Allegato A alla Delibera n. 398/19/CONS
Allegato A alla Delibera n. 398/19/CONS
Definizione delle modalità e delle condizioni economiche per la cessione della capacità trasmissiva da parte della concessionaria del servizio pubblico a favore dei soggetti assegnatari dei diritti d’uso relativi ai canali 51 e 53 della banda UHF, ai sensi dell’articolo 1, comma 1031 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, come modificato dall’articolo 1, comma 1104, della legge
30 dicembre 2018, n. 145.
1. Quadro normativo di riferimento
1. La legge 27 dicembre 2017, n. 2051 (legge di Bilancio 2018), all’articolo 1, commi 1026-1039, successivamente integrata e modificata dalla legge 30 dicembre n. 1452 (legge di Bilancio 2019), articolo 1, commi 1103-1110, in attuazione della decisione (UE) n. 2017/899 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 maggio 2017, relativa all’uso della banda di frequenza 470-790 MHz nell’Unione, ha disciplinato e programmato il processo volto nel quadriennio 2018 – 2022, da un lato, ad assegnare le frequenze nella banda 700 MHz (694 - 790 MHz) ai sistemi terrestri in grado di fornire servizi di comunicazione elettronica a banda larga senza fili, e, dall’altro lato, a conferire un nuovo assetto al sistema radiotelevisivo su piattaforma DTT (nazionale e locale), alla luce della dotazione di risorse spettrali rimaste a disposizione per il servizio broadcasting (da 174 a 230 MHz e da 470 a 694 MHz).
2. In particolare, la decisione (UE) 2017/899 del 17 maggio 2017, nello stabilire la conclusione del coordinamento internazionale delle frequenze tra paesi confinanti dell’Unione Europea entro il 31 dicembre 2017, ha previsto una flessibilità di due anni per la liberazione della banda 700MHz, rispetto al termine del 2020, per gli Stati membri che adducano giustificate ragioni. Pertanto, l’Italia, in considerazione della necessità di assicurare la migrazione tecnica di un’ampia parte della popolazione verso standard di trasmissione avanzati, ha indicato il 30 giugno 2022 come termine finale per il completamento del processo di refarming della banda a 700 MHz. La legge di Bilancio 2018, nel delineare il quadro normativo di riferimento atto a realizzare tale processo, ha disposto lo svolgimento di una serie di attività da parte del Ministero dello Sviluppo Economico (di seguito Ministero) e dell’Autorità, nell’ambito delle rispettive competenze, secondo una precisa sequenza cronologica.
3. Con riferimento al presente procedimento, rileva evidenziare che gli accordi di internazionali sottoscritti dal Ministero dello Sviluppo Economico e dalle autorità degli Stati confinanti in attuazione della decisione (UE) 2017/899, hanno previsto il rilascio anticipato, da parte dell’Italia, rispetto al termine del 2022, delle frequenze relative ai canali da 50 a 53 della banda UHF3, al fine di consentire ai paesi limitrofi di utilizzare la banda a 700 MHz per i servizi di telecomunicazioni mobili a larga
1 Recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020”. 2 Recante “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021”. 3 In particolare, l’Accordo di coordinamento firmato in data 26 settembre 2017 tra Italia, Francia, Città del Vaticano e Principato di Monaco, all’art. 7 (Transitory period) stabilisce che “Italy will switch off the channels 50 to 53 in the exclusive zone before the 1st of June 2020 and will be in line with the agreement before the 30th of June 2022 on the basis of the national roadmap that will be approved before the 30th of June 2018. In order to achieve the release of the channels 50 to 53 (corresponding to the uplink part of the 2x30 MHz mobile plan) and to be in accordance with this Agreement, Italy expects to use transitional channels during the transitory period”. Nell’accordo firmato in data 10 ottobre 2017 tra Italia e Svizzera per il rilascio delle frequenze relative ai canali 50-53 è indicato il periodo “during the second half of 2020” e nell’accordo firmato in data 29 dicembre 2017 tra Italia e Malta il periodo “during the years 2020- 2021”.
banda (5G). Di conseguenza, ancorché il periodo transitorio per il rilascio delle frequenze da parte di tutti gli operatori preveda il termine del 30 giugno 2022, la legge ha stabilito che il rilascio delle frequenze in ambito nazionale da parte degli operatori assegnatari dei canali da 50 e 52 della banda UHF e in ambito locale da parte degli operatori assegnatari dei canali 51 e 53 della banda UHF debba essere completato nel periodo dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2021.
4. Sul punto, si evidenzia preliminarmente che il Legislatore ha operato una precisa scelta nel gestire in maniera distinta il processo di riassetto del settore radiotelevisivo nazionale e locale, a seguito del processo di refarming della banda 700 MHz. Per quanto concerne l’ambito locale, in particolare, è stato previsto che gli operatori di rete procedono al rilascio obbligatorio di tutte le frequenze (attualmente detenute) a fronte dell’erogazione di un indennizzo (articolo 1, comma 1039, lett. b) della legge di Bilancio 2018). A seguito di tale rottamazione obbligatoria, la legge ha stabilito che i nuovi diritti d’uso delle frequenze per il servizio televisivo digitale terrestre in ambito locale siano assegnati dal Ministero, ad esito di apposite “procedure di selezione”, a operatori di rete (nuovi soggetti rispetto ai precedenti titolari, anche nuovi entranti e anche operatori nazionali purché realizzino reti locali, operanti sulle frequenze pianificate dall’Autorità) ai fini della messa a disposizione della capacità trasmissiva di tali reti per il trasporto di contenuti dei fornitori di servizi di media audiovisivi in ambito locale che risultino “legittimamente abilitati” in ciascuna area tecnica, ossia dei soggetti che rientrino in posizione utile nelle specifiche graduatorie predisposte dal Ministero sulla base di appositi criteri. Nelle more dello svolgimento di tali procedure e al fine di consentire, nel periodo transitorio, la prosecuzione dell’attività editoriale da parte dei soggetti obbligati al rilascio anticipato delle frequenze in ambito locale relative ai canali 51 e 53 della banda UHF, la legge di Bilancio 2019 ha introdotto un “obbligo di trasporto” in capo alla concessionaria del servizio pubblico nel multiplex contenente l’informazione regionale4.
5. Alla luce delle modifiche introdotte dalla legge di Bilancio 2019 al quadro normativo tracciato dalla legge di Bilancio 2018, il decreto del Ministro dello sviluppo economico del 19 giugno 2019 (di seguito Decreto), all’esito di una consultazione pubblica, ha stabilito il calendario nazionale definitivo contenente la tabella di marcia dettagliata (roadmap), ai fini dell’attuazione degli obiettivi della decisione (UE) 2017/899 del 17 maggio 2017.
6. In linea con le previsioni normative e allo scopo di evitare o ridurre problemi interferenziali verso i Paesi radio-elettricamente confinanti che utilizzino la banda 700 MHz per il servizio mobile con scadenze anticipate rispetto all’Italia, di assicurare un uso efficiente delle risorse frequenziali, di consentire la minimizzazione delle interferenze all’interno del territorio nazionale e la riduzione dei disagi dell’utenza coinvolta, il Decreto ha suddiviso il territorio nazionale in quattro aree geografiche per il rilascio delle frequenze nella banda a 700 MHz, coerentemente con le aree tecniche utilizzate nel Piano Nazionale di Assegnazione delle Frequenze (PNAF). Quindi, per ciascuna delle quattro aree geografiche, il Decreto ha individuato i singoli bacini interessati (c.d. “aree ristrette”) dai rilasci anticipati dei diritti d’uso delle frequenze in ambito nazionale e in ambito locale e le relative scadenze di rilascio (fasi temporali). Nella figura seguente sono riportate le fasi temporali di rilascio dei canali da 50 e 53 e il dettaglio delle aree ristrette.
4 L’art. 1, comma 1104, lett. c), della legge di Bilancio 2019 ha emendato l’art.1, comma 1031, della legge di Bilancio 2018 introducendo la seguente previsione, oggetto del presente procedimento: “L’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni dispone le modalità e le condizioni economiche, orientate al costo, secondo cui il concessionario del servizio pubblico nel multiplex contenente l'informazione regionale ha l'obbligo di cedere una quota della capacità trasmissiva assegnata, comunque non inferiore a un programma, nel periodo transitorio, a favore di ognuno dei soggetti legittimamente operanti in ambito locale assegnatari dei diritti d'uso dei canali CH 51 e 53 alla data di entrata in vigore della presente disposizione che rilascino i rispettivi diritti d'uso nel periodo transitorio ai sensi del comma 1032”.
2. Ambito d’intervento
7. L’art. 1, comma 1031, della legge di Bilancio 2018, come modificato dall’art. 1, comma 1104, lett. c), della legge di Bilancio 2019, ha stabilito che “il concessionario del servizio pubblico nel multiplex contenente l’informazione regionale” debba cedere “una quota della capacità trasmissiva assegnata, comunque non inferiore a un programma, nel periodo transitorio, a favore di ognuno dei soggetti legittimamente operanti in ambito locale assegnatari dei diritti d’uso dei ch 51 e 53 all’entrata in vigore della presente legge che rilascino i rispettivi diritti d’uso nel periodo transitorio ai sensi del seguente comma 1032”. L’Autorità è chiamata a disporre le modalità e le condizioni economiche, orientate al costo, applicabili a detta cessione.
8. La norma circoscrive la durata dell’obbligo posto in capo al concessionario del servizio pubblico al “periodo transitorio”. Inoltre, l’art. 1, comma 1032, lett. d), della legge di Bilancio 2018, come modificato dall’art. 1, comma 1106, lett. d), della legge di Bilancio 2019, indica per le attività di rilascio delle frequenze concernenti il presente procedimento il periodo dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2021 (come ulteriormente articolato e dettagliato nel calendario definito dal Decreto).
9. Un’ulteriore delimitazione di tale obbligo è costituita dall’art. l, comma 2 e dall’art. 2, comma 1, del Decreto che, in linea con quanto previsto dall’art. 1, comma 1032, lett. f), della legge di Bilancio 2018, come modificato dall’art. 1, comma 1106, lett. e), della legge di Bilancio 2019, ha individuato i bacini interessati dai rilasci anticipati (c.d. “aree ristrette”) dei diritti d’uso in ambito locale delle frequenze corrispondenti ai canali 51 e 53 della banda UHF e le relative fasi temporali di rilascio5.
10. I destinatari della suddetta capacità trasmissiva (soggetti titolati) sono, pertanto, tutti i “soggetti legittimamente operanti in ambito locale” assegnatari dei diritti d’uso dei canali 51 e 53 della banda UHF alla data di entrata in vigore della legge di Bilancio 2019, tenuti al rilascio anticipato delle suddette frequenze e che nel periodo transitorio intendano continuare a svolgere l’attività di fornitori di servizi di media, nelle aree soggette a detti rilasci e in conformità alle tempistiche stabilite dal Decreto.
3. Descrizione del multiplex di servizio pubblico contenente l’informazione regionale
11. Il concessionario del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale (la società Rai – Radiotelevisione Italiana S.p.A., di seguito Rai) diffonde attualmente l’informazione regionale mediante una rete (cd. “multiplex di servizio pubblico contenente l’informazione regionale”) che consente la diffusione sul territorio italiano, differenziata su base regionale, in tecnica digitale terrestre dei programmi televisivi, radiofonici e dati all’interno di un bouquet costituito secondo lo standard DVB-T (Digital Video Broadcasting - Terrestrial). La rete è realizzata su siti nella disponibilità di Rai Way S.p.A. (di seguito Rai Way), società del gruppo operante nel settore delle infrastrutture e dei servizi di rete per la radiodiffusione.
12. Tramite tale rete vengono diffusi, in particolare, i tre programmi televisivi nazionali Rai 1, Rai 2, Rai News 24 e il programma televisivo, differenziato regionalmente in determinati orari, Rai 3. Nei suddetti multiplex sono altresì trasportati programmi radiofonici (Rai Radio1, Rai Radio2, Rai Radio3) e dati.
13. Nel seguito vengono illustrate le principali caratteristiche tecniche della rete trasmissiva destinata alla diffusione del multiplex di servizio pubblico ad articolazione regionale (di seguito DVM1) e della relativa rete di distribuzione.
5 Tabelle 2 e 3 allegate al Decreto. In particolare, la Tabella 3 riporta il calendario con le scadenze fissate per le aree ristrette, individuate nell’ambito di ciascuna delle quattro aree geografiche, ai fini del rilascio delle frequenze in ambito locale corrispondenti ai canali 51 e 53 in banda UHF.
Rete trasmissiva
14. La rete trasmissiva DVM1 è strutturata in modo da consentire la differenziazione delle trasmissioni nei vari bacini regionali ed è pertanto costituita da 21 multiplex distinti, uno per ogni regione/provincia autonoma. La combinazione del requisito di decomponibilità regionale delle trasmissioni con quello relativo alla copertura pressoché integrale della popolazione italiana (requisiti entrambi previsti dal vigente Contratto nazionale di servizio), fa sì che la rete DVM1 sia la più estesa tra le reti di radiodiffusione televisiva in esercizio sul territorio nazionale.
15. In base ai dati forniti da Rai6, al 30 settembre 2019, la rete DVM1 risulta costituita da 2.053 impianti trasmissivi, dei quali 1.058 operanti nella banda 174-223 MHz (VHF-III) e 995 nella banda 470-790 MHz (UHF-IV/V). Nella tabella seguente è riportato il dettaglio degli impianti trasmissivi impiegati per la diffusione di ciascun multiplex regionale:
Multiplex regionale | Numero di impianti |
DVM1-TO (con TGR Piemonte) | 139 |
DVM1-AO (con TGR Valle d’Aosta) | 69 |
DVM1-MI (con TGR Lombardia) | 166 |
DVM1-TN (con TGR Prov. aut. di Trento) | 101 |
DVM1-BZ (con TGR Prov. aut. di Bolzano) | 114 |
DVM1-VE (con TGR Veneto)7 | 99 |
DVM1-TS (con TGR Friuli-Venezia Giulia) | 65 |
DVM1-GE (con TGR Liguria) | 128 |
DVM1-BO (con TGR Xxxxxx-Romagna)1 | 130 |
DVM1-FI (con TGR Toscana) | 135 |
DVM1-PG (con TGR Umbria) | 64 |
DVM1-AN (con TGR Marche) | 89 |
DVM1-RM (con TGR Lazio) | 85 |
DVM1-PE (con TGR Abruzzo) | 92 |
DVM1-CB (con TGR Molise) | 35 |
DVM1-NA (con TGR Campania) | 113 |
DVM1-BA (con TGR Puglia) | 41 |
DVM1-PZ (con TGR Basilicata) | 86 |
DVM1-CS (con TGR Calabria) | 92 |
DVM1-PA (con TGR Sicilia) | 113 |
DVM1-CA (con TGR Sardegna) | 97 |
Totale: | 2053 |
6 Risultanti anche dal Catasto Nazionale delle Frequenze radiotelevisive tenuto dall’Autorità.
7 Nella zona orientale della Pianura Padana viene irradiato un multiplex che contiene sia la programmazione regionale destinata al Veneto che quella destinata all’Xxxxxx-Romagna.
16. Dal punto di vista delle bande di frequenza utilizzate e dell’architettura di rete adottata (MFN/SFN), la rete DVM1 rappresenta una rete ibrida. Tutti i bacini regionali, infatti, sono serviti sia da impianti operanti in banda VHF-III che da impianti operanti in UHF-IV/V (per la maggior parte in banda UHF-IV). Inoltre, la rete DVM1 è sostanzialmente una rete di tipo MFN (Multi Frequency Network) anche se in molti bacini regionali sono presenti sotto-reti più o meno estese in banda UHF- IV operanti in SFN (Single Frequency Network). Ne consegue che in uno stesso bacino regionale coesistono impianti operanti con diverse configurazioni di trasmissione:
a) impianti operanti in banda VHF-III in modalità MFN;
b) impianti operanti in banda UHF-IV/V in modalità MFN;
c) impianti operanti in banda UHF-IV/V in modalità SFN.
17. Di seguito sono indicate le configurazioni di trasmissione adottate per le diverse tipologie di impianto:
Parametro | Impianti tipo a) | Impianti tipo b) | Impianti tipo c) |
Banda di frequenza | VHF-III | UHF/IV-V | UHF/IV-V |
Tipologia di rete | MFN | MFN | SFN |
Larghezza di banda | 7 MHz | 8 MHz | 8 MHz |
Modulazione | 64-QAM | 64-QAM | 64-QAM |
Code rate | 3/4 | 2/3 | 3/4 |
FFT size | 8k | 8k | 8 k |
Rapporto Tg/Tu | 1/32 | 1/32 | 1/4 |
Capacità trasmissiva | 23,75 Mbit/s | 24,13 Mbit/s | 22,39 Mbit/s |
18. La copertura di popolazione della rete DVM1è soggetta agli obblighi di servizio pubblico; la Rai fornisce un dato percentuale di copertura potenziale di popolazione (per LP>= 90%) che oscilla, nei vari bacini regionali, da un minimo del 98,4% a un massimo del 99,9%.
19. La sistemistica degli impianti di diffusione prevede la presenza di apparati “di riserva” che, tramite un organo di commutazione, sostituiscono quelli “preferenziali” in caso di guasto. Gli organi di commutazione possono essere sia automatici che manuali che telegestiti secondo l’importanza dell’impianto nella rete. Nei principali impianti esiste anche una forma di riserva per il sistema radiante che permette di fare fronte ad eventuali guasti dei cavi di alimentazione e/o dei singoli elementi di antenna.
20. Rai Way effettua l’esercizio, la manutenzione e la gestione di tutti gli impianti sul territorio nazionale costituenti la rete di diffusione digitale terrestre televisiva. In particolare, i Centri di Controllo effettuano H24 la telesorveglianza del servizio, il Centro di Controllo Reti di Trasmissione controlla e configura gli Head End Nazionali e Regionali e la rete di distribuzione, mentre il Centro di Controllo Reti di Diffusione controlla gli impianti principali in esercizio.
Rete di distribuzione
21. La rete di distribuzione per il trasporto del multiplex dalle sale head end agli impianti trasmettitori è realizzata attraverso un insieme di circuiti terrestri e satellitari. L’architettura della rete di distribuzione del Mux-1 regionale può assumere due diverse tipologie, di tipo centralizzato a Roma o decentrato nelle sedi, a seconda della regione e dei corrispondenti contenuti regionali.
22. In particolare, la tipologia di tipo centralizzato è implementata per le regioni Piemonte (Piemonte orientale), Lombardia, Veneto, Xxxxxx-Romagna, Liguria, Toscana, Umbria, Marche, Abruzzo, Lazio (solo provincia di Viterbo), Campania, Molise, Puglia, Calabria, Basilicata e Sicilia (reti regionali SFN).
23. L’architettura di rete di tipo decentrato è implementata per le regioni Piemonte (Piemonte occidentale), Valle D’Aosta, Sardegna, Trentino-Alto Adige, Friuli-Venezia Giulia, Lazio (tranne Viterbo).
24. Il servizio svolto da Rai Way comprende la ricezione dei vari segnali da Rai, il loro trasporto verso i locali dove sono realizzati i sistemi head main e back-up nelle sedi Rai di Roma, la loro codifica e multiplazione per la creazione del multiplex (Mux-1 regionale) e l’inoltro verso gli impianti trasmettitori per la relativa diffusione.
4. Definizione delle condizioni economiche per la cessione della capacità trasmissiva da parte della concessionaria del servizio pubblico a favore dei soggetti assegnatari dei diritti d’uso in ambito locale relativi ai canali 51 e 53 della banda UHF
25. Ai sensi di quanto previsto dall’articolo 1, comma 1031 della legge di Bilancio 2018, come modificato dall’articolo 1, comma 1104, della legge di Bilancio 2019, l’Autorità dispone le condizioni economiche, orientate al costo, per la cessione “da parte del concessionario del servizio pubblico nel multiplex contenente l’informazione regionale di una quota della capacità trasmissiva assegnata, comunque non inferiore a un programma, nel periodo transitorio,” a favore di ognuno dei soggetti titolati assegnatari dei diritti d’uso in ambito locale relativi ai canali 51 e 53 della banda UHF, come specificato nel paragrafo relativo all’ambito di intervento.
26. A tal fine, l’Autorità ha proceduto ad analizzare la struttura della rete utilizzata dalla Rai per la diffusione dei contenuti relativi all’informazione regionale, come decritto nel paragrafo precedente, valutandone in dettaglio le caratteristiche tecnico-economiche (impianti, copertura raggiunta, costi di gestione, ecc.).
27. In primo luogo, si evidenzia che la rete diffusiva DVM1 presenta un’articolazione regionale8. Inoltre, l’architettura della relativa rete di distribuzione può assumere due modalità: di tipo centralizzato su Roma o decentrato per regione. Non è quindi disponibile, allo stato, una diversa articolazione della rete DVM1 che consenta un ulteriore livello di decomponibilità, ad esempio, per bacini territoriali sub regionali o pluri-provinciali. Diversamente, risulterebbe necessario da parte della Rai effettuare specifici interventi sulla struttura della rete DVM1 e sulla relativa rete di distribuzione, con conseguente impatto in termini di ulteriori costi da sostenere (che si ripercuoterebbero sui prezzi praticati agli operatori locali) e tempi di realizzazione, non compatibili
8 Tranne nel caso delle province autonome di Trento e Bolzano ove già operano multiplex distinti.
peraltro con il calendario del periodo transitorio stabilito dal Decreto per la liberazione delle citate frequenze.
28. Ne consegue che la cessione di capacità trasmissiva da parte della Rai agli operatori locali non può che avvenire su base regionale. Del resto, alla luce del dettato normativo, che prevede in capo alla Rai un obbligo di trasporto dei contenuti degli operatori locali comunque temporaneo (limitato al periodo transitorio), sarebbe irragionevole ipotizzare, sia dal punto di vista tecnico che da quello economico, che la Rai possa apportare modifiche strutturali alla rete DVM1 dirette a modificarne il grado di decomponibilità. Pertanto, laddove l’area ristretta, soggetta all’obbligo di rilascio anticipato delle frequenze in ambito locale relative ai canali 51 e 53 della banda UHF (di cui alle tabelle 2 e 3 allegate dal Decreto), riguarda solo una o alcune province di una regione, la diffusione dei contenuti degli operatori locali tramite la rete DVM1 dovrà essere necessariamente effettuata su tutto il territorio regionale interessato.
29. In secondo luogo, occorre considerare, come rappresentato nel paragrafo 3, che l’esercizio, la manutenzione e la gestione degli impianti che costituiscono la rete di diffusione digitale terrestre televisiva dei contenuti Rai e la relativa rete di distribuzione, sono effettuati da Rai Way, che opera mediante il proprio personale su tutto il territorio nazionale. A ciò si aggiunge il fatto che la programmazione Rai veicolata sul multiplex contenente l’informazione regionale ‒ che comprende oltre al palinsesto nazionale di Rai 3 anche Rai 1, Rai 2, Rai News 24 e i programmi radiofonici ‒ rientra nell’offerta televisiva di servizio pubblico. Di conseguenza, le caratteristiche qualitative (immagini e suono) dei programmi diffusi, la particolare struttura della rete DVM1 e il livello di servizio richiesto a Ray Way, rispondono a elevati standard necessari a garantire l’adempimento dei particolari obblighi connessi al servizio pubblico.
30. Sul punto si evidenzia, preliminarmente, che la disposizione introdotta dalla legge di Bilancio 2019 è volta a consentire, in un’ottica di tutela del principio del pluralismo nei servizi di media, l’accesso alla capacità trasmissiva da parte di quei soggetti legittimamente operanti in ambito locale che, pur dovendo rilasciare anticipatamente i diritti d’uso per lo svolgimento dell’attività di operatore di rete, nel periodo transitorio, vogliano continuare a svolgere l’attività di fornitori di servizi di media.
31. Peraltro, anche il richiamo della legge al criterio dell’orientamento al costo deve essere inteso come rispondente a tale finalità, in quanto si tratta di un criterio generale di regolazione dei prezzi di accesso alle infrastrutture, applicato perlopiù quando queste rivestano il carattere di essential facilities (infrastrutture in tutto o in parte non replicabili), che, determinando una convergenza dei prezzi ai costi (efficienti), garantisce l’accesso dei terzi al mercato a monte al fine di consentire lo svolgimento di condizioni di effettiva concorrenza nei mercati a valle.
32. Sulla base di tali considerazioni e ai fini della rispondenza alla ratio della norma, l’Autorità ritiene che le condizioni economiche applicate dalla Rai per la cessione della capacità trasmissiva a favore operatori locali non possano riflettere i maggiori oneri connessi all’adempimento degli obblighi di servizio pubblico. Pertanto, nella definizione delle suddette condizioni economiche, risulta prioritario e assorbente il principio della garanzia dell’accesso alla capacità trasmissiva da parte dei fornitori di contenuti in ambito locale a tutela del pluralismo.
33. Tanto premesso, in assenza di una contabilità analitica di dettaglio che consenta di determinare in modo puntuale, a partire dagli elementi di rete, i costi imputabili all’adempimento degli obblighi di servizio pubblico, e non risultando applicabile, per le ragioni sopra esposte, una modalità di fissazione dei prezzi per la diffusione dei contenuti locali sul multiplex contenente l’informazione regionale della Rai che prenda a riferimento la remunerazione corrisposta a Ray Way per il servizio svolto, si ritiene opportuno procedere alla definizione delle condizioni economiche di cessione della suddetta
capacità trasmissiva a soggetti operanti in ambito locale attraverso una valutazione dei costi “efficienti” e “pertinenti” (direttamente legati alla prestazione del servizio in questione).
34. A tal fine, è stato utilizzato un modello economico xxxxxxxx0, coerente con le elaborazioni effettuate dall’Autorità in altre istruttorie10, che consente di stimare il costo complessivo di una rete diffusiva radiotelevisiva, in base ad una serie di parametri relativi alla configurazione di rete considerata (numero di impianti trasmissivi della rete, parametri tecnici impianti trasmissivi, struttura dell’head-end, ecc.) e alla valorizzazione dei relativi costi fissi e variabili, e di determinare i flussi di ricavo attesi (e quindi il prezzo di cessione della relativa capacità trasmissiva) in relazione all’obiettivo stabilito (es. recupero dei costi, remunerazione degli investimenti sulla base di determinati tassi di attualizzazione, ecc.).
35. In particolare, per quanto riguarda la componente dei costi relativi alla realizzazione delle reti, il modello considera i seguenti elementi: numero e tipo degli impianti trasmissivi (diffusione); stima degli elementi di costo per ogni classe (per potenza) di impianto trasmissivo; stima costo di realizzazione della rete di distribuzione; tipo di ammortamento e relativa durata; costo lavoro; stima costi di realizzazione dell’head-end; altro. Per quanto la componente dei costi variabili, relativi alla gestione e manutenzione ordinaria e straordinaria delle infrastrutture di rete, il modello tiene conto delle seguenti categorie: costi annui per il servizio di ospitalità (disposizione spazi nei locali tecnici, supporto sistemi radianti, energia elettrica, assistenza tecnica, messa a disposizione degli impianti accessori, etc.); costi annui relativi alla manutenzione delle apparecchiature di trasmissione; costi annui relativi all’assistenza ed alla gestione della rete; altro.
36. Il modello è stato popolato con i dati relativi alla rete Rai DVM1 (impianti e copertura), così come effettivamente articolata in ciascuna regione, in modo da riflettere le differenze regionali tra le reti diffusive, in termini di struttura e complessità, dovute alle diverse caratteristiche orografiche e di distribuzione della popolazione (densità). Diversamente, la determinazione di un prezzo medio unico indifferenziato a livello regionale, in un’ottica di tutela del pluralismo, comporterebbe l’applicazione di un principio di perequazione tra le diverse regioni.
37. Si è quindi proceduto alla valorizzazione dei parametri per la determinazione dei costi afferenti alle singole strutture trasmissive regionali sulla base dei dati a disposizione dell’Autorità e di specifiche valutazioni di efficienza. Nel caso specifico, in via cautelativa, è stato utilizzato un piano di ammortamento degli impianti a 10 anni (azzerando di fatto la componente relativa al recupero degli investimenti per la realizzazione della rete, sul presupposto che la quasi totalità degli impianti della rete DVM1 risultino interamente ammortizzati11) ed è stata ipotizzata una completa occupazione delle reti (in termini di trasporto di contenuti), in modo da tenere conto delle economie di scala e da integrazione.
38. Sulla base della metodologia e delle valutazioni suesposte, l’Autorità ha proceduto all’elaborazione delle condizioni economiche, riportate nell’Allegato 1, che devono essere applicate dalla Rai per la cessione della capacità trasmissiva nel multiplex contenente l’informazione regionale,
9 Si tratta di uno strumento software (sviluppato dalla Fondazione X. Xxxxxxx su incarico dell’Autorità, in base al progetto di cui alla delibera n. 624/16/CONS) che consente di determinare, attraverso un modello di tipo DCF (discounted cash flow) popolato attraverso opportuni dati di input, il costo complessivo di una rete diffusiva (nell’ipotesi di realizzazione di una nuova rete ovvero di valorizzazione di una rete esistente), stimarne le relative variazioni in base alla tecnologia utilizzata (trasmissiva, codifica e video), nonché i costi aggiuntivi connessi al variare di alcuni parametri della rete (es. cambio di canale/frequenza utilizzata), e valutare la redditività dei relativi investimenti.
10 Il modello, analogo a quello sviluppato per la determinazione dei prezzi di cessione della capacità trasmissiva delle reti locali (delibera n. 622/15/CONS), è stato utilizzato anche per le analisi e le valutazioni di impatto svolte nell’ambito delle attività istruttorie relative al processo di riassetto della banda a 700 Mhz.
11 In quanto, in considerazione delle date definitive di spegnimento delle reti analogiche (switch off), comprese tra fine del 2008 e metà 2012, si assume che gli investimenti nelle infrastrutture della rete DVM1 attualmente in esercizio siano stati perlopiù sostenuti entro il 2010.
nel periodo transitorio, a favore dei soggetti titolati (come definiti nel paragrafo relativo all’ambito d’intervento), ai sensi dell’articolo 1, comma 1031 della legge di Bilancio 2018, come modificato dall’articolo 1, comma 1104, della legge di Bilancio 2019.
39. Al riguardo si precisa che, in base a quanto specificato nel paragrafo 2. relativo all’ambito d’intervento, i prezzi unitari sono stati definiti per le regioni comprendenti “aree ristrette” (ossia per le regioni dove sia presente almeno una provincia ricadente in un’area ristretta, soggetta ai rilasci anticipati nel periodo transitorio12, di cui alle tabelle 2 e 3 allegate dal Decreto) e nelle quali siano stati rilasciati diritti d’uso in ambito locale dei canali 51 e/o 53 della banda UHF, nel rispetto della pianificazione di cui alla delibera n. 480/14/CONS13.
A) Si chiede di formulare le proprie osservazioni e valutazioni in merito alla determinazione delle condizioni economiche per la cessione della capacità trasmissiva da parte della Rai ai soggetti operanti in ambito locale, di cui all’articolo 1, comma 1031 della legge di Bilancio 2018, come modificato dall’articolo 1, comma 1104, della legge di Bilancio 2019, esposte al paragrafo 4, anche con riferimento alla proposta di differenziazione dei prezzi a livello regionale ovvero all’adozione di un unico prezzo in ottica perequativa tra le regioni.
5. Definizione delle modalità per la cessione della capacità trasmissiva da parte della concessionaria del servizio pubblico a favore dei soggetti assegnatari dei diritti d’uso in ambito locale relativi ai canali 51 e 53 della banda UHF.
40. In attuazione dell’articolo 1, comma 1031 della legge di Bilancio 2018, come modificato dall’articolo 1, comma 1104, della legge di Bilancio 2019, l’Autorità definisce le modalità di cessione “da parte del concessionario del servizio pubblico nel multiplex contenente l’informazione regionale di una quota di capacità trasmissiva assegnata, comunque non inferiore a un programma, nel periodo transitorio”, a favore di ognuno dei soggetti titolati assegnatari dei diritti d’uso in ambito locale relativi ai canali 51 e 53 della banda UHF, come specificato nel paragrafo relativo all’ambito di intervento.
41. A tal fine, si prevede che Xxx, entro quindici giorni dalla pubblicazione da parte dell’Autorità del provvedimento conclusivo del presente procedimento, debba rendere noti, nel rispetto dei principi di trasparenza e non discriminazione, il listino dei prezzi di cessione della capacità trasmissiva ‒ nel multiplex di servizio pubblico contenente l’informazione regionale ‒ dettagliato per regione nonché le modalità operative di conferimento dei contenuti audiovisivi da parte degli operatori locali. In particolare, il listino deve indicare, per ciascuna regione interessata dall’obbligo di trasporto, il prezzo complessivo per la cessione di 1 Mbit/s (euro/anno) di capacità trasmissiva, calcolato sulla base dei
12 Si precisa a riguardo che per le aree ristrette delle regioni Friuli-Venezia Giulia e Veneto, non è previsto un rilascio anticipato in quanto la fase di rilascio dei canali 51 e 53 coincide con l’attivazione delle frequenze del PNAF, pertanto per tali regioni non vige l’obbligo di trasporto in capo alla Rai e quindi non sono definite le relative condizioni economiche di cessione della capacità trasmissiva.
13 Delibera n. 480/14/CONS, del 23 settembre 2014, recante “Modifica del piano nazionale di assegnazione delle frequenze per la radiodiffusione televisiva in tecnica digitale DVB-T in attuazione dell’art. 6, comma 8, della legge 21 febbraio 2014, n. 9”, che ha modificato il piano nazionale di assegnazione delle frequenze per la radiodiffusione televisiva in tecnica digitale terrestre (DVB-T) in ambito locale, escludendo dalla pianificazione le frequenze riconosciute a livello internazionale e utilizzate dai Paesi confinanti oggetto di accertate situazioni interferenziali.
prezzi unitari (euro/anno per abitante) definiti dall’Autorità nell’Allegato 1 e del numero di abitanti ricadenti nell’area di copertura effettiva della relativa articolazione regionale della rete DVM1.
42. Allo scopo di favorire la tempestività della procedura, si stabilisce che, entro quindici giorni dalla pubblicazione da parte della Rai del suddetto listino regionale, i soggetti titolati (come definiti nel paragrafo relativo all’ambito d’intervento), comunichino alla Rai e per conoscenza al Ministero, la richiesta di accesso alla capacità trasmissiva nel multiplex di servizio pubblico contenente l’informazione regionale, indicando l’area territoriale (regione) di interesse.
43. La Rai, nel dare corso alle suddette richieste, nel periodo transitorio (in base al calendario definito dal Decreto e alle relative fasi temporali), provvede alla cessione della capacità trasmissiva “comunque non inferiore a un programma” ai soggetti titolati, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 1, comma 1031 della legge di Bilancio 2018, come modificato dall’articolo 1, comma 1104, della legge di Bilancio 2019.
44. Ai fini del presente procedimento, la capacità trasmissiva mediamente necessaria per veicolare un singolo programma in standard definition si considerata pari a 2,5 Mbit/s in caso di utilizzo della codifica MPEG-2 e pari a 1 Mbit/s in caso di utilizzo della codifica MPEG-4.
B) Si chiede di formulare le proprie osservazioni e valutazioni in merito alle modalità di cessione della capacità trasmissiva da parte della Rai ai soggetti operanti in ambito locale, di cui all’articolo 1, comma 1031 della legge di Bilancio 2018, come modificato dall’articolo 1, comma 1104, della legge di Bilancio 2019, esposte al paragrafo 5.
Allegato 1
Condizioni economiche di cessione da parte di Rai – Radiotelevisione Italiana S.p.A. della capacità trasmissiva nel multiplex contenente l’informazione regionale, ai sensi dell’articolo 1, comma 1031 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, come modificato dall’articolo 1, comma 1104,
della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
Regione | Prezzo di 1 Mbit/s (euro/anno) per abitante14 |
Basilicata | 0,078 |
Calabria | 0,024 |
Xxxxxx Xxxxxxx | 0,012 |
Lazio | 0,009 |
Liguria | 0,032 |
Lombardia | 0,006 |
Piemonte | 0,012 |
Sicilia | 0,010 |
Toscana | 0,014 |
14 Prezzi al netto di IVA