Condizioni Contrattuali
ExclusiveInsurance
RE101
Condizioni Contrattuali
Data di validità: 30/06/2018
2 di 23
Sommario
Art. 1 | Oggetto del contratto | pag. | 1 |
Art. 2 | Conflitto di interessi | pag. | 1 |
Art. 3 | Rischi finanziari | pag. | 1 |
Art. 4 | Versamenti | pag. | 2 |
Art. 5 | Conclusione del contratto, la decorrenza e la durata | pag. | 2 |
Art. 6 | Ripensamento, revoca della proposta e recesso del contratto | pag. | 3 |
Art. 7 | Attribuzione delle quote | pag. | 4 |
Art. 8 | Percorsi di investimento | pag. | 5 |
Art. 9 | Fondi di investimento | pag. | 7 |
Art. 10 | La protezione individuale | pag. | 8 |
Art. 11 | Attività di gestione dei fondi effettuate dalla Compagnia | pag. | 10 |
Art. 12 | Beneficiari | pag. | 12 |
Art. 13 | Prestazione assicurativa in caso di decesso dell’Assicurato | pag. | 12 |
Art. 14 | Dichiarazioni inesatte o reticenti dell’Investitore e dell’Assicurato | pag. | 13 |
Art. 15 | Cambio Percorso | pag. | 13 |
Art. 16 | Trasferimento di quote tra fondi (switch) | pag. | 13 |
Art. 17 | Riscatto | pag. | 14 |
Art. 18 | Decumulo finanziario | pag. | 16 |
Art. 19 | Costi | pag. | 19 |
Art. 20 | Variazioni contrattuali | pag. | 19 |
Art. 21 | Eventuale fusione o estinzione dei fondi interni | pag. | 19 |
Art. 22 | Nuovi fondi | pag. | 19 |
Art. 23 | Reset della protezione | pag. | 19 |
Art. 24 | Pagamenti della Compagnia e documentazione richiesta | pag. | 19 |
Art. 25 | Turbativa dei mercati ed esclusione responsabilità della Compagnia | pag. | 21 |
Art. 26 | Variazione della domiciliazione postale e bancaria dell’Investitore | pag. | 21 |
Art. 27 | Prestiti | pag. | 22 |
Art. 28 | La cessione del contratto | pag. | 22 |
Art. 29 | Pegno e vincolo | pag. | 22 |
Art. 30 | Non pignorabilità e non sequestrabilità (Art. 1923 Codice Civile) | pag. | 22 |
Art. 31 | Imposte | pag. | 22 |
Art. 32 | Norme di riferimento | pag. | 22 |
Art. 33 | Arbitrato per le controversie Finanziarie | pag. | 23 |
Art. 34 | Sistemi alternativi di risoluzione delle controversie e foro competente | pag. | 23 |
Art. 35 | Politica di collaborazione con le Autorità Fiscali e Governative: | ||
consenso al rilascio di informazioni alle Autorità Fiscali e Governative | pag. | 23 |
Art. 1
Oggetto del contratto
1.1. Prestazioni
ExclusiveInsurance è una polizza di assicurazione (di se- guito anche il “contratto”) a vita intera di tipo unit linked a versamento unico iniziale (premio unico) e che prevede la possibilità di effettuare dei versamenti aggiuntivi (pre- mi aggiuntivi), Essa è collegata sia a fondi interni assicu- rativi, di seguito i “fondi interni”, sia ad OICR, d’ora in poi anche i “fondi esterni”, insieme denominati i “fondi”. Le prestazioni previste dal contratto sono collegate al valore delle quote dei fondi interni ed esterni in cui sono inve- stiti i premi versati dall’investitore-contraente (di seguito anche l’Investitore o il Contraente). In caso di decesso dell’Assicurato, Intesa Sanpaolo Life dac (la Compa- gnia) si impegna a pagare un capitale ai Beneficiari scelti dall’Investitore, secondo quanto previsto all’articolo 13 “Prestazione assicurativa in caso di decesso dell’Assi- curato”.
1.2. Requisiti
Al momento della sottoscrizione del modulo di proposta, l’Assicurato deve avere un’età compresa tra 18 e 85 anni compiuti.
Il contratto può essere sottoscritto esclusivamente nel caso in cui l’Investitore e l’Assicurato abbiano la residen- za anagrafica in Italia. Qualora l’Investitore, o l’assicu- rato se le due figure non coincidono (come nel caso in cui l’Investitore sia una persona giuridica), trasferisca la propria residenza al di fuori del territorio della Repubblica
italiano Intesa Sanpaolo Vita S.p.A., che a sua volta è controllato al 99,985% da Intesa Sanpaolo, ed è parte del Gruppo Intesa Sanpaolo. Intesa Sanpaolo Life ha stipu- lato accordi con società del Gruppo Intesa Sanpaolo per la distribuzione, tramite le loro reti, del presente prodotto. Per quanto riguarda il contratto ExclusiveInsurance, sono presenti conflitti di interessi con le seguenti società del Gruppo Intesa Sanpaolo:
• Eurizon Capital S.A. per la gestione finanziaria dei fondi interni;
• Eurizon Capital S.G.R. per l’attività di consulenza nel- la scelta dei fondi esterni;
• Banca IMI S.p.A. per l’accordo di protezione (come definito in seguito) prestato in favore del fondo Exclu- sive Protetto e del Fondo Exclusive Protetto 2017;
• Banca IMI S.p.A. quale possibile controparte di stru- menti finanziari eventualmente utilizzati nei fondi in- terni.
La Compagnia segue procedure per l’individuazione e la gestione delle situazioni di conflitto di interessi che nasco- no da rapporti di gruppo o da rapporti di affari propri o di società del gruppo.
La Compagnia opera in modo da non recare pregiudizio agli Investitori, si impegna ad ottenere il miglior risultato possibile attraverso un’equa distribuzione dei propri pro- dotti indipendentemente da tale conflitto.
La Compagnia assegna totalmente agli Investitori gli eventuali utili ricevuti in base ad accordi di retrocessione con i gestori dei singoli fondi, per cui questi le riconoscono una parte delle commissioni.
Italiana, ne dovrà dare comunicazione alla Compagnia
entro trenta giorni dalla data di cancellazione dagli elen-
chi dell’anagrafe della popolazione residente.
Art. 3
Rischi finanziari
La comunicazione potrà essere resa rivolgendosi alla Fi-
liale del Gruppo Intesa Sanpaolo presso cui l’Investitore ha sottoscritto la proposta di xxxxxxx (Filiale di riferimen- to) o con lettera raccomandata A/R a:
Intesa Sanpaolo Life dac 0xx Xxxxx, Xxxxxxxxxxxxx Xxxxx 0 Xxxxxxxxxxxxx Xxxxx, XXXX
Xxxxxx X00 X0X0 Xxxxxxx oppure
Intesa Sanpaolo Life dac Xxxxxxx Xxxxxxx Xxxxxx Xxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxx 000
Xxx Xxxxxxxx 0, 00000 Xxxxxx
A partire da tale comunicazione non sarà più possibile per l’Investitore effettuare versamenti aggiuntivi.
Le prestazioni offerte da ExclusiveInsurance sono collegate al valore delle quote dei fondi interni ed esterni collegati al contratto. Il valore delle quote può cambiare in base alle variazioni dei prezzi delle attività finanziarie in cui investono i fondi: quindi è possibile che l’Investitore, al momento del pagamento della prestazione, riceva un capitale inferiore rispetto a quanto investito a pre- scindere dai fondi in cui si è investito.
Con la sottoscrizione del presente contratto l’Investitore assume i seguenti rischi finanziari:
a) rischio collegato alla variazione del prezzo: il prez- zo di ogni strumento finanziario dipende dalle caratteristi- che dell’ente che lo emette (emittente), dall’andamento dei mercati di riferimento e dei settori di investimento. Il prezzo può aumentare o diminuire secondo le carat- teristiche dello strumento: ad esempio, il valore delle
obbligazioni è influenzato dall’andamento dei tassi di
Art. 2
Conflitto di interessi
interesse di mercato e dalle valutazioni della capacità dell’emittente di far fronte al pagamento degli interessi
dovuti e al rimborso del capitale a scadenza. In particola-
Intesa Sanpaolo Life dac è una Compagnia di assicura- zione irlandese che appartiene al Gruppo Assicurativo
re, va prestata attenzione ai seguenti rischi:
1. rischio specifico: tipico dei titoli di capitale (es. azio-
ni); è collegato alla variabilità dei loro prezzi, che ri- sentono delle aspettative di mercato sulle prospettive dell’andamento economico delle società che emetto- no i titoli;
2. rischio generico o sistematico: tipico dei titoli di ca- pitale (es. azioni); è collegato alla variabilità dei loro prezzi, che risentono della variabilità dei mercati sui quali i titoli sono scambiati;
3. rischio di interesse: tipico dei titoli di debito (es. ob- bligazioni); è collegato alla variabilità dei loro prezzi derivante dalle variazioni dei tassi di interesse di mer- cato; le variazioni si ripercuotono sui prezzi (e quindi sui rendimenti) di tali titoli in modo tanto più accentua- to, soprattutto nel caso di titoli a reddito fisso, quanto più lunga è la loro vita residua: un aumento dei tassi di mercato può causare una diminuzione del prezzo del titolo stesso;
b) rischio emittente: tipico dei titoli di debito (es. ob- bligazioni); è connesso all’eventualità che l’emittente, a causa di una riduzione della solidità patrimoniale, non sia in grado di pagare l’interesse o di rimborsare il capitale; il valore dei titoli può variare, quindi, se si modificano le condizioni creditizie degli enti emittenti;
c) rischio connesso alla liquidità: la liquidità degli stru- menti finanziari, cioè la loro capacità di essere convertiti prontamente in moneta senza perdita di valore, dipende dalle caratteristiche del mercato in cui sono scambiati. In linea di massima, i titoli trattati su mercati regolamentati sono più liquidi e, quindi, meno rischiosi, rispetto ai titoli trattati sui mercati non regolamentati. L’assenza di una quotazione ufficiale può rendere più complesso asse- gnare un prezzo effettivo al titolo, che quindi può essere rappresentato da un ipotetico valore di realizzo determi- nato sulla base delle informazioni disponibili sul mercato;
d) rischio di cambio: per i fondi in cui è prevista la pos- sibilità di investire in valute diverse da quella in cui sono denominati, la variabilità del rapporto di cambio tra la va- luta di denominazione del fondo e la valuta estera in cui sono denominate le singole componenti può avere effetti sul valore dell’investimento;
e) rischio di controparte: è connesso all’eventualità che le controparti finanziarie (per esempio, soggetti che prestano la protezione finanziaria) non siano in grado di rispettare le obbligazioni contrattuali a causa di un dete- rioramento della loro solidità patrimoniale;
f) altri fattori di rischio: le operazioni sui mercati emer- genti potrebbero esporre l’Investitore a rischi aggiuntivi connessi a ridotti livelli di garanzia e di protezione, che sono tipici di tali mercati. Inoltre, vanno considerati i ri- schi connessi alla situazione politico-finanziaria del pae- se di appartenenza degli emittenti.
Vi può essere inoltre il rischio di perdita associato all’u- tilizzo di strumenti derivati il cui valore potrebbe subire impatti elevati anche nel caso di piccole variazioni del valore dell’investimento sottostante. I derivati possono comportare rischi di liquidità, credito e controparte ag- giuntivi.
Art. 4 Versamenti
4.1. Il versamento iniziale (premio unico)
L’Investitore deve effettuare un versamento iniziale di al- meno 100.000 euro.
Per maggiori dettagli relativi ad ulteriori requisiti di inve- stimento si rinvia all’Art. 9 “Fondi di investimento”.
4.2. I versamenti aggiuntivi (premi aggiuntivi) L’Investitore può effettuare versamenti aggiuntivi di al- meno 10.000 euro ciascuno a partire dall’inizio della decorrenza contrattuale (vedi Art. 5.2 “Decorrenza delle coperture assicurative”), fatto salvo quanto previsto al successivo Art. 8.4 (Percorso Opportunità).
4.3. Modalità di pagamento
Il pagamento dei premi va effettuato direttamente a fa- vore della Compagnia, autorizzando l’addebito sul conto corrente bancario presso la Filiale di riferimento; la data valuta di addebito al Cliente è pari alla data di investi- mento del premio, come definita al successivo Art. 7 “At- tribuzione delle quote”. L’estratto conto bancario costitu- isce a tutti gli effetti ricevuta di pagamento (quietanza).
Art. 5
Conclusione del contratto, la decorrenza e la durata
5.1. Conclusione del contratto
Il contratto può essere sottoscritto compilando l’apposito modulo di proposta di polizza con le modalità messe a disposizione dall’Intermediario e scelte dall’Investitore. La sottoscrizione del contratto può avvenire:
• presso i locali della Banca intermediaria o tramite consulente finanziario abilitato all’offerta “fuori sede” su tutta la documentazione contrattuale e commercia- le (sottoscrizione in sede/fuori sede) oppure
• con tecniche di comunicazione a distanza (sottoscri- zione tramite internet banking1) tramite l’utilizzo della firma digitale messa a disposizione dalla Banca intermediaria.
In tale ultimo caso la sottoscrizione del contratto avvie- ne nell’ambito di un documento denominato “proposta di investimento” inviata dalla Banca intermediaria nel- la sezione dell’internet banking riservata al Cliente. La “Proposta di investimento” della Banca Intermediaria può
1 Area del sito internet della Banca intermediaria riservata ai Clienti.
comprendere anche altre operazioni di investimento e/o di disinvestimento.
La “Proposta di Investimento” ha carattere unitario e per- tanto in caso di impossibilità1 da parte della Banca in- termediaria di dar corso anche ad una sola operazione, la proposta di polizza non produrrà alcun effetto. In tal caso il Cliente riceverà nella sezione riservata dell’inter- net banking apposita comunicazione.
Il contratto, qualunque sia la tecnica utilizzata per la sot- toscrizione della proposta, si considera concluso a Du- blino, Irlanda, (secondo l’articolo 1327 del codice civile italiano) quando la Compagnia, dopo aver valutato la proposta di assicurazione ricevuta dall’Investitore, inve- ste il versamento iniziale. Per confermare la conclusione del contratto, la Compagnia invia all’Investitore la lettera di conferma polizza, con le caratteristiche principali del contratto sottoscritto.
Se la Compagnia non accetta la proposta di assicura- zione, restituisce il versamento unico all’Investitore entro venti giorni dalla data di incasso, tramite bonifico banca- rio sul conto corrente indicato nel modulo di proposta.
5.2. Decorrenza delle coperture assicurative
Le coperture assicurative hanno inizio dalle ore 24:00 del giorno in cui la Compagnia investe il versamento iniziale. Per maggiori informazioni concernenti l’investimento del versamento iniziale si invita a leggere il successivo Art. 7 “Attribuzione delle quote”.
5.3. Durata del contratto e sua estinzione
La durata del contratto coincide con la vita dell’Assicura- to, e termina nei seguenti casi:
• decesso dell’Assicurato;
• recesso dal contratto (vedi Art. 6.3, “Il recesso”);
• riscatto totale del contratto (vedi Art. 17.2, “Riscatto totale”);
• riduzione a zero del numero complessivo delle quote
attribuite al contratto.
Art. 6
Ripensamento, revoca della proposta e recesso del contratto
6.1. Il ripensamento (offerta fuori sede)
Tempo utile: sette giorni dalla data di sottoscrizione della proposta
L’Investitore, che ha sottoscritto il modulo di proposta nell’ambito dell’offerta fuori sede, può esercitare il diritto di ripensamento inviando, entro sette giorni, richiesta scrit- ta, datata e firmata indicando il numero della proposta di xxxxxxx e allegando una copia del modulo di proposta, a:
Intesa Sanpaolo Life dac
c/o Intesa Sanpaolo Group Services S.c.p.A. Diritto di ripensamento
Palazzo B7 – Milanofiori
20090 Assago
6.2. La revoca
Tempo utile: fino alla data di conclusione del contratto L’Investitore può revocare la proposta di assicurazione fino a quando il contratto non è concluso (vedi prece- dente Art. 5 “Conclusione del contratto, la decorrenza, la durata”) sottoscrivendo l’apposito modulo presso la Filia- le di riferimento oppure con lettera raccomandata A/R a:
Intesa Sanpaolo Life dac 0xx Xxxxx, Xxxxxxxxxxxxx Xxxxx 0 Xxxxxxxxxxxxx Xxxxx, XXXX
Xxxxxx X00 X0X0 Xxxxxxx oppure
Intesa Sanpaolo Life dac Xxxxxxx Xxxxxxx Xxxxxx Xxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxx 000
Xxx Xxxxxxxx 0, 00000 Xxxxxx
In questo caso, la Compagnia restituisce all’Investitore quanto versato alla sottoscrizione.
6.3. Il recesso (Art. 177 D.Lgs 209/2005)
Tempo utile: trenta giorni dalla data di ricezione della
lettera di conferma polizza
L’Investitore può recedere dal contratto entro trenta giorni dal ricevimento della lettera di conferma polizza (vedi Art.
5.1 “Conclusione del contratto”):
• sottoscrivendo l’apposito modulo presso la Filiale di riferimento
oppure
• inviando richiesta scritta, completa della documenta- zione necessaria (Art. 24 “Pagamenti della Compa- gnia e documentazione richiesta”) con lettera racco- mandata A/R a:
Intesa Sanpaolo Life dac 0xx Xxxxx, Xxxxxxxxxxxxx Xxxxx 0 Xxxxxxxxxxxxx Xxxxx, XXXX
Xxxxxx X00 X0X0 Xxxxxxx oppure
Intesa Sanpaolo Life dac Xxxxxxx Xxxxxxx Xxxxxx Xxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxx 000
Xxx Xxxxxxxx 0, 00000 Xxxxxx
La Compagnia rimborsa all’Investitore il valore totale delle quote, determinato moltiplicando il numero delle quote di
1 A titolo esemplificativo ma non esaustivo, l’impossibilità di immettere sui mercati regolamentati ordini o disposizioni di investimento/disinvestimento.
ciascun fondo attribuite al contratto per il loro valore uni- tario. A tale valore sarà inoltre sottratta l’eventuale parte della commissione di gestione gravante sui fondi esterni maturata e non ancora prelevata dal contratto, come de- scritto al successivo Art. 19.2, “Costi indiretti”.
Il valore delle quote considerato per il calcolo è quello alla data di liquidazione, cioè il mercoledì (o il primo giorno la- vorativo immediatamente successivo, se il mercoledì non è lavorativo) della settimana successiva alla data di rice- vimento in Compagnia della richiesta di recesso completa di tutta la documentazione.
Gli obblighi derivanti dal contratto cesseranno alla data della liquidazione del rimborso da parte della Compagnia.
utilizzando il valore unitario delle quote rilevato in quella data se disponibile, altrimenti il primo valore quota dispo- nibile successivo.
Se l’Investitore sottoscrive la proposta di polizza in un giorno non compreso tra il lunedì e il venerdì, la Compa- gnia considera come prima data utile per l’investimento il mercoledì della seconda settimana successiva alla sot- toscrizione della proposta.
Nel caso di sottoscrizione della proposta di polizza nell’ambito dell’offerta fuori sede l’Investitore potrà sce- gliere tra uno dei due mercoledì consecutivi a partire da quello della seconda settimana successiva alla sottoscri- zione della stessa.
In caso di sottoscrizione tramite Internet banking, le quote sono attribuite al contratto il mercoledì (o il primo giorno lavorativo successivo, se non è lavorativo) scelto
dall’Investitore al momento della sottoscrizione:
Art. 7
Attribuzione delle quote
Ciascun versamento è utilizzato per l’acquisto di quote di uno o più fondi interni/esterni collegati al prodotto, se- condo le scelte di investimento effettuate dall’Investitore al momento della sottoscrizione della proposta e in occa- sione di eventuali versamenti aggiuntivi.
Il numero delle quote attribuite al contratto si determina dividendo il versamento, o la parte di esso destinato a ciascun fondo, per il valore unitario delle quote dei fondi prescelti. Il valore della quota dei fondi interni è deter- minato e rilevato dalla Compagnia ogni mercoledì (o il primo giorno lavorativo successivo, se il mercoledì non è lavorativo).
Il valore delle quote dei fondi esterni è determinato dal- le singole Società di Gestione secondo quanto espres- samente previsto dai rispettivi Prospetti Informativi dei singoli fondi esterni e disponibili sul sito internet della Compagnia e delle Società di Gestione. In ogni caso la Compagnia utilizza il valore quota del mercoledì (o il pri- mo giorno lavorativo successivo, se non è lavorativo). Il valore della quota dei singoli fondi, sia interni che esterni, è pubblicato sul sito della Compagnia, e per i fondi interni anche sui quotidiani indicati nella Sintesi dell’Offerta.
Nel corso della durata contrattuale la Compagnia può modificare, nell’esercizio dell’attività di gestione, così come previsto al successivo Art. 11 “Attività di gestione dei fondi effettuate dalla Compagnia”, la scelta dei fondi effettuata dall’Investitore al momento della sottoscrizione della proposta o della richiesta di versamento aggiuntivo o successivamente modificata dall’Investitore tramite il trasferimento di quote tra fondi.
7.1. Versamento iniziale alla sottoscrizione della proposta Nel caso di sottoscrizione della proposta in sede, le quote sono attribuite al contratto il mercoledì (o il primo giorno lavorativo successivo, se il mercoledì non è lavorativo) scelto dall’Investitore al momento della sottoscrizione, tra i tre mercoledì consecutivi a partire dalla settimana successiva alla sottoscrizione della proposta di polizza,
• tra i tre mercoledì consecutivi a partire dalla settima- na successiva alla sottoscrizione della proposta di polizza nel caso in cui il Cliente la sottoscriva in un giorno compreso fra sabato e mercoledì;
• tra i due mercoledì consecutivi a partire dalla seconda settimana successiva alla sottoscrizione della propo- sta di polizza nel caso in cui il Cliente la sottoscriva di giovedì o di venerdì.
7.2. Versamento aggiuntivo
In occasione del versamento aggiuntivo, le quote sono attribuite al contratto il mercoledì (o il primo giorno imme- diatamente successivo, se il mercoledì non è lavorativo) della settimana successiva alla richiesta di versamento aggiuntivo utilizzando il valore unitario delle quote rileva- to in quella data se disponibile, altrimenti il primo valore quota disponibile successivo. Se l’Investitore effettua un versamento aggiuntivo in un giorno non compreso tra il lu- nedì e il venerdì, le quote sono attribuite il mercoledì della seconda settimana successiva alla richiesta di versamen- to aggiuntivo.
7.3. Posticipazione della valorizzazione delle quote In caso di circostanze di carattere eccezionale indipen- denti dalla Compagnia (ad esempio, i fatti dell’11 set- tembre 2001), questa si riserva, fino a quando persisto- no tali circostanze, di posticipare la valorizzazione della quota dei fondi sia interni che esterni fino al primo gior- no successivo in cui risulta disponibile il valore quota e di sospendere le operazioni di acquisto o vendita degli attivi sottostanti ai fondi interni necessarie per opera- zioni come quelle descritte agli articoli 6 “Ripensamen- to, revoca della proposta e recesso del contratto”, 13 “Prestazione assicurativa in caso di decesso dell’Assi- curato”, 16 “Trasferimento di quote tra fondi (switch)”, 17 “Riscatto”. Nel caso si verifichino tali circostanze, la Compagnia può darne adeguata informazione sui quoti- diani nazionali “Il Sole 24 Ore” e/o “Milano Finanza” e/o sul proprio sito Internet (xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx) per il periodo di tempo che ritiene necessario.
Art. 8
Percorsi di investimento
Il contratto prevede 4 differenti tipologie di Percorsi di in- vestimento: i Percorsi Guidati, i Percorsi Liberi, il Percor- so Protetto ed i Percorsi Opportunità. L’Investitore può scegliere un solo percorso alla volta fra quelli disponibili.
8.1. Percorsi Guidati
L’Investitore può scegliere, sulla base del proprio profilo di rischio, uno dei 3 Percorsi: Percorso Guidato Base, Percorso Guidato Standard, Percorso Guidato Plus.
Ciascun percorso è costituito da un fondo interno (com- ponente interna) e da un numero di fondi esterni (compo- nente esterna) preselezionati dalla Compagnia in base al percorso guidato scelto. La percentuale di allocazione di ogni Fondo Esterno è predefinita dalla Compagnia. I limiti di investimento sono definiti al successivo Art. 9.3 “Limiti di investimento”. Le informazioni di dettaglio sui percorsi guidati sono contenute nella Sintesi dell’Offerta.
8.2. Percorsi Liberi
L’Investitore può scegliere, sulla base del proprio profilo di rischio, uno dei 3 Percorsi: Percorso Libero Base, Per- corso Libero Standard, Percorso Libero Plus.
Ciascun percorso è costituito da un fondo interno (com- ponente interna) e da un numero di fondi esterni (compo- nente esterna) selezionabili liberamente dall’Investitore tra quelli disponibili ai sensi del successivo Art. 9.2. “Fon- di esterni”. I limiti di investimento sono definiti al succes- sivo Art. 9.3 “Limiti di investimento”.
8.3. Percorso Protetto
Il Percorso Protetto è costituito da un solo fondo inter- no, che viene assegnato al singolo contratto (anche a seguito di operazioni di Cambio Percorso) in relazione alla data di sottoscrizione della proposta di polizza. In particolare:
Periodo di sottoscrizione | Fondo Protetto |
Dal 30/01/2016 al 19/05/2017 | Exclusive Protetto |
Dal 20/05/2017 in poi | Exclusive Protetto 2017 |
Tali fondi prevedono una strategia di protezione dell’in- vestimento dettagliata nell’Art. 5 del Regolamento dello specifico Fondo Interno Protetto.
Se per effetto degli andamenti di mercato non fosse più possibile attuare la suddetta strategia e, come spiegato nel Regolamento del Fondo Interno (paragrafo 5. “Criteri d’investimento del fondo interno”), tutti gli attivi del fondo interno risultassero investiti nella Componente Protezio- ne, il valore delle quote investite nel Percorso Protetto sarà automaticamente e gratuitamente trasferito nel Percorso Guidato Base (percorso con il minor grado di rischio tra quelli disponibili) trascorsi 60 giorni dal primo mercoledì in cui tutti gli attivi del fondo interno risulteran-
no investiti nella Componente di Protezione. Durante tale periodo l’Investitore potrà richiedere alla Compagnia di trasferire gratuitamente le quote investite dal Percorso Protetto ad un altro Percorso di investimento, comuni- cando per iscritto le proprie scelte, oppure, in alternativa, riscattare le quote investite nel Percorso Protetto, senza costi o penali. In tale lasso temporale, inoltre, la commis- sione annua di gestione si ridurrà allo 0,18% ed il costo della garanzia si annullerà. La Compagnia comunicherà per iscritto all’Investitore il verificarsi delle circostanze sopra descritte e ne darà altresì pronta informativa sul proprio sito Internet. Conseguentemente all’operazione automatica di trasferimento delle quote investite nel Per- corso Protetto al Percorso Guidato Base (come descritto precedentemente), i costi applicati saranno quelli relativi al nuovo percorso di investimento.
La Compagnia ha inoltre stipulato con la contropar- te finanziaria Banca IMI S.p.A. (banca appartenente al Gruppo Bancario Intesa Sanpaolo) uno specifico e se- parato contratto (accordo di protezione), che consente alla Compagnia di integrare la strategia di protezione nel caso in cui il controvalore delle quote presenti nel fondo dovesse risultare, per effetto degli andamenti di merca- to, inferiore al valore protetto. Tale protezione finanziaria opera in ogni giorno di valorizzazione previsto contrat- tualmente.
L’impegno della controparte finanziaria derivan- te dall’accordo di protezione non è incondizionato. Pertanto, rimane esclusivamente a carico del Contra- ente il rischio che l’impegno della controparte finan- ziaria, finalizzato al reintegro del valore protetto, non sia adempiuto per:
• eventi o circostanze che comportino la cessazio- ne anticipata dell’Accordo di protezione (quali, a titolo di esempio, la risoluzione dell’Accordo di prote- zione derivante da sopravvenute modifiche del regi- me fiscale o della normativa applicabile);
• eventi o circostanze che comportino l’inoperativi- tà dell’accordo di protezione (quali, a titolo di esem- pio, l’insolvenza o l’inadempimento della controparte finanziaria associata);
• eventi o circostanze che attengano a provvedi- menti amministrativi o giudiziari che riguardino la controparte finanziaria associata (quali, a titolo di esempio, l’assoggettamento a procedure liquidative, concorsuali o di risoluzione).
L’Accordo di protezione stipulato con la Controparte fi- nanziaria ha una durata iniziale di sette anni e ogni due anni è oggetto di rinegoziazione per il quinquennio suc- cessivo. Alla scadenza di questo accordo, o nel caso di cessazione anticipata dello stesso:
• ove le condizioni di mercato lo consentano, la Compa- gnia si riserva la facoltà di stipulare un nuovo accordo di protezione con una primaria controparte di mercato
avente merito creditizio almeno pari alla categoria in- vestment grade, a condizioni uguali o migliori rispetto all’accordo di protezione iniziale;
• qualora non venga stipulato un nuovo accordo di pro- tezione, la Compagnia diminuirà dello 0,28% la com- missione annua di gestione e continuerà in ogni caso a perseguire l’Obiettivo di Protezione volto a mante- nere il valore della componente esterna superiore al valore protetto (floor); in questo caso, il patrimonio non sarà però reintegrato qualora il controvalore di tale componente scenda al di sotto del valore protet- to. In tale ultimo caso la Compagnia ridurrà allo 0,18% la commissione di gestione.
Attenzione: l’obiettivo di protezione, perseguito an- che attraverso l’Accordo di protezione, non costitu- isce in alcun modo, e non può pertanto essere in- teso, come garanzia di un valore quota minimo pari al valore protetto riconosciuto al Cliente o come ga- ranzia di restituzione dei premi investiti. L’Investito- re assume il rischio di insolvenza della controparte finanziaria e di qualsiasi eventuale inadempimento di quest’ultima nei confronti della Compagnia.
8.4. Percorsi opportunità
L’Investitore può scegliere, sulla base del proprio profilo di rischio, uno dei 3 Percorsi Opportunità: Percorso Op- portunità Base, Percorso Opportunità Standard, Percor- so Opportunità Plus.
Ciascun percorso è costituito da un fondo interno (com- ponente interna) e da un numero di fondi esterni (compo- nente esterna), su cui applica la “protezione individuale” (dettagliata nel successivo articolo 10). La componente esterna è poi a sua volta divisa nella:
• “selezione Eurizon Capital”: una selezione di fondi esterni gestiti da Eurizon Capital SA
• “selezione Case Terze”: una selezione di fondi esterni gestiti da Soggetti Terzi al Gruppo Intesa Sanpaolo.
L’investitore ha la facoltá di investire interamente nella componente interna, in quella esterna o in entrambe sce- gliendo il peso di ciascuna componente, nel rispetto dei limiti definiti al successivo Art. 9.3 “Limiti di investimento”. In particolare la Compagnia identifica per ogni Percorso Opportunità proposto un’allocazione predefinita (“Per- corso Opportunità Predefinito”), che può però essere parzialmente modificata dal Cliente secondo quanto de- scritto successivamente.
La selezione Eurizon Capital è costituita da un numero di fondi esterni preselezionati dalla Compagnia in base al percorso opportunità scelto. La percentuale di allocazio- ne di ogni Fondo Esterno della selezione Eurizon Capital è stabilita dalla Compagnia e non può essere modificata. L’investitore può solo scelgliere la percentuale dell’inve- stimento nella selezione Eurizon Capital (da un minimo del 70% a un massimo del 100% del premio investito nellla componente esterna).
La selezione Case Terze è costituita da un numero di fondi esterni preselezionati dalla Compagnia in base al percorso opportunità scelto. Il Cliente può tuttavia operare su tale selezione scegliendo i fondi esterni e/o modificandone il peso. L’eventuale modifica della sele- zione Case Terze comporta l’uscita dal Percorso Oppor- tunità Predefinito la quale determina l’assenza dell’at- tività di aggiornamento periodico di cui al successivo articolo 11.3.
Se, per effetto degli andamenti di mercato (non fosse più possibile attuare la strategia di protezione dinamica sulla componente esterna (evento di “blocco della posizione”), la Compagnia procederà, come illustrato dettagliatamen- te nel successivo articolo 10, a dare corso al blocco del- la posizione e la politica di investimento sarà indirizzata esclusivamente al mantenimento statico della protezione maturata alla data del blocco stesso.
Pertanto, in tale eventualità:
• se l’Investitore ha scelto di investire anche in un fon- do interno, il valore totale delle quote investite nella componente esterna verrà automaticamente e gratu- itamente trasferito nel fondo interno stesso trascorsi 30 giorni dal primo mercoledì in cui si verifica l’evento di “blocco della posizione”;
• se l’Investitore ha scelto di investire solamente nella componente esterna, il valore totale delle quote inve- stite nella componente esterna verrà automaticamen- te e gratuitamente trasferito nel fondo interno Exclusi- ve Base trascorsi 30 giorni dal primo mercoledì in cui si verifica l’evento di “blocco della posizione”.
Nel lasso temporale dei 30 giorni la Compagnia non ap- plicherà alcun costo alla componente esterna, fatto salvo il costo della copertura caso morte (0,18%). Non sarà ov- viamente più attiva la protezione fornita dalla controparte finanziaria associata al contratto.
Durante tale periodo l’Investitore potrà richiedere alla Compagnia di trasferire gratuitamente le quote investi- te dal Percorso Opportunità ad un altro Percorso di in- vestimento, comunicando per iscritto le proprie scelte, oppure, in alternativa, riscattare le quote investite nel Percorso Opportunità, senza costi o penali. In entrambe le eventualitá sopra esposte i costi di gestione saranno allineati coerentemente con le scelte di allocazione ef- fettuate dall’Investitore. La Compagnia comunicherà per iscritto all’Investitore il verificarsi delle circostanze sopra descritte e ne darà altresì pronta informativa sul proprio sito Internet.
Qualora si verificasse un evento di “blocco della posi- zione”, nel periodo in cui la Componete Esterna sarà in- vestita esclusivamente nella sotto-componente di prote- zione, l’Investitore non potrà effettuare alcun versamento aggiuntivo.
Art. 9
Fondi di investimento
9.1. Fondi interni
I fondi interni ai quali può essere collegato il contratto sono:
• Exclusive Base
• Exclusive Standard
• Exclusive Plus
• Exclusive Protetto (per i Clienti che abbiano sotto- scritto la polizza fra il 30/01/2016 e il 19/05/2017)
• Exclusive Protetto 2017 (per i Clienti che abbiano sot- toscritto la polizza a partire dal 20/05/2017)
I fondi Exclusive Base, Exclusive Standard ed Exclusi- ve Plus possono essere alternativamente associati ad un Percorso Guidato, ad un Percorso Libero o ad un Percorso Opportunità.
I fondi Exclusive Protetto ed Exclusive Protetto 2017 sono univocamente associati al Percorso Protetto. In ogni caso l’Investitore può scegliere un solo fondo inter- no fra quelli disponibili.
Le caratteristiche dei fondi interni sono indicate nei ri- spettivi Regolamenti che costituiscono parte integrante delle presenti Condizioni Contrattuali.
9.2. Fondi esterni
La Compagnia mette a disposizione due selezioni di fondi esterni – di seguito “Basket A” e “Basket B” - che vengono periodicamente revisionate come descritto al successivo Art 11 “Attività di Gestione dei fondi effet- tuate dalla Compagnia”. Il “Basket A” individua i fondi associati alla componente esterna dei Percorsi Guidati e dei Percorsi Liberi. Il “Basket B” è utilizzato per i soli Percorsi Opportunità e individua i fondi associati alla componente esterna, sia della selezione Eurizon Capi- tal sia della selezione Case Terze.
Le caratteristiche dei fondi esterni sono indicate nei rispettivi Regolamenti disponibili sul sito internet della Compagnia e sui siti delle Società di Gestione.
Nell’allegato A alla Sintesi dell’Offerta sono elencati i fondi esterni disponibili alla data di redazione delle pre- senti Condizioni Contrattuali e ne sono descritte le prin- cipali caratteristiche.
9.3. Limiti di investimento
L’investimento minimo previsto per ciascuna compo- nente (interna ed esterna) dei percorsi Guidati e Liberi ed espresso come percentuale del versamento iniziale e dei versamenti aggiuntivi è descritto nella tabella sot- tostante.
Percorsi | Componente | Investimento minimo |
Guidati | Fondi Interni | 50% |
Fondi Esterni | 10% | |
Liberi | Fondi Interni | 50% |
Fondi Esterni | 10% |
Per i Percorsi Liberi, dove l’Investitore sceglie libera- mente i fondi della componente esterna, l’Investitore dovrà scegliere comunque un minimo di 5 fondi esterni, mentre il numero massimo varierà a seconda del per- corso scelto e sarà pari a 10 nel Percorso Libero Base, 15 nel Percorso Libero Standard, 20 nel Percorso Libe- ro Plus. In caso di versamenti aggiuntivi, in merito alla scelta dei fondi nell’ambito della componente esterna legata ai suddetti Percorsi, trova esclusivamente ap- plicazione il sopra menzionato requisito relativo al nu- mero massimo di fondi, mentre non vi é alcun obbligo di selezionare un numero minimo di fondi per ciascun Percorso Libero.
L’investimento minimo iniziale in ciascun fondo esterno deve essere almeno pari a 1.000 euro per i Percorsi Guidati e per i Percorsi Liberi.
Per quanto riguarda il Percorso Opportunità non vi sono limiti predefiniti sulla percentuale allocata nella compo- nente interna o nella componente esterna. La quantità minima investita nel Fondo interno dovrà tuttavia esse- re almeno pari a 5.000 euro. Il limite precedentemente descritto non si applica nel caso il cui l’Investitore deci- da di allocare interamente le risorse nella componente esterna.
Per i Percorsi Opportunità l’investimento minimo iniziale deve essere almeno pari a 500 euro per i fondi esterni appartenente alla selezione Case Terze, nel caso in cui il Cliente decida di modificare tale selezione. Sempre in questo caso, l’Investitore potrà scegliere fino a un massimo di 8 fondi esterni appartenenti alla selezione Case Terze.
Per i Percorsi Opportunità vige inoltre il seguente limite rispetto ai pesi della selezione Eurizon Capital e alla selezione Case Terze rispetto al totale allocato nella componente esterna:
Selezione | Investimento minimo | Investimento massimo |
Eurizon Capital | 70% | 100% |
Case Terze | 0% | 30% |
Nel caso in cui il cliente effettui un versamento aggiuntivo sul Percorso Opportunità, potrà selezionare la quantità da investire nella Componente Interna. L’ammontare al- locato nella Componente Xxxxxxx verrà investito secon- do quanto previsto dal percorso selezionato dal Cliente. Nel caso in cui il Cliente abbia investito in una sola Com-
ponente (Interna o Esterna), il versamento aggiuntivo sarà completamente investito nella Componente stessa.
Art. 10
La protezione individuale
La protezione individuale si applica alla sola componente esterna dei Percorsi Opportunità.
La strategia di protezione utilizzata è di tipo iTIPP (in- dividual Time Invariant Portfolio Protection), che viene implementata mediante l’applicazione di uno specifico algoritmo finanziario (di seguito l’algoritmo) i cui risultati sono utilizzati per l’allocazione nei fondi esterni.
10.1. Le caratteristiche generali della protezione in- dividuale
Il valore protetto (di seguito anche floor) è inizialmen- te fissato all’80% dell’importo del premio destinato alla componente esterna, mentre nel corso della durata con- trattuale è determinato come l’80% del valore massimo raggiunto dall’investimento effettuato nella stessa.
Nel corso della durata contrattuale il floor verrà adeguato:
• ad ogni versamento aggiuntivo nella componente esterna, per l’80% del nuovo apporto;
• ad ogni operazione di switch che prevede ulteriori ap- porti nei fondi inclusi nella componente esterna (sia di Eurizon Capital che di Case Terze), per l’80% del nuovo apporto;
• ad ogni movimentazione in uscita dalla componente esterna per una delle facoltà contrattuali esercitate dall’Investitore previste dalla polizza, riducendolo se- condo criteri di tipo proporzionale in funzione del valo- re in uscita dalla componente esterna stessa;
• in caso di esercizio dell’opzione di reset della prote- zione, dettagliata al successivo articolo 23.
La strategia di protezione è attuata dalla Compagnia de- stinando parte dell’investimento effettuato dall’Investitore ad alcuni OICR monetari (o anche detti fondi di liquiditá), appositamente dedicati a tale scopo.
La componente esterna del Percorso Opportunità è infat- ti gestita dalla Compagnia destinando in modo dinamico parte dell’investimento a due separate sotto-componenti:
• la “sotto-componente di performance” rappresentata dagli OICR esterni facenti parte della selezione Euri- zon Capital e della selezione Case Terze;
• la “sotto-componente di protezione” rappresentata dagli OICR monetari dedicati esclusivamente alla strategia di protezione. Tali OICR potrebbero essere sostituiti in corso di contratto al fine di ottimizzare la strategia di protezione stessa oppure nei casi previsti dal successivo Articolo 11.
In corso di contratto, in funzione dell’andamento del mer- cato e della tipologia dei fondi esterni presenti nella sot- to-componente di performance la Compagnia, sulla base dell’algoritmo, potrà effettuare ribilanciamenti giornalieri tra la sotto-componente di performance stessa e la sot- to-componente di protezione, con la finalità di evitare che il valore del capitale investito nella componente esterna scenda al di sotto del valore del floor. Il ribilanciamento
delle due sotto-componenti lascerà inalterate le percen- tuali di allocazione fra i fondi esterni scelte dall’Investito- re per la sotto-componente di performance mentre gli im- porti oggetto del ribilanciamento saranno ripartiti in parti uguali fra gli OICR monetari della sotto-componente di protezione.
Allo stesso tempo, e sempre in funzione dell’andamento del mercato e della tipologia dei fondi esterni presenti nella sotto-componente di performance, la Compagnia, sulla base dell’algoritmo, potrà effettuare ribilanciamenti giornalieri dalla sotto-componente di protezione verso la sotto-componente di performance.
In questo caso gli OICR monetari della sotto-componen- te di protezione saranno disinvestiti proporzionalmente al loro valore, e gli importi relativi investiti nei fondi esterni della sotto-componente di performance secondo le per- centuali di allocazione scelte dall’Investitore..
Nel caso in cui, per effetto degli andamenti di mercato, non fosse più possibile attuare la strategia di allocazione dinamica investendo nella sotto-componente di perfor- mance, la politica di investimento sarà indirizzata esclu- sivamente al perseguimento della protezione, e l’intero patrimonio ancora investito nella sotto-Componente di performance sarà allocato nella sotto-Componente di Protezione. Questo accade quando il rapporto tra:
1) la differenza tra il valore della Componente Esterna ed il floor
2) il valore della Componente Esterna è inferiore a 0,75%
In questo caso si verificherà il “blocco della posizione”, i cui effetti sono dettagliati al precedente articolo 8.4.
10.2. Caratteristiche specifiche della protezione indi- viduale
Nel caso in cui il controvalore delle quote investite nella componente esterna dovesse risultare inferiore al floor, la strategia di protezione attuata dalla Compagnia, viene integrata fino al raggiungimento del floor stesso ad ope- ra di una primaria controparte finanziaria. Le controparti finanziarie scelte dalla Compagnia per effettuare questa integrazione sono Banca IMI e Credit Suisse Internatio- nal. I contratti verranno allocati dalla Compagnia a una delle due controparti finanziarie al momento del primo investimento nella componente esterna dei Percorsi Op- portunità, che può avvenire alternativamente in fase di emissione, o switch o cambio percorso.
Sempre la Compagnia darà puntuale comunicazione del- la controparte finanziaria associata al singolo contratto tramite lettera di conferma polizza o di conferma delle operazioni di switch, o cambio percorso.
La Compagnia si riserva il diritto di cambiare, nel corso della durata contrattuale, la controparte finan- ziaria associata al contratto dandone successiva co- municazione all’Investitore-Contraente.
La Compagnia ha sottoscritto con le suddette contropar- ti finanziarie specifici e separati contratti della durata di dieci anni (di seguito gli accordi di protezione) che inten-
dono consentire alla Compagnia di integrare la strategia di protezione da questa attuata nel caso in cui il con- trovalore delle quote presenti nella componente esterna dovesse risultare inferiore al valore del floor. L’incarico conferito dalla Compagnia a ciascuna controparte finan- ziaria si svolge nei limiti stabiliti dagli accordi di protezio- ne,i quali Accordi non implicano l’esistenza o l’insorgen- za di alcuna relazione di natura contrattuale o legale tra l’Investitore-Contraente e Credit Suisse International (o sue affiliate) o con Banca IMI.
L’impegno di ogni controparte finanziaria previsto dagli accordi di protezione è soggetto ad eventi estintivi di varia natura per cause indipendenti dalla volontà della Compagnia.
Pertanto, rimane esclusivamente a carico del contra- ente il rischio che l’impegno delle controparti finan- ziarie, finalizzato al reintegro del floor, venga meno e non sia adempiuto al verificarsi delle seguenti cir- costanze:
• eventi o circostanze che comportino la cessazio- ne anticipata dell’Accordo di protezione (quali, a titolo di esempio, la risoluzione dell’Accordo di prote- zione derivante da sopravvenute modifiche del regi- me fiscale o della normativa applicabile);
• eventi o circostanze che comportino l’inoperativi- tà dell’accordo di protezione (quali, a titolo di esem- pio, l’insolvenza o l’inadempimento della controparte finanziaria associata);
• eventi o circostanze che attengano a provvedi- menti amministrativi o giudiziari che riguardino la controparte finanziaria associata (quali, a titolo di esempio, l’assoggettamento a procedure liquidative, concorsuali o di risoluzione).
Gli accordi di protezione stipulati con le Controparti hanno una durata iniziale di dieci anni. Alla scadenza di questo accordo, o, nel caso di cessazione anticipata dell’accordo:
• ove le condizioni di mercato lo consentano, la Compa- gnia si riserva la facoltà di stipulare un nuovo accordo di protezione con una primaria controparte di mercato avente merito creditizio almeno pari alla categoria in- vestment grade, a condizioni uguali o migliori rispetto all’accordo di protezione interessato;
• qualora non venga stipulato un nuovo accordo di pro- tezione, la Compagnia continuerà in ogni caso a per- seguire l’Obiettivo di Protezione volto a mantenere il valore della componente esterna superiore al floor; in questo caso, il patrimonio non sarà però reintegrato qualora il controvalore di tale componente scenda al di sotto del floor.
In questo secondo caso (assenza di un nuovo accordo di protezione) la Compagnia NON preleverà più dal contro- valore della componente esterna il costo della protezione a partire dalla data in cui si risolva il precedente accordo di protezione e ne darà informazione scritta all’investitore.
Attenzione: l’obiettivo di protezione, perseguito an- che attraverso l’Accordo di protezione, non costitui- sce quindi in alcun modo e non può pertanto essere inteso come garanzia di un valore quota minimo pari al floor riconosciuto al Cliente o come garanzia di restituzione della somma investita.
Gli accordi di protezione stipulati con ciascuna contro- parte finanziaria utilizzano come parametro di riferimento i valori dei fondi esterni comunicati dalla Compagnia alle controparti finanziarie stesse.
Ai fini della predetta comunicazione, la Compagnia si im- pegna ad allineare, su base giornaliera, i valori dei fondi esterni utilizzati come parametro di riferimento negli ac- cordi di protezione, ai valori dei fondi stessi presenti nella Componente esterna della polizza, così come risultano dall’applicazione della strategia di protezione iTIPP so- pra descritta.
L’obiettivo della Compagnia è di gestire le transazioni fi- nanziarie derivanti dall’esecuzione dell’accordo di prote- zione, in modo tale che essa possa integrare il controvalo- re della Componente Esterna della polizza qualora questo sia inferiore al floor. Tuttavia, tale situazione potrebbe non verificarsi qualora la Compagnia non fosse in grado, per motivi di caso fortuito o forza maggiore (incluse proble- matiche operative indipendenti dalla volontà della Compa- gnia), di gestire le transazioni finanziarie secondo quan- to previsto dagli accordi di protezione. Il Cliente assume quindi, in questo caso, il rischio che il controvalore della Componente Xxxxxxx non venga integrato.
L’Investitore-Contraente assume il rischio di cui so- pra così come il rischio di insolvenza della contro- parte finanziaria.
Si precisa, inoltre, che né la Compagnia né le contropar- ti finanziarie sono responsabili per qualsiasi effetto sulla strategia di protezione iTIPP, e conseguentemente sulle obbligazioni derivanti dai relativi accordi di protezione con le controparti finanziarie, generato da una mancata valorizzazione dei fondi esterni, per cause eccezionali o da un errore nel calcolo e/o nella pubblicazione del valo- re della quota da parte delle singole Società di gestione e/o dalle Banche depositarie dei fondi esterni.
AVVERTENZA: La strategia di protezione finanziaria iTIPP e gli accordi di protezione con le controparti finanziarie non costituiscono una garanzia di ren- dimento minimo degli importi investititi dall’Investi- tore-Contraente o una garanzia di restituzione dei premi versati nella componente esterna. Per il fatto che l’Investitore–Contraente si assume il rischio di insolvenza delle controparti finanziarie, non vi è inol- tre garanzia che gli accordi di protezione separati in- tegrino, o integrino in pieno, la differenza tra il valore del floor e il controvalore delle quote presenti nella componente esterna. Resta inteso che le contropar- ti finanziarie non sono responsabili della modalità con la quale la Compagnia provvede all’integrazione
della differenza fra il valore del floor e il valore della
Componente Esterna.
Gli OICR ricompresi nella Componente Esterna, non sono gestiti, supportati, venduti o promossi dalle sopra men- zionate controparti finanziarie. Tali controparti finanziarie, pertanto, non svolgono alcuna attività a titolo di consu- lenza finanziaria a favore della Compagnia nella gestione degli stessi, così come non rendono alcuna dichiarazione circa l’opportunità di investire nella componente esterna, o di selezionare uno specifico Fondo nella stessa.
ponenti esterne dei 3 Percorsi Guidati sostituendo se ne- cessario uno o più fondi esterni con altri nuovi, oppure modificando le percentuali di allocazione dei fondi che compongono tale componente esterna.
La Compagnia tramite un’operazione di switch automati- co (Articolo 16.2 “Switch automatico”) trasferisce le quo- te in modo tale da ricondurre l’investimento del Percorso Guidato corrente alla struttura del corrispondente Per- corso Guidato aggiornato.
11.3. Attività di aggiornamento periodico dei Percor-
si Opportunità Predefiniti
Art. 11
Attività di gestione dei fondi effettuate dalla Compagnia
Allo scopo di offrire dei Percorsi Opportunità Predefini- ti sempre aggiornati in base alle evoluzioni dei merca- ti finanziari, la Compagnia revisiona, almeno due volte
all’anno, le componenti esterne dei tre Percorsi Oppor-
L’attività di gestione dei fondi, così come articolata di se- guito, non si applica nel caso in cui il cliente abbia deciso di investire nel Percorso Protetto.
11.1. Attività di aggiornamento periodico dei fondi esterni
La Compagnia si pone l’obiettivo di mantenere un’offerta di fondi esterni diversificata e qualitativamente elevata. Per questa ragione, con una frequenza di almeno due volte all’anno, la Compagnia provvede a revisionare le selezioni di fondi esterni (inserite nei Percorsi Liberi, Gui- dati o Opportunità) sostituendo se necessario uno o più fondi con nuovi fondi. Pertanto la Compagnia può, nel corso della vita del contratto, sospendere l’offerta dei fondi esterni sottoscritti dall’Investitore sostituendoli con nuovi fondi.
Se l’Investitore ha investito in uno dei fondi esterni og- getto di sostituzione, la Compagnia invierà una comuni- cazione contenente la lista dei fondi presenti nella nuova selezione, evidenziando la sostituzione che intende ope- rare e le motivazioni che hanno determinato la variazione.
La Compagnia trasferisce le quote investite nel fondo oggetto di sostituzione nel nuovo fondo, trascorsi trenta giorni dall’invio della comunicazione sopra indicata.
Il trasferimento avverrà seguendo le regole dello switch automatico descritte al successivo Articolo 16.2 “Switch automatico”.
L’Investitore non può mantenere quote nei fondi esterni che non fanno più parte dell’offerta, può in ogni caso ri- chiedere il trasferimento delle quote investite a seguito dell’attività di aggiornamento periodico dei fondi esterni, in un diverso fondo esterno incluso tra quelli disponibili (Articolo 16.1 “Switch volontario”).
11.2. Attività di aggiornamento periodico dei Percor- si Guidati
Allo scopo di offrire dei Percorsi Guidati sempre ag- giornati in base alle evoluzioni dei mercati finanziari, la Compagnia revisiona, almeno due volte all’anno, le com-
tunità Predefiniti (sia la selezione Eurizon Capital sia la selezione Case Terze) sostituendo se necessario uno o più fondi esterni con altri nuovi, oppure modificando le percentuali di allocazione delle selezioni dei fondi esterni che compongono la componente esterna.
La Compagnia tramite un’operazione di switch automati- co (Articolo 16.2 “Switch automatico”) trasferisce le quo- te in modo tale da ricondurre l’investimento del Percorso Opportunità Predefinito corrente alla struttura del corri- spondente Percorso Opportunità Predefinito aggiornato.
11.4 Attività di salvaguardia
L’attività di salvaguardia è finalizzata a tutelare le scelte e l’interesse dell’Investitore a fronte di eventi esogeni, ine- renti i fondi esterni collegati al contratto.
Questa attività è svolta dalla Compagnia senza una tem- poralità predefinita. In presenza di uno dei seguenti casi:
• sospensione di un fondo esterno dalla negoziazione;
• sopraggiunta inoperatività del fondo esterno (es. rag- giunta capienza del fondo);
• operazioni di fusione o liquidazione di un fondo esterno;
• variazione della politica di investimento, dello stile di gestione, del livello di rischio dichiarato, dei costi gra- vanti sul fondo esterno o di altre variazioni tali da alte- rare significativamente le caratteristiche dello stesso.
In questi casi la Compagnia può sostituire il fondo ester- no interessato con un altro fondo (fondo esterno di de- stinazione) effettuando la scelta in base alla specifica situazione dei mercati e verificando che le caratteristiche gestionali ed il profilo di rischio del fondo esterno di de- stinazione corrispondano con le caratteristiche iniziali del fondo esterno da sostituire.
Qualora uno dei quattro eventi sopra elencati si verificasse al momento dell’investimento del versamento iniziale, dei versamenti aggiuntivi o di trasferimento delle quote in en- trata, la Compagnia, nell’esercizio dell’attività di Salvaguar- dia, investe o trasferisce le quote al fondo di destinazione anziché al fondo originariamente scelto dall’Investitore.
Il trasferimento avverrà seguendo le stesse regole dello switch automatico descritte al successivo Articolo 16.2
“Trasferimento di quote tra fondi (switch)”.
La Compagnia invia all’Investitore una lettera contenen- te tutte le informazioni relative allo switch automatico o all’investimento del versamento iniziale o aggiuntivo mo- tivando la sostituzione del fondo esterno rispetto a quello originariamente selezionato dall’Investitore ed indicando la data di esecuzione delle operazioni, il numero di quote disinvestite ed il loro valore, il numero ed il valore delle quote assegnate al nuovo fondo esterno.
L’Investitore successivamente può richiedere il trasferimen- to delle quote investite a seguito dell’attività di salvaguardia in un diverso fondo esterno incluso tra quelli disponibili.
Qualora non fosse possibile identificare all’interno dell’of- ferta dei fondi esterni disponibili un fondo di destinazio- ne, la Compagnia effettuerà uno switch automatico su un fondo esterno monetario (vedi Sintesi dell’offerta per le informazioni relative a questo fondo esterno), in attesa di selezionare ed inserire all’interno dell’offerta un fondo avente le caratteristiche adeguate. Complessivamente, l’attività di individuazione del nuovo fondo, la sua sosti- tuzione e la relativa comunicazione non potrà eccedere i trenta giorni solari dalla data di sospensione/chiusura del fondo interessato dall’attività di salvaguardia.
11.5. Attività di ribilanciamento
Percorsi Guidati e Percorsi Liberi
Per i Percorsi Guidati o Percorsi Liberi, la Compagnia, una volta all’anno, svolge un’attività di ribilanciamento delle quote detenute dall’Investitore nei diversi fondi. L’attività prevede che in caso di variazione della percen- tuale di investimento in fondi interni ed esterni, in termini di valore quote rispetto al valore delle quote complessive associate al contratto, ci sia un trasferimento di quote dai fondi esterni verso i fondi interni o viceversa. Il ribilancia- mento sarà effettuato nei seguenti casi:
• la percentuale investita in fondi interni scenda al di sotto del 45% del valore della polizza;
• la percentuale investita in fondi esterni scenda al di sotto del 9% del valore della polizza.
La Compagnia riporterà la composizione dell’investimen- to in fondi interni e fondi esterni alla ripartizione indicata dall’Investitore al momento della sottoscrizione della pro- posta o successivamente modificata per attività di cam- bio percorso (Art.15), o tramite un trasferimento di quote tra fondi (Art.16).
Le operazioni di versamento aggiuntivo, trasferimento di quote tra fondi, cambio percorso e riscatto parziale, oltre che le variazioni del prezzo delle quote modificano la ripartizione dell’investimento indicata dall’Investitore al momento della sottoscrizione della proposta o succes- sivamente al momento di cambio percorso o di trasferi- mento di quote tra fondi. L’attività di ribilanciamento ripor- ta l’investimento all’ultima ripartizione registrata.
ll trasferimento avverrà seguendo le stesse regole dello switch automatico descritte al successivo Art. 16 “Trasfe- rimento di quote tra fondi (switch)”.
Percorsi Opportunità
Per i Percorsi Opportunità, la Compagnia, una volta all’anno, svolge un’attività di ribilanciamento delle quote detenute dall’Investitore nei diversi fondi. L’attività preve- de che in caso di variazione della percentuale di investi- mento in fondi esterni appartenenti alla selezione Case Terze, in termini di valore quote rispetto al valore delle quote complessive associate alla selezione Eurizon Ca- pital, ci sia un trasferimento di quote dai fondi esterni del- la selezione Case Terze verso i fondi esterni appartenen- ti alla selezione Eurizon Capital. Il ribilanciamento sarà effettuato nel caso in cui la percentuale investita nella selezione Eurizon Capital scenda al di sotto del 63% del valore della componente esterna.
La Compagnia riporterà la composizione dell’investimen- to fra la selezione Eurizon Capital e la selezione Case Terze alla ripartizione indicata dall’Investitore al momen- to della sottoscrizione della proposta o successivamente modificata per attività di cambio percorso (Art.15), o tra- mite un trasferimento di quote tra fondi (Art.16).
Le operazioni di versamento aggiuntivo, trasferimento di quote tra fondi, cambio percorso e riscatto parziale, ol- tre che le variazioni del prezzo delle quote, modificano la ripartizione dell’investimento indicata dall’Investitore al momento della sottoscrizione della proposta, o suc- cessivamente al momento di cambio percorso o di tra- sferimento di quote tra fondi. L’attività di ribilanciamento riporta l’investimento all’ultima ripartizione registrata.
ll trasferimento avverrà seguendo le stesse regole dello switch automatico descritte al successivo Art. 16 “Tra- sferimento di quote tra fondi (switch)”.
In tutti i casi di ribilanciamento sopra elencati il numero delle quote da trasferire è calcolato considerando l’ultimo valore delle quote disponibile nel mese di marzo.
Il ribilanciamento avviene il primo mercoledì del mese di aprile. Il disinvestimento delle quote ed il loro reinvesti- mento avvengono contestualmente.
Nel caso in cui per cause esogene e non riconducibili alla Compagnia non sia possibile procedere con il disin- vestimento da uno o più fondi esterni, la Compagnia può sospendere l’attività di ribilanciamento. Nel momento in cui verranno meno le cause che hanno determinato la sospensione, e sarà dunque possibile disinvestire, si procederà con il ribilanciamento.
La Compagnia invia all’Investitore una lettera contenente le informazioni relative all’attività di ribilanciamento.
Attraverso le attività di gestione descritte ai punti 1, 2, 3, 4 e 5 del presente articolo la Compagnia non presta in ogni caso alcuna garanzia di rendimento minimo o restituzione del capitale investito.
Art. 12
Beneficiari
12.1. Designazione del Beneficiario
L’Investitore indica nel modulo di proposta uno o più Be- neficiari a cui la Compagnia eroga la prestazione in caso di decesso dell’Assicurato. L’Investitore può revocare e/o modificare il Beneficiario in qualsiasi momento tranne:
• quando l’Investitore e il Beneficiario hanno dichiarato per iscritto, rispettivamente, di rinunciare al potere di xxxxxx e di accettare il beneficio. Pertanto il riscatto, la costituzione in pegno e qualsiasi altro atto disposi- tivo del contratto potranno essere effettuati solo con il consenso scritto del Beneficiario;
• dopo il decesso dell’Investitore;
• dopo che, verificatosi l’evento assicurato, il Benefi- ciario ha comunicato per iscritto alla Compagnia di volersi avvalere del beneficio.
12.2. Variazione della designazione
L’Investitore deve comunicare le eventuali modifiche e/o revoche del Beneficiario per iscritto alla Compagnia, di- rettamente per posta o tramite la Filiale di riferimento e può inoltre effettuare tale variazione per testamento, in- dicando in modo inequivocabile il numero del contratto. In caso contrario è valida la precedente designazione.
12.3. Diritto proprio del Beneficiario
In virtù del contratto assicurativo, il beneficiario acquista un diritto proprio ai vantaggi dell’assicurazione (art.1920 c.c.). Conseguentemente, le somme pagate al decesso dell’Assicurato non rientrano nell’asse ereditario: in caso di più Beneficiari, comunque individuati o individuabili, la Compagnia assegna loro la prestazione assicurata in parti uguali, salvo diversa indicazione dell’Investitore.
12.4. Obbligo di indicazione delle generalità complete
dei Beneficiari
In caso di designazione specifica del Beneficiario o di più Beneficiari, al fine di consentire alla Compagnia di indi- viduare correttamente gli aventi diritto alla prestazione assicurata, il Cliente ha l’obbligo di indicare le complete generalitá del soggetto designato:
● se la designazione del Beneficiario fa riferimento ad una persona fisica, il Cliente deve indicare nome, co- gnome, codice fiscale, data di nascita, luogo di nascita e il legame tra il Beneficiario e Cliente/Assicurato;
● se la designazione del Beneficiario fa riferimento ad una persona giuridica, il Cliente deve indicare ragione sociale, codice fiscale/partita iva e il legame tra Benefi- ciario e Cliente/Assicurato.
Il suddetto obbligo di indicare le generalità complete dei Beneficiari deve essere adempiuto dal Cliente sia alla sottoscrizione del contratto sia successivamente, in cor- so di contratto, in caso di revoca e/o modifica del Be- neficiario originariamente nominato con designazione di nuovo Beneficiario o di nuovi Beneficiari.
Art. 13
Prestazione assicurativa in caso di decesso dell’Assicurato
13.1. Capitale pagato in caso di decesso dell’Assicurato La Compagnia si impegna a pagare ai Beneficiari scelti dall’Investitore un importo pari al valore delle quote dei fondi collegati al contratto.
Se il decesso dell’Assicurato avviene nei primi dodici mesi dalla data di decorrenza del contratto si rinvia al successivo paragrafo 2 “Periodo di carenza”.
Se il decesso dell’Assicurato avviene dopo un anno dalla decorrenza delle coperture assicurative, il valore totale delle quote è calcolato moltiplicando il numero delle quo- te collegate al contratto per il loro valore unitario, rileva- to il mercoledì (utilizzando il valore unitario delle quote rilevato in quella data se disponibile, altrimenti il primo valore quota disponibile successivo) della settimana suc- cessiva rispetto al giorno in cui la Compagnia riceve la comunicazione dell’avvenuto decesso, con allegato cer- tificato di morte. A tale valore viene sottratto l’eventuale parte della commissione di gestione gravante sui fondi esterni maturata e non ancora prelevata dal contratto, come descritto al successivo Art. 19.2 “Costi indiretti”.
Il valore sopra descritto (al netto dei versamenti aggiunti- vi versati da meno di un anno) è aumentato della percen- tuale riportata nella tabella sottostante.
Età del decesso | Percentuale dell’aumento |
18 – 35 anni | 25% |
36 – 45 anni | 15% |
46 – 55 anni | 10% |
56 – 65 anni | 5% |
oltre 66 anni | 1% |
In ogni caso, l’aumento non può superare l’importo di
50.000 euro per polizza.
13.2. Periodo di carenza
Se il decesso dell’Assicurato si verifica nei primi dodici mesi dalla data di decorrenza del contratto (periodo di carenza), la Compagnia paga una somma pari al solo valore totale delle quote collegate al contratto al netto della parte di commissione di gestione gravante sui fondi esterni, senza l’aumento percentuale.
La Compagnia non applica le limitazioni previste nel pe- riodo di carenza se il decesso è conseguenza diretta di:
a) una delle seguenti malattie infettive acute sopravve- nute dopo l’inizio della copertura assicurativa: tifo, paratifo, difterite, scarlattina, morbillo, vaiolo, polio- mielite anteriore acuta, meningite cerebro-spinale, polmonite, encefalite epidemica, carbonchio, febbri puerperali, tifo esantematico, epatite virale A e B, lep- tospirosi ittero-emorragica, colera, brucellosi, dissen-
teria bacillare, febbre gialla, febbre Q, salmonellosi, botulismo, mononucleosi infettiva, parotite epidemi- ca, peste, rabbia, pertosse, rosolia, vaccinia genera- lizzata, encefalite post-vaccinica;
b) shock anafilattico sopravvenuto dopo l’entrata in vigo- re della polizza;
c) infortunio avvenuto dopo l’entrata in vigore della poliz- za, intendendo per infortunio l’evento dovuto a causa fortuita improvvisa, violenta ed esterna che produca lesioni corporali obiettivamente constatabili.
Si specifica che, in ogni caso, la Compagnia applica le condizioni previste nel periodo di carenza se:
• il decesso dell’Assicurato si verifica entro i primi 5 anni dalla decorrenza del contratto a causa della sin- drome da immunodeficienza acquisita (AIDS) o di al-
la reticenza, trascorso questo periodo la Compagnia non può più impugnare il contratto;
• di restituire, in caso di decesso dell’Assicurato, solo il valore delle quote assegnate al contratto se l’evento si verifica prima che sia trascorso il termine sopra in- dicato per l’impugnazione;
b) quando non esiste dolo o colpa grave:
• di recedere dal contratto entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l’inesattezza della dichiarazione o la reticenza mediante dichiarazione da presentare all’Investitore;
• di ridurre la somma dovuta in proporzione alla differen- za tra il premio convenuto e quello che sarebbe stato applicato se si fosse conosciuto il vero stato delle cose.
tra patologia collegata, oppure
• il decesso dell’Assicurato si verifica per suicidio entro i primi due anni dalla data di decorrenza del contratto.
13.3. Esclusioni
Il rischio morte è coperto qualunque sia la causa del de- cesso senza alcun limite territoriale e senza tenere conto dei cambiamenti di professione dell’Assicurato, ad ecce- zione dei casi in cui il decesso sia causato da:
• dolo dell’Investitore o dei Beneficiari;
• partecipazione attiva dell’Assicurato a fatti dolosi;
• partecipazione attiva dell’Assicurato a fatti di guerra, salvo che non derivi da obblighi verso lo Stato Italia- no; in questo caso la garanzia può essere prestata, su richiesta dell’Investitore, alle condizioni del com- petente Ministero;
• partecipazione a corse di velocità e relativi allena- menti, con qualsiasi mezzo a motore;
• incidente di volo, se l’Assicurato viaggia a bordo di aeromobile non autorizzato al volo o con pilota non titolare di brevetto idoneo e, in ogni caso, se viaggia inqualità di membro dell’equipaggio.
In presenza di tali situazioni la Compagnia applica le condizioni previste nel periodo di carenza.
Art. 15
Cambio Percorso
Trascorsi trenta giorni dall’investimento del versamento iniziale, l’Investitore può chiedere di modificare il percor- so di investimento scelto. Il cambio percorso può com- portare il trasferimento ad altri fondi di tutte le quote inve- stite in uno o più fondi oppure una parte di esse.
Se il nuovo percorso è un Percorso Libero, il trasferimen- to delle quote potrà essere fatto a condizione che in cia- scun fondo esterno di entrata il valore minimo delle quote da trasferire sia almeno pari a 1.000 euro per fondo ad eccezione del caso in cui il Cambio Percorso sia effetua- to tra Percorso Guidato e Percorso Libero.
Se invece il nuovo percorso è un Percorso Opportunità, l’unica limitazione sussiste nel caso in cui il Cliente vo- glia modificare la selezione Case Terze. In questo caso il trasferimento delle quote potrà essere fatto a condizione che in ciascun fondo esterno di entrata appartenente alla selezione Case Terze il valore minimo delle quote da tra- sferire sia almeno pari a 500 euro per fondo.
Nel caso in cui il nuovo percorso sia un Percorso Protet- to, il fondo interno associato a tale percorso dipenderà dalla data di sottoscrizione della polizza, così come det-
tagliato nell’ Art 8.3.
Art. 14
Dichiarazioni inesatte o reticenti dell’Inve- stitore e dell’Assicurato
Nei casi in cui il cambio percorso comporti un trasferi- mento di quote (disinvestimento e contestuale investi- mento nel fondo o nei fondi collegati a percorso pre-
scelto), la Compagnia provvede al trasferimento con le
L’Investitore e l’Assicurato devono comunicare alla Com- pagnia di assicurazione le circostanze rilevanti per la de- terminazione del rischio. In caso di dichiarazioni inesatte
stesse modalità previste all’Articolo 16 “Trasferimento di quote tra fondi (Switch)”.
o reticenti (che omettono informazioni che l’Investitore
e l’Assicurato avrebbero dovuto o potuto dire) relative a circostanze tali che la Compagnia non avrebbe prestato
Art. 16
Trasferimento di quote tra fondi (switch)
il suo consenso o non lo avrebbe prestato alle medesime
condizioni, la Compagnia ha diritto:
a) quando esiste dolo o colpa grave:
• di impugnare il contratto entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l’inesattezza della dichiarazione o
16.1. Switch volontario
Trascorsi trenta giorni dall’investimento del versamen- to iniziale, l’Investitore può chiedere di trasferire ad altri fondi tutte le quote investite in uno o più fondi oppure una parte di esse, a condizione che alla data di richiesta di trasferimento siano rispettati i seguenti limiti:
PERCORSI GUIDATI E PERCORSI LIBERI
• il valore minimo delle quote da trasferire nel fondo di entrata (trasferimento in entrata) e il valore minimo delle quote residue nel fondo di uscita (trasferimen- to parziale in uscita), devono essere almeno pari a
1.000 euro per singolo fondo. Rimane comunque la possibilità di trasferire totalmente le quote detenute sul singolo fondo. Questi limiti si applicano solo ai percorsi liberi;
• in seguito all’operazione di trasferimento il valore delle quote investite nella componente interna deve essere almeno pari al 50% e il valore investito nella componente esterna almeno pari al 10%. Questi limiti si applicano ai percorsi guidati e a quelli liberi;
• in seguito all’operazione di trasferimento il numero massimo di fondi presenti nella componente esterna deve essere pari a 10 nel Percorso Libero Base, 15 nel Percorso Libero Standard, 20 nel Percorso Libero Plus. Per tutti i percorsi liberi il numero minimo di fon- di esterni deve essere pari a 5.
PERCORSI OPPORTUNITÀ
• in caso di trasferimento parziale delle quote da un OICR della selezione Case Terze, il controvalore del- le quote residue su tale OICR, calcolato sulla base dell’ultimo valore quota noto, non deve risultare infe- riore a 500 euro per singolo fondo di uscita;
• la stima dell’importo da allocare in ciascun OICR della selezione Case Terze deve risultare non inferiore a 500 euro per singolo OICR di destinazione;
• il Contraente, nell’ambito della richiesta di switch se- leziona la situazione finale desiderata del suo porta- foglio, rispettando i limiti (per la componente interna: minimo 5.000 euro in ingresso e di residuo in uscita; per la “selezione Eurizon Capital”: fra il 70% e il 100% della componente esterna);
• l’operazione di switch che modifichi la composizione della selezione Case Terze della componente esterna (fondi esterni e/o relativi pesi) comporta l’uscita dal Percorso Opportunità Predefinito
• in seguito all’operazione di trasferimento il numero massimo di fondi presenti nella componente esterna deve essere pari a 20 (di cui massimo 8 della Sele- zione Case Terze).
Il valore unitario delle quote utilizzato per la verifica dei limiti sopra descritti è l’ultimo noto al momento della ri- chiesta di trasferimento.
La Compagnia provvede al trasferimento (disinvesti-
giorno non compreso tra il lunedì e il venerdì sono prese in carico il lunedì della settimana successiva; pertanto, la Compagnia provvede al trasferimento delle quote il mercoledì della seconda settimana successiva a quella della richiesta.
Per i trasferimenti in uscita dai fondi esterni, sarà sottrat- to al valore delle quote da trasferire la parte della com- missione di gestione gravante sui fondi esterni maturata e non ancora prelevata, come descritto al successivo Art. 19.2 “Costi indiretti”.
Si precisa che lo switch volontario non è applicabile al Percorso Protetto in quanto composto da un unico fondo interno.
16.2. Switch automatico
La Compagnia effettua un trasferimento automatico di quote da uno o più fondi in uscita a uno o più fondi in entrata a seguito dell’esercizio delle attività di gestione della Compagnia di cui Art. 11 “Attività di Gestione dei fondi effettuate dalla Compagnia”: attività di aggiorna- mento periodico dei fondi esterni; attività di aggiorna- mento dei Percorsi Guidati; attività di aggiornamento dei Percorsi Opportunità; attività di Salvaguardia; attività di Ribilanciamento.
La Compagnia provvede al trasferimento (disinvesti- mento e contestuale investimento nel fondo o nei fondi prescelti) il mercoledì (o il primo giorno lavorativo imme- diatamente successivo se non è lavorativo) in cui eser- cita una delle attività sopra descritte utilizzando il valore unitario delle quote rilevato in quella data se disponibile, altrimenti il primo valore quota disponibile successivo.
Per i trasferimenti in uscita dai fondi esterni, sarà sottrat- to al valore delle quote da trasferire la parte della com- missione di gestione gravante sui fondi esterni maturata e non ancora prelevata, come descritto al successivo Art. 19.2 “Costi indiretti”.
La Compagnia invia all’Investitore una lettera contenen- te tutte le informazioni relative allo switch automatico descrivendo le motivazioni che hanno determinato la variazione.
L’Investitore successivamente allo switch automatico può liberamente richiedere il trasferimento delle quote trasferite in un diverso fondo tra quelli disponibili.
mento e contestuale investimento nel fondo o nei fon-
di prescelti) il mercoledì della settimana successiva a quella di ricezione della richiesta presso la Compagnia,
Art. 17 Riscatto
utilizzando il valore unitario delle quote rilevato in quella
data se disponibile altrimenti il primo valore quota dispo- nibile successivo. Se il mercoledì coincide con un giorno festivo, le operazioni sono effettuate il primo giorno la- vorativo successivo.
Le richieste di trasferimento arrivate in Compagnia in un
17.1. Termini
Trascorso almeno un anno dalla decorrenza del contrat- to e a condizione che l’Assicurato sia in vita, l’Investitore può riscattare totalmente o parzialmente le quote attribu- ite al contratto.
Il riscatto può essere richiesto:
• sottoscrivendo l’apposito modulo presso la Filiale di riferimento, oppure
• inviando richiesta scritta, eventualmente utilizzando l’apposito modulo disponibile sul sito internet della Compagnia (xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx), completa della documentazione necessaria (Art. 24) con lettera raccomandata A/R a:
Intesa Sanpaolo Life dac 0xx Xxxxx, Xxxxxxxxxxxxx Xxxxx 0 Xxxxxxxxxxxxx Xxxxx, XXXX
Xxxxxx X00 X0X0 Xxxxxxx oppure
Intesa Sanpaolo Life dac Xxxxxxx Xxxxxxx Xxxxxx Xxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxx 000
Xxx Xxxxxxxx 0, 00000 Xxxxxx
In caso di riscatto, la Compagnia non presta alcuna garanzia di rendimento minimo o di restituzione del capitale investito e di conseguenza l’Investitore as- sume il rischio connesso all’andamento negativo del valore delle quote.
Si precisa che, a seguito di eventuali riscatti parziali pagati in precedenza e di eventuali prestazioni di de- cumulo corrisposte, il valore complessivo delle quo- te attribuite al contratto potrebbe essere inferiore a quanto versato.
17.2. Riscatto totale
La Compagnia s’impegna a pagare all’Investitore una somma pari al valore totale delle quote attribuite al con- tratto alla data di disinvestimento, determinato moltipli- cando il numero delle quote di ciascun fondo per il loro valore unitario rilevato il mercoledì (o il primo giorno lavo- rativo immediatamente successivo se non è lavorativo) della settimana seguente la ricezione in Compagnia della richiesta di riscatto, completa di tutta la documentazione.
A tale valore viene sottratta l’eventuale parte della com- missione di gestione gravante sui fondi esterni maturata e non ancora prelevata dal contratto, come descritto al successivo Art. 19.2 “Costi indiretti”.
Al capitale sopra definito sono applicati i costi di cui al successivo paragrafo 4 “Costi di riscatto”.
17.3. Riscatto Parziale
Il riscatto parziale può essere effettuato se alla data di richiesta:
• il valore totale delle quote residue sul contratto è al- meno di 50.000 euro. Questa condizione si applica a tutti i percorsi;
Nei Percorsi Liberi
• il valore residuo delle quote per ogni singolo fondo oggetto di riscatto parziale è almeno pari a 1.000;
• in seguito all’operazione di riscatto parziale il valore delle quote investite nella componente interna deve
essere almeno pari al 50% e il valore investito nella componente esterna almeno pari al 10%;
• in seguito all’operazione di riscatto parziale il numero minimo di fondi esterni deve essere pari a 5.
Nei Percorsi Opportunità
• il valore residuo delle quote della componente interna deve essere almeno pari a 5.000 euro, fatto salvo il caso di disinvestimento totale dal fondo;
• il cliente sceglie liberamente quanto disinvestire dal- la componente interna e da quella esterna. Il disin- vestimento per la componente esterna è effettuato proporzionalmente al controvalore presente nelle due selezioni di fondi esterni;
• il riscatto parziale comporta un adeguamento del floor;
Il valore unitario delle quote utilizzato per la verifica delle condizioni sopra descritte è l’ultimo noto al momento del pervenimento della richiesta di riscatto.
Nei Percorsi Liberi si possono comunque riscattare tutte le quote investite nel singolo fondo.
Nei Percorsi Guidati, l’Investitore indica l’importo che vuole riscattare e la percentuale di disinvestimento dal fondo interno. La Compagnia disinveste proporzional- mente all’ultima ripartizione dell’investimento indicata dall’Investitore cosi come definita all’Art. 11.4 “Attività di ribilanciamento”. Nel rispetto dei limiti sopra indicati, l’In- vestitore può comunque indicare una diversa percentua- le di disinvestimento dal fondo interno.
Nei Percorsi Liberi e nel Percorso Protetto, l’Investitore indica i fondi (in caso di Percorsi Liberi) dai quali vuole disinvestire ed il numero di quote da riscattare da ogni fondo. La Compagnia si impegna a pagare all’Investitore una somma pari al valore totale delle quote oggetto della richiesta di riscatto alla data di disinvestimento, secondo le modalità previste per il riscatto totale.
Nei Percorsi Guidati, nei Percorsi Liberi e nei Percorsi Opportunità sarà sottratta l’eventuale parte della com- missione di gestione gravante sui fondi esterni maturata e non ancora prelevata dal contratto, come descritto al successivo Art. 19.2 “Costi indiretti”.
Agli importi come sopra definiti, saranno applicati i costi di cui al successivo paragrafo 4 “Costi di riscatto”.
Il contratto rimane attivo per le quote non riscattate.
17.4. Costi di riscatto
Nella seguente tabella sono riportati i costi d’uscita dal contratto in funzione degli anni interamente trascorsi dall’investimento di ogni versamento:
Anni interamente trascorsi | Costi di riscatto |
Meno di un anno (*) | 2,50% |
1 anno | 2,00% |
2 anni | 1,50% |
3 anni | 1,00% |
4 anni | 0,50% |
5 anni o più | 0,00% |
Modalità di versamento | Versamento iniziale | Versamento aggiuntivo |
Data versamento | 10/10/2018 | 13/11/2019 |
Valore del versamento (A) | € 100.000 (1) | € 35.000 (2) |
Tempo trascorso (in anni) | 1,75 | 0,66 |
Valore totale del versamento alla data della richiesta di riscatto (B) | € 140.000 |
(*) La percentuale si applica solo ai versamenti aggiuntivi (o parti di essi) perché è possibile riscattare dopo un anno dall’inizio del contratto. Si precisa che la Compagnia non trae benefici finanziari dall’applica- zione dei suddetti costi di riscatto, che sono integralmente riconosciuti al fondo/polizza.
L’applicazione di tali costi all’ammontare che si intende riscattare se- gue la cosiddetta logica FIFO (First In First Out). Questo significa che il disinvestimento dei versamenti effettuati avverrà a partire dai primi investimenti, per poi disinvestire in modo progressivo quelli effettuati più recentemente, fino al raggiungimento del valore di riscatto richiesto.
Esempio*: prima di tutto bisogna determinare quanto dei versamenti effettuati è “assorbito” dal valore di riscatto richiesto, riproporzionando i versamenti investiti ogget- to di riscatto al loro valore totale alla data di richiesta di riscatto:
A = Valore totale dei versamenti: € 110.000
B = Valore totale delle quote alla data della richiesta di riscatto: € 140.000.
C = Valore di riscatto richiesto = € 25.000
A/B = 110.000/€ 140.000 = 78,57% = peso dei versa- menti investiti sul loro valore totale alla data di richiesta di riscatto
C x (A/B) = € 25.000 x 78,57% = 19.642,86
Il valore così ottenuto deve essere confrontato con il versamento effettuato da più tempo, per verificare se è necessario o meno ricorrere al disinvestimento del ver- samento immediata-mente successivo.
19.642,86 è minore di 100.000 (1), quindi l’unica pena- le di riscatto da applicare all’ammontare da riscattare è quella corrispondente alla durata in anni del versamento di € 100.000, cioè il 2,00%.
Valore dell’importo riscattato al netto dei costi di riscatto e al lordo dell’imposizione fiscale = 25.000 - (25.000 x 2,00%) = € 24.500
In caso di riscatto parziale si applica il costo di riscatto come sopra descritto. In ogni caso il costo minimo ap- plicato è pari a 20 euro, anche se sono trascorsi cinque anni dalla data di investimento dei versamenti riscattati (o parti di essi).
* L’esempio si basa sull’ipotesi che il riscatto avvenga il 15 luglio 2020
17.5. Eccezioni
Nel caso in cui per cause esogene e ed oggettivamente non riconducibili alla volontà della Compagnia (come ad esempio la fusione di un fondo), non sia possibile pro- cedere con il disinvestimento da uno o più fondi esterni, la stessa può sospendere temporaneamente la richiesta di riscatto parziale o totale. Al venir meno dei motivi che hanno portato alla sospensione l’Investitore potrà xxxxxx- dere nuovamente il riscatto.
Art. 18
Decumulo finanziario
L’Investitore, trascorsi cinque anni dalla decorrenza del contratto, può attivare l’opzione di decumulo, che preve- de l’erogazione di prestazioni ricorrenti attraverso il disin- vestimento di quote dei fondi abbinati al contratto.
Il capitale oggetto di decumulo è pari al totale dei versa- menti investiti da più di cinque anni al netto di eventuali riscatti parziali.
In caso di versamenti aggiuntivi, al fine di ricomprenderli nel capitale oggetto di decumulo, è necessario che l’In- vestitore attivi l’opzione una volta che tutti i versamen- ti aggiuntivi che vuole includere nel capitale oggetto di decumulo siano stati investiti da almeno cinque anni. I versamenti che alla data di attivazione dell’opzione ri- sulteranno investiti da meno di cinque anni non saran- no ricompresi nel capitale oggetto di decumulo. Qualora fossero intervenuti dei riscatti parziali, il capitale oggetto di decumulo si ridurrà dell’ammontare dei versamenti corrispondenti ai riscatti parziali secondo la logica FIFO (anche in caso di riscatti parziali effettuati successiva- mente all’attivazione dell’opzione di decumulo il capitale oggetto di decumulo sarà ridotto dell’ammontare dei pre- mi corrispondenti al riscatto parziale).
Le prestazioni ricorrenti sono corrisposte annualmente fino a raggiungere un ammontare massimo pari all’80% del minimo fra il capitale oggetto di decumulo e il valore del contratto al momento dell’attivazione dell’opzione.
Il disinvestimento di quote, indipendentemente dal per- corso di appartenenza dell’Investitore, sarà effettuato proporzionalmente a quanto investito in ciascun fondo al momento della corresponsione di ciascuna prestazione
di decumulo. Una volta raggiunta la capienza del capitale oggetto di decumulo, l’opzione viene automaticamente sospesa.
In ogni caso l’opzione si disattiva automaticamente in caso di estinzione del contratto a seguito del decesso dell’assicurato.
La prestazione ricorrente è distribuita alla data di ricor- renza stabilita, ed è pari a:
• 5% o 10% del capitale oggetto di decumulo, oppure
• una cifra fissa pari a 4.000 euro o 8.000 euro. L’importo della prestazione è calcolato alla data di ricor- renza del 5 giugno. Il calcolo della prestazione ricorrente avverrà il mercoledì coincidente, o il primo successivo il 5 giugno di ogni anno (ricorrenza). Se quest’ultimo fosse un giorno festivo il calcolo sarà effettuato il primo giorno lavorativo successivo.
Disattivazione: l’Investitore può disattivare la prestazione ricorrente, con effetto a partire dalla ricorrenza succes- siva, a condizione che la richiesta arrivi in Compagnia entro sessantuno giorni dalla prima data di ricorrenza successiva.
In caso contrario, disattivazione ha effetto a partire dalla seconda data di ricorrenza successiva.
Se l’opzione di decumulo è stata disattivata, non potrà più essere riattivata successivamente.
La Compagnia si riserva in caso di decesso dell’Assi- curato, la facoltà di agire per il recupero delle eventuali prestazioni ricorrenti pagate e non dovute all’Investitore.
Una commissione annua di gestione definita sulla base del profilo di rischio sottostante ciascun percorso è:
• applicata proporzionalmente ogni settimana sul patri- monio netto del fondo per i Fondi Interni;
• calcolata settimanalmente e prelevata mensilmente tramite disinvestimento delle quote per la parte del capitale investita nei Fondi Esterni;
La commissione comprende i costi delle attività del- la Compagnia descritte all’Art 11, i costi di attuazione della politica di investimento dei fondi interni, i costi di amministrazione del fondo, i costi di pubblicazione sui quotidiani del valore della quota per i Fondi Interni, i costi per la copertura assicurativa caso morte.
Percorsi | Commissione annua di gestione |
Percorso Guidato Base | 1,65% |
Percorso Guidato Standard | 1,85% |
Percorso Guidato Plus | 2,10% |
Percorso Libero Base | 1,65% |
Percorso Libero Standard | 1,85% |
Percorso Libero Plus | 2,10% |
Percorso Protetto | 1,90% |
Percorso Opportunità Base | 1,65% |
Percorso Opportunità Standard | 1,85% |
Percorso Opportunità Plus | 2,10% |
In caso di decesso dell’Assicurato, Cambio Percorso,
Art. 19 Costi
Trasferimento di quote tra fondi (switch), Riscatto tota- le e parziale, Recesso, e in tutte le Attività di gestione
della Compagnia (Art. 11) laddove queste comportino
19.1. Costi diretti Spese di emissione Non previste.
Costi di caricamento
Non previsti.
Costi delle garanzie previste dal contratto
Non previsti.
Costi di cambio percorso
Non previsti.
Costi di trasferimento quote tra fondi (switch)
Non previsti.
Costi di riscatto
Si rinvia all’Art. 17.4
19.2. Costi indiretti
Costi di gestione
un disinvestimento di quote dai fondi esterni, viene trattenuto dall’importo da liquidare/trasferire l’eventua- le quota parte della commissione annua di gestione maturata sui fondi esterni oggetto di movimentazioni in uscita e non ancora prelevata.
Costo della Protezione Individuale
Tale costo è applicato mensilmente sul controvalore della componente esterna dei Percorsi Opportunità e dipende alla Volatilità della componente Esterna risul- tante. In particolare:
• se la volatilità calcolata per la componente esterna è inferiore a 5%, il costo della protezione sarà pari a 0,35%;
• se la volatilità calcolata per la componente esterna è superiore a 5% ma inferiore a 9%, il costo della prote- zione sarà pari a 0,40%;
• se la volatilità calcolata per la componente esterna è superiore a 9%, il costo della protezione sarà pari a 0,55%
La Compagnia comunicherà al Cliente il costo effettivo della protezione in occasione dell’invio della Lettera di conferma polizza o di conferma di attivazione del- la protezione stessa a seguito di cambio percorso o switch.
Costi dei fondi sottostanti i Fondi Interni
I costi degli OICR in cui investono i fondi interni sono:
Costi di sottoscrizione e rimborso quote di OICR | 0% |
Costo di gestione annua gravante sugli OICR Comparti Monomanager | |
Monetario | Massimo 0,30% |
Obbligazionario | Massimo 1,00% |
Azionario | Massimo 1,20% |
Flessibile / Total Return | Massimo 1,50% |
Comparti Multimanager | |
Monetario | Massimo 0,40% |
Obbligazionario | Massimo 1,20% |
Azionario | Massimo 1,50% |
Flessibile / Total Return | Massimo 2,00% |
Commissione di performance* gravante sugli OICR | Xxxxxxx 30% |
* differenza positiva tra il rendimento di un investimento e il suo indice di riferimento
Il costo di gestione e i costi sostenuti per l’acquisto de- gli OICR possono variare durante la vita del contratto; tale cambiamento può incidere sul valore del patrimonio del fondo interno. La Compagnia informa l’Investitore di eventuali variazioni nel costo di gestione con le modalità e i tempi previsti dalla normativa di riferimento.
L’Investitore ha trenta giorni di tempo per chiedere il tra- sferimento gratuito delle quote ad altri fondi interni gestiti dalla Compagnia, oppure può riscattare la polizza senza l’applicazione di costi aggiuntivi e/o penali di riscatto.
Commissione di incentivo (o di performance) sui Fondi Interni
Nella tabella si riportano i fondi per cui è prevista la com- missione di incentivo e il relativo importo:
Fondo interno | Commissione di incentivo (o performance) |
Exclusive Base Exclusive Standard Exclusive Plus | 15% dell’eventuale extra-rendimento |
Exclusive Protetto Exclusive Protetto 2017 | Non prevista |
In ciascun anno di vita del fondo interno, nei casi in cui è prevista una commissione di incentivo, l’extra rendimento viene determinato dividendo il valore della quota rilevato nell’ultima data di valorizzazione nel mese di Gennaio, per il valore teorico della quota ottenuto incrementando l’High Water Mark (HWM) del rendimento del parame- tro di riferimento, come sotto riportato e sottraendo l’u-
nità. L’HWM è definito come segue: alla data di lancio del prodotto l’HWM coincide con il valore quota iniziale del fondo pari a 10 euro; successivamente, l’HWM viene aggiornato in corrispondenza all’ultimo giorno di quota- zione del mese di Gennaio di ciascun anno prendendo il più alto tra il valore quota registrato a tale data e l’HWM precedente.
Il parametro di riferimento ai fini del calcolo del suddetto extra-rendimento varia in funzione del fondo, come rap- presentato nella seguente tabella:
Fondo interno | Parametro |
Exclusive Base | 100% indice Barclays Euro T-Bill + 0,25% anno |
Exclusive Standard | 100% indice Barclays Euro T-Bill + 1,25% anno |
Exclusive Plus | 100% indice Barclays Euro T-Bill + 1,75% anno |
Per tutti i fondi con commissione di incentivo, il calcolo della commissione annua di performance è effettuato in occasione di ogni valorizzazione settimanale del fondo, accantonando un rateo che fa riferimento all’extra-rendi- mento maturato rispetto all’ultima data di valorizzazione del mese di Gennaio dell’anno precedente.
L’aliquota percentuale ottenuta come sopra descritto vie- ne applicata al minor ammontare tra:
• il valore complessivo medio del patrimonio del fondo rilevato nel periodo intercorrente tra l’ultimo giorno di valorizzazione del mese di Gennaio dell’anno prece- dente e la data di valorizzazione,
• e il valore complessivo netto del patrimonio del fondo disponibile nella data di valorizzazione.
L’importo della commissione di performance è prelevato dal fondo annualmente. È previsto inoltre un limite mas- simo alla commissione di over-performance pari al 25% delle commissioni di gestione percepite dalla Compagnia.
Costi sostenuti per l’acquisto dei Fondi Esterni e relative commissioni di incentivo (o di performance) Nell’allegato A alla Sintesi dell’Offerta vengono indicate le commissioni di gestione e le commissioni di incentivo (o performance) gravanti sui singoli Fondi Esterni colle- gabili al contratto. Per le modalità di applicazione delle commissioni di incentivo si rinvia ai Regolamenti delle singole Società di Gestione del risparmio/SICAV.
La Compagnia riconoscerà all’Investitore le eventua- li utilità derivanti da retrocessione delle commissioni di gestione gravanti sui fondi esterni. Tali utilità saranno ri- conosciute tramite aumento del numero delle quote as- sociate al contratto.
Costo per la copertura caso morte
Una quota pari allo 0,18% del patrimonio del fondo, pa- gata con una parte del costo di gestione, è destinata a coprire la maggiorazione prevista in caso di decesso.
Altri costi
Per tutti i fondi interni sono previste le spese di custo- dia delle attività finanziarie del fondo interno e le spese di pubblicazione sui quotidiani del valore della quota del fondo stesso.
Art. 21
Eventuale fusione o estinzione dei fondi in- terni
La Compagnia, qualora ne ravvisasse l’opportunità in
un’ottica di ricerca di maggiore efficienza, anche in ter-
Art. 20
Variazioni contrattuali
mini di costi gestionali e di adeguatezza dimensionale del Fondo Interno, al fine di perseguire l’interesse degli
Investitori, può fondere il Fondo Interno con altro/i Fon-
La Compagnia può modificare unilateralmente le presen- ti condizioni contrattuali e i regolamenti dei Fondi Interni nelle seguenti ipotesi:
1) Necessità di adeguamento a norme comunitarie, a norme di legge ed a regolamenti delle Autorità di Controllo successivi alla stipulazione del presente contratto;
2) Necessità di ripristino dell’originario equilibrio contrat- tuale a seguito di alterazione causata da sopravvenu- ta normativa fiscale applicabile al presente Contratto o alla Compagnia.
Di tali variazioni deve essere data tempestiva comunica- zione all’Investitore contraente.
Al di fuori dei casi sopra previsti, la Compagnia può ap- portare, previo preavviso di sessanta giorni all’Investi- tore, variazioni unilaterali delle presenti condizioni e dei regolamenti dei Fondi Interni ogniqualvolta ricorra un giustificato motivo in tal senso, purché la variazione non si traduca per l’Investitore Contraente in una modifica in senso negativo delle condizioni economiche. Nel caso di modifiche unilaterali al Contratto o ai Regolamenti diverse da quelle di cui ai punti 1), 2) del presente Art. 20, l’Investitore avrà la facoltà di recedere dal Contratto manifestando la propria volontà mediante lettera neces- sariamente spedita a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno da inviare entro sessanta giorni dal momento della comunicazione delle variazioni a:
Intesa Sanpaolo Life dac 0xx Xxxxx, Xxxxxxxxxxxxx Xxxxx 0 Xxxxxxxxxxxxx Xxxxx, XXXX
Xxxxxx X00 X0X0 Xxxxxxx oppure
Intesa Sanpaolo Life dac Xxxxxxx Xxxxxxx Xxxxxx Xxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxx 000
Xxx Xxxxxxxx 0, 00000 Xxxxxx
La dichiarazione di recesso avrà, anche agli effetti del calcolo della somma dovuta dalla Compagnia, la stessa efficacia della dichiarazione di riscatto.
In caso di mancato esercizio da parte dell’Investitore del- la facoltà di recesso nel sopra indicato termine di sessan- ta giorni, le modifiche contrattuali diverranno efficaci allo scadere del sessantesimo giorno dalla comunicazione effettuata dalla Compagnia.
do/i Interno/i con caratteristiche simili e politiche di inve- stimento omogenee.
La Compagnia, inoltre, può liquidare il Fondo Interno a condizione che il suo valore diminuisca oltre un livello tale da rendere inefficiente la gestione finanziaria e/o ec- cessiva l’incidenza dei costi a carico del Fondo Interno stesso.
Le operazioni di fusione e di liquidazione non comporta- no alcun costo per gli Investitori e saranno comunicate con le modalità e i tempi previsti dalla normativa di rife- rimento.
Art. 22
Nuovi fondi
La Compagnia può istituire nuovi fondi interni o introdur- re nuovi fondi esterni da collegare al presente contratto nei quali investire con le modalità previste agli articoli 7 “Attribuzione delle quote” e 16 “Trasferimento di quote tra fondi (switch)”.
Art. 23
Reset della protezione
L’investitore che sia in un Percorso Opportunità ha la facoltà, in qualsiasi momento della vita contrattuale, di richiedere il reset della protezione.
Tramite tale opzione l’investitore potrà richiedere la ridu- zione del livello del floor portandolo all’80% del controva- lore investito nella Componente esterna come risultante alla data di valorizzazione della settimana successiva alla data di richiesta di reset della protezione.
L’operazione può determinare sia una riduzione del floor al di sotto del valore inizialmente fissato in applciazione dell’Art. 10.1, sia un ribilanciamento tra la sotto-compo- nente di performance e la sotto-componente di protezio- ne per effetto della strategia di protezione.
Art. 24
Pagamenti della Compagnia e documenta- zione richiesta
24.1. Pagamenti entro venti giorni
La Compagnia paga quanto dovuto entro venti giorni dalla data di ricezione in Compagnia dell’ultimo dei do-
cumenti indicati al successivo paragrafo 3 “Documenti”. Dopo tale termine, la Compagnia corrisponde agli aventi diritto gli interessi moratori sino alla data di effettivo pa- gamento.
Tali interessi sono dovuti al tasso determinato dalla leg- ge, escludendo il risarcimento dell’eventuale maggior danno.
24.2. Modalità dei pagamenti
Tutti i pagamenti sono effettuati tramite accredito in conto corrente bancario dell’avente diritto; per questo è richie- sta l’indicazione delle coordinate bancarie (codice IBAN e BIC unitamente ai dati dell’intestatario del conto cor- rente) su cui effettuare il pagamento.
I pagamenti delle prestazioni verranno effettuati esclu- sivamente tramite Intesa Sanpaolo S.p.A. – Filiale Fi- nancial Institutions Langhirano (PR) – CAB 12711, ABI 03069. La Compagnia si riserva di comunicare all’Inve- stitore eventuali variazioni in merito alla istituzione ban- caria ed alla relativa agenzia situata in Italia da essa in- caricata del pagamento delle prestazioni.
La Compagnia dichiara che non procederà al pagamento delle prestazioni in “Paesi o territori a rischio”, cioè quelli che non fanno parte della “Prescribed Countries List” e non hanno quindi un regime antiriciclaggio equivalente –
S.I. No. 347/2012, Criminal Justice (Money Laundering and Terrorist Financing) (Section 31) Order 2012 – e, in ogni caso, in quei Paesi indicati da organismi interna- zionali competenti (per esempio GAFI, OCSE) esposti a rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo o non cooperativi nello scambio anche in materia fiscale.
24.3. Documenti
Per verificare l’effettiva esistenza dell’obbligo di paga- mento ed individuare gli aventi diritto, la Compagnia deve ricevere, tramite la filiale o direttamente, i docu- menti necessari:
Ripensamento
Richiesta effettuata dall’Investitore (se è persona fisica) o dal suo legale rappresentante (se è persona giuridica) firmata e datata, con indicazione del numero della pro- posta di polizza e con allegata una copia del modulo di proposta.
Revoca
Richiesta firmata dall’Investitore (se è persona fisica) o dal suo legale rappresentante (se è persona giuridica).
Recesso
• richiesta firmata dall’Investitore (se è persona fisica) o dal suo legale rappresentante (se è persona giuri- dica);
• dichiarazione di non residenza in Irlanda, compilata e firmata in originale dall’Investitore (se è persona fi- sica) o dal suo legale rappresentante (se è persona giuridica).
Decesso dell’Assicurato
• comunicazione del decesso con la richiesta di paga- mento firmata da ciascun Beneficiario;
• codice fiscale (o partita IVA in caso di persona giuri- dica), copia di un documento identificativo in corso di validità firmato ed indirizzo completo di ciascun Xxxx- xxxxxxxx (nel caso in cui il Beneficiario sia una persona giuridica, copia di un documento identificativo in cor- so di validità del soggetto dotato di potere di firma per conto della persona giuridica);
• originale o copia autentica del certificato di morte dell’Assicurato con indicazione della data di nascita;
• dichiarazione di non residenza in Irlanda, compilata e firmata in originale da ciascun Beneficiario;
• consenso espresso al trattamento dei dati personali generali e sensibili firmato in originale da ciascun Be- neficiario;
• copia autentica del provvedimento o dei provvedi- menti del Xxxxxxx Xxxxxxxx, con cui si autorizza chi esercita la potestà parentale o il curatore o l’ammi- nistratore di sostegno , alla riscossione del capitale destinato a Beneficiari minorenni o incapaci.
Se il pagamento fa riferimento ad un’indicazione ge- nerica di erede quale beneficiario, si distingue fra le seguenti ipotesi:
1. qualora l’assicurato sia deceduto senza lasciare disposizioni testamentarie si richiede la seguente documentazione:
• atto notorio o dichiarazione sostitutiva di atto di noto- rietà con firma autenticata da Pubblico Ufficiale da cui risulti che:
- per quanto è a conoscenza del dichiarante, l’Assi- curato sia deceduto senza lasciare testamento;
- quali sono gli unici eredi legittimi, il loro grado di parentela con l’assicurato, la loro data di nascita e capacità di agire.
2. qualora l’assicurato sia deceduto lasciando uno o più testamenti si richiede la seguente documentazione:
• atto notorio o dichiarazione sostitutiva di atto di noto- rietà con firma autenticata da Pubblico Ufficiale da cui risulti che, per quanto è a conoscenza del dichiarante, l’Assicurato sia deceduto lasciando uno o più testa- menti, indicante:
- gli estremi del/i testamento/i
- che il/i testamento/i, per quanto è a conoscenza del dichiarante, sono gli ultimi conosciuti, validi e non impugnati;
• copia autentica del/i testamento/i, completa del relati- vo verbale di pubblicazione al fine di verificare even- tuali revoche o modifiche del beneficiario.
Se il pagamento fa riferimento ad una designazione di beneficiario nominativamente individuato o altrimenti individuabiile, si distingue fra le seguenti ipotesi:
1. qualora l’assicurato sia deceduto senza lasciare di-
sposizioni testamentarie si richiede la seguente docu- mentazione:
• atto notorio o dichiarazione sostitutiva di atto di noto- rietà con firma autenticata da Pubblico Ufficiale da cui risulti che per quanto è a conoscenza del dichiarante, l’Assicurato sia deceduto senza lasciare testamento.
2. qualora l’assicurato sia deceduto lasciando uno o più testamenti si richiede la seguente documentazione:
• atto notorio o dichiarazione sostitutiva di atto di noto- rietà con firma autenticata da Pubblico Ufficiale da cui risulti che, per quanto è a conoscenza del dichiarante, l’Assicurato sia deceduto lasciando uno o più testa- menti, indicante:
- gli estremi del/i testamento/i
- che il/i testamento/i, per quanto è a conoscenza del dichiarante, sono gli ultimi conosciuti, validi e non impugnati;
• copia autentica del/i testamento/i, completa del relati- vo verbale di pubblicazione al fine di verificare even- tuali revoche o modifiche del beneficiario.
Riscatto totale e parziale
• richiesta firmata dall’Investitore (se è persona fisica) o dal suo legale rappresentante (se è persona giu- ridica), utilizzando eventualmente l’apposito modulo disponibile sul sito internet della Compagnia (www. xxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx);
• dichiarazione di non residenza in Irlanda, compilata e firmata in originale dall’Investitore;
• autocertificazione di esistenza in vita dell’Assicurato;
• una visura camerale vecchia non più di sei mesi se l’Investitore è persona giuridica;
Altra documentazione può essere richiesta per particolari esigenze istruttorie o allo scopo di adempiere a specifi- che disposizioni di legge.
24.4. Modalità di invio della documentazione
La documentazione richiesta deve essere inoltrata:
• tramite la Filiale di riferimento oppure
• inviando richiesta scritta con lettera raccomandata
A/R a:
Intesa Sanpaolo Life dac 0xx Xxxxx, Xxxxxxxxxxxxx Xxxxx 0 Xxxxxxxxxxxxx Xxxxx, XXXX
Xxxxxx X00 X0X0 Xxxxxxx oppure
Intesa Sanpaolo Life dac Xxxxxxx Xxxxxxx Xxxxxx Xxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxx 000
Xxx Xxxxxxxx 0, 00000 Xxxxxx
24.5. Prescrizione
I diritti derivanti dal contratto di assicurazione cessano dopo dieci anni dal giorno in cui si è verificato l’evento su cui i diritti stessi si fondano (Legge 17 dicembre 2012,
n. 221). La Compagnia è tenuta a devolvere ad un ap- posito Fondo per le vittime delle frodi finanziarie, istituito dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, gli importi dovuti agli Investitori e/o ai Beneficiari, non richiesti entro il termine di prescrizione decennale (Legge n. 266 del 23 dicembre 2005 e successive modifiche e integrazioni).
• una copia dello statuto se l’Investitore è un’associa-
zione o un ente religioso.
Pegno
Art. 25
Turbativa dei mercati ed esclusione respon- sabilità della Compagnia
Per i pagamenti conseguenti a recesso, riscatto totale o
parziale e decesso dell’Assicurato, è richiesto l’assenso scritto del creditore titolare del pegno.
Ulteriori documenti necessari
Per tutti pagamenti della Compagnia è richiesto il codice fiscale dei Beneficiari. È altresì, richiesto il modulo per l’i- dentificazione e l’adeguata verifica della clientela ai sensi
La Compagnia non è chiamata a rispondere degli even- tuali danni cagionati all’Investitore a seguito di mancata valorizzazione dei fondi o ritardata liquidazione delle pre- stazioni quando tali fatti sono stati determinati da eventi eccezionali e imprevedibili, oggettivamente non dipen- denti o non controllabili dalla Compagnia stessa.
della normativa antiriciclaggio (d.lgs. 231/2007 e succes-
sive modifiche) compilato con i dati dei beneficiari.
Richieste motivate di altri documenti
Art. 26
Variazione della domiciliazione postale e bancaria dell’Investitore
La Compagnia si riserva di chiedere ulteriore documen-
tazione al fine di effettuare la liquidazione del capitale, in considerazione di particolari esigenze istruttorie o allo scopo di adempiere a specifiche disposizioni di legge, ad esempio:
• dichiarazione di residenza fiscale, compilata e firmata in originale dall’Investitore o da ciascun Beneficiario;
• una procura speciale conferita dal beneficiario dalla quale risulti esplicitamente il potere di richiedere la liquidazione della polizza.
Durante il contratto, l’Investitore può variare l’indirizzo presso cui riceve la corrispondenza relativa al contratto.
L’Investitore può anche variare il conto corrente di accredi- to delle somme dovute dalla Compagnia a condizione che sia intestato (o cointestato) a chi ha diritto alla prestazione stessa.
L’originale della richiesta di variazione, firmato dall’Investi- tore, deve essere inviato in Compagnia allegando una co- pia di un documento valido di identificazione dell’Investi- tore e di ogni eventuale cointestatario del conto corrente.
La variazione di domiciliazione postale e bancaria per la Compagnia ha effetto dopo dieci giorni lavorativi dal rice- vimento della richiesta completa.
Art. 27 Prestiti
Non è prevista l’erogazione di prestiti sulla polizza da par- te di Intesa Sanpaolo Life dac.
Casella Postale 450
Xxx Xxxxxxxx 0, 00000 Xxxxxx
Art. 29
Pegno e vincolo
29.1. Facoltà del cliente
L’Investitore ha la facolta di dare in pegno o comunque vincolare il credito derivante da presente contratto a con-
dizione che l’ente pignoratizio e/o vincolatario non coin-
Art. 28
La cessione del contratto
cida con l’intermediario che ha collocato il presente con- tratto, in conformità alla normativa in materia di conflitto
di interessi.
28.1. Facoltà del Cliente
L’Investitore ha la facolta di richiedere alla Compagnia di cedere a terzi il presente contratto.
28.2. Efficacia
La cessione del contratto diventa efficace dal momento in cui la Compagnia, a seguito di comunicazione scritta da parte del contraente, abbia accettato tale cessione e ne abbia fatto annotazione sull’originale del contratto o una sua appendice.
28.3. Modalità di richiesta della cessione
La richiesta, debitamente sottoscritta dal contraente ce- dente e dal contraente cessionario, deve essere inoltra- ta alla Compagnia con l’indicazione dei dati anagrafici e di residenza del contraente cessionario. Alla richiesta
La Compagnia può opporre al creditore pignoratizio le eccezioni che le spetterebbero verso l’Investitore origi- nario sulla base del presente contratto (art. 2805 Codice Civile).
29.2. Efficacia
Questi atti diventano efficaci quando, dopo il ricevimento di una comunicazione scritta da parte dell’Investitore, la Compagnia ne ha preso nota sul certificato di polizza o su apposita appendice del medesimo.
29.3. Assenso scritto
In caso di pegno o vincolo, le operazioni di recesso e riscatto totale o parziale richiedono l’assenso scritto del creditore pignoratizio o dell’ente vincolatario.
devono essere inoltre allegati copia di un documento di
identità in corso di validità, sia del contraente cedente sia di quello subentrante.
Inoltre la Compagnia dovrà ricevere l’attestazione di
Art. 30
Non pignorabilità e non sequestrabilità (Art. 1923 Codice Civile)
identificazione e adeguata verifica del contraente suben-
trante ai fini antiriciclaggio. L’attestazione di identificazio- ne e adeguata verifica può essere rilasciata attraverso apposito modulo in uso presso una delle filiali del Grup- po Intesa Sanpaolo oppure presso altro intermediario
Le somme dovute dalla Compagnia all’Investitore o al Beneficiario non sono pignorabili né sequestrabili fermi i limiti e le condizioni espressamente previsti dalla legge.
finanziario, banca o ente creditizio tenutario di un rap-
porto continuativo (bancario/finanziario) in essere con il contraente subentrante e dovrà riportare il timbro della
Art. 31 Imposte
filiale del Gruppo Intesa Sanpaolo o dell’intermediario fi-
nanziario, banca o ente creditizio e la firma dell’addetto che abbia provveduto ad adempiere gli obblighi di identi- ficazione e adeguata verifica in presenza del contraente subentrante medesimo.
Tale modulistica dovrà essere obbligatoriamente tra- smessa da parte dell’intermediario che ha effettuato l’identificazione, o tramite PEC certificata all’indirizzo xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxx.xx, doc.intesasanpao-
Le tasse e le imposte relative al contratto sono a carico dell’Investitore, del Beneficiario o di chi ha diritto alla pre- stazione, e sono applicate al momento del ricevimento del capitale.
Il regime fiscale applicabile al contratto è quello del pa- ese di residenza dell’avente diritto. Intesa Sanpaolo Life opera in Italia in regime di sostituto d’imposta.
xxxxxx@xxxxxxxxx.xx o tramite raccomandata A/R a:
Art. 32
Intesa Sanpaolo Life dac 0xx Xxxxx, Xxxxxxxxxxxxx Xxxxx 0 Xxxxxxxxxxxxx Xxxxx, XXXX
Xxxxxx X00 X0X0 Xxxxxxx oppure
Intesa Sanpaolo Life dac
Ufficio Postale Milano Centro
Norme di riferimento
Al contratto si applica la legge italiana.
Art. 33
Arbitrato per le controversie Finanziarie
Il 3 giugno 2016 è stato istituito, presso la Consob, l’Ar-
cipale del Cliente o dei soggetti che intendano far valere
diritti derivanti dal contratto.
bitro per le Controversie Finanziarie (ACF) delibera n.
19602 del 4 maggio 2016, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 116 del 19 maggio 2016 – che ha adottato anche il regolamento dell’Arbitro. L’accesso all’Arbitro è del tutto gratuito per l’investitore. Potranno essere sottoposte all’Arbitro le controversie (fino ad un importo richiesto di 500.000 euro) tra l’inve- stitore e l’intermediario collocatore del prodotto in caso di violazione degli obblighi di informazione, diligenza, correttezza e trasparenza.
Per presentare il ricorso e avere maggiori informazioni sulle modalità di svolgimento della procedura consultare il sito: xxxxx://xxx.xxx.xxxxxx.xx/
Art. 34
Sistemi alternativi di risoluzione delle con- troversie e foro competente
Tutte le controversie relative al presente contratto de- vono essere preliminarmente sottoposte ad un tentativo di Mediazione secondo la procedura prevista dal D.Lgs. del 4 marzo 2010 n. 28 e successive modifiche da ef- fettuare innanzi l’Organo di Mediazione costituito pres- so la Camera di Commercio, Industria e Artigianato del luogo di residenza o di domicilio principale del Cliente o dei soggetti che intendano far valere diritti derivanti dal contratto.
La richiesta di Mediazione può essere inviata presso uno dei seguenti recapiti:
Intesa Sanpaolo Life dac
Ufficio Legale
0xx Xxxxx, Xxxxxxxxxxxxx Xxxxx 0 Xxxxxxxxxxxxx Xxxxx, XXXX Xxxxxx X00 X0X0
Xxxxxxx
a-mail: xxxxxxxxxxxxxxxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxx.xx fax: +353 1.6617727
Il tentativo di mediazione costituisce condizione di pro- cedibilità della causa civile.
Se la Mediazione non ha successo, il foro competente esclusivo per le controversie relative al presente con- tratto è quello del luogo di residenza o di domicilio prin-
Art. 35
Politica di collaborazione con le Autorità Fi- scali e Governative: consenso al rilascio di in- formazioni alle Autorità Fiscali e Governative
Il Gruppo e la Compagnia collaborano con le Autorità Fi- scali e Governative allo scopo di combattere i fenomeni di riciclaggio di denaro, evasione fiscale o altre attività illegali. La Compagnia potrebbe quindi, ai sensi delle regolamentazioni e delle leggi applicabili, comunicare alle Autorità Fiscali e Governative del Paese di appar- tenenza dell’Investitore l’identità dello stesso e alcune informazioni relative al Contratto assicurativo.
ExclusiveInsurance
Mod. ISPLIF2010008 - Ed. 06/2018 – Sinergica
Intesa Sanpaolo Life dac
0xx Xxxxx, Xxxxxxxxxxxxx Xxxxx, 0 Xxxxxxxxxxxxx Xxxxx, XXXX Xxxxxx X00 X0X0 - Xxxxxxx
Tel. + 000-0-0000000 - Fax + 000-0-0000000 Registered No: 284248
Gruppo Intesa Sanpaolo