Approvato dal Consiglio Direttivo l’8 giugno 2021
REGOLAMENTO ARBITRALE PER QUALITA’ E/O
CONDIZIONAMENTO
Approvato dal Consiglio Direttivo l’8 giugno 2021
REGOLAMENTO ARBITRALE PER QUALITA’ E/O CONDIZIONAMENTO | ||
Indice | ||
articolo | titolo | pag. |
1 | Ambito di applicazione | 3 |
2 | Natura dell’arbitrato | 3 |
3 | Forme del procedimento arbitrale per qualità e condizionamento e prevalenza in caso di disaccordo | 3 |
4 | Termini e loro computo | 3 |
5 | Comunicazioni | 3 |
6 | Campionamento | 4 |
7 | Costo del procedimento | 4 |
8 | Avvio del procedimento ed adempimenti di parte attrice | 4 |
9 | Presenza di filieristi | 4 |
10 | Avvio del procedimento ed adempimenti di controparte | 5 |
11 | Definizione della forma di procedimento | 5 |
12 | Sviluppo dell'arbitrato ad arbitro unico condiviso | 5 |
13 | Sviluppo dell'arbitrato ad arbitro unico designato dall'associazione | 6 |
14 | Sviluppo dell'arbitrato secondo la forma ordinaria | 6 |
15 | Decisione arbitrale: appellabilità e sanzioni per mancato adempimento | 6 |
ARTICOLO 1 | AMBITO DI APPLICAZIONE Il Regolamento dell'arbitrato per Qualità e/o Condizionamento: 1. disciplina il procedimento arbitrale istituito presso l'Associazione Granaria di Milano - in seguito indicata come “Associazione” – per risolvere controversie relative alla qualità e/o al condizionamento della merce 2. è parte integrante del Regolamento arbitrale dell'Associazione cui si rimanda per tutto ciò qui non previsto. |
ARTICOLO 2 | NATURA DELL’ARBITRATO PER QUALITA’ E/O CONDIZIONAMENTO L’ arbitrato per Qualità e/o Condizionamento: 1. è di natura irrituale, libera, negoziale 2. si instaura: 2.1 tra Soci dell’Associazione in virtù dell’art. 29 dello Statuto 2.2 tra non Soci, ovvero tra Socio e non Socio, in virtù di clausola compromissoria (compresa quella contenuta nella conferma o stabilito di compravendita del Mediatore), ovvero di compromesso anch’esso redatto in forma scritta. In relazione all’obbligo arbitrale, il Frequentatore è equiparato ai Soci. I Collegi arbitrali, o l'Arbitro unico, risolvono le controversie anche ex bono et aequo e occorrendo con facoltà di transigere. Le relative soluzioni hanno valore contrattuale fra le parti. Gli Arbitri agiscono in veste di mandatari delle parti, senza obbligo di osservanza di norme di diritto o procedurali diverse da quelle contenute nei Regolamenti arbitrali dell’Associazione. |
ARTICOLO 3 | FORME DEL PROCEDIMENTO ARBITRALE PER QUALITÀ E CONDIZIONAMENTO E PREVALENZA IN CASO DI DISACCORDO L'arbitrato per Qualità e/o Condizionamento può svolgersi secondo queste modalità: 1. una fra le seguenti forme ad arbitro unico: 1.1 condiviso fra le parti 1.2 designato dall'Associazione e accettato dalle parti 2. forma ordinaria, con Collegio arbitrale, compreso il procedimento di ufficio ricorrendone le condizioni La forma ordinaria prevale in questi casi: 3. indicazione preliminare formulata da una delle parti 4. mancato accordo fra le parti circa l'adozione di una delle formule ad arbitro unico In ogni caso gli arbitri devono essere soci dell’Associazione, salvo quanto previsto nella forma ordinaria in caso di arbitrato di ufficio. |
ARTICOLO 4 | TERMINI E LORO COMPUTO Nel presente Regolamento i termini di tempo espressi in “giorni” si intendono “giorni lavorativi”, se non diversamente specificato. Il sabato è considerato a tutti gli effetti un giorno “festivo”. I termini posti a carico delle parti sono perentori. Per contro, i termini posti a carico degli Arbitri unici o del Collegio arbitrale o dell’Associazione, sono ordinatori. I termini sopra indicati valgono per tutte le parti, sia italiane che estere. |
ARTICOLO 5 | COMUNICAZIONI Le comunicazioni fra le parti devono avvenire con mezzi che consentano la tracciabilità di invio e ricezione delle comunicazioni, salvo diverso espresso accordo fra le parti. |
ARTICOLO 6 | CAMPIONAMENTO Per lo svolgimento dell'arbitrato per Qualità e/o Condizionamento è condizione imprescindibile la presenza di campioni della merce in contestazione. I campioni devono essere predisposti secondo le prescrizioni dell'articolo 8 delle Condizioni Generali Unificate, salvo diverso espresso accordo fra le parti. |
ARTICOLO 7 | COSTO DEL PROCEDIMENTO Il costo dell'arbitrato "Qualità e Condizionamento" è fissato annualmente dal Consiglio Direttivo dell'Associazione sulla base di questi criteri: 1. ammontare inferiore nelle forme ad arbitro unico rispetto alla forma a Collegio Arbitrale 2. anticipazione da parte attrice 3. pagamento contemporaneo alla domanda di avvio dell’arbitrato 4. attribuzione in sede di decisione arbitrale con eventuale diritto di rivalsa da parte di parte attrice Ulteriori costi per attività/azioni che l’arbitro unico o il Collegio ritenessero necessarie all’espletamento dell’arbitrato, devono essere preventivamente concordate con la parte attrice cui spetta, in ogni caso, l’anticipo di tali spese con eventuale diritto di rivalsa stabilito nella decisione arbitrale. |
ARTICOLO 8 | AVVIO DEL PROCEDIMENTO ED ADEMPIMENTI DI PARTE ATTRICE Per l'avvio dell'arbitrato per Qualità e/o Condizionamento, Parte attrice, deve: 1. nei confronti del Venditore: 1.1 inviare formale contestazione/reclamo nei seguenti termini, dalla data di ricevimento della merce: 1.1.1 entro 2 giorni se intende proporre una delle formule ad arbitro unico 1.1.2 entro 7 giorni se intende proporre la forma ordinaria 1.2 indicare le ragioni della contestazione/reclamo 1.3 proporre la forma di arbitrato prescelta, indicando anche: 1.3.1 il nominativo dell'arbitro in caso di proposta della forma ad arbitro unico condiviso fra le parti 1.3.2 il nominativo dell’arbitro di sua designazione in caso di proposta della forma ordinaria 2. nei confronti dell’Associazione: 2.1 pagare il deposito secondo l'importo stabilito dal Consiglio direttivo dell'Associazione, in conformità alla forma arbitrale proposta 2.2 inviare: 2.2.1 copia di quanto indicato ai punti 1.1, 1.2, 1.3 2.2.2 il campione/ i campioni della merce prelevato/i secondo l’articolo 6 2.2.3 la documentazione ritenuta utile alla soluzione della controversia 3. nei confronti dell’eventuale filierista anche se solo consegnatario: inviare la comunicazione di richiesta dell'avvio dell'arbitrato, negli stessi termini previsti per l'invio a controparte. |
ARTICOLO 9 | PRESENZA DI FILIERISTI In caso di promozione dell'arbitrato per Qualità e/o Condizionamento in una filiera, i venditori/compratori/consegnatari intermedi, dovranno ritrasmettere la comunicazione di avvio dell’arbitrato inviata da parte attrice ai sensi del precedente articolo, al loro venditore /consegnatario entro 2 giorni dal ricevimento. L'eventuale inosservanza di questa condizione non influisce sul procedimento arbitrale fra compratore e proprio venditore |
ARTICOLO 10 | AVVIO DEL PROCEDIMENTO ED ADEMPIMENTI DI CONTROPARTE Contro parte, entro 2 giorni dal ricevimento della comunicazione di contestazione/reclamo inviata da parte attrice, deve: 1. nei confronti di parte attrice: 1.1 comunicare se: 1.1.1 accetta l'arbitrato di Qualità e/o Condizionamento nella forma proposta da parte attrice, arbitro compreso 1.1.2 formula una controproposta, indicando anche: 1.1.2.1 il nominativo dell'arbitro se propone la formula ad arbitro unico condiviso fra le parti 1.1.2.2 il nominativo dell’arbitro di sua designazione in caso di proposta della forma ordinaria 1.2 esprimere le proprie ragioni 2. nei confronti dell’Associazione: 2.1 inviare: 2.1.1 copia di quanto indicato ai punti 1.1, 1.2 2.1.2 documentazione/materiali ritenuti utili alla soluzione della controversia |
ARTICOLO 11 | DEFINIZIONE DELLA FORMA DI PROCEDIMENTO Parte attrice, entro 2 giorni dal ricevimento della precedente comunicazione di controparte, deve: 1. comunicare a contro parte se accetta/non accetta l'eventuale controproposta da questa formulata 2. inviare copia di tale comunicazione all'Associazione Esaurita questa fase, qualora le parti non concordino sull'eventuale forma ad arbitro unico, l'arbitrato per Qualità e Condizionamento si svolgerà con la forma ordinaria con data di avvio corrispondente alla data di ricezione della comunicazione di non accettazione di parte attrice. |
ARTICOLO 12 | SVILUPPO DELL'ARBITRATO AD ARBITRO UNICO CONDIVISO L'Associazione, entro 2 giorni dal ricevimento della comunicazione di controparte di accettazione della designazione dell'arbitro unico condiviso fra le parti, deve comunicare alle parti ed all'arbitro: 1. conferma dell’avvenuta accettazione della designazione 2. il termine di 15 giorni dalla data di ricezione di questa comunicazione, per lo svolgimento dell’arbitrato L'arbitro unico, entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione emessa dall'Associazione: 3. deve: 3.1 formulare la decisione 3.2 trasmetterne il testo all'Associazione 4. può chiedere al Presidente dell’Associazione una proroga di ulteriori 7 giorni debitamente motivati L'Associazione entro 2 giorni dal ricevimento della decisione formulata dall'arbitro deve: 5. inviarla alle parti 6. assegnare il termine di 15 giorni dal ricevimento di questa comunicazione per l'adempimento alla decisione arbitrale. |
ARTICOLO 13 | SVILUPPO DELL'ARBITRATO AD ARBITRO UNICO DESIGNATO DALL’ASSOCIAZIONE L'Associazione, entro 2 giorni dal ricevimento della comunicazione di controparte di accettazione dell'arbitro unico designato dall'Associazione, deve: 1. comunicarne il nome alle parti, individuandolo negli elenchi e/o ruoli dell’Associazione 2. assegnare il termine di 2 giorni dal ricevimento di questa comunicazione per l'accettazione o il diniego dell'arbitro designato Le parti, entro il termine sopra indicato, devono inviare alla contro parte e all'Associazione una propria comunicazione di accettazione o diniego della designazione. In caso di diniego di una delle parti, l'arbitrato procederà con la forma ordinaria. In caso di accettazione della designazione, l'Associazione, entro due giorni dal ricevimento delle comunicazioni delle parti, deve comunicare alle parti ed all'arbitro: 3. conferma dell’avvenuta accettazione della designazione 4. il termine di 15 giorni dalla data di ricezione di questa comunicazione, per lo svolgimento dell’arbitrato L'arbitro unico, entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione emessa dall'Associazione: 5. deve: 5.1 formulare la decisione 5.2 trasmetterne il testo all'Associazione 6. può chiedere al Presidente dell’Associazione una proroga di ulteriori 7 giorni debitamente motivati L'Associazione entro 2 giorni dal ricevimento della decisione formulata dall'arbitro deve: 7. inviarla alle parti 8. assegnare il termine di 15 giorni dal ricevimento di questa comunicazione per l'adempimento alla decisione arbitrale. |
ARTICOLO 14 | SVILUPPO DELL'ARBITRATO SECONDO LA FORMA ORDINARIA La forma ordinaria: 1. si applica nei seguenti casi: 1.1 indicazione preliminare di una delle parti 1.2 mancato accordo fra le parti circa una forma ad arbitro unico 1.3 esecuzione parziale degli adempimenti prescritti 1.4 rifiuto di adesione all'arbitrato 1.5 mancata manifestazione della volontà della controparte nei termini prescritti 2. segue il regolamento arbitrale dell'Associazione ad eccezione dei termini di tempo che diventano: 2.1 di 2 giorni quando assegnati alle parti ed all'Associazione, ad eccezione dell’adempimento alla decisione che rimane di 15 giorni 2.2 di 15 giorni quando assegnati all’arbitro unico o al Collegio, per l’emissione della decisione arbitrale, vigendo la possibilità, debitamente motivata, di una sola proroga di ulteriori 7 giorni richiesta al Presidente dell’Associazione Al fine dell’avvio della forma ordinaria, sono validi gli atti formali compiuti dalle parti se conformi al presente Regolamento. |
ARTICOLO 15 | DECISIONE ARBITRALE: APPELLABILITA’ E SANZIONI PER MANCATO ADEMPIMENTO La decisione arbitrale per Qualità e/o Condizionamento è inappellabile. Il mancato adempimento alla decisione arbitrale comporta, se richiesta dalla parte diligente, l'applicazione delle sanzioni previste dallo Statuto dell'Associazione e/o dai regolamenti associativi. |