Scheda nr. 53/2020
Scheda nr. 53/2020
(in rosso le modifiche rispetto all’allegato al CCNL 1998/2001)
Il 2 dicembre 2020 è stato sottoscritto all'ARAN l’Accordo che, una volta sottoposto alla valutazione di idoneità da parte della Commissione di Garanzia, sostituirà l'allegato al Ccnl 1998/2001 del 29 maggio 1999 attuando le disposizioni in materia di servizi pubblici essenziali in caso di sciopero contenute nella legge 12 giugno 1990, n. 146, come modificata e integrata dalla legge 11 aprile 2000, n. 83.
Il nuovo Accordo, uniforma le procedure per tutte le sezioni del comparto “Istruzione e Ricerca”; tali disposizioni interessano, quindi, la scuola, le università, l’AFAM, gli Enti di ricerca.
L’azione della Cisl Scuola è stata quella di:
- mantenere invariate le prestazioni indispensabili come già declinate nel precedente allegato al CCNL 1998/2001;
- conservare per il personale la libertà di comunicazione della scelta circa la partecipazione o meno allo sciopero;
- rinforzare le comunicazioni che le Istituzioni scolastiche devono fornire alle famiglie in occasione dello sciopero.
Essendo un accordo che, come detto, riguarda tutto il comparto “Istruzione e Ricerca” le parti dell’Accordo che interessano le Istituzioni scolastiche sono contenute negli articoli 1, 2, 3, 10, 11, 12, 13.
È stata, inoltre, prevista una apposita clausola sperimentale atta al monitoraggio delle ricadute dell’Accordo sulla disciplina dei tempi e della durata delle azioni di sciopero nelle scuole.
CAMPO DI APPLICAZIONE E FINALITA’ (ART.1)
Le norme dell’accordo si applicano al personale con rapporto a tempo indeterminato o a tempo determinato, esclusi i dirigenti.
Le norme contenute nell’accordo trovano applicazione a tutte le azioni di sciopero proclamate a:
- Livello di comparto (Istruzione e ricerca)
- Livello nazionale con riferimento alle amministrazioni ricomprese nelle varie sezioni del comparto (scuola, AFAM, Università e Enti di ricerca)
- Livello territoriale (Provincia, Regione) con riferimento alle amministrazioni;
- Livello di sede decentrata (scuola)
SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI E PRESTAZIONI INDISPENSABILI E CONTINGENTI MINIMI (ART. 2 e 3)
Servizi indispensabili
In caso di sciopero, i servizi pubblici da considerare essenziali nelle Istituzioni scolastiche ed educative, benché riordinati e suddivisi in gruppi rispetto al contenuto del precedente accordo, restano invariati, e sono:
A) istruzione scolastica
• a1) attività, dirette e strumentali, riguardanti lo svolgimento degli scrutini finali, degli esami finali nonché degli esami di idoneità. Personale coinvolto:
o Docente
o Assistente Amministrativo
o Assistente Tecnico (con riferimento alle specifiche aree di competenza)
o Collaboratore Scolastico per le attività connesse all’uso dei locali interessati, per l’apertura e chiusura della scuola e per la vigilanza sull’ingresso principale
• a2) vigilanza sui minori durante i servizi di refezione, ove funzionanti, nei casi in cui non sia possibile una adeguata sostituzione del servizio. Personale coinvolto:
o Collaboratore Scolastico
• a3) vigilanza sui minori nelle istituzioni educative, anche nelle ore notturne. Personale coinvolto:
o Educatore
o Infermiere
o Collaboratore scolastico
B) igiene, sanità e attività assistenziali a tutela dell’integrità fisica delle persone
• b1) raccolta, allontanamento e smaltimento dei rifiuti tossici, nocivi e radioattivi. Personale coinvolto:
o Assistente del reparto o del laboratorio
o Collaboratore scolastico (eventualmente, per garantire l’accesso ai locali)
• b2) servizi di cucina e mensa nelle istituzioni educative, erogabili anche attraverso la fornitura di pasti freddi o preconfezionati. Personale coinvolto:
o Cuoco e/o
o Collaboratore Scolastico
C) attività relative alla produzione e alla distribuzione di energia e beni di prima necessità nonché gestione e manutenzione dei relativi impianti; sicurezza e salvaguardia degli edifici, delle strutture e degli impianti connessi con il servizio scolastico
• c1) vigilanza degli impianti e delle apparecchiature, laddove l’interruzione del funzionamento comporti danni alle persone o alle apparecchiature stesse. Personale coinvolto:
o Assistente tecnico (con riferimento alle specifiche aree di competenza)
o Collaboratore Scolastico (per le eventuali attività connesse)
• c2) attività riguardanti la conduzione dei servizi nelle aziende agricole per quanto attiene alla cura e all’allevamento del bestiame. Personale coinvolto:
o Assistente tecnico (con riferimento alle specifiche aree di competenza)
o Addetto alle aziende agrarie
o Collaboratore scolastico
D) erogazione di assegni e di indennità con funzione di sostentamento
• d1) adempimenti necessari per assicurare il pagamento degli stipendi e delle pensioni per il periodo di tempo strettamente necessario in base alla organizzazione delle singole istituzioni scolastiche, ivi compreso il versamento dei contributi previdenziali ed i connessi adempimenti. Personale coinvolto:
o Dsga e/o
o Assistente Amministrativo
Entro 30 giorni dall’entrata in vigore dell’accordo, in ogni istituzione scolastica il Dirigente scolastico e le Organizzazioni Sindacali ammesse alle trattative nazionali (Cisl Scuola, Flc Cgil, Uil Scuola, Snasl, Gilda, Anief) predispongono un protocollo di intesa per l’individuazione del numero dei lavoratori interessati e dei criteri per l’individuazione degli stessi.
Tra i vari criteri adottati l’Accordo prevede esplicitamente che devono essere privilegiati quello della volontarietà dei lavoratori e in subordine, quello della rotazione. In ogni caso, il protocollo dovrà tendere ad utilizzare il contingente minimo di lavoratori per assicurare le prestazioni indispensabili.
Una volta definito il protocollo e comunque dopo la scadenza del termine dei 30 giorni dall’entrata in vigore dell’Accordo il Dirigente scolastico emanerà un regolamento in applicazione del protocollo stesso.
In caso di mancato accordo tra Dirigente scolastico e XX.XX. verranno attivate le procedure di conciliazione presso i soggetti localmente competenti (secondo le indicazioni dell’art.11).
Procedure da seguire in occasione dello sciopero
In occasione di ogni sciopero
• i Dirigenti scolastici invitano in forma scritta, anche per e-mail, il personale a comunicare la propria intenzione di aderire, non aderire o di non aver maturato ancora la propria intenzione;
• la dichiarazione di adesione è efficace al fine della trattenuta ed è irrevocabile, salvo il caso in cui il lavoratore sia individuato nel contingente di personale destinato a garantire le prestazioni indispensabili;
• non è più disciplinato il caso in cui il lavoratore, una volta comunicata l’adesione, manifesti l’intenzione di aver mutato intenzione (offerta tardiva di lavoro).
Comunicazioni alle famiglie
Le scuole comunicano alle famiglie, nelle forme ritenute più adeguate (sito internet, e-mail, appositi avvisi sul registro elettronico, ecc.) e almeno 5 giorni prima dell’inizio dello sciopero le seguenti informazioni:
- indicazione delle Organizzazioni Sindacali che hanno proclamato lo sciopero;
- le motivazioni inerenti alla vertenza;
- i dati relativi
o alla rappresentatività a livello nazionale;
o alle % di voti ottenuti dalle stesse organizzazioni nelle ultime elezioni RSU avvenute a livello di singola istituzione scolastica;
o alle % di adesione registrate, sempre a livello di istituzione scolastica, agli scioperi proclamati nell’anno scolastico e in quello precedente, con l’indicazione delle sigle sindacali che vi hanno aderito;
- l’elenco dei servizi che saranno comunque garantiti;
- l’elenco dei servizi di cui si prevede l’erogazione sulla base delle comunicazioni rese dal personale.
Contingenti di personale atti a garantire le prestazioni indispensabili
I Dirigenti scolastici individuano, sulla base della comunicazione del personale e dei criteri individuati nel protocollo, i nominativi del personale in servizio da includere nei contingenti per garantire la continuità delle prestazioni indispensabili.
I nominativi del personale incluso nei contingenti devono essere comunicati agli interessati cinque giorni prima dell’effettuazione dello sciopero. Il lavoratore ha il diritto di ribadire, entro il giorno successivo alla ricezione della comunicazione, la volontà di aderire allo sciopero già manifestata, chiedendo la conseguente sostituzione.
Laddove la sostituzione sia possibile deve essere comunicata all’interessato entro le 24 ore successive.
Informazione relativa alle adesioni allo sciopero
I dirigenti scolastici sono tenuti a rendere pubblici i dati relativi all’adesione allo sciopero dopo la sua effettuazione, e a comunicare al Ministero dell’Istruzione la chiusura totale o parziale dell’istituzione scolastica, qualora avvenuta, espressa in numeri relativi ai plessi e alle classi.
NORME DA RISPETTARE IN CASO DI SCIOPERO (ART. 10)
La comunicazione della proclamazione di qualsiasi azione di sciopero deve avvenire con
un preavviso non inferiore a 10 giorni e deve contenere l’indicazione:
• della durata dello sciopero (intera giornata ovvero breve)
• le motivazioni dell’astensione collettiva dal lavoro.
Le comunicazioni relative alla proclamazione, alla revoca, alla sospensione o al rinvio dello sciopero devono essere comunicate:
- nel caso di vertenza nazionale alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento Funzione Pubblica e al Ministero dell’Istruzione – Gabinetto del Ministro
- nel caso di scioperi che interessino istituti di una grande ripartizione geografica alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento Funzione Pubblica e alle competenti Direzioni Scolastiche Regionali del Ministero;
- Nel caso di scioperi di scioperi locali agli uffici periferici del Ministero dell’Istruzione coinvolti.
In occasione di ogni sciopero, i destinatari delle comunicazioni devono trasmettere agli organi di stampa dell’area interessata dallo sciopero una apposita comunicazione contenente indicazioni relative a
- tempi e modalità di sciopero
- % di adesione registrate a livello nazionale o locale relative agli scioperi indetti nell’anno in corso ed in quello precedente dalle sigle sindacali interessate.
Analoga comunicazione deve essere effettuata in occasione di revoca, rinvio o sospensione.
Tempi e durata delle azioni di sciopero:
- non possono essere proclamati scioperi a tempo indeterminato;
- il primo sciopero non può superare la durata di una giornata. per la medesima vertenza, gli scioperi successivi al primo non possono superare i due giorni consecutivi. Nel caso in cui gli scioperi successivi al primo fossero previsti per giorni a ridosso di un giorno festivo non potranno avere durata superiore alla giornata.
- gli scioperi brevi - alternativi rispetto agli scioperi indetti per l’intera giornata - possono essere effettuati soltanto nella prima oppure nell’ultima ora di lezione o delle attività educative, o di servizio per il personale ATA.
Nel caso di organizzazione delle attività su più turni, gli scioperi possono essere effettuati soltanto nella prima o nell’ultima ora di ciascun turno; se le attività si protraggono in orario pomeridiano gli scioperi saranno effettuati nella prima ora del turno antimeridiano e nell’ultima del turno pomeridiano. La proclamazione di uno sciopero breve deve essere puntuale: in particolare, deve essere precisato se lo sciopero riguarda la prima oppure l’ultima ora di lezione, non essendo consentita la formula alternativa. Lo sciopero breve è computabile ai fini del raggiungimento dei tetti dei limiti individuali (5 ore di sciopero breve corrispondono ad una giornata di sciopero). Per i docenti la durata degli scioperi brevi per le attività funzionali all’insegnamento deve essere stabilita con riferimento all’orario predeterminato in sede di programmazione;
- l’intervallo minimo tra l‘effettuazione di uno sciopero e la successiva nel caso in cui interessino lo stesso servizio e la stessa utenza è di 12 giorni. Saranno le amministrazioni competenti a ricevere le comunicazioni relative alla proclamazione degli scioperi ad informare le Organizzazioni sindacali dell’esistenza di scioperi già dichiarati;
- in caso di calamità naturali o di avvenimenti di eccezionale gravità gli scioperi dichiarati o in corso di effettuazione saranno immediatamente sospesi;
- non sono consentiti scioperi che impegnino singole unità operative funzionalmente non autonome (nella scuola, i singoli punti di erogazione – plessi).
- rimane il limite individuale di sciopero fissato a 40 ore per gli insegnanti della scuola dell’infanzia e della scuola primaria (equivalenti a 8 giorni) e di 60 ore (equivalenti a 12 giorni) per gli insegnanti della scuola secondaria. Deve comunque essere garantita l’erogazione, nell’anno scolastico, di un monte ore non inferiore al 90% dell’orario complessivo della classe;
- gli scioperi effettuati in concomitanza con le iscrizioni degli alunni dovranno garantire comunque lo svolgimento delle operazioni e non potranno comportare un differimento oltre il terzo giorno successivo il termine di scadenza previsto dalle disposizioni ministeriali;
- gli scioperi proclamati e concomitanti con le giornate nelle quali è prevista l’effettuazione degli scrutini non finali non devono comunque comportare un differimento della conclusione delle operazioni di detti scrutini superiore a 5 giorni rispetto alle scadenze fissate dal calendario scolastico;
- gli scioperi proclamati e concomitanti con le giornate nelle quali è prevista l’effettuazione degli scrutini finali non devono differirne la conclusione nei soli casi in cui il compimento dell’attività valutativa sia propedeutico allo svolgimento degli esami conclusivi dei cicli di istruzione; negli altri casi, il differimento delle operazioni di scrutinio non deve essere superiore a 5 giorni rispetto alla scadenza programmata della conclusione;
- sono individuati alcuni periodi in cui non potranno essere proclamati scioperi
(franchigie):
o dall’1 al 5 settembre
o nei tre giorni successivi alla ripresa delle attività didattiche dopo la pausa natalizia x xxxxxxxx
Infine, è stato concordato che il CCNL di comparto definirà eventuali altre forme di astensione collettiva che prevedano comunque la prestazione lavorativa (cosiddetti “scioperi virtuali”) definendone tipologia, modalità attuative ed importi delle trattenute da destinare a finalità sociali.
PROCEDURE DI RAFFREDDAMENTO E DI CONCILIAZIONE (ART. 11)
Vengono confermate le procedure di raffreddamento previste dai CCNL per il comparto
Istruzione e Ricerca restano confermate.
Le procedure di conciliazione, comprese quelle relative alla contrattazione integrativa, si tengono:
• se di rilievo nazionale, presso il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali.
• se di livello regionale presso la Prefettura del capoluogo di Regione;
• se di ambito locale o provinciale presso la Prefettura della provincia interessata.
Nel caso di controversie sindacali di livello nazionale, il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, convoca le parti in controversia entro 3 giorni lavorativi dalla ricezione della proclamazione dello stato di agitazione. Al Ministero del Lavoro e delle politiche sociali è riservata la possibilità di richiedere informazioni e chiarimenti alle parti in controversia al fine della utile conclusione del tentativo di conciliazione che deve chiudersi entro il termine di
3 giorni lavorativi dall’apertura del confronto. Decorso tale termine, il tentativo di conciliazione si considera comunque effettuato.
Infine, la procedura di conciliazione si considera comunque espletata nel caso in cui le autorità di fronte alle quali deve tenersi il tentativo di conciliazione non provvedano a convocare le parti in controversia entro i 3 giorni dalla ricezione della proclamazione dello stato di agitazione.
I periodi complessivi di durata delle procedure conciliative hanno durata non superiore a 6 giorni lavorativi per le controversie nazionali e a 10 giorni lavorativi per quelle di livello inferiore.
Con le stesse modalità vengono condotte le procedure di conciliazione di livello regionale, provinciale e locale innanzi alle autorità territorialmente competenti. In questo caso, però, il tentativo di conciliazione deve chiudersi entro 5 giorni lavorativi dall’apertura del confronto
Alla conclusione del tentativo di conciliazione viene redatto apposito verbale che, una volta sottoscritto dalle parti, viene inviato alla Commissione di Garanzia.
Nel verbale deve essere indicata:
- la dichiarazione di revoca dello sciopero proclamato, nel caso di riuscita del tentativo di conciliazione;
- la ragione del mancato accordo, nel caso di non riuscita del tentativo.
Revoche, sospensioni e rinvii spontanei degli scioperi proclamati devono comunque essere comunicati non oltre cinque giorni dalla data prevista per lo sciopero. Le uniche eccezioni a tale disposizione sono costituite dai casi di raggiungimento di un accordo o in cui siano emersi elementi di novità nelle posizioni datoriali o ancora ci sia un intervento della Commissione di garanzia o delle autorità competente alle precettazioni.
Fino al completamento delle procedure conciliative le parti non possono intraprendere azioni unilaterali e nemmeno adire l’autorità giudiziaria sulle materie oggetto della controversia.
Nota bene: ove sia proclamata una seconda iniziativa di sciopero, nell’ambito della medesima vertenza e da parte del medesimo soggetto, a distanza di non più di 120
giorni dall’effettuazione o revoca della precedente azione di sciopero, non sussiste l’obbligo di reiterare la procedura conciliativa.
CLAUSOLA SPERIMENTALE (ART. 12)
La disposizione che prevede comunque l’erogazione del 90% dell’orario complessivo delle classi assume un carattere sperimentale, volta a garantire il contemperamento del diritto di sciopero e quello all’istruzione, entrambi costituzionalmente garantiti.
Viene costituita una commissione (costituita dall’ARAN, XX.XX. rappresentative e Ministero) che avrà il compito di valutare, sulla base di precisi dati, l’impatto della clausola sperimentale anche in considerazione delle nuove modalità di monitoraggio delle azioni di sciopero avviato, in questo anno scolastico, dal Ministero.
Nel caso in cui dal monitoraggio emergessero criticità le parti si sono impegnate a rivedere l’accordo.