Modello di convenzione di negoziazione assistita nelle controversie in materia
Modello di convenzione di negoziazione assistita nelle controversie in materia
di separazione personale/cessazione degli effetti civili del matrimonio/scioglimento del matrimonio/modifica delle condizioni della separazione/modifica delle condizioni del divorzio/ scioglimento dell’unione civile/modifica delle condizioni dello scioglimento dell’unione civile/affidamento e mantenimento dei figli nati fuori del matrimonio e loro modifica/alimenti
(ai sensi dell'art. 2, comma 7-bis e dell’art. 6 d.l. n. 132/14, conv. in l. n. 162/14)
A valere ad ogni effetto di legge, tra
il/la Sig./Sig.ra , c.f. , nato/a a , il residente in , Xxx/Xxxxxx
, x. , xxxxxxxxx/x xxxx'Xxx. , x.x.
, xxx studio in , Via , n. ,
p.e.c. (da una parte)
e
il/la Sig./Sig.ra , c.f. , nato/a a , il residente in , Xxx/Xxxxxx
, x. , xxxxxxxxx/x xxxx'Xxx. , x.x.
, xxx studio professionale in , Via
, n. , p.e.c. (dall'altra)
premesso
- che tra le parti come sopra individuate è sorta una controversia di [separazione personale/cessazione degli effetti civili del matrimonio/scioglimento del matrimonio/modifica delle condizioni della separazione/modifica delle condizioni del divorzio/scioglimento dell’unione civile/modifica delle condizioni dello scioglimento dell’unione civile/affidamento e mantenimento dei figli nati fuori del matrimonio e loro modifica/alimenti]
- che per il tramite dell'Avv. del foro di , il/la Sig./Sig.ra , ha invitato il/la Sig./Sig.ra
a stipulare convenzione di negoziazione ai sensi dell'art. 2, d.l. n. 132/14, conv. in l. n. 162/14;
- che, a mezzo dell'Avv. del foro di , il/la Sig./Sig.ra/Ditta
, ha comunicato di accettare la procedura di negoziazione assistita;
- che, onde dirimere la controversia, le parti si sono determinate a stipulare la presente convenzione di negoziazione assistita ai sensi dell'art. 2, D.L. n. 132/14, conv. in L. n. 162/14;
- che non è in corso alcun procedimento giurisdizionale avente ad oggetto la medesima controversia e che in merito le parti si impegnano a non intraprendere alcuna azione giudiziale sino al termine del procedimento di negoziazione qui regolato;
[- che il Sig. e la Sig.ra non hanno figli minori, incapaci, portatori di handicap grave ai sensi dell'art 3, comma 3, L. n. 104/92 o economicamente non autosufficienti;
ovvero
- che il Sig. e la Sig.ra sono genitori di
, minore/incapace/portatore di handicap grave ai sensi dell'art 3, comma 3, L. n. 104/92/economicamente non autosufficiente.]
Tanto premesso,
i sottoscritti dichiarano di essere stati informati dai rispettivi avvocati e, quindi, di essere consapevoli
- che la negoziazione assistita è un procedimento non contenzioso per la risoluzione dei conflitti, improntato ai principi di buona fede, correttezza, trasparenza e riservatezza;
- che nell'ambito del procedimento è possibile esperire la mediazione familiare, al fine di essere coadiuvati da esperti nella individuazione dei canali comunicativi per la miglior gestione della crisi, anche nell'interesse della prole;
- che la procedura di negoziazione assistita non può riguardare diritti indisponibili;
- dell’importanza per i figli minori di trascorrere tempi adeguati con ciascuno dei genitori e della possibilità di intraprendere un percorso di mediazione familiare anche nell’interesse superiore dei figli;
- che è fatto obbligo agli avvocati e alle parti di tenere riservate le proposte, le dichiarazioni e le informazioni ricevute nel corso del procedimento;
- che le proposte, le dichiarazioni e le informazioni acquisite nel corso del procedimento non possono essere utilizzate nel giudizio avente in tutto o in parte il medesimo oggetto;
- che i difensori delle parti e coloro i quali partecipano al procedimento non potranno essere tenuti a deporre sul contenuto delle dichiarazioni rese e delle informazioni acquisite;
- che a tutti i partecipanti al procedimento si applicano le disposizioni dell'articolo 200 del codice di procedura penale e si estendono le garanzie previste per il difensore dalle disposizioni dell'articolo 103 del medesimo codice di procedura penale in quanto applicabili;
- che a far tempo dalla conclusione della presente convenzione i termini di decadenza e di prescrizione relativi ai diritti oggetto della procedura di negoziazione si intendono sospesi fino alla sua conclusione;
- che l'accordo eventualmente raggiunto all'esito del presente procedimento, sottoscritto dalle parti e dagli avvocati che le assistono, costituisce titolo esecutivo e per l'iscrizione di ipoteca giudiziale;
- che gli eventuali patti di trasferimento immobiliari contenuti nell'accordo hanno effetti obbligatori per cui ove con l'accordo venga concluso uno dei contratti o venga compiuto uno degli atti soggetti a trascrizione le relative sottoscrizioni dovranno essere autenticate da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato;
- che in mancanza di figli minori, di figli maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave ai sensi dell'art 3, comma 3, L. n. 104/92, ovvero economicamente non autosufficienti l'accordo raggiunto all'esito del presente procedimento, sottoscritto dalle parti e dagli avvocati che le assistono, sarà trasmesso al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale competente il quale, ove non ravvisi irregolarità, comunicherà agli avvocati il nullaosta necessario agli adempimenti successivi;
- che in presenza di figli minori, di figli maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave ai sensi dell'art 3, comma 3, L. n. 104/92, ovvero economicamente non autosufficienti l'accordo raggiunto all'esito del presente procedimento, sottoscritto dalle parti e dagli avvocati che le assistono, sarà trasmesso entro dieci giorni al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale competente il quale lo autorizzerà ove lo ritenga rispondente all'interesse dei figli mentre, in caso contrario oppure ove ritenga necessario procedere all’ascolto del minore (come previsto dal comma 2, articolo 6, secondo periodo del d.l. 132/2014, modificato dall’art. 29, comma 5 del d.lgs. 149/2022), lo trasmetterà al Presidente del Tribunale che fisserà la comparizione delle parti per i provvedimenti consequenziali;
- che l'accordo raggiunto a seguito della convenzione produce gli effetti e tiene luogo dei provvedimenti giudiziali che definiscono, nei casi di cui ai commi 1 e 1-bis dell’art. 6 d.l. 132/2014 e di cui al comma 24 della l. 76/2016, i procedimenti di separazione personale, di cessazione degli effetti civili del matrimonio, di scioglimento del matrimonio e di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio, di scioglimento dell’unione civile e modifica delle condizioni dello scioglimento dell’unione civile, di affidamento e di
mantenimento dei figli minori nati fuori del matrimonio, nonché i procedimenti per la disciplina delle modalità di mantenimento dei figli maggiorenni non economicamente autosufficienti e per la modifica delle condizioni già determinate, per la determinazione degli alimenti e per la loro modifica;
- che copia dell'accordo, autenticata dall'avvocato, verrà trasmessa all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio o l’unione civile fu iscritto o trascritto e verrà trasmessa, munito di nullaosta o di autorizzazione, a mezzo posta elettronica certificata o con altro sistema elettronico di recapito certificato qualificato, al Consiglio dell'ordine presso cui è iscritto uno degli avvocati, che ne cura la conservazione ai sensi dell'art. 43 del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 in apposito archivio e ne rilascia copia autentica alle parti e ai difensori che lo hanno sottoscritto;
- che in caso di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio o di scioglimento dell'unione civile, le parti potranno stabilire nell'accordo la corresponsione di un assegno in unica soluzione. In tal caso la valutazione di equità verrà effettuata dagli avvocati, mediante certificazione di tale pattuizione, ai sensi dell'articolo 5, ottavo comma, della legge 1° dicembre 1970, n. 898.
Tutto ciò premesso e dichiarato,
le parti
quanto segue.
I. Oggetto della convenzione.
stipulano e convengono
Le parti dando corso alla procedura di negoziazione assistita si impegnano a cooperare in buona fede e con lealtà per raggiungere, tramite l'assistenza dei rispettivi avvocati, una soluzione consensuale della controversia tra di esse insorta e di cui in premessa, nei modi previsti dagli articoli 2 e seguenti del d.l. n. 132/2014, convertito in l. n. 164/2014, di [separazione personale/cessazione degli effetti civili del matrimonio/scioglimento del matrimonio/modifica delle condizioni della separazione/modifica delle condizioni del divorzio/ scioglimento dell’unione civile/modifica delle condizioni dello scioglimento dell’unione civile/affidamento e mantenimento dei figli nati fuori del matrimonio e loro modifica/alimenti].
II. Durata della procedura di negoziazione
Le parti concordemente fissano al / / il termine ultimo per l'espletamento della
presente procedura. Nel rispetto dell’art. 2, comma 2, lett. a) del d.l. 132/2014 il termine
non può essere inferiore ad un mese e superiore a tre mesi, prorogabile per ulteriori trenta giorni su accordo delle parti. Nei limiti di legge, le parti potranno disporre la conclusione anticipata della procedura in ogni momento in cui si palesi manifesta e condivisa l’impossibilità di raggiungere un accordo, ovvero questo sia raggiunto.
III. Fase negoziale.
Per favorire il raggiungimento di un’intesa le parti convengono di partecipare personalmente agli incontri di negoziazione.
Le parti si impegnano a non compiere durante la procedura atti tali da alterare il quadro economico personale o della famiglia.
[Xxxxxxxx aggiuntiva per una eventuale mediazione familiare
Le parti preliminarmente avvieranno un percorso di mediazione familiare affidandosi a
, scelto/a di comune accordo, a conclusione del quale entro il termine stabilito per la definizione della procedura, si incontreranno al fine di confrontarsi sulle rispettive posizioni e richieste, nell'ottica di una conciliazione della vicenda. Ove in mediazione non fosse raggiunto un accordo e non risulti palese l'impossibilità di un'intesa, si svolgeranno ulteriori incontri finalizzati ad approfondire il confronto personale onde verificare la possibilità di una conciliazione ovvero l’impossibilità definitiva della soluzione consensuale.]
[Clausole aggiuntive per l’eventuale attività di istruzione stragiudiziale (artt. 4-bis e 4-ter d.lgs. 132/2014)
Le parti concordano:
- che si possa procedere all’acquisizione delle dichiarazioni di terzi – ad esclusione di coloro che non abbiano compiuto il quattordicesimo anno d’età e che si trovino nella condizione di cui all’art. 246 cpc - su fatti rilevanti in relazione all’oggetto della controversia in oggetto ai sensi dell’art. 4 bis del D.L. 132/2014. In tal caso ciascun avvocato può invitare il terzo presso il proprio studio o presso il Consiglio dell’ordine degli avvocati, in presenza dell’avvocato che assiste l’altra parte, a rendere dichiarazioni su fatti specificatamente individuati e rilevanti in relazione all’oggetto della controversia, previamente capitolati. L'informatore, previa identificazione, dovrà dichiarare se ha rapporti di parentela o di natura personale e professionale con l’altra parte o se ha un interesse nella causa e dovrà essere preliminarmente avvisato:
a) della qualifica dei soggetti dinanzi ai quali renderà le dichiarazioni e dello scopo della loro acquisizione;
b) della facoltà di non rendere dichiarazioni;
c) della facoltà di astenersi ai sensi dell'articolo 249 del codice di procedura civile;
d) delle responsabilità penali conseguenti alle false dichiarazioni di cui all’art. 371 ter,
commi 3 e 4, c.p.;
e) del dovere di mantenere riservate le domande che gli saranno rivolte e le risposte date;
f) delle modalità di acquisizione e documentazione delle dichiarazioni.
Le domande rivolte all'informatore e le dichiarazioni da lui rese saranno verbalizzate in un documento, redatto dagli avvocati, che dovrà contenere l'indicazione del luogo e della data in cui sono acquisite le dichiarazioni, le generalità dell'informatore e degli avvocati e l'attestazione che sono stati rivolti gli avvertimenti di cui sopra. Tale documento, previa integrale lettura, verrà sottoscritto dall’informatore e dagli avvocati e rilasciato in originale all’informatore stesso e a ciascuna delle parti.
Le parti vengono informate che il verbale farà piena prova di quanto gli avvocati attesteranno essere avvenuto in loro presenza, potrà essere prodotto nell’eventuale giudizio e sarà valutato dal giudice ai sensi dell'articolo 116, primo comma, del codice di procedura civile. L’acquisizione delle dichiarazioni non potrà essere svolta con modalità telematica né con collegamenti audiovisivi da remoto. Qualora l'informatore non si dovesse presentare o dovesse rifiutarsi di rendere dichiarazioni e la negoziazione si dovesse concludere senza accordo, la parte che riterrà necessaria la sua deposizione potrà chiedere che ne sia ordinata l'audizione davanti al giudice.
Le parti concordano altresì:
- che ciascun avvocato potrà procedere all’acquisizione delle dichiarazioni dell’altra parte sulla verità dei fatti specificatamente individuati e rilevanti in relazione all’oggetto della controversia, previamente capitolati, ad essa sfavorevoli e favorevoli alla parte nel cui interesse sono richieste ai sensi dell’art. 4 ter del D.L. 132/2014. Le dichiarazioni confessorie verranno rese e sottoscritte dalla parte e dall’avvocato che la assiste anche ai fini della certificazione dell’autografia. Il documento contenente le dichiarazioni di cui sopra farà piena prova di quanto l'Avvocato attesterà essere avvenuto in sua presenza e potrà essere prodotto nell’eventuale con l'efficacia di cui all'articolo 2735 del codice civile. Il rifiuto ingiustificato a rendere dichiarazioni sui fatti di cui sopra potrà essere valutato dal giudice ai fini delle spese del giudizio, anche ai sensi dell'articolo 96, commi primo, secondo e terzo, del Codice di procedura civile.
Xxxxxxxx aggiuntive per l’eventuale svolgimento della negoziazione in modalità telematica
(art. 2-bis d.l. 132/2014) Le parti concordano:
- che sia consentito lo svolgimento della negoziazione con modalità telematiche. In tal caso, ciascun atto del procedimento, ivi compreso l'accordo conclusivo, sarà formato e sottoscritto nel rispetto delle disposizioni del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e sarà trasmesso a mezzo posta elettronica certificata o con altro servizio elettronico di recapito certificato qualificato, secondo quanto previsto dalla normativa anche regolamentare concernente la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici. Ove l'accordo di negoziazione dovesse essere contenuto in un documento analogico sottoscritto dalle parti, la sottoscrizione sarà certificata dagli avvocati con firma digitale, o altro tipo di firma elettronica qualificata o avanzata, nel rispetto delle regole tecniche di cui all'articolo 20, comma 1-bis, del decreto legislativo n. 82 del 2005.
- che, a eccezione degli incontri di acquisizione delle dichiarazioni del terzo, sia consentito lo svolgimento degli incontri con collegamenti audiovisivi a distanza in cui sia garantita la effettiva e reciproca udibilità e visibilità delle persone collegate.]
Lo svolgimento della negoziazione è regolato come segue:
- il giorno del mese di dell'anno , ad ore , in , presso /o in modalità telematica, si terrà incontro di discussione e approfondimento delle reciproche pretese e posizioni;
[il giorno del mese di dell'anno , ad ore , in , si procederà alla acquisizione delle dichiarazioni dei terzi]
- ove, all’esito del primo incontro o di eventuali incontri successivi, non fosse raggiunto un accordo e non risulti palese l'impossibilità di un'intesa, le parti hanno facoltà di formulare per iscritto proposta di definizione della controversia sulla quale si dovranno reciprocamente pronunciare, per iscritto, entro ulteriori dieci giorni;
- successivamente – in data ed orario da convenirsi, e comunque entro il termine concordato
per la conclusione della procedura – in presso
si svolgerà nuovo incontro nel quale le parti verificheranno la possibilità del raggiungimento di un’intesa sulla base delle formulate proposte ovvero l’impossibilità della conciliazione.
IV. Mancato accordo.
Dell’eventuale mancato accordo le parti daranno atto con dichiarazione certificata autografa dai rispettivi avvocati.
V. Conclusione di accordo conciliativo.
L’eventuale accordo che compone la controversia sarà sottoscritto dalle parti e dagli avvocati che le assistono e che certificheranno l'autografia delle firme e la conformità dell'accordo alle norme imperative e all'ordine pubblico.
L'accordo sarà trasmesso con modalità telematiche, a cura degli avvocati che assistono le parti, al Procuratore della Repubblica per il rilascio del nullaosta o per l'autorizzazione.
A seguito dell’autorizzazione o del nullaosta del Procuratore della Repubblica, gli avvocati, d'intesa, trasmetteranno l’accordo al Consiglio dell’Ordine di competenza e trasmetteranno copia dell'accordo autenticata all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu iscritto o trascritto.
VI. Oneri professionali.
A meno che non si raggiungano in seguito diverse intese, ciascuna delle parti sarà tenuta a
sopportare l’onere dell’assistenza del difensore.
, lì (luogo) (data)
(sottoscrizione di una Parte)
Io sottoscritto, Avv. certifico che la sottoscrizione che precede è autentica ed è stata apposta alla mia presenza dal Sig./dalla Sig.ra
da me previamente identificato/a.
, lì
(luogo) (data)
(sottoscrizione dell'avvocato)
* * * * *
, lì (luogo) (data)
(sottoscrizione di altra Parte)
Io sottoscritto, Avv. certifico che la sottoscrizione che precede è autentica ed è stata apposta alla mia presenza dal Sig./dalla Sig.ra
da me previamente identificato/a.
, lì (luogo) (data)
(sottoscrizione dell'avvocato)