Accordo
Traduzione1
Accordo
di commercio e di cooperazione economica tra il Consiglio federale svizzero
e il Governo della Repubblica d’Albania
Concluso il 31 ottobre 1995
Approvato dall’Assemblea federale il 14 marzo 19962 Entrato in vigore con scambio di note il 1° agosto 1996
(Stato 1° agosto 1996)
0.946.291.232
Il Consiglio federale svizzero e
il Governo della Repubblica d’Albania,
qui di seguito definiti «Parti contraenti»,
consapevoli della particolare importanza del commercio estero e delle diverse forme di cooperazione economica ai fini dello sviluppo economico dei due Paesi;
presa in considerazione la Dichiarazione firmata dai Paesi dell’AELS, segnatamente dalla Svizzera, e dall’Albania nel dicembre 1992 a Ginevra;
dichiarandosi disposti a cooperare nella ricerca di vie e di strumenti favorevoli allo sviluppo del commercio e delle relazioni economiche conformemente ai principi e alle condizioni enunciati nell’Atto finale della Conferenza sulla sicurezza e la coope- razione in Europa (CSCE), firmato a Helsinki il 1° agosto 1975, e in altri documenti della CSCE, segnatamente la Carta di Parigi per una nuova Europa, nonché ai prin- cipi enunciati nel documento finale della Conferenza di Bonn sulla cooperazione economica in Europa;
ribadita la loro adesione alla democrazia pluralista fondata sui principi del diritto, sui diritti dell’uomo, compresi i diritti delle persone che appartengono a minoranze, sulle libertà fondamentali e sull’economia di mercato;
animati dal desiderio di creare le condizioni favorevoli, da un lato, ad uno sviluppo reale ed armonioso degli scambi commerciali bilaterali nonché alla diversificazione di questi ultimi e, d’altro lato, alla promozione della cooperazione commerciale ed economica in settori di interesse comune;
dichiarandosi pronti ad esaminare, alla luce di tutti gli elementi pertinenti, le possi- bilità di sviluppare ed approfondire le loro relazioni e di estenderle a settori non coperti dal presente Accordo;
consapevoli del ruolo fondamentale nel commercio internazionale dell’Accordo generale sulle tariffe doganali e il commercio (GATT)3, al quale la Svizzera parteci- pa come Parte contraente e l’Albania quale osservatore;
RU 1996 2539; FF 1996 I 581
1 Dal testo originale.
2 Art. 1 cpv. 1 lett. c del DF del 14 marzo 1996 (RU 1996 2538)
3 RS 0.632.21
decisi a sviluppare le loro relazioni in ambito commerciale in conformità dei principi fondamentali del GATT e degli accordi multilaterali dell’Organizzazione mondiale del commercio (OMC)4;
hanno convenuto, al fine di conseguire gli obiettivi sopraelencati, di concludere il seguente Accordo:
Art. 1 Obiettivo
1. Il presente Accordo si prefigge di definire un insieme di norme e pratiche che permettano di condurre a buon fine il commercio di merci e le relazioni economiche fra le Parti contraenti. In particolare, le Parti contraenti si impegnano, nell’ambito della loro legislazione e dei loro rispettivi obblighi, a sviluppare armoniosamente i loro scambi commerciali nonché diverse forme di cooperazione commerciale ed economica.
2. Le Parti contraenti riconoscono che i principi definiti dai processi della CSCE rappresentano un elemento essenziale per il conseguimento degli obiettivi del pre- sente Accordo.
Art. 2 GATT
Le Parti contraenti si adoperano per promuovere, sviluppare e diversificare i loro scambi commerciali, conformemente ai principi del GATT.
Art. 3 Trattamento della nazione più favorita
1. Le Parti contraenti si accordano reciprocamente il trattamento della nazione più favorita per quanto concerne i dazi doganali e i tributi di qualsiasi genere riscossi all’importazione o all’esportazione di merci, o in rapporto con queste ultime, nonché le tasse e gli altri tributi riscossi direttamente o indirettamente sulle merci importate o esportate, e per quanto riguarda le modalità di riscossione di dazi doganali, tasse e tributi nonché l’insieme di prescrizioni e formalità relative agli scambi commerciali.
2. Il paragrafo 1 non va interpretato come obbligo per una Parte contraente di far beneficiare l’altra Parte dei vantaggi che essa concede:
– per agevolare il commercio frontaliero;
– allo scopo di creare un’unione doganale o una zona di libero scambio o in seguito alla creazione di tale unione o zona, in applicazione dell’articolo XXIV del GATT;
– ai Paesi in sviluppo, in applicazione del GATT e di altri accordi internazio- nali.
4 RS 0.632.20
Art. 4 Non discriminazione
Le importazioni in provenienza da o le esportazioni verso il territorio dell’altra Parte contraente non sono soggette ad alcun divieto né ad alcuna restrizione quantitativa, compresa la concessione di licenze, a meno che l’importazione o l’esportazione di un prodotto simile da o verso un Paese terzo non sia parimenti assoggettata a tale divieto o restrizione. La Parte contraente che introduce tali misure le applica in modo da pregiudicare il meno possibile l’altra Parte contraente.
Art. 5 Trattamento nazionale
Per quanto concerne le tasse e gli altri tributi interni nonché tutte le leggi, regola- menti e prescrizioni concernenti la vendita interna, l’offerta sul mercato, l’acquisto, il trasporto, la distribuzione o l’utilizzazione, il trattamento riservato alle merci pro- venienti dal territorio di una Parte contraente e importate nel territorio dell’altra Parte non può essere meno favorevole di quello riservato alle merci simili di origine nazionale.
Art. 6 Pagamenti
1. I pagamenti in contropartita degli scambi di merci e di servizi fra le parti di una transazione individuale sono effettuati in moneta liberamente convertibile, nella misura in cui queste parti non hanno deciso altrimenti.
2. Le parti di transazioni individuali situate sul territorio dell’una o dell’altra Parte contraente sono trattate, per quanto concerne l’accesso a una moneta liberamente convertibile e i relativi trasferimenti, in modo altrettanto favorevole che le parti di transazioni individuali di un qualsiasi Stato terzo.
Art. 7 Altre condizioni commerciali
1. Fra le parti di transazioni individuali il commercio di merci si effettua ai prezzi di mercato e in conformità della prassi commerciale abituale sul piano internazionale. In particolare le amministrazioni ufficiali e le aziende commerciali di Stato acqui- stano o vendono i prodotti importati, rispettivamente esportati, fondandosi su consi- derazioni commerciali, e segnatamente in materia di prezzo, qualità e quantità disponibili; conformemente alla prassi commerciale abituale, offrono alle aziende dell’altra Parte contraente condizioni di libera concorrenza nella partecipazione a tali transazioni.
2. Le Parti contraenti non possono esortare né incitare le parti di una transazione individuale ad impegnarsi in operazioni di compensazione.
Art. 8 Appalti pubblici
Le Parti contraenti si adoperano per istituire condizioni trasparenti e concorrenziali per quanto concerne l’aggiudicazione dei contratti di appalti pubblici di beni e ser- vizi, segnatamente mediante pubblica gara. S’impegnano a tal fine a collaborare in seno al Comitato misto.
Art. 9 Trasparenza
Le Parti contraenti mettono a disposizione l’una dell’altra la legislazione, la regola- mentazione, le decisioni giudiziarie e le disposizioni amministrative riguardanti le attività commerciali in generale e si informano reciprocamente di qualsiasi cambia- mento della loro nomenclatura tariffaria o statistica.
Art. 10 Perturbazioni del mercato
1. Le Parti contraenti si consultano qualora determinate merci siano importate sul territorio di una di esse in quantità o a condizioni tali da pregiudicare o rischiare di pregiudicare gravemente i produttori nazionali di merci analoghe o direttamente concorrenziali.
2. Le consultazioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo hanno lo scopo di tro- vare soluzioni reciprocamente soddisfacenti; nella misura in cui le Parti contraenti non convengano altrimenti, esse si concludono al più tardi 30 giorni dopo la notifi- cazione della Parte contraente interessata.
3. Se le Parti non giungono ad un accordo in applicazione dei paragrafi 1 e 2, la parte lesa può limitare le importazioni delle merci interessate nella misura e durante il periodo strettamente necessari per prevenire o porre rimedio al pregiudizio. In questo caso e dopo consultazione, l’altra Parte contraente può derogare agli obblighi che le spettano in virtù del presente Accordo per scambi sostanzialmente equivalenti.
4. In circostanze eccezionali, nelle quali un ritardo provocherebbe pregiudizi di dif- ficile riparazione, provvedimenti come quelli previsti al paragrafo 3 possono essere provvisoriamente applicati senza consultazioni preventive, a condizione che si pro- ceda alle consultazioni immediatamente dopo l’applicazione. Essi sono applicati in conformità delle disposizioni pertinenti del GATT/OMC.
5. Nella scelta dei provvedimenti di cui ai paragrafi 3 e 4, le Parti contraenti confe- riscono la priorità a quelli che meno pregiudicano l’applicazione del presente Accordo.
Art. 11 Dumping
Se constata che una Parte contraente ricorre a pratiche di dumping ai sensi dell’articolo VI del GATT, l’altra Parte contraente può prendere adeguati provvedi- menti per opporvisi in conformità delle disposizioni del GATT.
Art. 12 Merci in transito
Ogni Parte contraente s’impegna a non prelevare tasse di transito, diritti o altri tributi di uguale effetto, tranne se queste tasse sono proporzionali ai costi amministrativi effettivamente provocati dal transito o ai costi dei servizi resi, né a porre ostacoli amministrativi al transito delle merci dell’altra Parte contraente sul suo territorio.
Art. 13 Proprietà intellettuale
1. Le Parti contraenti accordano e assicurano una protezione adeguata, efficace e non discriminatoria dei diritti di proprietà intellettuale. Esse adottano e applicano provvedimenti adeguati, efficaci e non discriminatori al fine di proteggere questi diritti contro qualsiasi violazione e in particolare contro la contraffazione e la pirate- ria. Obblighi specifici delle Parti contraenti sono enunciati nell’appendice al pre- sente Accordo.
2. Le Parti contraenti si conformano alle disposizioni delle convenzioni multilaterali di cui all’articolo 2 della suddetta appendice e si adoperano per aderirvi, come pure ad altre convenzioni multilaterali che favoriscono la cooperazione nel settore della protezione dei diritti di proprietà intellettuale.
3. Nel settore della proprietà intellettuale, le Parti contraenti non accordano un trattamento meno favorevole ai cittadini dell’altra Parte contraente di quello accor- dato ai cittadini di qualsiasi altro Stato. Tutti i vantaggi, favori, privilegi o immunità derivanti da:
a) accordi bilaterali in vigore per una Parte contraente al momento dell’entrata in vigore del presente Accordo e notificati all’altra Parte al più tardi un anno dopo l’entrata in vigore del presente Accordo;
b) accordi multilaterali esistenti o futuri, nonché gli accordi con la Comunità europea, ai quali le Parti contraenti non sono entrambe parte,
possono essere esonerati da tale obbligo, purché tale esonero non costituisca una discriminazione arbitraria o ingiustificata nei confronti di cittadini dell’altra Parte contraente.
4. Qualora una Parte contraente concluda un accordo con un Paese terzo che vada oltre le esigenze del presente Accordo, questa Parte accorda, su domanda, una prote- zione dei diritti di proprietà intellettuale a condizioni equivalenti all’altra Parte con- traente e intraprende in buona fede negoziati a tale scopo.
5. Se una Parte contraente considera che l’altra Parte non ha rispettato i suoi obbli- ghi giusta il presente articolo, può adottare provvedimenti adeguati rispettando le condizioni e procedure di cui all’articolo 18 (Comitato misto) del presente Accordo.
6. Le Parti contraenti convengono di rivedere, su domanda di una di esse, le dispo- sizioni relative alla protezione dei diritti di proprietà intellettuale contenute nel pre- sente articolo e nell’appendice al fine di aumentare i livelli di protezione ed evitare distorsioni commerciali, o di rimediarvi se queste sono dovute ai livelli attuali.
7. Le Parti contraenti convengono delle modalità adeguate d’assistenza tecnica e di cooperazione tra le rispettive autorità. A tale scopo, esse coordinano gli sforzi con le organizzazioni internazionali interessate.
Art. 14 Deroghe
1. Fermo restando che le seguenti misure non siano applicate in modo da costituire una discriminazione arbitraria o ingiustificata negli scambi commerciali fra le Parti contraenti né una limitazione occulta delle transazioni, il presente Accordo non vieta alle Parti di adottare provvedimenti giustificati dal punto di vista della tutela:
– della moralità pubblica;
– della salute o della vita di persone, animali e vegetali nonché dell’ambiente;
– della proprietà intellettuale;
o qualsiasi altra misura di cui all’articolo XX del GATT.
2. Il presente Accordo non impedisce alle Parti contraenti di applicare misure giu- stificate dal disposto dell’articolo XXI del GATT.
Art. 15 Regole tecniche
Le Parti contraenti si adoperano per esaminare, in seno al Comitato misto, le possi- bilità di collaborare con più intensità nei settori relativi all’eliminazione degli osta- coli tecnici al commercio. Questa collaborazione è incentrata sui soggetti relativi alle regole tecniche, alla standardizzazione, ai test ed ai certificati.
Art. 16 Cooperazione economica
1. Le Parti contraenti si adoperano per favorire e promuovere la cooperazione eco- nomica in settori di interesse comune.
2. Tale cooperazione economica ha segnatamente per scopi:
– consolidare e diversificare i legami economici tra i due Paesi;
– contribuire allo sviluppo delle loro economie;
– aprire l’accesso a nuove fonti di approvvigionamento e a nuovi mercati;
– agevolare la collaborazione fra operatori economici al fine di promuovere le joint ventures, gli accordi sulla concessione di licenze e altre forme analoghe di cooperazione;
– favorire le trasformazioni strutturali in seno alle rispettive economie e con- solidare la posizione dell’Albania nei settori della politica commerciale;
– agevolare la partecipazione delle piccole e medie imprese agli scambi com- merciali e alla cooperazione.
Art. 17 Revisione dell’Accordo ed estensione del suo campo d’applicazione
1. Le Parti contraenti convengono di riesaminare le disposizioni del presente Accordo su domanda di una di esse.
2. Le Parti contraenti si dichiarano disposte a sviluppare ed approfondire le relazioni instaurate in virtù del presente Accordo e ad estenderle a settori non coperti da quest’ultimo, quali i servizi e gli investimenti. Ogni Parte contraente può sottoporre al Comitato misto domande motivate a tal fine.
Art. 18 Comitato misto
1. È istituito un Comitato misto al fine di garantire l’attuazione dell’Accordo. Que- sto Comitato è composto di rappresentanti delle Parti contraenti, opera per mutuo
consenso e si riunisce ogni qualvolta necessario, normalmente una volta all’anno, alternativamente in Svizzera e in Albania. È presieduto, a turno, da ognuna delle Parti contraenti.
2. Il Comitato misto deve in particolare:
– seguire attentamente il buon funzionamento dell’Accordo, segnatamente per quanto concerne l’interpretazione e l’applicazione delle sue disposizioni e la possibilità di estenderne il campo;
– offrire un luogo di consultazioni per elaborare raccomandazioni intese a risolvere i problemi che potrebbero sorgere fra le Parti contraenti;
– studiare le questioni attinenti alle relazioni commerciali fra i due Paesi;
– valutare i progressi raggiunti ai fini dell’espansione degli scambi e della cooperazione fra i due Paesi;
– scambiare informazioni e previsioni a proposito di soggetti riguardanti il commercio nonché informazioni ai sensi dell’articolo 9 (trasparenza);
– offrire un luogo d’incontro per consultazioni ai sensi dell’articolo 10 (pertur- bazioni del mercato);
– offrire un luogo d’incontro per consultazioni consecutive a sviluppi della scena internazionale, segnatamente nell’ambito dei diritti di proprietà intel- lettuale; queste consultazioni possono svolgersi anche fra i periti delle Parti contraenti; – contribuire allo sviluppo della cooperazione economica in applicazione dell’articolo 16 (cooperazione economica);
– formulare ed in seguito sottoporre alle autorità delle Parti contraenti proposte di emendamenti al presente Accordo al fine di tenere conto delle nuove evo- luzioni, nonché delle raccomandazioni a proposito del suo funzionamento ed dell’estensione del suo campo d’applicazione ai sensi dell’articolo 17 (revi- sione dell’Accordo ed estensione del suo campo d’applicazione).
Art. 19 Consultazioni generali e procedura di reclamo
1. Ogni Parte contraente considera benevolmente qualsiasi interpretazione che l’al- tra Parte contraente potrebbe dare al riguardo di qualsiasi soggetto relativo al fun- zionamento del presente Accordo. È disposta, se del caso, a procedere a consulta- zioni in un’occasione adatta.
2. Qualora una Parte contraente ritenesse di essere o di poter essere privata di un vantaggio conferito dal presente Accordo, può sottoporre la questione al Comitato misto. Quest’ultimo prende rapidamente disposizioni al fine di esaminare la questio- ne. Queste disposizioni possono includere il riferimento ad un comitato di esame composto di persone indipendenti scelte per la loro competenza e integrità e nomi- nate dal Comitato misto alle condizioni da lui stabilite. Il Comitato misto può fare alle Parti contraenti le raccomandazioni che gli sembrano appropriate.
Art. 20 Accesso ai tribunali
Nell’ambito del presente Accordo, ogni Parte contraente s’impegna ad accordare il trattamento nazionale alle persone fisiche e giuridiche dell’altra Parte contraente per quanto concerne l’accesso ai tribunali e agli organi amministrativi competenti e l’applicazione delle procedure.
Art. 21 Accordi bilaterali esistenti
Alla data dell’entrata in vigore del presente Accordo, l’Accordo di commercio del 28 ottobre 19745 tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica popolare d’Albania cessa di essere in vigore.
Art. 22 Applicazione territoriale
Il presente Accordo si applica anche al Principato del Liechtenstein nella misura in cui questo Paese rimanga legato alla Confederazione Svizzera dal Trattato di unione doganale del 29 marzo 19236.
Art. 23 Entrata in vigore
Il presente Accordo entra in vigore il primo giorno del mese seguente la data in cui le due Parti contraenti si sono reciprocamente notificate per via diplomatica l’adempimento delle condizioni costituzionali o delle altre condizioni legali richieste per la sua entrata in vigore.
Art. 24 Durata d’applicazione e denuncia
Il presente Accordo si applica finché una delle due Parti non lo denuncia mediante notifica scritta all’altra Parte. Il presente Accordo cessa di essere valido sei mesi dopo la data della notifica all’altra Parte.
5 [RU 1975 1431]
6 RS 0.631.112.514
In fede di che, i plenipotenziari sottoscritti, debitamente autorizzati, hanno firmato il presente Accordo.
Fatto a Tirana, il 31 ottobre 1995, in due esemplari originali, ciascuno in lingua francese e in lingua albanese, i due testi facenti parimenti fede.
Per il
Consiglio federale svizzero: Xxxxxx Xxxxxxxx
Per il
Governo della Repubblica d’Albania: Xxxxxx Xxxxxxxx
Proprietà intellettuale
Appendice concernente l’articolo 13
Art. 1 Definizione e campo d’applicazione della protezione
Per «protezione della proprietà intellettuale» si intende in particolare la protezione del diritto d’autore e dei diritti affini, compresi i programmi per computer e le ban- che dati, dei marchi di prodotti e di servizi, delle indicazioni geografiche, comprese le denominazioni d’origine, dei brevetti d’invenzione, dei disegni e modelli indu- striali, delle topografie di circuiti integrati e delle informazioni segrete in materia di know-how.
Art. 2 Disposizioni delle convenzioni internazionali
1. Conformemente al paragrafo 2 dell’articolo 13 del presente Accordo, le Parti contraenti convengono di conformarsi alle disposizioni delle seguenti convenzioni multilaterali:
– GATT/OMC – Accordo sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale atti- nenti al commercio (Accordo TRIPS);
– Convenzione di Parigi del 20 marzo 1883 per la protezione della proprietà industriale (Atto di Stoccolma, 19677);
– Convenzione di Berna del 9 settembre 1886 per la protezione delle opere let- terarie e artistiche (Atto di Parigi, 19718);
– Convenzione internazionale del 26 ottobre 196l9 sulla protezione degli artisti interpreti o esecutori, dei produttori di fonogrammi e degli organismi di radiodiffusione (Convenzione di Roma).
2. Le Parti contraenti convengono d’intraprendere rapidamente consultazioni di periti, su domanda di una di esse, sulle attività relative alle convenzioni internazio- nali citate o future concernenti l’armonizzazione, l’amministrazione e il rispetto dei diritti di proprietà intellettuale e sulle attività delle organizzazioni internazionali quali l’Accordo generale sulle tariffe doganali e il commercio (GATT)/Or- ganizzazione mondiale del commercio (OMC) e l’Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale (OMPI) nonché sulle relazioni delle Parti contraenti con Paesi terzi nel settore della proprietà intellettuale.
Art. 3 Disposizioni complementari
Le Parti contraenti assicurano nelle loro leggi nazionali almeno quanto segue:
– una protezione adeguata ed efficace del diritto d’autore, compresi i pro- grammi per computer e le banche dati, e dei diritti affini;
7 RS 0.232.04
8 RS 0.231.15
9 RS 0.231.171
– una protezione adeguata ed efficace dei marchi di prodotti e di servizi, in particolare dei marchi di grande fama;
– mezzi adeguati ed efficaci per proteggere le indicazioni geografiche, com- prese le denominazioni d’origine per quanto concerne tutte le merci ed i ser- vizi;
– una protezione adeguata ed efficace dei disegni e modelli industriali, preve- dendo segnatamente un periodo di protezione di cinque anni a partire dalla data di deposito con possibilità di rinnovo per due periodi consecutivi di cin- que anni ciascuno;
– una protezione adeguata ed efficace dei brevetti d’invenzione in tutti i settori della tecnologia, ad un livello paragonabile a quello prevalente nella zona europea di libero scambio e, segnatamente, una durata di protezione di vent’anni a partire dalla data del deposito della domanda;
– una protezione adeguata ed efficace delle topografie di circuiti integrati;
– una protezione adeguata ed efficace di informazioni segrete in materia di know-how;
– le licenze obbligatorie in materia di brevetti non sono esclusive, né discrimi- natorie; sottostanno ad una compensazione proporzionale al valore econo- mico della licenza e possono essere oggetto di una revisione giudiziaria. L’estensione e la durata di una simile licenza sono limitate allo scopo per cui essa è stata rilasciata. Le licenze per non sfruttamento sono utilizzate unica- mente nella misura necessaria per soddisfare l’approvvigionamento del mer- cato locale a condizioni commerciali ragionevoli.
Art. 4 Acquisizione e mantenimento dei diritti di proprietà intellettuale
1. Qualora l’acquisizione di un diritto di proprietà intellettuale sia assoggettato al rilascio o alla registrazione, le Parti contraenti assicurano che le procedure di rilascio o di registrazione siano di buona qualità, non discriminatorie, giuste ed eque. Esse non sono inutilmente complesse e costose e non comportano termini incongrui o dilazioni ingiustificate.
2. Le Parti contraenti devono aderire ai seguenti accordi sulla registrazione inter- nazionale o confermare di essere vincolate agli obblighi che ne derivano:
– Accordo di Madrid del 14 aprile 1891 per la registrazione internazionale dei marchi (Atto di Stoccolma, 196710);
– Trattato di cooperazione in materia di brevetti del 19 giugno 197011;
– Accordo dell’Aia del 6 novembre 1925 concernente il deposito internazio- nale dei disegni o modelli industriali (Atto di Stoccolma, 196712).
10 RS 0.232.112.3
11 RS 0.232.141.1
12 RS 0.232.121.12
Art. 5 Applicazione dei diritti di proprietà intellettuale
1. Le Parti contraenti adottano nel loro diritto nazionale mezzi adeguati, efficaci e non discriminatori per far rispettare i diritti di proprietà intellettuale al fine di garan- tirne una completa protezione contro qualsiasi violazione. Questi mezzi comprendo- no sanzioni civili e penali per qualsiasi violazione di un diritto di proprietà intellet- tuale che sottostà al presente Accordo e segnatamente l’ingiunzione e un risarci- mento in riparazione del danno subito dal titolare del diritto nonché provvedimenti cautelari, comprese misure inaudita altera parte.
2. I mezzi per far rispettare i diritti di proprietà intellettuale sono non discriminatori, giusti ed equi. Non sono inutilmente complessi e costosi e non comportano termini incongrui o dilazioni ingiustificate.
3. Le decisioni amministrative prese in base alle procedure di cui nel presente arti- colo possono essere oggetto di ricorso presso un’autorità giudiziaria o quasi giudi- ziaria.