COMUNE DI MONTELUPO FIORENTINO REP. n.
COMUNE DI MONTELUPO FIORENTINO REP. n.
(Città metropolitana di Firenze)
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CONTRATTO DI LOCAZIONE AD USO ABITATIVO DI NATURA TRANSITORIA AI SENSI DELL'ART. 5, COMMA 1, DELLA LEGGE 9 DICEMBRE 1998, N. 431.
L’anno duemiladiciotto (2018) il giorno ( ) del mese di in Montelupo Fiorentino, in una sala del palazzo comunale
posto in Viale Cento Fiori n.34
FRA
Il Comune di Montelupo Fiorentino, con sede in Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx (XX) Xxxxx Xxxxx Xxxxx x. 00, codice fiscale 00614510485, siccome rappresentato nel presente atto dal Sig.Xxxxx Xxxxxxxx, nato a Montelupo Fiorentino (FI) il 01 maggio 1958, il quale dichiara di intervenire nel presente atto non in proprio ma in nome, per conto e nell’interesse esclusivo del Comune predetto che rappresenta nella sua qualità di responsabile del Servizio Lavori Pubblici giusto decreto del Sindaco n. 42 del 28/12/2017 ed ai sensi del combinato disposto degli artt. 107, 3° comma lett. c) e 109, 2° comma, del D.Lgs. 267/00, in esecuzione della deliberazione della G.C. n. 71 del 31/05/2018 esecutiva e della determinazione del Servizio Lavori Pubblici
n. .. del di seguito denominata parte locatrice,
E
La sig.ra L. F. nata a MIRDITE - Albania (EE) - il 26 giugno 1988, residente in Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx (XX), Xxxxxx xxxx'Xxxxxx Xxxxxxx x. 00, codice fiscale , parte che nel proseguo del presente atto
potrà dirsi anche “conduttore”.
PREMESSO
- che la Sig.ra L. F., in esecuzione della determinazione n.35 del 01/02/2013, ha avuto in locazione un appartamento di proprietà comunale giusto il contratto di locazione Rep. n. 5163 del 27/02/13, registrato a Empoli il 27/02/2013 al n. 65 Serie 3T decorrente dal 01/02/2013 e così per tre anni, successivamente prorogato di diritto per ulteriori due anni e così fino al 31/01/2018 comne previsto dal contratto medesimo;
- che la Sig.ra L. F., alla scadenza del suddetto contratto doveva trasferirsi in altro edificio ma che i lavori di adeguamento dello stesso non sono terminati in tempo utile tanto che la stessa ha richiesto all'amministrazione comunale la possibilità di restare con la sua famiglia, nei locali di cui al suddetto contratto di locazione sia pure per un periodo transitorio;
- che con deliberazione della Giunta Comunale n. 71 del 31/05/2018, onde evitare il crearsi di una situazione di forte disagio abitativo del nucleo familiare della Sig.ra L. F., è stato disposto di concedere in locazione, per un periodo di un anno, alla predetta signora ed al suo nucleo familiare, l'immobile di proprietà comunale meglio descritto nel proseguo del presente atto;
- che presso questo Comune è depositato, a decorrere dal 03/05/2000 l'accordo territoriale sulle locazioni abitative ove l'art. 14 è dedicato alle esigenze abitative transitorie ed il cui allegato B) prevede per tale tipo di contratto una durata minima di un mese e massima di mesi diciotto;
- che il presente contratto è stato approvato in schema con determinazione n
. del
TUTTO CIO’ PREMESSO
Le parti come sopra costituite convengono e stipulano quanto segue:
1) Il Comune di Montelupo Fiorentino, locatore, concede, per sopperire ad esigenze abitative transitorie specificate nelle premesse del presente contratto ed al successivo punto 2), alla Sig.ra L. F., conduttore, che accetta, per sé e i suoi aventi causa, ad uso civile abitazione, l'unità immobiliare posta in Montelupo Fiorentino (FI) Piazza dell'Unione Europea
n.22 , piano terra, Interno 1, composto da n.3 vani e tre accessori , identificata al C.F. di questo Comune nel foglio di mappa 14 dalla particella 1836 subalterno 501 graffato alla particella 1753 sub.500 che corrisponde alla terrazza collegata alla cucina, rendita catastale €. 402,84 oltre all'autorimessa posta in Via Xxxxxxxx Xxxxx piano S1, categoria C/6, C.F. di questo Comune Foglio di Mappa 14 particella 1833 sub. 504 graffata alla particella 1758 sub. 500, Categoria C6.
2) Il contratto è stipulato per la durata di mesi 12 (dodici) dal 01/02/2018 al 31/01/2019 e alla scadenza cesserà senza bisogno di disdetta alcuna.
Il condutttore ha facoltà di disdire anticipatamente il presente contratto con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni.
3) L'immobile dovrà essere destinato esclusivamente ad uso di civile abitazione del conduttore e delle persone con lui conviventi.
4) Il conduttore non potrà sublocare o dare in comodato, in tutto o in parte, l'unità immobiliare, pena la risoluzione di diritto del contratto.
5) Secondo quanto stabilito dall'Accordo definito tra le associazioni degli inquilini e dei proprietari richiamato in premessa e l'abbattimento disposto dalla delibera del LODE Empolese Valdelsa n. 65/2005, il canone annuo di
locazione, è convenuto in Euro 4.354,20 (diconsi euro quattromilatrecentocinquantaquattro/20), che il conduttore si obbliga a corrispondere, tramite versamento presso la Tesoreria Comunale, attualmente Banca di Cambiano 1884 s.p.a, Agenzia di Montelupo Fiorentino, ovvero a mezzo bonifico bancario, codice IBAN IT 97T0842537960000030414445 in rate mensili anticipate di Euro 362,85 (diconsi euro trecentosessantadue/85) ciascuna, entro il giorno quindici di ogni mese.
6) Il pagamento del canone o di quant’altro dovuto anche per oneri accessori non potrà essere sospeso o ritardato da pretese o eccezioni del conduttore, qualunque ne sia il titolo. Il mancato puntuale pagamento, per qualunque causa anche di una sola rata del canone (nonché di quant’altro dovuto ove di importo pari ad una mensilità del canone), costituisce in mora il conduttore, fatto salvo quanto previsto dagli artt. 5 e 55 L. 27 luglio 1978, n. 392.
7) Il conduttore dovrà consentire l'accesso all'unità immobiliare al locatore, al suo amministratore nonché ai loro incaricati ove gli stessi ne abbiano motivandola ragione.
8) Il conduttore dichiara l’unità immobiliare oggetto della locazione adatta all’uso convenuto per averla già presa in consegna e costituendosi con ciò custode della stessa e si obbliga a riconsegnarla nello stato medesimo in cui l'ha ricevuta salvo il deperimento d'uso, pena il risarcimento del danno. Il conduttore si obbliga a rispettare le norme del regolamento condominiale dello stabile, a partecipare alle assemblee condominiali e ad osservare le deliberazioni dell'assemblea dei condomini. In ogni caso è vietato al
conduttore di compiere atti, e tenere comportamenti, che possono recare molestia agli altri abitanti dello stabile.
9) Il conduttore non potrà apportare alcuna modifica, innovazione, miglioria o addizione ai locali locati ed alla loro destinazione, o agli impianti esistenti, senza il preventivo consenso scritto del locatore.
Le eventuali migliorie, addizioni, riparazioni o modifiche eseguite dal conduttore col consenso del locatore resteranno comunque acquisite al locatore stesso senza obbligo di compenso e ciò ad espressa deroga degli articoli 1952 e 1953 del codice civile, salvo per il locatore il diritto di pretendere dal conduttore il ripristino dei locali nello stato in cui questi li ha ricevuti.
10) Il conduttore esonera espressamente il locatore da ogni responsabilità per i danni diretti o indiretti che potessero derivargli da fatto dei dipendenti del locatore medesimo nonché per interruzioni incolpevoli dei servizi.
11) Sono interamente a carico del conduttore, che provvederà per proprio conto al loro pagamento, le spese relative agli allacci delle utenze, alla TARES, ai consumi dell'acqua, dell'energia elettrica, del riscaldamento in quanto di competenza esclusiva dell'unità immobiliare locata. Parimenti è interamente a carico del conduttore ogni altra spesa ed onere accessorio inerente le parti a comune che saranno pagate in base alle tabelle millesimali e con le modalità indicate dall'amministratore di condominio.
12) Il rispetto delle norme di legge, del presente contratto nonché del regolamento di condominio è obbligo del conduttore e la loro violazione, previa diffida, comporta l'applicazione delle sanzioni pecuniarie di cui alla
L.R. 96/96 fatto comunque salvo, in caso di particolare gravità, il
procedimento di risoluzione del contratto per inadempimento.
13) Nel caso in cui il locatore intendesse vendere l'unità immobiliare locata il conduttore dovrà consentire la visita dell'unità immobiliare una volta alla settimana per almeno due ore con l'esclusione dei giorni festivi.
14) Le spese di bollo per il presente contratto sono a carico del conduttore. Il locatore provvederà alla registrazione del contratto e la relativa imposta di registro è a carico, in parti uguali del locatore e del conduttore.
15) A tutti gli effetti del presente contratto, comprese la notifica degli atti esecutivi, e ai fini della competenza a giudicare, il conduttore elegge domicilio nei locali a lui locati e, ove egli più non li occupi o comunque detenga, presso l'Ufficio di segreteria del Comune ove è situato l'immobile locato. Il Tribunale competente è quello di Firenze.
16) Qualunque modifica al presente contratto, non può avere luogo, e non può essere provata, se non mediante atto scritto.
17) Il locatore e il conduttore si autorizzano reciprocamente a comunicare a terzi i propri dati personali in relazione ad adempimenti connessi col rapporto di locazione (D.Lgs. 196/2003 e GDPRn. 679/18).
18) Il conduttore dichiara di aver ricevuto le informazioni e la documentazione, comprensiva dell'attestato, in ordine all'attestazione della prestazione energetica dell'unità immobiliare di cui trattasi, ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. 19/08/2005 n. 192.
19) Per quanto non previsto dal presente contratto le parti fanno espresso rinvio alla legge 431/98, alla delibera della LODE Empolese Valdelsa n. 65 del 2005 e comunque alle norme vigenti ed agli usi locali.
Redatto in duplice originale.
Xxxxx, approvato e sottoscritto
Il locatore Il conduttore
Ai sensi degli articoli 1341 e 1342 del codice civile, le parti approvano specificatamente i punti 4, 9, 10 e 12 .
Il locatore Il conduttore