SCHEMA DI CONTRATTO DI APPALTO
SCHEMA DI CONTRATTO DI APPALTO
DEL SERVIZIO DI CUSTODIA, CURA E MANTENIMENTO DEI CANI RANDAGI CATTURATI NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI MONTESARCHIO COMPRESO LO SMALTIMENTO DELLE CARCASSE – CIG: 81942626EA
In Montesarchio, presso la sede del Comune, in Piazza San Xxxxxxxxx snc, in data ……. PREMESSO CHE:
a) il Comune di Montesarchio (BN) con … (indicare gli estremi della determinazione a contrarre) ha determinato di indire una procedura aperta di evidenza pubblica, ai sensi dell’art.60 del D. X.xx 50/2016, per la scelta dell’operatore economico a cui affidare l’appalto dei servizi di custodia e cura dei cani randagi accalappiati nel territorio del Comune di Montesarchio, con il criterio di aggiudicazione del criterio del minor prezzo;
b) il Comune di Montesarchio (BN) con … (indicare gli estremi della determinazione) ha approvato l’aggiudicazione definitiva ……..
c) sono state eseguite le verifiche di legge sui requisiti dell’aggiudicatario;
d) l’aggiudicatario ha prodotto la garanzia definitiva nei modi e nelle forme prescritti dal D. X.xx 50/2016;
e) l’aggiudicatario ha prodotto la documentazione richiesta dal Capitolato Speciale d’Appalto per la sottoscrizione del contratto;
f) l’aggiudicatario ha fornito attestazione della sede operativa, del numero di telefono dell’indirizzo di posta elettronica domicilio, nonché il nominativo del Responsabile dell’appalto attraverso la consegna delle copie conformi agli originali degli atti di nomina e di conferimento dei poteri di rappresentanza;
avanti a me, dott , Ufficiale rogante degli atti nei quali è parte il Comune di Montesarchio (BN),
si sono costituiti il Comune di Montesarchio (BN) … (nel prosieguo indicata con la dizione “Comune”): e l’impresa …, con sede …, codice fiscale …, Partita IVA …, R.E.A. …, iscritta al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio Industria Agricoltura Artigianato di …, rappresentata da …, di seguito denominato Appaltatore,
Detti comparenti, della cui identità personale io Ufficiale rogante, dott. … sono certo, rinunciando con il mio consenso ai testimoni, stipulano e convengono quanto segue:
1.Oggetto dell’appalto.
L'appalto ha per oggetto il servizio di ricovero, mantenimento e custodia dei cani randagi catturati nel territorio del Comune di Montesarchio, ai sensi della L. n.281/91 e della L.R. n. 3/2019.
Tutte le attività rientranti nell'oggetto dell'appalto, dovranno riguardare il complesso dei cani randagi già catturati sul territorio comunale di Montesarchio (attualmente custoditi a cura del canile …………………………………. in …………………………………………) e di quelli che saranno catturati, nella vigenza del contratto, dal Servizio Veterinario dell’ASL territorialmente competente.
Al momento dell’affidamento la Ditta appaltatrice dovrà trasportare a proprie spese nella propria struttura i cani attualmente ospitati presso la sede di ……
Il servizio oggetto dell’appalto comprende i seguenti compiti e prestazioni:
- ricoverare i cani presso il canile/rifugio nella disponibilità dell’appaltatore;
- garantire la custodia ed il mantenimento quotidiano degli animali in modo da assicurare il più elevato stato di benessere possibile secondo la regola di buona condotta e diligente cura;
- garantire l'alimentazione giornaliera con pasti di quantità e qualità adeguati alla specie, all’età ed alle condizioni fisiologiche degli animali;
- assicurare a ciascun cane la superficie minima onde consentire agli animali condizioni compatibili con le loro esigenze;
- assicurare che i box siano dotati di adeguate protezioni contro le avversità meteorologiche;
-garantire la pulizia approfondita giornaliera degli spazi di dimora dei cani mantenendo condizioni igienico-sanitarie ottimali, effettuando periodiche operazioni di disinfezione e di derattizzazione;
-controllare con sufficiente frequenza lo stato di salute degli animali e attivarsi presso soggetti competenti per eventuali necessari interventi di carattere veterinario e/o di piccola chirurgia a tutela della salute degli animali oltre a ricoverare o sottoporre a cure mediche veterinarie gli animali malati, feriti o infestati di parassiti, secondo il loro stato;
-tenere presso il canile un registro aggiornato quotidianamente sulla presenza degli animali ospitati, con data di arrivo, ogni indicazione atta al riconoscimento univoco di ogni singolo animale (microchip), data di uscita per affido o decesso;
- utilizzare, per l'espletamento del servizio, personale idoneo, debitamente formato, in numero sufficiente da poter ottemperare a tutte le attività indicate;
- trasportare e smaltire le carcasse dei cani randagi deceduti ad un centro di smaltimento
autorizzato;
- la reperibilità del legale rappresentante e/o dei collaboratori designati al servizio, mediante messa a disposizione di numero telefonico/fax, attivo tutti i giorni, compresi i festivi, 24 ore su 24 ore;
- il pronto intervento ove necessario, e/o a seguito di richiesta da parte di organi competenti;
II servizio da affidare prevede altresì, a carico dell'appaltatore, l'obbligo di provvedere agli interventi clinici, chirurgici e profilattici ordinari e straordinari.
L'appaltatore dovrà garantire la cura sanitaria ed il benessere degli animali nonché adoperarsi per ridurne la permanenza in canile o rifugio, incentivando, nello spirito della normativa vigente, la pratica dell'adozione agevolando e/o promuovendo anche le attività delle associazioni di volontariato attive sul territorio.
2. Durata dell’appalto.
II presente appalto ha durata di anni 3 (tre), decorrenti dalla data di sottoscrizione del contratto.
E’ prevista la proroga “tecnica”, limitata al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la stazione appaltante.
Art. 3 Corrispettivo dell’appalto
Il Comune paga alla ditta appaltatrice, per l’esecuzione dell’appalto il corrispettivo finale netto a misura, giornaliero, di euro oltre Iva al , per ogni cane ricoverato.
L’importo comprende, per ciascun cane, tutti i servizi e le prestazioni descritte all’art.1 del presente contratto e indicati nel capitolato speciale di appalto, al quale si fa espresso rinvio per quanto qui eventualmente non inserito.
Gli importi dovuti saranno liquidati mensilmente alla ditta appaltatrice, dietro presentazione di regolare fattura e dietro accertamento della regolarità contributiva (DURC).
A detta fattura dovrà essere allegata una scheda riepilogativa riportante:
-l’elenco dei cani ospitati presso la struttura (con numero di microchip);
-la data di entrata;
-la data di uscita ed i relativi giorni di presenza.
Il prezzo resta fisso ed invariato per tutta la durata del contratto, ed è comprensivo di ogni spesa, onere, contributo per le attività di ricovero, mantenimento, custodia, trasporto e smaltimento carcasse animali, e null’altro potrà essere preteso dall’appaltatore.
Art. 4 Responsabilità ed oneri dell’appaltatore
L’Appaltatore è responsabile civilmente e penalmente dei danni a chiunque causati nell’esecuzione delle prestazioni.
L’appaltatore è tenuto ad eseguire la prestazione assicurando gli standards di qualità e igiene fissati dalla normativa vigente mediante interventi adeguati ed è tenuto ad eseguire alla perfezione tutto quanto previsto dall’art.1 del presente contratto, nonché dal capitolato di gara, al quale si fa espresso rinvio per quanto qui eventualmente non inserito.
Art. 5 Vigilanza, controlli e verifiche.
Fermo restando le ispezioni ed i controlli di competenza delle Autorità Sanitarie, il Comune si riserva la possibilità di operare, in qualsiasi momento e con le modalità che riterrà più convenienti ed opportune, controlli, sulla regolarità della gestione e sull'affidamento e/o cessione dei cani ospitati.
Art. 6 Apertura al pubblico ed ai volontari.
La ditta appaltatrice, nello spirito di garantire il maggior benessere possibile degli animali e favorire l’adozione degli stessi, dovrà facilitare i momenti di visita del pubblico e le attività di volontariato all'interno della struttura.
Art. 7 Subappalto
La ditta appaltatrice è tenuta ad eseguire direttamente tutti gli obblighi contrattuali assunti. L’eventuale inosservanza darà luogo alla immediata rescissione in danno, con incameramento sia della cauzione sia di ogni eventuale credito al momento vantato dall’Appaltatore. Il subappalto è subordinato all’art. 105 del Dlgs n°50/2016.
Art. 8 Penali e cause di risoluzione.
Fuori dalle ipotesi previste quali causa di risoluzione del contratto, si conviene che l’inosservanza, da parte dell’Appaltatore, delle clausole del presente capitolato o disposizioni di legge vigenti, comporterà l’applicazione di un penale pari a:
a) Euro 100,00 per la prima violazione contestata;
b) Euro 200,00 per la seconda violazione contestata;
c) Euro 250,00 per la terza violazione contestata.
Tali importi saranno trattenuti dai pagamenti da effettuare.
Alla quarta violazione grave definitivamente accertata, verrà incamerata la cauzione e rescisso il contratto. La determinazione della penale sarà preceduta da avviso di avvio di procedimento riportante le inosservanze contestate con richiesta di deduzioni entro 10 giorni dal ricevimento.
Le penali verranno comunicate a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno. Contro tale comminatoria è ammesso ricorso con deduzioni.
II Comune si riserva la facoltà di risolvere il contratto, previa regolare diffida ad adempiere, nei seguenti casi:
a) Grave negligenza o frode nella esecuzione degli obblighi contrattuali;
b) Il venire meno dei requisiti previsti dalla normativa vigente o dai documenti di gara o di contratto;
c) LO
d) La manifesta incapacità o inadeguatezza esecutiva;
e) Sospensione o interruzione del servizio per motivi non dipendenti da cause di forza maggiore;
f) Violazione delle norme vigenti in materia di custodia e atti di violenza sugli animali in custodia;
g) Ogni altra causa specificatamente indicata nei documenti contrattuali o prevista dalla norma.
Qualora si addivenga alla risoluzione del contratto, per le motivazioni sopra indicate, la ditta appaltatrice, oltre alla immediata perdita della cauzione definitiva a titolo di penale, sarà tenuto al rigoroso risarcimento di tutti i danni diretti ed indiretti ed alla corresponsione delle maggiori spese che il Comune dovrà sostenere per il rimanente periodo contrattuale. II Comune comunicherà, con raccomandata a.r., l'avvio motivato del procedimento amministrativo preordinato alla risoluzione, indicando gli addebiti e concedendo 10 (dieci) giorni per il contraddittorio.
La risoluzione del contratto comporterà l'annullamento dei benefici economici non ancora totalmente maturati.
Art. 9 Controversie.
Le controversie tra il Comune e l’Appaltatore, non risolte con accordo bonario, sono di competenza dell’autorità giudiziaria ordinaria presso il Foro di Benevento.
10. Rinvio.
Per quanto non è espressamente disposto nel presente contratto, si fa rinvio al Bando, al Capitolato e al Disciplinare di gara ed ai relativi allegati, nonché, in generale alla normativa vigente.