COMUNE di BERGAMO
COMUNE di BERGAMO
CAPITOLATO SPECIALE PER LA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO E DI EVENTUALI SERVIZI INTEGRATIVI E COMPLEMENATARI
Art. 1 – Oggetto e finalità della procedura di gara
1. Costituisce oggetto della presente procedura di gara la conclusione di un accordo quadro, come definito ai sensi dell’art. 54 comma 3 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i, per l’individuazione di una Agenzia di somministrazione di lavoro alla quale affidare il servizio in oggetto ai sensi dell’art 52 del CCNL – comparto “Funzioni locali” del 21.05.2018, dell’art. 36 del D.lgs. n. 165/2001 e degli artt. 30 e ss. del D.lgs. n. 81/2015, per quanto applicabile alla Pubblica Amministrazione, a favore del Comune di Bergamo, mediante la successiva conclusione di singoli contratti di somministrazione di lavoratori a tempo determinato, sulla base delle esigenze rilevate, per lo svolgimento delle attività ascrivibili ai profili professionali di:
• Giardiniere – Cat. B3
• Operaio – Cat. B3
• Magazziniere – Cat. B3
• Autista – Cat. B3 o C1
• Collaboratore Amministrativo – Cat. B3
• Istruttore Amministrativo – Cat. C1
• Educatore di prima infanzia – Cat. C1
• Istruttore tecnico – Cat. C1
con riferimento ai vigenti Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro del comparto “Funzioni locali”. Il ricorso a tale servizio ha come finalità quella di consentire l'impiego temporaneo di personale soltanto per comprovate esigenze di carattere esclusivamente temporaneo o eccezionale, non fronteggiabili con il personale in servizio.
2. Il servizio di somministrazione di lavoro a tempo determinato comprende sia le attività di ricerca, selezione, formazione e sostituzione del personale che la gestione del personale medesimo.
3. I contratti individuali di lavoro verranno attivati in seguito ad apposita richiesta, formulata sulla base di specifica e motivata proposta all'Agenzia per il lavoro, determinata dal Dirigente competente della gestione del personale del Comune di Bergamo.
4. I dipendenti somministrati devono essere in possesso del titolo di studio, come di seguito dettagliato:
• Cat. B3: Attestato di qualifica di operatore professionale (EQF3) o superiore
• Cat. C1: Diploma d’istruzione di scuola secondaria di 2° grado (maturità) (EQF4) o superiore
• Cat. C1 – profilo professionale “Educatore di prima infanzia”: titoli di studio in base alla D.G.R. n. 7/20588 del 2005, alla circolare regionale n. 45/2005 e al D.lgs. n. 65/2017 purché conseguiti entro il 31 maggio 2017 (data di entrata in vigore del citato D.lgs. n. 65/2017) Il concorrente, in conformità con quanto specificato nel disciplinare di gara e negli atti di gara, dovrà presentare:
• un’offerta tecnica dettagliando i servizi proposti, la loro funzionalità, le modalità operative per il loro svolgimento e le infrastrutture tecnologiche in dotazione.
• un’offerta economica.
Potranno costituire oggetto di contratto anche alcuni servizi integrativi e complementari rispetto al servizio di somministrazione di lavoro interinale per i quali verrà valutata l’offerta in sede di gara ed i cui contenuti sono descritti nella Relazione Tecnica, cui si fa rinvio.
Art. 2 – Durata e valore dell’Accordo Quadro
1. L'accordo quadro avrà durata di 3 anni dal 1° settembre 2021, ovvero decorrenti dalla data di effettiva attivazione del servizio se successiva. Durante questo periodo l’Ente può stipulare singoli contratti di somministrazione con l’Agenzia, fino alla concorrenza massima dell’importo annuo di
€ 500.000,00= (Euro cinquecentomila/00=), per un totale di € 1.500.000,00 (Euro unmilionecinquecentomila/00=), I.V.A. esclusa.
2. Il presente accordo potrà essere rinnovato, a scadenza, e su richiesta del committente per ulteriori massimo 3 anni.
3. Il valore economico, stabilito nell’accordo quadro, non costituisce indicazione di corrispettivo contrattuale, poiché ha il solo duplice fine di quantificare un fabbisogno presunto di gara e individuare il quadro economico dell’accordo quadro. La stipula dell’accordo quadro, infatti, non è fonte di obbligazione immediata tra l’Amministrazione nei confronti dell’Appaltatore e non è
impegnativo in ordine all’affidamento a quest’ultimo dei singoli servizi per un quantitativo minimo predefinito.
4. Il numero delle prestazioni richieste non è predeterminato ma sarà determinato dal Comune di Bergamo in relazione alle concrete esigenze riscontrate. Pertanto, la Società appaltatrice non avrà diritto ad alcun compenso o ristoro o risarcimento, qualora le venga richiesto di svolgere il servizio per un importo inferiore a quello sopra indicato. Il Comune di Bergamo si riserva la facoltà, in sede di esecuzione dell’accordo quadro, di non richiedere l’attivazione di alcun contratto, senza che l’Agenzia per il lavoro aggiudicataria possa vantare alcuna pretesa.
Art. 3 - Obblighi dell’Agenzia aggiudicataria
L’agenzia si obbliga alle seguenti prestazioni:
1. dare esecuzione al servizio nel rispetto di quanto previsto negli elaborati di progetto e nell’offerta tecnica ed economica ritenuta economicamente più vantaggiosa dalla Stazione Appaltante
2. assumere i lavoratori somministrati nel rispetto di quanto previsto dalle vigenti disposizioni e a corrispondere direttamente agli stessi la retribuzione dovuta entro il giorno 15 del mese successivo alla prestazione, nonché al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali previsti per legge;
3. fornire all’Amministrazione, dietro richiesta, copia delle buste paga dei lavoratori somministrati al fine di accertare la regolarità dell’inquadramento, della retribuzione e della contribuzione versata, nel rispetto della vigente disciplina in materia di privacy;
4. accertare l’idoneità psico-fisica all’impiego dei lavoratori somministrati, trasmettendo, se richiesto dalla stazione appaltante, apposita documentazione comprovante detta idoneità; le spese derivanti da tali accertamenti saranno ad esclusivo carico dell’agenzia;
Art. 4 - Modalità di espletamento del servizio
1. L’Amministrazione procederà, sulla base delle esigenze che si manifesteranno durante il periodo contrattuale, alla richiesta, via PEC, delle singole forniture di lavoro all’Agenzia alla quale deve corrispondere l’avviamento dei lavoratori somministrati entro 7 giorni lavorativi dalla richiesta, salvo particolari ragioni di urgenza che dovessero rendere necessario provvedere in un tempo minore.
2. L’Amministrazione dovrà corredare ciascuna richiesta di lavoratori con le seguenti informazioni:
a. descrizione della professionalità richiesta;
b. modalità e durata presunta della prestazione lavorativa;
c. sede ed orario di lavoro;
d. dati relativi alla posizione e al tasso Inail applicato ai lavoratori dell’Amministrazione inquadrati nel medesimo profilo.
3. Nella selezione del personale da avviare al lavoro, dovranno essere attuate le procedure previste nell'offerta. Tuttavia, l'ente appaltante considera che la presa in carico dei lavoratori e delle lavoratrici già somministrate in forza dei precedenti appalti costituisca una forma di capitalizzazione dell'esperienza acquisita, garantendo continuità nell'erogazione dei servizi. In ragione di ciò, l'operatore economico che risulterà aggiudicatario, con la sottoscrizione del presente capitolato, assume l'impegno ad utilizzare preferibilmente il personale di cui sopra. Il presente impegno è assunto tenendo conto del rispetto della autonomia organizzativa dell'aggiudicatario e delle specifiche esigenze tecnico-organizzative afferenti alla sua azienda e, comunque, nel rispetto degli orientamenti giurisprudenziali in materia.
4. I prestatori di lavoro saranno adibiti alle mansioni previste per i dipendenti del settore in conformità a quanto previsto dal vigente Ccnl ed eventuali contratti integrativi, e per le tipologie di utilizzo previste dalla normativa vigente in materia.
5. L’attività del lavoratore presso l’Amministrazione è soggetta alle disposizioni in materia di incompatibilità nel pubblico impiego in quanto applicabili.
6. L’orario di lavoro di ogni singolo lavoratore somministrato sarà regolato sulla base dell’orario di servizio dei dipendenti della Amministrazione, fatte salve esigenze diverse da manifestarsi per iscritto con la comunicazione di richiesta di lavoratori o con successive comunicazioni.
7. Il trattamento economico sarà corrispondente a quello previsto dal vigente Ccnl ed eventuali contratti integrativi, per i lavoratori dipendenti di pari categoria, ivi compresi gli eventuali miglioramenti economici derivanti dalle applicazioni contrattuali future.
8. Il lavoratore è sottoposto ad un periodo di prova come da CCNL applicabile.
9. L’Amministrazione osserva nei confronti dei lavoratori somministrati gli obblighi di prevenzione e protezione cui è tenuta, per legge e contratto collettivo, nei confronti dei propri dipendenti.
Art. 5 – Sostituzione dei lavoratori somministrati
1. L’Agenzia aggiudicataria si impegna a dare immediata comunicazione all’Amministrazione dell’eventuale assenza, per qualsiasi causa, dei lavoratori somministrati e a sostituire i medesimi entro il giorno lavorativo immediatamente successivo al primo giorno di assenza, salvo particolari ragioni di urgenza che dovessero rendere necessario provvedere entro la stessa giornata. Gli oneri delle sostituzioni sono interamente a carico della Agenzia aggiudicataria.
2. Le reiterate interruzioni delle prestazioni o la mancata sostituzione del personale assente saranno valutate ai fini della eventuale risoluzione contrattuale per inadempimento.
Art. 6 - Prezzo del servizio e modalità dei pagamenti
1. Il moltiplicatore indicato in offerta da ciascuna Agenzia si intende formulato in base a calcoli e valutazioni di propria convenienza. Non è prevista la revisione dei prezzi offerti in sede di gara per tutta la vigenza del contratto. Pertanto, il valore del moltiplicatore formulato in sede di gara resterà fisso ed invariabile per tutta la durata del contratto.
2. L’Amministrazione si obbliga a corrispondere all’Agenzia, per ogni ora ordinaria di lavoro effettuata dal prestatore di lavoro, la tariffa oraria derivante dall’applicazione del moltiplicatore indicato nell’offerta economica al costo orario (oltre Iva sulla parte imponibile) come di seguito composto:
▪ retribuzione base oraria di ogni singola categoria di inquadramento
▪ indennità professionali fisse e continuative
▪ oneri previdenziali INPS
▪ oneri assicurativi INAIL, riferiti alla posizione comunicata nella scheda di richiesta fornitura;
▪ ferie ed ex festività di legge: civili e religiose ricadenti nel periodo di effettiva prestazione;
• permessi retribuiti
▪ TFR
▪ ratei 13^ mensilità
3. Per eventuali straordinari, maggiorazioni di turno ed indennità, che devono essere fatturate dalla impresa aggiudicataria, si precisa quanto segue:
• per le ore straordinarie (normali/notturne/festive/notturne-festive), è applicato l’aumento percentuale previsto dai vigenti C.C.N.L. – “Funzioni locali”, sul costo del lavoro come previsto per legge;
• la stessa modalità di calcolo è applicata sulle maggiorazioni o eventuali altre indennità, previste dai vigenti C.C.N.L. – “Funzioni locali” e dal C.C.D.I. per i dipendenti dell’Amministrazione.
4. L’Amministrazione corrisponderà all’Agenzia unicamente la tariffa per le ore effettivamente prestate da parte dei singoli lavoratori, rimanendo a carico esclusivo dell’Agenzia ogni assenza a qualsiasi titolo effettuata da parte dei lavoratori medesimi.
5. Il costo di eventuali festività ricadenti nel periodo di contratto ed in giornate lavorative sarà fatturato dall’Agenzia alla stessa tariffa concordata per l’ora ordinaria senza applicazione del moltiplicatore e quindi corrisponde al rimborso del solo costo del lavoro. Tale disciplina specifica non si applica al personale assente a qualsiasi titolo, il cui costo rimane comunque a carico dell’Agenzia.
6. In caso di rinnovo contrattuale del comparto “Funzioni locali” relativo alla parte economica, sarà rimborsato all’agenzia il solo aumento del costo del lavoro (senza l’applicazione del moltiplicatore), relativamente alle ore effettuate dal prestatore di lavoro e contabilizzate in fattura secondo le modalità stabilite nel presente articolo.
7. La contribuzione previdenziale e assistenziale dovuta dall’Agenzia ai lavoratori è quella prevista per i dipendenti delle Agenzie di somministrazione.
8. La contribuzione Inail è quella riferita alla posizione comunicata nella scheda di richiesta fornitura.
9. Eventuali rimborsi spese per trasferte e buoni pasto spettanti al lavoratore saranno corrisposti direttamente dall’Amministrazione.
10. Per le ferie si applicano i vigenti CCNL “Funzioni locali”.
Art. 7 – Tracciabilità dei flussi finanziari
Il contratto di cui al presente Capitolato sarà soggetto ai sensi dell’art. 3 della L. 136 del 13.8.2010 alla tracciabilità dei flussi finanziari.
.Art. 8- Subappalto
È vietato cedere o subappaltare l'esecuzione di tutta o parte del contratto, considerata la specificità e peculiarità del servizio richiesto, nonché al fine di garantire il diretto controllo dei requisiti e dei risultati prestazionali e per ragioni di sicurezza e riservatezza nello svolgimento del servizio e nel trattamento dei dati.
Qualsiasi atto diretto a nascondere l’evento (cessione del contratto/subappalto) fa sorgere in capo al Comune di Bergamo il diritto alla risoluzione del contratto senza riscorso ad atti giudiziari, salvo richiesta di risarcimento danni. Le disposizioni di cui al sopra si applicano anche ai raggruppamenti temporanei e alle società anche consortili.
Art. 9 - Adempimenti dopo l’aggiudicazione
L'aggiudicazione è immediatamente impegnativa per l’aggiudicatario, mentre per l'Amministrazione diventa tale solo dopo la stipulazione del contratto.
L’esito della gara formerà oggetto di apposita determinazione del dirigente preposto, formulata solo in seguito all’avvenuta verifica, con esito positivo, della sussistenza dei requisiti richiesti e dichiarati in sede di partecipazione.
In caso di revoca, annullamento o decadenza dell’aggiudicazione, l’Amministrazione si riserva la facoltà di aggiudicare la gara al concorrente che segue il primo nella graduatoria formulata nel provvedimento di aggiudicazione, alle medesime condizioni dallo stesso proposte in sede di gara, ovvero ad altra impresa che segue in graduatoria. Entro i termini di validità dell’offerta economica, indicati negli atti di gara, la concorrente classificata in posizione utile in graduatoria sarà tenuta all’accettazione dell’aggiudicazione, salvo comprovate e sopravvenute cause (esclusa in ogni caso la variazione di prezzi) che impediscano la stipulazione del contratto
L’aggiudicatario dovrà trasmettere all'ente appaltante, entro 20 giorni, i documenti che verranno richiesti per la firma del relativo contratto.
Art. 10 - Stipulazione del contratto
L’aggiudicataria è obbligata alla stipulazione del relativo contratto. Qualora, senza giustificati motivi, esso non adempia a tale obbligo, nei termini che verranno prescritti, l'Amministrazione potrà dichiarare la decadenza dall'aggiudicazione addebitando alla ditta decaduta spese e danni derivanti da tale evento.
Art. 11- Spese a carico dell’aggiudicatario
L’aggiudicataria è tenuta al pagamento di tutte le spese contrattuali dovute secondo le leggi in vigore (imposta di bollo, diritti fissi di scritturazione, diritti di segreteria ed eventuali imposte di registro).
Inoltre, come espressamente previsto dall’art. 216 comma 11 del Codice, fino alla data che sarà indicata nel decreto di cui all'articolo 73, comma 4, gli avvisi e i bandi devono anche essere pubblicati nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana, serie speciale relativa ai contratti. Fino alla medesima data, le spese per la pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale e sui quotidiani degli avvisi, dei bandi di gara e dei relativi esiti sono rimborsate alla stazione appaltante dall'aggiudicatario entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione.
Art. 12 – Obblighi a carico della Stazione Appaltante
1. La Stazione Appaltante, in caso di inadempienze dell’Agenzia, dovrà versare direttamente al prestatore di lavoro o all’Ente Previdenziale, rispettivamente le retribuzioni ed i contributi dovuti ai prestatori di lavoro dall’Agenzia, rivalendosi sul deposito cauzionale o sulle somme dovute non ancora pagate.
2. L’Amministrazione provvederà ad individuare il RUP ed il Direttore dell’esecuzione del contratto, attribuendo le rispettive competenze.
Art. 13 - Verifiche e controlli sullo svolgimento del servizio
L’Amministrazione, con ampia ed insindacabile facoltà, e senza che l’Agenzia possa nulla eccepire, si riserva di effettuare verifiche e controlli circa l’osservanza di tutte le disposizioni contenute nel capitolato. Le risultanze dei controlli e delle verifiche non liberano l’Agenzia aggiudicataria dagli obblighi e dalle responsabilità inerenti al contratto.
Art. 14 - Provvedimenti disciplinari e anticorruzione
1. L’azione disciplinare nei confronti dei prestatori di lavoro verrà esercitata dall’Agenzia, anche su segnalazione dell’Amministrazione, la quale comunicherà tempestivamente gli elementi che formano oggetto della contestazione. Si applica il codice disciplinare ed il codice di comportamento adottato dall’Amministrazione.
2. L’Aggiudicatario dovrà dichiarare di volersi attenere e di impegnarsi a far applicare ai propri dipendenti gli obblighi di condotta previsti dal D.P.R. n. 62 del 16.4.2013 “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici” in particolare per ciò che attiene alle norme relative all'accettazione di regali, compensi o altre utilità, agli obblighi di astensione dal prendere decisioni o svolgere attività in situazione di conflitto anche potenziali di interessi personali, del coniuge, dei conviventi dei parenti affini entro il secondo grado. Il conflitto può riguardare interessi di qualsiasi natura anche non patrimoniali compresi quelli derivanti dall'intento di voler assecondare pressioni politiche o sindacali.
3. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1338 del codice civile si riporta l’art. 53, comma 16-ter. D.Lgs 165/2001 (così come modificato dalla L. 190/2012), che prevede il cd “pantouflange - revolving doors”. I dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti
ART. 15 – Assicurazione
L’aggiudicataria dovrà provvedere, a sua cura e spese, a stipulare una specifica polizza assicurativa di responsabilità civile adeguata al servizio oggetto del contratto a copertura dei danni che potrebbero derivare al proprio personale e che quest’ultimo potrebbe causare agli utenti o alle loro cose.
Copia della polizza assicurativa di responsabilità civile dovrà essere presentata, prima della stipula del contratto, al Servizio Contratti, Appalti e Provveditorato.
Art. 16 – Prevenzione, sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro
Verificata la natura dei servizi, non esistono rischi di interferenze nell’ambito lavorativo, per cui non si ritiene necessaria la predisposizione del D.U.V.R.I. (documento unico di valutazione dei rischi da interferenze) prevista dall’articolo 26 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, recante norme in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro e conseguentemente non è necessario prevedere costi relativi alla sicurezza sul lavoro .
È fatto obbligo comunque all’aggiudicatario, al fine di garantire la sicurezza sui luoghi di lavoro, di attenersi a quanto previsto dalla normativa in materia di “salute e sicurezza dei lavoratori” di cui al D.Lgs. 81 del 09/04/2008 avente per oggetto “Attuazione dell’art. 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro” e successive modificazioni e comunque alle disposizioni aziendali in materia di sicurezza .
L’agenzia affidataria ha l’obbligo, ai sensi dell’art. 35 del D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81, di informare i lavoratori sui rischi per la sicurezza e la salute connessi alle attività cui sono destinati e di formarli e addestrarli all’uso delle attrezzature di lavoro necessarie allo svolgimento dell’attività lavorativa per la quale sono assunti , in conformità al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.
L’affidatario risponde direttamente dei danni alle persone e/o alle cose, provocati nell'esecuzione del servizio, restando a suo esclusivo carico qualsiasi risarcimento. Esso è perciò tenuto ad osservare tutte le disposizioni di legge e di regolamento vigenti in materia di salute, sicurezza e prevenzione degli infortuni sui luoghi di lavoro. Sono inoltre a suo totale carico, gli obblighi e gli oneri dettati dalla normativa vigente, in materia di assicurazioni antinfortunistiche, assistenziali, previdenziali.
L’affidatario è altresì responsabile della rispondenza alle norme di legge delle attrezzature utilizzate nonché dell’adozione delle misure e cautele antinfortunistiche necessarie durante il servizio.
Art. 17 – Responsabilità per danni
L’aggiudicatario è responsabile per danni di qualsiasi specie ed entità che comunque dovessero derivare a persone, comprese quelle alle dipendenze dell’appaltatore stesso, o a cose, causate nell’esercizio del servizio, restando a suo esclusivo carico qualsiasi risarcimento.
La responsabilità è da intendersi senza riserve né eccezioni, interamente a carico dell’affidatario il quale, nell’ipotesi di evento dannoso, è obbligato a darne notizia al responsabile del procedimento.
Art. 18 - Cauzione provvisoria e cauzione definitiva
Per partecipare alla gara i concorrenti dovranno presentare a corredo dell’offerta una cauzione provvisoria pari al 2% dell’importo del servizio, eventualmente ridotta al ricorrere dei presupposti di legge.
Tale cauzione garantisce la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell’aggiudicataria e sarà svincolata al momento della sottoscrizione del contratto da parte dell’aggiudicataria mentre è restituita, ad avvenuta aggiudicazione, alle altre imprese.
L’Agenzia aggiudicataria dovrà presentare prima della stipulazione dell’Accordo Quadro la cauzione definitiva ai sensi dell’art. 103 del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, secondo le modalità ivi previste
Lo svincolo della cauzione definitiva verrà disposta su richiesta della Agenzia aggiudicataria al termine del contratto e quando questa avrà adempiuto a tutti gli obblighi previsti e sottoscritti. L’omessa o irregolare costituzione della cauzione comporterà l’impossibilità alla stipula del contratto, con conseguenze in danno per l’aggiudicataria.
Art. 19 – Fatturazione
Il servizio è finanziato direttamente dall’amministrazione comunale con mezzi di bilancio.
Il pagamento è effettuato entro 30 giorni dalla data di ricevimento di fatture elettroniche mensili posticipate, previo esito favorevole della verifica, da parte del Servizio che ha disposto l’assunzione, della conformità delle prestazioni rese rispetto alle previsioni contrattuali, al capitolato e ai documenti di gara, ai sensi dell’art 102 del D.Llgs 50/2016.
Le fatture, emesse al termine di ciascun mese e distintamente per ufficio che ha richiesto la somministrazione, devono tenere conto del numero delle ore effettivamente prestate e devono riportare distintamente il costo del personale, l’ammontare degli oneri riflessi ed il costo per l’attività di intermediazione.
Le fatture devono essere inviate esclusivamente in formato elettronico La mancata indicazione in fattura dei dati obbligatori previsti dalla legge determinano il rifiuto della fattura, nonché l’impossibilità di effettuare il pagamento.
Le fatture mensili dovranno inoltre contenere i seguenti dati:
• numero del contratto e nominativo del lavoratore;
• numero delle ore effettivamente lavorate nel mese di fatturazione, suddivise per singolo lavoratore;
• tariffa oraria, comprensiva del moltiplicatore, così come derivante dall’offerta e dalla prestazione resa;
• retribuzioni accessorie, costo unitario delle stesse e relativo margine di agenzia;
• iva sul margine di agenzia
• totale fattura.
Le fatture elettroniche devono essere trasmesse, attraverso il sistema di interscambio, all’indirizzo PEC: xxxxxxxxxx@xxxx.xxxxxx.xxxxxxx.xx, con l’indicazione codice univoco dell’ufficio che ha richiesto la somministrazione.
Art. 20 - Risoluzione del contratto
1. La risoluzione contrattuale potrà essere applicata ad insindacabile giudizio dall’Amministrazione mediante lettera raccomandata nei seguenti casi:
a. mancato rispetto di quanto previsto dalla vigente normativa in ordine al pagamento delle retribuzioni ed al versamento dei contributi per i prestatori di somministrazione di lavoro;
b. sopravvenuto stato fallimentare (o altra procedura concorsuale);
c. subappalto o cessione di contratto o d’azienda;
d. perdita dei requisiti minimi previsti dalla legge ai fini della partecipazione alla gara;
e. qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dall’Agenzia aggiudicataria nel corso della procedura di gara;
f. comportamenti antisindacali e comportamenti lesivi della dignità dei lavoratori o della parità di trattamento o discriminatori nei confronti di soggetti da somministrare o in somministrazione;
g. ogni altro caso di grave negligenza nello svolgimento del servizio, tale da inficiare le condizioni di credibilità dell’impresa nei confronti dell’Amministrazione.
h. In caso di risoluzione l’Amministrazione procederà all’incameramento della cauzione definitiva, fatti salvi i danni e le spese.
Art. 21 - Osservanza di norme e regolamenti
1. L’Agenzia aggiudicataria è soggetta alla piena osservanza delle seguenti disposizioni alle quali l’Amministrazione rinvia:
• disposizioni in materia di retribuzioni e compensi a personale dipendente;
• disposizioni in materia di disciplina dei contratti di lavoro di cui al X.Xxx. 81 del 15/6/2016
• disposizioni previste dalla legge 12 marzo 1999 n. 68;
• disposizioni in materia di sicurezza e previdenza ed assicurazioni dei dipendenti e collaboratori;
• disposizioni in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro di cui al D.Lgs. n. 81 del 9/4/2008;
• disposizioni in materia di imposte, tasse e contributi;
• disposizioni in materia di antimafia.
• 2. Per quanto non risulta contemplato nel presente capitolato, si fa rinvio alle leggi ed ai regolamenti in vigore in materia di contratti pubblici e, per quanto applicabili, al codice civile
Art. 22 – Foro competente
Per qualsiasi controversia da attribuire alla giurisdizione ordinaria, sarà esclusivamente competente il foro di Bergamo, con divieto di ricorso all’arbitrato.
Art. 23 - Trattamento dei dati
Il trattamento dei dati avverrà in conformità alle disposizioni di cui al GDPR 27 aprile 2016 n. 679.
In particolare, i dati forniti all’Agenzia affidataria o di cui la stessa dovesse venire a conoscenza dovranno essere trattati esclusivamente per le finalità connesse all’espletamento della gara e per la successiva stipula e gestione del contratto. Il titolare del trattamento dei dati in questione è il Comune di Bergamo.
L’aggiudicataria dovrà impegnarsi a rispettare gli obblighi previsti in materia di trattamento dei dati , nonché a vigilare sull’operato degli incaricati del trattamento; lo stesso soggetto dovrà designare un proprio responsabile del trattamento dei dati (figura “preposta” al trattamento).
L’Amministrazione e l’aggiudicataria prestano il proprio reciproco consenso al trattamento dei propri dati personali all’esclusivo fine della gestione amministrativa e contabile del contratto per l’esecuzione del servizio in oggetto con facoltà, solo ove necessario per tali adempimenti, di fornirli anche a terzi.
Art. 24 - Responsabile del procedimento
Il responsabile del procedimento è:
• Dott.ssa Xxxxx Xxxxxxx, Responsabile Servizio Contratti, Appalti e Provveditorato, Piazza Matteotti 3
– Bergamo. tel. 000000000 – e-mail: xxxxx.xxxxxxx@xxxxxx.xxxxxxx.xx
Bergamo, 30 giugno 2021
Il Dirigente