CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA
CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA
Salvo deroghe da noi espressamente riconosciute per iscritto, la forni- tura verrà effettuata alle seguenti condizioni generali di vendita che val- gono per tutte le future forniture anche senza rinnovata comunicazione ed annullano eventuali condizioni dell’Acquirente in contrasto anche parziale. In caso di conflitto tra norme, si applicherà il seguente ordine di efficacia:
1) Deroghe scritte alle presenti “Condizioni Generali di Vendita”, 2) Le presenti “Condizioni Generali di Vendita”, 3) Incoterm 2012, 4) Conven- zione delle Nazioni Unite sui contratti di Vendita.
1) Formazione del Contratto
Le nostre offerte sono senza impegno. Il contratto di compravendita si conclude solo con la nostra conferma d’ordine scritta, oppure con l’ese- cuzione dell’ordine.
2) Informazioni sul prodotto
La consulenza tecnico-applicativa data da noi secondo la miglior cono- scenza, è basata sui nostri studi di ricerca e sulle nostre esperienze. Tutti i dati e le informazioni sull’idoneità e sull’applicazione dei nostri prodotti sono comunque senza impegno e non esonerano l’Acquirente dall’ef- fettuare controlli e sperimentazioni per conto proprio. La responsabilità dell’osservanza di disposizioni legislative e prescrizioni di qualsiasi auto- xxxx preposta, nell’impiego dei nostri prodotti, è a carico dell’Acquirente.
3) Spedizione
3.a) I periodi di spedizione stabiliti e le date di spedizione sono sola- mente approssimative.
3.b) Il venditore non sarà responsabile per ritardi di spedizione al di fuori del suo controllo.
3.c) In caso che il compratore non volesse ricevere la consegna dal vet- tore al tempo stabilito non potrà in nessun caso non effettuare il paga- mento come se il vettore in questione gliel’avesse consegnata. Nel caso che, per qualsiasi causa, il compratore non volesse ritirare la merce al momento stabilito, il venditore avrà titolo per cancellare il contratto a mezzo di notificazione scritta relativo a quella porzione della consegna non ricevuta a causa della negligenza da parte del compratore e di rice- vere dal compratore una compensazione per il danno subito per negli- genza da parte del compratore stesso.
3.d) Nel caso che il venditore mancasse di spedire i beni al tempo di spedizione concordato, per ragioni delle quali non è responsabile il com- pratore, il compratore in tal caso potrà solo risolvere l’accordo di vendita per le quantità non consegnate se darà al venditore per iscritto un tempo limite per la consegna e entro tale limite il venditore non effet- tuerà la suddetta consegna.
3.e) La responsabilità del venditore al pagamento dei danni in caso di ritardo si applicherà solo se il compratore chiederà la risoluzione ed è in tutti i casi limitata al valore delle merci fatturate colpite da detto ritardo. In nessun caso il venditore sarà responsabile per danni indiretti o con- sequenziali.
3.f) A meno che non sia stato stabilito diversamente da clausole di uso commerciale, oppure da particolari accordi, tutte le merci viaggiano a rischio dell’Acquirente. Nei casi in cui il trasporto sia a nostro carico, il compratore dovrà segnalare eventuali reclami, come da punto (4) se- guente. Reclami per eventuali danni durante il trasporto devono essere effettuati da parte dell’Acquirente direttamente nei confronti del tra- sportatore, nei termini di tempo esplicitamente previsti. Per l’interpreta- zione di clausole di uso commerciale, come FOB, CIF, CFR, ecc. valgono le Incoterms 2012. Senza esplicito incarico del cliente la merce non viene assicurata.
4) Difetti e reclami
4.a) Il compratore potrà solo reclamare una mancanza di conformità nella misura in cui sia capace di provare che tale mancanza di conformità esista.
4.b) Reclami per vizi della merce, errori di fornitura e ammanchi di quan- tità, per quanto accertabili mediante controlli ragionevoli, devono essere effettuati immediatamente – e al più tardi entro 14 giorni dalla data di arrivo della merce nel caso di vizi riconoscibili – in forma scritta con let- tera raccomandata. In ogni caso un eventuale risarcimento dovrà inten- dersi limitato al valore della sola merce fornita e consumata.
4.c) Nel caso di reclami giustificati forniremo i quantitativi mancanti o sostituiremo la merce. Nel caso in cui non sia possibile sostituire la merce o che la merce sostituita sia difettosa, a scelta dell’Acquirente, riprende- remo indietro la merce oppure concederemo una riduzione di prezzo.
4.d) Le quantità specificate nella conferma dell’ordine possono variare
entro un 10% del volume concordato.
4.e) Viene esclusa qualunque pretesa di risarcimento da parte dell’Ac- quirente fondata su trascurabile inadempienza dei nostri obblighi con- trattuali e legali.
4.f) Il venditore non si assume nessuna responsabilità per i beni che ven- gano utilizzati per scopi particolari, salvo che il venditore stesso abbia stabilito per iscritto questa possibilità.
4.g) Il venditore non dà alcuna garanzia che il compratore nell’utilizzo, rivendita o maneggio dei beni o in qualsiasi altro modo non infranga il brevetto, il marchio o qualsiasi altro diritto incorporeo di terzi e non è responsabile in alcun modo per compensare il compratore per danni e costi provocati da dette infrazioni.
5) Pagamenti
5.a) Fanno testo le nostre condizioni di pagamento valide al giorno della consegna.
5.b) Il venditore può in ciascun momento e senza alcuna ulteriore giu- stificazione richiedere al compratore di fornirgli una garanzia bancaria a garanzia del corretto pagamento. Nel caso che il compratore non for- nisse tale garanzia bancaria il venditore sarà liberato di tutte le obbliga- zioni derivanti dalle future spedizioni.
5.c) Il compratore non può effettuare deduzioni per risarcimenti che ri- tiene a lui spettanti e non considerare risarcimenti a lui richiesti riguar- danti spedizioni già effettuate o future. Il pagamento si intende libera- torio solo se fatto per l’importo totale della fattura senza deduzioni nè sconti di qualsiasi natura che non siano stati espressamente concordati.
5.d) In caso di dubbio sulla solvibilità dell’Acquirente, specialmente in caso di ritardo dei pagamenti, prima di effettuare ulteriori forniture pos- siamo richiedere pagamenti anticipati o garanzie sui nostri crediti. Se l’Acquirente risulta in mora nell’adempimento dei suoi impegni, noi siamo autorizzati, con riserva di più ampi diritti, ad addebitare interessi di mora del 5% al di sopra del tasso ufficiale di sconto, a sospendere ulteriori forniture anche se esse si trovassero già in fase di spedizione, ed a revocare i termini di pagamento concessi per forniture già eseguite.
5.e) In caso di mora dell’Acquirente noi siamo inoltre autorizzati a rece-
dere dal contratto senza dilazioni.
6) Riserva di proprietà
6.a) In caso che la spedizione fosse fatta prima del pagamento dell’intera somma pagabile per contratto, i beni spediti per quanto lo permette la legge del Paese dove i beni sono situati dopo la spedizione, rimangono di proprietà del venditore finché il pagamento non sia completamente effettuato. Il compratore dovrà dare al venditore ogni assistenza e pren- dere ogni misura richiesta per proteggere il diritto di proprietà del ven- ditore o altro diritto come sopra detto.
6.b) Ci riserviamo il diritto di proprietà sulla merce fornita anche fino a
quando avremo crediti verso l’Acquirente relativi ad affari futuri.
7) Responsabilità del prodotto
7.a) La responsabilità del venditore per danni causati dai prodotti si ma- nifesterà solo nel caso in cui tale responsabilità non potrà essere legal- mente evitata nella nazione in cui tale danno si manifesti.
7.b) Viene esclusa qualunque pretesa di risarcimento da parte del com- pratore fondata su trascurabili inadempienze dei nostri obblighi contrat- tuali.
8) Liberazione dal contratto (forza maggiore)
Le parti saranno liberate dalle loro obbligazioni se l’adempimento con- trattuale sarà impossibilitato da circostanze impreviste e al di là del con- trollo delle parti, per esempio da incendi, guerre, mobilitazioni militari, rivolte, insurrezione, confische, scioperi, restrizioni valutarie, scarsità di mezzi di trasporto, scarsità generale dei beni, collassi di impianti, can- cellazione di grandi volumi di produzione, restrizioni nel reperimento delle materie prime e di altre energie necessarie alla produzione, defe- zione o mancanza di spedizioni da fornitori in conseguenza delle
circostanze più sopra previste. La forza maggiore non sarà causa di libe- razione per il compratore dalle obbligazioni di pagare le merci già in- viate.
9) Regolazione leggi locali
L’inefficacia o inapplicabilità di singole clausole non infirma il contratto di compravendita per le parti restanti. Xxxxxxxx non valide o inapplicabili sono da sostituire con regolamenti in forza dei quali la finalità econo- mica auspicata dalle parti contraenti si raggiunga in modo giuridica- mente valido ed attuabile.
10) Foro Competente
Luogo di adempimento di tutti gli impegni di pagamento e relativo foro competente è Torino.
Valido da 01-01-2020