SCHEMA DI CONTRATTO
SCHEMA DI CONTRATTO
Per la fornitura di un Centro Multiservizi integrato per l’erogazione di servizi di Continuità Operativa e Disaster Recovery, Gestione documentale e Conservazione sostitutiva a norma, Supporto agli utenti, Gestione, rendicontazione e fornitura di un sistema conoscitivo
tra
l’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (Autorità)
e
la Società/ il RTI …………………………………………………………………………
ART. 3 - CONDIZIONI E MODALITÀ DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO 4
ART. 4 – DURATA DEL CONTRATTO 5
ART. 5 – IMPORTO CONTRATTUALE 5
ART. 6 – OBBLIGHI DERIVANTI DAL RAPPORTO DI LAVORO 6
ART. 7 - OBBLIGHI DI RISERVATEZZA 7
ART. 8 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 8
ART. 9 - RESPONSABILITÀ PER INFORTUNI E DANNI – OBBLIGO DI MANLEVA 9
ART.10 - BREVETTI INDUSTRIALI E DIRITTI D’AUTORE 10
ART. 11 - UTILIZZO DELLE APPARECCHIATURE E DEI PRODOTTI SOFTWARE 10
ART. 13 - OBBLIGHI IN TEMA DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI 12
ART. 14 – CAUZIONE DEFINITIVA 13
ART.16 – RECESSO PER GIUSTA CAUSA 14
ART. 17 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO; CESSIONE DEL CREDITO 14
ART. 19 - RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO 16
ART. 20 - FALLIMENTO DELL’APPALTATORE O MORTE DEL TITOLARE 17
ART. 21 - QUINTO D’OBBLIGO E VARIANTI 17
ART. 22 - DIREZIONE DELL’ESECUZIONE DEL CONTRATTO E CERTIFICAZIONE DI REGOLARE ESECUZIONE 18
ART. 24 – FATTURAZIONE E PAGAMENTI 19
ART. 25 - OBBLIGHI ED ADEMPIMENTI A CARICO DELL’APPALTATORE 21
ART. 26 - PROPRIETÀ DEL SOFTWARE SVILUPPATO E DEI PRODOTTI IN GENERE 21
PREMESSA
Art. 1 – Norme regolatrici
L’esecuzione del presente contratto è regolata, oltre che da quanto disposto nel medesimo e nei suoi allegati:
a) dalle norme applicabili ai contratti della pubblica Amministrazione;
b) dal Codice Civile e dalle altre disposizioni normative in materia di contratti di diritto privato per quanto non regolato dalle disposizioni sopra richiamate;
c) dalla Legge n. 4 del 9 gennaio 2004 “Disposizioni per favorire l’accesso dei soggetti disabili agli strumenti informatici”;
d) dalle vigenti disposizioni di legge e di regolamento per l’Amministrazione del patrimonio e per la Contabilità Generale dello Stato nonché dalle disposizioni di cui al D.Lgs. 12 aprile 2006,
n.163 e s.m.i.;
e) dalla direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie, del 19 dicembre 2003 “Sviluppo ed utilizzazione dei programmi informatici da parte delle Pubbliche Amministrazioni” pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 31 del 7 febbraio 2004;
f) dalle disposizioni di cui al D.P.R. 10 ottobre 2010, n. 207 e s.m.i..
In caso di discordanza o contrasto, gli atti ed i documenti tutti della gara prodotti dall’Autorità prevarranno sugli atti ed i documenti della gara prodotti dall’Appaltatore, ad eccezione di eventuali proposte migliorative formulate dall’Appaltatore ed accettate dall’Autorità.
L’Autorità provvederà a comunicare al Casellario Informatico i fatti riguardanti la fase di esecuzione del presente contratto.
Art. 2 - Oggetto
Il presente contratto ha per oggetto la fornitura dei servizi denominati:
1) Continuità Operativa e Disaster Recovery;
2) Gestione documentale e conservazione sostitutiva a norma
3) Supporto all’utenza
4) Gestione, rendicontazione e fornitura di un sistema conoscitivo AVCpass
Per la descrizione dettagliata di detti servizi, si rinvia alle previsioni di cui agli artt. 3 e ss. del Capitolato Tecnico.
Art. 3 - Condizioni e modalità di esecuzione del servizio
Le prestazioni contrattuali dovranno essere eseguite secondo le specifiche contenute nel Capitolato Tecnico e nell’offerta presentata in sede di gara. L’Appaltatore si impegna ad eseguire le predette prestazioni, senza alcun onere aggiuntivo, salvaguardando le esigenze dell’Autorità e di terzi autorizzati, senza recare intralci, disturbi o interruzioni all’attività lavorativa in atto, e a procedere, eventualmente, alla riduzione in pristino dei locali. L’Appaltatore, inoltre, rinuncia a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel caso in cui lo svolgimento delle prestazioni contrattuali dovesse essere ostacolato o reso più oneroso dalle attività svolte dall’Autorità e/o da terzi.
L’Autorità, per le prestazioni in ordine alle quali è previsto da Capitolato lo svolgimento delle attività presso la propria sede, metterà a dispozione dell’Appaltatore i locali necessari allo svolgimento delle medesime. Per le prestazioni contrattuali dovute, l’Appaltatore si obbliga, altresì, ad avvalersi esclusivamente di risorse altamente specializzate. In ogni caso, delle predette risorse impiegate, almeno il 40% (quarantapercento) delle stesse deve essere iscritto al Libro Unico del Lavoro (già libro Matricola) dell’Appaltatore.
Le risorse preposte all’esecuzione delle attività contrattuali da svolgersi presso gli uffici dell’Autorità potranno accedervi nel rispetto di tutte le relative prescrizioni di sicurezza e accesso, previa comunicazione all’Xxxxxxxx, xxxxxx 00 (xxxxx) giorni prima dell’inizio delle attività suddette, dei relativi nominativi e dati anagrafici unitamente agli estremi di un documento di identificazione. Alla scadenza del contratto, l’Appaltatore dovrà riconsegnare liberi da persone e cose i locali e i posti di lavoro messi a disposizione dall’Autorità. L’Appaltatore dovrà, inoltre, disattivare le linee di collegamento eventualmente poste in essere e restituire all’Autorità gli eventuali prodotti software da quest’ultima messi a disposizione.
L’Appaltatore prende atto che, per lo svolgimento delle attività di propria competenza l’Autorità potrà avvalersi sia di proprio personale sia di esperti esterni da essa incaricati.
L’Appaltatore riconosce all’Autorità la facoltà di richiedere la sostituzione delle risorse qualora fossero ritenute dalla medesima non idonee alla perfetta esecuzione del presente contratto. L’esercizio da parte dell’Autorità di tale facoltà non comporterà alcun onere per la stessa. Nel caso in cui l’Appaltatore debba provvedere alla sostituzione di una delle risorse dovrà chiedere espressa autorizzazione al Direttore dell’esecuzione del Contratto.
Nell’ipotesi di cui al precedente comma, l’Autorità si riserva la facoltà di approvare, tramite il Direttore dell’esecuzione, la nuova figura professionale proposta entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta corredata dal curriculum della nuova risorsa. L’Appaltatore, comunque, dovrà garantire l’erogazione delle attività contrattuali senza soluzione di continuità.
Nel caso in cui l’Appaltatore proceda alla sostituzione di una delle risorse senza la necessaria preventiva autorizzazione, quest’ultima si riserva, previa contestazione dell’addebito e valutazione delle deduzioni addotte dall’Appaltatore e da queste comunicate al Direttore dell’esecuzione, nel termine massimo di 5 (cinque) giorni solari, di effettuare una ritenuta sulla cauzione di cui all’art. 15, d’importo pari al 0,5% (zerovirgolacinquepercento) della stessa.
In caso di inadempimento da parte dell’Appaltatore degli obblighi di cui ai precedenti commi, l’Autorità, fermo il diritto al risarcimento del danno, ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto.
Art. 4 – Durata del Contratto
I servizi di cui all’art. 2, ad eccezione del servizio di Supporto all’utenza, avranno una durata pari a 48 (quarantotto) mesi a decorrere dalla “data di inizio attività”, indicata in un apposito verbale di inizio delle attività predisposto e controfirmato dalle parti.
I Servizi dettagliati all’interno del Servizio di Supporto all’utenza avranno la durata di seguito dettagliata, a decorrere dall’esito positivo del collaudo:
I. 24 (ventiquattro) mesi dal collaudo positivo dell’infrastruttura per i servizi di supporto all’utenza AVCPass;
II. 12 (dodici) mesi dal collaudo positivo dell’infrastruttura per il servizio di Contact Center; in ogni caso l’attivazione del servizio non potrà avvenire prima della conclusione del contratto in essere con l’attuale Fornitore, con riferimento alla quale sarà data formale comunicazione all’Appaltatore almeno 4 mesi prima;
III. 36 (trentasei) mesi dal collaudo positivo dell’infrastruttura per il servizio di Centralino; in ogni caso l’attivazione del servizio non potrà avvenire prima della conclusione del contratto in essere con l’attuale Fornitore, con riferimento alla quale sarà data formale comunicazione all’Appaltatore almeno 4 mesi prima.
Relativamente ai Servizi di ai precedenti punti I. e II., l’Autorità si riserva di affidare, servizi analoghi, per ulteriori 24 mesi, ai sensi dell’art. 57 – comma 5 – lett. b) del Codice dei contratti, conformi al Capitolato tecnico, fino a concorrenza dell’importo massimo stimato di € 5.110.336,50 (cinquemilionicentodiecimilatrecentotrentasei/50) IVA esclusa, alle stesse condizioni, ovvero a condizioni migliorative, di quelle offerte in gara.
Per assicurare la manutenzione correttiva del software sviluppato o modificato nell’ultimo anno di contratto sono previsti ulteriori 12 mesi di garanzia, in aggiunta ai 48 di durata contrattuale.
Alla scadenza del contratto, l’Appaltatore presterà l’assistenza necessaria a trasferire la gestione dei servizi all’Autorità o al nuovo Appaltatore per un periodo pari ad ulteriori tre mesi. (v. punto
8.2.1 del Capitolato tecnico).
Art. 5 – Importo contrattuale
L’importo contrattuale, per lo svolgimento delle prestazioni relative a tutti i servizi indicati all’art. 2 e per tutta la durata prevista dall’art. 4, viene determinato in € ( ), al quale va aggiunto sia il costo relativo alla sicurezza sui luoghi di lavoro derivante dai rischi di natura interferenziale, pari a € ( ) che la quota I.V.A. del 21%, pari a € ( ), per cui l’importo contrattuale complessivo è pari a € ( ) così suddiviso:
a) Euro
Recovery;
b) Euro
(/00) (IVA esclusa) per servizio di Continuità Operativa e Disaster
(/00) (IVA esclusa) per servizio di Gestione documentale e
conservazione sostitutiva a norma;
c) Euro (/00) (IVA esclusa) per servizio di supporto all’utenza.
d) Euro (/00) (IVA esclusa) per servizio di Gestione e Rendicontazione e
fornitura di un sistema conoscitivo AVCpass.
I servizi oggetto della fornitura, per gli importi sopra dettagliati, potranno essere erogati sia in modalità “a consumo”, sia in modalità "continuativa". La modalità di erogazione verrà definita dall’Amministrazione al momento dell’attivazione dei singoli servizi o in funzione di specifiche esigenze. Le anzidette modalità potranno essere applicate in maniera integrata e complementare. Per la modalità “continuativa”, la valorizzazione è “a forfait” attraverso un canone mensile fisso per tutta la durata del contratto. Tale canone mensile è quello esplicitato dall’Appaltatore in sede di gara nella propria offerta economica. In relazione agli importi contrattuali, sopra fissati, si precisa che i medesimi sono da intendersi quali massimali di spesa per l’Autorità e non rappresentano in alcun modo un impegno all’acquisto dei servizi per l’intero ammontare.
Per i servizi da erogare in modalità “a consumo”, si precisa quanto segue:
1) In relazione al servizio per il supporto all’utenza AVCpass, relativamente alla componente di costo remunerata a consumo in base al minutaggio effettivo, il numero massimo annuo di minuti conteggiati non potrà essere superiore a 3.757.596 minuti per il I livello ed a 1.503.036 minuti per il II livello; pertanto gli importi massimi annui effettivi saranno determinati in base al ribasso di gara rispetto ai massimali annui pari rispettivamente ad euro 1.878.798 e ad euro 676.366,20.
2) In relazione al servizio di contact center, relativamente alla componente di costo remunerata a consumo in base al minutaggio effettivo, il numero massimo annuo di minuti conteggiati non potrà essere superiore a 3.757.596 minuti per il I livello ed a 1.503.036 minuti per il II livello; pertanto gli importi massimi annui effettivi saranno determinati in base al ribasso di gara rispetto ai massimali annui pari rispettivamente ad euro 1.878.798 e ad euro 676.366,20.
3) Per ciascun anno di durata del contratto il numero dei documenti trattati dal servizio di gestione documentale non potrà superare il numero dei documenti attesi indicati nel Capitolato Tecnico; pertanto l’importo massimo annuo effettivo sarà determinato in base al ribasso di gara rispetto al massimale annuo di euro 1.830.538,80.
Art. 6 – Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro
L’Appaltatore si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi comprese quelle in tema di igiene e sicurezza, previdenza e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi.
L’Appaltatore si obbliga, altresì, ad applicare nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali le condizioni normative retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili, alla data di stipula del contratto, alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni. L’Appaltatore si obbliga altresì, fatto in ogni caso salvo il trattamento di miglior favore per il dipendente, a continuare ad applicare i su indicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.
Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano l’Appaltatore anche nel caso in cui questo non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da
esse, per tutto il periodo di validità del contratto.
L’Appaltatore si obbliga a dimostrare, a qualsiasi richiesta dell’Autorità, l’adempimento di tutte le disposizioni relative alle assicurazioni sociali, derivanti da leggi e contratti collettivi di lavoro, che prevedano il pagamento di contributi da parte dei datori di lavoro a favore dei propri dipendenti. Ai sensi di quanto previsto agli artt. 4 - comma 2 - e 6 del D.P.R. 207/2010, in caso di ottenimento da parte del responsabile del procedimento del documento unico di regolarità contributiva che segnali un’inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell’esecuzione del contratto (compreso il subappaltatore), lo stesso provvederà a trattenere l’importo corrispondente all’inadempienza. Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate mediante il documento unico di regolarità contributiva verrà disposto dall’Autorità direttamente agli enti previdenziali e assicurativi.
In caso di ottenimento del documento unico di regolarità contributiva, dell’Appaltatore, negativo per due volte consecutive, il responsabile del procedimento, acquisita una relazione particolareggiata prediposta dal Direttore dell’esecuzione del contratto, proporrà, ai sensi del’art. 135, comma 1, del D.Lgs. 163/2006 e smi, la risoluzione del contratto, previa contestazione degli addebiti e assegnazione di un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni per la presentazione delle controdeduzioni.
Ove l’ottenimento del DURC negativo per due volte consecutive riguardi il subappaltatore, l’Autorità pronuncerà, previa contestazione degli addebiti al subappaltatore e assegnazione di un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni per la presentazione delle controdeduzioni, la decadenza dell’autorizzazione di cui all’art. 118, comma 8, del codice, dandone contestuale segnalazione all’Osservatorio per l’inserimento nel casellario informatico.
Ai sensi di quanto previsto all’art. 5 del D.P.R. 207/2010, nel caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell’esecutore o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti di cui all’art. 118, comma 8 ultimo periodo del codice, impiegato nell’esecuzione del contratto, il responsabile del procedimento inviterà per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso, l’esecutore, a provvedervi entro i successivi 15 (quindici) giorni. Decorso infruttuosamente il suddetto termine e ove non sia stata contestata motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, l’Autorità si riserva di pagare anche in corso d’opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate detraendo il relativo importo dalle somme dovute all’esecutore del contratto ovvero dalla somme dovute al subappaltatore inadempiente (essendo previsto il pagamento diretto ai sensi degli artt. 37, comma 11 ultimo periodo e 118, comma 3 primo periodo del codice). Il responsabile del procedimento predisporrà delle quietanze che verranno sottoscritte direttamente dagli interessati. Nel caso di formale contestazione delle richieste di cui al precedente comma, il responsabile del procedimento provvederà all’inoltro delle richieste e delle contestazioni alla direzione provinciale del lavoro per i necessari accertamenti.
Art. 7 - Obblighi di riservatezza
L’Appaltatore ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione del
presente contratto. In particolare si precisa che tutti gli obblighi in materia di riservatezza verranno rispettati anche in caso di cessazione dei rapporti attualmente in essere con l’Autorità e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale.
L’obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del presente contratto.
L’obbligo di cui al comma 1 non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio. L’Appaltatore è responsabile per l’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e risorse, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e risorse di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti.
In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, l’Autorità ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto, fermo restando che l’Appaltatore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare all’Autorità.
L’Appaltatore potrà citare i termini essenziali del presente contratto, nei casi in cui ciò fosse condizione necessaria per la partecipazione dell’Appaltatore stesso a gare e appalti, previa comunicazione dell’Autorità.
Fermo restando quanto previsto nel successivo articolo 8 “Trattamento dei dati personali”, l’Appaltatore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dalla normativa sul trattamento dei dati personali (D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i.) e ulteriori provvedimenti in materia.
Art. 8 - Trattamento dei dati personali
Le parti si impegnano ad improntare il trattamento dei dati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto di quanto definito dal citato D.Lgs. 196/2003 e s.m.i., con particolare attenzione a quanto prescritto con riguardo alle misure minime di sicurezza da adottare.
Le parti dichiarano che i dati personali forniti con il presente atto sono esatti e corrispondono al vero esonerandosi, reciprocamente, da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da una inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei.
L’Appaltatore si impegna ad accettare la nomina a “Responsabile del trattamento”, ai sensi dell’art. 29 del citato D.Lgs 196/2003 e s.m.i., a trattare i dati personali conferiti in linea con le istruzioni impartite dal Titolare del trattamento e comunque conformemente al disposto del Codice di cui sopra, tra cui l’adozione delle misure minime di sicurezza ivi previste.
L’Appaltatore si obbliga a:
- curare che i trattamenti siano svolti nel pieno rispetto della legislazione vigente nonché della normativa per la protezione dei dati personali ivi inclusi - oltre al Codice privacy ed ai relativi allegati e s.m.i. – anche gli ulteriori provvedimenti, comunicati ufficiali, autorizzazioni generali, pronunce in genere emessi dall'Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali (nel seguito “Garante”);
- eseguire i soli trattamenti funzionali, necessari e pertinenti all’esecuzione delle prestazioni contrattuali e, in ogni modo, non incompatibili con le finalità per cui i dati sono stati raccolti;
- attivare le necessarie procedure aziendali, per identificare gli "Incaricati del trattamento” ed organizzarli nei loro compiti;
- verificare la costante adeguatezza del trattamento alle prescrizioni relative alle misure di sicurezza di cui al D.Lgs. 196/03 e s.m.i. così da ridurre al minimo i rischi di perdita e di distruzione, anche accidentale, dei dati stessi, di accesso non autorizzato, di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta;
- implementare le misure di cui al Provvedimento Generale del Garante del 27.11.2008 sugli amministratori di sistema, tra l’altro, ricorrendone le condizioni, conservando direttamente e specificamente, per ogni eventuale evenienza e per conto del Titolare del trattamento, una lista aggiornata recante gli estremi identificativi delle persone fisiche preposte quali amministratori di sistema che il Titolare del trattamento si riserva di richiedere.
Art. 9 - Responsabilità per infortuni e danni – Obbligo di manleva
L’Appaltatore assume, altresì, in proprio ogni responsabilità per qualsiasi danno causato ad operatori economici o stazioni appaltanti in ragione di eventuali ritardi, interruzioni, malfunzionamenti, errori o omissioni commessi relativi alla gestione del servizio nonché per violazione delle norme, ivi compreso il codice della Privacy, e degli obblighi previsti in materia di conservazione sostitutiva dei documenti informatici, in ordine alla quale l’Appaltatore assume il ruolo di Delegato alla conservazione dei dati ai sensi del CAD.
Inoltre, l’appaltatore si obbliga a manlevare e mantenere indenne l’Autorità da qualsiasi azione di responsabilità eventualmente promossa nei confronti di quest’ultima in ragione dei suddetti inadempimenti e violazioni normative direttamente e indirettamente connessi all’esecuzione del presente contratto.
È obbligo dell’Appaltatore stipulare specifica polizza assicurativa R.C., comprensiva della Responsabilità Civile verso terzi (RCVT), con esclusivo riferimento all’oggetto del presente contratto e del relativo Capitolato, con massimale per sinistro non inferiore a € 10.000.000,00 (diecimilioni/00) e con validità a decorrere dalla data di stipula del contratto fino a dodici mesi successivi alla sua scadenza, per la copertura di tutti i rischi di cui ai precedenti periodi, per i quali resta in ogni caso fermo l’obbligo di manleva assunto dall’appaltatore.
In alternativa alla stipulazione della polizza che precede, l’Appaltatore potrà dimostrare l’esistenza di una polizza RC, già attivata, avente le medesime caratteristiche indicate per quella specifica. In tal caso, si dovrà produrre un’appendice alla stessa, nella quale si espliciti che la polizza in
questione copra anche i servizi previsti dal presente contratto, fermo restando, in ogni caso, l’obbligo di manleva assunto dall’appaltatore, precisando che non vi sono limiti al numero di sinistri e che il massimale per sinistro non è inferiore ad € 10.000.000,00 (diecimilioni/00), mentre la durata dovrà coprire il periodo decorrente dalla data stipula del contratto fino a dodici mesi successivi alla sua scadenza.
Art.10 - Brevetti industriali e diritti d’autore
L’Appaltatore assume ogni responsabilità conseguente all’uso di dispositivi o all’adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui.
Qualora venga promossa nei confronti dell’Autorità azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti su beni acquistati o in licenza d’uso, l’Appaltatore manleverà e terrà indenne l’Autorità, assumendo a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, inclusi i danni verso terzi, le spese giudiziali e legali a carico dell’Autorità.
L’Autorità si obbliga ad informare prontamente per scritto l’Appaltatore delle iniziative giudiziarie di cui al precedente comma; in caso di difesa congiunta, l’Autorità riconosce all’Appaltatore la facoltà di nominare un proprio legale di fiducia da affiancare al difensore scelto dall’Autorità.
Nell’ipotesi di azione giudiziaria di cui al precedente comma 2, l’Autorità, fermo restando il diritto al risarcimento del danno nel caso in cui la pretesa azionata sia fondata, ha facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del presente contratto, recuperando e/o ripetendo il corrispettivo versato, detratto un equo compenso per l’avvenuto uso, salvo che l’Appaltatore ottenga il consenso alla continuazione dell’uso delle apparecchiature e dei programmi il cui diritto di esclusiva è giudizialmente contestato.
Art. 11 - Utilizzo delle apparecchiature e dei prodotti software
L’Appaltatore garantisce, in ogni caso, che i prodotti software sono esenti da virus, essendo state adottate a tal fine tutte le opportune cautele.
L’Appaltatore è obbligata a sottoporre i supporti magnetici da impiegare negli ambienti dell’Autorità alle verifiche che l’Autorità riterrà opportune prima dell’utilizzo, ovvero a far operare il proprio personale esclusivamente sulle apparecchiature messe a disposizione.
In caso di inadempimento dell’Appaltatore alle obbligazioni di cui ai precedenti commi e/o nel caso in cui non sussistano o vengano meno le garanzie di cui al secondo capoverso del presente articolo, ferma restando la facoltà dell’Autorità di risolvere il presente contratto, l’Appaltatore è obbligata al risarcimento di ogni e qualsiasi danno, in forma specifica o per equivalente.
Art. 12 – Subappalto
Il Fornitore, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta, non intende affidare in subappalto l’esecuzione di alcuna attività oggetto delle prestazioni
ovvero
Il Fornitore, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta affida in subappalto, in misura non superiore al 30% dell’importo contrattuale l’esecuzione delle seguenti prestazioni:
L’Autorità provvederà, ai sensi dell’art. 118, del D.Lgs. 163/2006 e smi, a corrispondere direttamente al subappaltatore l’importo dovuto per le prestazioni dallo stesso eseguite: pertanto l’appaltatore dovrà comunicare la parte delle prestazioni eseguite dal subappaltatore, con la specificazione del relativo importo e con proposta motivata di pagamento.
L’Appaltatore è responsabile dei danni che dovessero derivare all’Autorità o a terzi per fatti comunque imputabili ai soggetti cui sono state affidate le suddette attività.
I subappaltatori dovranno mantenere, per tutta la durata del presente contratto, i requisiti prescritti dalla documentazione di gara, nonché dalla normativa vigente in materia, per lo svolgimento delle attività agli stessi affidate.
L’Appaltatore si impegna a depositare presso l’Autorità, almeno venti giorni prima dell’inizio dell’esecuzione delle attività, la copia autentica del contratto di subappalto. Con il deposito del contratto di subappalto l’Appaltatore deve trasmettere, altresì, la certificazione attestante il possesso, da parte del subappaltatore, dei requisiti generali (requisiti ex art. 38 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i.; requisito di cui all’art. 1 bis – comma 14 – della Legge 18/10/2001 n. 383, sostituito dall’art. 1 della Legge 22/11/2002 n. 266) previsti dalla vigente normativa in materia, nonché la certificazione comprovante il possesso dei requisiti professionali e speciali, richiesti dalla vigente normativa e dagli atti di gara, per lo svolgimento delle attività allo stesso affidate.
In caso di mancata presentazione dei documenti sopra richiesti nel termine previsto, l’Autorità non autorizzerà il subappalto.
In caso di mancato deposito dei documenti necessari nel termine previsto, l’Autorità procederà a richiedere all’Appaltatore l’integrazione della suddetta documentazione, assegnando all’uopo un termine essenziale, decorso inutilmente il quale il subappalto non verrà autorizzato.
Resta inteso che la suddetta richiesta di integrazione sospende il termine per la definizione del procedimento di autorizzazione del subappalto.
Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri dell’Appaltatore, il quale rimane l’unico e solo responsabile, nei confronti dell’Autorità, della perfetta esecuzione del contratto anche per la parte subappaltata.
L’Appaltatore si obbliga a manlevare e tenere indenne l’Autorità da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili al subappaltatore o ai suoi ausiliari.
L’Appaltatore si obbliga a risolvere tempestivamente il contratto di subappalto, qualora, durante l’esecuzione dello stesso, vengano accertati dall’Autorità inadempimenti dell’impresa subappaltatrice di rilevanza tale da giustificare la risoluzione, avuto riguardo all’interesse dell’Autorità; in tal caso l’appaltatore non avrà diritto ad alcun indennizzo da parte dell’Autorità, né al differimento dei termini di esecuzione del contratto.
L’Appaltatore si obbliga, ai sensi dell’articolo 118, comma 4, del D.Lgs. 163/2006, a praticare per le prestazioni affidate in subappalto gli stessi prezzi unitari risultanti dall’aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento (20%).
comma 3, ultimo periodo del codice, qualora lo stesso motivi il mancato invio all’Autorità della proposta motivata di pagamento, con la contestazione della regolarità dei servizi eseguiti dal subappaltatore e sempre che quanto contestato dall’Appaltatore sia accertato dal direttore dell’esecuzione, sospende i pagamenti in favore del subappaltatore limitatamente alla quota corrispondente alla prestazione oggetto di contestazione nella misura accertata dal direttore dell’esecuzione.
In caso di inadempimento da parte dell’Appaltatore agli obblighi di cui ai precedenti commi, l’Autorità può risolvere il Contratto, salvo il diritto al risarcimento del danno.
In caso di perdita dei requisiti in capo al subappaltatore, l’Autorità revocherà, in autotutela, l’autorizzazione al subappalto.
Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all’art. 118 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i..
Restano fermi tutti gli obblighi e gli adempimenti previsti dall’art. 35, comma 28, della Legge 4 agosto 2006, n. 248.
Art. 13 - Obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n. 136, l’Appaltatore si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.
Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dal presente contratto, ai sensi di quanto disposto dall’art. 3, comma 9 bis della Legge 13 agosto 2010 n. 136, il mancato utilizzo, nella transazione finanziaria, del bonifico bancario o postale, ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento costituisce causa di risoluzione del contratto.
L’Appaltatore, nella sua qualità di appaltatore, si obbliga, a mente dell’art. 3, comma 8, secondo periodo della Legge 13 agosto 2010 n. 136, ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136.
L’Appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che hanno notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla norma sopra richiamata è tenuto a darne immediata comunicazione all’Autorità e alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della provincia ove ha sede la Stazione Appaltante.
L’Appaltatore, si obbliga e garantisce che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti, verrà assunta dalle predette controparti l’obbligazione specifica di risoluzione di diritto del relativo rapporto contrattuale nel caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità dei flussi finanziari.
L’Autorità verificherà che nei contratti di subappalto sia inserita, a pena di nullità assoluta del contratto, un’apposita clausola con la quale il subappaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla su richiamata Legge.
Con riferimento ai contratti di subfornitura, l’Appaltatore si obbliga a trasmettere all’Autorità, oltre alle informazioni di cui all’art. 118, comma 11 ultimo periodo, anche apposita dichiarazione resa ai sensi del DPR 445/2000, attestante che nel relativo sub-contratto è stata inserita, a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola con la quale il subcontraente assume gli obblighi di
L’Aggiudicatario è tenuto a comunicare tempestivamente e comunque entro e non oltre 7 giorni dalla/e variazione/i qualsivoglia variazione intervenuta in ordine ai dati relativi agli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i dedicato/i nonché le generalità (nome e cognome) e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto/i conto/i.
Ai sensi della Determinazione dell’Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici n. 10 del 22 dicembre 2010, l’Appaltatore, in caso di cessione dei crediti, si impegna a) comunicare il/i CIG al cessionario, eventualmente anche nell’atto di cessione, affinché lo/gli stesso/i venga/no riportato/i sugli strumenti di pagamento utilizzati. Il cessionario è tenuto ad utilizzare conto/i corrente/i dedicato/i nonché ad anticipare i pagamenti all’Appaltatore mediante bonifico bancario o postale sul/i conto/i corrente/i dedicato/i dell’Appaltatore medesimo riportando il CIG dallo stesso comunicato.
Art. 14 – Cauzione definitiva
A garanzia dell’esatto e tempestivo adempimento degli obblighi contrattuali derivanti dal presente Contratto, il Appaltatore ha depositato idonea garanzia dell’importo di € (in lettere ), resa ai sensi dell’art. 113 del D.Lgs. 163/2006 e smi, in favore dell’Autorità.
La garanzia ha validità temporale pari alla durata del contratto (48 mesi) più ulteriori 12 mesi a garanzia dei prodotti collaudati e dovrà, comunque, avere efficacia fino ad apposita comunicazione liberatoria (costituita anche dalla semplice restituzione del documento di garanzia) da parte dell’Autorità beneficiaria, con la quale verrà attestata l’assenza oppure la definizione di ogni eventuale eccezione e controversia, sorte in dipendenza dell’esecuzione del contratto.
La garanzia dovrà essere reintegrata entro il termine di 10 giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta dell’Autorità qualora, in fase di esecuzione del contratto, essa sia stata escussa parzialmente o totalmente a seguito di ritardi o altre inadempienze da parte dell’aggiudicatario. In caso di inadempimento a tale obbligo, l’Autorità ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto. La garanzia fideiussoria in questione è progressivamente svincolata a misura dell’avanzamento dell’esecuzione, nel limite massimo del settantacinque percento dell’iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidette, è automatico senza necessità del benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all’istituto garante, da parte dell’appaltatore, del documento, in originale o in copia autentica, attestante l’avvenuta esecuzione.
L’ammontare residuo pari al venticinque per cento dell’iniziale importo garantito, è svincolato secondo la normativa vigente.
L’Autorità ha diritto di valersi della cauzione per l’applicazione delle penali e/o per la soddisfazione degli obblighi di cui agli artt. 3, 6 e 19 del presente contratto.
Art. 15 – Recesso
L’Autorità ha diritto, a suo insindacabile giudizio e senza necessità di motivazione, di recedere dal
Dalla data di efficacia del recesso, l’Appaltatore dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno all’Autorità. In caso di recesso dell’Autorità, l’Appaltatore ha diritto al pagamento di quanto correttamente eseguito a regola d’arte secondo il corrispettivo e le condizioni di contratto, nonché di un indennizzo pari al 5% (cinque per cento) calcolato come segue: il ventesimo dell'importo delle attività non eseguite è calcolato sulla differenza tra l'importo dei quattro quinti del corrispettivo contrattuale e l'ammontare delle attività eseguite.
L’Autorità si riserva, altresì, il diritto di rinunciare ad alcuni servizi, oggetto del presente contratto, qualora la relativa erogazione da parte dell’Appaltatore non dovesse essere più necessaria. In tal caso l’Appaltatore ha diritto al pagamento di quanto correttamente eseguito a regola d’arte secondo il corrispettivo e le condizioni di contratto, nonché di un indennizzo pari al 5% (cinque per cento) calcolato come segue: il ventesimo dell'importo delle attività non eseguite è calcolato sulla differenza tra l'importo dei quattro quinti del corrispettivo contrattuale previsto per il servizio oggetto di rinuncia e l'ammontare delle attività, relative allo stesso, già eseguite.
Si precisa che se le attività eseguite superano il valore del 50% del corrispettivo contrattuale come sopra determinato, anche in relazione all’importo del singolo servizio oggetto di rinuncia, nessun indennizzo sarà dovuto all’Appaltatore. L’Appaltatore rinuncia, ora per allora, a qualsiasi pretesa risarcitoria, ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso spese.
Art.16 – Recesso per giusta causa
In ogni caso, l’Autorità potrà recedere dal contratto qualora fosse accertato il venir meno di ogni altro requisito morale richiesto dall’art. 38 del D.Lgs. n. 163/06 e s.m.i.
In caso di sopravvenienze normative interessanti l’Autorità che abbiano incidenza sull’esecuzione della fornitura o della prestazione dei servizi, la stessa Autorità potrà recedere in tutto o in parte unilateralmente dal contratto di fornitura, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al Appaltatorecon lettera raccomandata a/r.
Nelle ipotesi di recesso per giusta causa di cui al presente articolo, l’Appaltatore ha diritto al pagamento di quanto correttamente eseguito a regola d’arte secondo i corrispettivi e le condizioni di contratto e rinuncia, ora per allora, a qualsiasi pretesa risarcitoria, ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto stabilito all’art. 1671 codice civile.
Art. 17 - Divieto di cessione del contratto; Cessione del credito
E’ fatto divieto all’Appaltatore di cedere, fatte salve le vicende soggettive dell’esecutore del contratto disciplinate all’art. 116 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., il presente contratto, a pena di
nullità della cessione stessa. Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all’art. 116 del D.Lgs. cit.
L’Appaltatore può cedere i crediti derivanti dal contratto nelle modalità espresse all’art. 117 del D.Lgs. 163/2006, a banche, intermediari finanziari disciplinati dalle leggi in materia bancaria e creditizia, il cui oggetto sociale preveda l’esercizio dell’attività di acquisto di crediti di appaltatore. Le cessioni dei crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate all’Autorità. Si applicano le disposizioni di cui alla Legge n. 52/1991. E’ fatto, altresì, divieto all’Appaltatore di conferire, in qualsiasi forma, procure all’incasso.
La Società, in caso di cessione dei crediti, si impegna a comunicare il CIG n. 44222002E2 al cessionario, eventualmente anche nell’atto di cessione, affinché lo stesso venga riportato sugli strumenti di pagamento utilizzati. Il cessionario è tenuto ad utilizzare conto/i corrente/i dedicato/i nonché ad anticipare i pagamenti alla Società mediante bonifico bancario o postale sul/i conto/i corrente/i dedicato/i del Appaltatoremedesimo riportando il medesimo CIG.
In caso di inosservanza da parte dell’appaltatore degli obblighi di cui al presente articolo, fermo restando il diritto dell’Autorità al risarcimento del danno, il presente contratto si intende risolto di diritto.
Art. 18 – Penali e rilievi
A. Penale per l’esito negativo del collaudo
1. In caso di esito negativo del Collaudo previsto per l’infrastruttura relativa ai servizi di continuità operativa e Disaster Recovery e per l’infrastruttura di supporto all’utenza (Service Delivery Paltform), non dipendente da causa di forza maggiore o caso fortuito, ovvero per fatto dell'Autorità, la correzione dell'anomalia dovrà avvenire entro un termine massimo di 10 (dieci) giorni lavorativi dalla data di completamento del test, risultante da apposito verbale. In caso di mancato rispetto del predetto termine, l’Autorità applicherà una penale di € 500,00 per ogni giorno lavorativo di ritardo.
B. Penali per il Servizio di continuità operativa e Disaster Recovery
2. Si intendono qui integralmente richiamate, quale parte integrante del presente contratto le penali di cui alle pagg. 116 e ss. del Capitolato tecnico, così come dettagliate nella tabella di cui al paragrafo n. 9.1.3.
C. Penali per Servizio di gestione documentale e conservazione sostitutiva a norma
3. Si intendono qui integralmente richiamate, quale parte integrante del presente contratto le penali di cui alle pag. 127 e 128 del Capitolato tecnico, così come dettagliate nella tabella di cui al paragrafo n. 9.2.2;
D. Penali per Servizio di supporto all’utenza
4. Si intendono qui integralmente richiamate, quale parte integrante del presente contratto le penali di cui alle pagg. 132-134 e ss.del Capitolato tecnico, così come dettagliate nella tabella di cui al paragrafo n. 9.3.2;
E. Penali per Servizio di gestione, rendicontazione e fornitura di un sistema conoscitivo AVCpass
5. Si intendono qui integralmente richiamate, quale parte integrante del presente contratto le penali di cui alla pag. 134 e 135 del Capitolato tecnico, così come dettagliate nella tabella di cui al paragrafo n. 9.4.2;
Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione delle penali di cui alla precedente tabella verranno contestati all’appaltatore per iscritto dal Direttore dell’esecuzione del contratto. L’Appaltatore dovrà comunicare in ogni caso le proprie deduzioni al Direttore dell’esecuzione del contratto nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla stessa contestazione. Qualora dette deduzioni non siano accoglibili a giudizio dell’Autorità ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, potranno essere applicate le penali sopra indicate.
Nel caso di applicazione delle penali, l’Autorità provvederà a recuperare l’importo in sede di liquidazione delle relative fatture, ovvero in alternativa ad incamerare la cauzione per la quota parte relativa ai danni subiti.
N.B. i livelli di servizio, il cui mancato raggiungimento ovvero il cui superamento (a seconda dei casi) determinano l’applicazione delle penali sopra riportate, saranno quelli risultanti dall’offerta tecnica, migliorativa, dell’aggiudicatario che come tali saranno trasfusi nella stesura definiva della presente SCHEMA DI CONTRATTO.
Art. 19 - Risoluzione per inadempimento
In ogni caso si conviene che l’Autorità, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l’adempimento, potrà risolvere di diritto il presente contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c., previa dichiarazione da comunicarsi all’Appaltatore con raccomandata a.r., nei seguenti casi:
a. mancata reintegrazione delle cauzioni eventualmente escusse entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte dell’Autorità;
b. nei casi di cui agli articoli concernenti la seguente intestazione: condizioni e modalità di esecuzione del servizio (art. 3); obblighi derivanti dal rapporto di lavoro (art. 6); obblighi di riservatezza (art. 7); responsabilità per infortuni e danni (art.9); brevetti industriali e diritti d’autore (art. 10); utilizzo delle apparecchiature e dei prodotti software (art.11); subappalto (art.12); cauzione definitiva (art. 14); divieto
Costituisce causa di risoluzione del contratto, ai sensi dell’art. 3 – comma 9bis – della Legge 13/08/2010, n. 136 e smi, il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento.
In caso di risoluzione del contratto l’Appaltatore si impegnerà a fornire all’Autorità tutta la documentazione tecnica e i dati necessari al fine di provvedere direttamente o tramite terzi all’esecuzione dello stesso.
In base al combinato disposto degli articoli 297, comma 1 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e 140 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., l’Autorità si riserva la facoltà di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per il completamento del servizio oggetto dell’appalto. Si procederà all’interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta fino al quinto migliore offerente, escluso l’originario aggiudicatario. L’affidamento avverrà alle medesime condizioni già proposte dall’originario aggiudicatario in sede di offerta.
Art. 20 - Fallimento dell’appaltatore o morte del titolare
Qualora l’Appaltatore sia un Raggruppamento di Imprese, in caso di fallimento dell’impresa mandataria o, se trattasi di impresa individuale, in caso di morte, interdizione o inabilitazione del titolare, l’Autorità ha la facoltà di proseguire il contratto con altra impresa del ragruppamento o altra, in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, entrata nel raggruppamento in dipendenza di una delle cause predette, che sia designata mandataria ovvero di recedere dal contratto. In caso di fallimento di un’impresa mandante o, se trattasi di impresa individuale, in caso di morte, interdizione o inabilitazione del titolare, l’impresa mandataria, qualora non indichi altra impresa subentrante in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, è tenuta all’esecuzione del servizio direttamente o a mezzo delle altre imprese mandanti.
In base al combinato disposto degli articoli 297, comma 1 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e 140 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., l’Autorità si riserva la facoltà di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per il completamento del servizio oggetto dell’appalto. Si procederà all’interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta fino al quinto migliore offerente, escluso l’originario aggiudicatario. L’affidamento avverrà alle medesime condizioni già proposte dall’originario aggiudicatario in sede di offerta.
Art. 21 - Quinto d’obbligo e Varianti
Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 11 del Regio Decreto 18 novembre 1923, n. 2440 l’Autorità potrà apportare un aumento delle prestazioni oggetto del presente contratto, fino alla concorrenza di un quinto in più del corrispettivo contrattuale complessivo. In caso di aumento delle prestazioni fino alla concorrenza di un quinto in più del corrispettivo complessivo del
In caso di diminuzione delle prestazioni fino alla concorrenza di un quinto in meno del corrispettivo complessivo del presente contratto, l’Appaltatore non avrà diritto ad alcun compenso o indennità oltre al corrispettivo maturato per le prestazioni effettivamente eseguite, calcolato sulla base dei prezzi unitari offerti.
L’Autorità potrà richiedere al fornitore, nei casi previsti dal comma 2 dell’art. 311 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, variazioni in aumento o in diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza di un quinto dell’importo di cui all’art. 5 “Importo contrattuale” agli stessi patti, prezzi e condizioni del contratto originario senza diritto ad alcuna indennità ad eccezione del corrispettivo relativo alle nuove prestazioni. In caso di diminuzione delle prestazioni fino alla concorrenza di un quinto in meno del corrispettivo complessivo del presente contratto, l’Appaltatore non avrà diritto ad alcun compenso o indennità oltre al corrispettivo maturato per le prestazioni effettivamente eseguite, calcolato sulla base dei prezzi unitari offerti.
L’ Autorità, in aggiunta a quanto previsto dal precedente comma, nel proprio esclusivo interesse, si riserva di richiedere, in ossequio a quanto previsto dal comma 3 dell’art. 311 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n.207 le varianti, in aumento o in diminuzione, finalizzate al miglioramento o alla migliore funzionalità delle prestazioni oggetto del contratto fino alla concorrenza del 5 (cinque) per cento dell’importo di cui all’art. 5 “importo contrattuale” del presente contratto. In caso di diminuzione delle prestazioni fino alla concorrenza del 5 (cinque) per cento in meno del corrispettivo complessivo del presente contratto, l’Appaltatore non avrà diritto ad alcun compenso o indennità oltre al corrispettivo maturato per le prestazioni effettivamente eseguite, calcolato sulla base dei prezzi unitari offerti.
In accordo con quanto previsto dal comma 6 dell’art. 311 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n.207, con la sottoscrizione del presente contratto l’Appaltatore espressamente accetta di eseguire tutte le variazioni di carattere non sostanziale che siano ritenute opportune dall’Autorità purché non mutino sostanzialmente la natura delle attività oggetto del contratto e non comportino a carico dell’esecutore maggiori oneri.
Nessuna variazione o modifica al contratto potrà essere introdotta dal Appaltatore se non sia stata approvata dal Direttore dell’esecuzione del contratto nel rispetto e nei limiti di quanto previsto dall’art. 311 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n.207. Qualora siano state effettuate variazioni o modifiche contrattuali, esse non daranno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta e comporteranno, da parte dell’Appaltatore, la rimessa in pristino della situazione preesistente.
Art. 22 - Direzione dell’esecuzione del contratto e certificazione di regolare esecuzione
L’Autorità nominerà il Direttore dell’esecuzione del contratto preposto alla vigilanza sull’esecuzione dei servizi oggetto del contratto ed alla verifica del rispetto delle norme che regolano la materia.
Il Direttore dell’esecuzione del contratto, oltre ai singoli compiti allo stesso attribuiti dalle disposizioni del presente contratto e dalla normativa di settore, procede alla verifica di confomità in corso di esecuzione – in base al combinato disposto degli artt. 312, comma 2 e 313, comma 2 del X.X.X. 0 xxxxxxx 0000, x. 000, xxxxxxxxxx apposito certificato di verifica di conformità, prima del pagamento di ogni fattura.
Art. 23 – Collaudo
Saranno sottoposti a collaudo, secondo quanto indicato nel Capitolato tecnico:
1) Servizio di continuità operativa e Disaster Recovery;
L’attività di collaudo ha l’obiettivo di verificare che la soluzione tecnico-organizzativa posta in essere sia conforme al disegno ed ai requisiti di continuità, ovvero che sia adeguata al raggiungimento degli obiettivi di continuità definiti dall’Amministrazione. Le operazioni consisteranno nella verifica delle funzionalità del servizio di CO/DR, degli apparati hardware, di connettività e di quanto altro necessario per il completamento della fornitura. Il collaudo sarà effettuato nei modi e nei termini indicati al paragrafo 4.15, del Capitolato Tecnico.
2) Infrastruttura tecnologica per l’erogazione dei servizi di supporto all’utenza (Service Delivery Platform).
L’infrastruttura tecnologica sarà sottoposta a collaudo, con le modalità indicate al paragrafo 8.2.1. del Capitolato Tecnico, sulla base del piano di collaudo redatto dal Fornitore che dovrà essere consegnato almeno 30 (trenta) giorni solari prima dell’attivazione di ciascun servizio, ai fini dell’approvazione da parte dell’Amministrazione. Il collaudo positivo sancisce la data di inizio attività e, nello specifico caso di Centralino e Contact Center, stabilisce il momento nel quale l’erogazione dei servizi dovrà passare al Fornitore subentrante senza soluzione di continuità con il fornitore precedente.
Le operazioni di collaudo saranno effettuate da una Commissione incaricata dall'Amministrazione alla presenza di un Rappresentante dell’Appaltatore, secondo le specifiche di dettaglio delle prove di collaudo comunicate dal Responsabile del servizio dell’Appaltatore e risulteranno da apposito verbale che dovrà essere sottoscritto dalla Commissione di collaudo e dal Rappresentante del Appaltatore in doppio originale per l’Appaltatore e I'Amministrazione. Tale verbale oltre ad una sintetica descrizione delle prestazioni dell’appalto, conterrà le seguenti indicazioni: gli estremi del provvedimento di nomina del soggetto incaricato della verifica di conformità; il giorno della verifica di conformità; le generalità degli intervenuti al controllo e di coloro che, sebbene invitati, non sono intervenuti. Nel processo verbale sono, altresì, descritti i rilievi fatti dal soggetto incaricato della verifica di conformità, le singole operazioni e le verifiche compiute, il numero dei rilievi effettuati e i risultati ottenuti.
Art. 24 – Fatturazione e pagamenti
Ai fini del pagamento del corrispettivo contrattuale di cui all’art. 5, per tutti i servizi nello stesso indicati, l’appaltatore potrà emettere fattura sulla base delle seguenti modalità:
a) Per le attività la cui erogazione sarà determinata dall’Amministrazione in modalità a consumo, con cadenza trimestrale sulla base delle attività richieste dall’Amministrazione nell’arco del trimestre precedente ed effettivamente erogate dall’Appaltare stesso, così come così come indicato nel Rendiconto Risorse;
b) Per le attività la cui erogazione sarà determinata dall’Amministrazione in modalità continuativa trimestralmente in via posticipata rispetto al periodo cui sono riferiti i canoni mensili da corrispondere.
Relativamente all’attività di Continuità Operativa e Disaster Recovery, si conviene che il prezzo che verrà corrisposto per il servizio sarà quello relativo alla fascia di effettivo utilizzo dello stesso nel mese di riferimento.
Il pagamento di ciascuna fattura avverrà entro 30 giorni, decorrenti dalla data di ricevimento, previo rilascio del certificato di verifica di confomità in corso di esecuzione da parte del Direttore dell’esecuzione del contratto, in base al combinato disposto degli artt. 312, comma 2 e 313, comma 2 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC) regolare.
Ciascuna fattura dovrà contenere il riferimento al presente contratto, al CIG (Codice Identificativo Gare), alla singola tipologia di attività, alla modalità di esecuzione (a consumo/continuativa), alle figure professionali nonché alla fase di riferimento/periodo di competenza, oltre all’indicazione del relativo prezzo unitario.
Ai fini del pagamento del corrispettivo e comunque ove vi siano fatture in pagamento, l’Amministrazione procederà ad acquisire, anche per il subappaltatore, il documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.), attestante la regolarità in ordine al versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti; ogni somma che a causa della mancata produzione delle certificazioni di cui sopra non venga corrisposta dall’Amministrazione, non produrrà alcun interesse.
L’Amministrazione, in ottemperanza alle disposizioni previste dall’art. 48-bis del D.P.R. 602 del 29 settembre 1973, con le modalità di cui al Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 18 gennaio 2008 n. 40, per ogni pagamento di importo superiore ad euro 10.000,00 (IVA inclusa), procederà a verificare se il beneficiario è inadempiente all’obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo.
Nel caso in cui la società Equitalia S.p.A. comunichi che risulta un inadempimento a carico del beneficiario l’Amministrazione applicherà quanto disposto dall’art. 3 del decreto di attuazione di cui sopra.
Nessun interesse sarà dovuto per le somme che non verranno corrisposte ai sensi di quanto sopra stabilito.
Le fatture dovranno essere intestate all’Autorità.
L’importo delle predette fatture verrà bonificato dall’Amministrazione, previo accertamento della/e prestazione/i effettuata/e, entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento della fattura, sul conto corrente n. , intestato all’Impresa presso , Ag.
, in , Via , IBAN .
L’Appaltatore dichiara che il predetto conto opera nel rispetto della Legge 13 agosto 2010, n° 136. L’Appaltatore, sotto la propria esclusiva responsabilità, renderà tempestivamente note all’Amministrazione le variazioni che si verificassero circa le modalità di accredito di cui sopra. In difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni venissero pubblicate nei modi di legge,
Art. 25 - Obblighi ed adempimenti a carico dell’appaltatore
Sono a carico dell’Appaltatore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale, tutti gli oneri e i rischi relativi alle attività e agli adempimenti occorrenti all’integrale espletamento dell’oggetto contrattuale, ivi compresi, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, gli oneri relativi alle eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto alla esecuzione della prestazione, nonché i connessi oneri assicurativi.
L’Appaltatore si obbliga ad eseguire le prestazioni oggetto del presente contratto a perfetta regola d’arte e nel rispetto di tutte le norme e le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore e di quelle che dovessero essere emanate nel corso di durata del presente contratto, nonché secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente contratto e nei suoi allegati. Resta espressamente convenuto che gli eventuali maggiori oneri, derivanti dall’osservanza delle predette norme e prescrizioni, resteranno ad esclusivo carico dell’Appaltatore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale. L’Appaltatore non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a tale titolo, nei confronti dell'Amministrazione.
L’Appaltatore si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne l'Amministrazione da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza e sanitarie vigenti.
L’appaltatore si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative all’esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dall’Amministrazione, nonché di dare immediata comunicazione all'Amministrazione di ogni circostanza che abbia influenza sull’esecuzione del contratto.
L'Amministrazione si riserva la facoltà di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche sulla piena e corretta esecuzione del presente contratto. L’Appaltatore si impegna, altresì, a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.
L’appaltatore è tenuta a comunicare all'Amministrazione ogni modificazione negli assetti proprietari, nella struttura di impresa e negli organismi tecnici e amministrativi. Tale comunicazione dovrà pervenire all'Amministrazione entro 10 giorni dall’intervenuta modifica.
Al termine delle attività contrattuali ovvero al termine di ciascun obiettivo, intervento, prodotto, l’Appaltatore dovrà riconsegnare liberi da persone e cose i locali e i posti di lavoro messi a disposizione dall’Amministrazione. L’Appaltatore dovrà inoltre disattivare le linee di collegamento eventualmente poste in essere sulla rete dell’Amministrazione, e restituire gli eventuali prodotti software da quest’ultima messi a disposizione.
Al termine delle attività contrattuali, l’Appaltatore dovrà consegnare all’Amministrazione tutta la documentazione necessaria a comprovare la titolarità dell'Amministrazione medesima degli oggetti realizzati in ottemperanza alle obbligazioni contrattuali, e dei prodotti programma utilizzati dall’Appaltatore nella messa in opera e conduzione degli stessi.
Art. 26 - Proprietà del software sviluppato e dei prodotti in genere
L’Amministrazione acquisisce il diritto di proprietà e, quindi, di utilizzazione e sfruttamento economico, di tutto quanto realizzato dall’Appaltatore in esecuzione del presente contratto (a titolo meramente esemplificativo ed affatto esaustivo, trattasi dei prodotti software e dei Sistemi
sviluppati, degli elaborati, delle procedure software e più in generale di creazioni intellettuali ed opere dell’ingegno), dei relativi materiali e documentazione creati, inventati, predisposti o realizzati dall’Appaltatore o dai suoi dipendenti nell’ambito o in occasione dell’esecuzione del presente contratto.
L’Amministrazione potrà, pertanto, senza alcuna restrizione, utilizzare, pubblicare, diffondere, duplicare o cedere anche solo parzialmente detti materiali ed opere dell’ingegno.
I menzionati diritti devono intendersi acquisiti dall’Amministrazione in modo perpetuo, illimitato ed irrevocabile.
L’Appaltatore si obbliga espressamente a fornire all’Amministrazione tutta la documentazione ed il materiale necessario all’effettivo sfruttamento di detti diritti di titolarità esclusiva, nonché a sottoscrivere tutti i documenti necessari all’eventuale trascrizione di detti diritti a favore dell’Amministrazione in eventuali registri od elenchi pubblici.
Tutti i report e, comunque, tutta la documentazione di rendicontazione e di monitoraggio del presente Contratto, anche fornita e/o predisposta e/o realizzata dall’Appaltatore in esecuzione degli adempimenti contrattuali, tutti i dati e le informazioni ivi contenute, nonché la documentazione di qualsiasi tipo derivata dall’esecuzione del presente Contratto, sono e rimarranno di titolarità esclusiva dell’Amministrazione che potrà, quindi, disporne senza alcuna restrizione la pubblicazione, la diffusione e l’utilizzo, per le proprie finalità istituzionali.
Tutta la documentazione creata o predisposta dall’Appaltatore nell’esecuzione del presente contratto non potrà essere, in alcun modo, comunicata o diffusa a terzi, senza la preventiva approvazione espressa da parte dell’Amministrazione.
In caso di inadempimento da parte dell’Appaltatore a quanto stabilito nei precedenti commi, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, l’Amministrazione avrà facoltà di dichiarare risolto il presente contratto ai sensi dell’articolo 19 “Risoluzione per inadempimento” del presente contratto.