CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO - PARTE AMMINISTRATIVA -
CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO
- PARTE AMMINISTRATIVA -
PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR)
Finanziato dall’Unione Europea NextGenerationEU
Missione 5 – Componente 2 – Misura 3 – Investimento 3.1 – Sport e inclusione sociale – Cluster 1
Progettazione di fattibilità tecnica-economica ai sensi dell’art. 48 del D.L. n.77/2021 per il progetto n. 67/22
“Realizzazione di una palestra polivalente nel Piazzale delle Piscine a Carpi”
CUP C95B22000070001”
Indice generale
1. TITOLO I – PARTE AMMINISTRATIVA 7
2. CAPO 1 – NATURA ED OGGETTO DELL’APPALTO 7
Art. 1 - OGGETTO DELL’APPALTO 7
Art. 1.1 - CONDIZIONI GENERALI, DEFINIZIONI E NORMATIVA DI
RIFERIMENTO PER LA PROGETTAZIONE 8
Art. 1.2 - SOGGETTO INCARICATO DELL’INTEGRAZIONE TRA LE VARIE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE 10
Art. 1.3 - COLLABORATORI 10
Art. 1.4 - SUBAPPALTO 11
Art. 1.5 - SERVIZI DI PROGETTAZIONE OGGETTO DELL’APPALTO 11
Art. 1.6 - ULTERIORI ATTIVITA’ ED OBBLIGHI RICOMPRESI NEL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE E DISPOSIZIONI PARTICOLARI 15
Art. 1.7 - DISPOSIZIONI PARTICOLARI RIGUARDANTI L’APPLICAZIONE DEL
DNSH 17
Art. 1.8 - DISPOSIZIONI PARTICOLARI RIGUARDANTI LA SOSTENIBILITA’ AMBIENTALE 21
Art. 1.9 - TEMPI E MODALITA’ DI CONSEGNA/ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO 22
Art. 1.10 - GARANZIE Il Tecnico affidatario è tenuto a presentare una dichiarazione rilasciata da compagnia di assicurazioni autorizzata all'esercizio del ramo "responsabilità civile generale" nel territorio dell'Unione europea, contenente l'impegno a rilasciare la polizza di responsabilità civile professionale con specifico riferimento ai lavori progettati, efficace a far data dall'approvazione del progetto
esecutivo posto a base di gara 22
Art. 1.11 - MODALITA’ DI PAGAMENTO ED ASSUNZIONE OBBLIGHI DI
TRACCIABILITA’ EX L. N. 136/2010 E SS.MM.II 23
Art. 1.12 - INTEGRAZIONI E MODIFICHE DEGLI ELABORATI 25
Art. 1.13 - PROPRIETA’ DEL PROGETTO, OBBLIGO DI RISERVATEZZA E
TUTELA DEI DATI 25
Art. 1.14 - Ammontare dell'appalto integrato e classificazione dei servizi di
progettazione e dei lavori 27
Art. 3 - Modalità di stipulazione del contratto 31
3. CAPO 2 – DISCIPLINA CONTRATTUALE 33
Art. 4 - Interpretazione del contratto e del capitolato speciale d’appalto e disciplina
di riferimento 33
Art. 4-bis - Rispetto delle condizionalità PNRR 33
Art. 4-ter - Disposizioni particolari riguardanti l’appalto – disposizioni relative a pari opportunità e inclusione lavorativa disabili di cui al D.L. n. 77/2021 convertito in
Legge n. 108/2021 34
Art. 4-quater - Disposizioni particolari riguardanti l'applicazione del DNSH 36
Art. 5 - Documenti che fanno parte del contratto 37
Art. 6 - Disposizioni generali 37
Art. 7 - Fallimento e altre vicende soggettive dell’appaltatore 40
Art. 8 - Rappresentante dell’appaltatore e domicilio 40
4. CAPO 3 – TERMINI PER L’ESECUZIONE DEI LAVORI 41
Art. 9 - Consegna e inizio dei lavori 41
Art. 10 - Termini per la realizzazione e l’ultimazione dei lavori 41
Art. 11 - Sospensioni 42
Art. 12 - Proroghe 43
Art. 13 - Premio di Accelerazione - Penali - Intervento Sostitutivo 44
Art. 14 - Programma dei lavori dell’appaltatore 45
Art. 15 - Inderogabilità dei termini di esecuzione 47
Art. 16 - Risoluzione del contratto di diritto 47
5. CAPO 4 - DISCIPLINA ECONOMICA 48
Art. 17 - Anticipazione 48
Art. 18 - Pagamenti in acconto 49
Art. 19 - Norme per la valutazione dei lavori e per i pagamenti in acconto 51
Art. 20 - Pagamenti a saldo e modalità di erogazione del corrispettivo 54
Art. 21 - Ritardi nel pagamento delle rate di acconto 56
Art. 22 - Ritardi nel pagamento della rata a saldo 56
Art. 23 - Cessione del contratto e cessione di crediti 56
6. CAPO 5 - CAUZIONI E GARANZIE 58
Art. 24 - Garanzia Provvisoria 58
Art. 25 - Cauzione definitiva 58
Art. 26 - Coperture Assicurative 59
Art. 27 - Variazione dei lavori 61
Art. 28 - Varianti per errori od omissioni progettuali 63
Art. 29 - Prezzi applicabili ai nuovi lavori e nuovi prezzi 63
Art. 29 bis - Revisione prezzi e adeguamento del corrispettivo 64
7. CAPO 7 - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA 65
Art. 30 - Norme di sicurezza generale 65
Art. 31 - Piano di sicurezza e di coordinamento (PSC) 66
Art. 32 - Modifiche e integrazioni al piano di sicurezza e di coordinamento sostitutivo 66
Art. 33 - Piano operativo di sicurezza 67
Art. 34 - Osservanza e attuazione del piano di sicurezza 68
9. CAPO 8 - DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO 69
Art. 35 - Subappalto 69
Art. 36 - Responsabilità in materia di subappalto 73
Art. 37 - Pagamento dei subappaltatori 73
Art. 38 - Subaffidamenti 75
10. CAPO 9 - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI LAVORATORI 76
Art. 39 - Tutela dei lavoratori 76
11. CAPO 10 - CONTROVERSIE E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO 77
Art. 40 - Controversie 77
Art. 41 - Risoluzione del contratto – Esecuzione d'ufficio dei lavori 77
12. CAPO 11- DISPOSIZIONI PER L’ULTIMAZIONE DEI LAVORI 80
Art. 42 - Ultimazione dei lavori e gratuita manutenzione 80
Art. 43 - Termini per il collaudo ed accertamento di regolare esecuzione 80
Art. 44 - Presa in consegna dei lavori ultimati 81
13. XXXX 00 - XXXXX FINALI 82
Art. 45 - Qualità e accettazione di materiali in genere 82
Art. 46 - Oneri ed obblighi diversi a carico dell'appaltatore 82
Art. 47 - Custodia e cartello di cantiere 87
Art. 48 - Spese contrattuali, imposte, tasse 87
1. TITOLO I – PARTE AMMINISTRATIVA
2. CAPO 1 – NATURA ED OGGETTO DELL’APPALTO Art. 1 - OGGETTO DELL’APPALTO
1. Ai sensi dell’art. 1, comma 3, del D.L. n. 77/2021 convertito in L. n. 108/2021, trattandosi di intervento finanziato dal Piano nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) di cui al Regolamento (UE) del 12 febbraio 2021, n. 2021/241, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza, e approvato con decisione del Consiglio ECOFIN del 13/07/2021 e notificata all’Italia con nota LT 161/21 del 14/07/2021, le disposizioni della Legge n. 108/2021 definiscono, ai sensi dell’art. 117 secondo comma, lettera m), della Costituzione livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale. Pertanto, l’Operatore economico è consapevole del ruolo che assume con la sottoscrizione del presente contratto di appalto e delle conseguenze che possono derivare dall’inadempimento degli obblighi da esso assunti in termini di decadenza/revoca dei contributi a valere sul PNRR che finanziano il presente contratto.
2. L’oggetto dell’appalto consiste nell’esecuzione di tutti i lavori e le forniture necessari per la progettazione definitiva ed esecutiva e l’esecuzione dell'opera: “Realizzazione di una palestra polivalente nel Piazzale delle Piscine a Carpi”.
3. Il progetto, che si articolerà al livello definitivo-esecutivo, ai sensi degli artt. 24 e 33 del
D.P.R. n. 207/2010 e ss.mm.ii., dovrà prevedere tutte le forniture e le prestazioni necessarie per la realizzazione della nuova palestra.
4. Sono compresi nell’appalto tutti i servizi e i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessari per dare il lavoro completamente compiuto, secondo le condizioni stabilite dal presente Capitolato speciale d’appalto, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal progetto di fattibilità tecnica ed economica a base di gara con i relativi allegati, dei quali l’Appaltatore dichiara di aver preso completa ed esatta conoscenza.
5. Sono, altresì, compresi:
● i miglioramenti e le previsioni migliorative e aggiuntive sul progetto di fattibilità tecnica ed economica posto a base di gara, senza ulteriori oneri per Stazione appaltante, proposte nell’offerta tecnica presentata dall’Appaltatore e recepite dalla Stazione appaltante;
● la redazione della progettazione definitiva/esecutiva compreso il coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione, da redigere a cura dell’Appaltatore nel rispetto degli articoli da 17 a 43 del Regolamento generale (D.P.R. n. 207/2010 e ss.mm.ii.), in quanto applicabili, in conformità al progetto di fattibilità tecnica ed economica posto a base di gara dalla Stazione appaltante e da questa approvato, previa verifica, ex art. 26 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
● le eventuali modifiche e/o integrazioni progettuali richieste in sede di verifica e validazione;
● la pianificazione dei lavori ed elaborati finali as built su supporti sia software che cartacei, per tutti gli interventi da effettuare;
● l’espletamento completo di tutte le pratiche autorizzative necessarie (come, a titolo esemplificativo e non esaustivo: enti gestori servizi, variazioni catastali, Soprintendenza, ecc..), ferma la necessità di indire Conferenza di servizi decisoria ai sensi del comma 5 dell’art 48 della Legge n. 108/2021 a cura del Comune, una volta acquisiti gli elaborati relativi alla fase progettuale definitiva.
6. Dovranno essere preliminarmente eseguite tutte le necessarie indagini integrative come previsto dal livello progettuale richiesto (rilievi cartografici plano-altimetrici di dettaglio, verifiche, ecc..).
Saranno perfezionati a cura dell’Appaltatore tutti i rapporti preliminarmente avviati dalla Stazione appaltante con tutti i soggetti gestori di servizi interferenti con i lavori.
Resta inteso che qualora a seguito della redazione del progetto definitivo e/o esecutivo dovessero verificarsi ulteriori occorrenze in ordine ad esigenze connesse all’esecuzione dell’opera, nonché si rilevassero ulteriori interferenze che intralciassero il regolare ed ordinato svolgimento dei lavori, gli adempimenti conseguenti saranno a cura dell’Appaltatore, ivi compresa la progettazione della loro rimozione accettata dagli enti gestori.
7. L’esecuzione dei lavori è sempre e comunque effettuata secondo le regole dell’arte e l’appaltatore deve conformarsi alla massima diligenza nell’adempimento dei propri obblighi.
Art. 1.1 - CONDIZIONI GENERALI, DEFINIZIONI E NORMATIVA DI RIFERIMENTO PER LA PROGETTAZIONE
1. Il presente Capitolato stabilisce norme, prescrizioni ed oneri generali, nonché le clausole particolari dirette a regolare il rapporto gestionale e contrattuale tra l’Amministrazione e il soggetto esecutore, in relazione alle caratteristiche del servizio richiesto.
2. Ai fini del presente Capitolato si intende:
✔ Codice: il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e successive modifiche ed integrazioni;
✔Regolamento: il D.P.R. n. 207/2010 e successive modifiche ed integrazioni per le sole parti rimaste in vigore in via transitoria ai sensi degli articoli 216 e 217 del Codice;
✔Amministrazione: Comune di Carpi – Xxxxx Xxxxxxx Xxx x. 00, 00000 Xxxxx (XX) C.F.
– P.IVA: 00184280360;
✔ Capitolato: il presente disciplinare d’incarico;
✔ RUP: Responsabile Unico del Procedimento;
✔ DEC: Direttore Esecuzione del Contratto;
✔Progetto definitivo-esecutivo: progettazione definitiva-esecutiva, direzione lavori, coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, catasto e attestato di prestazione energetica ai sensi dell’art. 23, commi 7 e 8, del Codice;
✔Aggiudicatario: Operatore economico esterno all’Amministrazione risultato aggiudicatario della procedura di gara;
3. Nello svolgimento del servizio si dovranno osservare le normative vigenti in materia di progettazione e di opere pubbliche:
a. D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. contenente specifica ed autonoma disciplina in materia;
b. D.P.R. n. 207/2010 “Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n.163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE»” per quanto ancora applicabile;
c. D.Lgs. n. 81/2008 “Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro” e ss.mm.ii.;
d. D.P.R. n. 380/2001 “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia”;
e. D.M. 17/01/2018 “Approvazione delle nuove norme tecniche per le costruzioni”;
f. Normativa regionale vigente in materia;
g. Decreto ministeriale del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 10 novembre 2016 n. 248 “Regolamento recante individuazione delle opere per le quali sono necessari lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica e dei requisiti di specializzazione richiesti per la loro esecuzione, ai sensi dell'articolo 89, comma 11, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50”;
h. Decreto del Ministero delle infrastrutture, del 7 marzo 2018, n. 49 “Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell’esecuzione”;
i. Guida operativa per il rispetto del Principio di non arrecare danno all'ambiente DNSH allegata alla Circolare n. 33 del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato del 13/10/2022 che ha lo scopo di valutare se una misura possa o meno arrecare un danno ai sei obiettivi ambientali individuati nell’accordo di Parigi (Green Deal europeo);
j. Linee guida per lo svolgimento delle attività di controllo e rendicontazione degli interventi PNRR di competenza delle Amministrazioni centrali e dei Soggetti attuatori allegate alla Circolare n. 30 del Ministero Economia e Finanze del 11/08/2022;
k. Dovranno, altresì, essere rispettate tutte le norme tecniche in vigore attinenti la realizzazione delle opere (architettoniche, strutturali, impiantistiche, di sicurezza,
igienico sanitarie …) ed ogni altra norma tecnica specifica vigente al momento dello svolgimento della prestazione professionale richiesta (UNI, CEI, ...).
l. Il servizio dovrà essere svolto con la più rigorosa osservanza di tutte le norme legislative e dei regolamenti statali, regionali e locali riguardanti le opere in oggetto, con particolare riferimento alle norme relative alle OO.PP., nonché del Capitolato Generale.
m. Cam 2022;
n. PTA - Piano di tutela delle Acque;
o. Paesc - Piano d’Azione per l’Energia Sostenibile e il Clima (PAESC);
p. PTCP;
q. D.Lgs. n. 152/2006 e normativa regionale di riferimento;
r. NORMATIVA CONI;
s. Si precisa, inoltre, che nella predisposizione del progetto dovranno essere rispettati i requisiti tecnici generali riportati di seguito e ai relativi articoli del presente Capitolato.
Art. 1.2 - SOGGETTO INCARICATO DELL’INTEGRAZIONE TRA LE VARIE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE
1. Ai sensi dell’art. 24, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., Indipendentemente dalla natura giuridica del soggetto affidatario, l'incarico è espletato da professionisti iscritti negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali, personalmente responsabili e nominativamente indicati già in sede di presentazione dell'offerta, con la specificazione delle rispettive qualificazioni professionali inerenti alle prestazioni di seguito indicate:
• Progettazione strutturale;
• Progettazione architettonica;
• Progettazione energetica dell’immobile;
• Progettazione impiantistica;
• Analisi Ambientali del rischio climatico e progettazione di soluzioni di adattamento alla vulnerabilità climatica.
Altresì, nel caso di individuazione di diversi professionisti incaricati delle singole prestazioni sopracitate, deve essere indicato il nominativo della persona fisica incaricata dell’integrazione tra le varie prestazioni specialistiche. L’incaricato dell’integrazione tra le varie prestazioni specialistiche si occuperà di svolgere la funzione di coordinamento ed interfaccia tra il Gruppo di Lavoro dei Professionisti, nel caso di RTP, e il Comune di Carpi e dovrà partecipare alle riunioni che si terranno presso gli uffici del Comune, oltre a quelle che si renderanno eventualmente necessarie presso l’intera area dove è situato l’immobile di cui al presente Capitolato.
Art. 1.3 - COLLABORATORI
1. Il professionista, nell’espletamento del servizio in oggetto, è autorizzato ad avvalersi della collaborazione di altri soggetti, tecnici di fiducia, della cui nomina dovrà dare
preventiva comunicazione alla Committenza, ferma restando la propria responsabilità nei confronti dell’Amministrazione.
2. Il professionista incaricato del servizio, per la progettazione di soluzioni di adattamento alla vulnerabilità climatica dovrà avversi di un progettista o un esperto esterno che dovrà dimostrare di aver condotto negli ultimi anni incarichi relativi alle analisi del rischio climatico.
3. I tecnici di fiducia incaricati collaboreranno con il Professionista nel verificare che i lavori da eseguire siano progettati regolarmente in conformità alle normative e prescrizioni vigenti.
4. Essi rispondono della loro attività direttamente al Professionista incaricato, il quale provvederà al loro compenso, senza alcun aggravio od onere aggiuntivo per il Comune.
5. La Committenza rimane estranea ai rapporti intercorrenti tra l'Incaricato e gli eventuali collaboratori, consulenti o tecnici specialistici delle cui prestazioni intenda o debba avvalersi, qualora il ricorso a tali collaboratori, consulenti o specialisti non sia vietato da norme di legge, di regolamento o contrattuali.
Art. 1.4 - SUBAPPALTO
1. Il tecnico incaricato non può avvalersi del subappalto, ad eccezione dei casi previsti dall’art. 31, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii..
2. Il progettista può affidare a terzi l’attività di consulenza specialistica inerenti ai settori energetico, ambientale, acustico e ad altri settori non attinenti alle discipline dell’ingegneria e dell’architettura per i quali siano richieste apposite certificazioni o competenze, rimanendo ferma la responsabilità del progettista anche ai fini di tali attività. Resta, comunque, ferma la responsabilità esclusiva del progettista, così come previsto dall’art. 31, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii..
3. Nei casi in cui possa avvalersi del subappalto, il tecnico incaricato é tenuto a richiedere obbligatoriamente all’Amministrazione espressa autorizzazione, indicando contestualmente i soggetti di cui intende avvalersi per l’esecuzione dello stesso, i quali potranno figurare come firmatari degli atti, per le specifiche qualifiche e competenze.
4. Si precisa che la mancata dichiarazione in sede di gara delle prestazioni da subappaltare comporterà necessariamente l’impossibilità di autorizzazione al subappalto ai sensi dell’art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii..
5. Fermo restando che il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto, il contraente principale e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti del Comune di Carpi in relazione alle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.
Art. 1.5 - SERVIZI DI PROGETTAZIONE OGGETTO DELL’APPALTO
1.5.1 Progetto definitivo e progetto esecutivo
1. La progettazione in due livelli, definitivo ed esecutivo, dovrà essere redatta nel rispetto dell’art. 23, comma 4, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., salvaguardando la qualità della
progettazione e in linea con il D.P.R. n. 207/2010 e con le linee guida ANAC/decreti attuativi del D.Lgs. n. 50/2016, vigenti al momento dell'esecuzione del servizio.
2. Per il contenuto minimo degli elaborati si rimanda alle Sezioni III e IV (Progetto definitivo e esecutivo) del Regolamento D.P.R. n. 207/2010 e linee guida ANAC/decreti attuativi del D.Lgs. n. 50/2016, vigenti al momento dell’esecuzione del servizio:
PROGETTO DEFINITIVO
a) relazione generale;
b) relazioni tecniche e relazioni specialistiche;
c) rilievi plano-altimetrici e studio dettagliato di inserimento urbanistico;
d) elaborati grafici;
e) studio di impatto ambientale, ove previsto dalle vigenti normative, ovvero studio di fattibilità ambientale;
f) calcoli delle strutture e degli impianti secondo quanto specificato all’articolo 28, comma 2, lettere h) ed i);
g) disciplinare descrittivo e prestazionale degli elementi tecnici;
h) censimento e progetto di risoluzione delle interferenze;
i) piano particellare di esproprio;
l) elenco dei prezzi unitari ed eventuali analisi;
m) computo metrico estimativo;
n) aggiornamento del documento contenente le prime indicazioni e disposizioni per la stesura dei piani di sicurezza;
o) quadro economico con l’indicazione dei costi della sicurezza desunti sulla base del documento di cui alla lettera n);
p) relazione sul rispetto dei CAM 2022.
PROGETTO ESECUTIVO
a) relazione generale;
b) relazioni specialistiche;
c) elaborati grafici comprensivi anche di quelli delle strutture, degli impianti e di ripristino e miglioramento ambientale;
d) calcoli esecutivi delle strutture e degli impianti;
e) piano di manutenzione dell’opera e delle sue parti;
f) piano di sicurezza e di coordinamento di cui all’articolo 100 del Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e ss.mm.ii. e quadro di incidenza della manodopera;
g) computo metrico estimativo e quadro economico;
h) cronoprogramma;
i) elenco dei prezzi unitari e eventuali analisi;
l) schema di contratto e capitolato speciale di appalto;
m) piano particellare di esproprio (se necessario);
n) relazione sul rispetto dei CAM 2022.
3. Il progetto dovrà prevedere la distinzione degli elaborati suddivisi in:
a. progetto strutturale;
b. progetto architettonico;
c. progetto degli impianti,
d. elaborati relativi alla valutazione di conformità degli interventi al principio de “Do No Significant Arm” DNSH;
e. elaborati di progettazione antincendio;
f. relazione sul rispetto dei CAM 2022.
4. Le scelte tecniche dovranno raggiungere gli obiettivi derivanti dall’attuazione di specifiche tecniche progettuali relative al rispetto dei vincoli DNSH.
5. Il computo metrico estimativo dovrà essere suddiviso e riepilogato per singole lavorazioni omogenee raggruppate secondo la specifica categoria SOA di appartenenza.
6. È vietato introdurre nei progetti prescrizioni che menzionino prodotti di una determinata fabbricazione o provenienza oppure procedimenti particolari che abbiano l’effetto di favorire determinate imprese o di eliminarne altre o che indichino marchi, brevetti o tipi o un’origine o una produzione determinata. È ammessa l’indicazione specifica del prodotto o del procedimento, purché preceduta dall’espressione “tipo” ed accompagnata dall’espressione “o equivalente”, allorché non sia altrimenti possibile la descrizione dell’oggetto dell’appalto mediante prescrizioni sufficientemente precise e comprensibili.
7. La partecipazione alle procedure per l’affidamento dell’incarico per la progettazione, in due livelli, definitivo ed esecutivo, comporta automaticamente l’accettazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica fornito dalla Stazione appaltante.
8. Il progettista, a partire dall’avvio dell’esecuzione del contratto del servizio, dovrà garantire la sua disponibilità a presenziare a riunioni di coordinamento con la Stazione appaltante che dovranno effettuarsi con una precisa cadenza temporale, ossia ogni 7 giorni.
9. Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione:
a. Il coordinamento in materia di sicurezza in fase di progettazione verrà espletato ai sensi dell’art. 91 del D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii. predisponendo il Piano di Sicurezza e Coordinamento in stretto raccordo con il gruppo di progettazione; a tale scopo, occorrerà verificare prioritariamente se il progetto, per le sue particolarità, richieda l’adozione di speciali misure di sicurezza; pianificare la successione di tutti i lavori necessari all’esecuzione dell’opera, dall’inizio fino alla sua ultimazione; stimare i costi della sicurezza, che non sono soggetti al ribasso, elaborando e/o inserendo le voci relative in un computo metrico estimativo; redigere il cronoprogramma dei lavori, elaborato ai fini della sicurezza del cantiere; individuare le situazioni di pericolo, provocate dall’interferenza delle diverse attività lavorative, in particolar modo se queste saranno effettuate da imprese diverse e/o da lavoratori autonomi;
predisporre il fascicolo tecnico per gli interventi di manutenzione che deve essere obbligatoriamente predisposto per l’esecuzione degli interventi futuri di manutenzione, ordinaria e straordinaria, necessari alla conservazione dell’opera.
b. Gli elaborati del Piano di Sicurezza e Coordinamento e Fascicolo Tecnico dell’opera sono parte integrante del progetto esecutivo e, pertanto, dovranno essere allegati all’atto di approvazione da parte dell’Ente.
1.5.2 - Pareri e autorizzazioni da richiedere e fornire:
Si riepilogano, pertanto, i vincoli a cui è soggetta la realizzazione dell’opera in rapporto al contesto in cui è inserita e alle autorizzazioni per cui il PROGETTO DEFINITIVO dovrà predisporre elaborati da ottenere mediante conferenza di servizi o richiesta diretta.
1. | Vincolo della Soprintendenza | NO | |
2. | Verifica preventiva interesse archeologico | SI | Soprintendenza Beni Culturali |
Archeologici | |||
3. | Sorveglianza archeologica | SI | Come da specifiche all’esito del punto |
2. | |||
4. | VIA (Valutazione Impatto Ambientale) | NO | |
5. | Valutazione impatto acustico ai sensi dell’art. 8, | SI | ARPAE Servizi Sistemi Ambientali |
comma 2, lettera e), della L. n. 447/1995 e | |||
valutazione previsionale dei tempi di riverbero | |||
6. | Verifica requisiti acustici passivi D.P.C.M. n. | SI | ARPAE Servizi Sistemi Ambientali |
512/1997 e Circ. n. 3150 del 22/05/1967 | |||
7. | Autorizzazione paesaggistica | NO | |
8. | Parere struttura sismica | SI | Unione Terre d’Argine |
9. | Commissione impianti sportivi del C.O.N.I. | SI | CONI |
10. | Commissione Vigilanza locali PP spettacolo | SI | Comunale - Provinciale |
11. | Esame progetto VVF Ottenimento CPI | SI | VVF |
12. | Pareri enti gestori dei servizi | SI | (Aimag, Enel, Telecom) |
Inoltre, si dovrà prevedere:
a) in relazione asseverazione del rispetto normativo, ai sensi della L.R. n. 15/2013;
b) ogni altro eventuale parere/atto/elaborato che si rendesse necessario in base alla normativa cogente di riferimento.
Ai sensi dell’art. 48, comma 5, del D.L. n. 77/2021, l’Affidatario è tenuto a partecipare alla Conferenza di servizi indetta ai fini dell’approvazione del progetto definitivo e, ove necessario, ad adeguare il progetto alle eventuali prescrizioni susseguenti ai pareri resi in sede di Conferenza di servizi, entro 15 (quindici) giorni, salvo diverso termine da concordare con il R.U.P..
Art. 1.6 - ULTERIORI ATTIVITA’ ED OBBLIGHI RICOMPRESI NEL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE E DISPOSIZIONI PARTICOLARI
1. Il progetto deve soddisfare le eventuali prescrizioni degli Enti competenti coinvolti nell’iter autorizzativo propedeutico alla realizzazione delle opere ed ottenere le relative autorizzazioni.
2. Eventuali prescrizioni o condizioni imposte in occasione dei procedimenti e sub- procedimenti, volti all’approvazione dei progetti, devono essere obbligatoriamente ottemperate dal progettista, a sua cura e spese, senza oneri per l’Amministrazione. In caso di mancato adeguamento nei termini prescritti dall’invito ad adeguarsi, si procede alla risoluzione del contratto per inadempimento dell’Appaltatore, ai sensi dell’articolo 108 del Codice. In tal caso, è dovuto all’Aggiudicatario il compenso per quanto utilmente svolto relativamente alla fase progettuale in merito alla quale sono state apposte prescrizioni.
3. Nell’ottica di realizzare un intervento di qualità e tecnicamente valido, nel rispetto del miglior rapporto fra i benefici e i costi globali di costruzione, manutenzione e gestione, la progettazione deve essere rivolta a principi di sostenibilità ambientale nel rispetto, tra l’altro, della minimizzazione dell’impegno di risorse materiali non rinnovabili, e di massimo riutilizzo delle risorse naturali impegnate dall’intervento e della massima manutenibilità, miglioramento del rendimento energetico, durabilità dei materiali e dei componenti, sostituibilità degli elementi, compatibilità tecnica ed ambientale dei materiali, ed agevole controllabilità delle prestazioni dell’intervento nel tempo.
4. La progettazione oggetto del presente Capitolato è quella del Progetto definitivo ed esecutivo e dovrà assicurare:
● il soddisfacimento dei fabbisogni della collettività;
● la qualità architettonica e tecnico-funzionale dell’opera e quella della sua relazione nel particolare contesto di pregio storico;
● la conformità alle norme ambientali, urbanistiche e di tutela dei Beni culturali e paesaggistici, nonché il rispetto di quanto previsto dalla normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza;
● il rispetto dei vincoli architettonici, idro-geologici, sismici e forestali, nonché degli altri vincoli esistenti;
● il risparmio e l'efficientamento energetico, nonché la valutazione del ciclo di vita e della manutenibilità delle opere;
● la resistenza agli eventi sismici;
● la compatibilità con le eventuali preesistenze archeologiche;
● la razionalizzazione delle attività di progettazione e delle connesse verifiche, attraverso il progressivo uso di metodi e strumenti elettronici specifici, quali quelli di modellazione per l’edilizia e le infrastrutture;
● la compatibilità geologica, geomorfologica e idrogeologica dell'opera;
● accessibilità e adattabilità, secondo quanto previsto dalle disposizioni vigenti in materia di barriere architettoniche.
5. I progetti dovranno essere redatti secondo criteri diretti a salvaguardare i lavoratori nella fase di costruzione e in quella di esercizio, gli utenti nella fase di esercizio, nonché la popolazione delle zone interessate dai fattori di rischio per la sicurezza e la salute.
6. Il progetto dovrà contenere tutti gli elaborati necessari per permettere all’Amministrazione di richiedere l’indizione della Conferenza dei servizi e consentirne la successiva chiusura con esito positivo.
7. L’Aggiudicatario, su richiesta dell’Amministrazione, si impegna a suddividere il progetto in stralci funzionali, senza oneri aggiuntivi.
8. L’Aggiudicatario si impegna a produrre, senza richiedere ulteriori costi, tutti gli stralci dei progetti richiesti da Enti che, a vario titolo, ne faranno domanda.
9. L’Aggiudicatario, inoltre, su richiesta e indicazioni del RUP, dovrà fornire eventuali rendering e presentazioni del progetto, o di parti di esso, in formato Microsoft Power Point ed illustrarle in occasione di momenti di confronto con le amministrazioni interessate dalla realizzazione dell’opera.
10. Resta a completo carico dell’Aggiudicatario ogni onere strumentale, organizzativo, consultivo e quant’altro necessario per l’espletamento delle prestazioni, rimanendo organicamente esterno e indipendente dall’organizzazione dell’Amministrazione.
11. La documentazione progettuale verrà sottoposta, all’attività di verifica e validazione ai sensi dell’art. 26 del Codice. Restano a carico dell’Aggiudicatario, senza nessun onere per l’Amministrazione, tutte le modifiche che si renderanno necessarie per la conclusione positiva di tale verifica.
12. In considerazione delle dimensioni, della complessità e dell’articolazione dei cantieri da attuarsi, nonché della necessità che la sua realizzazione avvenga in tempi quanto più contenuti possibili, la Stazione appaltante si potrà avvalere di una struttura in grado di fornire il supporto tecnico e organizzativo necessario per la verifica dei servizi affidati con la presente gara.
13. Durante lo svolgimento dell’incarico l’Aggiudicatario dovrà, per quanto necessario, rapportarsi con il RUP e/o eventuali collaboratori che provvederà/provvederanno, nell’ambito delle proprie competenze, a fornire le indicazioni specifiche e le linee guida da seguire nello svolgimento delle attività, nonché a verificare e controllare le prestazioni affidate e le attività di sopralluogo.
14. Sono comprese nella prestazione e nell’onorario tutte le attività necessarie all’espletamento dell’incarico affidato, quali l’effettuazione di sopralluoghi o accertamenti, la redazione di verbali, la fornitura di tutte le strumentazioni occorrenti ed anche del personale necessario all’utilizzo.
15. L’incarico professionale è regolato dagli articoli 2222 e seguenti del Codice Civile, non configurandosi in alcun modo rapporto di lavoro dipendente. Per le prestazioni
richieste l’Amministrazione fornirà all’Aggiudicatario, tutto quanto possa facilitare o essere utile nello svolgimento dell’incarico.
16. Qualsiasi ricerca, verifica, accertamento, adeguamento di dati e ottenimento di pareri sono a carico dell’Aggiudicatario al quale, per questo, non verrà riconosciuto alcun compenso aggiuntivo.
17. L’Aggiudicatario dovrà predisporre tutti i richiesti elaborati ed eventuali integrazioni, corredati delle relative copie ed adoperarsi al fine di ottenere, nel più breve tempo possibile, tutti i titoli abilitativi necessari.
18. Il pagamento di eventuali diritti sarà a carico dell’Amministrazione.
19. In particolare, dovranno essere consegnate al Comune n. 3 copie cartacee degli elaborati di progetto firmate in originale dal progettista e dagli eventuali professionisti del gruppo di lavoro; inoltre, tutti gli elaborati progettuali dovranno essere consegnati con formattazione PDF corredati da “firma digitale” su CD, comprensivo anche dei files in formato digitale modificabile (formato dwg Autocad 2000, RVT, AI, PDF, EPS, FXG e SVG per i files grafici e doc-xls-dcf per i files di scrittura).
20. Le copie in formato digitale potranno essere a loro volta riprodotte e firmate dall’Aggiudicatario, a semplice richiesta dell’Amministrazione.
21. In aggiunta dovranno essere fornite e firmate le copie degli elaborati che saranno eventualmente necessarie per il conseguimento di pareri da enti od organi esterni.
22. Il tecnico incaricato si impegna a partecipare e far partecipare eventuali collaboratori a conferenze, convegni e riunioni relative alla prestazione commissionata, senza ulteriore onere finanziario per l'Amministrazione e, nella fattispecie, al percorso partecipativo con la cittadinanza e al gruppo di coordinamento con gli altri professionisti incaricati della progettazione delle altre isole ambientali, al fine di svolgere una progettazione unitaria, riconoscibile e condivisa in relazione gli obiettivi dell’Amministrazione.
Art. 1.7 - DISPOSIZIONI PARTICOLARI RIGUARDANTI L’APPLICAZIONE DEL DNSH
Il principio Do No Significant Harm (DNSH) prevede che gli interventi previsti dai PNRR nazionali non arrechino nessun danno significativo all’ambiente.
Il principio DNSH si basa su quanto specificato nella “Tassonomia per la finanza sostenibile”, adottata per promuovere gli investimenti del settore privato in progetti verdi e sostenibili, nonché contribuire a realizzare gli obiettivi del Green Deal.
La progettazione dovrà rispettare, per ciascun livello, i sei criteri del DNSH per determinare come ogni attività economica contribuisca in modo sostanziale alla tutela dell’ecosistema, “senza arrecare danno a nessuno degli obiettivi ambientali” definiti nel Regolamento (UE)2020/852, così come declinati all’art. 9:
1. Mitigazione dei cambiamenti climatici;
2. Adattamento ai cambiamenti climatici;
3. Uso sostenibile e protezione delle risorse idriche e marine;
4. Transazione verso l’economica circolare, con riferimento anche a riduzione e riciclo dei rifiuti;
5. Prevenzione e riduzione dell’inquinamento dell’aria, dell’acqua o del suolo;
6. Protezione e ripristino della biodiversità e della salute degli ecosistemi.
I nuovi edifici e le relative pertinenze devono essere progettati e costruiti per ridurre al minimo l'uso di energia e le emissioni di carbonio, durante tutto il ciclo di vita; al contempo, va prestata attenzione all’adattamento dell’edificio ai cambiamenti climatici, all’utilizzo razionale delle risorse idriche, alla corretta selezione dei materiali e alla corretta gestione dei rifiuti di cantiere.
I passi da rispettare in fase di progettazione sono indicati nella Scheda 1 e nella Scheda 5 della Guida Operativa relativo al rispetto DNSH, adottata con la Circolare n. 33 del 13/10/2022 della Ragioneria Generale dello Stato, mettendo in atto tutte le prescrizioni relative alle “Costruzioni di nuovi edifici” e “Scheda 5 - Interventi edili e cantieristica generica non connessi con la costruzione/rinnovamento di edifici”.
L’intervento ricade in un Investimento per il quale è stato definito un contributo (nella matrice evidenziato con Regime 1); va prestata attenzione all’adattamento dell’edificio ai cambiamenti climatici, all’utilizzo razionale delle risorse idriche, alla corretta selezione dei materiali e alla corretta gestione dei rifiuti di cantiere.
Le soluzioni realizzative, i materiali ed i componenti utilizzati dovranno garantire il rispetto dei CAM vigenti.
Il progetto dovrà prevedere la compilazione della check list:
- “Scheda 01 - Costruzione di nuovi edifici - Regime 1”;
- “Scheda 5 - Interventi edili e cantieristica generica non connessi con la costruzione/rinnovamento di edifici”.
- “Scheda 12 – “Produzione elettricità da pannelli solari ”.
Inoltre, dovrà essere allegata alle schede documentazione probatoria attestante quanto dichiarato in check list.
A titolo esemplificativo e non esaustivo, si riporta di seguito estratto check list e linee guida DNSH attuali, ma sarà onere dei progettisti ottemperare anche ad eventuali aggiornamenti futuri delle stesse:
Scheda 5
Art. 1.8 - DISPOSIZIONI PARTICOLARI RIGUARDANTI LA SOSTENIBILITA’ AMBIENTALE
Premesso che sempre è onere dell’Aggiudicatario produrre documentazione probatoria
attestante quanto dichiarato per il rispetto degli apparati normativi di seguito menzionati.
Dovranno essere rispettati:
1. i Criteri Ambientali Minimi (CAM) definiti per le varie fasi del processo di individuazione della soluzione progettuale, del prodotto sotto il profilo ambientale lungo tutto il suo ciclo di vita ai sensi dell’art. 34 del D.L. n. 50/2016 e ss.mm.ii., oltre ai requisiti previsti dalla Scheda 1 e 5 della Guida Operativa relativo al rispetto DNSH, adottata con la Circolare n. 33 del 13/10/2022 della Ragioneria Generale dello Stato, mettendo in atto tutte le prescrizioni relative.
Per quanto riguarda i CAM di riferimento in vigore, applicare i criteri relativi a:
● ARREDI PER INTERNI Fornitura, servizio di noleggio e servizio di estensione della vita utile di arredi per interni (approvato con D.M. 23 Giugno 2022 n. 254, in GURI n. 184 del 8 agosto 2022)
● XXXXXX XXXXXX Xxxxxxxx di articoli per l’arredo urbano (approvato con
D.M. 5 febbraio 2015, in G.U. n. 50 del 2 marzo 2015)
● EDILIZIA Affidamento di servizi di progettazione e affidamento di lavori per interventi edilizi (approvato con D.M. 23 giugno 2022 n. 256, in GURI n. 183 del 6 agosto 2022)
● ILLUMINAZIONE PUBBLICA Acquisizione di sorgenti luminose per illuminazione pubblica, l’acquisizione di apparecchi per illuminazione pubblica, l’affidamento del servizio di progettazione di impianti per illuminazione pubblica (approvato con D.M. 27 settembre 2017, in G.U. n. 244 del 18 ottobre 2017)
● ILLUMINAZIONE RISCALDAMENTO RAFFRESCAMENTO PER EDIFICI Affidamento servizi energetici per gli edifici, servizio di illuminazione e forza motrice, servizio di riscaldamento/raffrescamento (approvato con D.M. 7 marzo 2012, in G.U. n. 74 del 28 marzo 2012)
● VERDE PUBBLICO Servizio di gestione del verde pubblico e fornitura prodotti per la cura del verde (approvato con D.M. n. 63 del 10 marzo 2020, in G.U. n. 90 del 4 aprile 2020)
Art. 1.9 - TEMPI E MODALITA’ DI CONSEGNA/ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO
1. Con riferimento alle prestazioni richieste, il termine per lo svolgimento del servizio è come di seguito stabilito:
● Progettazione definitiva entro giorni 90 (novanta) naturali e consecutivi decorrenti dalla data di consegna del servizio successivamente alla stipula del contratto o dalla data del verbale di consegna del servizio in via d’urgenza ai sensi dell’art. 32, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;;
● Progettazione esecutiva entro giorni 90 (novanta) naturali e consecutivi decorrenti dalla data di consegna del servizio successivamente alla stipula del contratto o dalla data del verbale di consegna del servizio in via d’urgenza ai sensi dell’art. 32, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
2. I sopradetti termini potranno essere sospesi per eventuali approfondimenti che l’Amministrazione intenda svolgere o in caso risultasse necessario provvedere alla presentazione di ulteriori approfondimenti presso altri Enti per la loro approvazione.
3. I tempi di svolgimento delle prestazioni non tengono conto dei tempi autorizzativi.
4. Il tecnico incaricato è tenuto a consegnare sempre tutta la documentazione presentata all'Amministrazione mediante lettera di accompagnamento datata e sottoscritta, riportante in elenco il materiale trasmesso.
5. Il RUP ha facoltà di contestare per iscritto l’eventuale inidoneità degli elaborati.
6. Nel caso in cui il progetto redatto dall’Affidatario non fosse meritevole di approvazione e/o non ricevesse i necessari pareri, permessi, autorizzazioni, ecc.. di altri Enti, il Comune potrà risolvere il contratto in danno all’Affidatario.
Art. 1.10 - GARANZIE Il Tecnico affidatario è tenuto a presentare una dichiarazione rilasciata da compagnia di assicurazioni autorizzata all'esercizio del ramo "responsabilità civile generale" nel territorio dell'Unione europea, contenente l'impegno a rilasciare la polizza di responsabilità civile professionale con specifico riferimento ai lavori progettati, efficace a far data dall'approvazione del progetto esecutivo posto a base di gara.
1. Tale polizza deve essere presentata all’Amministrazione committente entro o contestualmente all’approvazione del progetto posto a base di gara, con validità dalla data di approvazione di quest’ultimo, per i rischi di responsabilità professionale derivanti dallo svolgimento delle attività di competenza dell’Aggiudicatario e deve, inoltre, comprendere i rischi derivanti da errori od omissioni nella redazione del progetto che abbiano determinato a carico dell’Amministrazione committente nuove spese di progettazione o maggiori costi.
In caso di errori od omissioni progettuali, l’Amministrazione committente può richiedere al tecnico di progettare nuovamente i lavori, senza ulteriori costi ed oneri, a scomputo parziale o totale degli indennizzi garantiti dalla polizza assicurativa.
3. La polizza di cui ai commi 2 e 3 deve prevedere un massimale di garanzia non inferiore ad euro 2.500.000,00 compresi- entro il limite del 20% del valore delle opere progettate- le eventuali nuove spese di progettazione e i maggiori costi che si possano determinare a carico della Stazione Appaltante.
La comprova di tale requisito è fornita mediante l’esibizione della relativa polizza.
4. La mancata presentazione della dichiarazione o della polizza assicurativa nei termini previsti esonera l’Amministrazione committente dal pagamento dei corrispettivi dovuti.
Art. 1.11 - MODALITA’ DI PAGAMENTO ED ASSUNZIONE OBBLIGHI DI TRACCIABILITA’ EX L. N. 136/2010 E SS.MM.II.
1. Nei casi in cui in cui l’operatore economico si avvalga di uno o più soggetti qualificati alla realizzazione del progetto, il Comune di Carpi, ai sensi dell’art. 59, comma 1- quater, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., corrisponderà direttamente al progettista la quota del compenso corrispondente agli oneri di progettazione indicati espressamente in sede di offerta, al netto del ribasso d’asta, previa approvazione del progetto e previa presentazione dei relativi documenti fiscali del progettista indicato o raggruppato.
2. I pagamenti sono disposti a seguito di emissione di fattura redatta secondo le norme in vigore. Le fatture potranno essere emesse solo dopo il ricevimento di specifica comunicazione da parte del RUP e verranno liquidate solo dopo la verifica della regolarità contributiva e assicurativa dell’Affidatario.
3. Le fatture emesse dal progettista dovranno contenere obbligatoriamente le seguenti informazioni:
- CUP;
- CIG;
- C/C dedicato;
- Numero IMPEGNO;
- Indicazione del progetto identificato con:
∙ PNRR
∙ Titolo dell’intervento (descrizione dell’intervento indicata nel CUP)
∙ Missione
∙ Componente
∙ Investimento / Iniziativa
(solo nel caso di intervento cofinanziato) Dovranno essere fatturate separatamente le spese finanziate a valere su risorse PNRR da quelle finanziate con risorse di bilancio del soggetto attuatore, secondo le indicazioni che saranno puntualmente comunicate al soggetto realizzatore in sede di stipula del contratto (la distinzione è data da Impegni diversi).
4. Le fatture elettroniche del PNRR devono essere inviate al CUU dedicato al PNRR: CUU PNRR per il Comune di Carpi: Q46PVQ;
5. Le fatture che non rispettano i requisiti sopra esposti verranno rifiutate o dovranno essere stornate da note di credito per essere riemesse corrette.
6. Il compenso previsto per le attività oggetto dell’incarico è stato considerato al netto dell’IVA da prevedersi nei termini di legge e degli oneri previdenziali. L’ammontare del corrispettivo (al lordo del ribasso offerto) include il rimborso delle spese e dei compensi accessori.
7. L’onorario sarà corrisposto al professionista come segue:
A) progettazione definitiva:
• 100% all’ approvazione del progetto;
- (nel caso di operatori economici tenuti a presentare la documentazione di cui all’art. 7, punto 29 e 30, del presente Capitolato):
✔ 90% all’approvazione del progetto;
✔ il restante 10% a saldo, da svincolare con la presentazione della documentazione di cui all’art. 7, punto 29 e 30, del presente Capitolato.
B) progettazione esecutiva:
• 100% all’ approvazione del progetto;
- (nel caso di operatori economici tenuti a presentare la documentazione di cui all’art. 7, punto 29 e 30, del presente Capitolato):
✔ 90% all’approvazione del progetto;
✔ il restante 10% a saldo, da svincolare con la presentazione della documentazione di cui all’art. 7, punto 29 e 30, del presente Capitolato.
8. In base a quanto previsto dal D.Lgs. 09/11/2012, n. 192, la decorrenza dei termini di pagamento delle fatture sarà subordinata agli adempimenti e alle verifiche concernenti l'idoneità soggettiva del contraente a riscuotere somme da parte della P.A., come prescritte dalla normativa vigente, ed alla sussistenza in generale dei presupposti condizionanti l'esigibilità del pagamento, ivi compreso l'assolvimento degli obblighi in materia di tracciabilità.
9. Nel caso di risoluzione del contratto, l'onorario è commisurato all'importo complessivo del servizio sulle prestazioni effettivamente eseguite.
10. Nessun compenso o indennizzo spetta al Professionista, per eventuali prestazioni non espletate, nel caso in cui le prestazioni, per qualsiasi motivo non siano comunque iniziate.
Art. 1.12 - INTEGRAZIONI E MODIFICHE DEGLI ELABORATI
1. Il tecnico incaricato s’impegna ad apportare agli elaborati consegnati tutte le modifiche e/o integrazioni richieste dall’Amministrazione o dal RUP, rimanendo comunque ferma la necessità di assicurare:
✔ la qualità dell’opera e la rispondenza alle finalità relative;
✔ la conformità alle norme vigenti;
✔ il soddisfacimento dei requisiti essenziali, definiti dal quadro normativo nazionale comunitario.
2. Qualora le modifiche comportino cambiamenti nell’impostazione progettuale determinate da nuove o diverse esigenze, al tecnico incaricato spettano le ulteriori competenze economiche in relazione all’incidenza della tipologia ed entità della variante richiesta. La richiesta di tali modifiche o integrazioni potrà comportare un prolungamento del termine di consegna degli elaborati indicati nell’art. 1.5, da concordare tra le parti. Quanto previsto dal presente articolo non si applica al caso di varianti rese necessarie dall’inosservanza, nella redazione del progetto, delle leggi e dai regolamenti e norme richiamate dal presente Capitolato. In caso di errori o omissioni progettuali, i titolari dell’incarico saranno responsabili per i danni subiti dalla Stazione appaltante. Il tecnico incaricato, in caso di accertati errori ed omissioni nella redazione del progetto, ha l’obbligo di progettare nuovamente i lavori senza alcun costo od onere aggiuntivo per l’Amministrazione.
Art. 1.13 - PROPRIETA’ DEL PROGETTO, OBBLIGO DI RISERVATEZZA E TUTELA DEI DATI
1. I diritti di proprietà e/o di utilizzazione e sfruttamento economico del progetto rimarranno di titolarità esclusiva della Stazione appaltante che potrà, quindi, disporne, senza alcuna restrizione, la pubblicazione, la diffusione, l’utilizzo, la vendita, la duplicazione e la cessione anche parziale.
2. Gli elaborati realizzati ed i materiali prodotti in esecuzione del presente Capitolato, sono di proprietà esclusiva del Comune di Carpi.
3. Il progetto e tutti i relativi elaborati resteranno di proprietà della Stazione appaltante, fatto salvo quanto previsto dagli artt. 2575 e seguenti del Codice Civile e dalla Legge 22/05/1941 n. 633, la quale potrà, a suo insindacabile giudizio, darvi o meno esecuzione ed anche introdurre nel modo e con i mezzi che riterrà più opportuni, tutte quelle varianti ed aggiunte che ritiene necessarie, senza che il Professionista, preventivamente sentito, possa sollevare eccezioni di sorta, sempre che le modifiche non determinino una modificazione sostanziale del progetto stesso.
4. L'Affidatario dovrà mantenere riservata e non dovrà divulgare a terzi, ovvero impiegare in modo diverso da quello occorrente per realizzare l'oggetto dell'incarico, qualsiasi informazione relativa al progetto che non fosse resa nota direttamente o indirettamente dalla Stazione appaltante o che derivasse dall'esecuzione delle opere progettate.
5. Detto impegno si estende a qualsiasi cambiamento o proposta di cambiamento, sempre inerente all'incarico, o a qualsiasi dato o elaborato, oppure a qualsiasi disegno o mappa o piano forniti dalla Stazione appaltante o che siano stati preparati dall'Affidatario per essere impiegati dalla Stazione appaltante.
6. Quanto sopra, salvo la preventiva approvazione alla divulgazione da parte della Stazione appaltante, avrà validità fino a quando tali informazioni non siano di dominio pubblico.
7. L’Affidatario non potrà effettuare alcuna pubblicazione o altra divulgazione di tali informazioni e dati, né di quanto abbia costituito oggetto della prestazione, senza aver sottoposto i testi relativi alla Stazione appaltante e averne ottenuto il consenso scritto.
8. L'Affidatario potrà citare nelle proprie referenze e nel proprio curriculum il servizio svolto per la Stazione appaltante, eventualmente illustrandolo con disegni, purché tale citazione non violi l'obbligo di riservatezza del presente articolo.
9. Relativamente ai dati personali di cui entrerà in possesso, ne è responsabile ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii..
10. I dati, gli elementi ed ogni informazione acquisita in sede di selezione, sono utilizzati dalla Stazione appaltante esclusivamente ai fini del procedimento di gara e dell’individuazione del soggetto affidatario, garantendo l’assoluta sicurezza e riservatezza anche in sede di trattamento con sistemi automatici e manuali.
11. E’ facoltà della Stazione appaltante richiedere al/ai Progettista/i affidatario/i ogni integrazione necessaria ai fini della candidatura del Progetto a bandi pubblici di finanziamento dello stesso.
Art. 1.14 - Ammontare dell'appalto integrato e classificazione dei servizi di progettazione e dei lavori
L’importo complessivo delle attività costituenti l’appalto integrato (progettazione definitiva ed esecutiva, coordinamento della sicurezza ed esecuzione lavori) è pari a netti € 3.356.236,73, oltre IVA e contributo C.N.P.A.I.A.
Per l’esecuzione dei lavori è stato stimato un importo netto complessivo pari a € 3.193.675,71, di cui € 3.094.647,01 per importo soggetto a ribasso, oltre ad € 99.028,70 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso. Il corrispettivo netto stimato delle prestazioni soggette a ribasso relative alla progettazione definitiva ed esecutiva e al coordinamento della sicurezza è pari ad 162.561,02 €. Tale importo è stato calcolato con riferimento ai criteri fissati dal decreto del Ministero della Giustizia 17 giugno 2016 “Approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell'art. 24, comma 8, del D.Lgs. n. 50 del 2016”.
Art. 2.1 - QUADRO ECONOMICO DEI LAVORI
A) Lavori a base d'Appalto: | |
1 Spese tecniche per DEF+ESE+CSP | 162.561,02 € |
2 Lavori a corpo | € 3.094.647,01 |
3 Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso | € 99.028,70 |
Totale lavori a base d'appalto | € 3.356.236,73 |
B) Somme a disposizione dell'Xxx.xx: | |
1 imprevisti | € 71.395,96 |
2 allacciamenti pubblici servizi | 5.000,00 € |
3,1 spese tecniche per PFTE (compresi oneri previdenziali) | 81.741,15 € |
3,2 Oneri previdenziali per progettazione definitva, esecutiva e coordinamento sicurezza in progettazione | 6.502,44 € |
3,3 spese tecniche, coordinamento sicurezza , direzione lavori, catasto (compresi oneri previdenziali) | € 125.124,71 |
3,4 spese tecniche, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico, APE (compresi oneri previdenziali) | € 53.298,66 |
4 spese per pubblicità e autorità vigilanza | € 100,00 |
5 per spese per accertamenti di laboratorio | € 5.000,00 |
spese per personale dipendente a tempo determinato 6 per attività tecnico-operative finalizzate alla realizzazione del progetto D.L. n. 80/2021 | € 0,00 |
7 incentivo funzioni tecniche art. 113 D. Lgs. 50/2016 | € 63.873,51 |
8 IVA 10% su A2 A3 IVA 22% su A1 B1-2-3-4-5 e xxx.xx | € 431.726,84 |
Totale somme a disposizione dell'Xxx.xx | € 843.763,27 |
IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA | € 4.200.000,00 |
Al fine di determinare l'importo di gara, ha inoltre individuato i costi della manodopera sulla base di quanto previsto all'articolo 23, comma 16, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., per un totale di: € 526.849,53
Art. 2.2 - CATEGORIE DI LAVORO PREVISTE NELL'APPALTO
1. Le categorie di lavoro previste nell’appalto sono le seguenti:
a) CATEGORIA PREVALENTE:
Categoria OS13 (Strutture prefabbricate in cemento armato) per Euro 1.219.598,44 (diconsi Euro unmilioneduecentodiciannovemilacinquecentonovantotto/44), di cui:
□ Euro 37.817,01 (diconsi Euro trentasettemilaottocentodiciasette/01) per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d’asta;
□ Euro 1.181.781,43 (diconsi Euro unmilionecentoottantunomilasettecentottantuno /43) per lavorazioni soggette a ribasso.
Nei lavori relativi alla categoria prevalente rientrano le seguenti attività di cui all’art. 1, comma 53, della L. n. 190/2012 (white list):
a) estrazione, fornitura e trasporto di terra e materiali inerti;
b) confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e di bitume;
c) noli a freddo di macchinari;
d) fornitura di ferro lavorato;
e) noli a caldo;
(lavorazioni di importo > 10% dell’importo complessivo o > 150.000 Euro)
b) CATEGORIE SCORPORABILI:
Categoria OG1 (Edifici civili e industriali) per Euro 1.099.961,74 (diconsi Euro unmilionenovantanovemilanovecentosessantuno/74) di cui:
a) Euro 34.107,34 (diconsi Euro trentaquattromilacentosette/34) per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d’asta;
Euro 1.065.854,40 (diconsi Euro unmilionesessantacinquemilaottocentocinquantaquattro/40) per lavorazioni soggette a ribasso;
Categoria OG9 (Impianti per la produzione di energia elettrica) per Euro 222.216,62 (diconsi Euro duecentoventiduemiladuecentosedici/62) di cui:
a) Euro 6.890,44 (diconsi Euro seimilaottocentonovanta/44) per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d’asta;
Euro 215.326,18 (diconsi Euro duecentoquindicimilatrecentoventisei/18) per lavorazioni soggette a ribasso;
Categoria OS3 (Impianti idrico-sanitario, cucine, lavanderie) per Euro 160.461,74 (diconsi Euro centosettantamilaquattrocentosessantuno/74) di cui:
b) Euro 4.975,56 (diconsi Euro quattromilanovecentosettantacinque/56) per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d’asta;
Euro 155.486,18 (diconsi Euro centocinquantacinquemilaquattrocentoottantasei/18) per lavorazioni soggette a ribasso;
Categoria OS28 (Impianti termici e di condizionamento) per Euro 342.661,28 (diconsi Euro trecentoquarantaduemilaseicentosessantuno/28) di cui:
c) Euro 10.625,16 (diconsi Euro diecimilaseicentoventicinque/16) per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d’asta;
Euro 332.036,12 (diconsi Euro trecentotrentaduemilatrentasei/12) per lavorazioni soggette a ribasso;
Nei lavori relativi alla categoria OG1 rientrano le seguenti attività di cui all’art. 1, comma 53, della L. n. 190/2012 (white list):
a) estrazione, fornitura e trasporto di terra e materiali inerti;
b) confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e di bitume;
c) noli a freddo di macchinari;
d) fornitura di ferro lavorato;
e) noli a caldo;
(lavorazioni SIOS di importo anche < al 10% dell’importo lavori e ad € 150.000,00 ai sensi dell'art. 3, lett. 00-ter), del Codice dei contratti)
c) CATEGORIE SCORPORABILI SIOS
(D.M. 10 novembre 2016, n. 248 “Regolamento recante individuazione delle opere per le quali sono necessari lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica e dei requisiti di specializzazione richiesti per la loro esecuzione, adottato ai sensi dell'articolo 89, comma 11, del D.Lgs. 50/2016”)
Categoria OS30 (Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi) per Euro 148.775,91 (diconsi Euro centoquarantottomilasettecentosettantacinque/91) di cui:
a) Euro 4.613,21 (diconsi Euro quattromilaseicentotredici/21) per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d’asta;
Euro 144.162,70 (diconsi Euro centoquarantaquattromilacentosessantadue/70) per lavorazioni soggette a ribasso;
Art. 2.3 - CATEGORIE DI SERVIZI PREVISTE NELL'APPALTO
La progettazione definitiva ed esecutiva da realizzare ha un importo totale posto a base di gara pari a quanto di seguito riportato:
Descrizione servizi/beni | CPV | Importo € |
Progettazione definitiva | 71240000-2 | € 48.654,15 |
Progettazione esecutiva | 71240000-2 | € 85.265,44 |
Coordinamento sicurezza progettazione | 71240000-2 | € 28.641,43 |
Importo totale a base di gara | € 162.561,02 |
L’importo a base di gara è al netto di oneri previdenziali e assistenziali e IVA.
L’importo a base di gara è stato calcolato ai sensi del decreto Ministro della giustizia 17 giugno 2016 “Approvazione delle Tabelle dei corrispettivi commisurati a livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell’art. 24, comma 8, del Codice” (in seguito: D.M. 17/06/2016).
Si riporta, nella successiva tabella, l’elenco dettagliato delle prestazioni e dei relativi corrispettivi [cfr. Linee Guida n. 1, parte III, par. 2.2].
Categoria e ID delle opere | L. 143/49 (Corrispondenza) | G (grado di complessità) | Importo delle opere | Importo | Spese e oneri 16% |
E.12 | I/d | 1,15 | € 1.099.961,73 | € 46.496,29 | € 7.441,37 (5,31%) |
All. 2.2 | Capitolato Speciale d’Xxxxxxx | xxx. 00/00 |
X.00 | X/x | 0,95 | € 1.219.598,43 | € 51.416,80 | € 8.226,15 (5,87%) |
IA.01 | III/a | 0,75 | € 160.461,74 | € 6.894,06 | € 1.107,10 (0,79%) |
IA.02 | III/b | 0,85 | € 342.661,28 | € 13.479,55 | € 2.158,14 (1,54%) |
IA.04 | III/c | 1,3 | € 370.992,53 | € 21.852,11 | € 3.489,46 (2,49%) |
Somma | € 3.193.675,71 | € 140.138,81 | € 22.422,21 (100%) | ||
Totale comprensivo di spese forfettarie 16% | € 162.561,02 |
L’ intervento è finanziato con fondi a valere sulle risorse PNRR, di cui al Regolamento UE 2021/241, Missione 5 – Componente 2 – Misura 3 – Investimento 3.1 – Sport e inclusione sociale – Cluster 1 e con fondi del bilancio comunale a titolo di compartecipazione alla spesa da parte del soggetto attuatore.
Art. 3 - Modalità di stipulazione del contratto
1. Il contratto è stipulato a corpo.
2. L’importo del contratto, come determinato in seguito all’offerta complessiva in sede di gara, resta fisso e invariabile, senza che possa essere invocata da alcuna delle parti contraenti, per tali lavori, alcuna successiva verificazione sulla misura o sul valore attribuito alla quantità di detti lavori.
3. Non hanno efficacia negoziale le quantità indicate dall’Amministrazione aggiudicatrice negli atti progettuali essendo obbligo esclusivo del concorrente sia il controllo e la verifica preventiva della completezza e della congruità delle voci e delle quantità indicate dalla stessa Stazione appaltante, sia la formulazione dell’offerta sulla sola base delle proprie valutazioni qualitative e quantitative, assumendone i rischi.
4. In caso di impiego, in sede di esecuzione, di lavorazioni o di quantità maggiori rispetto a quelle previste in sede progettuale, il prezzo globale dovuto resta fisso ed invariabile e l’Appaltatore è gravato di tutti i maggiori costi ed oneri che ne dovessero derivare. Il prezzo globale dovuto resta fisso ed invariabile anche nel caso in cui vengano impiegate, in quanto necessarie, lavorazioni che sono previste nel solo computo metrico, ma non figurano negli elaborati progettuali, ovvero siano presenti negli elaborati progettuali, ma non sono previste nel computo metrico. Nel caso di impiego, in sede di esecuzione, di minori lavorazioni rispetto a quelle previste in sede progettuale, siano esse previste sia nel computo metrico che negli elaborati progettuali ovvero solamente nel computo metrico, l’Amministrazione si riserva di approntare una variante in diminuzione a stralcio di quanto non necessario.
3. CAPO 2 – DISCIPLINA CONTRATTUALE
Art. 4 - Interpretazione del contratto e del capitolato speciale d’appalto e disciplina di riferimento
1. In caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto vale la soluzione più aderente alle finalità per le quali il lavoro è stato progettato e comunque quella meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza e buona tecnica esecutiva.
2. In caso di norme del Capitolato speciale tra loro non compatibili o apparentemente non compatibili, trovano applicazione in primo luogo le norme eccezionali o quelle che fanno eccezione a regole generali, in secondo luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative regolamentari ovvero all’ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di maggior dettaglio e, infine, quelle di carattere ordinario.
3. L’interpretazione delle clausole contrattuali, così come delle disposizioni del Capitolato speciale d’appalto, deve essere fatta tenendo conto delle finalità del contratto e dei risultati ricercati con l’attuazione del progetto approvato; per ogni altra evenienza trovano applicazione gli articoli 1362, 1363, 1364, 1365, 1366, 1367, 1368, comma 1, e 1369 del Codice civile.
4. Ai fini del contratto si assumono le seguenti definizioni:
- con il termine “appaltatore” si intende l'operatore economico affidatario dell'appalto;
- con il termine “appalto” si intende il contratto di appalto.
Art. 4-bis - Rispetto delle condizionalità PNRR
1. L’Appaltatore è tenuto a rispettare i tempi di realizzazione dell’opera indicate all’art. 10 del presente Capitolato e a consegnare alla Stazione appaltante i prodotti/output previsti dalla normativa vigente, dai documenti progettuali, dal presente Capitolato e dal contratto di appalto, al fine di assicurare il rispetto degli obiettivi intermedi e finali (milestone e target) e, più in generale, tutte le condizionalità associate al presente Intervento in quanto finanziato con risorse a valere su fondi PNRR. L’Appaltatore è obbligato, altresì, a comunicare tempestivamente alla Stazione appaltante gli esiti del monitoraggio in itinere del corretto avanzamento dell’attuazione delle attività per la precoce individuazione di scostamenti e la messa in campo di azioni correttive che assicurino l’effettività realizzabilità dei target e milestones suddetti.
2. L’Appaltatore assicura la condivisione di tutte le informazioni ed i documenti necessari che possano consentire al Comune di Carpi la comprova del contributo agli indicatori comuni applicabili, del conseguimento dei target, delle milestone, del contributo all’indicatore comune e ai tagging ambientali e digitali associati al progetto, nonché un’informazione tempestiva degli eventuali ritardi nell’attuazione delle attività oggetto del presente Capitolato.
3. L’Appaltatore provvede alla conservazione di tutti gli elementi di monitoraggio, verifica e controllo, nella sua disponibilità, in funzione degli obblighi di conservazione gravanti sull’Autorità Responsabile e sull’Amministrazione secondo quanto a tal fine previsto dalla circolare MEF-RGS dell’11 agosto 2022, n. 30.
4. L’Appaltatore è tenuto al rispetto degli obblighi derivanti da quanto indicato negli Atti Programmatici della Misura in riferimento al Council Implementing Decision (CID) ed all’Operational Arrangements (OA) incluso il contributo programmato, alle milestone e target della misura di riferimento.
Le milestone e i target associati al presente Intervento sono quelle riportate nella tabella in calce al presente Capitolato.
5. Il contributo ai tagging ambientali e digitale è il seguente: 40.
6. Il mancato rispetto del termine finale di ultimazione dei lavori, nonché dei tempi intermedi di cui al precedente comma 1 comporta l’applicazione delle penali per ritardo di cui all’art. 13, comma 1, lett. b), del presente Capitolato.
7. Il mancato rispetto degli obblighi di cui al presente articolo determina l’applicazione della penale di cui all’art. 13, comma 1, lett. c), del presente Capitolato. Esso costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 1456 del Codice civile. La Stazione appaltante, in tali casi, può comunque pretendere il risarcimento degli ulteriori danni.
Art. 4-ter - Disposizioni particolari riguardanti l’appalto – disposizioni relative a pari opportunità e inclusione lavorativa disabili di cui al D.L. n. 77/2021 convertito in Legge n. 108/2021
Le clausole di occupazione previste nel PNRR (art. 47 della L. n. 108/2021) si intendono completamente richiamate e applicate al Capitolato di affidamento al quale si rimanda. Di seguito vengono sinteticamente richiamate.
1. Trattandosi di appalto finanziato con fondi a valere sulle risorse PNRR, l’Appaltatore tenuto alla redazione del rapporto sulla situazione del personale ai sensi dell’art. 46 del D.Lgs. n. 198/2006 in quanto occupa un numero superiore a cinquanta dipendenti, deve produrre in sede di presentazione dell’offerta copia dell’ultimo rapporto biennale sulla situazione del personale di cui al suddetto art. 46 con attestazione della sua conformità a quello trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali ed alla consigliera e al consigliere regionale di parità oppure in caso di inosservanza dei termini di cui al comma 1 del medesimo art. 46, con attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali ed alla consigliera e al consigliere regionale di parità.
2. L’Appaltatore che non è tenuto alla redazione del rapporto sulla situazione del personale ai sensi dell’art. 46 del D.Lgs. n. 198/2006 e che occupa un numero pari o superiore a
quindici dipendenti e non superiore a cinquanta, entro sei mesi dalla stipulazione del contratto, è tenuto a consegnare alla stazione appaltante una relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell’intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta. La relazione deve essere corredata dall’attestazione dell’avvenuta trasmissione della stessa alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità. La mancata produzione della relazione comporta, oltre all’applicazione delle penali di cui all’art. 13, comma 1, lett. b), del presente Capitolato, l’impossibilità per l’operatore economico di partecipare, in forma singola ovvero in raggruppamento temporaneo, per un periodo di 12 mesi ad ulteriori procedure di affidamento afferenti agli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal Regolamento (UE) 2021/240 del Parlamento europeo e del Consiglio del 10/2/2021 e dal regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12/02/2021, nonché dal PNC.
3. L’Appaltatore che occupa un numero pari o superiore a quindici dipendenti, entro sei mesi dalla stipulazione del contratto, è, altresì, tenuto a consegnare alla stazione appaltante la certificazione di cui all’articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68 e una relazione relativa all’assolvimento degli obblighi di cui alla medesima legge e alle eventuali sanzioni e provvedimenti disposti a suo carico nel triennio antecedente la data di scadenza di presentazione delle offerte per la partecipazione all’affidamento del presente appalto. La relazione deve essere corredata dall’attestazione dell’avvenuta trasmissione della stessa alle rappresentanze sindacali aziendali. La violazione dei suddetti obblighi comporta l’applicazione delle penali di cui all’art. 13, comma 1, lett. b), del presente Capitolato.
4. Tutte le imprese partecipanti alla procedura di gara, al momento della presentazione dell'offerta, devono, a pena di esclusione, assumersi l’obbligo di assicurare, in caso di aggiudicazione del contratto, una quota pari almeno al 30 per cento delle assunzioni (necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali) all'occupazione giovanile ed all’occupazione femminile.
5. Il ritardo nell’adempimento degli obblighi di cui ai commi 2 e 3 comporta l’applicazione della penale di cui all’art. 13, comma 1, lett. b), del presente Capitolato.
5-bis. Il mancato rispetto degli obblighi di cui al comma 4, comporta l’applicazione della penale di cui all’art. 13, comma 1, lett. c), del presente Capitolato, fermo restando il risarcimento degli ulteriori danni.
6. L’obbligo assunzionale di cui al presente articolo è riferibile anche alle prestazioni che il soggetto realizzatore esegue tramite subappalto o avvalimento purché rientranti all’interno del perimetro del contratto aggiudicato o per le attività ad esso connesse e strumentali.
Art. 4-quater - Disposizioni particolari riguardanti l'applicazione del DNSH
1. Al fine di dare puntuale applicazione al principio DNSH, l’operatore economico aggiudicatario è tenuto al rispetto dei criteri di cui al Regolamento UE 2020/852 “Tassonomia per la finanza sostenibile”, alle schede di riferimento elaborate in relazione alla Misura su cui è finanziato l’intervento di cui al presente Capitolato speciale, nonché degli obblighi dettagliatamente descritti negli elaborati progettuali:
22-004_01-PFTE-1.1-00 Relazione generale 22-004_01-PFTE-1.2-00 Relazione tecnica
22-004_01-PFTE-1.3-00 Relazione di verifica preventiva dell'interesse archeologico 22-004_01-PFTE-1.4-00 Relazione di sostenibilità dell'opera
22-004_01-PFTE-1.5-00 Relazione preliminare e piano preliminare di monitoraggio
geotecnico e strutturale
22-004_01-PFTE-1.6-00 Prime indicazioni per la stesura dei piani di sicurezza e di
coordinamento
22-004_01-PFTE-1.7-00 Prime indicazioni di progettazione antincendio 22-004_01-PFTE-1.8-00 Piano di manutenzione
22-004_01-PFTE-2.1-00 Computo estimativo
22-004_01-PFTE-2.2-00 Capitolato speciale d'appalto 22-004_01-PFTE-2.3-00 Cronoprogramma
22-004_01-PFTE-2.4-00 Quadro economico di progetto 22-004_01-PFTE-2.5-00 Schema di contratto
22-004_01-PFTE-3.1-00 Piano preliminare di monitoraggio ambientale
22-004_01-PFTE-3.2-00 Piano preliminare di valutazione impatto acustico e verifica dei
requisiti acustici passivi
22-004_01-PFTE-4.1-00 Corografia - scala 1:10.000
22-004_01-PFTE-4.2-00 Planimetria stato attuale e rilievo planoaltimetrico – scala 1:100
22-004_01-PFTE-4.3-00 Planimetria Stato di progetto – scala 1:000 00-000_01-PFTE-4.4-00 Sezioni - scala 1:100
22-004_01-PFTE-4.5-00 Prospetto opere in progetto – scala 1:000 00-000_01-PFTE-4.6-00 Planivolumetrico e fotoinserimento
22-004_01-PFTE-4.7-00 Particolari costruttivi architettonici 22-004_01-PFTE-4.8-00 Strutture: Pianta fondazioni
22-004_01-PFTE-4.9-00 Strutture: Pianta copertura
22-004_01-PFTE-4.10-00 Schemi funzionali dell’impianto elettrico
22-004_01-PFTE-4.11-00 Schemi funzionali impianto climatizzazione 22-004_01-PFTE-4.12-00 Schemi funzionali dell’impianto idrico fognario 22-004_01-PFTE-4.13-00 Planimetria antincendio
2. L’Appaltatore, ai fini della dimostrazione del rispetto degli obblighi suddetti, in occasione della presentazione dello Stato di Avanzamento Lavori (SAL), dovrà produrre una sintetica relazione che indichi le misure adottate – relativamente alle lavorazioni eseguite per la corrispondente fase di esecuzione dell’opera – al fine di adempiere ai vincoli DNSH e un’attestazione/autodichiarazione sulla conformità delle spese sostenute. Il soggetto attuatore procederà alle verifiche in ordine alle condizioni dichiarate dal soggetto
realizzatore in sede di acquisizione dei SAL e propedeuticamente al pagamento delle somme.
3. Il mancato rispetto, da parte del soggetto realizzatore, degli obblighi imposti dal rispetto del principio DNSH in termini utili per l’emissione dei SAL come da cronoprogramma determina la sospensione dei pagamenti, in forma automatica, da parte del soggetto attuatore e comporta, altresì, l’applicazione della penale di cui all’art. 13, comma 1, lett. c), del presente Capitolato; è causa, infine, di risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 1456 del Codice civile.
Art. 5 - Documenti che fanno parte del contratto
1. Formano, a tutti gli effetti, parte integrante e sostanziale del Contratto d’appalto le norme ed i documenti di seguito elencati e di cui l’Appaltatore dichiara di avere preso particolareggiata e perfetta conoscenza:
- il capitolato generale d'appalto approvato con Decreto ministeriale 14/04/2000 n. 145 per quanto non in contrasto con il presente Capitolato speciale o non previsto da quest'ultimo;
- il presente Capitolato speciale d’appalto;
- il piano di sicurezza e di coordinamento ed il piano generale di sicurezza redatti ai sensi del D.Lgs. n. 81 del 2008 e ss.mm.ii.;
- il piano operativo di sicurezza di cui al D.Lgs. n. 81 del 2008 e ss.mm.ii.;
- il Cronoprogramma di cui all'art. 40 del Regolamento generale del D.P.R. 207/2010;
- le garanzie di cui al capo 5 del presente Capitolato speciale;
2. I documenti elencati al comma 1 possono anche non essere materialmente allegati, ad eccezione del Capitolato speciale a condizione che siano conservati dall'amministrazione aggiudicatrice e controfirmati dall'Appaltatore.
Art. 6 - Disposizioni generali
1. La sottoscrizione del contratto e dei suoi allegati da parte dell’Appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e accettazione delle norme vigenti in materia di lavori pubblici, delle norme che regolano il presente appalto, nonché del progetto e delle condizioni che attengono all’esecuzione dell’opera.
2. Per chiarezza, si elencano i principali atti normativi di riferimento per il contratto:
- D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 e D.M. n. 145/2000 e ss.mm.ii. per le parti tuttora vigenti;
- D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii..
3. La sottoscrizione del contratto e dei suoi allegati da parte dell’Appaltatore equivale, altresì, a dichiarazione della sussistenza delle condizioni che consentono l’immediata esecuzione dei lavori.
4. L’Impresa assume la responsabilità delle dichiarazioni rese in sede di giustificazione dei prezzi di offerta in quanto esse attengono all’organizzazione dell’appalto ed alla
gestione del cantiere a proprio rischio; conseguentemente, l’Impresa medesima è gravata di ogni conseguenza, onere e spesa derivanti dalla mancata realizzazione o avveramento, anche parziale, dei presupposti e/o delle condizioni addotti a sostegno delle predette giustificazioni.
5. L’Appaltatore, a pena di nullità del presente contratto, assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e ss.mm.ii..
4-bis. Le fatture emesse dall’Appaltatore dovranno contenere obbligatoriamente le seguenti informazioni:
1) CUP;
2) CIG;
3) C/C dedicato;
4) Numero IMPEGNO;
5) Indicazione del progetto identificato con:
∙ PNRR
∙ Titolo dell’intervento (descrizione dell’intervento indicata nel CUP)
∙ Missione
∙ Componente
∙ Investimento / Iniziativa
(solo nel caso di intervento cofinanziato) Dovranno essere fatturate separatamente le spese finanziate a valere su risorse PNRR da quelle finanziate con risorse di bilancio del soggetto attuatore, secondo le indicazioni che saranno puntualmente comunicate al soggetto realizzatore in sede di stipula del contratto (la distinzione è data da impegni diversi).
Le fatture elettroniche del PNRR devono essere inviate al CUU dedicato al PNRR:
Q46PVQ)
Le fatture che non rispettano i requisiti sopra esposti verranno rifiutate o dovranno essere stornate da note di credito per essere riemesse corrette.
5. L’Appaltatore deve inserire nei contratti stipulati con privati subappaltatori o fornitori di beni e servizi le seguenti clausole, ai sensi della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e ss.mm.ii.:
“Art. (…) (Obblighi del subappaltatore/subcontraente relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari)
1. L’Impresa (…), in qualità di subappaltatore/subcontraente dell’Impresa (…) nell’ambito del contratto sottoscritto con l’Ente (…), identificato con il CIG n. (…)/CUP
n. (…), assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’articolo 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e ss.mm.ii..
2. L’Impresa (…), in qualità di subappaltatore/subcontraente dell’Impresa (…), si impegna a dare immediata comunicazione all’Ente (…) della notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
3. L’Impresa (…), in qualità di subappaltatore/subcontraente dell’Impresa (…), si impegna ad inviare copia del presente contratto all’Ente (…).”
5-bis. L’Appaltatore deve, altresì, inserire nei contratti stipulati con privati subappaltatori o fornitori di beni e servizi tutte le clausole recanti gli obblighi discendenti sul subcontraente in ordine al rispetto delle condizionalità PNRR, rispetto del DNSH, rispetto dei principi trasversali del PNRR e degli ulteriori requisiti connessi alla misura PNRR cui è associato l’intervento (fra cui gli obblighi connessi alla tracciabilità “rafforzata” di cui al comma 4-bis del presente articolo), secondo le disposizioni di legge vigenti ed in attuazione delle disposizioni di cui al presente Capitolato speciale.
6. L’Appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione all’Amministrazione aggiudicatrice ed all'Ufficio territoriale del governo di Modena della notizia dell’inadempimento della propria controparte (subappaltatore/sub-contraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
7. L’Amministrazione verifica i contratti sottoscritti tra l’Affidatario dei lavori ed i subappaltatori e i subcontraenti in ordine all’apposizione della clausola sull’obbligo del rispetto delle disposizioni di cui all’art. 3, comma 9, della L. n. 136/2010 e ss.mm.ii. e, ove ne riscontri la mancanza, rileva la radicale nullità del contratto.
8. Le parti stabiliscono espressamente che il contratto è risolto di diritto (art. 1456 del Codice civile) in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste italiana s.p.a. (art. 3, comma 8, della L. n. 136/2010 e ss.mm.ii.) attraverso bonifici su conti dedicati, destinati a registrare tutti i movimenti finanziari, in ingresso ed in uscita, in esecuzione degli obblighi scaturenti dal presente contratto. Qualora, in conseguenza della rilevata nullità, non fosse possibile effettuare il ripristino senza pregiudizio dell’opera eseguita, l’Amministrazione corrisponderà unicamente le spese documentate nel limite dell’utilità accertata ai sensi dell’art. 2041 del Codice civile.
9. Il contraente comunica all'Amministrazione aggiudicatrice gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste Italiana SPA, dedicati, anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche. La comunicazione all'Amministrazione aggiudicatrice deve avvenire entro sette giorni dall’accensione dei conti correnti dedicati e nello stesso termine il contraente deve comunicare le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Le medesime prescrizioni valgono anche per i conti bancari o postali preesistenti, dedicati successivamente alle commesse pubbliche. In tal caso, il termine decorre dalla dichiarazione della data di destinazione del conto alle commesse pubbliche.
10. Nel rispetto degli obblighi sulla tracciabilità dei flussi finanziari, il bonifico bancario o postale deve riportare, in relazione a ciascuna transazione, il CIG, il codice unico progetto (CUP) e le ulteriori indicazioni di cui al comma 4-bis del presente articolo.
11. Le parti convengono che qualsiasi pagamento inerente il presente contratto rimane sospeso sino alla comunicazione del conto corrente dedicato, completo di tutte le ulteriori
indicazioni di legge, rinunciando conseguentemente ad ogni pretesa o azione risarcitoria, di rivalsa o comunque tendente ad ottenere il pagamento e/o i suoi interessi e/o accessori.
12. Fermo restando l'obbligo di denuncia all'Autorità Giudiziaria, l'Appaltatore si impegna a segnalare tempestivamente all'Amministrazione aggiudicatrice ogni illecita richiesta di denaro o altra utilità ovvero offerta di protezione, nonché ogni tentativo di intimidazione o condizionamento di natura criminale che venga avanzata nel corso dell'esecuzione del contratto nei confronti di un proprio rappresentante, dipendente o agente. L'Appaltatore deve inserire nei contratti di subappalto e nei contratti stipulati con ogni altro soggetto che intervenga a qualunque titolo nell'esecuzione del contratto, la seguente clausola: “Fermo restando l'obbligo di denuncia all'Autorità Giudiziaria, il subappaltatore/subcontraente si impegna a segnalare tempestivamente all'Amministrazione aggiudicatrice ogni illecita richiesta di denaro o altra utilità ovvero offerta di protezione, che venga avanzata nel corso dell'esecuzione del contratto nei confronti di un proprio rappresentante, dipendente o agente.”
Art. 7 - Fallimento e altre vicende soggettive dell’appaltatore
1. In caso di fallimento dell’Appaltatore o di risoluzione del contratto per grave inadempimento del medesimo, l’Amministrazione aggiudicatrice si avvale, impregiudicati i diritti e le azioni a tutela dei propri interessi, delle facoltà previste dagli artt. 108 e 110 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii..
2. Con riferimento alle vicende soggettive dell’Appaltatore, di cui all’art. 106, comma 1, lett. d), n. 2 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., l'Amministrazione aggiudicatrice prende atto della modificazione intervenuta con apposito provvedimento, verificati i requisiti richiesti dalla legge.
3. Eventuali modificazioni delle percentuali di esecuzione dei lavori rispetto alle quote di partecipazione al raggruppamento indicate in sede di gara o in sede di stipulazione del contratto devono essere comunicate tempestivamente all’Amministrazione mediante l’invio dell’atto di modifica redatto nelle stesse forme dell’atto in cui sono contenute le indicazioni originarie e non richiedono la stipulazione di apposito atto aggiuntivo al contratto. La mancata produzione dell’atto di modifica delle quote di partecipazione al raggruppamento sospende il pagamento del corrispettivo, senza diritto per l’Appaltatore al riconoscimento di interessi o altri indennizzi.
Art. 8 - Rappresentante dell’appaltatore e domicilio
1. Nel contratto l’Appaltatore elegge il suo domicilio legale, per tutti gli effetti del contratto, nel luogo ove ha sede l’ufficio della Direzione lavori, ovvero presso gli uffici comunali o lo studio di un professionista o gli uffici di società legalmente riconosciute nel comune ove ha sede l’ufficio di Direzione lavori.
2. L’Appaltatore che non conduce personalmente i lavori ha, altresì, l’obbligo di comunicare le generalità delle persone autorizzate a riscuotere, ricevere e quietanzare le somme ricevute in conto o saldo, anche per effetto di eventuali cessioni di credito preventivamente riconosciute dalla Stazione appaltante.
3. Qualora l’Appaltatore non conduca direttamente i lavori deve depositare presso la Stazione appaltante, ai sensi dell’art. 4 del D.M. n. 145/2000 e ss.mm.ii., il mandato con rappresentanza, conferito con atto pubblico a persona idonea.
4. Tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini ed ogni altra notificazione o comunicazione dipendenti dal contratto di appalto sono fatte dal Direttore dei lavori o dal Responsabile del procedimento, ciascuno relativamente agli atti di propria competenza, a mani proprie dell’Appaltatore o di colui che lo rappresenta nella condotta dei lavori o presso il domicilio eletto ai sensi del comma 1, ovvero avvalendosi degli strumenti informatici come consentito dal Codice dell’amministrazione digitale (D.Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii.).
4. CAPO 3 – TERMINI PER L’ESECUZIONE DEI LAVORI Art. 9 - Consegna e inizio dei lavori
1. L’esecuzione dei lavori ha inizio dopo la stipula del formale contratto, in seguito a consegna, risultante da apposito verbale, da effettuarsi non oltre 45 giorni dalla stipula stessa, previa convocazione dell'esecutore.
2. Se nel giorno fissato e comunicato l’Appaltatore non si presenta a ricevere la consegna dei lavori, viene fissato un termine perentorio, non inferiore a 5 giorni e non superiore a 15 giorni, decorso inutilmente il quale l'Amministrazione aggiudicatrice ha facoltà di risolvere il contratto e di incamerare la cauzione, senza che ciò possa costituire motivo di pretese o eccezioni di sorta da parte dell’Appaltatore. Qualora sia indetta una nuova procedura per l’affidamento del completamento dei lavori, l’Aggiudicatario è escluso dalla partecipazione in quanto l’inadempimento è considerato grave negligenza accertata.
3. E’ facoltà della Stazione appaltante procedere in via d’urgenza, alla consegna dei lavori, anche nelle more della stipulazione formale del contratto, ai sensi dell’articolo 32, comma 8, periodi terzo e quarto, e comma 13, del Codice dei contratti; la D.L. provvede in via d’urgenza su autorizzazione del R.U.P. e indica espressamente sul verbale le lavorazioni da iniziare immediatamente.
4. Le disposizioni sulla consegna di cui al comma 2, anche in via d’urgenza ai sensi del comma 3, si applicano anche alle singole consegne frazionate, in presenza di temporanea indisponibilità di aree ed immobili; in tal caso, si provvede ogni volta alla compilazione di un verbale di consegna provvisorio e l'ultimo di questi costituisce verbale di consegna definitivo anche ai fini del computo dei termini per l’esecuzione, se non diversamente determinati. Il comma 2 si applica limitatamente alle singole parti consegnate, se l’urgenza è limitata all’esecuzione di alcune di esse.
Art. 10 - Termini per la realizzazione e l’ultimazione dei lavori
1. Il tempo di esecuzione dei lavori è stabilito in 539 giorni naturali consecutivi decorrenti dalla data risultante dal verbale di consegna dei lavori.
2. Oltre al termine finale di esecuzione dei lavori possono essere previsti termini intermedi corrispondenti alla presentazione di ciascun SAL in relazione all’andamento delle lavorazioni come indicate nel cronoprogramma lavori, in funzione del conseguimento delle milestone e dei target associati al progetto.
Art. 11 - Sospensioni
1. In caso di forza maggiore, condizioni climatologiche oggettivamente eccezionali od altre circostanze speciali che impediscono in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d’arte, la D.L. d'ufficio o su segnalazione dell’Appaltatore può ordinare la sospensione dei lavori redigendo apposito verbale sentito l'Appaltatore; costituiscono circostanze speciali le situazioni che determinano la necessità di procedere alla redazione di una variante in corso d'opera nei casi previsti dall’articolo 106, comma 1, lettera c), e comma 2, del Codice dei contratti; nessun indennizzo spetta all’Appaltatore per le sospensioni di cui al presente articolo.
2. L’Appaltatore, al fine di permettere all’Ente committente la precoce individuazione di scostamenti e la messa in campo di azioni correttive che assicurino l’effettivo conseguimento dei target e delle milestone del Progetto, ha l’obbligo, senza indugio, di comunicare alla Stazione appaltante ogni circostanza suscettibile di determinare la sospensione dei lavori.
3. Il verbale di sospensione deve contenere:
a) l’indicazione dello stato di avanzamento dei lavori;
b) l'adeguata motivazione a cura della D.L.;
c) l’eventuale imputazione delle cause ad una delle parti o a terzi, se del caso anche con riferimento alle risultanze del verbale di consegna o alle circostanze sopravvenute.
4. Il verbale di sospensione è controfirmato dall'Appaltatore, deve pervenire al R.U.P. entro il quinto giorno naturale successivo alla sua redazione e deve essere restituito controfirmato dallo stesso o dal suo delegato; se il R.U.P. non si pronuncia entro 5 giorni dal ricevimento, il verbale si dà per riconosciuto e accettato dalla Stazione appaltante. Se l'Appaltatore non interviene alla firma del verbale di sospensione o rifiuta di sottoscriverlo, oppure appone sullo stesso delle riserve, si procede a norma degli articoli 107, comma 4, e 108, comma 3, del Codice dei contratti, in quanto compatibili.
5. In ogni caso la sospensione opera dalla data di redazione del verbale, accettato dal
R.U.P. o sul quale si sia formata l’accettazione tacita; non possono essere riconosciute sospensioni, e i relativi verbali non hanno alcuna efficacia, in assenza di adeguate motivazioni o le cui motivazioni non siano riconosciute adeguate da parte del R.U.P.. Il verbale di sospensione ha efficacia dal quinto giorno antecedente la sua presentazione al R.U.P., se il predetto verbale gli è stato trasmesso dopo il quinto giorno dalla redazione oppure reca una data di decorrenza della sospensione anteriore al quinto giorno precedente la data di trasmissione.
6. Non appena cessate le cause della sospensione, la D.L. redige il verbale di ripresa che, oltre a richiamare il precedente verbale di sospensione, deve indicare i giorni di effettiva
sospensione e il conseguente nuovo termine contrattuale dei lavori differito di un numero di giorni pari all’accertata durata della sospensione. Il verbale di ripresa dei lavori è controfirmato dall’Appaltatore e trasmesso al R.U.P.; esso è efficace dalla data della comunicazione all’Appaltatore.
7. Ai sensi dell’articolo 107, comma 2, del Codice dei contratti, se la sospensione o le sospensioni (se più di una) dura/durano per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva prevista dall’articolo 14, o comunque superano 6 (sei) mesi complessivamente, l'Appaltatore può richiedere lo scioglimento del contratto senza indennità; la Stazione appaltante può opporsi allo scioglimento del contratto ma, in tal caso, riconosce al medesimo la rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti, iscrivendoli nella documentazione contabile.
8. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche a sospensioni parziali e riprese parziali che abbiano per oggetto parti determinate dei lavori, da indicare nei relativi verbali; in tal caso, il differimento dei termini contrattuali è pari ad un numero di giorni costituito dal prodotto dei giorni di sospensione per il rapporto tra l’ammontare dei lavori sospesi e l'importo totale dei lavori previsto nello stesso periodo secondo il programma esecutivo dei lavori di cui all’articolo 19.
9. Il R.U.P. può ordinare la sospensione dei lavori per cause di pubblico interesse o particolare necessità; l'ordine è trasmesso contemporaneamente all'Appaltatore e alla D.L. ed ha efficacia dalla data di emissione.
10. Lo stesso R.U.P. determina il momento in cui sono venute meno le ragioni di pubblico interesse o di particolare necessità che lo hanno indotto ad ordinare la sospensione dei lavori ed emette l’ordine di ripresa, trasmesso tempestivamente all’Appaltatore e alla D.L..
11. Per quanto non diversamente disposto, agli ordini di sospensione e di ripresa emessi dal R.U.P. si applicano le disposizioni del presente articolo, commi 3, 4, 6, 7 e 8, in materia di verbali di sospensione e di ripresa dei lavori, in quanto compatibili.
Art. 12 - Proroghe
1. Se l’Appaltatore, per causa a esso non imputabile, non è in grado di ultimare i lavori entro i termini finali ed intermedi di cui all’art. 10 del presente Capitolato, può chiedere la proroga, presentando apposita richiesta motivata almeno 45 giorni prima della scadenza dei termini suddetti.
2. In deroga a quanto previsto al comma 1, la richiesta può essere presentata oltre i termini di cui al comma 1, se le cause che hanno determinato la richiesta si sono verificate posteriormente; in questo caso, la richiesta deve essere motivata anche in relazione alla specifica circostanza della tardività.
3. L’Appaltatore, al fine di permettere all’Ente committente la precoce individuazione di scostamenti e la messa in campo di azioni correttive che assicurino l’effettività realizzabilità
dei target e delle milestone del Progetto, ha l’obbligo, senza indugio, di comunicare alla Stazione appaltante ogni circostanza suscettibile di determinare la proroga dei lavori.
4. La richiesta è presentata alla D.L. la quale la trasmette tempestivamente al R.U.P., corredata dal proprio parere; se la richiesta è presentata direttamente al R.U.P., questi acquisisce tempestivamente il parere della D.L..
0.Xx proroga è concessa o negata con provvedimento scritto del R.U.P. entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta; il R.U.P. può prescindere dal parere della D.L. se quest’ultima non si esprime entro 10 giorni e può discostarsi dallo stesso parere; nel provvedimento è riportato il parere della D.L. se questo è difforme dalle conclusioni del R.U.P..
6. Nei casi di cui al comma 2, i termini di cui al comma 5 sono ridotti al minimo indispensabile; negli stessi casi se la proroga è concessa formalmente dopo la scadenza dei termini di cui all'articolo 10, essa ha effetto retroattivo a partire da tale ultimo termine.
6. La mancata determinazione del R.U.P. entro i termini di cui ai commi 5 o 6 costituisce rigetto della richiesta.
Art. 13 - Premio di Accelerazione - Penali - Intervento Sostitutivo
a) Premio di accelerazione
La Stazione appaltante riconosce, qualora la consegna degli elaborati di progetto o l’ultimazione dei lavori, avvenga in anticipo rispetto alle tempistiche di cui al punto 1.9 e 10 del presente Capitolato, un premio di accelerazione pari al 1%0 per ogni giorno di anticipo, e sulla base dei seguenti presupposti:
a) approvazione del certificato di collaudo o di verifica di conformità;
b) ultimazione dei lavori in anticipo rispetto al termine previsto;
c) esecuzione dei lavori conforme alle obbligazioni assunte.
Il premio è riconosciuto utilizzando le somme indicate nel quadro economico dell'intervento alla voce imprevisti e nei limiti delle risorse disponibili a tal fine.
b) Penale per il ritardo
Ai sensi dell’art. 50, comma 4, del D.L. n. 77/2021 convertito in Legge n. 108/2021, la Stazione appaltante procede ad applicare una penale calcolata in misura giornaliera dell’1 per mille dell’ammontare netto contrattuale, da determinare in relazione all’entità delle conseguenze legate al ritardato adempimento, nelle seguenti ipotesi:
- il mancato rispetto del termine finale o dei termini intermedi di cui all’art. 1.9 e 10, del presente Capitolato;
- nell’inizio dei lavori rispetto alla data fissata dal Direttore dei lavori per la consegna degli stessi, qualora la Stazione appaltante non si avvalga della facoltà di cui all’articolo 11, terza parte;
- nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione, rispetto alla data fissata dal Direttore dei lavori;
- nel rispetto dei termini imposti dalla Direzione dei lavori per il ripristino di lavori non accettabili o danneggiati.
Le penali per ritardo non possono comunque superare, complessivamente, il 20% dell’ammontare netto contrattuale. Tale disposizione opera in deroga all'art. 113-bis del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. al fine di garantire il rispetto dei tempi di attuazione di cui al PNRR.
Tali penali saranno contabilizzate in detrazione, in occasione di ogni pagamento immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione di ritardo e saranno imputate, mediante ritenuta sull'importo della rata di saldo, in sede di collaudo finale.
c) Penali per l’inadempimento
La penale per l’inadempimento è quantificata dalla Stazione appaltante in una misura variabile tra il 5 e il 15% dell’ammontare netto contrattuale. Nell’applicare la penale, la Stazione appaltante tiene conto della gravità dell’inadempimento in relazione al conseguimento delle milestone e dei target associati al finanziamento medesimo.
Le penali per l’inadempimento non possono comunque superare, complessivamente, il 20% dell’ammontare netto contrattuale.
In ogni caso, le penali di cui alle lett. b) e c), complessivamente considerate, non possono comunque superare, complessivamente, il 20% dell’ammontare netto contrattuale. In caso di superamento, il contratto è risolto di diritto ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 del Codice civile.
d) Intervento sostitutivo
Decorsi i termini per la stipulazione del contratto, per la consegna dei lavori, per la costituzione del collegio consultivo tecnico, nonché per gli atti e le attività di cui all'art. 5 del
D.L. 76/2020 (in materia di sospensione dell'esecuzione dell'opera pubblica), nonché gli altri termini, anche endo-procedimentali per l'adozione delle determinazioni relative all'esecuzione dei contratti, il Responsabile o l'unità organizzativa di cui all'art. 2, comma 9- bis, della L. n. 241/1990 e ss.mm.ii., titolare del potere sostitutivo in caso di inerzia, d'ufficio o su richiesta dell'interessato, esercita il potere sostitutivo entro un termine pari alla metà di quello originariamente previsto, al fine di garantire il rispetto dei tempi di attuazione di cui al PNRR ed al PNC.
Art. 14 - Programma dei lavori dell’appaltatore
1. Ai fini della consegna lavori ed entro 15 giorni antecedenti la data prevista per la consegna medesima, l’Appaltatore deve predisporre e consegnare alla Direzione lavori un proprio programma dei lavori, elaborato in relazione alle proprie tecnologie, alle proprie scelte imprenditoriali e alla propria organizzazione lavorativa. Qualora l'Appaltatore non presenti il programma dei lavori entro il termine stabilito, il Responsabile del procedimento fissa una nuova data e il termine per la consegna dei lavori rimane sospeso. Qualora sia inutilmente trascorso il nuovo termine assegnato dal Responsabile del procedimento, l'Amministrazione aggiudicatrice ha facoltà di risolvere il contratto e di incamerare la cauzione.
2. Il programma deve essere coerente con i tempi contrattuali di ultimazione dell’opera e delle scadenze intermedie di cui all’art. 10 del presente Capitolato, con l'eventuale programma dei lavori predisposto dall'Amministrazione aggiudicatrice e deve essere approvato dalla Stazione appaltante, mediante apposizione di un visto del Responsabile del procedimento, sentito il Direttore lavori. La Stazione appaltante può chiedere all’Appaltatore di apportare modifiche al programma dei lavori; in tal caso, il termine per la consegna dei lavori rimane sospeso dalla data della richiesta medesima. Qualora l'Amministrazione aggiudicatrice non si sia pronunciata entro la data prevista per la consegna lavori, il programma si intende accettato, fatte salve palesi illogicità o indicazioni erronee palesemente incompatibili con il rispetto del termine di ultimazione.
3. Il programma dei lavori dell’Appaltatore deve essere elaborato sulla base del Cronoprogramma dei lavori e deve riportare, per ogni pacchetto di lavorazioni, le previsioni circa il relativo periodo di esecuzione, nonché l'ammontare presunto, parziale e progressivo, dell'avanzamento dei lavori alle date/agli importi contrattualmente stabiliti per la liquidazione dei certificati di pagamento e in funzione dei target e delle milestone associati all’Intervento.
4. L’ Amministrazione aggiudicatrice può disporre, mediante ordine di servizio del Responsabile del procedimento, modifiche o integrazioni al programma dei lavori dell’Appaltatore, anche indipendentemente dal cronoprogramma allegato al contratto, purché compatibili con il termine contrattuale e senza alcun compenso o indennizzo per l’Appaltatore medesimo, ogni volta che sia necessario alla migliore esecuzione dei lavori e in particolare:
a) per il coordinamento con le prestazioni o le forniture di imprese o altre ditte estranee al contratto;
b) per l’intervento o il mancato intervento di società concessionarie di pubblici servizi le cui reti siano coinvolte in qualunque modo con l’andamento dei lavori, purché non imputabile ad inadempimenti o ritardi della Stazione appaltante;
c) per l’intervento o il coordinamento con autorità, enti o altri soggetti diversi dalla Stazione appaltante, che abbiano giurisdizione, competenza o responsabilità di tutela sugli immobili, i siti e le aree comunque interessate dal cantiere; a tal fine, non sono considerati soggetti diversi le società o aziende controllate o partecipate dall’Amministrazione aggiudicatrice o soggetti titolari di diritti reali su beni in qualunque modo interessati dai lavori, intendendosi, in questi casi, ricondotta la fattispecie alla responsabilità gestionale della Stazione appaltante;
d) per la necessità o l’opportunità di eseguire prove su campioni, prove di carico, di tenuta e funzionamento degli impianti, nonché collaudi parziali o specifici;
e) qualora sia richiesto dal Coordinatore per la sicurezza e la salute nel cantiere, in ottemperanza all’articolo 92 del Decreto legislativo n. 81 del 2008 e ss.mm.ii.;
f) per l’effettivo raggiungimento dei target e delle milestones dell’Intervento e di Progetto;
L’Appaltatore consegna alla Direzione lavori, ogni due mesi, il programma dei lavori aggiornato secondo l’andamento effettivo dei lavori.
Art. 15 - Inderogabilità dei termini di esecuzione
1. L’Appaltatore non può vantare alcuna pretesa né avanzare richiesta di proroga del termine di ultimazione dei lavori e delle scadenze intermedie individuate all’art. 10 per le seguenti cause:
a) ritardo nell’installazione del cantiere e nell’allacciamento alle reti tecnologiche necessarie al suo funzionamento, per l’approvvigionamento dell’energia elettrica e dell’acqua;
b) esecuzione di accertamenti integrativi che l’Appaltatore ritenesse di dovere effettuare per l’esecuzione delle opere di fondazione, delle strutture e degli impianti, salvo che siano ordinati dalla Direzione dei lavori o concordati con questa;
c) tempo necessario per l’espletamento degli adempimenti a carico dell’Appaltatore comunque previsti dal Capitolato speciale d’appalto;
d) eventuali controversie tra l’Appaltatore e i fornitori, subappaltatori, affidatari, altri incaricati;
e) eventuali vertenze a carattere aziendale tra l’Appaltatore e il proprio personale dipendente;
f) ogni altro fatto o circostanza attribuibile all’Appaltatore.
Art. 16 - Risoluzione del contratto di diritto
1. I comportamenti dell’Appaltatore che, accertati dal Direttore Lavori, concretano grave inadempimento alle obbligazioni di contratto tale da compromettere la buona riuscita dei lavori sono causa di risoluzione del contratto, ai sensi dell’articolo 108 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii..
2. Il contratto è risolto di diritto nei seguenti casi:
a) il contratto ha subito una modifica sostanziale che avrebbe richiesto una nuova procedura di appalto ai sensi dell'articolo 106;
b) con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 106, comma 1, lettere b) e c), sono state superate le soglie di cui al comma 7 del predetto articolo; con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 106, comma 1, lettera e), del predetto articolo, sono state superate eventuali soglie stabilite dalle Amministrazioni aggiudicatrici o dagli enti aggiudicatori; con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 106, comma 2, sono state superate le soglie di cui al medesimo comma 2, lettere a) e b);
c) l'aggiudicatario si è trovato, al momento dell'aggiudicazione dell'appalto in una delle situazioni di cui all'articolo 80, comma 1, sia per quanto riguarda i settori ordinari sia per quanto riguarda le concessioni e avrebbe dovuto, pertanto, essere escluso dalla procedura di appalto o di aggiudicazione della concessione, ovvero ancora per quanto riguarda i settori speciali avrebbe dovuto essere escluso a norma dell'articolo 136, comma 1;
d) l'appalto non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di una grave violazione degli obblighi derivanti dai trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione europea in un procedimento ai sensi dell'articolo 258 TFUE.
e) il mancato rispetto degli adempimenti di cui all’art. 4-bis del presente Capitolato, nonché il mancato rispetto, da parte del soggetto realizzatore, degli obblighi realizzativi e/o dichiarativi di cui al comma 2 dell’art. 4-quater del presente
Capitolato in termini utili per l’emissione dei SAL come da cronoprogramma, qualora gli anzidetti inadempimenti comportino la revoca o la riduzione del contributo a valere sulle risorse PNRR, fermo restando il risarcimento di tutti i danni.
3. Costituiscono, altresì, causa di risoluzione del contratto, di diritto e senza ulteriore motivazione:
a) la decadenza dell'attestazione SOA dell'Appaltatore per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;
b) il sopravvenire nei confronti dell'Appaltatore di un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al Decreto legislativo n. 159 del 2011 e ss.mm.ii. in materia antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero di una sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80 del Codice dei contratti;
c) la perdita da parte dell'Appaltatore dei requisiti per l'esecuzione dei lavori, quali il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione;
d) la nullità assoluta, ai sensi dell’articolo 3, comma 8, primo periodo, della Legge n. 136 del 2010 e ss.mm.ii., in caso di assenza, nel contratto, delle disposizioni in materia di tracciabilità dei pagamenti.
4. In ogni caso, l’Appaltatore è obbligato al risarcimento dei danni subiti dall'Amministrazione aggiudicatrice conseguenti la risoluzione del contratto e alla revoca o la decurtazione del finanziamento PNRR.
5. CAPO 4 - DISCIPLINA ECONOMICA
Art. 17 - Anticipazione
1. Ai sensi dell’art. 35, comma 18, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., è dovuta all’Appaltatore una somma, a titolo di anticipazione, pari al 20% (venti per cento) dell’importo originario di contratto. In caso di variante, l'anticipazione non è integrata.
2. In ogni caso, l’erogazione dell’anticipazione è subordinata all’avvenuta consegna dei lavori e alla costituzione da parte dell’Appaltatore di idonea garanzia fideiussoria di importo pari all’anticipazione, maggiorato dell’I.V.A. all’aliquota di legge e del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa, secondo il cronoprogramma dei lavori; l’importo della garanzia è gradualmente ridotto in corso d’opera dal totale dell’anticipazione ancora da recuperare.
3. L’anticipazione è gradualmente recuperata in corso d’opera, mediante trattenute sui pagamenti in conto effettuate in una percentuale pari a quella dell’anticipazione stessa.
4. L’anticipazione, per la parte non ancora recuperata mediante detrazione graduale in occasione dell’emissione dei singoli certificati di pagamento, è revocata qualora l’esecuzione del contratto non prosegua secondo gli obblighi pattuiti e, in tale caso, spettano all'Amministrazione aggiudicatrice anche gli interessi legali sulle somme anticipate con decorrenza dalla data di erogazione dell’anticipazione.
Art. 18 - Pagamenti in acconto
1. Le rate di acconto sono dovute ogni qualvolta l’importo dei lavori eseguiti, contabilizzati ai sensi dell'articolo 20, al netto del ribasso d'asta, comprensivi della quota relativa degli oneri per la sicurezza e al netto della ritenuta di cui al comma 2, e al netto dell’importo delle rate di acconto precedenti, raggiungono un importo non inferiore ad euro 250.000,00.
2. A garanzia dell'osservanza delle norme in materia di contribuzione previdenziale e assistenziale, sull’importo netto progressivo dei lavori è operata una ritenuta dello 0,50% (zero virgola cinquanta per cento), da liquidarsi, nulla ostando, in sede di conto finale.
2-bis. Il soggetto attuatore, in occasione della presentazione di ciascun SAL dell’Appaltatore, procede, per il tramite della Direzione dei Lavori in collaborazione con il R.U.P., alle verifiche in merito al rispetto della tempistica di lavorazione/avanzamento e degli altri obblighi assunti in attuazione del contratto di appalto compreso il rilascio di documentazione attestante il rispetto delle condizionalità specifiche, del principio del DNSH e dei principi trasversali PNRR.
3. Entro 45 (quarantacinque) giorni dal verificarsi delle condizioni di cui al comma 1 e a condizione che abbiano avuto esito le verifiche di cui al comma 2-bis:
a) il Direttore dei lavori redige la contabilità ed emette lo stato di avanzamento dei lavori, che deve recare la dicitura: «lavori a tutto il » con l’indicazione della data di
chiusura, nonché tutte le ulteriori attestazioni funzionali alla documentazione circa il rispetto delle condizionalità specifiche, del principio del DNSH e dei principi trasversali PNRR;
b) il R.U.P./Dirigente di riferimento assume apposita determinazione di approvazione degli stati di avanzamento lavori;
c) il R.U.P. emette il conseguente certificato di pagamento, ai sensi dell’articolo 113-bis del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., che deve riportare esplicitamente il riferimento al relativo stato di avanzamento dei lavori di cui alla lettera a), con l’indicazione della data di emissione.
4. La Stazione appaltante provvede al pagamento del predetto certificato entro i successivi 30 (trenta) giorni, mediante emissione dell'apposito mandato e alla successiva erogazione a favore dell'Appaltatore, previa presentazione di regolare fattura fiscale, ai sensi dell’articolo 185 del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii..
4-bis. Le fatture emesse dall’Appaltatore dovranno contenere obbligatoriamente le seguenti informazioni:
1) CUP;
2) CIG;
3) C/C dedicato;
4) Numero IMPEGNO;
5) Indicazione del progetto identificato con:
∙ PNRR
∙ Titolo dell’intervento (descrizione dell’intervento indicata nel CUP)
∙ Missione
∙ Componente
∙ Investimento / Iniziativa
(solo nel caso di intervento cofinanziato) Dovranno essere fatturate separatamente le spese finanziate a valere su risorse PNRR da quelle finanziate con risorse di bilancio del soggetto attuatore, secondo le indicazioni che saranno puntualmente comunicate al soggetto realizzatore in sede di stipula del contratto (la distinzione è data da Impegni diversi).
Le fatture elettroniche del PNRR devono essere inviate al CUU dedicato al PNRR:
(CUU PNRR per il Comune di Carpi: Q46PVQ)
Le fatture che non rispettano i requisiti sopra esposti verranno rifiutate o dovranno essere stornate da note di credito per essere riemesse corrette.
Le fatture che non rispettano i requisiti sopra esposti verranno rifiutate o dovranno essere stornate da note di credito per essere riemesse corrette.
5. Se i lavori rimangono sospesi per un periodo superiore a 45 (quarantacinque) giorni, per cause non dipendenti dall’Appaltatore, si provvede alla redazione dello stato di avanzamento e all'emissione del certificato di pagamento, prescindendo dall’importo minimo di cui al comma 1.
6. In deroga alla previsione del comma 1, se i lavori eseguiti raggiungono un importo pari o superiore al 90% (novanta per cento) dell'importo contrattuale, può essere emesso uno stato dì avanzamento per un importo inferiore a quello minimo previsto allo stesso comma 1, ma non superiore al 95% (novantacinque per cento) dell’importo contrattuale. Non può essere emesso alcun stato di avanzamento quando la differenza tra l’importo contrattuale e i certificati di pagamento già emessi sia inferiore al 20 % (venti per cento) dell’importo contrattuale medesimo. L’importo residuo dei lavori è contabilizzato nel conto finale e liquidato ai sensi dell’articolo 20. Per importo contrattuale si intende l’importo del contratto originario eventualmente adeguato in base all’importo degli atti di sottomissione approvati.
7. L’emissione di ogni certificato di pagamento è subordinata:
a) all’acquisizione del DURC dell’Appaltatore;
b) all’acquisizione dell’attestazione di cui al successivo comma 8;
c) agli adempimenti di cui all’articolo 35 in favore dei subappaltatori e subcontraenti, se sono stati stipulati contratti dì subappalto o subcontratti di cui allo stesso articolo;
d) all’ottemperanza alle prescrizioni in materia di tracciabilità dei pagamenti;
e) ai sensi dell’articolo 48-bis del D.P.R. n. 602 del 1973, introdotto dall’articolo 2, comma 9, della Legge n. 286 del 2006, all’accertamento, da parte della Stazione appaltante, che il beneficiario non sia inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno all’importo da corrispondere con le modalità di cui al D.M. 18 gennaio 2008, n. 40. In caso di inadempimento accertato, il pagamento è sospeso e la circostanza è segnalata all'agente della riscossione competente per territorio;
f) all’acquisizione di una sintetica relazione che indichi le misure adottate – relativamente alle lavorazioni acquisite per la corrispondente fase dell’opera – al fine di adempiere i vincoli DNSH, nonché attestazione/autodichiarazione rilasciata dall’Appaltatore circa il rispetto di aver eseguito le lavorazioni nel rispetto del principio del DNSH;
g) all’acquisizione delle relazioni, dichiarazioni e documentazioni a comprova previste dalla vigente normativa e dal presente Capitolato speciale attestanti il rispetto delle condizionalità specifiche e dei principi trasversali PNRR associate al presente Intervento.
8. Ai sensi dell’articolo 35, comma 28, del Decreto-legge n. 223 del 2006, come modificato dall’articolo 13-ter del Decreto-legge n. 83 del 2012, convertito dalla Legge n. 134 del 2012, nessuno pagamento può essere erogato prima dell’acquisizione dell’asseverazione di un Responsabile del centro di assistenza fiscale o di un soggetto abilitato ai sensi dell'articolo 35, comma 1, del Decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 e dell’articolo 3, comma 3, lettera a), del D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322, attestante che gli adempimenti fiscali, consistenti nel versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e nel versamento dell’imposta sul valore aggiunto dovuta all’Erario in relazione alle prestazioni effettuate nell'ambito del rapporto contrattuale, scaduti alla data del pagamento della rata, siano stati correttamente eseguiti dall’Appaltatore e dagli eventuali subappaltatori.
9. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'Appaltatore, dei subappaltatori o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, impiegato nel cantiere, il R.U.P. invita per iscritto il soggetto inadempiente e, in ogni caso, l’Appaltatore a provvedere entro 15 (quindici) giorni. Decorso infruttuosamente tale termine senza che sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta, la Stazione appaltante provvede alla liquidazione del certificato di pagamento trattenendo una somma corrispondente ai crediti vantati dal personale dipendente.
Art. 19 - Norme per la valutazione dei lavori e per i pagamenti in acconto
1. Per il pagamento degli stati di avanzamento lavori si osservano le seguenti prescrizioni:
a) Lavori a corpo: la valutazione del lavoro a corpo è effettuata secondo le specificazioni della descrizione del lavoro a corpo ed i contenuti degli elaborati grafici e di ogni altro allegato progettuale; il corrispettivo rimane fisso e invariabile; è esclusa qualsiasi richiesta di verifica delle quantità o dei prezzi da parte dei contraenti. Dei lavori a corpo è portata in contabilità la quota percentuale dell'aliquota relativa alla voce disaggregata della categoria, rilevabile dal contratto, che è stata eseguita.
b) Lavori a misura: dei lavori appaltati a misura sono portate in contabilità le quantità che risulteranno effettivamente eseguite all'atto del loro accertamento, applicando alle stesse i prezzi unitari offerti.
c) Provviste: i manufatti il cui valore sia superiore alla spesa per la loro messa in opera, se riconosciuti ed accettati dal Direttore dei lavori, potranno essere inseriti in contabilità prima della loro messa in opera in misura non superiore al 50% del prezzo a piè d’opera del manufatto stesso; non saranno, invece, inseriti in contabilità i prezzi dei materiali provvisti a piè d’opera prima del loro impiego.
d) Xxxxxx imprevisti: per lavori non descritti nell'elenco succitato è applicato il prezzo stabilito con le norme di cui all’art. 29 del presente Capitolato speciale d’appalto.
2. Per tutte le opere di appalto, le quantità di lavoro saranno determinate con misure geometriche, escluso ogni altro metodo. Si stabilisce che:
a.1) Scavi in genere - Oltre gli obblighi particolari emergenti dal presente titolo del Capitolato speciale d'appalto e salvo diversa espressa indicazione precisata nell'elenco prezzi unitari (alternativamente nell'elenco descrittivo delle voci) o in subordine nelle norme tecniche del medesimo Capitolato, coi prezzi di offerta per scavi in genere, l'Appaltatore deve ritenersi compensato per tutti gli oneri che esso dovrà incontrare:
- per taglio piante, estirpazioni di ceppaie, radici, ecc.., e per lo scavo con qualsiasi mezzo delle materie sia asciutte che bagnate, in presenza di acqua e di qualsiasi consistenza;
- per paleggi, innalzamento, carico, trasporto e scarico in rilevato o rinterro od a rifiuto alla distanza prevista dall'Elenco, sistemazione delle materie di rifiuto, deposito provvisorio e successiva ripresa, per ogni indennità di deposito temporaneo o definitivo;
- per la regolarizzazione delle scarpate o pareti, per lo spianamento del fondo, per la formazione di gradini, per il successivo rinterro attorno alle murature, attorno e sopra le condotte di acqua ed altre condotte in genere, e sopra le fognature e drenaggi secondo le sagome definitive di progetto;
- per puntellature, sbadacchiature ed armature di qualsiasi importanza e genere, secondo tutte le prescrizioni contenute nelle presenti condizioni tecniche esecutive;
- per ogni altra spesa, infine, necessaria per l'esecuzione completa degli scavi.
a.2) Scavi e rilevati per la formazione del corpo stradale - Il volume degli scavi e dei rilevati occorrenti per la formazione del corpo stradale e relative scarpate e cunette secondo l'andamento di progetto o di spostamenti eventuali, per la costruzione di rampe d'accesso alla strada, verrà determinato con il metodo delle sezioni ragguagliate (la cui superficie potrà venire calcolata anche col planimetro o con sistemi informatici) che saranno rilevate in contraddittorio dell'Impresa in base alle sezioni convenzionali di progetto. Nel prezzo di offerta dei rilevati eseguiti con materie provenienti dagli scavi è compreso il carico, trasporto, scarico e formazione del rilevato a regola d'arte come prescritto dall'articolo relativo.
b) Murature in genere - Tutte le murature in genere, salvo le eccezioni in appresso specificate, saranno misurate geometricamente a volume od a superficie, secondo la loro categoria, in base a misure prese sul vivo dei muri, esclusi cioè gli intonaci. Dal
volume delle murature saranno dedotti solo i vani di luce superiori ai decimetri quadrati 50 (cinquanta), salvo l'eccezione di cui al periodo seguente.
I vani dei pozzetti dei tombini compenetrati nelle murature in controripa non verranno però, in eccezione a quanto sopra, dedotti intendendosi compensata la maggiore lavorazione delle spallette e l'architrave.
Nei prezzi di tutte le opere, tanto di fondazione quanto in elevazione in muratura, si intenderà sempre compresa ogni qualunque spesa per le impalcature ed i ponti di servizio di qualsiasi importanza, per il carico, trasporto, innalzamento o discesa o scarico a piè d'opera dei materiali d'ogni peso e volume e per tutte le manovre diverse, occorrenti per la costruzione delle opere stesse, qualunque sia la loro altezza o profondità di esecuzione, e qualunque sia la grossezza e la forma delle murature in elevazione, il paramento di faccia vista, del tipo indicato nel relativo prezzo di offerta delle murature, sempreché non sia previsto con pagamento separato.
E' sempre compresa la formazione di feritoie regolari e regolarmente disposte nei muri per lo scolo delle acque, l’eventuale tubazione a perdere, la formazione delle immorsature e la costruzione di tutti gli incassi per la posa in opera della pietra di taglio. Nei prezzi unitari delle murature da eseguire con pietrame di proprietà dell'Amministrazione, come, in generale, per tutti i lavori per i quali s'impiegano materiali di proprietà dell'Amministrazione (non ceduti all'Impresa), si intende compreso ogni trasporto, ripulitura ed adattamento dei materiali stessi per renderli idonei alla messa in opera, nonché la messa in opera degli stessi.
Le murature eseguite con materiali ceduti all'Impresa saranno valutate con i prezzi suddetti delle murature con pietrame fornito dall'Impresa, intendendosi in questi prezzi compreso e compensato ogni trasporto ed ogni onere di lavorazione, messa in opera ecc., come sopra, del pietrame ceduto.
Qualunque sia l’incurvatura data dalla pianta e alle sezioni trasversali dei muri, anche se si debbono costruire sotto raggio, le relative murature non potranno essere comprese nella categoria delle volte e saranno valutate coi prezzi delle murature rette senza alcun compenso in più.
c) Murature in pietra da taglio - La pietra da taglio a pagarsi a volume sarà sempre valutata a metro cubo in base al volume del minimo parallelepipedo retto rettangolare, circoscrivibile.
Le lastre ed altri prezzi, da pagarsi a superficie, saranno valutati in base al minimo rettangolo circoscrivibile.
Per le pietre, di cui una parte viene lasciata greggia, si comprenderà anche questa nella misurazione, non tenendo però alcun conto delle eventuali maggiori sporgenze dalla parte non lavorata in confronto alle dimensioni assegnate alla medesima dati tipi prescritti.
d) Calcestruzzi - I conglomerati cementizi di qualunque genere, saranno contabilizzati a metro cubo, in base alle dimensioni prescritte, esclusa, quindi, ogni eventuale eccedenza ancorché inevitabile dipendente dagli scavi aperti e trascurando soltanto la deduzione delle eventuali smussature previste agli spigoli di cateto inferiore ed al più uguale a cm 10. Per le opere in cemento armato non verrà dedotto il volume del ferro nelle stesse compenetrato.
e) Opere in ferro - Il peso delle strutture in ferro verrà computato desumendolo dalle tabelle che risultano da manuali o da quelle delle ferriere, o con pesatura diretta.
f) Tubi in cemento - I tubi di cemento verranno valutati a metro lineare. Le frazioni di metro di lunghezza verranno valutate come metro intero.
g) Delineatori stradali - Indicatori chilometrici - Termine di confine - Nel prezzo unitario dei delineatori stradali, indicatori chilometrici e termini di confine, è compresa ogni operazione e provvista del materiale occorrente per la messa in opera, nonché per ultimo le incisioni delle lettere e dei numeri.
h) Mano d'opera - Gli operai per i lavori in economia dovranno essere idonei al lavoro per il quale sono stati richiesti e dovranno essere provvisti dei necessari attrezzi. L'Appaltatore è obbligato, senza alcun compenso, a sostituire tutti gli operai che non riescono di gradimento alla Direzione dei Lavori.
Resta tassativamente stabilito che gli operai in economia devono essere messi a disposizione solo su richiesta della Direzione Lavori e che, quindi, non saranno riconosciute e non saranno contabilizzate spese per prestazioni di mano d'opera, se non preventivamente autorizzate dalla Direzione Lavori.
i) Noleggi - Le macchine ed attrezzi dati a noleggio debbono essere in perfetto stato di servibilità e provvisti di tutti gli accessori necessari per il loro regolare funzionamento. Sono a carico esclusivo dell'Appaltatore la manutenzione degli attrezzi e delle macchine affinché siano sempre in buono stato di servizio.
Il prezzo comprende la mano d'opera, il combustibile, i lubrificanti, i materiali di consumo, l'energia elettrica e tutto quanto occorre per il funzionamento delle macchine. Per l'applicazione dei prezzi di noleggio di meccanismi in genere, il noleggio va inteso corrisposto per tutto il tempo durante il quale i meccanismi sono effettivamente utilizzati nell'ambito dei lavori oggetto dell'appalto, previo benestare della Direzione lavori.
Nel prezzo di noleggio sono compresi e compensati gli oneri e tutte le spese di trasporto a pie' d'opera, montaggio, smontaggio ed allontanamento dei detti meccanismi.
Per il noleggio dei carri e degli autocarri verrà corrisposto soltanto il prezzo per le ore di effettivo lavoro, rimanendo escluso ogni compenso per qualsiasi altra causa o perditempo.
l) Trasporti - Nei prezzi dei trasporti s'intende compresa ogni spesa, la fornitura dei materiali di consumo e la mano d'opera del conducente.
I mezzi di trasporto per i lavori in economia debbono essere forniti in pieno stato di efficienza e corrispondente alle prescritte caratteristiche.
Art. 20 - Pagamenti a saldo e modalità di erogazione del corrispettivo
1. Il conto finale dei lavori è redatto entro 30 (trenta) giorni dalla data della loro ultimazione, accertata con apposito verbale; è sottoscritto dal Direttore di lavori e trasmesso al R.U.P.; col conto finale è accertato e proposto l’importo della rata di saldo, qualunque sia il suo
ammontare, la cui liquidazione definitiva ed erogazione è subordinata all'emissione del certificato di cui al comma 3 e alle condizioni di cui al comma 5.
2. Il conto finale dei lavori deve essere sottoscritto dall’Appaltatore, su richiesta del R.U.P., entro il termine perentorio di 15 (quindici) giorni; se l'Appaltatore non firma il conto finale nel termine indicato, o se lo firma senza confermare le domande già formulate nel registro di contabilità, il conto finale si ha come da lui definitivamente accettato. Il R.U.P. formula, in ogni caso, una sua relazione al conto finale.
3. La rata di saldo, unitamente alle ritenute di cui all'articolo 18, comma 2, nulla ostando, è pagata entro 30 (trenta) giorni dopo l'avvenuta emissione del certificato di regolare esecuzione previa presentazione di regolare fattura fiscale, ai sensi dell’articolo 185 del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii. e dell'art. 113-bis, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. e comunque previa verifica del DURC di congruità di cui all’art. 4 del D.M. 25/06/2021 n. 143.
4. Il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell’articolo 1666, secondo comma, del Codice civile.
5. Il pagamento della rata di saldo è disposto solo a condizione che l'Appaltatore presenti apposita garanzia fideiussoria ai sensi dell'articolo 103, comma 6, del Codice dei contratti, emessa nei termini e alle condizioni che seguono:
a) un importo garantito almeno pari all’importo della rata di saldo, maggiorato dell’I.V.A. all'aliquota di legge, maggiorato, altresì, del tasso legale di interesse applicato al periodo intercorrente tra la data di emissione del certificato di collaudo e l'assunzione del carattere di definitività del medesimo;
b) efficacia dalla data di erogazione della rata di saldo con estinzione due anni dopo l'emissione del certificato di regolare esecuzione;
c) prestata con atto di fideiussione rilasciato da una banca o da un intermediario finanziario autorizzato o con polizza fideiussoria rilasciata da impresa di assicurazione, conforme alla scheda tecnica 1.4, allegata al Decreto ministeriale 13 gennaio 2018 n. 31, in osservanza delle clausole di cui allo schema tipo 1.4 allegato al predetto Decreto.
6. Salvo quanto disposto dall’articolo 1669 del Codice civile, l'Appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell’opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla Stazione appaltante entro 24 (ventiquattro) mesi dall’ ultimazione dei lavori riconosciuta e accettata.
7. L’Appaltatore e il Direttore dei lavori devono utilizzare la massima diligenza e professionalità, nonché improntare il proprio comportamento a buona fede, al fine di evidenziare tempestivamente i vizi e i difetti riscontabili, nonché le misure da adottare per il loro rimedio.
8. Al pagamento della rata a saldo si applicano le condizioni di cui all’articolo 18, commi 7, 8 e 9, nonché le ulteriori condizioni previste dalla normativa vigente, dal presente Capitolato speciale e dal Ministero titolare dell’investimento PNRR in funzione del trasferimento del contributo al soggetto attuatore.
Art. 21 - Ritardi nel pagamento delle rate di acconto
1. Non sono dovuti interessi per i primi 45 giorni intercorrenti tra il verificarsi delle condizioni e delle stesse circostanze per l’emissione del certificato di pagamento ai sensi dell’articolo 19 e la sua effettiva emissione; trascorso tale termine senza che sia emesso il certificato di pagamento, per causa imputabile alla Stazione appaltante, sono dovuti all’Appaltatore gli interessi legali per i primi 60 giorni di ritardo rispetto al predetto termine di 45 giorni. Trascorso infruttuosamente anche questo termine spettano all’Appaltatore gli interessi di mora.
2. Non sono dovuti gli interessi per i primi 30 giorni intercorrenti tra l’emissione del certificato di pagamento e il suo effettivo pagamento a favore dell’Appaltatore; trascorso tale termine senza che sia stato eseguito il pagamento per causa imputabile alla Stazione appaltante sono dovuti all’Appaltatore gli interessi legali per i primi 60 giorni di ritardo. Trascorso infruttuosamente anche questo termine spettano all’Appaltatore gli interessi di mora.
Art. 22 - Ritardi nel pagamento della rata a saldo
1. Per il pagamento della rata a saldo in ritardo rispetto al termine stabilito all’art. 20, comma 3, per causa imputabile all’Amministrazione, sulle somme dovute decorrono gli interessi legali.
2. Qualora il ritardo nelle emissioni dei certificati o nel pagamento delle somme dovute a saldo si protragga per ulteriori 60 giorni, oltre al termine stabilito al comma 1, sulle somme sono dovuti gli interessi di mora.
Art. 23 - Cessione del contratto e cessione di crediti
1. E’ vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma e ogni atto contrario è nullo di diritto.
2. L'Amministrazione aggiudicatrice non accetta cessioni di credito per gli importi di contratto relativi alle lavorazioni che l'appaltatore intende subappaltare.
3. La cessione dei crediti, ai sensi dell’art. 106, comma 13, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. e, pertanto, qualora il cessionario sia una banca o un intermediario finanziario disciplinato dalle leggi in materia bancaria e creditizia il cui oggetto sociale preveda l’esercizio dell’attività di acquisto di crediti d’impresa, è efficace e opponibile all'Amministrazione aggiudicatrice qualora questa non la rifiuti con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro 45 (quarantacinque) giorni dalla notifica della cessione stessa.
4. Il contratto di cessione dei crediti deve essere stipulato, ai fini della sua opponibilità alla Stazione appaltante, mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e deve essere notificato all’Amministrazione appaltante. Il contratto di cessione, ancorché effettuato cumulativamente per più rapporti contrattuali, indica chiaramente gli estremi del contratto al quale la cessione si riferisce ed i singoli importi ceduti con riferimento ai relativi contratti e
reca, in ogni caso, la clausola secondo cui l’Amministrazione ceduta può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto di appalto, pena l’automatica inopponibilità della cessione alla Stazione appaltante.
6. CAPO 5 - CAUZIONI E GARANZIE
Art. 24 - Garanzia Provvisoria
1. Ai sensi dell’articolo 93 del Codice dei contratti, agli offerenti è richiesta una garanzia provvisoria con le modalità e alle condizioni cui al Bando di gara.
Art. 25 - Cauzione definitiva
1. Al contratto è allegata la garanzia definitiva da costituirsi con le modalità di cui all’articolo 93, commi 2 e 3, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. per un importo fissato nella misura stabilita dall’articolo 103, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.. Tale importo è ridotto, in presenza delle condizioni stabilite dall’articolo 93, comma 7, del D.Lgs.
n. 50/2016 e ss.mm.ii., applicando le percentuali stabilite da tale disposizione.
2. La garanzia definitiva potrà esser utilizzata per le finalità stabilite dall’articolo 103, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.. Costituisce inadempimento contrattuale rilevante, anche ai fini dello svincolo progressivo e sul saldo di cui al successivo comma 5, la mancanza della regolarità retributiva e contributiva dell’Appaltatore e dei suoi subappaltatori desumibili dal DURC e/o da analoghe attestazioni rilasciate dagli istituti previdenziali.
3. Qualora la garanzia sia prestata con fideiussione con contratto formato e sottoscritto con modalità telematica, essa è sottoscritta digitalmente sia dal fideiussore che dall’Appaltatore. Qualora il fideiussore rilasci copia del contratto con le modalità stabilite dal comma 2-bis dell’articolo 23 del Codice dell’amministrazione digitale (D.Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii.), sarà cura dell’Appaltatore fornire, via PEC, il contratto munito di entrambe le firme digitali.
4. Lo svincolo della fideiussione è regolato dall’articolo 103, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., fermo restando che lo svincolo della rata a saldo è effettuata solo dopo l’approvazione del certificato di collaudo o di regolare esecuzione ovvero, in mancanza, con lo spirare del termine per la sua approvazione secondo la tempistica stabilita dall’articolo 26 della l.p. n. 26/1993 e fermo, altresì, restando che tale termine resta sospeso in presenza di una causa impeditiva dello svincolo imputabile all’Appaltatore.
5. L’Amministrazione richiede al soggetto aggiudicatario la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'esecutore.
6. La garanzia definitiva dovrà essere emessa tramite la Scheda tecnica 1.2 o 1.2.1 allegata al D.M. n. 31 di data 19 gennaio 2018 del Ministero dello Sviluppo Economico accompagnata da un’apposita appendice riportante le seguenti clausole:
a) la garanzia prestata ha efficacia fino a quando il debitore principale non esibisca al soggetto fidejussore il certificato di collaudo o quello di regolare esecuzione approvati, dai quali risulti la data di ultimazione dei lavori;
b) che il Foro competente in caso di controversia fra il Garante e l’Amministrazione appaltante è quello di Modena;
c) clausola di inopponibilità, per cui non potranno in ogni caso esser opposte all’Amministrazione appaltante condizioni ulteriori rispetto a quelle previste dallo Schema Tipo 1.2 o 1.2.1 del D.M. n. 31/2018 atte a limitare le garanzie, anche se riguardanti esclusivamente il rapporto tra garante e contraente (es. deposito cautelativo), o che pongano oneri a carico dell’Amministrazione appaltante stessa.
Art. 26 - Coperture Assicurative
1. Ai sensi dell’art. 103, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016, l’appaltatore è obbligato, prima della sottoscrizione del contratto e in ogni caso almeno 10 (dieci) giorni prima della data prevista per la consegna dei lavori nel caso di consegna anticipata, a produrre una polizza di assicurazione che tenga indenne il committente da tutti i rischi di esecuzione e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni causati a terzi nell’esecuzione dei lavori. La prescritta copertura assicurativa deve essere prestata con contratto assicurativo C.A.R. “Contractors All Risks”.
La copertura delle predette garanzie assicurative decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alle ore 24 del giorno di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione e comunque decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.
La garanzia assicurativa contro tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati, deve coprire tutti i danni subiti dalla Stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere - anche preesistenti – e deve prevedere:
1) l’estensione della qualifica di Assicurato a tutti i seguenti soggetti:
Committente e suoi incaricati, Appaltatore, Impresa/e esecutrice/i ed eventuali Subappaltatori nonché rispettivi dipendenti, soggetti incaricati della Direzione Lavori e Collaudatori, nonché ogni altro soggetto partecipante ai lavori contrattualmente definito;
2) alla Sezione I – DANNI ALLE OPERE, le partite e le somme assicurate di seguito indicate:
partita 1) Opere oggetto del contratto: una somma corrispondente all’importo del contratto stesso, con obbligo per il Contraente di aggiornamento della somma assicurata mediante inserimento degli importi relativi a variazioni dei prezzi contrattuali, perizie suppletive, compensi per lavori aggiuntivi o variazioni del progetto originario;
partita 2) Opere Preesistenti: € 500.000,00, a primo rischio assoluto, esclusa pertanto l’applicazione della regola proporzionale di cui all’art. 1907 del Codice Civile;
partita 3) Costi di demolizioni e sgomberi: € 300.000,00, a primo rischio assoluto,
esclusa pertanto l’applicazione della regola proporzionale di cui all’art. 1907 del Codice Civile;
nonché, in deroga ad ogni diversa previsione delle condizioni di assicurazione, comprendere espressamente:
a. i danni derivanti da errori di progettazione o di calcolo;
b. i danni derivanti da colpa grave dell’Assicurato;
c. i maggiori costi per lavoro straordinario, notturno, festivo, trasporto a grande velocità, trasporto aereo;
e, relativamente ai danni:
d. da forza maggiore per eventi naturali in genere;
e. da azioni di terzi quali scioperi, sommosse, tumulti popolari, atti di terrorismo o sabotaggio organizzato, atti vandalici o dolosi, furto, urto di veicoli e aeromobili;
un limite di indennizzo non inferiore al 40% della somma assicurata alla partita 1.
3) alla Sezione II – RCT, operante a primo rischio - un massimale non inferiore a € 3.000.000,00 per sinistro nonché l’espresso richiamo delle seguenti condizioni estensive dell’assicurazione:
a. Pluralità di assicurati – Responsabilità Civile Incrociata;
b. Responsabilità Civile per danni a cavi e/o condutture sotterranee;
c. Responsabilità Civile per danni dovuti a rimozione, a franamento o cedimento di terreno, di basi di appoggio o di sostegno in genere;
d. Responsabilità Civile per danni a cose da vibrazioni;
con esclusione dal novero dei terzi esclusivamente dei seguenti soggetti:
i) coniuge, genitori e figli del Contraente, nonché qualsiasi altro parente od affine con lui convivente;
ii) il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata e l'amministratore del Contraente e le persone che si trovino con costoro nei rapporti di cui alla precedente lettera a);
iii) le persone che subiscano danno in occasione di lavoro o di servizio e siano in rapporto di dipendenza con il Contraente;
iv) le società che, rispetto al Committente o al Contraente, siano qualificabili come controllanti, controllate o collegate ai sensi dell'art. 2359 cod. civ., nonché gli amministratori delle medesime;
4) l’inopponibilità al Committente degli importi relativi a eventuali scoperti percentuali e/o a franchigie previsti dal contratto di assicurazione;
5) l’efficacia delle garanzie anche in caso di omesso o ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte del Contraente, fino ai successivi due mesi, con obbligo dell’Assicuratore - entro la scadenza dei due mesi - di dare comunicazione al Committente dell’eventuale mancato pagamento del premio;
7) l’operatività della garanzia di cui alla partita 1 della Sezione Danni alle Opere e della garanzia della Sezione RCT per un periodo di manutenzione estesa di 12 (dodici) mesi decorrenti dalla data dell’emissione del certificato di collaudo provvisorio/di regolare esecuzione, periodo nel quale l’assicurazione copre i danni dovuti a causa risalente al periodo di esecuzione o dovuti a fatto dell’appaltatore nelle operazioni di manutenzione previste tra gli obblighi del contratto d’appalto.
8) Le garanzie di cui sopra prestate dall’appaltatore coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici. Se l’appaltatore è un Raggruppamento temporaneo o un consorzio ordinario, giusto il regime delle responsabilità solidale disciplinato dall’articolo 48, comma 5, del Codice dei contratti, la garanzia assicurativa è prestata dall’Impresa mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti raggruppati o consorziati.
Qualora il contratto assicurativo venga stipulato sulla base dello Schema Tipo 2.3 di cui all’abrogato DM 123/2004, lo stesso deve espressamente prevedere la validità:
− dell’assicurazione Danni alle Opere anche in carenza dell’individuazione, in polizza, dei lavori subappaltati e delle imprese subappaltatrici, in deroga all’ art. 2 lett. e) del richiamato Schema Tipo;
− dell’assicurazione per Xxxxx alle Opere da “azioni di terzi”
− dell’assicurazione per Xxxxx alle Opere da “forza maggiore”
− dell’assicurazione per Xxxxx alle Opere per i sinistri derivanti da “colpa grave” dell’Assicurato
− dell’assicurazione RCT per i danni a cose da rimozione, franamento o cedimento del terreno
− dell’assicurazione RCT per i danni a cavi e/o condutture sotterranee
di tutte le comunicazioni contrattuali trasmesse dall’Assicurato a mezzo telefax o PEC
CAPO 6 – VARIAZIONI
Art. 27 - Variazione dei lavori
1. La Stazione appaltante si riserva la facoltà di introdurre nelle opere oggetto dell’appalto quelle varianti che a suo insindacabile giudizio ritenga opportune, senza che per questo l’appaltatore possa pretendere compensi all’infuori del pagamento a conguaglio dei lavori
eseguiti in più o in meno con l'osservanza delle prescrizioni ed entro i limiti stabiliti dall’articolo 43, comma 8, del Regolamento generale e dall'articolo 106 del Codice dei contratti.
2. Non sono riconosciute varianti al progetto esecutivo, prestazioni e forniture extra contrattuali di qualsiasi genere, eseguite senza preventivo ordine scritto della D.L., recante anche gli estremi dell'approvazione da parte della Stazione appaltante, ove questa sia prescritta dalla legge o dal regolamento.
3. Qualunque reclamo o riserva che l'appaltatore si credesse in diritto di opporre, deve essere presentato per iscritto alla D.L. prima dell'esecuzione dell'opera oggetto della contestazione. Non sono prese in considerazione domande di maggiori compensi su quanto stabilito in contratto, per qualsiasi natura o ragione, se non vi è accordo preventivo scritto prima dell’inizio dell’opera oggetto di tali richieste.
4. Non sono considerati varianti ai sensi del comma 1 gli interventi disposti dalla D.L. per risolvere aspetti di dettaglio, che siano contenuti entro un importo non superiore al 5% (cinque per cento) dell’importo delle categorie di lavoro dell’appalto, come individuate nella tabella di cui all’articolo 5, e che non comportino un aumento dell’importo del contratto stipulato.
5. Ai sensi dell’articolo 106, commi 1, lettera c), 2 e 4, del Codice dei contratti, sono ammesse, nell’esclusivo interesse della Stazione appaltante, le varianti, in aumento o in diminuzione, finalizzate al miglioramento dell’opera e alla sua funzionalità, purché ricorrano tutte le seguenti condizioni:
a) è determinata da circostanze impreviste e imprevedibili; tra le predette circostanze rientra anche la sopravvenienza di nuove disposizioni legislative o regolamentari o provvedimenti di autorità od enti preposti alla tutela di interessi rilevanti;
b) non altera la natura generale del contratto;
c) la variante comporta una modifica dell’importo contrattuale, stabilita ai sensi dell’articolo 106, comma 1, lettera e), non superiore al 10% (dieci per cento);
d) non introducono condizioni che, se fossero state contenute nella procedura d'appalto iniziale, avrebbero consentito l'ammissione di candidati diversi da quelli inizialmente selezionati o l'accettazione di un'offerta diversa da quella inizialmente accettata, oppure avrebbero attirato ulteriori partecipanti alla procedura di aggiudicazione;
e) non modificano l'equilibrio economico del contratto a favore dell'Aggiudicatario e non estendono notevolmente l'ambito di applicazione del contratto;
f) non siano imputabili a errori od omissioni progettuali ai sensi dell’articolo 28.
6. Nel caso di cui al comma 5, a seconda dell’incidenza di variazione inferiore o superiore al 20% dell’importo contrattuale, è sottoscritto un atto di sottomissione oppure un contratto aggiuntivo, che deve indicare le modalità di contrattazione e contabilizzazione delle lavorazioni in variante.
7. La variante deve comprendere, ove ritenuto necessario dal Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, l'adeguamento del PSC di cui all’articolo 31, con i relativi costi non assoggettati a ribasso, e con i conseguenti adempimenti di cui all’articolo 32, nonché l’adeguamento dei POS di cui all'articolo 33.
8. Se la variante comporta la sospensione dei lavori in applicazione di provvedimenti assunti dall’’Autorità Giudiziaria sia ordinaria che amministrativa, anche in seguito alla segnalazione dell’Autorità Nazionale Anticorruzione, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 11.
9. Durante il corso dei lavori, l’Appaltatore può proporre alla D.L. eventuali variazioni migliorative ai sensi del precedente comma 5. Qualora tali variazioni siano accolte dalla D.L., il relativo risparmio di spesa costituisce economia a favore della Stazione appaltante.
Art. 28 - Varianti per errori od omissioni progettuali
1. Ai sensi dell’articolo 106, comma 2, lettera b), se, per il manifestarsi di errori od omissioni imputabili alle carenze del progetto posto a base di gara, si rendono necessarie varianti che possono pregiudicare, in tutto o in parte, la realizzazione dell'opera oppure la sua utilizzazione, e che sotto il profilo economico eccedono il 15% (quindici per cento) dell’importo originario del contratto, la Stazione appaltante procede alla risoluzione del contratto con indizione di una nuova gara alla quale è invitato l’Appaltatore originario.
2. In tal caso, la risoluzione del contratto comporta il pagamento dei lavori eseguiti, dei materiali utili e del 10% (dieci per cento) dei lavori non eseguiti, fino a quattro quinti dell’importo del contratto originario.
3. Ai sensi dell’articolo 106, commi 9 e 10, del Codice dei contratti, i titolari dell’incarico di progettazione sono responsabili dei danni subiti dalla Stazione appaltante; si considerano errore od omissione di progettazione l’inadeguata valutazione dello stato di fatto, la mancata od erronea identificazione della normativa tecnica vincolante per la progettazione, il mancato rispetto dei requisiti funzionali ed economici prestabiliti e risultanti da prova scritta, la violazione delle norme di diligenza nella predisposizione degli elaborati progettuali.
4. Trova applicazione la disciplina di cui all’articolo 41, commi 4, 5 e 6, in quanto compatibile.
Art. 29 - Prezzi applicabili ai nuovi lavori e nuovi prezzi
1. Le eventuali variazioni sono valutate mediante l'applicazione dei prezzi di cui all’elenco prezzi contrattuale come determinati ai sensi dell’articolo 3, comma 3.
2. Se tra i prezzi di cui all’elenco prezzi contrattuale di cui al comma 1, non sono previsti prezzi per i lavori e le prestazioni dì nuova introduzione, sì procede alla formazione di nuovi prezzi in contraddittorio tra la Stazione appaltante e l’Appaltatore, mediante apposito verbale di concordamento sottoscritto dalle parti e approvato dal R.U.P.; i predetti nuovi prezzi sono desunti, in ordine di priorità:
a) dal prezziario di cui al comma 3, oppure, se non reperibili,
b) ragguagliandoli a quelli di lavorazioni consimili compresi nel contratto;
c) ricavandoli totalmente o parzialmente da nuove regolari analisi effettuate con riferimento ai prezzi elementari di mano d'opera, materiali, noli e trasporti alla data di formulazione dell’offerta.
3. Sono considerati prezziari ufficiali di riferimento i seguenti, in ordine di priorità:
a) Elenco dei prezzi delle opere pubbliche e di difesa del suolo della Regione Xxxxxx Xxxxxxx – anno 2022.
4. Ove comportino maggiori spese rispetto alle somme previste nel quadro economico, i nuovi prezzi sono approvati dalla Stazione appaltante su proposta del R.U.P., prima di essere ammessi nella contabilità dei lavori.
Art. 29 bis - Revisione prezzi e adeguamento del corrispettivo
1. Ai sensi dell’art. 106, comma 1, lett. a), primo periodo, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. e fermo restando quanto previsto dal secondo e terzo periodo della medesima lett. a), nonché ai sensi dell’art. 29, comma 1, lett. a), del D.L. n. 4 del 27/01/2022, convertito in Legge n. 25 del 28/03/2022, i prezzi contrattuali sono aggiornati, in aumento o in diminuzione, sulla base dei prezzari di cui all’articolo 23, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., solo per l’eccedenza rispetto al dieci per cento rispetto al prezzo originario e comunque in misura pari alla metà.
2. L’Appaltatore potrà richiedere la revisione prezzi di cui al comma 1 tramite apposita istanza trasmessa alla Stazione appaltante tramite PEC e potrà essere domandata a partire dall’anno solare successivo a quello di presentazione dell’offerta ed entro il termine di approvazione del certificato di collaudo/certificato di regolare esecuzione.
3. Il Responsabile del Procedimento, supportato dal D.L. conduce apposita istruttoria al fine, in caso di revisioni in aumento, di accogliere o rigettare l’istanza avanzata dall’Appaltatore, oppure, in caso di variazioni in diminuzione, per emanare un apposito provvedimento con il quale procedere agli eventuali recuperi.
4. Sulle richieste avanzate dall’Appaltatore la Stazione appaltante si pronuncia entro 30 (trenta) giorni con provvedimento motivato.
5. Oltre al suddetto meccanismo revisionale è riconosciuto, altresì, all’Appaltatore il meccanismo compensativo di cui all’art. 29, comma 1, lett. b), del D.L. n. 4 del 27/01/2022, convertito in Legge n. 25 del 28/03/2022. In tal caso, le variazioni di prezzo dei singoli materiali da costruzione, in aumento o in diminuzione, saranno valutate dalla Stazione appaltante soltanto se tali variazioni risultano superiori al cinque per cento rispetto al prezzo, rilevato nell’anno di presentazione dell’offerta, anche tenendo conto di quanto previsto dal decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili previsto al comma 2, secondo periodo dell’articolo 29 del Decreto Legge 27 gennaio 2022 n. 4.
Si procederà a compensazione, in aumento o in diminuzione, per la percentuale eccedente il cinque per cento e comunque in misura pari all’80 per cento di detta eccedenza, nel limite
delle risorse indicate al comma 7 del citato articolo 29.
6. La compensazione di cui al comma 5 è determinata applicando la percentuale di variazione che eccede il cinque per cento al prezzo dei singoli materiali da costruzione impiegati nelle lavorazioni contabilizzate nei dodici mesi precedenti al decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili previsto al comma 2, secondo periodo dell’articolo 29 del Decreto Legge 27 gennaio 2022 n. 4, e nelle quantità accertate dal direttore dei lavori.
7. A pena di decadenza, l’Appaltatore presenterà alla Stazione appaltante l’istanza di compensazione, confermando la riserva espressa ai sensi del comma 3, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del Decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili previsto al comma 2, secondo periodo dell’articolo 29 del Decreto Legge 27 gennaio 2022 n. 4, esclusivamente per i lavori eseguiti nel rispetto dei termini indicati nel relativo cronoprogramma. Il Direttore dei lavori della Stazione appaltante verifica l’eventuale effettiva maggiore onerosità subita dall’Esecutore, e da quest’ultimo provata con adeguata documentazione, ivi compresa la dichiarazione di fornitori o subcontraenti o con altri idonei mezzi di prova relativi alle variazioni, per i materiali da costruzione, del prezzo elementare dei materiali da costruzione pagato dall’Esecutore, rispetto a quello documentato dallo stesso con riferimento al momento dell’offerta. Il Direttore dei lavori verifica, altresì, che l’esecuzione dei lavori sia avvenuta nel rispetto dei termini indicati nel cronoprogramma.
8. Sono esclusi dalla compensazione di cui al comma 5 i lavori contabilizzati nell’anno solare di presentazione dell’offerta.
9. La compensazione non è soggetta al ribasso d’asta ed è al netto delle eventuali compensazioni precedentemente accordate.
10. Il Responsabile del Procedimento, in riferimento a quanto previsto dal presente articolo, conduce apposita istruttoria al fine di individuare la compensazione da riconoscere all’Appaltatore. L’istruttoria tiene conto delle risultanze determinate dalla Direzione Lavori ai sensi del comma 7.
11. Al di fuori delle fattispecie disciplinate dal presente articolo è esclusa qualsiasi revisione e compensazione dei prezzi e non trova applicazione l’articolo 1664, primo comma, del Codice Civile.
7. CAPO 7 - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA Art. 30 - Norme di sicurezza generale
1. I lavori appaltati devono svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro e in ogni caso in condizioni di permanente sicurezza e igiene.
2. L’Appaltatore è, altresì, obbligato ad osservare scrupolosamente le disposizioni del vigente regolamento locale di Igiene, per quanto attiene la gestione del cantiere.
3. L’Appaltatore predispone per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni, gli appositi piani per la riduzione del rumore, in relazione al personale e alle strutture utilizzate.
4. L’Appaltatore non può iniziare o continuare i lavori qualora sia in difetto nell’applicazione di quanto stabilito in questo articolo.
Art. 31 - Piano di sicurezza e di coordinamento (PSC)
8. L’Appaltatore è obbligato ad osservare scrupolosamente e senza riserve o eccezioni il PSC messo a disposizione da parte della Stazione appaltante, ai sensi dell’articolo 100 del Decreto n. 81 del 2008 e ss.mm.ii., in conformità all’allegato XV, punti 1 e 2, allo stesso Decreto, corredato dal computo metrico estimativo dei costi per la sicurezza di cui al punto 4 dello stesso allegato, determinati all’articolo 2, comma 1, lettera b), del presente Capitolato speciale.
2. L’obbligo di cui al comma 1 è esteso altresì:
a) alle eventuali modifiche e integrazioni disposte autonomamente dal Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione in seguito a sostanziali variazioni alle condizioni di sicurezza sopravvenute alla precedente versione del PSC;
b) alle eventuali modifiche e integrazioni approvate o accettate dal Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione ai sensi dell’articolo 32.
3. Se prima della stipulazione del contratto (a seguito di aggiudicazione ad un raggruppamento temporaneo di imprese) oppure nel corso dei lavori (a seguito di autorizzazione al subappalto o di subentro di impresa ad altra impresa raggruppata estromessa ai sensi dell’articolo 48, commi 17 o 18, del Codice dei contratti) si verifica una variazione delle imprese che devono operare in cantiere, il Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione deve provvedere tempestivamente:
a) ad adeguare il PSC, se necessario;
b) ad acquisire i POS delle nuove imprese.
Art. 32 - Modifiche e integrazioni al piano di sicurezza e di coordinamento sostitutivo
1. L’Appaltatore può presentare al Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione una o più proposte motivate di modificazione o di integrazione al PSC, nei seguenti casi:
a) per adeguarne i contenuti alle proprie tecnologie oppure quando ritenga di poter meglio garantire la sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza, anche in seguito alla consultazione obbligatoria e preventiva dei rappresentanti per la sicurezza dei propri lavoratori o a rilievi da parte degli organi di vigilanza;
b) per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori eventualmente disattese nel PSC, anche in seguito a rilievi o prescrizioni degli organi di vigilanza.
2. L'Appaltatore ha il diritto che il Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione si pronunci tempestivamente, con atto motivato da annotare sulla documentazione di cantiere, sull’accoglimento o il rigetto delle proposte presentate; le decisioni del coordinatore sono vincolanti per l'appaltatore.
3. Se entro il termine di 3 (tre) giorni lavorativi dalla presentazione delle proposte dell'Appaltatore, prorogabile una sola volta di altri 3 (tre) giorni lavorativi, il Coordinatore per la sicurezza non si pronuncia:
a) nei casi di cui al comma 1, lettera a), le proposte si intendono accolte; l'eventuale accoglimento esplicito o tacito delle modificazioni e integrazioni non può in alcun modo giustificare variazioni in aumento o adeguamenti in aumento dei prezzi pattuiti, né maggiorazioni di alcun genere del corrispettivo;
b) nei casi di cui al comma 1, lettera b), le proposte si intendono accolte se non comportano variazioni in aumento o adeguamenti in aumento dei prezzi pattuiti, né maggiorazioni di alcun genere del corrispettivo, diversamente si intendono rigettate.
4. Nei casi di cui al comma 1, lettera b), nel solo caso di accoglimento esplicito, se le modificazioni e integrazioni comportano maggiori costi per l’appaltatore, debitamente provati e documentati, e se la Stazione appaltante riconosce tale maggiore onerosità, trova applicazione la disciplina delle varianti.
Art. 33 - Piano operativo di sicurezza
1. L'Appaltatore, entro 30 (trenta) giorni dall'aggiudicazione e comunque prima dell'inizio dei lavori, deve predisporre e consegnare alla D.L. o, se nominato, al Coordinatore per la sicurezza nella fase di esecuzione, un POS per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori. Il POS, redatto ai sensi dell’articolo 89, comma 1, lettera h), del Decreto n. 81 del 2008 e ss.mm.ii. e del punto 3.2 dell’allegato XV al predetto Decreto, comprende il documento di valutazione dei rischi di cui agli articoli 28 e 29 del citato Decreto n. 81 del 2008 e ss.mm.ii., con riferimento allo specifico cantiere e deve essere aggiornato ad ogni mutamento delle lavorazioni rispetto alle previsioni.
2. Il POS deve essere redatto da ciascuna impresa operante nel cantiere e consegnato alla Stazione appaltante, per il tramite dell’Appaltatore, prima dell’inizio dei lavori per i quali esso è redatto.
3. Ai sensi dell’articolo 131 del Codice dei contratti, l’Appaltatore è tenuto ad acquisire i POS redatti dalle imprese subappaltatrici di cui all’articolo 47, comma 4, lettera d), sub. 2), del presente Capitolato speciale, nonché a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici POS compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall’Appaltatore.
4 Ai sensi dell’articolo 96, comma 1-bis, del Decreto n. 81 del 2008 e ss.mm.ii., il POS non è necessario per gli operatori che si limitano a fornire materiali o attrezzature; restano fermi per i predetti operatori gli obblighi di cui all’articolo 26 del citato Decreto n. 81 del 2008 e ss.mm.ii..
5. Il POS, fermi restando i maggiori contenuti relativi alla specificità delle singole imprese e delle singole lavorazioni, deve avere in ogni caso i contenuti minimi previsti dall’allegato I al Decreto interministeriale 9 settembre 2014 (pubblicato sulla G.U. n. 212 del 12 settembre 2014); esso costituisce piano complementare di dettaglio del PSC di cui all'articolo 31.
Art. 34 - Osservanza e attuazione del piano di sicurezza
1. L’Appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all’articolo 15 del Decreto legislativo n. 81 del 2008 e ss.mm.ii., con particolare riguardo alle circostanze e agli adempimenti descritti agli articoli 95, 96 e 97 e all’allegato XIII del predetto decreto legislativo n. 81 del 2008 e ss.mm.ii..
2. I piani di sicurezza devono essere redatti in conformità alle disposizioni del D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii.
3. L’Impresa esecutrice è obbligata a comunicare tempestivamente prima dell’inizio dei lavori e, quindi, periodicamente, a richiesta del Committente o del Coordinatore, l’iscrizione alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, l’indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e la dichiarazione circa l’assolvimento degli obblighi assicurativi e previdenziali. L’Affidatario è tenuto a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall’Appaltatore. In caso di associazione temporanea o di consorzio di imprese detto obbligo incombe all’impresa mandataria capogruppo. Il Direttore tecnico di cantiere è responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell’esecuzione dei lavori.
4. Il piano di sicurezza e di coordinamento costituisce parte integrante del contratto di appalto. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell’Appaltatore, comunque accertate, previa formale costituzione in mora dell’interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto.
5. Ai sensi dell’articolo 105, comma 17, del Codice dei contratti, l'Appaltatore è solidalmente responsabile con i subappaltatori per gli adempimenti, da parte di quest'ultimi, degli obblighi di sicurezza.
9. CAPO 8 - DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO
Art. 35 - Subappalto
1. Il subappalto o il subaffidamento in cottimo, è ammesso alle condizioni di cui all’articolo 105 del Codice dei contratti.
2. L'affidamento in subappalto o in cottimo è consentito, previa autorizzazione della Stazione appaltante, subordinata all’acquisizione del DURC dell’Appaltatore e del DURC del subappaltatore, ai sensi dell’articolo 53, comma 2, alle seguenti condizioni:
a) che l’Appaltatore abbia indicato all'atto dell'offerta i lavori o le parti di opere che intende subappaltare o concedere in cottimo; l'omissione delle indicazioni sta a significare che il ricorso al subappalto o al cottimo è vietato e non può essere autorizzato;
b) che l’Appaltatore provveda al deposito presso la Stazione appaltante:
1) di copia autentica del contratto di subappalto presso la Stazione appaltante almeno 20 (venti) giorni prima della data di effettivo inizio dell’esecuzione delle relative lavorazioni subappaltate; dal contratto di subappalto devono risultare, pena rigetto dell’istanza o revoca dell’autorizzazione eventualmente rilasciata:
- le clausole recanti gli obblighi discendenti sul subcontraente in ordine al rispetto delle condizionalità PNRR, rispetto del DNSH, rispetto dei principi trasversali del PNRR e degli ulteriori requisiti connessi alla misura PNRR cui è associato l’intervento (fra cui gli obblighi connessi alla tracciabilità “rafforzata” di cui al comma 4-bis dell’art. 6 del presente Capitolato), secondo le disposizioni di legge vigenti ed in attuazione delle disposizioni di cui al presente Capitolato speciale.
- se al subappaltatore sono affidati parte degli apprestamenti, degli impianti o delle altre attività previste dal PSC di cui al punto 4 dell’allegato XV al Decreto n. 81 del 2008 e ss.mm.ii., le relative specificazioni e quantificazioni economiche in coerenza con i costi previsti dal PSC;
- la clausola sospensiva del contratto di subappalto in pendenza dell’autorizzazione da parte dell’Amministrazione aggiudicatrice;
- le seguenti clausole, a pena di nullita':
- “Ciascuna delle parti, a pena di nullità del contratto, si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla presente legge. Il contraente, qualora abbia notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all’art. 3 della L. n. 136/2010 e ss.mm.ii., procede a darne tempestiva comunicazione all’ Ufficio del Governo di Modena.”;
- “Fermo restando l'obbligo di denuncia all'Autorità Giudiziaria, il subappaltatore si impegna a segnalare tempestivamente all'Amministrazione aggiudicatrice ogni illecita richiesta di denaro o altra utilità ovvero offerta di protezione, che venga avanzata nel corso dell'esecuzione del contratto nei confronti di un proprio rappresentante, dipendente o agente.”
- “E’ previsto il pagamento diretto da parte dell’amministrazione aggiudicatrice in favore del subappaltatore ai sensi e con le modalità dell’art. 105, comma 13, del D.Lgs. n.
50/2016.”
- l’individuazione delle categorie, tra quelle previste dal bando di gara con i relativi importi, al fine della verifica della qualificazione del subappaltatore e del rilascio del certificato di esecuzione lavori di cui all’articolo 83 del Regolamento generale;
- l’individuazione delle lavorazioni affidate, con i riferimenti alle lavorazioni previste dal contratto, distintamente per la parte a corpo e per la parte a misura, in modo da consentire alla D.L. o al R.U.P. la verifica del rispetto della condizione dei prezzi di cui al comma 4, lettera a);
2) di una dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento, a norma dell'articolo 2359 del Codice civile, con l’impresa alla quale è affidato il subappalto o il cottimo; in caso di raggruppamento temporaneo, società di imprese o consorzio, analoga dichiarazione dev'essere fatta da ciascuna delle imprese partecipanti al raggruppamento, società o consorzio;
c) che l’Appaltatore, unitamente al deposito del contratto di subappalto presso la Stazione appaltante, ai sensi della lettera b), trasmetta alla Stazione appaltante:
1) la documentazione attestante che il subappaltatore è in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per la partecipazione alle gare di lavori pubblici, in relazione alla categoria e all’importo dei lavori da realizzare in subappalto o in cottimo;
2) una o più dichiarazioni del subappaltatore, rilasciate ai sensi degli articoli 46 e 47 del
D.P.R. n. 445 del 2000 e ss.mm.ii., attestante il possesso dei requisiti di ordine generale e assenza delle cause di esclusione di cui all’articolo 80 del Codice dei contratti;
3) dichiarazione del subappaltatore volta a fornire i dati necessari per l’identificazione del titolare effettivo;
4) dichiarazione del subappaltatore circa l’assenza di conflitto d’interessi e dell’eventuale titolare effettivo;
d) che non sussista, nei confronti del subappaltatore, alcuno dei divieti previsti dall’articolo 67 del Decreto legislativo n. 159 del 2011 e ss.mm.ii.; a tale scopo:
1) se l’importo del contratto di subappalto è superiore ad euro 150.000, la condizione è accertata mediante acquisizione dell'informazione antimafia di cui all’articolo 91, comma 1, lettera c), del citato Decreto legislativo n. 159 del 2011 e ss.mm.ii., acquisita con le modalità di cui al successivo articolo 67, comma 2;
2) il subappalto è vietato, a prescindere dall’importo dei relativi lavori, se per l'impresa subappaltatrice è accertata una delle situazioni indicate dagli articoli 84, comma 4, o 91, comma 7, del citato Decreto legislativo n. 159 del 2011 e ss.mm.ii..
3. Il subappalto e l’affidamento in cottimo devono essere autorizzati preventivamente dalla Stazione appaltante in seguito a richiesta scritta dell'Appaltatore, nei termini che seguono:
a) l’autorizzazione è rilasciata entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta per non più di 30 (trenta) giorni, ove ricorrano giustificati motivi;
b) trascorso il medesimo termine, eventualmente prorogato, senza che la Stazione appaltante abbia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa a tutti gli effetti se sono verificate tutte le condizioni di legge per l’affidamento del subappalto;
c) per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2% dell’importo contrattuale o di importo inferiore a 100.000 euro, i termini di cui alla lettera a) sono ridotti a 15 (quindici) giorni.
4. Nella richiesta di autorizzazione al subappalto e nel contratto di subappalto, l'Appaltatore indica puntualmente l'ambito operativo del subappalto, sia in termini prestazionali che economici, e specifica in modo univoco, in particolare, il nominativo del subappaltatore, la descrizione delle lavorazioni o prestazioni oggetto di subappalto - indicando le relative quantità o i parametri dimensionali riferiti a ciascuna area di esecuzione e fase di processo e facendo riferimento al progetto o al Capitolato prestazionale e all'offerta - le singole aree di esecuzione e le singole fasi di processo in cui verranno eseguite le lavorazioni o prestazioni date in subappalto.
5. L’affidamento di lavori in subappalto o in cottimo comporta i seguenti obblighi:
a) ai sensi dell’articolo 105, comma 14, del Codice dei contratti, il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale, inclusa l'applicazione dei medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto ovvero riguardino le lavorazioni relative alle categorie prevalenti e siano incluse nell'oggetto sociale del contraente principale. L'Affidatario corrisponde i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; la Stazione appaltante, sentito il Direttore dei lavori, il Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, ovvero il Direttore dell'esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione;
b) se al subappaltatore sono affidati, in tutto o in parte, gli apprestamenti, gli impianti o le altre attività previste dal PSC di cui al punto 4 dell’allegato XV al Decreto n. 81 del 2008 e ss.mm.ii. connessi ai lavori in subappalto, i relativi oneri per la sicurezza sono pattuiti al prezzo originario previsto dal progetto, senza alcun ribasso; la Stazione appaltante, per il tramite della D.L. e sentito il Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione;
c) nei cartelli esposti all'esterno del cantiere devono essere indicati anche i nominativi di tutte le imprese subappaltatrici, completi dell’indicazione della categoria dei lavori subappaltati e dell’importo dei medesimi;
d) le imprese subappaltatrici devono osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono i lavori e sono responsabili, in solido con l’Appaltatore, dell'osservanza delle norme anzidette nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell’ambito del subappalto;
e) le imprese subappaltatrici, per tramite dell’Appaltatore, devono trasmettere alla Stazione appaltante, prima dell'inizio dei lavori in subappalto:
1) la documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, assicurativi ed antinfortunistici;
2) copia del proprio POS in coerenza con i piani di cui agli articoli 43 e 45 del presente Capitolato speciale;
6. Le presenti disposizioni si applicano anche ai raggruppamenti temporanei di imprese e alle società anche consortili, quando le imprese riunite o consorziate non intendono eseguire direttamente i lavori scorporabili.
7. I lavori affidati in subappalto non possono essere oggetto di ulteriore subappalto, pertanto, il subappaltatore non può subappaltare a sua volta i lavori.
8. L’affidamento in subappalto è permesso nei confronti di associazioni di impresa. In tal caso, unitamente alla richiesta di autorizzazione al subappalto, deve essere prodotto anche il mandato collettivo speciale con rappresentanza, relativo all’associazione subaffidataria, conferito all’Impresa capogruppo dalle Imprese mandanti, nella forma di scrittura privata autenticata (o copia autenticata di esso) dal cui testo risulti espressamente:
- che le imprese che assumono il subappalto si sono costituite in raggruppamento temporaneo tra loro;
- che detto raggruppamento temporaneo fra imprese persegue il fine di eseguire lavori in subappalto, con espressa indicazione dell’appalto principale, nonché dei lavori affidati in subappalto;
- che l'esecuzione del subappalto determina la responsabilità solidale di tutte le imprese facenti parte del raggruppamento stesso nei confronti dell’Appaltatore committente oppure, se presentata da imprese costituite in raggruppamento temporaneo di tipo "verticale" o ai sensi dell'art. 92, comma 5, del D.P.R. n. 207/2010, determina, nei confronti dell’Appaltatore committente, la responsabilità dell'Impresa capogruppo per la parte di opera dalla stessa assunta e la responsabilità dell'Impresa capogruppo e delle Imprese mandanti per le parti di opera da queste ultime assunte;
- che il mandato stesso è gratuito ed irrevocabile e che la sua revoca per giusta causa non ha effetti nei confronti dell’Appaltatore committente;
- che all'Impresa capogruppo spetta la rappresentanza esclusiva, anche processuale, delle Imprese mandanti nei confronti dell’Appaltatore committente in relazione al subappalto, anche dopo il collaudo (o certificato di regolare esecuzione) dei lavori principali fino all'estinzione di ogni rapporto;
- la quota di partecipazione al raggruppamento di ciascuna impresa riunita.
9. Ai sensi dell’articolo 105, comma 2, terzo periodo, del Codice dei contratti è considerato subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività ovunque espletate che richiedano l'impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2 per cento dell'importo dei lavori affidati o di importo superiore a 100.000 euro e se l'incidenza del costo della manodopera e del personale è superiore al 50 per cento dell'importo del contratto di subappalto. I sub- affidamenti che non costituiscono subappalto, devono essere comunicati al R.U.P. e al Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione almeno il giorno feriale antecedente all'ingresso in cantiere dei soggetti sub-affidatari, con la denominazione di questi ultimi.
10. L’Amministrazione aggiudicatrice verifica che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori, ai servizi e alle forniture di cui al comma 1 sia inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla presente legge.
Art. 36 - Responsabilità in materia di subappalto
1. L'Appaltatore resta in ogni caso responsabile nei confronti della Stazione appaltante per l'esecuzione delle opere oggetto di subappalto, sollevando la Stazione appaltante medesima da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza all’esecuzione di lavori subappaltati.
2. La D.L. e il R.U.P., nonché il Coordinatore per l'esecuzione in materia di sicurezza di cui all’articolo 92 del Decreto n. 81 del 2008, provvedono a verificare, ognuno per la propria competenza, il rispetto di tutte le condizioni di ammissibilità e di esecuzione dei contratti di subappalto.
3. Il subappalto non autorizzato comporta inadempimento contrattualmente grave ed essenziale anche ai sensi dell’articolo 1456 del Codice civile con la conseguente possibilità, per la Stazione appaltante, di risolvere il contratto in danno dell’Appaltatore, ferme restando le sanzioni penali previste dall’articolo 21 della Legge 13 settembre 1982, n. 646, come modificato dal Decreto-legge 29 aprile 1995, n. 139, convertito dalla Legge 28 giugno 1995,
n. 246 (ammenda fino a un terzo dell’importo dell’appalto, arresto da sei mesi ad un anno).
4. Ai subappaltatori, ai sub affidatari, nonché ai soggetti titolari delle prestazioni che non sono considerate subappalto ai sensi del comma 9 dell'art. 35, si applica l'articolo 39, comma 8, in materia di tessera di riconoscimento.
5. Ai sensi dell’articolo 105, comma 3, lettera a), del Codice dei contratti non è considerato subappalto l'affidamento dì attività specifiche dì servizi a lavoratori autonomì, purché tali attività non costituiscano lavori.
Art. 37 - Pagamento dei subappaltatori
1. La Stazione appaltante provvede a corrispondere direttamente ai subappaltatori e ai cottimisti l’importo dei lavori da loro eseguiti; l’Appaltatore è obbligato a trasmettere alla Stazione appaltante, tempestivamente e comunque entro 20 (venti) giorni dall’emissione di
ciascun stato di avanzamento lavori, una comunicazione che indichi la parte dei lavori eseguiti dai subappaltatori o dai cottimisti, specificando i relativi importi e la proposta motivata di pagamento. Si rimanda in ogni caso alla disciplina di cui all’art. 105, comma 13, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii..
2. L'Appaltatore è obbligato a trasmettere alla Stazione appaltante, tempestivamente e comunque entro 20 (venti) giorni dall’emissione di ciascun stato di avanzamento lavori, una comunicazione che indichi la parte dei lavori eseguiti dai subappaltatori, specificando i relativi importi e la proposta motivata di pagamento. I pagamenti al subappaltatore sono subordinati:
a) all’acquisizione del DURC dell’Appaltatore e del subappaltatore;
b) all’ottemperanza alle prescrizioni in materia di tracciabilità dei pagamenti;
c) all’acquisizione di un’attestazione/autodichiarazione rilasciata dal subappaltatore circa il rispetto di aver eseguito le lavorazioni nel rispetto del principio del DNSH.
2-bis. Le fatture emesse dall’Appaltatore dovranno contenere obbligatoriamente le seguenti informazioni:
1) CUP;
2) CIG;
3) C/C dedicato;
4) Numero IMPEGNO;
5) Indicazione del progetto identificato con:
∙ PNRR
∙ Titolo dell’intervento (descrizione dell’intervento indicata nel CUP)
∙ Missione
∙ Componente
∙ Investimento / Iniziativa
(solo nel caso di intervento cofinanziato) Dovranno essere fatturate separatamente le spese finanziate a valere su risorse PNRR da quelle finanziate con risorse di bilancio del soggetto attuatore, secondo le indicazioni che saranno puntualmente comunicate al soggetto realizzatore in sede di stipula del contratto (la distinzione è data da Impegni diversi).
Le fatture elettroniche del PNRR devono essere inviate al CUU dedicato al PNRR:
Q46PVQ)
Le fatture che non rispettano i requisiti sopra esposti verranno rifiutate o dovranno essere stornate da note di credito per essere riemesse corrette.
3. Se l'Appaltatore non provvede nei termini agli adempimenti di cui al comma 1 e non sono verificate le condizioni di cui al comma 2, la Stazione appaltante sospende l'erogazione delle rate dì acconto o di saldo fino a che l'Appaltatore non adempie a quanto previsto.
4. La documentazione contabile di cui al comma 1 deve specificare separatamente:
a) l’importo degli eventuali oneri per la sicurezza da liquidare al subappaltatore;
b) l’individuazione delle categorie, tra quelle di cui all’allegato «A» al Regolamento generale, al fine della verifica della compatibilità con le lavorazioni autorizzate di cui all’articolo 35, comma 2, lettera b), numero 1, quarto trattino, e ai fini del rilascio del certificato di esecuzione lavori di cui all’allegato «B» al predetto Regolamento generale.
5. Ai sensi dell’articolo 17, ultimo comma, del D.P.R. n. 633 del 1972, aggiunto dall’articolo 35, comma 5, della Legge 4 agosto 2006, n. 248, gli adempimenti in materia di I.V.A. relativi alle fatture quietanziate di cui al comma 1, devono essere assolti dall'appaltatore principale.
Art. 38 - Subaffidamenti
1. L'Appaltatore deve comunicare all'Amministrazione aggiudicatrice i dati relativi a tutti i subcontratti stipulati per l'esecuzione dell'appalto, sottoposti agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla Legge 13 agosto 2010, n. 136, con il nome del subcontraente, l'importo del contratto, l'oggetto della prestazione affidata e la dichiarazione che non sussiste, nei confronti dell'appaltatore, alcun divieto previsto dall'articolo 67 del Decreto legislativo n. 159 del 2011. Il regolare pagamento da parte dell'Appaltatore delle prestazioni eseguite dai subcontraenti costituisce adempimento contrattuale.
2. Nei contratti di appalto e nelle concessioni di lavori, servizi e forniture, costituisce adempimento contrattuale il regolare pagamento da parte dell'Appaltatore o del concessionario delle prestazioni eseguite dai fornitori e dai subcontraenti diversi dai subappaltatori, sottoposti agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla Legge 13 agosto 2010, n. 136 (Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia) e ss.mm.ii. e comunicati all’Amministrazione aggiudicatrice ai sensi dell’articolo 105, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii..
3. Ai fini della comunicazione di cui all’articolo 30, commi 5 e 6, del Decreto legislativo n. 50/2016 e ss.mm.ii., il fornitore dell'Appaltatore o del subappaltatore o il subcontraente dell’Appaltatore, come individuati ai sensi del comma 2, inviano all’Amministrazione aggiudicatrice e all’Affidatario copia delle fatture inevase.
4. Il Responsabile del procedimento invita l'Appaltatore o il subappaltatore a comunicare le proprie controdeduzioni o a depositare le fatture quietanzate entro un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni; in tale periodo resta comunque sospeso il pagamento dello stato avanzamento lavori successivo.
5. L'Amministrazione aggiudicatrice, decorso inutilmente il termine previsto dal comma 4, sospende il pagamento dello stato di avanzamento dell'appalto principale o il pagamento del subappalto per una somma corrispondente al doppio dell’importo delle fatture inevase.
6. L'Amministrazione aggiudicatrice procede al pagamento della somma sospesa di cui al comma 5 solo previa trasmissione delle fatture quietanzate da parte del fornitore o dal subcontraente diverso dal subappaltatore o di specifica liberatoria del medesimo.
7. Ai fini dell’emissione del certificato di regolare esecuzione o di collaudo, l’Amministrazione aggiudicatrice verifica l’integrale pagamento delle prestazioni dei subcontraenti, mediante acquisizione di una dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm.ii., con la quale l’Appaltatore e gli eventuali subappaltatori dichiarano di aver provveduto all’integrale pagamento dei subcontraenti. La dichiarazione del subappaltatore viene acquisita dall’Appaltatore e trasmessa da questo all’Amministrazione aggiudicatrice prima del pagamento a saldo del subappalto.
10. CAPO 9 - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI LAVORATORI
Art. 39 - Tutela dei lavoratori
1. L'Appaltatore e gli eventuali subappaltatori si obbligano ad applicare o far applicare integralmente, nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti impiegati nell'esecuzione dell'appalto, le condizioni economiche e normative previste dai contratti collettivi nazionali e territoriali di lavoro per i dipendenti del settore relativo ai lavori pubblici affidati, nonché gli accordi locali e aziendali integrativi degli stessi, vigenti per il tempo e nella località in cui si svolgono i lavori, compresa, se prevista da questi contratti collettivi, l'iscrizione alla Cassa edile della provincia di Modena. Le medesime condizioni devono essere garantite ai soci lavoratori dipendenti da società cooperative.
2. L'Appaltatore e gli eventuali subappaltatori sono tenuti ad osservare le norme e prescrizioni delle leggi e dei regolamenti in materia di tutela, sicurezza e salute, assicurazione, previdenza e assistenza dei lavoratori, assolvendo agli obblighi previdenziali, assicurativi e fiscali nei confronti degli Enti preposti.
3. In tema di responsabilità solidale tra Appaltatore e subappaltatore si applica la normativa vigente.
4. Con riferimento ai pagamenti in acconto, il documento unico di regolarità contributiva (DURC) è richiesto per i seguenti soggetti:
➢ Impresa o RTI appaltatrice; nel caso di R.T.I. il DURC è richiesto nei confronti delle imprese che hanno effettivamente operato nel periodo considerato dal S.A.L.;
➢ Imprese subappaltatrici che hanno eseguito i lavori in subappalto durante il periodo considerato dal SAL.
5. Con riferimento al pagamento del saldo, l'Amministrazione aggiudicatrice verifica il DURC dell’Appaltatore, nonché dei soli subappaltatori che hanno concluso i lavori in subappalto successivamente all’ultimo SAL liquidato.
6. Per il pagamento degli stati di avanzamento dei lavori, il DURC deve essere verificato con riferimento alla data finale del periodo di tempo considerato dallo stato di avanzamento;
per il pagamento del saldo finale, il DURC deve essere verificato con riferimento alla data ultima effettiva di conclusione dell’opera, comprensiva degli eventuali lavori richiesti dall’organo di collaudo.
7. L’Amministrazione aggiudicatrice procede all’acquisizione d’ufficio del DURC e dell’attestazione di regolarità retributiva. A tal fine, l’Appaltatore è tenuto a fornire, in sede di stipulazione del contratto e in sede esecutiva, informazioni veritiere, tempestive e complete atte a consentire all’Amministrazione aggiudicatrice l’ottenimento del predetto documento da parte dei soggetti competenti.
8. L’Appaltatore e gli eventuali subappaltatori devono munire il personale occupato di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l’indicazione del datore di lavoro. I lavoratori sono tenuti ad esporre detta tessera di riconoscimento. Tale obbligo grava anche in capo ai lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nei cantieri, i quali sono tenuti a provvedervi per proprio conto, ovvero nei confronti dei datori di lavoro con meno di dieci dipendenti. Lo schema della tessera di riconoscimento e le sue modalità di emissione sono allegate al verbale di consegna lavori.
11. CAPO 10 - CONTROVERSIE E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO Art. 40 - Controversie
1. Le riserve iscritte dall’Appaltatore sui documenti contabili sono esaminate e valutate secondo le modalità previste dall’art. 205 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.. Qualora l’accordo xxxxxxx non venga raggiunto, il foro competente è quello di Modena.
2. E’ escluso l’arbitrato.
3. Sulle somme riconosciute ai sensi del comma 1, gli interessi legali cominciano a decorrere 60 giorni dopo la data di sottoscrizione dell’accordo bonario, previamente approvato dalla Stazione appaltante.
4. Nelle more della risoluzione delle controversie, l’Appaltatore non può comunque rallentare o sospendere i lavori, né rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dalla Stazione appaltante.
5. Le domande che fanno valere pretese già oggetto di riserva non possono essere proposte per importi maggiori rispetto a quelli quantificati nelle riserve stesse.
Art. 41 - Risoluzione del contratto – Esecuzione d'ufficio dei lavori
1. Costituiscono causa di risoluzione del contratto e la Stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto mediante lettera raccomandata, anche mediante posta elettronica certificata, con messa in mora di 15 giorni, senza necessità di ulteriori adempimenti, i seguenti casi:
a) inadempimento alle disposizioni della D.L. riguardo ai tempi di esecuzione o quando risulti accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fattegli, nei termini imposti dagli stessi provvedimenti;
b) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell’esecuzione dei lavori;
c) inadempimento grave accertato alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale oppure alla normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al Decreto n. 81 del 2008 e ss.mm.ii. o ai piani di sicurezza di cui agli articoli 31 e 33, integranti il contratto, o delle ingiunzioni fattegli al riguardo dalla D.L., dal R.U.P. o dal Coordinatore per la sicurezza;
d) sospensione dei lavori o mancata ripresa degli stessi da parte dell’Appaltatore senza giustificato motivo;
e) rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei lavori nei termini previsti dal contratto;
f) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto o violazione di norme sostanziali regolanti il subappalto;
g) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell'opera;
h) azioni o omissioni finalizzate ad impedire l’accesso al cantiere al personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale o dell’A.S.L., oppure del personale ispettivo degli organismi paritetici, di cui all’articolo 51 del Decreto n. 81 del 2008 e ss.mm.ii.;
i) applicazione di una delle misure di sospensione dell’attività irrogate ai sensi dell'articolo 14, comma 1, del Decreto n. 81 del 2008 e ss.mm.ii. ovvero l’azzeramento del punteggio per la ripetizione di violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro ai sensi dell'articolo 27, comma l-bis, del citato Decreto n. 81 del 2008 e ss.mm.ii.;
l) ottenimento del DURC negativo per due volte consecutive; in tal caso, il R.U.P., acquisita una relazione particolareggiata predisposta dalla D.L., contesta gli addebiti e assegna un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni per la presentazione delle controdeduzioni.
2. Nei casi di risoluzione del contratto o di esecuzione di ufficio, la comunicazione della decisione assunta dalla Stazione appaltante è fatta all'Appaltatore nella forma dell'ordine di servizio o della raccomandata con avviso di ricevimento, anche mediante posta elettronica certificata, con la contestuale indicazione della data alla quale avrà luogo l'accertamento dello stato di consistenza dei lavori. Alla data comunicata dalla Stazione appaltante si fa luogo, in contraddittorio fra la D.L. e l'Appaltatore o suo rappresentante oppure, in mancanza di questi, alla presenza di due testimoni, alla redazione dello stato di consistenza dei lavori, all'inventario dei materiali, delle
attrezzature e dei mezzi d'opera esistenti in cantiere, nonché, nel caso di esecuzione d’ufficio, all’accertamento di quali di tali materiali, attrezzature e mezzi d'opera debbano essere mantenuti a disposizione della Stazione appaltante per l'eventuale riutilizzo e alla determinazione del relativo costo.
3. Nei casi di risoluzione del contratto e di esecuzione d'ufficio, come pure in caso di fallimento dell'appaltatore, i rapporti economici con questo o con il curatore sono definiti, con salvezza di ogni diritto e ulteriore azione della Stazione appaltante, nel seguente modo:
a) affidando i lavori di completamento e di quelli da eseguire d’ ufficio in danno, risultante dalla differenza tra l’ammontare complessivo lordo dei lavori in contratto, nonché dei lavori di ripristino o riparazione, e l’ammontare lordo dei lavori utilmente eseguiti dall’Appaltatore inadempiente, all’impresa che seguiva in graduatoria in fase di aggiudicazione, alle condizioni del contratto originario oggetto di risoluzione, o in caso di indisponibilità di tale impresa, ponendo a base di una nuova gara gli stessi lavori;
b) ponendo a carico dell’Appaltatore inadempiente:
1) l'eventuale maggiore costo derivante dalla differenza tra importo netto di aggiudicazione del nuovo appalto per il completamento dei lavori e l’importo netto degli stessi risultante dall’aggiudicazione effettuata in origine all’Appaltatore inadempiente;
2) l'eventuale maggiore costo derivato dalla ripetizione della gara di appalto eventualmente andata deserta;
3) l'eventuale maggiore onere per la Stazione appaltante per effetto della tardata ultimazione dei lavori, delle nuove spese di gara e di pubblicità, delle maggiori spese tecniche di direzione, assistenza, contabilità e collaudo dei lavori, dei maggiori interessi per il finanziamento dei lavori, di ogni eventuale maggiore e diverso danno documentato, conseguente alla mancata tempestiva utilizzazione delle opere alla data prevista dal contratto originario.
4. Nel caso l’Appaltatore sia un raggruppamento temporaneo di operatori, oppure un consorzio ordinario o un consorzio stabile, se una delle condizioni di cui al comma 1, lettera a), oppure agli articoli 84, comma 4, o 91, comma 7, del Decreto legislativo n.
159 del 2011 e ss.mm.ii., ricorre per un’impresa mandante o comunque diversa dall’impresa capogruppo, le cause dì divieto o di sospensione di cui all’articolo 67 del Decreto legislativo n. 159 del 2011 e ss.mm.ii. non operano nei confronti delle altre imprese partecipanti se la predetta impresa è estromessa e sostituita entro 30 (trenta) giorni dalla comunicazione delle informazioni del prefetto.
5. Il contratto è, altresì, risolto se, per il manifestarsi di errori o di omissioni del progetto esecutivo che pregiudicano, in tutto o in parte, la realizzazione dell'opera oppure la sua utilizzazione, come definiti dall’articolo 132, comma 6, del Codice dei contratti, si rendono necessari lavori suppletivi che eccedono il 15% (quindici per cento) dell’importo originario del contratto. In tal caso, proceduto all’accertamento dello stato
di consistenza ai sensi del comma 3, si procede alla liquidazione dei lavori eseguiti, dei materiali utili e del 10% (dieci per cento) dei lavori non eseguiti, fino a quattro quinti dell’importo del contratto.
12. CAPO 11- DISPOSIZIONI PER L’ULTIMAZIONE DEI LAVORI Art. 42 - Ultimazione dei lavori e gratuita manutenzione
1. Al termine dei lavori e in seguito a comunicazione formale dell’Appaltatore, il Direttore dei Lavori, effettuati i necessari accertamenti in contraddittorio con l’Appaltatore sulla regolarità dell’opera eseguita, redige il certificato di ultimazione dei lavori.
2. Il certificato di ultimazione può prevedere l'assegnazione di un termine perentorio, non superiore a 60 (sessanta) giorni, per il completamento di lavorazioni di piccola entità, accertate da parte del Direttore dei lavori come del tutto marginali e non incidenti sull'uso e sulla funzionalità dei lavori. Il mancato rispetto di questo termine comporta l’inefficacia del certificato di ultimazione e la necessità di redazione di nuovo certificato che accerti l'avvenuto completamente delle lavorazioni sopraindicate.
3. In sede di accertamento sommario, senza pregiudizio di successivi accertamenti, sono rilevati e verbalizzati eventuali vizi di difformità di costruzione che l’Impresa appaltatrice è tenuta a eliminare a sue spese nel termine fissato e con le modalità prescritte dal Direttore dei lavori, fatto salvo il risarcimento del danno dell’Ente appaltante. In caso di ritardo nel ripristino, oltre il termine indicato nel certificato di ultimazione, si applica la penale per i ritardi prevista dall’apposito articolo del presente Capitolato speciale, proporzionale all’importo della parte dei lavori che direttamente e indirettamente traggono pregiudizio dal mancato ripristino e comunque all’importo non inferiore a quello dei lavori di ripristino.
4. Dalla data del verbale di ultimazione dei lavori decorre il periodo di gratuita manutenzione; tale periodo cessa con l’approvazione del collaudo (o del certificato di regolare esecuzione) da parte dell’Ente appaltante, da effettuarsi entro i termini previsti dall’art. 43.
Art. 43 - Termini per il collaudo ed accertamento di regolare esecuzione
1. Le operazioni di collaudo, compresa l‘emissione del relativo certificato e la trasmissione dei documenti all‘Amministrazione, devono compiersi entro 6 (sei) mesi dalla data di ultimazione dei lavori, secondo le modalità fissate dall’art. 102 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. e dagli artt. 215 e ss. xxx X.X.X. x. 000/0000, xxxxx x casi per i quali il termine può essere elevato fino ad un anno ai sensi dello stesso art. 102, comma 3. Il certificato di collaudo o di regolare esecuzione ha carattere provvisorio e assume carattere definitivo decorsi 2 (due) anni dalla sua emissione. Nell'arco di tale biennio, l'Esecutore è tenuto alla garanzia per le difformità e i vizi dell'opera, anche se riconoscibili, indipendentemente dall’intervenuta liquidazione del saldo, come previsto dall’art. 229, comma 3, del D.P.R. n. 207/2010 e dall’art. 102, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii..
2. Il termine di cui al primo comma è interrotto qualora il Collaudatore contesti l’esistenza di errori di progettazione o l’esecuzione a regola d’arte, che rendano necessari interventi correttivi per garantire la stabilità dell’opera e la sua corretta funzionalità.
3. Nel caso di difetti o mancanze di lieve entità riparabili in breve tempo riscontrati nei lavori all'atto della visita di collaudo, l'Appaltatore è tenuto ad eseguire i lavori di riparazione o di completamento ad esso prescritti dal Collaudatore nei termini stabiliti dal medesimo come previsto dall’art. 227 del D.P.R. n. 207/2010.
4. Il certificato di collaudo non potrà essere rilasciato prima che l'Appaltatore abbia accuratamente riparato o completato quanto indicato dal Collaudatore. Il periodo necessario alla predetta operazione non potrà essere considerato ai fini del calcolo di eventuali interessi per ritardato pagamento della rata di saldo.
5. L'accettazione delle opere collaudate da parte dell'Amministrazione non esonera l'Appaltatore dalle responsabilità derivategli per effetto del contratto dalle vigenti leggi e in particolare dall'articolo 1669 del Codice civile.
6. Nel caso che il certificato di collaudo sia sostituito da quello di regolare esecuzione, nei casi consentiti, il certificato va emesso non oltre tre mesi dalla data di ultimazione dei lavori, come previsto dall’art. 102, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 e dall’art. 237 del D.P.R. n. 207/2010.
7. Il collaudo e/o l’approvazione del C.R.E. dovrà comunque essere garantito in tempo utile per consentire il pagamento del saldo a valere sulle risorse PNRR, nei termini assegnati dal Ministero titolare dell’intervento.
Art. 44 - Presa in consegna dei lavori ultimati
1. La Stazione appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere appaltate anche nelle more del collaudo, con apposito verbale immediatamente dopo l'accertamento sommario di cui all’articolo 42, comma 1, oppure nel diverso termine assegnato dalla D.L..
2. Se la Stazione appaltante si avvale di tale facoltà, comunicata all’Appaltatore per iscritto, lo stesso Appaltatore non si può opporre per alcun motivo, né può reclamare compensi di sorta.
3. L'Appaltatore può chiedere che il verbale di cui al comma 1, o altro specifico atto redatto in contraddittorio, dia atto dello stato delle opere, onde essere garantito dai possibili danni che potrebbero essere arrecati alle opere stesse.
4. La presa di possesso da parte della Stazione appaltante avviene nel termine perentorio fissato dalla stessa per mezzo della D.L. o per mezzo del R.U.P., in presenza dell’Appaltatore o dì due testimoni in caso di sua assenza.
5. Se la Stazione appaltante non si trova nella condizione di prendere in consegna le opere dopo l’ultimazione dei lavori, l’Appaltatore non può reclamare la consegna ed è, altresì, tenuto alla gratuita manutenzione fino ai termini previsti dall’articolo 42, comma
13. CAPO 12 - NORME FINALI Art. 45 - Qualità e accettazione di materiali in genere
1. I materiali da impiegare per i lavori compresi nell’appalto devono corrispondere, come caratteristiche, a quanto stabilito nelle leggi e nei regolamenti ufficiali vigenti in materia; in mancanza di particolari prescrizioni, devono essere delle migliori qualità esistenti in commercio, in rapporto alla funzione cui sono destinati; in ogni caso i materiali, prima della posa in opera, devono essere riconosciuti idonei e accettati dalla direzione Lavori, anche in seguito di specifiche prove di laboratorio o di certificazioni fornite dal produttore.
2. Qualora la Direzione dei lavori rifiuti una qualsiasi provvista di materiali in quanto non adatta all’impiego, l’impresa deve sostituirla con altra che corrisponda alle caratteristiche volute; i materiali rifiutati devono essere allontanati immediatamente dal cantiere a cura e a spese della stessa impresa.
3. In materia di accettazione dei materiali, qualora eventuali carenze di prescrizione comunitarie (dell’Unione Europea) nazionali e regionali, ovvero la mancanza di precise disposizioni nella descrizione contrattuale dei lavori possono dare luogo a incertezze circa i requisiti dei materiali stessi, la direzione lavori ha facoltà di ricorrere all’applicazione di norme speciali, ove esistano, siano esse nazionali o estere.
4. Entro 60 giorni dalla consegna dei lavori o, in caso di materiali o prodotti di particolare complessità, almeno 60 giorni prima del loro utilizzo, l’appaltatore presenta alla Direzione dei Lavori, per l’approvazione, la campionatura completa di tutti i materiali, manufatti, prodotti, ecc.. previsti o necessari per dare finita in ogni sua parte l’opera oggetto dell’appalto.
5. L’accettazione dei materiali da parte della Direzione dei lavori non esenta l'Appaltatore dalla totale responsabilità della riuscita delle opere, anche per quanto può dipendere dai materiali stessi.
Art. 46 - Oneri ed obblighi diversi a carico dell'appaltatore
1. Oltre agli oneri di cui al capitolato generale d'appalto, al Regolamento generale, alle disposizioni nazionali relative al PNRR e al presente Capitolato speciale, nonché a quanto previsto da tutti i piani per le misure di sicurezza fisica dei lavoratori, sono a carico dell'Appaltatore gli oneri e gli obblighi che seguono:
a) la fedele esecuzione del progetto e degli ordini impartiti per quanto di competenza, dalla D.L., in conformità alle pattuizioni contrattuali, in modo che le opere eseguite risultino a tutti gli effetti collaudabili, esattamente conformi al progetto e a perfetta regola d'arte, richiedendo alla D.L. tempestive disposizioni scritte per i particolari che eventualmente non
risultassero da disegni, dal capitolato o dalla descrizione delle opere. In ogni caso, l'Appaltatore non deve dare corso all'esecuzione di aggiunte o varianti non ordinate per iscritto ai sensi dell’articolo 1659 del Codice civile;
b) i movimenti di terra e ogni altro onere relativo alla formazione del cantiere attrezzato, in relazione alla entità dell'opera, con tutti i più moderni e perfezionati impianti per assicurare una perfetta e rapida esecuzione di tutte le opere prestabilite, ponteggi e palizzate, adeguatamente protetti, in adiacenza di proprietà pubbliche o private, la recinzione con solido steccato, nonché la pulizia, la manutenzione del cantiere stesso, l’inghiaiamento e la sistemazione delle sue strade, in modo da rendere sicuri il transito e la circolazione dei veicoli e delle persone addette ai lavori tutti, ivi comprese le eventuali opere scorporate o affidate a terzi dallo stesso Ente appaltante;
c) l’assunzione in proprio, tenendone indenne la Stazione appaltante, di ogni responsabilità risarcitoria e delle obbligazioni relative comunque connesse all'esecuzione delle prestazioni dell’appaltatore a termini di contratto;
d) l’esecuzione, presso gli Istituti autorizzati, di tutte le prove che verranno ordinate dalla D.L., sui materiali e manufatti impiegati o da impiegarsi nella costruzione, compresa la confezione dei campioni e l'esecuzione di prove di carico che siano ordinate dalla stessa
D.L. su tutte le opere in calcestruzzo semplice o armato e qualsiasi altra struttura portante, nonché prove di tenuta per le tubazioni; in particolare, è fatto obbligo di effettuare almeno un prelievo di calcestruzzo per ogni giorno di getto, datato e conservato;
e) le responsabilità sulla non rispondenza degli elementi eseguiti rispetto a quelli progettati o previsti dal capitolato;
f) il mantenimento, fino all’emissione del certificato di collaudo provvisorio/di regolare esecuzione, della continuità degli scoli delle acque e del transito sugli spazi, pubblici e privati, adiacenti le opere da eseguire;
g) il ricevimento, lo scarico e il trasporto nei luoghi di deposito o nei punti di impiego secondo le disposizioni della D.L., comunque all’interno del cantiere, dei materiali e dei manufatti esclusi dal presente appalto e approvvigionati o eseguiti da altre ditte per conto della Stazione appaltante e per i quali competono a termini di contratto all’Appaltatore le assistenze alla posa in opera; i danni che per cause dipendenti dall’Appaltatore fossero apportati ai materiali e manufatti suddetti devono essere ripristinati a carico dello stesso Appaltatore;
h) la concessione, su richiesta della D.L., a qualunque altra impresa alla quale siano affidati lavori non compresi nel presente appalto, l'uso parziale o totale dei ponteggi di servizio, delle impalcature, delle costruzioni provvisorie e degli apparecchi di sollevamento per tutto il tempo necessario all'esecuzione dei lavori che la Stazione appaltante intenderà eseguire direttamente oppure a mezzo di altre ditte dalle quali, come dalla Stazione appaltante, l’appaltatore non potrà pretendere compensi di sorta, tranne che per l’impiego di personale addetto ad impianti di sollevamento; il tutto compatibilmente con le esigenze e le misure di sicurezza;
i) la pulizia del cantiere e delle vie di transito e di accesso allo stesso, compreso lo sgombero dei materiali di rifiuto lasciati da altre ditte;
j) le spese, i contributi, i diritti, i lavori, le forniture e le prestazioni occorrenti per gli allacciamenti provvisori di acqua, energia elettrica, gas e fognatura, necessari per il funzionamento del cantiere e per l’esecuzione dei lavori, nonché le spese per le utenze e i consumi dipendenti dai predetti servizi; l’Appaltatore si obbliga a concedere, con il solo rimborso delle spese vive, l’uso dei predetti servizi alle altre ditte che eseguono forniture o lavori per conto della Stazione appaltante, sempre nel rispetto delle esigenze e delle misure di sicurezza;
k) l’esecuzione di un'opera campione delle singole categorie di lavoro ogni volta che questo sia previsto specificatamente dal presente Capitolato o sia richiesto dalla D.L., per ottenere il relativo nullaosta alla realizzazione delle opere simili, nonché la fornitura alla D.L., prima della posa in opera di qualsiasi materiale o l’esecuzione di una qualsiasi tipologia di lavoro, della campionatura dei materiali, dei dettagli costruttivi e delle schede tecniche relativi alla posa in opera;
l) la fornitura e manutenzione dei cartelli di avviso, fanali di segnalazione notturna nei punti prescritti e quanto altro indicato dalle disposizioni vigenti a scopo di sicurezza, nonché l’illuminazione notturna del cantiere;
m) la costruzione e la manutenzione entro il recinto del cantiere di spazi idonei ad uso ufficio del personale di D.L. e assistenza;
n) la predisposizione del personale e degli strumenti necessari per tracciamenti, rilievi, misurazioni, prove e controlli dei lavori tenendo a disposizione della D.L. i disegni e le tavole per gli opportuni raffronti e controlli, con divieto di darne visione a terzi e con formale impegno di xxxxxxxsi dal riprodurre o contraffare i disegni e i modelli avuti in consegna;
o) la consegna, prima della smobilitazione del cantiere, di un certo quantitativo di materiale utilizzato, per le finalità di eventuali successivi ricambi omogenei, previsto dal presente Capitolato o precisato da parte della D.L. con ordine di servizio e che viene liquidato in base al solo costo del materiale;
p) l’idonea protezione dei materiali impiegati e messi in opera a prevenzione dì danni di qualsiasi natura e causa, nonché la rimozione dì dette protezioni a richiesta della D.L.; nel caso di sospensione dei lavori deve essere adottato ogni provvedimento necessario ad evitare deterioramenti di qualsiasi genere e per qualsiasi causa alle opere eseguite, restando a carico dell’appaltatore l'obbligo di risarcimento degli eventuali danni conseguenti al mancato o insufficiente rispetto della presente norma;
q) l’adozione, nel compimento di tutti i lavori, dei procedimenti e delle cautele necessarie a garantire l’incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché ad evitare danni ai beni pubblici e privati, osservando le disposizioni contenute nelle vigenti norme in materia di prevenzione infortuni; con ogni più ampia responsabilità in caso di
infortuni a carico dell’appaltatore, restandone sollevati la Stazione appaltante, nonché il personale preposto alla direzione e sorveglianza dei lavori.
r) la pulizia, prima dell’uscita dal cantiere, dei propri mezzi e/o di quelli dei subappaltatori e l’accurato lavaggio giornaliero delle aree pubbliche in qualsiasi modo lordate durante l’esecuzione dei lavori, compreso la pulizia delle caditoie stradali;
s) la dimostrazione dei pesi, a richiesta della D.L., presso le pubbliche o private stazioni di pesatura;
t) gli adempimenti della Legge n. 1086 del 1971, al deposito della documentazione presso l’ufficio comunale competente e quant’altro derivato dalla legge sopra richiamata;
u) il divieto di autorizzare Xxxxx alla pubblicazione di notizie, fotografie e disegni delle opere oggetto dell’appalto salvo esplicita autorizzazione scritta della Stazione appaltante;
v) l’ottemperanza alle prescrizioni previste dal d.p.c.m. 1 marzo 1991 e successive modificazioni in materia di esposizioni ai rumori;
w) il completo sgombero del cantiere entro 15 giorni dal positivo collaudo provvisorio delle opere;
x) la richiesta tempestiva dei permessi, sostenendo i relativi oneri, per la chiusura al transito veicolare e pedonale (con l'esclusione dei residenti) delle strade urbane interessate dalle opere oggetto dell’appalto;
y) l’installazione e il mantenimento in funzione per tutta la necessaria durata dei lavori la cartellonista a norma del Codice della strada atta ad informare il pubblico in ordine alla variazione della viabilità cittadina connessa con l’esecuzione delle opere appaltate. L’Appaltatore dovrà preventivamente concordare tipologia, numero e posizione di tale segnaletica con il locale comando di polizia municipale e con il Coordinatore della sicurezza;
z) l’installazione di idonei dispositivi e/o attrezzature per l’abbattimento della produzione delle polveri durante tutte le fasi lavorative, in particolare nelle aree di transito degli automezzi.
aa) L’Appaltatore deve produrre, dopo la fine lavori, i disegni “as built” delle parti impiantistiche e meccaniche dell’opera realizzata, nonché gli ulteriori elaborati progettuali aggiornati in conseguenza delle varianti o delle soluzioni esecutive che si siano rese necessarie, previa approvazione del Direttore dei lavori, in modo da rendere disponibili tutte le informazioni sulle modalità di realizzazione dell'opera o del lavoro, al fine di potere effettuare la manutenzione e le eventuali modifiche dell'intervento nel suo ciclo di vita utile. La mancata produzione dei predetti elaborati sospende la liquidazione del saldo.
2. Ai sensi dell’articolo 4 della Legge n. 136 del 2010 e ss.mm.ii. la proprietà degli automezzi adibiti al trasporto dei materiali per l'attività del cantiere deve essere facilmente
individuabile; a tale scopo, la bolla di consegna del materiale deve indicare il numero di targa dell’automezzo e le generalità del proprietario nonché, se diverso, del locatario, del comodatario, dell’usufruttuario o del soggetto che ne abbia comunque la stabile disponibilità.
3. L’Appaltatore è tenuto a richiedere, prima della realizzazione dei lavori, presso tutti i soggetti diversi dalla Stazione appaltante (Consorzi, rogge, privati, Provincia, gestori di servizi a rete e altri eventuali soggetti coinvolti o competenti in relazione ai lavori in esecuzione) interessati direttamente o indirettamente ai lavori, tutti i permessi necessari e a seguire tutte le disposizioni emanate dai suddetti per quanto di competenza, in relazione all'esecuzione delle opere e alla conduzione del cantiere, con esclusione dei permessi e degli altri atti di assenso aventi natura definitiva e afferenti il lavoro pubblico in quanto tale.
4. In caso di danni causati da forza maggiore a opere e manufatti, i lavori di ripristino o rifacimento sono eseguiti dall’appaltatore ai prezzi di contratto decurtati della percentuale di incidenza dell’utile.
5. L'Appaltatore è altresì obbligato:
a) ad intervenire alle misure, le quali possono comunque essere eseguite alla presenza di due testimoni se egli, invitato non si presenta;
b) a firmare i libretti delle misure, i brogliacci e gli eventuali disegni integrativi, sottopostogli dalla D.L., subito dopo la firma di questi;
c) a consegnare alla D.L., con tempestività, le fatture relative alle lavorazioni e somministrazioni previste dal presente Capitolato speciale e ordinate dalla D.L. che per la loro natura si giustificano mediante fattura;
d) a consegnare alla D.L. le note relative alle giornate di operai, di noli e di mezzi d'opera, nonché le altre provviste somministrate, per gli eventuali lavori previsti e ordinati in economia nonché a firmare le relative liste settimanali sottopostegli dalla D.L..
e) a consegnare alla D.L. e a rendere disponibile alla Stazione Appaltante tutta la documentazione connessa alla natura del presente Intervento quale intervento finanziato PNRR.
6. L’appaltatore è obbligato ai tracciamenti e ai riconfinamenti, nonché alla conservazione dei termini di confine, così come consegnati dalla D.L. su supporto cartografico o magnetico-informatico. L'appaltatore deve rimuovere gli eventuali picchetti e confini esistenti nel minor numero possibile e limitatamente alle necessità di esecuzione dei lavori. Prima dell'ultimazione dei lavori stessi e comunque a semplice richiesta della D.L., l’Appaltatore deve ripristinare tutti i confini e i picchetti di segnalazione, nelle posizioni inizialmente consegnate dalla stessa D.L..
Art. 47 - Custodia e cartello di cantiere
1. E’ a carico e a cura dell’appaltatore la custodia e la tutela del cantiere, di tutti i manufatti e dei materiali in esso esistenti, anche se dì proprietà della Stazione appaltante e ciò anche durante periodi dì sospensione dei lavori e fino alla presa in consegna dell'opera da parte della Stazione appaltante.
2. L'Appaltatore deve predisporre ed esporre in sito numero 1 esemplare del cartello indicatore, con le dimensioni di almeno cm. 100 di base e 200 di altezza, recanti le descrizioni dì cui alla Circolare del Ministero dei LL.PP. dell’1 giugno 1990, n. 1729/UL, nonché, se del caso, le indicazioni di cui all’articolo 12 del d.m. 22 gennaio 2008, n. 37.
3. In detti cartelli, ai sensi dall'art. 105, comma 15, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., devono essere indicati, altresì, i nominativi di tutte le imprese subappaltatrici, nonché tutti i dati richiesti dalle vigenti normative nazionali e locali; in particolare, l'Impresa si impegna obbligatoriamente a riportare la cartellonistica secondo la disciplina PNRR oltre la dizione “Finanziato dall’Unione Europea – NextGenerationEU” anche riportando l’emblema dell’Unione Europea.
4. Il cartello dì cantiere è da aggiornare periodicamente in relazione all’eventuale mutamento delle condizioni ivi riportate.
Art. 48 - Spese contrattuali, imposte, tasse
1. Ai sensi dell’articolo 16-bis del R.D. n. 2440 del 1023 e dell’articolo 62 del R.D. n. 827 del 1924, sono a carico dell’Appaltatore senza diritto di rivalsa, salvo il caso di cui all’articolo 32, comma 8, terzo periodo, del Codice dei contratti:
a) le spese contrattuali;
b) le tasse e gli altri oneri per l'ottenimento di tutte le licenze tecniche occorrenti per l'esecuzione dei lavori e la messa in funzione degli impianti;
c) le tasse e gli altri oneri dovuti ad enti territoriali (occupazione temporanea di suolo pubblico, passi carrabili, permessi di scarico, canoni di conferimento a discarica ecc..) direttamente o indirettamente connessi alla gestione del cantiere e all'esecuzione dei lavori;
d) le spese, le imposte, i diritti di segreteria e le tasse relativi al perfezionamento e alla registrazione del contratto;
2. Sono, altresì, a carico dell'Appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dalla consegna alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio.
3. Se, per atti aggiuntivi o risultanze contabili finali sono necessari aggiornamenti o conguagli delle somme per spese contrattuali, imposte e tasse di cui ai commi 1 e 2, le maggiori somme sono comunque a carico dell’Appaltatore e trova applicazione l'articolo 8 del capitolato generale d'appalto.
4. A carico dell'Appaltatore restano, inoltre, le imposte e gli altri oneri, che, direttamente o indirettamente gravino sui lavori e sulle forniture oggetto dell'appalto.
5. Il presente contratto è soggetto all’imposta sul valore aggiunto (I.V.A.); l’I.V.A. è regolata dalla legge; tutti gli importi citati nel presente Capitolato Speciale d’Appalto si intendono IVA esclusa.