COMUNE DI TERNI
COMUNE DI TERNI
DIREZIONE LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONI
DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE
Numero 528 del 24/02/2021
OGGETTO: Determina a contrarre ai sensi dell art. 32 comma 2 d.lgs. 50/2016 D.G.C. 31 del 10/02/2021 - Servizio di pronto intervento ed esecuzione di modesti lavori di manutenzione ordinaria delle strade e degli spazi pertinenti [cpv 50230000-6]. Individuazione dell appalto riservato ai sensi dell art. 112 del D.Lgs. 50/2016 mediante l attuazione di un progetto di inserimento dei lavoratori svantaggiati ai sensi dell art. 5 del L. 381/1991, destinato alle cooperative sociali di tipo B iscritte all albo previsto dalla L.R. 9 del 17.2.2005 per un importo di 72.000,00 oltre IVA CIG 86440217C8
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ESERCIZIO 2021
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Determina a contrarre ai sensi dell’art. 32 comma 2 d.lgs. 50/2016 – D.G.C. 31 del 10/02/2021 Servizio di pronto intervento ed esecuzione di modesti lavori di manutenzione ordinaria delle strade e degli spazi pertinenti [cpv 502300006]. Individuazione dell’appalto riservato ai sensi dell’art. 112 del D.Lgs. 50/2016 mediante l’attuazione di un progetto di inserimento dei lavoratori svantaggiati ai sensi dell’art. 5 del L. 381/1991, destinato alle cooperative sociali di tipo B iscritte all’albo previsto dalla L.R. 9 del 17.2.2005 per un importo di € 72.000,00 oltre IVA – CIG 86440217C8
IL DIRIGENTE
− Visto il D.Lgs. n. 267/2000;
− Visto il D.Lgs. n. 118/2011;
− Visto il D.Lgs. n. 165/2001;
− Visto lo statuto comunale;
− Visto il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
− Visto il regolamento comunale di contabilità;
− Visti i regolamenti relativi al sistema dei controlli interni;
− Visto il decreto prot. n. 185425 del 27/12/2019 di conferimento dell’incarico di dirigente/responsabile del servizio;
− Vista la delibera di Consiglio Comunale n. 156 in data 22/07/2020 esecutiva, è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 20202022;
− Vista la delibera di Consiglio Comunale n. 164 in data 22/07/2020, esecutiva, e successive modificazioni e integrazioni è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 20202022;
− Vista la delibera di Giunta Comunale n. 155 in data 28/07/2020, esecutiva, è stato approvato il Piano esecutivo di gestione 20202022;
− Visto il Decreto del Ministero dell’Interno, 13 gennaio 2021 (GU n.13 del 181 2021), con cui è stato disposto il differimento al 31 marzo 2021 del termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2021/2023 da parte degli enti locali, autorizzando, così, l’esercizio provvisorio ai sensi del comma 3 dell'art. 163 del TUEL;
Premesso che:
− L’art. 1, co. 1 della Legge 8 novembre 1991, n. 381 recante le norme sulla “Disciplina delle cooperative sociali” precisa che le cooperative sociali hanno lo scopo di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini attraverso:
− A. la gestione di servizi sociosanitari ed educativi;
− B. lo svolgimento di attività diverse agricole, industriali, commerciali o di servizi finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate.
− Ai sensi dell’art. 5 della suddetta Legge, gli enti pubblici, compresi quelli economici, e le società di capitali a partecipazione pubblica, anche in deroga alla disciplina in materia di contratti della pubblica amministrazione, possono stipulare convenzioni con le cooperative che svolgono le attività di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b) della citata legge ovvero con analoghi organismi aventi sede negli altri Stati membri della Comunità europea, per la
fornitura di beni e servizi diversi da quelli sociosanitari ed educativi il cui importo stimato al netto dell'IVA sia inferiore agli importi stabiliti dalle direttive comunitarie in materia di appalti pubblici, purché tali convenzioni siano finalizzate a creare opportunità di lavoro per le persone svantaggiate di cui all'articolo 4, co. 1;
− Per la stipula delle convenzioni le cooperative sociali debbono risultare iscritte all'albo regionale di cui all'articolo 9, comma 1, mentre gli analoghi organismi aventi sede negli altri Stati membri della Comunità europea debbono essere in possesso di requisiti equivalenti a quelli richiesti per l'iscrizione a tale albo e risultare iscritti nelle liste regionali di cui al comma 3, ovvero dare dimostrazione con idonea documentazione del possesso dei requisiti stessi.
− il comma 610 dell’art. 1 della Legge di Stabilità del 2015, coerentemente a quanto previsto nella determinazione n. 3/2012 dell’AVCP, ha introdotto al comma 1 dell’art. 5 della
L. 381/1991 che le convenzioni sono stipulate previo svolgimento di procedure di selezione idonee ad assicurare il rispetto dei principi di trasparenza, di non discriminazione e di efficienza;
− l’art. 112 del D.Lgs. 50/2016 ha novellato la disciplina degli appalti, recependo le direttive comunitarie già vigenti, precisando che, fatte salve le disposizioni vigenti in materia di cooperative sociali e imprese sociali, le stazioni appaltanti possono riservare il diritto di partecipazione alle procedure d’appalto e a quelle di concessione o possono riservarne l’esecuzione ad operatori economici e a cooperative sociali e loro consorzi, il cui scopo principale sia l’integrazione sociale e professionale delle persone con disabilità o svantaggiate o possono riservare l’esecuzione nel contesto di programmi di lavoro protetti quando almeno il 30 per cento dei lavoratori dei suddetti operatori economici sia composto da lavoratori con disabilità o da lavoratori svantaggiati. Ai sensi dell’art. 112, co. 2 del D.Lgs. 50/2016 si considerano soggetti con disabilità quelli di cui all’art. 1 della legge 12 marzo 1999, n. 68; le persone svantaggiate, quelle previste dall’art. 4 della legge 8 novembre 1991, n. 381; gli ex degenti di ospedali psichiatrici, anche giudiziari, i soggetti in trattamento psichiatrico, i tossicodipendenti, gli alcolisti, i minori in età lavorativa in situazioni di difficoltà familiare, le persone detenute o internate negli istituti penitenziari, i condannati e gli internati ammessi alla detenzione e al lavoro esterno ai sensi dell’art. 21 della Legge 26 luglio 1975 n. 354 e successive modificazioni. Ai sensi dell’art. 112 co. 3 del D.Lgs. 50/2016 il bando di gara o l’avviso di preinformazione danno espressamente atto che si tratta di appalto o concessione riservata;
− per gli effetti di cui all’art. 112 del D.Lgs. 50/2016 per l’avviso di preinformazione si applica quanto indicato all’art. 142, co. 1 – lettera b) del D.Lgs. 50/2016 per cui lo stesso va pubblicato in maniera continua e contiene le informazioni di cui all’allegato XIV, parte I. L’avviso si riferisce specificatamente ai tipi di servizi che saranno oggetto degli appalti da aggiudicare. Esso indica che gli appalti saranno aggiudicati senza successiva pubblicazione e invita gli operatori economici a manifestare il proprio interesse per iscritto. L’art. 142, co. 1 del D.Lgs. 50/2016, tuttavia, non si applica, allorchè sia utilizzata per l’aggiudicazione di appalti di servizi, una procedura negoziata senza previa pubblicazione in presenza dei presupposti di cui all’art. 63 del D.Lgs. 50/2015;
− ad ogni modo che l’ANAC con il parere AG39/2015/AP ha chiarito che la modifica all’art. 5, co. 1 della L. 381/1991 ha escluso che si possa procedere ad affidamenti diretti di contratti pubblici in favore delle cooperative sociali di tipo B, richiedendo la norma stessa un confronto concorrenziale, ancorché in deroga alle specifiche procedure di aggiudicazione contemplate dal Codice degli Appalti;
− come già chiarito nella citata deliberazione 3/2012, l’Autorità:
o ha precisato che i servizi oggetto della convenzione, rientrano nella più generale fattispecie di contratto di appalto, ma, tuttavia, l’oggetto della convenzione non si esaurisce nella mera fornitura di servizi, ma è qualificato dal perseguimento di una peculiare finalità di carattere sociale, consistente nel reinserimento lavorativo dei soggetti svantaggiati e proprio in ragione di tale finalità è prevista, limitatamente alla procedure di affidamento, la deroga alle procedure ordinarie dettate dal Codice per gli appalti sotto soglia;
o Ha chiarito, inoltre, che l’utilizzo dello strumento convenzionale addiviene nel rispetto delle legislazioni regionali applicabili, le quali debbono essere coerenti con la legislazione nazionale;
o ha suggerito alle amministrazioni pubbliche, proprio nell’ambito del principio della deroga alle norme del Codice degli Appalti, che nell’ambito della programmazione delle attività contrattuali per l’acquisizione di beni e servizi siano individuate le esigenze di approvvigionamento che possono essere soddisfatte mediante le convenzioni ex art. 5 della L. 381/91;
o ha aggiunto che è possibile procedere alla pubblicazione, sul proprio profilo committente, di un avviso pubblico, atto a rendere nota la volontà di riservare parte degli appalti di determinati servizi e forniture alle cooperative sociali di tipo B, per le finalità di inserimento;
− alla luce di quanto riportato, che in applicazione dei principi di buona amministrazione, economicità, efficacia e trasparenza, l’ente, ove sussistono più cooperative sociali interessate alla stipula della convenzione, promuove l’esperimento di una procedura competitiva di tipo negoziato tra i soggetti e specifica, nella lettera di invito, gli obiettivi di inserimento sociale e lavorativo che intende perseguire mediante la stipula della convenzione ed i criteri in base ai quali verranno comparate le diverse soluzioni tecniche prestate da parte delle cooperative;
− in Umbria i progetti di inserimento e le relative convenzioni sono possibili in applicazione alla L.R. 9 del 17.2.2005 con riferimento alle cooperative sociali di tipo B inscritte al relativo albo;
− il progetto di inserimento possa rappresentare un importante obiettivo di recupero e sostegno delle categorie deboli, favorendo attività improntate sulla sostenibilità sociale;
− si ritiene indispensabile, in coerenza di quanto previsto dalla deliberazione n. 3/2012 dell’AVCP avente per oggetto “linee guida per gli affidamenti a cooperative sociali ai sensi dell’art. 5, co. 1 della L. 381/91”, la stazione appaltante potrà ricorrere alla convenzione per l’inserimento dei lavoratori svantaggiati per l’esecuzione di un servizio di pronto intervento ed realizzazione di modesti lavori di manutenzione ordinaria delle strade pubbliche e degli spazi pertinenti. Ad ogni modo in attuazione all’art. 8, co. 1 – lettera d) della L. 120/2020 le
procedure di affidamento dei servizi, possono essere avviate anche in mancanza di una specifica previsione nei documenti di programmazione di cui all’art. 21 del D.Lgs. 50/2016;
− l’urgenza e l’indifferibilità dei servizi di cui sopra, tenendo conto anche dell’emergenza epidemiologica in atto, si deve operare in attuazione all’atto di indirizzo approvato con DGC nr. 82 del 24.4.2020 avente per oggetto “Emergenza epidemiologica covid 19 – atto di indirizzo per agevolare la ripresa del sistema economico del territorio, dando corso alle procedure ad evidenza pubblica per l’affidamento dei lavori, servizi e forniture e alla stipula di contratti pubblici oggetto di finanziamenti certi”;
− i tecnici della Direzione LL.PP. – Manutenzioni – Ufficio Manutenzione Strade, hanno avviato una attività ricognitiva finalizzata ad individuare e rilevare priorità di intervento in ordine all’uso delle strutture ed all’utilità specifica che queste rivestono per la collettività nell’ambito territoriale ove sono inserite, nonché per l’alta rilevanza della manodopera e la ridotta specializzazione dei prestatori d’opera, il servizio potrà essere ricondotto nell’ambito di un progetto di inserimento dei soggetti svantaggiati al fine di promuovere un progetto sociale di recupero di tali soggetti nel mondo del lavoro, andando così a sopperire grazie a tali percorsi alle azioni di sostegno sociale che gravano direttamente sui bilanci dell’ente, con il combinato interesse al bilanciamento sulla convenienza delle modello organizzativo in termini di riduzione dei costi standard di gestione dei servizi se non riservati a tale categoria;
− da tale attività è emerso che le sedi stradali presentano alterazioni delle condizioni della superficie della pavimentazione con un livello di severità variabile da moderato a severo;
− per fornire una adeguato servizio manutentivo, sulla base delle esigenze rilevate, si prevede un corrispettivo di € 72.000,00 compresa sicurezza oltre IVA 22% (tot. € 89.310,00) come riportato nel seguente QTE:
Prestazioni di servizi € 72.000,00;
Incentivo ex art. 113 D.Lgs. 50/2016 € 1.440,00;
IVA al 22% € 15.840,00;
Oneri ANAC € 30,00;
Totale.....................................................................€ 89.310,00.
− Gli enti pubblici, compresi quelli economici, e le società di capitali a partecipazione pubblica, anche in deroga alla disciplina in materia di contratti della pubblica amministrazione, possono stipulare convenzioni con le cooperative che svolgono le attività di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b) della citata legge ovvero con analoghi organismi aventi sede negli altri Stati membri della Comunità europea, per la fornitura di beni e servizi diversi da quelli sociosanitari ed educativi il cui importo stimato al netto dell'IVA sia inferiore agli importi stabiliti dalle direttive comunitarie in materia di appalti pubblici, purché tali convenzioni siano finalizzate a creare opportunità di lavoro per le persone svantaggiate di cui all'articolo 4, comma 1;
− Per la stipula delle convenzioni di cui al comma 1 le cooperative sociali debbono risultare iscritte all'albo regionale di cui all'articolo 9, comma 1. Gli analoghi organismi aventi sede negli altri Stati membri della Comunità europea debbono essere in possesso di
requisiti equivalenti a quelli richiesti per l'iscrizione a tale albo e risultare iscritti nelle liste regionali di cui al comma 3, ovvero dare dimostrazione con idonea documentazione del possesso dei requisiti stessi;
− con D.G.C. 31 del 10/02/2021 è stato approvata la modalità di affidamento del servizio in oggetto tramite appalto riservato ex art. 112 D.lgs. 50/2016 mediante l’attuazione di un progetto di inserimento dei lavoratori svantaggiati ai sensi dell’art. 5 del L. 381/1991, destinato alle cooperative sociali di tipo B iscritte all’albo previsto dalla L.R. 9 del 17.2.2005;
− l’art. 32, comma 2, del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 che dispone che prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici decretano o determinano di contrarre, in conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;
− l’art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000 che dispone che “La stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione del responsabile del procedimento di spesa indicante:
a) il fine che con il contratto si intende perseguire;
b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base”;
− è necessario quindi avviare la procedura per l’affidamento ai sensi dell’art. 112 del D.Lgs. 50/2016 tramite pubblicazione di avviso con diritto di partecipazione alla procedura di appalto de quo, alle cooperative sociali di tipo B cosi come meglio specificato nella deliberazione giuntale sopra richiamata;
− alla procedura selettiva potranno partecipare le cooperative in possesso delle dotazioni tecniche ed operative indicate nell’art. 8 bis dello schema di capitolato allegato alla convenzione, inerente la composizione della “squadra tipo lavori edili stradali” e le attrezzature necessarie per l’espletamento del servizio;
− per lo svolgimento del servizio quindi, si definisce “squadra tipo lavori edili stradali” un insieme di risorse umane e mezzi così composto:
o 2 operai fra qualificati e comuni;
o 1 autocarro di idonea portata;
o 1 compattatrice manuale;
o 1 spruzzatrice manuale emulsione bituminosa;
o segnaletica stradale mobile e coni stradali per la delimitazione temporanea del cantiere stradale;
o strumenti ed attrezzi manuali comunemente impiegati nell’edilizia stradale.
− Il servizio verrà aggiudicato con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa di cui all’art. 95 D.Lgs. 50/2016 individuata secondo i parameetri ivi indicati e nel rispetto delle indicazioni contenute nelle Linee Guida n. 2 ANAC;
− la spesa complessiva di € 89.310,00 trova copertura finanziaria, anche in applicazione dell’art. 163, co. 2 del D.Lgs. 267/00, trattandosi di spesa per un servizio continuativo su più esercizi finanziari per l’importo strettamente necessario e assolutamente non comprimibile e quindi
destinato per le sole operazioni necessarie ad evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all’ente in applicazione agli obblighi di mantenimento di adeguati livelli di sicurezza delle strade ai sensi e per gli effetti del combinato disposto di cui all’art. 2, co. 1 e art. 14, co. 1 – lettera b) del D.Lgs. 285/92, al cap. 647 c.c. 780 gestione provvisoria 2021 come segue:
o Anno 2021 € 63.195,64 prenotazione di impegno n. 593;
o Anno 2022 € 26.114,36 prenotazione di impegno n. 124;
− l’appalto ha per oggetto la prestazione di servizi e verrà aggiudicato secondo le procedure in narrativa indicate;
− nella fase di gara, facoltativamente si adotterà il principio di inversione procedimentale di cui all’art. 133 comma 8 D.Lgs. 50/2016 impiegabile, ai sensi dell'art. 1, comma 3, della L. 55/2019, anche per gli appalti di importo inferiore alla soglia comunitaria;
− la stipula del contratto avverrà nel rispetto del disposto di cui all’art. 32, comma 14, del Codice e comunque tramite sottoscrizione di specifica convenzione ai sensi della L. 381/1991 ed ai sensi della L.R. 9/2005 il cui schema viene allegato alla presente determinazione ai fini dell’approvazione;
− che ai sensi dell’art. 32, comma 10, lett. b), del D.Lgs. 50/2016 non si applica il termine dilatorio di cui al comma 9 del medesimo articolo (stand still period);
− che ai sensi dell'art. 106, X.Xxx. 50/2016, la stazione appaltante si riserva la facoltà di introdurre modifiche o varianti al contratto d’appalto che l’appaltatore è obbligato ad eseguire secondo i limiti dell’art. 106 comma 12 D.Lgs. 50/2016;
− che si prevede sin d’ora, l’eventualità di introdurre modifiche o varianti al contratto che non alterino la natura complessiva del contratto, secondo quanto disposto dall’art. 106 comma 1 lett. “a” del D.Lgs. 50/2016 e che le eventuali modifiche in aumento, consisteranno nell’esecuzione di ulteriori attività inerenti il servizio della medesima natura di quelle oggetto dell’orginario contratto;
− che ai sensi dell’art. 6 del “Regolamento Comunale recante norme e criteri per la ripartizione del fondo incentivante per le funzioni tecniche di cui all’art. 113 del D.Lgs. 50/2016” di cui alla
D.G.C. 19/2019, il gruppo di lavoro è il seguente:
Responsabilità unica del procedimento | RUP | Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx |
Collaboratore tecnico | Xxxxx Xxxxxxxx | |
Programmazione della spesa | Responsabile | Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx |
Collaboratore amm.vo | Xxxxx Xxxxxxxx | |
Predisposizione del bando e degli elaborati di gara, controllo gestione delle procedure di scelta del contraente | Responsabile | Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx |
Collaboratore | Xxxxxxx Xxxxxxx | |
Collaboratore | Xxxxx Xxxxxxxx | |
Direzione esecuzione del contratto | Direttori Esecuzione | Xxxxxxx Xxxxxxx SOC1 |
Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx SOC2 | ||
Xxxxxx Xxxxxxxxxx SOC3 | ||
Xxxxx Xxxxxxxxxx SOC4 | ||
Collaboratore | Xxxxxxxxx Xxxxxxxx | |
Verifica conformità | Responsabile | Ogni referente SOC |
Collaboratore | Xxxxx Xxxxxxxx | |
Collaboratore | Xxxxxxxxx Xxxxxxxx |
− visto il D.Lgs. n. 50/2016;
− visto l’art. 1 comma 32 L. 190/2012;
− visto l’art.107 del D.Lgs. 267/2000; Tutto ciò premesso:
DETERMINA
1. Di approvare la premessa quale parte integrale e sostanziale del presente atto;
2. Di procedere all’affidamento del “servizio di pronto intervento ed esecuzione di modesti lavori di manutenzione ordinaria delle strade e degli spazi pertinenti [cpv 502300006]” ai sensi dell’art. 112 del D.Lgs. 50/2016 tramite procedura negoziata riservata alle cooperative sociali di tipo B cosi come indicato dalla D.G.C. 31/2021 previa pubblicazione di avviso di pre informazione nel rispetto delle norme indicate nell’art. 142, co. 1 – lettera b) del D.Lgs. 50/2016 e contenente le informazioni di cui all’allegato XIV, parte I;
3. Di dare atto che l’appalto verrà aggiudicato con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa di cui all’art. 95 comma 2 D.Lgs. 50/2016;
4. Di dare atto che la stipula del contratto avverrà nel rispetto del disposto di cui all’art. 32, comma 14, del Codice e comunque tramite sottoscrizione di specifica convenzione ai sensi della L. 381/1991 ed ai sensi della L.R. 9/2005 redatta secondo lo schema allegato che con la presente si approva;
5. Di dare atto che alla procedura selettiva potranno le cooperative che hanno manifestato il proprio interesse a partecipare e che sono in possesso delle dotazioni tecniche ed operative indicate nell’art. 8 bis dello schema di capitolato allegato alla convenzione, inerente la composizione della “squadra tipo lavori edili stradali” e le attrezzature necessarie per l’espletamento del servizio;
6. Di riservare la facoltà all’Amministrazione Comunale, di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva competenza, il procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa;
7. Di approvare il quadro economico di spesa in premessa riportato;
8. Di dare atto la stazione appaltante prevede sin d’ora, l’eventualità di introdurre modifiche o varianti al contratto che non alterino la natura complessiva del contratto, secondo quanto disposto dall’art. 106 comma 1 lett. “a” del D.Lgs. 50/2016 e che le eventuali modifiche in aumento, consisteranno nell’esecuzione di maggiori opere manutentive della medesima natura di quelle oggetto dell’orginario contratto che l’appaltatore è obbligato ad eseguire secondo i limiti dell’art. 106 comma 12 D.Lgs. 50/2016;
9. Di dare atto che la spesa complessiva di € 89.310,00 trova copertura finanziaria , anche in applicazione dell’art. 163, co. 2 del D.Lgs. 267/00, trattandosi di spesa per un servizio continuativo su più esercizi finanziari per l’importo strettamente necessario e assolutamente non comprimibile e quindi destinato per le sole operazioni necessarie ad evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all’ente in applicazione agli obblighi di mantenimento di adeguati livelli di sicurezza delle strade ai sensi e per gli effetti del combinato disposto di cui all’art. 2, co. 1 e art. 14, co. 1 – lettera b) del D.Lgs. 285/92, al cap. 647 c.c. 780 gestione provvisoria 2021 come segue:
a. Anno 2021 € 63.195,64 prenotazione di impegno n. 593;
b. Anno 2022 € 26.114,36 prenotazione di impegno n. 124;
10. Di dare atto che, ai sensi dell’art. 6 del “Regolamento Comunale recante norme e criteri per la ripartizione del fondo incentivante per le funzioni tecniche di cui all’art. 113 del D.Lgs. 50/2016” di cui alla D.G.C. 19/2019, il gruppo di lavoro è quello indicato in premessa;
11. Di provvedere alle necessarie iscrizioni contabili della quota di incentivo ex art. 113 D.Lgs. 50/2016 tramite separati atti in base all’esigibilità;
12. Di aver accertato preventivamente che la presente spesa è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e che il successivo pagamento può essere effettuato entro i termini di legge e/o contrattuali, ai sensi dell’art. 183 c.8, del TUEL;
13. Di dare atto, ai sensi dell’articolo 29 del d.lgs. 50/2016, che tutti gli atti relativi alla procedura in oggetto saranno pubblicati e aggiornati sul profilo del committente, nella sezione “amministrazione trasparente – bandi di gara e contratti”, del sito web istituzionale con l'applicazione delle disposizioni di cui al d.lgs. 33/2013.
14. Di rendere noto ai sensi dell’art. 3 della legge n° 241/1990 che il responsabile del procedimento è Xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx;
15. Di dare atto che la presente determinazione consiste in una mera attuazione delle indicazioni di cui alla D.G.C. 31/2021 e che pertanto le iscrizioni di bilancio inerenti alle prenotazioni di impegno necessarie, sono state espletate in sede di espressione del necessario parere contabile.
IL DIRIGENTE
(Arch. Xxxxx Xxxxxxxx)
Schema di
CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI TERNI E LA COOPERATIVA CON SEDE A AI SENSI DELL’ART. 5 DELLA LEGGE 8 NOVEMBRE 1991, N. 381 E L.R. 9/2005.
L’Ente COMUNE DI TERNI e la Cooperativa sociale (P.IVA ) iscritta all’Albo delle
Cooperative sociali della Regione Umbria di tipo “B” nr. al fine di creare opportunità di lavoro per le
persone svantaggiate indicate nell’art. 4 Legge 381/91 e successive modificazioni, in applicazione dei principi contenuti nell’art. 5 della Legge 381/91 e della L.R. 9/2005 stipulano la presente convenzione.
In data ……………. tra l’Ente (che di seguito per brevità sarà chiamato ENTE) C.F.
rappresentato da …………… nato a …………… il ……………………, abilitato alla sottoscrizione del presente atto in forza della delibera di Giunta Comunale nr. del e della determinazione nr. del con la quale è stata finanziata la spesa di € al cap. c.c.
bilancio – imp. e la Cooperativa sociale (P.IVA )
iscritta all’Albo delle Cooperative sociali della Regione Umbria di tipo “B” nr. (che di seguito sarà
chiamata COOPERATIVA), con sede a in , nella persona del suo legale rappresentante signor
nato a il e residente a in via ,
VISTI
gli articoli 1, 2, 4, 5, 8, 9 della Legge 381/91; la L.R. 9/2005;
la delibera della Giunta Comunale nr. del ;
la determinazione dirigenziale che da esecuzione alla suddetta deliberazione;
il nuovo dettato costituzionale che al titolo 5^ nel testo novellato dell’art. 118 al comma 4 prevede come principio aspiratore degli Enti Locali il principio della sussidiarietà verticale, ovvero la delegabilità dell’esercizio delle funzioni amministrative pubbliche delle associazioni non profit che operano nel territorio governato.
PREMESSO
che con l’affidamento alla COOPERATIVA delle attività oggetto della convenzione, l’ENTE e la COOPERATIVA si pongono l’obiettivo di favorire la creazione di opportunità di lavoro e di formazione ed apprendimento professionale per persone svantaggiate e che la convenzione unisce quindi rilevanti finalità sociali all’espletamento dell’incarico oggetto della convenzione;
che per il perseguimento degli scopi statutari finalizzati all’inserimento lavorativo delle persone svantaggiate, la COOPERATIVA svolge attività tra le quali sono comprese quelle oggetto del presente incarico, come risultante dallo statuto societario depositato presso il Registro delle imprese;
che la COOPERATIVA risulta essere in possesso delle capacità tecniche e delle risorse necessarie per svolgere in maniera puntuale e qualitativamente adeguata l’incarico oggetto della convenzione;
che permangano per la COOPERATIVA al momento della sottoscrizione le condizioni per l’iscrizione al Registro provinciale ai sensi di legge, come da autocertificazione rilasciata dal legale rappresentante;
SI CONVIENE QUANTO SEGUE
Art. 1 Oggetto della convenzione
È affidato alla COOPERATIVA lo svolgimento delle seguenti attività:
“Servizio di pronto intervento ed esecuzione di modesti lavori di manutenzione ordinaria delle strade e degli spazi pertinenti” Gli interventi riguarderanno strade, piazze e marciapiedi compresi all’interno del territorio del comune di Terni su indicazione dei tecnici comunali preposti al controllo ed attraverso una programmazione temporale delle attività
Quanto sopra per consentire di promuovere il recupero della fiducia sociale che non dipende solo dalla prossimità sociale ma dal rispetto collettivo di un “codice morale” del rispetto delle categorie deboli del territorio.
Il progetto rappresenta un importante obiettivo di sviluppo sociale da perseguire mediante un progetto di inserimento dei lavoratori svantaggiati.
Art. 2 – Durata
La presente convenzione ha durata dal al salvo proroghe.
Art. 3 Obblighi della cooperativa
La COOPERATIVA si impegna:
a) ad organizzare l’attività lavorativa impiegando in essa persone in condizione di svantaggio come previsto dall’art. 4 della Legge 381/91, rispetto alle quali viene previsto il progetto di cui alla presente convenzione;
b) ad impiegare per l’espletamento delle attività, oggetto della convenzione, operatori in possesso dei requisiti di professionalità utili alla corretta gestione dell’attività. Gli operatori devono essere dettagliati in elenchi debitamente sottoscritti dal legale rappresentante della COOPERATIVA e contenenti tutte le informazioni possibili a definire la posizione e professionalità di ognuno (figura professionale, qualifica, livello). La COOPERATIVA si assume la responsabilità in merito alla veridicità dei dati riportati;
c) a nominare e sostituire in caso di necessità un/una responsabile del servizio garantendo la necessaria continuità e qualificazione;
d) ad applicare a favore dei lavoratori dipendenti condizioni normative e retributive non inferiori a
quelle risultanti dal Contratto Nazionale di Lavoro delle Cooperative Sociali siglato dalle organizzazioni datoriali sindacali maggiormente rappresentative o dal Contratto Collettivo Nazionale di settore, e dagli eventuali accordi locali integrativi territoriali degli stessi relativi alla località in cui si svolgono i lavori, ed a rispettare le norme e procedure previste dalla legge;
e) a rispettare le disposizioni di legge in merito al tipo di rapporto di lavoro intercorrente con i lavoratori e soci lavoratori impiegati nell'appalto e ad applicare a favore dei lavoratori e soci lavoratori subordinati condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dal Contratto Nazionale di Lavoro delle Cooperative Sociali siglato dalle organizzazioni datoriali e sindacali maggiormente rappresentative o dal Contratto Collettivo Nazionale di settore, e dagli eventuali accordi locali integrativi territoriali degli stessi relativi alla località in cui si svolgono i lavori, ed a rispettare le norme e procedure previste dalla legge, ovvero, per i rapporti di lavoro diversi da quello subordinato, in assenza di contratti o accordi collettivi specifici, a corrispondere i compensi previsti dalle leggi e dai regolamenti interni vigenti;
f) ad applicare per tutte le persone svantaggiate inserite le condizioni normative e retributive previste dal Contratto Nazionale di Lavoro delle Cooperative Sociali siglato dalle organizzazioni datoriali e sindacali maggiormente rappresentative o dal Contratto Collettivo Nazionale di settore e rispettivi accordi territoriali;
g) ad assicurare lo svolgimento del servizio nel rispetto delle norme vigenti in materia di prevenzione infortuni ed igiene del lavoro;
h) ad assumersi qualsiasi responsabilità ed oneri nei confronti dell’ENTE o di terzi nei casi di mancata adozione di quei provvedimenti utili alla salvaguardia delle persone e degli strumenti coinvolti nella gestione del servizio;
i) a garantire e favorire nell’erogazione del servizio di cui alla presente convenzione l’opportunità di lavoro per le persone svantaggiate, che saranno rendicontate nella relazione semestrale; l’attività e il numero di inserimenti lavorativi sarà commisurata e proporzionata alla tipologia del servizio e al corrispettivo: ai fini del rispetto del numero di inserimenti, vengono conteggiati l’insieme degl’inserimenti svolti complessivamente dalla cooperativa.
l) a trattare con la dovuta riservatezza tutte le informazioni relative alle situazioni soggettive delle persone inserite nell’attività lavorativa secondo la normativa vigente in materia di privacy;
m) a seguire e rispettare le indicazioni e le modalità esecutive ed ogni altro criterio operativo previsti nel Capitolato speciale allegato alla presente convenzione;
n) a trasmettere all’ENTE semestralmente una relazione sulle attività svolte, contente un elenco identificativo del personale normodotato e del personale svantaggiato inserito al lavoro, contenente per ognuna: la tipologia di svantaggio, il servizio inviante o certificante lo stato di cui all’art. 4 della Legge 381/91, il tipo di rapporto di lavoro instaurato (tempo pieno/parttime,tirocinio), la data di assunzione;
o) a trasmettere ad ogni revisione all’ENTE un’attestazione da parte dell’incaricata/o delle revisione circa la permanenza delle condizioni di cui all’art. 4 della Legge 381/91;
p) a predisporre un progetto individuale di inserimento lavorativo per le persone svantaggiate. Le modalità di intervento a favore delle persone svantaggiate inserite competono, nel rispetto del progetto personalizzato concordato, alla COOPERATIVA.
Art. 4 – Verifiche periodiche e controlli
Al fine di garantire l'effettiva attuazione della presente convenzione, l'ENTE potrà effettuare gli opportuni controlli per verificare la corretta utilizzazione delle modalità di inserimento lavorativo ed
i risultati raggiunti attraverso contatti diretti con la COOPERATIVA. Tali attività di controllo dovranno essere tradotte in apposite relazioni, trasmesse anche alla COOPERATIVA. Il referente dell'ENTE incaricato del controllo e alla
vigilanza è il Responsabile Unico del procedimento, ……………… . L'ENTE comunica entro 30 giorni alla COOPERATIVA l'eventuale sostituzione del predetto referente.
L’Ente vigilerà sulla correttezza della fornitura mediante verifiche periodiche e controlli aventi ad oggetto:
a) l’adempimento degli obblighi previsti dalla convenzione;
b) la conformità della fornitura alle previsioni del capitolato speciale;
c) il grado di soddisfacimento dell'utenza.
Le valutazioni conseguenti alle verifiche ed ai controlli di cui sopra sono espresse per iscritto e comunicate alla Cooperativa sociale. Sulla base delle risultanze della predetta valutazione, l’Ente potrà avanzare rilievi alla Cooperativa sociale, che sarà tenuta a fornire giustificazioni scritte ovvero ad uniformarsi alle prescrizioni eventualmente comunicate dall’Ente entro il termine stabilito. Ad ultimazione della fornitura, la Cooperativa sociale si impegna a trasmettere una relazione concernente l’effettuazione della stessa, con indicazione dei risultati conseguiti e delle problematiche emerse, nonché dei costi effettivamente sostenuti.
Art. 5 Obblighi dell’ente
L’ENTE si impegna ad erogare per la fornitura dei servizi convenzionati il corrispettivo stabilito in
Euro più IVA, da corrispondere entro 60 giorni dalla data di emissione della fattura mensile.
L’Ente può sospendere il pagamento alla Cooperativa sociale, qualora contesti, nelle more del pagamento, inadempienze nella esecuzione delle prestazioni, fino a che la Cooperativa sociale non si ponga in regola con gli obblighi contrattuali. Al fine di garantire la correttezza del rapporto sinallagmatico, la Cooperativa sociale può chiedere la revisione del corrispettivo nel rispetto delle periodicità e sulla base della variazione dei parametri oggettivi di seguito individuati:
indice dei prezzi calcolato dall’Istituto nazionale di statistica;
costo del lavoro come determinato periodicamente dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale nelle tabelle di cui all’articolo 87, comma 2, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 costo del lavoro effettivamente sostenuto dalla Cooperativa sociale, in virtù dell’adeguamento dei contratti di lavoro di cui all’articolo 4, comma 2, alle modificazioni dei contratti collettivi e degli accordi di cui all’articolo 10.
Art. 6 Ritardi nei pagamenti
Per ritardati pagamenti l’ENTE si impegna a versare alla COOPERATIVA gli interessi di legge.
Art. 7 Consorzi
Nel caso di convenzione stipulata con un Consorzio, l’eventuale sostituzione della cooperativa esecutrice deve essere autorizzata da parte dell’ENTE.
Art. 8 Risoluzione della convenzione
La presente convenzione può essere risolta dai due contraenti nei casi di mancato rispetto delle prescrizioni contrattuali dovute a:
grave inadempimento della COOPERATIVA nell’esecuzione della presente convenzione;
gravi inadempimenti dell’ENTE previsti dalla legislazione;
ritardato pagamento del corrispettivo da parte dell’ENTE per oltre sei mesi dalla scadenza di cui all’articolo 5;
riduzione della percentuale delle persone in inserimento lavorativo secondo l’art. 4 comma 2 della Legge 381/91;
È causa di risoluzione della convenzione la cancellazione della COOPERATIVA dal Registro provinciale delle cooperative, fatta salva la volontà da parte dell’ENTE, sulla base di provvedimento motivato, di fare procedere la convenzione sino alla sua naturale scadenza.
Art. 9 Risoluzione delle controversie
Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra la ditta aggiudicataria e il Comune in ordine agli obblighi derivanti dal presente appalto è stabilita la competenza del Giudice Ordinario competente per territorio del Comune.
Art. 10 – Report sociale
Su richiesta dell’ENTE la cooperativa sociale dovrà predisporre e trasmettere un audit di progetto denominato “report sociale” per consentire di analizzare e misurare i risultati perseguire e valutare soluzioni correttive.
Art. 11 Spese di stipula della convenzione
Le spese inerenti e conseguenti alla stipula della presente convenzione sono a carico della COOPERATIVA.
Art. 12 Allegati alla convenzione
Xxxxx parte integrante della presente convenzione i seguenti allegati:
autocertificazione dell’iscrizione al Registro Regionale
elenco operatori
elenco volontari
capitolato speciale firmato per accettazione
polizza fideiussoria.
Art. 13 Responsabile del procedimento e Direttore dell’Esecuzione
L’ENTE nomina quale responsabile del procedimento il cui la COOPERATIVA si rivolgerà per qualsiasi problema di carattere organizzativo, gestionale e amministrativo. Il Direttore dell’esecuzione è
.
Art. 14
(Allegati alla convenzione)
Sono parte integrante della convenzione i seguenti allegati:
a) capitolato speciale ;
b) elenco nominativo del personale impiegato;
c) elenco nominativo dei lavoratori soci e non soci citato, con riferimento alle cooperative sociali iscritte sia nella sezione B dell’Albo regionale delle cooperative sociali;
d) piani individuali di inserimento;
e) elenco nominativo dei soci volontari impiegati.
Letto confermato e sottoscritto.
Luogo e data
Per la Cooperativa Sociale/il Consorzio Per l’Ente
Schema di
CAPITOLATO ALLEGATO ALLA CONVENZIONE
ART. 1
OGGETTO DELLE PRESTAZIONI
Il servizio riguarda l’attività di pronto intervento ed esecuzione di modesti lavori di manutenzione ordinaria delle strade e degli spazi pertinenti. Gli interventi necessari consistono sommariamente e non esaustivamente, nella colmatura di buche con conglomerato bituminoso “a freddo” (fornitura a carico della stazione appaltante), modesti interventi di manutenzione di pavimentazioni di pregio, recupero funzionale puntuale dei sistemi di raccolta acque meteoriche (caditoie, scannafossi, chiavicotti, etc), sistemazione fossi di guardia laterali naturali o artificiali e comunque di qualsiasi tipologia di opera atta allo scopo.
Il servizio dovrà svolgersi sotto l’osservanza delle norme contenute negli articoli che seguono, tenendo conto, inoltre, di quanto previsto dalla legislazione vigente in materia ambientale, gestione della raccolta e smaltimento dei rifiuti, di igiene, sanità e sicurezza per il personale impiegato.
ART. 2 DESTINATARI
La Cooperativa Sociale di Tipo “B” in base alla convenzione stipulata ai sensi della Legge 8 novembre 1991, n. 381 recante norme sulla “Disciplina delle cooperative sociali” allo scopo di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini attraverso lo svolgimento di attività diverse di servizi finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate.
ART. 3
LUOGO DI ESECUZIONE DELLA PRESTAZIONE
Gli interventi riguarderanno strade, piazze e marciapiedi compresi all’interno del territorio del comune di Terni su indicazione dei tecnici comunali preposti al controllo ed attraverso una programmazione temporale delle attività
.
ART. 4 ARTICOLAZIONE DEL SERVIZIO
Il servizio viene quantificato in un numero presunto di ore a settimana per ogni squadra di operatori muniti di attrezzature idonee.
Il numero ore viene stabilito dal progetto di inserimento e comunque dal Direttore dell’Esecuzione sulla base dei programmi delle attività che verranno definiti possibilmente con cadenza settimanale, salvo variazioni rapportate ad urgenza e contingibilità. Le variazioni o le richieste di urgenza verranno effettuate telefonicamente.
Il numero orario per ogni squadra operativa è di 5 ore giornaliere dalle 8.30 alle 13.30 articolati su 5 giorni settimanali escluso sabato e domenica e festivi. Nel corso di esecuzione del contratto, l’articolazione “standard” qui definita potrà subire variazioni, previa accordi modali tra le parti, con interventi pomeridiani nelle giornate di martedi e giovedi (orario dalle 14.30 alle 17.30). Il numero massimo di ore consentito per ogni squadra non potrà in ogni caso essere superiore a 8 ore giornaliere.
Nel caso di eventi emergenziali o non prevedibili, potranno essere richiesti interventi di natura straordinaria fuori dai normali orari sopra indicati e nei giorni festivi e prefestivi per un massimo complessivo di 60 ore (da riferirsi all’intera squadra operativa) per tutta la durata della convenzione.
Il servizio deve essere garantito per obiettivi, ed il soddisfacimento deve essere riferito al cronoprogramma determinato dal direttore dell’esecuzione in coerenza con il progetto di inserimento.
ART. 5 PRESTAZIONI
La cooperativa dovrà garantire lo svolgimento delle seguenti prestazioni:
a) elaborare dell’ambito operativo i progetti individualizzati di intervento;
b) collaborare e/o proporre all’organizzazione del servizio al fine di migliorare la qualità delle prestazioni degli operatori;
c) osservare i comportamenti, le caratteristiche ed i problemi degli operatori, raccogliendo le informazioni relative alle condizioni ambientali e psicofisiche;
d) affiancare, quando necessario, l’operatore nel corso dell’attività lavorative;
e) predisporre a cadenza concordata con la Direzione LL.PP. – Manutenzioni / Ufficio Manutenzione Ordinaria e Straordinaria Strade, una relazione contenente i dati necessari ad una valutazione in merito alla produttività del servizio attuato, ai risultati conseguiti, alle difficoltà incontrate e alle eventuali modifiche al piano di intervento resesi necessarie;
f) fornire per ciascuna squadra operativa una scheda di lavoro mensile recante: data, orari, attività svolte etc, debitamente firmata dagli operatori;
ART. 6
OBBLIGHI DELLA COOPERATIVA
La Cooperativa si obbliga ad applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti condizioni contrattuali, normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi nazionali di lavoro e dagli accordi integrativi territoriali sottoscritti dalle organizzazioni imprenditoriali e dei lavoratori maggiormente rappresentative, nonché a rispettarne le norme e le procedure previste dalla legge e per tutta la durata della convenzione. L’obbligo permane anche dopo la scadenza dei suindicati contratti collettivi fino alla loro sostituzione.
La cooperativa è tenuta inoltre all’osservanza ed all’applicazione di tutte le norme relative alle assicurazioni obbligatorie ed antinfortunistiche, previdenziali ed assistenziali, nei confronti del proprio personale e dei soci lavoratori.
Questa amministrazione si riserva di chiedere in qualsiasi momento la documentazione necessaria e prevista dalla normativa vigente per verificare la corretta attuazione degli obblighi inerenti l’applicazione del CCNL di riferimento delle leggi in materia previdenziale, assistenziale e assicurativa. L’amministrazione può richiedere alla ditta aggiudicataria in qualsiasi momento l’esibizione del libro unico al fine di verificare la corretta attuazione degli obblighi inerenti l’applicazione del CCNL di riferimento delle leggi in materia previdenziale, assistenziale e assicurativa.
Qualora la Cooperativa non risulti in regola con gli obblighi di cui sopra codesta amministrazione procederà alla risoluzione del contratto e all’affidamento del servizio ad altro soggetto senza obblighi. Alla parte inadempiente verranno addebitate le maggiori spese sostenute da codesta amministrazione. L’esecuzione in danno non esclude eventuali responsabilità civili o penali della Cooperativa.
A ciascun operatore dovrà essere garantito:
- Visita medica preventiva;
-materiale antinfortunistico;
- regolare busta paga/cedolino;
- CUD;
- Assicurazione responsabilità civile e oneri riflessi;
- quanto altro necessario e previsto dalla normativa vigente.
La Cooperativa, su richiesta del Comune, dovrà certificare l’avvenuto pagamento delle retribuzioni e dei contributi assicurativi e previdenziali producendo una dichiarazione sostitutiva rilasciata ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, attestante che i contributi versati si riferiscono al personale impiegato nell’esecuzione dell’appalto.
Qualora la cooperativa non dovesse risultare in regola con i predetti adempimenti il Comune procederà alla sospensione dei pagamenti delle fatture, assegnando un termine per la regolarizzazione.
Qualora la Cooperativa non dovesse adempiere entro i termini assegnati il Comune procederà alla risoluzione del contratto, destinando le somme trattenute al soddisfacimento degli adempimenti contrattuali e previdenziali.
E’ fatto obbligo della cooperativa di rispettare le norme in materia di sicurezza ai sensi del D.Lgs n. 81/08 s.m.i. e, conseguentemente , predisporre adeguati piani di sicurezza .
ART. 7 OBBLIGHI ASSICURATIVI
Tutti gli obblighi assicurativi antinfortunistici, assistenziali e previdenziali sono a carico della Cooperativa, la quale ne è l’unica responsabile anche in deroga alle norme che disponessero l’obbligo del pagamento delle spese a carico del Comune o in solido con questi, con esclusione del diritto di rivalsa.
ART. 8
PERSONALE DELLA COOPERATIVA
La cooperativa si impegna a garantire la presenza della figura di un Responsabile Tecnico professionale per tutta la durata dell’appalto. Tale soggetto dovrà essere in grado di far fronte alle diverse tipologie di operatori.
Il Responsabile Tecnico è chiamato a svolgere il servizio dovranno:
- svolgere il servizio con impegno, diligenza, professionalità e riservatezza;
- mantenere un contegno xxxxxxxxxx e corretto nei confronti degli operatori;
- compilare le schede orarie e garantire la compilazione delle stesse da parte degli operatori;
- attuare il piano personalizzato di intervento predisposto in favore di ciascun operatore;
- comunicare con tempestività ai referenti eventuali assenze degli operatori e la loro sostituzione;
- redigere relazioni periodiche (contenente i dati necessari per la valutazione dei risultati raggiunti, le difficoltà incontrate e le eventuali modifiche al piano d’intervento resesi necessarie per ciascun operatore, da consegnare al direttore dell’esecuzione. Inoltre, dovrà essere assicurato il costante e stretto raccordo e il coordinamento con i referenti dell’ufficio comunale preposto;
- comunicare le eventuali modifiche all’orario e al programma di intervento e concordarle con il direttore dell’esecuzione;
- mantenere il segreto d’ufficio nonché quello professionale su fatti e circostanze di cui sia venuto a conoscenza nell’espletamento dei propri compiti;
- partecipare ai momenti di programmazione e verifica stabiliti dall’ufficio comunale preposto;
Il Comune può chiedere in qualsiasi momento alla Cooperativa, esponendo per iscritto le motivazioni, la sostituzione temporanea o definitiva, del personale che sia causa di grave disservizio o accertato malcontento da parte dei cittadini e dimostri il perseverare negli stessi comportamenti pregiudizievoli.
L’aggiudicatario dovrà comunicare al Comune i nominativi degli eventuali volontari, segnalandone la responsabilità, il ruolo e le modalità di utilizzo, i criteri di copertura assicurativa, l’aspetto dell’accesso ai documenti riservati. In nessun caso il personale volontario potrà essere utilizzato in sostituzione del personale qualificato e le relative prestazioni non potranno influire sul costo del servizio.
L’appaltatore prima dell’attivazione del servizio, dovrà comunicare al Comune, il nominativo del Capo Squadra che provvederà in loco giornalmente a seguire gli operatori, e all’organizzazione al coordinamento dei programmi specifici di azione e di intervento
Per garantire la continuità degli interventi la cooperativa dovrà dimostrare adeguate conoscenze operative e tecniche. Nel caso in cui si ravvisino condizioni tecniche pregiudizievoli sul mantenimento, la stabilità statica, la tutela dei beni e dei manufatti pubblici, ecc. si dovrà chiedere l’intervento del R.U.P. incaricato dal Comune che si potrà avvalere di personale qualificato dell’Ente o della sua esperienza tecnica al fine di disporre le giuste misure, sospendere o annullare le lavorazioni.
ART. 8BIS
COMPOSIZIONE SQUADRA TIPO E ATTREZZATURE NECESSARIE
Per lo svolgimento del servizio si definisce “squadra tipo lavori edili stradali” un insieme di risorse umane e mezzi così composto:
- 2 operai fra qualificati e comuni;
- 1 autocarro di idonea portata;
- 1 compattatrice manuale;
- 1 spruzzatrice manuale emulsione bituminosa;
- segnaletica stradale mobile e coni stradali per la delimitazione temporanea del cantiere stradale;
- strumenti ed attrezzi manuali comunemente impiegati nell’edilizia stradale.
ART. 9 DURATA
La durata dell’appalto è sommaria e riguarderà il seguente periodo: . Il servizio è previsto fino alla concorrenza dei programmi d’intervento omogenei definiti con il crono programma progettuale fino alla concorrenza della spesa contrattuale finanziata e comunque fino ad esaurimento dei fondi disponibili.
In corso di validità del contratto, il Comune potrà richiede la diminuzione o l’incremento delle squadre operative, con recupero delle ore lavorative in eccedenza rispetto al monte ore settimanale complessivo.
Il costo d’intervento orario per ogni squadra è così articolato:
- € 21,97 per ogni ora uomo – mezzo esclusa IVA;
- € 17,25 per ogni ora uomo esclusa IVA.
Eventuali interventi da prestare fuori dai consueti orari di cui all’art. 4 verranno conteggiati applicando gli importi sopra indicati con una maggiorazione del 20%.
Tali importi si intendono comprensivi delle necessarie attrezzatura manuali utili all’esecuzione degli interventi richiesti..
ART. 10 INTEGRAZIONE DEL SERVIZIO
L’Amministrazione si riserva la facoltà di affidare alla cooperativa un importo superiore a quello previsto per il presente servizio nei limiti ed alle condizioni di cui all’art. 106 D.Lgs. 50/2016, utilizzando somme stanziate in Bilancio agli stessi patti e condizioni, qualora ciò fosse necessario. Tali disposizioni saranno date dall’amministrazione e la Cooperativa sarà obbligata ad ottemperarvi. Nessuna indennità o rimborso sono dovuti per qualsiasi titolo a causa della riduzione del servizio. Oltre alle variazioni previste dall’art. 1 del R.D. 2440/23 l’appaltatore ha diritto alla risoluzione del contratto.
ART. 11 AVVIO DEL SERVIZIO
La Cooperativa dovrà iniziare l’espletamento del servizio successivamente alla stipula del contratto. In caso di particolare necessità e urgenza, la Cooperativa, su richiesta del Comune, inizierà il servizio ad intervenuta esecutività del provvedimento di aggiudicazione definitiva.
ART. 12 CORRISPETTIVO E PAGAMENTI
L’Importo complessivo per il servizio è stimato in € 72.000,00 oltre IVA compresi oneri di sicurezza salvo proroghe o variazioni come sopra riportato.
L’importo è comprensivo di qualsiasi servizi inerente l’attività in convenzione nel suo complesso compresa la somma forfettaria di € 5.000,00 oltre IVA per l’acquisto di materiale vario (escluso asfalto), senza diritto a nuovi maggiori compensi, ritenendosi la Cooperativa in ogni caso soddisfatta dal Comune con il pagamento del corrispettivo.
La Cooperativa, con tale corrispettivo, s’intende soddisfatta di qualsiasi sua spettanza nei confronti del Comune per il servizio di cui trattasi e non ha, quindi, alcun diritto a nuovi o maggiori compensi.
Il corrispettivo è comprensivo di qualsiasi spesa dando atto di quanto indicato nell’art. 4.
La liquidazione delle spese avverrà mensilmente a presentazione di regolare fattura, corredata da dichiarazione attestante i versamenti effettuati /previdenziali e assistenziali per gli operatori impiegati nelle attività, sulla base delle ore effettivamente lavorate, oltre i compensi determinati a misura.
ART. 13 INFORTUNI E DANNI
La Cooperativa risponderà direttamente dei danni alle persone o alle cose comunque provocati nell’esecuzione del servizio, restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento, senza diritto di risarcimento, senza diritto di rivalsa o di compensi da parte del Comune, salvi gli interventi in favore del prestatore da parte di società assicuratrici.
ART. 14
DIVIETO DI SUB AFFIDAMENTO
E’ fatto assoluto divieto all’appaltatore di cedere o subappaltare il servizio, pena l’immediata risoluzione del contratto e l’incameramento della cauzione. In caso di infrazione commessa dalla Cooperativa, l’unico responsabile verso il Comune e verso terzi, si riterrà la stessa.
ART. 15 ASSICURAZIONI
La Cooperativa è responsabile di qualsiasi danno ed inconveniente causati direttamente all’Amministrazione od a terzi dal personale addetto al servizio e di ogni altro danno ed inconveniente dipendente dalla gestione del servizio stesso.
E’ fatto obbligo all’appaltatore di stipulare apposita polizza assicurativa per danni dovuti a responsabilità civile, in favore degli utenti del servizio oggetto dell’appalto, esonerando il Comune da ogni responsabilità. Ogni e qualsiasi responsabilità sia penale che civile ricadrà pertanto sull’impresa restando salvo ogni responsabilità dell’Ente.
La polizza stipulata dovrà essere priva di franchigia.
Copia della polizza dovrà essere consegnata all’Amministrazione Comunale prima della stipula del contratto.
ART. 16 PENALITA’
Le inadempienze derivanti dagli obblighi contrattuali comporteranno l’applicazione di una penalità, per ogni contestazione, da un minimo di € 50,00 ad un massimo di € 100,00.
L’applicazione delle penalità dovrà essere preceduta da formale contestazione dell’inadempienza da parte dell’Amministrazione comunale, nei confronti della quale la Cooperativa avrà la facoltà di presentare le sue controdeduzioni entro e non oltre dieci giorni dalla data di ricezione della contestazione.
Dopo aver contestato almeno tre volte, a mezzo raccomandata A/R, alla Cooperativa l’inadempienza rilevata, l’Amministrazione potrà, a suo insindacabile giudizio risolvere il contratto, fatte salve e riservate eventuali azioni per il risarcimento danni.
Rifusione delle spese e pagamenti di eventuali danni e penali, verranno applicati mediante ritenuta sulla rata di pagamento.
ART. 17 CONTROVERSIE
Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra la ditta aggiudicataria e il Comune in ordine agli obblighi derivanti dal presente appalto è stabilita la competenza del Giudice Ordinario competente per territorio del Comune.
Sono cause di risoluzione:
ART. 18
RISOLUZIONE CONTRATTUALE PER INADEMPIENZA
- interruzione del servizio senza giusta causa;
- l’aver subappaltato il servizio assunto;
- la sostituzione degli operatori con altri operatori non idonei a svolgere le mansioni richieste;
- inosservanza reiterata delle disposizioni di legge, di regolamento e degli obblighi previsti dal presente capitolato;
- l’aver contestato alla ditta per tre volte, a mezzo PEC, l’inosservanza delle disposizioni del presente capitolato. Nel caso di risoluzione del contratto la Cooperativa incorre nella perdita della cauzione, che resta incamerata dal Comune, fatto salvo il risarcimento dei danni per l’eventuale affidamento del servizio ad altra ditta e per tutte le altre circostanze che potrebbero verificarsi.
ART. 19 SOSPENSIONE DEL SERVIZIO
L’Amministrazione Comunale potrà sospendere il servizio, comunicandolo alla Cooperativa tramite PEC, 60gg prima.
Art.20
PIANI DI SICUREZZA E NORME IN MATERIA DI PREVENZIONE INFORTUNI E IGIENE DEL LAVORO
La Cooperativa deve consegnare al Comune e comunque aggiornare in relazione all’entità dei lavori, la durata ed il personale assegnato:
a) Il Piano di Sicurezza sostitutivo del Piano di Sicurezza e di coordinamento nei casi ammessi dalla legge;
b) Piano Operativo di Sicurezza, nei casi ammessi dalla legge,
c) Organico annuo del personale assegnato alle attività che si svolgono. E’ valida la dichiarazione mensile delle regolarità degli oneri contributivi ed assicurativi previdenziali ed assistenziali. Tale
Le gravi e ripetute violazioni dei piani stessi da parte della Cooperativa, previa formale costituzione in mora, costituiscono causa di risoluzione dei rapporti in essere.
Art.23
ALTRI ONERI A CARICO DELLA COOPERATIVA
Oltre agli oneri ed obblighi contenuti nella convenzione sottoscritta con il Comune di Terni sono a carico della Cooperativa anche quelli di seguito elencati:
- La formazione dei cantieri e l’esecuzione di tutte le opere a tal uopo occorrenti, comprese quelle per la salute e l’igiene e la tutela dei luoghi di lavoro e dei lavoratori;
- Le spese per l’impianto, la manutenzione e l’eventuale alimentazione dei mezzi e illuminazione dei cantieri, l’installazione delle attrezzature ed impianti necessari ed atti, in rapporto all’entità dell’intervento, ad assicurare la migliore esecuzione ed il normale ed ininterrotto svolgimento dei lavori;
- L’espletamento delle opere provvisionali quali ponteggi, impalcature, spostamenti, studi, mantenimento e smontaggi a fine lavori, rampe e piste di accesso;
- La vigilanza dei cantieri e la custodia degli stessi, compresi i materiali, gli impianti e i mezzi d’opera necessari per la realizzazione degli interventi nonché delle opere in corso di esecuzione ed eseguite fino all’accettazione da parte dell’A.C., tale vigilanza e custodia si intende estesa anche ai periodi di sospensione dei lavori;
- La predisposizione, prima dell’inizio dei lavori, del Piano Sostitutivo del Piano di Sicurezza e di Coordinamento e del Piano Operativo di Sicurezza. La prevenzione delle malattie e degli infortuni con
l’adozione di ogni necessario provvedimento e predisposizione inerente all’igiene e sicurezza del lavoro, essendo la Cooperativa obbligata ad attenersi a tutte le disposizioni e norme delle leggi e dei regolamenti vigenti in materia all’epoca di esecuzione dei lavori;
- La pulizia dei cantieri e la manutenzione ordinaria e straordinaria di ogni approntamento provvisionale;
- La fornitura di tutti i necessari attrezzi, strumenti e personale esperto per tracciamenti, rilievi, misurazioni, saggi, picchettazioni, ecc. relativi alle operazioni di consegna, verifiche in corso d’opera, contabilità e collaudo dei lavori;
- Gli oneri relativi alle eventuali prove sui materiali;
- Le pratiche presso Amministrazioni ed Enti per permessi e licenze, concessioni, autorizzazioni per opere di presidio, occupazioni temporanee di suoli pubblici e privati, interruzioni provvisorie di pubblici servizi, attraversamenti trasporti speciali nonché le spese ad esse relative per tasse, diritti, indennità, canoni, sanzioni, ecc. in difetto rimane ad esclusivo carico della Cooperativa ogni eventuale multa o contravvenzione nonché il risarcimento di eventuali danni;
- La conservazione ed il ripristino delle aree dei passaggi e dei servizi, pubblici o privati che venissero interrotti per l’esecuzione dei lavori, provvedendone a proprie spese con opportune opere provvisionali;
- Il risarcimento dei danni che in dipendenza del modo di esecuzione dei lavori venissero arrecati a proprietà pubbliche e privati ed a persone, o all’A.C., restando libere ed indenni l’A.C. ed il suo personale;
- Le spese per risarcimento di danni dovuti all’ abbattimento di piante, per deposito ed estrazioni di materiali;
- Le spese di adeguamento del cantiere depositi e delle aree ricreative e di lavoro dei lavoratori e tutte le norme vigenti in materia di sicurezza;
- La riparazione dei danni che si verificassero negli scavi, nei rinterri, agli attrezzi ed a tutte le opere provvisionali;
- Il carico, il trasporto e scarico dei materiali delle forniture e dei mezzi d’opera ed il collocamento a deposito ed in opera con le opportune cautele oltre ad evitare danni ed infortuni,
- La riparazione dei danni che, per ogni causa o per negligenza fossero apportati ai materiali forniti o dai lavori compiuti fino all’accettazione dell’A.C.;
- Il consentimento del libero accesso al Personale di assistenza e sorveglianza dell’A.C. in qualsiasi momento, nei cantieri di lavoro o di produzione dei materiali per le prove, i controlli, le misure e le verifiche necessarie;
- Lo sgombero e la pulizia dei cantieri dopo l’esecuzione degli interventi, con la rimozione di tutti i materiali residuali, i mezzi d’opera, le attrezzature e gli impianti esistenti, nonché con la perfetta pulizia di ogni parte e di ogni particolare delle opere, da calcinacci, sbavature, pitture, unto, ecc. e comunque ripristinando l’ambiente naturale precedente all’occupazione;
- La realizzazione e l’istallazione del cartello di cantiere;
- Gli oneri previsti dal capitolato generale di appalto del Ministero LL.PP. (D.M. del 19.04.2000 n. 145) e successive modifiche ed integrazioni;
- Tutte le spese di contratto e tutti gli oneri connessi alla sua stipulazione;
- Tutte le spese di bollo inerenti gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, durante tutto il periodo di validità del contratto.
La Cooperativa è l’unica responsabile della esecuzione degli interventi in conformità alle migliori regole dell’arte, della rispondenza di dette opere e parti di esse alle condizioni pattuite, del rispetto di tutte le norme di legge e regolamento; le disposizioni impartite dall’A.C., la presenza nei cantieri del personale di assistenza e sorveglianza, l’approvazione di tipi, procedimenti e dimensionamenti strutturali e qualunque altro intervento debbono intendersi esclusivamente concessi con la miglior tutela dell’A.C. e non diminuiscono la responsabilità della Cooperativa, che sussiste in modo assoluto ed esclusivo della consegna dei lavori al collaudo, fatto salvo il maggior termine di cui agli art.1667 e 1669 del c.c.;
In caso di danni alle opere eseguite, dovuti a qualsiasi motivo, con la sola esclusione delle cause di forza maggiore, la Cooperativa deve provvedere a propria cura e spese senza sospendere o rallentare l’esecuzione dei lavori previsti nel servizio, al ripristino di tutto quanto danneggiato.
Art.24 INTERVENTI NON DISCIPLINATI
L’amministrazione Comunale si riserva di richiedere prestazioni aggiuntive non espressamente regolamentate con il presente capitolato nel rispetto delle procedure di leggi e di quanto di volta in volta concordato preventivamente con il RUP o con il Direttore dell’esecuzione.
ART. 25
REVISIONE ED INTEGRAZIONE
Il presente capitolato potrà essere soggetto a revisione ed integrazione ad insindacabile giudizio dell’A.C. qualora si evidenziassero aspetti gestionali e operativi non previsti nella fase di formazione e/o desunti dalle sopravvenute esperienze gestionali.
Nelle clausole d’integrabilità potranno essere considerate prestazioni aggiuntive originariamente escluse e/o non contemplate.
ART. 26
RECESSO ED EVENTUALI PENALI
Nel caso la cooperativa rinunci all’espletamento del servizio, dovrà comunicarlo per iscritto con almeno 60 giorni di preavviso. Nell’ipotesi di mancato rispetto di tale periodo, verrà applicata una penale stabilita nella misura della spesa che l’Amministrazione dovrà sostenere sino all’espletamento del nuovo affidamento.
ART. 27
SPESE CONTRATTUALI
Tutte le spese inerenti la stipulazione del contratto, ivi comprese le spese di registrazione ed i diritti di segreteria, sono a totale carico della Cooperativa, la quale rinuncia al diritto di rivalsa nei confronti del Comune.
ART.28 DOMICILIO DELLA COOPERATIVA
Per tutti gli effetti del contratto l’appaltatore elegge domicilio nel Comune di Terni.
Art.29
NORME FINALI DI RINVIO
Per quanto non espressamente previsto nel presente capitolato, si fa esplicito rinvio al Codice Civile e alla normativa nazionale e regionale vigente in materia.