Regolamento per il conferimento di incarichi di collaborazione esterna all'amministrazione
Regolamento per il conferimento di incarichi di collaborazione esterna all'amministrazione
Art. 1 - Oggetto, finalità, ambito applicativo
Il presente regolamento disciplina il conferimento, da parte dell'amministrazione, di incarichi professionali e di collaborazione ad esperti esterni di comprovata specializzazione, in correlazione a quanto previsto dall'art. 110, comma 6 del dlgs n. 267/2000 , dall'art. 7, comma 6 del dlgs n. 165/2001, come modificato dall'art. 3, comma 76 della legge n. 244/2007, e da alcune norme di settore.
Le disposizioni del presente regolamento sono finalizzate a consentire la razionalizzazione della spesa per incarichi a soggetti esterni ed il contenimento degli stessi.
Le disposizioni del presente regolamento si applicano alle procedure di conferimento di incarichi individuali, esercitati in forma di lavoro autonomo sulla base di contratti di prestazione d'opera stipulati ai sensi dell'art. 2222 del codice civile e delle disposizioni ad esso seguenti, aventi natura di:
a) incarichi affidati a soggetti esercenti l'attività professionale in via abituale, necessitanti o meno di abilitazione, individuabili come titolari di partita Iva;
b) incarichi affidati a soggetti esercenti l'attività nell'ambito di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa;
c) incarichi affidati a soggetti esercenti l'attività in via occasionale.
Il presente regolamento disciplina le procedure di conferimento di incarichi professionali e di collaborazione:
a) di studio, di ricerca e di consulenza, finalizzati a sostenere e migliorare i processi decisionali dell'amministrazione;
b) a contenuto operativo, consistenti in prestazioni, tradotte in risultati ed elaborazioni immediatamente fruibili dall'amministrazione, dai soggetti in essa operanti e da esterni.
Ai fini del presente titolo si intendono per:
- “studio”: lo studio e le soluzioni di questioni inerenti l’attività dell’ente. Gli incarichi di studio sono individuati con riferimento ai parametri indicati dal D.P.R. n. 338/1994 che, all’articolo 5, determina il contenuto dell’incarico nello svolgimento di una attività di studio, nell’interesse dell’amministrazione. Requisito essenziale, per il corretto svolgimento di questo tipo d’incarichi, è la consegna di una relazione scritta finale, nella quale saranno illustrati i risultati dello studio e le soluzioni proposte;
- “ricerca”: l’attività speculativa di particolare importanza legata alla programmazione. Gli incarichi di ricerca presuppongono la preventiva definizione del programma da parte dell’amministrazione;
- “consulenza”: pareri, valutazioni, giudizi su specifiche questioni. Le consulenze riguardano le richieste di pareri ad esperti;
- “collaborazione coordinata e continuativa”: la prestazione di lavoro autonomo che si caratterizza per la continuazione della prestazione e la coordinazione con l’organizzazione ed i fini del committente, dove, pertanto, quest’ultimo conserva non un potere di direzione, ma di verifica della rispondenza della prestazione ai propri obiettivi attraverso un potere di coordinamento spazio-temporale;
- “collaborazione occasionale”: la prestazione di lavoro autonomo episodica che il collaboratore svolge in maniera saltuaria e autonoma, spesso con contenuto professionale che si esaurisce in una sola azione o prestazione che consente il raggiungimento del fine e dove “il contatto sociale” con il committente sia
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sporadico.
Art. 2 - Presupposti per il conferimento di incarichi professionali
Per esigenze cui non può far fronte con personale in servizio, l'amministrazione può conferire incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, ad esperti di provata competenza, in presenza dei seguenti presupposti:
a) l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento all'amministrazione e ad obiettivi e progetti specifici e determinati;
b) l'amministrazione deve avere preliminarmente accertato l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno;
c) la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata;
d) devono essere preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione.
Si prescinde dal requisito della comprovata specializzazione universitaria, in caso di stipulazione di contratti d’opera di collaborazione di natura occasionale o coordinata e continuativa per attività che debbano essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi o con soggetti che operino nel campo dell’arte, dello spettacolo o dei mestieri artigianali, o dell’attività informatica, nonché a supporto dell’attività didattica e di ricerca, per i servizi di orientamento, compreso il collocamento, e di certificazione dei contratti di lavoro di cui al Decreto Legislativo 10 settembre 2003 , n. 276, purchè senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, ferma restando la necessità di accertare la maturata esperienza nel settore.
Ai sensi dell’art. 3, comma 55, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, come sostituito dall’art. 46, comma 2, del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, i contratti di collaborazione autonoma, possono essere stipulati solo con riferimento alle attività istituzionali stabilite dalla legge o previste nel piano dell’attività formativa dell’Istituto .
Ai sensi dell’art. 3, comma 56, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, come sostituito dall’art. 46, comma 3, del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, il presente regolamento si applica a tutte le tipologie di incarichi come definiti nello stesso.
Ai sensi dell’art. 7, comma 6, del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, come sostituito dall’art. 46, comma 1, del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, il ricorso a contratto di collaborazione coordinata e continuativa per lo svolgimento di funzioni ordinarie o l’utilizzo dei collaboratori come lavoratori subordinati è causa di responsabilità amministrativa per il dirigente ovvero per il responsabile del servizio che ha stipulato il contratto.
Art. 3 - Selezione degli esperti mediante procedure comparative
L'amministrazione procede, fatto salvo quanto previsto ai successivi commi ed all'art. 5, alla selezione degli esperti esterni ai quali conferire incarichi professionali mediante procedure comparative, pubblicizzate con specifici avvisi, nei quali sono evidenziati:
a) l'oggetto e le modalità di realizzazione dell'incarico professionale;
b) il tipo di rapporto per la formalizzazione dell'incarico;
c) la sua durata;
d) il compenso previsto.
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Qualora l'incarico professionale da conferire abbia un valore inferiore ad euro 25.000,00 o abbia ad oggetto una prestazione di natura particolare o riguardi attività o prestazioni professionali assoggettate a dinamiche di mercato per le quali risulti opportuno fare riferimento a confronti preordinati secondo sistemi di qualificazione, l'amministrazione invita alla procedura comparativa di selezione più soggetti individuati tra quelli iscritti alle liste di accreditamento formate ai sensi del successivo art. 6 o in base al possesso di particolari requisiti.
Per il conferimento di incarichi professionali che richiedano un confronto ristretto tra esperti dotati di particolari requisiti di professionalità e di abilità, l'amministrazione si può comunque avvalere della procedura individuata dall'art. 63, comma 6 del codice dei contratti pubblici: procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando. (D. Lgs n.50 del 18.04.2016).
Nelle procedure comparative di selezione realizzate con invito, secondo quanto previsto dai precedenti commi 2 e 3, l'amministrazione opera secondo il criterio di rotazione.
Art. 4 - Criteri per la selezione degli esperti mediante procedure comparative
L'amministrazione procede alla selezione degli esperti esterni ai quali conferire incarichi professionali o di collaborazione valutando in termini comparativi gli elementi curriculari, le proposte operative e le proposte economiche secondo il metodo dell'offerta economicamente più vantaggiosa, sulla base dei seguenti criteri:
• abilità professionali riferibili allo svolgimento dell'incarico;
• caratteristiche qualitative e metodologiche dell'offerta desunte dalla illustrazione delle modalità di svolgimento delle prestazioni oggetto dell'incarico;
• riduzione della tempistica di realizzazione delle attività professionali;
• ribasso del compenso professionale offerto rispetto a quello proposto dall'amministrazione.
• In relazione alle peculiarità dell'incarico, l'amministrazione può definire ulteriori criteri di selezione o procedure semplificate.
Durante la fase di selezione dell’esperto esterno e/o di Associazioni, Società, Cooperative, l’Istituto si impegna a:
• assicurare la trasparenza nelle procedure e nella selezione;
• garantire la qualità della prestazione;
• valutare le proposte sulla base di competenze professionali acquisite e titoli valutabili;
• scegliere la soluzione più conveniente in termini di costo/beneficio;
• valutare, fra più opzioni, e considerare l’opportunità di fare ricorso alle collaborazioni plurime, utilizzando cioè, previa autorizzazione del Dirigente scolastico della scuola di appartenenza, personale docente ed ATA in servizio presso altre scuole statali, ai sensi del CCNL comparto scuola vigente;
Il Dirigente conferisce incarichi formali ad esperti scegliendo sulla base dei seguenti criteri:
A – Incarichi nell’ambito dell’ampliamento dell’offerta formativa
• inclusione tra le attività del PTOF e/o comunque consona alle attività ed alle finalità della scuola;
• competenze specifiche e distintive presentate con curriculum vitae et studiorum attestante:
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• i titoli di studio e le specializzazioni
• le esperienze lavorative nel settore
• pubblicazioni, master e stage (documentabili) sempre nel settore
• valutazione del Dirigente Scolastico
B – Incarichi relativi ai P.O.N.. I criteri di cui sopra sono così integrati:
• titoli di studio afferenti alla tipologia di intervento
• laurea specifica
• abilitazione all’insegnamento nella classe di concorso afferente alla tipologia di intervento per i percorsi di tipo disciplinare
• competenze informatiche e del sistema di gestione del P.O.N.
• certificazioni informatiche
• dottorati di ricerca
• pubblicazioni
• specializzazioni afferenti all’area di intervento
• corsi di perfezionamento post – laurea
• comprovata esperienza lavorativa nel settore di pertinenza
• esperienza e/o coordinamento corsi di formazione e specializzazione post – universitari
• esperienza nella gestione di progetti P.O.N.
• partecipazione a progetti o sperimentazioni di rilevanza nazionali
In ogni caso i titoli saranno considerati in base alle competenze richieste dal progetto e tenuto conto del profilo di ogni singolo esperto.
Per gli esperti legati ai progetti P.O.N. si procede con avviso pubblico di selezione.
La scelta dell’esperto sarà operata dalla commissione appositamente nominata, che procederà alla valutazione comparativa dei curricula. La Commissione di valutazione nominata, in composizione dispari e successivamente alla ricezione delle offerte di collaborazione, sarà formata: da n. 2 o 4 componenti incaricati dal Dirigente Scolastico e presieduta dal Dirigente Scolastico. Detta Commissione potrà essere di volta in volta ampliata con altro personale in servizio presso l’Istituzione Scolastica per la valutazione di particolari caratteristiche richieste (a titolo di esempio e non limitativo od esaustivo: Assistente Tecnico per la stesura e valutazione di particolari griglie di criteri; docente di comprovata esperienza per il progetto o l’attività che si intende svolgere diverso dallo stesso Responsabile del Progetto o Attività; ecc.). La valutazione sarà effettuata sulla base dei requisiti professionali e dei criteri già esplicitati nell’art. 4. Sarà compilata una valutazione comparativa, sulla base dell’assegnazione di un punteggio,
Le decisioni della Commissione saranno debitamente motivate.
La graduatoria è approvata dal Dirigente scolastico ed è pubblicata nell’apposita sezione di “Pubblicità Legale – Albo on-line” del sito internet dell’Istituzione scolastica.
Avverso gli atti è ammesso ricorso al Dirigente Scolastico entro 15 giorni dalla pubblicazione.
E’ fatto comunque salvo il diritto di accesso agli atti della procedura e della graduatoria nei limiti della normativa vigente in materia.
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Art. 5 - Presupposti per il conferimento di incarichi professionali in via diretta senza esperimento di procedura comparativa
Fermo restando quanto previsto dall'art. 2, l'amministrazione può conferire ad esperti esterni incarichi professionali in via diretta, senza l'esperimento di procedure di selezione, quando ricorrano le seguenti situazioni:
a) in casi di particolare urgenza, quando le condizioni per la realizzazione delle attività mediante l’esecuzione di prestazioni professionali qualificate da parte di soggetti esterni non rendano possibile l'esperimento di procedure comparative di selezione.
b) per attività comportanti prestazioni di natura artistica o culturale non comparabili, in quanto strettamente connesse alle abilità del prestatore d'opera o a sue particolari interpretazioni o elaborazioni.
c) per incarichi relativi ad attività di consulenza o di formazione delle risorse umane inerenti innovazioni normative o organizzative da attuarsi con tempistiche ridotte, tali da non permettere l'esperimento di procedure comparative di selezione.
d) per incarichi relativi ad attività particolari che necessitano di una particolare capacità, professionalità ed esperienza
e) per incarichi relativi a programmi o progetti finanziati o cofinanziati da altre amministrazioni pubbliche o dall'unione europea, per la realizzazione dei quali siano stabilite tempistiche tali da non rendere possibile l'esperimento di procedure comparative di selezione per l'individuazione dei soggetti attuatori;
f) per incarichi per cui il candidato abbia maturato una pregressa e significativa esperienza operando nell’Istituto
g) per incarichi con spesa inferiore a € 30.000,00 lordo dipendente.
Art. 6 - Liste di accreditamento di esperti
L'amministrazione può istituire una o più liste di accreditamento di esperti esterni con requisiti professionali e di esperienza minimi da essa stabiliti, eventualmente suddivise per tipologie di settori di attività.
L'amministrazione ricorre alle liste di accreditamento per invitare alle procedure comparative di selezione un numero di soggetti almeno sufficiente ad assicurare un efficace quadro di confronto.
Art. 7 - Conferimento di incarichi professionali di progettazione e di direzione lavori
L'amministrazione affida gli incarichi professionali di progettazione e di direzione di lavori di valore inferiore ai 150.000,00 euro nel rispetto di quanto previsto dall’ art. 36, comma 2, lett. a) del Codice dei contratti integrato con le deroghe introdotte dall’articolo 1, comma 912 della legge finanziaria 2019. L'affidamento degli incarichi professionali di progettazione e di direzione di lavori di valore inferiore ai 150.000,00 euro in via diretta può essere disposto dall'amministrazione solo in casi di particolare urgenza o quando il valore del contratto di consulenza assegnato in via diretta senza esperimento di procedura comparativa rientra nel limite dei 30.000,00 euro, lordo dipendete.
Art. 8 - Formalizzazione dell'incarico
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L'amministrazione formalizza l'incarico conferito mediante stipulazione di un disciplinare, inteso come atto di natura contrattuale nel quale sono specificati gli obblighi per l'incaricato/collaboratore.
Nel contratto devono essere specificati:
• l’oggetto della prestazione;
• i termini di inizio e conclusione della prestazione;
• il corrispettivo della prestazione indicato al netto della imposta sul valore aggiunto, se dovuta, e del contributo previdenziale e fiscale limitatamente alla percentuale a carico dell’amministrazione;
• le modalità di pagamento del corrispettivo;
• le cause che danno luogo a risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 1456 del C.C. e le condizioni per il ricorso delle parti al recesso unilaterale
Art. 9 – Impegni dell’esperto
L’esperto destinatario del contratto di prestazione d’opera assume nei confronti dell’istituzione scolastica i seguenti impegni:
• Predisporre il progetto specifico di intervento in base alle indicazioni ed esigenze dell’istituzione;
• Definire con la scuola il calendario delle attività e concordare eventuali variazioni.
In base al contratto d’opera, può svolgere la propria attività in appoggio agli insegnanti durante l’attività didattica curriculare e, in tal caso, la responsabilità sugli alunni rimane a carico degli insegnanti, oppure può gestire direttamente corsi di insegnamento aggiuntivi, assumendo tutte le responsabilità connesse alla vigilanza degli alunni, ai sensi degli artt. 2043, 2047 e 2048 del Codice Civile, integrati dall’art. 61 della Legge 11.07.1980, n. 312, previa autorizzazione dei genitori. In tal caso l’esperto è tenuto a rispondere direttamente all’Istituzione scolastica per ogni intervento connesso all’incarico.
Per i titolari dei contratti deve essere previsto l’obbligo di:
• svolgere l’incarico secondo il calendario predisposto dalla scuola;
• assicurare, se necessario, la propria presenza negli incontri propedeutici all’inizio delle attività, al fine di predisporre una programmazione concordata con i docenti, e nelle manifestazioni conclusive del progetto;
• documentare l’attività svolta;
• autorizzare la scuola al trattamento dei dati personali conformemente al Regolamento GDPR Unione Europea 2016/679 e dell’art. 13 del DLGS 196/2003
• assolvere a i tutti i doveri didattici in conformità alle vigenti disposizioni
La natura giuridica del rapporto che si instaura con l’incarico di collaborazione esterna è quella del contratto di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, e la disciplina che lo regola è quella stabilita dagli artt. 2222 e seguenti del codice civile. La prestazione ha carattere di temporaneità.
I contratti di cui al presente regolamento, qualora vengano stipulati con personale non appartenente all’Amministrazione scolastica, costituiscono prestazioni di collaborazione coordinata e continuativa o prestazioni occasionali e sono assoggettati al corrispondente regime fiscale e previdenziale, in dipendenza anche della posizione del contraente e non danno luogo a diritti in ordine all’accesso nei ruoli della scuola
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I contratti di cui si tratta, nel caso in cui vengano stipulati con personale appartenente all’Amministrazione scolastica, costituiscono collaborazioni plurime, ai sensi degli artt. 35 e 57 del CCNL 2016-2018.
I contratti di cui al presente regolamento non possono avere durata superiore all’anno scolastico
Degli incarichi attribuiti agli esperti esterni verrà data pubblicità ai sensi del D. Lgv. 33/2013, della Legge 192/2012, come modificati dal Freedom Information Act .
Art 10 - Collaborazioni Plurime
I docenti possono prestare la propria collaborazione ad altre scuole statali che, per la realizzazione di specifici progetti deliberati dai competenti organi, abbiano necessità di disporre di particolari competenze professionali non presenti o non disponibili nel corpo docente della istituzione scolastica. Tale collaborazione non comporta esoneri anche parziali dall'insegnamento nelle scuole di titolarità o di servizio ed è autorizzata dal dirigente scolastico della scuola di appartenenza, a condizione che non interferisca con gli obblighi ordinari di servizio ( art. 35 CCNL 2016-2018).
Il personale ATA può prestare la propria collaborazione ad altra scuola per realizzare specifiche attività che richiedano particolari competenze professionali non presenti in quella scuola.
Tale collaborazione non comporta esoneri, anche parziali, nella scuola di servizio ed è autorizzata dal dirigente scolastico sentito il direttore dei servizi generali ed amministrativi (Art. 57 CCNL 2016-2018).
Art.11 - Autorizzazione dipendenti pubblici e comunicazione alla funzione pubblica
Ai fini della stipula dei contratti disciplinati dal presente regolamento con i dipendenti di altra amministrazione pubblica e/o di altra istituzione scolastica è richiesta obbligatoriamente la preventiva autorizzazione dell’amministrazione di appartenenza di cui all’art. 53 del D.vo 30/3/2001, n.165.
L’elenco dei contratti stipulati con i soggetti di cui al comma precedente è comunicato annualmente al dipartimento della funzione pubblica entro i termini previsti dall’art. 53, commi da 12 a 16 del citato D.L.vo n.165/2
Art. 12 - Verifica dell'esecuzione e del buon esito dell'incarico
L'amministrazione verifica il corretto svolgimento dell'incarico, particolarmente quando la realizzazione dello stesso è correlata a varie fasi di sviluppo.
L'amministrazione verifica anche il buon esito dell'incarico, mediante riscontro delle attività svolte dall'incaricato e dei risultati dello stesso.
Art. 13 - Pubblicizzazione dell'affidamento degli incarichi
L'amministrazione rende noti gli incarichi conferiti, mediante formazione e pubblicizzazione periodica di elenchi dei consulenti e degli esperti di cui si è avvalsa.
Gli elenchi, messi a disposizione per via telematica, contengono per ogni incarico i riferimenti identificativi del consulente o del collaboratore cui lo stesso è stato conferito, l'oggetto, la durata ed il compenso.
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Gli incarichi relativi ai rapporti di collaborazione esterna sono efficaci a decorrere dalla data di pubblicizzazione sul sito istituzionale dell’Istituto con l’indicazione dei seguenti elementi:
-nominativo del collaboratore;
-oggetto dell’incarico;
-compenso da corrispondere
Art. 14 - Compensi, limiti
Al fine di determinare i compensi, il Dirigente Scolastico farà riferimento:
1. alle tabelle relative alle misure del compenso orario lordo spettante al personale docente per prestazioni aggiuntive all’orario d’obbligo allegate al Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del Comparto scuola vigente al momento della stipula del Contratto di Incarico;
Tipologia | Importo orario |
Attività di insegnamento | fino ad un massimo di €. 35,00 |
Attività di non insegnamento docente (da rapportare per il personale ATA al profilo di appartenenza) | fino ad un massimo di €. 17,50 |
2. In relazione al tipo di attività e all’impegno professionale richiesto, il Dirigente Scolastico ha facoltà di stabilire il compenso massimo da corrispondere al docente esperto facendo riferimento alle misure dei compensi per attività di Aggiornamento di cui al Decreto Interministeriale 12 ottobre 1995, n.326;
Tipologia | Importo |
Direzione, organizzazione | fino ad un massimo di €. 41,32 giornaliere |
Coordinamento, progettazione, produzione di materiali, valutazione, monitoraggio | fino ad un massimo di €. 41,32 orari e fino ad un massimo €. 51,65 orarie per docenti universitari |
Docenza | fino ad un massimo di €. 41,32 orari e fino ad un massimo €. 51,65 orarie per docenti universitari |
Attività tutoriale, coordinamento gruppo di lavoro | fino ad un massimo di €. 25,82 orari |
Nel caso di compenso eccedente gli importi tabellari, sarà necessario, nell’affidare l’incarico, dare adeguata motivazione in relazione al fatto che le caratteristiche del progetto presuppongono professionalità tali da giustificare il maggior compenso orario.
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3. Compensi forfetari compatibili con risorse finanziarie dell’istituzione scolastica ove più convenienti all’Amministrazione, in particolare in relazione ad incarichi della durata di un intero anno scolastico o anno finanziario in relazione alla complessità dell’incarico e al tempo presumibilmente necessario per espletarlo. Se previsto nel contratto, nel compenso fissato può essere compreso anche il rimborso forfetario delle spese di viaggio.
4. Sono fatti salvi gli emolumenti previsti in specifici progetti finanziati con fondi comunitari e/o regolamentati dagli stessi Enti erogatori
Il compenso viene erogato dietro presentazione di apposita nota di credito, con assolvimento dell’imposta di bollo, ove dovuta, e corredata della relazione esplicativa a firma del collaboratore della prestazione effettuata e a seguito di accertamento, da parte del Dirigente responsabile dell’esattezza della prestazione, secondo i termini contrattuali. Possono essere previsti acconti in corso di attuazione della prestazione lavorativa.
Ai collaboratori non compete alcun trattamento di fine rapporto, comunque denominato.
Il limite massimo di spesa annua per l’affidamento degli incarichi di cui al presente titolo, è fissato dalla disponibilità finanziaria dei relativi capitoli di spesa approvata nel Programma annuale e successive variazioni. (Art. 3, comma 56 della legge 24.12.2007, n. 244, come sostituito dall’art. 46, c.
3, del D.L. 25 giugno 2008, n. 112).
Art. 15 – Pubblicazione
Il presente regolamento è pubblicato sul sito web istituzionale.
Art. 16 – Validità del presente regolamento
Il presente regolamento ha natura di regolamento interno e rappresenta uno strumento di attuazione del regolamento di contabilità decreto interministeriale n. 129 del 28/08/2018 ed è approvato dal Consiglio d'Istituto. Il presente regolamento entra in vigore a partire dal primo giorno successivo alla data di delibera del Consiglio di Istituto e rimane in vigore fino a nuova variazione.
Busto Arsizio, 11.07.2019
Il Dirigente scolastico Xxxxxx Xxxxx Xxxxxxxx
firma apposta ai sensi dell’art. 3 comma 2 d.l. 39/93
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