PARERE COA 18.03.2010 – (IMPRENDITORE AGRICOLO – EVENTUALE INCOMPATIBILITA’)
PARERE COA 18.03.2010 – (IMPRENDITORE AGRICOLO – EVENTUALE INCOMPATIBILITA’)
L’Avv. *, a seguito di richiesta di un parere su eventuale incompatibilità tra l’esercizio della professione e l’attività di conduttore di terreni agricoli di proprietà dei genitori, ha depositato un contratto di fitto di fondo rustico al cui esame è stata delegata l’avv. Xxxxxxxxxx che riferisce quanto segue:
Dalla documentazione prodotta (contratto di affitto di fondo rustico) può desumersi che l’attività in considerazione debba essere quella del piccolo imprenditore ex art.2083 cc.
Deve peraltro desumersi, in assenza di indicazioni contrarie, che il richiedente non possiede qualifica di coltivatore diretto (L. n. 454/61 art. 48 – L. n. 590/65 art. 31: sono coltivatori diretti coloro che direttamente ed abitualmente si dedicano alla coltivazione dei fondi ed all’allevamento ed al governo del bestiame, sempre che la complessiva forza lavorativa del nucleo familiare non sia inferiore ad un terzo di quella occorrente per le normali necessità della coltivazione del fondo e per l’allevamento ed il governo del bestiame), né di imprenditore agricolo professionale (I.A.P. ex art.1 Dlgs 99/04: “colui il quale, in possesso di conoscenze e competenze professionali ai sensi dell'articolo 5 regolamento (CE) n. 1257/1999, dedichi alle attività agricole di cui all'articolo 2135 del codice civile, direttamente o in qualità di socio di società, almeno il cinquanta per cento del proprio tempo di lavoro complessivo e che ricavi dalle attività medesime almeno il cinquanta per cento del proprio reddito globale da lavoro”; con iscrizione IVA e CCIAA nonché INPS). Nella elencazione tassativa dell’art.3 R.Dl 1578/33 non è prevista l’attività di imprenditore agricolo. D’altro canto l’attività agricola, in base al codice civile e anche considerate le “attività connesse” di cui al 3°comma dell’art.2135, va nettamente distinta dall’attività di commercio, il cui esercizio è incompatibile con la professione forense.
Precisa il CNF nel parere n.30 del 9/5/07 che “la condizione di piccolo imprenditore agricolo in quanto tale non osta al contemporaneo esercizio della professione forense, purché l'interessato si mantenga nei limiti imposti dalla legge e dalla giurisprudenza a questa figura, ossia finché l'attività di commercio non superi in modo significativo quella di coltivazione, sì da mettere a repentaglio l'indipendenza dell'avvocato (bene effettivamente oggetto di tutela da parte dell'ordinamento forense) inserendolo nelle dinamiche della concorrenza tra imprenditori."
Pertanto, il Consiglio, udita la relazione che precede e condivisone il contenuto, precisato il quesito come riferito alla eventuale incompatibilità tra la condizione di piccolo imprenditore agricolo e l'iscrizione nell'albo degli avvocati, delibera di adottare il seguente parere: La figura del piccolo imprenditore agricolo non rientra tra quelle degli esercenti attività per le quali, ai sensi dell'art. 3 l.p.f., è prevista un'incompatibilità con l'iscrizione nell'albo degli avvocati. La condizione di piccolo imprenditore agricolo in quanto tale non osta al contemporaneo esercizio della professione forense, purché l’entità dell’attività agricola ed il reddito da questa derivante e dalle attività connesse non superino l’entità dell’attività e del reddito professionale”.