Le innovazioni apportate dal d.lgs.
Le innovazioni apportate dal d.lgs.
21 febbraio 2014, n. 21
28 maggio 2014
prof. avv. xxxxxx vaccà xxxxxx.xxxxx@xxxxxx.xx 1
Entrano in vigore il 13 giugno 2014 le modificazioni apportate al Codice del consumo dal d.lgs. 21 febbraio 2014, n. 21 che attua la direttiva 2011/83/UE sui diritti dei consumatori
le nuove norme si applicano ai contratti conclusi dopo questa data
Unificazione delle regole dei contratti ‘speciali’
La direttiva 2011/83/EU sui diritti dei consumatori abroga le direttive 85/577/CEE
sulla tutela dei consumatori in materia di contratti negoziati fuori dei locali commerciali e 97/7/CE sulla protezione dei consumatori in materia di contratti a distanza
Semplificazione
Le disposizioni del d.lgs. 21 febbraio 2014, n.
21, attuativo della Direttiva, disciplinano i contratti conclusi tra un professionista e un consumatore e sostituiscono gli articoli da 45 a 67 del d.lgs. n. 206/2005, ben noto come Codice del Consumo
Situazioni considerate
Le nuove regole si riferiscono ai contratti a distanza, stipulati on line o con qualsiasi mezzo di comunicazione, quando non vi è la presenza fisica e simultanea delle parti ed i contratti effettuati fuori dei locali commerciali
Inoltre è disciplinata la vendita a porta a porta o a domicilio, vale a dire in un luogo diverso dai locali del professionista, ma alla presenza fisica e simultanea delle parti
Esclusioni
Sono esclusi tutti i contratti negoziati fuori dai locali commerciali se il corrispettivo globale che il consumatore deve pagare
non supera 50 €
Ulteriori esclusioni
(art. 47 cod. consumo)
• servizi sociali, compresi gli alloggi popolari, l'assistenza all'infanzia e il sostegno alle famiglie e alle persone temporaneamente o permanentemente in stato di bisogno, compresa l'assistenza a lungo termine
• assistenza sanitaria, per i servizi prestati da professionisti sanitari a pazienti, compresa la prescrizione, la somministrazione e la fornitura di medicinali e dispositivi medici, anche attraverso le strutture di assistenza sanitaria
• giochi d’azzardo con posta di valore pecuniario, giochi di fortuna, lotterie, giochi nei casinò, scommesse
• beni immobili, costituzione o trasferimento di diritti su beni immobili
• costruzione di nuovi edifici, trasformazione sostanziale di edifici esistenti, locazione di alloggi a scopo residenziale
• servizi di trasporto passeggeri
• contratti conclusi tramite distributori automatici o locali commerciali automatizzati
• contratti conclusi con operatori delle telecomunicazioni impiegando telefoni pubblici a pagamento o conclusi con l'utilizzo di un collegamento tramite telefono, internet o fax, stabilito dal consumatore
Segue esclusioni
Sono stati altresì esclusi dall’ambito di applicazione:
• contratti di credito al consumo
• contratti a distanza di servizi finanziari
• contratti di multiproprietà
• contratti che richiedono l’intervento di un pubblico ufficiale o di un notaio
• contratti di vacanza viaggi e vacanze ‘tutto compreso’
• contratti di fornitura di alimenti, bevande o altri beni destinati al consumo corrente forniti da un professionista che effettui visite frequenti e regolari al domicilio, alla residenza o al posto di lavoro del consumatore
Inclusioni
contratti per la fornitura di acqua, gas o elettricità, quando non sono messi in vendita in un volume
limitato o in quantità determinata, o di teleriscaldamento
asta pubblica, ove beni o servizi sono offerti dal professionista ai consumatori che partecipano
mediante una trasparente procedura competitiva di offerte gestita da una casa d'aste e in cui l'aggiudicatario è vincolato all'acquisto dei beni o servizi
Download
l’acquisto di prodotti digitali mediante download è ora incluso
i consumatori hanno il diritto di recedere dall’acquisto fino all’inizio dell’effettivo processo di download
i professionisti devono informare i consumatori di questa opportunità prima che venga ultimato l’acquisto
Contratti a distanza
(art. 45)
contratto a distanza è qualsiasi contratto concluso tra il professionista ed il consumatore nel quadro di un sistema organizzato di vendita o di prestazione di servizi a distanza senza la presenza fisica e simultanea del professionista e del consumatore, mediante l'uso esclusivo di uno o più mezzi di comunicazione a distanza
Contratto negoziato fuori dei locali commerciali
(art. 45)
qualsiasi contratto tra il professionista e il consumatore:
concluso alla presenza fisica e simultanea del professionista e del consumatore, in un luogo diverso dai locali del professionista
concluso nei locali del professionista o mediante qualsiasi mezzo di comunicazione a distanza immediatamente dopo che il consumatore e' stato avvicinato personalmente e singolarmente in un luogo diverso dai locali del professionista, alla presenza fisica e simultanea del professionista e del consumatore
concluso durante un viaggio promozionale organizzato dal professionista e avente lo scopo o l'effetto di promuovere e vendere beni o servizi al consumatore
Locali commerciali
qualsiasi locale immobile adibito alla vendita al dettaglio in cui il professionista esercita la sua attività su base permanente
qualsiasi locale mobile adibito alla vendita al dettaglio in cui il professionista esercita la propria attività a carattere abituale
Casistica
Le norme si applicano a vendite tramite internet, per telefono, per corrispondenza, effettuate al di fuori dei punti vendita, ad esempio al domicilio del consumatore, per strada, in un party di presentazione dei prodotti (Tupperware, Avon) o durante una gita organizzata al fine di presentare prodotti
Somministrazione
Sono inclusi i contratti per la fornitura di acqua, gas, elettricità e
teleriscaldamento, anche da parte di
prestatori pubblici, ogniqualvolta la somministrazione abbia luogo su base contrattuale a tempo indeterminato
L’informazione precontrattuale
Il fulcro della riforma concerne gli obblighi precontrattuali di informazione
Sia per i contratti tradizionali, sia per quelli a distanza, è obbligatorio fornire al consumatore una serie di rilevanti
informazioni preliminari alla sottoscrizione del contratto
Xxxxxxxxx e comprensibilità
Le informazioni devono essere date al consumatore in modo chiaro e comprensibile prima della conclusione dei contratti a
distanza o negoziati fuori dai locali commerciali
L'onere della prova relativo all'adempimento degli obblighi di informazione incombe sul professionista
Le informazioni precontrattuali ed il contratto, anch’esso redatto con linguaggio semplice e comprensibile, una volta sottoscritto
devono essere forniti su supporto cartaceo, o se il consumatore è d’accordo, su altro supporto durevole
Informazioni obbligatorie
• caratteristiche principali dei beni o servizi
• identità del professionista
• indirizzo geografico del professionista, numero di telefono, di fax, indirizzo elettronico
• eventuale diverso indirizzo geografico della sede del professionista ove il consumatore può indirizzare i reclami
• prezzo totale dei beni o dei servizi comprensivo delle imposte o, se la natura dei beni o servizi comporta l'impossibilità di calcolare ragionevolmente il prezzo in anticipo, le modalità di calcolo del prezzo
• tutte le spese aggiuntive di spedizione, consegna o postali ed ogni altro costo, oppure, quando queste spese non possono ragionevolmente essere calcolate in anticipo, l'indicazione
che esse sono addebitate al consumatore
Informazioni obbligatorie (2)
• nel caso di un contratto a tempo indeterminato o di un contratto comprendente un abbonamento, il prezzo totale include i costi totali per il periodo di fatturazione
• quando i contratti comportano l'addebito di una tariffa fissa, il prezzo totale equivale ai costi mensili totali
• il costo dell'utilizzo del mezzo di comunicazione a distanza per la conclusione del contratto quando questo costo è calcolato in base ad una tariffa diversa da quella ordinaria
• le modalità di pagamento, consegna ed esecuzione
• la data entro la quale il professionista si impegna a consegnare i beni o a prestare i servizi
• il trattamento dei reclami da parte del professionista
Informazioni obbligatorie (3)
• relativamente al diritto di recesso, le condizioni, i termini e le procedure per esercitarlo
• il modulo tipo europeo di recesso
• l‘eventuale informazione che il consumatore deve sostenere il costo della restituzione qualora i beni per loro natura non possano essere normalmente restituiti a mezzo posta
• l’informazione che il consumatore è responsabile del pagamento al professionista di costi ragionevoli
• se non e' previsto il diritto di recesso, l'informazione che il consumatore non ne beneficia, o le circostanze in cui lo perde
• un promemoria sulla garanzia legale di conformità dei beni
• se applicabili, l'esistenza e le condizioni dell'assistenza postvendita, dei servizi postvendita e delle garanzie commerciali
Informazioni obbligatorie (4)
• l'esistenza di codici di condotta, e come possa esserne ottenuta copia
• la durata del contratto, se applicabile, o, se il contratto è a tempo indeterminato, o è un contratto a rinnovo automatico, le condizioni per recedere
• se applicabile, la durata minima degli obblighi del consumatore a norma del contratto
• se applicabili, l'esistenza e le condizioni di depositi o altre garanzie finanziarie che il consumatore è tenuto a fornire
• se applicabile, la funzionalità del contenuto digitale, comprese le misure applicabili di protezione tecnica
• qualsiasi correlazione del contenuto digitale con l'hardware e il software, di cui il professionista sia a conoscenza
• se applicabile, la possibilità di servirsi di un meccanismo
extra-giudiziale di reclamo e ricorso per accedervi 21
Forma del contratto
In seguito all’accettazione del consumatore, il professionista è tenuto a fornire una copia del contratto firmato, o la conferma del contratto su supporto cartaceo o con altro mezzo "durevole“
Nelle vendite telefoniche il consumatore è vincolato al contratto «solo dopo aver firmato l'offerta o dopo averla accettata per iscritto», almeno attraverso la firma digitale
Il requisito della firma digitale non è previsto dalla direttiva, che si limita a prevedere che sottoscrizione e accettazione dell'offerta possano avvenire, oltre che per iscritto, soluzione irrealistica, anche tramite mezzo durevole, come via internet, e e-mail o sms
Recesso
L’esercizio del diritto di recesso pone fine agli obblighi delle
parti
Diritto di recesso
(art. 52)
Il consumatore dispone di quattordici giorni per recedere da un contratto a distanza o negoziato fuori dei locali commerciali senza dover fornire alcuna motivazione
il termine decorre:
• per i contratti di servizi, dal giorno della conclusione del contratto
• per i contratti di vendita, dal giorno in cui il consumatore entra in possesso dei beni
• per l’acquisto di beni multipli ordinati dal consumatore mediante un solo ordine e consegnati separatamente, dal giorno in cui il consumatore acquisisce il possesso fisico dell'ultimo bene
• per i contratti con consegna periodica di beni durante un determinato periodo di tempo, dal giorno in cui il consumatore acquisisce il possesso fisico del primo bene
• per i contratti per la fornitura di acqua, gas o elettricità, quando non sono messi in vendita in un volume limitato o in quantità determinata, di teleriscaldamento o di contenuto digitale non fornito su un supporto
materiale, dal giorno della conclusione del contratto 24
Mancato rispetto dell'obbligo informativo sul diritto di recesso
Se il professionista non fornisce al consumatore le informazioni sul diritto di recesso, il periodo di
recesso termina dodici mesi dopo la fine del periodo di recesso iniziale
Esercizio del diritto di recesso
Prima della scadenza del termine, il consumatore informa il professionista della decisione di esercitare il diritto di recesso
il consumatore può:
* utilizzare il modulo standard di recesso, oppure
* presentare qualsiasi dichiarazione esplicita della sua decisione di recedere dal contratto
il professionista può altresì offrire al consumatore l'opzione di compilare ed inviare elettronicamente al proprio website il modulo di recesso standard, o qualsiasi altra dichiarazione esplicita
in questi casi il professionista comunica senza indugio al consumatore la conferma di ricevimento su un supporto durevole
l'onere della prova relativa al valido esercizio del diritto di recesso incombe sul consumatore
Obblighi del professionista nel caso di recesso
il professionista rimborsa tutti i pagamenti ricevuti dal consumatore, eventualmente comprensivi delle spese di consegna, senza indebito ritardo e comunque entro quattordici giorni dal giorno in cui è informato della decisione del consumatore
il professionista effettua il rimborso utilizzando lo stesso mezzo di pagamento usato dal consumatore
è nulla qualsiasi limitazione al rimborso delle somme versate in conseguenza dell'esercizio del diritto di recesso
il professionista non è tenuto a rimborsare costi supplementari qualora il consumatore abbia scelto un tipo di consegna diversa dal tipo meno costoso di consegna offerto dal professionista
salvo che il professionista abbia offerto di ritirare egli stesso i beni, può trattenere il rimborso finché non abbia ricevuto i beni oppure finché il
consumatore non abbia dimostrato di aver rispedito i beni 27
Obblighi del consumatore nel caso di recesso
se il professionista non ha offerto di ritirare egli stesso i
xxxx, il consumatore li restituisce o li consegna ad un terzo autorizzato dal professionista, entro quattordici giorni dalla data in cui ha comunicato al professionista la decisione di recedere
il consumatore sostiene solo il costo diretto della restituzione dei beni, purché il professionista non abbia concordato di sostenerlo o abbia omesso di informare il consumatore che tale costo e' a carico del consumatore
nel caso di contratti negoziati fuori dei locali commerciali in cui i beni sono stati consegnati al domicilio del consumatore al momento della conclusione del contratto, il professionista li ritira a sue spese qualora essi, per loro natura, non possano
essere restituiti a mezzo posta 28
Obblighi del consumatore nel caso di recesso (2)
il consumatore è responsabile unicamente della diminuzione del valore dei
beni risultante da una manipolazione diversa da quella necessaria per stabilire la natura, le caratteristiche ed il funzionamento
il consumatore non è responsabile per la diminuzione del valore dei beni se il professionista ha omesso di informare il consumatore del diritto di recesso
.
il consumatore non sostiene alcun costo per la prestazione di servizi o la fornitura di acqua, gas o elettricità quando non sono messi in vendita in un volume limitato o in quantità determinata, o di teleriscaldamento quando:
il professionista ha omesso di fornire informazioni, oppure
il consumatore ha espressamente richiesto che la prestazione iniziasse durante il periodo di recesso
Effetti del recesso sui contratti accessori
Quando il consumatore esercita il diritto di recesso da un contratto a distanza o
concluso fuori dei locali commerciali, eventuali contratti accessori sono risolti di diritto, senza costi per il consumatore
Eccezioni al diritto di recesso
Il diritto di recesso per i contratti a distanza e i contratti negoziati fuori dei locali commerciali e' escluso relativamente a:
• i contratti di servizi dopo la completa prestazione del servizio se l'esecuzione è iniziata con l'accordo espresso del consumatore e con l'accettazione della perdita del diritto di recesso a seguito della piena esecuzione del contratto da parte del professionista
• la fornitura di beni o servizi il cui prezzo è legato a fluttuazioni nel mercato finanziario che il professionista non è in grado di controllare e che possono verificarsi durante il periodo di
recesso
• la fornitura di beni confezionati su misura o chiaramente personalizzati
• la fornitura di beni che rischiano di deteriorarsi o scadere rapidamente
• la fornitura di beni sigillati che non si prestano ad essere restituiti per motivi igienici o connessi alla protezione della salute e sono stati aperti dopo la consegna
• la fornitura di bevande alcoliche, il cui prezzo sia stato concordato al momento della conclusione del contratto di vendita, il cui valore effettivo dipenda da fluttuazioni del mercato che non possono essere
controllate dal professionista 31
Eccezioni al diritto di recesso
(2)
* la fornitura di registrazioni audio o video sigillate o di software sigillati che sono stati aperti dopo la consegna
* la fornitura di giornali, periodici e riviste ad eccezione dei contratti di abbonamento
* i contratti conclusi in occasione di un'asta pubblica
* la fornitura di alloggi per fini non residenziali, il trasporto di beni, i servizi di noleggio di autovetture, i servizi di catering o i servizi riguardanti le attività del tempo libero qualora il contratto indichi una data o un periodo di esecuzione specifici
* la fornitura di contenuti digitali mediante un supporto non materiale se l'esecuzione è iniziata con
l'accordo espresso del consumatore e con la sua accettazione del fatto che in tal caso perde il diritto di recesso
Beni ‘personalizzati’
Deve essere prestata grande attenzione alla pretesa ‘personalizzazione’ dei beni acquistati:
quando i prodotti sono personalizzati o sono confezionati su misura, il diritto di recesso è escluso: si arriva, talvolta, a qualificare ‘su misura’ anche i materassi, peraltro senza che da alcun documento risulti la richiesta al cliente relativa alle misure desiderate
La consegna
• salvo diverso accordo fra le parti, il professionista deve consegnare i beni al consumatore al più tardi entro trenta giorni dalla data di conclusione del contratto
• l'obbligazione è adempiuta con il trasferimento della disponibilità dei beni al consumatore
• se il professionista non adempie all'obbligo di consegna entro il termine pattuito o entro il termine di trenta giorni, il consumatore richiede la consegna entro un termine supplementare appropriato. Se questo scade senza che i beni siano consegnati, il consumatore può risolvere il contratto, con il diritto al risarcimento dei danni
• il consumatore può non concedere al professionista il termine supplementare se quest’ultimo si è espressamente rifiutato di consegnare i beni, oppure
• il rispetto del termine pattuito dalle parti deve considerarsi essenziale, o il consumatore ha comunque informato il professionista, prima della conclusione del contratto, che la consegna entro una data determinata è essenziale
Mezzi di pagamento
• i professionisti non possono imporre ai consumatori, in relazione all'uso di determinati strumenti di pagamento, spese suppletive
• gli istituti di emissione delle carte di credito riaccreditano al consumatore gli addebiti eccedenti il prezzo pattuito, così come quelli conseguenti l’uso fraudolento da parte del professionista o di un terzo
• l'istituto di emissione della carta ha diritto di addebitare al professionista le somme riaccreditate al consumatore
Trasferimento del rischio
se è a carico del professionista l'obbligo di provvedere alla spedizione dei beni, il rischio della perdita o del danneggiamento per causa non imputabile al venditore si trasferisce al consumatore nel momento in cui quest'ultimo, o un terzo da lui designato, entra materialmente in possesso dei beni
il rischio si trasferisce al consumatore già nel momento della consegna del bene al vettore qualora quest'ultimo sia stato scelto dal consumatore e questa scelta non sia stata proposta dal professionista
Fornitura non richiesta
il consumatore non è tenuto ad alcun pagamento nel caso di fornitura non richiesta di beni, acqua, gas, elettricità, teleriscaldamento, o altri servizi
l'assenza di una risposta da parte del consumatore non costituisce consenso
il professionista non può adempiere eseguendo una fornitura diversa da quella pattuita, anche se di valore e qualità equivalenti o superiori
Modulo di recesso standard europeo
Modulo di recesso tipo
(compilare e restituire il presente modulo solo se si desidera recedere dal contratto)
— Destinatario [il nome, l’indirizzo geografico, il numero di telefono, di fax e gli indirizzi di posta elettronica devono essere inseriti dal professionista]:
— Con la presente io/noi (*) notifichiamo il recesso dal mio/nostro (*) contratto di vendita dei seguenti beni/servizi (*)
— Ordinato il (*)/ricevuto il (*)
— Nome del/dei consumatore(i)
— Indirizzo del/dei consumatore(i)
— Firma del/dei consumatore(i) (solo se il presente modulo è notificato in versione cartacea)
— Data
(*) Cancellare la dicitura inutile 38
art. 66 (V comma)
Mediazione
"è altresì fatta salva la possibilità di promuovere la risoluzione extragiudiziale delle controversie inerenti i rapporti di consumo […] presso gli organi costituiti dalle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura ai sensi dell'articolo 2, comma 4, della legge 29 dicembre 1993, n. 580"
art. 66 quater (comma III)
" Per la risoluzione delle controversie sorte dall' esatta applicazione dei contratti disciplinati […] è possibile ricorrere alle procedure di mediazione, di cui al decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28. E‘ fatta salva la possibilità di utilizzare le procedure di negoziazione volontaria e paritetica previste dall'articolo 2, comma 2, dello stesso decreto legislativo 4 marzo 20 l O, n. 28".
oltre al difetto di coordinamento, perchè menzionare la 'vecchia' conciliazione disciplinata dalla l. 580/1993 quando oggi si può ricorrere a qualsivoglia organismo accreditato, od optare per la negoziazione paritetica?
xxxxxx xxxxx maggio 2014 39
•
Direttiva ADR
• entro il 9 luglio 2015 dovrà essere recepita la direttiva 2013/11/UE del 21 maggio 2013 sulla risoluzione alternativa delle controversie di consumo e di utenza
• tutte le liti insorte fra consumatori ed imprese in conseguenza della vendita di beni o della fornitura di servizi dovranno essere risolte entro 90 giorni dall’avvio della procedura con l'intervento di un organismo indipendente che offra procedimenti di mediazione -eventualmente anche arbitrali- e “la procedura ADR è gratuita o disponibile a costi minimi per i consumatori” (art. 8)
• in ogni Stato membro (art. 18) un'autorità competente è incaricata della vigilanza sugli organismi presenti nel proprio territorio, la quale verifica, fra l'altro, che gli organismi rispettino i requisiti stabiliti dalla direttiva; la medesima autorità pubblica a scadenza regolare relazioni sullo sviluppo e sul funzionamento degli organismi
• la direttiva non stabilisce l’obbligatorietà del ricorso alla mediazione; i mediatori (art. 6) oltre ad essere indipendenti ed imparziali, possiedono (art. 6) “le conoscenze e le capacità necessarie nel settore della risoluzione alternativa o giudiziale delle controversie dei consumatori”; devono essere retribuiti “secondo modalità non legate all’esito della procedura” le uniche deroghe ammissibili al principio d’indipendenza si riferiscono all’eventualità che di un organismo collegiale facciano parte, in egual numero, rappresentanti gli interessi dei consumatori e
rappresentanti gli interessi dei professionisti (art. 6). 40
Direttiva ADR (2)
• gli organismi rendono disponibili al pubblico nei loro website e su supporto cartaceo (art. 7) anche i dati relativi al “numero di controversie ricevute e tipi di reclami ai quali si riferiscono; eventuali problematiche sistematiche o significative che si verificano di frequente e causano controversie tra consumatori e professionisti; tali informazioni possono essere accompagnate da raccomandazioni sul modo di evitare o risolvere problematiche analoghe in futuro”
• le parti (art. 8) hanno accesso alla procedura senza essere obbligate a ricorrere a un avvocato o ad un consulente legale, fermo restando il loro diritto, se lo desiderano, “di ricorrere al parere di un soggetto indipendente o di essere rappresentate o assistite da terzi in qualsiasi fase della procedura”
• i consumatori (art.13) hanno diritto ad ottenere assistenza dai professionisti in merito alle procedure, all’accesso ed alla scelta degli organismi, i quali (artt. 16-17) cooperano e si scambiano dati ed informazioni anche tramite le autorità nazionali di vigilanza
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Regolamento ODR
• dal 9 gennaio 2016 sarà completamente in vigore il Regolamento UE n. 524/2013 del 21 maggio 2013 relativo alla risoluzione delle controversie on line dei consumatori
• disciplina la trattazione on-line delle controversie derivanti da acquisti egualmente effettuati on-line
• la composizione delle controversie sulle vendite on-line è riposta (art. 5) sull’adozione di una piattaforma web ODR (on-line dispute resolution) gestita dalla stessa Commissione europea e collegata agli organismi ADR nazionali, accessibile gratuitamente in tutte le lingue dell'Unione, ove sono disponibili moduli standard di reclamo ed indicazioni per scegliere il regime di risoluzione più appropriato ad ogni controversia
• i professionisti che operano offrendo contratti on-line di vendita di beni o di prestazione di servizi (art. 14) forniscono nei loro website un link facilmente accessibile alla piattaforma ODR, ed in ogni Stato membro è designato un ‘punto di contatto ODR’ (art. 7) la responsabilità del quale può essere attribuita alla rete dei Centri europei dei consumatori, alle associazioni dei consumatori, o a qualsiasi altro organismo; i singoli punti di contatto, oltre a fornire assistenza, agevolano la comunicazione tra le parti e l'organismo ADR competente e presentano ogni due anni alla Commissione ed agli Stati membri una relazione sull’attività svolta
• la Commissione (art. 7) convoca almeno due volte all'anno una riunione dei memb4r2i della rete di punti di contatto onde consentire lo scambio di dati ed esperienze
Contratti di viaggio
• il d.lgs. 23 maggio 2011, n. 79, istitutivo del Codice del turismo, ha ivi inserito (artt.32-51) la disciplina dei viaggi ‘tutto compreso’, determinandone l’uscita dal Codice del consumo, per assumere i tratti di norme di portata generale riferibili ad ogni contraente, prescindendo, quindi, dallo status soggettivo
• un percorso analogo a quello delle norme sulla pubblicità ingannevole, ‘uscite’ dal Codice del consumo per essere attratte dalla disciplina della concorrenza e del mercato, con la conseguenza della loro applicabilità ad ogni comunicato commerciale, a chiunque indirizzato
Le nuove regole
• La Commissione europea il 9 luglio 2013 ha reso nota la profonda revisione della direttiva del 1990 sui viaggi ‘tutto compreso’, che ha quale criterio ispiratore il superamento della nozione di ‘pacchetto’ preconfezionato da un tour operator
• I ventitre anni trascorsi dal 1990 hanno profondamente inciso sui comportamenti d’acquisto dei consumatori europei: secondo i dati resi noti dalla Commissione, nel 2012 i viaggi per vacanza all'interno dell'Unione europea hanno visto soltanto il 23% dei consumatori acquistare ‘pacchetti’ tradizionali offerti da tour operators, mentre un ulteriore 23% (pari a 120 milioni di consumatori) si è confezionato le vacanze fruendo dei links trovati nel website di un operatore, di regola un vettore aereo, o di soggetti
–quali expedia o e-dreams- che selezionano le offerte dei vettori stessi
• Il 54% dei turisti organizza totalmente in proprio le vacanze ed, al momento, è tutelato esclusivamente dalle norme –nazionali e/o europee- che disciplinano le responsabilità degli operatori presso i quali sono acquistati i singoli servizi
Vacanze ‘fai da te’
• La Commissione ha esteso le tutele approntate nel 1990 per i viaggi ‘a pacchetto’ ai casi in cui il consumatore acquisti diversi elementi da differenti fornitori fra loro collegati, organizzando in proprio viaggi e vacanze mediante l’assemblaggio ‘guidato’ di singoli servizi offerti on line da un fornitore ‘principale’, come nel caso che la prenotazione di biglietti aerei a basso costo indirizzi l’utente verso siti collegati che propongono alberghi nella località meta del volo, imprese di autonoleggio, posteggi nell’aeroporto di partenza
• Le nuove regole equiparano le responsabilità del ‘tradizionale’ organizzatore di un pacchetto a quelle dell’operatore che nel proprio website ospiti links che indirizzino il consumatore verso altri soggetti offerenti diversi servizi
Autorità garante della concorrenza e del mercato
L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha la competenza in tema di violazione degli obblighi di informazione ed in materia di pratiche commerciali scorrette
Si tratta di un potere di vigilanza, accertamento e sanzionatorio, con conseguente applicazione di sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive
L’Autorità è, pertanto, il riferimento in materia di rapporti di consumo
E’ fatta comunque salva la giurisdizione del giudice ordinario e la possibilità di ricorre a forme di composizione extragiudiziale delle controversie
La competenza territoriale è inderogabilmente quella del luogo di residenza o domicilio del consumatore
Nuove competenze AGCM
Anche il decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1
(legge di conversione 24 marzo 2012, n. 27) ha apportato rilevanti modifiche al codice del consumo
Il capo secondo del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, porta il titolo “Tutela dei consumatori”, e l’articolo 5: “Tutela amministrativa contro le clausole vessatorie”
Clausole vessatorie
L’Autorità garante della concorrenza del mercato, ai soli fini amministrativi, quindi senza una valenza di responsabilità civile –che, ovviamente, compete al tribunale- dichiara la vessatorietà delle clausole inserite nei contratti tra professionisti e consumatori conclusi mediante condizioni generali di contratto o con la sottoscrizione di moduli, modelli, formulari
Dilatazione della nozione di consumatore
Ai soli fini della tutela nei confronti delle pratiche commerciali scorrette, avente diritto non è più il solo consumatore, quale persona fisica che contrae per finalità personali e familiari
Il decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito nella l. 24 marzo 2012, n. 27, modifica il codice del consumo aggiungendo alle definizioni “consumatore” e “professionista” anche la “micro impresa”, parzialmente equiparata nella tutela allo stesso consumatore
La ‘micro impresa’
La ‘micro impresa’ è un soggetto che, a prescindere dalla forma giuridica, esercita una attività economica artigianale od altra attività individuale o familiare, ed è assimilata al consumatore relativamente alla tutela nei confronti delle comunicazioni pubblicitarie e delle pratiche commerciali aggressive
Pertanto, nei confronti delle pratiche commerciali scorrette l’impresa familiare, l’artigiano, il piccolo imprenditore sono oggi equiparati al consumatore ed, in effetti, non vi sono ragioni per ritenere che costoro debbano avere con il diritto maggiore familiarità del comune cittadino, essendo egualmente esposti ai medesimi rischi ogniqualvolta stipulino contratti con grandi imprese
grazie
per l’attenzione!