Panoramica dei contenuti:
Panoramica dei contenuti:
Sezione I: Disposizioni generali
Sezione II: Disposizioni particolari per contratti di fornitura
Sezione III: Disposizioni particolari per contratti d’appalto e contratti edilizi
Sezione IV: Disposizioni particolari per contratti di servizi
I. Disposizioni generali
Art. 1 Ambito di applicazione
1. Le presenti Condizioni generali di acquisto (CGA) trovano applicazione per tutti gli ordini e le commesse di Smurfit Kappa Deutschland GmbH e delle sue consociate ai sensi degli artt. 15 e segg. della legge tedesca sulle società per azioni (AktG) (di seguito congiuntamente “Smurfit Kappa”). Esse costituiscono parte integrante di tutti i contratti stipulati da Smurfit Kappa con fornitori e contraenti (di seguito congiuntamente “Contraenti”). Deroghe, modifiche o integrazioni del contratto, comprese le presenti CGA, necessitano, per essere valide, della forma testuale. Se per un singolo contratto si pattuiscono norme in deroga alle presenti CGA, queste ultime hanno valore integrativo.
2. Le Condizioni generali (ad es. condizioni di vendita o fornitura) apposte dal Contraente non hanno validità salvo che essa venga espressamente riconosciuta per iscritto da Smurfit Kappa. Una commessa o un ordine impartito (di seguito anche congiuntamente “Ordine”) oppure l’accettazione di una fornitura o prestazione (di seguito anche congiuntamente “Prestazione”) non sono da intendersi come assenso. Le Condizioni generali del Contraente non trovano applicazione nemmeno nel caso in cui Smurfit Kappa non si opponga espressamente alla loro validità, persino qualora Smurfit Kappa vi faccia riferimento in documenti (ad. es. moduli d’offerta).
3. Le CGA trovano applicazione solo nei confronti di imprenditori ai sensi dell’art. 14 del cod. civ. ted., di persone giuridiche di diritto pubblico e di enti di diritto pubblico con patrimonio separato. Esse valgono per tutti i contratti di fornitura e di erogazione di Prestazioni che Smurfit Kappa ordina e affida ai suoi Contraenti; in presenza di rapporti commerciali in corso, anche per tutte le operazioni future con il Contraente, anche in assenza di un esplicito rinvio alle stesse.
4. Richiami alla validità delle norme di legge hanno mera funzione chiarificatrice. Anche in mancanza di un siffatto chiarimento, le norme di legge trovano applicazione, salvo che non siano direttamente modificate o espressamente escluse nelle presenti CGA.
5. L’acquisto di Smurfit Kappa si riferisce a operazioni legali di diversa tipologia, ad es. contratti di fornitura, contratti d’appalto e contratti edilizi oppure contratti di servizi. Le sezioni da II a IV delle presenti CGA disciplinano disposizioni particolari per i singoli ambiti di prestazione e costituiscono in tal senso parte integrante dei rispettivi contratti con il Contraente. Ciò vale anche nel caso in cui in un documento determinante per la stipula del contratto (ad es. l’Ordine) siano riportate diverse voci di prestazione; le Condizioni particolari trovano applicazione a seconda del tipo della voce di prestazione. Le Condizioni generali della sezione I valgono in ogni caso per tutte le forniture e le Prestazioni ordinate e affidate da Smurfit Kappa.
6. Smurfit Kappa è autorizzata a modificare le presenti CGA in qualsiasi momento a propria discrezione. Tali modifiche dovranno essere notificate da Smurfit Kappa al Contraente in forma testuale. La modifica è da intendersi accettata dal Contraente se questi non vi si oppone entro il termine di sei settimane dal ricevimento della notifica di modifica, in cui Smurfit Kappa precisa specificamente tale conseguenza al Contraente.
Art. 2 Ordini e stipula contrattuale
1. I contratti tra Smurfit Kappa e il Contraente si perfezionano in genere con l’Ordine e la conferma dell’Ordine. L’Ordine di Smurfit Kappa si considera accettato dal Contraente nel momento in cui quest’ultimo non lo rifiuta entro 2 (due) giorni lavorativi dal ricevimento. Nell’Ordine, Smurfit Kappa precisa specificamente questa conseguenza al contraente. Fino al perfezionamento del contratto Smurfit Kappa può revocare l’Ordine senza incorrere in costi.
2. Inoltre possono essere stipulati contratti singoli o contratti quadro riferiti alla Prestazione oppure contratti a quantità in base ai quali Smurfit Kappa effettua ordini a scalare per la quantità concordata degli oggetti di fornitura o delle Prestazioni. Gli ordini a scalare sono vincolanti se il Contraente non vi si oppone entro 2 (due) giorni lavorativi dal ricevimento riportandone i motivi. Nell’ordine a scalare Smurfit Kappa precisa specificamente tali conseguenze al Contraente.
3. Se nel caso specifico Smurfit Kappa non conferma espressamente una determinata quantità d’ordine, non si assume alcun obbligo di ritiro di determinati quantitativi di fornitura o di contingenti di prestazione.
4. Se l’Ordine è preceduto da un’offerta del Contraente, questa è vincolante. Non è dovuto alcun corrispettivo per la predisposizione di offerte.
5. La stipula di contratti singoli o contratti quadro relativi alla Prestazione avviene in genere tramite un documento contrattuale separato. Per offerte, Xxxxxx, conferme d’ordine, contratti a quantità e ordini a scalare, le parti pattuiscono la forma testuale e/o la trasmissione tramite EDI. Xxxxxx o accordi nonché modifiche o integrazioni di un Ordine per via orale o
telefonica necessitano, per essere efficaci, della conferma da parte di Smurfit Kappa in forma testuale o tramite EDI.
6. Determinante per il contenuto e la portata delle Prestazioni nonché le condizioni valide è in ogni caso la dichiarazione di stipula contrattuale (in genere l’Ordine) di Smurfit Kappa.
Art. 3 Svolgimento della prestazione
1. L’oggetto della fornitura ovvero la Prestazione deve essere conforme per esecuzione e materiale all’ultimo stato dell’arte e alle qualità pattuite. Valgono come accordo sulle qualità le descrizioni dei prodotti o delle prestazioni (ad es. specifiche) che costituiscono l’oggetto del rispettivo contratto – in particolare perché nominate o perché vi viene fatto riferimento nell’Ordine di Smurfit Kappa – o che analogamente alle presenti CGA sono incluse nel contratto, indipendentemente dal fatto che la descrizione di Smurfit Kappa provenga dal Contraente o da un terzo (ad es. il produttore).
2. Se il Contraente riconosce che una qualità concordata non è adatta per l’utilizzo previsto da Smurfit Kappa, ne dà tempestiva notizia a quest’ultima. Il Contraente esamina subito eventuali specifiche, disegni, schede dati oppure altre descrizioni delle prestazioni o requisiti e informa Smurfit Kappa senza indugio nel caso in cui questi gli risultino riconoscibilmente errati, incompleti o altrimenti poco chiari, compresa una proposta di correzione.
3. L’approvazione di campioni, modelli, ecc. da parte di Smurfit Kappa non esonera il Contraente dal suo obbligo di rispettare le qualità concordate e in particolare non va a intaccare eventuali pretese per difetti spettanti a Smurfit Kappa.
4. Smurfit Kappa è autorizzata, con riferimento alle qualità e all’esecuzione dell’oggetto della fornitura o della Prestazione, anche dopo la stipula contrattuale, a esigere in qualsiasi momento modifiche, a patto che siano tecnicamente ed economicamente opportune per il Contraente. Il Contraente comunica a Smurfit Kappa eventuali ripercussioni di simili richieste di modifica su scadenze e costi subito dopo il ricevimento della richiesta. L’attuazione di modifiche non essenziali avviene a titolo gratuito.
5. Tutte le modifiche relative all’esecuzione della prestazione da parte del Contraente, tra cui materie prime e materiali utilizzati, luoghi e processi di produzione, necessitano del previo consenso da parte di Smurfit Kappa in forma testuale.
6. Il Contraente è tenuto a rispettare tutte le leggi e i regolamenti, le disposizioni delle autorità, le norme tecniche e le norme delle associazioni di categoria vigenti nei Paesi determinanti per l’erogazione della prestazione, nonché per l’uso conforme degli oggetti della fornitura e a manlevare Smurfit Kappa da eventuali pretese di terzi ai quali Smurfit Kappa sia soggetta per violazione di detti regolamenti, ivi comprese le spese processuali. Gli obblighi di compliance legale si riferiscono in particolare, a titolo esemplificativo, a obblighi relativi alla sicurezza e all’etichettatura del prodotto.
7. Il Contraente, senza il previo consenso da parte di Smurfit Kappa in forma testuale, non è autorizzato a far erogare la Prestazione da lui dovuta a terzi (ad es. subappaltatori). Il consenso è da considerarsi impartito con riferimento ai fornitori di servizi di immagazzinamento e logistica impiegati per lo stoccaggio e/o la consegna dei prodotti.
8. Le tempistiche di fornitura e prestazione indicate dal Contraente e prestabilite da Smurfit Kappa sono vincolanti. Le scadenze decorrono dal momento dell’ordine. Il Contraente è obbligato a informare immediatamente Smurfit Kappa in forma testuale nel caso in cui si verifichino circostanze tali per cui le tempistiche concordate non possano essere rispettate; vengono fatte salve eventuali pretese di Smurfit Kappa risultanti da tali circostanze.
Art. 4 Prezzi, termini di pagamento e dati in fattura
1. I prezzi concordati sono fissi. Eventuali aumenti dei prezzi (anche quelli connessi ad es. a indici di settore) necessitano in ogni caso del previo consenso da parte di Smurfit Kappa in forma testuale.
2. Tutti i prezzi si intendono netti e non includono l’aliquota IVA di legge, che deve essere esposta a parte in fattura.
3. I prezzi si intendono DDP (Incoterms 2020) e includono, oltre alle spese di trasporto e a eventuali dazi doganali, anche i costi per l’ulteriore imballaggio (ad es. involucro esterno), assicurazione e altre spese accessorie (stoccaggio, gestione di terzi, montaggio).
4. Le fatture devono essere inviate in formato PDF nel rispetto dei requisiti di legge di cui all’articolo 14, comma 1, della legge tedesca sull’imposta del fatturato (UStG) via e-mail a Xxxxxxxxxxxxxxxx-XX@xxxxxxxxxxxx.xx.
5. I corrispettivi indicati in fattura vengono pagati da Smurfit Kappa, salvo altrimenti concordato in forma testuale, entro 30 giorni, calcolati dalla completa erogazione della prestazione e dal ricevimento di una fattura verificabile. Il pagamento avviene su un conto bancario indicato dal Contraente. In caso di accettazione di forniture anticipate, il termine di pagamento è legato al termine di consegna concordato. Per la tempestività del pagamento fa fede il ricevimento entro i termini della disposizione di bonifico da parte della banca incaricata da Smurfit Kappa. Smurfit Kappa non è responsabile di eventuali ritardi commessi da banche coinvolte nel processo di pagamento.
6. Su richiesta di Smurfit Kappa le parti conducono in fede trattative sulla stipula di un accordo di bonus separato e/o un regolamento relativo a risparmi sui costi.
7. Su tutte le conferme d’ordine, le bolle di consegna e le fatture devono essere riportati i numeri d’ordine e i codici articolo indicati nell’Ordine di Smurfit Kappa, nonché il quantitativo di consegna e l’indirizzo di consegna. Qualora dovessero mancare uno o più dati e per questo motivo l’elaborazione della fattura da parte di Smurfit Kappa dovesse subire un ritardo nell’ambito dell’attività ordinaria, i termini di pagamento concordati, inclusi i termini di sconto concessi, vengono prorogati della durata del ritardo.
8. Non sono dovuti da Smurfit Kappa interessi su debiti scaduti. In caso di pagamento in ritardo Smurfit Kappa deve interessi di mora nell’ammontare di cinque punti percentuali annui oltre il tasso di interesse di riferimento conformemente all'art. 247 cod. civ. ted.
9. La cessione di crediti vantati nei confronti di Smurfit Kappa viene espressamente esclusa (art. 399 cod. civ. ted.). Viene fatta salva la norma di cui all’art. 354A del codice commerciale tedesco.
10. Al Contraente spetta il diritto alla compensazione con eventuali pretese di pagamento di Smurfit Kappa solo nel caso in cui il credito da lui fatto valere sia incontestato o accertato giudizialmente. Lo stesso vale se il Contraente esercita diritti di ritenzione, laddove il credito rivendicato deve basarsi sullo stesso contratto. Smurfit Kappa è a sua volta autorizzata a compensare tutti i crediti con quelli vantati dal Contraente nei suoi confronti, anche in caso di diversa scadenza dei crediti.
Art. 5 Documenti, materiali messi a disposizione, strumenti, obblighi di cooperazione
1. Smurfit Kappa si riserva diritti di proprietà e d’autore su tutte le immagini, piani, disegni, schizzi, bozze, calcoli, istruzioni operative, descrizioni dei prodotti, specifiche, costruzioni, campioni, strumenti e simili documenti e oggetti, da essa consegnati al Contraente per l’erogazione della prestazione (“Materiali messi a disposizione”). Tali Materiali messi a disposizione possono essere utilizzati esclusivamente per l’adempimento del contratto nei confronti di Xxxxxxx Kappa e non possono essere resi accessibili a terzi senza il previo consenso scritto di Smurfit Kappa. Dopo l’erogazione della prestazione essi devono essere restituiti spontaneamente, i file salvati elettronicamente devono essere cancellati e la relativa cancellazione deve essere confermata in forma testuale. Al Contraente non spetta alcun diritto di ritenzione sui Materiali messi a disposizione.
2. Il materiale messo a disposizione da Smurfit Kappa oppure parti consegnate al Contraente per l’elaborazione o la lavorazione, nonché i mezzi di produzione e ausiliari forniti rimangono di proprietà di Smurfit Kappa. Il Contraente risponde di perdita e danni. Egli è tenuto a custodire i Materiali messi a disposizione con la diligenza di un bravo uomo d’affari per conto di Xxxxxxx Kappa e deve informare tempestivamente quest’ultima in forma testuale nel caso in cui la sua proprietà sia esposta (alla minaccia di) accessi da parte di terzi. Il Contraente si fa carico dei costi della difesa in giudizio derivanti a Smurfit Kappa in tale contesto.
3. Le operazioni di lavorazione, unione o miscelazione del materiale messo a disposizione da parte del Contraente avvengono per conto di Smurfit Kappa. Se il materiale messo a disposizione da Smurfit Kappa viene lavorato, unito o mescolato con altri oggetti a essa non appartenenti, Smurfit Kappa acquisisce la comproprietà della nuova cosa nel rapporto del valore del materiale messo a disposizione rispetto agli altri oggetti lavorati al momento della lavorazione. Il Contraente custodisce la proprietà o la comproprietà per conto di Smurfit Kappa; il comma 2 trova conforme applicazione.
4. Strumenti o mezzi ausiliari di produzione pagati da Smurfit Kappa e acquistati dal Contraente diventano di proprietà di Smurfit Kappa. Essi devono essere custoditi con cura dal Contraente per conto di Smurfit Kappa ed essere assicurati a sue spese sulla base del valore a nuovo, contro danni da incendio, allagamento e furto. Il Contraente provvede tempestivamente a proprie spese allo svolgimento dei lavori necessari di manutenzione o riparazione.
5. A condizione che Smurfit Kappa abbia obblighi di cooperazione nell’ambito dell’erogazione della prestazione, il Contraente richiederà anzitempo la necessaria cooperazione. Il Contraente rinuncia a far valere diritti di ritenuta o rifiuto della prestazione per l’eventuale mancato rispetto degli obblighi di cooperazione da parte di Smurfit Kappa.
Art. 6 Ricambi, ricevimento della disponibilità di pronta consegna
1. Il Contraente è obbligato a procurare ricambi per i prodotti forniti a Smurfit Kappa oppure per le Prestazioni erogate per 5 (cinque) anni dall’ultima consegna o prestazione pattuita nel contratto.
2. Se il Contraente intende sospendere la produzione dei prodotti forniti a Smurfit Kappa nell’ambito di un contratto di fornitura oppure dei ricambi procurati, lo comunica in forma testuale a Smurfit Kappa subito dopo aver preso la decisione di sospensione, al più tardi però 12 mesi prima della sospensione della produzione.
Art. 7 Patto di riservato dominio
Se nel caso specifico la fornitura viene concordata con patto di riservato dominio, la proprietà della merce fornita passa a Smurfit Kappa con il completo pagamento della merce; per il resto, la proprietà viene trasferita con la fornitura della merce. Riserve di proprietà estese o ampliate non vengono accettate da Xxxxxxx Kappa.
Art. 8 Diritti sui risultati lavorativi
1. Per “risultati lavorativi” si intendono in particolare prodotti, sviluppi di prodotto, costruzioni, specifiche, disegni, immagini, schizzi, design, layout, prove di stampa, strumenti, modelli, campioni, concept, analisi, relazioni, pianificazioni, calcoli, ecc.
2. Con riferimento a tutti i risultati lavorativi prodotti dal Contraente specificamente per Smurfit Kappa, tutti i diritti, inclusi i diritti d'autore e connessi, spettano unicamente a Smurfit Kappa. Il Contraente cede i relativi diritti a Smurfit Kappa già al momento della stipula contrattuale; nel caso in cui la cessione non dovesse essere possibile per motivi giuridici, già con la stipula il Contraente concede a Smurfit Kappa diritti onnicomprensivi, esclusivi, trasferibili e concedibili in licenza per l’utilizzo dei singoli risultati lavorativi. In particolare, il Contraente non può fornire a terzi singoli risultati lavorativi o oggetti di fornitura o Prestazioni basati su di essi oppure produrli ed erogarli a terzi. Smurfit Xxxxx accetta la cessione o la concessione di diritti. Quanto sopra viene compensato con il corrispettivo contrattuale. Inoltre, il Contraente assicura di essere autorizzato alla cessione dei diritti o a un’ampia concessione degli stessi a favore di Smurfit Kappa anche nel rapporto con dipendenti, nonché eventualmente con terzi impiegati (ad es. subappaltatori) e manleva interamente Smurfit Kappa da eventuali pretese di terzi sollevate in tale contesto, ivi comprese le spese processuali.
3. Con riferimento a tutti gli altri risultati lavorativi, vale a dire quelli non prodotti specificamente per Smurfit Kappa e che il Contraente genera ad es. anche per terzi in serie, il Contraente concede a Smurfit Kappa diritti semplici, temporalmente, spazialmente e contenutisticamente limitati, trasferibili e concedibili in licenza, nonché compensati con il corrispettivo stabilito nel contratto, di utilizzo, in particolare d’uso conforme allo scopo e di riutilizzo di oggetti di fornitura e prestazione.
Art. 9 Diritti per i vizi
1. In presenza di vizi a Smurfit Kappa spettano i diritti previsti per legge, salvo di seguito altrimenti specificato.
2. L’adempimento successivo avviene, a discrezione di Smurfit Kappa, mediante eliminazione del vizio oppure mediante fornitura o produzione di un oggetto privo di vizi.
3. Se il Contraente non risponde a una richiesta di adempimento successivo entro un congruo termine fissatogli da Smurfit Kappa, quest’ultima è autorizzata a provvedere all’eliminazione dei vizi a spese del Contraente. In caso di recesso dal contratto, Smurfit Kappa è autorizzata a recedere dal contratto anche per quanto concerne le parti di prestazione prive di vizi e/o a esigere un risarcimento danni.
4. Se una Prestazione erogata è affetta da vizi, Smurfit Kappa è autorizzata, fatti salvi i diritti di cui al precedente comma 3 previa informazione del Contraente, a eliminare i vizi a spese di quest’ultimo oppure a provvedere a una copertura, qualora ciò sia necessario per evitare o accorciare interruzioni nell’operatività di Smurfit Kappa. Anche senza previa informazione del Contraente, Smurfit Kappa è autorizzata all’esecuzione a spese del Contraente, nel caso in cui vi sia pericolo di mora o particolare necessità di agire in fretta, specie per evitare ulteriori danni incombenti, anche nell’interesse del Contraente.
5. Salvo che la legge prescriva termini di garanzia più lunghi (ad es. in caso di contratti edilizi), il termine di prescrizione dei diritti per vizi e dei relativi diritti di regresso è di 36 mesi a partire dal passaggio dei rischi. La prescrizione dei diritti per vizi è bloccata a partire dal momento in cui a Smurfit Kappa pervenga una denuncia di vizi finché il Contraente non dichiari eliminato il vizio oppure rifiuti i diritti per vizi oppure la prosecuzione di trattative sulle stesse. Il termine di prescrizione decorre, per componenti sostitutivi o riparati dell’oggetto di fornitura o Prestazioni, a partire dal momento dell’adempimento successivo. L’adempimento successivo è da intendersi come riconoscimento ai sensi dell’articolo 212, comma 1, cod. civ. ted. salvo che il Contraente dichiari espressamente di aver provveduto all’eliminazione del vizio a titolo di cortesia e senza riconoscimento di un obbligo di legge.
Art. 10 Diritti di terzi
1. Il Contraente assicura che con le sue Prestazioni, in particolare gli oggetti di fornitura e il relativo utilizzo contrattuale, lavorazione e/o rivendita da parte di Smurfit Kappa e dei suoi clienti attraverso l’intera catena di fornitura non vengono violati diritti d’autore, diritti connessi o altri diritti di terzi nei Paesi determinanti per l’erogazione della prestazione, nonché per l’utilizzo conforme alla destinazione d’uso degli oggetti di fornitura.
2. Il Contraente manleva integralmente Smurfit Kappa da ogni pretesa avanzata da terzi, effettiva e sostenuta, in relazione a eventuali diritti di terzi oppure da eventuali compromissioni, ivi comprese le spese processuali. L’obbligo di manleva comprende anche la tutela da pretese e misure avanzate o incombenti nei confronti di Xxxxxxx Kappa, nonché tutti i danni (conseguenti) derivati a Smurfit Kappa, in particolare dovuti a rallentamenti della produzione e alla riduzione delle forniture.
3. Il termine di prescrizione per pretese legate a violazioni di diritti di terzi imputabili al Contraente è pari a 3 (tre) anni, salvo che la legge preveda un termine più lungo.
4. Il Contraente è responsabile di eventuali violazioni dei diritti (connessi) di terzi solo nel caso in cui si possa provare che egli abbia prodotto l’oggetto della fornitura sulla base di disposizioni impartite da Smurfit Kappa ovvero con mezzi di produzione forniti da quest’ultima e che la violazione dei diritti sia stata causata da dette disposizioni o detti mezzi di produzione.
Art. 11 Responsabilità, penale per ritardo, manleva per responsabilità da prodotto
1. La responsabilità del Contraente per risarcimento danni, indipendentemente dal motivo giuridico, è disciplinata dalle norme di legge.
2. Se il Contraente è in ritardo, per ogni giorno civile iniziato di superamento del termine Smurfit Kappa è autorizzata a esigere una penale pari allo 0,2% del valore dell’ordine interessato dal ritardo, al massimo, però, pari al 5% di detto valore. Viene fatto salvo l’esercizio di ulteriori diritti di risarcimento danni da parte di Smurfit Kappa; penali già versate vengono conteggiate. Smurfit Kappa non deve rivendicare la penale all’accettazione degli oggetti di fornitura, bensì può far valere il versamento della penale fino al pagamento finale.
3. A condizione che il Contraente sia responsabile di un danno da prodotto oppure che Smurfit Kappa venga chiamata a rispondere non per colpa in base a norme di legge che non siano dispositive nei confronti di terzi, il Contraente è tenuto a manlevare Smurfit Kappa da pretese di risarcimento danni di terzi purché la causa risieda nella sfera di controllo e nell’ambito organizzativo del Contraente e questi risponda anche nei rapporti con l’esterno.
4. Il Contraente è obbligato a procurarsi un’assicurazione RC impresa e un’assicurazione RC prodotto adeguata e a esibire la polizza a Smurfit Kappa su richiesta.
Art.12 Regolamento REACH (CE) n. 1907/2006
1. Il Contraente osserva, con riferimento a tutte le sostanze fornite, tutte le disposizioni esistenti del regolamento REACH e assicura in particolare di aver eseguito le pre/registrazioni che si devono effettuare presso l’Agenzia europea per le sostanze chimiche.
2. Il Contraente garantisce che le sostanze fornite a Smurfit Kappa non contengono nessuna delle SVHC (Substances of Very High Concern) di cui all’art. 57 e segg. del regolamento REACH in concentrazioni superiori allo 0,1%. Qualora dovesse risultare che una o più sostanze fornite/da fornire contenga/no una concentrazione superiore allo 0,1%, il Contraente ne dà immediata notizia a Smurfit Kappa.
3. Il Contraente mette tempestivamente e gratuitamente a disposizione di Smurfit Kappa tutte le informazioni che le sono necessarie e quelle previste dal regolamento REACH e osserva gli obblighi di conservazione previsti nel menzionato regolamento. Garantisce nei confronti di Xxxxxxx Kappa la correttezza delle informazioni messe a disposizione, in particolare nelle relazioni sulla sicurezza delle sostanze e nelle schede dati di sicurezza.
4. Il Contraente manleva integralmente Smurfit Kappa da tutte le pretese di terzi e di tutti i clienti della catena di fornitura basate su una violazione del regolamento REACH da parte del Contraente, ivi comprese le spese processuali. Smurfit Kappa informa tempestivamente il Contraente riguardo all’esercizio di tali diritti.
Art. 13 Garanzia di qualità
1. Il Contraente è obbligato a utilizzare un sistema di gestione della qualità strutturato nel rispetto delle regole riconosciute (ad es. DIN ISO 9001 e segg.) e a mettere a disposizione di Smurfit Kappa, su richiesta, attestati o certificati.
2. Smurfit Xxxxx può esigere la stipula di un accordo separato sulla garanzia di qualità.
3. Il Contraente concede a Xxxxxxx Kappa e ai suoi incaricati l’esecuzione di audit per il controllo della sua gestione qualità, in particolare audit di sistema, processo o prodotto. Gli audit vengono effettuati nei consueti orari aziendali del Contraente e annunciati con congruo anticipo. In presenza di un sospetto di grave carenza di qualità gli audit possono anche non essere annunciati. Per l’audit, il Contraente concede a Smurfit Kappa accesso a stabilimenti, magazzini e aree limitrofe, nonché a documenti rilevanti. Inoltre, il Contraente sostiene l’audit in maniera adeguata, in particolare mettendo a disposizione le risorse personali necessarie. Le carenze di qualità accertate e comunicate al Contraente devono essere immediatamente sanate; a tale riguardo il Contraente presenta a Smurfit Kappa un piano di misure. Nel caso dell’accertamento di gravi carenze di qualità Smurfit Kappa può fatturare al Contraente le spese dell’audit.
4. Il Contraente riconosce che Xxxxxxx Kappa a sua volta è soggetta a determinati requisiti dei suoi clienti in termini di controllo qualità. A condizione che i requisiti dei clienti superino quelli posti da Smurfit Kappa stessa, il Contraente si impegna al rispetto e al supporto di Smurfit Kappa nell’adempimento degli obblighi nei confronti dei suoi clienti.
5. Il Contraente è tenuto a coinvolgere anche i suoi fornitori ed eventuali subappaltatori legittimamente impegnati nella sua gestione della qualità e a far sì che anche questi, su richiesta di Xxxxxxx Kappa o dei suoi clienti, esibiscano certificazioni corrispondenti e consentano l’esecuzione di audit.
Art. 14 Compliance
Per l’attività aziendale e di gestione di Smurfit Kappa si applicano diversi codici di condotta e direttive, ad es. riguardo a principi di condotta etica, nonché a tematiche ambientali, sociali e sostenibili. Il Contraente si impegna al rispetto dei codici e delle direttive consultabili all’indirizzo xxxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xxx/xx/xxxxxxxxxxxxxx/xxxxxxxxxxx/xxxxxxxx e vi si attiene anche nella selezione di fornitori e subappaltatori. Inoltre, il Contraente riconosce che Smurfit Kappa possa essere obbligata, su richiesta di singoli clienti, a imporre codici di condotta dei clienti anche al Contraente e ai relativi fornitori e subappaltatori; a tale riguardo il Contraente esprime sin d’ora il suo consenso e si impegna a far sì che anche i fornitori e i subappaltatori provvedano a un tanto.
Art. 15 Legge tedesca sul salario minimo (MiLoG)
1. Il Contraente si impegna all’adempimento di tutti gli obblighi derivanti dalla legge tedesca sul salario minimo, in particolare circa il pagamento completo e tempestivo del salario minimo nell’ammontare previsto per legge. Egli si obbliga a (a) impiegare subappaltatori o lavoratori a prestito solo con il previo consenso di Smurfit Kappa in forma testuale; (b) far sì mediante accordi scritti con subappaltatori e agenzie interinali che l’obbligo del salario minimo venga adempiuto nell’intera catena dei subappaltatori, compreso che i propri subappaltatori obblighino a loro volta i loro subappaltatori e agenzie a termine attraverso l’intera catena; (c) confermare tempestivamente a Smurfit Kappa, su richiesta, per iscritto il rispetto della legge sul salario minimo, nonché esibire attestazioni ovvero concedere la presa in visione di documenti aziendali; (d) informare tempestivamente Smurfit Kappa nel caso in cui egli venga a conoscenza o avesse dovuto venire a conoscenza di una violazione di tale obbligo presso di lui, un subappaltatore o un’agenzia interinale.
2. Il Contraente si impegna a manlevare Smurfit Kappa da tutte le pretese, i costi e i danni derivanti dal mancato rispetto della legge sul salario minimo da parte del Contraente, di un subappaltatore o di un’agenzia interinale incaricata dal Contraente o da un subappaltatore e/o fatti valere da terzi, ivi comprese le spese processuali. Vengono fatte salve ulteriori pretese per risarcimento danni.
Art. 16 Forza maggiore
In caso di forza maggiore o di altre circostanze imprevedibili e non imputabili a Smurfit Kappa, ad es. guerra, disordini, disastri naturali, epidemie, pandemie, incidenti, scioperi, serrate, carenze o difficoltà di approvvigionamento di energia, acqua, materie prime o materiali di esercizio, interruzioni considerevoli del traffico e dell’attività, nonché eventi che hanno ripercussioni analoghe per la gestione aziendale di Smurfit Kappa, quest’ultima è autorizzata a recedere in tutto o in parte dal contratto o a risolverlo oppure a procrastinare l’accettazione della Prestazione in maniera adeguata, qualora l’utilizzo della Prestazione concordata sia impossibile o economicamente ostacolato in misura considerevole.
Art. 17 Segretezza, protezione dei dati
1. Entrambe le parti si impegnano a trattare con la massima riservatezza e a non divulgare a terzi tutte le informazioni non pubbliche, di natura tecnica e commerciale, loro trasmesse o divenute note, relative all’attività aziendale dell’altra parte, in particolare segreti aziendali (“Informazioni confidenziali”), nonché i relativi documenti e materiali che contengono Informazioni confidenziali, anche oltre la durata della collaborazione per ulteriori cinque anni dalla conclusione, fatta eccezione per le consociate, nonché per i terzi eventualmente autorizzati all’esecuzione del contratto, ai quali le parti impongono corrispondenti obblighi di segretezza. Devono essere obbligati per iscritto alla segretezza anche i subappaltatori che siano stati legittimamente impiegati dal Contraente.
2. L’obbligo di segretezza non vale per le informazioni che erano già note o generalmente accessibili alla parte che le ha ricevute già prima che l’altra parte gliele comunicasse o che successivamente diventano note o generalmente accessibili senza rottura di un obbligo di segretezza a opera della parte ricevente, che si sono sviluppate indipendentemente dalla conoscenza delle informazioni a essa rese note in base al contratto o per le quali sussiste un obbligo di pubblicazione disposto dalla legge, dalle autorità o dal tribunale.
3. A entrambe le parti viene fatto divieto di entrare in possesso di un segreto aziendale miratamente mediante osservazione, analisi, scomposizione o test di un prodotto od oggetto (“Reverse Engineering”. Viene derogato all’art. 3, comma 1, cifra 2, lett. b) della legge tedesca sulla protezione dei segreti aziendali (GeschGehG).
4. Entrambe le parti si impegnano ad attenersi a tutte le disposizioni di legge applicabili in materia di protezione dei dati. Smurfit Kappa procede al trattamento dei dati del Contraente per la finalità dell’esecuzione del contratto. Nel caso in cui l’oggetto del contratto sia il trattamento di dati personali della sfera di responsabilità di Smurfit Kappa da parte del Contraente, le parti stipulano aggiuntivamente un contratto relativo al trattamento dei dati di cui all’art. 28, comma 3 RGPD.
Art. 18 Durata e cessazione del contratto
1. La durata del contratto dipende dagli accordi intercorsi al momento della stipula del contratto. Rimane impregiudicato il diritto di entrambe le parti alla risoluzione senza preavviso per grave motivo, in particolare nel caso in cui l’altra parte perseveri nel violare obblighi contrattuali essenziali e non provveda all’immediata eliminazione della violazione nonostante sollecito con fissazione di congruo termine. Nel caso in cui l’altra parte subisca un peggioramento sostanziale o corra il pericolo di un peggioramento sostanziale della situazione patrimoniale o l’altra parte avvii un procedimento di ristrutturazione conformemente alla legge tedesca sulla stabilizzazione (StaRUG), diventi insolvente, sospenda i propri pagamenti o venga richiesta l’apertura di un procedimento di insolvenza sul suo patrimonio oppure questo venga respinto per carenza di massa, l’altra parte è autorizzata a recedere dal contratto per la parte non adempiuta o a risolvere senza preavviso il contratto. Le risoluzioni, nonché le dichiarazioni che portano alla cessazione del contratto necessitano della forma scritta; e-mail o trasmissione telecomunicativa (ad es. via fax) non sono sufficienti.
2. In caso di recesso e/o risoluzione senza preavviso, Smurfit Kappa ha la facoltà di restituire gli oggetti della prestazione già ricevuti dal Contraente a spese e a rischio di quest’ultimo oppure di immagazzinarli presso un terzo.
Art. 19 Luogo di adempimento, diritto applicabile, foro competente
1. Salvo altrimenti previsto nel contratto o nelle seguenti condizioni particolari delle presenti CGA, il luogo di adempimento degli obblighi del Contraente è
il luogo di consegna o erogazione della prestazione indicato nell’Ordine; per gli obblighi di Smurfit Kappa, la sede della società Smurfit Kappa che effettua l’ordine o affida l’incarico.
2. Al rapporto giuridico e prestazionale tra le parti si applica esclusivamente il diritto tedesco, a eccezione della Convenzione delle Nazioni Unite sui contratti di compravendita internazionale.
3. Se il Contraente è un commerciante, una persona giuridica di diritto pubblico o un ente di diritto pubblico con patrimonio separato, il foro competente esclusivo per tutte le controversie derivanti dal contratto è Amburgo; in caso di competenza oggettiva dei tribunali, il tribunale di Amburgo centro. Smurfit Xxxxx ha la possibilità a sua discrezione di citare in giudizio il Contraente anche presso il suo foro generale. Competenze giurisdizionali esclusive rimangono impregiudicate.
Art. 20 Varie
1. Il Contraente non è autorizzato a cedere a terzi il contratto o singoli diritti ed obblighi derivanti dallo stesso senza il previo consenso scritto di Smurfit Kappa. Smurfit Kappa è a sua volta autorizzata a cedere il contratto nonché singoli diritti e obblighi anche senza il consenso separato del Contraente a società consociate ai sensi dell’art. 15 e segg. AktG.
2. Le appendici e gli allegati indicati nei documenti contrattuali (ad es. Ordine) costituiscono parte integrante del contratto. Vi rientrano anche documenti consultabili online, ai quali viene fatto riferimento nei documenti contrattuali o nelle presenti CGA mediante link e indicazione di un URL.
3. Per la conservazione della forma testuale ai sensi delle presenti CGA trova applicazione la norma di cui all’art. 126b del cod. civ. ted. La trasmissione di una dichiarazione mediante EDI è sufficiente per soddisfare i requisiti di forma concordati nel contratto solamente se ciò è previsto espressamente nelle presenti CGA per il tipo di comunicazione interessato. La forma scritta ai sensi delle CGA richiede una dichiarazione sottoscritta di proprio pugno dal dichiarante, che può essere inviata (salvo che ciò non sia escluso dalle CGA) anche mediante trasmissione telecomunicativa (ad es. come allegato in PDF a un’e-mail).
4. La sopravvenuta invalidità in tutto o in parte, di una qualsivoglia clausola del contratto o delle presenti CGA non comprometterà la validità dello stesso nella sua interezza.
II. Disposizioni particolari per contratti di fornitura
La presente sezione II trova applicazione sia nei confronti dei contratti di compravendita sia dei contratti d’opera ai sensi dell’art. 650 cod. civ. ted.; viene fatta salva la norma di cui all’art. 650, comma 3, cod. civ. ted.
Art. 21 Fornitura
1. La fornitura e la spedizione avvengono DDP (Incoterms 2020) all’indirizzo di consegna indicato da Xxxxxxx Kappa, indipendentemente dal fatto che il Contraente impieghi personale proprio o terzi per la consegna e la spedizione.
2. Il rispettivo luogo di destinazione è al contempo il luogo di adempimento della fornitura e un eventuale adempimento successivo (obbligo).
3. Il Contraente sopporta il rischio dell’eventuale perimento e deterioramento fino alla consegna a Smurfit Kappa nel luogo di destinazione (l’art. 447, comma 1, cod. civ. ted. non trova applicazione).
4. Si applicano le norme di fornitura concordate. Il tipo di trasporto deve essere concordato con Smurfit Kappa.
5. Eventuali difformità nei quantitativi (in carenza o in eccesso), nonché forniture parziali sono consentite solo previo consenso da parte di Smurfit Kappa in forma testuale.
6. A tutte le spedizioni deve essere acclusa una bolla di consegna. Su tutti i documenti di spedizione e le bolle di consegna deve essere indicato il numero d’ordine e il codice articolo, nonché la quantità e l’indirizzo di consegna.
7. L’imballaggio della merce e lo smaltimento dell’imballo avvengono a spese del Contraente, salvo altrimenti concordato da Smurfit Kappa. La restituzione dell’imballo (ad es. scambio di pallet) necessita di un accordo particolare.
Art. 22 Controllo delle merci in uscita, denuncia dei vizi
1. Il Contraente si impegna all’esecuzione e alla documentazione scritta di un controllo meticoloso delle merci in uscita, che consenta di ridurre il controllo delle merci in ingresso presso Smurfit Kappa alla misura definita al comma 2. La documentazione del controllo delle merci in uscita deve essere consegnata a Xxxxxxx Kappa assieme alla fornitura.
2. L’obbligo commerciale di denuncia e di esame di Smurfit Kappa all’ingresso delle merci si limita all’identità e alla quantità degli oggetti della fornitura, a difetti palesi e danni da trasporto. In presenza di difetti manifesti la denuncia dei vizi è da considerarsi tempestiva e immediata, se inviata entro 3 (tre) giorni lavorativi; in caso di vizi occulti il termine è di 10 (dieci) giorni lavorativi. Il termine decorre, nel caso dei vizi manifesti, con la consegna; nel caso dei vizi occulti, con la scoperta del vizio. Per vizi manifesti si intendono quelli che emergono al controllo delle merci in ingresso mediante un esame esterno, comprese le bolle di consegna (ad es. danni da trasporto, consegna errata o mancante) oppure che siano riconoscibili senz’ombra di dubbio nell’ambito di un controllo qualità (eseguito a intervalli non regolari da Smurfit Kappa) svolto a campione. I vizi occulti sono quelli che sono riconoscibili solo a fronte di xxxxx, che richiedono la rimozione dell’imballaggio, la separazione di singole parti di
una confezione, l’applicazione di metodi di esame chimico o fisico, una lavorazione di prova, ecc., nonché quelli rilevati mediante misurazione o verifica dell’idoneità di forme, utensili e altri dispositivi o parti di apparecchiatura.
3. Se c’è il sospetto giustificato della presenza di un vizio, e ciò rende necessario ulteriori esami degli oggetti della fornitura, il termine indicato al comma 2 per la denuncia dei vizi decorre solo dal momento in cui sono disponibili i risultati dell’esame. L’esame deve essere effettuato da un istituto di prova riconosciuto o da un esperto giurato o iscritto all’albo della Camera di Commercio e dell’Industria competente per il luogo di destinazione. I costi derivanti dall’esame di un oggetto di fornitura che si presume sia difettoso sono a carico del Contraente, a condizione che l’esame confermi la presenza di un vizio.
Art. 23 Regresso del fornitore
1. Nell’ambito del regresso del fornitore di cui agli artt. 445a, 445b cod. civ. ted. Smurfit Kappa può esigere esattamente il tipo di adempimento successivo dovuto nei confronti del suo cliente. Il diritto di scelta previsto per legge all’art. 439, comma 1 cod. civ. ted. rimane impregiudicato.
2. Prima che Smurfit Xxxxx riconosca o soddisfi una pretesa fatta valere dal suo cliente per vizio o difetto, informerà il Contraente chiedendogli una presa di posizione scritta con breve esposizione dei fatti rilevanti. Nel caso in cui non si provveda a fornire una presa di posizione circostanziata entro un congruo termine stabilito da Smurfit Kappa e non venga nemmeno trovata una soluzione consensuale, il diritto per vizi effettivamente concesso da Xxxxxxx Kappa è da considerarsi dovuto al suo cliente. In questo caso al Contraente spetta l’onere della controprova.
3. Le pretese derivanti dal regresso del fornitore valgono anche nel caso in cui la merce difettosa sia stata ulteriormente lavorata da Smurfit Kappa o da un altro imprenditore, ad es. mediante installazione in un altro prodotto.
III. Disposizioni particolari per contratti d’appalto e contratti edilizi
Art. 24 Impiego di personale
1. Il Contraente impiega personale sufficientemente qualificato per le Prestazioni contrattuali. Il Contraente comunica immediatamente a Smurfit Kappa modifiche relative ai collaboratori impiegati per le attività assunte per conto di Smurfit Kappa. L’impiego ed eventualmente la sostituzione di subappaltatori necessita del previo consenso di Smurfit Kappa in forma testuale.
2. Fatte salve disposizioni specifiche di Smurfit Kappa con riferimento all’oggetto del contratto, la pianificazione di risorse, nonché la gestione organizzativa e disciplinare dei collaboratori impiegati dal Contraente rimangono unicamente in capo al Contraente, anche se essi operano nei locali di Smurfit Kappa. I collaboratori del Contraente non diventano parte dell’organizzazione aziendale di Smurfit Kappa.
3. Con riferimento a tutti i collaboratori impiegati, il Contraente è il solo responsabile del rispetto di tutte le disposizioni in materia di diritto del lavoro, sociale, fiscale e assicurativo pertinenti, nonché delle disposizioni relative al salario minimo e manleva interamente Smurfit Kappa da eventuali pretese dei collaboratori, ivi comprese le spese processuali.
Art. 25 Rispetto di istruzioni
Il Contraente garantisce il rispetto delle istruzioni di lavoro, sicurezza sul lavoro, infortunistiche, organizzative e igieniche di Smurfit Kappa. Smurfit Kappa mette a disposizione del Contraente le istruzioni pertinenti per tempo prima dell’erogazione della prestazione. Le istruzioni diventano parte integrante del contratto, salvo che la loro integrazione non fosse fattibile per il Contraente.
Art. 26 Modifiche delle prestazioni
1. Smurfit Kappa può esigere in qualsiasi momento modifiche di contenuto e portata delle prestazioni. Ciò vale anche per opere già prodotte e consegnate.
2. Se le modifiche non sono irrilevanti, il Contraente rileverà le ripercussioni attese in seguito alle modifiche desiderate su tempistiche, termini e maggiori oneri e le parti si accorderanno su un corrispondente adeguamento contrattuale.
3. Il Contraente non potrà fare valere maggiori corrispettivi per modifiche delle prestazioni non imputabili a Smurfit Kappa.
4. Tutte le modifiche delle prestazioni devono essere regolamentate prima dell’inizio dell’esecuzione in un accordo aggiuntivo scritto in cui vengono fissati il corrispettivo aggiuntivo ed eventuali modifiche del cronoprogramma.
Art. 27 Fornitura, ripartizione del rischio
1. Se l’opera o parte della stessa viene inviata dal Contraente a Smurfit, trova conforme applicazione il precedente art. 21.
2. Se il Contraente invia l’opera o parte della stessa su richiesta di Smurfit Kappa in luogo diverso dal luogo di adempimento, il rischio grava sul Contraente fino alla consegna dell’opera nel luogo stabilito da Smurfit Kappa (l’art. 644, comma 2, cod. civ. ted. non trova applicazione).
Art. 28 Presa in consegna
1. Il Contraente segnala immediatamente a Smurfit Kappa l’approntamento dell’opera in conformità al contratto. Se l’opera è priva di vizi, Smurfit Kappa dichiara la presa in consegna entro un congruo termine, da definirsi a sua discrezione.
2. Il Contraente partecipa all’esame di presa in consegna e offre il suo apporto (a seconda delle esigenze) mettendo a disposizione casistiche, materiali e dati sulle prove svolte.
3. La presa in consegna avviene per iscritto mediante un verbale apposito che deve essere sottoscritto da entrambe le parti.
4. Il Contraente provvederà a eliminare tempestivamente i vizi denunciati da Xxxxxxx Kappa e comunicherà la conclusione del sanamento dei vizi. La procedura di presa in consegna si ripete di nuovo.
5. L’esecuzione non tempestiva dell’esame di presa in consegna o il mancato utilizzo tempestivo dell’opera da parte di Smurfit Kappa non costituisce una presa in consegna.
Art. 29 Contratti edilizi
1. Per i contratti edilizi trovano applicazione anche le norme di legge (artt. 650 e segg. cod. civ. ted.) a condizione che le parti non prendano diversi accordi.
2. L’applicazione del regolamento tedesco che disciplina le gare d’appalto e i contratti dell’edilizia (Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen) viene espressamente esclusa.
IV. Disposizioni particolari per contratti di servizi
Le norme di cui agli artt. 24, 25 e 26 delle disposizioni particolari per contratti di servizi trovano corrispondente applicazione ai contratti di servizi.