Contract
Progettazione Esecutiva stradale e coordinamento progettuale, coordinatore della sicurezza in fase progettuale ed esecutiva, direzione lavori ed assistenza e contabilità per i lavori di risanamento e riqualificazione della galleria di Montebello a Trieste.
CIG:
SCHEMA CONTRATTO DI INCARICO
richiamate le premesse e le motivazioni esposte nella determinazione dirigenziale n. dd. di approvazione degli atti contrattuali e di gara per l'espletamento della procedura concorsuale per l'affidamento dell'incarico in oggetto;
vista la determina dirigenziale n. dd. di approvazione degli esiti di gara e dei lavori della Commissione aggiudicatrice di cui al verbale conclusivo allegato alla stessa che ha individuato nell'operatore economico di seguito indicato il vincitore della relativa selezione;
Tra
- il Comune di Trieste , con sede legale a Trieste in Piazza dell'Unità, 4 (codice fiscale e partita IVA 00210240321), nella persona del Direttore del Servizio Strade, dott xxx Xxxxxx Xxxxxxx, in qualità di legale soggetto competente alla stipula del contratti, di seguito denominata semplicemente
«Amministrazione committente», e
e
- il signor
della provincia di
, iscritto all’Ordine de
al n. , libero professionista, con studio / sede in
(provincia di ), via/piazza , (codice fiscale
, partita IVA ) di seguito denominato semplicemente «Tecnico incaricato», il quale agisce per conto
(scegliere la fattispecie pertinente)
proprio, in quanto libero professionista individuale titolare dello studio (codice fiscale
, partita IVA );
(oppure)
dell’associazione professionale di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1815 (codice fiscale
, partita IVA ) costituita da sé stesso e dai signori
, i quali sottoscrivono in solido il presente contratto disciplinare d’incarico;
(oppure)
della società di di cui all’articolo 46 del D.Lgs. 50/2016, denominata “ ”, con sede in (provincia di ), via/piazza , n. (codice fiscale
, partita IVA ), nella sua qualità di
;
(oppure)
del consorzio stabile di società di cui all’articolo 46 del D.Lgs. 50/2016, denominato “ ”, con sede in
(provincia di ), via/piazza , n.
(codice fiscale , partita IVA ), nella sua qualità di
; quale operatore economico
(scegliere la fattispecie pertinente) singolo;
(oppure)
mandatario capogruppo del raggruppamento temporaneo costituito ai sensi dell’articolo 46 del
X.Xxx. 50/2016, con atto notaio
.
Si conviene e si stipula quanto segue: Art. 1. (Oggetto dell’incarico)
rep.
in data
1. L’oggetto dell’incarico consiste nell’esecuzione delle prestazioni dei servizi tecnici di cui agli articoli 23 e 24, nonché 101, comma 3 e 111, del decreto legislativo n. 50 del 2016, delle linee guida ANAC e inoltre degli articoli 91, 92 e 100 del decreto legislativo n. 81 del 2008, relativi all’intervento di risanamento e riqualificazione della galleria di Montebello a Trieste.
2. Le modalità di redazione degli elaborati e di svolgimento di tutte le prestazioni, oltre che conformi alle disposizioni di cui al comma 1, dovranno essere conformi al D.Lgs. 50/2016, alle linee guida ANAC ed ai decreti ministeriali sopraggiunti, nonchè ai criteri e alle procedure impartite dal responsabile del procedimento.
3. Anche ai fini dell’articolo 3 della legge n. 136 del 2010 e dell’articolo 22 del presente contratto il Codice identificativo della gara (CIG) relativo all’affidamento è il seguente: .
Art. 2. (Obblighi legali)
1. Il Tecnico incaricato è obbligato all’osservanza delle norme di cui agli articoli 2229 e seguenti del Codice civile e, limitatamente a quanto non diversamente stabilito dal presente contratto e dagli atti dallo stesso richiamati, è obbligato all'osservanza della legge 2 marzo 1949, n. 143 per quanto applicabile, della deontologia professionale e di ogni altra normativa vigente nella materia correlata all’oggetto dell’incarico.
2. Resta a carico del Tecnico incaricato ogni onere strumentale e organizzativo necessario per l’espletamento delle prestazioni, rimanendo egli organicamente esterno e indipendente dagli uffici e servizi dell’Amministrazione committente; è obbligato ad eseguire quanto affidato secondo i migliori criteri per la tutela e il conseguimento del pubblico interesse e secondo le indicazioni impartite dai referenti dell’amministrazione medesima, con l'obbligo specifico di non interferire con il normale funzionamento degli uffici e di non aggravare gli adempimenti e le procedure che competono a questo ultimi.
3. Il Tecnico incaricato deve rispettare i principi di piena e leale collaborazione e cooperazione con gli uffici e servizi di cui al comma 2. Il Tecnico incaricato è soggetto alla giurisdizione contabile della Corte dei conti in caso di danno erariale ai sensi dell’articolo 1 della legge n. 20 del 1994.
Art. 3. (Descrizione delle prestazioni)
1. Il professionista incaricato, con la firma del presente disciplinare, resta obbligato alle seguenti
attività:
Fase di progettazione:
1. Coordinamento delle varie parti della progettazione, strutturale, impiantistica, sottoservizi ACEGAS-APSAMGA, stradale che tenga conto delle richieste dell'Amministrazione per la fase esecutiva ed in particolare il mantenimento del traffico veicolare in un senso di marcia durante i lavori, per il maggior tempo possibile. A tal riguardo il professionista, dopo aver esaminato le progettazioni definitive delle opere stradali ed esecutive delle opere strutturali ed impiantistiche nonché le progettazioni esecutive delle opere riguardanti i sottoservizi AcegasApsAmga già in essere e messe in visione, sentiti (in accordo con il RUP i vari progettisti) redigerà entro 40 giorni dall'inizio della prestazione, una dettagliata relazione in cui verranno evidenziate le necessità e le linee progettuali che si intende adottare per la successiva fase di progettazione che verrà approvata dal RUP nonchè eventuali necessità di adeguamento dei progetti esecutivi messi a disposizione;
2. progettazione esecutiva della parte stradale e fognaria nell'ambito dell'intervento, sia all'esterno che in sotterraneo come evidenziato ;
3. progettazione strutturale della cabina elettrica esterna lato via Salata e ottenimento del nulla osta sismico da parte della Regione F.V.G.;
4. redazione del piano di sicurezza e coordinamento ed il piano di manutenzione dell'opera che tenga conto di tutte le componenti progettuali/esecutive comprese quelle sopracitate secondo le desiderate dell'amministrazione in modo da addivenire ad un unicum progettuale
5. Una volta ultimate le progettazioni, assemblaggio di tutti gli elaborati progettuali esecutivi per le successive fasi di approvazione ed appalto il professionista dovrà predisporre .uno schema contrattuale e capitolato speciale d'appalto amministrativo unitario al fine dell'affidamento dei lavori in un unico appalto. Nella redazione del capitolato d'appalto si dovrà tenere conto dell'applicabilità dei C.A.M e che assieme alle opere comunali verranno appaltate le opere di competenza ACEGAS APS AMGA.
• Dovranno essere svolte a cura del professionista tutte le pratiche legate agli adempimenti necessari all'ottenimento dei pareri e delle autorizzazioni degli organismi enti tecnici preposti al rilascio delle prescritte omologazioni.
•
Fase di esecuzione:
Direzione dei lavori, assistenza e contabilità lavori . Coordinamento per la sicurezza in fase d esecuzione; Assistenza al Collaudo;
2. Il Tecnico incaricato dichiara di aver preso conoscenza del progetto definitivo relativo alle opere stradali ed esecutivo delle opere strutturarli ed impiantistiche e di tutti i pareri acquisiti a corredo dello stesso. Nello svolgimento del suo incarico, il professionista è obbligato ad attenersi, salvo diversa prescrizione scritta comunicata dall’Amministrazione committente o altro accordo risultante da apposito verbale, alle previsioni dei documenti di progettazione di cui sopra; egli è
altresì obbligato ad ottemperare alle integrazioni o modifiche imposte dal responsabile del procedimento in relazione alla tipologia, alla dimensione, alla complessità e all’importanza del lavoro, nonché ai diversi orientamenti che l’Amministrazione committente abbia a manifestare anche sui punti fondamentali del progetto, anche in corso di elaborazione e alle richieste di eventuali varianti o modifiche. Il professionista dichiara di essere a conoscenza della volontà dell'Ente di garantire durante l'esecuzione dei lavori per il maggior tempo possibile il traffico veicolare nella galleria in una direzione di marcia. Qualora nello svolgimento delle funzioni di coordinamento della fase progettuale oggetto dell'incarico, il Tecnico dovesse rilevare carenze, incongruenze o qualunque altra difformità nei contenuti progettuali predisposti da altri soggetti è obbligato a darne immediata comunicazione al Rup che provvederà a sua volta ad informare i rispettivi progettisti per gli adeguamenti/aggiornamenti ritenuti necessari. Nella fattispecie il Tecnico relazionerà al RUP su ogni elemento di difformità riscontrato proponendo allo stesso idonee soluzioni tecniche atte alla loro rimozione.
Inoltre:
a) deve adeguare tempestivamente la documentazione e gli elaborati qualora questi non corrispondano alle prescrizioni alle quali è tenuto ad attenersi;
b) deve controdedurre tempestivamente qualora prescrizioni successive all’incarico siano ritenute incompatibili con disposizioni normative, proponendo gli eventuali rimedi o una soluzione alternativa che, sulla base della buona tecnica e della “best practice”, siano il più possibile aderenti alle predette prescrizioni;
c) deve prestare leale collaborazione ai soggetti incaricati della verifica e al responsabile del procedimento in sede di validazione di cui al comma 3, adeguando la progettazione alle relative prescrizioni;
3. Le prestazioni di progettazione e quelle ad esse accessorie, devono essere complete, idonee e adeguate in modo da:
a) conseguire la verifica positiva ai sensi dell’articolo 26 del decreto legislativo n. 50 del 2016, relativamente alla fase progettuale affidatagli
b) consentire l’immediata appaltabilità e cantierabilità dei lavori progettati senza ulteriori adempimenti; anche a tale scopo la progettazione deve essere compiutamente definita in ogni aspetto generale e particolare in modo da escludere la necessità di variazioni in corso di esecuzione, se non in caso di variazioni imposte dall’Amministrazione committente o da sopravvenute variazioni normative
c) nello svolgimento delle prestazioni relative alla progettazione esecutiva delle opere stradali e strutturali della cabina elettrica il professionista avrà cura di coordinare le stesse con le progettazioni esecutive già acquisite e/o successivamente integrate da soggetti interni e/o esterni all'Ente.
4. Le prestazioni di direzione dei lavori e quelle ad esse accessorie devono garantire l’esecuzione in piena conformità alla progettazione esecutiva, fermo restando il preventivo controllo di quest’ultima da parte del Tecnico incaricato; tali prestazioni devono essere svolte in modo da evitare ogni inconveniente, riserva, contestazione, nonché ad evitare ogni pregiudizio tecnico, estetico, prestazionale ed economico dell’intervento.
5. L'ufficio di direzione lavori dovrà essere strutturato coerentemente con l'importanza economica e complessità tecnica dell'opera nella misura di almeno
In particolare dovrà essere garantita la prestazione, oltre al Direttore dei lavori e del Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, (incluse le opere a cura e spese di AcegasApsAmga incluse nell'appalto), da parte di tecnico/i laureati in Ingegneria/architettura di almeno:
- n. 1 tecnico laureato in ingegneria/architettura con qualifica di direttore operativo per le opere strutturali in galleria
- n. 1 tecnico laureato in geologia con qualifica di direttore operativo geologo per le opere strutturali in galleria
- n.1.Tecnico con qualifica di Ispettore di cantiere per le opere strutturali,
- n. 1 tecnico con qualifica di ispettore di cantiere per le opere stradali
- n. 1 tecnico laureato in ingegneria con qualifica di direttore operativo per le opere impiantistiche della galleria,
- n. 1 tecnico con qualifica di ispettore di cantiere per le opere impiantistiche della galleria. Tutti i soggetti dovranno garantire la presenza giornaliera in cantiere durante i periodi di esecuzione dei relativi lavori di competenza e comunque in caso di necessità contingenti
all'andamento dei lavori.
i nominativi di detti collaboratori (direttori operativi e/o ispettori di cantiere), dovranno essere comunicati al responsabile del procedimento prima dell’inizio dei lavori, corredati dalle relative qualifiche e abilitazioni.
5. L’offerta tecnica ed economica del Tecnico incaricato ed il disciplinare di gara sottoscritto per accettazione costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto, pur se non materialmente allegati. Gli elementi di miglioria oggetto dell'offerta tecnica costituiscono naturale integrazione del presente atto e vanno allo scopo coordinati e interpretati ai fini del miglior risultato della prestazione offerta senza che questa valutazione possa dar adito a riconoscimenti economici aggiuntivi rispetto a quelli di contratto.
Art. 4) Ufficio di direzione lavori
In esecuzione al presente incarico il professionista dovrà mantenere una sede operativa, munita di recapito telefonico (con esclusione di segreteria telefonica o di altri sistemi automatizzati), fax, posta elettronica, adeguatamente presidiata durante il corso di tutta la giornata lavorativa e per la durata dei lavori fino all'approvazione del certificato di collaudo.
Cura in primo luogo che i lavori cui è preposto siano eseguiti a regola d’arte ed in conformità al progetto approvato ed al contratto ai sensi della normativa vigente di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e del Regolamento 207/2010 per la parte ancora in vigore.
Le principali attività svolte dal Direttore dei Lavori sono le seguenti:
- è responsabile del coordinamento e della supervisione della attività di tutto l’ufficio di Direzione dei Lavori, ed interloquisce in via esclusiva con l’Appaltatore in merito agli aspetti tecnici ed economici del contratto;
- è responsabile dell’accettazione dei materiali, sulla base anche del controllo quantitativo e qualitativo degli accertamenti ufficiali delle caratteristiche meccaniche di questi così come previsto dall’art. 3 comma 2, della Legge 5 novembre 1971 n° 1086, ed in aderenza alle disposizioni delle norme tecniche di cui all’art. 21 della predetta Legge;
- intrattiene i rapporti con il Committente fornendo tutte le informazioni necessarie in merito allo stato di avanzamento delle opere ed in merito ad eventuali scostamenti riscontrati al programma;
- partecipa alle riunioni di coordinamento convocate dal Committente;
- ha la responsabilità per la corretta adozione delle varianti.
Dovrà stilare e mantenere tutta la documentazione prevista dalle vigenti disposizioni di legge e regolamentari ed in specie aggiornato quotidianamente il giornale dei lavori, nonché aggiornata tempestivamente, e, comunque, entro il termine massimo di giorni 30 (trenta), tutta la contabilità dei lavori sia quanto concernente le liquidazioni in acconto sia per quelle relative allo Stato Finale al fine specifico di evitare qualsiasi richiesta di interessi da parte dell'impresa esecutrice.
Dovrà produrre al Responsabile Unico del Procedimento una relazione almeno ogni quindici giorni ( 15) sull’andamento tecnico-economico dei lavori con valutazioni e considerazioni, in particolare,
sulla produttività dell’impresa, evidenziando eventuali difficoltà o ritardi. Tali note dovranno, altresì, contenere la descrizione dello stato delle opere al momento della maturazione dell’importo dello Stato di Avanzamento Lavori.
Gli eventuali assistenti con funzioni di Direttori Operativi collaborano con il Direttore dei Lavori nel verificare che lavorazioni di singole parti dei lavori da realizzare siano eseguite regolarmente e nell’osservanza delle clausole contrattuali.
Essi rispondono della loro attività direttamente al Direttore dei Lavori. In mancanza di Direttori operativi provvede il Direttore dei lavori.
Art. 5. (Coordinamento per la sicurezza e salute ex decreto legislativo n. 81 del 2008)
1. Ai sensi dell’articolo 90, comma 1-bis, del decreto legislativo n. 81 del 2008, il Tecnico incaricato è obbligato a considerare, valutare e tener conto, al momento delle scelte tecniche per la fase progettuale oggetto dell'incarico, dei principi e delle misure generali di tutela di cui all’articolo 15 del citato decreto legislativo n. 81 del 2008.
2. L'incarico comprende le prestazioni inerenti il coordinamento per la sicurezza e la salute nel cantiere di cui agli articoli 91 e 92 del decreto legislativo n. 81 del 2008 e in particolare:
a) il coordinamento per la sicurezza nella fase di progettazione, nonché la redazione del piano di sicurezza di cui agli articoli 91, comma 1, lettera a), e 100, del decreto legislativo n. 81 del 2008 e del fascicolo informativo di cui allo stesso articolo 91, comma 1, lettera b), nel rispetto degli allegati XV e XVI al citato decreto legislativo, integrante la progettazione;
b) il coordinamento per la sicurezza nella fase di esecuzione di cui all’articolo 92 del decreto legislativo n. 81 del 2008, compreso l’aggiornamento e l’adeguamento in corso d’opera della documentazione di cui alla precedente lettera a), nonché la verifica dei piani operativi di sicurezza dei soggetti che intervengono in cantiere.
Il Piano della sicurezza e di coordinamento dovrà tener conto della rappresentata esigenza dell'Ente di garantire durante l'esecuzione dei lavori per il maggior tempo possibile il traffico veicolare nelle galleria in una direzione di marcia.
Fermo restano la costituzione obbligatoria di una sede operativa già prevista per l'espletamento delle prestazioni di cui al precedente articolo ), per quanto riguarda le specifiche attività attinenti al coordinamento per l’esecuzione dei lavori, il professionista si atterrà alle seguenti prescrizioni:
a. assumerà, per effetto del presente atto, tutti gli obblighi discendenti dall’applicazione dell’art. 92 del D.Lgs. 9 aprile 2008 n° 81 e successive modificazioni e integrazioni, con l’obbligo di informare la propria attività ad eventuali normative non citate o nuove e regolamenti che insorgessero durante lo svolgimento dell’incarico;
b. dovrà garantire al Responsabile Unico del Procedimento l’assistenza relativamente agli adempimenti imposti all’ente committente da norme cogenti; in particolare, sarà cura del coordinatore proporre in bozza al Responsabile Unico del Procedimento/Responsabile dei Lavori la comunicazione per la notifica preliminare di cui all’art. 99 del D.Lgs. 9 aprile 2008 n° 81 e successive modificazioni ed integrazioni per l’inoltro agli organi competenti. Inoltre, sarà preciso obbligo del coordinatore disporre il coordinamento tra il piano di sicurezza ed i piani operativi di sicurezza presentati dalle imprese e garantire la loro coerente e fedele attuazione nel corso dei lavori. In tale ambito e nel rispetto della piena autonomia e responsabilità operativa del coordinatore della sicurezza, il professionista incaricato potrà utilizzare lo stanziamento per il coordinamento in oggetto previsto nel quadro economico dell’opera, mediante contestuale e dettagliata relazione motivata delle circostanze che giustificano l’utilizzo dello stanziamento medesimo e verso rendicontazione documentata, da prodursi entro 10 (dieci) giorni dal verificarsi del fatto; il mancato adempimento degli obblighi di cui sopra costituirà motivo di rivalsa ai sensi e
per gli effetti della successiva lettera “q” del presente articolo;
c. dovrà predisporre tempestivamente ogni modifica al piano di coordinamento della sicurezza che si rendesse necessaria in conseguenza ad eventuali perizie di variante;
d. dovrà controllare il rispetto dei piani di sicurezza da parte del Direttore di cantiere e, pertanto, verificare la concreta attuazione del piano di coordinamento e di sicurezza in ogni fase di prosieguo dell’attività di cantiere, impartendo all’impresa le necessarie disposizioni quando ragioni di sicurezza non consentano alla Direzione Lavori di intervenire, informando immediatamente la stessa. Il mancato adempimento da parte dell’impresa, con la tempestività dovuta in relazione allo stato di pericolo, dovrà comportare la segnalazione del comportamento omissivo alla Direzione Lavori e al Responsabile Unico del Procedimento;
e. sarà tenuto, ai fini dell’adempimento degli obblighi di cui all’art. 26 del D.Lgs. 9 aprile 2008 n° 81 e ss.mm.ii., a convocare prima dell’avvio dei lavori di ciascun cantiere una riunione di coordinamento con i responsabili delle strutture nell’ambito delle quali il cantiere sarà collocato al fine di valutare tutte le possibili interferenze tra le attività di cantiere previste e le attività delle strutture stesse. Di tale riunione dovrà redigere opportuno verbale da inviare successivamente al Responsabile dei Lavori. Tale verbale è propedeutico all’adeguamento del piano di sicurezza e coordinamento approvato, di cui al successivo punto “m”, cui è tenuto il Coordinatore per l’esecuzione dei lavori;
f. dovrà garantire, nelle forme più opportune, la costante reperibilità durante tutta la durata dei lavori; a garanzia della sicurezza del cantiere dovrà, comunque, garantire la propria personale presenza giornaliera in cantiere e comunque ogni qualvolta vengano svolte in cantiere lavorazioni a rischio elevato, se individuate come tali nel piano della sicurezza, ovvero quando lo richieda il Responsabile dei Lavori e/o il Responsabile Unico del Procedimento; il coordinatore provvederà personalmente alla sottoscrizione, ad ogni intervento in cantiere, del registro di cui alla successiva lettera “g”;
g. dovrà essere compilato giornalmente uno specifico registro da conservarsi in cantiere, che affiancherà il giornale dei lavori, nel quale dovranno essere contestualmente indicati ed aggiornati e puntualmente sottoscritti, dal coordinatore della sicurezza e dal “capocantiere” presente, i sopralluoghi effettuati, le disposizioni impartite nell’espletamento delle proprie funzioni, le modalità ed i tempi di risposta dell’impresa;
h. dovrà verificare, con frequenza almeno settimanale, la presenza in cantiere esclusivamente di personale autorizzato (impresa appaltatrice, subappaltatori e prestatori d’opera autorizzati a norma di legge) ed in possesso di regolare iscrizione INPS ed INAIL nonché Xxxxx Xxxxx in relazione ai contenuti del Libro Unico tenuto dalla ditta esecutrice, dandone atto dell’avvenuto controllo nel registro di cui alla precedente lettera “g” del presente comma. L’impossibilità di ottenere il riscontro e la documentazione predetti dovrà essere segnalata al Responsabile dei Lavori. Dovrà verificare, nell’ambito di ciascun cantiere edile, l’osservanza delle norme di cui all’art.36-bis del D.L. 4 luglio 2006, n.223, convertito, con modificazioni, nella Legge 4 agosto 2006,
n.248 “Misure urgenti per il contrasto del lavoro nero e per la promozione della sicurezza nei luoghi di lavoro”;
i. dovrà inviare al Responsabile dei Lavori una relazione periodica sullo stato della sicurezza nel cantiere, secondo accordi con lo stesso e secondo necessità, comunque almeno quindicinale, con l’obbligo, per il coordinatore stesso, di segnalare le inadempienze dell’impresa e le proposte e/o sospensioni lavori conformi alle disposizioni di cui all’art. 92 del D.Lgs. 9 aprile 2008 n° 81 e successive modificazioni ed integrazioni; il mancato adempimento costituirà motivo di rivalsa ai
sensi e per gli effetti della successiva lettera “q” del presente articolo;
l. dovrà, altresì, garantire l’assistenza relativamente ad adempimenti imposti al committente da norme cogenti e dovrà svolgere, in collaborazione con il Responsabile Unico del Procedimento e/o Responsabile dei Lavori, tutti gli adempimenti correlati all’eventuale iscrizione di eventuali riserve dell’impresa esecutrice correlate alla sicurezza;
m. è tenuto a tutte le incombenze previste dalla vigente legislazione sulla sicurezza del lavoro e dei cantieri, ivi compresa la verifica preliminare e l’adattamento, alle effettive condizioni e programmi operativi di lavoro, del piano di sicurezza e coordinamento generico approvato, trattandosi di contratto di manutenzione, di cui all’art. 95 del Regolamento di attuazione della L.R. n.14/2002 in materia di LL.PP. e del fascicolo di cui all’art. 91 del D.Lgs. 9 aprile 2008 n° 81, sia prima dell’inizio dei lavori che durante lo svolgimento degli stessi secondo la normativa vigente, nonché all’effettuazione di tutte le operazioni prescritte dalla normativa in vigore in materia di sicurezza ed antinfortunistica. Il professionista è tenuto a verificare la tempestiva ottemperanza da parte dell’Impresa a tutti gli obblighi previsti dal Capitolato Speciale d’Appalto e dai piani di sicurezza e di coordinamento, che incidono sulla sicurezza del cantiere; in particolare è tenuto a vigilare sul rispetto delle misure inserite nel piano di sicurezza e coordinamento specifico in merito alle interferenze tra le attività di cantiere e quelle delle strutture in cui si opera, così come valutate nel corso della riunione di coordinamento di cui al precedente punto “e”;
n. sarà tenuto ad eseguire le annotazioni e le prescrizioni impartite in merito alle misure di prevenzione e coordinamento della sicurezza le quali dovranno essere controfirmate per ricevuta ed adempimento dall’impresa appaltatrice, dai subappaltatori e dalle imprese con contratti di fornitura;
o. sarà tenuto ad esprimere parere, per iscritto, in merito agli obblighi del Committente di cui al comma 4 dell’art. 118 del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n.163 “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”;
p. sarà tenuto ad osservare “L’Atto di Intesa per la sicurezza negli appalti di lavori (e manutenzione delle aree verdi) del Comune di Trieste. Approvazione e applicazione nella prassi operativa del Comune di Trieste” di cui alla Deliberazione Consiliare n.55 del 3 luglio 2008, ed il documento conseguente, denominato “Attuazione dell’Atto di Intesa per la sicurezza nei cantieri” controfirmato dalle parti in data 16 dicembre 2008 ed approvato con Determinazione Dirigenziale n.45 del 29 dicembre 2008;
q. il Committente, il Responsabile Unico del Procedimento ed il Responsabile dei Lavori si riservano ampia facoltà di rivalsa in ordine ad eventuali danni loro arrecati, anche nella forma di sanzioni amministrative a carattere pecuniario, per effetto del tardivo od omesso adempimento di tutte le predette condizioni contrattuali e, comunque, delle disposizioni di legge in vigore, da parte del coordinatore per l’esecuzione dei lavori;
r. sarà tenuto a garantire la presenza giornaliera in cantiere ed alla consegna alla Stazione appaltante, con cadenza settimanale, di un report giornaliero con il seguente contenuto minimo: dettagliate presenze in cantiere di personale ed attrezzature, condizioni climatiche e particolari, principali lavorazioni svolte, esame delle condizioni e dei presidi di sicurezza nello svolgimento delle lavorazioni, disposizioni del CSE in materia di sicurezza.
Art. 6 (Collaboratori)
Il professionista potrà avvalersi della collaborazione di altri oggetti, ferma ed impregiudicata la propria esclusiva e diretta responsabilità e garanzia nei riguardi del Comune per tutte le prestazioni fornite in virtù del presente incarico.
In caso di assenze limitate per motivi personali (non superiori ai 15 giorni naturali e consecutivi) e/o per motivi di salute comprovati, il professionista potrà delegare, previa autorizzazione del Responsabile Unico del Procedimento/Responsabile dei lavori, le funzioni di cui all’art. 3 del presente contratto ad un suo collaboratore con uguale idoneità e qualificazione professionale, in grado di sostenere temporaneamente le responsabilità del presente incarico.
Resta inteso che l’utilizzo e la collaborazione di eventuale personale di assistenza per tutte le operazioni oggetto del presente incarico saranno regolate mediante intese dirette ed esclusive tra il professionista e gli interessati, le cui competenze saranno a totale carico e spese del medesimo.
L’Amministrazione comunale sarà esonerata da ogni tipo di responsabilità, riconoscendo come unica controparte il professionista incaricato, responsabile nei confronti del committente.
Della nomina dei collaboratori di cui sopra, il professionista, è tenuto a dare preventiva comunicazione alla committenza per l’espressione del relativo gradimento.
Per quanto riguarda il costo dell’assistenza e degli eventuali collaboratori e sostituti, il professionista dichiara di averne tenuto debitamente conto.
Art. 7 (Altre prestazioni eventuali da eseguirsi solo su ordine specifico)
1. Le prestazioni di cui al presente articolo sono effettuate, e compensate, solo in quanto necessarie al proseguo della esecuzione delle opere e del loro buon andamento e solo in seguito a specifico ordine scritto dell’Amministrazione committente concernente la singola prestazione. La stessa Amministrazione committente può però far eseguire da terzi, senza alcuna motivazione, una o più d'una delle stesse prestazioni, a proprio insindacabile giudizio.
Art. 8 (Altre condizioni disciplinanti l’incarico)
1. Il Tecnico incaricato rinuncia sin d’ora a qualsiasi corrispettivo a vacazione o rimborso spese o altra forma di corrispettivo, oltre a quanto previsto dal presente contratto, ad eventuali aggiornamenti tariffari che dovessero essere approvati nel periodo di validità del contratto, a rivalutazioni o revisioni di qualunque genere dei corrispettivi, nonché a qualsiasi maggiorazione per incarico parziale o per interruzione dell’incarico per qualsiasi motivo non imputabile a comportamenti dolosi o gravemente colposi dell’Amministrazione committente.
2. L’Amministrazione committente si impegna a mettere a disposizione su richiesta del Tecnico incaricato, all’inizio dell’incarico, l'eventuale ulteriore documentazione nella propria disponibilità ritenuta necessaria o anche solo opportuna allo svolgimento dell’incarico medesimo in aggiunta a quella già visionata in sede di gara.
3. In conformità alle vigenti disposizioni regolamentari relative all’espletamento dei servizi tecnici, il Tecnico incaricato si impegna a:
a) produrre un numero minimo di 5 copie di ogni elaborato di progetto commissionato e di ogni altro atto connesso o allegato già retribuite con il corrispettivo qui stabilito, nonché un numero di copie degli elaborati progettuali e di ogni altro atto connesso o allegato, a semplice richiesta dell’Amministrazione committente, previa la corresponsione delle sole spese di riproduzione; a richiesta dell’Amministrazione committente le ulteriori copie devono essere fornite anche a terzi (concorrenti alle gare, controinteressati, autorità giudiziaria, organi di vigilanza, altre amministrazioni, conferenze di servizi, ecc.);
b) a produrre, a prestazioni ultimate, una planimetria quotata e aggiornata delle opere eseguite, con particolare riguardo alle indicazioni necessarie a reperire in sito le reti tecnologiche e le relative apparecchiature che siano a loro volta state oggetto di intervento;
c) a produrre, unitamente agli elaborati di cui alle lettere a) e b), una copia dei medesimi su supporto magnetico, redatta a mezzo di elaboratore assistito da programma informatizzato, in formato standardizzato tipo .DXF e PDF o .DWG o .PLN, senza protezione da lettura e da scrittura;
d) a produrre, prima delle operazioni di collaudo provvisorio/regolare esecuzione e comunque non oltre 30 (trenta) giorni dalla dichiarazione di fine lavori, gli elaborati esecutivi as built in almeno due copie cartacee nonché una copia con le modalità di cui alla precedente lettera c).
4. In relazione alla proprietà intellettuale di quanto progettato dal Tecnico incaricato, l’Amministrazione committente diviene proprietaria di tutti gli elaborati prodotti dallo stesso ed è autorizzata alla utilizzazione piena ed esclusiva dei progetti, degli elaborati e dei risultati dell’incarico,
5. Ad integrazione del comma 1, le parti, con accettazione espressa da parte del Tecnico incaricato, convengono:
a) che tutte le spese sono conglobate in forma forfetaria, e con ciò il Tecnico incaricato rinuncia a qualsiasi altro rimborso, indennità, vacazione, trasferta, diritto e quant’altro non specificatamente compensato in forza del presente contratto;
b) che sono disapplicati gli articoli 7 e 9 della legge 2 marzo 1949, n. 143, in materia di incarichi collegiali e di anticipazioni, e ogni altra disposizione della predetta legge e le analoghe disposizioni previste alle leggi di tariffa diverse da quella di architetti e ingegneri, che si trovino in contrasto con il presente contratto;
c) che sono disapplicati gli articoli 10, 16, 17 e 18 della legge 2 marzo 1949, n. 143, in materia di incarichi parziali, e ogni altra disposizione della predetta legge e le analoghe disposizioni previste dalle leggi di tariffa diverse da quella di architetti e ingegneri, che si trovino in contrasto con il presente contratto.
Art. 9 (Variazioni, interruzioni, ordini informali)
1. Il Tecnico incaricato è responsabile del rispetto dei termini per l'espletamento dell'incarico e della conformità di quanto progettato ed eseguito a quanto previsto.
2. Nessuna variazione progettuale, sospensione delle prestazioni, modifiche o varianti in corso d'opera, sospensioni o interruzioni dei lavori o altra modifica, ancorché ordinata o pretesa come ordinata dagli uffici, dal responsabile del procedimento, dagli amministratori o da qualunque altro soggetto, anche appartenente all’Amministrazione committente e anche se formalmente competente all'ordine, può essere eseguita o presa in considerazione se non risulti da atto scritto e firmato dall'autorità emanante; in difetto del predetto atto scritto qualsiasi responsabilità, danno, ritardo o altro pregiudizio che derivi al lavoro, compresa l'applicazione delle penali previste dal presente contratto, sono a carico del Tecnico incaricato.
3. Il Tecnico incaricato risponde altresì dei maggiori oneri riconoscibili a qualunque soggetto in seguito alle variazioni, sospensioni o altri atti o comportamenti non autorizzati, anche fuori dai casi di cui al comma 2.
4. In ogni caso qualunque sospensione delle prestazioni o dei lavori, per qualunque causa, anche di forza maggiore, nonché qualunque evento di cui ai commi 2 e 3, deve essere comunicato tempestivamente per iscritto all’Amministrazione committente.
5. Ai fini del presente contratto i rapporti organici e funzionali del Tecnico incaricato con l’Amministrazione committente avvengono per il tramite del responsabile del procedimento di quest’ultima.
Art. 10. (Durata dell’incarico e termini)
1. Il termine di inizio delle prestazioni decorrerà dalla comunicazione dell'esecutività della determinazione di affidamento dell'incarico.
2. Entro 40 (quaranta) giorni, calcolati in giorni solari consecutivi, interrotti solo con atto
scritto motivato da parte dell’Amministrazione committente, produzione della relazione di cui all'art. 3 Comma 1.1
3. I termini per l’espletamento delle prestazioni in fase di progettazione sono fissati in 90 (novanta) giorni dalla approvazione della relazione di cui al punto precedente. Nel predetto termine sono compresi i tempi per interfacciarsi con gli incaricati delle progettazioni esecutive non comprese nell'incarico. Potrà essere disposta la sospensione del termine per sole esigenze non imputabile al progettista incaricato. Nei successivi 30 giorni andrà presentata la documentazione di cui al punto 5 dell'art. 3.
4. I termini per l’espletamento delle prestazioni in fase di esecuzione decorreranno a partire dalla data di aggiudicazione dei lavori e si protrarranno fino alla data di emissione del certificato di collaudo tecnico-amministrativo.
I termini per l’espletamento delle prestazioni in fase di esecuzione (articolo 3, comma 1, Fase di esecuzione) sono calcolati in giorni solari consecutivi, interrotti solo con atto scritto motivato da parte dell’Amministrazione committente, e sono determinati dalle disposizioni del D.Lgs. 50/2016 e di ogni altra disposizione legislativa o regolamentare vigente, in relazione alle prestazioni connesse all’andamento dei lavori o, per quanto non disciplinato da tale normativa, da ordini specifici dell’Amministrazione committente. Per tutte le prestazioni accessorie la cui esecuzione è connessa con l’esecuzione o l’ultimazione dei lavori, ove non siano stabiliti termini più brevi mediante ordini scritti dell’Amministrazione committente, il termine per la loro conclusione è di 30 (trenta) giorni dall’ultimazione dei lavori e comunque in ogni caso in tempo utile per l’avvio delle procedure di affidamento del collaudo. In ogni caso lo svolgimento delle prestazioni deve essere improntato a tempestività.
Art. 11. (Penali)
1. Per il ritardo nella consegna della relazione di cui all'art. 3, punto 1.1. e della documentazione di cui al punto 5 dello stesso articolo, sarà applicata la penale giornaliera dello 0,1x1000 del corrispettivo pattuito per la progettazione esecutiva
2. Per il ritardo nella fase di progettazione di cui all’articolo 3, punti 2, 3 e 4 sarà applicata la penale giornaliera dello 0,8x1000 del corrispettivo pattuito per la progettazione
2. Per il ritardo nella fase di progettazione di cui all’articolo 3, punto 5 sarà applicata la penale giornaliera dello 0,2x1000 del corrispettivo pattuito per la progettazione
3. Il ritardo in fase di esecuzione comporta la penale nella misura di cui al comma 1, applicata all’importo dei corrispettivi previsti per la fase di esecuzione:
a) in caso di redazione o consegna tardiva della documentazione contabile relativa ai lavori, per ogni giorno oltre i termini previsti dal Capitolato Speciale d’appalto;
b) in caso di redazione o consegna tardiva della documentazione conclusiva o delle prestazioni accessorie pertinenti l’ultimazione dei lavori oppure necessarie all’emissione del certificato di collaudo , per ogni giorno di ritardo rispetto al termine determinato ai sensi dell’articolo 8, comma 4.
4. Per ogni altra violazione alle norme di legge o di regolamento applicabili alle prestazioni oggetto dell’incarico, o per ogni inadempimento rispetto alla disciplina del presente contratto diverso dai ritardi, si applica una penale pecuniaria forfetaria nella misura da un minimo dell’uno per mille ad un massimo del cinque per mille del corrispettivo contrattuale; qualora la violazione o l’inadempimento siano riferiti ad una specifica prestazione, la penale non può essere superiore al 10% (dieci per cento) del valore economico della stessa prestazione. La graduazione della penale, nell’ambito del minimo e del massimo, è determinata dall’Amministrazione committente in relazione alla gravità della violazione o dell’inadempimento.
5. Le penali sono cumulabili. L’importo totale delle penali non può superare il 10% (dieci per cento) dell’importo complessivo dei corrispettivi contrattuali; superata tale misura l’Amministrazione committente può procedere alla risoluzione del contratto in danno al Tecnico incaricato.
6. L’applicazione delle penali non esclude la responsabilità del Tecnico incaricato per eventuali maggiori danni subiti dall’Amministrazione committente o per la ripetizione di indennizzi, risarcimenti, esecuzioni d’ufficio, esecuzioni affidate a terzi per rimediare agli errori o alle omissioni, interessi e more o altri oneri che l’Amministrazione committente debba sostenere per cause imputabili al Tecnico incaricato.
Art. 12. Riservatezza, coordinamento, astensione
1. Il Tecnico incaricato è tenuto alla riservatezza e al segreto d’ufficio, sia in applicazione dei principi generali sia, in particolare, per quanto attiene le notizie che possono influire sull’andamento delle procedure, anche ma non solo, ai sensi dell’articolo 40 del decreto legislativo n. 50 del 2016.
2. Il Tecnico incaricato è personalmente responsabile degli atti a lui affidati per l’espletamento delle prestazioni, nonché della loro riservatezza ed è obbligato alla loro conservazione e salvaguardia.
3. Senza l’autorizzazione scritta dell’Amministrazione committente è preclusa al Tecnico incaricato ogni possibilità di rendere noti a chiunque, in tutto o in parte, la documentazione o gli elaborati in corso di redazione o redatti, prima che questi siano formalmente adottati o approvati dall’Amministrazione committente. Il divieto non si applica ai competenti uffici dell’Amministrazione committente e agli organi esecutivi e di governo della stessa.
4. Il Tecnico incaricato deve astenersi dalle procedure connesse all’incarico nelle quali dovesse in qualche modo essere interessato, sia personalmente che indirettamente, segnalando tempestivamente all’Amministrazione committente tale circostanza.
5. Le prestazioni devono essere svolte in modo da non ostacolare o intralciare la conduzione e l’andamento degli uffici e degli organi dell’Amministrazione committente; il Tecnico incaricato deve coordinarsi, accordarsi preventivamente e collaborare con tutti i soggetti a qualunque titolo coinvolti all’espletamento delle prestazioni, con particolare riguardo alle autorità e alle persone fisiche e giuridiche che siano in qualche modo interessate all’oggetto delle prestazioni. Egli deve segnalare tempestivamente per iscritto all’Amministrazione committente qualunque inconveniente, ostacolo, impedimento, anche solo potenziali, che dovessero insorgere nell’esecuzione del contratto.
6. Con la sottoscrizione del Contratto il Tecnico incaricato acconsente che i suoi dati personali resi per la stipulazione e per tutti gli eventuali ulteriori adempimenti che si dovessero rendere necessari durante l’esecuzione del contratto medesimo siano trattati dalla Committente ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modifiche ed integrazioni; egli altresì prende atto dei diritti e delle condizioni che conseguono alla disciplina del predetto decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modifiche ed integrazioni.
Art. 13. (Risoluzione del contratto)
1. E’ facoltà dell’Amministrazione committente risolvere il presente contratto in ogni momento quando il Tecnico incaricato contravvenga alle condizioni di cui al contratto stesso, oppure a norme di legge o aventi forza di legge, ad ordini e istruzioni legittimamente impartiti dal responsabile del procedimento, non produca la documentazione richiesta o la produca con ritardi pregiudizievoli, oppure assuma atteggiamenti o comportamenti ostruzionistici o inadeguati nei confronti di autorità pubbliche competenti al rilascio di atti di assenso da acquisire in ordine all’oggetto delle prestazioni.
2. E’ altresì facoltà dell’Amministrazione committente risolvere il presente contratto qualora il Tecnico incaricato, in assenza di valida giustificazione scritta recapitata tempestivamente alla stessa Amministrazione committente, si discosti dalle modalità di espletamento delle prestazioni di cui all’articolo 3, comma 1 o contravvenga agli obblighi di cui allo stesso articolo 3, comma 2.
3. Il contratto può altresì essere risolto in danno al Tecnico incaricato in uno dei seguenti casi:
a) accertamento della violazione delle prescrizioni dell’articolo 12, commi 1, 2, 3 o 4;
b) revoca o decadenza dell’iscrizione all’ordine professionale di appartenenza; in caso di Tecnico incaricato strutturato in forma associata o societaria la condizione opera quando la struttura non disponga di una figura professionale sostitutiva;
c) perdita o sospensione della capacità a contrattare con la pubblica amministrazione in seguito provvedimento giurisdizionale anche di natura cautelare;
d) applicazione di misure di prevenzione o di sicurezza in materia di lotta alla criminalità organizzata;
e) violazione grave o reiterata di disposizioni in materia fiscale, tributaria o contributiva, oppure in materia assistenziale o del diritto del lavoro, verso i dipendenti o i collaboratori;
f) accertamento della violazione della disciplina del subappalto di cui all’articolo 19;
g) accertamento della violazione del regime di incompatibilità previsto dal D.Lgs. 50/2016;
h) superamento dei limiti massimi di applicazione delle penali ai sensi dell’articolo 11, comma 5;
i) nei casi previsti dall’art. 108 del D.Lgs. 50/2016.
4. La risoluzione avviene con semplice comunicazione scritta indicante la motivazione, purché con almeno 15 (quindici) giorni di preavviso; per ogni altra evenienza trovano applicazione le norme del Codice civile in materia di recesso e risoluzione anticipata dei contratti.
Art. 14. (Determinazione dei corrispettivi)
1. Fatto salvo quanto previsto dall’articolo 15, i corrispettivi contrattuali sono fissi, vincolanti e onnicomprensivi, essi sono stati determinati in sede di procedura di affidamento. Il Tecnico incaricato prende atto e riconosce espressamente che i corrispettivi di cui al presente contratto sono adeguati all'importanza della prestazione e al decoro della professione ai sensi dell’articolo 2233, secondo comma, del Codice civile e sono comprensivi anche dei diritti sulle opere dell'ingegno di cui all'articolo 2578 del codice civile.
2. E’ stabilito un corrispettivo per onorari e spese, convenuto e immodificabile ai sensi dell’articolo 2233, primo comma, del Codice civile e per quanto previsto dal D.Lgs. 50/2016, per tutte le prestazioni descritte al precedente articolo 3 e a quelle che ad esse sono riconducibili, direttamente ed indirettamente, pari a €. (euro ), comprensivo di spese conglobate forfetarie;
3. Eventuali prestazioni che dovessero rendersi necessarie nel seguito per esigenze sopravvenute, compresa la redazione di perizie sono compensate con corrispettivi determinati secondo criteri di ragionevolezza e proporzionalità rispetto ai corrispettivi di cui al comma 2, mediante apposita appendice contrattuale sottoscritta dalle parti, tenuto conto del ribasso di cui al c. 1 ed alla percentuale di spese forfetarie fissata nel calcolo a base di gara.
4. Tutti i corrispettivi devono essere maggiorati del contributo integrativo alla competente cassa nazionale di previdenza e assistenza professionale, nonché dell’I.V.A., alle aliquote di legge.
5. La quota delle spese forfetarie è ripartita tra le singole prestazioni liquidate.
6. I corrispettivi di cui al comma 2 sono stati determinati tenendo in considerazione l’entità economica dei lavori per i quali devono essere svolte le prestazioni, come individuata negli atti della
procedura di affidamento, per un importo totale dei lavori stessi stimati in € euro 10.347.515,80 ,
suddiviso per categorie come da ripartizione risultane dalla proposta di parcella.
7. Il Tecnico prende atto lavori oggetto delle prestazioni saranno appaltati con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi del decreto legislativo n. 50 del 2016 e che nessun indennizzo o maggior compenso è dovuto al Tecnico incaricato in relazione all’eventuale maggior valore economico attribuibile all’intervento in funzione delle proposte migliorative o integrative contenute nell’offerta tecnica dell’aggiudicatario dei lavori.
Art. 15. (Adeguamento dei corrispettivi)
1. Qualora nel caso di successivo frazionamento o successiva interruzione dell’incarico per un motivo legittimo, fosse necessario determinare i corrispettivi per le singole prestazioni, questi sono calcolati utilizzando i coefficienti previsti dalle rispettive disposizioni normative vigenti. Qualora tale riduzione riguardi una o più d’una delle prestazioni accessorie, la riduzione è effettuata con criteri di ragionevolezza e proporzionalità. La riduzione non comporta il ricalcolo delle aliquote di cui alla tabella A approvata con il citato decreto ministeriale.
2. Ferme restando le condizioni di cui all’articolo 12, nonché le riduzioni nei casi di cui al comma 1 del presente articolo, il corrispettivo è adeguato esclusivamente nei seguenti casi:
a) affidamento di prestazioni accessorie non previste in origine;
b) limitatamente alla parte di corrispettivo per la progettazione esecutiva, per redazione di varianti di cui all’articolo 106 del D.Lgs. 50/2016, preventivamente autorizzate dall’Amministrazione committente, con riferimento all’importo contrattuale delle predette varianti (inteso come importo delle opere nuove o diverse, oggetto della variante stessa), qualora ricorrano tutte le seguenti condizioni:
- non siano imputabili direttamente o indirettamente alla responsabilità del Tecnico incaricato;
- comportino una variazione dell’importo contrattuale dei lavori superiore al 10% (dieci per cento), cumulativamente se più di una, ferma restando tale misura a titolo di franchigia assoluta;
- comportino la modifica degli elaborati grafici progettuali; qualora comportino la modifica dei soli importi, l’adeguamento è limitato alla parte di corrispettivo relativa alla direzione lavori.
c) limitatamente alla parte di corrispettivo relativa alla direzione lavori, con riferimento ai maggiori importi liquidabili, in seguito ad uno dei seguenti eventi, sempre che non siano determinati da cause imputabili direttamente o indirettamente alla responsabilità del Tecnico incaricato, e in ogni caso purché comportino una variazione dell’importo contrattuale dei lavori superiore al 10% (dieci per cento), cumulativamente per più eventi, ferma restando tale misura a titolo di franchigia assoluta:
- approvazione di varianti di cui alla precedente lettera b);
- accoglimento di riserve dell’esecutore;
- somme riconosciute in sede di collaudo.
5. Nei casi di cui al comma 2 gli onorari e le spese conglobate forfetarie (nel limite massimo del 20%) sono adeguati in misura proporzionale agli importi originari ed entro i limiti previsti dalle vigenti normative di riferimento e quelli riportati nella delibera di affidamento.
6. Gli importi di riferimento sui quali sono calcolati gli eventuali adeguamenti di cui al comma 2, sono quelli di cui all’articolo 14, comma 6 per quanto attiene i corrispettivi della fase di progettazione, sono quelli della liquidazione finale o di collaudo/regolare esecuzione per quanto attiene i corrispettivi della fase di esecuzione.
7. Ai fini dell’applicazione del comma 6:
a) per importo in sede di redazione o approvazione della progettazione esecutiva si intende la somma degli importi preventivati dei lavori e degli oneri per la sicurezza e la salute nel cantiere, nonché, ove oggetto di progettazione e di inclusione nel contratto di appalto, dei lavori in economia e delle forniture; non si tiene conto delle somme a disposizione dell’amministrazione;
b) per importo in sede di liquidazione finale o di collaudo si intende la somma di tutti gli importi liquidati alle varie imprese o ditte per lavori o forniture compresi nel progetto, al lordo degli eventuali ribassi, aumentata degli eventuali importi suppletivi accordati alle stesse in sede di conto finale o di collaudo comprese le riserve accolte, senza tener conto delle eventuali detrazioni per esecuzioni difettose non imputabili al Tecnico incaricato.
Art. 16. (Modalità di corresponsione dei corrispettivi)
1. Il corrispettivi, così come stabiliti all’articolo 14, eventualmente adeguati ai sensi dell’articolo 15 e diminuiti delle penali di cui all’articolo 11, sono corrisposti con le seguenti modalità:
il corrispettivo pattuito per la progettazione, compresa la redazione della relazione preliminare sarà liquidato entro 30 giorni dall'approvazione del progetto esecutivo e del relativo piano di sicurezza e di coordinamento;
il corrispettivo pattuito per la fase esecutiva, determinato in proporzione sull'ammontare degli stati di avanzamento lavori sarà liquidato nella misura del 95% del corrispettivo pattuito entro 30 giorni dalla data di emissione del relativo certificato di pagamento;
il restante 5% sarà liquidato entro 30 giorni dalla data di 'approvazione del certificato di collaudo.
2. I corrispettivi sono erogati entro il termine di 60 (sessanta) giorni decorrenti dal verificarsi degli eventi di cui al comma 1.
3. Il termine di cui al comma 2, decorre dopo 60 (sessanta) giorni:
a) dall’ultimazione della relativa prestazione con la consegna all’Amministrazione committente della documentazione progettuale utile e approvabile, in assenza di impedimenti ostativi imputabili al medesimo Tecnico incaricato, qualora per cause non dipendenti dallo stesso Tecnico incaricato le approvazioni di cui al comma 1, numero 1 non dovessero verificarsi entro il predetto termine;
b) dalla scadenza del periodo massimo ammissibile di sospensione o dalla interruzione del contratto in caso di sospensione o di interruzione dell’incarico ai sensi dell’articolo per i pagamenti dei corrispettivi relativi alle prestazioni effettivamente e utilmente eseguite.
4. In caso di ritardo nei pagamenti i crediti sono gravati dagli interessi nella misura determinata ai sensi dell’articolo 5 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231. Per la quota di corrispettivo finanziato dalla Cassa depositi e prestiti gli interessi non decorrono nel periodo di somministrazione del rateo di mutuo.
5. In occasione del pagamento del corrispettivo per ciascuna delle prestazioni normali di cui al comma 1 e negli stessi termini, è corrisposta la quota delle spese conglobate forfetarie, nelle proporzioni di cui all’articolo 14.
Nella stessa occasione sono corrisposti i pagamenti relativi alle prestazioni accessorie per la parte strettamente connessa alle predette prestazioni normali, purché effettivamente ed utilmente eseguite.
6. La liquidazione dei corrispettivi è subordinata al permanere dell’efficacia temporale dell’assicurazione di cui all’articolo e all’accertamento dell’assenza di inadempimenti erariali/contributivi.
7. I corrispettivi sono erogati esclusivamente mediante bonifico sul conto corrente dedicato da individuare ai sensi della normativa vigente di riferimento.
Il Tecnico incaricato prende atto che la quota di onorario relativo alle prestazioni per la parte di opere di competenza di AcegasApsAmg sarà corrisposta direttamente dalla Società stessa alla quale andrà pertanto inviata e indirizzata la relativa parcella.
Art. 17. (Garanzie)
1. Il Tecnico incaricato ha presentato una garanzia assicurativa, ai sensi dell’art. 103 del D.Lgs. 50/2016, della compagnia di assicurazioni - filiale di
, num. polizza . per l'importo garantito di euro _2 milioni
Art. 18. (Adempimenti legali)
1. Il Tecnico incaricato conferma che alla data odierna non sussistono impedimenti alla sottoscrizione del contratto e che, in particolare:
a) non ricorre alcuna delle cause di esclusione di cui all’articolo 80 del decreto legislativo n. 50 del 2016;
b) non sono intervenute sospensioni, revoche o inibizioni relative all’iscrizione all’ordine professionale dei tecnici titolari di funzioni infungibili come definite in sede di procedura di affidamento.
3. Il Tecnico incaricato ha dimostrato la regolarità contributiva presso la Cassa previdenziale o le Casse previdenziali di appartenenza.
Articolo 19. (Subappalto; prestazioni di terzi)
1. Ai sensi dell’articolo 105, comma 1, del decreto legislativo n. 50 del 2016, il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità. Il subappalto è ammesso esclusivamente nei casi e secondo le modalità previsti dal medesimo articolo 105 sopra richiamato e dagli atti di gara.
Art. 20. (Definizione delle controversie)
1. Ai sensi degli articoli 205 e 206 del decreto legislativo n. 50 del 2016, qualora vi siano contestazioni scritte circa l’importo dovuto, in seguito ad una variazione delle prestazioni, senza che ciò sia previsto, direttamente o indirettamente dal presente contratto, e qualora ricorrano le condizioni e limiti imposti dalla stessa normativa, il responsabile del procedimento deve valutare immediatamente l’ammissibilità di massima delle contestazioni, la loro non manifesta infondatezza e l’eventuale imputazione delle responsabilità. Il responsabile del procedimento formula una proposta motivata di accordo xxxxxxx e la trasmette contemporaneamente al Tecnico incaricato e all’Amministrazione committente entro i termini fissati.
Il Tecnico incaricato e l’Amministrazione committente devono pronunciarsi entro i termini fissati dai citati artt. 205 e 206; la pronuncia dell’Amministrazione committente deve avvenire con provvedimento motivato; la mancata pronuncia nel termine previsto costituisce rigetto della proposta. La procedura può essere reiterata una sola volta nel corso di validità del contratto.
2. Anche al di fuori dei casi in cui è previsto il ricorso all’accordo bonario ai sensi del comma 1, le controversie relative a diritti soggettivi derivanti dall'esecuzione del contratto possono sempre essere risolte mediante atto di transazione, in forma scritta, nel rispetto del Codice civile. Il dirigente competente se diverso dal responsabile del procedimento e sentito questo, , esamina la proposta di transazione formulata dal soggetto aggiudicatario, oppure può formulare una proposta di transazione al soggetto aggiudicatario, previa audizione del medesimo. Qualora l’importo differenziale della transazione ecceda la somma di 100.000 euro, è necessario il parere dell'Avvocatura che difende l’Amministrazione committente o, in mancanza, del funzionario più elevato in grado, competente per il contenzioso.
3. La procedura di cui al comma 2 può essere esperita, in quanto compatibile, anche per le controversie circa l’interpretazione del contratto o degli atti che ne fanno parte o da questo richiamati, anche quando tali interpretazioni non diano luogo direttamente a diverse valutazioni economiche.
4. Nelle more della risoluzione delle controversie il Tecnico incaricato non può comunque rallentare o sospendere le proprie prestazioni o rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dall’Amministrazione committente.
0.Xx decisione sulla controversia è estesa all’entità delle spese di giudizio e alla loro imputazione alle parti, in relazione agli importi accertati, al numero e alla complessità delle questioni.
6. Sulle somme riconosciute in sede amministrativa o contenziosa, gli interessi al tasso legale cominciano a decorrere 60 (sessanta) giorni dopo la data di sottoscrizione dell’accordo bonario, successivamente approvato dall’Amministrazione committente, oppure dall’emissione del provvedimento esecutivo con il quale sono state risolte le controversie.
7. Ove non si proceda all’accordo bonario ai sensi del comma 1, o alla transazione ai sensi del comma 2, la definizione delle controversie derivanti dall'esecuzione del contratto è devoluta all’autorità giudiziaria competente presso il Foro di Trieste; ai sensi dell’articolo 3, comma 19, della legge n. 244 del 2007 è esclusa la competenza arbitrale.
Art. 21. (Prestazioni opzionali aggiuntive)
1. Fermo restando quanto previsto del presente contratto, le eventuali prestazioni opzionali aggiuntive potranno essere affidate al medesimo contraente ai sensi dell’art. 63 del decreto legislativo n. 50/2016.
Art. 22. (Domicilio, rappresentanza delle parti)
1. Il Tecnico incaricato elegge il proprio domicilio per tutti gli effetti di cui al presente contratto presso . Qualunque comunicazione effettuata dall’Amministrazione committente al domicilio indicato si intende efficacemente ricevuta dal Tecnico incaricato.
2. Il Tecnico incaricato individua se stesso come soggetto referente per ogni aspetto tecnico, amministrativo ed economico connesso al presente contratto.
3. L’Amministrazione committente individua come soggetto referente per ogni aspetto tecnico, amministrativo ed economico connesso al presente contratto, il Responsabile Unico del Procedimento.
4. Ogni comunicazione e richiesta ed ogni ordine indirizzati dall’Amministrazione committente ad uno dei soggetti di cui al comma 2 si intende effettuato al Tecnico incaricato. Ogni comunicazione, richiesta, osservazione, atto o documento che il Tecnico incaricato intenda far pervenire all’Amministrazione committente è trasmesso al Responsabile del procedimento di cui al comma 3.
Art. 23. (Tracciabilità dei pagamenti)
1. Qualora tali adempimenti non siano stati assolti in sede di stipula del presente contratto, ai sensi dell’articolo 3, commi 1 e 8, della legge n. 136 del 2010, il Tecnico incaricato, nonché gli eventuali subappaltatori o titolari di altri rapporti contrattuali ai sensi del precedente articolo 18, devono comunicare alla Amministrazione committente gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, anche se non in via esclusiva, accesi presso banche o presso Poste italiane S.p.A., entro 7 (sette) giorni dalla stipula del presente contratto oppure entro 7 (sette) giorni dalla loro accensione se successiva, comunicando altresì negli stessi termini le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sui predetti conti. In assenza delle predette comunicazioni l’Amministrazione committente sospende i pagamenti e non decorrono i termini legali per i predetti pagamenti previsti dal precedente articolo 16.
2.Tutti i movimenti finanziari relativi al presente contratto:
a) per pagamenti a favore del Tecnico incaricato, degli eventuali e sub-contraenti, o comunque di soggetti che forniscono beni o prestano servizi in relazione allo stesso contratto, devono avvenire mediante lo strumento del bonifico bancario o postale sui conti dedicati di cui al comma 1.
b) i pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali nonché quelli destinati all'acquisto di immobilizzazioni tecniche devono essere eseguiti tramite i conti corrente dedicati di cui al comma 1, per il totale dovuto, anche se non riferibile in via esclusiva alla realizzazione dell’intervento.
3. I pagamenti in favore di enti previdenziali, assicurativi e istituzionali, nonché quelli in favore di gestori e fornitori di pubblici servizi, ovvero quelli riguardanti tributi, possono essere eseguiti anche con strumenti diversi dal bonifico bancario o postale, fermo restando l'obbligo di documentazione della spesa. Per le spese giornaliere, di importo inferiore o uguale a 1.500 euro possono essere utilizzati sistemi diversi dal bonifico bancario o postale, fermi restando il divieto di impiego del contante e l'obbligo di documentazione della spesa.
4. Ogni bonifico bancario o postale deve riportare, in relazione a ciascuna transazione, il CIG.
5. La violazione delle prescrizioni di cui ai commi 3 e 4 comporta l’annullabilità del contratto
qualora reiterata per più di una volta.
6. Il soggetto che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui ai commi da 1 a 3 procede all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente l’Amministrazione committente e la prefettura-ufficio territoriale del Governo territorialmente competente.
Art. 24. (Disposizioni transitorie e finali)
1. Il presente contratto è immediatamente vincolante ed efficace per il Tecnico incaricato nella sua interezza, lo sarà invece per l’Amministrazione committente solo dopo l’intervenuta eseguibilità del provvedimento formale di approvazione, ai sensi delle norme vigenti.
6. Tutte le eventuali spese inerenti e conseguenti il presente contratto e la sua attuazione, xxx comprese le spese di registrazione e i diritti di segreteria, qualora e nella misura dovuti, nonché le imposte e le tasse e ogni altro onere diverso dall’I.V.A. e dai contributi previdenziali integrativi alle Casse professionali di appartenenza, sono a carico del Tecnico incaricato.
7. Il presente atto è sottoscritto in modalità elettronica in forma pubblica amministrativa a cura del Segretario Generale o di chi legittimamente ed a tutti gli effetti lo sostituisce.
Trieste, lì
Elenco firmatari
ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI
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NOME: XXXXXXX XXXXXX
CODICE FISCALE: XXXXXX00X00X000X DATA FIRMA: 20/12/2017 17:09:30
IMPRONTA: 60124B517F680EC2FEE25633597F0286D1DFA164270FF47F58841EF3A638B326 D1DFA164270FF47F58841EF3A638B326291638C7D1AC57CB9838236CAF918F54 291638C7D1AC57CB9838236CAF918F546B62FC0E90F6CA77C776E1BBAEF50B43
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Atto n. 3820 del 20/12/2017