RELAZIONE ILLUSTRATIVA ALL’IPOTESI DI CONTRATTO INTEGRATIVO GIURIDICO ED ECONOMICO ANNO 2019
RELAZIONE ILLUSTRATIVA ALL’IPOTESI DI CONTRATTO INTEGRATIVO GIURIDICO ED ECONOMICO ANNO 2019
(ART. 40 – comma 3 – sexies- D. Lgs 165/2001 – Circolare Xxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxx Xxxxx x. 00 del 19/07/2012)
1. Illustrazione degli aspetti procedurali e sintesi del contenuto del contratto.
Data di sottoscrizione | Verrà riportata la data di definitiva sottoscrizione dell’accordo; le trattative per la sottoscrizione dell’accordo si sono concluse il 02/07/2020 con la richiesta di sottoscritto dell’ipotesi di accordo relativo alla parte economica 2019 che completa l’ipotesi di accordo sulla parte normativa già sottoscritta il 04/12/2019 | |
Periodo temporale di vigenza | Parte giuridica: Sino alla sottoscrizione di un nuovo CCNL Parte economica: anno 2019 | |
Composizione della delegazione trattante | Parte Pubblica: Segretario Generale e Dirigenti Area I ed Area IV (deliberazione di Giunta camerale n. 122 del 18/12/2019) Parte Sindacale: XX.XX. firmatarie del CCNL 2016-2018; RSU | |
Soggetti destinatari | Personale dipendente non dirigente della Camera di Commercio Chieti Pescara | |
Materie trattate del contratto integrativo (descrizione sintetica) | • Materie indicate all’articolo 7 comma 4 CCNL 21/05/2018 con la sola esclusione dei criteri per il riconoscimento delle progressioni orizzontali • Ripartizione delle risorse decentrate per l’anno 2019 | |
Rispetto dell’iter adempimenti procedurali e degli atti propedeutici e successivi alla contrattazione | Intervento dell’organo di controllo interno Allegazione della certifica- zione dello Organo di con- trollo interno alla relazione illustrativa | |
Attestazione del rispetto degli obblighi di legge che in caso di inadempimento comportano la sanzione del divieto di ero- | E’ stato adottato il Piano della Performance previsto dall’art. 10 del D.Lgs. 150/2009: a) Piano della performance 2018-2020 approvato con deliberazione di Giunta camerale n. 69 del 28.09.2018; b) Piano della performance 2019-2021 approvato con deliberazione di Giunta camerale n. 94 del 08.11.2019; c) Piano della performance 2020-2022 approvato con deliberazione di Giunta camerale n. 11 del 30.01.2020; | |
Il Programma triennale per la trasparenza e l’integrità previsto |
gazione della retribuzione accessoria | dall’art. 11 comma 2 del D.Lgs. 150/2009: a) Programma triennale per la trasparenza e l’integrità 2018- 2020: approvato dalla Giunta camerale con deliberazione n. 22 del 14.05.2018; b) Programma triennale per la trasparenza e l’integrità 2019- 2021: approvato dalla Giunta camerale con deliberazione n. 38 del 15.04.2019; c) Programma triennale per la trasparenza e l’integrità 2020- 2022: approvato dalla Giunta camerale con deliberazione n. 12 del 30.01.2020; | |
E’ stato assolto l’obbligo di pubblicazione di cui ai commi 6 e 8 dell’art. 11 del D.Lgs. 150/2009: Articolo abrogato dall’art. 53 comma 1 lett. i) del D.Lgs. 33/2013: Le pubblicazioni sono garantite ai sensi del D.Lgs. 33/2013 | ||
La Relazione della Performance anno 2017 è stata validata dall’OIV ai sensi dell’art. 14 comma 6 del D.Lgs. 150/2009: in data 07/06/2018 per la estinta CCIAA di Chieti ed in data 06/06/2018 per la estinta CCIAA di Pescara. La Relazione della Performance anno 2018 è stata validata dall’OIV ai sensi dell’art. 14 comma 6 del D.Lgs. 150/2009 in data 28/11/2019 La Relazione della Performance anno 2019 è stata adottata con deliberazione di Giunta n. 106 del 14/07/2020; allo stato è in itinere la procedura di validazione. |
2. Illustrazione articolato del contratto e relativa attestazione della compatibilità con i vincoli derivanti da norme di legge e di contratto nazionale; modalità di utilizzo delle risorse accessorie, risultati attesi in relazione agli utilizzi del fondo ed all’erogazione delle risorse premiali; altre informazioni utili
2.a Illustrazione di quanto disposto dal contratto integrativo, in modo da fornire un quadro esaustivo della regolamentazione di ogni ambito/materia e delle norme legislative e contrattuali che legittimano la contrattazione integrativa della specifica materia trattata.
L’ipotesi di contratto integrativo trova il suo fondamento nella contrattazione cd. di I livello (CCNL 21/5/2018) che rimanda alla contrattazione integrativa la regolamentazione di tutte le materie elencate nell’art. 7 comma 4 del CCNL 21/05/2018. Le trattative, stante l’articolazione delle materie da trattare, sono state avviate nel corso dell’anno 2019 con la sottoscrizione di una prima ipotesi di accordo in data 04/12/2019 (allegato A) relativa alla parte cd “normativa”, sono proseguite poi nel 2020, subendo un forzato rallentamento a cause dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, e si sono concluse con la sottoscrizione (02/07/2020) del conseguente accordo cd “parte economica” relativa all’anno 2019 (allegato B). l’Ipotesi di accordo abroga tutte le previgenti disposizioni contenuti nei contratti cd di II livello poiché trova il suo fondamento nel nuovo CCNL 21/05/2018 che impone agli Enti di disciplinare in un’unica sessione negoziale tutte le materie che il CCNL rimanda alla contrattazione integrativa.
Art. 1 e 2 ipotesi 04/12/2019 (allegato A)
Trattandosi di contratto integrativo normativo (cd articolato), l’ipotesi di accordo, ai primi due articoli, stabilisce la durata, la decorrenza e l’ambito di applicazione.
Art. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12 ipotesi 04/12/2019 (allegato A)
Negli articoli in esame sono state riportate testualmente le disposizioni di livello superiore (CCNL e/o CCNQ) concernenti le relazioni sindacali, le prerogative sindacali ed i diritti sindacali. Tali articoli non portano alcuna innovazione rispetto alla fonte poiché, come già precisato, è stata riportata letteralmente la disciplina già fissata nei Contratti Collettivi. Sono stati inseriti nell’articolatoo (CCI parte normativa) per agevolare i destinatari del CCI nella lettura delle disposizioni avendo in un unico documento tutte le disposizioni applicabili.
Art. 13 ipotesi 04/12/2019 (allegato A)
L’art. 13 dell’ipotesi 04/12/2019, nel rispetto delle previsioni dell’art. 7 comma 4 del CCNL 21/05/2018, fissa i criteri di ripartizione delle risorse disponibili per la contrattazione integrativa di cui all’art. 68 comma 1 del CCNL, fra le diverse finalità. L’articolo, oltre a descrivere le varie finalità di utilizzo delle risorse tra impieghi “obbligati” e “variabili”, stabilisce che le risorse annualmente disponibili vengono ripartite tra le diverse tipologie di premi e indennità previste nel CCNL a seguito di specifica contrattazione decentrata. Per l’annualità 2019 l’ipotesi di ripartizione è oggetto della presente relazione come indicato all’art. 1 dell’ipotesi di accordo 02/07/2020 (allegato B).
Art. 14 ipotesi 04/12/2019 (allegato A)
L’articolo, che trova il suo fondamento nell’art. 7 comma 4 lett. b) e art. 69 del CCNL 21/05/2018, disciplina i criteri per l’erogazione dei premi correlati alla performance individuali ed alla performance organizzativa. Tali premi sono strettamente collegati alla performance dei singoli dipendenti e quindi si collegano indissolubilmente al sistema di misurazione e valutazione, tempo per tempo vigente, che la CCIAA ha adottato e che annualmente aggiorna nel rispetto delle previste relazioni sindacali. In particolare, il “premio incentivante” è legato alla performance, intesa come contributo apportato da ciascuno per il raggiungimento di determinati obiettivi. Tale contributo viene misurato nella sua duplice dimensione: quantitativa e qualitativa. Dal punto di vista qualitativo poiché integra un sistema di valutazione delle competenze, mentre dal punto di vista quantitativo poiché è legato, come detto, al raggiungimento di determinati obiettivi. In particolare, la misurazione e valutazione degli obiettivi connessi con l’erogazione della produttività tendono ad indagare sia la performance organizzativa (intesa quale dimensione dell’Ente nel suo complesso) sia la performance individuale intesa come obiettivi individuali e di gruppo. Le performance oggetto di misurazione e valutazione sono strettamente legate al piano della performance dell’Ente, al fine di garantire una stretta correlazione tra obiettivi fissati ed azioni poste in essere dai singoli individui. Attraverso l’architettura descritta si riesce a garantire la massima coerenza del ciclo della performance come previsto dal D.Lgs. 150/2009 ed una efficace correlazione dei sistemi premianti ai risultati conseguiti, ancorati alla programmazione e pianificazione definiti all’inizio di ciascun anno come meglio specificato al successivo paragrafo 2.d. L’articolo 14 disciplina, inoltre, nel rispetto delle disposizioni previste dall’art. 69 del CCNL 21/05/2019 “Differenziazione del premio individuale”, i criteri per attribuire una maggiorazione del premio individuale ai dipendenti che conseguono le valutazioni più elevate.
Art. 15 ipotesi 04/12/2019 (allegato A)
Le fattispecie previste all’art. 15 dell’ipotesi di accordo, nel rispetto della previsione di cui all’art. 70 bis del CCNL 21/05/2018 ed in funzione degli orientamenti espressi anche dall’ARAN in materia, sono state individuate a seguito di un’analisi delle attività espletate all’interno dell’ente e facendo rientrare nel concetto di particolari condizioni di lavoro quelle attività svolte in condizioni difficili e/o faticose e/o caratterizzate da rischi non diversamente prevenibili per le specifiche circostanze nelle quali vengono espletate, sia rispetto a quelle espletate dal restante personale della medesima categoria, sia rispetto alle diverse condizioni nelle quali può trovarsi ad operare. Ai fini del riconoscimento si ritiene, dunque, che la prestazione per la quale è prevista l’indennità debba essere effettivamente svolta, e tale prestazione non deve caratterizzare in modo specifico i contenuti tipici e generali delle mansioni di un determinato profilo professionale.
Art. 16 ipotesi 04/12/2019 (allegato A)
L’ipotesi di accordo, all’art. 16, disciplina i criteri generali per l’attribuzione dell’indennità per specifiche responsabilità nel rispetto della disciplina di cui all’art. 70 quinquies del CCNL 21/05/2018.
L’indennità è finalizzata a compensare l'esercizio di compiti che comportano specifiche responsabilità da parte del personale delle categorie B e C e da parte del personale di categoria D che non risulti incaricato di posizione organizzativa ai sensi dell’art. 13 del CCNL. L’importo dell’indennità è funzione della complessità della posizione ricoperta, tenendo in particolare conte del:
• grado di autonomia operativa e rilevanza esterna e/o interna agli atti assunti;
• complessità dell’attività e/o dell’istruttoria di procedimenti complessi;
• complessità organizzativa.
E’ precisato, inoltre, che nell’atto di conferimento formale della responsabilità dovranno essere specificate le funzioni per le quali viene assegnata la responsabilità e che, in assenza di preventivo atto formale di nomina non è possibile attribuire, a consuntivo, l'indennità per alcuna assunzione di particolari responsabilità. Per l’anno 2019, come previsto all’art. 2 dell’ipotesi di accordo 02/07/2020 (allegato B) le indennità sono differenziate tra responsabili di servizio di categoria D, responsabile di ufficio di categoria D e responsabile di ufficio di categoria C, come disposto nei provvedimenti di conferimento degli incarichi e previa attestazione da parte del competente dirigenti dell’effettivo svolgimento delle relative funzioni.
Art. 17 ipotesi 04/12/2019 (allegato A)
L’ipotesi di accordo, all’art. 17, prevede i criteri generali per l'attribuzione di trattamenti accessori per i quali specifiche leggi operino un rinvio alla contrattazione collettiva. L’articolo, oltre ad elencare le fattispecie, precisa che il trattamento incentivante di tali attività è posto a carico delle somme a tal fine indicate ciascun anno nel fondo risorse decentrate, e quindi nell’accordo per l’utilizzo del fondo medesimo. Tali risorse transitano in modo neutro nel fondo delle risorse decentrate con le modalità di cui alla lettera k c. 2 dall’art. 67 del CCNL. Le risorse indicate nel fondo risorse decentrate, e quindi nell’accordo di utilizzo del fondo, costituiscono comunque il limite entro il quale erogare i suddetti compensi.
Art. 18 ipotesi 04/12/2019 (allegato A)
L’ipotesi di accordo, all’art. 18,disciplina la correlazione tra la retribuzione di risultato delle posizioni organizzative ed i particolari compensi aggiuntivi previsti da specifiche disposizione di legge dovuti alle medesime posizioni, non conduce a riduzioni o abbattimenti della retribuzione di risultato qualora la stessa sia connessa ad obiettivi, indicati nel piano della performance, non coincidenti o
sovrapposti, anche solo parzialmente, con le attività per i quali siano stati riconosciuti i compensi aggiuntivi.
Art. 19 ipotesi 04/12/2019 (allegato A)
Nel rispetto delle previsioni del CCNL, l’ipotesi di accordo, all’art. 19, fissa i criteri generali per la individuazione delle misure concernenti la salute e sicurezza del lavoro.
Art. 20 ipotesi 04/12/2019 (allegato A)
Nel rispetto delle previsioni del CCNL, l’ipotesi di accordo, all’art. 20, determina il contingente di rapporti di lavoro a tempo parziale
Art. 21 ipotesi 04/12/2019 (allegato A)
Nel rispetto delle previsioni del CCNL, l’ipotesi di accordo, all’art. 21, determina il limite individuale annuo delle ore di straordinario che ciascun dipendente potrà accantonare nella banca delle ore (fino ad un massimo di 50 ore) ed i criteri per l’utilizzo delle ore accantonate che comunque potrà avvenire entro il successivo anno previa richiesta e compatibilmente con le esigenze di servizio.
Art. 22 ipotesi 04/12/2019 (allegato A)
Nel rispetto delle previsioni del CCNL, l’ipotesi di accordo, all’art. 22, determina i criteri per l’individuazione delle fasce temporali di flessibilità oraria in entrata ed in uscita confermando l’attuale regolamentazione (OdS 3/2018).
Art. 23 e 24 ipotesi 04/12/2019 (allegato A)
Le parti si sono riservate di disciplinare le materie in un successivo accordo e previo approfondimento, atteso che le fattispecie previste, allo stato, non trovato riscontro nell’Ente.
Art. 25 ipotesi 04/12/2019 (allegato A)
Nel rispetto delle previsioni del CCNL, l’ipotesi di accordo, all’art. 25, disciplina l’elevazione del limite massimo individuale per le prestazioni di lavoro straordinario. L’ipotesi di accordo prevede l’elevazione del limite massimo per le prestazioni di lavoro di straordinario per una unità di personale. E’ anche evidenziato che in nessun caso lo stanziamento per il ricorso al lavoro straordinario potrà essere superiore a quanto già previsto in bilancio.
Art. 26 ipotesi 04/12/2019 (allegato A)
Nel rispetto delle previsioni del CCNL, l’ipotesi di accordo, all’art. 26, delinea le procedure che l’Ente dovrà porre in essere per favorire lo sviluppo delle competenze e delle prestazioni del personale, nel caso di innovazioni tecnologiche inerenti l’organizzazione del lavoro che si rifletta sulla qualità del lavoro e sulla professionalità.
Art. 27 ipotesi 04/12/2019 (allegato A)
Nel rispetto delle previsioni del CCNL, l’ipotesi di accordo, all’art. 27, fissa i criteri per la determinazione della retribuzione di risultato dei titolari di posizione organizzativa, al fine di garantire adeguate risposte e riconoscimenti economici a coloro che avranno raggiunto i livelli di prestazione/risultato attesi e predefiniti in sede di assegnazione di obiettivi, che nel caso delle
posizioni organizzative si sostanziano anche in specifici obiettivi di carattere specialistico e/o gestionale, di coordinamento delle persone e di supporto alla dirigenza.
Art. 28 ipotesi 04/12/2019 (allegato A)
Nel rispetto delle previsioni del CCNL, l’ipotesi di accordo, all’art. 28, fissa i criteri per l’attivazione dei piani di welfare integrativo. Pertanto, sulla scia di tali criteri, le parti all’art. 3 dell’ipotesi di accordo del 02/07/2020 (allegato B) hanno previsto le risorse da destinare alle varie finalità fermo restando il limite massimo corrispondente alla risorse che l’Ente (estinte CCIAA di Chieti e di Pescara) avevano previsto in bilancio in quanto l’art. 72 del CCNL 21/05/2018 stabilisce che “Gli oneri per la concessione dei benefici di cui al presente articolo sono sostenuti nei limiti delle disponibilità già stanziate dagli enti, ai sensi delle vigenti disposizioni, anche per finalità assistenziali nell’ambito di strumenti a carattere mutualistico, anche già utilizzati dagli enti stessi.”.
Art. 2 ipotesi 02/07/2020 (allegato B)
L’ipotesi di accordo disciplina il cd contratto integrativo economico, ove sono indicate, per le diverse finalità, le risorse decentrate per l’anno 2019. Inoltre tale ipotesi di accordo, avendo un arco temporale circoscritto all’anno 2019, espleta la propria efficacia per il solo anno 2019 e non produce effettivi abrogativi su altri istituti.
Gli artt. 1 e 3 dell’ipotesi 02/07/2020, trattando di integrazioni della precedente ipotesi, sono stati illustrati rispettivamente con gli artt. 16 e 28 dell’ipotesi di accordo 04/12/2019.
2.b Quadro di sintesi delle modalità di utilizzo da parte della contrattazione integrativa delle risorse del Fondo unico di amministrazione (Fondo risorse decentrate)
Nel rispetto delle disposizioni fissate dai contratti collettivi in materia di costituzione e utilizzo delle risorse decentrate, le parti hanno da sempre seguito la seguente procedura:
• L’Amministrazione adotta ciascun anno specifico provvedimento avente ad oggetto la costituzione del fondo per le risorse decentrate;
• Successivamente, la delegazione trattante di parte pubblica e la delegazione di parte sindacale predispongono l’ipotesi di accordo avente ad oggetto la ripartizione delle risorse per le finalità di cui all’art. 68 del CCNL 21/5/2018;
• Gli importi indicati nell’ambito dell’accordo di cui al precedente punto, poiché preventivamente definiti, debbono essere intesi soggetti a variazioni perché alcune voci sono frutto di stime;
• L’importo destinato alla produttività ed al miglioramento dei servizi si individua come differenza tra il totale del fondo risorse decentrate e i rimanenti utilizzi programmati, è previsto.
• Le risorse che per effetto del sistema di misurazione e valutazione non dovessero essere ripartite come produttività per mancato raggiungimento degli obiettivi costituiranno, unitamente alle decurtazioni ex art. 71 del D.L. 112/2008, convertito in Legge 133/2008 economie di bilancio e non contribuiranno ad incrementare il fondo anno 2020.
2.c Gli effetti abrogativi impliciti, in modo da rendere chiara la successione temporale dei contratti integrativi e la disciplina vigente delle materie demandate alla contrattazione collettiva.
Come già indicato in sede di illustrazione del contratto integrativo (punto 2.a), l’ipotesi di accordo oggetto disciplina tutte le materie che l’art. 7 comma 4 del CCNL rimette alla contrattazione integrativa. Infatti, l’art. 8 comma 1 del medesimo CCNL stabilisce che “Il contratto collettivo integrativo ha durata triennale e si riferisce a tutte le materie di cui all’art. 7, comma 4. I criteri di ripartizione delle risorse tra le diverse modalità di utilizzo di cui alla lett. a) del citato comma 4, possono essere negoziati con cadenza annuale.”. Pertanto, la parte cd normativa abroga tutte le precedenti disposizioni contrattuali integrative e produrrà la propria efficacia a partire dall’anno 2019 e sino alla sottoscrizione di un nuovo CCNL; la parte economica (ripartizione risorse 2019) produrrà i propri effetti solo per l’annualità 2019 e, pertanto, le delegazioni provvederanno annualmente a ripartire le risorse mediante specifici accordi.
Allo stato non sono stati contrattati i criteri per le progressioni economico orizzontali che saranno oggetto di specifico accordo da inserire nell’ipotesi di CCI anno 2020 unitamente alla ripartizione delle risorse per la medesima annualità.
2.d illustrazione e specifica attestazione della coerenza con le previsioni in materia di meritocrazia e premialità (coerenza con il Titolo III del Decreto Legislativo n. 150/2009), le norme di contratto nazionale e la giurisprudenza contabili ai fini della corresponsione degli incentivi per la performance individuale e organizzativa.
L’ipotesi di accordo, come ampiamente illustrato al precedente paragrafo 2.a, stabilisce un rinvio al sistema di misurazione e valutazione che prevede:
- La valutazione della performance organizzativa
- La valutazione della performance individuale
La prima componente viene misurata sulla base di un cruscotto di indicatori e relativi target tendenti a misurare cinque macro-ambiti: grado di attuazione della strategia; Portafoglio delle attività e dei servizi; Salute dell’amministrazione; Impatto dell’azione amministrativa; confronto con altre amministrazioni.
La seconda componente viene misurata sulla base di obiettivi individuali e sulle competenze dimostrate. Il peso percentuale delle varie componenti varia in funzione della categoria di appartenenza: gli obiettivi hanno un peso maggiore per le categorie più alte e minore per le categorie più basse, mentre i comportamenti assumono una valenza maggiore per le categorie inferiori ed una valenza minore per le categorie più alte.
La valutazione, preordinata al riconoscimento del compenso, è strettamente correlata ad effettivi incrementi della produttività e di miglioramento quali-quantitativo dei servizi da intendersi, per entrambi gli aspetti, come risultato aggiuntivo apprezzabile rispetto al risultato atteso dalla normale prestazione lavorativa, poiché il medesimo piano della performance e i conseguenti obiettivi a cascata assegnati vengono implementati con indicatori pienamente conformi a quanto disposto dall’art. 5 del D.Lgs. 150/2009 e dalle linee guida in materia di ciclo della performance.
La correttezza del sistema, essendo gli obiettivi legati alla performance, è oggetto di validazione da parte dell’Organismo Indipendente di Valutazione, che garantisce anche la correttezza dei sistemi di misurazione e valutazione, come specificamente previsto nell’art. 14 del D.Lgs. 150/2009.
Si fa presente che la differenziazione del premio legato alla performance individuale, prevista dall’art. 69 del CCNL 21/05/2018, trova concreta applicazione nell’ipotesi di accordo come già illustrato al paragrafo 2.a. I premi, comunque, non vengono corrisposti in assenza della validazione della relazione sulla performance da parte dell’OIV.
2.e) Illustrazione e specifica attestazione della coerenza con il principio di selettività delle progressioni economiche finanziate con il Fondo per la contrattazione integrativa –
progressioni orizzontali – ai sensi dell’art. 23 del D.Lgs. 150/2009 (previsione di valutazioni di merito ed esclusione di elementi automatici come l’anzianità di servizio).
L’ipotesi di accordo oggetto della presente relazione (parte economica) non include risorse per il riconoscimento delle progressioni orizzontali ma si limita a prevedere il finanziamento di quelle già esistenti. Tra l’altro i criteri per il riconoscimento delle progressioni orizzontali devono essere ancora oggetto di accordo come già indicato nel paragrafo 2.c.
2.f Illustrazione dei risultati attesi dalla sottoscrizione del contratto integrativo, in correlazione con gli strumenti di programmazione gestionale (Piano della performance), adottati dall’Amministrazione in coerenza con le previsioni del Titolo II del Decreto Legislativo n. 150/2009.
La coerenza tra gli strumenti di programmazione e l’ipotesi di accordo è assicurata dalla circostanza che gli obiettivi ancorati all’erogazione del premio incentivante sono una derivazione degli obiettivi indicati nel Piano della Performance e, quindi, sono soggetti alla disciplina prevista dalla normativa e dalle linee guida in materia. Il Piano della performance è articolato in tre aree strategiche di intervento:
-competitività dell’Ente: finalizzata alla riorganizzazione e revisione dei propri processi per accrescere la qualità e quantità dei servizi erogati.
-competitività del territorio: implementazione di tutte le azioni che permettono di incrementare l'attrattività del territorio in termini turistici e produttivi e di tutela delle imprese e dei consumatori.
-competitività delle imprese: finalizzata alla realizzazione dei programmi che consentano al sistema imprenditoriale di migliorare ed accrescere i processi produttivi nell'ottica di una maggior competitività del territorio.
Nell’ambito di tali aree di intervento, il piano della performance ha individuato gli obiettivi strategici e gli obiettivi operativi che, poi, saranno oggetto di assegnazione ai Dirigenti ed al personale non dirigente per il loro raggiungimento, secondo la metodologia indicata nel Sistema di Misurazione e Valutazione tempo per tempo vigente.
Quanto sopra consente una correlazione dei compensi ad effettivi incrementi della produttività e di miglioramento quali-quantitativo dei servizi da intendersi, per entrambi gli aspetti, come risultato aggiuntivo apprezzabile rispetto al risultato atteso dalla normale prestazione lavorativa.
Pescara, 29/07/2020
IL RESPONSABILE
Ufficio “Organizzazione, Performance, Personale”
(Xxxxxxxx Xxxxxx)
IL SEGRETARIO GENERALE
(Dott. Michele De Vita)
Firma digitale ai sensi dell’art. 24 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 “Codice dell’amministrazione digitale” e s.m.i.
RELAZIONE TECNICO FINANZIARIA ALL’IPOTESI DI CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO
L’ipotesi di accordo, parte cd normativa, ha effetti finanziari nei limiti di quanto previsto nel relativo fondo.
Il fondo risorse decentrate, sulla base di quanto previsto dal vigente CCNL, è stato costituito, per l’anno 2020, dall’Amministrazione con provvedimento n. 93 del 10/12/2019 quantificandolo in € 524.116,35, già trasmesso al Collegio dei Revisori dei Conti con PEC del 26/02/2020 (prot. N. 4627). Successivamente il fondo è stato integrato di € 13.142,94 con determinazione n. 30 del 29/06/2020. Le integrazioni di cui trattasi, per effetto di specifiche previsioni contrattuali e per le motivazioni indicate nel provvedimento stesso, non incidono sui vincoli previsti dall’art. 23 co. 2 D.Lgs. 75/2017 poiché tutte escluse dalla base di calcolo come chiarito dalla Ragioneria Generale dello Stato con nota prot. N. 257831 del 18/12/2018. Il fondo nel suo complesso è comprensivo della somma di € 70.000,00 non spendibile e connessa con i recuperi disposti a seguito della ispezione ministeriale che ha interessato la estinta CCIAA di Pescara.
In particolare, relativamente al fondo per le risorse decentrate, per l’anno 2019:
III.1.1 Sezione I - Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità
Tali risorse sono previste dall’art. 67 comma 1 e 2 CCNL 21/05/2018 ammontano ad € 359.630,79. Le risorse decentrate aventi natura stabile sono state quantificate per l’anno 2019, in applicazione delle norme contrattuali sopraccitate, in complessivi € 359.630,79. Di seguito viene descritta in dettaglio l’articolazione delle risorse stanziate sul fondo ai sensi delle vigenti disposizioni contrattuali di cui all’art. 67 del CCNL del 21/05/2018:
- Importo Unico Consolidato pregresso (Comma 1) - che resterà confermato stabilmente anche per gli anni successivi decurtato dei tagli operati nel periodo 2011-2014 per effetto dell’art. 9 del
D.L. 78/2010 e delle risorse destinate nel 2017 alle posizioni organizzative, come schematicamente di seguito riportato:
Voce | Importo estinta CCIAA di CHIET | Importo estinta CCIAA di PESCARA | Totale |
Risorse ex art. 31 co. 2 CCNL 22/01/2004 e successivi incrementi | € 191.226,87 | € 262.576,86 | € 453.803,73 |
Dichiarazione congiunta 14 CCNL 22/01/2004 | € 6.000,60 | € 7.000,76 | € 13.001,36 |
Decurtazione ex art. 9 DL 78/2010 | € 25.202,42 | € 46.189,47 | € 71.391,89 |
Decurtazione risorse destinate alle PO anno 2017 | € 16.125,00 | € 39.100,00 | € 55.225,00 |
Importo unico consolidato | € 340.188,20 |
Le risorse indicate, per l’anno 2017, sono state individuate nella estinta Camera di Commercio di Chieti con determinazione del Segretario Generale n. 26 del 21/03/2017 e certificate dal Collegio dei Revisori dei Conti con verbale n. 5/2017 del 09/06/2017.
Le medesime risorse sono state, invece, individuate nella estinta Camera di Commercio di Pescara con determinazione dirigenziale n. 473 del 02/10/2017 e certificate dal Collegio dei Revisori dei Conti con verbale n. 120/2017 del 06/11/2017.
- Importo su base annua pari ad € 83,20 per le unità di personale in servizio al 31/12/2015 (Comma 2 lettera a): le risorse ammontanti ad € 8.236,80 sono state quantificate tenendo conto del personale risultante nel conto annuale riferito a tale data nelle accorpate Camere di Commercio di Chieti e di Pescara:
- dipendenti estinta CCIAA di Chieti al 31/12/2015 n. 50
- dipendenti estinta CCIAA di Pescara al 31/12/2015 n. 49
- Differenziale sulle posizioni iniziali delle progressioni orizzontali per incrementi contrattuali (Comma 2 lettera b) le risorse ammontanti ad € 9.142,64 sono state quantificate tenendo conto degli incrementi a regime previsti dall’art. 64 del CCNL 21/05/2018, riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali, prendendo a riferimento il personale in servizio alla data di decorrenza di tali incrementi.
- Retribuzione individuale di anzianità ed assegni ad personam non più corrisposti al personale cessato (Comma 2 lettera c) le risorse ammontanti ad € 2.063,15 corrispondente alla retribuzione individuale di anzianità in godimento da parte di una dipendente collocata in quiescenza dal 01/01/2018.
III.1.2 Sezione II - Risorse variabili
Tali risorse sono disciplinate dall’art. 67 comma 3 e seguenti CCNL 21/05/2018.
Le risorse variabili sono composte da ulteriori somme aventi caratteristiche di eventualità e variabilità, derivanti dall’applicazione di varie discipline contrattuali, nel rispetto dei criteri e delle condizioni ivi prescritte. Tali risorse, proprio per la loro natura di eventualità e variabilità vengono utilizzate per il finanziamento dei premi e delle indennità previste dall’art. 68 comma 2 ovvero dei premi correlati alla performance organizzativa ed individuale (lettere a e b) e ad alcune indennità aventi natura variabile, secondo le destinazioni previste dal CCNL o dalla contrattazione integrativa. Le risorse della componente variabile, comprensive dei risparmi sullo straordinario ammontano ad € 168.144,87.
Risorse previste nel provvedimento n. 93 del 10/12/2019:
Le risorse aventi natura variabile , assoggettate ai vincoli e limiti finanziari previsti dall’art. 23 comma 2 del D.Lgs. n. 75/2017, sono state quantificate | Entità del finanziamento | Descrizione | Destinazioni vincolate | Note |
Art. 67 co. 3 lettera b) | € 1.993,36 | Ria personale cessato nel corso dell’anno di riferimento | ||
Art. 67 co. 3 lettera h) | € 27.724,41 Monte salari: Chieti: € 935.261,13 Pescara: € 1.375.106,36 | 1,2% monte salari anno 1997 | Delibera GC 113 del 29/11/19 | |
Art. 67 co. 5 lettera b) | € 61.950,55 | Dettaglio di cui all’allegato alla delibera | Performance produttività | Delibera GC 113 del 29/11/19 |
Art. 67 co. 3 lettera e) | € 18.514,62 | Risparmio straordinario relativo all’anno 2018 | ||
Art. 15 comma 7 | € 55.225,00 | Risorse destinate alle PO non utilizzate nell’anno di riferimento | Delibera GC 113 del 29/11/19 |
Risorse previste nel provvedimento n. 30 del 29/06/2020:
Art. 67 co. 3 lettera b) | € 64,07 | Integrazione precedente determinazione n. 93/2019 | ||
Art. 67 co. 3 lettera e) | € 1.191,42 | Integrazione precedente determinazione n. 93/2019 | ||
Art. 68 co. 1 | € 1.481,44 | Economie fondo anno 2018 – non determinate in precedenza |
Le risorse variabili sono integrate, altresì, di € 9.483,63 corrispondenti alle risorse dei concorsi a premio (€ 8.457,37) e compensi ISTAT (€ 1.026,26). Tali risorse transitano in modo neutro nel fondo delle risorse decentrate con le modalità di cui alla lettera k c. 2 dell’art 67 del CCNL. Le risorse indicate nel fondo risorse decentrate (€ 9.483,63), quindi nell’accordo di utilizzo del fondo, costituiscono comunque il limite entro il quale erogare i suddetti compensi
III.1.3 Sezione III – (eventuali) Decurtazioni del Fondo
Le risorse stabili (art. 67 co. 2 lett. e) e le risorse variabili (art. 67 co. 3 lett K) sono incrementate degli importi necessari a sostenere gli oneri del trattamento economico di personale trasferito, a fronte di una corrispondente riduzione del fondo dell’amministrazione di provenienza. Tuttavia per l’annualità di riferimento non ricorre la fattispecie.
III.1.4 Sezione IV –Sintesi della costituzione del fondo sottoposto a certificazione
Il fondo per l’anno 2019 ammonta ad € 527.775,66 (€ 359.630,79 parte stabile ed € 168.144,87 parte variabile). Tuttavia le risorse effettive oggetto di contrattazione con la delegazione di parte sindacale è pari ad € 457.775,66 poiché al fondo anno 2019 va decurtata la somma di € 70.000,00 oggetto di recupero a seguito dell’ispezione ministeriale. Il fondo oggetto di certificazione è ulteriormente integrato di € 9.483,63 corrispondenti alle risorse dei concorsi a premio (€ 8.457,37) e compensi ISTAT (€ 1.026,26) già oggetto di specifica illustrazione alla precedente sezione III.1.2 Sezione II - Risorse variabili
III.1.5 Sezione V – Risorse temporaneamente allocate all’esterno del Fondo
Sezione non pertinente
III.2 Modulo II – Definizione delle poste di destinazione del Fondo per la contrattazione integrativa.1 Sezione I - Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità
La destinazione delle risorse costituite trova il presupposto nell’art. 17 del CCNL 1/4/1999. In sede di contrattazione integrativa è stata formalmente concordata la seguente ripartizione:
Descrizione | Destinazione risorse | Note |
Premi correlati alla performance organizzativa e individuale (art. 68 co. 2 lett. a e b) CCNL 21/05/2018) | € 173.430,65 |
Progressioni economiche (art. 68 co. 2 lett. j) CCNL 21/05/2018) | € 174.526,98 | Somma necessaria per corrispondere le progressioni orizzontali già riconosciute. Per l’anno 2019 non sono state destinate risorse per nuove progressioni |
Indennità condizioni di lavoro, di cui all’art. 70-bis (art. 68 co. 2 lett. c) CCNL 21/05/2018 | € 7.500,00 | Calcolato sulla base delle indennità già previste nell’ipotesi di accordo |
“Specifiche responsabilità” (art. 68 co. 2 lett. e) CCNL 21/05/2018) | € 47.774,69 | Calcolato in funzione delle specifiche responsabilità attribuite nel 2019 e dell’indennità previste nelle ipotesi di accordo. |
Indennità di comparto (Art. 33 CCNL 22/01/2004) | € 38.473,84 | |
Totale | € 488.272,96 Somme da riversare in bilancio € 70.000,00 PO estinta CCIAA di Pescara € 16.069,50 |
La somma di € 16.069,50 è stata contrattata per far fronte a richieste (legittime) dei titolari delle posizioni organizzative della estinta Camera di Commercio di Pescara per il riconoscimento di somme ulteriori rispetto alla retribuzione di risultato riconosciuta solo parzialmente per gli anni dal 2013 al 2017.
III.2.1 Sezione I – Destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa o comunque non regolate specificamente dal Contratto Integrativo sottoposto a certificazione
Non sono state oggetto di negoziazione, poiché non suscettibili di modifiche le indennità di comparto e le progressioni economiche ove la cifra indicata attiene esclusivamente alle progressioni orizzontali già perfezionate. Tale destinazione, comunque, come risulta nell’art. 1 dell’ipotesi di accordo (allegato B), trova integrale copertura con le risorse stabili.
III.2.2 Sezione II – Destinazioni specificamente regolate dal Contratto Integrativo
In considerazione di quanto indicato nella precedente sezione III.2.1, sono state negoziate l’indennità per particolari condizioni di lavoro, specifiche responsabilità premi correlati alla performance e le somme per far fronte alle richieste dei titolari di PO della estinta CCIAA di Pescara. Le indennità negoziate non hanno carattere vincolante ma sono corrisposte solo nei limiti degli stanziamenti operati al riguardo. In ogni caso l’impossibilità di riconoscere l’indennità non pregiudica l’esigibilità delle mansioni a cui le relative fattispecie sono correlate.
III.2.3 Sezione III – (eventuali) Destinazioni ancora da regolare
Sezione non pertinente
III.2.4 Sezione IV – Sintesi della definizione delle poste di destinazione del Fondo per la contrattazione integrativa sottoposto a certificazione
Per le finalità di cui alla presente sezione si fa riferimento all’ipotesi di accordo, allegato alla presente relazione che riporta, analiticamente, tutti i dati richiesti.
III.2.5 Sezione V – Destinazioni temporaneamente allocate all’esterno del Fondo
Sezione non pertinente
III.2.6 Sezione VI – Attestazione motivata, dal punto di vista tecnico-finanziario, del rispetto di vincoli di carattere generale
a) Come evidenziato nell’ipotesi di accordo, le destinazioni aventi carattere di certezza e stabilità (progressioni orizzontali ed indennità di comparto) sono finanziate esclusivamente con le risorse stabili di cui all’art. 67 commi 1 e 2 del CCNL 21/05/2018;
b) Gli incentivi economici sono attribuiti solo a seguito di certificazione del raggiungimento degli obiettivi ed al termine del processo di valutazione, come specificamente disciplinato nel sistema di misurazione e valutazione adottato dall’Ente con deliberazione n. 49/2018 e l’eventuale mancato raggiungimento, totale o parziale, degli obiettivi operativi indicati nel piano della performance anno 2019, valutati sulla base del vigente sistema di misurazione e valutazione, daranno luogo ad una corrispondente decurtazione dell’ammontare degli incentivi da ripartire che costituiranno economia di bilancio;
c) Per l’anno 2019 non sono previste risorse per il riconoscimento delle progressioni orizzontali.
III.3 Xxxxxx XXX – Schema generale riassuntivo del Fondo per la contrattazione integrativa e confronto con il corrispondente Fondo dell’anno precedente
Fondo anno 2017 | Fondo anno 2018 | Fondo anno 2019 | |
Art. 67 comma 1 CCNL 21/5/2018 | Il fondo anno 2017 | 340.188,20 | 340.188,20 |
Art. 67 comma 2 CCNL 21/5/2018 | scaturente dalla somma dei fondi delle estinte | 8.236,80 | |
CCIAA di Chieti e | |||
Pescara, fa riferimento ad | |||
Art. 67 comma 2 lett. b) CCNL 21/5/2018 | altre voci indicate nei previgenti contratti, si | 8.220,26 | 9.142,64 |
riporta, pertanto, solo il | |||
totale delle risorse stabili: | |||
Art. 67 comma 2 lett. c) CCNL 21/5/2018 | 2.063,15 | 2.036,15 | |
Totale risorse stabili | 460.804,49 | 350.471,61 | 359.630,79 |
Art. 67 comma 3 lett. d) CCNL 21/5/2018 | 2.057,43 |
Art. 67 comma 3 lett. h) CCNL 21/5/2018 | Il fondo anno 2017 scaturente dalla somma dei fondi delle estinte CCIAA di Chieti e Pescara, fa riferimento ad altre voci indicate nei pre- vigenti contratti, si riporta, pertanto, solo il totale delle risorse variabili: | 27.724,41 | 27.724,41 |
Art. 67 comma 5 lett. b) CCNL 21/5/2018 | 110.337,77 | 61.950,55 | |
Art. 67 comma 3 lett. e) CCNL 21/5/2018 | 14.382,31 | 19.706,04 | |
Art. 68 comma 1 CCNL 21/05/2018 | 1.481,44 | ||
Art. 15 comma 7 CCNL 21/05/2018 | 55.225,00 | ||
Totale risorse variabili | 216.313,26 | 152.444,49 | 168.144,87 |
Totale risorse decentrate | 677.117,75 | 502.916,10 | 527.775,66 |
Riduzione ai sensi dell’art. 67 co. 2 lett. e) | 140.390,73 | 14.643,14 | |
TOTALE RISORSE | 536.727,02 | 488.272,96 | 527.775,66 |
Le risorse per l’anno 2019 indicate nel prospetto di cui sopra sono integrate di € 9.483,63 corrispondenti alle risorse dei concorsi a premio (€ 8.457,37) e compensi ISTAT (€ 1.026,26) già oggetto di specifica illustrazione alla precedente sezione III.1.2 Sezione II - Risorse variabili. Tali risorse non incidono sui vincoli previsti dall’art. 23 co. 2 D.Lgs. 75/2017 poiché escluse, insieme da altre, dalla base di calcolo come chiarito dalla Ragioneria Generale dello Stato con nota prot. N. 257831 del 18/12/2018.
III.4 Modulo IV – Compatibilità economico-finanziaria e modalità di copertura degli oneri del Fondo con riferimento agli strumenti annuali
L’Ente è in equilibrio economico-finanziario ed ha la capacità di spesa ai fini dell’imputazione delle risorse indicate nel fondo.
III.4.1 Sezione I – Esposizione finalizzata alla verifica che gli strumenti della contabilità economico-finanziaria dell’Amministrazione presidiano correttamente i limiti di spesa del Fondo nella fase programmatoria della gestione.
Dal budget dell’Ente risulta che le imputazioni indicate troveranno integrale copertura, nell’ambito degli oneri del personale, nel mastro 3210.
III.4.2 Sezione II – Esposizione finalizzata alla verifica a consuntivo che il limite del Fondo dell’anno precedente sia stato rispettato.
Rispetto del limite previsto dall’art. 67 comma 7 CCNL 21/05/2018
La quantificazione del fondo delle risorse decentrate e di quelle destinate agli incarichi di posizione organizzativa, di cui all’art. 15, comma 5, deve comunque avvenire, complessivamente come previsto dall’art. 67 comma 7 del CCNL 21/05/2018, nel rispetto dell’art. 23, comma 2 del D.Lgs. n.
75/2017. Ai sensi della norma citata il limite del fondo è vincolato al rispetto dell’ammontare delle risorse decentrate stanziate nell’anno 2016.
Tetto risorse decentrate anno 2016 | € 536.727,02 | |
Fondo risorse decentrate estinta CCIAA di Chieti | € 277.336,93 | |
Fondo risorse decentrate estinta CCIAA di Pescara | € 259.390,09 |
Totale risorse decentrate anno 2019 € 527.775,66 Nell’ammontare delle risorse anno 2019 sono incluse anche voci da non considerare ai fini dei vincoli previsti dall’art. 23 co. 2 D.Lgs. 75/2017 poiché escluse, insieme da altre, dalla base di calcolo come chiarito dalla Ragioneria Generale dello Stato con nota prot. N. 257831 del 18/12/2018 (risparmi sullo straordinario – Art. 67 comma 3 lett. e) e economie fondo anno precedente - Art. 68 comma 1).
III.4.3 Sezione III – Verifica delle disponibilità finanziarie dell’Amministrazione ai fini della copertura delle diverse voci di destinazione del Fondo.
La copertura è assicurata dalla relativa previsione tra la voce degli oneri correnti “Personale”, “Competenze al personale”, come già indicato al precedente paragrafo III.4.1. Sezioni I.
Pescara, 29/07/2020
IL RESPONSABILE
Ufficio “Organizzazione, Performance, Personale”
(Xxxxxxxx Xxxxxx)
IL SEGRETARIO GENERALE
(Dott. Michele De Vita)
Firma digitale ai sensi dell’art. 24 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 “Codice dell’amministrazione digitale” e s.m.i.
, n.