CONTRATTO DI APPALTO DI SERVIZIO SCRITTURA PRIVATA
Registro n.
CONTRATTO DI APPALTO DI SERVIZIO SCRITTURA PRIVATA
OGGETTO: SERVIZIO ANNUALE DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE AREE VERDI, ANNO 2015. LOTTO 6 SUDOVEST.
L’anno 2015 (duemilaquindici) il giorno (lettere ) del mese di nella sede del Settore
del Comune di Padova in Via , tra i signori:
- , nato a il , domiciliato per la carica presso la Sede Municipale, il quale interviene nel presente atto nella qualifica di Dirigente del Settore
del Comune di Padova, con sede a Padova in Via Del Municipio n. 1, e, quindi, in nome e per conto del Comune stesso, ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (c.f. del Comune: 00644060287).
- , nato a il , residente a in Via/Piazza n. , il quale dichiara di intervenire nel presente atto nella qualifica di dell’impresa , con sede a in Via/Piazza n. , iscritta nel Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di
al numero e, quindi, in nome e per conto della stessa (c.f. dell'impresa: ) in appresso denominata
oppure (alternativa per il caso di R.T.I. di cui all'art. 34, c. 1, lett. d)
il quale dichiara di intervenire nel presente atto nella qualifica di della , con sede a in Via/Piazza n. , iscritta nel Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di al numero , mandataria del Raggruppamento Temporaneo di Imprese (orizzontale, verticale o mista) con la ( mandante), avente sede a , in Via/Piazza n. , iscritta nel Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di al numero , come da mandato speciale conferito mediante scrittura privata autenticata in data rep. racc. Notaio dott.
in , allegato al presente atto e procura conferita mediante atto pubblico in data
rep. racc. Notaio dott. in , allegata al presente atto, ai sensi dell’art. 37 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e, quindi, in nome e per conto della mandataria e della mandante del Raggruppamento Temporaneo di Imprese (c.f. della mandataria: ; c.f. della mandante: ). oppure in alternativa
come da mandato speciale con procura conferiti mediante atto pubblico/scrittura privata autenticata in data rep. Notaio dott. di , allegato al presente atto, ai sensi dell’art. 37 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e, quindi, in nome e per conto della mandataria e della mandante del Raggruppamento Temporaneo di Imprese (c.f. della mandataria: ; c.f. della mandante: ).
oppure (per il caso di Consorzi di cui all'art. 34, c. 1, lett. e, f)
il quale dichiara di intervenire nel presente atto nella qualifica di legale rappresentante del Consorzio , con sede a in Via/Piazza n. , iscritto nel Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di al numero , come da atto costitutivo in data
rep. racc. Notaio dott. in , allegato al presente atto, ai sensi dell’art. 37 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 (c.f. del consorzio: ).
si premette
- che con determinazione del Dirigente del Settore n. , esecutiva il , si è proceduto all’aggiudicazione all’Appaltatore e all’impegno della spesa di € , IVA compresa;
- che, a seguito di determinazione del Dirigente del Settore n. esecutiva il
, con cui si è proceduto alla chiusura del procedimento di verifica del possesso dei requisiti dichiarati in sede di gara dall'Impresa, l'aggiudicazione è divenuta efficace;
- che sono trascorsi trentacinque giorni dall’avvenuta comunicazione ai controinteressati del provvedimento di aggiudicazione (art. 11, c. 10, D.lgs. 163/06);
- solo in caso di aggiudicazione a S.p.A., s.a.a., S.r.l., coop a r.l., società consortili per azioni e a r.l.) che l’Impresa aggiudicataria ha effettuato la comunicazione prevista dall’art. 1 del
D.P.C.M. 11 maggio 1991, n. 187;
- che si è provveduto alla pubblicazione dell'esito della gara;
- che il Dirigente del Settore con dichiarazione del (in materia di convenzioni CONSIP), allegato sub "A” al presente atto – ha attestato, ai sensi dell’art. 26, comma 3-bis, Legge 23 dicembre 1999, n. 488 e successive modificazioni e integrazioni, il rispetto delle disposizioni contenute nel comma 3 del succitato articolo;
tutto ciò premesso
si conviene e si stipula quanto segue:
- ARTICOLO 1 - Oggetto dell'appalto.
Il Comune di Padova, come sopra rappresentato, affida all’Impresa che, a mezzo del suo rappresentante, accetta e assume, l’appalto del servizio relativo a :
- ARTICOLO 2 - Documenti che costituiscono parte integrante del contratto.
Formano parte integrante del presente contratto, anche se non materialmente allegati:
- il capitolato speciale d'appalto;
- l'elenco prezzi unitari (in caso di offerta con il xxxxxxx xxxxxxx sull'elenco prezzi)
- il documento unico di valutazione dei rischi (DUVRI)
I suddetti documenti, pur facenti parte integrante del contratto, non sono materialmente allegati allo stesso, con eccezione del capitolato speciale d’appalto, dell’elenco prezzi unitari, del DUVRI, che sono materialmente allegati al contratto.
I sopra menzionati documenti sono firmati dai contraenti.
In caso di contrasto tra quanto contenuto nel presente contratto e quanto contenuto nel capitolato speciale d'appalto o in altri elaborati progettuali, prevalgono le previsioni qui contenute.
- ARTICOLO 3 - Corrispettivo dell'appalto.
L’appalto è eseguito dall’Impresa (d’ora in poi l’Appaltatore)
per un importo complessivo di € (lettere) ed € per oneri della sicurezza, oltre a IVA, come risultante dall'offerta prodotta in sede di gara.
Il servizio sarà contabilizzato a misura.
Ai sensi dell’art. 311 del D.P.R. 207/2010, l’Appaltatore è obbligato ad assoggettarsi – alle medesime condizioni di cui al presente contratto – alle eventuali variazioni disposte ai sensi dei commi 2 e 3 del surrichiamato articolo.
Il direttore dell’esecuzione del contratto redigerà apposito verbale di avvio dell’esecuzione del contratto, in contraddittorio con l’appaltatore, ai sensi dell’art. 304 del D.P.R. 207/2010.
- ARTICOLO 4 – Durata del servizio e penali.
1 (uno),
Il servizio ha la durata di anni decorrenti dalla data del verbale di consegna del servizio
stesso. L'Appaltatore non potrà per nessuna ragione sospendere o rallentare il servizio.
l’ente appaltante (Cons. St., sez III, 5.07.2013, n. 3580)
La stazione appaltante si riserva la facoltà, alla scadenza di tale periodo, di estendere la sua
durata per un ulteriore anno, alle medesime condizioni contrattuali in essere, previa valutazione positiva dell’attività svolta dall’appaltatore e della sussistenza della convenienza economica per
La penale di ritardo per l’ultimazione del servizio (art. 145, comma 3, del D.P.R. 207/2010, come richiamato dall’art. 298, comma 1, del medesimo D.P.R.) è fissata nella percentuale del ’1 per mille dell’ammontare netto del contratto e quindi per € (lettere ) per ogni giorno di ritardo.
La penale di ritardo per il mancato rispetto delle scadenze stabilite dal capitolato speciale d'appalto per l'ultimazione delle singole parti nelle quali è prevista l'esecuzione dell'appalto è fissata nella percentuale del 1 per mille dell’ammontare dei rispettivi importi delle singole parti per le quali si è verificato il ritardo per ogni giorno di ritardo.
DA INSERIRE IN OGNI CASO
L’Amministrazione si riserva di chiedere oltre alla penale di cui sopra il risarcimento dei danni per le maggiori spese che si devono sostenere a causa dei ritardi imputabili all’Impresa nell’esecuzione del servizio.
- ARTICOLO 5 - Oneri a carico dell'Appaltatore
- L’art. 2, comma 3, D.P.R. 16/04/2013 n. 62 - Codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, prevede che le pubbliche amministrazioni estendano, per quanto compatibili, gli obblighi di condotta previsti dal codice anche nei confronti dei collaboratori, a qualsiasi titolo, di imprese fornitrici di beni o servizi a loro favore.
Il Comune di Padova recede dal presente contratto nel caso di violazione degli obblighi di condotta derivanti dal Codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, da parte dei collaboratori dell'Appaltatore.
- Curare la preparazione della documentazione e della certificazione da presentare ai vari Enti preposti al rilascio dei necessari nulla osta.
- L'Appaltatore è obbligato a fornire, su richiesta del Comune di Padova, l'elenco, non nominativo, dei lavoratori impegnati nel presente appalto con l'indicazione dell'anzianità
retributiva, del livello di inquadramento e della qualifica, nel caso in cui nella successiva procedura di appalto sia previsto l'obbligo di assumere gli operatori dell'appaltatore uscente.
- ARTICOLO 6 - Osservanza contratti collettivi di lavoro.
L’Appaltatore si impegna all’osservanza, verso i dipendenti impegnati nell’esecuzione del servizio oggetto del presente contratto, degli obblighi derivanti dai Contratti Collettivi di Lavoro in vigore, dagli accordi integrativi dello stesso e dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e assicurazioni sociali con l’assunzione di tutti gli oneri relativi.
Qualora, anche su istanza delle organizzazioni sindacali, siano accertate irregolarità retributive e/o contributive da parte dell’Appaltatore, l’Amministrazione provvederà al pagamento delle somme dovute dall’Impresa utilizzando gli importi dovuti all’Impresa per il servizio eseguito e, se necessario, incamerando la cauzione definitiva. Qualora l’irregolarità denunciata dagli Enti non sia riconosciuta dall’Appaltatore, in attesa dell’accertamento definitivo della sua posizione, si procede all’accantonamento del 20% sui pagamenti dei corrispettivi se il servizio è in corso di esecuzione ovvero alla sospensione del pagamento del saldo se il servizio è già ultimato, destinando le somme così accantonate a garanzia dell'adempimento degli obblighi di cui sopra. In caso di irregolarità del subappaltatore, accantonamento e sospensione del saldo saranno effettuati nella misura massima dell'importo autorizzato per il subappalto.
Il pagamento all'Appaltatore delle somme accantonate non sarà effettuato fino a quando non sarà accertato definitivamente che gli obblighi predetti siano stati integralmente adempiuti. Per le detrazioni e sospensioni dei pagamenti di cui sopra, l’Appaltatore non potrà opporre eccezioni all’Amministrazione, né avrà titolo ad alcun risarcimento o riconoscimento di interessi.
Qualora gli importi così trattenuti non risultassero in grado di coprire l’intero debito dell’Appaltatore, ovvero qualora l’inadempienza dell’Appaltatore sia accertata dopo l’ultimazione del servizio, l’Amministrazione si riserva di trattenere gli importi che risultassero dovuti agli istituti assicurativi e previdenziali sulla rata di saldo e sulla cauzione definitiva.
A integrazione e completamento di quanto precedentemente indicato, si stabilisce che l'obbligo di applicare e far applicare integralmente nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti impegnati nell'esecuzione del servizio il trattamento economico e normativo previsto dal C.C.N.L. di
riferimento e dai relativi accordi territoriali vigenti, vale per tutti i datori di lavoro operativi nell'esecuzione del servizio.
Vi è inoltre l'obbligo per i datori di lavoro di applicare ai lavoratori stranieri distaccati in Italia, durante il periodo di prestazione di lavoro per l'esecuzione del servizio, le medesime condizioni di lavoro previste da disposizioni legislative, regolamentari e amministrative, nonché dal C.C.N.L. di riferimento applicabili ai lavoratori nazionali occupati nello stesso posto di lavoro. Ai lavoratori stranieri distaccati spettano gli stessi diritti previdenziali e assicurativi dei lavoratori nazionali, fatte salve eventuali convenzioni in materia di sicurezza sociale.
L’Appaltatore si obbliga ad applicare i contratti e gli accordi di cui ai precedenti commi anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione.
All’applicazione e al rispetto dei contratti e accordi predetti debbono obbligarsi anche le imprese eventualmente non aderenti alle associazioni stipulanti e indipendentemente dalla struttura e dimensione delle imprese stesse e da ogni altra loro qualificazione giuridica, economica e sindacale.
- ARTICOLO 7 – Divieto di subappalto.
Poiché il servizio oggetto del presente contratto rientra tra quelli di cui all’allegato IIB al D.Lgs 12 aprile 2006, n. 163 e l’Amministrazione, esercitando la facoltà prevista all’art. 27, comma 3, del medesimo D.Lgs 163/06, ha stabilito che nella fattispecie non è ammesso il subappalto. Pertanto è fatto assoluto divieto di affidare in subappalto o cottimo qualunque parte del servizio e l’Appaltatore è consapevole che ogni richiesta in tal senso sarà negata.
- ARTICOLO 8 – Forza maggiore
Ai sensi del combinato disposto dell’art. 166, comma 1 e dell'art. 298, comma 4 del D.P.R. 207/2010, qualora si verifichino danni da forza maggiore, gli stessi potranno essere riconosciuti all’Appaltatore solamente nei limiti del 5% dell’importo di contratto e dovranno essere provati in modo adeguato. L’Appaltatore dovrà altresì dimostrare d’aver predisposto ogni mezzo ragionevolmente possibile per prevenire ed evitare il verificarsi di tali danni. Oltre il limite di cui sopra, i danni da forza maggiore resteranno a carico dell’Appaltatore, in applicazione del rischio d’impresa.
- ARTICOLO 9 - Pagamenti in acconto e a saldo.
Il pagamento dei corrispettivi avverrà su presentazione di fatture da emettersi ogni qual volta il
25%
credito dell’Appaltatore raggiunga la percentuale del dell'importo contrattuale
successivamente all'accertamento da parte del Direttore dell'esecuzione, confermato dal responsabile del procedimento, della prestazione effettuata in termini di quantità e qualità, rispetto alle prescrizioni contrattuali (art. 307, D.P.R. 207/2010). Detto accertamento deve essere effettuato entro il termine di 30 giorni dalla maturazione del diritto al pagamento.
Gli oneri per la sicurezza saranno contabilizzati e corrisposti in occasione della liquidazione dei singoli acconti o a saldo.
Il termine per il pagamento dei corrispettivi è fissato in 30 (trenta) giorni dalla presentazione della relativa fattura.
In materia di interessi per ritardato pagamento si applica quanto previsto dalla normativa vigente. Non saranno corrisposte anticipazioni.
Ai sensi dell’art. 1194 del codice civile, l’Appaltatore acconsente comunque espressamente, con la sottoscrizione del presente contratto, che i pagamenti che gli verranno effettuati nel corso del rapporto contrattuale vengano imputati prioritariamente al capitale anziché agli interessi eventualmente maturati.
Ogni pagamento in acconto e a saldo è subordinato alla verifica della regolarità contributiva, previdenziale e assicurativa, per tutti i lavoratori impegnati nel servizio. In caso di irregolarità contributiva si applica quanto previsto all’art. 6.
E' facoltà dell'esecutore presentare contestazioni scritte in occasione dei pagamenti. In caso di mancata presentazione delle contestazioni i fatti relativi alla contabilizzazione oggetto del pagamento si intendono definitivamente accertati.
ARTICOLO 10 - Pagamento delle retribuzioni.
Nel caso in cui vi fosse ritardo nel pagamento delle retribuzioni (compresi gli accantonamenti e le contribuzioni) da parte di qualunque ditta autorizzata a operare nell’ambito del servizio, l’Amministrazione attuerà la procedura di cui all'art. 5 del D.P.R. 207/2010 che prevede, al verificarsi di determinate condizioni, il pagamento diretto delle retribuzioni ai lavoratori da parte della stazione appaltante con la relativa detrazione dell'importo delle stesse dalle somme dovute all'appaltatore in esecuzione del contratto.
- ARTICOLO 11 - Modalità di pagamento e obblighi ai sensi L. 13.08.2010, n. 136
I pagamenti saranno effettuati tramite il tesoriere comunale mediante bonifico bancario. Le spese per l'accredito dell'importo sono a carico dell'Impresa.
Ai sensi dell’art. 3 L. 13 agosto 2010, n. 136, l’Appaltatore ha indicato il seguente conto corrente bancario/postale dedicato (anche in via non esclusiva) alle commesse pubbliche:
presso la banca /la Società Poste Italiane S.p.A..
Il soggetto delegato a operare su tale conto è il Signor , nato a
, il codice fiscale .
L'Appaltatore si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla L. 136/10. L'appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante e alla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Padova della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore, subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
Il mancato utilizzo da parte dell'appaltatore nei rapporti con la propria controparte (subappaltatore, subcontraente) del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto.
Il mutamento dei dati sopraindicati (numero di conto corrente dedicato, istituto bancario e soggetto delegato) dovrà essere tempestivamente notificato alla stazione appaltante.
Ai fini dell’applicazione di quanto disposto dall’art. 3, c.5, L. 136/10, il CIG (codice unico di gara) è
.e il CUP (codice unico di progetto ) è
- ARTICOLO 12 – Verifica finale della conformità delle prestazioni eseguite.
La verifica di conformità delle prestazioni sarà conclusa entro 30 (trenta) giorni dall’ultimazione dell’esecuzione delle prestazioni. Al termine delle operazioni verrà emesso il certificato di verifica della conformità delle prestazioni eseguite.
Le operazioni necessarie alla verifica di conformità sono svolte a spese dell’Appaltatore, che dovrà anche mettere a disposizione del soggetto incaricato della verifica di conformità i mezzi necessari a eseguirla. Qualora l’Appaltatore non ottemperi, si provvederà ai sensi dell’art. 320, comma 2, del
D.P.R. 207/2010.
- ARTICOLO 13 - Cauzione definitiva.
L’Impresa ha costituito cauzione definitiva (ai sensi dell’art. 113 del D.Lgs. 163/2006) dell’importo di € mediante polizza assicurativa fidejussoria n. della recante le clausole di cui all'allegato B al presente atto.
OPPURE
mediante fidejussione rilasciata da un intermediario finanziario in regola con quanto disposto dall'art. 75, comma 3, D.Lgs. 163/2005 recante le clausole di cui all'allegato B al presente atto.
OPPURE:
mediante fidejussione bancaria n. della recante le clausole di cui all'allegato B al presente atto.
La cauzione si estingue nei modi e nei termini previsti dall’art. 113 del D.Lgs n. 163/2006. L’estinzione dell’ammontare residuo della garanzia avviene dopo l’emissione del certificato di conformità e, comunque, di diritto entro 60 giorni dalla conclusione del servizio.
- ARTICOLO 14 – Altri obblighi assicurativi.
L’Appaltatore s’impegna a trasmettere all’Amministrazione, almeno 10 giorni prima della consegna del servizio, la polizza di Responsabilità civile verso terzi n. della Società di Assicurazioni
, che dovrà assicurare l’Amministrazione contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell’esecuzione del servizio, con un massimale complessivo di polizza pari a € 2.000.000,00 nonché con un massimale per sinistro di € 500.000,00. Non sono ammesse esclusioni di rischi a eccezione di quelle previste dalla normativa vigente.
(EVENTUALE, in caso di raggruppamento o consorzio)
ARTICOLO 15 – Quota di partecipazione al Raggruppamento Temporaneo di Imprese. (oppure) Quota di partecipazione al Consorzio di cui all’art. 34 comma 1 lett. e) del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163.
Ai sensi del comma 4 dell’art. 37 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 vengono indicate le seguenti parti / percentuali di esecuzione del servizio, per ogni singola impresa, che corrispondono senza alcuna modifica a quelle indicate in sede di offerta:
(Riportare la dichiarazione fatta in sede di offerta)
- ARTICOLO 16 - Protocollo di legalità prevenzione tentativi infiltrazioni della criminalità organizzata n.174242 del 12 aprile 2012.
L'Appaltatore ha l'obbligo di adempiere a quanto stabilito dal presente articolo, per quanto compatibile con il presente appalto.
L’appaltatore ha l’obbligo di comunicare alla stazione appaltante – per il successivo inoltro alla Prefettura – l’elenco di tutte le imprese, anche con riferimento ai loro assetti societari, coinvolte in maniera diretta ed indiretta nella realizzazione dell’appalto a titolo di subappaltatori e di subcontraenti, con riguardo alle forniture ed ai servizi ritenuti “sensibili” di cui all’elenco sotto riportato, nonché ogni eventuale variazione dello stesso elenco, successivamente intervenuta per qualsiasi motivo.
ELENCO DELLE ATTIVITA’ IMPRENDITORIALI RITENUTE “SENSIBILI”
- trasporto di materiali a discarica;
- trasporto e smaltimento rifiuti;
- fornitura e/o trasporto terra e materiali inerti;
- fornitura e/o trasporto di calcestruzzo;
- fornitura e/o trasporto di conglomerato bituminoso;
- noli a freddo di macchinari;
- fornitura di ferro lavorato;
- fornitura con posa in opera e noli a caldo (qualora il contratto non debba essere assimilato al subappalto ai sensi dell’art. 118, comma 11, del Decreto Legislativo 163/2006);
- servizio di autotrasporto;
- guardiania di cantiere;
- fornitura di servizi, di logistica, di supporto, di vitto e di alloggiamento di personale.
Qualora le “informazioni antimafia” di cui all’art. 84, c.3, D.lgs. 6 settembre 2012, n. 159 diano esito positivo, il presente contratto è risolto di diritto e sarà applicata una penale a titolo di liquidazione forfettaria dei danni nella misura del 10% del valore del contratto, salvo il maggior danno.
L’appaltatore si impegna ad inserire clausole risolutive espresse, anche nei contratti di subappalto, nei subcontratti, nonché nei contratti a valle stipulati dai subappaltatori e subcontraenti, al fine di procedere automaticamente alla risoluzione del vincolo contrattuale a seguito dell’esito interdittivo delle informative antimafia, di cui all’art. 93 del D.lgs. 6 settembre 2012, n. 159 rese dalle Prefetture.
L’appaltatore si impegna a riferire tempestivamente alla stazione appaltante ogni illecita richiesta di danaro, prestazione o altra utilità, ovvero offerta di protezione, che venga avanzata nel corso dell’esecuzione del servizio nei confronti di un proprio rappresentante, agente o dipendente.
L’appaltatore si impegna, altresì, ad inserire negli eventuali contratti di subappalto e negli altri eventuali sub contratti analogo obbligo.
Tale obbligo non è in ogni caso sostitutivo dell’obbligo di denuncia all’Autorità giudiziaria dei fatti attraverso i quali sia stata posta in essere la pressione estorsiva ed ogni altra forma di illecita interferenza.
L’appaltatore si impegna a non stipulare contratti di subappalto o altri subcontratti con soggetti che hanno partecipato alla procedura di aggiudicazione del presente contratto.
La mancata comunicazione dei tentativi di pressione criminale da parte dell’impresa appaltatrice porterà alla risoluzione del contratto.
ARTICOLO 17 -_Clausola risolutiva
Il Comune di Padova si riserva la facoltà di recedere dal contratto nei modi e termini di cui all'art. 134 del D. Lgs. 163/06.
Il Comune di Padova, ai sensi dell'art.1, comma 13 della Legge 7 agosto 2012, n. 135, ha il diritto, in qualsiasi tempo, di recedere dal presente contratto, previa formale comunicazione all'Appaltatore con preavviso non inferiore a quindici giorni e previo pagamento delle prestazioni già eseguite oltre al decimo dell'importo delle prestazioni non ancora eseguite (il decimo dell'importo delle prestazioni non eseguite è calcolato sulla differenza tra l'importo dei quattro quinti del prezzo posto a base di gara, depurato del ribasso d'asta e l'ammontare netto delle prestazioni già eseguite), nel caso in cui, tenuto conto anche dell'importo dovuto per le prestazioni non ancora eseguite, i parametri delle convenzioni stipulate da Consip s.p.a., ai sensi dell'art. 26, comma 1, della Legge 23 dicembre 1999, n. 488 successivamente alla stipula del presente contratto, siano migliorativi rispetto a quelli del presente contratto. Il diritto di recesso non sarà esercitato qualora l'appaltatore acconsenta alla modifica delle condizioni economiche contrattuali adeguandole a quelle proposte dalle convenzioni Consip s.p.a.
- ARTICOLO 18 - Controversie.
La soluzione di eventuali controversie che dovessero sorgere tra l’Appaltatore e l’Amministrazione
durante l’esecuzione del servizio, sarà rimessa alla competenza dell’Autorità Giudiziaria Ordinaria. È quindi esclusa in ogni caso la competenza arbitrale. Il Foro competente è in via esclusiva quello di Padova. L’insorgere di un eventuale contenzioso non esime comunque l’Appaltatore dall’obbligo di proseguire il servizio. Ogni sospensione sarà pertanto ritenuta illegittima.
- ARTICOLO 19 - Elezione di domicilio.
L'impresa, per tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini e ogni altra notificazione o comunicazione inerente il presente contratto di appalto, elegge domicilio in Padova presso oppure presso il Comune di Padova, Settore .
- ARTICOLO 20 - Spese contrattuali
Le spese di contratto e accessorie del presente atto, inerenti e conseguenti, a esclusione dell'I.V.A., sono poste a carico dell’Appaltatore.
EVENTUALE qualora l'Impresa sia una ONLUS:
L'Impresa, a mezzo del suo rappresentante, dichiara di essere una cooperativa sociale costituita a norma della L. 8 novembre 1991, n. 381 e, pertanto deve considerarsi ONLUS (organizzazioni non lucrative di utilità sociale), ai sensi dell’art. 10, comma 8, del D.Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460, con conseguente esenzione dell’imposta di bollo a norma dell’art. 17 del decreto legislativo da ultimo citato.
FRASE DA INSERIRE SE I'IMPOSTA DI XXXXX VIENE ASSOLTA IN MODO VIRTUALE E TOGLIERE SE L'IMPRESA è UNA ONLUS:
L'imposta di bollo del presente contratto e degli allegati è assolta in modo virtuale, giusta autorizzazione del Dipartimento delle Entrate - Sezione staccata di Padova n. 32742/96/2T del 6/12/1996.
- ARTICOLO 21 - Allegati
Sono allegati al presente atto, per formarne parte contestuale e integrante, la dichiarazione del Dirigente del Settore , il capitolato speciale d’appalto, l’elenco prezzi unitari , il DUVRI.
- ARTICOLO 22 - Informativa ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196.
L’Amministrazione, come sopra rappresentata, ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, informa l'Impresa che tratterà i dati contenuti nel presente contratto, esclusivamente per lo
svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti comunali in materia.
Xxxxx, approvato e sottoscritto.
Il Dirigente del Settore L’Appaltatore
Allegato A
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA'
(art. 47 D.P.R. n. 445/2000 – art. 26 comma 3 e 3 bis Legge n. 488/1999)
OGGETTO:
il sottoscritto , nato a ( ) il , nella sua qualità di dirigente del Settore del Comune di Padova, ove domicilia per la carica che impersona nell’esercizio delle competenze di cui all’art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000, consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 per false attestazioni e dichiarazioni mendaci e sotto la propria personale responsabilità
D I C H I A R A
di aver rispettato, per l’individuazione del fornitore del contratto di cui la presente dichiarazione costituisce allegato, le disposizioni dell’art. 26, comma 3 e 3 bis, della legge 488/1999, così come integrati dal D.L. 168 del 12.07.2004, convertito nella legge 191 del 30.07.2004, procedendo in via autonoma, in quanto, in sede di istruttoria, si è accertato che il servizio oggetto di acquisto
(trascrivere la motivazione indicata nella determinazione a contrattare), come attestato nella determinazione del Settore n. del , esecutiva.
Padova,
IL CAPO SETTORE
allegato: copia fotostatica di documento di identità in corso di validità
Allegato B
CLAUSOLE CHE DEVONO ESSERE CONTENUTE NELLA CAUZIONE DEFINITIVA
- La cauzione è prestata a garanzia dell’esatto adempimento degli obblighi e oneri assunti con il contratto.
La stazione appaltante ha, inoltre, il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall’appaltatore per le inadempienze derivanti dall’inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti nei luoghi di lavoro.
- Il pagamento delle somme dovute in base al presente atto di fidejussione, sarà effettuato dal garante entro il termine massimo di 15 giorni dal ricevimento della semplice richiesta scritta dal Comune di Padova, senza preventivo consenso da parte della Ditta obbligata che nulla potrà eccepire al garante in merito al pagamento stesso.
- Il garante rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, codice civile e al beneficio della preventiva escussione di cui all’art. 1944 c.c..
- Il mancato pagamento della commissione e degli eventuali supplementi non potrà essere opposto, in nessun caso, all’Ente Garantito.
- La cauzione si estingue nei modi e nei termini previsti dall’art. 113 D.Lgs. 163/06. L'ammontare residuo della garanzia si estingue dopo l’emissione del certificato di conformità del servizio e comunque di diritto entro 60 giorni dalla conclusione del servizio.
- Il Foro competente è esclusivamente quello dell’Autorità Giudiziaria del luogo dove ha sede l’Ente Garantito per qualsiasi controversia che possa sorgere tra l’Ente Garantito e il Garante.
N.B. In caso di Raggruppamento Temporaneo di Imprese nella garanzia fidejussoria dovrà espressamente risultare che il contraente è:
(Capogruppo) del R.T.I. in nome e per conto proprio e della/e
(Mandante/i).