CODICE CIG 6392973037
AEMME LINEA DISTRIBUZIONE Sr.l.
Xxx Xxx Xxxxx Xxxxxxx, x. 00 00000 XXXXXXX
CAPITOLATO SPECIALE DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE PER LA FORNITURA, INSTALLAZIONE E MESSA IN SERVIZIO DI GRUPPI DI MISURA IBRIDI “SMART METER” A PARETI DEFORMABILI, DESTINATI ALLA MISURA DI CONSUMO DEL GAS, MEDIANTE LA COMBINAZIONE DI TECNOLOGIA DI MISURA A MEMBRANA TRADIZIONALE CON DISPOSITIVO DI CONVERSIONE DEI VOLUMI, DATA LOGGER E MODEM INTEGRATI – CALIBRI G25 (art. 279, c. 1, lett. e) DPR 5.10.2010, n. 207)
CODICE CIG 6392973037
Lì 15.09.2015
X.xx in originale IL RUP
Xxx. Xxxxxx Xxxxxxxx
TITOLO I - PARTE DESCRITTIVA
ART. 1 - OGGETTO DELLA PRESTAZIONE
L’appalto ha per oggetto la fornitura e posa in opera e messa in servizio di gruppi di misura ibridi “Smart Meter”, destinati alla misura di consumo del gas, mediante la combinazione di tecnologia di misura a membrana tradizionale con dispositivo di conversione dei volumi, data logger e modem integrati – Calibro G25, come successivamente dettagliato.
La prestazione principale del presente appalto consiste nella fornitura e posa in opera in perfetto funzionamento di:
n. 390 contatori classe G25 interasse 335 mm
e dovrà avvenire inderogabilmente entro il 31 DICEMBRE 2015, pena la non corresponsione dei relativi incentivi ovvero l’applicazione di penali o sanzioni da parte dell’AEEGSI nei confronti della stazione appaltante.
Non vi sono prestazioni secondarie:
I comuni interessati dall’attività in oggetto sono in sequenza: Legnano, Abbiategrasso, Magenta.
I gruppi di misura interessati dall’attività sono già stati oggetto di verifica da parte dell’Azienda e non richiedono attività di piping se non quelle correlate all’attività in oggetto
Le prestazioni dovranno essere svolte dall’Appaltatore con propri capitali, mezzi tecnici, attrezzature e personale, mediante l’azione organizzativa dell’Appaltatore stesso, ovvero assumendosi il rischio d’impresa, fatto salvo quanto specificamente previsto nel presente capitolato
ART. 2 – DURATA DEL CONTRATTO
Il completamento della prestazione e dovrà avvenire inderogabilmente entro il 31 DICEMBRE 2015, pena l’applicazione di penali da parte dell’ AEEGSI alla stazione appaltante per le quali l’appaltatore verrà ritenuto responsabile
ART. 3 -PROROGA CONTRATTO
Non sono ammesse proroghe al contratto in quanto il termine del 31 dicembre 2015 per la fornitura posa in opera e messa in servizio è tassativo.
ART. 4 - REVISIONE PREZZI
Trattandosi di contratto di brevissima durata non è ammessa la facoltà di procedere alla revisione dei prezzi contrattuali; pertanto ed i prezzi applicati resteranno fissi ed invariati per tutta la durata del contratto.
ART. 5 - MODALITA’ E TEMPI DI INTERVENTO
La fornitura e messa in opera e messa in servizio dovrà essere resa nei modi, forme e termini specificatamente riportati nel titolo II del presente capitolato.
ART. 6 - PERSONALE IMPIEGATO NELL’ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI
L’impresa dovrà impiegare personale in numero e qualifica tali da garantire la regolarità ed il corretto svolgimento delle prestazioni.
L’Impresa dovrà comunicare al Direttore dell’esecuzione:
a) l’elenco nominativo del personale impiegato e dei relativi turni di servizio;
b) il CCNL applicato al personale impiegato per lo svolgimento delle prestazioni;
c) le mansioni di ciascun addetto in servizio;
d) l’elenco delle persone incaricate della gestione delle emergenze;
e) i numeri di telefonia mobile aziendale coi quali poter contattare i capisquadra e tutti gli ulteriori referenti preposti (eventuali modifiche apportate nel corso dell’appalto dovranno essere comunicate immediatamente al Committente).
L’Impresa, relativamente al personale impiegato nello svolgimento delle prestazioni, inclusi gli eventuali soci-lavoratori:
- dovrà applicare un trattamento economico e normativo non inferiore a quanto previsto dai contratti collettivi vigenti nel settore di riferimento e nella zona di svolgimento delle prestazioni;
- dovrà provvedere altresì a tutti gli obblighi retributivi, contributivi e assicurativi previsti dalle vigenti leggi e dai contratti collettivi;
- dovrà provvedere all’inserimento di lavoratori disabili secondo le disposizioni della legge 3/12/1999 n° 68;
- dovrà provvedere a formare e informare il personale relativamente ai rischi specifici che possono verificarsi durante l’esecuzione delle prestazioni;
L’Impresa si fa carico di fornire al personale, oltre ad un abbigliamento adeguato alle mansioni svolte, un cartellino identificativo con fotografia formato tessera da indossare durante lo svolgimento del servizio.
Il Committente è estraneo a ogni controversia che dovesse insorgere tra:
- l’Impresa e il personale impiegato nelle prestazioni;
Tutto il personale in servizio dovrà mantenere un corretto e riguardoso comportamento verso gli utenti e le autorità.
Ove un dipendente dell’Impresa assuma un comportamento ritenuto sconveniente o irriguardoso dal Committente, l’Impresa dovrà attivarsi applicando le opportune sanzioni disciplinari e provvedendo, nei casi più gravi, anche su semplice richiesta del Committente, alla sostituzione del dipendente stesso.
Il personale dell’Impresa dovrà prestare la massima attenzione durante l’esecuzione dei servizi oggetto dell’appalto in particolare per evitare infortuni sul lavoro e danni a terzi .
Il personale impiegato per lo svolgimento dei servizi oggetto del presente capitolato deve essere formato ed istruito in merito alle attività da svolgere in riferimento alle Delibere dell’ AEEGSI ed alle norme del Comitato Italiano Gas (CIG) applicabili.
ART. 7 - ONERI E OBBLIGHI DIVERSI A CARICO DELL’APPALTATORE
Saranno a carico dell’Impresa, altresì, i seguenti oneri, obblighi e responsabilità:
a. eseguire le prestazioni oggetto dell’appalto secondo quanto previsto dal presente capitolato;
b. la prestazione della mano d'opera, nonché l’approvvigionamento dei prodotti e delle attrezzature necessarie all'espletamento delle prestazioni;
c. la riparazione di eventuali guasti conseguenti il servizio oggetto del contratto, nonché il risarcimento dei danni anche a terzi che da tali guasti potessero derivare;
d. l’Impresa non potrà richiedere compensi aggiuntivi per gli oneri sostenuti per il rispetto della normativa in materia di sicurezza, avendo in sede di offerta valutato tutti gli adempimenti necessari per lo svolgimento delle prestazioni nel rispetto del presente Capitolato speciale e della normativa vigente;
e. l'impiego di personale di assoluta fiducia e di provata capacità nella misura necessaria, al fine di garantire la perfetta esecuzione delle prestazioni entro il termine perentorio del 31 dicembre 2015. L'elenco del personale impiegato per l’esecuzione delle prestazioni dovrà essere comunicato al Direttore dell’esecuzione prima dell'inizio delle prestazioni e comunque aggiornato ad ogni sostituzione e integrazione;
f. l' osservanza documentata della normativa in materia di assicurazioni del personale contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, la disoccupazione involontaria, l'invalidità e la vecchiaia, la tubercolosi ecc.;
g. Nominare e comunicare al Committente un Referente dell’Impresa in grado di assumere decisioni rilevanti per il presente appalto, ivi compresa la possibilità di impegnare l’Impresa per le soluzioni e le decisioni afferenti l’appalto di cui trattasi, sia di carattere tecnico che gestionale ed organizzativo.
h. Al termine dell’appalto e al fine di consentire il pagamento della rata di saldo delle prestazioni svolte, la ditta dovrà depositare alla stazione appaltante la seguente documentazione:
- dichiarazione, nei modi e forme di cui al DPR n. 445/2000 e smi, resa da ogni dipendente (sia della ditta appaltatrice che di eventuale subappaltatrice) che ha lavorato e risultante dai documenti contabili dell’appalto che ha percepito regolarmente lo stipendio, avuto l’accantonamento del TFR e che nulla ha da pretendere dalla ditta appaltatrice (e subappaltatrice) per la prestazione svolta. Alle singole dichiarazioni deve essere allegata fotocopia del documento di identità del sottoscrittore.
- Dichiarazione resa nei modi e forme di cui al DPR n. 445/2000 e smi dal legale rappresentante della ditta appaltatrice (ed eventuale subappaltatrice) con la quale attesta e dichiara l’avvenuto pagamento degli stipendi ai dipendenti, il regolare accantonamento del TFR per gli stessi allegando a comprova idonea documentazione. Alla dichiarazione deve essere allegata fotocopia del documento di identità del sottoscrittore.
i. Il ritiro dei contatori usati, ed il loro conferimento presso il magazzino AMGA spa in xxx Xxx Xxxxx Xxxxxxx, 00 a Legnano in condizioni integre
j. La fornitura di n.8 ore di formazione per il personale interno
k. La fornitura e l’installazione di n. 390 SIM (M2M Vodafone o TIM)
l. comunicare preventivamente per tempo, nelle modalità previste dalla normativa applicabile, agli utenti interessati alla sostituzione del gruppo di misura.
m. Settimanalmente, la ditta Appaltatrice dovrà riconsegnare all’Azienda il foglio elettronico consegnato alla stipula del contratto integrato con le seguenti informazioni:
a. n° matricola del gruppo di misura installato
b. lettura iniziale
c. n° della SIM installata
ART. 8 - ANTICIPAZIONI
All’Impresa non sarà riconosciuta alcuna anticipazione sull’importo contrattuale inerente la prestazione.
ART. 9 - PAGAMENTI IN ACCONTO E RITENUTE A GARANZIE – TEMPI DI PAGAMENTO
I pagamenti avvengono come segue:
⮚ 50% del corrispettivo alla messa in opera ed in servizio del 60 % dei contatori previsti
⮚ 30 % del corrispettivo al verbale di ultimazione delle prestazioni
⮚ 20% entro 30 giorni dall’attestazione di regolare esecuzione da redigersi ai sensi dell’art. 325 del DPR 207/2010 e smi.
Ai sensi dell’art. 4, c. 3 del DPR n. 207/2010 e s.m.i., a garanzia dell’osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori, sull’importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50% da liquidarsi, nulla ostando, in sede di conto finale.
Al raggiungimento dei quantitativo dei contatori messi in opera ed in servizio è redatta la relativa contabilità ed emesso il conseguente certificato di pagamento il quale deve recare la dicitura:
«prestazioni a tutto il ………» con l’indicazione della data; il tutto previa formale comunicazione da parte della ditta appaltatrice del numero di chiamate ricevute nel trimestre di riferimento con allegato il cd contenente la registrazione di tutte le chiamate nel periodo.
La Stazione appaltante provvede al pagamento del predetto certificato entro i successivi 90 giorni, mediante emissione dell’apposito mandato e l’erogazione a favore dell’appaltatore previa emissione della certificazione che le prestazioni sono state rese regolarmente.
Qualora le prestazioni rimangano sospese per un periodo superiore a 90 (novanta) giorni per cause non dipendenti dall’appaltatore, si provvede alla redazione dello stato di avanzamento e all’emissione del certificato di pagamento, prescindendo dal periodo minimo di cui al comma 1.
I corrispettivi saranno pagati dietro presentazione di regolare fattura da parte dell’Impresa dopo l’emissione dei documenti sopraccitati; il Direttore dell’esecuzione provvederà alla liquidazione della stessa previa verifica dell’effettivo e regolare svolgimento dei servizi indicati nella fattura e relativi allegati.
Il Committente procederà al pagamento solo dopo avere accertato la regolarità contributiva presso gli appositi istituti mediante la richiesta del DURC.
In caso di DURC irregolare trovano applicazione le disposizioni di cui all’art. 4, c. 2 e art. 6 del DPR 5.10.2010, n. 207, nonché le disposizioni di cui all’art. 31 del DL 69/13 convertito nella L. 98/2013. La presenza di un DURC irregolare, fatto salvo quanto previsto nell’art. 6, c. 8 del DPR 207/2010 imporrà alla stazione appaltante di versare direttamente agli enti previdenziali la somma a debito della ditta risultante dal DURC.
I pagamenti delle fatture saranno effettuati mediante bonifico bancario su istituto di credito e coordinate bancarie che l’Impresa avrà cura di indicare in fattura.
Il Committente declina ogni responsabilità per ritardati pagamenti dovuti al verificarsi di uno dei seguenti casi:
− DURC irregolare.
ART. 10 - PERCENTUALE INTERESSE PER RITARDATO PAGAMENTO
Nel caso in cui la stazione appaltante non rispetti i tempi di pagamento, ai sensi dell’art. 5, c. 1 del D.Lvo n. 231/2002 e s.m.i., gli interessi moratori saranno calcolati applicando il tasso legale di interesse.
ART. 11 - TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI
L’appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della legge 13/8/2010 n. 136 e successive modificazioni ed integrazioni, impegnandosi ad inserire negli eventuali contratti che potranno essere sottoscritti con i subappaltatori ed i subcontraenti un’apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari e a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura-Ufficio territoriale del Governo della Provincia della stazione appaltante della notizia dell’inadempimento della propria controparte (subappaltatore/ subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
L’appaltatore con la firma del presente capitolato si impegna a comunicare alla stazione appaltante gli estremi identificativi del conto corrente dedicato all’appalto e dei nominativi, dati anagrafici e codice fiscale delle persone che possono agire sul conto medesimo.
ART. 12 – CESSIONE DEL CREDITO
Ai sensi dell’articolo 1260 comma 2 del codice civile (nel seguito cc), è esclusa qualunque cessione di crediti senza preventiva autorizzazione scritta da parte del Committente. Trova applicazione l’articolo 117 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i..
ART. 13 – DIRETTORE DELL’ESECUZIONE
Ai sensi degli artt. 299, 300 e 301 del DPR 5.10.2010, n. 207 la prestazione oggetto del presente contratto sarà gestita dal Direttore dell’esecuzione che sarà nominato dalla stazione appaltante.
Lo stesso deve adempiere a tutto quanto previsto nella normativa vigente.
La ditta appaltatrice è tenuta a conformarsi a tutte le direttive dallo stesso impartite nel corso dell’appalto nei tempi e modi che saranno definiti negli atti adottati dal medesimo Direttore.
ART. 14 - ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI
Dopo che il contratto è divenuto efficace, il responsabile del procedimento autorizza il direttore dell'esecuzione a dare avvio all'esecuzione della prestazione; trattandosi di prestazioni da espletare un tempo molto limitato la stazione appaltante potrà consegnare le prestazioni anche in pendenza della firma del contratto e la ditta appaltatrice non potrà opporre qualsiasi eccezione.
L'esecutore è tenuto a seguire le istruzioni e le direttive fornite dalla stazione appaltante per l'avvio dell'esecuzione del contratto; qualora l'esecutore non adempia, la stazione appaltante ha facoltà di procedere alla risoluzione del contratto.
Il direttore della esecuzione redige apposito verbale di avvio dell'esecuzione del contratto in contraddittorio con l'esecutore.
Qualora circostanze particolari impediscano temporaneamente la regolare esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto, il direttore dell'esecuzione ne ordina la sospensione, indicando le ragioni e l'imputabilità delle medesime. E' ammessa la sospensione della prestazione, ordinata dal direttore dell'esecuzione nei casi di avverse condizioni climatiche, di forza maggiore, o di altre circostanze speciali che impediscano la esecuzione o la realizzazione a regola d'arte della prestazione; tra le circostanze speciali rientrano le situazioni che determinano la necessità di procedere alla redazione di una variante in corso di esecuzione nei casi previsti dall'art. 311, comma 2, lettera c) del DPR 207/2010 e s.m.i., qualora dipendano da fatti non prevedibili al momento della stipulazione del contratto.
L’esecutore che ritenga cessate le cause che hanno determinato la sospensione temporanea delle prestazioni, senza che la stazione appaltante abbia disposto la ripresa delle stesse, può diffidare per iscritto il responsabile del procedimento a dare le necessarie disposizioni al direttore dell’esecuzione perché provveda a quanto necessario alla ripresa. La diffida ai sensi del presente comma è condizione necessaria per poter iscrivere riserva all'atto della ripresa delle prestazioni, qualora l’esecutore intenda far valere l'illegittima maggiore durata della sospensione.
Qualora la sospensione, o le sospensioni se più di una, durino per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva prevista per l'esecuzione delle prestazioni, o comunque quando superino sei mesi complessivi, l’esecutore può richiedere lo scioglimento del contratto senza indennità; se la stazione appaltante si oppone allo scioglimento, l’esecutore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti. Salvo quanto previsto nel presente comma, per la sospensione delle prestazioni, qualunque sia la causa, non spetta all’esecutore alcun compenso o indennizzo.
In ogni caso, e salvo che la sospensione non sia dovuta a cause attribuibili all’esecutore, la sua durata non è calcolata nel tempo fissato dal contratto per l'esecuzione delle prestazioni.
Fuori dei casi sopra previsti, il responsabile del procedimento può, per ragioni di pubblico interesse o necessità, ordinare la sospensione dell'esecuzione del contratto nei limiti e con gli effetti previsti. Nel caso di sospensione il direttore dell'esecuzione del contratto, con l'intervento dell'esecutore o di un suo legale rappresentante, compila il verbale di sospensione indicando le ragioni che hanno determinato l'interruzione delle prestazioni oggetto del contratto, le prestazioni già effettuate, le eventuali cautele per la ripresa dell'esecuzione del contratto senza che siano richiesti ulteriori oneri, i mezzi e gli strumenti esistenti che rimangono eventualmente nel luogo dove l'attività contrattuale era in corso di svolgimento. Il verbale di sospensione deve essere firmato dall'esecutore.
Le sospensioni totali o parziali delle prestazioni disposte dalla stazione appaltante per cause diverse da quelle sopraccitate sono considerate illegittime e danno diritto all’esecutore ad ottenere il risarcimento dei danni subiti da calcolarsi come stabilito nell’art. 160 del DPR 207/2010 e s.m.i. per quanto compatibile.
Cessate le cause della sospensione deve essere redatto apposito verbale di ripresa dell'esecuzione del contratto, da redigersi a cura del direttore dell'esecuzione e firmato dall'esecutore. Nel verbale di ripresa il direttore indica il nuovo termine ultimo di esecuzione del contratto, calcolato tenendo in considerazione la durata della sospensione e gli effetti da questa prodotti.
Il Direttore dell’esecuzione, qualora necessario, impartisce ordini alla ditta appaltatrice mediante ordini di servizio nei quali devono essere esplicitati gli adempimenti da fare, le modalità ed i tempi di adempimento e le relative penalità in caso di inadempimento.
In merito alla fase esecutiva delle prestazioni, per quanto non disciplinato nel presente articolo e per quanto non in contrasto con lo stesso si applicano gli articoli da 302 a 308 del DPR 207/2010 e s.m.i.
ART. 15 - ULTIMAZIONE DELLE PRESTAZIONI
A seguito di apposita comunicazione dell'intervenuta ultimazione delle prestazioni da parte dell’appaltatore, il direttore dell'esecuzione effettua i necessari accertamenti e rilascia il certificato attestante l'avvenuta ultimazione delle prestazioni. Il verbale è redatto in doppio esemplare firmato dal direttore dell'esecuzione del contratto e dall'esecutore.
ART. 16 – DIVIETO DI MODIFICHE INTRODOTTE DALL’ESECUTORE
Ai sensi dell’art. 310 del DPR 207/2010 e s.m.i. nessuna variazione o modifica al contratto può essere introdotta dall’esecutore, se non è disposta dal direttore dell’esecuzione del contratto e preventivamente approvata dalla stazione appaltante nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti nella normativa vigente e come disciplinato nel seguito del presente capitolato.
Le modifiche non previamente autorizzate non danno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta e, ove il direttore dell’esecuzione lo giudichi opportuno, comportano la rimessa in pristino, a carico dell’esecutore, della situazione originaria preesistente, secondo le disposizioni del direttore dell’esecuzione del contratto.
ART. 17 - VARIANTI IN CORSO DI ESECUZIONE
Fatto salvo quanto disposto nel seguito del presente articolo la stazione appaltante si riserva la facoltà di far eseguire alla ditta appaltatrice ulteriori prestazioni nella misura del 20% in più o in meno rispetto all’importo contrattuale in base alle vigenti norme civilistiche
Ai sensi dell’art. 311 del DPR 207/2010 la stazione appaltante può ammettere variazioni al contratto nei seguenti casi:
a) per esigenze derivanti da sopravvenute disposizioni legislative e regolamentari;
b) per cause impreviste e imprevedibili accertate dal responsabile del procedimento o per l'intervenuta possibilità di utilizzare materiali, componenti e tecnologie non esistenti al momento in cui ha avuto inizio la procedura di selezione del contraente, che possono determinare, senza aumento di costo, significativi miglioramenti nella qualità delle prestazioni eseguite;
c) per la presenza di eventi inerenti alla natura e alla specificità dei beni o dei luoghi sui quali si interviene, verificatisi nel corso di esecuzione del contratto.
Nei casi suddetti la stazione appaltante può chiedere all’esecutore una variazione in aumento o in diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza di un quinto del prezzo complessivo previsto dal contratto che l’esecutore è tenuto ad eseguire, previa sottoscrizione di un atto di sottomissione, agli stessi patti, prezzi e condizioni del contratto originario senza diritto ad alcuna indennità ad eccezione del corrispettivo relativo alle nuove prestazioni. Nel caso in cui la variazione superi tale limite, la stazione appaltante procede alla stipula di un atto aggiuntivo al contratto principale dopo aver acquisito il consenso dell’esecutore. L’esecutore è obbligato ad assoggettarsi alle variazioni di cui trattasi alle stesse condizioni previste dal contratto.
Sono inoltre ammesse, nell'esclusivo interesse della stazione appaltante, le varianti, in aumento o in diminuzione, finalizzate al miglioramento o alla migliore funzionalità delle prestazioni oggetto del
contratto, a condizione che tali varianti non comportino modifiche sostanziali e siano motivate da obiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute e imprevedibili al momento della stipula del contratto. L'importo in aumento o in diminuzione relativo a tali varianti non può superare il cinque per cento dell'importo originario del contratto e deve trovare copertura nella somma stanziata per l’esecuzione della prestazione. Le varianti di cui al presente comma sono approvate dal soggetto competente secondo l’ordinamento della singola stazione appaltante. L’esecutore è obbligato ad assoggettarsi alle variazioni di cui trattasi alle stesse condizioni previste dal contratto. In ogni caso l’esecutore ha l'obbligo di eseguire tutte quelle variazioni di carattere non sostanziale che siano ritenute opportune dalla stazione appaltante e che il direttore dell’esecuzione del contratto abbia ordinato, a condizione che non mutino sostanzialmente la natura delle attività oggetto del contratto e non comportino a carico dell’esecutore maggiori oneri.
ART. 18 – SUBAPPALTO
L’esecuzione delle prestazioni di cui al presente contratto è direttamente affidata all’Impresa; l’eventuale subappalto delle prestazioni è soggetto alle norme stabilite dall’articolo 118 del dlgs 163/2006 e s.m.i., ivi compreso il limite massimo del 30% dell’importo contrattuale del valore subappaltabile.
Qualora l’Impresa intenda subappaltare parte delle prestazioni oggetto dell’appalto e comunque in misura non superiore al 30% dell’importo del contratto, deve obbligatoriamente avere prodotto, al momento della presentazione dell’offerta, apposita dichiarazione nella quale siano specificate le parti delle prestazioni che intende subappaltare, nonché deve trasmettere alla stazione appaltante copia del contratto di subappalto, almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio dell’esecuzione della relativa parte di prestazioni, nonché tutti gli altri documenti e dichiarazioni indicati nel citato art. 118.
La mancata presentazione, in sede di gara, della dichiarazione di cui sopra, farà decadere il diritto, per l’Impresa, di richiedere successivamente l’autorizzazione all’affidamento di parte delle prestazioni in subappalto.
Il fatto che il subappalto sia stato autorizzato, non esime l’Impresa dalle responsabilità ad essa derivate dal contratto, incluse le prestazioni a carico del subappaltatore, rimanendo essa l’unica e sola responsabile verso il Committente della buona riuscita delle prestazioni.
Al momento del deposito del contratto di subappalto presso il Committente, l’Impresa dovrà trasmettere la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal D.lgs. 163/2006 e s.m.i. in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante il possesso dei requisiti generali di cui all’articolo 38 del medesimo D.lgs. 163/06.
In particolare, per quanto riguarda il pagamento delle prestazioni rese dai subappaltatori, si richiama l’obbligo dell’Impresa di trasmettere al Committente entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti corrisposti ai subappaltatori, con l’indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.
In caso di inadempimento, il Committente si riserva la facoltà di sospendere i pagamenti fino ad avvenuta regolarizzazione degli adempimenti dell’Impresa di cui al comma precedente.
Le disposizioni che disciplinano il subappalto, ai sensi dell’articolo 118 del D.lgs. 163/2006 e s.m.i., si applicano anche ai raggruppamenti temporanei di imprese e alle società anche consortili.
ART. 19 – DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO – CESSIONE DELL’AZIENDA
È fatto assoluto divieto all’Impresa di cedere, sotto qualunque forma, in tutto o anche solo in parte, il contratto d’appalto a pena di nullità.
Sono fatti salvi i casi di trasformazione, fusione e scissione di impresa per i quali la cessione del contratto è consentita, ai sensi dell’articolo 1406 e seguenti del cc e dell’articolo 116 del D.lgs. 163/2006 e s.m.i., a condizione che il cessionario (oppure il soggetto risultante dall’avvenuta
trasformazione, fusione o scissione), provveda a documentare il possesso dei requisiti previsti per la gestione della prestazione
ART. 20 – CAUZIONE DEFINITIVA
A seguito della comunicazione di aggiudicazione della prestazione oggetto del presente appalto, l’Impresa dovrà procedere alla costituzione di una cauzione definitiva pari ad almeno il 10% dell’importo contrattuale netto e comunque in conformità, nei modi, forme e importi di cui all’articolo 113 del D.lgs. 163/2006 e smi.
La cauzione definitiva potrà essere versata mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa a prima richiesta rilasciata da imprese di assicurazione regolarmente autorizzate all’esercizio del ramo cauzioni ai sensi del testo unico delle leggi sull’esercizio delle assicurazioni private, approvato con dpr 13.2.1959 n. 449, oppure da intermediari finanziari a ciò autorizzati.
La cauzione deve riportare la dichiarazione del fideiussore della formale rinuncia al beneficio della preventiva escussione di cui all’art. 1944 del cc, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957 del cc comma 2 e prevedere espressamente la sua operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta del Committente.
La mancata costituzione della cauzione definitiva determinerà la decadenza dell’affidamento.
La cauzione definitiva copre gli oneri per il mancato o inesatto adempimento del servizio e verrà restituita in seguito a istanza dell’Impresa entro i sei mesi seguenti la scadenza del termine di validità del contratto, verificata la non sussistenza di contenzioso in atto, in base alle risultanze dell’attestazione di regolare esecuzione delle prestazioni svolte, rilasciato dal Direttore dell’esecuzione del contratto. Il termine predetto deve intendersi come data effettiva di conclusione del rapporto contrattuale.
In caso di violazione delle norme e delle prescrizioni contrattuali, la cauzione potrà essere incamerata, totalmente o parzialmente, dal Committente.
Resta salva, per il Committente, la facoltà di richiedere l’integrazione della cauzione nel caso che la stessa non risultasse più proporzionalmente idonea alla garanzia, a causa della maggiorazione del corrispettivo dell’appalto in conseguenza dell’estensione delle prestazioni.
Il Committente è autorizzato a prelevare dalla cauzione o dal corrispettivo tutte le somme di cui diventasse creditore nei riguardi dell’Impresa per inadempienze contrattuali o danni o altro alla stessa imputabili. Conseguentemente alla riduzione della cauzione per quanto sopra, l’Impresa è obbligata nel termine di 10 giorni naturali consecutivi a reintegrare la cauzione stessa, pena la rescissione del contratto a discrezione del Committente.
ART. 21 - COPERTURE ASSICURATIVE
L’Impresa assumerà, senza riserva o eccezione, ogni responsabilità per danni al Committente o a terzi, alle persone o alle cose, che dovessero derivare da qualsiasi infortunio o fatto imputabile all’Impresa o al suo personale in relazione all’esecuzione delle prestazioni o a cause ad esso connesse.
A tal fine l’Impresa dovrà stipulare un’idonea polizza di Responsabilità Civile verso Terzi (RCT) e di Responsabilità Civile verso i Prestatori di Lavoro (RCO) per i rischi inerenti la propria attività, incluso l’appalto in oggetto, e con l’estensione nel novero dei terzi, del Committente e dei suoi dipendenti con massimale, per anno e per sinistro, valido per l’intero servizio affidato di importo minimo fissato in cinque milioni di euro.
In caso di costituzione di raggruppamento temporaneo (o di Consorzio di Imprese, ai sensi dell’art. 2602 del cc) l’Impresa Mandataria (o il Consorzio) dovrà esibire l’estensione della copertura assicurativa per RCT/RCO anche per le attività delle Mandanti o delle Consorziate.
Tutte le polizze dovranno essere preventivamente accettate dal Committente ed esibite prima della stipula del contratto, fermo restando che ciò non costituisce sgravio alcuno delle responsabilità incombenti all’Impresa aggiudicataria. La copertura assicurativa dovrà avere validità almeno fino ai sei mesi successivi alla scadenza contrattuale.
In caso di impossibilità, le Mandanti o le Consorziate dovranno esibire proprie polizze per RCT/RCO con le modalità e alle condizioni sopra riportate.
In caso di Consorzio tra Cooperative di Produzione e Lavoro e di Consorzio tra Imprese artigiane, le polizze assicurative dovranno essere esibite dalle Imprese Consorziate.
In caso di subappalto, la copertura assicurativa dell’impresa dovrà contemplare la copertura assicurativa per RCT/RCO del subappaltatore.
L’inosservanza di quanto sopra previsto o l’inadeguatezza delle polizze, non consentono di procedere alla stipula del contratto o alla prosecuzione dello stesso a discrezione del Committente, per fatto e colpa dell’Impresa.
ART. 22 - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA
L’Impresa, al momento della sottoscrizione del contratto (o all’avvio del servizio se precedente), dovrà consegnare al Direttore dell’esecuzione del contratto il “Documento di Valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori inerenti le prestazioni oggetto dell’appalto” (DUVR) redatto ai sensi del D.Lgs 81/2008 in vista dell’attuazione, ove necessario, della cooperazione alla realizzazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull’attività lavorativa oggetto dell’appalto e del coordinamento degli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori.
L’Impresa deve predisporre tutte le attrezzature, i mezzi di protezione e prevenzione, compresi i dispositivi individuali di protezione (DPI) necessari e opportuni ed emanerà le disposizioni e le procedure di sicurezza che riterrà opportuno adottare per garantire l’incolumità del proprio personale e di eventuali terzi.
Il Committente si riserva il diritto di controllare, in qualsiasi momento, l’adempimento da parte dell’Impresa di quanto sopra descritto.
Si sottolinea che la mancata presentazione della documentazione in adempimento del D.Lgs. 81/08, potrà comportare la revoca dell’aggiudicazione dell’appalto.
L’Impresa deve notificare immediatamente al Committente, oltre che alle autorità ed enti previsti dalla legislazione vigente, ogni incidente e/o infortunio avvenuto durante l’esecuzione delle prestazioni da parte dell’Impresa, o delle eventuali imprese subappaltatrici, che abbia coinvolto personale e/o mezzi/impianti/attrezzature del Committente e/o causato danni o perdita della proprietà.
L’Impresa, fatti salvi gli adempimenti di norma, deve predisporre e trasmettere al Direttore dell’esecuzione del contratto un rapporto di incidente/infortunio entro 7 giorni naturali consecutivi dal suo verificarsi.
Fatto salvo il rispetto della normativa in materia di sicurezza per interventi di tale tipologia, la ditta dovrà adottare tutti gli accorgimenti necessari al fin di evitare interferenze con i soggetti terzi eventualmente presenti nell’area interessata ai lavori.
ART. 23 – ATTESTAZIONE DI REGOLARE ESECUZIONE
L’attestazione di regolare esecuzione è emessa dal direttore dell’esecuzione e confermata dal responsabile del procedimento.
L’attestazione di regolare esecuzione è emessa non oltre 45 giorni dalla ultimazione dell’esecuzione e contiene almeno i seguenti elementi: gli estremi del contratto e degli eventuali atti aggiuntivi; l’indicazione dell’esecutore, il nominativo del direttore dell’esecuzione, il tempo prescritto per l’esecuzione delle prestazioni e le date delle attività di effettiva esecuzione delle prestazioni; l’importo totale ovvero l’importo a saldo da pagare all’esecutore; la certificazione di regolare esecuzione.
Successivamente all’emissione dell’attestazione di regolare esecuzione, si procede al pagamento del saldo delle prestazioni eseguite e allo svincolo della cauzione prestata dall’esecutore a garanzia del mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni dedotte in contratto; si procede altresì allo svincolo delle ritenute a garanzia di cui all’art. 4, c. 3 del DPR 207/2010 e s.m.i..
ART. 24 - RISERVATEZZA
L’Impresa ha l’impegno di mantenere la più assoluta riservatezza su tutti i documenti forniti dal Committente per lo svolgimento delle prestazioni e su tutti i dati relativi alle prestazioni che sono di proprietà esclusiva del Committente.
L’Impresa è inoltre tenuta a non pubblicare articoli e/o fotografie relativi ai luoghi in cui dovrà svolgersi la prestazione, salvo esplicito benestare del Committente. Tale impegno si estende anche agli eventuali subappaltatori.
ART. 25 - PENALITÀ PER MANCATO RISPETTO DEGLI OBBLIGHI CONTRATTUALI
Al verificarsi dei seguenti casi saranno applicate all’Impresa le relative penali pecuniarie, fatti comunque salvi gli eventuali ulteriori maggiori oneri che ne dovessero conseguire:
Inadempienza | Art. Capitolato | Penale |
Ritardata trasmissione al Direttore dell’esecuzione del contratto del | €/die | |
rapporto di incidente/infortunio – per ogni giorno di ritardo successivo ai 7 giorni naturali consecutivi dal verificarsi | 22 | 1 per mille dell’importo |
dell’infortunio | contrattuale | |
Mancato rispetto dei tempi di installazione dei misuratori fino a un massimo di 10 giorni oltre il termine previsto. | 3 | €/die/contatore 1 per mille dell’importo contrattuale oltre all’ addebito di penali o sanzioni inferte dall’AEEGSI nei confronti della stazione appaltante |
Mancata erogazione formazione al personale della Committente | 7 | € 350 |
Mancata riconsegna di un misuratore ( per ogni Pezzo ) | 7 | € 350 |
Mancata comunicazione agli utenti interessati dalla sostituzione del gruppo di misura. | 34 | € 350 |
Inosservanza delle prescrizioni di cui all’Art. 36 lettere a-m | 36 | € 350 |
L’applicazione delle penali di cui al presente articolo avverrà secondo le seguenti modalità/iter procedurale:
1) il Committente contesta il fatto alla Ditta nel più breve tempo possibile, mediante fax o raccomandata R.R. o posta elettronica certificata (PEC);
2) la Ditta, entro e non oltre 48 ore dalla ricezione della contestazione, dovrà fornire le proprie controdeduzioni mediante fax o raccomandata R.R. o posta elettronica certificata (PEC);
3) il Committente valuterà le eventuali controdeduzioni fornite e adotterà le decisioni conseguenti entro 3 giorni, dandone comunicazione scritta alla ditta;
4) In caso di applicazione della penale contrattuale, il Committente provvederà a detrarre il relativo importo dalla prima fattura utile in liquidazione, anche se relativa a periodi di diversa competenza, fatta salva comunque la facoltà per il Committente di avvalersi dell’incameramento anche parziale della fidejussione; in tale ultimo caso, sarà onere della Ditta ricostituire l’importo complessivo oggetto della cauzione.
ART. 26 – GRAVE ERRORE CONTRATTUALE
Costituisce grave errore contrattuale, e quindi grave inadempimento con conseguente risoluzione del contratto, risarcimento del danno e incameramento della cauzione, il verificarsi di uno dei seguenti casi:
Grave errore | Art. Capitolato |
Mancato rispetto del termine del 31/12/2015 per il completamento delle attività oggetto dell’appalto. | Art 1ed Art 2 |
Subappalto non autorizzato | Art. 19 |
Mancata nomina al momento dell’affidamento delle prestazioni del Rappresentante dell’Impresa/ Referente dell’Impresa | Art 13 |
Posa in opera di misuratori non conformi alle Specifiche Tecniche | Art 36 |
Mancata assistenza all’utente riguardo chiusura /riapertura/test apparecchiature | Art 36 n) |
Al verificarsi di una o più fattispecie su indicate, il Committente seguirà la procedura disciplinata negli artt. 135 e seguenti del Codice degli appalti.
In caso di risoluzione del contratto, all’Impresa spetterà il pagamento delle prestazioni regolarmente svolte fino al momento dello scioglimento del contratto, al netto delle eventuali penali e/o danni e/o maggiori oneri che il Committente dovrà sostenere in conseguenza della risoluzione.
In seguito alla risoluzione del contratto, il Committente potrà, a suo insindacabile giudizio, procedere all’affidamento delle prestazioni all’Impresa risultata seconda classificata nella graduatoria della procedura di gara e, in caso di rifiuto di quest’ultima, alle successive seguendo l’ordine di graduatoria.
ART. 27 - RISERVE E RECLAMI
Tutte le riserve e i reclami che l’Impresa riterrà opportuno avanzare a tutela dei propri interessi, dovranno essere presentati al Committente con motivata documentazione, per iscritto, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, a mezzo fax, mediante comunicazione a mezzo informatico all’indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) o a mano all’ufficio protocollo del Committente (in tal caso sarà cura dell’Impresa farsi rilasciare idonea ricevuta) o mediante apposizione di riserve sui documenti contabili secondo quanto previsto dalla vigente normativa (cfr artt. 190 e 201 del DPR 207/2010 e smi).
Per la definizione delle riserve e/o reclami si applica la procedura di cui all’articolo 240 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.
ART. 28 - OSSERVANZA DI CAPITOLATO, LEGGI, NORME E REGOLAMENTI
L’Impresa è obbligata, sotto la sua responsabilità, alla piena e incondizionata osservanza di tutte le norme contenute nel presente Capitolato, nonché di tutte le leggi, norme e regolamenti vigenti, anche se di carattere eccezionale o contingente o locale o emanate nel corso delle prestazioni, non pretendendo alcun compenso o indennizzo per l’eventuale aggravio che da ciò derivi.
L’Impresa si intenderà anche obbligata alla scrupolosa osservanza di tutte le regolamentazioni e le disposizioni delle Autorità competenti che hanno giurisdizione sui vari luoghi nei quali deve eseguirsi la prestazione.
Per quanto non previsto nel presente Capitolato, si fa riferimento alle disposizioni di cui al D.Lgs. 163/06 ed al Codice Civile per quanto applicabile oltre alle leggi comunitarie, statali, regionali in materia.
ART. 29 – TRATTAMENTO DATI PERSONALI
Ai sensi del D.Lgs. 196/03 e s.m.i., si informa che i dati forniti dall’Impresa verranno trattati dal Committente per le finalità connesse alla gara e per l’eventuale successiva stipula e gestione dei contratti.
L’Impresa ha facoltà di esercitare i diritti previsti dalla vigente normativa.
La Ditta appaltatrice verrà nominata Responsabile del trattamento dei dati e la stessa si impegna a comunicare le nomine degli incaricati al Committente, nonché ad adottare misure idonee volte a garantire i diritti dei terzi (sicurezza e riservatezza dei propri dati personali), ed in particolare: informativa, consenso, notificazione, adozione di misure di sicurezza, riscontro del diritto di accesso.
La ditta appaltatrice dichiara:
1. di essere consapevole che i dati che tratterà nell’espletamento dell’incarico ricevuto, sono dati personali e, come tali sono soggetti all’applicazione del codice per la protezione dei dati personali
2. di ottemperare agli obblighi previsti dal codice per la protezione dei dati personali
3. di adottare le istruzioni specifiche eventualmente ricevute per il trattamento dei dati personali o di integrarle nelle procedure già in essere
4. di impegnarsi a relazionare annualmente sulle misure di sicurezza adottate e di allertare immediatamente il proprio committente in caso di situazioni anomale o di emergenze
5. di riconoscere il diritto del committente a verificare periodicamente l’applicazione delle norme di sicurezza adottate
ART. 30 – FORMA E SPESE CONTRATTUALI
Il contratto sarà stipulato nella forma scrittura privata.
Sono a totale carico dell’Impresa tutte le spese di contratto, nessuna esclusa o eccettuata, nonché ogni altra accessoria e conseguente. L’Impresa assume a suo carico il pagamento delle imposte, tasse e diritti comunque a essa derivate, con rinuncia al diritto di rivalsa nei confronti del Committente.
Saranno inoltre a carico dell’Impresa tutte le spese di qualsiasi tipo, dirette e indirette, inerenti e conseguenti al contratto, alla stesura dei documenti in originale e copie, alle spese postali per comunicazioni d’ufficio da parte del Committente, alle spese di notifica e simili.
La documentazione non in regola con l’imposta di bollo sarà regolarizzata ai sensi dell’articolo 31 del dpr 30/12/1982 n° 955.
ART. 31 - DOMICILIO E RECAPITO DELL'IMPRESA
Al momento dell’affidamento delle prestazioni, l’Impresa dovrà indicare, come condizione minimale, un ufficio di sicuro recapito provvisto di telefono, fax e posta elettronica certificata (PEC).
L’Impresa dovrà anche provvedere a nominare un proprio dipendente, quale Rappresentante dell’Impresa stessa nei rapporti con il Direttore dell’esecuzione, in modo da raggiungere una migliore organizzazione del servizio.
Gli estremi del recapito dell’Impresa e il nominativo del Rappresentante dell’Impresa per lo svolgimento delle prestazioni dovranno essere comunicati in forma scritta dall’Impresa stessa al Direttore dell’esecuzione. La nomina del Rappresentante dell’Impresa dovrà essere controfirmata dallo stesso per accettazione.
ART. 32 - FORO COMPETENTE
Tutte le controversie che dovessero insorgere tra le parti, nell’interpretazione ed esecuzione delle obbligazioni contrattuali, saranno risolte di comune accordo tra le parti. In caso di mancanza di accordo, per ogni controversia sarà competente in via esclusiva il Foro di Busto Arsizio. È pertanto esclusa la clausola arbitrale.
ART. 33 – MODALITA’ DI APPALTO
Il presente appalto sarà aggiudicato con procedura aperta e con applicazione del criterio del prezzo più basso.
TITOLO II – PARTE PRESTAZIONALE ART. 34 ONERI A CARICO DELLA STAZIONE APPALTANTE
Per lo svolgimento delle prestazioni la Committente fornirà alla ditta Appaltatrice un foglio elettronico contenente per ogni gruppo di misura le seguenti indicazioni:
- n° PdR
- matricola esistente
- indirizzo (via e numero civico)
- foto del gruppo di misura
- coordinate GPS dell’intorno del punto di installazione
- foto con il numero di telefono della ditta o dell’Amministratore, da contattare prima dell’intervento
I gruppi di misura interessati dall’attività sono già stati oggetto di verifica da parte dell’Azienda e non richiedono attività di piping se non quelle correlate all’attività in oggetto
ART 35 COMUNICAZIONE ALL’UTENTE
La ditta è tenuta a effettuare preventivamente e per tempo, nelle modalità previste dalla normativa applicabile, la comunicazione agli utenti interessati dalla sostituzione del gruppo di misura.
ART 36 MODALITA’ DI INTERVENTO
La ditta appaltatrice deve fornire porre in opera ed in servizio i contatori aventi le specifiche tecniche riportate all’Allegato 1 del presente capitolato
Le operazioni di posa in opera devono essere svolte da parte di personale qualificato e rispettoso della seguente procedura:
L’attività dovrà essere svolta rispettando scrupolosamente le disposizioni della Committente. In particolare l’appaltatore dovrà:
a) accertare l’idoneità della postazione del contatore
b) accertare il corretto funzionamento del contatore esistente.
c) annotare sull’idonea documentazione, anche informatica, l’ubicazione del gruppo di misura e le sue caratteristiche
d) sostituire il contatore esistente con uno nuovo di pari portata, dotato di apparato di trasmissione e telelettura, adottando eventuali materiali accessori (guarnizioni, ecc.)
e) eseguire una fotografia digitale del totalizzatore del contatore esistente prima della sua rimozione.
f) accertare la corretta tenuta del contatore, dei raccordi relativi e di tutte le connessioni interessate dall’attività, mediante apposita soluzione saponosa
g) assistere il Cliente nello spurgo dell’impianto interno, tramite l’accensione delle apparecchiature, fino alla stabilizzazione delle fiamme
h) apporre i sigilli di sicurezza sul codolo di connessione o flange di accoppiamento in ingresso al contatore utilizzando apposita punzonatrice compilare idonea documentazione annotando le operazioni eseguite
i) ritirare il contatore rimosso e provvedere successivamente alla riconsegna dello stesso, avendo cura di xxxxxxxxx i xxxxxxxxxxx con l’apposizione degli appositi tappi e successiva nastratura.
j) attivare e mettere in servizio il dispositivo di telelettura installato nel nuovo contatore, secondo le norme tecniche vigenti e le disposizioni della Committente
k) all’inizio ed al termine delle operazioni di montaggio e messa in servizio l’operatore della ditta appaltatrice deve avere cura di informare l’utente di spegnere tutte le apparecchiature in servizio alimentate a gas e procedere successivamente alla loro riaccensione e test.
ART 37– ELENCO ALLEGATI
Costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Capitolato speciale d’appalto i seguenti allegati:
Allegato 1: SPECIFICHE TECNICHE