Accordo del 7 dicembre 1976
Accordo del 7 dicembre 1976
fra il Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica francese concernente
la navigazione sul Lemano
RS 0.747.221.1; RU 1978 1987
Modifica del Regolamento
Approvato dal Consiglio federale il 15 giugno 1998 Entrato in vigore con scambio di note il 21 gennaio 2000
I
Il regolamento del 7 dicembre 19761 della navigazione sul Lemano è modificato come segue:
Traduzione2
Art. 1 lett. c, dbis, g, l-o
Nel presente Regolamento:
c. il termine «veliero» designa le imbarcazioni che navigano a vela, anche se sono munite di mezzi meccanici di propulsione, a condizione tuttavia che gli stessi non vengano usati. Le tavole a vela sono considerate velieri;
dbis. il termine «nave passeggeri prioritaria» designa le navi in servizio regolare e le navi per passeggeri che beneficiano di una precedenza autorizzata dal- l’autorità competente e vengono segnalate come tali;
g. il termine «impianto galleggiante» designa qualsiasi costruzione non abita- bile o qualsiasi struttura assemblata galleggiante prevista per stazionare su un lungo periodo in un luogo fisso, quali banchine, moli, pontili d’approdo o rimesse per battelli;
l. il termine «fuoco splendente» designa un fuoco con un ritmo regolare di al- meno 40 lampeggiamenti al minuto; i periodi di luce devono essere netta- mente inferiori a quelli di oscurità;
m. il termine «fuoco intermittente» designa un fuoco con un ritmo di almeno 20 lampeggiamenti al minuto; i periodi di luce si ripetono a intervalli regolari; essi devono essere nettamente inferiori a quelli di oscurità;
n. il termine «fuoco a lampi raggruppati» designa un fuoco intermittente per il quale si succedono a intervalli regolari gruppi formati da un numero deter- minato di lampeggiamenti;
1 RS 0.747.221.11; RU 1978 1986
2 Traduzione dal testo originale francese (RO 2002 292).
000 0000-0000
o. il termine «fuoco ad intervalli d’oscurità regolari» designa un fuoco inter- mittente la cui durata totale dei periodi di luce è nettamente superiore alla durata totale dei periodi d’oscurità e i cui intervalli d’oscurità sono regolari.
Art. 4 cpv. 1
1 Anche in mancanza di prescrizioni del presente Regolamento e di qualsiasi altra disposizione applicabile, i conduttori devono prendere ogni provvedimento dettato dai doveri generali della prudenza e dalle regole della prassi corrente onde evitare segnatamente di:
– mettere in pericolo la vita umana;
– recare danno alle navi, agli apparecchi galleggianti, alle sponde oppure alle opere ed agli impianti di ogni specie situati lungo l’idrovia o le sue rive;
– creare ostacoli o intralci alla navigazione;
– trascinare ancore, cavi o catene.
Art. 5 Comportamento in circostanze particolari
Onde evitare un pericolo imminente i conduttori devono adottare ogni provvedi- mento dettato dalle circostanze, anche qualora siano costretti a derogare alle dispo- sizioni del presente Regolamento.
Art. 18 cpv. 1 e 3
1 Le navi che hanno una lunghezza superiore a m 2,50 fuori tutto, eccezion fatta per le canoe, le navi da competizione a remi e le tavole a vela, nonché gli apparecchi galleggianti devono essere muniti di segnali distinti, applicati su ogni fianco, al- l’esterno dello scafo, in caratteri latini e cifre arabe ben visibili e resistenti alle in- temperie.
L’altezza delle cifre e delle lettere dev’essere di almeno 8 cm per le navi di una lun- ghezza fuori tutto inferiore a 15 m, e di 20 cm per le altre navi.
3 Sulle navi che non recano contrassegni di registrazione o d’intavolazione occorre indicare in modo ben visibile il nome e il domicilio del detentore.
Art. 19 cpv. 1
1 Le navi che soggiacciono alle disposizioni di cui all’articolo 18 capoverso 1 devo- no inoltre recare, in un luogo ben visibile e facilmente accessibile, i seguenti con- trassegni:
a. sullo scafo: la marca ed il tipo o il costruttore, nonché un numero indivi- duale;
b. sul motore: la marca ed il tipo o il costruttore, nonché un numero indivi- duale.
Art. 24 cpv. 2
2 Nondimeno, per le comunicazioni fra navi da passeggeri prioritarie o fra queste navi e la terra possono essere impiegati altri fuochi e segnali, purché non possano essere scambiati con i fuochi ed i segnali prescritti nel presente capitolo.
Art. 28 Segnaletica notturna delle navi e degli apparecchi galleggianti rimorchiati in rotta (schizzo II.A.2)
Le navi e gli apparecchi galleggianti rimorchiati portano:
a. un fuoco ordinario bianco situato a un’altezza che lo rende visibile su tutto l’orizzonte;
b. un fuoco poppiero ordinario bianco in osservanza delle disposizioni di cui all’articolo 27 lettera c.
Questa disposizione non è applicabile alle scialuppe di bordo.
Art. 31 Segnaletica notturna delle navi motorizzate isolate inferiori ai 15 m di lunghezza in rotta (schizzo 11.A.5)
1 Le navi motorizzate isolate di una lunghezza inferiore a 15 m, fuori tutto, devono portare i fuochi prescritti dall’articolo 27. I fuochi di prua e di poppa possono essere sostituiti da un fuoco d’albero bianco, chiaro o forte, visibile da tutti i lati.
Le autorità competenti possono prevedere che i fuochi laterali vengano posti l’uno accanto all’altro o nella stessa lanterna sull’asse della nave. In questo caso, il fuoco di prua deve essere chiaro; quelli laterali ordinari ed il fuoco di prua devono essere posti 1 m più in alto dei fuochi laterali;
2 Se la potenza del motore non supera 6 kW è sufficiente un fuoco ordinario bianco, visibile su tutto l’orizzonte.
Art. 32 Segnaletica notturna completiva delle navi passeggeri prioritarie (schizzo II.A.6)
Le navi passeggeri prioritarie devono portare, oltre ai fuochi prescritti dall’artico- lo 27, un fuoco verde chiaro, visibile da ogni lato e situato sull’albero, almeno 1 m al disopra del fuoco di cui all’articolo 27 lettera a.
Art. 34 Segnaletica notturna delle navi e degli apparecchi galleggianti in stazionamento
1 Le navi in stazionamento, eccezion fatta per quelle ormeggiate a riva oppure in un luogo di stazionamento stabilito dall’autorità competente, devono portare un fuoco ordinario bianco (schizzo II.B.1).
2 Gli impianti galleggianti in stazionamento che si trovano nelle stesse condizioni devono essere illuminati in modo tale che i contorni siano riconoscibili (schizzo II.B.1a).
Art. 37 Segnaletica diurna delle navi passeggeri prioritarie (schizzo III.A.1)
Le navi passeggeri prioritarie devono portare un pallone verde posto in luogo adatto e a un’altezza tale che sia visibile da tutti i lati.
Art. 45 Segnaletica delle navi da pesca e delle reti (schizzo IV.4)
1 Le navi che pescano alla traina, se trainano uno o più galleggianti o espansori, de- vono portare un pallone bianco posto in luogo adatto, in modo tale che sia visibile da tutti i lati.
2 Le navi da pesca professionali al lavoro devono portare un pallone giallo posto in luogo adatto e a un’altezza tale che sia visibile da tutti i lati.
3 Le reti tese a fior d’acqua devono essere segnalate ad ogni estremità o ad ogni punto d’attacco da un fuoco ordinario bianco fisso e da una bandierina gialla. La bandierina dev’essere collocata sull’asse della rete a una distanza compresa tra 5 e 10 m dal fluoco; dev’essere larga almeno 0,40 m e alta 0,70 m. Il bordo superiore deve trovarsi ad almeno 1,40 m al di sopra del livello dell’acqua ed essere perpendi- colare all’asta (schizzo 30a, allegato I).
Art. 46 cpv. 1 lett. b
1 Nella misura in cui il presente Regolamento preveda segnali acustici, i segnali de- vono essere dati come segue:
b. a bordo di altri tipi di nave mediante un mezzo ausiliario appropriato (ad es. avvisatore acustico o fischietto).
Art. 49 cpv. 1
1 Le tavole sono poste sulle rive o sugli impianti (ad es. sui moli). Hanno le forme e i disegni descritti nell’allegato III. La loro dimensione minima è di 0,80 m. Quando la parte posteriore di una tavola non ha indicazioni dev’essere dipinta di un colore neutro.
Art. 50 cpv. 1
1 I pericoli possono essere segnalati tramite una o più pertiche. Le pertiche portano i contrassegni di pericolo isolato o i segnali cardinali descritti dall’allegato IV. De- terminati pericoli vicini alla riva possono restare segnalati con pertiche munite di un segnale di cima conico rosso, se si trovano dal lato del lago nelle condizioni previste dall’articolo 94.
Art. 51 Canali d’accesso ai porti
Il limite di un canale d’accesso ad un porto è segnalato, visto dal lago:
– a sinistra, per mezzo di boe cilindriche rosse o portanti un segnale di cima cilindrico rosso; se necessario, le boe portano fuochi intermittenti o fuochi a lampi raggruppati rossi;
– a dritta, per mezzo di boe coniche verdi o portanti un segnale di cima conico verde; se necessario le boe portano fuochi intermittenti o fuochi a lampi rag- gruppati verdi.
Art. 52 cpv. 1
1 Se il limite di una superficie vietata a tutte le navi deve essere segnalato, questa segnaletica va realizzata per mezzo di boe color giallo chiaro di almeno 40 cm di diametro. I limiti di un canale di accesso autorizzato attraverso la zona vietata sono segnalati per mezzo delle stesse boe. Tuttavia le due boe d’entrata di questo canale dal lato del lago hanno un diametro doppio delle altre e la loro parte superiore è di- pinta di rosso per la boa a sinistra e di verde per quella a dritta. Questa segnaletica può essere completata con uno o più segnali «Divieto di passaggio».
Art. 54 Segnaletica notturna degli accessi ai porti pubblici e alle idrovie L’accesso ai porti pubblici e alle idrovie presenta, visto dal lago, i seguenti fuochi:
– un fuoco verde ad intervalli d’oscurità regolari a destra;
– un fuoco rosso ad intervalli d’oscurità regolari a sinistra.
Art. 56 Abrogato
Art. 62 Incrocio
Fatte salve le disposizioni speciali degli articoli 61, 64 e 65, l’incrocio tra navi è re- golato come segue:
a. in caso d’incrocio, le navi non devono mutare rotta e velocità in modo tale da creare pericolo d’abbordo, quando seguono una rotta che normalmente non presenta un tale pericolo;
b. quando due navi seguono rotte che s’incrociano in modo da non poter esclu- dere un pericolo d’abbordo, la nave che scorge l’altra da dritta deve scostar- si;
c. allorché due navi vanno incontro l’una all’altra con rotte direttamente oppo- ste, o quasi opposte, cosicché ne possa risultare pericolo d’abbordo, ognuna di esse dovrà accostare a dritta, in modo da poter passare a sinistra dell’altra;
d. in caso di manovra d’accostamento e in deroga alle disposizioni della lettera c, il conduttore può chiedere di passare a dritta, a condizione di essersi pri- ma accertato che ciò sia possibile senza pericolo. In tale caso emette «due suoni brevi». L’altra nave deve allora parimenti emettere «due suoni brevi» e lasciare lo spazio necessario a dritta.
Art. 64 Precedenza
In deroga alle disposizioni degli articoli 62 e 63 e salva restando la validità dell’ar- ticolo 61, in caso di incrocio e di sorpasso:
a. ogni nave deve scostarsi dalle navi passeggeri prioritarie e dai convogli rimorchiati;
b. ogni nave, eccezion fatta per le navi viaggiatori prioritarie ed i convogli rimorchiati, deve scostarsi dai mercantili;
c. ogni nave, eccezion fatta per quelle viaggiatori prioritarie, i convogli rimor- chiati e i mercantili, deve scostarsi dalle navi da pesca professionali al lavoro che portano il pallone previsto dall’articolo 45 paragrafo 2;
d. ogni nave, eccezion fatta per quelle viaggiatori prioritarie, i convogli rimor- chiati, i mercantili e le navi da pesca professionali al lavoro che portano il pallone previsto dall’articolo 45 paragrafo 2, deve scostarsi dai velieri;
e. ogni nave motorizzata, eccezion fatta per quelle viaggiatori prioritarie, i convogli rimorchiati, i mercantili e le navi da pesca professionali al lavoro che portano il pallone previsto dall’articolo 45 paragrafo 2, deve scostarsi dalle navi a remi.
Art. 68 cpv. 2 e 3
2 Le navi che escono da un porto hanno la precedenza su quelle che vi vogliono en- trare, eccezion fatta per le navi viaggiatori prioritarie e per quelle in pericolo.
3 Quando due navi si presentano contemporaneamente all’entrata di un porto, la pre- cedenza tocca a quella che vede l’altra da sinistra; la stessa regola è applicabile fra le navi in uscita. Tuttavia le navi viaggiatori prioritarie hanno la precedenza.
Art. 70 cpv. 3
3 È vietato navigare e fare il bagno nelle zone riservate allo sci nautico o all’uso di apparecchi analoghi durante la pratica di questi sport. I canali riservati che partono dalla riva e le superfici riservate nelle zone rivierasche sono delimitati da tavole C.1 e da boe gialle (cfr. allegato III, D, esempio a).
Art. 72 cpv. 1
1 Le navi in rotta in tempo di foschia devono adattare la velocità alle condizioni di visibilità, ai movimenti delle altre navi e alle circostanze locali. Una vedetta è obbli- gatoria quando la distanza fra la prua e la timoneria supera 15 m.
Art. 74 Navigazione con radar
Il fatto di disporre di informazioni ottenute per mezzo di un radar non dispensa al- cuna nave dall’obbligo di rispettare le norme contenute nel presente capitolo. Le navi passeggeri prioritarie e i mercantili non necessitano della vedetta di cui all’arti- colo 72.
Art. 75 cpv. 2 Abrogato
Art. 76 cpv. 3
3 La nave rimorchio e lo sciatore nautico devono essere a una distanza di almeno 50 m da ogni altra nave e dai bagnanti, eccezion fatta per la navigazione su un ca- nale loro riservato. La corda di traino non deve essere trainata a vuoto.
Art. 77 cpv. 3
3 Fatta salva l’osservanza delle regole di comando e di navigazione di cui al capito- lo 6, non è permesso alle navi o agli apparecchi avvicinarsi a meno di 200 m a pop- pa e a meno di 50 m lateralmente a una nave che pesca alla traina e che porta la se- gnaletica prescritta dall’articolo 45 capoverso 1.
Art. 78 cpv. 1
1 È vietato praticare i tuffi subacquei sportivi:
a. sulla rotta normale delle navi passeggeri prioritarie;
b. davanti all’entrata dei porti;
c. vicino ai luoghi di stazionamento consueti;
d. negli altri punti in cui la navigazione potrebbe essere ostacolata;
e. nelle zone riservate allo sci nautico;
f. in tutti i siti archeologici protetti.
Art. 78bis Disposizioni relative alle tavole a vela
La pratica della tavola a vela è vietata all’interno dei porti e davanti al loro accesso, salvo nei casi particolari segnalati dalle tavole C.5 (allegato III).
Art. 78ter Disposizioni relative al bagno
È proibito fare il bagno all’interno dei porti e davanti al loro accesso, salvo nelle zone in cui il bagno è espressamente autorizzato dall’autorità competente. È inoltre vietato fare il bagno nelle vicinanze dei pontili pubblici e nei punti contraddistinti dal segnale A.10 (allegato III).
Art. 81 Stazionamento vietato Lo stazionamento è vietato:
a. alle imboccature delle idrovie navigabili, all’entrata dei porti, nei pressi dei pontili e all’imboccatura di corridoi riservati allo sci nautico;
b. sulla rotta normale delle navi viaggiatori prioritarie;
c. nei settori stabiliti dall’autorità competente e contraddistinti dal segnale A.5 (allegato III).
Art. 91 Abrogato
Art. 92 cpv. 3
3 I noleggiatori di navi devono indicare ai loro clienti i luoghi nei quali la naviga- zione è pericolosa nella regione in cui le navi da noleggio sono messe a disposizione del pubblico e in quella in cui i clienti manifestano l’intenzione di recarsi. L’atten- zione dei clienti va attirata sulla precedenza che dev’essere accordata alle navi viag- giatori prioritarie che portano la segnaletica prevista dagli articoli 32 e 37.
Capitolo 10 Disposizioni transitorie
Art. 93 Segnaletica notturna delle navi isolate la cui lunghezza è inferiore a 15 m
La segnaletica delle navi in servizio al momento dell’entrata in vigore della modifica dell’articolo 31 del presente Regolamento va sostituita prima del 1o gennaio 2001.
Art. 94 Segnali di pericolo
I segnali posti in determinati punti di pericolo nelle vicinanze della riva di cui all’ar- ticolo 50 vanno sostituiti prima del 1o gennaio 2009.
Art. 95 Segnaletica notturna dell’accesso ai porti pubblici e alle idrovie navigabili
La segnaletica notturna posta all’inizio e alla fine dei canali d’accesso ai porti non- ché quella posta all’entrata delle idrovie navigabili va sostituita prima del 1° gennaio 2015.
II
1 Gli allegati I, II e III sono modificati secondo la versione qui annessa.
2 Al Regolamento viene aggiunto l’allegato IV.
II.A. Segnaletica notturna di rotta
Allegato I
II.A.1 Articolo 27
Navi e impianti galleggianti motorizzati isolati Fuoco di prua o d’albero: Fuoco splendente
bianco
Fuochi laterali: Fuoco chiaro verde a tribordo
Fuoco chiaro rosso a babordo
Fuoco di poppa: Fuoco ordinario bianco
II.A.2 Articolo 28
Navi e impianti galleggianti rimorchiati
Fuoco d’albero: Fuoco ordinario bianco Fuoco di poppa: Fuoco ordinario bianco
II.A.5 Articolo 31
Navi motorizzate di lunghezza inferiore a 15 m
1 Qualora la potenza superi 6 kW:
Fuoco di prua: Fuoco bianco a forte intensità
Fuoco di poppa: Fuoco ordinario bianco Fuochi laterali: Fuoco chiaro verde a
tribordo
Fuoco chiaro rosso a babordo
Il fuoco di prua e quello di poppa possono esse- re sostituiti da un fuoco d’albero chiaro o bian- co intenso, visibile da tutti i lati.
2 Qualora la potenza non superi 6 kW:
fuoco ordinario bianco visibile su tutto l’orizzonte.
II.A.6 Articolo 32
Segnaletica notturna supplementare per le navi passeggeri prioritarie in servizio
Fuoco di prua o fuoco d’albero:
Fuoco bianco a forte intensità
Fuoco chiaro, verde, visibile da tutti i lati e posto sull’albero, a un’altezza di almeno 1 m dal fuoco sum- menzionato
Fuochi laterali: Fuoco chiaro verde a tribordo
Fuoco chiaro rosso a babordo
Fuoco di poppa: Fuoco ordinario bianco
II.B.1a Articolo 34
Segnaletica notturna degli impianti galleggianti: gli impianti galleggianti devono essere illumi- nati in modo tale che i loro contorni siano rico- noscibili.
III.A.1 Articolo 37
Navi passeggeri prioritarie
Pallone verde visibile da tutti i lati.
IV.5 Articolo 45 Navi da pesca e reti
1 Navi che pescano alla traina e trainano uno o più galleggianti o espansori:
pallone bianco visibile da tutti i lati.
3 Contrassegno per le reti tese a fior d’acqua.
Allegato II
II. Segnali acustici dei porti e degli impianti d’approdo
Abrogato
Allegato III
A.9 Divieto di praticare la tavola a vela
A.10 Divieto di fare il bagno
C.5 Autorizzazione di praticare la tavola a vela
Segnali supplementari
Allegato IV
I segnali indicati nello schema sono orientati in base al pericolo. Ogni segnale è in- dicato con il nome e le lettere che corrispondono al quadrante nel quale si trovano rispetto al pericolo segnalato.
Quadrante nord Pertica (o boa): Segnale di cima:
Quadrante est Pertica (o boa): Segnale di cima:
Quadrante sud Pertica (o boa): Segnale di cima:
Quadrante ovest Pertica (o boa):
Segnale di cima:
Nera su fondo giallo;
2 xxxx xxxx sovrapposti, i due vertici rivolti verso l’alto
Nera con una sola striscia larga gialla orizzontale;
2 xxxx xxxx sovrapposti, uniti alla base e con i vertici opposti
Gialla su sfondo nero
2 xxxx xxxx sovrapposti, i due vertici rivolti verso il basso
Gialla con una sola striscia larga orizzontale nera;
2 xxxx xxxx sovrapposti, il cono infe- riore con il vertice rivolto verso l’alto, quello superiore con il vertice rivolto verso il basso uniti.
Ogni cono ha un diametro e un’altezza pari ad almeno 40 cm.
Per mantenere il parallelismo d’impaginazione tra le edizioni italiana, francese e tedesca della RU, questa pagina rimane vuota.