COMODATO D’USO GRATUITO DI BENE IMMOBILE tra l’Azienda per la
COMODATO D’USO GRATUITO DI BENE IMMOBILE tra l’Azienda per la
tutela della salute (ATS Sardegna) e l’Agenzia Forestale Regionale per lo sviluppo del territorio e dell’ambiente della Sardegna
TRA
L’Azienda per la tutela della salute (ATS Sardegna) con sede in Xxxxxxx, Xxx Xxxxx Xxxxxx x. 00 C.F. 92005870909 P.I. 00935650903 ( in seguito denominata Azienda ) in persona del rappresentante legale e Direttore Generale pro tempore xxxx. Xxxxxx Xxxxxxx nato a Quiliano (SV), CF. MRNFLV52T16H126Y domiciliato per la carica a Sassari nella sede legale dell’Ente ( Comodante),
e
l’Agenzia Forestale Regionale per lo sviluppo del territorio e dell’ambiente della Sardegna (Agenzia Forestas), istituita con L.R. n. 8/2016, con sede in Xxxxxxxx, Xxxxx Xxxxxxx, 00, codice fiscale 03669190922, rappresentata dal Xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxx, Amministratore Unico dell’Agenzia (Comodataria).
PREMESSO
- che con delibera n. 1672/C del 9/11/2016 la Direzione della ASL 7 di Carbonia ha approvato lo schema di un accordo di programma ex art. 15 L.241/90 per la cessione in comodato gratuito di una porzione dell’immobile del P.O. F.lli Crobu in località “Canonica”, ad Iglesias nonche’ della relativa pertinenza ovvero l’area verde di circa 14.255 mq che circonda il predetto Presidio costituita da macchia mediterranea mista ad arbusti;
- che in data 30 novembre 2016 l’Agenzia Forestale Regionale e la ASL n. 7 Carbonia (ora ASSL Carbonia) hanno formalizzato il raggiungimento dell’accordo anzidetto;
- che nel suindicato Accordo l’Agenzia Forestas si e’ assunta, tra gli altri, i seguenti impegni:
- ripristinare e salvaguardare la zona verde di circa 14.255 mq che circonda il
P.O. Crobu costituita da macchia mediterranea mista ad arbusti;
- presidiare/vigilare il parco di pertinenza del P.O. F.lli Crobu nonchè la porzione di immobile concessa in comodato gratuito e le aree di accesso alla medesima;
- che in data 01/01/2017 e’ sorta l’Azienda per la tutela della salute (ATS Sardegna ) ai sensi della Legge Regionale n. 17 del 27/07/2016.
TUTTO CIÒ PREMESSO SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE
Art. 1 -Premessa.
La premessa costituisce parte integrante del presente contratto; Art. 2 – Oggetto
L’Azienda, come in epigrafe identificata, concede in comodato d’uso gratuito all’Agenzia Forestas una porzione dell’immobile denominato F.lli Crobu in localita “Canonica”, situato ad Iglesias (dati catastali B/11 particella 405
categoria B/2 classe U), e piu’ precisamente le parti indicate nelle tre planimetrie allegate al presente atto.
In occasione della consegna materiale dell’immobile, oggetto di comodato, verrà redatto apposito verbale in duplice copia, sottoscritto da entrambe le Parti e nel quale saranno indicate le condizioni dell’immobile stesso.
Il comodato riguarda altresì la relativa pertinenza ovvero l’area verde di circa
14.255 mq che circonda il P.O. Crobu costituita da macchia mediterranea mista ad arbusti.
L’Azienda garantisce all’Agenzia Forestas l’accesso, ventiquattro ore su ventiquattro, sette giorni su sette, con modalità concordate.
Art. 3 Durata
La durata del comodato è stabilita in anni tre anni, con decorrenza dalla data di consegna degli immobili oggetto dello stesso.
L’Agenzia Forestas, alla scadenza del termine pattuito, si obbliga alla restituzione dell'immobile in oggetto all’Azienda, alla quale è concesso in ogni caso, nell’ipotesi di sopravvenuta ed inderogabile necessità, di richiederne il rilascio con un preavviso non inferiore a 3.
E’ comunque fatta salva la facoltà dell’Agenzia Forestas di richiedere il rinnovo del presente contratto agli stessi patti e condizioni o nell’ipotesi di sopravvenuta mancanza di interesse, di restituire i locali all’Azienda, anche anticipatamente rispetto alla scadenza stabilita.
Art 3 Bis
In considerazione del fatto che l’Azienda ha avviato il processo di dismissione dell’immobile, e’ facoltà dell’Azienda chiedere il rilascio del bene con un preavviso di mesi tre a sua insindacabile valutazione ed in particolare a seguito dell’avvenuto trasferimento della proprietà per effetto dell’alienazione.
Art. 4 Sopralluogo dell’immobile e riconsegna
Al momento della sottoscrizione del presente contratto, l’Agenzia Forestas dichiara di avere visitato i locali, dei quali riconosce l’idoneità degli stessi all'uso determinato dalle Parti.
L’Agenzia Forestas si impegna altresì a riconsegnare i locali e le pertinenze nelle medesime condizioni, salvo il normale deperimento d'uso. Se l’immobile si deteriora per il solo effetto dell’uso per cui è stato consegnato e senza colpa dell'Agenzia Forestas, questi non risponde del deterioramento.
Eventuali contestazioni circa lo stato manutentivo dell’immobile dovranno essere improrogabilmente sollevate in sede di sottoscrizione del verbale di consegna e risultare per iscritto sul verbale stesso.
Art. 5 Oneri a carico dell'Agenzia Forestas
Senza che cio’ possa essere considerato corrispettivo per il presente comodato sono a carico dell'Agenzia Forestas le spese di manutenzione ordinaria e quelle necessarie per l’utilizzo dell’immobile, comprese quelle relative allo smaltimento dei rifiuti, alla fruizione dei servizi comunali per la
parte di competenza, al riscaldamento ed alle utenze, e tutte le altre spese comunque gravanti sull’unità immobiliare per l’intera durata del comodato.
Le spese ordinarie per il godimento dell'immobile, le spese di pulizia e le utenze, relativamente alle quali si effettueranno le volture all’Agenzia Forestas, sono poste a carico dell'Agenzia stessa.
Per quanto riguarda specificatamente le utenze relative all’uso dell’acqua, le spese sostenute dalla Azienda verranno rimborsate dall'Agenzia Forestas sulla scorta della lettura del contatore installato a carico di quest’ultimo.
L'Agenzia Forestas si obbliga a pagare o rimborsare su richiesta del Comodante ogni gravame di tasse e imposte relative ed inerenti all’immobile; le parti espressamente escludono che il predetto pagamento o rimborso costituisca corrispettivo per il presente comodato.
Sono invece a carico dell’Azienda Comodante tutte le eventuali spese che eccedano l’ordinaria amministrazione e che quindi si presentino come spese di straordinaria amministrazione.
Art. 6 Divieto di cessione del contratto
Salvo il consenso scritto da parte della Azienda, è fatto espresso divieto all'Agenzia Forestas di cedere il presente contratto.
L’Agenzia Forestas si riserva il diritto di operare per il tramite di soggetti terzi. E’ inoltre vietato all’Agenzia Forestas di servirsi dell'immobile per un uso diverso da quello determinato dalle Parti.
La violazione dei divieti di cui sopra, comporterà la risoluzione ipso jure del presente contratto ed il diritto della Azienda di richiedere l’immediato rilascio dell'immobile, oltre al risarcimento del danno.
Art. 7 Interventi migliorativi
Alla scadenza del contratto di comodato, le migliorie, riparazioni o modifiche eseguite dall'Agenzia Forestas resteranno acquisite dalla Azienda senza obbligo di compenso, anche se eseguite con il consenso della stessa ASL. L’esecuzione di lavori in contrasto con le vigenti norme urbanistico-edilizie produrranno ipso jure la risoluzione del contratto per fatto e colpa dell'Agenzia Forestas. Il silenzio o l'acquiescenza della Azienda rispetto ad un mutamento d'uso, a lavori non autorizzati, che eventualmente avvengano, non ne importano implicita accettazione, e saranno quindi prive di qualsiasi effetto a favore dell'Agenzia Forestas.
Art. 8 Ispezioni
È diritto della Azienda ispezionare o far ispezionare l’immobile, salvo congruo preavviso scritto.
Art. 9 Garanzie
L’Agenzia Forestas garantisce la Azienda contro i danni che a questo possano derivare da fatto, omissione o colpa, propri, dei propri dipendenti o di terzi in genere, e lo solleva da ogni responsabilità nei confronti propri e di terzi per eventuali danni derivanti dalla porzione dell’immobile oggetto del comodato.
Art. 10 Obblighi di custodia dell'Agenzia Forestas
L’Agenzia Forestas si impegna a custodire e conservare la porzione di immobile oggetto del comodato nonchè la relativa pertinenza, di proprietà della Azienda con la maggior diligenza, prevista dall’art. 1804 c.c., al fine di non pregiudicarne l’uso. Si impegna altresì a non servirsene che per gli usi a cui è destinata.
Se l’Agenzia Xxxxxxxx non adempie ai suddetti obblighi è facoltà della Azienda chiedere la risoluzione del contratto e l’immediata restituzione del bene, fatto salvo il risarcimento del danno subito.
Art. 11 Norme di richiamo
Per quanto non espressamente stabilito e contemplato nel presente contratto si applicheranno le norme del Codice Civile e le altre leggi e regolamenti vigenti in materia in quanto applicabili.
Art. 12 Modifica del contratto
A pena di nullità, qualunque modifica al presente contratto dovrà essere inderogabilmente apportata con atto scritto, sottoscritto da entrambe le Parti.
Art. 13 Spese per imposta di xxxxx e registrazione
Il presente atto è soggetto all’imposta di bollo e di registro. Tutte le relative spese sono poste a carico dell'Agenzia Forestas.
Art. 14 Foro competente
Per ogni controversia sorgente dal presente accordo è competente il Foro di Cagliari.
Letto, firmato, sottoscritto
AGENZIA FORESTAS
L’Amministratore Unico xxxx. Xxxxxx Xxxxxxx firmato digitalmente
ATS Sardegna
Il Direttore Generale Xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxx firmato digitalmente