Contratto di Assicurazione dei Costi di Riparazione
Contratto di Assicurazione dei Costi di Riparazione
DIP - Documento informativo precontrattuale relativo al prodotto assicurativo danni Compagnia: AWP P&C S.A., Sede Secondaria per l’Italia.
Prodotto: BMW/MINI - Assicurazione dei Costi di Riparazione – Copertura Facoltativa
Il documento offre una sintesi delle principali informazioni sul prodotto.
Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti.
Che tipo di assicurazione è?
L’Assicurazione dei Costi di Riparazione è un’assicurazione collettiva stipulata tra AWP P&C S.A., Sede Secondaria e Rappresentanza Generale per l’Italia (in qualità di “Assicuratore”) e BMW Bank GmbH (in qualità di “Contraente”), che copre per la riparazione professionale dei difetti delle parti/componenti interessati presso un concessionario BMW / Mini / Motorrad sostenuti dai proprietari dei veicoli BMW / Mini / Motorrad che abbiano sottoscritto il Modulo di Adesione (“Beneficiari”).
Che cosa è assicurato?
✓ L’Assicurazione copre i costi per la riparazione professionale dei difetti delle parti/componenti interessati presso un concessionario BMW / Mini / Motorrad.
Che cosa non è assicurato?
L’Assicurazione non copre eventi che riguardino parti / componenti che non rientrino nell’oggetto di copertura dell’Assicurazione dei Costi di Riparazione.
Ci sono limiti di copertura?
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La copertura assicurativa non opera se il Beneficiario:
̶ non rispetta l’obbligo di manutenere il veicolo;
̶ omette colpevolmente di adottare le misure necessarie nell'ambito di una campagna di richiamo prescritta dal costruttore;
̶ omette colpevolmente di adempiere ai propri obblighi in materia di prevenzione dei sinistri.
La copertura cesserà di aver efficacia qualora il veicolo raggiunga il chilometraggio massimo.
La copertura è limitata ai soli veicoli a motore utilizzati in conformità alle istruzioni del produttore, cosi come previsto dalla Polizza.
Se i lavori di riparazione vengono eseguiti in modo errato, il risarcimento è limitato ai costi di una riparazione professionale.
Il Massimale per ogni Evento di Garanzia Assicurato sarà pari al corrente valore di mercato del veicolo garantito.
Dove vale la copertura?
✓ La Polizza opera per i sinistri che si verificano nel territorio degli Stati membri dell’Unione Europea, Regno Unito, Islanda, Norvegia, Liechtenstein e Svizzera.
Quali sono i miei obblighi?
̶ Il Beneficiario deve manutenere il veicolo in conformità al programma di manutenzione e assistenza raccomandato dal produttore.
̶ Il Beneficiario deve utilizzare il veicolo in conformità alle istruzioni del produttore.
̶ Il Beneficiario deve notificare ogni Evento Assicurato al Concessionario Autorizzato e consegnare allo stesso la vettura per la riparazione.
̶ Il Beneficiario deve esercitare tutti i propri diritti nei confronti di terzi soggetti responsabili dell’Evento Assicurato.
̶ Il Beneficiario deve consentire che il proprio veicolo venga ispezionato, in qualsiasi momento, da un rappresentante autorizzato della compagnia assicurativa.
Quando e come devo pagare?
Il Premio è finanziato da Bmw Bank GmbH.
Quando comincia la copertura e quando finisce?
Il contratto di assicurazione termina automaticamente alla scadenza della durata contrattuale riportata sul certificato di polizza (12, 24 o 36 mesi).
Come posso disdire la polizza?
A seguito di un evento assicurato è possibile recedere dalla polizza con comunicazione scritta all’Assicuratore, con raccomandata A/R.
Assicurazione dei Costi di Riparazione
Documento informativo precontrattuale aggiuntivo (DIP aggiuntivo)
Compagnia: AWP P&C S.A., Sede Secondaria e Rappresentanza Generale per l’Italia. Xxxxx Xxxxxx, 00 - 00000 Xxxxxx (XX)
Nome del prodotto: Assicurazione dei Costi di Riparazione Ed. 03 / 2020
Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel DIP - Documento Informativo
Precontrattuale dei contratti di assicurazione danni per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell’impresa.
Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.
Denominazione Sociale e forma giuridica della Società (Impresa Assicuratrice)
L’Impresa Assicuratrice è AWP P&C S.A.
Xxxx Xxxxxx
0, Xxxx Xxxx, 00000 Xxxxx-Xxxx - Xxxxxx
Registro delle Imprese e delle Società Francesi nr. 519490080 Capitale Sociale sottoscritto € 17.287.285
Autorizzazione all’esercizio delle assicurazioni
Autorizzata all’esercizio delle assicurazioni dall’Autorité de Contrôle Prudentiel et de résolution (ACPR) il 1 febbraio 2010
Il contratto assicurativo viene concluso con la sede secondaria:
AWP P&C S.A., Rappresentanza Generale per l’Italia
Xxxxx Xxxxxx 00, XXX 00000, Xxxxxx XXXXXX
Codice Fiscale, Partita IVA e iscrizione al Registro delle Imprese di Milano nr. 07235560963 - Rea 1945496
Recapito Telefonico – Sito Internet – Indirizzo e-mail
02/23.695.1 - xxx.xxxxxxx-xxxxxx-xxxxxxxxxx.xx – xxxx@xxxxxxx-xxxxxxxxxx.xx ; PEC: xxx.xx@xxxxxxxxx.xx
Abilitazione all’esercizio delle assicurazioni
Società abilitata all’esercizio dell’attività Assicurativa in Italia in regime di stabilimento, iscritta il 3 novembre 2010, al xx. X.00000, all’appendice dell’albo Imprese Assicurative, Elenco I
Il Patrimonio netto dell'Impresa è pari a € 453,964.000.
La parte del patrimonio netto relativa al capitale sociale sottoscritto è pari € 17.287.285 di cui versati € 17.287.285. La parte del patrimonio netto relativa alle riserve patrimoniali è pari € 120.834.000.
Il Solvency Capital Requirement (SCR) è pari a € 454.734.000 e il Minimum Capital Requirement (MCR) è pari a € 204.630.000. Il Solvency Ratio (SCR Ratio) è pari a 117,7% e il Minimum Capital Requirement Ratio (MCR ratio) è pari a 257,4%.
I dati di cui sopra sono relativi all’ultimo bilancio approvato e si riferiscono alla situazione patrimoniale al 31/12/2018.
Si precisa, inoltre, che gli eventuali aggiornamenti del documento non derivanti da innovazioni normative saranno resi disponibili sul sito internet xxxxx://xxx.xxxxxxx- xxxxxxxx.xxx/xxxxxxxx-xxxxxxxxx.xxxx a far data dal 31 maggio di ogni anno.
Al contratto si applica la legge italiana.
Cosa è assicurato? |
L’Assicurazione copre i costi per la riparazione professionale dei difetti delle parti/componenti interessati presso un concessionario autorizzato. Il Beneficiario deve notificare ogni Evento Assicurato al Concessionario Autorizzato e consegnare allo stesso la vettura per la riparazione |
Cosa non è assicurato? | |
Rischi esclusi | Ad integrazione di quanto specificato nel Documento Informativo Precontrattuale, si specifica che l’assicurazione non copre i difetti derivanti da circostanze esterne, come ad esempio quelli causati da incidente, atti dolosi o un impatto esterno diretto. |
Ci sono limiti di copertura? |
Ad integrazione di quanto specificato nel Documento Informativo Precontrattuale, si riportano le seguenti informazioni. Per ogni Evento di Garanzia Assicurato il valore massimo dell’indennizzo è determinato come segue: I. I costi relativi alle parti sono rimborsati fino all’ammontare del prezzo di vendita consigliato per il relativo veicolo, così come previsto dal produttore o dall’importatore. II. I costi di manodopera sono rimborsati fino all’ammontare delle tariffe concordate dall’officina con il produttore e fino al numero di ore di lavoro stabilite dal produttore per la riparazione. III. Ispezioni, misurazioni, programmazione e ritocchi verranno rimborsati nell’ambito dell’evento assicurato, a condizione che siano direttamente collegati alla riparazione del componente difettoso coperto dalla polizza assicurativa. IV. L'imposta sul valore aggiunto sarà rimborsata solo se effettivamente sostenuta e solo se il destinatario della fattura non ha diritto alla detrazione dell'imposta a monte. V. I costi sostenuti per il preventivo di spesa saranno rimborsati solo in caso di evento assicurato. |
Che obblighi ho? Quali obblighi ha l’impresa? | |
Cosa fare in caso di sinistro | Denuncia di sinistro: il beneficiario denuncerà ogni evento assicurato al locale concessionario autorizzato (individuabile visitando il sito xxx.XXX.xx o xxx.XXXX.xx o xxx.xxx-xxxxxxxx.xx ) e consegnerà allo stesso il veicolo per la riparazione. |
Assistenza diretta/in convenzione: la riparazione verrà effettuata da un concessionario autorizzato (individuabile visitando il sito xxx.XXX.xx o xxx.XXXX.xx o xxx.xxx-xxxxxxxx.xx). | |
Gestione da parte di altre imprese: gli Assicuratori possono nominare un Rappresentante Locale incaricato della gestione dei sinistro o dell’assistenza al Beneficiario [inserire riferimento, qualora esista un soggetto delegato a tali attività] | |
Prescizione: ai sensi dell’art. 2952, comma 2, del Codice Civile, i diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda. | |
Dichiarazioni inesatte o reticenti | Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti del contraente o dell’assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale del diritto all’indennizzo, nonché la stessa cessazione dell’assicurazione, ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile. |
Obblighi dell’impresa | La compagnia assicurativa si obbliga ad indennizzare l’assicurato dei costi per le riparazioni eseguite in conformità ai Termini e Condizioni di Assicurazione. |
Come e quando devo pagare? | |
Premio | Il Premio è finanziato da BMW Bank GmbH. |
Rimborso | Qualora si manifesti una carenza di interesse alla copertura, riceverai un rimborso pari alla porzione di premio relativa al periodo successivo al momento in l’Assicuratore è venuto a conoscenza della cancellazione. |
Quando comincia la copertura e quando finisce? | |
Durata | La copertura assicurativa inizia con il pagamento in un’unica soluzione come previsto nel certificato di polizza, e in ogni caso non prima del momento concordato (data di inizio). La copertura termina automaticamente alla scadenza della durata contrattuale riportata sul certificato di polizza (12, 24 o 36 mesi) o al raggiungimento del chilometraggio massimo indicato sul certificato di polizza. |
Sospensione | Non è prevista la possibilità di sospendere le garanzie. |
Come posso disdire la polizza? | |
Recesso | A seguito di un evento assicurato è possibile recedere dalla polizza con comunicazione scritta all’Assicuratore, con Raccomandata A/R. |
A chi è rivolto questo prodotto? |
Questo prodotto assicurativo è rivolto ai clienti BMW / Mini / Motorrad. |
Quali costi devo sostenere? |
Costi di intermediazione. La commissione percepita dagli intermediari è pari al 54 % del Premio Assicurativo. |
COME PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE? | |
Alla compagnia assicurativa | I reclami possono essere inoltrati attraverso uno dei seguenti mezzi alternativi: • Form dedicato alla presentazione di un reclamo sul sito web della Compagnia • E-mail alla casella xxxxxxxXXX@xxxxxxx.xxx • Fax: x00 00 00 00 0000 • Lettera indirizzata a AWP P&C S.A. – RAPPRESENTANZA GENERALE PER L’ITALIA Servizio Qualità - C.P. 81 - Xxx Xxxxxxxx, 0 - 00000 XXXXXX La compagnia è tenuta a rispondere entro 45 giorni. |
Ad IVASS | In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva ad un reclamo diretto all’Assicuratore, è possibile presentare un reclamo ad IVASS. I reclami devono essere inoltrati per iscritto a: IVASS, Xxx xxx Xxxxxxxxx, 00 00000 Xxxx, fax 00.00000000, pec: xxxxx@xxx.xxxxx.xx Info su: xxx.xxxxx.xx |
PRIMA DI RICORRERE ALL’AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile, e in alcuni casi necessario, avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali: | |
Mediazione | Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell’elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito xxx.xxxxxxxxx.xx (Legge 9/8/2013, n. 98). La mediazione costituisce condizione di procedibilità per esercitare in giudizio un’azione civile relativa ad una controversia attinente ai contratti assicurativi (ad esclusione delle controversie relative al risarcimento del danno da circolazione di veicoli e natanti). |
Negoziazione Assistita | Tramite richiesta del proprio avvocato all’Impresa. La negoziazione assistita non è obbligatoria. |
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie | Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all’IVASS direttamente al sistema estero competente chiedendo l’attivazione della procedura FIN-NET mediante accesso al seguente sito internet: xxxx://xx.xxxxxx.xx/xxxxxxx/xxx-xxx/. |
PER QUESTO CONTRATTO L’IMPRESA NON DISPONE DI UN’AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE NON POTRAI CONSULTARE TALE AREA, NÉ UTILIZZARLA PER LA GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.
Termini e Condizioni di Assicurazione Assicurazione dei costi di riparazione Copertura Facoltativa - Autoveicoli ed. 03/2021
Sommario
Glossario 3
PARTE A – Copertura assicurativa e prestazioni offerte 4
1 Copertura assicurativa e oggetto delle prestazioni 4
1.1 Cos’è assicurato? Cosa costituisce un evento assicurato? 4
1.2 A cosa hai diritto in caso di evento assicurato? 5
1.3 Limiti / restrizioni in caso di evento assicurato 5
1.4 Ambito geografico 5
2 Esclusioni 5
2.1 Costi (e/o interventi di riparazione) che non sono direttamente connessi alla riparazione della componente difettosa non saranno rimborsati. 5
2.2 Modifiche all’Autovettura / componenti aggiuntivi e retrofit 6
2.3 Uso, trattamento o manutenzione impropri dell’Autovettura 6
2.4 Circostanze esterne 6
2.5 Obbligo di indennizzo da parte di terzi 6
2.6 Uso commerciale 6
PARTE B – Condizioni di Polizza 7
1 Obblighi prima del verificarsi dell’evento assicurato 7
2 Obblighi dopo il verificarsi dell’evento assicurato 7
3 Conseguenze legali in caso di violazione degli obblighi 7
3.1 Riduzione dell’obbligo di fornire copertura in caso di violazione degli obblighi dopo il verificarsi dell’evento assicurato 7
3.2 Recesso da parte dell’Assicuratore in caso di violazione di un obbligo da rispettare prima del verificarsi dell’evento assicurato 8
4 Obbligo di avviso della presenza di un’altra assicurazione in base alla quale possa essere chiesto l’indennizzo. 8
4.1 Obbligo di avviso 8
4.2 Conseguenze legali della violazione dell’obbligo di avviso 8
5 Obblighi relativi al pagamento del premio 8
5.1 Che cosa bisogna tenere in considerazione quando si paga il premio? 8
6 Trasferimento dei diritti del beneficiario nei confronti di terzi 8
6.1 Surrogazione 8
6.2 Obblighi riguardanti la surrogazione 8
6.3 Conseguenze per la violazione degli obblighi 8
PARTE C – Disposizioni Generali 9
1 Inizio e fine della copertura assicurativa 9
1.1 Quando inizia la copertura assicurativa? 9
1.2 Quando cessa la copertura assicurativa? 9
2 Durata del contratto 9
3 Cosa succede se l’Autovettura è ferma, venduta o se sopravviene la cessazione del rischio assicurato? 9
3.1 Cosa succede se l’Autovettura è ferma? 9
3.2 Cosa succede se l’Autovettura viene venduta? 9
3.3 Cosa succede se sopravviene la cessazione del rischio assicurato? 9
4 Recesso a seguito di evento assicurato 9
4.1 Diritto di recesso 9
4.2 Periodo di preavviso 9
4.3 Notifica per iscritto del recesso 9
4.4 Data di efficacia del recesso 10
5 Premio in caso di scioglimento anticipato 10
6 Legge applicabile 10
7 Dove può essere intrapresa un’azione legale? 10
7.1 Giudice competente in caso di un’azione legale da parte del beneficiario nei confronti dell’assicuratore 10
7.2 Giudice competente in caso di un’azione legale da parte dell’assicuratore nei confronti del beneficiario. 10
7.3 Giudice competente se l’assicurato risiede al di fuori dell’Unione Europea, Islanda, Norvegia o Svizzera 10
7.4 Giudice competente qualora un evento assicurato si verifichi all’estero 10
Glossario
Assicuratore: AWP P&C S.A., Rappresentanza Generale per l’Italia
Assicurazione: il presente contratto a copertura dei costi necessari per far fronte ad un Evento Assicurato
Beneficiario: indica il BENFEFICIARIO che ha sottoscritto un finanziamento erogato da BMW Bank per l’acquisto e/o la locazione finanziaria di un veicolo BMW/MINI e che ha sottoscritto la polizza/modulo di adesione al programma assicurativo ASSICURAZIONE DEI COSTI DI RIPARAZIONE – COPERTURA FACOLTATIVA A PAGAMENTO, il cui premio è compreso
nel finanziamento/leasing
Cessazione del Rischio: evento che determina una carenza di interesse all’assicurazione
Circostanza Esterna: avvenimento che ha cagionato una perdita di funzionalità (difetto) di una parte/componente, che non sarà coperta dall’assicurazione
Concessionario Autorizzato: Centro Service aderente appartenente alla Rete Ufficiale di Assistenza BMW / MINI in Italia
Evento Assicurato: la perdita di funzionalità (difetto) di una parte/componente coperta dall’assicurazione.
Importo Massimo dell’indennizzo: l’ammontare dei costi di riparazione oltre il quale la presente assicurazione non sarà operativa
Indennizzo: la riparazione del veicolo danneggiato, o, qualora previsto dalla polizza, il pagamento della fattura di ripara- zione del veicolo.
Intermediario: BMW Bank GmbH
Premio: la somma da corrispondere all’Assicuratore ai fini dell’attivazione della copertura
Surrogazione: esercizio da parte dell’Assicuratore dei diritti vantati dal Beneficiario nei confronti di terzi
Uso Commerciale: utilizzo del veicolo assicurato come taxi o per car sharing, scuola guida, corriere o corriere espresso, noleggio di autovetture o utilizzo per gare automobilistiche e/o veicoli pesanti per operazioni fuori-strada con diversi tipi di carburante (gas, idrogeno ecc.)
PARTE A – Copertura assicurativa e prestazioni offerte
1
Copertura assicurativa e oggetto delle
prestazioni
1.1 Cos’è assicurato? Cosa costituisce un evento assicurato?
1.1.1 Cos’è assicurato?
È assicurata la funzionalità di tutte le parti meccaniche ed elettriche dell’Autovettura, fatte salve le esclusioni e le previsioni relative alle componenti BEST4 BMW / MINI Best 4 e alle batterie ad alto voltaggio di cui al punto 1.1.2 e i limiti / restrizioni di cui al punto 1.3.
1.1.2 Cosa non è assicurato?
Sono esclusi i seguenti componenti/parti del veicolo:
a) Parti e componenti esclusi
(i) Carrozzeria, comprese le guarnizioni e le parti associate e la verniciatura del veicolo
(ii) Telaio
(iii) Cerchi, pneumatici e sensori di monitoraggio pneumatici
(iv) Componenti in vetro e vetro a specchio
(v) Ammortizzatori ad eccezione delle sospensioni pneumatiche
(vi) Elementi della frizione (forcella di disinnesto, cuscinetto reggispinta, piastra spingidisco, di- sco frizione)
(vii) Fusibili
(viii) Tasche portaoggetti, porta-bicchieri, coperchi dei braccioli, pannello di portiera, rivestimento volante, tappezzeria e rivestimenti sedili, rive- stimento e modanature plancia
(ix) Kit frizione e dischi dei freni, pastiglie dei freni, cuscinetti per mozzo, bulloni delle ruote, filtri, candele, tergicristalli.
(x) Guarnizioni: guarnizioni, che non siano espo- ste a movimenti meccanici. Tuttavia, per chia- rezza, perdite su dispositivi relativi al sistema di raffreddamento, quali, ma non solo, la massa radiante, i tubi dell’acqua, la guarni- zione della testa del cilindro, il radiatore e l’im- pianto di climatizzazione sono coperti;
(xi) Fanali allo xeno e alogeni;
(xii) Batteria veicolo fino a 12 Volt, chiavi e teleco- mandi a batteria, batteria sensori pressione pneumatici.
(xiii) Rumorosità aerodinamica, degli interni e della capote / tetto apribile
b) Componenti Best 4 BMW / MINI:
La copertura dei componenti Best 4 BMW / MINI (elencati di seguito) ai sensi della presente assicura- zione inizia alla scadenza della garanzia del produt- tore offerta sui componenti Best 4 BMW/MINI.
La garanzia del produttore sui componenti Best 4 BMW / MINI scade al raggiungimento dell’età o, se antecedente, del chilometraggio del veicolo come di seguito indicato rispetto a ciascun componente Best 4 BMW / MINI;
La garanzia convenzionale del produttore sui com- ponenti Best 4 BMW / MINI decade nei casi riportati nelle condizioni generali sottoscritte e allegate al contratto di vendita
• Motore: tutte le parti lubrificate che compongono il motore (4 anni o 100.000km, 150.000km per i soli motori diesel BMW)
• Turbocompressore (4 anni o 100.000km)
• Trasmissione. Automatica/manuale, differenziali, ri- partitore di coppia, tutte le parti che compongono questi gruppi (4 anni o 100.000km)
• Sterzo. Tutte le parti che compongono la scatola dello sterzo, meccanica, elettrica o idraulica e ser- vosterzo. (4 anni o 100.000km)
I modelli BMW i non sono garantiti per la copertura dei componenti Best 4 BMW / MINI.
c) Batterie ad alto voltaggio
La copertura ai sensi della garanzia relativa alle batterie ad alto voltaggio ha inizio alla scadenza della garanzia del produttore sulle batterie ad alto voltaggio (in base al certificato della batteria). Per i veicoli elencati di seguito, la garanzia del produttore sulle batterie ad alta tensione scade al raggiungimento del primo tra:
• I8: 8 anni o 100.000km
• I3: 8 anni o 100.000km per veicoli immatricolati entro il 31/07/2019
• I3: 8 anni o 160.000km per veicoli immatricolati dal 1/08/2019
• tutte le BMW/MINI ‘full electric’: 8 anni o 160.000 km
• PHEV (versioni ECE Gen3 e Gen4): 6 anni o
100.000 km PHEV (versione ECE Gen5): 8 anni o
160.000 km
1.1.3 Evento assicurato
Costituisce un evento assicurato la perdita della funzio- nalità (difetto) di una parte/componente coperta dalla presente assicurazione.
1.2 A cosa hai diritto in caso di evento assicu- rato?
Un evento assicurato costituisce il presupposto per l’as- sunzione da parte dell’assicuratore dei costi per la ripa- razione professionale dei difetti delle parti/componenti in- teressati esclusivamente presso un Centro Service ade- rente appartenente alla Rete Ufficiale di assistenza BMW
/ MINI in Italia BMW/MINI comprensivo dei costi neces- sari ed effettivamente sostenuti per la manodopera e per le parti, in conformità alle seguenti disposizioni:
• I costi relativi alle parti sono rimborsati fino all’am- montare del prezzo di vendita consigliato (Listino al pubblico) per la relativa Autovettura, così come previ- sto dal produttore o dall’importatore.
• Utilizzo esclusivo di Ricambi Originali BMW e MINI
• I costi di manodopera sono rimborsati fino all’ammon- tare delle tariffe concordate dall’officina con il produt- tore e fino al numero di ore di lavoro stabilite dal pro- duttore per la riparazione.
• Ispezioni, misurazioni, programmazione e ritocchi verranno rimborsati nell’ambito dell’evento assicu- rato, a condizione che siano direttamente collegati alla riparazione del componente difettoso coperto dalla polizza assicurativa.
• L'imposta sul valore aggiunto sarà rimborsata solo se effettivamente sostenuta e solo se il destinatario della fattura non ha diritto alla detrazione dell'imposta a monte.
• I costi sostenuti per il preventivo di spesa saranno rimborsati solo in caso di evento assicurato.
• Qualora si siano resi necessari interventi presso un Concessionario o Officina BMW / MINI all’estero l’as- sicurato avrà diritto ad ottenere il rimborso di quanto sostenuto dietro presentazione della fattura compro- vante gli interventi eseguiti contattando il servizio Clienti BMW di BMW Italia 00-00000-000; in tali casi il rimborso verrà effettuato previa valutazione tecnica eseguita secondo i parametri precedentemente espo- sti al punto 1.2 sempre che sussistano le condizioni di validità ed efficacia della Garanzia Convenzionale
1.3 Limiti / restrizioni in caso di evento assicurato
a) L’importo massimo dell’indennizzo per evento assi- curato è fissato al valore di sostituzione dell’Autovet- tura. Il valore di sostituzione è pari al prezzo per una Autovettura comparabile usata, priva del difetto, al
giorno in cui si verifica il difetto stesso. Qualora i co- sti di riparazione previsti superino l’importo massimo richiesto:
i. il beneficiario dovrà sostenere i costi ulteriori per la riparazione dell’Autovettura;
oppure
ii. al beneficiario verrà pagato l’importo massimo dell’indennizzo detratto il valore residuo dell’Autovettura non riparata. Il beneficiario po- trò conservare l’Autovettura non riparata.
b) Qualora in un evento assicurato sia raggiunto o sor- passato l’importo massimo dell’indennizzo, la pre- sente assicurazione si risolve ai sensi della succes- siva Parte C, clausola 1.2.
c) Qualora i costi di riparazione previsti superino il va- lore dell’unità sostitutiva che viene normalmente in- stallata quando si manifesta un determinato difetto, l’indennizzo è limitato al costo dell’unità sostitutiva, inclusi i costi di smontaggio e installazione.
d) Non ci assumiamo alcuna responsabilità e non siamo obbligati per eventuali danni o costi aggiuntivi derivanti da lavori di riparazione eseguiti in modo non corretto. Fatti salvi gli altri limiti stabiliti nella pre- sente clausola, in caso di errata esecuzione dei la- vori di riparazione la copertura è limitata ai costi di manodopera e dei materiali che sarebbero stati ne- cessari per una riparazione professionale.
1.4 Ambito geografico
Questa assicurazione copre tutti i difetti riparati in qual- siasi stato membro dell'Unione Europea, così come nel Regno Unito, Islanda, Norvegia, Liechtenstein e Sviz- zera.
2 Esclusioni
2.1 Costi (e/o interventi di riparazione) che non sono direttamente connessi alla riparazione della componente difettosa non saranno rim- borsati.
L’assicurazione non copre i costi e/o gli interventi che non sono direttamente connessi alla riparazione della parte/componente difettosa. Ciò include, ad esempio, i costi di recupero / rimorchio, i costi di vitto e alloggio, i costi per una autovettura di cortesia e il risarcimento per la perdita d’uso o per i ritardi.
Inoltre, non vi sarà alcun rimborso dei costi per parti / componenti o liquidi per i quali, secondo le linee guida del produttore, sarebbe stata in programma la sostitu- zione a causa dell’età, del ciclo di vita o per il chilome- traggio nel momento in cui si è verificato l’evento assicu- rato, o per i costi di allineamento delle ruote, o per costi
relativi agli aggiornamenti software o agli aggiornamenti di sistema.
2.2 Modifiche all’Autovettura / componenti ag- giuntivi e retrofit
L’assicurazione non copre i difetti:
a) causati da modifiche al design originale dell’Auto- vettura (es. tuning o tecnologie di trazione alterna- tive).
b) causati dall’installazione di parti o accessori di terze parti o di accessori non approvati dal produttore.
2.3 Uso, trattamento o manutenzione impropri dell’Autovettura
L’assicurazione non copre i difetti:
a) causati dall’uso di prodotti non idonei (non approvati dal produttore) o lubrificanti o carburanti contami- nati o non adeguati.
b) causati dalla perdita o dalla mancanza di lubrificanti o liquidi.
c) causati da un non corretto utilizzo dell’Autovettura, uso dell’Autovettura in maniera difforme rispetto agli standard del produttore così come previsti dal manuale d’uso, da periodi prolungati di inattività dell’Autovettura, o dal sovraccarico dell’Autovettura così come dall’esposizione dell’Autovettura a pesi assiali e/o carichi trainabili superiori a quelli consen- titi dal produttore.
d) causati dall’utilizzo dell’Autovettura in eventi crono- metrati, competizioni motociclistiche o nella prepa- razione per tali eventi.
e) causati dall’uso di una parte/componente in stato di evidente necessità di riparazione, salvo che tale parte/componente sia stata almeno provvisoria- mente riparata da un professionista qualificato con la nostra approvazione, prima che il difetto si sia ve- rificato.
2.4 Circostanze esterne
L’assicurazione non copre i difetti:
a) causati da ossidazione e corrosione.
b) causati da un incidente, es. a un evento esterno im- provviso che impatta direttamente sull’Autovettura con forza meccanica.
c) causato da atti intenzionali o dolosi, in particolare furto, uso non autorizzato, rapina, atti vandalici, ap- propriazione indebita o altri reati o qualsiasi altro uso non conforme alla legge.
d) causati da un impatto esterno diretto, come tempe- ste, grandine, fulmini, terremoti o inondazioni.
e) causati da incendio o esplosione.
f) causati da sequestro o da altri atti dell’Autorità.
g) causati da atti di Guerra di qualsiasi tipo, invasione, rivoluzione, guerra civile, disordini civili, scioperi o terrorismo.
h) causati da energia nucleare, radiazioni nucleari o sostanze radioattive.
i) causate da animali di qualsiasi tipo.
j) causati da manomissioni o manipolazioni di dati (hacking e attacchi informatici).
2.5 Obbligo di indennizzo da parte di terzi L’assicurazione non copre i difetti che sono o dovrebbero essere indennizzati da una terza parte nella sua qualità di compagnia assicurativa, produttore, venditore, impor- tatore o fornitore nell’ambito di un contratto di ripara- zione, garanzia legale o contrattuale o qualsiasi altro ob- bligo di garanzia (volontaria).
2.6 Uso commerciale
Non è possibile avanzare alcuna richiesta di indennizzo ai sensi di questa assicurazione qualora l’Autovettura venga utilizzata, anche temporaneamente, per i se- guenti scopi commerciali: taxi, car sharing, scuola guida, servizi postali, di corriere o di corriere espresso, noleggio di autovetture, utilizzo per gare automobilisti- che utilizzo per gare automobilistiche e/o veicoli pesanti per operazioni fuoristrada con diversi tipi di carburante (gas, idrogeno ecc.)
PARTE B – Condizioni di Polizza
1
Obblighi prima del verificarsi dell’evento
assicurato
a) Devono essere rispettate le prescrizioni tecniche (scadenze chilometriche e/o temporali, tipo e moda- lità dei controlli) riguardanti l’uso, la manutenzione e l’assistenza dell’autoveicolo contenute nel libretto di uso e manutenzione in dotazione;
b) sull’autovettura devono essere montati esclusiva- mente pezzi di ricambio di qualità corrispondente ai Ricambi Originali BMW e devono essere utilizzati lu- brificanti con specifiche non conformi alle prescri- zioni della Casa Automobilistica;
c) sull’autovettura non devono essere apportate delle modifiche non approvate dal costruttore, e l’autovet- tura non deve essere in qualunque modo mano- messa e/o elaborata al fine di alterarne le presta- zioni; l’autovettura non deve subire manomissioni all’odometro.
2
Obblighi dopo il verificarsi dell’evento
assicurato
Il mancato rispetto dei suddetti obblighi comporterà la cessazione degli effetti dell’Assicurazione, come indicato al successivo punto 3.2.
a) Il beneficiario è tenuto a recarsi senza ingiustificato ritardo presso il proprio concessionario autorizzato per denunciare un evento assicurato e a consegnare l’Autovettura al concessionario autorizzato per la ri- parazione. È possibile reperire informazioni sulla lo- calizzazione del proprio concessionario autorizzato.
b) La parti sostituite diverranno di proprietà del conces- sionario autorizzato BMW/MINI.
c) I costi per la riparazione coperti dalla presente assi- curazione saranno sostenuti dall’assicuratore. A tal fine il beneficiario delega l’assicuratore a corrispon- dere il relativo l’indennizzo direttamente al conces- sionario autorizzato. Resta inteso che i costi di ripa- razione non coperti o eccedenti la copertura assicu- rativa rimarranno a carico del beneficiario.
d) Nel caso in cui sia necessario effettuare una ripara- zione urgente dell’autovettura il Cliente potrà avva- lersi del servizio Mobile Care BMW (numero verde 000-000000) Mobile Care MINI (numero verde 800- 713948)
e) In deroga a quanto previsto dai punti precedenti, in caso di riparazioni fuori dall’Italia il beneficiario dovrà anticipare i costi di riparazione. In tal caso il benefi- ciario dovrà garantire che la fattura per la riparazione
elenchi in dettaglio il lavoro svolto, prezzi delle parti di ricambio e i costi di manodopera (numero di riferi- mento delle ore di lavoro che il produttore prescrive per la riparazione e le relative tariffe). La fattura deve essere inviata all’assicuratore entro un mese dalla sua data di emissione e verrà rimborsata ai sensi della presente assicurazione., accedendo alla se- zione “Richiesta online” nell’apposita sezione Con- tatti “BMW Customer Care” o “MINI Customer Care” dei siti rispettivamente xxx.XXX.xx o xxx.XXXX.xx.; le spese sostenute verranno rimborsate ai sensi della presente assicurazione.
f) Il beneficiario dovrà consentire che l’Autovettura venga ispezionata da un rappresentante autorizzato della compagnia assicurativa in qualsiasi momento, prima e durante la riparazione, e dovrà fornire, su richiesta, tutte le informazioni necessarie per la va- lutazione dell’evento assicurato.
g) In caso di evento assicurato, il beneficiario dovrà adoperarsi per ridurre il più possibile il danno.
3
Conseguenze legali in caso di violazione degli
obblighi
Quali sono le conseguenze legali in caso di una vio- lazione degli obblighi?
Quali sono le conseguenze legali in caso di una vio- lazione degli obblighi?
3.1 Riduzione dell’obbligo di fornire copertura in caso di violazione degli obblighi dopo il verifi- carsi dell’evento assicurato
Una violazione degli obblighi sussistenti in capo al bene- ficiario dopo il verificarsi dell’evento assicurato (prece- dente punto 2) può comportare una riduzione totale o parziale dell’obbligo di indennizzo ai sensi della presente assicurazione. Si applica quanto segue:
(i) Se la violazione dell’obbligo è dolosa, l’assicuratore non è obbligato a corrispondere l’indennizzo.
(ii) Se la violazione dell’obbligo è dovuta a colpa grave, l’assicuratore ha il diritto di ridurre l’indennizzo do- vuto. La riduzione dipende dalla gravità della negli- genza e può anche comportare il totale venir meno dell’indennizzo. Non verrà operata alcuna riduzione qualora venga dimostrata l’assenza di colpa.
Tuttavia, in caso di dolo o colpa grave, l’assicuratore ri- xxxxx comunque obbligato a corrispondere l’indennizzo ai sensi della presente assicurazione, qualora venga di- mostrato che la violazione delle condizioni non è la ra- gione:
a) del verificarsi dell’evento assicurato, o
b) dell’obbligo dell’assicuratore di fornire le prestazioni, o
c) del determinarsi di a) o b).
Questo non si applica se la violazione dell’obbligo è av- venuta in modo fraudolento.
3.2 Recesso da parte dell’Assicuratore in caso di violazione di un obbligo da rispettare prima del verificarsi dell’evento assicurato -
In caso di violazione di un obbligo da rispettare prima del verificarsi dell’evento assicurato (obblighi indicati al pre- cedente punto 1), l’assicuratore recederà dal contratto assicurativo, facendone cessare gli effetti ed inviando re- lativa comunicazione al beneficiario.
Qualora non sia stato liquidato nessun sinistro, il Benefi- ciario potrà richiedere all’Assicuratore la quota parte del premio relativo al periodo di validità residua alla data del recesso, inviando una comunicazione a:
AWP P&C, Rappresentanza Generale per l’Italia,
C.P. 141
Xxx Xxxxxxxx, 0, 00000 Xxxxxx.
4
Obbligo di avviso della presenza di un’altra assicurazione in base alla quale possa essere
chiesto l’indennizzo.
Quali informazioni è necessario fornire all’assicura- tore, se vi è un’altra assicurazione alla quale possa essere chiesto l’indennizzo?
4.1 Obbligo di avviso
Se un evento assicurato è coperto da un’altra polizza as- sicurativa, il beneficiario dovrà immediatamente darne avviso all’assicuratore, indicando il nome dell’altro assi- curatore e la somma assicurata.
Tale obbligo non si applica se l’altro assicuratore è una società del Gruppo Allianz.
4.2 Conseguenze legali della violazione dell’ob- bligo di avviso
Le conseguenze legali della violazione dell’obbligo sono le medesime di quelle previste all’articolo 3 (Conse- guenze legali in caso di violazione delle condizioni). Ai sensi di quanto disposto all’articolo 3, la violazione può comportare la riduzione parziale o totale dell’indennizzo ai sensi della presente assicurazione, e darà all’assicu- ratore il diritto di recedere dal contratto di assicurazione.
5 Obblighi relativi al pagamento del premio
5.1 Che cosa bisogna tenere in considerazione quando si paga il premio?
5.1.1 Pagamento
Il premio deve essere pagato in un’unica soluzione.
5.1.2 Modalità di pagamento
BMW Bank anticiperà il premio all’assicuratore, e il be- neficiario rimborserà a BMW Bank il premio versato come parte delle rate di finanziamento/leasing.
6
Trasferimento dei diritti del beneficiario nei
confronti di xxxxx
Quando possono esserci trasferiti i diritti del benefi- ciario nei confronti di terzi e quali obblighi devono essere osservati?
6.1 Surrogazione
Qualora il beneficiario sia legittimato a chiedere il risarci- mento a terzi in conseguenza di un evento assicurato, una volta corrisposto l’indennizzo assicurativo tale diritto sarà trasferito all’assicuratore ai sensi e nei limiti dell’art. 1916 c.c. Il trasferimento non può essere eseguito a danno del beneficiario. Qualora il beneficiario vanti un di- ritto al risarcimento del danno nei confronti di una per- sona con cui egli sta convivendo al momento dell’evento assicurato, il trasferimento dei diritti del beneficiario non opera, salvo il caso in cui tale persona abbia causato il danno con dolo.
6.2 Obblighi riguardanti la surrogazione
Il beneficiario è tenuto a proteggere la sua pretesa al ri- sarcimento o ogni diritto necessario a garantire tale pre- tesa, in conformità a quanto previsto dalla legge. Ciò si- gnifica, ad esempio, che il beneficiario non potrà pregiu- dicare il trasferimento del diritto a favore dell’assicuratore attraverso il suo trasferimento a terzi, abbandono, rinun- cia o transazione. Inoltre, il beneficiario dovrà evitare di pregiudicare l’esercizio del diritto attraverso la propria inattività (es. incorrendo in termini di prescrizione).
Una volta che il diritto nei confronti del terzo sia stato tra- sferito all’assicuratore, il beneficiario sarà tenuto a fornire ulteriore supporto, nella misura necessaria per facilitare l’esercizio del diritto.
6.3 Conseguenze per la violazione degli obblighi In deroga a quanto previsto dalla Parte B, Articolo 3.1 Riduzione del nostro obbligo di fornire copertura), in caso di violazione delle condizioni di cui all’Articolo 1 (Obblighi prima del verificarsi dell’evento assicurato), si applica quanto segue:
In caso di violazione dolosa degli obblighi, l’assicuratore non è obbligato a corrispondere l’indennizzo, nella mi- sura in cui a causa di tale violazione a quest’ultimo è im- pedito di chiedere il risarcimento nei confronti del terzo. In caso di violazione degli obblighi con colpa grave, a causa della quale all’assicuratore è impedito di chiedere il risarcimento nei confronti del terzo, l’assicuratore è le- gittimato a ridurre l’indennizzo in misura corrispondente alla gravità della colpa, fino anche al totale venir meno dell’indennizzo. Nessuna riduzione verrà effettuata se il beneficiario dimostri l’assenza di colpa.
PARTE C – Disposizioni Generali
1 Inizio e fine della copertura assicurativa
1.1 Quando inizia la copertura assicurativa?
La copertura assicurativa inizia alla data indicata sul cer- tificato assicurativo.
1.2 Quando cessa la copertura assicurativa?
La copertura assicurativa cessa automaticamente alla scadenza della durata del contratto di assicurazione con- cordata (data di scadenza concordata). Tuttavia, la co- pertura assicurativa termina automaticamente prima della data di scadenza concordata, se:
(i) L’Autovettura raggiunge il chilometraggio massimo indicato sul certificato di polizza;
(ii) Il pagamento dell’importo massimo dell’indennizzo per evento assicurato (v. Parte A, Articolo 1.3 a)) è stato raggiunto; o
(iii) L’Autovettura è stata venduta all’estero o, a una so- cietà di noleggio o a una società di gestione delle flotte di automezzi. L’assicurato è tenuto a comuni- care immediatamente per iscritto all’assicuratore (es. via email, lettera o fax) la vendita dell’Autovet- tura.
2 Durata del contratto Qual è la durata del contratto?
Il contratto di assicurazione termina automaticamente alla scadenza della durata contrattuale scelta – 24 o 36 mesi – senza necessità di disdetta. Tale data è riportata sul certificato di polizza. Il presente contratto assicurativo non si rinnova automaticamente. In ogni caso l’assicura- tore evidenzia che il proprio obbligo di copertura cessa una volta che l’Autovettura raggiunge il chilometraggio massimo (cfr. Parte C Articolo 1.2)
3
Cosa succede se l’Autovettura è ferma, ven- duta o se sopravviene la cessazione del ri-
schio assicurato?
3.1 Cosa succede se l’Autovettura è ferma?
Il contratto di assicurazione non sarà influenzato dal fermo dell’Autovettura.
3.2 Cosa succede se l’Autovettura viene ven- duta?
(a) Vendita dell’Autovettura
Qualora il beneficiario venda l’Autovettura (eccetto se la vendita è effettuata all'estero, società di noleggio o so- cietà di gestione di flotta di automezzi), il contratto di as- sicurazione proseguirà e sarà trasferito all'acquirente dell’Autovettura insieme alla proprietà dell’Autovettura
stessa. L'acquirente si assume i diritti e gli obblighi deri- vanti dal contratto di assicurazione per il periodo in cui è proprietario. L'acquirente dell’Autovettura ha il diritto di recedere dal contratto di assicurazione con effetto imme- diato per iscritto. Il diritto di recesso decade se non viene esercitato entro un mese dal trasferimento della proprietà oppure, se il compratore non era a conoscenza dell'esi- stenza del contratto di assicurazione, entro un mese dalla conoscenza del contratto.
La richiesta di cancellazione deve essere inviata a mezzo Raccomandata A/R a:
AWP P&C, Rappresentanza Generale per l’Italia,
C.P. 141
Xxx Xxxxxxxx, 0, 00000 Xxxxxx
(x) Obbligo di notificare la vendita dell’Autovet- tura
La vendita dell’Autovettura dovrà essere immediata- mente comunicata all’assicuratore per iscritto, da parte del beneficiario o dell’acquirente.
La comunicazione deve essere inviata a mezzo Racco- mandata A/R a:
AWP P&C, Rappresentanza Generale per l’Italia,
C.P. 141
Xxx Xxxxxxxx, 0, 00000 Xxxxxx
3.3 Cosa succede se sopravviene la cessazione del rischio assicurato?
Se sopravviene la cessazione del rischio assicurato, ad es. in caso di radiazione o furto del veicolo, l’assicuratore è legittimato a trattenere il premio dovuto sino al mo- mento in cui è venuto a conoscenza dell’evento.
4 Recesso a seguito di evento assicurato
Quando è possibile recedere dal contratto a seguito di un evento assicurato?
4.1 Diritto di recesso
Ciascuna parte può recedere dal contratto di assicura- zione a seguito del verificarsi di un evento assicurato.
4.2 Periodo di preavviso
La notifica del recesso deve essere ricevuta dall’altra parte contrattuale entro un mese dopo la conclusione delle operazioni di liquidazione dell’indennizzo per l’evento assicurato.
4.3 Notifica per iscritto del recesso
La notifica di recesso, ai sensi del presente articolo, deve essere effettuata per iscritto ed invitata a mezzo Racco- madata A/R a:
AWP P&C, Rappresentanza Generale per l’Italia,
C.P. 141
Xxx Xxxxxxxx, 0, 00000 Xxxxxx
4.4 Data di efficacia del recesso
Qualora in beneficiario receda dal contratto di assicura- zione, il recesso sarà efficace non appena l’assicuratore riceverà la relativa la notifica. In alternativa, il beneficiario può decidere che la cancellazione abbia effetto in un se- condo momento, ma non oltre il termine della durata del contratto di assicurazione.
5 Premio in caso di scioglimento anticipato
Qualora l’assicuratore receda dal contratto di assicura- zione, il recesso acquisirà efficacia un mese dopo che il beneficiario abbia ricevuto la relativa notifica.
Se il contratto di assicurazione viene sciolto anticipata- mente, l’assicuratore ha diritto solo alla parte del premio assicurativo che corrisponde al periodo in cui è stata for- nita la copertura, salvo che la legge non stabilisca diver- samente.
6 Legge applicabile
Fa eccezione il caso in cui l’assicuratore dovesse rece- dere o annullare il contratto di assicurazione a causa di una violazione, da parte del beneficiario, degli obblighi di descrizione del rischio o a causa di false dichiarazioni rese con dolo. In questi casi l’assicuratore conserverà il diritto al premio assicurativo per tutta la durata contrat- tuale fino al giorno in cui è stata ricevuta la comunica- zione di recesso o di annullamento. Se il contratto di as- sicurazione si risolve a causa del mancato pagamento del premio, l’assicuratore sarà legittimato chiedere anche il rimborso delle spese.
7 Dove può essere intrapresa un’azione legale?
Quale legge si applica al contratto di assicurazione? Il presente contratto di assicurazione è soggetto al diritto italiano.
7.1 Giudice competente in caso di un’azione le- gale da parte del beneficiario nei confronti dell’assicuratore
Il beneficiario può proporre un’azione legale relativa al contratto di assicurazione o all’intermediazione assicura- tiva innanzi al Giudice del luogo della sede di attività dell’assicuratore o quello della succursale che gestisce il contratto di assicurazione.
Il beneficiario può anche proporre un’azione legale in- nanzi al Giudice del proprio luogo di residenza o del pro- prio domicilio, o, in assenza, della propria dimora al mo- mento in cui l’azione legale è proposta.
Se il contraente è una persona giuridica (es. una società per azioni o una società a responsabilità limitata), una società di persone (es. una società a nome collettivo o società in accomandita semplice) o una associazione, il Giudice competente è determinato in base alla sede di attività del contraente.
Se la legge prevede altri fori competenti, che non pos- sono essere esclusi contrattualmente, il beneficiario po- trà anche proporre un’azione legale innanzi agli stessi.
7.2 Giudice competente in caso di un’azione le- gale da parte dell’assicuratore nei confronti del beneficiario.
(a) il luogo di residenza o di attività del beneficiario è conosciuto.
Qualora l’assicuratore proponesse nei confronti dell’assi- curato un’azione legale relativa al contratto di assicura- zione, sarà competente il Giudice del luogo di residenza o di domicilio del beneficiario, o, in assenza, del luogo della sua dimora al momento in cui l’azione legale è pro- posta. Se il contraente è una persona giuridica (es. una società per azioni o una società a responsabilità limitata), una società di persone (es. una società a nome collettivo o società in accomandita semplice) o una associazione, il Giudice competente è determinato in base alla sede di attività del contraente.
(b) il luogo di residenza o di attività del beneficiario è sconosciuto
Se, al momento in cui l’azione legale è stata proposta, la residenza, il domicilio e la dimora del beneficiario sono sconosciute, potremo proporre l’azione legale innanzi al Giudice del luogo della sede di attività dell’assicuratore o quello della succursale che gestisce il contratto di assi- curazione. Lo stesso vale se il contraente è una persona giuridica, una società di persone o un’associazione e la sua sede di attività è sconosciuta.
7.3 Giudice competente se l’assicurato risiede al di fuori dell’Unione Europea, Islanda, Norve- gia o Svizzera
Qualora dopo la conclusione del contratto di assicura- zione il beneficiario si trasferisca in un paese al di fuori dell’unione Europea, Islanda, Norvegia o Svizzera, le parti saranno entrambe legittimate a promuovere un’azione legale relativa al contratto di assicurazione o all’intermediazione assicurativa esclusivamente innanzi al Giudice del proprio luogo di attività.
7.4 Giudice competente qualora un evento assi- curato si verifichi all’estero
Se, al momento della conclusione del contratto, il luogo di residenza, domicilio, dimora o sede dell’attività del be- neficiario è l’[Italia], e un evento assicurato si verifica all’estero, le azioni legali connesse a tale evento po- tranno essere promosse solo dinanzi al Giudice [italiano].
La competenza del Giudice [Italiano] dipende da, se, al momento dell’azione, la residenza, domicilio, dimora o sede dell’attività del beneficiario è in [Italia]. In tal caso, il Giudice [Italiano] competente sarà determinate ai sensi degli Articoli 8.1 e 8.2.
Qualora, al momento dell’esercizio dell’azione legale, la residenza, domicilio, dimora o sede dell’attività del bene- ficiario non è in [Italia], l’azione legale potrà essere pro- mossa innanzi al giudice del luogo della nostra sede di attività.
Se la legge prevede altri fori competenti, [in Italia], che non possono essere esclusi contrattualmente, il benefi- ciario potrà anche proporre un’azione legale innanzi agli stessi.
Abbiamo cura dei suoi dati personali
1
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3
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Potrà esercitare i suddetti diritti contattandoci come indicato nel dettaglio nella sezione 9, fornendo nome, indirizzo e-mail, e scopo della richiesta.
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È possibile esercitare questo diritto con le medesime modalità indicate per tutti gli altri diritti citati nella sezione 6.
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✓ Dati relativi alla polizza - 10 [dieci] anni dalla data di cessazione del rapporto assicurativo ai sensi della normativa prevista dal Codice Civile.
✓ Dati relativi ai sinistri anche per la finalità di prevenzione delle frodi - 10 [dieci] anni dalla data di chiusura di eventuali sinistri ai sensi della normativa prevista dal Codice Civile.
✓ Dati necessari per la tenuta delle registrazioni contabili – 10 [dieci] anni, ai sensi dell’art. 2220 c.c.
✓ Dati relativi ai reclami – 5 [cinque] anni dalla trattazione del reclamo ai sensi dell’art. 9 co. 6 del Regolamento IVASS n. 24/2008
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