SERVIZIO POLIZIA COMMERCIALE/AMM.VA – MORTUARIA
Comune di Quarto
Città Metropolitana di Napoli
Comando Polizia Locale
Horum Omnium Fortissimi
Quarto (NA), Via X. Xxxxxxxx, 1- 80010
Tel. 0000000000 – Fax 0000000000
xxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxx.xxxxxx.xx.xx
SERVIZIO POLIZIA COMMERCIALE/XXX.XX – MORTUARIA
SETTORE VI
CAPITOLATO SPECIALE D’ APPALTO
Per l'affidamento del servizio di ricovero, custodia e mantenimento dei cani vaganti, pericolosi e/o morsicatori, rinvenuti nell’ambito del territorio del Comune di Quarto (Na) per il periodo di anni tre a partire dal verbale di consegna delle attività.
CIG: 8752228706
art. 1 - Oggetto dell’Appalto
art. 2 – Durata e importo base d’asta art. 3 – Indicazioni generali
art. 4 – Requisiti minimi della struttura art. 5- Consegna e ritiro animali
art. 6 – Modalità di ricovero art. 7 – Controlli
art. 8 – Decesso cani ricoverati art. 9 – Obblighi dell’affidatario art.10 – Affidamento a terzi art.11 – Xxxxxxxxx e controlli art.12 – Il personale
art.13 – Sostituzione ed integrazioni di personale addetto al servizio art.14 – Norme igienico-sanitarie
art.15 – Tutela dei lavoratori
art.16 – Ulteriori applicazioni della normativa art.17 – Fatturazione e pagamento del compenso art.18 – Penalità
art.19 – Risoluzione anticipata del contratto art.20 – Diritto di recesso dal contratto art.21 – Spese, Imposte e Tasse
art.22 – Divieto di subappalto e di cessione art.23 – Garanzia provvisoria
art.24 - Garanzia Definitiva art.25 – Svincolo della cauzione art.26 – Assicurazione
art.27 – Spese Contrattuali
art.28 – Aggiudicazione, avviamento del servizio e stipulazione del contratto art.29 – Luogo della stipulazione
art.30 – Responsabile del procedimento art.31 – Privacy
art.32 – Soggetti ammessi alla procedura art.33 – Condizioni di partecipazione art.34 – Requisiti di idoneità professionale
art.35 – Requisiti di capacità economica e finanziaria
art.36 – Requisiti di capacità tecniche e professionali art.37 – Subappalto
art.38 – Aggiudicazione dell’appalto
art.39 – Criterio di valutazione dell’offerta tecnica
art.40 – Criterio di valutazione dell’offerta economica art. 41– Disposizioni finali e rinvio a norme generali art. 42– Controversie
Art. 1 - Oggetto dell’appalto - L’appalto ha per oggetto la fornitura del servizio di ricovero, custodia e mantenimento dei cani vaganti, pericolosi e /o morsicatori , rinvenuti nell’ambito del territorio del Comune di Quarto (NA), non reclamati da privati cittadini, catturati dal Servizio Veterinario della competente ASL NA2 NORD e consegnati alla struttura di ricovero, ai sensi della Legge n. 281/91 e
s.m.i. (legge quadro sul randagismo), Legge Xxxxxxx Xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx 0 del 11 aprile 2019 e Regolamento Regionale n° 1 del 02 febbraio 2021 (regolamento di attuazione della Legge Regionale n° 3 del 11/04/2019, disposizioni volte a promuovere il rispetto ed il benessere degli animali d’affezione e a prevenire il randagismo).
Art. 2 – Durata e Importo a base d’asta – L’appalto avrà la durata di tre anni, con decorrenza dalla stipula del contratto che sarà rogato dopo l’acquisizione delle informazioni antimafia di cui al D.lgs. 6 settembre 2011, n°159 per un importo complessivo a base di gara di € 685.245,90 oltre IVA al 22%.
L’importo per gli oneri per la sicurezza da interferenze è pari ad € 0,00, essendo la prestazione espletata al di fuori dei locali dell’Amministrazione Aggiudicatrice.
L’importo giornaliero per il mantenimento dei vaganti catturati sul territorio comunale è stabilito in base agli importi dettati dall’art. 29 del Regolamento Regionale n° 1 del 02/02/2021 di cui sopra, che stabilisce: “la tariffa giornaliera per il mantenimento dei cani vaganti catturati e ricoverati nei canili è pari a un importo pro capite variabile in relazione alla taglia, all’età ed all’aggressività dei soggetti, compreso tra € 3,00 a € 5,00 più IVA:
CANI CUCCIOLI:
- (fino a otto mesi) € 3,00.
CANI ADULTI:
- (taglia piccola) € 3,50 – (taglia media) € 4,00 – (taglia grande) € 4,50.
CANI AGGRESSIVI E MORSICATORI:
- (taglia piccola) € 4,00 – (taglia media) € 4,50 – (taglia grande) € 5,00.
Le tariffe di cui sopra, adeguate annualmente all’indice ISTAT, si applicano per i nuovi affidamenti e per quelli soggetti a rinnovo, per giorno e per ciascun singolo animale, ed è omnicomprensivo di qualsiasi onere relativo a mezzi e personale per l’espletamento del servizio di ricovero, custodia e mantenimento compreso lo smaltimento carcasse.
Per quanto sopra si comunica che per i vaganti randagi accalappiati sul territorio comunale, custoditi nei canili attualmente aggiudicatari, per il numero degli animali in custodia attualmente pari a 140 animali, con gli importi del citato nuovo regolamento, ammonterebbero ad € 280.000,00 annuo compreso IVA al 22% .
Considerando il numero di 140 cani (attualmente custoditi) e che questo numero di cani accalappiati potrebbe variare in eccesso, si richiede per l’intera durata dell’appalto anni tre la somma di € 836.000,00 IVA compresa al 22%.
All’aggiudicazione dell’affidamento del servizio ricovero randagi, la ditta aggiudicataria dovrà trasportare a proprie spese nella propria struttura i cani ospitati in precedenza in altra struttura.
L’appalto in oggetto è finanziato con Fondi del Bilancio Comunale – Capitolo 2344020.
Si precisa che questa stazione appaltante non ha ritenuto dover procedere al calcolo delle spese per la sicurezza imputabili a interferenze ed alla redazione del DUVRI in quanto trattasi di appalto di servizio la cui esecuzione non è prevista all’interno della Stazione appaltante o all’interno di sedi di altri lavori, forniture e servizi appaltanti. Pertanto gli oneri per la sicurezza da interferenze sono pari a zero.
Ai sensi dell’art. 23, comma 16, del Codice l’importo posto a base di gara comprende i costi della manodopera che la stazione appaltante ha stimato pari ad € 140.152,62 per n° 2 operatori e per tre anni, calcolati sulla base del numero degli addetti, mansioni e le ore lavorative.
Art. 3 – Indicazioni generali – L’affidatario del servizio è tenuto a svolgere le prestazioni convenzionate secondo quanto prescritto nel presente capitolato, nel disciplinare nonché per quanto previsto nelle disposizioni di Xxxxx.
Art. 4 – Requisiti minimi della struttura
Il presente Capitolato Speciale d’Appalto tiene conto dei requisiti minimi da assicurare per il servizio di ricovero e/o degenza dei cani vaganti, nel pieno rispetto della L.R.C. n°3 del 11 aprile 2019, del Regolamento Regionale n° 1 del 02/02/2021 di attuazione della L.R.C. richiamata e della Legge Quadro sul Randagismo n° 281/91.
I titolari di strutture convenzionate sono responsabili della salute e del benessere dell’animale, devono provvedere alla loro sistemazione e fornendogli adeguate cure ed attenzioni, tenendo conto dei loro bisogni fisiologici ed etologici secondo l’età, il sesso, la specie e la razza.
Art. 5 – Consegna e ritiro degli animali – Il servizio di raccolta dei cani randagi sarà effettuato dall’ASL competente o da una ditta con essa convenzionata, senza alcun onere a carico dell’Ente su segnalazione del Corpo di Polizia Locale e all’atto della cattura dovrà essere redatta apposita modulistica in duplice copia, di cui una agli atti del predetto Corpo di Polizia e l’altra per la struttura di ricovero.
Art. 6 – Modalità di ricovero – L’ASL NA2 NORD provvederà alla identificazione dell’animale mediante l’applicazione del microchip e alla registrazione in Banca dati Regionale “BDU”, aperta alla consultazione della Polizia Locale mediante login e password per l’accesso al portale della Regione Campania.
La ditta aggiudicataria dovrà provvedere al ritiro del cane presso la struttura dell’ASL di competenza, aggiornando la presa in carico del cane mediante annotazione su apposito registro. La ditta aggiudicataria non può in ogni caso accettare la diretta consegna di animali se non previa autorizzazione del corpo di Polizia Locale. La ditta aggiudicataria è tenuta a garantire la custodia ed il mantenimento quotidiano degli animali, secondo regole di buona condotta e diligente cura. Il registro di presa in carico del cane deve contenere apposita scheda sanitaria individuale nella quale siano chiaramente riportati i dati identificativi dell’animale, dalla quale risulti il numero di microchip, la data d’ingresso – con scheda clinica e foto del cane – la data ed il tipo delle eventuali vaccinazioni, l’eventuale data d’uscita, il numero progressivo della scheda di affidamento e l’eventuale data di decesso.
La ditta aggiudicataria s’impegna a ricercare e favorire l’adozione e la sollecita collocazione dei cani presso privati che ne facciano richiesta o si rendano a ciò disponibili. La cessione dei cani è fatta solo dietro compilazione di apposita modulistica riportata nel portale della Regione Campania.
L’adozione dell’animale è debitamente sottoscritta da chi provvede al ritiro del cane, al fine dell’assunzione di specifica responsabilità a garanzia del buon trattamento dello stesso. La cessione dell’animale viene sollecitamente comunicata al Corpo di Polizia Locale e all’ASL territorialmente competente.
Art. 7 – Controlli - L’Ufficio Polizia Locale, cui è demandato il controllo sull’esatto svolgimento del servizio, dovrà assolvere i seguenti compiti:
- controllo e verifica della modulistica di cattura redatta dall’ASL competente;
- visite periodiche alla struttura per accertare l’esistenza in vita degli animali affidati in custodia, le loro condizioni igienico-sanitarie ed il loro benessere;
- rilascio di eventuali autorizzazioni a privati e/o associazioni che ne facessero richiesta di visita alla struttura previo accordo con la ditta aggiudicataria al fine di sensibilizzare all’adozione;
- liquidazione delle competenze spettanti all’affidataria del servizio.
Art. 8 – Decesso dei cani ricoverati – In caso di decesso di un animale la ditta aggiudicataria provvederà alla compilazione dell’apposita modulistica regionale e ad inoltrarla contemporaneamente al Corpo di Polizia Locale e al Servizio Veterinario dell’ASL competente che provvederà alla registrazione del decesso in banca dati regionale.
Lo smaltimento della carcassa, a cura della ditta aggiudicataria, avverrà secondo le normative vigenti regolamento CEE 1069/2009 e regolamento UE n°142/2011.
Art. 9– Obblighi dell’affidatario – La ditta affidataria dovrà provvedere a:
1) sistemare i cani nei box le cui caratteristiche devono essere quelle riportate nella normativa vigente “legge quadro sul randagismo n°281/91, Legge Xxxxxxx Xxxxxxxx xx 00 del 11/04/2019 e del Regolamento Regionale n° 1 del 02/02/2021 con particolare riferimento al Capo VI artt. 26-29”, nel pieno rispetto delle caratteristiche etologiche del soggetto;
2) garantire la custodia ed il mantenimento quotidiano degli animali ospitati in modo da assicurare il più elevato stato di benessere possibile secondo regole di buona condotta e diligente cura;
3) alimentare giornalmente i cani avuti in consegna dal Comune con mangimi bilanciati, somministrati in quantità tale da assicurare il mantenimento degli animali in buona salute, in relazione al ciclo biologico ed all’età del soggetto, differenziando mangime per cuccioli, mangime per adulti e mangime per soggetti anziani (comma 9 dell’art. 28 Regolamento Regionale n°1/2021);
4) tenere gli spazi destinati agli animali in condizioni igienico-sanitarie ottimali rimuovendo giornalmente le deiezioni solide e quelle liquide (comma 5 dell’art. 28 Regolamento Regionale n°1/2021);
5) effettuare periodici ed adeguati interventi di disinfezione, disinfestazioni e derattizzazione dell’intera area adibita a canile trattando i soggetti con antiparassitari per ecto ed endo-parassiti. I cani ricoverati dovranno essere seguiti sotto il profilo sanitario per eventuali cure e terapie che dovessero rendersi necessarie per la salute degli stessi a spese della ditta aggiudicataria, riportando i trattamenti effettuati nelle schede cliniche di ciscun soggetto (commi 10-11 del regolamento di attuazione n° 1/2021);
6) vaccinazione eptavalente annuale;
7) test ematologico per leishmania;
8) tolettatura dei cani secondo necessità;
9) prestazioni chirurgiche d’urgenza;
10) corretta tenuta dei registri di carico e scarico degli animali;
11) rendicontazione trimestrale degli animali con certificato veterinario relativo allo stato di salute degli stessi.
Eventuali interventi non compresi nelle su indicate voci dovranno essere preventivamente concordati. La ditta aggiudicataria dovrà inoltre provvedere, a sue spese e con propri mezzi, debitamente autorizzati, al trasporto e collocamento dei cani ricoverati in altro canile nel proprio rifugio.
Art. 10– Affidamento a terzi – Nel caso di richiesta di adozione da parte di privati degli animali in custodia, l’aggiudicataria dovrà procedere, previo parere del Servizio Veterinario dell’ASL competente a darne comunicazione alla Polizia Locale del Comune di Quarto (Na) ed in tal caso la ditta non avrà nulla a pretendere dall’Ente per il cane adottato a far data dall’adozione.
Art. 11 – Verifiche e controlli – Al Servizio Veterinario dell’ASL competente è demandata l’attività di vigilanza e controllo della struttura aggiudicataria/convenzionata.
Il Comune si riserva inoltre la più ampia ed insindacabile facoltà senza che l’aggiudicatario possa nulla eccepire, di effettuare in qualsiasi momento, mediante personale proprio o incaricato, verifiche
e controlli circa attrezzature, locali, regolare svolgimento del servizio, ecc., al fine di accertare l’osservanza di tutte le norme stabilite dalla vigente legislazione e dal presente capitolato.
Per la funzionalità dei controlli l’aggiudicatario è obbligato a fornire tutta la collaborazione necessaria. Eventuali contestazioni verranno effettuate in contraddittorio con il responsabile della struttura.
Art. 12 – Il personale – Il personale adibito all’espletamento del servizio affidato debitamente formato, dovrà essere in numero sufficiente a garantire quanto previsto ed in linea con la normativa vigente in materia di animali di affezione (L.R.C. 3/2019); inoltre il canile aggiudicatario dovrà avere la presenza dell’educatore xxxxxxxx.
Il personale è tenuto ad osservare tutte le norme e le disposizioni di legge in materia di prevenzione infortuni, di igiene, di assicurazione, di malattia, di invalidità, di disoccupazione ed ogni altra disposizione attualmente in vigore riferita alla tutela dei lavoratori liberando l’Amministrazione Comunale da qualsiasi obbligo e/o responsabilità in tal senso.
Art. 13 – Sostituzioni ed integrazioni di personale addetto al servizio – La sostituzione del personale indipendentemente dalle mansioni svolte dovrà essere immediata e comunque effettuata in modo tale da non arrecare disservizi. Gli oneri relativi alla sostituzione del personale assente dell’aggiudicatario saranno interamente a carico dell’aggiudicatario.
L’aggiudicatario comunque, nel rispetto delle norme di legge e contrattuali che consentono periodi di assenza dal servizio e compatibilmente con l’efficienza del lavoro, si impegna ad assicurare la stabilità del personale quale referente degli utenti del servizio.
Nell’ipotesi di variazione e/o sostituzione del personale, l’aggiudicatario è obbligato ad effettuare tempestivamente la trasmissione dei dati anagrafici e della documentazione relativa ai requisiti richiesti all’ufficio della Polizia Locale.
Art. 14 – Norme igienico sanitarie – Tutto il personale addetto dovrà essere in regola con la normativa vigente in ambito sanitario per lo svolgimento del proprio lavoro e sarà comunque compito dell’aggiudicataria l’aggiornamento dello stesso ed il rispetto di tutta la normativa vigente in materia.
Art. 15 – Tutela dei lavoratori – L’aggiudicatario è tenuto al rispetto ed all’applicazione di tutte le disposizioni previste nel CCNL di settore, e di quelle dettate dal D.lgs. n.81/2008 e successive modifiche ed integrazioni. L’aggiudicatario è tenuto ad osservare tutte le norme e le disposizioni di legge in materia di prevenzione infortuni, di igiene, di assicurazione, di malattia, invalidità, di disoccupazione, ed ogni altra disposizione attualmente in vigore riferita alla tutela dei lavoratori liberando l’Amministrazione comunale da qualsiasi obbligo e/o responsabilità in tal senso.
L’aggiudicataria dovrà trasmettere al Comune di Quarto (Na), prima dell’inizio del servizio, copia del documento di valutazione del rischio di cui agli artt. 17 e 28 D.lgs. n.81/2008 o nei casi previsti, copia del piano di sicurezza di cui agli artt.89 e 96 del medesimo decreto, allegando formale dichiarazione di aver adempiuto ai disposti del suddetto decreto ed impegnandosi ad aggiornarli ogni qualvolta mutino le condizioni del luogo di lavoro ovvero i processi lavorativi seguiti.
L’aggiudicatario, oltre che della sicurezza dei propri dipendenti, è direttamente e pienamente responsabile della sicurezza del pubblico che accede alle proprie strutture, in tal caso dovrà adottare adeguate misure di sicurezza atte ad evitare qualsiasi rischio a terzi.
Successivamente all’aggiudicazione dell’appalto e prima dell’inizio del servizio, l’aggiudicatario dovrà provvedere ad ottemperare a quanto previsto dall’art. 26 del D.lgs. n.81/2008, secondo le modalità che saranno definite dalla stazione appaltante. In particolare, l’aggiudicatario dovrà produrre la documentazione e predisporre l’elenco delle attrezzature, mezzi d’opera, veicoli e quant’altro intenda usare per la prestazione dei servizi nei luoghi di esecuzione dell’appalto, di cui al presente capitolato, e consegnarlo al Settore Polizia Locale del Comune di Quarto (Na). Tutte le attrezzature di cui sopra dovranno essere idoneamente certificate e sottoposte alle verifiche ed alle manutenzioni previste dal costruttore e/o da specifica norme di legge. Nel luogo di esecuzione delle attività previste dal presente Capitolato, dovranno sempre essere disponibili alla consultazione dei propri dipendenti copia dei libretti di uso e manutenzione delle attrezzature, mezzi d’opera, veicoli e quant’altro usato dall’affidatario per l’esecuzione dell’appalto, completi di certificazioni attestanti la conformità alle normative, la regolare manutenzione e l’eventuale verifica periodica effettuata ed eseguita secondo
le modalità prescritte dalla legge. Il personale della ditta aggiudicataria, nell’ambito dello svolgimento dell’attività sul territorio comunale ed all’interno della propria struttura, dovrà esporre apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l’indicazione del datore di lavoro.
Art. 16 – Ulteriori applicazioni della normativa – L’aggiudicatario si obbliga a fornire, su semplice richiesta scritta da parte dell’Amministrazione, tutta la documentazione necessaria per la verifica della regolarità contrattuale, previdenziale ed assicurativa in ordine alla gestione dei rapporti con il personale occupato, l’elenco degli operatori utilizzati nella gestione aggiornata correttamente e costantemente, inviando al Comune apposito fascicolo per ciascun operatore contenente:
· certificato d’identità con fotografia di riconoscimento;
· certificati attestante la frequenza a corsi formativi regionali e/o di altri Enti e/o di esperienze acquisite e attestate nel campo;
· certificazione sanitaria di idoneità al lavoro;
· curriculum professionale con certificato di servizio;
· documentazione relativa all’inquadramento contrattuale, previdenziale ed assicurativo. L’aggiudicatario è responsabile della veridicità delle dichiarazioni rese.
L’aggiudicatario si obbliga altresì ad assicurare lo svolgimento del servizio nel rispetto delle vigenti norme in materia di prevenzioni infortuni ed igiene del lavoro con particolare riferimento al D. Lgs. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni.
L’aggiudicatario s’impegna a garantire la stabilità degli operatori riconoscendo che la continuità di azione dei medesimi costituisce presupposto indispensabile per un corretto intervento assistenziale e/o educativo.
Art. 17 – Fatturazione e pagamento del compenso – I compensi spettanti per effetto dell’appalto corrispondenti all’importo complessivo aggiudicato, verranno liquidati con cadenza trimestrale dalla presentazione di regolare fattura emessa a norma di legge.
A detta fattura dovrà essere allegata una scheda riepilogativa riportante l’elenco dei cani ospitati presso la struttura con numero del microchip, la data di entrata, la data di uscita, i relativi giorni di presenza.
Art. 18 – Penalità - In caso di accertate inadempienze contrattuali l’Ente contesterà le stesse, per iscritto, assegnando un termine per il relativo superamento.
In assenza di riscontro nei tempi indicati o nel caso in cui gli elementi giustificativi non siano ritenuti validi, l’Ente si riserva la facoltà di applicare le seguenti sanzioni:
· euro 1.500,00 per ogni violazione delle norme igienico sanitarie;
· euro 3.000,00 per mancanza di registrazione e/o carenza di registrazione e tenuta dei registri delle presenze dei cani ovvero discordanza tra le registrazioni e le presenze reali dei cani;
· euro 5.000,00 per ogni violazione delle norme igienico sanitarie che arrechino danni irreversibili agli animali.
L’applicazione di almeno tre delle penali suddette comporta la risoluzione del contratto per grave inadempimento e grave errore, a tal proposito si applica il disposto dell’articolo successivo.
Le penali saranno applicate mediante trattenuta sull’importo della fattura con emissione da parte dell’aggiudicatario di note di accredito sulle stesse per un importo pari alle penalità irrogate. Le penalità sono notificate all’affidatario in via amministrativa restando escluso qualsiasi avviso di costituzione in mora e ogni atto o procedimento giudiziale.
Art. 19 – Risoluzione anticipata del contratto – L’amministrazione Comunale si riserva la facoltà di procedere a risoluzione anticipata del contratto per grave inadempimento ai sensi dell’art.1456 c.c. nei seguenti casi:
1. maltrattamento degli animali;
2. abbandono e/o chiusura del servizio non preventivamente concordati;
3. inosservanza delle norme di legge di carattere contrattuale, previdenziale, assicurativo, contributivo, sanitario, anche riferite al personale dipendente;
4. mancato rispetto dei requisiti richiesti per il personale dipendente;
5. cessione o subappalto totale o parziale del servizio;
6. procedure concorsuali e/o frode;
7. non ottemperanza alle prescrizioni del presente Capitolato;
8. ripetute infrazioni alle condizioni contrattuali;
9. inosservanza reiterata delle norme di carattere igienico sanitarie;
10. inosservanza delle norme riferite ai piani individuali di emersione ai sensi della legge n.266/2002;
11. in tutte le altre ipotesi in cui l’inosservanza delle prescrizioni comporti un grave disservizio per l’Amministrazione comunale e di riflesso per l’utenza.
Il verificarsi di una delle ipotesi suddette costituisce grave inadempimento e quindi grave errore con la conseguente risoluzione del contratto che esporrà la ditta aggiudicataria all’impedimento di partecipazione a gare indette dal Comune di Quarto (NA) per cinque anni (art.80 D. L.vo n.50/2016). Nell’ipotesi sopra elencate, il contratto si intenderà risolto di diritto con effetto immediato a seguito di comunicazione scritta con raccomandata A/R da parte dell’Amministrazione Comunale. La risoluzione anticipata del contratto, che non pregiudica comunque la richiesta di risarcimento dei danni subiti, comporta l’incameramento della cauzione definitiva prestata dalla ditta.
Art. 20 – Diritto di recesso dal contratto – Alla ditta aggiudicataria non è consentito recedere dal contratto prima della sua scadenza, se non per giusta causa o causa di forza maggiore e con preavviso scritto non inferiore a tre mesi, a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno; diversamente la ditta sarà tenuta al pagamento di apposta penale. Nel caso di risoluzione anticipata da parte dell’Amministrazione comunale del contratto di appalto, sarà dato preavviso all’affidatario almeno due mesi prima della scadenza, con inoltro di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.
Art. 21 – Spese, Imposte e Tasse – Tutte le spese di contratto sono a carico della ditta aggiudicataria, ivi compresa la tassa di registro, le spese di pubblicazione del bando ed avvisi, rimborsando le spese sostenute dalla stazione appaltante entro 60 giorni dall'aggiudicazione ovvero trattenute sulla prima liquidazione. Agli effetti fiscali si da atto che il presente appalto è soggetto all’imposta dell'IVA ai sensi della vigente legislazione.
Art. 22 – Divieto di cessione – È vietata la cessione, anche parziale, del contratto e del servizio, a qualsiasi titolo e sotto qualunque forma, anche temporanea, se non regolarmente approvata dal Comune, pena l’immediata risoluzione del contratto ed il risarcimento dei danni e delle spese causati al Comune. È espressamente vietato il subappalto del contratto. La cessione del credito è disciplinata dall’art.106, c.13 del D.Lgs n.50/2016.
Art. 23 – Garanzia provvisoria
Ai sensi dell’articolo 93 del D.Lgs. n. 50/2016, l’offerta dei concorrenti deve essere corredata da una garanzia provvisoria, sotto forma di cauzione o di fideiussione, come definita dall’art. 93 del Codice, pari al 2% (due per cento) dell’importo complessivo dell’appalto.
Art. 24 - Garanzia Definitiva
L'appaltatore, per la sottoscrizione del contratto, deve costituire una garanzia, denominata "garanzia definitiva", a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità di cui all'articolo 103 del D.lgs 50/2016 e s.m.i.
Art. 25 – Svincolo della cauzione – L’Amministrazione Comunale è tenuta allo svincolo della cauzione all’aggiudicatario immediatamente dopo la liquidazione dell’ultima fattura relativa al servizio, previa certificazione della regolare esecuzione del servizio da parte del Capo Settore della Polizia Locale o di chi per esso incaricato.
Art. 26 – Assicurazione - L’aggiudicatario è tenuto, entro trenta giorni dalla ricezione della nota con la quale l’Amministrazione comunale comunicherà l’avvenuto affidamento del servizio, a pena di
decadenza dallo stesso, a stipulare apposita assicurazione riferita specificatamente ai servizi oggetto del presente appalto. Tale polizza, per responsabilità civile per danni a persone, cose e animali che venissero arrecati dal personale dell’aggiudicatario nell’espletamento dei servizi, dovrà avere i massimali non inferiori:
ad euro 1.000.000,00 per ogni sinistro;
ad euro 1.000.000,00 per danni a persone; ad euro 500.000,00 per danni a cose.
La polizza dovrà specificare che tra le persone si intendono compresi gli utenti del servizio ed i terzi. La polizza dovrà coprire l’intero periodo del servizio. L’aggiudicatario si impegna a presentare all’amministrazione comunale, ad ogni scadenza annuale della polizza, la dichiarazione da parte della compagnia assicurativa di regolarità amministrativa di pagamento del premio. Ogni responsabilità per danni connessi al servizio svolto da parte dell’aggiudicatario nei confronti del Comune, di terzi, di persone o di cose, si intenderà senza riserve ed eccezioni, a totale carico dell’aggiudicatario. L’amministrazione comunale è esonerata da ogni responsabilità per danni, o altro che dovesse occorrere al personale tutto, dipendente della ditta appaltatrice, impegnato nel servizio convenendosi a tale riguardo che qualunque onere è da intendersi già compreso o compensato nel corrispettivo dell’appalto. L’amministrazione comunale è responsabile per il proprio personale per danni, infortuni o altro che dovessero occorrere allo stesso nel corso del servizio e garantisce che ogni onere relativo sia a carico della stessa.
Art. 27 – Spese Contrattuali – L’aggiudicatario è tenuto a sostenere tutte le spese inerenti la stipula del contratto di appalto.
Art. 28 – Aggiudicazione, avviamento del servizio e stipulazione del contratto – L’aggiudicazione definitiva sarà determinata con atto dirigenziale. L’amministrazione si riserva il diritto di non dar luogo all’aggiudicazione definitiva se dovesse ritenere, a suo giudizio insindacabile, pregiudicati gli interessi del Comune e di aggiudicare anche in presenza di una sola offerta valida.
Art. 29 – Luogo della stipulazione – la stipulazione del contratto avverrà nella sede del Comune di Quarto – Via E. De Xxxxxx n.8.
Art. 30 – Responsabile del procedimento – Ai sensi degli artt. 4 e 5 della legga 7 agosto 1990 n.241 e dell’art.31 del D. Lgs n.50/2016, il responsabile del Procedimento è il Luogotenente dr. Xxxxxxxxx Xxxxxxx della Polizia Locale.
Art. 31 – Privacy – ai sensi del D. Lgs 30 giugno 2003 n.196 i dati forniti dai concorrenti saranno trattati dal Comune di Quarto per le sole finalità connesse alla gara e per la stipula del contratto. Per quanto non espressamente previsto nel presente capitolato si fa esplicito rinvio al codice civile e alla normativa in tema di privacy e di tutela di dati personali.
Art. 32 - Soggetti ammessi alla procedura
Sono ammessi a partecipare alla gara tutti gli operatori economici individuati all’art. 45 comma 1 e 2 del D.lgs. nr. 50/2016 e s.m.i..
Art. 33- Condizioni di partecipazione.
Non è ammessa la partecipazione alla gara di concorrenti per i quali sussistano:
1. le cause di esclusione di cui all’art. 80 del Codice dei contratti pubblici;
2. le condizioni di cui all’art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. n. 165/2001 o di cui all’art. 35 del D. L.
n. 90/2014 convertito con modificazioni dalla Legge n. 114/2014 o che siano incorsi, ai sensi della normativa vigente, in ulteriori divieti a contrattare con la pubblica amministrazione.
3. assenza delle cause di divieto, decadenza o di sospensione di cui all’art. 67 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto;
4. agli operatori economici concorrenti, ai sensi dell’art. 48, comma 7, primo periodo, del Codice, è vietato partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di
concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete), ovvero partecipare alla gara anche in forma individuale qualora gli stessi abbiano partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese di rete.
5. ai consorziati indicati per l’esecuzione da un consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) (consorzi tra società cooperative, consorzi tra imprese artigiane e consorzi stabili), ai sensi dell’art. 48, comma 7, secondo periodo, del Codice e alle imprese indicate per l’esecuzione dall’aggregazione di imprese di rete con organo comune e soggettività giuridica, ai sensi dell’art. 45, comma 2, lett. f), del Codice è vietato partecipare in qualsiasi altra forma alla medesima gara.
Art. 34 – Requisiti di idoneità professionale
Ai sensi dell’art. 83, comma 1 lettera a), del D. Lgs. n. 50/2016: Iscrizione al registro delle imprese della C.C.I.A.A. per attività coincidente con quella oggetto di gara, ivi incluse le associazioni iscritte all’Albo Regionale delle Associazione per la Protezione degli Animali, ovvero, in caso di sede in uno degli Stati membri, in analogo registro dello Stato di appartenenza secondo le indicazioni disponibili nel registro online dei certificati (e-Certis).
Art. 35 – Requisiti di capacità economica e finanziaria
Ai sensi e per gli effetti dell’art.83, comma 1, lett b) del D.Lgs 50/2016 sono richieste referenze bancarie attestanti la capacità economica dell’impresa rilasciate da due Istituti di Credito o Intermediari autorizzati ai sensi del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, dalle quali risulti la correttezza e la puntualità nell’adempimento degli impegni assunti con gli istituti.
Art. 36 – Requisiti di capacità tecniche e professionali
Ai sensi e per gli effetti dell’art.83, comma 1, lett c) del D. X.xx n.50/2016:
a) Elenco dei principali servizi analoghi all’oggetto di gara effettuati nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara non inferiore all’importo complessivo del servizio di €. 685.245,90 con l’indicazione degli importi, date e destinatari pubblici e privati dei servizi stessi.
b) Possesso e/o disponibilità di canile rifugio e sanitario con capacità di ricezione non inferiore a
150 unità, munito delle autorizzazioni di cui all’art. 7 della legge 16/2001 nonché delle autorizzazioni sanitarie di cui all’art. 24 del Regolamento di Polizia Veterinaria e/o segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) di cui alla legge 30 luglio 2010 n. 122, ciò al fine di agevolare le attività di vigilanza da parte dell’Ente e favorire le adozioni da parte dei cittadini e delle associazioni, su cui dovrà essere inoltre indicato il numero di metri quadri totali fruibili per il ricovero degli animali e/o il numero di animali massima da poter ricoverare, e avente i requisiti minimi strutturali previsti all’art. 4 e segg. del presente C.S.A.;
c) Possesso del certificato di qualità aziendale, riferito ai servizi oggetto dell'appalto, secondo le norme UNI ISO 9001:2015, in corso di validità e rilasciato da soggetti accreditati ai sensi delle norme europee UNI XXX XX 00000;
Art. 37 - Subappalto
È espressamente vietato il subappalto del contratto. È vietata, a pena di nullità, la cessione totale o parziale del contratto a qualsiasi titolo. Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all’art. 105, comma 3 del Codice dei contratti.
Art. 38 – Aggiudicazione dell’appalto
a) L’Affidamento del servizio avverrà mediante procedura aperta adottando il criterio di aggiudica- zione dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 c.2 del D. Lgs. n. 50/2016, valutata in base ai seguenti elementi:
A : Offerta tecnica max 70 punti;
B: Offerta economica max 30 punti;
La relazione contiene una proposta tecnico-organizzativa che illustra, con riferimento ai criteri e sub- criteri di valutazione indicati nella tabella che segue, i seguenti elementi:
A: Offerta tecnica - CONTENUTO DELLA OFFERTA TECNICO-QUALITATIVA (MAX 70 PUNTI).
l’Offerta tecnica dovrà contenere, a pena di esclusione, un progetto organizzativo del servizio che dovrà essere redatto in un documento di max 30 facciate formato A4, firmato digitalmente dal concorrente.
La relazione contiene una proposta tecnico-organizzativa che illustra, con riferimento ai criteri e sub- criteri di valutazione indicati nella tabella che segue, i seguenti elementi:
n | Elementi di valutazione |
1 | Organizzazione e procedure per la gestione del canile. |
2 | Attività qualitative per la gestione del canile |
3 | Funzionalità del servizio. |
L’offerta tecnica deve rispettare le caratteristiche minime stabilite nel progetto, pena l’esclusione dalla procedura di gara, nel rispetto del principio di equivalenza di cui all’art. 68 del Codice.
L’offerta tecnica deve essere sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore. Nel caso di concorrenti associati, l’offerta dovrà essere sottoscritta con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda.
B: Offerta economica CONTENUTO DEL DETTAGLIO OFFERTA ECONOMICA (MAX 30 PUNTI).
L’offerta economica, a pena di esclusione, deve contenere l’indicazione dei seguenti elementi:
1. Dichiarazione sottoscritta dal titolare, dal legale rappresentante o dal procuratore, contenente la misura della percentuale di ribasso offerta, espressa in cifre ed in lettere, sull’importo complessivo posto a base di gara pari ad € 685.245,90.
2. Indicazione della stima dei costi interni della sicurezza “cd. Aziendali” relativi alla salute ed alla sicurezza sui luoghi di lavoro di cui all’art. 95, comma 10 del Codice. Detti costi relativi alla sicurezza connessi con l’attività d’impresa dovranno risultare congrui rispetto all’entità e le caratteristiche delle prestazioni oggetto dell’appalto.
3. Indicazione della stima dei costi della manodopera, ai sensi dell’art. 95, comma 10 del Codice;
La mancata indicazione nell’offerta economica, del costo della manodopera o della stima dei costi della sicurezza di cui ai precedenti punti 2 e 3 costituisce causa di esclusione che non può essere sanata attraverso la disciplina del soccorso istruttorio, in quanto lo stesso non consente il completamento o l’integrazione dell’offerta che, se fosse consentita, altererebbe la par condicio della concorrenza.
L’offerta vincolerà il concorrente per 180 giorni dal termine indicato nel bando per la scadenza della presentazione dell’offerta. Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, ovvero non sia ancora stata disposta l’efficacia dell’aggiudicazione definitiva, la Stazione Appaltante potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell’art. 32, comma 4, del Codice, di confermare, con dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante, la validità dell’offerta sino alla data che sarà indicata dalla medesima Stazione Appaltante e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia provvisoria prestata in sede di gara fino alla medesima data.
Art. 39 – Criterio di valutazione dell’offerta tecnica
1 - Il punteggio dell’offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nella sottostante tabella con la relativa ripartizione dei coefficienti.
N° | CRITERI DI VALUTAZIONE | M A X | SUB - CRITERI DI VALUTAZIONE | PUNTI D MAX | PUNTI Q MAX | PUNTI T MAX | |
1 | ORGANIZZAZIONE E PROCEDURE PER LA GESTIONE DEL CANILE | 25 | 1.1 | Proposta progettuale e organigramma. Organiz- zazione e gestione dei servizi da svolgere, piano di utilizzo della struttura. Descrizione delle atti- vità, degli orari in cui le prestazioni vengono for- nite (distribuzione delle attività nella giornata e nella settimana), degli standard di qualità attesi nei Servizi, dei tempi attuativi previsti; metodi di monitoraggio delle prestazioni attese. Descrizione dell’assetto organizzativo e delle mansioni assegnate al personale. Programma di controllo della qualità del servizio fornito, con particolare riguardo alla periodicità e frequenza degli autocontrolli e delle rendicon- tazioni dei dati della stazione appaltante. Monitoraggio delle principali scadenze durante tutto il periodo contrattuale. La Commissione giudicherà con maggior favore il piano di ge- stione più completo, che illustri l’organizzazione interna, le ore dedicate e gli orari, le figure di coordinamento, i risultati attesi, gli strumenti di verifica. | 10 | ||
1.2 | Procedure relative all’adozione. Procedure di adozione, nel rispetto di quanto previsto dalla L.R. n. 3/2019, in cui si illustrano gli elementi di qualità che possono dar luogo a efficaci e dura- ture adozioni. La Commissione giudicherà con maggior favore le procedure atte a garantire un elevato numero di adozioni con riguardo ad ele- vati standard qualitativi rivolti a garantire il buon esito dell’adozione. | 9 | |||||
1.3 | Procedure relative alla gestione ordinaria e straordinaria degli animali e delle restanti attività routinarie (ingresso, cura, raccolta animali inci- dentati, uscite, decessi, eutanasie, etc.), che ren- dano opportuna una definizione delle attività. La Commissione giudicherà con maggior favore le procedure che si rivelino maggiormente efficaci, agevoli da attuare e complete nell’attuazione. | 6 | |||||
2 | ATTIVITÀ QUALITATIVE PER LA GESTIONE DEL CANILE | 2.1 | Alimentazione ed educazione cinofila. Alimen- tazione degli animali: descrizione della tipologia degli alimenti, delle variazioni stagionali, delle modalità di somministrazione, delle diete speci- fiche e personalizzate. Educazione cinofila: atti- vità che l’aggiudicatario propone di effettuare per la rieducazione cinofila, con particolare rife- rimento alla riduzione dell’aggressività e agli aspetti fobici, con indicazione del numero di ore settimanali di educazione cinofila previsto dal proponente. La Commissione giudicherà con maggior favore le modalità di somministrazione che garantiscano varietà e adeguatezza dell’ali- mentazione rispetto alla tipologia di animali pre- senti, nonché l’adeguatezza degli interventi – in termini di qualità e quantità – dei percorsi di edu- cazione cinofila proposti. | 6 | |||
35 | 2.2 | Apertura del canile al pubblico e azioni di sensi- bilizzazione. Percorsi di facilitazione, nonché azioni e campagne di sensibilizzazione a favore del benessere animale proposte. Indicazioni del numero di ore settimanali di apertura al pubblico. La Commissione valuterà l’efficacia e varietà dei progetti di campagne di sensibilizzazione propo- sti anche in termini di numero ore di apertura del canile. | 6 | ||||
2.3 | Relazione con il volontariato. Rapporto con il vo- lontariato tenendo conto della presenza di asso- ciazioni di volontariato, di gruppi di volontari ag- gregati in patti di collaborazione e di volontari singoli; modalità per costruire una efficace rela- zione con il volontariato; schema di convenzione con eventuali associazioni di volontariato. La Commissione valuterà con maggior favore le mo- dalità che si rivelino più efficaci nell’agevolare l’attività di volontariato e nel garantire, nel tempo, un coordinamento delle attività tra gestore e volontari e il pieno rispetto delle normative di sicurezza. | 6 | |||||
2.4 | Formazione per gli addetti e per i volontari. Con- tenuti e qualità della formazione, in coerenza con le attività oggetto della convenzione, partecipa- zione degli addetti e dei volontari a corsi di for- mazione negli specifici settori di intervento. | 6 | |||||
2.5 | Piano per il miglioramento qualitativo degli im- mobili. Piano di miglioramento qualitativo e fun- zionale di piccole opere (es. manutenzione degli stalli, delle recinzioni, dei cancelli, della segnale- tica) nell’ottica di un aumento della qualità del canile, nonché dell’efficacia e funzionalità ge- stionale. La Commissione giudicherà con mag- gior favore le soluzioni proposte che meglio ga- rantiscano l’ottenimento di risultati gestionali im- mediati, nonché una idonea cura del bene in rela- zione al servizio offerto. | 6 | |||||
2.6 | Criteri ambientali. Misure ritenute idonee per il contenimento dell’impatto ambientale per il cor- retto funzionamento della depurazione e per il contenimento dei consumi energetici; azioni per la riduzione delle criticità acustiche che il canile genera. | 5 | |||||
3 | FUNZIONALITA’ DEL SERVIZIO | 10 | Distanza dalla struttura di ricovero alla Casa Co- munale di Quarto (Na), calcolata tramite google xxxx. Xx concorrente che disporrà del canile tra: •da 0,0 a 5,0 km punteggio = 10 punti • da 5,1 a 10,0 km punteggio = 9 punti • da 10,1 a 15,0 km punteggio = 8 punti • da 15,1 a 20,0 km punteggio = 7 punti • da 20,1 a 25,0 km punteggio = 6 punti • da 25,1 a 30,0 km punteggio = 5 punti • da 30,1 a 35,0 km punteggio = 4 punti • da 35,1 a 40,0 km punteggio = 3 punti • da 40,1 a 45,0 km punteggio = 2 punti • da 45,1 a 50,0 km punteggio = 1 punti • oltre i 50 km punteggio= 00,0 zero punti; | 10 | |||
60 | 10 | ||||||
TOTALE | 70 |
2 - METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL’OFFERTA TECNICA
La valutazione delle offerte in relazione ai criteri e sub-criteri tecnici di natura qualitativa sarà effettuata mediante l’attribuzione, attraverso il metodo aggregativo compensatore, di un punteggio discrezionale da parte di ciascuno dei componenti della Commissione sulla base dei seguenti criteri motivazionali:
GIUDIZIO | COEFFICIENTE |
Assente, non rispondente o non valutabile | Max 0 |
Insufficiente o inadeguata | Max 0.10 |
Mediocre | Max 0.20 |
Appena accettabile | Max 0.30 |
Accettabile | Max 0.40 |
Molto accettabile | Max 0.50 |
Discreta | Max 0.60 |
Buona | Max 0.70 |
Molto buona | Max 0.80 |
Eccellente | Max 0.90 |
Perfetta | 1 |
Si precisa che per ogni descrittore è fissato un valore. Ogni coppia di valori definisce un range di valori attribuiti. Il valore che il singolo commissario può attribuire potrà variare rispetto a quelli indi- cati, adattandolo all’interno del range individuato coerentemente alla propria valutazione. In ogni caso il valore attribuito potrà avere al massimo due cifre decimali.
Ai sensi dell’art. 95, comma 8, del D. Lgs. 50/2016 e tenuto conto di quanto indicato all’art. III della Deliberazione n. 1005 del 21.09.2016 emessa dall’A.N.A.C., il concorrente che a seguito della valutazione della componente qualitativa offerta, non avrà conseguito il punteggio minimo di “45” punti (valore soglia) rispetto al punteggio massimo attribuibile di “70”, sarà escluso e l’offerta quantitativa non sarà valutata.
Art. 40 – Criterio di valutazione dell’offerta economica
METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL’OFFERTA ECONOMICA
Per quanto concerne l’offerta economica, La determinazione del coefficiente relativo all’elemento di natura economica avverrà mediante l’applicazione della seguente formula:
Ci =Ra/Rmax
dove:
Ci = coefficiente attribuito al concorrente i-esimo;
Ra = ribasso percentuale dell’offerta del concorrente i-esimo; Rmax = ribasso percentuale dell’offerta più conveniente.
METODO PER IL CALCOLO DEI PUNTEGGI
La commissione, terminata l’attribuzione dei coefficienti agli elementi qualitativi e quantitativi, procederà, in relazione a ciascuna offerta, all’attribuzione dei punteggi per ogni singolo criterio con l’applicazione del metodo aggregativo-compensatore di cui alla seguente formula:
C(a) = Σn [ Wi * V(a) i ]
dove:
C(a) = indice di valutazione dell’offerta (a);
n = numero totale degli elementi o sub elementi da valutare;
Wi = peso o punteggio attribuito al requisito (i);
V(a)i = coefficiente della prestazione dell’offerta (a) rispetto al requisito (i) variabile tra zero e uno;
Σn = sommatoria.
In caso di criteri con punteggi quantitativi e tabellari [Wi * V(a)i] assume il valore assoluto ottenuto dall’offerta del singolo concorrente.
Al fine di non alterare i pesi stabiliti tra i vari criteri, se nel singolo criterio nessun concorrente ottiene il punteggio massimo, tale punteggio viene riparametrato. La c.d. “riparametrazione” si applica ai criteri di natura qualitativa la cui formula non consenta la distribuzione del punteggio massimo. La stazione appaltante procederà ad assegnare al concorrente che ha ottenuto il punteggio più alto su un singolo criterio il massimo punteggio previsto per lo stesso e alle altre offerte un punteggio proporzionale decrescente.
Art. 41 – Disposizioni finali e rinvio a norme generali
a) Ai sensi dell’art. 97, del D.Lgs 50/2016, non si procederà ad aggiudicazione se nessuna offerta risulterà conveniente o idonea per questa Amministrazione.
b) La Stazione appaltante si riserva la facoltà di applicare le disposizioni di cui all’art. 110, del D.lgs 50/2016, in caso di fallimento o di risoluzione del contratto per grave inadempimento dell’originario appaltatore.
c) I dati raccolti saranno trattati, ai sensi del D.Lgs 196, del 30.06.2003 e smi, esclusivamente nell’am- bito della presente gara. Il trattamento dei dati ha la finalità di consentire l’accertamento dei requisiti dei concorrenti in ordine alla partecipazione alla presente procedura di appalto.
d) Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente capitolato trovano integrale applicazione le norme previste dal decreto legislativo 19 aprile 2016, n. 50, e nelle altre norme di legge vigenti in materia.
e) Informazioni inerenti al servizio e sul procedimento di gara potranno essere richieste al Comando Polizia Municipale del Comune di Quarto (NA) – Tel. 081/8767161-3355712701 (RUP) – xxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxx.xxxxxx.xxxxxx.xx.xx.
Art. 42 – Controversie
a) Tutte le vertenze che avessero a sorgere tra l’Amministrazione Comunale e l’Impresa, così durante l’appalto come al suo termine quale sia la loro natura: tecnica, giuridica od amministrativa, nessuna esclusa, non definite in via amministrativa verranno definite in via giudiziale. Foro competente: Na- poli.
b) È esclusa la competenza arbitrale.
Il R.U.P. – Istruttore di Vigilanza
Lgt. dr. Xxxxxxxxx Xxxxxxx
Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo stampa ai sensi dell'articolo 3 comma 2 del D.Lgs. 39/93
Il Comandante della Polizia Locale
Cap. Xxxxxxx Xxxxxxxxxx
Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo stampa ai sensi dell'articolo 3 comma 2 del D.Lgs. 39/93