CONVENZIONE PER LA GESTIONE DELL’IMPIANTO SPORTIVO “A. PIRLO” DEL COMUNE DI FLERO
CONVENZIONE PER LA GESTIONE DELL’IMPIANTO SPORTIVO “A. PIRLO” DEL COMUNE DI FLERO
In attuazione della determinazione n. del Presso la sede comunale, con il presente atto, fra
il Comune di Flero (Comune) - P.IVA. 00869010173 - che di seguito sarà chiamato Comune, rappresentato dal Responsabile dell’Area Segreteria Affari Generali dott.ssa Xxxxxxxxx Xxxxxxx giusto provvedimento di nomina sindacale n. 6 in data 07/02/2018 che dichiara di intervenire al presente atto in nome, per conto e nell’interesse del Comune che rappresenta
e
il (Gestore)
VISTA
La Legge Regionale 14 dicembre 2006 n. 27, avente ad oggetto la disciplina delle modalità di affidamento della gestione di impianti sportivi di proprietà di enti pubblici territoriali;
PREMESSO
1. che, ai sensi della L.R. 27/2006 l’impianto sportivo oggetto della convenzione è da ritenersi senza rilevanza economica in quanto per caratteristiche, dimensioni e ubicazione produce esigui introiti non sufficienti a coprire i costi di gestione;
2. che il Comune promuove e sostiene lo sport quale forma di alto valore aggregativo nella vita sociale della propria comunità;
3. che le strutture sportive pubbliche devono essere messe a disposizione di tutti i cittadini che desiderino praticare un'attività sportiva a prezzi contenuti;
4. che la pratica sportiva rivolta a bambine/i e ragazze/i deve essere proposta privilegiando gli aspetti educativi e didattici onde evitare l'esasperazione dei contenuti agonistici e competitivi;
5. che la finalità dell’affidamento in gestione è quella di migliorare la qualità dei servizi e ottimizzare i costi gestionali;
6. che la scelta del gestore è avvenuta a seguito di selezione, ai sensi della L. R. 14 dicembre 2006 n. 27, di associazioni/società sportive, che abbiano dimostrato la propria iscrizione al registro nazionale delle associazioni sportive dilettantistiche del CONI, attraverso una procedura di selezione con aggiudicazione in base al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa;
7. che il Gestore è tenuto al rispetto di tutte le norme regolamentari del Comune di Flero applicabili;
CAPO I - OBIETTIVI, OGGETTO E DURATA
Art. 1 - Finalità e obiettivi
1. La gestione del Centro Sportivo “X. Xxxxx” risponde esclusivamente a finalità di interesse pubblico di promozione dell’attività sportiva, soprattutto tra i minori, e di corretta ed efficiente gestione delle strutture e attrezzature sportive in dotazione.
2. Gli obiettivi da perseguire sono:
a. consentire la continuità alle attività di promozione del gioco del calcio, già svolte presso il centro sportivo, prevedendo:
• la permanenza della scuola di calcio per bambini;
• garantire la permanenza in attività delle squadre di calcio per tutte le categorie giovanili previste dai regolamenti federali (pulcini, esordienti, giovanissimi, allievi) ad oggi presenti presso il Centro sportivo;
• garantire la possibilità di iscrizione delle sopra elencate squadre ai tornei federali;
b. organizzare e realizzare eventi sportivi pubblici, e/o corsi sportivi rivolti ai cittadini e agli studenti delle scuole, con finalità di promozione dello sport e di aggregazione;
c. collaborare con l’Amministrazione Comunale nella fase di gestione e di programmazione delle attività sportive e ricreative o culturali da svolgersi all’interno del Centro nonchè per favorire una corretta gestione dello stesso;
d. consentire al Comune di utilizzare gli impianti per attività, manifestazioni, eventi di particolare interesse pubblico;
e. migliorare custodia, pulizia, cura, manutenzione ordinaria degli impianti e delle attrezzature sportive;
f. contenere il consumo energetico attraverso l’eliminazione degli sprechi nell’utilizzo delle utenze;
g. promuovere la pratica e la cultura sportiva tra la popolazione, con particolare riguardo ai minori, quale forma di educazione alla convivenza civile e al rispetto degli altri.
Art. 2 - Oggetto
1. La convenzione ha per oggetto la gestione dell'impianto sportivo comunale “A. Pirlo” sito in xxx Xxxxxxx, 0 a Flero, costituito da campo da calcio in erba regolamentare dotato di impianto di irrigazione automatica; campo da calcio in sintetico regolamentare dotato di impianto di irrigazione automatica; edificio biglietteria; campetto e campetto pulcini; palazzina spogliatoi e servizi annessi prefabbricato uso magazzino e lavanderia, nonché di tutte le ulteriori strutture che dovessero essere costruite o installate dal Comune durante il periodo di durata della convenzione.
2. La gestione consiste nella:
a. realizzazione degli obiettivi indicati al precedente art. 1;
b. realizzazione del progetto presentato in sede di gara e approvato dal Comune;
c. presentazione, entro il 31/08/2019, nel caso il progetto comprenda investimenti relativi a lavori o beni, delle eventuali richieste di autorizzazione e della documentazione prevista, a norma di legge, dai regolamenti comunali o dalla presente convenzione, e conseguente realizzazione/attuazione nei tempi indicati;
d. custodia, vigilanza e gestione amministrativa dell’impianto e delle attrezzature assegnate;
e. reperibilità di almeno un referente h24;
f. manutenzione ordinaria degli impianti e delle attrezzature assegnate, pulizie di tutti gli spazi secondo le modalità previste nei successivi artt. 6 e 8;
g. riscossione delle tariffe orarie fissate per l’utilizzo dell’impianto e degli altri spazi, sulla base del progetto presentato in sede di gara e approvato dal Comune.
3. Il servizio da effettuare è da intendersi articolato nei seguenti compiti:
a. sopralluogo da effettuarsi tutti i giorni in cui è previsto l'utilizzo dell’impianto almeno una volta in coincidenza con l'orario di fine attività, con verifica della corretta chiusura di porte e finestre, dello spegnimento delle luci, della chiusura dei rubinetti e dello spegnimento, ove necessario, della corretta sistemazione dei materiali utilizzati durante la giornata;
b. comunicazione entro il 30 settembre del calendario di utilizzo di ogni singola parte del centro per l’attivazione dell’impianto di riscaldamento;
c. verifica dello stato dei beni comunali immobili e mobili con segnalazione al Comune di eventuali guasti, ammaloramenti, rotture riscontrate;
d. assunzione del ruolo di referente nei confronti degli utilizzatori dell’impianto comunale (associazioni, cittadini, scuole);
e. presenza al campo sportivo, in occasione di attività e/o eventi organizzati dal Comune,
sia istituzionali che ricreativi, per attività di apertura e chiusura, allestimento spazio, assistenza in caso di guasti improvvisi agli impianti.
Art. 3 - Durata
1. La convenzione ha durata di 5 anni dall’1 agosto 2019 al 31 luglio 2024;
2. Il Comune si riserva comunque la possibilità di revocare in qualsiasi momento la gestione, con preavviso di 180 giorni, ove ricorrano ragioni di pubblico interesse o per motivate necessità dell’Ente o per ragioni di forza maggiore o per gravi inadempienze del Gestore rispetto alle clausole regolanti la presente convenzione, senza che il Gestore possa pretendere compensi od indennizzi di sorta e comunque imporre nuove condizioni durante il periodo di validità della presente convenzione.
CAPO II - IL PATRIMONIO
Art. 4 - Patrimonio assegnato in gestione
1. Oltre ai beni immobili individuati nell’allegato 1, il Gestore riceve in gestione tutti i beni mobili presenti nella struttura.
2. Al momento della consegna degli immobili verrà redatto, in contraddittorio tra Comune e Gestore, un verbale di consegna che conterrà lo stato di consistenza delle strutture, compreso l’inventario dei beni mobili e gli eventuali interventi programmati di manutenzione straordinaria. Il verbale sarà redatto da parte dell’ufficio tecnico comunale. Il verbale costituisce riferimento per il periodo di durata della convenzione e viene tenuto aggiornato in caso di manutenzioni straordinarie, di dismissione o acquisizione di beni. La necessità di dismissione di un bene o un’attrezzatura segnalata dal Gestore può tradursi in effettiva dismissione solo a seguito di disposizione del Comune.
3. Il Gestore si impegna:
• a restituire i beni mobili e immobili assegnati nello stato rilevato all'atto della consegna, fatto salvo il normale deterioramento imputabile al loro corretto uso ed eventuali migliorie indicate nell’offerta tecnica presentata e approvata,
• a risarcire eventuali danni prodotti, con facoltà del Comune di rivalsa sul deposito cauzionale, e salve le eventuali ulteriori azioni necessarie all’integrale ristoro del danno subito. Tale obbligo risarcitorio sussiste anche in caso di realizzazione di opere non autorizzate o per dismissioni di beni e attrezzature non autorizzate.
4. Entro il termine di scadenza naturale o anticipata della convenzione deve avvenire l'atto di riconsegna al Comune di tutti i beni, mobili e immobili, concessi. L'atto consiste nella ricognizione e verifica, fatte in contraddittorio, della consistenza e stato di usura di tutti i beni concessi.
5. Il Gestore può proporre la realizzazione in proprio di investimenti per opere di miglioramento della funzionalità dell’impianto sportivo in gestione, anche in ragione degli adeguamenti richiesti dalle federazioni sportive. Qualsiasi modifica dello stato dei luoghi e dei beni presenti vanno preventivamente autorizzati in forma scritta dal Comune.
6. L'eventuale installazione di strutture provvisorie deve essere comunicata in via preventiva al Comune e deve essere effettuata nel rispetto delle procedure amministrative previste da leggi e regolamenti vigenti.
7. Il Gestore può farsi carico dell’acquisto di strumentazioni, attrezzature e materiali connessi agli impianti previa autorizzazione scritta del Comune.
8. Al termine della durata della convenzione, gli investimenti effettuati dal Gestore disciplinati ai precedenti commi 4, 5 e 7 rimangono acquisiti al patrimonio comunale.
Art. 5 - Custodia e vigilanza
1. Il Gestore deve custodire i beni immobili e mobili concessi e si impegna a utilizzarli e conservarli con la diligenza del buon padre di famiglia.
2. Il Gestore deve predisporre, prima dell’inizio di ogni anno sportivo, degli atti di
obbligazione da far sottoscrivere dal legale rappresentante dei soggetti che richiedono di utilizzare i campi del centro.
Gli atti, che saranno anche sottoscritti dal gestore medesimo, devono comprendere i seguenti elementi: giorni e orari di utilizzo richiesti, tariffa da corrispondere, obbligo di prendere visione di ogni parte dell’atto di obbligazione e impegno a rispettare le condizioni fissate (rispetto normative vigenti nell’attuazione dell’attività che il richiedente andrà ad attuare sotto la propria responsabilità).
Il Gestore deve stipulare una polizza assicurativa, in aggiunta a quella a favore dei propri associati, per eventuali danni cagionati al Comune e/o a terzi provocati direttamente o causati dai soggetti cui ha concesso l’utilizzo, per un massimale di almeno 1.500.000,00 di euro, fatto salvo il maggior danno e l’eventuale rivalsa del Gestore verso i diretti responsabili.
L’assicurazione deve coprire eventuali danni o incidenti derivanti dallo svolgimento di gare, allenamenti, manifestazioni ed in genere da qualsiasi altra attività svolta presso la struttura concessa in utilizzo tramite la presente Convenzione, compresi i lavori di manutenzione e tutti gli oneri posti a carico del Gestore dalla presente convenzione.
3. Se a seguito di tali danni si dovranno eseguire interventi di manutenzione ordinaria questi saranno a carico del Gestore; nel caso di interventi di manutenzione straordinaria saranno eseguiti dal Comune e posti a carico del Gestore.
4. Il Gestore ha l'obbligo di custodire e vigilare sull’impianto sportivo ed in particolare deve garantire:
a. I servizi descritti al precedente art. 2, comma 3;
b. L’individuazione di due referenti dedicati al servizio di custodia e vigilanza le cui generalità e recapiti dovranno essere messi a disposizione del Comune e degli utilizzatori dell’impianto sportivo;
c. La registrazione delle segnalazioni ricevute e inviate e la comunicazione delle stesse al Comune tenendo aggiornato il servizio competente in merito all’attività svolta.
5. Il gestore è tenuto a impedire la circolazione all'interno dell’impianto sportivo di mezzi di trasporto (a titolo di esempio: veicoli a motore, biciclette, pattini), ad eccezione dei mezzi pubblici per attività di servizio (a titolo di esempio: mezzi delle forze dell’ordine, dei vigili del fuoco, di assistenti sanitari, della polizia locale, del Comune o dei soggetti autorizzati alla manutenzione). E’ vietato l’accesso ad animali se non nel rispetto delle normative di sicurezza vigenti.
6. In caso di intrusioni, danni, furti, incendi o altri eventi pregiudizievoli per il patrimonio del Comune, il Gestore è tenuto ad informare il servizio di Polizia Locale del Comune e le autorità competenti, non appena venuto a conoscenza del fatto.
Art. 6 - Manutenzione dei beni assegnati e investimenti
1. Le manutenzioni a carico del Gestore sono tutte quelle di tipo ordinario, riferite ai beni assegnati, sia immobili che mobili, e devono essere effettuate in modo regolare, tempestivo e a regola d'arte, al fine di conservare lo stato dei beni così come consegnati, nello specifico relativamente al campo di calcio in erba sintetica si chiede il rispetto puntuale di quanto indicato nel “manuale di istruzioni per la manutenzione” prodotto dalla ditta installatrice ed allegato alla presente, oltre a quanto la Lega nazzionale Dilettanti prescrirra in sede di rinnovo omologa
2. A titolo esemplificativo ma non esaustivo, nell’allegato 2 alla presente convenzione, si dettagliano le principali tipologie di interventi ordinari a carico del Gestore;
3. Gli interventi di manutenzione di tipo straordinario riferiti a tutto l'impianto sportivo, rimangono a carico del Comune (fatto salvo diversa offerta presentata dall’aggiudicatario) e sono da intendersi quali opere e modifiche riguardanti il consolidamento, il rinnovamento e la sostituzione di parti anche strutturali degli edifici e degli impianti tecnologici, la realizzazione ed integrazione dei servizi igienico-sanitari, nonché le modifiche dell’assetto distributivo di singole unità immobiliari.
4. In caso di interventi di manutenzione straordinaria attivati dal Comune che dovessero comportare disagi nello svolgimento delle attività o il blocco totale o parziale di queste, il Gestore non potrà rivalersi in alcun modo nei confronti del Comune.
5. Nel caso in cui, in fase di presentazione dell’offerta, il Gestore abbia previsto nel progetto presentato la realizzazione di investimenti relativi a lavori o beni, è tenuto a presentare, entro la data del 31 Agosto 2018, le richieste di autorizzazione o la documentazione prevista, a norma
di legge, dai regolamenti comunali o dalla presente convenzione.
Art. 7 - Responsabilità e sicurezza
1. Il Comune provvede agli adempimenti previsti dalla vigente normativa sulla sicurezza e riconducibili all’assetto strutturale dei luoghi (ad esempio: fornitura e manutenzione ordinaria e programmata dei presidi antincendio).
2. Se applicabile, il Comune si riserva di chiedere al gestore il documento di valutazione dei rischi.
3. Per qualsiasi manifestazione che preveda l’occupazione degli spazi del centro sportivo da parte del pubblico non solo in tribuna o per l’utilizzo di strutture mobili (quali palchi, ecc.) necessarie per l’evento e non facenti parte della struttura, dovrà essere richiesta specifica autorizzazione nelle forme previste dalla normativa vigente.
Art. 8 - Pulizia
1. La pulizia ordinaria e straordinaria di tutti gli spazi dell'impianto sportivo "A. Pirlo", sono a carico del Gestore, il quale ha il compito di mantenere sempre con decoro tutti gli ambienti affidati. La pulizia deve essere garantita sia negli spazi interni (spogliatoi, bar, magazzino), sia negli spazi esterni (tribuna, tutti gli spazi all'aperto interni alla recinzione dell'impianto sportivo).
2. Il Gestore è tenuto a consegnare al Comune un cronoprogramma delle pulizie programmate prima dell’inizio delle attività sportive, ovvero entro il 31 agosto e comunicare eventuali variazioni dello stesso.
3. L’acquisto di prodotti per la pulizia, i beni di consumo per i servizi igienici (carta igienica, asciugamani di carta, sapone liquido, ecc.), eventuali accessori (cestini portarifiuti, portasapone, portacarta, ecc.) sono a carico del Gestore che ha l’obbligo di provvedere con regolarità ai ricambi.
CAPO III - ASPETTI ORGANIZZATIVI
Art. 9 - Condizioni organizzative assicurate dal Gestore
1. Il Gestore è tenuto ad individuare un luogo idoneo, all’interno dell’impianto sportivo, destinato ad ufficio amministrativo per ricevere il pubblico, indicando giorni ed orari di apertura.
2. Gli amministratori, i dirigenti e lo staff tecnico del Gestore sono tenuti al rispetto dei principi di correttezza, trasparenza e professionalità nei loro comportamenti, nonché di imparzialità nella gestione del bene pubblico assegnato.
3. Il Gestore deve comunicare al Comune, entro dieci giorni dall'aggiudicazione, l'elenco con i nomi, le funzioni e i recapiti di tutti gli amministratori, dirigenti, tecnici o addetti che a qualsiasi titolo collaborano alla gestione dell’impianto e deve altresì comunicare l’elenco e i recapiti dei soggetti che garantiscono la reperibilità 24h.
4. Ogni cambiamento che si dovesse verificare nello statuto o nell'assetto del consiglio di amministrazione o del gruppo direttivo dovrà essere comunicato al Comune entro dieci giorni. In nessun caso il Gestore potrà ridurre il livello dei titoli e delle competenze dei suoi amministratori e dirigenti presentate in sede di gara. Il Comune ha la facoltà di valutare la compatibilità delle modifiche statutarie con le condizioni che hanno portato all'aggiudicazione nonché gli eventuali nuovi assetti degli organi e di richiedere al Gestore il ripristino delle condizioni iniziali di coerenza dello statuto, di esperienza e competenza, entro un congruo termine. Trascorso senza esito il termine di cui sopra, il Comune ha la facoltà di attivare le procedure per la risoluzione unilaterale della convenzione disciplinata dal successivo art. 24.
5. Lo staff tecnico deve sempre essere adeguato al tipo di attività svolte all'interno dell'impianto sportivo.
6. Il Gestore, nell'esercizio della sua attività, potrà avvalersi di risorse umane reclutate
secondo le diverse forme contrattuali previste dalla normativa vigente (es. personale dipendente, liberi professionisti, collaboratori, ecc.), nonché di soci e di volontari. In relazione alle risorse umane impiegate nei servizi di gestione dell'impianto sportivo, il Gestore è tenuto ad osservare gli obblighi previsti dalla normativa vigente in ordine agli adempimenti fiscali, tributari, previdenziali, assicurativi e di sicurezza.
7. Il Gestore individua un referente unico, ed un suo sostituto, che ha il compito di gestire i rapporti con i referenti del Comune e comunica generalità e recapito entro dieci giorni dalla sottoscrizione della presente convenzione. I recapiti del referente dovranno essere messi anche a disposizione degli utilizzatori dell’impianto sportivo.
Art. 10 - Condizioni organizzative assicurate dal Comune
1. Il Comune individua i propri referenti, e i rispettivi sostituti, per il coordinamento di tutte le relazioni tra Gestore e Comune e ne comunica generalità e recapiti entro dieci giorni dalla sottoscrizione della presente convenzione.
2. Il Comune assicura al Gestore, in particolar modo nel primo anno di esercizio della convenzione, il supporto necessario al corretto ed efficace avvio delle attività di gestione, fornendo dati, informazioni, assistenza e affiancamento, nei modi che saranno concordati tra i referenti.
Art. 11 - Calendario delle attività
1. Il Gestore organizza le attività da svolgere all'interno dell'impianto sportivo tenendo conto:
• Garantire e potenziare le attività della Scuola Calcio
• Garantire e potenziare le attività delle squadre di calico di cui all’art. 1 comma 2 lettera a)
• Garantire e favorire la fruizione degli spazi e attrezzature del centro alle diverse realà sportive operanti sul territorio comunale. In fase di programmazione dell’utilizzo del Centro il gestore dovrà garantire la precedenza alle Associazioni con sede sul territorio.
Sulla base delle informazioni disponibili il Gestore redige un calendario di tutte le attività e lo trasmette per l’approvazione al Comune entro il 31 Agosto di ogni anno.
2. Il Gestore dovrà integrare nel calendario le attività che il Comune intende promuovere, sostenere, organizzare, realizzare e che saranno comunicate entro il 30 novembre e il 30 giugno di ogni anno. Le attività o gli eventi non programmabili, proposti dal Comune, e non inseriti in calendario, dovranno essere comunicati al Gestore almeno 15 giorni prima della data di svolgimento e, in ogni caso, non potranno interferire con le programmazioni di tornei e campionati federali di rilevanza tale da prevedere il pagamento di un’ammenda nel caso di indisponibilità degli impianti.
3. Le attività non programmate dal Gestore dovranno essere comunicate al Comune 15 giorni prima del loro inizio.
4. Per consentire in tempo utile l’accensione degli impianti di riscaldamento e produzione acqua calda sanitaria, tutte le attività programmate dovranno essere comunicate al Servizio Lavori Pubblici entro e non oltre il 30 settembre. Invece relativamente ad attività non programmate, le stesse dovranno essere comunicate entro e non oltre 3 gg lavorativi dall’inizio dell’evento. In caso di mancato rispetto dei tempi sopracitati non potrà essere garantita la regolare accensione degli impianti.
5. L’impianto potrà anche essere affittato a singoli o gruppi di cittadini per attività sportiva occasionale qualora vi sia la disponibilità, soddisfatte le esigenze di calendario.
6. L'organizzazione di eventi di carattere non sportivo da parte del Gestore o di terzi dovrà essere preventivamente autorizzata dal Comune.
CAPO IV UTILIZZO DELL’IMPIANTO
Art. 12 - Modalità e orari di utilizzo dell'impianto
1. Il Gestore è tenuto ad utilizzare l'impianto sportivo per le finalità e gli obiettivi contenuti nella presente convenzione.
2. Le uniche attività consentite all'interno dell’Impianto sportivo sono quelle necessarie al perseguimento degli obiettivi indicati in convenzione, nonché quelle indicate dal Gestore nel progetto valutato in sede di gara d'appalto in tutte le parti ritenute idonee dal Comune.
3. Gli orari di utilizzo dell'impianto devono essere i più ampi possibili (nel rispetto delle norme sulla quiete pubblica) in modo da garantire lo svolgimento del maggior numero di attività possibili durante la giornata. Pertanto è compito del Gestore combinare opportunamente i calendari delle attività proprie e di soggetti terzi.
4. Tale utilizzo dovrà avvenire nel rispetto dei necessari limiti e riposi delle strutture in erba ed in sintetico sulla base del piano di manutenzione.
5. L'impianto sportivo è altresì disponibile per l'accesso al pubblico secondo orari di apertura e chiusura concordati con il Comune, entro il 31 Agosto. Il Gestore è tenuto a rispettare e a far rispettare gli orari.
6. In caso di svolgimento di eventi e/o manifestazioni, è compito del Gestore regolare gli orari di accesso del pubblico rispettando eventuali normative vigenti in materia di adempimenti per la realizzazione di manifestazioni pubbliche.
Art. 13 - Soggetti autorizzati all’utilizzo dell'impianto
1. Il Gestore è l'unico soggetto che, in forza della presente convenzione, è autorizzato a concedere l'uso dell’impianto sportivo a terzi.
2. Il Gestore deve garantire l'utilizzo dell'impianto agli alunni delle scuole di Flero in accordo con la direzione dell'Istituto Comprensivo, se richiesto.
3. Le richieste di utilizzo dell'impianto devono essere indirizzate al Gestore in forma scritta che, previo accord con il Comune, accoglie o nega l’autorizzazione nella medesima forma.
CAPO V - RAPPORTI ECONOMICI
Art. 14 - Utenze
1. Le spese per il consumo di acqua, gas ed energia elettrica sono a carico del Comune e da questi direttamente pagate al soggetto erogatore.
2. I contratti rimarranno intestati al Comune.
3. In caso di consumi anomali, riscontrati dal Comune sulla base dei trend storici, ovvero in caso di accertate modalità di utilizzo degli impianti con evidente spreco di energia elettrica, termica e/o idrica, il Comune si riserva di contestare al Gestore, in forma scritta e in contraddittorio, le rilevate anomalie. Al termine del contraddittorio è facoltà del Comune agire mediante rivalsa sul deposito cauzionale.
4. Il Gestore è tenuto a comunicare all’ufficio Lavori Pubblici eventuali temperature anomale degli ambienti superiori o inferiori ai limiti di legge.
Art. 15 - Tariffe per l'utilizzo dell'impianto
1. Il Gestore può concedere, previo preventivo assenso del Comune, l'utilizzo degli impianti e degli altri spazi, applicando tariffe che dovranno essere stabilite dal Comune su proposta dello stesso Gestore.
2. In caso di piu richieste il gestore dovrà dare sempre priorità alle associazioni con sede sul territorio comunale.
Art. 16 - Tariffe per l'iscrizione ai corsi
1. Considerate le finalità e gli obiettivi enunciati nella presente convenzione, il costo di iscrizione ai corsi di calcio e di atletica per bambino/ragazzo, per anno, non può essere superiore ad . (come da proposta tecnica)
2. Per eventuali altri corsi che dovessero essere organizzati dal Gestore o da terzi, il costo di iscrizione dovrà preventivamente essere concordato con il Comune.
Art. 17 - Sponsorizzazioni
1. Il Gestore è autorizzato ad acquisire sponsorizzazioni finalizzate al sostegno sia dei costi di gestione che delle attività sportive, o delle altre attività consentite, che si svolgono all'interno dell'impianto.
2. Nell’impianto sportivo possono essere esposte segnalazioni pubblicitarie finalizzate alla sponsorizzazione delle attività sportive svolte dal Gestore, al quale competono in esclusiva i relativi introiti ed ogni eventuale costo di allestimento.
3. A tal fine il Gestore dovrà presentare all’approvazione del competente organo comunale un progetto comprendente la tipologia del messaggio pubblicitario, la descrizione del supporto espositivo, l’ubicazione e la durata dell’esposizione.
4. Ogni concessione pubblicitaria o l’eventuale contratto stipulato dal Gestore con agenzia specializzata dovrà avere scadenza non successiva a quella della presente Convenzione.
5. L’Amministrazione si riserva il diritto di veto per ogni forma di pubblicità che costituisca violazione di legge o che a proprio insindacabile parere contrasti con la sensibilità comune. E’ parimenti vietata la pubblicità elettorale o comunque di partiti o formazioni politiche.
6. Il Gestore deve tenere un registro di tutti gli sponsor acquisiti e i relativi importi riscossi e trasmetterne ogni anno copia al Comune.
Art. 18 - Incassi per vendita biglietti
1. Il Gestore può stabilire l'ingresso a pagamento degli spettatori nell'impianto sportivo solo in caso organizzi direttamente manifestazioni o eventi sportivi, manifestazioni o eventi ricreativi/culturali che siano di richiamo per il pubblico.
2. In questi casi il Gestore è autorizzato a stabilire il prezzo del biglietto e le eventuali riduzioni, deve adempiere agli obblighi S.I.A.E., deve registrare separatamente gli incassi derivanti dalle diverse vendite di biglietti.
Art. 19 – Canone Concessorio
1. L’Affidatario si impegna a corrispondere al Concedente un canone di gestione, per ogni anno di durata del presente atto, pari a € piu iva. Il suddetto canone dovrà essere pagato in unica soluzione entro e non oltre il 30 luglio di ciascun anno.
2. Sulle rate pagate in ritardo rispetto alle date di scadenza di cui sopra devono essere corrisposti gli interessi legali.
CAPO VI - SERVIZI AGGIUNTIVI
Art. 20 - Realizzazione del progetto di gestione
1. Il Gestore si impegna a realizzare tutto quanto indicato e approvato dal Comune nell’offerta presentata in sede di gara.
2. Il contenuto dell’offerta di cui sopra, qui integralmente richiamato, costituisce impegno contrattuale.
3. In caso di inadempienza il Comune si riserva la facoltà di risolvere il contratto ai seni dell’art. 25 della presente convenzione.
Art. 21 - Gestione punto ristori
1. Almeno uno spazio all’interno del centro sportivo deve essere adibito a punto ristoro, quale servizio ad uso esclusivo dei fruitori dell'impianto sportivo.
2. Il Gestore è tenuto per ciascuno degli ambienti adibiti a punto ristoro a:
a. rispettare le procedure previste per la messa in esercizio.
b. rispettare la normativa vigente in materia edilizia e urbanistica, igienico sanitaria e di somministrazione alimenti e bevande, nonché le altre applicabili e non espressamente richiamate.
3. Lo spazio denominato “punto ristoro” è indicato dal Comune quale spazio idoneo a tale scopo; in alternativa il Gestore può svolgere il servizio in altro spazio nel rispetto delle normative richiamate al comma 2..
CAPO VII - GESTIONE DEL CONTRATTO
Art. 22 - Verifiche e controlli
1. Il Comune ha il potere di controllo e vigilanza sull’operato del Gestore all'interno dell’impianto sportivo e sul rispetto di quanto previsto dalla presente convenzione, nonché sulle condizioni economiche, finanziarie e patrimoniali del Gestore.
2. Il rendiconto della gestione del Gestore, redatto nelle forme previste dalla legge, dovrà essere inviato al comune entro 15 giorni dalla sua approvazione.
3. Al termine di ciascun anno sportivo e comunque entro il 15 luglio, il Gestore presenta al Comune uno specifico rendiconto relativo alle sole attività svolte all'interno dell’impianto sportivo comunale. Il rendiconto deve essere composto da:
a) prospetto sintetico con riepilogo delle entrate e delle spese suddivise per tipologia;
b) prospetto analitico con i dettagli relativi alle singole tipologie di entrata e di spesa con specificazione di origine e destinazione, importi parziali;
c) riepilogo degli introiti derivanti da sponsorizzazioni con indicazione dello sponsor;
d) riepilogo delle entrate e delle spese relative a manifestazioni ed eventi;
e) riepilogo degli introiti derivanti dalla gestione dei punti ristoro, anche se affidata a terzi;
f) relazione sull’andamento dell'anno sportivo con indicazione di tutti i dati utili alla verifica del raggiungimento degli obiettivi più volte richiamati nella presente convenzione.
4. II Comune si riserva la facoltà di richiedere documenti contabili giustificativi di entrate e spese relative alle attività svolte nell'impianto comunale qualora lo ritenga opportuno ai fini di una valutazione più completa del rendiconto.
Art. 23 - Obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari
1. A pena di nullità assoluta del presente contratto, le parti si obbligano a rispettare tutti gli obblighi previsti dalla Legge 13.08.2010 n. 136 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari ed in particolare:
a) l’obbligo per il Gestore di comunicare il numero di c/c bancario o postale dedicato alle movimentazioni finanziarie relative alla presente convenzione;
b) l’obbligo per il Gestore di comunicare le generalità e il codice fiscale degli operatori autorizzati a operazioni sul c/c di cui al punto a);
c) l’obbligo per il Gestore di inserire, a pena di nullità assoluta, negli eventuali contratti sottoscritti con i subappaltatori e con i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate al presente contratto, una apposita clausola ai fini del rispetto degli stessi obblighi di tracciabilità finanziaria posti in capo al Gestore medesimo.
In caso di accertato mancato rispetto degli obblighi di cui sopra il Comune di Flero procederà alla immediata risoluzione del presente contratto secondo quanto stabilito al successivo art. 25.
Art. 24 - Inadempienze e penali
1. L’Amministrazione Comunale si riserva di disporre controlli e di impartire eventuali disposizioni necessarie alla buona manutenzione degli impianti, arredi e attrezzature: eventuali deterioramenti e danni imputabili al Gestore daranno diritto alla rivalsa e/o risarcimento, previo formale e motivato provvedimento da parte dell’Amministrazione Comunale.
2. In caso di inadempienza degli obblighi stabiliti dal presente capitolato, l’Amministrazione Comunale, attraverso il Servizio competente, avrà la facoltà di applicare una penale compresa tra Euro 250,00.= e Euro 1.000,00.=, previa contestazione al Gestore dell’inadempienza rilevata.
3. Nel caso di reiterate contestazioni verrà dataformale disdetta, senza diritto ad indennizzo di sorta al Gestore. Nel caso in cui il Gestore non provveda a svolgere le mansioni affidate, a seguito di regolare diffida, l'Amministrazione Comunale potrà farle eseguire a terzi, addebitandone il costo al Gestore stesso.
4. L'Amministrazione ha diritto ad escutere direttamente in via amministrativa la cauzione, che nel termine di 30 giorni deve essere reintegrata dall’affidatario pena decadenza dell’affidamento.
Art. 25 - Cessione del contratto
5. E’ fatto divieto di cessione e/o sub-concessione della gestione dell’impianto sportive senza la preventiva autorizzazione scritta del Comune.
Art. 26 – Rescissione del contratto
E’ prevista la possibilità di rescissione del contratto da parte del Gestore con un preavviso di almeno tre mesi.
Art. 27 - Risoluzione della convenzione
1. Il Comune può disporre la risoluzione unilaterale del rapporto contrattuale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del Codice Civile, in qualsiasi momento prima della scadenza, senza diritto da parte del Gestore di indennizzo alcuno, nei seguenti casi:
a) grave imperizia o negligenza tale da compromettere la qualità e/o continuità del servizio;
b) grave e reiterata violazione di legge o degli obblighi assunti contrattualmente;
c) mancato pagamento della tariffa annuale di gestione ovvero il ritardato pagamento superiore a sessanta giorni;
d) grave e reiterata inadempienza nell’esecuzione degli interventi di manutenzione e in generale nella gestione del patrimonio Comunale;
e) mancato ripristino delle condizioni iniziali di esperienza, capacità e professionalità degli amministratori, dei dirigenti e dello staff tecnico;
f) mancata presentazione delle pratiche edilizie previste in caso di interventi alla struttura;
g) applicazione di tariffe superiori da quelle stabilite dal Comune;
h) dichiarazioni false in sede di rendiconto economico-patrimoniale- finanziario;
2. In caso di risoluzione del rapporto contrattuale, è fatto salvo il diritto del Comune di ottenere il rimborso delle spese per una nuova procedura di selezione, mediante rivalsa sul deposito cauzionale.
3. Resta comunque in ogni caso salvo il diritto del Comune di agire per il risarcimento dei danni.
4. La risoluzione nei casi di cui al comma 1 opera di diritto qualora il Comune comunichi tramite PEC o raccomandata A/R al Gestore di volersi avvalere della clausola risolutiva ex art.1456 Codice Civile.
5. Dalla comunicazione della risoluzione il Comune rientra immediatamente in possesso dei beni oggetto della convenzione ed ha la facoltà di assegnare la gestione ad altra società/associazione/ente informandone il precedente Gestore.
6. Le parti possono risolvere consensualmente il contratto qualora sussistano ragioni di opportunità valutate e formalizzate per iscritto di comune accordo dalle due parti.
Art. 28 – Cauzione
1. A garanzia di tutte le obbligazioni derivanti dalla presente convenzione, il Gestore è
obbligato a costituire una garanzia fideiussoria, bancaria o assicurativa a titolo di cauzione definitiva per un importo pari a € 6.000,00, che deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2 del Codice Civile, nonché l’operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.
2. In caso di escussione dovuta per gli effetti di cui ai precedenti articoli della convenzione, il Gestore ha l'obbligo di reintegro totale o parziale dell'importo.
3. La cauzione verrà restituita al termine del rapporto contrattuale.
Art. 29 – Codice di comportamento
1. E’ fatto obbligo all’aggiudicatario ed ai collaboratori dello stesso di garantire, per quanto compatibile, il massimo rispetto delle prescrizioni stabilite nel Codice di Comportamento
- ex Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62 e ex art. 54 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 - approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 07 del 22/01/2014.
Art. 30 - Tutela dei dati
1. I dati forniti dai soggetti previsti dalla presente convenzione verranno trattati in conformità a quanto previsto dalla vigente disciplina in materia di trattamento dei dati personali e nel perseguimento delle finalità istituzionali per le quali sono stati raccolti. Titolare del trattamento dei dati sarà il Comune.
2. La comunicazione dei dati potrà essere fatta unicamente ad altri soggetti pubblici che ne facciano richiesta scritta, previa verifica dell’interesse pubblico rilevante che ne giustifica la richiesta.
Art. 31 - Foro competente
1. Per ogni controversia il foro competente è quello di Brescia.
Art. 32 - Rinvio
1. Per quanto non espressamente previsto dalla presente convenzione si applicano tutte le altre norme regolamentari compatibili e si rinvia alle specifiche disposizioni di legge vigenti in material.