COLLEGIO DI GARANZIA DELLO SPORT DEL CONI LODO ARBITRALE
Collegio di Garanzia dello Sport in funzione Arbitrale
Prot. n. 00932/2022
Lodo n. 9
Anno 2022
COLLEGIO DI GARANZIA DELLO SPORT DEL CONI LODO ARBITRALE
COLLEGIO ARBITRALE COMPOSTO DA
Prof. Avv. Xxxxx Xxxxxxx
PRESIDENTE designato ex art. 2, comma 6, del Regolamento arbitrale
Prof. Avv. Xxxxxxx Xxxxxxxxx
ARBITRO nominato dall’istante
Prof. Avv. Xxxxxxx Xxxxxxx
ARBITRO nominato dall’intimata
Nel procedimento arbitrale, iscritto al R.G. n. 29/2022, promosso, in data 18 maggio 2022
dalla Football Trade S.r.l., con sede in Roma, alla via Lima n. 42, in persona dell’agente sportivo suo legale rappresentante Sig. Xxxxx Xxxxxx, rappresentata e difesa dall'avv. Xxxxxxx Xxxxx, con studio in Bergamo, Via Xxx Xxxxx Xxxxx n. 9, ed ivi elettivamente domiciliata,
- Parte istante -
contro
la società U.S. 1913 Seregno Calcio S.r.l., con sede in Seregno (MB), in Xxxxxxxx Xxxxxxxx x. 0, rappresentata e difesa dagli avv.ti Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx, con studio in Roma alla via Xxxx xx Xxxxxx
Collegio di Garanzia dello Sport Comitato Olimpico Nazionale Italiano 00135 Roma, Foro Italico
Telefono x00 00 0000 0000 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxxx.xx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxxx.xxxx.xx
n. 111 e Xxxxxxxxx Xxxxxxxx, con studio in Roma alla via X. Xxxxxxxx n. 55, elettivamente domiciliata presso lo studio dell’avv. Bevilacqua,
- Parte intimata -
***
1. Sede dell’Arbitrato
La sede dell’Arbitrato è stata fissata in Roma, presso il CONI. Le udienze arbitrali si sono svolte anche avvalendosi di modalità telematiche su piattaforma Microsoft Teams.
2. Regolamento arbitrale
Il presente procedimento è stato instaurato in virtù del Regolamento arbitrale (approvato con deliberazione del Consiglio Nazionale CONI n. 1654 del 17 dicembre 2019) dinanzi al Collegio di Garanzia dello Sport di cui all’art. 12 bis dello Statuto del CONI, in funzione arbitrale irrituale, per la risoluzione delle controversie previste dall’art. 22, comma 2, del Regolamento CONI degli Agenti Sportivi (deliberato dalla Giunta nazionale del CONI con provvedimento n. 385 del 18 novembre 2021 ed approvato il 10 febbraio 2022 dal Dipartimento per lo Sport, Presidenza del Consiglio dei Ministri ai sensi dell’art. 1 della L. n. 138/1992).
In Fatto
a) La società Football Trade S.r.L. ha chiesto al Collegio di Garanzia per lo Sport presso il CONI, in funzione arbitrale, la condanna della U.S. 1913 Seregno Calcio S.r.L. al pagamento in suo favore della complessiva somma di euro 140.880,00, di cui euro 120.000,00 per sorte capitale, euro 26.000,00 a titolo di IVA, detratta la ritenuta d’acconto del 23% sul 20% dell’imponibile, pari all’importo di euro 5.520,00, oltre interessi moratori e spese della presente procedura, nonché il rimborso dei diritti amministrativi.
A sostegno della propria domanda parte istante ha prodotto il contratto di mandato, sottoscritto in data 12 agosto 2021 e valido sino al 31 agosto 2021, con il quale la società intimata le ha conferito l’incarico di assistenza nella conclusione del contratto di lavoro sportivo con il calciatore Xxxxxxx Xxxxxx, in virtù del trasferimento dello stesso dalla A.S. Roma, dietro il corrispettivo convenuto nella somma forfettaria di euro 240.000,00 da pagarsi in tre rate dell’importo di euro 10.000,00 la
prima, euro 110.000,00 la seconda ed euro 120.000,00 la terza, scadenti rispettivamente al 30 novembre 2021, 30 aprile 2022 e 30 giugno 2022.
L’attività oggetto del mandato è stata regolarmente compiuta e portata a termine con la stipula in data 17 agosto 2022 del contratto di lavoro sportivo tra la U.S. 1913 Seregno Calcio S.r.L. e il Sig. Xxxxxxx Xxxxxx.
Con pec del 9 maggio 2022 l’avv. Xxxxxxx Xxxxx, in nome e per conto della Football Trade S.r.L., ha contestato l’inadempimento della intimata relativamente al mancato pagamento delle prime due rate sopra indicate. Perdurando l’inadempimento dell’intimata, la Football Trade S.r.L., in data 18 maggio 2022, ha formulato istanza di arbitrato ai sensi dell’art. 22, comma 2, del Regolamento CONI degli Agenti Sportivi, avviando il presente procedimento.
La Football Trade S.r.L. ha nominato quale arbitro di parte il componente del Collegio di Garanzia dello Sport Xxxx. Xxxxxxx Xxxxxxxxx, che ha accettato l’incarico il 19 maggio 2022.
b) La U.S. 1913 Seregno Calcio S.r.L. si è costituita in giudizio con memoria del 26 maggio 2022, eccependo “in via preliminare l’inammissibilità/decadenza dell’istanza con riferimento alla rata del 30 novembre 2022 per violazione dell’art. 3, comma 2, del Regolamento arbitrale”, stante il decorso del termine di venti giorni prescritto dal citato art. 3, co. 2, per l’introduzione della procedura arbitrale. A sostegno della superiore eccezione, l’intimata ha richiamato i lodi emessi nel corso di due procedure arbitrali instaurate innanzi al Collegio di Garanzia dello Sport (nn. 1/2021 e 6/2020).
Nel merito, l’intimata ha eccepito la “nullità del contratto per palese squilibrio del sinallagma e conseguente violazione dell’art. 1325 c.c.”, evidenziando sul punto che dall’esame del contratto di mandato de quo ed il contratto di lavoro sottoscritto tra l’intimata e il calciatore Xxxxxxx Xxxxxx risulta che il corrispettivo pattuito in favore dell’agente sportivo è “pari ad 8 (otto) volte il compenso lordo previsto per il Calciatore nella stagione 2021/2022”; donde ne dovrebbe discendere la nullità del contratto sottoscritto tra le parti in causa “per mancanza di uno degli elementi essenziali di cui all’art. 1325 c.c.”.
In subordine, l’intimata ha eccepito “l’eccessiva onerosità sopravvenuta della prestazione ai sensi dell’art. 1467 c.c. e conseguente risoluzione del contratto”. In proposito l’intimata ha evidenziato il mutamento della proprietà del Club nel mese di febbraio 2022 con il subentro della società Big One Energy S.r.L. la quale “ha dovuto far fronte ad una serie di problematiche ereditate dalla vecchia gestione”, tra le quali il contratto de quo, e la retrocessione subita dalla stessa all’esito della stagione sportiva 2021/2022, con il passaggio alla categoria dilettantistica. L’intimata ha, quindi, lamentato “la sussistenza di uno squilibrio sinallagmatico di tipo funzionale, essendo divenuta eccessivamente onerosa la prestazione a causa della retrocessione nella categoria dei
dilettanti”; donde la richiesta di riduzione ad equità del compenso dell’agente “anche in applicazione dell’art. 21 punto 14 del Regolamento agenti sportivi (…) tenendo in considerazione unicamente la corrente stagione sportiva 2021/2022 e proporzionando i compensi dovuti alla retribuzione lorda prevista per la stessa stagione sportiva a favore del Calciatore Valeau”.
L’intimata ha nominato quale arbitro di parte il componente del Collegio di Garanzia dello Sport Xxxx. Xxxxxxx Xxxxxxx, che ha accettato l’incarico in data 27 maggio 2022.
c) Gli arbitri delle parti, ai sensi dell’art. 2, comma 6, del Regolamento arbitrale, hanno proposto come terzo arbitro con funzioni di Presidente del Collegio Arbitrale la componente del Collegio di Garanzia dello Sport. Xxxx. Xxxxx Xxxxxxx, che ha accettato l’incarico il 24 giugno 2022.
d) In data 11 luglio 2022 si è svolta l’udienza per l’esperimento del tentativo di conciliazione, alla presenza, in videoconferenza sulla piattaforma Teams, dei componenti del Collegio Arbitrale, del difensore della parte istante avv. Xxxxxxx Xxxxx, nonché dell’avv. Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx per l'intimata; con l’assistenza della Segreteria del Collegio di Garanzia rappresentata dal Xxxx. Xxxxx Xxxxxxx.
Stante l’esito infruttuoso del tentativo di conciliazione, il Collegio ha assegnato termine per memorie e repliche rinviando all’udienza del 25 luglio 2022 per la discussione.
e) Parte istante in data 15 luglio 2022 ha depositato memoria difensiva in cui, replicando alle eccezioni avversarie, ha insistito per l’accoglimento delle domande formulate in seno all’atto introduttivo del giudizio, depositando al contempo un estratto dell’accordo economico sottoscritto tra la A.S. Roma e l’intimata per il trasferimento del calciatore Xxxxxxx Xxxxxx, recante la pattuizione del premio di rendimento del 20% sugli importi ottenuti dalla stessa intimata in caso di eventuale futuro ritrasferimento dello stesso calciatore.
In ordine all’interpretazione dell’art. 3, co. 2, del Regolamento arbitrale parte istante, per contrastare l’eccezione di decadenza sollevata dall’intimata, ha richiamato il contenuto della Relazione annuale sulla giurisprudenza del Collegio di Garanzia - anno 2021, nella parte in cui, dopo aver dato rilievo agli opposti orientamenti espressi sul punto dalla giurisprudenza arbitrale, si manifesta adesione alla tesi secondo cui l’espressione “violazione contestata”, impiegata nel citato art. 3, co. 2, per identificare il dies a quo di decorrenza del termine di venti giorni per l’introduzione della procedura arbitrale “equivalga nella sostanza e nel contenuto a quella di “contestazione della violazione”, con l’effetto che il termine predetto decorra dalla diffida a seguito dell’inadempimento e non già dal fatto in sé dell’inadempimento. Parte istante rileva, inoltre, come al caso in specie debba applicarsi quanto “previsto in tema di contratti di finanziamento”, con l’effetto che, là dove sia prevista la rateizzazione di quanto dovuto, “eventuali prescrizioni o decadenze inizino a decorrere dalla scadenza dell’ultima rata”.
In ordine all’eccezioni di merito, parte istante rileva come il Regolamento agenti sportivi FIGC disponga espressamente che il corrispettivo in favore dell’agente possa essere pattuito in una somma forfettaria, senza prevedere, in ossequio al principio di autonomia negoziale, “alcun limite alla libertà delle parti di quantificare il compenso”, ma “stabilendo unicamente le voci sul quale calcolarlo”. Parte istante rileva sul punto, altresì, come il corrispettivo convenuto in favore dell’Agente, in sé di importo elevato, trovi comunque una giustificazione sul piano causale alla luce della pattuizione contenuta nell’accordo di trasferimento del calciatore intercorso tra la A.S. Roma e l’intimata relativa alla percentuale da versare in favore della prima in caso di futuro ritrasferimento dello stesso calciatore da parte della seconda.
In ordine all’eccezione di eccessiva onerosità sopravvenuta parte istante, rileva, infine, come la retrocessione rientri tra le “vicende sportive” che rappresentano “la normale alea che investe l’attività sportiva in generale”, così come parimenti “la modifica degli assetti societari rappresenta una normale e naturale ipotesi di successione negli assetti che, nell’arco di vita di una società, può pacificamente realizzarsi, senza per questo mettere in discussione i rapporti giuridici della società, formati e definiti precedentemente”.
f) Parte intimata, in data 18 luglio 2022, ha depositato memoria di replica allegando, anch’essa, l’accordo economico sottoscritto con la A.S. Roma al fine di dare evidenza dell’importo pattuito tra le società, cedente e cessionaria, pari ad euro zero. Ha insistito sulle eccezioni già svolte nella memoria difensiva, rilevando come la Relazione citata da parte istante sia “per sua natura, priva di qualsiasi valenza nomofilattica”, trattandosi “di documento programmatico di analisi delle decisioni e dell’andamento degli arbitrati” e che, d’altra parte, nella stessa Relazione “si legge che l’arbitrato deve ispirarsi ad EQUITA’ più che ad uno stretto formalismo, con conseguente possibilità di ridurre ad equità i compensi pattuiti tra le Parti”.
Parte intimata eccepisce, inoltre, l’assoluta inconferenza del richiamo analogico operato dalla controparte ai contratti di finanziamento stante la differente natura dell’obbligazione di cui si tratta: in quel caso “restitutoria (tipica dei contratti di finanziamento e/o di mutuo)”, in questo caso “pecuniaria”. La stessa rileva, altresì, come “aderendo all’interpretazione fornita dalla Relazione del Presidente e ripresa da controparte, si ricadrebbe in un evidente contrasto con il dettato normativo dell’art. 3, comma 2, in quanto verrebbe a mancare la perentorietà del termine”, giacché esso risulterebbe “totalmente ancorato all’eventuale azione di contestazione dell’Agente” così da assumere carattere “acceleratorio-dilatorio”.
In ordine alle eccezioni di merito, infine, parte intimata insiste sulle considerazioni già svolte nella memoria di costituzione in giudizio rilevando come il compenso in favore dell’agente non possa “essere totalmente svincolato dalla valutazione complessiva del compenso del Calciatore, della
Categoria e del Valore della transazione”.
f) In data 25 luglio 2022, alle ore 14:30, si è tenuta l'udienza di discussione alla presenza, in videoconferenza, sulla piattaforma Microsoft Teams, dei componenti del Collegio Arbitrale, del difensore della parte istante avv. Xxxxxxx Xxxxx, nonché dell’avv. Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx per l'intimata; con l’assistenza della Segreteria del Collegio di Garanza rappresentata dal Xxxx. Xxxxx Xxxxxxx.
In apertura di udienza, il Collegio ha verificato con la Segreteria l’effettivo versamento da entrambe le parti dei diritti amministrativi di cui ai punti 1.2.a e 1.2.b. della Tabella.
Aperta la discussione, le parti hanno esposto le domande e le eccezioni svolte negli atti del giudizio insistendo per le conclusioni ivi rassegnate e, al termine della discussione, il Collegio si è riservato la decisione.
g) A seguito di Camera di Consiglio in data 28 luglio 2022 il Collegio Arbitrale ha emesso la seguente decisione.
In Diritto
1) In ordine all’eccezione di decadenza sollevata da parte intimata questo Xxxxxxxx ritiene che essa vada accolta per le seguenti ragioni.
L’art. 3, co. 2, del Regolamento arbitrale per la risoluzione delle controversie ex articolo 22, comma 2, Regolamento CONI Agenti Sportivi dispone, com’è noto, che la procedura arbitrale debba essere introdotta “entro il termine perentorio di venti giorni dalla violazione contestata”.
L’eccezione di decadenza ai sensi della norma sopra richiamata è stata proposta in sette procedure arbitrali instaurate presso il Collegio di Garanzia dello Sport, che si è pronunciato con esiti ermeneutici variegati.
Da una parte, in seno al primo lodo in cui la questione è stata affrontata (n. 6/2020), si è rilevato come il dies a quo di decorrenza del termine per l’introduzione della procedura arbitrale sia stato ancorato dal legislatore sportivo alla “violazione contestata”, e non già alla “contestazione della violazione”, con la conseguenza che, là dove la “violazione contestata” si compendi, come per l’appunto nel caso di specie, nell’inadempimento di una obbligazione pecuniaria, il principio della mora ex re che presidia questo genere di obbligazioni (art. 1219, co. 2, n. 3, c.c.) impone di ancorare il dies a quo di che trattasi al momento in cui la violazione si consuma e, dunque, all’atto della scadenza della pertinente obbligazione che, dovendo essere eseguita presso il domicilio del creditore, non necessita di apposita (ed autonoma) “contestazione”, diffida o messa in mora.
Nel successivo lodo (n. 7/2020), in cui il Collegio arbitrale è stato chiamato a decidere sull’eccezione di intervenuta decadenza ex art. 3, co. 2, del Regolamento arbitrale, la questione viene brevemente evasa senza una espressa presa di posizione, mediante il rilievo che, in quel caso, in applicazione del provvedimento di sospensione dei termini assunto dal Presidente del Collegio di Garanzia in ragione dello stato di emergenza sanitaria da Covid-19, il termine di venti giorni risultava rispettato sia con riguardo al termine per l’adempimento pattuito in contratto “per il primo pagamento, sia ancor più rispetto al termine della successiva diffida ad adempiere”.
L’orientamento espresso in seno al lodo n. 6/2020 viene, invece, integralmente recepito nel lodo
n. 1/2021, mentre nel successivo lodo (n. 7/2021), pur dandosi evidenza della proposizione dell’eccezione di decadenza de qua, la questione non viene neppure incidentalmente trattata. Con il lodo n. 10/2021 viene, di contro, sostenuto l’orientamento ermeneutico opposto a quello affermato nei lodi nn. 6/2020 e 1/2021, sull’assunto che sia necessaria “una valida contestazione del mancato pagamento nel termine, che intervenga in ossequio al principio della normale diligenza e della buona fede contrattuale, contestazione o diffida dalla quale decorre il termine perentorio dei venti giorni”, e che il richiamo alla mora ex re non sia “soddisfacente in quanto qui si tratta di un termine processuale (…) che il Regolamento, senza ulteriori specificazioni, non fa decorrere dalla “costituzione in mora del debitore”, ma dalla “violazione contestata”, talché deve prevalere per i motivi esposti la necessità, comunque, di una preventiva diffida legale”.
Nel successivo lodo, n. 4/2022, si dà in apertura atto che entrambe le interpretazioni, sopra riferite, “appaiono conformi alla lettera della disposizione: (…) Nella prima lettura, “contestata” serve a qualificare una violazione intesa in astratto, onde poi descriverla in base al fatto che è stata successivamente contestata. Nell’altra lettura, “contestata” assume invece la funzione di qualificare una violazione intendendola in concreto, e cioè se ed in quanto effettivamente contestata”. A fronte, quindi, di due interpretazioni, entrambe “compatibili con la lettera della legge”, il Collegio ritiene che “debba scegliersi quella che più ne valorizzi lo spirito”, optando, infine
- con l’opinione dissenziente di uno degli Arbitri di parte - per la seconda interpretazione poiché ritenuta più atta ad “assicurare all’istituzione arbitrale una confacente operatività” e coerente con il fatto “che sia il titolare del diritto a valutare quando una certa condotta o una certa omissione della controparte del rapporto giuridico sia da considerarsi in effetti una violazione dell’accordo contrattuale”. Nelle osservazioni dell’Arbitro in dissenso si rileva, invece, la non necessarietà dell’atto di messa in mora, stante la natura pecuniaria dell’obbligazione di cui si tratta, nonché l’effetto paradossale cui l’interpretazione seguita dal Collegio conduce, consistente nel fatto che “ad una delle parti sarebbe rimesso arbitrariamente il diritto potestativo di determinare il dies a quo da cui discende il termine decadenziale. Così la parte non inadempiente potrebbe far valere
quel termine a suo arbitrio, magari anche dopo anni dal verificarsi dell’inadempimento stesso. Da ultimo, la decadenza è istituto voluto dal legislatore al fine di spingere il creditore al sollecito esercizio del diritto. Come è noto, termini di decadenza decorrono per il solo fatto materiale del trascorrere del tempo indipendentemente dalle situazioni soggettive e oggettive verificatesi medio tempore e dalle quali sia dipeso l’inutile decorso del tempo. Come è altrettanto noto, i termini di decadenza sono perentori e la perentorietà importa che il diritto non esercitato entro il termine prestabilito sia definitivamente perduto senza che si possa indagare sulla brevità o meno del ritardo essendo tale termine di rigore. Da quanto precede discende che la parte che non ha esercitato il diritto nel termine indicato dalla norma non può nemmeno dolersi della sua brevità, né tantomeno della sua ignoranza, tenuto conto proprio delle ragioni sostanziali che hanno spinto il legislatore sportivo ad inserire un termine decadenziale per l’esercizio del diritto vantato”.
Sulla linea segnata dai lodi nn. 6/2020 e 1/2021, e condivisa dalla summenzionata opinione dissenziente nel lodo n. 4/2022, si colloca, infine, il lodo n. 6/2022, in cui la questione in oggetto è stata da ultimo affrontata, pervenendo all’esito ermeneutico secondo cui “il tenore letterale della espressione utilizzata dalla norma dell’art. 3 “violazione contestata” non lascia adito a dubbi alcuni sulla sua interpretazione” e, d’altra parte, a voler seguire una diversa opinione, “si perverrebbe alla conclusione di una possibile abnorme dilatazione dei termini per proporre l’istanza, in quanto la parte interessata potrebbe contestare la violazione commessa anche a distanza di un lunghissimo lasso di tempo: ciò che è certamente contrario alla “ratio” ispiratrice della norma e contraria ad ogni principio logico e giuridico”.
Quest’ultima opinione è quella condivisa da questo Collegio, il quale osserva, a supporto della interpretazione qui assunta, come le ragioni di speditezza e celerità costituiscano un principio fondamentale della giustizia in ambito sportivo, che vanno lette non soltanto – come, invero, sembra fare la maggior parte degli interpreti – in un’ottica meramente processuale, bensì anche sostanziale.
Nella prospettiva meramente processuale, nella quale vengono in considerazione tempi e modalità dell’arbitrato sportivo innanzi al Collegio di Garanzia, l’identificazione del dies a quo nel termine della contestazione dell’inadempimento, invece che dello stesso inadempimento, non sembra rivestire significativa incidenza, giacché comunque il breve termine (di venti giorni) per l’introduzione della procedura arbitrale appare comunque rispettato.
Così ragionando, si omette però di considerare che speditezza e celerità vanno riguardate anche sotto il profilo sostanziale, giacché rispondenti ad un principio generale che conforma tutto il sistema del diritto sportivo, di tal che appare assolutamente irragionevole e contrario allo stesso
sistema che un agente sportivo possa far valere la sua pretesa creditizia nei confronti della società sua assistita sino quasi allo scadere di un decennio da quando si è consumato l’inadempimento. Speditezza e celerità della giustizia sportiva sono espressione del dinamismo che conforma l’attività sportiva plasmandone tempi e modalità di organizzazione.
Xxxxxx esemplificazione di quanto detto si coglie nell’osservazione, dal lato oggettivo, della articolazione temporale delle attività sportive che è cadenzata nella ‘stagione sportiva’, la quale, com’è noto, si rinnova anno per anno.
Così pure, dal lato soggettivo, l’appartenenza al sistema ordinamentale sportivo, che ha fonte negli atti del tesseramento, per le persone fisiche, e nell’affiliazione, per gli enti, incontra anch’essa il limite temporale riferito ad una annualità, così da rendere necessario anno per anno il rinnovo degli stessi.
E’ estraneo alle situazioni giuridiche in seno all’ordinamento sportivo il concetto di perpetuità, che, invece, secondo la concezione tradizionale, tipicizza la situazione giuridica per eccellenza nell’ordinamento statale, qual è la proprietà.
Così, infatti, il ‘titolo sportivo’ è privo dei caratteri propri della titolarità proprietaria, giacché è per sua natura temporaneo poiché necessariamente riferito agli esiti di ciascuna stagione sportiva ed anche il vincolo sportivo, che pur in astratto sembrerebbe evocare l’idea della perpetuità, è stato dapprima eliminato nell’ambito dello sport professionistico e, nell’ambito di quello dilettantistico, via via temporalmente ridotto sino, com’è noto, alla sua definitiva abrogazione per effetto della recente Riforma dello Sport.
Quanto sopra detto trova conferma nella disciplina che regola l’attività dell’agente sportivo e, nella specie, dell’agente sportivo in ambito FIGC. Così, infatti, ai sensi dell’art. 5, co. 10, del Regolamento agenti sportivi, e, per quel che qui più direttamente interessa, degli artt. 5, co. 11, e 6, co. 1, del Regolamento agenti sportivi FIGC, “L’iscrizione al Registro (…) ha validità limitata all’anno solare (1° gennaio – 31 dicembre)” ed è soggetta a rinnovo da effettuare entro “il termine perentorio del 1° dicembre di ciascun anno”, decorso il quale l’interessato dovrà presentare una nuova domanda di iscrizione. Nello stesso senso può leggersi la disposizione contenuta all’art. 21, co. 2, lett. c) del Regolamento agenti sportivi e, parimenti, all’art. 21, co. 6, del Regolamento agenti sportivi FIGC, sulla durata del contratto di mandato, la quale stabilisce che tale durata “non può essere superiore a due anni, pena la sua riduzione ex lege entro detto termine”, nonché fa espresso divieto del rinnovo in forma tacita.
Il necessario collegamento tra contratto di mandato, da un lato, e attività sportiva e tesseramento (improntati, come sopra visto, a dinamismo e temporaneità), dall’altro, è suffragato, inoltre, dalle disposizioni contenute nell’art. 21, commi 10 e 11, secondo cui “Nel caso in cui il contratto di
prestazione sportiva che l’agente sportivo ha negoziato per il calciatore abbia una durata più lunga di quella del mandato, l’agente sportivo, salvo diverso accordo tra le parti, ha diritto al corrispettivo maturato e maturando anche dopo la scadenza del mandato stesso, ma non oltre la scadenza del contratto di prestazione sportiva”, e “Nel caso in cui la società sportiva e l’agente sportivo concordino il pagamento di un corrispettivo per ciascuna annualità del contratto di prestazione sportiva sottoscritto dal calciatore, gli effetti economici del mandato cessano automaticamente qualora il calciatore – per qualsiasi motivo – non sia più tesserato con la medesima società sportiva”.
Or dunque, l’identificazione del dies a quo di decorrenza del termine di venti giorni di cui all’art. 3, co, 2, Reg. arbitrale nella data della contestazione della violazione comporta una dilatazione dei tempi che stride con le ragioni di speditezza e celerità sopra rappresentate determinando una grave falla dell’intero sistema, cui non può ovviarsi con la disposizione sulla prescrizione biennale del diritto al compenso dell’agente, stabilita dall’art. 21, co. 9, del Regolamento agenti sportivi FIGC, giacché essa è riferita testualmente, com’è noto, soltanto al caso del mandato conferito da un calciatore, e non anche da una società sportiva.
L’opinione secondo cui, da un lato, “sia necessaria” - e dunque doverosa - una valida contestazione del mancato pagamento nel termine” e, dall’altro, “sia il titolare del diritto a valutare quando una certa condotta o una certa omissione della controparte del rapporto giuridico sia da considerarsi in effetti una violazione dell’accordo contrattuale”, si espone, infine, ad una triplice obiezione: in primo luogo, essa finisce per svuotare la portata precettiva della norma di cui all’art. 1219, co. 2, n. 3, cod. civ.; in secondo luogo, potrebbe dar adito ad un abuso del credito, là dove, per l’appunto, un agente decida di agire per il recupero del suo credito a distanza di molti anni dalla scadenza del termine di pagamento dei suoi compensi; in terzo luogo, riconosce in favore dell’agente ciò che nella sostanza finisce per assumere i contorni di una condizione meramente potestativa.
In conclusione, stante la lettera della norma di cui all’art. 3, co. 2, Reg. arbitrale, alla luce della ratio ad essa sottesa da leggersi nel quadro generale dei principi di celerità e speditezza che conformano il sistema ordinamento sportivo, là dove sia previsto un termine per il pagamento del compenso, è dalla scadenza di esso, senza che vi sia stato adempimento, che decorre il termine di decadenza per la proposizione della domanda arbitrale. E ciò a dirsi anche là dove siano pattuiti termini diversi in ragione della suddivisione del compenso pattuito in più tranches, come avviene nel contratto di locazione. La scadenza di ciascun termine configura in sé inadempimento e, quindi, consiste nella “violazione” dalla quale, stante la lettera della norma sopra citata, in assenza
di una diversa espressa previsione da parte del legislatore sportivo, decorre il termine di decadenza di cui si tratta.
Pertanto, giacché il contratto di mandato intercorso tra le parti in causa, all’art. 3.2 prevedeva espressamente quale primo termine per l’adempimento dell’obbligazione pecuniaria ivi convenuta il giorno 30 novembre 2021 e la domanda di arbitrato è stata presentata il 18 maggio 2022, risulta inutilmente decorso il termine decadenziale di venti giorni per l’instaurazione della procedura arbitrale relativamente all’istanza di pagamento della somma di euro 10.000,00.
2) Non merita accoglimento l’eccezione di “nullità del contratto per palese squilibrio del sinallagma e conseguente violazione dell’art. 1325 c.c.” per le seguenti ragioni.
L’art. 8 del Regolamento agenti sportivi FIGC (il cui disposto non ha subito modifiche rispetto all’edizione vigente ai tempi dei fatti in causa) stabilisce, com’è noto, che il corrispettivo in favore dell’agente sportivo sia determinato “in una somma forfettaria, ovvero in misura percentuale calcolata sul valore della transazione o sulla retribuzione complessiva lorda del calciatore risultante dal contratto di prestazione sportiva sottoscritto”.
Il legislatore federale ha lasciato, quindi, all’autonomia delle parti la determinazione della misura del compenso, indicando, ove le parti non stabiliscano una somma forfettaria, i parametri ai quali ancorare percentualmente tale determinazione.
Il contratto sul quale si fonda la pretesa creditizia in atti reca l’espressa indicazione del compenso pattuito tra le parti, che lo hanno svincolato dai parametri sia del valore della transazione che della retribuzione del calciatore, e non sono state allegate e prodotte circostanze valide che possano condurre a ritenere che detto compenso, seppur in astratto possa apparire di importo elevato, non sia frutto di una libera determinazione. Va, in proposito, rilevato come non sia rispondente alla normativa federale la circostanza secondo cui la società sia “costretta a fruire della prestazione di un Agente per la conclusione di un contratto con il Calciatore” sulla quale parte intimata fonda l’eccezione in esame. La presenza dell’agente è, infatti, nella discrezionalità dell’assistito, sia esso il calciatore o la società, sebbene, com’è noto, nei fatti solitamente vi si ricorra, in specie dalla parte del calciatore, ed anche al di là dell’ambito proprio di operatività di tale figura rappresentato dallo sport professionistico.
La giurisprudenza arbitrale del Collegio di Garanzia dello Sport ha accolto, invero, in tre lodi (nn. 4/2021, 7/2021 e 2/2022) la richiesta di modificazione, secondo equità, dell’importo pattuito “a titolo di penale” riferita al caso della revoca del mandato senza giusta causa da parte dell’assistito, facendo applicazione dei principi espressi in materia di penale dalla giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione (trattasi, invero, di clausola non riferibile, nonostante la formulazione letterale, all’istituto di cui all’art. 1382 ss. cod. civ., bensì assimilabile ad una sorta di caparra penitenziale).
Va, però, osservato che nei lodi sopra richiamati l’intervento correttivo del Collegio di Garanzia in funzione arbitrale (in riduzione nel primo e nel terzo lodo, e in aumento nel secondo) ha operato prendendo comunque a riferimento il valore economico assegnato dalle parti all’operazione negoziale, risultante dal valore della transazione, ovvero dalla misura del corrispettivo pattuito in favore del calciatore.
Nel caso in esame, posto che il compenso è stato pattuito dalle parti a forfait, senza, dunque, parametrazione al valore della transazione né al corrispettivo in favore del calciatore, il Collegio sarebbe chiamato ad operare la riduzione in via equitativa del compenso dell’agente senza altro valore di riferimento che lo stesso compenso di cui è chiesta la riduzione, sconfinando, quindi, in un’indebita ingerenza rispetto all’autonomia negoziale delle parti.
3) Non merita accoglimento neppure la seconda eccezione nel merito in ordine alla “eccessiva onerosità sopravvenuta della prestazione ai sensi dell’art. 1467 c.c.”. per le seguenti ragioni.
La risoluzione per eccessiva onerosità sopravvenuta, com’è noto, necessita della ricorrenza del presupposto, tra gli altri, che l’eccessiva onerosità dipenda da avvenimenti straordinari e imprevedibili, alla luce del giudizio che ex ante, sulla base dell’ordinaria diligenza ovvero della diligenza qualificata, a seconda del caso in concreto, la parte avrebbe ritenuto di formulare per cautelarsi nello stipulare il contratto.
La prestazione cui la società intimata collega l’eccezione in esame è di natura squisitamente pecuniaria; essa discende dall’accordo delle parti in ordine alla postergazione del termine dell’adempimento rispetto all’esecuzione della prestazione da parte dell’agente con la rateizzazione dell’importo dovuto in tre tranches, scadenti in data successiva al termine finale del contratto di mandato.
Parte intimata espone due circostanze sopravvenute che fonderebbero l’eccessiva onerosità della prestazione a suo carico, consistenti nella mutata compagine sociale e nella retrocessione alla serie D all’esito della stagione sportiva 2021/2022.
Entrambe le circostanze suddette non appaiono valide a fondare la predetta eccezione giacché non presentano i caratteri della straordinarietà e imprevedibilità che, come sopra detto, costituiscono presupposti per l’operatività della risoluzione per eccessiva onerosità.
Il mutamento della compagine sociale per effetto della cessione delle quote da parte del precedente proprietario ad un nuovo proprietario è un fatto che rientra nell’alea normale delle vicende societarie, e, d’altra parte, può ascriversi alla volontà della stessa società che ne lamenta oggi le ricadute economiche nei termini di eccessiva onerosità.
La retrocessione di categoria è, anch’essa, una vicenda che rientra nell’alea normale dell’esercizio dell’attività sportiva in forma associata, peraltro prevista proprio dalle carte federali, e che, dunque,
non può riferirsi ad evento straordinario e imprevedibile tale da giustificare il venir meno dell’obbligazione pecuniaria a carico dell’intimata.
Occorre, in proposito, porre una distinzione concettuale tra il caso in esame, nel quale, come sopra detto, il contratto di mandato ha avuto cessazione per decorrenza del termine di durata e sia residuata, dopo tale termine, soltanto la prestazione a carico dell’assistito riferita comunque all’annualità in cui il contratto è stato sottoscritto, e le diverse ipotesi contemplate dall’art. 21, commi 13 e 14, del Regolamento agenti sportivi FIGC, nelle quali la retrocessione viene presa in considerazione quale giusta causa di risoluzione ex lege.
L’art. 21, co. 13, dispone, com’è noto, che “Il mandato sottoscritto tra un calciatore non professionista e un agente sportivo cessa automaticamente qualora entro gli otto mesi successivi alla sottoscrizione del mandato medesimo, il calciatore non acquisisca lo status di professionista. Parimenti accade nel caso in cui il calciatore perda lo status di professionista e non lo riacquisisca nel medesimo termine”. Al comma successivo è detto che “In caso di retrocessione della società di appartenenza del calciatore dalla categoria professionistica a quella dilettantistica, fatto salvo quanto previsto dal precedente comma 13, nessun corrispettivo è dovuto all’agente sportivo relativamente alle annualità contrattuali successive alla retrocessione”.
Il legislatore federale ha, quindi, stabilito un collegamento imprescindibile tra lo status di professionista del soggetto assistito ed il diritto al compenso in favore dell’agente, cosicché il mandato, se ancora efficace, debba cessare automaticamente i suoi effetti ed i compensi riferiti alle annualità contrattuali successive alla perdita dello status di professionista non siano più dovuti.
Nel caso in specie non ricorrono le condizioni previste nelle due norme sopra richiamate poiché, come sopra detto, da un lato il mandato era già cessato al momento della retrocessione e, dall’altro, il compenso che fonda la pretesa creditizia è riferito alla stagione sportiva 2021/2022, all’esito della quale è intercorsa la retrocessione, e l’ultima rata è scadente al termine della stessa stagione.
P.Q.M.
Il Collegio, definitivamente pronunciando, all'unanimità:
- accoglie l’eccezione di parte intimata di intervenuta decadenza rispetto alla domanda di pagamento della prima rata con scadenza il 30 novembre 2021 dell’importo di euro 10.000,00;
- rigetta le eccezioni nel merito e, per l’effetto, condanna la società U.S. 1913 Seregno Calcio
S.r.L. al pagamento della seconda rata con scadenza il 30 aprile 2022 dell’importo di euro 110.000,00, oltre interessi, IVA e CPA come per legge;
- liquida le spese legali nella misura di € 1.500,00, oltre accessori di legge, e, in ragione della parziale soccombenza, dispone la loro compensazione nella misura di un terzo (1/3) e condanna l’intimata U.S. Seregno Calcio S.r.l., alla refusione, in favore della Football Trade S.r.l., delle medesime spese legali, nella rimanente misura dei due terzi (2/3), pari ad € 1.000,00, oltre accessori di legge;
- stabilisce rispettivamente nella misura di 1/3 a carico di Football Trade S.r.L. e di 2/3 a carico della U.S. 1913 Seregno Calcio S.r.L., col vincolo della solidarietà e salvo rivalsa, il pagamento in favore del Collegio Arbitrale degli onorari all'uopo previsti (punto 2.b.2.1 della Tabella), liquidati in complessivi € 12.000,00, così ripartiti: al Presidente € 4.800,00 e, a ciascun Arbitro, € 3.600,00, oltre IVA e CPA nella misura di legge, se dovuti, e così nella specie:
a carico della istante Football Trade S.r.l., salvo il vincolo di solidarietà con diritto di rivalsa in favore della parte diligente, il pagamento dei suddetti onorari nella misura di € 4.000,00, così ripartiti: al Presidente € 1.600,00 oltre IVA e CPA, se dovuti; a ciascun Arbitro € 1.200,00 oltre IVA e CPA, se dovuti;
a carico della intimata U.S. Seregno Calcio S.r.l., salvo il vincolo di solidarietà con diritto di rivalsa in favore della parte diligente, il pagamento dei suddetti onorari nella misura di € 8.000,00, così ripartiti: al Presidente € 3.200,00 oltre IVA e CPA, se dovuti; a ciascun Arbitro € 2.400,00 oltre IVA e CPA, se dovuti;
- stabilisce rispettivamente nella misura di 1/3 a carico di Football Trade S.r.L. e di 2/3 a carico della U.S. 1913 Seregno Calcio S.r.L., col vincolo della solidarietà e salvo rivalsa, il pagamento, in favore del CONI, delle spese generali di cui al punto 2.b.2.2, lettera b), della Tabella, pari ad € 1.200,00, e così nella specie:
a carico della istante Football Trade S.r.l., salvo il vincolo di solidarietà con diritto di rivalsa in favore della parte diligente, il pagamento delle suddette spese generali in favore del CONI nella misura di € 400,00;
a carico della intimata U.S. Seregno Calcio S.r.l., salvo il vincolo di solidarietà con diritto di rivalsa in favore della parte diligente, il pagamento delle suddette spese generali in favore del CONI nella misura di € 800,00.
Dispone la comunicazione del presente lodo alle parti tramite i loro difensori anche con il mezzo della posta elettronica.
Così deciso nella sede arbitrale di Roma, in data 28 luglio 2022.
Il Presidente
X.xx Xxxxx Xxxxxxx Xxxxxxx, 2 agosto 2022
L’Arbitro
X.xx Xxxxxxx Xxxxxxxxx Busto Arsizio, 2 agosto 2022
L'Arbitro
X.xx Xxxxxxx Xxxxxxx Xxxx, 2 agosto 2022
Depositato in Roma, presso la Segreteria del Collegio, in data 3 agosto 2022. La Segreteria del Collegio di Garanzia dello Sport