Regolamento per
Regolamento per
l’alienazione, locazione, acquisto e permuta del patrimonio immobiliare
Approvato con Delibera del Consiglio di Amministrazione n.30 del 29 settembre 2021
PARTE PRIMA DISPOSIZIONI COMUNI
ART. 1 – OGGETTO DEL REGOLAMENTO
1. Il presente regolamento, adottato nell’esercizio della potestà regolamentare riconosciuta alle ASP, disciplina, in analogia di attuazione delle norme previste per gli Enti locali, ai sensi dell’art. 12, comma 2, della Legge 15.5.1997, n. 127, in deroga alle disposizioni contenute nella Legge 24 dicembre 1908, n. 783 e successive modificazioni e integrazioni ed al relativo Regolamento di applicazione, approvato con R.D. 17 giugno 1909, n. 454:
a. le modalità per l’alienazione dei beni immobili facenti parte del patrimonio disponibile e dei diritti reali immobiliari dell’Azienda;
b. la locazione dei beni immobili facenti parte del patrimonio disponibile;
c. l’acquisto di beni immobili, di diritti reali immobiliari e la permuta di beni immobili di proprietà dell’Azienda con altri di proprio interesse.
2. I successivi articoli definiscono le procedure da seguire precisando sin d’ora che i beni immobili in questione saranno d’ora in poi definiti semplicemente “beni”.
3. Il regolamento, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico-contabile delle ASP, intende favorire la celerità, l’economicità e l’efficacia dei provvedimenti inerenti alienazioni ed acquisti, assicurando, nel contempo, trasparenza e adeguate forme di pubblicità per acquisire e valutare concorrenti proposte ed addivenire alle scelte più vantaggiose per l’Azienda.
Titolo I - Alienazioni
ART 2 – BENI DA ALIENARE
1. Possono essere alienati:
- i beni immobili facenti parte del Patrimonio disponibile, risultanti dall'inventario dell'Azienda
- i diritti reali immobiliari sui beni immobili disponibili (superficie, enfiteusi, usufrutto ecc).
2. Il programma per le alienazioni contenente l’elenco dei beni immobili da alienare viene, di norma, allegato al bilancio annuale e pluriennale economico di previsione.
3. Resta salva la facoltà di alienare beni non inseriti nel programma di alienazione, quando l’interesse alla dismissione sopraggiunga nel corso dell’esercizio annuale, purché l’alienabilità sia oggetto di apposito provvedimento del Consiglio di Amministrazione.
4. Gli atti di alienazione di valore superiore ad euro 50.000,00 possono essere compiuti soltanto previa comunicazione al Comune di Siena, ai sensi e per gli effetti dell’art. 14, commi 8 e 9 della Legge Regione Toscana n.43/2004.
5. La alienazione di beni immobili di interesse storico ed artistico e/o presuntivamente rientranti nel vincolo è preceduta dall’espletamento delle procedure di verifica e dalla formalità per la liberazione del vincolo, nonché l’ottenimento delle autorizzazioni all’alienazione.
6. L’alienazione di beni immobili dovrà essere effettuata tenendo conto dell’eventuale esistenza del vincolo generale di indisponibilità e di quanto previsto dall’art. 27 della
L.R.T. n.43/2004 e s.m.i..
ART.3 – INDIVIDUAZIONE DEL PREZZO
1. Il valore base di vendita del bene è determinato attraverso apposita perizia asseverata redatta da tecnico dell’azienda o da professionista incaricato, o dall’Agenzia delle Entrate e del Territorio, cui potrà altresì essere richiesta valutazione di congruità, attraverso riferimento ai valori correnti di mercato per i beni di caratteristiche analoghe, sulla base della ubicazione, della consistenza, della destinazione urbanistica, della appetibilità commerciale nonché di ogni altro specifico elemento rilevante ai fini estimativi delle metodologie e delle tecniche estimative più coerenti alla natura del bene da valutare.
2. Il valore espresso in perizia costituisce il prezzo di vendita da porre a base d'asta, al netto di ogni imposta dovuta per legge, valore rispetto al quale andranno espresse le offerte.
3. Ogni spesa sostenuta o da sostenere quali a puro titolo esemplificativo non esaustivo:
a. spese tecniche di frazionamento, aggiornamento catastale, costo di perizia estimativa se affidata ad un tecnico esterno , imposte e tasse, ecc..;
b. costi di pubblicità dell’ avviso;
c. ogni altra spesa qui non citata ma inerente la procedura di vendita del bene, graveranno esclusivamente in capo all’acquirente, il quale se ne farà carico in aggiunta al prezzo di aggiudicazione, indipendentemente dalla procedura di vendita seguita, sia essa per asta pubblica che per trattativa privata diretta.
ART. 4 – PROCEDURE DI ALIENAZIONE
1. Ottenuta l’autorizzazione all’alienazione del bene, deliberata dal consiglio di Amministrazione, il Dirigente competente in materia di patrimonio, su tale base, adotta apposita determinazione con la quale indice la procedura di alienazione, individua il valore base di vendita come risultante dalla perizia asseverata del bene, il o i lotti nei quali il bene è suddiviso, i o i lotti che, pur composti da beni differenti, vengono contestualmente posti in vendita mediante unica procedura, e, ove necessario, approva l’avviso, le forme di pubblicità prescelte, autorizzando contestualmente la spesa finalizzata a eventuali pubblicazioni.
2. L’avviso, oltre alle informazioni riguardanti il bene, contiene le condizioni per la partecipazione alla procedura e le modalità per la formulazione ed il recapito delle offerte.
3. Alla vendita dei beni immobili si procede, nel rispetto di quanto previsto in via generale dai successivi articoli, mediante:
a) asta pubblica
b) trattativa privata.
ART. 5 – ASTA PUBBLICA
1. L’Asta Pubblica viene adottata ogni qualvolta il valore di stima del bene, o dei beni singolarmente considerati, superi l’importo netto di euro 20.000,00.
2. Alla gara è data adeguata pubblicità avendo riguardo al prezzo da porre a base d’asta come segue:
a. per importi inferiori alla soglia attualizzata indicata al comma 3 art. 66 del X.X.
00 maggio 1924, n. 827 (attualmente Euro 103.291,38), attraverso l’inserzione dell’avviso per un periodo non inferiore a 16 giorni, sul Sito Istituzionale
Aziendale, oltre che presso l’Albo Telematico del Comune ove esiste il bene oggetto di alienazione;
b. per importi pari o superiori alla soglia attualizzata indicata al comma 3 art. 66 del
X.X. 00 maggio 1924, n. 827, attraverso l’inserzione dell’avviso sul Sito Istituzionale Aziendale, oltre che presso l’Albo Telematico del Comune ove esiste il bene oggetto di alienazione e pubblicazione di un estratto dell’avviso per un periodo non inferiore a 16 giorni, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
3. L’Asta Pubblica viene realizzata attraverso il metodo delle offerte segrete da confrontarsi con il prezzo base indicato in Avviso, secondo quanto previsto dall’art. 73, lett. c del
X.X. 00 maggio 1924, n. 827.
4. Ai concorrenti viene richiesta la formulazione di offerta economica esclusivamente in aumento, quindi superiore al prezzo posto a base d’asta. E’ facoltà dell’Azienda indicare in avviso l’eventuale entità minima del rilancio.
5. La presentazione delle offerte deve avvenire entro il termine perentorio fissato in avviso, che non potrà essere inferiore a:
- giorni 16 decorrenti dalla data di pubblicazione dell’avviso sul sito istituzionale aziendale nella fattispecie contemplata al punto a);
- giorni 16 decorrenti dalla data di pubblicazione dell’estratto dell’avviso su G.U.R.I., nella fattispecie contemplata al punto b);
6. I termini di cui sopra, possono essere ridotti sino a 5 giorni, purché se ne dia adeguata motivazione nella determinazione dirigenziale con la quale viene indetta la procedura di alienazione, richiamato quanto indicato all’art. 64 del X.X. 000/0000 .
7. Per partecipare alla gara, è necessario produrre:
• prova dell'avvenuta costituzione di Cauzione Provvisoria pari al 10 % del valore posto a base d'asta, costituita mediante versamento di assegno circolare sul conto corrente di tesoreria dell’Azienda;
• dichiarazione attestante l’assenza di cause generali di incapacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione;
• dichiarazione attestante il possesso dei requisiti generali di cui all’art. 83 D. Lgs n.50/16 sue m. e ii.;
8. L’aggiudicazione è proclamata a favore dell’offerta più conveniente per l’A.S.P. Qualora la miglior offerta sia espressa in parità, verrà attivato esperimento di miglioria, con invito ai soli concorrenti ex aequo. Detti concorrenti saranno invitati a migliorare la
propria offerta, tramite invio di nuova offerta in busta chiusa da produrre entro il termine perentorio di 10 giorni. Ove nessuno presenti miglioria, o qualora si produca nuovamente situazione di parità, si procederà a sorteggio in seduta pubblica.
9. L’esperimento d’asta sarà presieduto dal Direttore Generale o suo delegato nella persona del Dirigente competente in materia di patrimonio, alla presenza di almeno un testimone individuato in altro dipendente con funzioni di Segretario Verbalizzante. In relazione alle operazioni di gara, verrà redatto specifico verbale. Il Dirigente competente in materia di patrimonio, sulla scorta delle operazioni di gara, adotterà Determinazione Dirigenziale di vendita.
10. Dell’esito della gara viene data informazione mediante pubblicazione sul sito istituzionale aziendale.
11. Qualora il primo esperimento dovesse andare deserto, si procederà attraverso ulteriore esperimento con facoltà di accettazione di offerte alla pari ovvero di riduzione fino al 10
% del prezzo posto a base d’asta nel primo incanto.
12. In caso di diserzione anche del secondo esperimento, si procederà con nuova asta il cui prezzo base verrà definito sulla base di nuova perizia estimativa.
13. L’acquirente dovrà eseguire il pagamento all’atto della stipula del rogito mediante assegno circolare non trasferibile. Anche gli oneri notarili sono da intendersi ad esclusivo carico della parte acquirente.
14. La cauzione del soggetto aggiudicatario resterà vincolata fino alla stipula del contratto e verrà incamerata dall’Azienda qualora l’aggiudicatario rifiutasse di dare seguito alla conclusione del contratto di compravendita; in caso contrario, assumerà carattere di versamento in acconto. Ai concorrenti non risultati aggiudicatari, la cauzione provvisoria verrà restituita nel tempo più breve possibile, il cui termine verrà indicato nell’avviso.
15. Resta ferma la possibilità di procedere all’alienazione con il metodo delle offerte segrete da confrontarsi con il prezzo a base d’asta indicato nel relativo avviso.
16. In presenza di specifiche condizioni che derivino dalla tipologia e caratteristiche del bene oggetto dell’alienazione, in riferimento all’impatto socio-economico ed alle ricadute nel territorio, potrà essere predisposta procedura di alienazione con bando di gara che deroghi all’aggiudicazione al miglior prezzo laddove sia anche prevista la valutazione di altri aspetti quali a titolo esemplificativo il reimpiego successivo del bene da alienare.
ART. 6 – TRATTATIVA PRIVATA DIRETTA
1. L’azienda può procedere all’alienazione del patrimonio immobiliare a trattativa privata, ovvero senza previo esperimento della procedura di gara nei seguenti casi:
a. qualora la procedura di asta pubblica vada deserta o siano presentate solo offerte inammissibili; in questi casi l’azienda può procedere all’alienazione anche ad un prezzo inferiore a quello di stima, purché congruo rispetto al valore dell’immobile;
b. qualora l’interesse all’acquisizione venga manifestato soltanto da un unico soggetto (ad es. fondi interclusi, porzioni di lotti e casi simili) ovvero qualora la condizione giuridica o quella di fatto del bene, per circostanze illustrate e motivate nel provvedimento di vendita, rendano non praticabile il ricorso all’asta pubblica; in questo caso l’azienda procede all’alienazione al prezzo non inferiore a quello di stima;
c. qualora l’alienazione di beni immobili sia finalizzata ad operazioni di permuta con altri beni ritenuti utili per motivi istituzionali; in questo caso l’azienda procede all’alienazione al prezzo non inferiore a quello di stima.
2. Anche nel caso di vendita per trattativa privata diretta, ogni spesa graverà esclusivamente in capo all’acquirente, in aggiunta al prezzo definito per l’alienazione del bene.
3. La determinazione del prezzo oltre tutte le spese (tecniche ed altre) relative o conseguenti all’alienazione, andrà accettata per iscritto nel corso della trattativa.
4. Il prezzo d’acquisto andrà pagato all’atto della stipula del rogito mediante assegno circolare non trasferibile. Anche gli oneri notarili sono da intendersi ad esclusivo carico della parte acquirente.
Titolo II – Locazioni
ART. 7 - FORME GIURIDICHE DI USO DEI BENI PATRIMONIALI DISPONIBILI
1. L'uso dei beni appartenenti al patrimonio disponibile è consentito, secondo la natura dei beni, di norma, nella forma e con contenuti dei negozi contrattuali tipici previsti sia dal titolo III del libro IV del Codice Civile, che da leggi specifiche di settore, e più precisamente:
a. Contratto di locazione/affitto
b. Contratto di comodato
c. Convenzioni
ART. 8 – CRITERI E PROCEDIMENTO D'ASSEGNAZIONE DEGLI IMMOBILI IN LOCAZIONE/AFFITTO
1. Gli assegnatari degli immobili concessi in locazione/affitto ad uso privato sono individuati, previa indicazione del Consiglio di Amministrazoione, con determinazione dirigenziale che approvi le modalità di scelta del
2. contraente e le principali condizioni contrattuali, di norma con procedura ad evidenza pubblica, mediante pubblicazione, per almeno 30 giorni consecutivi all’Albo Pretorio on line dell’Azienda, sul sito internet dell’ASP, all’albo del Comune di Siena, e, ove ritenuto necessario, con altro mezzo idoneo, di un avviso che indichi i requisiti di partecipazione e i criteri di aggiudicazione, che potranno incentrarsi o su una valutazione meramente economica, ovvero – motivatamente anche su profili qualitativi, inerenti in particolare gli interventi previsti sul bene interessato e le sue condizioni di gestione.
3. Xxxxx restando i criteri, i requisiti e le disposizioni contenute nel bando di gara, qualora più soggetti presentino offerte di pari importo si procede all’assegnazione dei beni mediante ulteriore gara al rialzo limitata ai predetti soggetti.
4. Si può procedere senz’altro a trattativa privata diretta per ogni singolo immobile:
a. quando sia risultata infruttuosa la procedura ad evidenza pubblica ed un soggetto presenti idonea manifestazione di interesse conforme ai requisiti previsti dalla procedura stessa, o comunque agli indirizzi del Consiglio di Amministrazione in merito;
b. quando un soggetto già affittuario/locatario di un bene immobile di proprietà dell’ASP chieda l'affidamento in affitto/locazione di un altro bene immobile costituente pertinenza del bene già affittato/locato, ovvero confinante con quest’ultimo; la superficie del bene immobile confinante da affittare/locare non può essere superiore al cento per cento della superficie totale originariamente affittata/locata e tale ipotesi potrà avere luogo una sola volta;
c. quando un soggetto già affittuario/locatario di un bene immobile di proprietà dell’ASP chieda il rinnovo dell'affidamento in affitto/locazione del bene immobile costituente l’oggetto dell’affitto/locazione originaria. L’ASP provvederà ad inviare regolare disdetta prima della scadenza contrattuale a seguito della quale il Conduttore potrà manifestare, entro 60 gg, la volontà di sottoscrivere un nuovo contratto.
5. La mancata corresponsione di almeno tre canoni mensili comporta l’inapplicabilità di quanto previsto al presente articolo commi b) e c).
ART. 9 – DETERMINAZIONE DEI CORRISPETTIVI DEI CONTRATTI DI AFFITTO O LOCAZIONE DEGLI IMMOBILI DELL'ASP.
1. Nella stipulazione dei contratti per la concessione in affitto o locazione di beni immobili, il canone da corrispondersi all’ASP per l'utilizzo dell'immobile è determinato, sulla base dei valori correnti di mercato (a titolo esemplificativo: valori OMI, valori Accordi Territoriali del Comune di Siena) per beni aventi caratteristiche analoghe, con apposita perizia estimativa.
2. I canoni sono adeguati annualmente in misura corrispondente alla variazione, se positiva, accertata dall’ISTAT dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai ed impiegati verificatasi nell’anno precedente.
3. In sede di stipula del contratto o durante la vigenza dello stesso, l’ASP potrà accordarsi con la parte locataria per la realizzazione di opere di manutenzione straordinaria dell’immobile. A tal fine e previa l’approvazione del progetto e del relativo costo da parte dell' ASP, potrà essere prevista la possibilità, nel rispetto delle vigenti norme, di far effettuare l’intervento e l’esecuzione dei lavori di manutenzione a cura del locatario stesso con scomputo delle somme investite e dell’importo dei lavori effettuati in conto canoni futuri.
4. Nel caso in cui nel corso della locazione il conduttore chieda una riduzione, anche solo temporanea, del canone di locazione, lo stesso dovrà presentare apposita motivata richiesta debitamente documentata, che sarà esaminata dal Consiglio di Amministrazione tenuto conto dell’interesse prevalente dell’ASP e previa acquisizione di apposito parere tecnico e perizia del valore di locazione attualizzato dell’immobile.
ART. 10 VERIFICA DELLA CAPACITÀ ECONOMICO FINANZIARIA DEL CONDUTTORE
1. L’ASP procederà, preliminarmente alla sottoscrizione del contratto, alla verifica sull’aggiudicatario circa la capacità reddituale – finanziaria dello stesso. A tale scopo si precisa
2. che l’aggiudicatario dovrà dimostrare in possesso dei seguenti requisiti:
a. se persone fisiche: l’aggiudicatario deve disporre di una capacità reddituale, dell’offerente e/o del nucleo familiare, risultante dal reddito
imponibile calcolato sulla media delle dichiarazioni dei redditi presentate negli ultimi due anni, pari almeno a due volte il canone annuo offerto;
b. se persone giuridiche: l’aggiudicatario deve disporre di una solidità finanziaria dell’azienda e/o dell’attività esercitata, risultante dal volume dei ricavi espresso nel bilancio approvato calcolato sulla media dei bilanci degli ultimi
2 anni, pari almeno a due volte il canone annuo offerto, oppure dal valore dell’attivo patrimoniale espresso nel bilancio approvato calcolato sulla media dei bilanci degli ultimi 2 anni, pari almeno al canone annuo offerto.
3. In caso di aziende o Società neocostituite l 'ASP si riserva di effettuare ulteriori verifiche e chiedere garanzie aggiuntive quali, a titolo esemplificativo, una cauzione maggiore di quella prevista dal Contratto e/ o garanzie fidejussorie.
ART. 11 – DURATA DEI CONTRATTI DI AFFITTO/LOCAZIONE DEGLI IMMOBILI DELL'ASP
1. La durata degli affitti/locazioni è ordinariamente stabilita in anni sei (6). In caso di immobili con destinazione abitativa la durata sarà di anni 4 in caso di uso abitativo e di anni 6 in caso di uso diverso da quello abitativo (ivi compresi a titolo esemplificativo e non esaustivo, utilizzo come studio professionale, utilizzo come b&b, affittacamere o attività comunque commerciali). Tale specifica sulla durata contrattuale sarà evidenziata anche nell’avviso pubblico di locazione.
2. Nel caso di motivate esigenze dell’ASP può essere stabilito un termine di durata inferiore, ferme le norme di legge. Può essere altresì stabilito un termine superiore ai sei (6) anni, quando l’affittuario/locatario si obblighi ad eseguire col consenso dell’ASP, in tempi prestabiliti, consistenti opere di manutenzione straordinaria, risanamento, restauro o ristrutturazione ed ogni altra opera destinata ad accrescere stabilmente il valore dell'immobile, pena la risoluzione del contratto di affitto/comodato/locazione.
3. In tal caso può anche essere disposto, nel rispetto della normativa contabile, uno scomputo parziale e/o totale del canone da corrispondere all’ASP, restando contrattualmente pattuito che nessun indennizzo sarà corrisposto dall’ASP stessa, nemmeno al momento dell'eventuale rilascio da parte del Locatario.
ART. 12 – COMODATO
1. Con delibera del Consiglio di Amministrazione ed a seguito di specifica e motivata richiesta, una ridotta parte dei beni disponibili potrà essere assegnata in comodato gratuito esclusivamente agli operatori pubblici comunque denominati per lo svolgimento di fini istituzionali e agli operatori privati operanti senza scopo di lucro qualora affidatari di progetti e/o attività sostenuti da risorse Statali, Regionali, Provinciali o dei Comuni o comunque di interesse dell’ASP.
2. La sottoscrizione dei suddetti contratti di comodato può avvenire tramite trattativa privata in considerazione della specificità dell’accordo e dei soggetti interessati
ART. 13 – CONVENZIONI
1. Con delibera del Consiglio di Amministrazione ed a seguito di specifica e motivata richiesta, una ridotta parte dei beni disponibili potrà essere oggetto di Convenzioni con soggetti pubblici o privati operanti senza scopo di lucro qualora affidatari di progetti e/o attività di interesse pubblico e generale e comunque di interesse dell’ASP.
2. La sottoscrizione delle suddette Convenzioni può avvenire tramite trattativa privata in considerazione della specificità dell’accordo e dei soggetti interessati
ART. 14 – OBBLIGHI DEL CONTRAENTE
1. I contratti per la concessione in affitto/locazione o comodato dei beni immobili dell’ASP, per qualsiasi attività, così come sopra definiti, devono prevedere, a carico del terzo contraente:
a. l'obbligo di pagamento del corrispettivo per l'utilizzo pattuito (esclusi ovviamente i comodati), oltre agli oneri di manutenzione ordinaria, di gestione (comprese spese condominiali ed utenze di servizi pubblici) e di copertura assicurativa obbligatoria;
b. la restituzione dei locali nella loro integrità, salvo il normale deperimento d'uso.
2. Gli affitti/locazioni e i comodati sono subordinati ad un utilizzo che non arrechi danni agli immobili ed alle loro pertinenze, che non sia di disturbo a terzi e che non contrasti con le vigenti norme in materia di sicurezza e di ordine pubblico, né con eventuali regolamenti condominiali.
3. L'utilizzo è rigidamente vincolato, a pena di responsabilità diretta e personale dell’affidatario, al rispetto delle norme di sicurezza.
4. Nel caso di manifestazioni che richiedano l'installazione di attrezzature o impianti di cui i
locali non sono dotati, gli affidatari devono provvedere a propria cura e spesa all'acquisizione, sistemazione, smontaggio e asporto. Queste ultime operazioni devono avvenire nel più breve tempo possibile e comunque entro i termini fissati nel documento autorizzativo al fine di non pregiudicare la disponibilità dello spazio per altre attività. Le operazioni di montaggio e smontaggio di cui al presente comma devono svolgersi con le necessarie precauzioni onde evitare danni alle strutture fisse e mobili degli spazi, danni che saranno in ogni caso posti ad esclusivo carico degli affidatari medesimi.
5. Il mancato rispetto di uno o più degli obblighi di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 del presente articolo comportano automaticamente la decadenza dell’affidamento, salvo il diritto dell’ASP di procedere giudizialmente nei confronti della parte inadempiente.
ART. 15 – RISOLUZIONE E RECESSO PER I CONTRATTI DI AFFITTO/LOCAZIONE ED ACCERTAMENTI DELL’ASP
1. L'inadempimento delle obbligazioni derivanti dal contratto di affitto/ locazione o comodato e l'inosservanza delle prescrizioni stabilite in ordine alle modalità di utilizzazione del bene costituiscono causa di risoluzione.
2. l’ASP dispone accertamenti periodici in ordine all'esatto adempimento degli obblighi assunti dall’affidatario nonché all'osservanza delle prescrizioni concernenti le modalità di utilizzazione del bene.
3. L’ASP può procedere, con il rispetto del termine di preavviso di sei (6) mesi, al recesso dal contratto di affitto/locazione o comodato in caso di sopravvenienza di esigenze
4. di carattere pubblico.
Titolo III – Acquisti e permute
ART.16 - ACQUISTI DI IMMOBILI
1. Il Consiglio di Amministrazione, con specifico atto deliberativo adottato nelle forme previste dalla disciplina regionale delle ASP autorizza l’acquisto del bene.
2. L’ASP di norma procede all’acquisto di beni immobili a trattativa privata, previa pubblicazione di “Avviso di manifestazione di interesse” sul Sito istituzionale aziendale e presso l’Albo Telematico del Comune ove interessa acquisire il bene ed eventualmente di un estratto dell’avviso su Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e su quotidiani, a seconda di quanto ritenuto più idoneo e conveniente, avendo riguardo sia alla tipologia di immobile da acquisire che al valore presunto di acquisto. Pubblicazioni che verranno
definite e motivate nella Determinazione Dirigenziale relativa all’individuazione del bene da acquisire.
3. Non si procederà ad avviso di manifestazione di interesse laddove il bene di interesse dell’A.S.P. sia unico e non fungibile con altro avente pari caratteristiche.
4. La proposta di compravendita deve contenere l’attestazione del proprietario della libertà del bene da qualsiasi vincolo o peso pregiudizievole, della piena proprietà e disponibilità dello stesso e contenere idonee garanzie al riguardo.
5. Qualora l’A.S.P. intenda acquisire beni immobili, spetta al Dirigente competente per il patrimonio definire l’importo dell’offerta, nell’ambito del prezzo massimo fissato nella delibera del Consiglio di Amministrazione.
6. Tutte le spese inerenti la procedura sino al completo trasferimento dei reciproci diritti seguono le regole generali di riparto tra le parti contraenti.
ART. 17 - PROCEDURA FINALIZZATA ALLA PERMUTA
1. Il Consiglio di Amministrazione con specifico atto deliberativo adottato nelle forme previste dalla disciplina regionale delle ASP autorizza la permuta di beni dell’A.S.P. con altri di proprietà pubblica o privata, per la soddisfazione dell’interesse aziendale.
2. I valori dei beni oggetto di permuta sono determinati attraverso apposite perizie asseverate redatte da tecnico dell’azienda o da professionista incaricato, o dall’Agenzia del Territorio, cui potrà altresì essere richiesta valutazione di congruità, qualora i beni non siano di identico valore il differenziale fino a concorrenza di pari importo complessivo verrà trasferito in numerario attraverso assegno circolare.
3. Di norma si procederà a trattativa privata, previa pubblicazione di avviso sul Sito Istituzionale aziendale e presso l’Albo Telematico del Comune ove interessa permutare i
/il bene ed, eventualmente, di un estratto dell’avviso su Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e su quotidiani, a seconda di quanto ritenuto più idoneo e conveniente, avendo riguardo sia alla tipologia di immobili da permutare che ai valori di permuta. Pubblicazioni che verranno definite e motivate nella Determinazione Dirigenziale inerente le procedure di permuta.
4. Qualora il bene di interesse dell’A.S.P. sia unico e non fungibile con altro avente pari caratteristiche, si procederà a trattativa privata diretta.
5. Tutte le spese inerenti la procedura sino al completo trasferimento dei reciproci diritti seguono le regole generali di riparto tra le parti contraenti.
Titolo IV – Norme comuni
ART. 18 – NORMA DI RINVIO
1. Per quanto non previsto nel presente Regolamento è fatto rinvio ai principi generali in materia stabiliti dall’ordinamento giuridico e, in particolare, alla normativa in tema di alienazione del patrimonio pubblico vigente per gli enti similari e le aziende sanitarie della Regione Toscana, in quanto applicabile.
ART. 19 – ENTRATA IN VIGORE
1. Il presente regolamento entra in vigore dalla data di esecutività della relativa delibera del Consiglio di Amministrazione di approvazione.