Art.1. Definizioni
(A) CONDIZIONI GENERALI DI FORNITURA DI GAS NATURALE- MERCATO LIBERO DOMESTICO
Art.1. Definizioni
Nell’ambito e ai fini delle presenti Condizioni Generali di Fornitura e di ogni altro documento allegato si intendono per:
• AEEGSI: L’Autorità per l’Energia Elettrica il Gas e il Sistema Idrico, istituita ai sensi della Legge 14 Novembre 1995 n. 481;
• CCC (Codice di Condotta Commerciale): è il testo con cui l’AEEGSI ha definito le regole per la vendita di energia elettrica e gas naturale ai Clienti finali (delibera ARG/com 104/10 e s.m.i.);
• CGF: le presenti condizioni generali di fornitura;
• Cliente: il soggetto che fruisce del servizio di fornitura di gas naturale;
• Cliente domestico: il soggetto i cui punti di riconsegna sono riconducibili alla tipologia di cui all’articolo 2.3 lettere a) e b) dell’allegato “A” alla deliberaAEEGSI ARG/gas n. 64/09 e s.m.i.;
• Condizioni economiche di fornitura del servizio(di seguito “CE”): la documentazione redatta dalla Somministrante in conformità a quando prescritto dal Codice di Condotta Commerciale;
• Contratto di somministrazione o Richiesta di Fornitura del servizio(di seguito “CS”): il documento contenente la richiesta, da parte del Cliente, della fornitura di gas naturale alle condizioni di cui alle “Condizioni economiche di fornitura del servizio” e volta a manifestare la volontà di concludere un Contratto di somministrazione di gas naturale (di seguito “Contratto”);
• Distributore: è l’esercente che gestisce il servizio di trasporto locale del gas naturale, attraverso le reti locali a cui il Cliente finale è connesso così come definito dall’articolo 4.5 dell’allegato “A” alla delibera dell’AEEGSI n. 11/07;
• Impianto interno: complesso formato dall’insieme delle condotte e degli accessori dal PDR agli apparecchi utilizzatori;
• Parti: la Somministrante ed il Cliente;
• PDR: punto di riconsegna del gas naturale presso l’immobile del Cliente;
• Somministrante: la società AIM Energy S.r.l., erogatrice della fornitura di gasnaturale;
• TIMG: Testo Integrato Morosità gas approvato con delibera dell’AEEGSI ARG/gas 99/11 e s.m.i.;
• TIQV: Testo integrato della regolazione della qualità dei servizi di vendita di energia elettrica e di gas naturale, approvato con delibera dell’AEEGSI ARG/com 164/08 e s.m.i.;
• TIVG:Testo integrato delle attività di vendita al dettaglio di gas naturale distribuiti a mezzo di reti urbane approvato con delibera dell’AEEGSI ARG/gas 64/09 e s.m.i.;
Art. 2. Oggetto del Contratto, condizioni generali di vendita e usi consentiti Oggetto del Contratto è la somministrazione di gas naturale da parte della Somministrante al Cliente, per gli usi consentiti e indicati dal Cliente nel “CS”, con le modalità riportate ed alle condizioni specificate di seguito e nelle “CE”.
Resta inteso che il servizio di vendita del gas naturalefornito dalla Somministrante è regolato dalle presenti “CGF”, dalle norme emanate dall’AEEGSI o da altri enti ed organismi pubblici competenti in materia. Tutte le fonti normative citate nelle presenti CGF includono, salvo espressa indicazione contraria, successive modifiche e integrazioni. Le delibere dell’AEEGSI sono scaricabili dal sito xxx.xxxxxxxx.xxxxxxx.xx. Il gasnaturale potrà essere utilizzato esclusivamente per l’uso dichiarato e per alimentare esclusivamente i PDR del Cliente e non potranno in alcun modo essere ceduti a terzi o utilizzati per altri scopi.
Art. 3. Competenze della Somministrante
La Somministrante gestisce esclusivamente il servizio commerciale di vendita del gas naturale ed è estranea alle attività del servizio di distribuzione. Spettano invece al competente Distributore la realizzazione, l’esercizio e la manutenzione degli impianti necessari a distribuire il gas naturale, l’installazione, la gestione, la manutenzione e l’effettuazione delle verifiche di funzionalità dei gruppi di misura, il trasporto e la consegna del gas naturale sino al PDR, la determinazione e la cura delle caratteristiche tecniche del gas naturale alPDR, nonché la definizione delle condizioni tecniche di erogazione del servizio. La Somministrante non assume, quindi, responsabilità alcuna per danni o spese derivanti da eventuali disservizi relativi o connessi alle attività di competenza del distributore, né il Cliente potrà ottenere abbuoni o riduzioni di corrispettivo, fatto salvo quanto inderogabilmente stabilito da norme o disposizioni imperative. La Somministrante garantisce al Cliente la fornitura del gas naturale necessaria a soddisfare i suoi fabbisogni con le modalità pattuite con le presenti “CGF”.
Le interruzioni temporanee, totali o parziali della fornitura di gas naturale non sono imputabili alla Somministrante e pertanto non comporteranno alcun obbligo di indennizzo o risarcimento né potranno costituire motivo di risoluzione del Contratto come meglio specificate all’art. 17 delle presenti “CGF”.Gli aspetti tecnici concernenti la consegna del gas naturale oggetto della fornitura restano di esclusiva competenza del competente Distributore.
Art. 4. Condizioni per la conclusione del contratto
Il Cliente, dopo aver valutato attentamente le“CE”, richiede alla Somministrante la fornitura di gas naturale attraverso la presentazione del“CS”debitamente compilato e sottoscritto presso gli sportelli di AIM Energy S.r.l. o attraverso l’invio dello stesso ad AIM Energy S.r.l. In ogni caso, le eventuali disposizioni contrattuali contenute nelle “CE”prevalgono sempre sulle presenti “CGF”.
Il Cliente conferisce mandato alla Somministrante affinché proceda per suo conto a inoltrare la comunicazione di recesso sottoscritta dal Cliente stesso al precedente fornitore, e a stipulare con i competenti Trasportatori e/o Distributori i contratti che si rendono necessari per la somministrazione di gas naturale.
AIM Energy S.r.l. si riserva in ogni caso la facoltà di non accettare la richiesta di fornitura nelle seguenti ipotesi:
a. mancanza di solvibilità del Cliente di cui AIM Energy S.r.l. si riserva la facoltà di verifica;
b. iscrizione del Cliente nel registro dei protesti e sottoposizione del medesimo a procedure esecutive;
c. sottoscrizione del Cliente a procedure concorsuali;
x. xxxxxxx presentazione, ove richiesta, della garanzia a copertura delle obbligazioni del presente “CS”;
e. mancata ricezione da parte di AIM Energy S.r.l. di tutta la documentazione necessaria per attivare la somministrazione di gas naturale e i servizi direttamente connessi;
f. inefficacia del Contratto di Distribuzione per cause non imputabili ad AIM Energy S.r.l..
Art. 5 Condizioni tecniche di erogazione del servizio
Le richieste di prestazioni inerenti la gestione dei PDR dovranno essere inoltrate al Distributore competente tramite la Somministrante(ovvero quelle attività, quali a titolo esemplificativo ma non limitativo: allacciamento, voltura, aumento di portata, spostamento di gruppi di misura, disattivazioni, ecc.).
Con la sottoscrizione del“CS”, il Cliente dichiara, inoltre, di voler recedere dal Contratto di somministrazione attualmente in essere e conferisce mandato ad AIM Energy S.r.l. per comunicare tale propria volontà al precedente fornitore.
Il perfezionamento del contratto è subordinato:
A. al collegamento dei PDR del Cliente alla rete di distribuzione e che questa sia in grado di garantire la portata richiesta;
B. all’attivazione della fornitura da parte del Distributore;
C. all’attivazione del servizio di trasporto e distribuzione;
D. all’ottenimento, a cura e carico del Cliente, di ogni necessaria autorizzazione, servitù, consenso, da parte dei titolari di diritti di proprietà o altri diritti reali sugli immobili interessati dalla fornitura;
E. alla risoluzione di eventuali contratti precedentemente sottoscritti con altri fornitori,ovvero alla disponibilità del PDR, compatibilmente con la normativa che definisce i tempi di attivazione dei servizi di Distribuzione e salvo eventi non dipendenti dalla volontà di AIM Energy S.r.l.;
F. alla presentazione, ove richiesta, da parte del Cliente della garanzia di cui all’art. 10 delle CGF;
G. alla circostanza che iPDR del Cliente non risultino sospesi per morosità al momento della richiesta di attivazione del servizio di distribuzione di gas naturale;
H. alla disponibilità dell’immobile oggetto della fornitura, data dal titolare del diritto di proprietà o altro diritto reale.
Inoltre la richiesta di fornitura presuppone che l’impianto interno del Cliente sia conforme alle norme tecniche e alle disposizioni di sicurezza previste dalla vigente normativa e dall’esito dell’accertamento documentale comunicato dal Distributore locale;la somministrante si riserva la facoltà di non attivare il Contratto o di risolvere il Contratto stesso di fornitura a quelle installazioni che non rispettassero tali norme. L’attivazione della nuova fornitura di gas naturale o la modifica di quella in atto è subordinata alla verifica di idoneità della rete di distribuzione da parte del relativo Distributore, e all’esecuzione dell’allacciamento alla rete stessa, ove necessario.
Il Contratto si intenderà perfezionato all’avvenuta ricezione da parte di AIMEnergyS.r.l. del“CS”debitamente compilato e sottoscritto previa verifica del possesso da parte del Cliente dei requisiti previsti dalle “CE”.
All’atto della stipula del“CS”il Cliente fornisce le proprie generalità, le ulteriori informazionipreviste dalla vigente normativa e gli eventuali necessari atti autorizzativi. La richiesta di attivazione o modificazione della fornitura sarà inviata, con le modalità definite dall’AEEGSI con delibera ARG/com 134/08 e s.m.i., dalla Somministrante al Distributore.
Il Distributore provvederà ad attivare la fornitura nei tempi disciplinati dalla deliberazione AEEGSI n. 138/04 e s.m.i. e della Del. ARG/gas 574/13 e s.m.i..
In particolare, nell’ipotesi di cambio fornitore qualora la documentazione pervenga entro il 15 del mese e sussistano le condizioni previste alle precedenti lettere “E.” e “G.”, la somministrazione avrà effetto per i clienti domestici a decorrere dal primo giorno del secondo mese successivo al ricevimento della stessa e per i clienti condominiali ad uso domestico a decorrere dal primo giorno del quarto mese successivo al ricevimento della stessa; in caso contrario la somministrazione decorrerà dal primo giorno del terzo mese successivo per i clienti domestici o del quinto mese successivo per i clienti condominiali o dalla prima data utile e comunque nel rispetto delle tempistiche previste dalla delibera dell’AEEGSI n. 144/07 e s.m.i..
Fermo restando quanto sopra, qualora il Cliente sia già somministrato in regime di libero mercato la fornitura avrà decorrenza dalla prima data utile compatibile con i tempi di risoluzione del Contratto in essere con il Fornitore precedente così come stabilito dalladelibera dell’AEEGSI n. 144/07 e s.m.i..
Il Cliente è tenuto a trasmettere ad AIM Energy S.r.l. le informazioni catastali, ai sensi della Legge 311/04 (GU n.306 del 31.12.2004), la cui mancata trasmissione potrà dar luogo a segnalazione all’Anagrafe Tributaria.
Il Cliente si impegna inoltre a comunicare tempestivamente alla Somministrante ogni variazione significativa delle condizioni e delle informazioni contenute nel “CS”.
Art. 6. Data di avvio dell’esecuzione del contratto
Il Contratto decorre dalla data in cui viene reso disponibile il servizio al Cliente (indicata nel “CS”) compatibilmente con l’attivazione del servizio di Trasporto, Distribuzione per il quale, nella prima fattura utile, verranno addebitati i costi previsti per tali servizi.
Nel caso in cui la data di avvio fosse diversa da quella concordata, laSomministrante si riserva di inviare al Cliente, una comunicazione scritta, a mezzo posta o mail, in accordo con la regolazione vigente, con la quale lo informerà della nuova data di avvio della fornitura e delle motivazione che l’hanno determinata.
Non è imputabile alla Somministrante ogni ritardo derivato da cause dipendenti dall’attività dei competenti Distributori.
Art. 7. Durata del Contratto – Diritto di Recesso – Risoluzione del Contratto
Il Contratto ha durata indeterminata. Ai sensi della Delibera dell’AEEGSI n. 144/07 e s.m.i., è facoltà del Cliente recedere unilateralmente, senza oneri e in qualsiasi momento dal Contratto. La volontà di esercitare tale diritto deve essere manifestata in forma scritta e inviata a mezzo raccomandata con avviso di ricevimentoal seguente indirizzo: AIM Energy S.r.l.–ContràPedemuro Xxx Xxxxxx, 00 00000 Xxxxxxx (XX), o a mezzo fax n. 0000 000000 o al seguente indirizzo e-mail xxxxxxxxxx@xxxxxxxxx.xx.
Per i Clienti domestici il recesso per cambio fornitore può essere esercitato con un preavviso non inferiore a 1 (uno) mese. Il Cliente domestico si avvale del nuovo esercente per inoltrare la comunicazione di recesso alla Somministrante. Per i Clienti condominiali ad uso domestico (come definiti dall’art. 2.3 lett. b) dell’allegato A del TIVG) il recesso per cambio fornitore può essere esercitato con un preavviso non inferiore a 3 (tre) mesi e la richiesta di recesso può essere inoltrata autonomamente alla Somministrante, specificando che il recesso viene esercitato per cambio esercente; in alternativa, può avvalersi del nuovo xxxxxxxxx.Xx nuovo esercente procederà all’inoltro trascorsi, qualora applicabili, i tempi previsti per l’esercizio del diritto di ripensamento. Il termine di preavviso decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di ricevimento della relativa comunicazione da parte della Somministrante.
Per i Clienti che intendono esercitare il diritto di recesso al fine di cessare la fornitura ed i contratti ad essa collegati, il termine di preavviso non potrà essere superiore ad un mese. In questo caso, il Cliente è tenuto ad inoltrare direttamente il recesso ad AIM Energy S.r.l.. In caso di cessazione, il Cliente resta responsabile dei consumi e di quant’altro dovuto qualora non provveda a richiedere alla Somministrante tale cessazione. Il Cliente rimane comunque responsabile di quanto precedentemente indicato anche se, pur provvedendo a richiederla, non renda possibile la rilevazione finale dei consumi e la chiusura del Contatore Gas.
La Somministrante potrà recedere in qualsiasi momento dal presente contratto, dandone comunicazione scritta al Cliente a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o posta elettronica certificata, con preavviso di sei mesi decorrenti dal primo giorno del mese successivo a quello di ricevimento.
Nell’ipotesi di violazione di anche una sola delle succitate obbligazioni previste a carico del Cliente nelle presenti “CGF” ed in caso di mendaci dichiarazioni del Cliente o in condizioni di sicurezza mancanti, la Somministrante si riserva la facoltà di risolvere di diritto il Contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c.
Art. 8. Condizioni economiche
Per la somministrazione di gas naturale oggetto del“CS”il Cliente si impegna a corrispondere ad AIM Energy S.r.l. i corrispettivi indicati nelle“CE” allegate al presente contratto e parte integrante dello stesso. Le “CE” prevalgono sulle presenti “CGF” ove discordanti.
Tali corrispettivi non comprendono, a titolo esemplificativo, gli oneri del trasporto, le imposte, le addizionali, l’I.V.A., gli oneri dovuti al Distributoree qualsiasi altro corrispettivo, imposta, tassa o tributo applicabile al Contratto (ovvero alla somministrazione di gas naturale) che sono dovuti dal Cliente, salvo siano espressamente posti per legge e/o dal Contratto a caricodella Somministrante.
Le condizioni economiche di cui alla “CE” ed inerenti la fornitura di gas naturale devono intendersi, salvo espresso accordo contrario, al netto del corrispettivo per la vendita al dettaglio, del corrispettivo per il servizio di distribuzione e misura e servizi connessi, del corrispettivo per il servizio di trasporto, degli oneri aggiuntivi compresi oneri di gradualità previsti dall’AEEGSI.
I corrispettivi di distribuzione del gas naturale, sono quelli definiti dall’AEEGSI e/o dal Distributore locale.
I corrispettivi verranno calcolati secondo i criteri di cui all’art. 12 del TIVG; mentre i volumi verranno moltiplicati per un coefficiente correttivo “C” determinato dal soggetto competente; il coefficiente “C” non è applicato per i PDR dotati di correttore di volumi e nei casi previsti dalla Delibera dell’AEEGSI n. 237/00 e s.m.i. e assume valore pari a 1 nel caso in cui il Cliente abbia installato il correttore automatico di volumi o sia soggetto all’applicazione del coefficiente di correzione K comunicato dal Distributore.
Il Cliente, accedendo al sito di AIM Energy S.r.l.- xxx.xxxxxxxxx.xx, potrà ottenere informazioni circa le aliquote e il valore delle imposte applicate. Eventuali esenzioni e/o riduzioni dal pagamento delle imposte e tasse saranno riconosciute solamente a condizione che tali agevolazioni siano previste dalla normativa vigente e che il Cliente presenti la documentazione ivi prevista per poterne usufruire.Le esenzioni o riduzioni avranno decorrenza dalla data di registrazione alprotocollodella Somministrante della completa documentazione necessaria, preventivamente compilata da parte del Cliente, e dalla conclusione del relativo iter, nulla potendo quest’ultimo pretendere, a qualsivoglia titolo, per il periodo antecedente la decorrenza. Il Cliente, ai fini dell’applicazione della normativa fiscale, assume in via esclusiva ogni responsabilità relativamente alle dichiarazioni e/o omissioni dallo stesso effettuate.
Nel corso del Contratto AIM Energy S.r.l. potrà apportare variazioni e modifiche alle tariffe qualora ciò sia disposto da provvedimenti dell’AEEGSI.
Le tasse ed imposte di qualsiasi genere, inerenti e conseguenti alla conclusione del Contratto, sono a carico del Cliente, salvo diverso accordo tra le parti.
Contestualmente ai consumi potranno essere inseriti direttamente in fattura importi relativi a prestazioni accessorie e specifiche del Distributore locale. Saranno poste a carico del Cliente eventuali spese amministrative e qualsiasi altro onere applicati dal distributore gas per prestazioni richieste dal Cliente.
Art. 9. Variazioni – Adeguamenti automatici
Icorrispettivicome definiti nelle “CE”, saranno aggiornati secondo i criteriindicati nelle rispettive “CE”.
Qualora nel corso dell’esecuzione del contratto, i criteri, le componenti e i parametri previsti dell’AEEGSIdovessero subire delle variazioni, oppure, dovessero esserne introdotti di nuovi, questi aggiornamenti verranno automaticamente applicati in conformità a quanto disposto dall’Autorità competente.
Nel rispetto della normativa vigente, la Somministrante si riserva la facoltà di informare il Cliente delle variazioni nella prima fatturazione in cui le stesse saranno applicate.
Art. 10. Garanzie
Secondo quanto definito dal TIVG e dalla delibera dell’AEEGSI n. 229/01, a garanzia dell’esatto adempimento del CS, la Somministrante potrà richiedere al Cliente il versamento di un deposito cauzionale o di prestare idonea garanzia fidejussoria.
Fatto salvo quanto previsto per i clienti ai quali è riconosciuta la compensazione della spesa annua ai sensi della deliberazione ARG/gas 88/09 e s.m.i., l’importo complessivo di tale deposito sarà definito ai sensi del TIVG e potrà essere aggiornato con i valori previsti dalle successive delibere che lo modificano:
1. per Clienti con consumi fino a 500 mc/anno, l’ammontare del deposito è pari a 30,00 Euro;
2. per Clienti con consumi superiori a 500 mc/anno e fino a 1.500 mc/anno, l’ammontare del deposito è pari a 90,00 Euro;
3. per Clienti con consumi superiori a 1.500 mc/anno e fino a 2.500 mc/anno, l’ammontare del deposito è pari a 150,00 Euro;
4. per Clienti con consumi superiori a 2.500 mc/anno e fino a 5000 mc/anno, l’ammontare del deposito è pari a 300,00 Euro;
5. per Clienti con consumi superiori a 5.000 mc/anno l’ammontare del deposito è pari al massimo ad una mensilità di consumo medio annuo al netto delle imposte.
Qualora i criteri e gli importi sopra previsti dovessero subire delle variazioni, queste potranno essere automaticamente applicate, ai sensi del TIVG.
L’importo del deposito cauzionale sarà addebitato dalla Somministrante nella prima fattura utile.
La domiciliazione bancaria o postale (SDD) della fattura è considerata forma di garanzia equivalente al deposito cauzionale. Non sarà pertanto tenuto al versamento del deposito cauzionale il Cliente domestico che si avvalga della domiciliazione bancaria ovvero postale ai fini del pagamento dei corrispettivi.
Qualora nel corso della fornitura l’importo del deposito sia incamerato in tutto o in parte dalla Somministrante, il Cliente sarà tenuto a ricostituirlo con addebito sulla prima fattura utile. AIM Energy S.r.l. si riserva comunque di addebitare al Cliente domestico l’importo a titolo di deposito cauzionale in qualunque caso la procedura SDD non venga attivata, venga meno o sia attivata in ritardo.
Resta salva, al Cliente domestico, la restituzione del deposito in caso di successiva attivazione della procedura SDD. Nel caso il pagamento con SDD risultiinsoluto, verrà ripristinato il pagamento tramite bollettino e saranno ricostituiti gli importi cauzionali.
L’importo versato a titolo di deposito cauzionale verrà restituito in tutto o in parte a saldo di eventuali fatture insolute, alla cessazione del Contratto maggiorato degli interessi legali, in conformità a quanto disposto dall’AEEGSI.
Per quanto non espressamente disciplinato, si rinvia alle disposizioni dell’AEEGSI.
Art. 11. Modalità di utilizzo dei dati di lettura
Il Distributore è il soggetto responsabile della rilevazione delle letture dei misuratori nel rispetto delle tempistiche previste dall’AEEGSI, nel TIVG e nella delibera dell’AEEGSIn. 229/01 e s.m.i. per il gas naturale.
È compito del Distributore validare e trasmettere i dati di lettura alla Somministrante che li utilizzerà per la fatturazione a saldo al Cliente finale.
Il tentativo di lettura del contatore viene effettuato almeno una volta all’anno per i Clienti con consumi fino a 500 mc/anno, almeno una volta ogni sei mesi per i Clienti con consumi superiori a 500 mc/anno e inferiori a 5.000 mc/anno, una volta al mese per i Clienti con consumi superiori a 5.000 mc/anno ad esclusione dei mesi in cui i consumi storici sono inferiori del 90% ai consumi medi mensili, ai sensi del TIVG e della Delibera dell’AEEGSI n. 229/01 e s.m.i..
Il Cliente può avvalersi del servizio di autolettura, rilevando autonomamente il dato dal misuratore e comunicandolo alla Somministrante che lo utilizzerà ai fini della fatturazione salvo validazione da parte del Distributore.Qualora a seguito di comunicazione di un’autolettura il Distributore non validasse il dato trasmesso, la Somministrante ne darà comunicazione al Xxxxxxx.Xx caso di mancata lettura da parte del Distributore, la Somministrante potrà darne informazione al Cliente nella prima fattura utile.
Nel caso in cui tali dati non siano resi disponibili dal Distributore, la Somministrante procederà alla fatturazione in acconto dei consumi.Le segnature dei contatori formano prova ineccepibile ed assoluta dell’avvenuto consumo, salvo comprovato errore materiale.
Il Cliente e la Somministrante hanno il diritto di far verificare, in contraddittorio ed in ogni momento, l’esattezza della misura del contatore. Il Distributore proporrà le condizioni della verifica e nei limiti dei termini prescrizionali metterà a sua disposizione l’esito del controllo, il cui costo sarà a carico della parte soccombente. Ai sensi delle del. n. 120/08e ARG/gas n. 574/2013 e s.m.i., se gli errori di misura riscontrati dalla verifica saranno compresi nelle tolleranze previste dalla normativa vigente al momento della verifica, il contatore sarà ritenuto regolare e non si procederà ad alcuna rettifica dei consumi. In caso contrario, la Somministrante emetterà note di accredito o di addebito per il conguaglio dei consumi accertati, in ogni caso per un periodo non superiore a quello fissato dai vigenti provvedimenti delle Autorità competenti.
Il Distributore installerà, presso ciascun impianto, gli strumenti di misura, di limitazione e di controllo che riterrà necessari o che saranno stabiliti dalle norme in vigore. Il Cliente è depositario delle apparecchiature e dei materiali di proprietà del Distributore, installati nella sua proprietà e ne risponderà in qualunque caso. La rottura o la manomissione dei sigilli, con o senza prelievi, del contatore sarà perseguita a termini di legge, compresa la segnalazione all’Autorità Giudiziaria.
Il Cliente ha l’obbligo di avere la massima cura del contatore e dell’impianto che ha in dotazione e custodia; dovrà mantenere pulito e decoroso l’alloggiamento e sarà responsabile per eventuali danni che le apparecchiature dovessero subire.
La Somministrante è in ogni caso sollevata da qualsiasi responsabilità derivante dall’utilizzo dell’impianto interno, la cui gestione e manutenzione è a carico del Cliente. In particolare, il verificarsi di dispersioni o perdite di qualsiasi natura nell’impianto interno, a valle del misuratore, non potrà dare luogo a rimborsi o indennizzi. Il contatore non può essere modificato, rimosso o spostato dal Cliente. Il Cliente si impegna inoltre a comunicare eventuali situazioni di pericolo o necessità di manutenzione riscontrate sugli impianti. Il Cliente è consapevole che il gas naturale può essere pericoloso qualora non siano usate le cautele più opportune che egli stesso si impegna a conoscere e a far osservare. Il Cliente dovrà utilizzare solo apparecchi omologati e rivolgersi per gli interventi periodici di manutenzione a personale autorizzato.
Il Cliente si impegna a consentire al personale incaricato l’accesso alla proprietà privata per effettuare le normali operazioni di servizio quali lettura, controllo, chiusura e sostituzione dei contatori, verifica e riparazione di eventuali guasti nelle condutture, verifica delle condizioni di sicurezza della fornitura, sospensione per motivi di
carattere tecnico o morosità. Il diniego di accesso darà luogo alla immediata sospensione della fornitura.
Art. 12. Modalità di Fatturazione e Pagamento
La fatturazione dei consumi avrà periodicità:
a. mensile per i Clienti con consumi superiori a 5.000 mc/anno;
b. bimestrale per i Clienti con consumi inferiori a 5.000 mc/anno, salvo diversi accordi tra le parti.
Qualora il Cliente, in base ai consumi annui rilevati, cambi la categoria in cui è stato collocato, la Somministrante si riserva di modificare la periodicità di fatturazione e di inviare specifica comunicazione.
La fatturazione avverrà sulla base dei dati analitici relativi ai consumi del Cliente sempre che tali dati siano resi disponibili ad AIM Energy S.r.l. dal Distributore.
Nel caso in cui tali dati non siano resi disponibili dal Distributore locale in tempo utile per la fatturazione, ai sensi della Delibera n. 229/01 e s.m.i., AIM Energy S.r.l. fatturerà in acconto i consumi precedentemente stimati, attribuendo a ciascun giorno di ciascun periodo di fatturazione la somma dei valori giornalieri risultanti dall’applicazione del profilo di prelievo standard (delibereAEEGSI n. 17/07, n. 229/12 e s.m.i.) ai prelievi storici del Cliente o ai dati di consumo previsionali indicati dal Cliente all’atto della sottoscrizione del “CS”.
Il conguaglio dei volumi fatturati in acconto avverrà con la prima fattura utile successiva al ricevimento dei dati analitici relativi ai consumi del Cliente e comunicati dal Distributore.
La Somministrante si riserva di non emettere fattura per importi che non superino complessivamente i 10,00 Euro, in tal caso questi verranno sommati agli importi della successiva fattura.
AIM Energy S.r.l. delega ad AIM Vicenza S.p.A., con sede a Vicenza, la completa gestione dei pagamenti e del recupero del credito.
Il pagamento della bolletta potrà essere effettuato dal Cliente tramite il sito xxx.xxxxxxxxx.xx (nell’Area Clienti) o presso tutti gli Uffici Postali, gli sportelli delle Banche convenzionate e Punti Vendita SisalPay abilitati, a mezzo di addebito automatico su conto corrente bancario o postale, on line per titolari di conto corrente postale o carte di credito abilitate tramite il sito internet delle Poste Italiane (xxx.xxxxx.xx).
Il Cliente può effettuare, senza costi aggiuntivi, il pagamento delle fatture presso gli sportelli di UNICREDITBANCA.
Le fatture dovranno essere pagate integralmente con le modalità e nei termini indicati sul documento stesso, che non potranno essere inferiori a venti giorni dalla data di emissione dellafattura. Salvo quanto previsto al successivo articolo, i pagamenti non potranno essere ridotti né differiti né gli importi dovuti potranno essere compensati con eventuali crediti del Cliente verso la Somministrante.
Il Cliente che vende o cede a qualsiasi titolo, abbandona o dà in locazione i locali dal medesimo occupati ove si trovano impianti in attività, deve - salvo diverse specificazioni – darne avviso scritto alla Somministrante, indicando il recapito al quale dovrà essere inviata la chiusura contabile del PDR. Il Cliente deve pagare tutti gli eventuali importi dovuti alla Somministrante anche se effettuati da terzi e ogni altra spesa o danno connessi o conseguenti all’uso degli impianti fino al momento dell’effettiva chiusura della fornitura.
Se il pagamento è effettuato oltre i termini indicati, la Somministrante potrà richiedere, al Cliente, oltre al corrispettivo dovuto, la corresponsione degli interessi di mora calcolati su base annua nei limiti ammessi dall’AEEGSI (pari al TUR - Tasso Ufficiale di Riferimento - maggiorato del tre e mezzo per cento).Il Cliente buon pagatore (ossia un Cliente con pagamenti regolari da almeno due anni) è tenuto al pagamento del solo interesse legale per i primi 10 giorni.
Perdurando il mancato pagamento, non prima di 5 giorni dalla scadenza indicata nei documenti di fatturazione, la Somministrante attiverà le procedure previste per la morosità. Al Cliente verrà inviato un sollecito di pagamento, a mezzo raccomandata o tramite posta elettronicacertificata, che avrà valore di costituzione in mora. Il sollecito indicherà il termine ultimo di pagamento, non inferiore a 20 giorni solari dalla data di emissione della raccomandata o 10 giorni solari dal ricevimento da parte dell’esercente la vendita della ricevuta di avvenuta consegna al Cliente finale della posta elettronica certificata; indicherà inoltre le modalità per comunicarne alla Somministrante l’avvenuta effettuazione del pagamento. In caso di pagamento o comunicazioni effettuati con modalità difformi rispetto a quanto indicato si declina ogni responsabilità per eventuali azioni intraprese. Persistendo ulteriormente l’inadempimento, decorso un termine non inferiore a 3 giorni lavorativi dalla scadenza del termine di pagamento, la Somministrante ha facoltà di sospendere la fornitura di gas naturale, per uno o più punti di consegna di titolarità del Cliente, senza ulteriori avvisi.
Ai sensi del TIMG e s.m.i., decorsi 10 giorni dalla sospensione della fornitura, senza che il Cliente abbia effettuato i pagamenti dovuti, è facoltà della Somministrante risolvere il Contratto(“cessazione amministrativa”) come previsto dall’art. 1456 c.c.
La Somministrante potrà richiedere il pagamento delle spese postali relative al sollecito di pagamento della/e fattura/e, nonché i contributi di disattivazione e riattivazione della fornitura nel limite dell’ammontare previsto dall’Autorità.
La Somministrante non sospenderà la fornitura al Cliente nei casi previsti dalla vigente normativa, mentre potrà sospendere la fornitura anche senza preavviso in caso di accertata appropriazione fraudolenta del bene, di manomissione e rottura dei sigilli dei gruppi di misura, nell’ipotesi di diniego all’accessoal contatore di misura agli incaricati della Somministrante e del Distributore, ovvero di utilizzo degli impianti in modo non conforme al contratto.
La Somministrante non potrà altresì dar corso alla sospensione della fornitura per morosità ai sensi del TIMG nel caso in cui non abbia provveduto a fornire risposta motivata a seguito della segnalazione da parte del Cliente e accertato malfunzionamento del gruppo di misura da parte del Distributore competente.
In ogni caso la Somministrante si riserva di promuovere, per il recupero coattivo del proprio credito, le azioni del caso nelle più opportune sedi con addebito al Cliente moroso degli interessi moratori come sopra determinati nonché delle spese legali giudiziali e stragiudiziali ivi compresi gli oneri sostenuti per l’affidamento della pratica a società di recupero dei crediti nei limiti del loro effettivo ammontare.
Art. 13. Rateizzazione dei pagamenti
Il Cliente può richiedere la rateizzazione degli importi fatturati a conguaglio, per i casi e con le modalità di seguito riportate.
Modalità e tempi di dilazione verranno concordati con il Cliente.
Ai sensi della Delibera dell’AEEGSI n. 229/01 e s.m.i. la Somministrante è tenuta ad offrire la rateizzazione del pagamento nei seguenti casi:
• per i Clienti con consumi fino a 5000 mc/anno, qualora la fattura di conguaglio sia superiore al doppio dell’addebito più elevato fatturato nelle fatture stimate o in acconto ricevute successivamente alla precedente fattura di conguaglio, salvo il caso in cui la differenza fra l'addebito fatturato nella fattura di conguaglio e gli addebiti fatturati nelle fatture stimate o in acconto sia attribuibile esclusivamente alla variazione stagionale dei consumi;
• per tutti i Clienti ai quali, a seguito di malfunzionamento del gruppo di misura per causa non imputabile al Cliente, venga richiesto il pagamento di corrispettivi per consumi non registrati dal gruppo di misura;
• per i Clienti con un gruppo di misura accessibile a cui, a causa di una o più mancate letture, sia richiesto il pagamento di un conguaglio.
La rateizzazione non è offerta per corrispettivi inferiori a Euro 50,00. La richiesta di rateizzazione dei corrispettivi deve essere formulata con le modalità indicate nella fattura ed entro il termine fissato per il pagamento della medesima. In assenza di richiesta di rateizzazione dei corrispettivi entro tale termine, il Cliente perde il diritto alla rateizzazione. Le somme relative ai pagamenti rateali sono maggiorate del Tasso Ufficiale di Riferimento calcolato dal giorno di scadenza del termine fissato per il pagamento della fattura.
Nelle modalità e ai sensi della Delibera dell’AEEGSI nr 229/01 e s.m.i., salvo diverso accordo tra le parti, il corrispettivo dovuto è suddiviso in un numero di rate successive di ammontare costante pari almeno al numero di fatture di acconto o stimate ricevute successivamente alla precedente fattura di conguaglio e comunque non inferiore a due.
Art. 14. Sospensione
La Somministrante può sospendere la fornitura con effetto immediato e senza necessità di preavviso in caso di prelievo fraudolento, di manomissione, comprovata incuria del contatore e rottura dei sigilli del contatore ovvero di utilizzo degli impianti in modo non conforme al Contratto e in situazioni di imminente pericolo o dovute a perdite di gas e gravi deficienze tecniche.
Art. 15. Diritto di ripensamento
Qualora il contratto sia stato stipulato fuori da locali commerciali dell’esercente la vendita o a distanza, il Cliente potrà recedere dallo stesso senza oneri, ai sensi dell’art. 12.4 del CCC, entro 14 (quattordici) giorni decorrenti dalla data di conclusione del contratto, dandone comunicazione alla Somministrante, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, inviata alla sede di AIM Energy S.r.l. ContràPedemuro San Xxxxxx, n. 72, 36100 Vicenza. Nel caso in cui il Cliente eserciti la volontà di dar corso alla fornitura durante il periodo utile per l’esercizio del diritto di ripensamento, ne fa esplicita richiesta alla Somministrante su supporto durevole.
Art. 16. Impossibilità sopravvenuta
Qualora, successivamente al perfezionamento del Contratto, intervengano provvedimenti di pubbliche Autorità o altre circostanze non imputabili alla Somministrante che rendano impossibile, in tutto o in parte, l’adempimento degli obblighi posti a suo carico, ovvero di provvedere al vettoriamento sulle reti, la stessa Somministrante ne darà tempestiva comunicazione al Cliente, in osservanza delle normative vigenti.
Art. 17. Cause di forza maggiore - Responsabilità della somministrante per interruzioni - Responsabilità e manleva del Cliente
La fornitura potrà essere interrotta temporaneamente in tutto o in parte per cause di oggettivo pericolo, per ragioni di servizio, quali: manutenzione, miglioramento o avanzamento tecnologico degli impianti, riparazione dei guasti, o per motivi di sicurezza anche connessi all’espletamento di altri servizi di pubblica utilità.
Tali interruzioni nonché le interruzioni o limitazioni della fornitura dovute a cause accidentali, oppure a cause di forza maggiore o comunque non imputabili alla Somministrante, non comporteranno alcun obbligo di indennizzo o di risarcimento del danno né potranno costituire motivo di risoluzione del Contratto.
Inoltre il Cliente si obbliga a tenere indenne e a manlevare la Somministrante per ogni contestazione o pagamento di oneri o danni che dovessero derivare allo stesso nell’ambito dell’espletamento dei servizi di cui al Contratto e che dipendano da fatti o comportamenti del Cliente.
Art. 18. Comunicazione di variazioni e dichiarazioni
Le comunicazioni dirette al Cliente saranno effettuate dalla Somministrante in osservanza delle disposizioni normative vigenti, mediante lettera semplice all’ultimo indirizzo indicato dal Cliente (coincidente o meno con l’indirizzo dove avviene la fornitura), oppure, se con carattere di generalità, mediante avvisi diffusi attraverso il sito internet www.aimenergy.itoquotidiani o emittenti radiotelevisive locali o inseriti nei documenti di fatturazione ed entreranno in vigore con le decorrenze indicate in tali comunicazioni o avvisi.
Il Cliente ha l’obbligo di comunicare sollecitamente le variazioni riguardanti le modifiche d’uso e tutte le informazioni necessarie al fine di usufruire dell’applicazione delle agevolazioni fiscali.
Dette agevolazioni saranno applicate solo a far data dall’avvenuta ricezione della relativa documentazione debitamente compilata e sottoscritta dal Cliente nulla potendo quest’ultimo pretendere, a qualsivoglia titolo, per il periodo antecedente. Tutte le comunicazioni del Cliente eventualmente previste da condizioni di fornitura particolari dovranno essere inviate per iscritto a mezzo raccomandata al seguente indirizzo:
AIM Energy S.r.l.– ContràPedemuro, 72 - 36100 Vicenza.
Art.19. Variazione unilaterale delle clausole contrattuali - Integrazioni e modifiche del contratto
Si intendono automaticamente inserite nel Contratto, con abrogazione delle clausole che risultassero incompatibili, eventuali condizioni imposte dalla legge ovvero da provvedimenti delle autorità pubbliche competenti. Fatto salvo quanto precede, la Somministrante si riserva di modificare unilateralmente per “giustificato motivo” le condizioni contrattuali. Ai fini del Contratto si intende per “giustificato motivo” il mutamento del contesto legislativo o regolamentare di riferimento. In tal caso, salvo che norme di legge o provvedimenti amministrativi non impongano o comportino una
data di applicazione anticipata, le modificazioni saranno applicate a partire dall’inizio del 4° (quarto) mese successivo a quello in cui la Somministrante le avrà preannunciate al Cliente in forma scritta. Fatta salva prova contraria, la comunicazione si presume ricevuta trascorsi 10 giorni dall’invio effettuato da parte della Somministrante. Tali variazioni dovranno comunque essere fatte nel rispetto delle norme poste dall’AEEGSI a tutela dei Clienti come individuato dall’articolo 13 del CCC. Ai sensi dell’art. 13.3 del CCC la comunicazione delle variazioni unilaterali dovrà contenere, tra l’altro, per ciascuna delle modifiche proposte, le seguenti informazioni: a) il testo completo di ciascuna delle disposizioni contrattuali risultante dalla modifica proposta; b) l’illustrazione chiara, completa e comprensibile dei contenuti e degli effetti della variazione proposta; c) la decorrenza della variazione proposta; d) i termini e le modalità per la comunicazione da parte del Cliente dell’eventuale volontà di esercitare il recesso senza oneri e) l’illustrazione che il cliente finale di gas naturale, avente diritto alla tutela, in alternativa alla facoltà di recedere, ha la facoltà di essere fornito dal medesimo esercente alle condizioni economiche e contrattuali del servizio regolato. La suddetta comunicazione non è dovuta in caso di variazione dei corrispettivi che derivano dall’applicazione di clausole contrattuali in materia di indicizzazione o di adeguamento automatico. In questo specifico caso il Cliente finale sarà informato della variazione nella prima fattura in cui le variazioni sono applicate.
Art.20. Livelli di qualità, reclami, indennizzi automatici
In ogni caso e in ogni momento, il Cliente può inviare un reclamo scritto o una richiesta di informazioni scritta. Al momento della presentazione del reclamoil Cliente dovrà fornire tutti gli estremi in suo possesso relativamente a quanto si ritiene oggetto di violazione, ai sensi del TIQV.
Il reclamo può essere presentato anche telefonicamente al numero verde attivato dalla Somministrante oppure presso gli uffici commerciali della stessa. La Somministrante, direttamente o tramite la società di distribuzione, in relazione alle rispettive competenze, riferirà al Cliente con la massima celerità, e comunque entro i termini prescritti dall’AEEGSI. La risposta al reclamo sarà comunque motivata e, in caso di accoglimento, indicherà le modalità procedurali per soddisfare le esigenze del Cliente.
Il TIQV prevede che la Somministrante sia tenuta a rispettare i livelli generali di servizio, che prevedono di:
• inviare la risposta a richiesta scritta di rettifica di fatturazione entro 40 giorni solari;
• inviare la risposta a richieste scritte di informazioni entro 30 giorni solari;
• rispettare i livelli specifici di servizio, che prevedono di:
a) inviare la risposta scritta a reclami scritti entro 40 giorni solari;
b) restituire gli importi non dovuti e già pagati dal Cliente a seguito di rettifica di fatturazione entro 90 giorni solari;
c) rettificare la doppia fatturazione e restituire gli importi non dovuti entro 20 giorni solari per importi pagati dal Cliente.
Nel caso in cui i livelli specifici di servizio non vengano rispettati per responsabilità della Somministrante, la Somministrante è tenuta a titolo di indennizzo al versamento al Cliente di un importo pari a 20 Euro. Il TIQV prevede che, se la prestazione viene eseguita oltre lo standard previsto, ma entro il doppio del tempo, l’indennizzo sia di 20 Euro. Se la prestazione viene eseguita oltre il doppio del tempo, ma entro il triplo, l’indennizzo è di 40 Euro. Se la prestazione viene eseguita oltre il triplo del tempo l’indennizzo è di 60 Euro.
Ai sensi dell’art. 14 del“CCC, la Somministrante è tenuta alla corresponsione al Cliente di un indennizzo automatico, nei casi previsti dalla stessa delibera ed in particolare:
• mancato rispetto di quanto previsto agli articolo 13.1 del CCC relativamente alla facoltà per la Somministrante di variare unilateralmente specifiche clausole contrattuali in presenza di un giustificato motivo. La comunicazione di variazione deve avvenire in forma scritta, con un preavviso non inferiore a 3 mesi rispetto alla decorrenza delle variazioni, considerandosi decorrente il suddetto termine dal primo giorno del mese successivo a quello di ricevimento da parte del Cliente stesso;
• mancato rispetto delle modalità di trasmissione delle informazioni relative alla variazione unilateralmente di specifiche clausole contrattuali, come previsto all’articolo 13.4 del CCC.
In dette ipotesi la Somministrante corrisponderà, nei tempi stabiliti all’articolo 14.3 del CCCe con le modalità di corresponsione definite all’articolo 20 comma 1 del TIQV, al Cliente un indennizzo automatico il cui importo è quello definito dallo stesso CCC.
La corresponsione dell’indennizzo automatico non esclude la possibilità per il Cliente di richiedere nelle opportune sedi il risarcimento dell’eventuale danno ulteriore subito.
Nel rispetto delle previsioni dell’articolo 40 del TIQV, entro il 30 giugno di ogni anno la Somministrante renderà disponibili al Cliente le informazioni relative ai livelli effettivi di qualità.
Ai sensi delle Delibere120/8 e ARG/gas 574/2013, e s.m.i., per la violazione di standard specifici di qualità di competenza del Distributore, la Somministrante è tenuta ad accreditare al Cliente finale che gli ha chiesto la prestazione per la quale il Distributore non ha rispettato il livello specifico, l’indennizzo automatico ricevuto dal Distributore.
La Somministrante si impegna a corrispondere al Cliente finale gli indennizzi automatici previsti in caso di mancato rispetto della regolazione in materia di costituzione in mora e sospensione della fornitura, secondo quanto stabilito dalla Delibera 67/2013/R/COM:
a) euro 30 nel caso in cui la fornitura sia stata sospesa per morosità nonostante il mancato invio della comunicazione di costituzione in mora;
b) euro 20 nel caso in cui la fornitura sia stata sospesa per morosità nonostante il mancato rispetto del termine ultimo entro cui il cliente è tenuto al pagamento e/o del termine massimo tra la data di emissione della comunicazione di costituzione in mora e la data di consegna al vettore e/o del termine minimo tra la data di scadenza termine ultimo per il pagamento e la data di richiesta di sospensione della fornitura.
La Somministrante aderisce alla procedura di ripristino dei contratti non richiesti ai sensi della Deliberazione dell’AEEGSI n. 153/12 e s.m.i., prevedendo ulteriori procedurea tutela del cliente, in fase di stipula del contratto.
Art. 21. Cessione del Contratto
La Somministrante potrà cedere il Contratto, oppure i crediti nascenti dal Contratto di fornitura, ad altra società di vendita facente parte di AIM Gruppo, ovvero ad altre società dalla stessa partecipate ed abilitate a concludere contratti per la somministrazione di gas naturale, restando immutate le condizioni praticate al Cliente.
Art. 22. Domicilio – Registrazione – Foro competente
Le Parti eleggono il proprio domicilio all’indirizzo indicato nel frontespizio del “CS”.
Il Contratto sarà sottoposto a registrazione solo in caso d’uso, a norma della vigente legge sull’imposta di registro, con spese a carico del richiedente.
In ogni caso di controversia relativa all’interpretazione, esecuzione, validità od efficacia del Contratto, sarà esclusivamente competente il Foro di residenza o di domicilio elettivo del Cliente.
Art. 23. Assicurazione per gli infortuni, incendi e responsabilità civile nella fornitura di gas naturale
Ai sensi della Delibera dell’AEEGSI n. 191/13 “Disposizioni in materia di assicurazione a favore dei clienti finali del gas distribuito a mezzo di gasdotti locali e di reti di trasporto per il periodo 1 gennaio 2014 – 31 dicembre 2016” e s.m.i (pubblicata sul sito dell’Autorità per l’Energia Elettrica il Gas e il Sistema Idrico), il “Cliente finale civile” beneficia di un contratto di assicurazione contro gli infortuni, gli incendi e la responsabilità civile derivanti dall’uso del gas fornitogli tramite un impianto di distribuzione a valle del punto di consegna. La Somministrante rende noto al Cliente che copia della polizza in questione è disponibile presso i propri sportelli, precisando che, in caso di sinistro, è necessario compilare l’apposito modello di denuncia sinistri pubblicato sul sito xxx.xxx.xx.
Per ulteriori informazioni si può contattare lo Sportello per il consumatore di energia al numero verde 800.166.654 o con le modalità indicate nel sito internet xxx.xxxxxxxx.xxxxxxx.xx
Art. 24. Disposizioni finali
Per quanto non contemplato dalle presenti condizioni generali, valgono le disposizioni di legge e gli usi vigenti.