Camera di Commercio di Modena
Camera di Commercio di Modena
Scheda informativa sulla procedura di avvio attività
Banqueting - Somministrazione al domicilio del consumatore
L’attività consiste nel preparare e distribuire pasti presso il domicilio del cliente o presso altri luoghi idonei allo svolgimento di eventi quali banchetti, matrimoni, feste e simili, previo contratto di fornitura occasionale e non continuativa di pasti e servizi. Comprende servizi quali la preparazione dei tavoli/buffet e il servizio ai tavoli, in modo che i pasti siano somministrati utilizzando personale e attrezzatura propria o avuta in dotazione dal committente.
L’attività rientra nell’ambito della somministrazione di alimenti e bevande.
Adempimenti:
1) Comune - SUAP: per la somministrazione di alimenti e bevande occorre compilare, ai sensi dell’art 6 del Reg. CE 852/2004, il modello A1 disponibile sul sito dell’AUSL: xxxx://xxx.xxxx.xx.xx/xxx/xxxx/xx/xxxxx/XxxxxXXXX.xxx/X/XX/XXXxxxxx/0000
alla voce “Documentazione da presentare”.
A seguito dell’entrata in vigore della determina della Xxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxx x. 00000 del 27/12/2011 gli operatori del settore alimentare che aprono, modificano o chiudono un’attività non dovranno più inoltrare direttamente le pratiche al Dipartimento di sanità pubblica, bensì allo Sportello Unico per le attività produttive (SUAP) del Comune dove viene svolta l’attività. La notifica presentata dagli operatori del settore alimentare (O.S.A) potrà essere accolta solo previa verifica dell’avvenuto pagamento dell’importo di € 20.
I pagamenti possono essere effettuati in uno dei modi seguenti:
- tramite bollettino di conto corrente postale n° 10828416 intestato a Azienda
U.S.L. Modena - Serv. Tesoreria specificando come causale “notifica OSA”;
- tramite bonifico bancario sul c/c n. 000000016840 presso il Banco Popolare Società cooperativa, sede di Modena, IBAN XX00-X-00000-00000- 000000000000 a favore di Azienda Unità Sanitaria Locale Modena causale “notifica OSA”.
2) Comune: Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) da presentare nel comune ove ha sede l’impresa. Il soggetto interessato deve dichiarare di essere in
possesso dei requisiti morali e professionali richiesti per legge e di avere conoscenza che l’esercizio dell’attività è subordinato al rispetto delle norme, prescrizioni e autorizzazioni vigenti in materia edilizia, igienico sanitaria e di inquinamento acustico, nonché in materia di sicurezza.
3) Camera di Commercio – Registro Imprese: il commercialista/associazione di categoria scelto/a dall’imprenditore, provvede ad inviare una comunicazione unica (ComUnica) in via telematica al Registro delle Imprese che, a sua volta, la inoltra, per le parti di competenza, all’Agenzia delle Entrate, all’INPS e all’INAIL.
In questo modo, con la comunicazione telematica al Registro Imprese, è possibile non solo presentare domanda di iscrizione al Registro delle Imprese delle imprese individuali o delle società, ma anche richiedere i seguenti adempimenti ad altre amministrazioni e precisamente:
-l’attribuzione della Partita Iva all’Agenzia delle Entrate,
-l’iscrizione nella gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali all’INPS,
-l’iscrizione all’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali all’INAIL.
In ogni caso è sempre necessario allegare a ComUnica il mod. SCIA inviato al Comune (vedi punto 2), mentre l’inizio dell’attività è subordinato alla notifica al SUAP del modello A1 di cui al punto 1).
Requisiti morali
1. Non possono esercitare l’attività di vendita e somministrazione
a) coloro che sono stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza, salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione;
b) coloro che hanno riportato una condanna, con sentenza passata in giudicato, per delitto non colposo, per il quale è prevista una pena detentiva non inferiore nel minimo a tre anni, sempre che sia stata applicata, in concreto, una pena superiore al minimo edittale;
c) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna a pena detentiva per uno dei delitti di cui al libro II, Titolo VIII, capo II del codice penale, ovvero per ricettazione, riciclaggio, insolvenza fraudolenta, bancarotta fraudolenta, usura, xxxxxx, delitti contro la persona commessi con violenza, estorsione;
d) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro l'igiene e la sanità pubblica, compresi i delitti di cui al libro II, Titolo VI, capo II del codice penale;
e) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, due o più condanne, nel quinquennio precedente all'inizio dell'esercizio dell'attività, per delitti di frode nella preparazione e nel commercio degli alimenti previsti da leggi speciali;
f) coloro che sono sottoposti a una delle misure di prevenzione di cui alla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o nei cui confronti sia stata applicata una delle misure previste dalla legge 31 maggio 1965, n. 575, ovvero a misure di sicurezza;
2. Non possono esercitare l'attività di somministrazione di alimenti e bevande coloro che si trovano nelle condizioni di cui al comma 1, o hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro la moralità pubblica e il buon costume, per delitti commessi in stato di ubriachezza o in stato di intossicazione da stupefacenti; per reati concernenti la prevenzione dell'alcolismo, le sostanze stupefacenti o psicotrope, il gioco d'azzardo, le scommesse clandestine, nonché per reati relativi ad infrazioni alle norme sui giochi.
3. Il divieto di esercizio dell'attività, ai sensi del comma 1, lettere b), c), d), e) ed f), e ai sensi del comma 2, permane per la durata di cinque anni a decorrere dal giorno in cui la pena è stata scontata. Qualora la pena si sia estinta in altro modo, il termine di cinque anni decorre dal giorno del passaggio in giudicato della sentenza, salvo riabilitazione.
4. Il divieto di esercizio dell'attività non si applica qualora, con sentenza passata in giudicato sia stata concessa la sospensione condizionale della pena sempre che non intervengano circostanze idonee a incidere sulla revoca della sospensione.
5. In caso di società i requisiti morali devono essere posseduti dal legale rappresentante e da eventuale altra persona preposta all'attività di somministrazione. In caso di impresa individuale i requisiti morali devono essere posseduti dal titolare e dall'eventuale altra persona preposta all'attività di somministrazione.
Requisiti professionali
L'esercizio, in qualsiasi forma e limitatamente all'alimentazione umana, di un'attività di somministrazione di alimenti e bevande è consentito a chi è in possesso di uno dei seguenti requisiti professionali:
a) avere frequentato con esito positivo un corso professionale per il commercio, la preparazione o la somministrazione degli alimenti, istituito o riconosciuto dalle regioni o dalle province autonome di Trento e di Bolzano;
b) avere, per almeno due anni, anche non continuativi, nel quinquennio precedente, esercitato in proprio attività d'impresa nel settore alimentare o nel settore della somministrazione di alimenti e bevande o avere prestato la propria opera, presso tali imprese, in qualità di dipendente qualificato, addetto alla vendita o all'amministrazione o alla preparazione degli alimenti, o in qualità di socio lavoratore o in altre posizioni equivalenti o, se trattasi di coniuge, parente o affine, entro il terzo grado, dell'imprenditore, in qualità di coadiutore familiare, comprovata dalla iscrizione all'Istituto nazionale per la previdenza sociale;
c) essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di laurea, anche triennale, o di altra scuola ad indirizzo professionale, almeno triennale, purché nel corso di studi siano previste materie attinenti al commercio, alla preparazione o alla somministrazione degli alimenti.
Sia per le imprese individuali che per le società, i requisiti professionali devono essere posseduti dal titolare o rappresentante legale, ovvero, in alternativa, dall'eventuale persona preposta all'attività di somministrazione.
Nota: il Ministero dello Sviluppo Economico con circolare n. 3656/C del 12/9/2012 ha avuto modo di precisare che l’essere stati iscritti al REC per le tabelle rientranti nel settore alimentare e per l’attività di somministrazione (nonostante la soppressione del medesimo REC a partire dal 4 Luglio 2006) può considerarsi requisito valido ai fini del riconoscimento della qualifica professionale richiesta per l’esercizio dell’attività di vendita nel settore alimentare e di somministrazione di alimenti e bevande. Si consigliano pertanto gli interessati a rivolgersi agli uffici comunali competenti per territorio al fine di accertare se, nonostante l’intervenuta soppressione del REC, l’orientamento espresso dal Ministero dello Sviluppo Economico venga condiviso positivamente.
Riferimenti normativi
L.R. n. 14 del 26/07/2003 “Disciplina dell’esercizio delle attività di somministrazione di alimenti e bevande” modificata dalla L.R. n. 6 del 21/05/2007.
D.Lgs. 26/03/2010 n. 59 “Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno”. (art. 71).
D.Lgs 06/08/2012 n. 147 (art. 8): modifica dei requisiti di accesso ed esercizio delle attività di commercio e di somministrazione.
Scheda aggiornata il 13/2/2014