CONTRATTO DI SPONSORIZZAZIONE
CONTRATTO DI SPONSORIZZAZIONE
tra
la Società / Ente , con sede legale in , CAP , prov. di , via , n. , Partita IVA , Codice Fiscale , nella persona del suo Legale Rappresentante Sig. ,Codice Fiscale (di seguito indicata come “Sponsor”)
e
la Associazione Sportiva Dilettantistica , con sede legale in , CAP , prov. di , via , n. , Partita IVA , Codice Fiscale , nella persona del suo Rappresentante Legale Sig. ,Codice Fiscale (di seguito indicata come “Associazione”)
premesso che:
l’associazione svolge e promuove attività sportiva dilettantistica nel settore del
ed è affiliata all’ Ente di Promozione Sportiva CSI ;
lo Sponsor svolge attività di e, nell’ambito delle proprie iniziative promozionali, è interessato ad instaurare con l’associazione un rapporto di sponsorizzazione finalizzato alla promozione della propria immagine istituzionale e/o del proprio marchio come descritto nell’art.2 del presente contratto;
lo Sponsor dichiara di essere al corrente che sono presenti, nell’ambito dell’attività dell’associazione, altri marchi pubblicitari non appartenenti allo stesso settore merceologico (**);
è escluso ogni impegno da parte della associazione alla vendita diretta dei prodotti dello sponsor, ad ogni risultato in termini di aumento del fatturato o delle vendite a beneficio del medesimo. E’ altresì escluso che si instauri tra le parti qualsiasi rapporto di joint venture, società e similari
(*) si consiglia di allegare l'immagine del marchio societario
(**) questa premessa non è obbligatoria, ma in questo modo si evitano concorrenti
si conviene e stipula quanto segue:
Art. 1 – Premesse
Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente contratto.
Art. 2 – Oggetto del Contratto ed Obblighi delle Parti
1) L’associazione concede allo sponsor, che accetta, la qualifica di “Sponsor” nell'ambito dell’evento denominato _ che si terrà in .
2) Lo Sponsor si impegna a fornire, a proprie spese, l’immagine del marchio aziendale.
3) L'apposizione del marchio ai fini della sponsorizzazione e la distribuzione dell'eventuale materiale pubblicitario necessario per adempiere il contratto in oggetto saranno a cura e a spese dello Sponsor.
4) l’associazione si impegna ad apporre il marchio dello Sponsor sui supporti (tute, borse, locandina, manifesti, striscioni, recinzioni), secondo le specifiche di seguito indicate::
Art. 3 – Durata del Contratto
Il contratto avrà decorrenza dalla data del alla data del , ed è rinnovabile solo per iscritto.
Art. 4 – Compenso
A titolo di corrispettivo per le prestazioni promo-pubblicitarie, oggetto del presente accordo, lo Sponsor corrisponderà alla Associazione la somma complessiva di € ( ) + IVA 22%, che sarà versata con le seguenti modalità:€ ( ) + IVA 22%, alla firma della presente, € ( ) + IVA 22%, entro il ; € ( ) + IVA 22%, al termine del rapporto. L’Associazione, rilascerà regolari fatture fiscali con data coincidente con quella degli avvenuti pagamenti, restando inteso che per somme superiori a 999,99 euro, il pagamento va effettuato obbligatoriamente con sistemi tracciabili.
Art. 5 – Esonero da Responsabilità
La conduzione tecnico-sportiva e le scelte organizzative restano di completa competenza dell’associazione e dunque estranee allo Sponsor, il quale non risponderà per nessuna ragione di eventuali infortuni accidentali nei quali possano incorrere sia i partecipanti che il pubblico durante lo svolgimento delle manifestazioni sportive.
Art. 6 – Clausola di Esclusiva
Il Sodalizio si impegna, per tutta la durata del presente accordo, a non stipulare contratti di sponsorizzazione con società, associazioni, enti o istituti che svolgono attività concorrente con quella dello Sponsor.
Art. 7 – Modifiche Contrattuali
Durante tutto il corso di validità del contratto, qualunque modifica del presente atto non potrà essere apportata, se non mediante approvazione e sottoscrizione da entrambe le parti.
Art. 8 – Risoluzione del Contratto
Costituiscono eventi risolutivi del presente rapporto ai sensi e per gli effetti dell’art.1456 c.c.:
l’inosservanza delle norme afferenti la disciplina degli accordi promo-pubblicitari di cui al presente contratto;
il comportamento contrario ai doveri di correttezza e diligenza nell’esecuzione del contratto;
atti e/o fatti lesivi dell’immagine e del diritto di riservatezza di ciascuna parte.
Pertanto, trascorsi inutilmente 15 giorni dalla formale messa in mora alla parte inadempiente a mezzo raccomandata A/R, il contratto si intende risolto, fatto salvo il risarcimento del danno.
Art. 9 - Foro competente
Per tutte le controversie attinenti il presente contratto è competente in via esclusiva il Foro di
Art. 10 – Trattamento dei Dati Personali
In ottemperanza di quanto sancito dal GDPR le parti forniscono il loro consenso al trattamento di dati personali, direttamente o anche attraverso terzi, per l’esecuzione del presente contratto e per ottemperare ad obblighi previsti da leggi e/o regolamenti in relazione ad adempimenti connessi al presente contratto.
Xxxxx, xx
L’Associazione Lo Sponsor