri, servizi informatici, telematici, finanziari, amministrativi, di rilevazione della qualità del servizio, di archiviazione, di stampa della corrispondenza e di gestione della posta in arrivo e in partenza, di revisione contabile e certificazione di bilancio. I dati possono essere comunicati ad organismi asso- ciativi (ANIA) e consortili propri del settore assicurativo nei cui confronti la comunicazione dei dati è funzionale per fornire i servizi sopra indicati o per tutelare i diritti dell’industria assicurativa; alcuni dati possono essere comunicati, per obbligo di legge o regolamento, ad organismi istituzionali quali Autorità Giudiziaria e Forze dell’Ordine, IVASS, Banca d’Italia
– UIF, Ministeri, CONSAP, UCI, Casellario Centrale Infortuni, Motorizzazione Civile, conces- sionarie per la riscossione dei tributi.
(2) I dati di navigazione e di contatto raccolti saranno utilizzati, anche attraverso elabo- razioni elettroniche, per migliorare la navigazione, prevenire e contrastare le frodi e per svolgere analisi volte a migliorare l’offerta assicurativa.
Art.11 - Legge applicabile, oneri fiscali, Foro competente e lingua utilizzata
Al contratto è applicabile la legge italiana e gli oneri fiscali sono a carico del Contraente. Il Foro competente è quello del luogo di residenza o domicilio elettivo del Contraente o dell’Assicura- to. Per tutte le informazioni relative al contratto verrà utilizzata esclusivamente la lingua italiana.
Art. 12 - Modalità di reclamo
Reclami sul contratto o inerenti i sinistri vanno inoltrati per iscritto alla Compagnia (Genertel - Servizio Tutela Rischi - Unità Quality, all’indirizzo xxxxxxx@xxxxxxxx.xx oppure al fax 199-11.77.99 oppure Xxx Xxxxxxxxxxx, 0 - 00000 Xxxxxxx). Qualora l’esponente non si ritenga soddisfatto dall’e- sito del reclamo o in caso di assenza di riscontro entro 45 giorni, potrà poi rivolgersi all’IVASS, Servizio Tutela del Consumatore, Xxx xxx Xxxxxxxxx, 00 - 00000 Xxxx, oppure fax 00.00.000.000
- 00.00.000.000 o PEC xxxxx@xxx.xxxxx.xx, corredando l’esposto della documentazione relati- va al reclamo trattato dalla Compagnia. Per le controversie inerenti la quantificazione delle prestazioni e l’attribuzione della responsabilità, permane la competenza esclusiva dell’Autorità Giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti.
Art 13 - Adempimento delle obbligazioni economiche da parte di Genertel
Genertel estinguerà le proprie obbligazioni relative a rimborsi di premio e pagamenti di sinistri - anche in regime di risarcimento diretto - tramite bonifico bancario o postale a favore dell’avente diritto.
ALLEGATO 1
Assegnazione della classe di merito: Classe Universale
Veicolo già assicurato con polizza annuale nelle forma “Bonus-Malus”: viene asse- gnata la stessa Classe di merito di conversione universale (CU) risultante dall’attestazione dello stato di rischio, rilasciata dal precedente assicuratore.
Veicolo nuovo o usato: nel caso il veicolo sia immatricolato al P.R.A. per la prima volta o assicurato per la prima volta dopo una voltura al P.R.A., ovvero oggetto di contratto ceduto, la classe di ingresso CU è la 14.
Xxxxxxx già assicurato con attestato di rischio non presente in Banca Dati: nel caso l’ultimo attestato di rischio non risulti presente nelle Banche Dati verrà richiesta al con- traente una dichiarazione, ai sensi e agli effetti degli artt. 1892 e 1893 c.c., che permetta di ricostruire la posizione assicurativa precedente. In caso di sinistri avvenuti nel periodo di riferimento qualora il contraente non sia in grado di fornire informazioni in merito al proprio grado di responsabilità e la Compagnia non riesca ad acquisire tempestivamente l’informazione, il contratto viene emesso sulla base della classe di merito risultante dall’ul- timo attestato presente nella Banca Dati.
In caso di completa assenza di un attestato utile in Banca Dati e di impossibilità di ac- quisire, per via telematica, l’attestato, la Compagnia oltre a richiedere al contraente la di- chiarazione per l’intero quinquennio precedente, richiederà copia dei precedenti attestati cartacei e/o dei precedenti contratti di assicurazione a supporto della citata dichiarazione. In assenza di documentazione probatoria il contratto è assegnato alla classe CU 18.
Acquisto di un ulteriore veicolo della medesima categoria: se il proprietario di un vei- colo già assicurato con polizza regolarmente in corso, acquista un ulteriore veicolo (re- golarmente iscritto al P.R.A.) della medesima categoria, il nuovo contratto è assegnato alla medesima classe di merito maturata sul veicolo già assicurato e risultante dall’ultimo attestato di rischio conseguito. Questo diritto sussiste solo se i due veicoli sono di proprie- tà della medesima persona fisica o di un componente del suo nucleo familiare purché stabilmente convivente, condizione da provare mediante invio dello stato di famiglia. La norma si applica solo in caso di nuovo contratto.
Trasferimento del contratto su veicolo diverso: nel caso di trasferimento del contratto tra tipi di veicolo diversi, non viene mantenuta la classe universale (CU) acquisita.
Assegnazione della classe di merito: periodo di osservazione
Per l’applicazione delle regole evolutive sono da considerare, ai fini dell’osservazione, i seguenti periodi:
• 1° periodo: inizia dal giorno della decorrenza dell’assicurazione e termina due mesi prima della scadenza del periodo di assicurazione corrispondente alla prima annualità intera di premio;
• periodi successivi: hanno durata di 12 mesi e decorrono dalla scadenza del periodo precedente.
Assegnazione della classe di merito: Classe interna Genertel
La Compagnia utilizza una scala di Bonus Malus interna identificata come Classe interna Genertel. Per le regole di corrispondenza tra la Classe Universale e la classe di merito Ge- nertel si rimanda alla tabella di corrispondenza sottostante.
Classe Universale (CU) 1* 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Classe interna Genertel 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
* qualora la classe di provenienza e di assegnazione CU sia sempre la 1
Attestazione dello Stato di Rischio
L’attestato viene messo a disposizione, del Contraente o dell’Avente Diritto, nell’apposita area riservata del sito internet della Compagnia almeno trenta giorni prima della scadenza annuale del contratto.
L’attestazione non viene messa a disposizione per contratti di durata inferiore all’anno e in ogni caso di risoluzione anticipata o cessione del contratto per vendita, quando queste avvengano prima del termine del periodo di osservazione.
L’ultimo attestato di rischio conseguito conserva validità per cinque anni a decorrere dalla scadenza del contratto cui si riferisce.
Tabella dei coefficienti di variazione del premio
Tariffa applicata agli assicurati provenienti da formule tariffarie Bonus/Malus*
Tariffa B ossia Tariffa applicata agli assicurati provenienti da formule tariffarie differenti da formule Bonus/Malus
Per gli Autocarri e Autocaravan la classe di merito Genertel (c.d. classe interna) si articola in 20 classi di merito corrispondenti a livelli di premio crescenti dalla classe -1 alla 18 se- condo la Tabella dei coefficienti di premio, espressa in termini percentuali, sotto riportata.
Classe | Coefficienti di variazione | Classe | Coefficienti di variazione | |||
interna di | del premio di tariffa | interna di | del premio di tariffa | |||
Classe | assegnazione | relativi alla classe interna | Classe | assegnazione | relativi alla classe interna | |
interna di | in caso di | di assegnazione rispetto | interna di | in caso di | di assegnazione rispetto | |
appartenenza | bonus alla | alla classe di provenienza | appartenenza | bonus alla | alla classe di provenienza | |
scadenza | espressi in termini | scadenza | espressi in termini | |||
annuale | percentuali | annuale | percentuali | |||
-1 | -1 | 0,0% | -1 | -1 | 0,0% | |
0 | -1 | -6,8% | 0 | -1 | -14,6% | |
1 | 0 | -6,4% | 1 | 0 | -4,0% | |
2 | 1 | -6,0% | 2 | 1 | -5,7% | |
3 | 2 | -5,7% | 3 | 2 | -5,4% | |
4 | 3 | -7,0% | 4 | 3 | -5,1% | |
5 | 4 | -8,1% | 5 | 4 | -4,8% | |
6 | 5 | -6,1% | 6 | 5 | -6,1% | |
7 | 6 | -5,7% | 7 | 6 | -5,7% | |
8 | 7 | -5,4% | 8 | 7 | -2,8% | |
9 | 8 | -5,1% | 9 | 8 | -1,4% | |
10 | 9 | -4,9% | 10 | 9 | -1,4% | |
11 | 10 | -6,8% | 11 | 10 | -1,3% | |
12 | 11 | -6,4% | 12 | 11 | -1,3% | |
13 | 12 | -6,0% | 13 | 12 | -1,3% | |
14 | 13 | -13,0% | 14 | 13 | -23,0% | |
15 | 14 | -36,1% | 15 | 14 | -28,6% | |
16 | 15 | -21,7% | 16 | 15 | -22,2% | |
17 | 16 | -30,3% | 17 | 16 | -45,5% | |
18 | 17 | -19,5% | 18 | 17 | -19,5% |
* tabelle applicate anche per le Ambulanze
Per i Quadricicli e Motocarri la classe di merito Genertel (c.d. classe interna) si articola in 19 classi di merito corrispondenti a livelli di premio crescenti dalla classe 0 alla 18 secondo la Tabella dei coefficienti di premio, espressa in termini percentuali, sotto riportata.
Tariffa applicata agli assicurati provenienti da qualsiasi formula tariffaria
bonus alla scadenza annuale | alla classe di provenienza espressi in termini percentuali | |
0 | 0 | 0,0% |
1 | 0 | -1,2% |
2 | 1 | -1,2% |
3 | 2 | -1,2% |
4 | 3 | -1,2% |
5 | 4 | -1,2% |
6 | 5 | -1,2% |
7 | 6 | -1,1% |
8 | 7 | -1,1% |
9 | 8 | -2,2% |
10 | 9 | -2,2% |
11 | 10 | -2,1% |
12 | 11 | -2,1% |
13 | 12 | -2,0% |
14 | 13 | -8,4% |
15 | 14 | -35,9% |
16 | 15 | -35,0% |
17 | 16 | -19,9% |
18 | 17 | -16,6% |
Classe interna di appartenenza
Classe interna di assegnazione in caso di
Coefficienti di variazione del premio di tariffa relativi alla classe interna di assegnazione rispetto
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