CONVENZIONE URBANISTICA AI SENSI DELL’ART. 8 DELLA LEGGE 765 DEL 6 AGOSTO 1967.
Schema di convenzione allegato alla proposta del C.C. n. 154 del 10/09/2020
COMUNE DI OLBIA
Repubblica Italiana
Rep. N° Raccolta anno
CONVENZIONE URBANISTICA AI SENSI DELL’ART. 8 DELLA LEGGE 765 DEL 6 AGOSTO 1967.
REPUBBLICA ITALIANA
L’anno duemilaventi , il giorno del mese di _ ,,
in , nella sede della segreteria comunale.
Avanti a me dott.ssa , in qualità di Segretario Generale del Comune di Olbia, senza testimoni alla cui assistenza hanno i comparenti d’accordo fra loro e con il mio consenso rinunciato,
sono presenti: Da un lato:
- Il nato a _, il giorno
domiciliato per ragioni della carica ove in appresso, ingegnere, che interviene al presente atto non in proprio ma in qualità di Dirigente del Comune di Olbia, con sede in Xxxxx, Xxxxx Xxxxxxx xx 0, avente numero 91008330903 di Codice Fiscale, al presente atto autorizzato in forza del Decreto del Sindaco n° ;
e dall’altro:
- soc. Centaurus Costruzioni Srl., C.F 01523020905, sede legale in Xxxxx, Xxx xxxxxxxx x.0;
- il Sign. Xxxxx Xxxxxxxx Xxxxx, residente in , Via nato
a , C.F. il in qualità di
rappresentante legale della Centaurus Costruzioni Srl;
tutti in appresso denominati anche “Proponenti o Lottizzanti”
PREMESSO
- che i "Lottizzanti", sono proprietari, come meglio in appresso indicato, dei terreni siti in Comune di Olbia, in località denominata " PASANA” per una superficie catastale complessiva di mq. 13.526,00 (tredicimilacinquecentoventisei metriquadri), e precisamente:
- F. 36 mappale 3574
- F. 36 mappale 3575 - 3576
- F. 36 mappale 3577
- che le aree suddette sono classificate nel vigente P.d.F. in zona “ C” e sono soggette alla disciplina urbanistica di cui all'art. _ delle norme di attuazione del P.di.F. vigente, come riportato nel certificato di destinazione urbanistica, rilasciato dal Comune di Olbia in data che si allega alla presente sotto la lettera " ";
- che “i lottizzanti” hanno presentato al Comune di Olbia domanda in data
, prot. n° , con allegato progetto di lottizzazione redatto da_Ing. Xxxxxxxxxx Xxxxxx iscritto all'Ordine degli Ingegneri di Sassari al n°526, per i terreni sopra citati;
- che il piano di lottizzazione, è costituito dalle seguenti tavole, elaborati e allegati che formano parte integrante e sostanziale della seguente convenzione:
- eleborato
- eleborato
Unitamente agli elaborati sopra descritti fanno parte integrante e sostanziale del Piano di Lottizzazione i seguenti elaborati progettuali relativi al progetto esecutivo delle Opere di urbanizzazione Primaria, redatto in conformità alle disposizioni di cui all’art. 33 e ss del DPR 5/10/2010 n. 207 e munito del parere favorevole del responsabile del Procedimento nonché del parere favorevole degli Enti gestori delle reti pubbliche (Ente gestore servizio idrico integrato, Concessionario Rete GAS, gestore rete pubblica illuminazione, Gestore viabilità):
1) cronoprogramma delle opere di urbanizzazione con distinzione delle tipologie di opere e della tempistica per ognuna delle diverse realizzazioni;
2)
;
- che il Consiglio Comunale ha adottato il Piano di lottizzazione di cui alla presente Convenzione in data con Deliberazione n. ;
che con successiva Deliberazione del Consiglio Comunale n. in data
, il Piano di lottizzazione veniva approvato definitivamente, ed il relativo avviso è stato pubblicato sul B.U.R.A.S. n° del
(parte III);
- che con Determinazione n. del la Regione
Autonoma della Sardegna Servizio Governo del Territorio e tutela paesaggistica per la Provincia di Olbia Tempio ha approvato il Piano di Lottizzazione in parola;
Tutto ciò premesso tra le parti si conviene e si stipula quanto segue:
Art. 1 premesse
Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto.
Art. 2 - Attuazione del Piano di Lottizzazione.
I Lottizzanti si impegnano nei confronti del Comune di Olbia ad attuare il progetto del Piano di Lottizzazione sull'area in premessa meglio descritta, in conformità alle norme della presente convenzione e secondo le previsioni contenute negli elaborati e nelle tavole del Piano di lottizzazione che fanno parte integrante e sostanziale del presente atto.
Art. 3 Ripartizione delle caratteristiche insediative
Si da atto che il Piano di lottizzazione prevede, ai sensi dell'art. delle norme di attuazione del Programma di Fabbricazione, la suddivisione delle caratteristiche insediative secondo le seguenti zone:
DATI GENERALI
Superficie territoriale Comparto mq. 13.526,00; Indice Territoriale mc/mq 1,2;
Volume Edificabile mc. 20.501; Abitanti Insediabili n. ; Standards di Lottizzazione mq. ;
Standards Aggiuntivi mq. ; Strade di Lottizzazione mq. ; Volume Edilizia Pubblica mc. ; Volume Edilizia Convenzionata mc. ;
Volume Edilizia Privata e Servizi mc. 14.087,53.
Art. 4 – Obbligazioni del lottizzante in ordine alle opere di urbanizzazione primaria.
I proponenti si obbligano, per se e per i propri aventi diritto a qualsiasi titolo a:
1) Cedere gratuitamente al Comune di Olbia le aree necessarie per le opere di urbanizzazione primaria indicate nelle tavole di progetto n. (Planimetria viabilità e parcheggi) e n. (Planimetria rete stradale);
2) Escludere dai rogiti di vendita le servitù perpetue ed inamovibili a favore di Aziende o Enti relativamente a elettrodotti, acquedotti ed altri servizi che interessassero il comparto come opere di urbanizzazione primaria;
3) realizzare a propria cura e spese, tutte le opere di urbanizzazione primaria, di cui all’art. 16 comma 7 e 7bis del DPR 380/2001 e ss.mm.ii., sotto l'alta sorveglianza dell'Ufficio Tecnico Comunale cui spetta il controllo finale delle opere.
Il progetto delle reti elettriche, idriche, fognarie e telefoniche dovrà essere approvato dai rispettivi Enti. (Il parere degli enti è da considerarsi indicativo e non vincolante)
In particolare i proponenti assumono a proprio totale carico gli oneri per la esecuzione delle opere di urbanizzazione primaria di seguito specificate:
a) le strade e gli spazi di sosta e di parcheggio, ivi compresi i percorsi pedonali, sia fiancheggianti la sede stradale che altrove collocati, ma comunque riservati al pubblico passaggio, e il verde di arredo alla viabilità;
b) le fognature con rete acque nere e rete acque bianche;
c) la rete di distribuzione idrica;
d) il sistema di distribuzione dell'energia elettrica ivi comprese le cabine di trasformazione;
e) la rete di illuminazione pubblica;
f) la rete telefonica;
g) gli allacciamenti alle preesistenti reti pubbliche.
h) la rete gas;
i) cavedi multiservizi e i cavidotti per il passaggio di reti di telecomunicazioni;
j) spazi di verde attrezzato;
4) Realizzare a propria cura e spese Opere di Urbanizzazione aggiuntive ed identificate nelle seguenti Opere:
1. Demolizione e spianamento di fondazioni al rustico insistenti su un lotto di proprietà comunale, su cui insisterà un area parcheggio per cui il lottizzante si impegna a dare pulita e con un piano regolarizzato in tout-venant pronto per accogliere le successive opere per realizzare il parcheggio previsto in progetto;
2. La realizzazione di Standards aggiuntivi destinati a parcheggi in area Comunale. Area comunale che verrà permutata con un area vincolata a cessione per scolmatore e ricadente in aree di proprietà del lottizzante;
3. Pista ciclabile e relativo marciapiede lungo lo sviluppo di intervento del piano di lottizzazione, comparto 1, e fino al limite di esproprio dell’area indicata per la realizzazione dello scolmatore nella variante al PAI;
4. Parcheggi e strada di accesso relativamente al comparto 2 dell’intervento di piano. La superficie destinata a questi standars
verrà permutata sempre con la cessione di aree di esproprio previste sempre per lo scolmatore di cui al punto 2.
A tali opere sono riconducibili anche, qualora richieste dal Comune, le chiusure a maglia dei servizi a rete, da prevedersi per una più corretta funzionalità della gestione dei servizi stessi.
È fatto obbligo da parte dei lottizzanti, per le aree in cessione, la delimitazione materiale dei tali aree con recinzione di colore verde e pali in ferro zincato infissi nel terreno con fondazioni, con caratteristiche meglio specificate nei grafici allegati al progetto nell’All. (Particola Recinzioni Standards)
Inoltre dovranno essere trasmesse all’Amministrazione Comunale le coordinate, nel sistema Gauss-Boaga, dei punti vertice delle recinzioni con la redazione di un elaborato in scala adeguata, prodotto da un tecnico abilitato.
Art. 5 – Modalità e tempi di esecuzione delle opere di urbanizzazione.
a) Le caratteristiche tecniche e progettuali delle opere di urbanizzazione primaria risultano definite dal progetto esecutivo indicato in premessa, sulle quali il dirigente del settore urbanistica, previa acquisizione del parere degli Enti gestori della rete elettrica e telefonica (Enel e Telecom), rilascerà la concessione edilizia per la realizzazione delle stesse;
b) Eventuali modificazioni ai percorsi o alle caratteristiche delle opere di urbanizzazione primaria richieste in corso d’opera dal Comune attraverso l’U.T.C. per necessità di adeguamento a sopravvenute novità normative e/o regolamentari, anche locali, ovvero da esigenze tecnologiche emerse nel contempo, non si riterranno tali da costituire modifiche alla presente convenzione qualora l’eventuale onere aggiuntivo, a carico del proprietario,
risultasse non superiore al 20 % del costo stimato necessario alla realizzazione delle opere, come da progetto approvato.
I proponenti si impegnano pertanto a soddisfare eventuali richieste dell’ufficio tecnico in tal senso. Nel caso che le modificazioni richieste comportino un onere superiore all’incremento percentuale concordato, i proprietari si impegnano a soddisfare le richieste dell’U.T.C. previo accordo delle modalità di recupero dal Comune dell’intera maggiore spesa definita sulla base dei preventivi forniti dalle Ditte esecutrici delle opere stesse.
c) Tutte le opere di urbanizzazione primaria, dovranno essere ultimate entro e non oltre 10 anni dalla stipula della presente convenzione.
Art.6– Affidamento ed esecuzione delle opere di urbanizzazione primaria Ipotesi 1 - Nel caso di opere sotto soglia comunitaria (Euro 4.845.000)
Ai sensi del all’art. 16 del DPR 380/2001 comma 2-bis, (introdotto dall’articolo 45, comma 1, del DL 201/2011, convertito dalla L 214/2011), l’esecuzione delle Opere di urbanizzazione primaria, di cui al precedente art. 4 in conformità alle prescrizioni e direttive dell’Ufficio tecnico, è a carico del titolare della concessione edilizia e non trova applicazione il DLgs 163/2006 (Codice dei Contratti Pubblici).
Ipotesi 2 - Nel caso di opere sopra soglia comunitaria
I proponenti, affidano i lavori per la realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria di cui all’art. 4, mediante procedura di evidenza pubblica scelta tra quelle di cui all’articolo 55 del decreto legislativo n. 163 del 2006, ai sensi dell’articolo 32, comma 1, lettera g), del citato decreto legislativo.
Il contenuto del contratto d’appalto e del capitolato speciale d’appalto sono liberamente determinati dai proponenti, nel rispetto dei principi generali dell’ordinamento giuridico civilistico, compatibilmente con quanto disposto dagli articoli 3 e 4 della presente convenzione.
Le generalità degli esecutori delle opere di urbanizzazione primaria devono essere comunicate al Comune in sede di richiesta del titolo abilitativo alla loro esecuzione.
La direzione dei lavori e il coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione sono affidati e svolti da soggetti abilitati liberamente individuati dai proponenti, comunicati al Comune con le modalità previste dal D.P.R. n.
380 del 2001. L’onere per i servizi tecnici di cui al presente comma è direttamente a carico dei proponenti.
Art. 7 – Opere e adempimenti da realizzare prima dell’inizio del programma edilizio.
Ai sensi dell’art. 18.1.8 del Regolamento Edilizio collegato al P.di F. Vigente, prima della richiesta delle Concessioni Edilizie o prima della presentazione delle dichiarazioni autocertificative ai sensi della L.R. n. 3/2008, per la realizzazione degli edifici previsti nel P.L.C., dovranno essere ultimate le opere di urbanizzazione primaria così come specificate all’art. 4 della presente convenzione. Le opere dovranno rispettare il crono programma allegato alla presente convenzione.
In deroga a quanto stabilito dall’art. 18.1.8 del Regolamento Edilizio e in conformità alla deliberazione di CC…… del……….., il rilascio dei titoli abilitativi per la realizzazione degli edifici previsti dal Piano di Lottizzazione SUB comparto 1 (lotto commerciale), potrà avvenire a
seguito del ritiro del titolo edilizio relativo delle opere di urbanizzazione primaria in cui ricade l’edificio e delle opere aggiuntive extra comparto, fermo restando, in ogni caso, che l’agibilità dell’edificio commerciale potrà essere rilasciata dal Comune di Olbia solo ed esclusivamente a seguito dell’ultimazione delle opere di urbanizzazione previste nel sub comparto A e delle opere extracomparto previste nell’allegato tav.13- “Interventi aggiuntivi alle Opere di Urbanizzazione” e nell’elaborato “Computo Metrico Estimativo Opere di Urbanizzazione”;
Art 8 – Poteri di controllo dell’amministrazione Comunale e presa in carico delle opere di urbanizzazione.
I lottizzanti sono tenuti a comunicare in tempo utile al Comune le date di inizio di tutti i lavori di cui al precedente art. 4 ed i nominativi delle ditte assuntrici dei lavori al fine di poter predisporre i necessari controlli. Durante l’esecuzione dei suddetti lavori, l’Amministrazione Comunale eserciterà ogni tipo di controllo necessario e ritenuto opportuno al fine di garantire la corretta esecuzione delle opere;
Ultimate le opere di urbanizzazione primaria, su richiesta dei lottizzanti, inviata al Comune a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, si procederà in contraddittorio, entro sessanta giorni dalla data di comunicazione, al collaudo delle opere.
Una volta ultimate le operazioni di collaudo si procederà, in contraddittorio, alla stesura dell’apposito verbale. A seguito dell’esito positivo del citato collaudo, si procederà allo svincolo della polizza fidejussoria di cui all’art. 11.
Relativamente alle opere collaudate, contestualmente allo svincolo della polizza di cui all’art. 11, il lottizzante presterà nuova polizza fidejussoria quinquennale o altra forma di garanzia gradita dall’Amministrazione comunale, a garanzia di vizi occulti, per un importo pari al 30% di quello relativo al costo, da computo metrico di progetto, delle opere di urbanizzazione.
Ultimate le operazioni di collaudo e firmato il relativo verbale si procederà, previa presentazione della polizza per vizi occulti di cui sopra, alla stipula dell’atto di cessione gratuita alla Amministrazione delle strade di lottizzazione e delle relative opere di urbanizzazione primaria in esse gravanti.
Art. 9 – Oneri di urbanizzazione secondaria.
Ai sensi dell'art. 16 del D.P.R. 06/06/2001 n° 380 alla formazione degli oneri di urbanizzazione secondaria concorrono due distinte voci, l’una relativa alla cessione di aree per la realizzazione delle opere di urbanizzazione secondaria, l’altra relativa ad una somma di denaro commisurata all’incidenza delle opere di urbanizzazione stesse.
L'ammontare degli oneri è rapportato agli importi stabiliti con deliberazione del Consiglio Comunale in base alle tabelle parametriche regionali di incidenza degli oneri di urbanizzazione ed eventuali aggiornamenti, dandosi atto che il regime degli oneri finanziari sarà comunque definito in relazione al regime vigente all'atto del rilascio delle singole concessioni.
Il lottizzante direttamente o per il tramite dei richiedenti della singola concessione edilizia o della dichiarazione autocertificativa ai sensi della L.R.
n. 3/08, si impegna a versare gli oneri nei tempi del rilascio delle singole
concessioni, con le modalità previste dalle norme in vigore, in relazione alle volumetrie in concessione;
Art. 10 – Oneri di Urbanizzazione secondaria: Cessione delle aree standard.
Con il presente atto, tra i "Lottizzanti" ed il Comune di Olbia, viene stabilito quanto segue:
- La società ed i signori, come sopra presenti e rappresentati, ciascuno per i propri diritti e tutti, in solido, per l'intero, si obbligano a cedere, come in effetti cedono, contestualmente alla stipula della presente convenzione, gratuitamente, in piena ed assoluta proprietà, al Comune di Olbia che, come sopra rappresentato, accetta, le aree site in Comune di Olbia, località " ” della superficie catastale complessiva di mq.
( ), nell'insieme confinanti , salvo altri, come meglio risultano individuate nel tipo di frazionamento approvato dall’Agenzia del Territorio di Sassari in data , prot. , che si allega al presente atto sotto la lettera
Dette aree figurano distinte nel catasto terreni del Comune di Olbia, come segue:
Detta cessione è fatta ed accettata a corpo con tutti gli annessi e connessi, usi, diritti, azioni e ragioni, servitù attive e passive, nello stato di fatto e di diritto in cui quanto ceduto si trova e si possiede dalla parte cedente, che ne garantisce la piena proprietà e la libera disponibilità nonché la completa
libertà da pesi, vincoli, iscrizioni e trascrizioni pregiudizievoli, volendo in caso contrario risponderne come per legge.
Art. 11 – Garanzia fidejussoria
A garanzia delle obbligazioni assunte con la presente convenzione e i suoi allegati, per la realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria ancora da realizzare, il cui costo viene consensualmente stabilito in Euro
( ) come specificato nel quadro economico allegato al computo metrico del progetto esecutivo delle opere di urbanizzazione primaria, i lottizzanti consegnano al Comune di Olbia, contestualmente alla stipula della presente, una polizza fideiussoria, che in copia si allega alla presente per farne parte integrante e sostanziale sotto la lettera con decorrenza dal per un importo di Euro
( ) pari al 100% (cento per cento) del predetto costo complessivo.
Le parti danno atto, che essa garanzia conserverà la sua validità fino a quando eseguite e collaudate tutte le opere, il Comune non ne abbia, con regolare determinazione del Dirigente Settore Urbanistica, da assumere entro 90 giorni dalla data del collaudo definitivo, autorizzato lo svincolo; che il Comune avrà il diritto di richiedere al fideiussore, il pagamento a favore di esso Comune, dell'importo garantito, nei limiti della spesa delle opere eseguite in modo difforme alle prescrizioni del progetto esecutivo;
e) Che il fideiussore è obbligato a soddisfare l'obbligazione effettuando il pagamento a favore del Comune a semplice richiesta di questo e per l'importo occorrente, con esclusione espressa delle norme di cui agli artt. 1944 2° comma e 1957 del C.C.
f) Il lottizzante e o aventi causa a qualsiasi titolo, si obbliga:
- ad integrare il valore della fideiussione a richiesta del Comune qualora esso si sia appalesato insufficiente, entro i limiti di durata della presente Convenzione, a coprire i costi effettivi delle opere residue ancora da eseguire;
- a reintegrare la fideiussione qualora essa venisse utilizzata in tutto o in parte dal Comune per eseguire in via surrogatoria opere non eseguite o eseguite in maniera difforme alle prescrizioni del progetto esecutivo da parte dei lottizzanti.
Art. 12 – Condizioni per il rilascio delle concessioni edilizie.
Al rilascio delle singole concessioni edilizie o la presentazione delle dichiarazioni autocertificative ai sensi della L.R. n. 3/08 viene applicata la deroga all’art. 18.1.8 del Regolamento edilizio Comunale, allegato al PDF Vigente, in particolare:
Il lottizzante si impegna a realizzare , a seguito del ritiro del titolo edilizio relativo allo Stralcio Funzionale, le opere di urbanizzazione primaria in cui ricade l'edificio Commerciale e l'intervento residenziale ; fermo restando , in ogni caso , che l ' agibilità di ogni singolo edificio potrà essere rilasciata dal Comune di Olbia solo ed esclusivamente a seguito dell'ultimazione delle opere di urbanizzazione funzionali allo Stralcio funzionale su cui ricade ogni singolo intervento edilizio.
In ogni caso, qualora la Lottizzante (o i suoi aventi causa) ottenesse il rilascio delle concessioni edilizie relative agli edifici ricadenti negli stralci funzionali, e comunque prima della realizzazione delle opere di urbanizzazione , le predette opere saranno ultimate entro e non oltre la validità del primo titolo edilizio (tre anni dall'inizio dei lavori), senza
considerare eventuali proroghe al titolo edilizio medesimo.
In quest'ultimo caso il collaudo relativo alle opere di urbanizzazione del singolo stralcio funzionale dovrà avvenire entro e non oltre 180 giorni dalla loro ultimazione.
Fatto salvo quanto sopra esposto, le opere rispetteranno i cronoprogrammi che verranno indicati ed allegati alla presente convenzione.
❑ All’avvenuta presentazione del frazionamento del lotto di pertinenza
dell’edificio oggetto della concessione
❑ alla presentazione di una fideiussione prestata da parte di compagnia assicurativa, o di istituto bancario, a copertura di eventuali danni causati alle opere di urbanizzazione primaria esistenti (strade , marciapiedi) durante la realizzazione degli edifici autorizzati. La somma garantita dovrà essere pari alla somma di 4 euro/ mc in progetto e 150 euro/m di fronte strada del lotto interessato.
Lo svincolo della suddetta polizza fideiussoria avverrà a seguito del rilascio del certificato di agibilità. Le condizioni generali di polizza dovranno essere quelle proprie delle polizze connesse alla rateizzazione degli oneri concessori.
Art. 13 - Xxxxx xxxxxxxx e clausole particolari
A) La manutenzione di tutte le aree ed opere pubbliche o di uso pubblico comprese nel comparto e la messa in sicurezza delle stesse, avverrà a cura e spese del lottizzante fino al momento in cui le opere e le aree stesse passeranno in carico all'Amministrazione Comunale, successivamente al collaudo di cui all’art. 8 del presente atto.
Al rilascio del collaudo, tutte le opere di urbanizzazione realizzate dai lottizzanti, saranno prese in carico dall’Amministrazione Comunale che provvederà alla relativa manutenzione ordinaria e straordinaria.------------
La presente convenzione ha la validità di anni dieci a partire dalla data della stipula della stessa.-
I lottizzanti si obbligano ad inserire negli eventuali atti di trasferimento dei terreni di loro proprietà le seguenti clausole:
- "l'acquirente dichiara di essere a conoscenza di tutte le clausole della convenzione stipulata in data dal Comune e dai Lottizzanti e di
accettare a tutti gli effetti, le conseguenze formali e sostanziali".
Tale clausola dovrà essere espressamente approvata dall’avente causa, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1341 del Codice Civile.-
Art. 14 – Spese.
Le spese del presente atto ed altre conseguenti ed eventuali sono a carico dei lottizzanti, che chiedono tutte le agevolazioni fiscali in materia e specialmente quelle previste dal secondo comma dell'art. 32 del D.P.R. n. 601 del 29.9.73 in base al disposto dell'art. 19 della legge 29.1.1977 n. 10 e leggi precedenti, in quanto, con riferimento all'art. 28 della legge 17.8.1942, n. 1150, atto necessitato e d'obbligo al Piano di fabbricazione ed al regolamento Edilizio del Comune di Olbia.
Art. 15 – Riferimento a norme di legge.
Per quanto non espressamente previsto nella presente Convenzione si fa riferimento alle leggi regionali e statali e regolamenti vigenti in materia, con riferimento particolare al regolamento edilizio e le norme di attuazione dello strumento urbanistico del Comune di Olbia.
Art. 16 – Esecuzione della Convenzione.
Per l’esecuzione, la precisa applicazione e la normale interpretazione della seguente Convenzione, anche in ordine a eventuali variazioni non sostanziali, tali cioè da non alterare l’impostazione complessiva del piano di lottizzazione, i proprietari faranno riferimento alla persona del Dirigente del Settore Urbanistica.
I proprietari dovranno inoltre conformarsi nell’esecuzione della lottizzazione, a tutte le prescrizioni e gli obblighi indicati nella presente Convenzione, facendo si che gli eventuali aventi causa vi si conformino.
Art. 17 – Trascrizione della Convenzione.
Le parti autorizzano il Conservatore dei registri immobiliari a trascrivere il presente atto affinché siano note a terzi le obbligazioni assunte con il sollievo dello stesso Conservatore di ogni responsabilità al riguardo.
La presente convenzione dovrà essere allegata a tutti gli atti notarili relativi ai terreni rientrati nella lottizzazione.
Art. 18 – Controversie.
Per la risoluzione di qualsiasi controversia che dovesse insorgere in relazione alla presente convenzione il Foro competente è quello del Tribunale di Tempio Pausania Sezione distaccata di Olbia.
Art. 19 – Dispensa.
Le parti mi dispensano espressamente dalla lettura degli allegati. Richiesto, io Notaio ho ricevuto il presente atto dattiloscritto da persona di mia fiducia e completato di mio pugno su …… facciate oltre gli allegati, che ho letto agli intervenuti i quali lo hanno approvato e con me sottoscritto a norma di legge.
Per il Comune di
Ing.
(Il Dirigente del Settore Urbanistica) X.xx
I Lottizzanti
X.xx
X.xx
X.xx