SCHEMA DI CONTRATTO
GN1802
InfoCamere S.C.p.a.
Procedura di gara aperta sotto soglia, ai sensi dell’art. 36, comma 2 e 9 del D. Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 e s.m.i.,
per l’affidamento dei
GN1802 - “Servizi di consulenza e assistenza legale e normativa per l’Istituto di Pagamento InfoCamere”
*****
SCHEMA DI CONTRATTO
tra InfoCamere S.C.p.A.
e
…………………………………. (CIG 7436778F55)
Indice
Art. 1 Norme regolatrici 4
Art. 2 Oggetto dell’appalto 5
Art. 3 Durata del Contratto e recesso 6
Art. 4 Condizioni e modalità di esecuzione delle attività contrattuali 7
Art. 5 Variazioni in corso di esecuzione 7
Art. 6 Ulteriori obblighi a carico dell’Appaltatore 7
Art. 7 Corrispettivi e modalità di pagamento 8
Art. 8 Revisione dei prezzi 10
Art. 9 Responsabilità dell’Appaltatore e garanzia fideiussoria 10
Art. 10 Obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari 11
Art. 11 Divieto di cessione, subappalto 12
Art. 12 Lavoro e sicurezza. Responsabilità e manleva 13
Art. 13 Riservatezza delle informazioni e normativa sulla Privacy 15
Art. 14 Risoluzione del contratto 16
Art. 15 Responsabile dell’esecuzione e Responsabile del servizio. Comunicazioni 17
Art. 16 Normativa in tema di contratti pubblici 17
Art. 17 Obblighi relativi al Codice Etico e Patto d’integrità 18
Art. 18 Foro competente 18
Art. 19 Spese 18
Art. 20 Clausola finale 19
SCHEMA DI CONTRATTO
tra
InfoCamere S.Consortile p.A., con sede legale in Xxxx, Xxx X. X. Xxxxxxxx x. 00 C.F. e Partita IVA 02313821007, iscritta al Registro delle Imprese presso la CCIAA di Roma al n. 804877, in persona di ………………………, nato a …………………. il ,
in qualità di , munito di relativi poteri
(in seguito più brevemente “InfoCamere”)
e
………………, con sede legale in …………, via ……………. C.F. e Partita IVA ,
iscritta al Registro delle Imprese presso la CCIAA di Roma al n. ……….…., in persona dell’avv. ………………………, nato a …………………. il ………………………., in qualità di
………………………, munito di relativi poteri
(in seguito più brevemente “Appaltatore”)
in seguito chiamate congiuntamente, più brevemente, “Parti”.
Premesso che
a) InfoCamere è la società consortile delle Camere di Commercio ed ha il compito di approntare, organizzare e gestire nell'interesse e per conto delle Camere di Commercio un sistema informatico nazionale in grado di trattare e distribuire in tempo reale, anche a soggetti terzi, atti, documenti ed informazioni che la legge dispone siano oggetto di pubblicità legale o di pubblicità notizia, o che comunque scaturiscano da registri, albi, ruoli, elenchi e repertori tenuti dalle Camere stesse
b) ai servizi tradizionalmente offerti da InfoCamere se ne sono affiancati altri che vedono il Sistema Camerale ed InfoCamere ricoprire il ruolo di snodo per l'erogazione di servizi da e verso la Pubblica Amministrazione e per la gestione di flussi di pagamento correlati ai servizi erogati;
c) in questo contesto, InfoCamere ha sviluppato i propri servizi di pagamento online (IConto) e ha costituito un proprio Istituto di Pagamento (in seguito, per brevità, IdP InfoCamere InfoCamere), avendo ottenuto da Banca d'Italia l'iscrizione nell'apposito Albo e la conseguente autorizzazione ad erogare i servizi previsti dalla vigente normativa;
d) IdP InfoCamere InfoCamere ha necessità di disporre di consulenza e assistenza legale specialistica, di natura stragiudiziale, per approfondire e risolvere eventuali problematiche
giuridiche di particolare complessità che potessero manifestarsi nel corso della propria attività operativa;
e) la consulenza di cui al punto precedente è inerente alla disciplina specialistica primaria e secondaria a cui è soggetta l’operatività dell’Istituto di Pagamento e riguarda, in particolare, le norme di diritto bancario, sia nazionale che comunitario, i regolamenti della Banca d’Italia e le ulteriori disposizioni di settore applicabili (quali, a titolo esemplificativo, le norme in materia di antiriciclaggio);
f) a tal fine con Xxxxxxxxx a Contrarre prot. 11579/2018-10007 sottoscritta in data 12/03/2018, InfoCamere ha indetto apposita procedura aperta sotto-soglia, ai sensi dell’art. 36, commi 2 e 9, del D. Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 e s.m.i. (nel prosieguo, anche solo “Codice”), per l’affidamento dei “Servizi di consulenza e assistenza legale e normativa per l’Istituto di Pagamento” da aggiudicare con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95, commi 2 e 6 del Codice;
g) il bando di gara è stato pubblicato nella G.U.R.I. n. … del 09/04/2018 e sugli altri siti previsti dalla normativa vigente;
h) all’esito della procedura, l’appalto è stato aggiudicato a ………………………., quale soggetto che ha presentato l’offerta economicamente più vantaggiosa;
i) la predetta aggiudicazione è stata comunicata, ai sensi dell’art. 76, co. 5 let. a) del Codice;
j) l’aggiudicatario dell’appalto è stato sottoposto, con esito positivo, alle verifiche di cui all’art. 85, co. 5 e 32, co. 7 del Codice;
k) è decorso il termine di trentacinque giorni dall’invio dell’ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione, come previsto dall’art. 32, comma 9, del Codice;
l) l’aggiudicatario dell’appalto ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula del presente contratto che, anche se non materialmente allegata al presente atto, ne forma parte integrante e sostanziale;
m) l’aggiudicatario dell’appalto ha manifestato la volontà di sottoscrivere il presente Contratto e quindi di impegnarsi ad eseguire le obbligazioni ivi contenute;
n) le Parti, con il presente contratto (di seguito, “Contratto”), intendono disciplinare i reciproci diritti e obblighi inerenti l’appalto in oggetto.
tutto ciò premesso, le Parti, come sopra costituite e rappresentate, concordano e stipulano quanto segue:
Art. 1 Norme regolatrici
1. Le Premesse e tutti gli Allegati al Contratto di seguito indicati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Contratto:
− Capitolato Tecnico;
− Offerta Tecnica;
− Dichiarazione di Offerta Economica;
− Note Informative ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.;
− Accettazione espressa delle clausole onerose ex artt. 1341 e 1342 del codice civile.
2. Resta inteso che in caso di contrasto tra le norme contenute nei documenti allegati e tra queste ed il contenuto del presente Contratto, si intenderanno applicabili esclusivamente le disposizioni che garantiscono un regime più favorevole per l’IdP InfoCamere InfoCamere.
3. L’esecuzione del presente Contratto è, dunque, regolata:
a) dalle clausole del presente atto e dei relativi allegati, che costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti tra IdP InfoCamere e l’Appaltatore;
b) dalle disposizioni emanate con riferimento alla normativa di settore;
c) dal D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. (Codice dei contratti pubblici) e dal D.P.R. 207/2010 nelle parti vigenti;
d) dal codice civile e dalle altre disposizioni normative in materia di contratti di diritto privato per quanto non regolato dalle disposizioni sopra richiamate.
Art. 2 Oggetto dell’appalto
1. Oggetto del presente Contratto, che l’Appaltatore con la sottoscrizione del medesimo si obbliga ad adempiere con le modalità di seguito stabilite, è la prestazione di un massimo di n. 350 (trecentocinquanta) ore di consulenza e assistenza legale specialistica, di natura stragiudiziale per approfondire e risolvere le problematiche giuridiche specialistiche che dovessero sorgere nel corso dell’attività operativa dell’Istituto di Pagamento, il tutto come meglio definito, descritto e dettagliato nel presente Contratto e nei relativi allegati e, in particolare, nel Capitolato Tecnico e nell’ulteriore documentazione allegata.
2. L’Appaltatore è tenuto a svolgere tutte le prestazioni indicate nel presente Contratto e suoi allegati, operando nel rispetto delle specifiche contenute nel Contratto stesso, nel Capitolato Tecnico, nonché in conformità alla normativa di settore vigente.
3. I servizi di consulenza e assistenza legale e normativa oggetto del presente Contratto potranno essere erogati, in base all’esigenza di volta in volta espressa da IdP InfoCamere, presso le sedi InfoCamere di Roma, Xxx X.X. Xxxxxxxx 00, x Xxxxxx, Corso Stati Uniti 14, nonché presso le sedi istituzionali richieste dalla fattispecie di servizio ricorrente ovvero presso lo studio dell’Appaltatore.
Art. 3 Durata del Contratto e recesso
1. Il servizio decorre dalla data di stipula del presente Contratto e termina trascorsi 24 (ventiquattro) mesi dalla predetta data, senza possibilità di rinnovo tacito.
2. IdP InfoCamere si riserva la facoltà di prorogare la durata del contratto, fino ad un massimo di ulteriori 6 (sei) mesi, previa comunicazione scritta da inviare all’Appaltatore con almeno 10 (dieci) giorni di anticipo rispetto alla scadenza di cui al comma 1, fermo restando l’importo massimo contrattualmente previsto al successivo art. 7.
3. IdP InfoCamere ha diritto di recedere unilateralmente dal presente Contratto, in qualsiasi momento, con il preavviso di due mesi mediante comunicazione scritta da inviarsi tramite PEC, oltre che senza preavviso nei casi di giusta causa e di reiterati inadempimenti dell’’Appaltatore.
4. Si conviene che la giusta causa ricorre, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:
a) qualora sia stato depositato contro l’Appaltatore un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell’indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari dell’Appaltatore, resta salvo quanto previsto dall’art. 110, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
b) venir meno delle condizioni previste dalla legge, tra cui quelle dell’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., per l’espletamento delle prestazioni contrattuali;
c) impossibilità di eseguire le prestazioni contrattuali in conseguenza di provvedimenti e/o limitazioni di natura legislativa o regolamentare ovvero disposti da Pubbliche Autorità;
d) sopravvenuta emanazione di normative, legislative o regolamentari, che incidono sui servizi oggetto del presente Contratto;
e) in caso di violazione degli obblighi di cui all’art. 16 del presente Contratto;
f) in ogni altra fattispecie che faccia venire meno il rapporto di fiducia sottostante il presente Xxxxxxxxx.
Anche nei suddetti casi IdP InfoCamere sarà tenuto a corrispondere all’Appaltatore esclusivamente i corrispettivi di cui al successivo art. 7 (Corrispettivi e modalità di pagamento) maturati alla data di efficacia del recesso.
5. In ogni caso di recesso, l’Appaltatore si impegna a porre in essere ogni attività necessaria per assicurare la continuità del servizio in favore di IdP InfoCamere.
Art. 4 Condizioni e modalità di esecuzione delle attività contrattuali
1. Le prestazioni contrattuali devono essere eseguite secondo quanto stabilito dalle specifiche contenute nel Capitolato Tecnico e nell’Offerta Tecnica dell’Appaltatore, se migliorativa, alla quale si rimanda in toto per un’esaustiva trattazione.
2. L’Appaltatore prende atto che l’oggetto del servizio richiesto, erogabile per un massimo di 350 (trecentocinquanta) ore di consulenza, è a consumo e senza minimo garantito, secondo quanto meglio specificato nel paragrafo 3.4 del Capitolato Tecnico.
3. Le ore di consulenza dovranno essere erogate esclusivamente dal Professionista Incaricato avente profilo professionale come descritto nel paragrafo 3.2 del Capitolato Tecnico, nell’Offerta Tecnica e relativo Curriculum Vitae allegato all’offerta.
Art. 5 Variazioni in corso di esecuzione
1. L’Appaltatore non potrà variare in alcun modo le prestazioni senza la preventiva autorizzazione di IdP InfoCamere. La violazione del suddetto divieto costituisce causa di risoluzione del presente Contratto.
2. L’Appaltatore è tenuto ad eseguire le varianti in aumento o in diminuzione richieste da IdP InfoCamere nel rispetto dei limiti previsti dalla normativa, legislativa e regolamentare, vigente.
Art. 6 Ulteriori obblighi a carico dell’Appaltatore
1. L’Appaltatore dichiara e garantisce di possedere le capacità tecniche e professionali per l’erogazione delle prestazioni oggetto del presente Contratto, oltre al possesso di polizza di assicurazione per la responsabilità professionale con massimale conforme a quanto indicato nel Capitolato Tecnico, paragrafo 3.2, punto e), e si impegna ad eseguire le attività richieste a perfetta regola d'arte e nel pieno rispetto delle specifiche tecniche e dei livelli di servizio indicati nel Capitolato Tecnico e nella propria Offerta Tecnica.
2. L’Appaltatore eseguirà le prestazioni oggetto del presente Contratto con gestione a proprio rischio e con autonoma organizzazione dei mezzi necessari all’esecuzione delle prestazioni, nel rispetto di ogni normativa applicabile, vigente e/o futura. A tal fine, l’Appaltatore si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne IdP InfoCamere da tutte le conseguenze derivanti dall’eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni in tema di sicurezza, igiene del lavoro ed ambiente.
3. L’Appaltatore si impegna a prestare l’attività oggetto del presente Contratto con la diligenza professionale richiesta dalla natura, dall’oggetto e dalla tipologia delle prestazioni in oggetto, nel pieno rispetto ed in conformità di tutte le disposizioni legislative e regolamentari vigenti o che dovessero essere emanate nel corso di durata del presente Contratto.
4. Le prestazioni contrattuali dovranno necessariamente essere conformi alle caratteristiche indicate nel Capitolato Tecnico; in ogni caso, l’Appaltatore si obbliga ad osservare,
nell’esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere successivamente emanate.
5. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula del Contratto, resteranno ad esclusivo carico dell’Appaltatore e lo stesso non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi a tal titolo, nei confronti di IdP InfoCamere, assumendosene ogni relativa alea.
6. L’Appaltatore si impegna espressamente a:
− impiegare, a sua cura e spese, tutte le strutture ed il personale necessario per l’esecuzione del Contratto così come richiamati nelle premesse del Contratto e nella restante documentazione di gara;
− predisporre tutti gli strumenti e i metodi, comprensivi della relativa documentazione, atti a consentire a IdP InfoCamere per quanto di propria competenza, di monitorare la conformità dei servizi e delle forniture alle norme previste nel Contratto;
− predisporre tutti gli strumenti e i metodi, comprensivi della relativa documentazione, atti a garantire elevati livelli di qualità del servizio, compresi quelli relativi alla sicurezza e riservatezza;
− nell’adempimento delle proprie prestazioni ed obbligazioni, osservare tutte le indicazioni operative, di indirizzo e di controllo che a tale scopo saranno predisposte e comunicate da IdP InfoCamere;
− comunicare tempestivamente a IdP InfoCamere le eventuali variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta nell’esecuzione del Contratto, indicando analiticamente le variazioni intervenute ed i nominativi dei nuovi responsabili;
− non opporre a IdP InfoCamere qualsivoglia eccezione, contestazione e pretesa relative alla prestazione dei servizi connessi;
− manlevare e tenere indenne IdP InfoCamere da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti.
7. L’Appaltatore è tenuto a comunicare a IdP InfoCamere ogni modificazione negli assetti proprietari, nella struttura di impresa o dello Studio e negli organismi tecnici e amministrativi. Tale comunicazione dovrà pervenire entro 10 giorni dall'intervenuta modifica.
Art. 7 Corrispettivi e modalità di pagamento
1. Per l’esecuzione di tutte le prestazioni oggetto del presente Contratto sarà riconosciuto all’Appaltatore, secondo l’importo unitario indicata nella Dichiarazione di Offerta Economica allegata, un corrispettivo massimo di Euro ……….………. ( ),
compresa CPA e oltre IVA, di cui Euro 0,00 (zero/00) per oneri della sicurezza da interferenza non soggetti a ribasso d’asta, secondo quanto di seguito indicato:
• Euro ………….……. ( ) per 1 (una) ora di consulenza, compresa CPA
e oltre IVA.
2. L’importo di cui al precedente comma verrà corrisposto da IdP InfoCamere, con cadenza bimestrale, previa esibizione, da parte dell’Appaltatore, del prospetto delle ore di consulenza effettivamente prestate. Solo a seguito dell’approvazione del precitato prospetto da parte di IdP InfoCamere, l’Appaltatore potrà emettere la relativa fattura.
3. Le Parti, fatto salvo quanto previsto al successivo art. 8 (Revisione dei prezzi), convengono espressamente che il corrispettivo, come sopra determinato, è da intendersi remunerativo di tutte le prestazioni svolte in esecuzione del presente Contratto e dei relativi allegati (tra cui, a titolo esemplificativo, ma non esaustivo, le eventuali spese di trasferta, vitto, alloggio e trasporto) e della CPA, nonché di tutte le attività propedeutiche e/o conseguenti alla completa e corretta esecuzione delle prestazioni contrattuali, e verranno corrisposti da IdP InfoCamere previa emissione della relativa fattura da parte dell’Appaltatore, al netto della ritenuta dello 0,50% ai sensi dell’art. 30, comma 5-bis, del Codice.
4. Tutti gli importi indicati nel presente Contratto si intendono, se non diversamente dichiarato, al netto di IVA.
5. Il pagamento delle fatture sarà effettuato entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento della fattura presso il conto corrente dedicato ed appositamente comunicato ad IdP InfoCamere ai sensi della L. 136/2010 e s.m.i., fermo restando che lo stesso sarà subordinato alla verifica della regolare esecuzione delle prestazioni ivi dedotte.
6. L’Appaltatore si impegna ad emettere fatture ad InfoCamere in conformità a quanto di seguito indicato:
− complete del riferimento C.I.G. 7436778F55.
− emesse in regime di split payment e pertanto dovranno riportare l’IVA di legge e la dizione “Scissione dei pagamenti”.
Le fatture dovranno essere inviate al seguente indirizzo di posta elettronica: xxx.xxxxxxxxx@xxxxxxxxxx.xx.
7. Il pagamento del corrispettivo è, altresì, condizionato alla regolarità dei versamenti dell’Appaltatore sotto il profilo contributivo, retributivo e previdenziale, secondo quanto attestato dal documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.).
8. In conformità a quanto previsto dal D.M. n. 40/2008 e dall’art 48-bis, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 e s.m.i. per ogni pagamento di importo superiore ad Euro 5.000,00 (Euro cinquemila/00) InfoCamere procederà a verificare se l’Appaltatore è inadempiente all’obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo. Nel caso in cui da tale verifica risulti un inadempimento a carico dell’Appaltatore, InfoCamere potrà sospendere il pagamento del corrispettivo fino a concorrenza dell’ammontare del debito. Nessun interesse sarà dovuto per le somme che non verranno
corrisposte ai sensi di quanto sopra stabilito.
Art. 8 Revisione dei prezzi
1. I prezzi restano fissi ed invariati per tutta la durata del contratto, fatto salvo quanto previsto ai sensi dell’art. 106, comma 1 lettera a), del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. I corrispettivi dovuti all’Appaltatore sono oggetto di revisione ai sensi dell’art. 106, comma 1 lettera a), del D.Lgs. 50/2016 sulla base di un’istruttoria condotta in considerazione della variazione dei costi standard ovvero, in mancanza, dell’indice FOI.
Art. 9 Responsabilità dell’Appaltatore e garanzia fideiussoria
1. L’Appaltatore, salvo che il fatto sia dovuto a caso fortuito, forza maggiore o ad attività svolte da IdP InfoCamere o da terzi da essa incaricati, assume la responsabilità per danni diretti e/o indiretti subiti da IdP InfoCamere o da terzi che trovino causa od occasione nella mancata o ritardata esecuzione a regola d’arte dei servizi oggetto del contratto. L’Appaltatore, pertanto, si impegna a tenere sollevata ed indenne IdP InfoCamere da ogni e qualsiasi pretesa ad essa rivolta, in sede stragiudiziale e/o giudiziale, in relazione ai danni dallo stesso causati in conseguenza della mancata o ritardata esecuzione a regola d’arte delle prestazioni contrattuali.
2. A garanzia delle obbligazioni contrattuali assunte con la stipula del presente Contratto, l’Appaltatore ha regolarmente costituito e consegnato ad IdP InfoCamere una garanzia ai sensi dell’art. 103 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., ed in presenza di inadempimenti, IdP InfoCamere potrà trattenere, in tutto o in parte, la relativa garanzia di cui al presente articolo limitatamente all’importo dei danni sofferti.
3. Tale garanzia fideiussoria prevede espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, codice civile, nonché l’operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta di IdP InfoCamere.
4. La garanzia copre altresì il risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento degli stessi obblighi, nonché il rispetto degli impegni assunti con il Patto di integrità, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l’Appaltatore. La garanzia definitiva, nei limiti dell'importo massimo garantito, copre altresì:
• l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento delle prestazioni nel caso di risoluzione del Contratto disposta in danno dell’Appaltatore;
• il pagamento di quanto dovuto dall’Appaltatore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti nei luoghi dove viene eseguito il contratto ed addetti all'esecuzione del Contratto.
5. La garanzia opera per tutta la durata del Contratto, anche eventualmente prorogata, e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dal Contratto e sarà svincolata, secondo le modalità ed alle condizioni di seguito indicate - previa deduzione di eventuali crediti di IdP InfoCamere verso l’Appaltatore - a seguito della piena ed esatta esecuzione delle predette obbligazioni e decorsi detti termini.
6. La garanzia è progressivamente svincolata in ragione e a misura dell’avanzamento dell’esecuzione del Contratto, nel limite massimo dell’80% dell’iniziale importo garantito secondo quanto stabilito all’art. 103, comma 5, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..
7. In ogni caso il garante sarà liberato dalla garanzia prestata solo previo consenso espresso in forma scritta di IdP InfoCamere. Peraltro, qualora l’ammontare della garanzia prestata dovesse ridursi per effetto dell’applicazione di penali o per qualsiasi altra causa, l’Appaltatore dovrà provvedere al reintegro entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta effettuata da IdP InfoCamere.
8. In caso di inadempimento alle obbligazioni previste nel presente articolo IdP InfoCamere ha facoltà di dichiarare risolto il Contratto, fermo restando il risarcimento del danno.
Art. 10 Obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari
1. L’Appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.
2. Ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, comma 8, della L. n. 136/2010, l’Appaltatore si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, in particolare, di avvalersi per le transazioni di banche o della società Poste italiane S.p.A. Il mancato rispetto delle predette disposizioni in materia di tracciabilità dei flussi finanziari costituisce grave violazione ed inadempimento contrattuale e darà facoltà ad InfoCamere di dichiarare risolto di diritto ex art. 1456 cod. civ. il rapporto contrattuale.
3. A fini di cui al presente articolo l’Appaltatore ha comunicato a IdP InfoCamere gli estremi del conto/i corrente/i dedicato/i al presente contratto, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso/i. L’Appaltatore è tenuto a comunicare tempestivamente e comunque entro e non oltre 7 giorni dalla/e variazione/i qualsivoglia variazione intervenuta in ordine ai dati relativi agli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i dedicato/i nonché le generalità (nome e cognome) e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto/i conto/i.
4. L’Appaltatore, si obbliga, ai sensi dell’art. 3, comma 8, secondo periodo della Legge 13 agosto 2010 n. 136, ad inserire nei contratti sottoscritti con eventuali subappaltatori o subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136.
5. L’Appaltatore, eventuali subappaltatori o subcontraenti che abbiano notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla norma sopra richiamata è tenuto a darne immediata comunicazione alla Committente e la Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della provincia di Roma.
6. L’Appaltatore, si obbliga e garantisce che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti, verrà assunta dalle predette controparti l’obbligazione specifica di risoluzione di diritto del relativo rapporto contrattuale nel caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità dei flussi finanziari.
Art. 11 Divieto di cessione, subappalto.
1. In conformità a quanto stabilito dall’art. 105, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., è fatto divieto all’Appaltatore di cedere il presente Contratto.
2. Sempre che l’Appaltatore si sia riservato la facoltà di subappaltare l’esecuzione di parte delle attività di cui al presente Contratto, il medesimo Appaltatore potrà avvalersi di terzi nel rispetto delle condizioni stabilite dalle normative vigenti (art.105 del Codice), nei limiti del trenta per cento dell’importo complessivo del Contratto e dietro autorizzazione di InfoCamere ai sensi dei commi che seguono.
3. L’affidamento in subappalto sarà sottoposto alla seguenti condizioni:
a) che, all’atto dell’offerta, l’Appaltatore abbia regolarmente ed esaustivamente indicato le parti di forniture e/o di servizi che intende subappaltare;
b) l’affidatario del subappalto non abbia partecipato alla procedura per l’affidamento dell’Appalto;
c) che l’Appaltatore provveda al deposito del Contratto di subappalto presso InfoCamere almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell’esecuzione delle relative prestazioni subappaltate;
d) che, al momento del deposito del contatto di subappalto presso InfoCamere, l’Appaltatore trasmetta, altresì, la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal Xxxxxx in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante il possesso dei requisiti generali di cui all’articolo 80 del predetto decreto. Il contenuto di tali dichiarazioni ed il possesso dei requisiti di carattere generale e di carattere economico – finanziario e tecnico-organizzativo dovrà essere documentalmente comprovato dal subappaltatore dietro richiesta di InfoCamere;
e) che non sussista, nei confronti dell’affidatario del subappalto, alcuno dei divieti previsti dall’articolo 67 del D. Lgs. 159/2011 e successive modificazioni.
4. L’Appaltatore che si avvale del subappalto dovrà allegare, alla copia autentica del
Contratto, la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell’articolo 2359 del codice civile con il titolare del subappalto. Analoga dichiarazione dovrà essere rilasciata da ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso di raggruppamento temporaneo, società o consorzio.
5. Ai fini dell’accertamento in ordine alla regolare remunerazione dei subappaltatori, sarà obbligo dell’Appaltatore trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato da IdP InfoCamere a favore dello stesso, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti corrisposti dall’Appaltatore medesimo al subappaltatore. Qualora l’Appaltatore non dovesse trasmettere le fatture quietanzate del subappaltatore entro il termine predetto, IdP InfoCamere potrà provvedere alla sospensione dei successivi pagamenti verso il medesimo procedendo, in conseguenza, ai sensi dell’art. 105, comma 13, del Codice.
6. Per le prestazioni affidate in subappalto, l’Appaltatore dovrà praticare gli stessi prezzi unitari risultanti dall’aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento. L’Appaltatore dovrà corrispondere gli eventuali oneri per la sicurezza, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, ai propri subappaltatori senza alcun ribasso. L’Appaltatore sarà solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di quest’ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.
7. L’Appaltatore si obbliga altresì, ai sensi dell’art. 3, commi 8 e 9, legge n. 136/2010 e s.m.i., ad inserire - in tutti i contratti sottoscritti con i subappaltatori e/o subcontraenti - una apposita clausola che imponga il rispetto degli obblighi previsti in tema di tracciabilità dei flussi finanziari. Più in particolare, l’Appaltatore procederà, in tutti i casi in cui abbia notizia dell’inadempimento della controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria, a darne immediata comunicazione ad IdP InfoCamere ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo territorialmente competente.
8. Ai sensi del comma 9-bis dell’art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i., il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni determina la risoluzione del contratto di subappalto.
9. Ai sensi dell’art. 105, comma 2 quarto periodo, D.Lgs. n. 50/2016, con riferimento a tutti i sub–contratti stipulati dall’Appaltatore per l’esecuzione del contratto, è fatto obbligo all’Appaltatore stesso di comunicare, ad IdP InfoCamere, il nome del sub-contraente, l’importo del contratto, l’oggetto delle attività, delle forniture e dei servizi affidati.
Art. 12 Lavoro e sicurezza. Responsabilità e manleva
1. L’Appaltatore garantisce di osservare tutte le prescrizioni normative e contrattuali in materia di retribuzione, contributi assicurativi e previdenziali, assicurazioni, infortuni, nonché adempimenti, prestazioni ed obbligazioni inerenti il rapporto di lavoro del
personale dipendente a qualsiasi titolo impiegato nell’esecuzione dell’Appalto, secondo la normativa ed i contratti di categoria in vigore.
2. L’Appaltatore dichiara e garantisce che, nell’ambito della propria organizzazione e nella gestione a proprio rischio delle prestazioni oggetto del presente Contratto, si atterrà a tutte le prescrizioni vigenti in materia di sicurezza del lavoro, con particolare riferimento agli obblighi posti a suo carico ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.
3. InfoCamere dichiara che i costi della sicurezza da interferenza non soggetti a ribasso d’asta sono pari ad € 0, ferma restando la possibilità di eventuali successive integrazioni relativamente ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi di esecuzione delle prestazioni contrattuali, ai sensi dell’art. 26, comma 3 ter, del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. IdP InfoCamere, peraltro, ha elaborato un apposito documento allegato al Contratto, in cui sono fornite, ai sensi dell’art. 26 del citato D. Lgs. n.81/2008 e s.m.i., dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nei locali di InfoCamere in cui il personale incaricato potrà operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza da adottare in relazione alle attività da svolgere.
4. In particolare, l’Appaltatore dichiara e garantisce ad IdP InfoCamere l’osservanza di tutte le prescrizioni normative e contrattuali in materia di retribuzione, contributi assicurativi e previdenziali, assicurazioni ed infortuni sul lavoro applicabili nei confronti dei suoi dipendenti e, comunque, di tutto il personale a qualsiasi titolo - ivi compreso il subappalto - impiegato per l’esecuzione delle prestazioni contrattuali (di seguito complessivamente denominato “personale impiegato”).
5. L’Appaltatore si impegna a garantire e tenere sollevata ed indenne IdP InfoCamere da ogni controversia o vertenza dovesse insorgere con il personale impiegato di cui al comma precedente e da eventuali sanzioni irrogate ad IdP InfoCamere ai sensi dell’art. 36 della legge n. 300/1970, provvedendo al puntuale pagamento di quanto ad esso dovuto e garantendo pertanto l'osservanza delle disposizioni di legge vigenti nei rapporti con il personale medesimo.
6. Nel caso in cui il personale impiegato, anche ai sensi dell’art. 1676 del codice civile, agisca direttamente nei confronti di IdP InfoCamere, l’Appaltatore è obbligato a costituirsi nel giudizio instaurato dai lavoratori in garanzia di IdP InfoCamere ed a richiederne l’estromissione ai sensi degli artt. 108 e 109 del codice di procedura civile, provvedendo a depositare le somme eventualmente richieste dall’autorità giudiziaria ai fini dell’emissione del provvedimento di estromissione. Nei casi d’inadempienze contributive o retributive dell’appaltatore e/o del subappaltatore, InfoCamere procederà secondo quanto previsto agli artt. 30, commi 5 e 6 nonché 105, comma 10 del Codice.
7. In tutte le ipotesi sopra previste saranno a carico dell’Appaltatore le spese legali affrontate da InfoCamere, comprensive di diritti, spese ed onorari, oltre I.V.A. e C.P.A.
8. IdP InfoCamere, in caso di violazione da parte dell’Appaltatore degli obblighi di cui sopra, accertata da parte dell'Ispettorato del Lavoro, si riserva il diritto di sospendere ogni pagamento fino a che l'Ispettorato del Lavoro abbia dichiarato che l’Appaltatore si è posto in regola. Resta pertanto inteso che l’Appaltatore non potrà vantare alcun diritto per tale ritardato pagamento.
Art. 13 Riservatezza delle informazioni e normativa sulla Privacy
1. L’Appaltatore garantisce che il personale proprio tratterà come riservata ogni informazione della quale venissero a conoscenza durante o in relazione ad ogni attività inerente l'esecuzione del Contratto. E’ in ogni caso esclusa la duplicazione, la riproduzione, l’asportazione di documentazione di IdP InfoCamere, anche qualora contenesse notizie divenute già di pubblico dominio.
2. L’Appaltatore si obbliga a rispettare ed a far rispettare al personale impiegato per l'esecuzione del presente Contratto le prescrizioni previste dal D. Lgs. n. 196/2003 e s.m.i., impegnandosi in particolare, nel trattamento dei dati personali di cui verrà a conoscenza nell’espletamento delle prestazioni contrattuali, al rispetto dei principi di pertinenza e non eccedenza.
3. L’Appaltatore si obbliga altresì al rispetto delle prescrizioni previste dal Provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali del 27 novembre 2008 e s.m.i.
4. Con particolare riferimento alle misure di sicurezza previste dal medesimo D.Lgs.
n. 196/2003 e s.m.i. e relativi allegati, l’Appaltatore, limitatamente ai compiti affidatigli con il presente Contratto, provvederà a porre in essere tutte le misure idonee a tutelare la sicurezza dell’attività. Qualora nell'esecuzione del presente Contratto sia necessario il rilascio al personale impiegato dall’Appaltatore di codice identificativi e/o parole chiavi che consentono l'accesso all'interno della rete di IdP InfoCamere,, il rilascio avverrà solamente previa autorizzazione scritta da parte di IdP InfoCamere e limitata all'accesso ai dati la cui conoscenza è necessaria e sufficiente per lo svolgimento delle attività contrattuali. In tali casi, l’Appaltatore si obbliga a vigilare affinché il personale impiegato nello svolgimento delle attività contrattuali utilizzi i codici identificativi e le parole chiave unicamente per gli scopi inerenti allo svolgimento del Contratto e nei limiti delle autorizzazioni concesse, avvertendolo altresì che l’eventuale utilizzo, diffusione o comunicazione dei codici e/o delle parole chiave al di fuori dei limiti previsti nel presente Contratto può integrare gravi fattispecie di responsabilità.
5. L’Appaltatore si obbliga a tenere indenne e manlevare IdP InfoCamere da ogni eventuale richiesta di risarcimento danni derivante da inadempimenti da parte sua o del personale impiegato (dipendente e non) alle previsioni del presente articolo, rinunciando a sollevare eccezioni all'accertamento effettuato da IdP InfoCamere circa la violazione delle suddette previsioni.
6. In tali casi, l’Appaltatore si obbliga, altresì, a rendere noto ai terzi, con mezzi di
comunicazione correlati alla gravità della violazione e su richiesta di IdP InfoCamere, che la violazione delle norme di cui al predetto articolo e/o della normativa relativa alla tutela del trattamento dei dati personali è dipesa unicamente da condotte poste in essere da esso e/o dal proprio personale (dipendente e non).
7. L’Appaltatore si impegna a tenere sollevata ed indenne IdP InfoCamere da ogni e qualsiasi pretesa che le fosse rivolta, in sede stragiudiziale e/o giudiziale, in relazione ad asserite violazioni dei diritti di privativa industriale, di brevetti per invenzioni o per modelli industriali o diritti d’autore.
Art. 14 Risoluzione del contratto
1. L’Appaltatore dichiara di essere edotto che le pattuizioni di cui ai seguenti articoli del presente Contratto: art. 2 (Oggetto dell’appalto), art. 4 (Condizioni e modalità di esecuzione delle attività contrattuali), art. 5 (Variazioni in corso di esecuzione), art. 9 (Responsabilità dell’Appaltatore e garanzia fideiussoria), art. 11 (Divieto di cessione, subappalto), art. 12 (Lavoro e sicurezza. Responsabilità e manleva), nonché le premesse, la sussistenza per l’intera durata delle prestazioni contrattuali dei requisiti generali e speciali previsti dalla vigente normativa (art. 80 e 83 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.) e nella documentazione di gara, il rispetto delle prestazioni dedotte in Capitolato Tecnico, assurgono a presupposti essenziali per IdP InfoCamere e che il mancato rispetto degli obblighi derivanti dai predetti articoli e obbligazioni costituisce grave inadempimento contrattuale.
2. Qualora l’Appaltatore ritardi per negligenza l'esecuzione delle prestazioni rispetto alle previsioni del contratto, IdP InfoCamere assegna un termine che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a 10 (dieci) giorni, entro i quali l’Appaltatore deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine assegnato, e redatto processo verbale in contraddittorio con l’Appaltatore, qualora l'inadempimento permanga, IdP InfoCamere potrà risolvere il contratto, fermo restando il pagamento delle penali.
3. Pertanto, qualora l’Appaltatore si renda inadempiente per qualsivoglia motivo anche ad una sola delle obbligazioni di cui sopra, IdP InfoCamere avrà facoltà di risolvere il presente Contratto ai sensi dell’art. 1456 del codice civile. E' fatto salvo in ogni caso il diritto per IdP InfoCamere di richiedere il risarcimento di tutti i danni diretti e/o indiretti derivanti dall’inadempimento.
4. Resta inteso, inoltre, che IdP InfoCamere potrà procedere alla risoluzione del presente Contratto anche in caso di gravi inadempimenti alle disposizioni contrattuali, nonché nei casi espressamente previsti dai successivi artt. 16 (Normativa in tema di contratti pubblici), e 17 (Obblighi relativi al Codice Etico e Patto d’integrità) ed, altresì, in caso di violazione da parte dell’Appaltatore di obblighi derivanti da norme di legge richiamate nel presente
Contratto ivi compresa la violazione delle previsioni di cui all’art. 3 della L. n. 136/2010 e
s.m.i. in materia di tracciabilità dei flussi finanziari. Anche in tal caso, è comunque fatto salvo il diritto per IdP InfoCamere di richiedere il risarcimento di tutti i danni diretti e/o indiretti derivanti dall’inadempimento perpetrato.
5. In caso di risoluzione del presente Contratto per i motivi di cui al presente contratto ovvero di cui all’art. 110, comma 1, del Codice, IdP InfoCamere si riserva di stipulare un nuovo contratto per l’affidamento del completamento dell’Appalto ai sensi del medesimo articolo 110 del Codice.
Art. 15 Responsabile dell’esecuzione e Responsabile del servizio. Comunicazioni
1. Qualsiasi comunicazione relativa al Contratto sarà effettuata, da ciascuna delle parti, a mezzo di Posta Elettronica Certificata (PEC) agli indirizzi specificati nel presente articolo.
2. Le predette comunicazioni avranno effetto dalla data risultante dalla ricevuta di trasmissione della comunicazione medesima.
3. IdP InfoCamere, quale Responsabile per la fase esecutiva del Contratto nomina il:
- Sig. , PEC _ .
4. L’Appaltatore nomina, quale Responsabile del servizio:
- Sig. , PEC _ .
5. Il suddetto Responsabile interagirà con IdP InfoCamere, in nome e per conto dell’Appaltatore medesimo, in ordine all’esecuzione delle prestazioni di cui trattasi.
6. Nel caso in cui, nel corso dell’esecuzione del Contratto, una delle Parti intenda sostituire il proprio Responsabile, dovrà darne tempestivamente informazione all’altra parte comunicandole, entro 10 giorni, il nominativo del nuovo Responsabile e il relativo indirizzo di Posta Elettronica Certificata a cui inviare le eventuali comunicazioni.
Art. 16 Normativa in tema di contratti pubblici
1. L’Appaltatore prende atto che l’efficacia del presente Contratto è subordinata all’integrale ed assoluto rispetto della vigente normativa in tema di contratti pubblici di cui al D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.. In particolare, l’Appaltatore garantisce l’assenza delle condizioni ostative di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., nonché la sussistenza di tutti gli ulteriori requisiti previsti dalla legge per il legittimo affidamento delle prestazioni contrattuali e la loro corretta e diligente esecuzione, in conformità al presente atto.
2. L’Appaltatore assume espressamente l'obbligo di comunicare immediatamente ad IdP InfoCamere ogni variazione rispetto ai requisiti di cui al comma precedente, come dichiarati ed accertati prima della sottoscrizione del Contratto. Resta inteso che qualora nel corso del rapporto dovesse sopravvenire il difetto anche di uno solo dei predetti requisiti, il Contratto si risolverà di diritto ai sensi dell’art. 1456 del codice civile.
3. L’Appaltatore prende atto che IdP InfoCamere si riserva la facoltà, durante l'esecuzione
del presente Contratto, di verificare la permanenza di tutti i requisiti di legge in capo al medesimo, al fine di accertare l'insussistenza degli elementi ostativi alla prosecuzione del presente rapporto contrattuale ed ogni altra circostanza necessaria per la legittima acquisizione delle prestazioni.
Art. 17 Obblighi relativi al Codice Etico e Patto d’integrità
1. L’Appaltatore prende atto che InfoCamere ha adottato un Codice Etico contenente i principi e i valori che devono ispirare il comportamento di chiunque agisca per InfoCamere nei rapporti con gli interlocutori di InfoCamere stessa.
2. Con la sottoscrizione del presente Contratto, l’Appaltatore dichiara espressamente di aver preso visione di detto Codice Etico, scaricabile dal sito InfoCamere al link xxxx://xxx.xxxxxxxxxx.xx, e di condividerne il contenuto, obbligandosi al rispetto di quanto ivi indicato nei suoi rapporti con InfoCamere.
3. L’Appaltatore prende altresì atto che il Patto di Integrità accettato già in fase di partecipazione alla procedura indetta da InfoCamere – altresì reperibile sul sito InfoCamere xxx.xxxxxxxxxx.xx – costituisce parte integrante del presente contratto.
4. Resta inteso che, in caso di inosservanza di uno qualunque dei comportamenti previsti sia dalle disposizioni del Codice Etico che del Patto di Integrità, InfoCamere potrà dichiarare risolto di diritto il Contratto, fermo restando che L’Appaltatore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivarne ad InfoCamere.
Art. 18 Foro competente
1. Per qualsiasi controversia dovesse insorgere tra le Parti in ordine al presente Contratto, comprese quelle relative alla sua validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione, sarà competente in via esclusiva il Foro di Roma.
Art. 19 Spese
1. Sono a carico dell’Appaltatore tutti gli oneri anche tributari e le spese contrattuali relative al presente Contratto ivi inclusi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, quelle notarili, bolli, carte bollate, tasse di registrazione, ecc., ad eccezione di quelle che fanno carico ad IdP InfoCamere per legge.
2. Le Parti si danno reciprocamente atto che, in conformità a quanto previsto dal Decreto 2 dicembre 2016 recante “Definizione degli indirizzi generali di pubblicazione degli avvisi e dei bandi di gara, di cui agli articoli 70, 71 e 98 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50”, l’Appaltatore sarà tenuto a rimborsare ad InfoCamere le spese relative alle pubblicazioni obbligatorie, stimabili in circa Euro 1.000,00 IVA esclusa, nella misura degli importi effettivamente pagati.
Art. 20 Clausola finale
1. Le Parti si danno atto e convengono espressamente che l’eventuale invalidità o inefficacia di una o più clausole non comporterà l’invalidità, l’inefficacia, o comunque lo scioglimento dell’intero Contratto, che sarà in tal caso interpretato ed eseguito come se gli articoli nulli non fossero stati apposti.
2. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Contratto, si fa rinvio alla documentazione ivi allegata ed alle leggi vigenti in materia.
L’Appaltatore Istituto di Pagamento InfoCamere