SCHEMA DI CONTRATTO DI APPALTO
SCHEMA DI CONTRATTO DI APPALTO
Tra
CONTRATTO DI APPALTO (1)
la società ........................, con sede in ..........................., iscritta al R.I. n................ di ....... in persona del
................
e
l’ente ..........
Rep. .............................
OGGETTO: Contratto d’appalto dei lavori di IMPRESA /ATI /Consorzio
REPUBBLICA ITALIANA
L’anno ............... - il giorno ............. - del mese di......................... - presso la sede dell’ente. in
.............
Avanti a me, dott .. - rogante - sono personalmente comparsi i seguenti signori della cui
identità e veste rappresentativa sono certo:
1. ........................ nat... a ........................ il ................... (.............) duemila......... - Direttore .................
domiciliat.... agli effetti del presente atto presso .................................. in ................... n. il quale interviene e
stipula il presente atto in qualità di legale rappresentante dell’ente (di seguito denominato “ente”), giusto
.................................................................... e che dichiara di agire esclusivamente in nome, per conto e nell’interesse della Ente che rappresenta;
2. ........................... nat..... a ....................... il .................. (...........), domiciliato agli effetti del presente atto presso la sede della Impresa [eventualmente: facente parte dell’ATI costituita con atto
Rep. n................ dd. .............. a rogito del Notaio dott. ............ con studio in....................... via , n.
.... - allegato sub “A” al presente atto quale sua parte integrante e sostanziale costituita tra ....................................
con sede legale a .........................in via ........................... n. ...... C.F. e Partita IVA .....................................
(mandataria); .............................................. con sede legale a ........................in via ......................... n. C.F. e
Partita IVA ......................................... (mandante); ..................................................... con sede legale a
...........................................in via ................................. n. .... C.F. e Partita IVA
.........................................(mandante)] il quale interviene ed agisce nel presente atto in qualità di ..........................
come risulta da allegato sub “B” al presente atto quale sua parte integrante e sostanziale ed in
quanto tale legale rappresentante dell’Impresa [eventualmente: ATI];
Essi comparenti, rinunciando d’accordo tra loro e con il mio consenso all’assistenza dei testimoni, mi chiedono di ricevere il seguente
Contratto di Appalto per la migliore intelligenza del quale premettono quanto segue. Premesso che:
– con decreto n. ..........dd. ................ è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di
................................................................ elaborato da........................................in esecuzione dell’incarico
conferito con atto Rep. n................ dd. ;
– che il progetto, validato con atto prot. n.........del prevede un importo dei lavori a base di gara pari a
complessivi euro ................ di cui euro per oneri per la sicurezza stimati dalla stazione appaltante
e non soggetti a ribasso, al netto del-l’IVA, ai sensi di legge;
– che con decreto n. ........... dd. ....................... è stata indetta la gara d’appalto esperita mediante
procedura...................... con il criterio del..................................... ai sensi ;
– che, in esito all’esperimento della procedura di gara, l’appalto è stato aggiudicato all’Impresa
.....................[eventualmente: Consorzio/ATI composta da ......................... (mandataria) ...........................
(mandante) ..............................(mandante)] con il ribasso del ............% ( ) sull’importo a base di
gara e, quindi, al prezzo offerto di euro .............................. , + euro per oneri per la sicurezza
stimati dalla stazione appaltante + IVA in misura di legge;
– che con decreto n. ...................... dd. è stata disposta l’aggiudicazione definitiva dell’appalto
nei confronti dell’Impresa ............................ ............................. [eventualmente: Consorzio/ATI composta da
............................... (mandataria) ........................... (mandante) .............................. (mandante)] ai sensi
dell’art. 11 del D.Lgs. 12.4.2006, 163 e s.m.i.;
– che con nota prot. n. ....... dd è stata inviata ai controinteressati la comunicazione di cui all’art. 11,
comma 10, e 79, comma 5, del predetto D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. e che alla data odierna è decorso il prescritto termine di stand still e che è pertanto possibile procedere alla stipulazione del contratto d’appalto con l’Impresa [eventualmente: ATI] aggiudicataria;
– che in ottemperanza al combinato disposto del decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490, dell’art. 10 del
D.P.R. 3.6.1998, n. 252 e dell’art. 116 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, è stata acquisita la documentazione antimafia conservata in atti;
– che ai sensi dell’art. 106, comma 3 del D.P.R. 5.10.2010, n. 207, il Responsabile del procedimento e l’appaltatore, hanno concordemente dato atto, nel relativo verbale da entrambe sottoscritto e conservato in atti, del permanere delle condizioni che consentono l’immediata esecuzione dei lavori, con riferimento a quelle di cui al comma 1, lett. a), b) e c) del medesimo articolo, senza alcuna contestazione né eccezione da parte dell’appaltatore stesso;
ciò premesso, i contraenti sopraindicati convengono e stipulano quanto segue:
ART. 1 – PREMESSE
Le premesse e gli atti in esse richiamati formano parte integrante e sostanziale del presente atto.
ART. 2 – OGGETTO DEL CONTRATTO
L’Ente, come sopra rappresentata, in virtù degli atti in premessa citati, affida all’IMPRESA [eventualmente: Consorzio/A.T.I. composta tra ................................ (mandataria); (mandante)
........................................(mandante)] che, a mezzo del sopraindicato legale rappresentante, accetta senza riserva
alcuna, l’appalto dei lavori di realizzazione di sulla base dell’offerta prodotta
in sede di gara e formulata mediante [ribasso unico percentuale sull’elenco prezzi o offerta a prezzi unitari, tramite completamento della “Lista delle lavorazioni e forniture”].
L’appalto comprende tutti i lavori, le forniture e le provviste e quant’altro necessario per dare i lavori, completamente compiuti secondo le condizioni stabilite dal presente contratto, dal Capitolato Speciale d’appalto e sulla scorta delle caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste nel progetto esecutivo e in tutti i suoi elaborati tecnici che l’appaltatore dichiara espressamente di conoscere e di accettare integralmente e che qui si intendono integralmente riportati e trascritti con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione.
L’appaltatore prende atto che l’esecuzione dei lavori deve avvenire nel rispetto della vigente normativa in materia e secondo le regole dell’arte.
ART. 3 – DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO
Fanno parte integrante del presente contratto e sono allegati allo stesso:
allegato sub “..........” l’offerta economica dall’appaltatore (eventualmente la “Lista delle lavorazioni e forniture” compilata dall’appaltatore in sede di gara);
allegato sub “. ” l’offerta tecnica dall’appaltatore (nel caso di aggiudicazione con il metodo dell’offerta
economicamente più vantaggiosa);
allegato sub “ ” il Capitolato Speciale d’appalto.
Ai sensi dell’art. 137 del D.P.R. 5.10.2010, n. 207, costituiscono, inoltre, parte integrante del contratto, ancorché formalmente non allegati al medesimo:
a) tutti gli elaborati del progetto esecutivo, incluso il cronoprogramma dei lavori, come da elenco allegato sub “. ”;
b) i piani di sicurezza di cui all’art. 131 del Codice dei Contratti;
c) il capitolato generale (se menzionato nel bando o nell’invito);
d) le polizze di garanzia.
Sono altresì contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme attualmente vigenti in materia di lavori pubblici ed in particolare:
1. Il Codice dei Contratti pubblici di lavori, servizi e forniture di cui al D.Lgs. 12.4.2006, n. 163 e s.m.i. (di seguito indicato come “D.Lgs. 163/2006”) ed il relativo Regolamento di esecuzione ed attuazione, nel testo approvato con D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e ss.mm.ii.; (di seguito indicato come “D.P.R. 207/2010”);
2. il capitolato generale d’appalto dei lavori di cui al D.M. 19.4.2000, n. 145 (di seguito indicato come “D.M.145/2000”);
3. il D.Lgs. 9.4.2008, n. 81 “Testo unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro” (di seguito indicato come “T.U.81/2008”) e sue successive modificazioni ed integrazioni;
4. ogni altra disposizione statale e regionale vigente.
Hanno invece effetto ai soli fini dell’aggiudicazione e sono altresì estranei al contratto e non ne costituiscono in alcun modo riferimento negoziale, le quantità delle singole lavorazioni indicate sugli atti progettuali, nonché i prezzi unitari delle stesse singole lavorazioni offerti dall’appaltatore in sede di gara relativamente alla sola parte di lavoro “a corpo”, se non limitatamente a quanto previsto in tema di “varianti”.
(eventuale) Fanno invece parte del contratto i prezzi unitari offerti dall’appaltatore in sede di gara per la parte di lavoro “a misura”, i quali costituiscono prezzi contrattuali e sono anche vincolanti per l’appaltatore ai fini della definizione, valutazione e contabilizzazione di eventuali varianti, addizioni e detrazioni in corso d’opera.
ART. 4 – INTERPRETAZIONE
In caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto o fra i citati elaborati e le norme del capitolato speciale, o di norme del detto capitolato speciale tra loro non compatibili o non compatibili con il contratto, o apparentemente non compatibili, e, in genere, in tutti i casi nei quali sia necessaria l’interpretazione delle clausole contrattuali e delle disposizioni del capitolato speciale d’appalto e degli elaborati, si procede applicando gli articoli in materia contenuti nel codice civile (1362 e ss.).
Negli appalti “a corpo” ovvero nella parte a corpo degli appalti “a corpo e a misura”, qualora si riscontrino differenze tra le previsioni economiche contenute nel computo metrico e/o nel computo metrico estimativo e gli elaborati grafici, prevalgono questi ultimi.
ART. 5 – CORRISPETTIVO DEL CONTRATTO
Il corrispettivo dovuto all’appaltatore per il pieno e perfetto adempimento dell’appalto è fissato, come da offerta allegata sub ........, in complessivi euro ............... (euro ................,00) più euro .............. (euro....................
) per oneri di sicurezza stimati dall’Ente, più IVA in misura di legge.
Ai sensi dell’art. 133 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. è esclusa la revisione dei prezzi, salvo quanto previsto ai commi 3 e seguenti dello stesso decreto.
ART. 6 – MODALITÀ DI STIPULAZIONE DEL CONTRATTO
(Ipotesi “a corpo”)
Il contratto è stipulato “a corpo” ai sensi dell’articolo 53, comma 4, del D.Lgs. 163/06 e s.m.i. e dell’art.119 del D.P.R. 207/2010.
L’importo del contratto, come determinato in sede di gara, resta fisso e invariabile, senza che possa essere invocata da alcuna delle parti contraenti alcuna successiva verificazione sulla misura o sul valore attribuito alla quantità.
(Alternativa 1 - per appalti aggiudicati con offerta di ribasso percentuale sull’importo a base di gara) Il ribasso percentuale offerto dall’aggiudicatario in sede di gara si estende e si applica ai prezzi unitari in elenco, utilizzabili esclusivamente per la definizione, valutazione e contabilizzazione di eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d’opera, qualora ammissibili ai sensi dell’art.132 del D.Lgs. n. 163/06 e s.m.i., nonché eventualmente ai lavori in economia.
(Alternativa 2 - per appalti aggiudicati con offerta a prezzi unitari) I prezzi unitari offerti dall’aggiudicatario in sede di gara non hanno alcuna efficacia negoziale e l’importo complessivo dell’offerta, anche se determinato attraverso l’applicazione dei predetti prezzi unitari alle quantità, resta fisso e invariabile, ai sensi dei commi 1 e 2; allo stesso modo non hanno alcuna efficacia negoziale le quantità indicate dalla Stazione appaltante negli atti progettuali e nella “lista”, anche qualora quest’ultima sia stata rettificata o integrata dal concorrente, essendo obbligo esclusivo di quest’ultimo il controllo e la verifica preventiva della completezza e della congruità delle voci e delle quantità indicate dalla stessa Stazione appaltante, e la formulazione dell’offerta sulla sola base delle proprie valutazioni qualitative e quantitative, assumendone i rischi.
Per i lavori di cui all’art. 2, comma 1, n. 2 del presente Contratto, previsti in economia negli atti progettuali e nella “Lista delle categorie di lavoro e forniture previste per l’esecuzione dell’appalto”, i prezzi unitari offerti dall’aggiudicatario in sede di gara costituiscono i prezzi contrattuali e sono da intendersi come l’elenco dei prezzi unitari.
I prezzi unitari di cui al comma 3, ancorché senza valore negoziale ai fini dell’appalto e della determinazione dell’importo complessivo dei lavori, sono vincolanti per la definizione, valutazione e contabilizzazione di eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d’opera, qualora ammissibili ai sensi dell’articolo 132 del Codice dei contratti, e che siano estranee ai lavori già previsti nonché agli eventuali lavori in economia.
(Ipotesi “a corpo e a misura”)
Il contratto è stipulato “a corpo e misura” ai sensi dell’articolo 53, comma 4 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. e dell’art.119 del D.P.R. 207/2010.
L’importo del contratto può variare, in aumento o in diminuzione, esclusivamente per la parte di lavori previsti, rispettivamente a misura ed eventualmente in economia negli atti progettuali e nella “Lista delle categorie di lavoro e forniture previste per l’esecuzione dell’appalto” di cui all’art. 119 del D.P.R. 207/2010, in base alle quantità effettivamente eseguite o definite in sede di contabilità.
Per la parte di lavoro prevista “a corpo” negli atti progettuali e nella “lista”, i prezzi unitari offerti dall’aggiudicatario in sede di gara non hanno alcuna efficacia negoziale e l’importo complessivo dell’offerta, anche se determinato attraverso l’applicazione dei predetti prezzi unitari alle quantità, resta fisso e invariabile.
Allo stesso modo non hanno alcuna efficacia negoziale le quantità indicate dalla Stazione appaltante negli atti progettuali e nella “lista”, ancorché rettificata o integrata dal concorrente, essendo obbligo esclusivo di quest’ultimo il controllo e la verifica preventiva della completezza e della congruità delle voci e delle quantità indicate dalla stessa Stazione appaltante, e la formulazione dell’offerta sulla sola base delle proprie valutazioni qualitative e quantitative, assumendone i rischi.
Per i lavori previsti rispettivamente a misura e, se del caso, in economia negli atti progettuali e nella “lista”, i prezzi unitari offerti dall’aggiudicatario in sede di gara costituiscono i prezzi contrattuali e sono da intendersi a tutti gli effetti come “elenco dei prezzi unitari”.
I prezzi unitari offerti dall’aggiudicatario in sede di gara, anche se indicati in relazione al lavoro “a corpo”, sono per lui vincolanti per la definizione, valutazione e contabilizzazione di eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d’opera, qualora ammissibili ed ordinate o autorizzate ai sensi dell’articolo 132 del Codice dei contratti, e che siano inequivocabilmente estranee ai lavori a corpo già previsti.
(Ipotesi “ a misura”)
Il contratto è stipulato interamente “a misura” ai sensi dell’articolo 53, comma 4, del Codice dei contratti. L’importo del contratto può variare, in aumento o in diminuzione, in base alle quantità effettivamente eseguite. (Per appalti da aggiudicare mediante offerta al ribasso percentuale) Il ribasso percentuale offerto
dall’aggiudicatario in sede di gara si intende offerto e applicato a tutti i prezzi unitari in elenco i quali, così ribassati, costituiscono i prezzi contrattuali da applicare alle singole quantità eseguite.
(Oppure, in alternativa, per appalti da aggiudicare mediante offerta a prezzi unitari) I prezzi unitari offerti dall’aggiudicatario in sede di gara costituiscono i prezzi contrattuali e sono da intendersi a tutti gli effetti come “elenco dei prezzi unitari”; essi sono applicati alle singole quantità eseguite.
I prezzi contrattuali sono vincolanti anche per la definizione, valutazione e contabilizzazione di eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d’opera, qualora ammissibili ed ordinate o autorizzate ai sensi dell’articolo 132 del Codice dei contratti.
ART. 7 – TERMINI DEI PAGAMENTI E TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI
I pagamenti, ai sensi dell’art. 141 del D.P.R. 207/2010, avvengono per stati di avanzamento, mediante emissione di certificato di pagamento ogni volta che i lavori eseguiti, aumentati degli eventuali materiali utili a piè d’opera depositati in cantiere (questi ultimi valutati per la metà del loro importo), contabilizzati al netto del ribasso d’asta, comprensivi della relativa quota degli oneri per la sicurezza, raggiungano un importo netto non inferiore a euro .......... (diconsi /00).
A garanzia dell’osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori, ai sensi dell’art. 4 comma 3 del
D.P.R. 207/2010, sull’importo netto progressivo dei lavori è operata una ritenuta dello 0,50 per cento (0,50%) da liquidarsi, nulla ostando, in sede di conto finale.
I termini per i pagamenti sono indicati all’art. 143 del D.P.R. 207/2010.
(eventualmente) Non verranno corrisposti interessi per ritardo nei pagamenti per il periodo intercorrente tra la richiesta di somministrazione del finanziamento dell’opera e l’erogazione alla stazione appaltante in caso di mutuo con la Cassa Depositi e Prestiti.
Per eventuali cessioni di credito si fa rinvio all’art. 117 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.
L’aggiudicatario assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13.8.2010 n. 136 e successive modificazioni, con particolare riferimento all’art. 3.
Nei contratti stipulati, per l’esecuzione anche non esclusiva del presente appalto, tra l’appaltatore e i subappaltatori/subcontraenti e nei contratti tra subappaltatori e propri subcontraenti dovranno essere inserite apposite clausole con cui i subappaltatori/subcontraenti assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla succitata legge.
L’appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di .......... – della notizia di inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
I pagamenti dovranno essere effettuati, con modalità tracciabili ai sensi dell’art. 3 della L. n. 136/2010, con accredito sul conto corrente bancario/postale - codice IBAN .... acceso presso la Banca ... - Filiale/Agenzia di .....
/Sportello postale di .. - che l’appaltatore ha indicato come conto corrente dedicato in relazione all’appalto in
oggetto.
I soggetti delegati ad operare sul suddetto conto corrente dedicato sono:
sig. ............................................................................ nato a ......................... (prov ),
il ............................................ residente in ................................................, via .........................................., n. C.F.
n ;
sig. .......................................................................... nato a ......................... (prov ),
il ............................................ residente in ................................................, via .........................................., n. C.F.
n ;
Eventuali modifiche comunicate dall’appaltatore in relazione ai dati di cui ai precedenti commi non
comportano necessità di stipula di un apposito atto aggiuntivo.
Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni finanziarie relative al presente appalto costituisce, ai sensi dell’art. 3, comma 9-bis della L. n. 136/2010 e successive modificazioni, causa di risoluzione del presente contratto.
L’Amministrazione è esentata da qualsiasi responsabilità in ordine ai pagamenti suddetti se disposti in attuazione delle disposizioni suddette.
ART. 8 – SUBAPPALTO
L’appaltatore ha indicato, in sede di offerta, i lavori che intende subappaltare, come di seguito elencati, previa autorizzazione della stazione appaltante, e nel rispetto dell’articolo 118, comma 1 del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163, come mod. e int. nella misura, alle condizioni, con i limiti e le modalità previste dal predetto art. 118 e dal capitolato speciale d’appalto, fermi, per le categorie super specializzate di cui al novellato art. 37, comma 11 del D.Lgs.163/2006 e s.m.i., il limite massimo per ognuna del 30% e ai sensi dell’art. 122 del D.Lgs.163/2006 e s.m.i. (per l’affidamento di lavori sotto la soglia comunitaria, il limite massimo subappaltabile per le lavorazioni della categoria prevalente pari al 20%):
Opere di cui alla categoria prevalente: .......................................................................
Opere a qualificazione obbligatoria: ..........................................................................
Scorporabili e subappaltabili: ..........................................................................................
Ulteriori categorie scorporabili e subappaltabili: ...........................................................
L’Amministrazione stabilisce che l’Impresa affidataria provvederà direttamente al pagamento dei subappaltatori a norma del comma 3 dell’art. 118 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., salvo esigenze particolari accertate in corso d’opera, nel qual caso, potrà venir disposta la liquidazione diretta al subappaltatore.
È fatto obbligo all’Appaltatore di comunicare tempestivamente all’Amministrazione, per tutti i sub-contratti, il nome del sub-contraente, l’importo del sub-contratto, l’oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati nonché le date di inizio e fine del rapporto di sub-contratto anche ai fini della verifica della regolarità contributiva. In difetto e/o anche in parziale omissione di tale comunicazione, ogni e qualsiasi evenienza che dovesse verificarsi in cantiere (ad esempio, con riferimento alla sicurezza ed incolumità di persone o agli adempimenti contributivi) sarà integralmente addebitabile all’Appaltatore.
I contratti di subappalto dovranno rispettare, a pena di inammissibilità dell’istanza di autorizzazione al subappalto, la disciplina di cui al D.Lgs. n. 231/2002 recante l’Attuazione della Direttiva 2000/35/CE e s.m.i. (relativa alla lotta contro i ritardi nel pagamento delle transazioni commerciali).
I contratti di subappalto dovranno rispettare, a pena di nullità, la disciplina di cui all’art. 3, comma 9 della Legge 13.8.2010, n. 136 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari.
ART. 9 – DEPOSITO CAUZIONALE DEFINITIVO
A garanzia degli impegni assunti con il presente appalto, il deposito cauzionale di cui all’art. 113 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. viene definito in ragione di euro ................................. ( ,00) pari al 10% dell’importo
contrattuale (al netto dell’IVA ed al lordo degli oneri per la sicurezza e degli eventuali oneri per la sicurezza derivanti da rischi interferenziali).
(eventuale) La cauzione è ridotta del 50% in quanto l’Impresa/ATI è in possesso della certificazione di qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000 ai sensi dell’art. 75, comma 7 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.
A tale fine l’appaltatore ha prodotto la fideiussione bancaria/polizza fideiussoria assicurativa n. ...............
rilasciata dalla ................... Filiale di ............. in data .............. conservata in atti, redatta secondo le modalità indicate nel D.M. 123/2004.
La garanzia dovrà essere integrata entro 10 (dieci) giorni ogni volta che la stazione appaltante abbia proceduto alla sua escussione, anche parziale, a seguito della comminazione di eventuali penalità.
Lo svincolo del deposito cauzionale definitivo avverrà sulla base delle disposizioni di cui all’art. 113, comma 3
del D.Lgs. 163/2006 ed all’art. 123 del D.P.R. 207/2010.
La garanzia cessa di avere effetto ed è svincolata automaticamente alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio dell’opera.
ART. 10 – GARANZIE ASSICURATIVE
Ai sensi dell’art. 129 del Codice dei contratti pubblici e dell’art. 125 del D.P.R. 207/2010, l’appaltatore ha prodotto la polizza n. .................. emessa da ......................... Agenzia di .......................................... in data
............................... conservata in atti, quale garanzia per tutti i rischi derivanti dall’esecuzione dell’opera, per un massimale di euro ................................... (.......................,00), nonché contro la responsabilità civile per danni
causati a terzi nell’esecuzione dei lavori per un massimale di euro .............................. ( ,00).
ART. 11 – TERMINI PER L’INIZIO ED ULTIMAZIONE DEI LAVORI
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 159 del D.P.R. 207/2010, il tempo utile per ultimare tutti i lavori in appalto è fissato in giorni ........................ ( ) naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di
consegna dei lavori medesimi secondo quanto previsto nel cronoprogramma allegato sub “. ” al presente atto
quale sua parte integrante e sostanziale.
La consegna dei lavori andrà effettuata ai sensi degli artt. 153 e ss. del D.P.R. 207/2010.
Nel termine contrattuale è computata una quota pari al per andamento climatico sfavorevole.
L’Appaltatore deve trasmettere all’Ente, prima della formale CONSEGNA dei lavori, la comunicazione di avvenuta “Denuncia di Nuovo Lavoro” effettuata agli enti previdenziali, assicurativi ed antinfortunistici inclusa la Cassa Edile della Provincia di , nonché copia della nomina del medico competente.
ART. 12 – (eventuale) CONSEGNA ANTICIPATA
Nel caso in cui l’Ente avesse necessità di utilizzare, anche parzialmente, quanto realizzato in attuazione del contratto in oggetto, prima e nelle more dell’emissione del certificato di collaudo provvisorio, si seguirà la disposizione di cui all’art. 230 del D.P.R. 207/2010.
In tale ipotesi il Responsabile del procedimento redigerà idoneo verbale in contraddittorio per la consegna anche parziale di cui sopra, manlevando così da responsabilità l’appaltatore per la vigilanza e custodia di quanto oggetto della consegna anticipata, salve ed impregiudicate le risultanze del successivo collaudo.
L’Ente si riserva di chiedere all’organo di collaudo la relazione prevista dall’art. 230 del D.P.R. n. 207/2010.
ART. 13 – PENALE PER I RITARDI
Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per l’esecuzione dei lavori, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nell’ultimazione dei lavori o per le scadenze fissate nel programma temporale dei lavori, è applicata una penale pari allo (2) ..............
( per mille) dell’importo contrattuale (al lordo degli oneri di sicurezza ed al netto dell’IVA).
La penale, con l’applicazione della stessa quota percentuale di cui al precedente comma, trova applicazione anche in caso di ritardo nell’inizio dei lavori, nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione e nel mancato rispetto delle soglie temporali intermedie fissate nell’apposito programma dei lavori, in proporzione ai lavori non ancora eseguiti.
Ai sensi dell’art. 145 del D.P.R. 207/2010 la misura complessiva della penale non potrà superare il 10% (diecipercento) dell’importo contrattuale, pena la facoltà per la stazione appaltante di risolvere il contratto in danno dell’appaltatore.
Nel caso di penali comminate per ritardo nelle soglie temporali intermedie, qualora il ritardo si presenti anche rispetto al termine finale, la penale per il mancato rispetto del termine di ultimazione è da aggiungere alla penale per il ritardo nelle singole scadenze intermedie.
L’applicazione di penalità non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla amministrazione a causa dei ritardi imputabili all’appaltatore.
ART.14 – (eventuale) PREMIO DI ACCELERAZIONE
In ragione dello specifico e preminente interesse all’ultimazione anticipata dei lavori, qualora la predetta ultimazione finale avvenga in anticipo rispetto al termine contrattualmente previsto e l’esecuzione dell’appalto sia stata conforme alle obbligazioni assunte, all’appaltatore è riconosciuto, ai sensi dell’art.145 del D.P.R. 207/2010, un premio di accelerazione per ogni giorno di anticipo sul termine finale, pari al per mille (3)
dell’importo contrattuale (al lordo degli oneri di sicurezza ed al netto dell’IVA).
Il premio di accelerazione non si applica alle scadenze intermedie o alle ultimazioni parziali.
L’adozione di perizie di variante riconducibili alla fattispecie di cui all’art. 132, comma 1, lett. a) e e), comma 3, secondo periodo del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. comporterà l’inapplicabilità dell’istituto in parola.
ART. 15 – DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO
Il presente contratto non può essere ceduto a pena di nullità, ai sensi dell’art. 118, comma 1 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., salvo quanto previsto dall’art. 116 dello stesso Decreto.
ART. 16 – PROVVEDIMENTI IN CASO DI FALLIMENTO
In caso di fallimento dell’appaltatore la Amministrazione si avvale, salvi ogni altro diritto ed azione a tutela dei propri interessi, della procedura prevista dall’art. 140 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.
ART. 17 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
La stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto nei casi previsti dagli articoli 135 e 136 del D.Lgs 12.4.2006, n. 163 e dall’art. 153, comma 7 del D.P.R., n. 207/2010, nonché nelle seguenti ipotesi:
a) inadempimento alle disposizioni del direttore dei lavori riguardo ai tempi contrattuali di esecuzione, avuto riguardo all’importanza della prestazione inadempiuta nell’ambito dell’appalto;
b) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell’esecuzione dei lavori;
c) inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, l’igiene e la salute sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;
d) sospensione dei lavori senza giustificato motivo; in questa fattispecie, la risoluzione interverrà ad avvenuto esaurimento del limite massimo della penale applicata, ovvero anche prima in presenza di un pubblico interesse manifestato con diffida della stazione appaltante;
e) rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei lavori nei termini previsti dal contratto e comunque dopo aver accumulato un ritardo di giorni 60 (sessanta) naturali e consecutivi rispetto alla soglia stabilita nel cronoprogramma per fatti imputabili all’appaltatore;
f) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto;
g) non rispondenza dei beni forniti, alle specifiche di contratto o allo scopo dell’opera;
h) provvedimento del committente o del responsabile dei lavori, su proposta del coordinatore per l’esecuzione dei lavori, ai sensi dell’articolo 92, comma 1, lett. e) del D.Lgs. 9.4.2008, n. 81 e ss. mm. e ii.;
i) perdita, da parte dell’appaltatore, dei requisiti per l’esecuzione dei lavori, quali il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione;
j) frode nell’esecuzione dei lavori;
k) mancata osservanza delle disposizioni sugli obblighi di tracciabilità di cui all’art. 7 del presente contratto. L’appaltatore è sempre tenuto al risarcimento dei danni a lui imputabili.
L’eventuale ritardo dell’appaltatore rispetto ai termini per l’ultimazione dei lavori o sulle scadenze esplicitamente fissate allo scopo dal programma temporale superiore a 60 (sessanta) giorni naturali consecutivi
produce la risoluzione del contratto, a discrezione della Stazione appaltante e senza obbligo di ulteriore motivazione, ai sensi dell’art. 136 del D.Lgs. 163/2006.
La risoluzione opera di diritto, all’avvenuto riscontro del verificarsi di una delle condizioni di inadempimento di cui sopra, accertata in contraddittorio tra le parti e comunicata all’appaltatore secondo le modalità previste nel Codice di Procedura Civile.
Restano impregiudicate le ulteriori azioni di tutela risarcitoria della stazione appaltante.
Il presente contratto viene risolto di diritto, ai sensi dell’art. 1456 del codice civile, con semplice pronuncia di risoluzione, nel caso in cui le transazioni finanziarie siano state eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane S.p.A.
ART. 18 – RECESSO DAL CONTRATTO
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 134 del D.Lgs. 163/2006, l’Amministrazione ha il diritto di recedere in qualunque tempo dal contratto.
Analoga facoltà è riconosciuta all’appaltatore soltanto per ritardo nella consegna dei lavori imputabile a fatti o colpa della stazione appaltante ai sensi dell’art. 153, commi 8 e 9 del D.P.R. 207/2010.
ART. 19 – SOSPENSIONE E RIPRESA DEI LAVORI E PROROGA DEL TERMINE DI ULTIMAZIONE
In caso di sospensione dei lavori, di ripresa e di proroga del termine di ultimazione dei lavori stessi, si applicano gli artt. 24, 25 e 26 del D.M. 145/2000 e gli artt. 158, 159, 160 del D.P.R. 207/2010.
In caso di sospensione illegittima si fa rinvio alle disposizioni di cui all’art. 160 del D.P.R. 207/2010 ed all’art.
25 del D.M. 145/2000.
Nel caso di avverse condizioni metereologiche, la sospensione potrà essere disposta qualora ecceda la percentuale computata nel termine di esecuzione ai sensi dell’art. 11, comma 3 del presente Atto.
È altresì ammessa la sospensione dei lavori su ordine del direttore dei lavori nei casi di forza maggiore, o di altre circostanze speciali che impediscono l’esecuzione o la realizzazione a regola d’arte dei lavori stessi, compresa la necessità di procedere alla redazione di una variante in corso d’opera nei casi previsti dall’art. 161 del D.P.R. 207/2010.
La sospensione dei lavori permane per il tempo necessario a far cessare le cause che ne hanno comportato la interruzione.
Non costituisce motivo di proroga:
- il ritardo nell’installazione del cantiere e nell’allacciamento alle reti tecnologiche necessarie al suo funzionamento, per l’approvvigionamento dell’energia elettrica e dell’acqua;
- l’adempimento di prescrizioni o il rimedio a inconvenienti o infrazioni riscontrate dal Direttore dei Lavori, dal Coordinatore per l’esecuzione dei lavori ove nominato o dagli Organi di vigilanza in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;
- l’esecuzione di accertamenti integrativi che l’appaltatore ritenesse di dover effettuare per la esecuzione delle opere di fondazione, delle strutture e degli impianti, salvo che siano ordinati dalla Direzione dei Lavori o espressamente approvati da questa;
- il tempo necessario per l’esecuzione di prove sui campioni, di sondaggi, analisi e altre prove assimilabili;
- la mancanza dei materiali occorrenti o la ritardata consegna degli stessi da parte delle ditte fornitrici ed altre eventuali controversie tra l’appaltatore, i fornitori, i sub-affidatari ed altri incaricati nonché le eventuali vertenze a carattere aziendale tra l’appaltatore e il proprio personale dipendente.
ART. 20 – CONTROVERSIE
In caso di contenzioso si fa rinvio alle disposizioni di cui alla parte IV – artt. 239 e ss. – del D.Lgs. 163/2006 e
s.m.i. e all’art. 34 del D.M. 145/2000.
Nell’ipotesi di accordo bonario saranno applicate le modalità procedurali ex art. 240 del D.Lgs. n. 163/2006 e
s.m.i.
Tutte le controversie derivanti dall’esecuzione del contratto, comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell’accordo bonario, saranno deferite alla cognizione della competente Autorità Giurisdizionale Ordinaria con l’esclusione espressa di qualsiasi devoluzione al giudizio arbitrale.
Il Foro competente è sin d’ora individuato in quello di .............
ART. 21 – OBBLIGHI DELL’APPALTATORE NEI CONFRONTI DEL PERSONALE DIPENDENTE
Ai sensi e per gli effetti degli artt. 4, 5 e 6 del D.P.R. 207/2010, l’appaltatore si obbliga ad applicare o far applicare integralmente nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti impiegati nell’esecuzione dell’appalto, anche se dipendenti da Imprese subappaltatrici con sede al di fuori dalla Regione , le condizioni economiche e
normative previste dai contratti collettivi nazionali e locali di lavoro della categoria vigenti nella regione durante il periodo di svolgimento dei lavori, ivi compresa l’iscrizione dei lavoratori stessi alle casse edili della Provincia di
............., anche ai fini dell’accentramento contributivo.
L’appaltatore prende atto che il pagamento dei corrispettivi a titolo di saldo da parte dell’ente appaltante per le prestazioni oggetto del contratto è subordinato all’acquisizione della documentazione unica di regolarità contributiva anche dei subappaltatori.
L’appaltatore si obbliga altresì a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarietà paritetica, previste per i dipendenti dalla vigente normativa, con particolare riguardo a quanto previsto dall’art 118, comma 6, del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.
L’appaltatore è tenuto all’esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti, contratti nazionali di lavoro e accordi integrativi, territoriali ed e di secondo livello, per il settore di attività vigenti in materia, nonché eventualmente di quelle entrate in vigore nel corso dei lavori.
I suddetti obblighi vincolano l’appaltatore anche qualora non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura o dalle dimensioni dell’impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica.
In caso di inottemperanza, accertata dalla stazione appaltante o a essa segnalata da un ente preposto, la medesima Amministrazione comunica all’appaltatore l’inadempienza accertata e procede a una detrazione del 20 per cento sui pagamenti in acconto, se i lavori sono in corso di esecuzione, ovvero alla sospensione del pagamento del saldo, se i lavori sono ultimati, destinando le somme così accantonate a garanzia dell’adempimento degli obblighi di cui sopra; il pagamento all’impresa appaltatrice delle somme accantonate non è effettuato sino a quando non sia stato accertato che gli obblighi predetti sono stati integralmente adempiuti. In caso di crediti insufficienti allo scopo, si procede all’escussione della garanzia fideiussoria.
ART. 22 – ONERI E OBBLIGHI A CARICO DELL’APPALTATORE
Oltre a quanto previsto nel presente contratto, in tutti i piani per le misure di sicurezza fisica dei lavoratori e nel Capitolato Speciale d’Appalto, sono a carico dell’appaltatore gli oneri e gli obblighi che seguono:
Oneri e obblighi generali
a) la fedele esecuzione del progetto e degli ordini impartiti per quanto di competenza, dal Direttore dei Lavori, in conformità alle pattuizioni contrattuali, in modo che le opere eseguite risultino a tutti gli effetti collaudabili, esattamente conformi al progetto e a perfetta regola d’arte, richiedendo al medesimo Direttore dei Lavori tempestive disposizioni scritte per i particolari che eventualmente non risultassero da disegni, dal capitolato o dalla descrizione delle opere;
b) la custodia, la conservazione e ogni responsabilità sulle opere realizzate, sui materiali e sulle attrezzature depositate in cantiere, anche se non di sua proprietà, dal momento della consegna dei lavori alla presa in consegna da parte della Amministrazione che deve tradursi in un idoneo verbale da redigersi in contradditorio tra le parti;
c) l’accatastamento e l’aggiornamento della mappa catastale dell’immobile realizzato e/o ristrutturato (4);
Oneri e obblighi organizzativi
a) il mantenimento di una sede operativa nell’ambito del territorio comunale, munita di recapito telefonico adeguatamente presidiato (con esclusione di segreteria telefonica o di altri sistemi automatizzati) durante il corso di tutta la giornata lavorativa e per la durata dei lavori sino all’emissione del certificato di collaudo (o di regolare esecuzione);
b) la costruzione e la manutenzione, entro il recinto del cantiere, dei locali ad uso ufficio del personale di Direzione Lavori, assistenza e coordinamento alla sicurezza, arredati, illuminati e provvisti di armadio chiuso a chiave, tavolo, sedie ed attrezzatura idonea (computer con sistema operativo Windows e idonei applicativi (Office), e materiale di cancelleria) (5);
c) la realizzazione dei tracciamenti, rilievi, misurazioni, prove, verifiche, esplorazioni, capisaldi, controlli e simili (che possano occorrere dal giorno in cui inizia la consegna fino al compimento del collaudo provvisorio) tenendo a disposizione del Direttore dei lavori i disegni e le tavole per gli opportuni raffronti e controlli, con divieto di darne visione a terzi e con formale impegno di astenersi dal riprodurre o contraffare i disegni e i modelli avuti in consegna.
Oneri e obblighi per l’attivazione, la gestione ed il mantenimento del cantiere
a) l’effettuazione dei movimenti di terra e di ogni altro onere relativo alla formazione del cantiere attrezzato, ivi comprese le vie di accesso, in relazione alla entità dell’opera, con tutti i più moderni e perfezionati impianti per assicurare una perfetta e rapida esecuzione di tutte le opere prestabilite, ponteggi e palizzate, adeguatamente protetti, in adiacenza di proprietà pubbliche o private, la recintazione nei termini previsti dalle vigenti disposizioni;
b) la manutenzione quotidiana ed il mantenimento, in perfetto stato di conservazione, di tutte le opere realizzate e di tutto il complesso del cantiere sino all’emissione del certificato di collaudo ed il mantenimento delle condizioni di sicurezza del traffico pedonale e veicolare in tutte le aree, pubbliche e private, limitrofe ed antistanti il cantiere. In particolare la sistemazione delle sue strade, i rifacimenti e le riparazioni al piano stradale danneggiato, agli accessi ed ai cantieri, inclusa l’illuminazione delle vie d’accesso e del cantiere stesso; la continuità degli scoli delle acque e quant’altro necessario a rendere sicuri il transito e la circolazione dei veicoli e delle persone addette ai lavori tutti, ivi comprese le eventuali opere scorporate o affidate a terzi dallo stesso ente appaltante;
c) il mantenimento in buono stato di servizio tutti gli attrezzi e dei mezzi d’opera, delle strade e dei ponti di servizio esistenti, che occorrano per i lavori;
d) la pulizia quotidiana del cantiere e delle vie di transito e di accesso allo stesso, oltre che di quelle interessate dal passaggio di automezzi, compreso lo sgombero dei materiali di rifiuto, anche se abbandonati da altre ditte, sino alle discariche autorizzate;
e) il divieto di deposito di materiali fuori dal recinto di cantiere, anche per brevissimo tempo (in difetto, sarà comminata una apposita penale in misura da euro 50,00 ad euro 200,00 per ogni infrazione accertata);
f) la predisposizione degli attrezzi, dei ponti, delle armature, delle puntellazioni e quant’altro occorre alla esecuzione piena e perfetta dei lavori nei termini previsti dalle vigenti norme in materia di sicurezza nei cantieri, ivi compresa la realizzazione e mantenimento di tutte le opere provvisionali necessarie, nel corso dei lavori, anche su disposizione del Direttore dei lavori e/o del Coordinatore per l’esecuzione dei lavori, per l’esecuzione delle opere e per la protezione e sicurezza dei lavoratori;
g) l’idonea protezione dei materiali impiegati e messi in opera a prevenzione di danni di qualsiasi natura e causa, nonché la rimozione di dette protezioni a richiesta della direzione lavori. Nel caso di sospensione dei lavori dovrà essere adottato ogni provvedimento necessario ad evitare deterioramenti di qualsiasi genere e per qualsiasi causa alle opere eseguite, restando a carico dell’appaltatore l’obbligo di risarcimento degli eventuali danni conseguenti al mancato o insufficiente rispetto della presente norma;
h) la guardiania e la sorveglianza diurna e notturna nell’arco delle 24 ore giornaliere; ai sensi dell’articolo 22 della L. 13.9.1982, n. 646, la custodia continuativa deve essere affidata a personale provvisto di qualifica di guardia particolare giurata. La violazione della presente prescrizione comporta la sanzione dell’arresto fino a tre mesi o dell’ammenda da euro 51,65 ad euro 516,46.
Oneri e obblighi correlati alle forniture e trasporti
a) la fornitura e il trasporto, a piè d’opera, di tutti i materiali e mezzi occorrenti per l’esecuzione dei lavori, franchi di ogni spesa di imballo, trasporto, tributi ed altra eventualmente necessaria;
b) l’assunzione a proprio ed esclusivo carico dei rischi derivanti dai trasporti;
c) la fornitura di tutti i mezzi d’opera (attrezzi, ponteggi, cavalletti, sollevatori e similari) necessari ai lavori e l’approntamento di tutte le opere, anche a carattere provvisorio, occorrenti per assicurare la non interferenza dei lavori con quelli di altre imprese o eseguiti in economia dalla stazione appaltante, il tutto rispondente alle norme antinfortunistiche vigenti in modo da garantire la incolumità del personale e dei terzi;
d) il ricevimento, lo scarico e il trasporto nei luoghi di deposito o nei punti di impiego secondo le disposizioni della Direzione Lavori, comunque all’interno del cantiere, dei materiali e dei manufatti esclusi dal presente appalto e approvvigionati o eseguiti da altre ditte per conto dell’ente appaltante e per i quali compete, a termini di contratto, all’appaltatore l’assistenza alla posa in opera. I danni che, per cause dipendenti dall’appaltatore, fossero apportati ai materiali e manufatti suddetti dovranno essere ripristinati a carico dello stesso appaltatore;
e) la concessione, su richiesta della Direzione Lavori, a qualunque altra impresa alla quale siano affidati lavori non compresi nel presente appalto, dell’uso parziale o totale dei ponteggi di servizio, delle impalcature, delle costruzioni provvisorie e degli apparecchi di sollevamento per tutto il tempo necessario all’esecuzione dei lavori che l’ente appaltante intendesse eseguire direttamente ovvero a mezzo di altre ditte dalle quali, come dall’ente appaltante, l’impresa non potrà pretendere compensi di sorta, tranne che per l’impiego di personale addetto ad impianti di sollevamento;
f) la fornitura e manutenzione dei cartelli di avviso, di fanali di segnalazione notturna nei punti prescritti e di quanto altro indicato dalle disposizioni vigenti a scopo di sicurezza, nonché l’illuminazione notturna del cantiere e delle vie d’accesso al cantiere medesimo.
Oneri e obblighi a conclusione dei lavori
a) la pulizia di tutte le opere, delle aree pubbliche o private adiacenti al cantiere e, nel caso di ampliamento di edifici, anche nei locali già esistenti insudiciatisi nell’esecuzione delle opere nuove al termine dei lavori. La stazione appaltante non prenderà in consegna l’immobile in mancanza della suddetta pulizia (6);
b) il ripristino di tutti i confini e picchetti di segnalazione, nelle posizioni inizialmente consegnate dalla stessa Direzione Lavori prima dell’ultimazione dei lavori e, comunque, a semplice richiesta della Direzione Lavori;
c) la consegna, prima della smobilitazione del cantiere, di un certo quantitativo di materiale usato, per le finalità di eventuali successivi ricambi omogenei, previsto dal Capitolato speciale o precisato da parte della Direzione Lavori con ordine di servizio e che sarà liquidato in base al solo costo del materiale;
d) la consegna, contestualmente alla fine dei lavori e comunque non oltre il termine di 10 giorni naturali e consecutivi dalla ultimazione degli stessi, di tutti i certificati necessari a rendere l’opera completamente utilizzabile alla data della fine dei lavori, indipendentemente da eventuali contestazioni con subaffidatari o altri fornitori. Nel caso in cui debba essere acquisita l’agibilità della struttura, all’appaltatore è fatto obbligo di provvedere alla consegna, al Responsabile del procedimento, entro il termine di giorni 10 dalla data di ultimazione dei lavori, di tutta la documentazione necessaria alla richiesta dell’agibilità stessa, come da normative vigenti (7);
e) la mancata o tardiva presentazione della suddetta documentazione o la sua incompletezza imputabili all’appaltatore comporterà la comminazione della penale in misura pari allo ..... per mille dell’importo dell’appalto (8).
Oneri e obblighi relativi a rapporti con soggetti terzi
a) l’assunzione delle spese, dei contributi, dei diritti, dei lavori, delle forniture e delle prestazioni occorrenti per gli allacciamenti provvisori di acqua, energia elettrica, gas e fognatura, necessari per il funzionamento del cantiere e per l’esecuzione dei lavori, nonché delle spese per le utenze e per i consumi dipendenti dai predetti servizi;
b) la concessione, previo il solo rimborso delle spese vive, dell’uso dei predetti servizi alle altre ditte che eseguono forniture o lavori per conto della Amministrazione, sempre nel rispetto delle esigenze e delle misure di sicurezza;
c) il pagamento di tributi, canoni e somme comunque dipendenti dalla concessione di permessi comunali, occupazioni temporanee di suolo pubblico, licenze temporanee di passi carrabili, ottenimento dell’agibilità a fine
lavori, del C.P.I, certificazioni relative alla sicurezza dell’immobile e degli impianti, conferimento a discarica, rispondenza igienico-sanitaria dell’opera, nonché il pagamento di ogni tributo, presente o futuro, comunque correlato a provvedimenti comunque necessari alla formazione e mantenimento del cantiere ed all’esecuzione delle opere ed alla messa in funzione degli impianti;
d) la richiesta, prima della realizzazione dei lavori, presso tutti i soggetti diversi dalla stazione appaltante (enti pubblici, privati, aziende di servizi ed altre eventuali), interessati direttamente o indirettamente ai lavori, di tutti i permessi necessari, oltre a seguire tutte le disposizioni emanate dai suddetti per quanto di competenza, in relazione all’esecuzione delle opere e alla conduzione del cantiere, con esclusione dei permessi e degli altri atti di assenso aventi natura definitiva e afferenti il lavoro pubblico in quanto tale, con il pagamento dei relativi tributi, canoni e quant’altro necessario;
e) il passaggio, le occupazioni temporanee ed il risarcimento di danni per l’abbattimento di piante, per depositi od estrazioni di materiali.
Oneri ed obblighi in ordine a documentazione fotografica e campionamenti
a) la produzione, alla Direzione Lavori ed eventualmente all’organo di collaudo, di un’adeguata documentazione fotografica relativa alle lavorazioni di particolare complessità o non più ispezionabili o verificabili dopo la loro esecuzione. La predetta documentazione, a colori ed in formati idonei ed agevolmente riproducibili, deve essere resa in modo da non rendere modificabile la data e l’ora delle riprese (9);
b) l’esecuzione, presso gli Istituti autorizzati, di tutte le prove che verranno ordinate dalla Direzione Lavori, sui materiali e manufatti impiegati o da impiegarsi nella costruzione, compresa la confezione dei campioni, modelli, sagome e l’esecuzione di prove di carico e calcoli che siano ordinate dalla stessa Direzione Lavori su tutte le opere in calcestruzzo semplice o armato e qualsiasi altra struttura portante, nonché prove di tenuta per le tubazioni; in particolare è fatto obbligo di effettuare almeno un prelievo di calcestruzzo per ogni giorno di getto, datato e conservato. Spetta all’insindacabile giudizio della Direzione Lavori la valutazione della rispondenza delle prove, campioni, prelievi e quant’altro necessario alle dovute prescrizioni, con la facoltà di farli ripetere finché tale rispondenza non sia raggiunta. Dei campioni potrà essere ordinata la conservazione, munendoli di sigilli e della sottoscrizione del Direttore dei Lavori e dell’appaltatore o comunque con modalità tali da garantirne l’autenticità;
c) l’esecuzione di un’opera campione delle singole categorie di lavoro ogni volta che questo sia previsto specificatamente dal Capitolato Speciale o sia richiesto dalla Direzione dei Lavori, per ottenere il relativo nulla- osta alla realizzazione delle opere simili;
d) la previa sottoposizone alla DL ed al RP delle campionature e delle specifiche tecniche dei materiali e delle forniture da impiegare nell’appalto prima del loro effettivo utilizzo secondo criteri e procedure valutati dal DL d’intesa con il RP.
ART. 23 – DISCIPLINA E BUON ORDINE DEL CANTIERE
L’appaltatore è responsabile della disciplina e del buon ordine del cantiere e ha obbligo di osservare e far osservare al proprio personale le norme di legge e di regolamento e le prescrizioni ricevute, assumere solamente persone capaci ed idoneamente formate, in grado di sostituirlo nella condotta e misurazione dei lavori.
La stazione appaltante potrà pretendere che l’appaltatore allontani dal cantiere quei dipendenti che risultino palesemente insubordinati, incapaci e disonesti o, comunque, non graditi alla stazione appaltante per fatti attinenti alla conduzione dei lavori.
L’appaltatore assicura l’organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere attraverso la direzione del cantiere la quale viene assunta da un tecnico qualificato ed iscritto all’Albo della relativa categoria, dipendente dell’impresa o avente apposito incarico professionale o altro rapporto con l’impresa, abilitato secondo le previsioni del capitolato speciale in rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire.
Il RP, attraverso il Direttore dei Lavori, ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale dell’appaltatore per disciplina, incapacità o grave negligenza. L’appaltatore è in tutti i casi responsabile dei danni discendenti dalla scelta del detto direttore, ivi compresi quelli causati dall’imperizia o dalla negligenza, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell’impiego dei materiali.
Il RP ed i suoi delegati avranno libero accesso al cantiere in qualsiasi giorno ed ora, ad ogni parte degli interventi oggetto dell’appalto salvo il rispetto delle eventuali prescrizioni da parte del Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione.
ART. 24 SPESE DI CONTRATTO, IMPOSTE, TASSE E TRATTAMENTO FISCALE
Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti (imposte, tasse, diritti di segreteria ecc.), con la sola eccezione dell’IVA, sono a totale carico dell’appaltatore, intendendosi qui espressamente richiamato l’art. 138 del
D.P.R. 207/2010. Ai sensi del comma 3 dell’art. 139 del D.P.R. 207/2010, sono altresì a carico dell’appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dal giorno della consegna a quello data di emissione del certificato di collaudo provvisorio (o di regolare esecuzione).
ART. 25 – DOMICILIO DELL’APPALTATORE
Ai sensi e ad ogni effetto previsto all’art. 2 del D.M. 145/2000, l’appaltatore dichiara di avere domicilio fiscale a ...... con recapito in via ......, n. .....
(eventuale) L’appaltatore dichiara di avere eletto il proprio domicilio a (nel luogo nel quale ha sede
l’ufficio di direzione dei lavori, ovvero presso la sede dell’Ente ospedaliero universitaria, o presso lo studio di un professionista, o presso gli uffici di società legalmente riconosciuta)
Altresì ai sensi dell’art. 22, comma 2, lettera a), del presente Contratto, l’appaltatore dichiara di avere la sede operativa a ................, in via ................, n. ......., telefono n. ....... Ogni variazione del domicilio deve essere tempestivamente comunicata al Responsabile del procedimento.
ART. 26 – RICHIAMO ALLE NORME LEGISLATIVE, REGOLAMENTARI E PARTICOLARI ALL’APPALTO
Si intendono espressamente richiamate e cogenti nel rapporto negoziale tra la amministrazione e l’appaltatore, le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia e, in particolare, il Codice dei Contratti pubblici di lavori, servizi e forniture di cui al D.Lgs. 12.4.2006, n. 163 e s.m.i., il Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 recante “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE” nel testo approvato con D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e ss.mm.ii., il Regolamento recante il capitolato generale d’appalto dei lavori pubblici, di cui al D.M. 19.4.2000, n. 145, il D.Lgs. 9.4.2008, n. 81 “Testo unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”, E tutti i documenti del progetto la cui esecuzione è dedotta nel presente atto e, in particolare, quelli indicati all’art. 3 del presente contratto.
ART. 27 – CLAUSOLA FISCALE
Ai fini fiscali si dichiara che il presente atto è soggetto all’imposta sul valore aggiunto, per cui si richiede la registrazione in misura fissa ai sensi dell’articolo 40 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 (10).
Il legale Rappresentante dell’ente
......................................................
L’appaltatore
......................................................
L’Ufficiale rogante
..........................................................
Ai sensi degli artt. 1341 e 1342 del c.c. l’appaltatore dichiara di approvare espressamente le clausole di cui agli artt. ..................................................
Il legale Rappresentante dell’ente
..........................................................
L’appaltatore
..........................................................
L’Ufficiale rogante
..........................................................
Il presente atto ha n. allegati, di seguito specificati, ed è stato da me letto, omettendo per volontà delle
parti la lettura degli inserti il cui contenuto esse dichiarano espressamente di conoscere ed accettare, ai contraenti i quali lo hanno dichiarato conforme alla loro volontà e con me ultimo lo sottoscrivono.
Esso consta di n. ..... fogli dattiloscritti da persona di mia fiducia per .......... pagine intere e fin qui della presente.
Elenco allegati:
sub “1”: ...................................................
sub “2” ...................................................
sub “3” ...................................................
L’Ufficiale rogante
..........................................................
Note
(1) Il presente testo è redatto in forma pubblico-amministrativa; nel caso in cui si faccia luogo ad una scrittura privata, occorre tener conto della diversa impostazione formale. In tale ipotesi, oltre a modeste variazioni nella forma dell’atto, si rammenti che la clausola della registrazione è da sostituire con la seguente: “Il presente atto, relativo a prestazioni soggette ad IVA, è da registrare soltanto in caso d’uso ai sensi e per gli effetti dell’art. 5, punto II, del D.P.R. 26.4.1986, n. 131”.
La scelta della forma dipende dal regolamento contratti dell’ente, come specificato dall’art. 12, comma 13 del D.Lgs.
163/2006 e dagli artt. 16 e 17 del R.D. 2440/1923:
– i contratti sono stipulati da un pubblico ufficiale delegato a rappresentare l’amministrazione e ricevuti da un funzionario designato quale ufficiale rogante;
– i contratti a trattativa privata, oltre che in forma pubblica amministrativa nel modo indicato al precedente art. 16, possono anche stipularsi:
- per mezzo di scrittura privata firmata dall’offerente e dal funzionario rappresentante l’amministrazione;
- per mezzo di obbligazione stessa appiedi del capitolato;
- con atto separato di obbligazione sottoscritto da chi presenta l’offerta;
- per mezzo di corrispondenza, secondo l’uso del commercio, quando sono conclusi con ditte commerciali Vedasi anche la determinazione dell’Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici n. 1/2013.
(2) Ai sensi dell’art. 145 del D.P.R. n. 207/2010, l’entità della penale va indicata tra lo 0,3 per mille e l’1 per mille dell’ammontare netto contrattuale (al lordo degli oneri di sicurezza e al netto dell’IVA).
(3) Indicare la stessa percentale fissata per la penale.
(4) Nel caso sia da prevedere tale onere, il relativo importo, da determinarsi a corpo, va inserito nel quadro economico dell’opera e rimborsato all’appaltatore.
(5) Indicare, in relazione al tipo di lavoro, l’attrezzatura adeguata.
(6) In relazione alla necessità di disporre dell’immobile immediatamente dopo l’ultimazione dei lavori, il comma deve essere riformulato come segue: “la pulizia finale accurata comprensiva di ceratura e lucidatura dei pavimenti, della perfetta pulizia delle superfici vetrate, ed ogni altra attività volta all’immediato utilizzo dell’opera, nonché la pulizia perfetta dei locali insudiciati nell’esecuzione dei lavori. L’Ente non prenderà in consegna l’immobile in carenza di tale accurata pulizia. Il relativo onere, a carico dell’Ente è compensato ‘a corpo’ nell’ambito delle spese generali dell’appalto”.
(7) L’estensore provvede alla dettagliata elencazione della documentazione che deve essere acquisita in relazione alla tipologia dell’appalto.
(8) L’entità della penale va valutata di volta in volta in relazione alla tipologia di intervento e tenuto conto dell’entità delle altre penali previste.
(9) In relazione alla tipologia ed all’importanza dell’opera può essere prevista la restituzione grafica e su “file” (Dwg o Dgn) dell’opera stessa come realizzata (as built), ossia con le eventuali modifiche apportate in corso di costruzione con i più
significativi dettagli esecutivi. In tale ipotesi il relativo onere, da determinare a corpo, dovrà essere computato nelle spese generali dell’intervento.
(10) In caso di scrittura privata si apporrà invece la seguente clausola: “Il presente atto, relativo a prestazioni soggette ad IVA, è da registrare soltanto in caso d’uso ai sensi e per gli effetti dell’art. 5, punto II, del D.P.R. 26.4.1986, n. 131”.