REGIONE SICILIANA
D.D.G. n. del
REPUBBLICA ITALIANA
REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO REGIONALE DELLE AUTONOMIE LOCALI E DELLA FUNZIONE
PUBBLICA
DIPARTIMENTO REGIONALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA E DEL PERSONALE
Bando di Concorso pubblico, per esami, per l’assunzione di 46 Agenti del Corpo Forestale della Regione Siciliana, categoria B – Pos. Economica B1, a tempo pieno e indeterminato
IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA E DEL PERSONALE
VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;
VISTA la legge regionale 29 dicembre 1962, n. 28 recante “ordinamento del Governo e dell'Amministrazione centrale della Regione Siciliana” e successive modifiche ed integrazioni; VISTA la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19 recante “norme per la riorganizzazione dei dipartimenti regionali. Ordinamento del Governo e dell’Amministrazione della Regione” e successive modifiche ed integrazioni;
VISTO il D.P.Reg.18 gennaio 2013, n. 6;
VISTO il D.P.Reg.27 giugno 2019, n. 12 concernente: “Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali ai sensi dell'articolo 13, comma 3, della legge regionale 17 marzo 2016, n.
3. Modifica del decreto del Presidente della Regione 18 gennaio 2013, n. 6, e successive modifiche e integrazioni”;
VISTO il decreto legislativo del 30 marzo 2001, n. 165 e successive modifiche e integrazioni, recante “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;
VISTO il decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, recante “Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni”;
VISTO il decreto legislativo 25 maggio 2017, n.75, recante “Modifiche e integrazioni al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai sensi degli articoli 16, commi 1, lettera a), e 2, lettere b), c),
d) ed e) e 17, comma 1, lettere a), c), e), f), g), h), l), m), n), o), q), r), s) e z), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”;
VISTA la legge 19 giugno 2019, n. 56, recante “Interventi per la concretezza delle azioni delle pubbliche amministrazioni e la prevenzione dell'assenteismo” e, in particolare, l’articolo 3;
VISTO il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e in particolare l’articolo 74, comma 7-ter, secondo cui, tra l’altro, le procedure concorsuali sono volte a valorizzare e verificare anche il possesso di requisiti specifici e di competenze trasversali tecniche, coerenti con il profilo professionale da reclutare. Le predette procedure sono svolte, ove possibile, con l’ausilio di strumentazione informatica e con l’eventuale supporto di società e professionalità specializzate in materia di reclutamento e di selezione delle risorse umane;
VISTO il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante “Misure urgenti in materia di salute e sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e in particolare gli articoli 247 e seguenti e l’articolo 259;
VISTO il Decreto-legge 22 marzo 2021 n. 41 “Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID- 19”, in particolare l'art.18, convertito con Legge 21 maggio 2021 n.69;
VISTO il Decreto-legge 1° aprile 2021 n. 44 “Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici”, in particolare il Capo III “Semplificazione delle procedure per i concorsi pubblici in ragione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, pubblicata nella GU Serie Generale n.128 del 31 maggio 2021;
VISTO in particolare, l'art. 10, comma 1, del citato decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito con modificazioni dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, che dispone che, al fine di ridurre i tempi di reclutamento del personale, le amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165 prevedono, anche in deroga alla disciplina del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 settembre 2004, n. 272 e della legge 19 giugno 2019, n. 56, le modalità semplificate di svolgimento delle prove previste dalla medesima disposizione, assicurandone comunque il profilo comparativo, tra cui, secondo la lettera a), nei concorsi per il reclutamento di personale non dirigenziale, l'espletamento di una sola prova scritta e di una prova orale e secondo la lettera b), l'utilizzo di strumenti informatici e digitali e, facoltativamente, lo svolgimento in videoconferenza della prova orale, garantendo comunque l'adozione di soluzioni tecniche che ne assicurino la pubblicità, l'identificazione dei partecipanti, la sicurezza delle comunicazioni e la loro tracciabilità nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali e nel limite delle pertinenti risorse disponibili a legislazione vigente;
VISTO, in particolare, l'art. 10, comma 2, del citato decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito con modificazioni dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, secondo cui le amministrazioni, nel limite delle pertinenti risorse disponibili a legislazione vigente, possono prevedere, in ragione del numero di partecipanti, l'utilizzo di sedi decentrate con le modalità previste dall'art. 247, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e, ove necessario, e in ogni caso fino al permanere dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri il 31 gennaio 2020, e successive proroghe, la non contestualità, assicurando comunque la trasparenza e l'omogeneità delle prove somministrate in modo da garantire il medesimo grado di selettività tra tutti i partecipanti;
VISTO, in particolare, l'art. 10, comma 3, del citato decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito con modificazioni dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, secondo cui tra l'altro, fino al permanere dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri il 31 gennaio 2020, per le procedure concorsuali i cui bandi sono pubblicati successivamente alla data di entrata in vigore del decreto stesso e fino al permanere dello stato di emergenza, le amministrazioni di cui al comma 1 possono altresì prevedere l'espletamento di una sola prova scritta e di una eventuale prova orale, in deroga a quanto previsto dal comma 1, lettera a);
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, concernente il “Regolamento recante norme sull’accesso agli impieghi nelle Pubbliche Amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi”;
VISTE le “Linee guida sulle procedure concorsuali” emanate dal Ministro per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione con direttiva n. 3 del 24.04.2018;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, recante il “Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato”;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686 concernente “Norme di esecuzione del testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3”;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 febbraio 1994, n. 174, concernente il “Regolamento recante norme sull’accesso dei cittadini degli Stati membri dell’Unione europea ai posti di lavoro presso le amministrazioni pubbliche”;
VISTO il decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 6, recante “Riorganizzazione del Centro di
formazione e studi (FORMEZ), a norma dell'art. 24 della legge 18 giugno 2009, n. 69”;
VISTA la legge 12 marzo 1999, n. 68, recante “Norme per il diritto al lavoro dei disabili” e, in particolare, l’articolo 3 e l’articolo 18, comma 2, concernenti le quote d’obbligo occupazionali a favore delle categorie protette;
VISTO il prospetto informativo on line al 31 dicembre 2020, elaborato sulla base numerica dei lavoratori ex art. 3 ed art. 18 della legge 12 marzo 1999, n. 68, elaborato dal Dipartimento regionale della Funzione pubblica e del personale della Regione Siciliana e trasmesso al Ministero del Lavoro con prot. n. 2455 del 26 gennaio 2021, da cui risulta l'avvenuto assolvimento degli obblighi di assunzione di personale con disabilità ed appartenente alle categorie protette, senza dovere quindi prevedere alcun vincolo di copertura di quota di riserva nell'ambito del presente bando;
VISTA la legge 28 marzo 1991, n. 120, recante “Norme in favore dei privi della vista per l’ammissione ai concorsi nonché alla carriera direttiva nella pubblica amministrazione e negli enti pubblici, per il pensionamento, per l’assegnazione di sede e la mobilità del personale direttivo e docente della scuola”;
VISTA la legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni ed integrazioni, recante “Legge quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate”;
VISTO il decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, nella legge 11 agosto 2014, n. 114, e in particolare l’articolo 25, comma 9, che aggiunge il comma 2-bis dell’articolo 20 della predetta legge 5 febbraio 1992, n. 104;
VISTO il decreto legislativo del 27 ottobre 2009, n. 150, recante “Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni” e, in particolare, l’articolo 24 e l’articolo 62 che sostituisce il comma 1 dell’articolo 52 del citato decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165;
VISTO il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante “Codice dell'ordinamento militare”, e in particolare gli articoli 678 e 1014;
VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni, recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;
VISTA la legge regionale 21 maggio 2019, n. 7 recante “Disposizioni per i procedimenti amministrativi e la funzionalità dell'azione amministrativa”;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 2006, n. 184, concernente il “Regolamento recante disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi”;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445, recante il “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”; VISTO il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;
VISTO il decreto legislativo del 30 giugno 2003, n.196, recante il “Codice in materia di protezione dei dati personali” e successive modifiche ed integrazioni;
VISTO il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati);
VISTO il decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, recante “Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)”;
VISTO il decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51, recante “Attuazione della direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI
del Consiglio”;
VISTO il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante il “Codice dell’amministrazione digitale”;
VISTI i decreti legislativi 9 luglio 2003, n. 215 e n. 216 recanti, rispettivamente, “Attuazione della direttiva 2000/43/CE per la parità di trattamento tra le persone, indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica”, e “Attuazione della direttiva 2000/78/CE per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro”;
VISTO il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, recante il “Codice delle pari opportunità tra uomo e donna”, a norma dell’articolo 6 della legge 8 novembre 2005, n. 246;
VISTO il decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 5, in attuazione della direttiva 2006/54/CE relativa al principio delle pari opportunità e della parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego;
VISTO il decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, recante “Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo”, convertito con legge 4 aprile 2012, n. 35, e successive modifiche ed integrazioni, e in particolare l’articolo 8, concernente l'invio per via telematica delle domande per la partecipazione a selezioni e concorsi per l'assunzione nelle pubbliche amministrazioni;
VISTA la normativa vigente in materia di equipollenze ed equiparazione dei titoli di studio per l’ammissione ai concorsi pubblici;
VISTA la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 recante “Norme sulla dirigenza e sui rapporti di impiego e di lavoro alle dipendenze della Regione siciliana. Conferimento di funzioni e compiti agli enti locali. Istituzione dello Sportello unico per le attività produttive. Disposizioni in materia di protezione civile. Norme in materia di pensionamento” e successive modifiche e integrazioni; VISTA la legge regionale 6 agosto 2019, n. 14 recante “Collegato alla legge di stabilità regionale per l'anno 2019 in materia di pubblica amministrazione e personale. Interventi in favore dell'aeroporto di Trapani Birgi”, ed in particolare l'articolo 4 rubricato “Misure per accelerare il ricambio generazionale nell'amministrazione regionale”;
VISTA la legge regionale 15 aprile 2021 n. 9 “Disposizioni programmatiche e correttive per l’anno 2021. Legge di stabilità regionale” e in particolare l’articolo 11 rubricato “Norme per lo svolgimento delle procedure concorsuali”;
VISTA la legge regionale 15 aprile 2021, n. 10 “Bilancio di previsione della Regione Siciliana 2021/2023”;
VISTA la legge regionale 6 aprile 1996 n. 16 “Riordino della legislazione in materia forestale e di tutela della vegetazione” e s.m.i.;
VISTA la legge regionale 27 febbraio 2007, n. 4 “Riproposizione di norme concernenti il personale del Corpo forestale della Regione” e s.m.i.;
VISTA la legge regionale 20 luglio 2020, n. 16 “Norme per il funzionamento del Corpo Forestale della Regione siciliana. Disposizioni varie” e s.m.i.;
VISTA la legge regionale 24 settembre 2021 n. 24 “Disposizioni per il settore della forestazione. Disposizioni varie” e s.m.i;
VISTA la legge regionale 19 novembre 2021 n. 28 “Norme in materia di funzionamento del Corpo forestale della Regione siciliana”;
VISTO il D.P.Reg. 20 aprile 2007 “Competenze, ordinamento professionale, articolazione in posizioni all’interno delle rispettive categorie ed organico del Corpo forestale della Regione siciliana”;
VISTO il D.P.R. 27-2-1991 n. 132 recante “Regolamento sui requisiti psico-attitudinali di cui devono essere in possesso gli appartenenti ai ruoli del Corpo forestale dello Stato che espletano funzioni di polizia ed i candidati ai concorsi per l'accesso ai ruoli del personale del Corpo forestale dello Stato che espleta funzioni di polizia;
VISTA la legge 12 gennaio 2015, n. 2 recante “Modifica all'articolo 635 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e altre disposizioni in materia di parametri fisici per l'ammissione ai concorsi per il reclutamento nelle Forze armate, nelle Forze di polizia e nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco”;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 17 dicembre 2015, n. 207, recante “Regolamento
in materia di parametri fisici per l'ammissione ai concorsi per il reclutamento nelle Forze armate, nelle Forze di polizia a ordinamento militare e civile e nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma della legge 12 gennaio 2015, n. 2”;
VISTA la direttiva tecnica dell’Ispettorato Generale della Sanità Militare 9 febbraio 2016 emanata ai sensi del citato decreto del Presidente della Repubblica 17 dicembre 2015, n. 207;
VISTO il decreto dell’Assessore regionale alla Presidenza del 27 aprile 1995 (in GURS n. 40 del 5/08/1995) che fissa i compensi da corrispondere ai componenti delle Commissioni esaminatrici; VISTO il D.P. n. 2804 del 19 giugno 2020, di conferimento alla dottoressa Xxxxxxx Xxxxxxx dell’incarico di dirigente generale del Dipartimento regionale della Funzione pubblica e del Personale;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 551 del 27 novembre 2020 recante “Piano triennale dei Fabbisogni di Personale (PTFP) 2020-2022 della Regione Siciliana – Approvazione”, trasmessa alla Corte dei Conti con decreto presidenziale n. 8/Segr. Giunta del 2 dicembre 2020, registrato alla Corte dei Conti il 18 dicembre 2020, al numero 14;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 617 del 29/12/2020 “Piano Triennale dei fabbiso- gni di personale (PTFP) 2020/2022. Integrazione per i ruoli del Corpo Forestale della Regione Si- ciliana Approvazione” trasmessa alla Corte dei Conti con D.P. n. 01/Segr. Giunta del 7/01/2021, re- gistrato alla Corte dei Conti al n. 3 del 18/01/2021, con la quale si prevede di avviare le procedure concorsuali volte all’assunzione di alcune unità di Agente del Corpo forestale della Regione Sicilia- na - Categoria B di cui 46 a valere sulle risorse autorizzate con la legge regionale n. 16/2020, artico- lo 1;
VISTA la deliberazione n. 503 del 25/11/2021 “Procedure di concorso per il reclutamento del per- sonale della Regione Siciliana” con la quale la Giunta regionale ha, tra l’altro statuito “di individua- re nel Dipartimento regionale della funzione pubblica il centro di responsabilità incaricato della de- finizione delle convenzioni con il Formez, finalizzate all'espletamento delle procedure concorsuali autorizzate dal richiamato Piano triennale dei fabbisogni del personale per il triennio 2020-2022 e relative integrazioni e adeguamenti, incluse quelle relative al Comando del corpo forestale della Re- gione Siciliana, nonchè i relativi conseguenti adempimenti contabili, con la previsione che il Diri- gente generale del Comando del corpo forestale della Regione Siciliana deleghi l'espletamento delle sole procedure concorsuali finalizzate al reclutamento di personale del Comando stesso al suddetto centro di responsabilità”;
VISTA la delega conferita con nota n.122687 del 2 dicembre 2021 dal Dirigente generale del Co- mando del corpo forestale della Regione Siciliana al Dirigente generale del Dipartimento della Fun- zione pubblica e del personale all'espletamento delle sole procedure concorsuali finalizzate al reclu- tamento di personale del Comando stesso;
CONSIDERATA la necessità di assicurare la celerità della procedura concorsuale, garantendo comunque il profilo comparativo e la parità tra i partecipanti, prevedendo ai fini della formazione della graduatoria degli idonei al corso di formazione di cui all’articolo 1 della l.r. 16/2020 lo svolgimento di una prova selettiva scritta, in conformità alla richiamata disciplina dell’articolo 10 del D.L. 1° aprile 2021, n. 44, convertito con modificazioni dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, oltre che le prescritte verifiche dei requisiti psico-fisici ed attitudinali;
CONSIDERATO che la Regione Siciliana, Dipartimento della Funzione pubblica e del personale, si avvale, sulla base di apposita convenzione, in qualità di associato di Formez PA - Centro servizi, assistenza, studi e formazione per l’ammodernamento delle P.A - per l’organizzazione e la realizza- zione delle fasi concorsuali, compresa la fase di acquisizione delle domande di partecipazione e di riscossione della quota di partecipazione;
VISTA la nota prot. n. 133522 del 17 dicembre 2021 con cui l’Amministrazione ha effettuato la co- municazione di cui all’articolo 34-bis del decreto legislativo del 30 marzo 2001, n. 165;
VISTO il vigente “Contratto Collettivo Regionale di Lavoro del comparto non dirigenziale della Regione Siciliana e degli enti di cui all'articolo 1 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 - Triennio giuridico ed economico 2016-2018”;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 gennaio 2021 avente oggetto “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 14 gennaio 2021 n. 2, recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e di svolgimento delle elezioni per l'anno 2021».
VISTA la nota del Dipartimento della Funzione Pubblica- Ufficio per i concorsi e per il reclutamento prot. n. DFP-0025239-P-15/04/2021- “Protocollo per lo svolgimento dei concorsi pubblici”;
VISTO il Decreto-Legge del 9 giugno 2021, n.80, convertito con modificazioni dalla L. 6 agosto 2021, n. 113 recante “Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia”.
VISTO Il Decreto Ministeriale del 12 novembre 2021 recante le modalità attuative per assicurare alle persone con disturbi specifici dell'apprendimento (DSA) la possibilità di alcune misure per evitare penalizzazioni nei concorsi pubblici.
VISTO il decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, coordinato con la legge di conversione 16 settembre 2021, n. 126, recante: «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l'esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche.». (Testo coordinato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 224 del 18 settembre 2021). (GU Serie Generale n.234 del 30-09-2021);
RITENUTO di dover approvare il seguente bando di concorso per esami ai fini della copertura dei posti di Agente forestale previsti dei richiamati atti di pianificazione;
DECRETA
Articolo 1 – posti messi a concorso e riserve
1. È indetto un concorso pubblico, per esami, per il reclutamento di n. 46 unità di personale a tempo indeterminato come di seguito indicato:
-N. 46 unità agenti del Corpo Forestale della Regione Siciliana, categoria B, posizione economica B1 del vigente CCRL.
2. Ai sensi degli articoli 678 e 1014 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, il trenta per cento dei posti è riservato ai volontari in ferma breve e ferma prefissata delle Forze armate congedati senza demerito ovvero durante il periodo di rafferma, ai volontari in servizio permanente, nonché agli ufficiali di complemento in ferma biennale e agli ufficiali in ferma prefissata che hanno completato senza demerito la ferma contratta, ove in possesso dei requisiti previsti dal bando.
Gli eventuali titoli di riserva saranno oggetto di valutazione solo se posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione.
3. Le riserve di legge, in applicazione della normativa vigente, e i titoli di preferenza di cui al successivo articolo 8 sono valutati all’atto della formulazione della graduatoria di merito degli idonei di cui al successivo articolo 7. I posti riservati, qualora non coperti, saranno assegnati agli altri candidati sulla base della posizione occupata in graduatoria.
4. Il numero dei posti messi a concorso potrà essere ridotto in ragione dei posti che potranno essere coperti all’esito delle procedure di mobilità obbligatoria ai sensi dell’articolo 34-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 avviate alla data di pubblicazione del presente bando. L’eventuale riduzione del numero dei posti messi a concorso, distinta per profilo professionale, sarà comunicata ai candidati mediante pubblicazione di apposito comunicato sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana, sul sito istituzionale del Dipartimento regionale della Funzione pubblica e del personale e sul sito xxxx://xxxxxxxxxxxxxxxx.xxxxxx.xx/
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Articolo 2 - Requisiti per l'ammissione
1. Per l'ammissione al concorso sono richiesti i seguenti requisiti:
a) cittadinanza italiana;
b) avere un'età non inferiore a diciotto anni e non aver compiuto gli anni trenta. Il limite di età è pertanto superato alla mezzanotte del giorno del compimento del 30° anno di età. Non si applicano le disposizioni di legge relative all'aumento di limiti di età per l'ammissione ai pubblici impieghi. Per i candidati partecipanti alla riserva dei posti di cui all’articolo 1, comma 2 il limite di età è elevato di un periodo pari all'effettivo servizio militare prestato e comunque non superiore a tre anni, ai sensi dell’art. 2049 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66;
c) essere in possesso del diploma di istruzione secondaria di primo grado.
Il titolo sopra citato si intende conseguito presso istituti scolastici statali, paritari o legalmente riconosciuti della Repubblica. I candidati in possesso del titolo di studio sopra citato o anche di eventuali titoli accademici rilasciati da un Paese dell’Unione Europea o da uno Paese terzo sono ammessi alle prove concorsuali, purché il titolo sia stato dichiarato equivalente con provvedimento della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica, sentito il Ministero dell’università e della ricerca, ai sensi dell’articolo 38, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 ovvero sia stata attivata la predetta procedura di equivalenza. Il candidato è ammesso con riserva alle prove di concorso in attesa dell’emanazione di tale provvedimento. La dichiarazione di equivalenza va acquisita anche nel caso in cui il provvedimento sia già stato ottenuto per la partecipazione ad altri concorsi. La modulistica e la documentazione necessaria per la richiesta di equivalenza sono reperibili sul sito istituzionale della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica xxx.xxxxxxxxxxxxxxxx.xxx.xx;
d) idoneità psico-fisica ed attitudinale al servizio nel Corpo forestale della Regione, prevista dall’art. 72, comma 1, della L.R. 6 aprile 1996, n. 16 e successive modifiche ed integrazioni (requisiti di cui al D.P.R. 17-12-2015 n. 207 e al D.P.R. 27-2-1991 n. 132) che sarà accertata dall’Amministrazione, con le modalità di cui al successivo articolo 9 anteriormente allo svolgimento del corso di formazione di cui all’art. 10 del presente bando;
e) godimento dei diritti civili e politici;
f) non essere stati esclusi dall’elettorato politico attivo;
g) non essere stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento, oppure non essere stati dichiarati decaduti o licenziati da un impiego statale, ai sensi dell’articolo 127, primo comma, lettera d), del Testo Unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e ai sensi delle corrispondenti disposizioni di legge e dei contratti collettivi nazionali/regionali di lavoro relativi al personale dei vari comparti;
h) possesso delle qualità morali e di condotta previste dall'articolo 26 della legge 1 febbraio 1989, n. 53;
i) non essere stati espulsi dalle Forze armate e dai Corpi militarmente organizzati;
l) non aver riportato condanna a pena detentiva per delitto non colposo;
m) non avere procedimenti penali in corso per delitto non colposo per i quali si è sottoposti a misura cautelare o lo si è stati senza successivo annullamento della misura;
n) non essere stati sottoposti a misure di prevenzione;
o) non avere riportato la pena accessoria dell'estinzione del rapporto di lavoro o di impiego ai sensi dell'art. 32-quinquies del Codice Penale;
2. I candidati vengono ammessi alle prove concorsuali con riserva da parte dell'Amministrazione, di effettuare ai sensi della vigente normativa, i controlli sulle dichiarazioni rese dai candidati. Ferme restando le sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, qualora dai successivi controlli emerga la non veridicità della dichiarazione resa dal candidato, il medesimo decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera (art. 75 D.P. R. 445/2000).
3. I suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza dei termini per la presentazione della domanda di partecipazione e devono permanere, ad eccezione di quello relativo al limite di età, fino alla data di stipula del contratto individuale di lavoro.
Articolo 3 - Procedura concorsuale
1. Il concorso è espletato in base alle procedure di seguito indicate, che si articolano attraverso le seguenti fasi:
a) una prova selettiva scritta, secondo la disciplina dell’articolo 6 del presente bando, riservata a tutti i candidati che hanno presentato utile ed idonea domanda di ammissione al concorso, ovvero una eventuale prova sostitutiva per i candidati che attestino una grave e documentata disgrafia e disortografia secondo quanto previsto dall’art. 3 del D.M. Del 12.11.2021;
b) accertamento della idoneità psico-fisica ed attitudinale al servizio nel Corpo forestale della Regione secondo la disciplina dell’articolo 9;
c) partecipazione dei candidati idonei ad un corso di formazione professionale della durata di tre mesi, svolto in autoformazione presso il Corpo Forestale della Regione siciliana o presso altre amministrazioni o enti pubblici, sulla base di specifici accordi, con superamento di esami finali tecnico – pratici.
2. La prova selettiva scritta si svolgerà presso sedi decentrate ed esclusivamente mediante strumentazione informatica e piattaforme digitali.
3. I soli candidati che hanno superato la stessa, previa applicazione delle riserve di cui all’articolo 1 e, a parità di punteggio, dei titoli di preferenza e precedenza di cui al successivo articolo 8, e fino a concorrenza dei posti a concorso, saranno sottoposti agli accertamenti dell’idoneità psicofisica e attitudinale.
4. I candidati idonei, in numero pari ai posti a concorso, sarà ammesso alla partecipazione al corso di formazione di cui al successivo articolo 10.
Articolo 4 - Pubblicazione del bando, presentazione della domanda e comunicazioni ai candidati. Termini e modalità
1. Il presente bando viene pubblicato per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana
-Serie Concorsi. È altresì disponibile sul sito xxxx://xxxxxxxxxxxxxxxx.xxxxxx.xx/, sul sistema «Step- One 2019» ed altresì in formato integrale sul sito Web istituzionale dell’Amministrazione regionale siciliana - Dipartimento regionale della Funzione Pubblica e del Personale nella sezione Avvisi e comunicazioni alla URL:
xxxxx://xxx.xxxxxxx.xxxxxxx.xx/xxxxxxxxxxx/xxxxxxx/xxxxxxxxx-xxxxxxxxx/xxxxxxxxxxx-xxxxxxxxx-xxxxxx- funzione-pubblica/dipartimento-funzione-pubblica-personale e sul sito del Comando forestale della Regione Siciliana alla URL: xxxxx://xxx.xxxxxxx.xxxxxxx.xx/xxxxxxxxxxx/xxxxxxx/xxxxxxxxx- regionali/assessorato-territorio-ambiente/comando-corpo-forestale-regione-siciliana
2. La domanda di ammissione al concorso deve essere presentata esclusivamente per via telematica, attraverso il Sistema pubblico di identità digitale (SPID), compilando l'apposito modulo elettronico sul sistema «Step-One 2019», raggiungibile sulla rete internet all'indirizzo «https//xxxxx.xxxxx», previa registrazione del candidato sullo stesso sistema. Per la partecipazione al concorso il candidato deve essere in possesso di un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) a lui intestato. La registrazione, la compilazione e l'invio on line della domanda devono essere completati entro il trentesimo giorno, decorrente dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente bando sulla GURS come al precedente comma 1.
Qualora il termine di scadenza per l'invio on line della domanda cada in un giorno festivo, il termine sarà prorogato al primo giorno successivo non festivo. Sono accettate esclusivamente ed indifferibilmente le domande inviate entro le ore 23,59 di detto termine.
3. La data di presentazione on line della domanda di partecipazione al concorso è certificata e comprovata da apposita ricevuta elettronica rilasciata, al termine della procedura di invio, dal sistema informatico che, allo scadere del suddetto termine ultimo per la presentazione, non permette, improrogabilmente, più l'accesso alla procedura di candidatura e l'invio del modulo elettronico. Ai fini della partecipazione al concorso, in caso di più invii, si terrà conto unicamente della domanda inviata cronologicamente per ultima.
4. Per la partecipazione al concorso di cui all'art. 1, il candidato dovrà versare una quota pari a €.
10,00 (dieci/00 euro) per le spese di segreteria e amministrative sulla base delle indicazioni riportate nel suddetto sistema «Step-One 2019». Il versamento della quota di partecipazione deve essere effettuato entro le ore 23,00 del termine di scadenza di cui al comma 2 del presente articolo. La quota di partecipazione non è rimborsabile.
5. Nell'apposito modulo elettronico di presentazione della domanda, tenuto conto dell'effettivo possesso dei requisiti che vengono in tal modo autocertificati ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, i candidati dovranno riportare:
a. il cognome, il nome, la data, il luogo di nascita, la cittadinanza e, se cittadini italiani nati all'estero, il comune italiano nei cui registri di stato civile è stato trascritto l'atto di nascita;
b. il codice fiscale;
c. la residenza, con l'esatta indicazione del numero di codice di avviamento postale, il domicilio, ove differente dalla residenza, con l'esatta indicazione del numero di codice di avviamento postale, nonché il recapito telefonico e il recapito di posta elettronica certificata con l'impegno di far conoscere tempestivamente le eventuali variazioni;
d. il godimento dei diritti civili e politici;
e. di avere un’età non inferiore a diciotto anni e di non aver compiuto i trenta anni. Tale limite di età, per i candidati partecipanti alla riserva dei posti di cui all’articolo 1, comma
2 del bando, è elevato di un periodo pari all'effettivo servizio militare prestato e comunque non superiore a tre anni, ai sensi dell’art. 2049 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66;
f. di non essere stati esclusi dall'elettorato politico attivo;
g. di non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento, ovvero non essere stati dichiarati decaduti da un impiego statale, ai sensi dell'art. 127, primo comma, lettera d), del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e ai sensi delle corrispondenti disposizioni di legge e dei contratti collettivi nazionali di lavoro relativi al personale dei vari comparti;
h. di non essere stati espulsi dalle Forze armate e dai Corpi militarmente organizzati;
i. di non aver riportato condanna a pena detentiva per delitto non colposo;
j. di non avere procedimenti penali in corso per delitto non colposo per i quali si è sottoposti a misura cautelare o lo si è stati senza successivo annullamento della misura;
k. di non essere stati sottoposti a misure di prevenzione;
l. di non avere riportato la pena accessoria dell'estinzione del rapporto di lavoro o di impiego ai sensi dell'art. 32-quinquies del Codice Penale;
m. di essere in possesso delle qualità morali e di condotta previste dall'articolo 26 della legge 1 febbraio 1989, n. 53;
n. di non aver riportato condanne penali, passate in giudicato, per reati che comportano l'interdizione dai pubblici uffici, o di non avere procedimenti penali in corso di cui si è a conoscenza, fermo restando l'obbligo di indicarli in caso contrario;
o. di essere in possesso dei requisiti di idoneità psico-fisica ed attitudinale al servizio nel Corpo forestale della Regione, e quindi dei requisiti di cui al D.P.R. 17-12-2015 n. 000 x xx X.X.X. 00-0-0000 x. 000;
p. il possesso del titolo di studio di cui all'art. 2 del presente bando con esplicita indicazione dell'istituto che lo ha rilasciato, della data di conseguimento e del voto riportato;
q. di procedere, ove necessario, all'attivazione della procedura di equivalenza secondo le modalità indicate nell'art. 2 del bando;
r. il possesso di eventuali titoli preferenziali o di precedenza alla nomina previsti dall'art.8 del presente bando;
s. l'indicazione dell'eventuale titolarità delle riserve di cui all'art. 1 del presente bando;
t. di aver preso visione di tutti gli articoli del bando e delle condizioni di ammissione al
concorso nonché di aver letto e compreso l’informativa privacy riportata dal bando;
u. di prestare il proprio consenso al trattamento dei dati personali secondo le modalità e nei limiti della sopracitata informativa privacy - art.13 del Regolamento (UE) 2016/679 - e all’utilizzo da parte dell’Amministrazione e dell’affidatario del servizio del proprio indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC) indicato in domanda presso il quale saranno eseguite tutte le comunicazioni urgenti e le notifiche personali inerenti alla procedura selettiva.
La domanda deve contenere la dichiarazione dell’avvenuto versamento del contributo di partecipazione di Euro 10,00, effettuato secondo le modalità indicate nel form di compilazione della domanda di partecipazione.
6. I candidati devono inoltre dichiarare esplicitamente di possedere tutti i requisiti di cui agli articoli 1 e 2 del presente bando. Nella domanda di partecipazione devono essere espressamente dichiarati anche i titoli preferenziali o di precedenza. I titoli non espressamente dichiarati nella domanda di ammissione al concorso non saranno valutati.
7. Ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, le dichiarazioni rese e sottoscritte nella domanda di partecipazione hanno valore di autocertificazione; nel caso di falsità in atti e dichiarazioni mendaci si applicano le sanzioni previste dagli articoli 75 e 76 del suddetto decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000. Il candidato deve essere consapevole della decadenza dai benefici e delle sanzioni penali previste per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci.
8. I candidati con disturbo specifico di apprendimento (DSA) devono specificare, in apposito spazio disponibile nel modulo elettronico del sistema «Step-One 2019», come previsto dal decreto ministeriale 12 novembre 2021, attuativo dell’articolo 3, comma 4-bis del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, la richiesta di ausili e/o tempi aggiuntivi, ovvero di strumenti compensativi e dispensativi dalla prova scritta, in funzione del proprio DSA che deve essere opportunamente documentato ed esplicitato con apposita dichiarazione resa dalla commissione medico-legale dell'ASL di riferimento o da equivalente struttura pubblica. Detta dichiarazione deve contenere esplicito riferimento alle limitazioni che il DSA determina in funzione della procedura selettiva. Tutta la documentazione di supporto alla dichiarazione resa sul proprio DSA deve essere inoltrata a mezzo posta elettronica all'indirizzo xxxxxxxxxx@xxx.xxxxxx.xx entro e non oltre dieci giorni successivi alla data di scadenza della presentazione della domanda, unitamente all'apposito modulo compilato e sottoscritto che si rende automaticamente disponibile on line e con il quale si autorizza Formez PA e l'Amministrazione regionale al trattamento dei dati sensibili. Il mancato inoltro di tale documentazione non consente a Formez PA di fornire adeguatamente l'assistenza richiesta.
9. L’Amministrazione, anche per il tramite di Formez PA, si riserva di effettuare controlli a campione sulla veridicità delle dichiarazioni rese dal candidato per almeno il 5% dei posti di cui al presente bando di concorso, mediante il sistema «Step-One 2019». Qualora il controllo accerti la falsità del contenuto delle dichiarazioni, il candidato è escluso dalla selezione ai sensi dell'art. 2 del presente bando, ferme restando le sanzioni penali previste dall'art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
10. La mancata esclusione da ognuna delle fasi del procedimento selettivo non costituisce, in ogni caso, garanzia della regolarità, nè sana l'irregolarità della domanda di partecipazione al concorso.
11. La Regione Siciliana, Dipartimento della Funzione pubblica e del personale (di seguito, l’Amministrazione) e l’affidatario del servizio non sono responsabili in caso di mancato recapito delle proprie comunicazioni inviate al candidato quando ciò sia dipendente da dichiarazioni inesatte o incomplete rese dal candidato circa il proprio recapito, oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento del predetto recapito rispetto a quello indicato nella domanda, nonché da eventuali disguidi imputabili a fatto di terzo, a caso fortuito o forza maggiore.
12. Non saranno considerate valide le domande inviate con modalità diverse da quelle prescritte e quelle compilate in modo difforme o incompleto rispetto a quanto prescritto nel presente bando di concorso.
13. Per le richieste di assistenza di tipo informatico legate alla procedura di iscrizione on-line i
candidati devono utilizzare, esclusivamente e previa completa compilazione, l'apposito modulo di assistenza presente nella home page del sistema «Step-One 2019». Per altri tipi di richieste legate alla procedura selettiva i candidati dovranno utilizzare, esclusivamente e previa completa compilazione, gli appositi moduli di assistenza presenti nelle diverse sezioni della procedura di registrazione o di candidatura del sistema «Step-One 2019». Non è garantita la presa in carico entro il termine di scadenza previsto per l'invio della domanda di partecipazione delle richieste di assistenza inviate nei tre giorni antecedenti il medesimo termine. Le richieste pervenute in modalità differenti da quelle sopra indicate non potranno essere prese in considerazione.
14. Ogni comunicazione concernente il concorso, compreso il calendario delle relative prove e del loro esito, è effettuata attraverso il predetto sistema «Step-One 2019». Data e luogo di svolgimento delle prove sono resi disponibili sul predetto sistema «Step-One 2019» con accesso da remoto attraverso l'identificazione del candidato, almeno quindici giorni prima della data stabilita per lo svolgimento delle stesse.
Articolo 5 - Commissione esaminatrici e sottocommissioni
1. La Commissione esaminatrice, costituita con decreto del dirigente generale del Dipartimento della Funzione pubblica e del personale, è presieduta dal dirigente generale del Comando del Corpo forestale della Regione siciliana o da un dirigente in servizio presso il Comando del Corpo forestale della Regione siciliana da questi designato, ed è composta da due dirigenti del ruolo unico, estratti a sorte tra i dirigenti in servizio presso il medesimo Dipartimento o collocati in quiescenza da non oltre un quinquennio decorrente dalla data di pubblicazione del bando, e da due appartenenti alla carriera dei funzionari del Corpo Forestale con qualifica di commissario superiore, estratti a sorte tra quelli in servizio. Le funzioni di segretario saranno espletate da dipendente assegnato al Dipartimento medesimo, con qualifica non inferiore a istruttore direttivo.
2. Per supplire ad eventuali, temporanee assenze od impedimenti del presidente, di uno dei componenti o del segretario della Commissione, può essere prevista la nomina di un presidente supplente, di quattro componenti supplenti e di un segretario supplente, da effettuarsi con lo stesso decreto di costituzione della commissione esaminatrice o con successivo provvedimento.
3. Inoltre l’Amministrazione, per esigenze di funzionalità e celerità della procedura concorsuale, si riserva la nomina di sottocommissioni, in cui suddividere la commissione esaminatrice, a partire dalla fase di espletamento delle prove scritte. A ciascuna delle sottocommissioni non può essere assegnato un numero di candidati inferiore a duecentocinquanta.
4. La commissione esaminatrice e le sottocommissioni possono svolgere i propri lavori in modalità telematica, garantendo comunque la sicurezza e la tracciabilità delle comunicazioni, secondo la normativa vigente
Articolo 6 - Prova scritta
1. Formez PA trasmetterà alla commissione esaminatrice l’elenco dei candidati ammessi alla prova scritta.
2. L’elenco degli ammessi alla prova scritta, con il diario recante l’indicazione in merito allo svolgimento e le misure per la tutela della salute pubblica a fronte della situazione epidemiologica, stabilite sulla base della normativa vigente al momento dell’espletamento delle prove, sono pubblicati sul sito istituzionale dell’Amministrazione e sul sistema «Step-One 2019». L’avviso di convocazione per la prova scritta è pubblicato almeno quindici giorni prima dello svolgimento. Tale pubblicazione ha valore di notifica.
3. La prova scritta consiste nella risoluzione di sessanta quesiti con risposta a scelta multipla volte verificare la sufficiente conoscenza della lingua inglese, la conoscenza delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse, di argomenti di cultura generale e delle seguenti materie:
• elementi di educazione civica e ordinamento costituzionale con particolare riferimento allo
Statuto della Regione Siciliana;
• elementi di ecologia, botanica e biologia;
• elementi di geografia;
• elementi di geometria e abilità logico-matematiche.
A ciascuna risposta è attribuito il seguente punteggio:
risposta esatta: +0,50 punti;
mancata risposta o risposta per la quale siano state marcate due o più opzioni: 0 punti; risposta errata: -0,15 punti.
4. Alla suddetta prova sarà assegnato un punteggio complessivo massimo di 30 (trenta) punti. La prova si intende superata con una votazione minima di 21/30 (ventuno trentesimi).
5. La prova avrà durata di 60 minuti e si svolgerà, con il supporto tecnico di soggetti specializzati, esclusivamente mediante l'utilizzo di strumenti informatici e piattaforme digitali, anche in sedi decentrate e con più sessioni consecutive non contestuali, assicurando comunque la trasparenza e l'omogeneità delle prove somministrate in modo da garantire il medesimo grado di selettività tra tutti i partecipanti.
6. Non è prevista la pubblicazione della banca dati dei quesiti prima dello svolgimento della prova. Ai fini della predisposizione delle domande a risposta multipla, l’Amministrazione può avvalersi della consulenza di enti pubblici o di privati specializzati nel settore. In tal caso, la Commissione esaminatrice provvederà alla verifica e validazione di tali quesiti.
7. I candidati inseriti nell'elenco di cui al comma 1 devono presentarsi puntualmente nel giorno e all'ora stabilita con un valido documento di riconoscimento, il codice fiscale e la ricevuta rilasciata dal sistema informatico al momento della compilazione on line della domanda.
8. L’ammissione alla prova scritta viene effettuata con espressa riserva di verificare le dichiarazioni contenute nella domanda di ammissione al concorso in qualsiasi momento successivo allo svolgimento di detta prova e, comunque, prima di procedere all’assunzione dei vincitori della selezione. L'assenza dalla sede di svolgimento della prova nella data e nell'ora stabilita per qualsiasi causa, ancorché dovuta a forza maggiore, nonché la violazione delle misure per la tutela della salute pubblica a fronte della situazione epidemiologica, stabilite sulla base della normativa vigente al momento dell’espletamento delle prove, comporta l'esclusione dal concorso.
9. Per l’espletamento delle attività di accoglienza ed identificazione dei candidati, nonché quelle di vigilanza in senso stretto, l’Amministrazione può avvalersi di soggetti appositamente incaricati.
10. La correzione degli elaborati da parte delle commissioni avviene con modalità che assicurano l'anonimato del candidato, utilizzando strumenti digitali. Una volta terminate tutte le correzioni degli elaborati ed attribuite le relative valutazioni, si procede con le operazioni di scioglimento dell'anonimato, che possono essere svolte con modalità digitali.
11. Durante la prova i candidati non possono introdurre carta da scrivere, pubblicazioni, raccolte normative, vocabolari, testi, appunti di qualsiasi natura e telefoni cellulari, calcolatrici, altri dispositivi mobili idonei alla memorizzazione o trasmissione dati o allo svolgimento di calcoli matematici, né possono comunicare tra di loro o con altri. In caso di violazione di tali disposizioni la commissione esaminatrice o il comitato di vigilanza, ove presente, dispone l'immediata esclusione dal concorso.
12. Ai sensi dell’articolo 2, comma 1, del decreto ministeriale 12 novembre 2021, per i candidati con DSA è previsto l’utilizzo di strumenti compensativi per le difficoltà di lettura, di scrittura e di calcolo, nonché di usufruire di un prolungamento dei tempi stabiliti per lo svolgimento delle medesime prove. Agli stessi candidati è riconosciuta la possibilità di fruire di strumenti dispensativi e di svolgere la prova in modalità sostitutiva ai sensi dell’articolo 3 del predetto decreto ministeriale.
Art. 7 Xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx
0. La commissione esaminatrice stila la graduatoria di merito degli idonei ammessi agli accertamenti di cui al successivo articolo 9, sulla base del punteggio complessivo conseguito da
ciascun candidato nella prova scritta, fino a concorrenza dei posti indicati all’articolo 1 del presente bando.
2. Nella formazione della graduatoria degli idonei la commissione deve tener conto di quanto previsto dall'art. 5 del D.P.R. N.487/94 e successive modificazioni ed integrazioni in materia di categorie riservatarie e preferenze, nonché delle riserve dei posti previste dal presente bando.
3. La graduatoria di merito degli idonei è approvata con decreto del Dirigente generale del Dipartimento regionale della Funzione pubblica e del personale ed è pubblicata sul sistema «Step- One 2019», sul sito xxxx://xxxxxxxxxxxxxxxx.xxxxxx.xx, e sul sito istituzionale dell’Amministrazione regionale siciliana - Dipartimento regionale della Funzione Pubblica e del Personale nella sezione Avvisi e comunicazioni alla URL:
xxxxx://xxx.xxxxxxx.xxxxxxx.xx/xxxxxxxxxxx/xxxxxxx/xxxxxxxxx-xxxxxxxxx/xxxxxxxxxxx-xxxxxxxxx-xxxxxx- funzione-pubblica/dipartimento-funzione-pubblica-personale e Comando del Corpo forestale della Regione siciliana alla URL: xxxxx://xxx.xxxxxxx.xxxxxxx.xx/xxxxxxxxxxx/xxxxxxx/xxxxxxxxx- regionali/assessorato-territorio-ambiente/comando-corpo-forestale-regione-siciliana.
3. L'avviso relativo alla avvenuta approvazione e alla pubblicazione della predetta graduatoria è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana, Serie «Concorsi ».
4. Ogni comunicazione ai candidati sarà in ogni caso effettuata mediante pubblicazione di specifici avvisi sul sito istituzionale dell’Amministrazione e sul sito di FORMEZ PA. Tale pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti.
Articolo 8 - Preferenze e precedenze
1. A parità di merito, ai sensi dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487, sono preferiti:
a. gli insigniti di medaglia al valore militare;
b. i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti;
c. i mutilati ed invalidi per fatto di guerra;
d. i mutilati ed invalidi per servizio nel settore pubblico e privato;
e. gli orfani di guerra;
f. gli orfani dei caduti per fatto di guerra;
g. gli orfani dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato;
h. i feriti in combattimento;
i. gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra nonchè i capi di famiglia numerosa;
j. i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti;
k. i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra;
l. i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio nel settore pubblico e privato;
m. i genitori xxxxxx non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli xxxxxx o non sposati dei caduti di guerra;
n. i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli xxxxxx o non sposati dei caduti per fatto di guerra;
o. i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli xxxxxx o non sposati dei caduti per servizio nel settore pubblico o privato;
p. coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti;
q. coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque titolo, per non meno di un anno, nell'amministrazione che ha indetto il concorso;
r. i coniugati ed i non coniugati con riguardo al numero dei figli a carico;
s. gli invalidi e i mutilati civili;
t. i militari volontari delle Forze armate congedati senza demerito a fine ferma o rafferma.
2. Costituiscono inoltre titoli di preferenza a parità di merito:
a) avere svolto, con esito positivo, l’ulteriore periodo di perfezionamento presso l’ufficio per il processo ai sensi dell’articolo 16-octies, comma 1-quater del decreto-legge 18 ottobre 2012,
n. 179 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, come modificato
dall’articolo 50 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla
legge 11 agosto 2014, n. 114;
b) avere completato, con esito positivo, il tirocinio formativo presso gli uffici giudiziari ai sensi dell’articolo 37, comma 11, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, pur non facendo parte dell’ufficio per il processo, così come indicato dall’articolo 16-octies, comma 1-quinques del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, come modificato dall’articolo 50 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114.
c) in applicazione dell’articolo 18 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, avere svolto incarichi di collaborazione conferiti da ANPAL Servizi s.p.a., in attuazione di quanto disposto dal comma 3 dell'articolo 12 del decreto legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.
3. A parità di merito e di titoli ai sensi dell’articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, la preferenza è determinata:
a) dal numero dei figli a carico, indipendentemente dal fatto che il candidato sia coniugato o meno;
b) dall’aver prestato lodevole servizio nelle amministrazioni pubbliche.
4. Se a conclusione delle operazioni di valutazione dei titoli preferenziali due o più candidati si collocano in pari posizione, è preferito il candidato più giovane di età ai sensi dell'art. 2, comma 9, della legge 16 giugno 1998, n. 191, che ha modificato l'art. 3, comma 7, della legge 15 maggio 1997, n. 127.
5. I predetti titoli devono essere posseduti al termine di scadenza per la presentazione della domanda ed essere espressamente dichiarati con le modalità e nei termini di cui al precedente articolo 4, comma 6.
6. Entro il termine perentorio di quindici giorni, decorrenti dal giorno successivo a quello in cui ha sostenuto la prova scritta con esito positivo, il candidato che intende far valere i titoli di preferenza elencati nel presente articolo, avendoli espressamente dichiarati con le modalità e nei termini di cui al precedente articolo 4, comma 6, deve presentare o far pervenire, a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo xxxxxxxx@xxx.xxxxxx.xx, le relative dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Nella dichiarazione sostitutiva il candidato deve indicare, fatta eccezione per i titoli di cui al comma 1, lettera r) e comma 3, lettera a) del presente articolo, l'amministrazione che ha emesso il provvedimento di conferimento del titolo di preferenza e la data di emissione.
7. Dalle dichiarazioni sostitutive deve risultare il possesso dei titoli di preferenza alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso.
Art. 9 - Accertamento dei requisiti di idoneità psico-fisica ed attitudinale
1. I candidati inseriti nella graduatoria di merito degli idonei, fino a concorrenza dei posti a concorso, sono sottoposti, a cura del Dipartimento regionale della Funzione Pubblica e del personale, che provvederà alla costituzione delle Commissioni di cui ai successivi commi 5 e 7 del presente articolo all’accertamento dei requisiti di idoneità psico fisica ed attitudinale previsti rispettivamente dal D.P.R. 17-12-2015 n. 207 e dal D.P.R. 27-2-1991 n. 132.
2. Il candidato può farsi assistere da un medico di sua fiducia. Coloro che non si presentino alla visita nel giorno e nell’orario comunicato senza giustificato motivo, o comunque non si sottopongano all’esame clinico, ovvero non risultino in possesso dei requisiti di cui al presente articolo saranno esclusi dalla graduatoria saranno sostituiti con altrettanti candidati secondo la posizione occupata nella graduatoria.
3. La convocazione agli accertamenti di idoneità psico-fisica ed attitudinale dei candidati inseriti nella graduatoria di cui al precedente articolo 7, con l'indicazione di sede, giorno e orario in cui il candidato deve presentarsi, munito di un documento di riconoscimento in corso di validità, per
sottoporsi agli stessi, sarà pubblicata sul sito istituzionale del Dipartimento della funzione pubblica alla URL: xxxxx://xxx.xxxxxxx.xxxxxxx.xx/xxxxxxxxxxx/xxxxxxx/xxxxxxxxx-xxxxxxxxx/xxxxxxxxxxx- autonomie-locali-funzione-pubblica/dipartimento-funzione-pubblica-personale. Si procederà altresì a convocazione individuale esclusivamente a mezzo PEC all’indirizzo indicato dal concorrente.
4. La convocazione contiene l'indicazione della documentazione sanitaria, da esibire alla commissione, relativa agli accertamenti clinici ai quali devono sottoporsi i candidati presso le strutture pubbliche specificate nella lettera stessa, nei trenta giorni antecedenti la data per la quale convocati. La commissione potrà disporre, comunque, l'effettuazione di ogni ulteriore indagine (compreso l'esame radiologico) ritenuta utile per consentire un'adeguata valutazione clinica e medico-legale.
5. Gli accertamenti psico-fisici sono effettuati da un'apposita Commissione medica. I candidati, a tal fine, sono sottoposti a un esame clinico generale e a prove strumentali e di laboratorio.
6. Accertata la non idoneità in relazione ad uno specifico requisito fisico o psichico, la Commissione medica può rinunciare a portare a termine le verifiche degli ulteriori requisiti psico- fisici, in tal caso comunque mettendo in evidenza nel verbale l'elenco degli accertamenti non eseguiti. In particolare per l'idoneità psico-fisica sono richiesti i seguenti requisiti:
a) sana e robusta costituzione fisica, non considerata sussistente in presenza delle imperfezioni ed infermità elencate all'art. 2 del D.P.R 27 febbraio 1991, n. 132;
b) composizione corporea: percentuale di massa grassa nell’organismo non inferiore al 7 per cento e non superiore al 22 per cento per i candidati di sesso maschile, e non inferiore al 12 per cento e non superiore al 30 per cento per le candidate di sesso femminile;
c) forza muscolare: non inferiore a 40 kg per i candidati di sesso maschile, e non inferiore a 20 kg per le candidate di sesso femminile;
d) massa metabolicamente attiva: percentuale di massa magra teorica presente nell’organismo non inferiore al 40 per cento per i candidati di sesso maschile, e non inferiore al 28 per cento per le candidate di sesso femminile;
e) senso cromatico e luminoso normale, campo visivo normale, visione notturna sufficiente, visione binoculare e stereoscopica sufficiente. Non sono ammesse correzioni chirurgiche delle ametropie. Visus naturale non inferiore a 12/10 complessivi quale somma del visus dei due occhi, con non meno di 5/10 in uno degli occhi;
f) funzione uditiva senza ausilio di protesi con soglia audiometrica media sulle frequenze 500 - 1000 - 2000 - 4000 Hz, all'esame audiometrico in cabina silente, non superiore a 30 decibel all'orecchio che sente di meno e a 15 decibel all'altro (perdita percentuale totale biauricolare entro il 20%);
g) l'apparato dentario deve essere tale da assicurare la funzione masticatoria e, comunque, devono essere presenti: i dodici denti frontali superiori ed inferiori; è ammessa la presenza di non più di sei elementi sostituiti con protesi fissa; almeno due coppie contrapposte per ogni emiarcata tra i venti denti posteriori; gli elementi delle coppie possono essere sostituiti da protesi efficienti; il totale dei denti mancanti o sostituiti da protesi non può essere superiore a sedici elementi.
7. I candidati che superano gli accertamenti psico-fisici sono sottoposti alle prove attitudinali da parte di un'apposita Commissione di selettori.
8. Le prove attitudinali sono dirette ad accertare l'attitudine del candidato allo svolgimento dei compiti connessi con l'attività propria del ruolo e della qualifica da rivestire. Consistono in una serie di test, sia collettivi che individuali, ed in un colloquio. L'esito delle prove viene valutato dalla Commissione, cui compete il giudizio di idoneità.
9. La non presentazione nel luogo, nel giorno e nell'ora stabiliti per ognuno dei vari accertamenti comporta l'esclusione dal concorso, disposta con decreto del dirigente generale del Dipartimento della Funzione pubblica e del personale.
10. Il giudizio di idoneità o non idoneità, espresso dalla singola competente commissione, è definitivo e comporta, in caso di non idoneità, l'esclusione dal concorso. La motivazione del giudizio di non idoneità è in ogni caso portata a conoscenza del candidato in occasione dell'adozione del giudizio stesso o, in data successiva, con comunicazione scritta individuale. Il giudizio espresso dalla commissione per l'accertamento dei requisiti psico-fisici, ovvero dalla
commissione per l'accertamento delle qualità attitudinali, è definitivo e comporta, in caso di non idoneità, l’esclusione dal concorso, disposta con decreto del dirigente generale del Dipartimento della Funzione pubblica e del personale.
11. In caso di esclusione dal concorso per inidoneità ai sensi dei commi precedenti, si procederà allo scorrimento della graduatoria degli idonei di cui all’articolo 7, fino a concorrenza dei posti a concorso di cui all’articolo 1.
Art. 10- Partecipazione al corso di formazione
1. I concorrenti inseriti nella graduatoria di merito degli idonei ed in possesso dei requisiti psico-fi- sici e attitudinali sono ammessi alla frequenza di un corso di formazione della durata di tre mesi, se- condo le modalità e i criteri che saranno stabiliti con decreto dell'Assessore regionale per il territo- rio e l'ambiente su proposta del dirigente generale del Comando del Corpo forestale, svolto in auto- formazione presso il Comando del Corpo Forestale o presso altre amministrazioni o enti pubblici, sulla base di specifici accordi che saranno definiti dal Comando del corpo forestale della Regione siciliana.
2. Ai partecipanti al corso di formazione professionale è corrisposto un assegno di importo pari a un dodicesimo dello stipendio tabellare annuo lordo relativo al livello retributivo nel quale è compresa la qualifica o figura professionale di riferimento.
3. Decadono dal corso i concorrenti che dichiarano di rinunciarvi o che sono stati assenti, per qual- siasi motivo, per più di trenta giorni, anche se non continuativi (articolo 76 della L.R. 16/96).
4. Per le concorrenti di sesso femminile, la cui assenza oltre trenta giorni sia stata determinata da maternità, sarà organizzata una sessione apposita in tempi successivi al termine dei periodi di assen- za dal lavoro previsti dalle disposizioni sulla tutela delle lavoratrici madri per tutte le concorrenti ammesse. L’assegno di cui al comma precedente è dovuto per i soli periodi di partecipazione al cor- so.
5. Al termine del corso di formazione i candidati devono sostenere gli esami tecnico-pratici a conclusione dei quali è stilata una graduatoria di idoneità in base alla valutazione finale riportata dagli stessi nei suddetti esami. Gli esami tecnico – pratici prevedono un punteggio massimo di 30 punti e si intendono superati se il candidato riporta una votazione non inferiore a 21/30.
Art. 11- Graduatoria definitiva del concorso - nomina dei vincitori
1. A seguito dell’acquisizione degli atti concernenti la valutazione finale conseguita da ogni candidato negli esami tecnico-pratici di cui al precedente articolo 13, il Dipartimento regionale della Funzione pubblica e del personale applica, a parità di punteggio, i titoli di preferenza e precedenza di cui all’art. 5 del D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487 e ss.mm.ii. e approva con proprio provvedimento la graduatoria definitiva dei vincitori, individuando gli stessi entro i limiti dei 46 posti messi a concorso.
2. Il provvedimento di approvazione della graduatoria definitiva è pubblicato sul sito istituzionale Del Dipartimento regionale della Funzione pubblica e del personale nella sezione Avvisi e comuni- cazioni alla URL:
xxxxx://xxx.xxxxxxx.xxxxxxx.xx/xxxxxxxxxxx/xxxxxxx/xxxxxxxxx regionali/assessorato autonomie locali funzionepubblica/dipartimento funzione pubblica personale e avrà valore di notifica a tutti gli effetti di legge.
3. L'avviso relativo alla avvenuta approvazione e alla pubblicazione della predetta graduatoria è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana, Serie «Concorsi».
4. La validità della graduatoria definitiva è stabilita dalla normativa vigente al momento della pub- blicazione della stessa.
Art. 12 - Assunzione in servizio
1. Ai candidati vincitori sarà data comunicazione dell’esito del concorso e dell’elenco delle sedi di lavoro disponibili.
2. I candidati vincitori potranno scegliere la sede secondo l’ordine di graduatoria, fatta salva la scel- ta prioritaria nell’ambito dell’elenco delle sedi dei candidati in possesso dei requisiti previsti dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104, con particolare riferimento agli articoli 21, comma 1, e 33, comma 6. Tali candidati dovranno, a pena di decadenza, entro sette giorni dalla data di ricevimento della co- municazione, manifestare la scelta della sede di destinazione con modalità che saranno comunicate successivamente.
4. L’assunzione dei vincitori avviene compatibilmente ai limiti imposti dalla vigente normativa in materia di vincoli finanziari e regime delle assunzioni.
5. Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato viene instaurato mediante la stipula da parte del Comando del Corpo forestale di un contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato, secondo la disciplina prevista dal C.C.R.L. vigente al momento dell’approvazione della graduatoria e il successivo inquadramento nel ruolo del CFRS. Il trattamento economico e le mansioni da svolgere sono quelle stabilite dalle vigenti norme per il personale a tempo indeterminato categoria B – Posizione economica B1 - Agente del Corpo forestale della Regione Siciliana.
6. Qualora il vincitore del concorso non assuma servizio, salvo giustificato motivo, entro il termine definito dal Comando del corpo forestale della Regione siciliana, lo stesso decade dall’assunzione. Nel caso in cui dalle verifiche effettuate emerga la non veridicità di quanto dichiarato in fase di presentazione della domanda di partecipazione, l’Amministrazione provvederà all’esclusione del candidato. Nel caso in cui sia stato già sottoscritto il contratto di lavoro, il dichiarante decade dall’impiego.
8. Ai sensi dell'articolo 35, comma 5 bis del D Lgs. 165/2001, i vincitori dopo aver preso servizio, dovranno permanere nella sede di prima assegnazione, per un periodo non inferiore a 5 anni; pertanto in detto periodo non si applicano le disposizioni di cui all'art. 7 del D.P.C.M. 5 agosto 1998
n. 325 in materia di mobilità compensativa ad eccezione di eventuali trasferimenti d'ufficio in coerenza a quanto previsto dalla vigente normativa in materia.
Art. 13 - Accesso agli atti
1. I candidati possono esercitare il diritto di accesso agli atti della procedura concorsuale, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge e del «regolamento per l'accesso ai documenti formati o detenuti da Formez PA e a quelli oggetto di pubblicazione» disponibile sul sito xxxx://xxxxxxxxxxxxxxxx.xxxxxx.xx/
2. Ai candidati che sostengono la prova scritta è consentito, mediante l'apposita procedura telematica «atti on line» disponibile sul sistema «StepOne-2019», accedere per via telematica agli atti concorsuali relativi ai propri elaborati.
3. Con la presentazione della domanda di partecipazione alla presente procedura il candidato dichiara di essere consapevole che eventuali richieste di accesso agli atti da parte dei partecipanti saranno evase da Formez PA previa informativa ai titolari di tutti gli atti oggetto delle richieste e facenti parte del fascicolo concorsuale del candidato. A tal fine i candidati nel caso di legittimo esercizio del diritto di accesso, autorizzano la visione e l'estrazione di copie degli atti inerenti la procedura medesima.
4. Per le spese di segreteria e/o di riproduzione degli atti non consultabili on-line con le proprie credenziali, i candidati sono tenuti a versare la quota prevista dal suddetto «regolamento per l'accesso ai documenti formati o detenuti da Formez PA e a quelli oggetto di pubblicazione» disponibile sul sito xxxx://xxxxxxxxxxxxxxxx.xxxxxx.xx secondo le modalità ivi previste. All'atto del versamento occorre indicare la causale «accesso agli atti Concorso Regione Siciliana- Agente del Corpo forestale della regione siciliana». La ricevuta dell'avvenuto versamento deve essere esibita al momento della presentazione presso la sede Formez PA di Roma per la visione e riproduzione degli atti richiesti o all’atto della richiesta telematica.
5. Il responsabile unico del procedimento è il dirigente di Formez PA preposto all'area obiettivo
RIPAM.
Articolo 14 - Trattamento dei dati personali
1. I dati raccolti con la domanda di partecipazione alla selezione pubblica verranno trattati esclusi- vamente per le finalità connesse all'espletamento della procedura stessa e per le successive attività inerenti l’eventuale procedimento di assunzione nel rispetto della normativa specifica. Gli stessi dati verranno inizialmente raccolti sulla base del consenso espresso dal candidato all'atto della presenta- zione dell'istanza di partecipazione e verranno trattati per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all’esercizio di pubblici poteri di cui è investita la Regione Siciliana per le fi- nalità di assunzione del personale.
2. Il conferimento dei dati è necessario per la partecipazione alla selezione pubblica e il rifiuto di fornire gli stessi comporta l’impossibilità di dar corso alla valutazione della domanda di partecipa- zione.
3. Il trattamento dei dati verrà effettuato con procedure idonee a garantire la sicurezza e riservatezza dei dati da parte del Titolare del trattamento, del Responsabile del trattamento, nonché di tutti i sog- getti preposti alla procedura di reclutamento, ivi compresa la Commissione esaminatrice, opportu- namente autorizzati ed istruiti. I dati personali in questione sono trattati, nel rispetto delle disposi- zioni di legge con l’impiego di misure di sicurezza idonee a garantire la riservatezza del soggetto in- teressato cui i dati si riferiscono.
4. Il Titolare del trattamento dei dati è la Regione Siciliana - Assessorato regionale del Territorio e dell’Ambiente al quale è possibile rivolgersi per esercitare i propri diritti e/o chiedere chiarimenti al recapito di xxx Xxx xx Xxxxx, x. 000, 00000 Xxxxxxx (XX), pec assessorato.territorio@certmail.re- xxxxx.xxxxxxx.xx. Il Responsabile del trattamento è il Dipartimento regionale della funzione pubblica e del personale, che, per lo svolgimento delle procedure di selezione, si avvale del Formez PA, con sede legale e amministrativa in xxxxx Xxxx, 00 - 00000 Xxxx. Incaricati del trattamento sono le per- sone preposte alle procedure concorsuali individuate dal suddetto Dipartimento regionale e dal For- mez PA nell'ambito delle rispettive funzioni.
5. I dati personali possono essere comunicati ad altri soggetti, pubblici e privati, quando ciò è previ- sto da disposizioni di legge o di regolamento. I dati personali possono essere oggetto di diffusione nel rispetto delle delibere dell’Autorità garante per la protezione dei dati personali.
6. L'interessato può esercitare, alle condizioni e nei limiti di cui al Regolamento Ue 2016/679, i di- ritti previsti dagli articoli 15 e seguenti, quali l'accesso ai propri dati personali, la rettifica o la can- cellazione dei dati, la limitazione del trattamento, la portabilità dei dati, l'opposizione al trattamento. L’interessato può inoltre esercitare il diritto di proporre reclamo all’Autorità garante per la protezio- ne dei dati personali.
7. L'informativa resa ai sensi del Regolamento Ue 2016/679 in materia di protezione dei dati perso- nali è disponibile nel sito dell'Amministrazione regionale all’indirizzo xxxxx://xxx.xxxxxxx.xxxxxxx.xx/xxxxxxxxxxx/xxxxxxx/xxxxxxxxx-xxxxxxxxx/xxxxxxxxxxx-xxxxxxxxx-xxxxxx- funzione-pubblica/dipartimento-funzione-pubblica-personale.
Art. 15 - Norme di salvaguardia
1. Il presente bando non vincola in alcun modo l’Amministrazione, né fa sorgere a favore dei partecipanti alcun diritto all’assunzione nei ruoli della stessa.
2. Per quanto non previsto dal presente bando trova applicazione, in quanto compatibile, la normativa regionale e nazionale vigente in materia.
3. Resta ferma la facoltà dell’Amministrazione di disporre con provvedimento motivato, in qualsiasi momento della procedura concorsuale, l’esclusione dal concorso, per difetto dei prescritti requisiti, per la mancata o incompleta presentazione della documentazione prevista o in esito alle verifiche richieste dalla medesima procedura concorsuale.
4. L’Amministrazione si riserva analoga facoltà, disponendo di non procedere all'assunzione o di
revocare la medesima, in caso di accertata mancanza, originaria o sopravvenuta, dei requisiti richiesti per la partecipazione al concorso.
5. La Regione Siciliana si riserva in ogni caso la possibilità, in qualsiasi momento, di modificare, prorogare, sospendere, annullare o revocare il presente bando di concorso, anche limitatamente ad uno o più profili, comunque, di non dare seguito al concorso, ovvero anche per cause operative o tecniche non prevedibili ove sopravvengano circostanze che a suo insindacabile giudizio, siano valutate ostative al prosieguo della procedura , ivi compresa la sopravvenuta indisponibilità dei posti, senza che per i concorrenti insorga alcun diritto o pretesa; in particolare la Regione Siciliana si riserva di modificare, fino alla data di assunzione dei vincitori, il numero dei posti in aumento o in decremento, sospendere l’assunzione dei vincitori in ragione di esigenze attualmente non valutabili né prevedibili, anche in applicazione di disposizioni di contenimento della spesa pubblica che impedissero, in tutto o in parte, o imponessero di differire o ritardare assunzioni di personale.
6. L’assunzione sarà comunque subordinata alla compatibilità, al momento della sottoscrizione del contratto, con i vigenti vincoli assunzionali e in ogni caso con le norme, anche sopravvenute, che regolano la materia.
7. Contro il presente bando è ammesso ricorso in sede giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale - Palermo entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione o ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana entro centoventi giorni dalla stessa data.
Il Dirigente del Servizio
IL DIRIGENTE GENERALE
CARMELA
C. MadonFiiramato
digitalmente da
A. Sirna
MADONI A
XXXXXXX XXXXXXX
Data: 2021.12.23
11:09:33 +01'00'