Condizioni Generali di Contratto di Motorola Solutions Italia S.p.A.
Condizioni Generali di Contratto di Motorola Solutions Italia S.p.A.
1. Oggetto
Le presenti Condizioni Generali si applicano alla vendita di Prodotti e alla fornitura di Servizi da parte di Motorola. Eventuali modifiche o correzioni alle presenti condizioni necessitano la forma scritta. Modifiche o correzioni specificate in un´offerta individuale o in un contratto hanno la precedenza su queste condizioni generali. Le condizioni generali dell´acquirente non trovano applicazione.
2. Definizioni
Per “Motorola” si intende Motorola Solutions Italia
S.p.A. con sede legale in Xxx Xxxxxxxx Xxxxxxxxx, 0 Xxxxxx, Registro delle Imprese di Milano 00743110157
P. IVA IT00743110157 capitale sociale Euro 4.000.000,00 i.v. Società soggetta alla direzione e coordinamento di Motorola Solutions Inc., ai sensi dell’articolo 2497 bis del codice civile; per “Acquirente” si intende una persona giuridica o fisica che acquista od ottiene i Prodotti e/o i Servizi da Motorola; per “Prodotti” si intendono i Prodotti acquistati, i relativi accessori e il software licenziato; per “Servizi” si intendono tutti i servizi offerti da Motorola in relazione ai Prodotti. La prestazione dei Servizi da parte di Motorola costituisce un’obbligazione di mezzi e non di risultato.
3. Conclusione e contenuto di un contratto Con l´invio di un ordine d´acquisto o mediante l´accettazione di un´offerta di Motorola, l´Acquirente accetta integralmente il contenuto delle presenti condizioni generali. In questo caso, le parti concludono un valido contratto per la consegna dei Prodotti concordati e un contratto di prestazione di servizi per i servizi offerti, soggetti entrambi ai termini delle presenti condizioni generali.
In aggiunta, cosi come di seguito specificato, il software consegnato sarà oggetto di un contratto di licenza. Eventuali obblighi di collaborazione dell´acquirente stabiliti nell’offerta, (ad esempio sotto forma di una Matrice di Responsabilità) costituiscono un obbligo giuridico vincolante a carico dell´Acquirente.
4. Modifiche ai Prodotti
Motorola si riserva il diritto di consegnare Prodotti con caratteristiche analoghe in sostituzione dei Prodotti ordinati. L’Acquirente non modificherà, nasconderà o rimuoverà alcun marchio, contrassegno o altre indicazioni sull'utilizzo o l'origine indicate su qualsiasi Prodotto o sulla loro etichetta e/o imballaggio.
5. Consegna
5.1 La data di consegna comunicata da Motorola è puramente indicativa e non è vincolante.
5.2 Motorola si riserva il diritto di effettuare consegne frazionate. La consegna è effettuata franco fabbrica (Ex Works, Incoterms 2010) da un centro di distribuzione di Motorola. Al momento della consegna dei Prodotti l’Acquirente è tenuto a controllare tutta la documentazione e a ispezionare i Prodotti. L’Acquirente è tenuto a denunciare a Motorola per iscritto eventuali vizi e difetti dei Prodotti o comunicare il numero mancante dei pezzi entro otto (8) giorni dalla scoperta.
5.3 L´Acquirente decade dal diritto alla garanzia se i vizi o i difetti non vengono tempestivamente denunciati entro il termine sopra indicati e i Prodotti si considerano accettati
5.4 E' onere dell'Acquirente provvedere allo smaltimento dell'imballaggio se nell'imballaggio non è indicato che lo smaltimento possa avvenire attraverso i normali sistemi di raccolta.
6. Prezzo e Termini di Pagamento
6.1 I prezzi si intendono al netto dell’IVA e di tutte le altre imposte applicabili, di oneri doganali e altri oneri simili, che devono essere pagati dall’Acquirente e sono indicati separatamente nella fattura.
6.2 Il pagamento relativo al prezzo dei Prodotti e/o dei Servizi e di altri oneri collegati o relativi alla consegna, ove applicabili, dovrà avvenire entro 30 giorni dalla data di fatturazione. Motorola potrà emettere la fattura per i Prodotti al momento dell’invio e per i Servizi all’inizio della fornitura degli stessi.
6.3 Nel caso in cui l´Acquirente non abbia ottemperato ai propri obblighi di pagamento e/o a eventuali richieste di pagamento formulate a qualsiasi titolo da Motorola, l´Acquirente é tenuto a prestare idonea garanzia ai sensi dei paragrafi successivi.
6.4 Motorola mantiene il diritto di proprietà dei Prodotti consegnati fino all’integrale pagamento del prezzo d’acquisto. Se il diritto di proprietà di Motorola si dovesse estinguere in seguito a processi o conversione dei Prodotti o combinazione con, o integrazione con altri beni mobili, le Parti concordano che il diritto di proprietà dell’Acquirente del rispettivamente nuovo o modificato bene mobile risultante dalle azioni qui sopra descritte, verrà trasferito a Motorola proporzionalmente in base al valore della fattura. L’Acquirente conserva la proprietà del bene a titolo gratuito. I beni che formano oggetto del diritto di proprietà di Motorola sono qui di seguito denominati “beni oggetto del riservato dominio”.
6.5 L’Acquirente ha il diritto di disporre, effettuare lavorazioni o vendere i “beni oggetto del riservato dominio”durante il normale svolgimento della sua attività imprenditoriale a condizione che l’Acquirente non sia in ritardo coi pagamenti. I “beni oggetto del riservato dominio” non possono formare oggetto di pegno, ipoteca o altro diritto reale di garanzia.
L’Acquirente cede sin d’ora a Motorola qualsiasi credito (monetario) a cui l’Acquirente risulta essere legittimato derivante della rivendita beni oggetto del riservato dominio” o derivanti da qualsiasi altro motivo giuridico (assicurazione, fatto illecito). Motorola autorizza revocabilmente l’Acquirente a riscuotere i crediti ceduti a Motorola nell'interesse di Motorola e in nome del compratore. Motorola può revocare la suddetta autorizzazione solo se l’Acquirente non adempie i propri obblighi di pagamento. Su richiesta di Motorola, l'Acquirente deve indicare la cessione del credito e fornire le informazioni richieste.
6.6 L’Acquirente s’impegna a notificare immediatamente a Motorola qualsiasi azione di pignoramento o esecuzione giudiziaria e ad opporre tempestivamente ai terzi il patto di riservato dominio.
7. Garanzie
Motorola garantisce all’Acquirente che i Prodotti sono conformi alle caratteristiche dichiarate e sono privi di difetti concernenti i materiali o al loro assemblaggio per un periodo di dodici (12) mesi dalla data di consegna. La non funzionalità di funzioni accessorie o brevi interruzioni del software non costituiscono un difetto del software. Qualora durante il periodo di garanzia dovesse verificarsi un difetto nel software, Motorola potrà, a propria insindacabile scelta, eliminare il difetto attraverso bug fixes o patches o attraverso l’accesso remoto alla rete dell’Acquirente. Se l’Acquirente omette di installare questi programmi del software, quest´ultimo decade dal diritto alla garanzia limitatamente a questi particolari vizi del software.
7.2 L’Acquirente é legittimato a richiedere un’appropriata eliminazione del difetto da parte di Motorola. In caso di Prodotto difettoso, Motorola può a sua discrezione riparare il Prodotto o sostituirlo consegnando un nuovo Prodotto privo di difetti. Se Motorola non elimina efficacemente il difetto, trovano applicazione le disposizioni di legge.
7.3 In caso di riparazione, l’Acquirente é tenuto a rimuovere tutti i componenti o accessori che non sono stati fabbricati o acquistati da Motorola o dai sui partner tecnologici o che sono stai installati sui Prodotti e rimuovere tutte le rispettive modifiche.
In caso contrario, Motorola ripristinerà lo stato originale a spese dell’Acquirente ai fini della riparazione. Motorola si riserva il diritto di spedire il Prodotto riparato con la configurazione standard di fabbrica.
7.4 Se l’Acquirente non é un consumatore, l’Acquirente è responsabile per la restituzione del Prodotto difettoso. I costi di spedizione di ritorno dei Prodotti all’Acquirente sono a carico di Motorola. Tuttavia i costi saranno addebitati all’Acquirente qualora nessun difetto venga riscontrato nel Prodotto restituito.
7.5 Le garanzie offerte da Motorola all’Acquirente non sono valide nel caso in cui
a) il Prodotto sia utilizzato in maniera non corretta,
b) vi sia stato un tentativo di riparazione o sia stata
sostituita una parte del Prodotto da un soggetto diverso da Motorola o da un soggetto non autorizzato da Motorola ad effettuare tali servizi, o
c) il Prodotto sia connesso, attaccato, utilizzato o reso funzionante attraverso un accessorio complementare non acquistato da Motorola per l’utilizzo del Prodotto, o
d) i marchi o l'etichetta del Prodotto siano stati alterati, nascosti, rimossi, o altrimenti compromessi.
8. Limitazione di Responsabilità
8.1 Salvi i limiti inderogabili di legge, la responsabilità di Motorola è limitata al prezzo dell’ordine effettuato dall’Acquirente. Motorola non sarà tenuta a risarcire all´Acquirente il lucro cessante e/o gli eventuali danni indiretti e/o mediati. In particolare a titolo esemplificativo e non esaustivo si riportano: perdita di fatturato, perdita di profitto, a perdita di contratto, i danni derivanti dalla mancata funzionalità dell’opera realizzata. In ogni caso Motorola non indennizzerà l´Acquirente degli eventuali danni, a qualsiasi titolo dovuti, che l´Acquirente fosse chiamato a risarcire a terzi.
8.2 La clausola di limitazione di responsabilità di cui all’art. 8.1 e di esonero della stessa non trova applicazione in caso dolo e colpa grave. Le norme imperative del Codice del Consumo (D.Lgs. 6 settembre 2005, n. 206) sulla responsabilità del danno da Prodotto difettoso saranno pienamente applicabili.
9 Diritti di Proprietà Intellettuale/Indennizzo
9.1 Motorola concede all’Acquirente la seguente licenza per l’utilizzo del software integrato nei Prodotti venduti.
9.1.1 Software dei prodotti.
Motorola concede all’Acquirente una licenza non esclusiva, trasferibile esclusivamente con il Prodotto, a tempo indeterminato, per l’utilizzo del software integrato nei Prodotti venduti, inclusi gli aggiornamenti. Tale licenza sarà efficace soltanto in relazione all’utilizzo contrattualmente definito del software integrato nei Prodotti venduti.
9.1.2 Software dei servizi
Motorola concede all’Acquirente una licenza non esclusiva, trasferibile unicamente con il supporto di memorizzazione (su cui il software é salvato), a tempo indeterminato per l´utilizzo del software del servizio offerto. Tale licenza sarà efficace soltanto in relazione all’utilizzo del software di servizio integrato nei Prodotti realizzati da Motorola.
9.1.3 Obblighi dell´Acquirente in merito al Software L’Acquirente è autorizzato a fare copie del software solo ai fini di back-up dei dati e non potrà fornire il software a soggetti terzi separatamente dal Prodotto ad eccezione dei casi elencati nel presente paragrafo 9.1.3; l’Acquirente, inoltre, non potrà disassemblare, decompilare o modificare in alcun modo il software. L´Acquirente non può concedere in locazione o in affitto il software a soggetti terzi senza il previo consenso scritto di Motorola. L´Acquirente può cedere a terzi il software licenziato a) solo unitamente alla cessione/
trasferimento della licenza d´uso a soggetti terzi b) solo estendendo al terzo gli obblighi contrattuali derivanti dal presente art 9.1.3. Nel caso di cessione della licenza d´uso sul software, l´Acquirente perde qualsiasi diritto sul software, incluso il possesso e distribuzione ed é tenuto a cancellare tutte le copie del software. L´Acquirente é responsabile per il pagamento di tutte le spese per il software e le licenze d´uso che potrebbero sorgere dai relativi accordi. Qualora l´Acquirente non dovesse adempiere i propri obblighi contrattuali, Motorola é legittimata a risolvere il contratto di licenza senza alcun preavviso, chiedendo la restituzione del software in aggiunta a ulteriori rimedi previsti dalla legge applicabile.
9.2 Nel caso di violazione di diritti di proprietà intellettuale da parte dei Prodotti consegnati da Motorola, le seguenti disposizioni trovano applicazione:
9.2.1 Motorola sosterrà, a proprie spese, la difesa nelle controversie promosse nei confronti dell’Acquirente purché tali controversie riguardino contestazioni secondo le quali i Prodotti fabbricati e consegnati da Motorola violino diritti di proprietà intellettuale di soggetti terzi all’interno dell’Unione Europea o nel paese in cui l´Acquirente ha la propria sede legale. Motorola si impegna a mantenere indenne e manlevare l’Acquirente nel caso di richiesta di indennizzo per la violazione di Diritti di Proprietà Intellettuale contro ogni ragionevole costo o risarcimento del danno ottenuto contro l’Acquirente in qualsiasi procedimento per tale violazione (controversia in materia di proprietà intellettuale).
Gli obblighi di difesa e di indennizzo di Motorola sono condizionati al verificarsi delle seguenti circostanze:
(a) l’Acquirente abbia comunicato immediatamente a Motorola per iscritto eventuali procedimenti promossi nei suoi confronti;
(b) Motorola abbia l’esclusivo controllo della difesa nella controversia e su tutte le negoziazioni finalizzate a raggiungere una transazione o un accordo;
(c) l’Acquirente abbia cooperato con Motorola e, ove richiesto, fornito una ragionevole assistenza nella difesa da adottare nella Controversia per Violazione.
(d) L´Acquirente non giunga ad una soluzione transattiva della controversia senza il previo consenso di Motorola.
9.2.2. Rimedi in caso di violazione
Ove si verifichi una controversia in materia di proprietà intellettuale,
o, a giudizio di Motorola è probabile che si verificherà, Motorola, a proprio insindacabile giudizio e a proprie spese, potrà (i) far acquisire all’Acquirente il diritto di continuare ad utilizzare i Prodotti, (ii) sostituire o modificare il Prodotto in modo da non violare i diritti di terzi pur mantenendo le medesime funzionalità. Qualora Motorola non sia in grado di fornire nessuna delle precedenti opzioni, a richiesta dell´Acquirente Motorola é tenuta a concedere a quest´ultimo un credito equivalente al prezzo del Prodotto tenendo conto della
sua svalutazione ed é legittimata chiedere la restituzione dello stesso. La svalutazione del prezzo del Prodotto sarà calcolata in relazione agli standard contabili generalmente accettati per tale Prodotto e per il software di Motorola.
9.2.3 Esclusioni
Motorola non avrà alcun obbligo di difendere o indennizzare l'Acquirente per qualsiasi violazione dei diritti di proprietà intellettuali che sia basata su
(i) l’utilizzo dei Prodotti con altri software, apparati o strumenti che non siano forniti da Motorola;
(ii) l’utilizzo di Prodotti accessori o software non forniti da Motorola e che siano collegati a o utilizzati in relazione ai Prodotti;
(iii) qualsiasi strumento che non abbia il marchio o non sia fabbricato da Motorola;
(iv) una modifica dei Prodotti effettuata da un soggetto diverso da Motorola;
(v) o dall'incapacità dell’Acquirente di installare un patch del software di Motorola che sia finalizzato a correggere la violazione contestata;
o (vi) La violazione dei diritti di proprietà intellettuale sorge dopo che Motorola ha dato istruzioni all´Acquirente di non utilizzare in alcun modo o rivendere il Prodotto.
9.4.2 Esclusione di garanzia
Quanto statuito agli articoli 9.2.1 e 9.2.3 costituisce l’intera garanzia offerta da Motorola in relazione alla violazione di diritti di proprietà intellettuale da parte del Prodotto, nei limiti di cui all'articolo 8 delle presenti Condizioni Generali.
10. Cessione del contratto/credito
10.1 Nessuna delle parti potrà cedere, trasferire alcun diritto od obbligo derivante dai presenti Termini e Condizioni Generali senza il preventivo consenso scritto della controparte.
10.2 La cessione o il trasferimento del Contratto alle affiliate di Motorola Solutions, Inc. e la cessione del credito ad un istituto finanziario non necessitano del consenso dell´Acquirente.
11. Conformità alle leggi e al Codice di Condotta
11.2 Ciascuna parte é tenuta a conformarsi alle disposizioni di legge applicabili alla vendita e distribuzione dei Prodotti acquistati, alla normativa anti- corruzione applicabile nonché ai principi del “US Foreign Corrupt Practises act”.
11.3 L´Acquirente é tenuto a cooperare con qualsiasi attività d’indagine condotta sulle attività dell´Acquirente da parte di un´autorità giuridica o ente regolatore a meno che l´obbligo di cooperazione non violi i diritti
costituzionalmente garantiti dell´Acquirente.
12. Esportazione
12.1 La consegna dei Prodotti potrebbbe essere soggetta al controllo alle esportazioni e alle disposizioni della normativa antiterroristica in vigore in Italia, EU e USA. L´Acquirente é tenuto a fornire tutte le licenze di esportazione necessarie ai sensi dei concordati termini di resa i e in particolare agli Incoterms concordati tra le Parti.
12.2 Poiché i Prodotti sono soggetti alla normativa vigente in materia di esportazione in Italia, EU e USA, l´Acquirente garantisce l´osservanza delle suddette leggi applicabili. Nel caso in cui sia necessario ottenere un’autorizzazione all’esportazione, l´Acquirente garantisce che non esporterà o riesporterà, direttamente o indirettamente, i Prodotti, informazioni di natura tecnica ottenute da Motorola e il know-how ottenuto prima che la competente autorità governativa abbia rilasciato la relativa autorizzazione. La violazione di tale obbligo autorizzerà Motorola a risolvere immediatamente il presente contratto, fatto salvo il risarcimento dei danni.
12.3 Con particolare riferimento alla normativa americana in materia di esportazione, l´Acquirente é tenuto a prestare a Motorola tutto il supporto necessario ai fini dell´ottenimento dell´autorizzazione all´esportazione richiesta, fornendo ogni informazione necessaria, per esempio in tema di classificazione del Prodotto e documentazione richiesta. Eventuali costi incidentali e spese saranno a carico di Motorola. 12.4 Qualora un´autorizzazione all´esportazione sia necessaria ai fini dell´adempimento agli obblighi contrattuali in conformità alla normativa applicabile al controllo alle esportazioni in vigore in Italia, EU o USA, gli obblighi contrattuali principali sono soggetti alla condizione sospensiva del ricevimento della licenza di esportazione richiesta nel termine di 6 mesi. Il mancato avveramento della condizione sospensiva renderà inefficaci tutti i relativi accordi cui é apposta L’Acquirente non potrà sollevare alcuna contestazione a seguito del rifiuto della licenza di esportazione richiesta.
12.5 Qualora la necessità di ottenere un´autorizzazione all´esportazione dovesse sorgere dopo la firma del contratto o del singolo ordine concordato nel corso della relazione contrattuale, il contratto e il relativo ordine sono assoggettati alla condizione risolutiva che la menzionata autorizzazione non sia concessa nel termine di 6 mesi dal momento in cui ne sorge la necessità. Il verificarsi della condizione risolutiva comporterà l´inefficacia del contratto e degli ordini a cui é apposta.
12.6 Qualora un´autorizzazione all´esportazione sia necessaria ai fini dell´adempimento agli obblighi contrattuali in conformità alla normativa applicabile al controllo alle esportazioni in vigore in Italia, EU o USA, e tale autorizzazione sia stata rilasciata dalle autorità competenti, gli obblighi contrattuali relativi al pagamento del prezzo verranno sottoposti alla condizione risolutiva della non-conformitá alle
menzionate autorizzazioni e relative xxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Il verificarsi della condizione risolutiva comporterà l´inefficacia del contratto a cui é apposta.
12.7 Nell´ipotesi di inefficacia sopravvenuta di un contratto o un ordine individuale in seguito al mancato avveramento della condizione sospensiva o al verificarsi della condizione risolutiva, l´Acquirente non é legittimato ad agire per il risarcimento del danno contro Motorola.
13. Disposizioni generali
13.1 Qualsiasi comunicazione ufficiale e qualsiasi modifica ai presenti Termini e Condizioni sarà effettuata in forma scritta. La stessa forma è richiesta in caso di risoluzione del contratto o di accordo sulla rinuncia al requisito della forma scritta.
13.2 Nel caso di apertura di procedure di insolvenza nei confronti dell´Acquirente, quest´ultimo é tenuto al pagamento integrale del prezzo per i Prodotti fino a quel momento consegnati.
13.3 Le informazioni riservate sono protette solo se qualificate come tali. Informazioni riservate comunicate oralmente sono protette come confidenziali purché la loro riservatezza sia confermata per iscritto attraverso una descrizione sintetica entro 30 giorni dalla richiesta della parte in tal senso.
13.4 Le Condizioni Generali sono disciplinate dalla legge italiana. E’ esclusa l’applicazione della Convenzione delle Nazioni Unite sui Contratti di Vendita Internazionale di Merci. Il foro esclusivo in caso di controversie derivanti dal presente contratto è il foro di Milano.
13.5 L’invalidità di una disposizione delle presenti Condizioni Generali non inficerà la validità delle altre previsioni. Nel caso di invalidità di una disposizione le parti concordano di sostituire tale disposizione con una che abbia il significato il più simile possibile a quella sostituta.