ACCORDO Operativo
CONFINDUSTRIA CATANZARO
Sede Territoriale di UNINDUSTRIA CALABRIA
ACCORDO Operativo
per la realizzazione di un progetto finalizzato alla promozione della salute e sicurezza negli ambienti di lavoro, con oggetto “Lavoratori stranieri in sicurezza “
tra
l’INAIL – Istituto Nazionale per l’Assicurazione contro gli infortuni sul lavoro – Direzione Regionale per la Calabria (d’innanzi per brevità, anche: “INAIL-Calabria”), nella persona del Direttore Regionale pro tempore, dott.ssa Xxxxxxxx Xxxxx, domiciliata per la carica in Xxxxxxxxx, xxx Xxxxxxxx Xxxxxx x. 00;
E
Confindustria Catanzaro, articolazione territoriale di Unindustria Calabria, C.f.: 80003470798, (d’innanzi per brevità, anche: Confindustria Catanzaro) rappresentato dalla persona del xxxx. Xxxx Xxxxxxx, nella qualità di Presidente e Legale Rappresentante p.t., domiciliato per la carica in Catanzaro via Eroi 1799 n.23
di seguito dette anche “le Parti”.
PREMESSO CHE
- il d.lgs. 38/2000 ha rimodulato ed ampliato i compiti dell’Inail, contribuendo alla sua evoluzione da soggetto erogatore di prestazioni assicurative a soggetto attivo di protezione sociale, orientato alla tutela globale dei lavoratori contro gli infortuni sul lavoro e le tecnopatie, tutela comprensiva di interventi prevenzionali, curativi, riabilitativi e di reinserimento dei lavoratori disabili;
- l’Inail in attuazione del d.lgs. 38/2000 e del d.lgs. 81/2008 e s.m.i ha tra i suoi obiettivi strategici la tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
- agli artt. 9 e 10 del d.lgs. 81/2008 e s.m.i. l’Inail vede assegnati compiti di informazione, formazione, assistenza, consulenza e promozione della cultura della salute e sicurezza del lavoro;
- la legge 122/2010 ha previsto la piena integrazione delle funzioni assicurative e di ricerca connesse alla materia della tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori sui luoghi di lavoro di cui al d.lgs. 81/2008 ed ha istituito un polo unico per la salute e la sicurezza sul lavoro attraverso l’accorpamento in Inail delle funzioni già attribuite all’Ipsema ed all’Ispesl, divenendo l’ente pubblico nazionale del sistema istituzionale avente compiti in
materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e di supporto al Servizio Sanitario Nazionale come previsto dall’art. 9, comma 6, lettera h, del d.lgs. 81/2008;
- il Piano nazionale della prevenzione 2014-2018, in attuazione delle indicazioni comunitarie, prorogato al 31/12/2019 con Atto n. 247/CSR, attribuisce una accresciuta valenza economica e sociale alla tematica del contrasto agli infortuni e alle patologie lavoro correlate, attraverso sia gli strumenti del controllo, sia della promozione e sostegno a tutte le figure previste dal d.lgs. 81/2008;
- il Piano nazionale di prevenzione (PNP) 2014- 2018, approvato dal Ministero della Salute in sede di Conferenza Stato-Regioni in data 13 novembre 2014, prorogato al 31/12/2019 con Atto n. 247/CSR e con il Piano Regionale della Prevenzione (PRP) 2014-2018, approvato con Decreto del Commissario ad Acta DCA n. 49 del 08 giugno 2016, prevede l'attuazione di progetti specifici che perseguono obiettivi strategici di prevenzione della sicurezza e salute nei luoghi di lavoro, evidenziando, altresì, il settore delle lavorazioni in edilizia tra le aree prioritarie di intervento ritenute di particolare rilevanza e urgenza ai fini della promozione della sicurezza sul lavoro;
CONSIDERATO CHE
- L’INAIL-Calabria ha pubblicato, nel trascorso mese di marzo 2019, apposito avviso regionale teso alla manifestazione di interesse alla condivisione di iniziative progettuali in materia di prevenzione con scadenza 27.04.2019;
- in ossequio alle indicazioni del menzionato avviso pubblico, con ordine di servizio 1/2019 del 24.05.2019 L’INAIL-Calabria ha costituito apposita Commissione per la valutazione delle proposte progettuali pervenute;
- L’INAIL-Calabria, a seguito di chiarimenti, ha riconosciuto l’ammissibilità e condivisibilità della proposta progettuale formulata da Confindustria Catanzaro, oggetto del presente accordo;
- alla base dell’Accordo è stata definita una reale divisione di compiti e responsabilità e impegni finanziari come riportato nell’allegata scheda progettuale;
- i movimenti finanziari tra i soggetti firmatari del presente Accordo si configurano esclusivamente come ristoro delle spese sostenute in compartecipazione dalla Parte che ha assunto l’onere della gestione contabile delle attività progettuali;
- sono obiettivi comuni delle Parti lo sviluppo della cultura della sicurezza sul lavoro e lo sviluppo di attività e progetti volti alla riduzione sistematica degli eventi infortunistici e delle malattie professionali in edilizia;
- sussiste la condivisione delle finalità e degli impegni espressi dalle Parti, nei rispettivi campi di azione;
- nell’ipotesi non preventivamente considerata, che negli sviluppi progettuali di cui all’allegato 1, si renda necessario il ricorso a terze Parti non mappate dal citato d.lgs. 81/2008, la selezione debba avvenire attraverso procedure di evidenza pubblica, secondo la normativa vigente in materia.
Tutto quanto sopra premesso e considerato, le Parti
CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE:
Art. 1 Finalità
Le Parti individuano congiuntamente i seguenti obiettivi da perseguire attraverso la realizzazione del progetto di cui all’allegato 1 (Illustrazione del progetto), che costituisce parte integrante del presente Accordo:
- trasmettere, attraverso attività di consulenza, promozione ed informazione, la cultura della sicurezza in favore dei lavoratori stranieri operanti nei comparti merceologici dell’edilizia e dei trasporti, avvalendosi anche del supporto dei mediatori culturali;
- creare occasioni di sensibilizzazione specifica per ogni azienda coinvolta.
Art. 2
Oggetto della collaborazione
Le Parti, si impegnano a realizzare il progetto illustrato in dettaglio nell’allegato n. 1 del presente Accordo: “Lavoratori stranieri in sicurezza”.
Art. 3
Comitato paritetico di coordinamento
Le finalità previste all’art. 1 del presente Accordo attuativo sono perseguite attraverso la costituzione di un Comitato paritetico di coordinamento, così individuati:
- Per Parte Inail:
o Ufficio Attività Istituzionali, processo Prevenzione;
- Per Parte CONFINDUSTRIA CATANZARO:
o Xxxx. Xxxxxxx Xxxxxxxxxx
Al Comitato paritetico di coordinamento, sulla base delle linee progettuali di cui agli allegati 1 (contenente la scheda illustrativa del progetto) e 2 (Preventivo economico- finanziario), sono affidati i compiti di:
- Attuare il piano operativo per la realizzazione della progettualità indicata nell’accordo;
- Monitorare e valutare i risultati ottenuti, in relazione agli obiettivi inizialmente individuati.
Art. 4 Impegni delle Parti
Le Parti, in funzione delle specifiche competenze e disponibilità, si impegnano a:
- mettere in campo le risorse professionali, tecniche, strumentali e a rendere disponibile il proprio patrimonio di conoscenze per la realizzazione delle iniziative progettuali e dei piani operativi, in una logica di paritaria partecipazione e di ampia ricaduta dei risultati perseguiti in termini di numero di destinatari raggiunti direttamente o indirettamente, nel comparto di interesse;
- mettere a disposizione le risorse economico-finanziarie necessarie per la realizzazione delle specifiche attività progettuali secondo il dettaglio di cui ai citati allegati nn. 1 e 2.
Art.5 Condizioni integrative
5.1 Le parti si rivolgeranno a soggetti terzi per la realizzazione di eventuali attività indispensabili al buon esito del progetto solo ed esclusivamente nel caso in cui non siano rinvenibili professionalità specifiche per la realizzazione delle stesse presso le proprie strutture interne.
5.2 Confindustria Catanzaro si impegna a rispettare quanto stabilito dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 in materia di trasparenza dell’azione amministrativa nel caso di acquisizione di beni e servizi finalizzati all’iniziativa in parola.
5.3 Le parti si richiamano in ogni caso al rispetto dei principi generali di cui al citato X.Xxx. l decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture.
5.4 Ai sensi della legge 13 agosto 2010 n.136 e xx.xx. in materia di obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, è stato assegnato alla procedura di affidamento in parola dal CIPE, il Codice Unico di Progetto (CUP): E55G19000160005. Tale codice sarà apposto su tutti i documenti e gli atti amministrativi e fiscali che riguardano il progetto di cui trattasi.
Articolo 6 Tracciabilità dei flussi finanziari.
Confindustria Catanzaro rilascerà, pena la nullità assoluta dei rispettivi accordi stipulati, dichiarazione nella quale assuma gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari e nella quale comunichi:
1) gli estremi identificativi del conto corrente acceso presso banche o presso la società Poste Italiane s.p.a. dedicato, anche non in via esclusiva alle commesse pubbliche;
2) le generalità ed il codice fiscale delle persone fisiche delegate ad operare su tale conto.
Detta comunicazione dovrà essere effettuata entro 7 giorni dall’accensione del conto, ovvero, laddove già esistente, dalla sottoscrizione del presente accordo operativo.
Confindustria Catanzaro, altresì, si impegna affinché medesima dichiarazione di responsabilità venga inserita nei contratti eventualmente sottoscritti con subappaltatori e subcontraenti della filiera dell’imprese interessate alla realizzazione del progetto di interesse.
Le Parti convengono che le transazioni riguardanti il progetto di cui trattasi saranno eseguite avvalendosi di Istituti bancari autorizzati ovvero della società Poste Italiane s.p.a., e ciò a pena di risoluzione dei corrispettivi affidamenti di lavori e/o servizi, richiamando, infine, in argomento la vigente normativa in materia di lavori, servizi e forniture da intendersi integralmente vincolante.
Art. 7 Aspetti Economici
Gli aspetti economici sono illustrati dettagliatamente nel prospetto di analisi preventiva dei costi di cui all’allegato n. 2 (Preventivo economico-finanziario); sono regolati secondo il criterio della compartecipazione tendenzialmente paritaria delle risorse complessive: economiche, finanziarie, strumentali e professionali.
I costi necessari per l’attuazione del progetto saranno affrontati in prima istanza da Confindustria Catanzaro, l’INAIL-CALABRIA s’impegna a rimborsare a rendicontazione questi ultimi nella misura massima del 44,44% delle spese validamente documentate ed in ogni caso non oltre la complessiva cifra € 19.650,39 (oneri fiscali inclusi).
Articolo 8
Modalità di pagamento
L’INAIL-CALABRIA verserà a Confindustria Catanzaro le somme di cui all’art. 5, nel rispetto di quanto previsto dalla legge e dal regolamento interno di contabilità e di amministrazione soltanto al positivo esito delle verifiche di giusta rendicontazione di cui
anche alla circ. 2/2009 Min.Lav., previa verifica di DURC positivo su Confindustria Catanzaro, ed in ogni caso entro e non oltre gli importi ivi validamente riscontrati.
La liquidazione delle fatture relative ai servizi resi avverrà nel rispetto della vigente normativa, previa, inoltre, verifica d’ufficio della regolare esecuzione della fornitura nonché della regolarità contributiva INPS/INAIL della ditta affidataria.
Si precisa, peraltro, in proposito che in ottemperanza all’attuale disciplina1 in materia di pagamenti e fatturazioni in rapporto alla pubblica amministrazione, INAIL-CALABRIA potrà accettare fatture –quand’anche sotto forma di nota, parcella e simili- esclusivamente emesse in forma elettronica e trasmesse per il tramite del Sistema di Interscambio (SDI) di cui alla richiamata normativa.
Sul sito xxx.xxxxxxxx.xxx.xx, nella sezione a ciò dedicata, saranno reperibili le Unità Organizzative INAIL deputate in via esclusiva alla ricezione delle fatture elettroniche dal Sistema di Interscambio, inserite nell’Indice delle Pubbliche Amministrazioni (IPA).
Per ogni Unità Organizzativa sarà riscontrabile il Codice Univoco Ufficio.
Gli aggiornamenti riferiti alle unità organizzative citate saranno riportati tempestivamente nel predetto Indice delle Pubbliche Amministrazioni ed il relativo Codice Univoco Ufficio sarà consultabile sul sito.
In assenza di aggiornamenti alla data attuale, pertanto, qualora fosse necessario, CONFINDUSTRIA CATANZARO potrà emettere fattura elettronica trasmettendola al citato SDI utilizzando i seguenti riferimenti:
Unità Organizzativa | Codice Univoco Ufficio | CUP | Contratto/ Convenzione | Riferimento amministra zione |
INAIL – DIREZIONE REGIONALE PER LA CALABRIA | DME7T7 | E55G1900016000 5 | INAL/CONFINDUSTRIA CATANZARO, progetto: “Lavoratori stranieri in sicurezza” | MAN |
1 Cfr. decreto del Ministro dell’Economia e Finanze 3 Aprile 2013, n. 55, pubblicato nella G.U. n. 118 del 22 Maggio 2013, recante “Regolamento in materia di emissione, trasmissione e ricevimento della fattura elettronica da applicarsi alle amministrazioni pubbliche ai sensi dell’articolo 1, commi da 209 a 213, della legge 24 dicembre 2007, n. 244”
Art.9
Modalità di rendicontazione
CONFINDUSTRIA CATANZARO, a completamento delle attività progettuali svolte, dovrà produrre ad INAIL-Calabria, in aggiunta alla giusta rendicontazione delle spese affrontate, anche una relazione illustrativa della documentazione contabile trasmessa.
La rendicontazione dovrà essere articolata secondo le voci previste nel progetto.
Articolo 10 Relazione finale
CONFINDUSTRIA CATANZARO, a integrale completamento delle attività progettuali programmate, produrrà all’INAIL-Calabria, relazione di sintesi su quanto effettuato e sui risultati raggiunti.
Art. 11 Proprietà intellettuali
I risultati delle attività sviluppate in forza del presente atto saranno di proprietà comune. Qualsiasi diritto di proprietà intellettuale, di cui sia titolare una Parte, potrà essere utilizzato dall’altra Parte per le specifiche attività di cui al presente Accordo attuativo, solo dietro espresso consenso della Parte proprietaria ed in conformità con le regole indicate da tale Parte e/o contenute nel presente atto.
I risultati delle attività svolte in comune nell’ambito del presente Accordo operativo saranno di proprietà delle Parti, le quali potranno utilizzarli nell’ambito dei propri compiti istituzionali. Le Parti si impegnano reciprocamente a dare atto, in occasione di presentazioni pubbliche dei risultati conseguiti, che quanto realizzato consegue alla collaborazione instaurata con il presente Accordo operativo.
In ogni caso, la proprietà intellettuale relativa alle metodologie ed agli studi, frutto dei progetti collaborativi, sarà riconosciuta sulla base dell’apporto di ciascuna Parte.
Per quanto riguarda la proprietà dei prodotti elaborati, frutto dei progetti collaborativi, essa sarà oggetto di eventuale specifica pattuizione.
Art. 12
Tutela dell’immagine
Le Parti si danno atto dell’esigenza di tutelare e promuovere l’immagine dell’iniziativa comune e quella di ciascuna di esse.
In particolare il logo di Inail e di CONFINDUSTRIA CATANZARO saranno utilizzati nell’ambito delle attività comuni oggetto del presente Accordo operativo.
L’utilizzazione del logo delle due Parti, straordinaria e/o estranea all’azione istituzionale corrispondente all’oggetto della collaborazione di cui all’art. 2 del presente Accordo operativo, richiederà il consenso della Parte interessata.
Ciascuna delle Parti autorizza l’altra a pubblicare sul proprio sito internet le notizie relative a eventuali iniziative comuni, fatti salvi i relativi diritti di terzi che siano coinvolti nelle stesse.
Art. 13 Trattamento dei dati
I dati personali raccolti in conseguenza e nel corso di esecuzione del presente atto vengono trattati e custoditi dalle Parti in conformità alle misure e agli obblighi imposte dal d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e s.m.i. integrato con le modifiche introdotte dal d.lgs. 10 agosto 2018 n. 101 recante “Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679”, esclusivamente per le attività realizzate in attuazione della presente convenzione.
Le Parti si impegnano altresì ad assicurare la riservatezza in relazione a dati, notizie ed informazioni di cui possano venire a conoscenza nell’attuazione dei progetti di collaborazione.
Art. 14 Recesso
Ciascuna delle Parti può recedere anticipatamente dal presente accordo, previa comunicazione scritta e motivata, da inviarsi entro 15 giorni a mezzo di posta elettronica certificata (Pec) o con raccomandata con ricevuta di ritorno.
Art. 15 Durata
Il presente Accordo operativo entra in vigore dal momento della sua sottoscrizione e decade automaticamente al termine di un anno/i. In ogni caso le attività progettuali con esso sottoscritte non possono eccedere detto termine.
Art. 16 Foro competente
Le Parti accettano di definire bonariamente eventuali controversie derivanti dall'attuazione del presente Accordo attuativo. Qualora risulti impossibile la risoluzione bonaria si conviene che sia competente, in via esclusiva, il Foro di Catanzaro.
Art. 17
Modifiche all’Accordo
Qualsiasi integrazione o modifica del presente Accordo dovrà essere apportata per iscritto e sarà operante tra le Parti solo dopo la relativa sottoscrizione da parte di entrambe.
Il presente atto si compone di n.9 pagine e di n.2 allegati.
Catanzaro, 29.01.2020