CITTA’ DI SAN DANIELE DEL FRIULI
CITTA’ DI SAN XXXXXXX DEL FRIULI
P R O V I N C I A D I U D I N E
CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO
per il servizio di refezione relativo al Centro Sociale Residenziale per Anziani del Comune di San Xxxxxxx del Friuli
dal 01/07/2013 al 30/06/2014
Con allegati:
1. manuale per elaborare e valutare il menù
2. grammature (anziani e adulti)
3. caratteristiche tecniche delle derrate alimentari
4. specifiche tecniche e merceologiche delle derrate alimentari integrative
Art. 1 - Descrizione del servizio
Le finalità istituzionali e statutarie dell’Amministrazione sono:
– l’ospitalità permanente o temporanea di persone anziane in condizioni psico-fisiche di autosufficienza e parziale autosufficienza;
– la fornitura dei pasti al S.A.D. (Servizio di Assistenza Domiciliare)
Attualmente la Struttura ha la necessità di predisporre il vitto per circa 35 ospiti, per circa 3 utenti del Centro Diurno, per circa 9 utenti del S.A.D.
La Ditta si obbliga ad effettuare il servizio oggetto dell’appalto con le modalità indicate nel presente capitolato.
Art. 2 - Oggetto dell’Appalto
Il presente capitolato ha per oggetto la produzione di pasti pronti per il consumo, preparati in “legame fresco-caldo”, destinati al servizio di refezione inerente il Centro Sociale Residenziale del capoluogo.
L’appalto ha per oggetto l’espletamento del servizio di ristorazione (produzione e confezionamento) come di seguito indicato:
– l’approvvigionamento dei generi alimentari e la produzione dei pasti occorrenti per il vitto:
• degli ospiti (per ciascun giorno dell’anno) del Centro Sociale Residenziale ;
• degli utenti del Centro Diurno e di alcuni utenti dei mini-appartamenti;
• degli esterni assistiti dal S.A.D. (dal lunedì al sabato). La produzione dei pasti per gli esterni prevede, a carico della ditta, la preparazione e il confezionamento, mentre il trasporto del pasto pronto è effettuato a cura del personale comunale;
– la consegna dei carrelli e dei contenitori portavivande agli operatori assistenziali alle porte della cucina;
– porzionatura delle pietanze presso il refettorio al momento dei pasti (pranzo e cena);
– la pulizia dei locali e delle attrezzature di cucina.
L’Amministrazione si riserva la facoltà di potenziare i servizi costituenti oggetto del presente appalto e/o di richiedere alla Ditta l’attivazione di ulteriori servizi ausiliari.
L’Amministrazione, nel xxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx, xx riserva, altresì, in qualsiasi momento, di modificare l’appalto, riducendo o aumentando la quantità delle prestazioni inizialmente affidate, senza che la Ditta possa eccepire alcunché e/o vantare diritti di sorta.
Art. 3 – Durata ed importo dell’appalto
Il servizio oggetto del presente appalto dovrà essere reso dalla Ditta per 12 mesi a partire dalla data di inizio del servizio: dal 1° luglio 2013 al 30 giugno 2014. Non è ammesso il tacito rinnovo.
Le prestazioni oggetto del presente capitolato vanno uniformemente svolte in tutte le giornate dell’anno con le sole deroghe e limitazioni previste dal presente capitolato.
L’importo presunto a base d’appalto per i complessivi 12 mesi è fissato in € 124.020,00 IVA esclusa comprensivo di € 600,00 quali oneri per la sicurezza derivanti da rischi da interferenza non soggetti a ribasso.
Non sono ammesse offerte in aumento.
Il Comune di San Xxxxxxx del Friuli si riserva la facoltà di sostituire a se nei rapporti derivanti dal presente contratto, anche in corso di appalto, altro soggetto, nel caso in cui l’Amministrazione Comunale decidesse una diversa forma di gestione per il Centro Sociale Residenziale per Xxxxxxx.
La Ditta è tenuta ad assicurare la gestione oltre i termini sopraindicati per un tempo non superiore a tre mesi, alle stesse condizioni contrattuali e a richiesta discrezionale dell’Amministrazione, anche nel caso di risoluzione anticipata del contratto.
Art.4 – Facoltà di recesso
Il Comune di San Xxxxxxx del Friuli, qualora nel xxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx, xx verificassero variazioni notevoli e rilevanti degli attuali presupposti generali, legislativi, normativi, ovvero nel caso di riorganizzazione interna, o si dovessero prevedere diverse forme di gestione, o qualora ragioni di pubblico interesse inderogabili ed urgenti lo impongano, si riserva la facoltà, previa assunzione di provvedimento motivato, di recedere dal contratto con preavviso di 90 gg., senza che l’appaltatore possa sollevare eccezione ed avanzare pretese di indennizzo a qualsiasi titolo. La Ditta ha diritto al pagamento delle prestazioni eseguite, purché erogate correttamente e a regola d’arte, secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa anche di natura risarcitoria e a ogni altro compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto previsto dall’art. 1671 del codice civile.
Qualora la Ditta dovesse recedere dal contratto prima della scadenza prevista senza giustificato motivo, l’Amministrazione Aggiudicatrice procederà rivalendosi sull’incameramento della fideiussione e, ove ciò non fosse sufficiente, agendo per il risarcimento dei danni subiti. Sarà addebitata alla Ditta a titolo di risarcimento danni, la maggiore spesa derivante dall’assegnazione del servizio ad altri soggetti.
Art. 5 - Servizio di ristorazione Prestazioni e organizzazione del Servizio
La Ditta dovrà utilizzare prodotti alimentari di prima qualità ed attenersi scrupolosamente alle norme vigenti in materia di preparazione, manipolazione, confezionamento, trasporto e distribuzione degli alimenti.
In particolare la Ditta dovrà provvedere all’acquisto ed al confezionamento dei prodotti alimentari occorrenti per la preparazione dei pasti in base ai requisiti previsti dal D.P.R. 327/80 ed alle norme di buona tecnica. Sarà a carico alla Ditta l’onere della conservazione dei generi alimentari approvvigionati o a qualunque titolo presenti nei locali assegnati.
I pasti dovranno essere preparati secondo i menù e le grammature indicate nelle tabelle in Allegato 1 e Allegato 2, utilizzando derrate rispondenti alle caratteristiche merceologiche indicate nella tabella in Allegato 3 e Allegato 4. Menù, grammature, caratteristiche merceologiche e diete speciali sono stabilite dall’Amministrazione, in collaborazione con l’A.S.S. L’Amministrazione si riserva la facoltà di introdurre modifiche in qualsiasi momento, con l’obbligo per la Ditta di adeguarvisi.
La colazione, il pranzo, la cena e le merende saranno serviti dal personale incaricato dall’Ente, mentre il cuoco della Ditta dovrà provvedere anche alla porzionatura al momento del pranzo e della cena , nel refettorio.
I pasti per gli utenti esterni saranno confezionati dalla Ditta in vaschette sigillate, posizionate in contenitori termici.
La Ditta dovrà provvedere al lavaggio e alla disinfezione dei carrelli e dei contenitori portavivande.
La Ditta provvederà all’acquisto e stoccaggio dei prodotti e del materiale di consumo per la pulizia e la disinfezione dei locali, apparecchiature, attrezzature nonché per il funzionamento del servizio.
La Ditta assicurerà il perfetto stato di pulizia, igiene e conservazione dei locali adibiti al servizio di cucina, lavaggio stoviglie e magazzinaggio, attrezzature, arredi, utensili, celle frigorifere e comunque di quanto consegnato e provvederà alla disinfestazione, sanificazione e derattizzazione dei locali ad essa affidati.
Sarà a carico della Ditta la raccolta differenziata dei rifiuti di cucina ed il trasporto degli stessi nel luogo indicato dall’Amministrazione.
Nell’esecuzione del servizio la Ditta s’impegna inoltre ad indicare, entro 15 giorni successivi all’inizio dell’appalto, la composizione della squadra-tipo per l’espletamento del servizio precisandone i nominativi, la qualifica, le mansioni, il livello d’inquadramento le ore lavorative individuali.
Giornata alimentare, prenotazione, orari e distribuzione dei pasti
SERVIZIO | UTENZA | ORARIO |
Colazione Latte o the o caffè; fette biscottate e marmellata o pane e marmellata o biscotti | Ospiti | 8:00 |
Pranzo un primo piatto a scelta, un secondo piatto a scelta, verdura cruda e xxxxx, pane, frutta, bevanda | S.A.D. | 11:30 |
Ospiti Centro Diurno | 12:00 | |
Merenda the, tisana, biscotti , fette biscottate (una volta alla settimana: cioccolata) | Ospiti | 16:00 |
Cena un primo piatto a scelta, un secondo piatto a scelta, verdura cotta, pane, frutta, bevanda | Ospiti Centro Diurno S.A.D. | 18:30 (orario estivo) 18:00 (orario invernale) |
I carrelli o contenitori dei pasti dovranno essere consegnati di norma negli orari sopraindicati con possibili variazioni a semplice richiesta dell’Amministrazione purché con preavviso di 3 giorni (tre).
Prezzi
I prezzi costituiscono il costo complessivo che l’Amministrazione è tenuta a corrispondere per le merci e materiali di consumo approvvigionati; per la confezione del vitto secondo i menù concordati, nel rispetto delle quantità e qualità di cui alle tabelle allegate al contratto di appalto; per il lavaggio e la consegna delle stoviglie; per la porzionatura delle pietanze presso il refettorio al momento dei pasti (pranzo e cena); per la manutenzione ordinaria, pulizia e sanificazione dei locali e attrezzature assegnati; per le eventuali altre prestazioni contenute nel presente Capitolato.
Il numero degli utenti potrà tuttavia variare in meno in base alle esigenze della struttura senza che la ditta possa chiedere variazioni di prezzo.
Al fine di consentire una stima corretta dei costi e dell’entità del Servizio si forniscono i seguenti dati relativi ai pasti preparati nel corso dell’anno 2012:
– per gli ospiti: 11.462 giornate alimentari;
– per gli ospiti dei mini-appartamenti e del Centro Diurno: n. 2.832 pranzi e cene
– per utenti S.A.D.: 2.831 pranzi e cene;
L’Amministrazione si riserva di poter chiedere ulteriori forniture di generi o prestazioni comunque connesse con il servizio previo accordo sui relativi prezzi.
Art. 6 - Referente
La Ditta individuerà una persona con il compito della direzione del servizio e che rappresenti a tutti gli effetti la Ditta stessa. La Ditta individuerà, inoltre, un sostituto che, durante le assenze del primo, sia autorizzato a tutti gli effetti a farne le veci.
I nominativi del rappresentante e del suo sostituto, e dei relativi recapiti, dovranno essere comunicati entro l’avvio del servizio.
L’Amministrazione si potrà rivolgere agli stessi per qualunque tipo di comunicazione inerente l’appalto o per le contestazioni correlate all’eventuale non corretto espletamento del servizio, fermo restando la possibilità di comunicare al personale in servizio richieste (la cui casistica verrà concordata con il rappresentate della Ditta) inerenti i pasti somministrati o la preparazione degli stessi.
Art. 7 – Locali e attrezzature
L’Amministrazione metterà a disposizione della Ditta alcuni locali adibiti a cucina, spogliatoi per il personale, depositi/magazzini per attrezzature e prodotti.
L’Amministrazione, tramite propri incaricati, si riserva il diritto di accedere in ogni momento ai suddetti locali con osservanza delle norme relative alla tutela della privacy.
La Ditta è custode dei locali ad essa assegnati e di tutto quanto in essi contenuto, di proprietà dell’Amministrazione e/o della Ditta, che risponde direttamente ed indirettamente di ogni danno che il proprio personale possa causare all’Amministrazione e/o ai terzi, anche per quanto depositato nei locali.
L’Amministrazione è esonerata da qualsiasi responsabilità per fatti dolosi o colposi del proprio personale o di terzi, riferiti ai materiali depositati presso i locali assegnati alla Ditta.
Prima dell’inizio del servizio sarà redatto un verbale in contraddittorio relativo allo stato dei locali e delle attrezzature messi a disposizione per la produzione e distribuzione dei pasti. Detto verbale farà parte integrante e sostanziale dei documenti contrattuali.
Al termine dell’appalto la Ditta dovrà riconsegnare i locali e le attrezzature in buono stato di conservazione, salvo il normale deterioramento. Dell’atto di riconsegna sarà redatto apposito verbale in contraddittorio, nel quale l’Amministrazione farà risultare eventuali contestazioni sullo stato manutentivo di locali ed attrezzature.
Art. 8 - Obblighi a carico dell’Amministrazione
L’Amministrazione assicura la fornitura di acqua, gas metano, energia elettrica, riscaldamento occorrenti per i locali ed il servizio di cui al presente appalto, assumendone direttamente l’onere economico.
Sarà a carico dell’Amministrazione la manutenzione ordinaria e straordinaria dei locali e la manutenzione straordinaria delle attrezzature consegnate alla Ditta. Nel caso in cui sia necessario eseguire dei lavori di aggiornamento dei locali in virtù di disposizioni di legge, l’intervento si intende a carico dell’Amministrazione.
In particolare sarà cura dell’Amministrazione ottemperare alle disposizioni emanate dagli Organi competenti in materia di prevenzione degli infortuni e di igiene sul lavoro per quanto attiene all’idoneità dei locali, attrezzature, arredi, impianti, entro i limiti della manutenzione straordinaria o della sostituzione.
Rimangono inoltre a carico dell’Amministrazione la pulizia, disinfestazione, derattizzazione dei locali limitrofi a quelli adibiti al servizio di cucina come pure del luogo di deposito dei rifiuti e dei materiali da scarto.
Art. 9 - Personale dell’Amministrazione
La Ditta, per l’esecuzione dei servizi oggetto del presente appalto, si obbliga ad utilizzare, in aggiunta al proprio personale, anche il personale dipendente in servizio in ruolo presso la struttura con le qualifiche professionali di seguito indicate, che dovrà operare esclusivamente presso la struttura, ferma restando a tutti gli effetti (ivi compreso l’esercizio del potere disciplinare) la prosecuzione del rapporto di lavoro con l’Amministrazione, la quale provvederà all’erogazione al predetto personale della retribuzione, (comprensiva delle voci accessorie) ed al pagamento presso gli Enti di previdenza ed assistenza dei contributi previdenziali ed assistenziali in applicazione del vigente CCNL per il comparto autonomie locali.
Il personale comunale dovrà essere impiegato nel pieno e rigoroso rispetto delle norme del vigente CCNL per il comparto delle Autonomie Locali (anche con riferimento all’orario di lavoro).
Si riportano di seguito le qualifiche d’inquadramento del personale interessato:
- N. 1 INSERVIENTE (18 ore settimanali, orario diurno, esclusi i giorni festivi, livello contrattuale (A2), appartenente alle categorie protette - contratto Enti Locali Friuli-Venezia Giulia ).
La suddetta dipendente di ruolo dell’Ente potrà assentarsi dal servizio fino ad un massimo di 15 (quindici) giorni lavorativi annui senza che ciò comporti un maggior onere a carico dell’Amministrazione Comunale. Oltre i 15 giorni di assenza o nel caso di cessazione definitiva dal servizio alle dipendente dell’Amministrazione Comunale, la Ditta appaltatrice si impegna e si obbliga a utilizzare il proprio personale. In tal caso l’Amministrazione riconoscerà un corrispettivo orario come da tariffa oraria prevista dal Contratto Collettivo di categoria, vigente tempo per tempo, e relativa alla stessa categoria.
Gli orari di lavoro e i giorni di ferie saranno concordati con l’appaltatore, al fine di assicurare il miglior svolgimento del servizio.
Il rapporto di lavoro della dipendente di ruolo dell’Ente sarà regolato dal Contratto Enti Locali Friuli-Venezia Giulia e dalla altre norme previste in materia.
Art. 10 – Grammature e menù
La ditta appaltatrice è tenuta a verificare che gli alimenti rispondano a tutti i requisiti richiesti dalle vigenti leggi in materia e da quanto stabilito dall’Autorità Sanitaria, leggi e disposizioni che qui si intendono tutte richiamate ed alle caratteristiche e specifiche indicate negli allegati 3) e 4).
Le quantità degli ingredienti per la formazione dei pasti devono essere quelle riportate nelle allegate tabelle (allegato 2), formulate al crudo ed al netto degli scarti. Le grammatura di cui all’allegato 1 “manuale per elaborare e valutare il menù” sono puramente indicative.
I pasti dovranno essere forniti sulla base del menù (allegato 1), tenuto conto delle indicazioni di cui all’art.4 del presente capitolato.
I menù indicati potranno comunque subire modificazioni per esigenze particolari dell’utenza (diete). Tali modifiche eventuali saranno contenute e comunque tali da non produrre variazioni di rilievo nel costo delle derrate.
Altre modifiche sono consentite nei seguenti casi:
• guasto di uno o più impianti nella realizzazione del pasto previsto;
• interruzione temporanea della produzione per cause varie (es. sciopero, incidenti, interruzione di energia elettrica, gas, ecc…);
• avaria delle strutture di conservazione dei prodotti deperibili;
Particolari o speciali regimi dietetici da parte di singoli utenti dovranno essere comprovati da certificato medico.
Per casi urgenti di malore improvviso non ancora certificati il gestore, sempre che ne sia stato informato per tempo, provvederà a fornire pasti sulla base di una dieta leggera.
Art. 11 – Conservazione campioni
Al fine di individuare più celermente le eventuali cause di tossinfezione alimentare, la Ditta dovrà depositare un campione rappresentativo dei pasti completi del giorno, in appositi contenitori chiusi, muniti di etichetta recante la data e conservarlo alla temperatura di 0/4° centigradi per 72 (settantadue) ore, ponendolo a disposizione delle competenti autorità nel caso in cui dovessero rendersi necessari altri accertamenti da parte dei soggetti preposti al controllo tecnico-ispettivo ed igienico–sanitario.
Art. 12 –Pulizia dei locali mensa
La Ditta appaltatrice si impegna a adottare ed applicare un programma di pulizia e sanificazione dei locali (di cucina, magazzino derrate, ecc.) e delle relative attrezzature ed arredi pienamente conforme all’art. 29 del DPR 327/80 e comunque non inferiore allo standard minimo come di seguito individuato:
FREQUENZA | ATTREZZATURE, SUPERFICI, LOCALI |
Dopo ogni uso | Fornelli e simili, utensili, piani di lavoro, carrelli, scaldavivande, vassoi, taglieri, arredi vari del refettorio. |
giornalmente | Pavimenti, xxxxxxx e lavandini, contenitori per i rifiuti, servizi igienici utilizzati dal personale di cucina, spogliatoio. |
settimanalmente | Frigoriferi e congelatori, davanzali |
quindicinalmente | Cappa, superfici finestrate, infissi, vetrate anche alte. |
mensilmente | Pareti lavabili area cucina, cappa, lavastoviglie. |
bimestralmente | Tapparelle, veneziane, tende di ogni tipo, zanzariere, ecc. altre pareti. |
Per le operazioni di pulizia devono essere usati prodotti detergenti, disinfettanti e sanificanti, adatti al materiale con cui devono venire in contatto, essere utilizzati nei dosaggi prescritti dal produttore e mantenuti nei loro contenitori xxx xxxxxx e puliti. Le operazioni di detersione, disinfezione e sanificazione devono essere eseguite in maniera conforme alla vigente normativa in materia ed alle norme di buona tecnica.
La Ditta è tenuta ad adeguare il proprio programma di pulizia e sanificazione della zona cucina ad eventuali specifiche prescrizioni stabilite dall’Azienda per i Servizi Sanitari n. 4 “Medio Friuli” nonché alla conformazione e alle peculiari caratteristiche dei locali dove si svolge il servizio.
Art. 13 - Obblighi a carico della Ditta
La manutenzione ordinaria delle attrezzature sarà a carico della Ditta.
La Ditta provvederà, in caso di problemi relativi alla manutenzione straordinaria alle attrezzature, impianti e locali, a contattare il Responsabile del Servizio o suo sostituto per l’eventuale ripristino delle funzionalità.
La Ditta sarà ritenuta responsabile dei danni arrecati ai locali ed alle attrezzature a causa del cattivo uso, e pertanto la manutenzione straordinaria ed il reintegro in tali fattispecie saranno a carico della Ditta.
Art. 14 - Personale della Ditta
La Ditta si obbliga ad applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti e, se cooperative, anche nei confronti dei soci lavoratori, condizioni contrattuali, normative e retributive non inferiori a quelle previste dai contratti collettivi nazionali di lavoro e dagli accordi integrativi territoriali di categoria, nonché a rispettare le relative norme e procedure previste dalla legge, dalla data di inizio e per tutta la durata dell’appalto.
L’obbligo permane anche dopo la scadenza dei suindicati contratti collettivi fino alla loro rinnovazione. La Ditta è tenuta inoltre all’osservanza e all’applicazione di tutte le norme relative alle assicurazioni obbligatorie e antinfortunistiche, previdenziali e assistenziali, nei confronti del proprio personale e dei soci lavoratori nel caso di cooperative.
Il cuoco della Ditta dovrà essere in possesso di un attestato di qualifica ed esperienze specifiche in relazione alla conduzione di cucine per comunità o in possesso di documentata esperienza almeno biennale nel settore della refezione.
Art. 15 - Obblighi del personale della Ditta
Tutto il personale della Ditta impiegato:
– presterà la propria opera sotto l’esclusiva direzione e responsabilità della Ditta stessa;
– dovrà conoscere e rispettare le norme di igiene, in particolare inerenti la somministrazione dei pasti, oltre alle norme di sicurezza e prevenzione degli infortuni sul lavoro;
– dovrà tenere all’interno dell’Amministrazione un comportamento corretto, ritenendosi obbligato all’osservanza delle norme e disposizioni generali dell’Amministrazione.
Un operatore della Ditta, incaricato della preparazione dei pasti presso la cucina interna della Struttura assistenziale, dovrà provvedere alla porzionatura delle pietanze all’ora dei pasti (pranzo e cena) presso il refettorio.
La Ditta vigilerà affinché il proprio personale non si allontani, se non per motivi di servizio, dai locali ad esso assegnati e non interferisca con il lavoro dell’altro personale che opera nell’Amministrazione.
La Ditta provvederà alla fornitura degli effetti personali diversi, divise, calzature di servizio e di ogni altra protezione necessaria ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni. La fornitura, manutenzione, lavaggio e stiratura degli indumenti saranno a carico della Ditta.
Divise, indumenti, calzature e protezioni individuali, dovranno essere usati esclusivamente all’interno dei locali e pertinenze dell’Amministrazione, e dovranno essere mantenuti costantemente puliti, in ordine ed efficienti.
Per l’identificazione del personale della Ditta che operi al di fuori dei locali della cucina è fatto obbligo applicare alla divisa una targhetta con foto, nominativo e qualifica.
L’Amministrazione si riserva, inoltre, il diritto di chiedere alla Ditta la sostituzione del personale addetto alla preparazione e alla distribuzione dei pasti, ritenuto non idoneo al servizio. In tal caso la Ditta provvederà a quanto richiesto, entro il termine massimo di 5 giorni, senza che ciò possa costituire motivo di maggiore onere.
Art. 16 - Disposizioni in materia di sicurezza ed igiene
È fatto obbligo alla Ditta di vigilare affinché i propri operatori, al fine di garantire la sicurezza sui luoghi di lavoro, si attengano strettamente a quanto previsto dalla normativa in materia di sicurezza sugli ambienti di lavoro (in particolare il D.Lgs. 81/2008).
L’Amministrazione e la Ditta dovranno comunicarsi, reciprocamente, il nominativo del proprio Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, entro 15 giorni dall’avvio dell’appalto.
La Ditta dovrà comunicare all’Amministrazione i nominativi delle altre figure previste dal D.Lgs. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni, onde consentire l’attuazione delle conseguenti procedure e misure di coordinamento.
La Ditta appaltatrice si impegna a produrre entro la data di avvio del servizio il piano per la sicurezza del lavoro per la mensa in cui sarà impiegato personale dipendente dalla Ditta, pena la decadenza dell’aggiudicazione. Le relative informazioni potranno essere chieste all’ispettorato del lavoro ed all’INAIL.
La Ditta si obbliga ad eseguire prima dell’inizio del servizio, unitamente al Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione della Amministrazione, un approfondito e attento sopralluogo nelle zone dove dovrà svolgersi il servizio per verificare e valutare, mediante conoscenza diretta, i rischi connessi ai profili di sicurezza nelle aree interessate al servizio, al fine di preordinare ogni necessario o utile presidio di protezione e di provvedere ad informare i propri lavoratori. Nella medesima occasione saranno date alla Ditta le informazioni di cui al D.Lgs. 81/2008.
La Ditta dovrà vigilare affinché il proprio personale rispetti tutte le norme generali in materia di igiene e specificatamente quella degli alimenti.
La ditta dovrà presentare la variazione dell’Impresa Alimentare esistente (VIAe), in relazione alla modifica del soggetto titolare del servizio di ristorazione; tale documentazione dovrà essere presentata al Dipartimento di Prevenzione dell’A.S.S. di competenza entro 15 giorni dall’avvio del nuovo appalto, in base a quanto stabilito dal Regolamento CE 852/2004 e dalle relative Linee Guida all’Applicazione della Regione Friuli Venezia Giulia, pena il sostenimento di una sanzione ai sensi del D.Lgs. 193/2007.
La Ditta dovrà obbligatoriamente gestire tutte le attività necessarie per l’attuazione e l’implementazione del sistema di autocontrollo igienico (H.A.C.C.P.) previsto dal Regolamento CE n.852/2004.
In relazione alle attività di cui sopra, la Ditta dovrà designare prima dell’inizio dell’appalto un proprio rappresentante che assumerà la responsabilità dell’adempimento di tutti gli obblighi previsti dalla legge in materia di autocontrollo e di igiene dei prodotti alimentari.
Sarà a carico della Ditta l’onere del rispetto della normativa relativa alla rintracciabilità degli alimenti (Reg. CEE 178/2002).
Art. 17 - Sistema di autocontrollo igienico (H.A.C.C.P.)
La Ditta aggiudicataria del presente appalto dovrà obbligatoriamente gestire tutte le attività necessarie per l’attuazione e l’implementazione del sistema di autocontrollo igienico (H.A.C.C.P.) previsto dalla normativa vigente.
In relazione alle attività di cui sopra, la Ditta aggiudicataria dovrà designare prima dell’inizio dell’appalto un proprio rappresentante che assumerà – in nome e per conto della Ditta medesima – la qualifica di “responsabile dell’industria alimentare“ per la mensa interessata. Il responsabile dell’industria alimentare è tenuto ad adempiere a tutti gli obblighi previsti dalla legge in materia di autocontrollo e di igiene dei prodotti alimentari.
Art. 18 - Controlli
Il Servizio oggetto del presente appalto deve essere eseguito dalla Ditta con la massima cura, qualità, diligenza, professionalità e puntualità, tenendo conto dei complessi e diversificati bisogni di assistenza degli utenti della Amministrazione che, in prevalenza, presentano condizioni di non autosufficienza.
L’Amministrazione si riserva la facoltà di vigilare e controllare in ogni momento l’attività della Ditta onde accertare il rispetto di tutte le norme del presente capitolato con particolare riferimento all’igiene, alla conformità alle prestazioni previste nel progetto ed alle tabelle allegate al presente capitolato.
Sarà inoltre facoltà dell’Amministrazione, in collaborazione con La Commissione di Gestione del Centro, effettuare controlli, da svolgersi con modalità e tempi da concordare, sul funzionamento del servizio, al fine di migliorarne la qualità.
In caso di contestazione sulla qualità di qualsiasi merce approvvigionata, di prodotti impiegati, del vitto confezionato, la Ditta dovrà provvedere, a sua cura e spese, alle necessarie sostituzioni con prodotti rispondenti alle qualità e quantità dovute.
L’Amministrazione si asterrà comunque dal fare alcuna osservazione diretta al personale della Xxxxx, rivolgendo le osservazioni, verbali o scritte, esclusivamente ai responsabili e addetti della Ditta.
L’Amministrazione infine si riserva di fare eseguire in qualsiasi momento dagli organi competenti, analisi e controlli su campioni di merci, prodotti e vitto per accertarne la corrispondenza alle vigenti disposizioni e alle prescrizioni del contratto.
Oltre ai controlli di cui sopra, l’Amministrazione si riserva di attuare un sistema di monitoraggio permanente della qualità dei pasti e del servizio mediante la raccolta, l’analisi e l’elaborazione dei dati utilizzando ogni strumento ritenuto opportuno, come ad esempio:
– report per la verifica degli standard di qualità;
– interviste o questionari agli addetti e/o all’utenza per verificare il livello di gradimento del servizio ed eventuali scostamenti dagli standard di qualità previsti dalla Ditta e/o nel presente capitolato;
– esame e verifica dei registri, delle fatture di acquisto e fornitura dei prodotti alimentari, dei materiali di consumo e delle attrezzature tecniche impiegate per l’esecuzione del servizio oggetto dell’appalto, delle relative “certificazioni” di origine, di qualità, di provenienza e conformità tecnica alle vigenti normative;
– ogni altro tipo di controllo e di verifica ritenuto opportuno.
Qualora in esito ai controlli di cui sopra la qualità dei pasti risultasse inferiore a quella richiesta in base al presente capitolato ed ai suoi allegati, ovvero il servizio risultasse difforme da quello previsto nel presente Capitolato, la Ditta, oltre ad essere assoggettata alle sanzioni a titolo di penale di cui oltre, sarà tenuta al risarcimento degli eventuali altri maggiori danni, ferma restando, nei casi più gravi, la possibilità per l’Amministrazione di addivenire alla risoluzione del contratto.
La Ditta dovrà espressamente accettare, senza alcuna riserva, eccezione o limitazione, tutte le forme di controllo previste dal presente articolo, consentendone l’effettuazione e collaborando alla loro attuazione.
Art. 19 - Pagamenti
Il pagamento di quanto dovuto alla Ditta aggiudicataria, calcolato sulla base del prezzo unitario per pasto che si intende comprensivo di ogni onere dedotto in capitolato, sarà disposto dall’Ufficio comunale competente entro 30 giorni dal ricevimento di regolari fatture sulla base dei pasti effettivamente serviti nel mese di riferimento, così come risultanti dalle apposite registrazioni di servizio.
La Ditta aggiudicataria assume l’obbligo di rispettare le disposizioni in ordine alla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13.08.2010 n.136. Ai sensi dell’art.3, comma 8, della predetta Legge 13.08.2010 n.136 il contratto è risolto in pieno diritto qualora le transazioni finanziarie ad esso inerenti siano state eseguite senza avvalersi di banche o delle società Poste Italiane SpA.
In caso di violazioni contrattuali od in presenza di altri oneri o rimborsi dovuti dalla Ditta, l’Amministrazione, previa comunicazione motivata, ha la facoltà di operare, a compensazione, adeguata ritenuta all’atto della liquidazione delle fatture.
Art. 20 - Obblighi assicurativi
La Ditta si impegna ad osservare tutte le disposizioni di legge sulla prevenzione degli infortuni, sull’assistenza e la previdenza dei lavoratori impiegati nell’esecuzione del servizio in argomento, nonché sul divieto di intermediazione ed interposizione nelle prestazioni di lavoro di cui alla Legge 23.10.1969 n. 1269 e libera fin d’ora l’Amministrazione da qualsiasi responsabilità derivante da eventuali infortuni sul lavoro e da ogni altro danno che potesse emergere dall’espletamento del servizio stesso.
La Ditta risponderà direttamente ed indirettamente di ogni danno che potrà derivare agli utenti del servizio, all’Amministrazione, a terzi e a cose dall’adempimento del servizio assunto con il presente appalto, restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento, senza diritto di rivalsa o di compenso alcuno da parte dell’Amministrazione. La Ditta si assume anche tutte le responsabilità per eventuali avvelenamenti ed intossicazioni derivanti dall’ingerimento, da parte degli utenti, dei pasti forniti.
A tal fine la Ditta dovrà depositare all’atto della stipula del contratto d’appalto apposita polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi (Amministrazione compresa) con copertura per danni a persone, cose o animali anche di sua proprietà, senza che per questo siano comunque limitate le sue responsabilità contrattuali, con massimale non inferiore ad € 5.000.000,00.
In mancanza di tale polizza non si procederà alla stipula del contratto e ciò comporterà la decadenza dall’aggiudicazione.
In quest’ultimo caso l’Amministrazione si riserva la facoltà di affidare l’incarico alla ditta che segue immediatamente in graduatoria l’aggiudicatario o di indire nuova gara.
Qualora la Ditta non dovesse provvedere al risarcimento od alla riparazione del danno nei termini fissati nella relativa lettera di notifica, l’Amministrazione resta autorizzata a provvedere direttamente, rivalendosi sulla prima scadenza dovuta alla Ditta o sul deposito cauzionale.
Art. 21 - Penalità
La Ditta assicura e garantisce il servizio di cui al presente capitolato sempre ed in ogni caso, anche in presenza di agitazioni sindacali, vertenze aziendali, scioperi di fornitori o trasportatori, etc.
Trattandosi di appalto di pubblica utilità e di servizi essenziali, la mancata prestazione del servizio, dovuta a qualunque motivo, ivi inclusi quelli di cui al precedente comma e che comporti per l’Amministrazione l’obbligo di provvedervi a propria cura, comporterà l’addebito alla Ditta delle spese a tale scopo sostenute dall’Amministrazione, oltre ad una penale come stabilita nel presente articolo.
L’Amministrazione, previa contestazione scritta, applicherà nei casi di seguito indicati le corrispondenti penali:
– fornitura di pasti preparati in base a menù non conformi alla tabella allegata al presente capitolato: da € 500,00 a € 1.000,00;
– fornitura di pasti/alimenti per quantità e grammature non corrispondenti a quelle previste nella tabella allegata al presente capitolato: da € 600,00 a € 1.200,00;
– fornitura di pasti/alimenti non conformi alle caratteristiche qualitative previste dalla tabella allegata al presente capitolato: da € 600,00 a € 1.500,00;
– fornitura di pasti/alimenti nei giorni di funzionamento del servizio in numero e/o quantità inferiori a quelli ordinati: da € 300,00 a € 1.200,00;
– mancato rispetto dell’orario di consegna dei pasti (con conseguente disservizio per l’utenza): da
€ 300,00 a € 1.200,00;
– preavviso di sciopero non comunicato, ovvero comunicato prima dello sciopero ma oltre il termine di legge: da € 600,00 a € 1.200,00;
– inosservanza di disposizioni impartite dalle competenti autorità sanitarie in ordine alla produzione, confezionamento, trasporto e distribuzione dei pasti, nonché in ordine alle condizioni igienico-sanitarie degli addetti ed alle condizioni e modalità d’uso di locali, servizi, attrezzature, ecc.: € 1.600,00;
– ulteriori casi di violazione, inadempienza e ritardi nell’esercizio del contratto desumibili direttamente ed indirettamente dal contratto stesso oltre che dalle leggi e dai regolamenti vigenti: da € 50,00 a € 2.000,00.
L’Amministrazione potrà inoltre chiedere il risarcimento dei danni conseguenti alle soprascritte infrazioni.
Dove non espressamente previsto, le penalità si intendono per evento e/o operatore coinvolto. È facoltà dell’Amministrazione applicare le sanzioni variabili a seconda della gravità e/o frequenza delle carenze rilevate.
L’applicazione delle penali dovrà essere preceduta da regolare contestazione dell’inadempienza alla Ditta che avrà la facoltà di presentare le sue controdeduzioni entro e non oltre 10 giorni solari e consecutivi dalla notifica della contestazione stessa.
Le penali saranno riscosse mediante trattenuta sulla cauzione ovvero mediante trattenuta sulle somme regolarmente fatturate.
Il provvedimento con cui sia stata disposta la trattenuta della cauzione è notificato alla Ditta con l’invito a reintegrare la cauzione stessa. La cauzione parzialmente o integralmente trattenuta dovrà essere reintegrata entro 15 (quindici) giorni dalla data di notificazione di cui sopra, pena la risoluzione del contratto.
Art. 22 – Cauzione definitiva
A garanzia dell’esatto adempimento degli obblighi derivanti dal presente contratto, dell’eventuale risarcimento dei danni, dell’eventuale disdetta anticipata senza giustificato motivo o giusta causa da parte della Ditta, nonché del rimborso delle spese che l’Amministrazione dovesse sostenere, a causa di inadempienza o cattiva esecuzione del servizio, la Ditta dovrà presentare ai fini della stipulazione del contratto deposito cauzionale nella misura del 10% (dieci) dell’importo di aggiudicazione al netto dell’IVA secondo le modalità di cui all’art.113 del D.Lgs. 163/2006. La cauzione definitiva, se costituita nella forma di fideiussione, deve prevedere quanto indicato al comma 4 dell’articolo 75 del D.Lgs. n. 163/2006.
La cauzione non potrà essere svincolata se non ad avvenuto e definitivo regolamento di tutte le pendenze tra l’Amministrazione e la Ditta, sempre che all’Amministrazione non competa il diritto di incameramento della cauzione o parte della stessa. In ogni caso rimane all’Amministrazione pieno e incondizionato diritto di rivalsa sull’intera cauzione per ogni somma della quale l’Amministrazione dovesse risultare creditrice a qualsiasi titolo.
Sulla Ditta graverà l’obbligo, sotto pena di decadenza dell’affidamento dell’appalto, di reintegrare la cauzione, ogni volta che ciò si rendesse necessario, entro il termine stabilito nel provvedimento relativo e comunque non oltre 15 giorni dalla data di notifica del provvedimento stesso.
Resta salvo per l’Amministrazione l’esperimento di ogni altra azione nel caso in cui la cauzione risultasse insufficiente.
Art. 23 - Cessione del contratto e dei crediti e subappalto
Resta vietato alla ditta aggiudicataria, pena la risoluzione automatica del contratto e l’incameramento della cauzione definitiva la cessione del contratto e qualsiasi forma di subappalto del servizio. E’ altresì vietato cedere in tutto od in parte i crediti derivanti dall’avvenuta esecuzione delle prestazioni previste dal contratto, senza espressa autorizzazione dell’Amministrazione Comunale.
Art. 24 - Clausola risolutiva espressa
Costituiscono cause di risoluzione contrattuale le seguenti fattispecie:
– apertura di una procedura concorsuale fallimentare a carico della Ditta;
– messa in liquidazione o altri casi di cessione dell’attività e del ramo di attività della Ditta;
– inosservanza delle disposizioni in tema di deposito cauzionale;
– inosservanza delle disposizioni in ordine alla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13.08.2010 n.136;
– inosservanza delle disposizioni in tema di cessione del contratto e subappalto e impiego di personale alle dipendenze di altra impresa;
– inosservanza delle norme di legge e regolamentari, incluse quelle di cui al presente capitolato d’oneri, concernenti il rapporto di lavoro col personale dipendente o i soci lavoratori e/o mancata applicazione dei contratti collettivi di categoria;
Costituiscono causa di risoluzione contrattuale, solo a seguito di contestazioni e diffide formali:
• sospensione, abbandono o mancata effettuazione del servizio affidato;
• interruzione immotivata del servizio;
• ritardi nello svolgimento del servizio;
• gravi violazioni di obblighi contrattuali;
• gravi difformità nella realizzazione del progetto secondo quanto indicato in fase di offerta;
• reiterate violazioni e/o inosservanze delle norme del presente capitolato relative agli obblighi inerenti il personale;
• ripetuta violazione degli orari concordati.
Le ipotesi sopra indicate sono ritenute violazioni essenziali degli oneri di cui al presente capitolato e determinano l’impedimento assoluto alla prosecuzione del rapporto. Ne consegue che il contratto stipulato sarà risolto di diritto e con effetto immediato, ai sensi dell’art. 1456 c.c., previa comunicazione della volontà di utilizzo della clausola risolutiva da parte dell’Amministrazione in forma di lettera raccomandata A.R..
L’Amministrazione sarà autorizzata ad assumere immediatamente l’esercizio diretto del servizio affidato, ovvero di affidarne la prosecuzione ad altri, in particolare si riserva la facoltà di stipulare un nuovo contratto con quell’operatore economico che, in sede di gara, ha presentato l’offerta più conveniente dopo di quella prodotta dalla Ditta dichiarata inadempiente. Ciò senza formalità procedurali, in qualsiasi momento e con semplice comunicazione scritta alla Ditta. In tal caso la Ditta, ritenuta responsabile di quanto sopra esposto, sarà tenuta al pagamento del risarcimento dei danni e al rimborso delle maggiori spese eventualmente sostenute.
In caso di fallimento della Ditta il contratto sarà risolto e tale risoluzione avrà efficacia dal giorno antecedente a quello della sentenza dichiarativa di fallimento, salve le ragioni della Amministrazione relative al risarcimento in sede fallimentare, con privilegio sulla cauzione.
A parziale deroga degli articoli precedenti e limitatamente ai casi espressamente contemplati nel presente articolo, la disdetta non potrà aver luogo qualora la sospensione del servizio derivasse da cause di forza maggiore. Trattandosi però di servizi di pubblica utilità ed essenziali, la Ditta dovrà comunque assicurare un servizio di emergenza.
Art. 25 - Domicilio legale e controversie
Agli effetti del presente contratto la Ditta elegge domicilio presso la sede del Comune di San Xxxxxxx del Friuli.
Qualsiasi controversia tra le Parti, non risolvibile in via amministrativa, è demandata alla competenza del Foro di Udine. Viene espressamente esclusa ogni forma di arbitrato. Il contratto non conterrà la clausola compromissoria.
Art. 26 - Oneri e spese contrattuali
Tutte le spese concernenti il contratto (stipulazione, registrazione, scritturazione, bollo, diritti di segreteria, tasse e contributi di ogni genere gravanti sulla prestazione oggetto della presente gara) saranno a carico della Ditta aggiudicataria.
Art.27 – Trattamento dati
Ai sensi dell’art.13 del D.lgs. 30.06.2003 n.196 “Codice in materia di protezione dei dati personali”, il trattamento dei dati personali forniti o comunque acquisiti per la gestione dei servizi oggetto del presente contratto è a ciò unicamente finalizzato, avviene presso la Sede Municipale – Xxx xxx Xxxxx 00 – San Xxxxxxx del Friuli, con l’utilizzo di procedure anche informatiche, nei modi e nei limiti necessari per perseguire la predetta finalità. I dati potranno essere comunicati al Tesoriere dell’Ente e/o ad altri soggetti pubblici e/o privati e più in generale a terzi che istituzionalmente sono coinvolti per la puntuale e corretta gestione del servizio sempre nel rispetto ed in funzione delle suddette finalità. Dei dati potranno venire a conoscenza la P.O. del Servizio Amministrativo, la P.O. del Servizio Economico Finanziario, nonché il personale impiegato in ambito alle U.O. stesse e l’incaricato dell’ufficio contratti. Il conferimento dei dati è necessario per le finalità connesse all’esecuzione del contratto e la loro mancata indicazione comporta l’impossibilità di gestire il servizio stesso.
Alla Ditta sono riconosciuti i diritti di cui all’art.7 del citato Codice e in particolare il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne rettifica, l’aggiornamento e la cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi rivolgendo le richieste al Comune di San Xxxxxxx del Friuli (Titolare del trattamento) e alla P.O. del Servizio Amministrativo (Responsabile del Trattamento) xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxx Xxxxx 00 – 33038 San Xxxxxxx del Friuli.
2. La Ditta ed il Comune di San Xxxxxxx del Friuli, dichiarano espressamente di acconsentire al trattamento dei dati personali per le finalità connesse all’esecuzione del contratto. I dati potranno essere trasmessi anche per via elettronica e/o telematica nel rispetto delle normative vigenti in materia. Ai fini della suddetta normativa, le parti dichiarano che i dati personali forniti con il presente atto sono esatti e corrispondono al vero, esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione, ovvero per errori derivanti da un’inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei. I trattamenti dei dati saranno improntati a principi di correttezza, liceità e trasparenza e nel rispetto delle misure di sicurezza.