TRA
per la gestione del servizio socio educativo a favore di alunni con disabilità sensoriali ciechi o ipovedenti gravi
TRA
COMUNE DI UDINE
e
AGENZIA EDUCATIVA _
PREMESSO che:
• la legge 5 febbraio 1992 n. 104 “Legge quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate” detta i principi dell’ordinamento in materia di integrazione sociale ed assistenza della persona handicappata, specificando all’art. 12 le modalità in cui deve essere assicurato il diritto all’educazione e all’istruzione della persona disabile;
• la legge regionale n. 41 del 1996 “Norme per l’integrazione dei servizi e degli interventi sociali e sanitari a favore delle persone handicappate ed attuazione della Legge 5 febbraio 1992 n. 104” che all’art. 6 lett. a) annovera tra gli interventi e i servizi di carattere specifico assicurati dai Comuni ai cittadini disabili, le prestazioni inerenti il servizio socio assistenziale scolastico;
• la legge 328/2000 all’art. 8 comma 5 trasferisce le funzioni speciali affidate alle Province in materia di disabili sensoriali dal Regio Decreto n. 798 del 1927 direttamente ai Comuni di residenza o, in loro vece, agli Enti gestori delle funzioni socio- assistenziali;
• la legge regionale 15 maggio 2002, n 13 art. 13 comma 1, ha devoluto ai Comuni l’esercizio delle suddette competenze, disciplinando il trasferimento delle risorse finanziarie e patrimoniali per garantire congrua copertura agli oneri derivanti dall’esercizio delle funzioni trasferite;
• con provvedimento dirigenziale n. 2011/4531/00393 d’ord. del 31/08/2011 il Comune di Udine ha istituito il “Registro comunale dei soggetti accreditati per la gestione del servizio educativo assistenziale a favore di disabili sensoriali ciechi o ipovedenti gravi”;
• con deliberazione di Giunta Comunale n. 334 d'ord. del 30/08/2016, sono state adottate le nuove modalità di gestione del servizio socio educativo a favore di alunni disabili sensoriali ciechi o ipovedenti gravi, parzialmente modificate con deliberazione di Giunta Comunale n. d'ord. del 2017;
• con provvedimento dirigenziale n. d’ord. del il Comune di Udine ha iscritto l'associazione al “Registro comunale dei soggetti accreditati per la gestione del servizio educativo assistenziale a favore di disabili sensoriali ciechi o ipovedenti gravi”;
Tutto ciò premesso, si addiviene alla stipula del presente
Art. 1 – OGGETTO DELL'ACCORDO
1. Il presente Accordo disciplina la gestione del servizio socio educativo di supporto all'integrazione scolastica per l'autonomia degli alunni con disabilità sensoriali ciechi o ipovedenti gravi da parte delle Agenzie educative accreditate allo svolgimento di tale servizio presso il Comune di Udine. L'accreditamento è formalizzato, a seguito dell'accoglimento della relativa domanda, mediante iscrizione dell'Agenzia nell'apposito Registro.
Art. 2 – FINALITA’ DEL SERVIZIO
1. Il servizio socio educativo di supporto all'integrazione scolastica per l'autonomia degli alunni con disabilità sensoriali ciechi o ipovedenti gravi si esplica attraverso gli interventi di cui all'art. 4 e ha la finalità di favorire e facilitare i processi di apprendimento e l'integrazione scolastica e sociale degli alunni cui è rivolto, meglio specificati nell'art. 3.
Art. 3 – DESTINATARI DEL SERVIZIO
1. Il servizio socio educativo di supporto all'integrazione scolastica e all’autonomia è rivolto a studenti minori e adulti, fino al compimento dell’istruzione secondaria di secondo grado, affetti da disabilità sensoriale visiva che rientrano in una delle seguenti categorie, come definiti nella Legge 3 aprile 2001, n.138:
a. persone cieche totali o parziali con un residuo visivo non superiore a 1/20 in entrambi gli occhi o nell’occhio migliore anche con un eventuale correzione di lenti e il cui residuo perimetrico binoculare è inferiore al 10%;
b. ipovedenti gravi e ipovedenti con un residuo visivo non superiore a 2/10 in entrambi gli occhi o nell’occhio migliore anche con un eventuale correzione di lenti e il cui residuo perimetrico binoculare è inferiore al 50%;
c. ipovedenti con un residuo visivo superiore ai casi di cui alle lett. a) e b) in presenza di fattori fortemente limitativi dell'autonomia della persona, oppure quando la patologia è sicuramente di tipo degenerativo.
2. Potranno beneficiare del servizio socio educativo di supporto all'integrazione scolastica e all’autonomia anche le persone con pluridisabilità che rientrano in uno dei precedenti commi del punto 1.
Art. 4 – CARATTERISTICHE DEGLI INTERVENTI EDUCATIVI
1. Gli interventi socio educativi:
a. si svolgono sia in ambito scolastico che extra-scolastico e sono differenziati a seconda dell’età, del contesto di riferimento e delle potenzialità della persona con disabilità;
b. sono definiti nel progetto educativo personalizzato che costituisce parte del più generale progetto di vita della persona disabile, elaborato dall’assistente
sociale responsabile del caso d'intesa con la famiglia, la persona disabile, i servizi scolastici, i servizi sanitari e l'agenzia educativa scelta dalla famiglia per la gestione del servizio, nel rispetto delle procedure e delle modalità operative previste dalla legislazione vigente in materia e degli accordi tra i suddetti servizi;
c. sono previsti di norma per non più di sei giorni la settimana, dal lunedì al sabato, escluse le festività infrasettimanali;
d. hanno un monte ore pari a:
I. nell'ambito del calendario scolastico della Regione Friuli Venezia Giulia, un numero complessivo di ore, da valutare e definire caso per caso, e comunque di regola quantificato in un massimo di 60 ore mensili per ciascun beneficiario comprese le attività di programmazione, verifica e relazione con la scuola;
II. per il periodo estivo, un numero di ore da valutare e definire caso per caso, e comunque di norma compreso tra 45 e 60 ore complessive per ciascun beneficiario;
e. possono subire modifiche in corso d’anno nel caso in cui si verifichino dei cambiamenti nel contesto di vita della persona con disabilità tali da determinare un aggravamento nella gestione del caso;
f. sono integrativi e non sostitutivi e/o compensativi rispetto alle ore ed attività realizzate dall’insegnante per il sostegno;
g. sono programmati e realizzati in modo integrato e coordinato con tutti gli altri benefici ed interventi di cui la persona con disabilità può usufruire o di cui già fruisce;
x. xxxxxxxxx un rapporto operatore/disabile pari a 1 ad 1, salvo i casi di sperimentazioni di gruppo che richiedono un rapporto numerico diverso stabilito di volta in volta a seconda delle attività;
i. in caso di necessità ci si potrà avvalere anche dell'intervento di figure altamente specializzate in particolari settori applicati alle disabilità visive.
2. Nel caso in cui gli interventi si effettuino in ambito scolastico, gli educatori devono attenersi alle esigenze organizzative, agli orari e ai contenuti degli eventuali specifici accordi intercorsi con la scuola di appartenenza dell'alunno.
3. Gli interventi possono estendersi ad esperienze inserite nell’ambito delle attività scolastiche con permanenza all’esterno della scuola, anche in compresenza con l’insegnante per il sostegno.
Art. 5 - REQUISITI DEL PERSONALE IMPIEGATO NELLA GESTIONE DEL SERVIZIO
1. Nella realizzazione degli interventi l'Agenzia educativa dovrà impiegare operatori in possesso:
a) di titoli accademici o professionali conseguiti nell'area delle scienze pedagogiche, psicologiche, dell'educazione o della formazione sulla base delle disposizioni di legge emanate in materia di titoli di studio universitari oppure sulla base di leggi regionali di disciplina della formazione professionale;
b) di diploma di scuola secondaria di secondo grado più attestato di qualifica in “orientamento e mobilità” o “autonomia personale” o di “educatore tiflologico” o di “operatore tiflologico” o di
“assistente con competenze tiflologiche” conseguito a seguito di percorsi formativi specifici gestiti da enti pubblici o da Associazioni di Volontariato o da Associazioni di Promozione Sociale che operano in favore delle persone minorate visive e delle loro famiglie;
2. Il progetto educativo personalizzato può prevedere, ove ritenuto necessario, l'intervento anche di più operatori con competenze specifiche diverse.
Art. 6 – OSSERVANZA DELLE NORME IN MATERIA DI LAVORO
1. In ogni caso il personale impiegato nel servizio dovrà essere in regola sotto ogni aspetto: contrattuale, assicurativo, previdenziale e fiscale secondo quanto previsto dalle norme vigenti. L'Agenzia educativa è responsabile del rispetto e/o del controllo dell’adempimento di regolarità di cui sopra, ritenendosi sin d’ora il Comune sollevato da qualsiasi responsabilità in materia.
2. L'agenzia educativa dovrà in qualsiasi momento, a semplice richiesta del Comune, dimostrare di aver provveduto a quanto sopra.
Art. 7 – DISCIPLINA DEI RAPPORTI AMMINISTRATIVI E FINANZIARI CON I BENEFICIARI
1. I rapporti amministrativi e finanziari tra i beneficiari degli interventi e l'Agenzia educativa sono regolati da apposito contratto nei confronti del quale il Comune rimane totalmente estraneo e pertanto esonerato da qualunque responsabilità al riguardo.
2. Il Comune, in base alle proprie disponibilità finanziarie e ai criteri e alle regole approvate dai competenti organi di governo, erogherà il contributo a favore della persona beneficiaria, liquidando il relativo importo direttamente all'Agenzia educativa in presenza di atto di delega alla riscossione.
Art. 8 – RECESSO DALL'ACCORDO
1. Il recesso dall'Accordo potrà avvenire:
a) su iniziativa del Comune di Udine qualora l'Agenzia educativa non sia più in possesso dei necessari requisiti per il mantenimento dell'iscrizione al “Registro dei soggetti accreditati presso il Comune di Udine alla gestione del servizio educativo in favore di alunni con disabilità sensoriali ciechi o ipovedenti gravi”, ovvero nel caso in cui il Comune accerti l'impiego da parte dell'Agenzia educativa accreditata di personale privo dei requisiti stabiliti nell'art.5;
b) a seguito di espressa richiesta dell'Agenzia educativa di cancellazione della stessa dal Registro di cui all'art.1, fermo restando per l'Agenzia educativa l'obbligo di provvedere al completamento delle prestazioni in corso di esecuzione.
Udine,
Per l'Agenzia Educativa
Per il Comune di Udine