SCHEMA ACCORDO VOLONTARIO DI OBIETTIVO DI ADESIONE ALL’EUREGIOFAMILYPASS
SCHEMA ACCORDO VOLONTARIO DI OBIETTIVO DI ADESIONE ALL’EUREGIOFAMILYPASS
CATEGORIA “RISTORAZIONE”
PREMESSA
Vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 2267 di data 16 dicembre 2016 avente per oggetto “Istituzione della carta famiglia (Family Card) e approvazione delle relative Linee guida. Articolo 31 della legge provinciale 2 marzo 2011, n.1 (legge provinciale sul benessere familiare).“ con la quale è stata approvata la Family Card della Provincia Autonoma di Trento che attribuisce ai possessori dello stessa il diritto all'applicazione di agevolazioni e riduzioni di costi e di tariffe per la fornitura di beni e la fruizione di servizi, anche con riguardo ai servizi erogati da Soggetti pubblici e privati diversi dalla Provincia, previo accordo con essi.
Viste le “Linee guida della Family Card”, allegate come parte integrante e sostanziale della deliberazione n. 2267/2016, che regolano e disciplinano il funzionamento della Carta famiglia.
Visto il punto 5. della deliberazione citata ai sensi della quale la Giunta provinciale delega il Dirigente dell’Agenzia per la famiglia, la natalità e le politiche giovanili della Provincia Autonoma di Trento a definire le modalità di adesione delle varie Organizzazioni che erogano beni o servizi in regime di favore per i possessori della carta famiglia, la stipula degli Accordi con le stesse e la predisposizione dell'eventuale modulistica.
Vista la deliberazione n. 1872 di data 16 novembre 2017, con la quale la Provincia Autonoma di Trento ha aderito alla diffusione dell’EuregioFamilyPass sostituendo il layout grafico della Family Card al fine di renderla riconoscibile negli altri due territori dell’Euregio (Provincia Autonoma di Bolzano e Tirolo) e quindi dare diritto al possessore di usufruire delle agevolazioni concesse negli stessi secondo un criterio di reciprocità.
Viste le deliberazioni della Giunta provinciale che hanno disciplinato il marchio famiglia per le categorie ristoranti, rifugi escursionistici e bicigrill (deliberazione della Giunta provinciale n. 1620 di data 2 agosto 2013), esercizi alberghieri con ristorazione aperta al pubblico (deliberazione della Giunta provinciale n. 957 di data 8 giugno 2015) ed agriturismi e fattorie didattiche (deliberazione della Giunta provinciale n. 2266 di data 28 dicembre 2017).
Considerato che nell’ambito del marchio famiglia è vietato installare gli apparecchi da gioco di cui all’art. 110 T.U.L.P.S. con vincite in denaro all’interno del locale e nell’area adiacente allo stesso e non incentivare il gioco d’azzardo.
Preso atto che alla data del presente schema di accordo sono 65 le organizzazioni che hanno già ottenuto il marchio famiglia.
Tutto ciò premesso, si conviene e si stipula quanto segue:
Art. 1 - Obiettivi dell'Accordo
L’obiettivo del presente Accordo è quello:
1. di implementare il percorso di certificazione territoriale familiare al fine di accrescere, tramite il rafforzamento del sistema dei servizi e delle iniziative per la famiglia, l’attrattività territoriale nonché di sostenere lo sviluppo locale attraverso il coinvolgimento di tutte le Organizzazioni interessate;
2. di ampliare l'offerta di beni e di servizi a tariffe agevolate per le famiglie in possesso dell’EuregioFamilyPass;
3. di promuovere tramite l’EuregioFamilyPass il coinvolgimento di tutte le Organizzazioni pubbliche e private che vi aderiranno, lo sviluppo di un sistema di welfare territoriale universale al fine di offrire alle famiglie residenti con figli una gamma di servizi e di prodotti di significativo supporto alla realizzazione del proprio progetto di vita;
4. di promuovere nello specifico i servizi di ristorazione nell’ottica dell’offerta mirata alle famiglie con figli già perseguita con i marchi famiglia ed ampliata all’intero territorio dell’Euregio Tirolo-AltoAdige-Trentino.
Art. 2 - Impegni delle parti
La PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO, attraverso l'Agenzia provinciale per la famiglia, la natalità e le politiche giovanili si impegna a:
1. dare massima diffusione all'Accordo attraverso tutti i propri canali istituzionali e pubblicare sul portale dedicato la scheda informativa dell’Organizzazione aderente consentendo il collegamento ai siti internazionali;
2. consentire all’Organizzazione l’utilizzo del logo EuregioFamilyPass in tutti i canali di comunicazione esterna (pagine internet, carta intestata, carta menù, etc.) e di utilizzare gli adesivi da esporre nei propri locali riportanti “Member of EuregioFamilyPass”, nel rispetto delle indicazioni stabilite dal manuale d’uso del marchio;
3. iscrivere l’Organizzazione, come previsto dal punto 6. della deliberazione della Giunta provinciale n. 2267/2016, nel Registro previsto dall'articolo 16, comma 2, della legge provinciale 2 marzo 2011, n. 1;
4. informare l’Organizzazione sugli ulteriori strumenti adottati dall’Agenzia provinciale per la famiglia, la natalità e le politiche giovanili in materia di politiche family friendly (distretti famiglia, marchi famiglia, standard famiglia, infrastrutture family…).
L’ Organizzazione, in possesso del marchio famiglia di cui alle premesse del presente accordo o quella che non può avere il marchio famiglia in quanto non esiste uno specifico disciplinare ma è dotata di menù baby a prezzo agevolato, fasciatoio e spazio allattamento e non è dotata di apparecchi da gioco di cui all’art. 110 T.U.L.P.S. con vincite in denaro all’interno del locale e nell’area adiacente allo stesso si impegna a:
1. applicare al/ai genitore/i in possesso dell’EuregioFamilyPass con al seguito uno o più figli minorenni lo sconto di almeno il 20% sulle consumazioni effettuate dalle ore 11.30 alle ore
12.30 (pasto del mezzogiorno) e dalle ore 18.00 alle ore 19.30 (pasto serale); entro gli orari di fine pasto la famiglia si impegna a lasciare libero il tavolo, pena la non applicazione della scontistica. L’ora di rilascio del tavolo è quella riportata dallo scontino fiscale. L’Organizzazione può prevedere fasce orarie più ampie rispetto a quelle stabilite dal presente accordo.
Art. 3 – Riservatezza
Le parti si impegnano a trattare in modo riservato, oltre a quanto previsto dalle leggi vigenti, tutte le informazioni reciprocamente scambiate per le quali la natura di informazione riservata sia stata in qualsivoglia modo precedentemente notificata.
Art. 4 – Risoluzione
In caso di inottemperanza ai disposti della deliberazione della Giunta provinciale n. 2267 di data 16 dicembre 2016 e a quelli della deliberazione della Giunta provinciale n. 1872 di data 16 novembre 2017 del presente Accordo da parte dell’Organizzazione, la Provincia Autonoma di Trento, attraverso l'Agenzia provinciale per la famiglia, la natalità e le politiche giovanili, provvederà alla risoluzione unilaterale per giusta causa.
Xxxxx, accettato e sottoscritto in data………