Contract
10.2.01
1° gennaio 2020
Regolamento comunale per la fornitura di energia elettrica
Indice
DISPOSIZIONI GENERALI 1
1. Definizioni 1
2. Scopo e campo di applicazione 2
3. Compiti dell’Azienda 3
4. Basi giuridiche 3
5. Comprensorio 3
6. Approvvigionamento 3
IMPIANTI E INFRASTRUTTURE 3
7. Rete e linee di distribuzione dell’Azienda 3
TIPOLOGIA DI CLIENTI E DI FORNITURA 4
8. Consumatori fissi finali 4
9. Consumatori liberi finali 4
10. Consumatori liberi finali con servizio universale 4
CONDIZIONI TECNICHE 4
11. Norme di qualità e sicurezza 4
12. Utilizzo della fornitura 4
13. Utilizzo della rete e limite della proprietà privata 5
14. Apparecchi ammessi 5
15. Condizionamento termico 5
16. Allacciamenti di cantiere 6
FORNITURA DI ENERGIA 6
17. Condizioni di fornitura 6
18. Cessione di energia e produttori indipendenti 6
19. Energia suppletiva (di soccorso) 6
ASPETTI AMMINISTRATIVI 7
20. Richiesta e disdetta di fornitura 7
21. Richieste di modifica e trasferimento 7
22. Debitore nei confronti dell’Azienda 7
LIMITAZIONI E SOSPENSIONE DELLA FORNITURA 8
23. Principio: regolarità della fornitura 8
24. Interruzioni d’esercizio della rete 8
25. Sospensioni per singoli Clienti 8
26. Esclusione di responsabilità e di indennizzo 9
27. Obblighi del Cliente 9
SISTEMA DI CONTEGGIO DELL’ENERGIA 9
28. Proprietà, manutenzione, sostituzione 9
29. Tipologie di sistemi di conteggio dell’energia (contatori) 10
30. Misura dell’energia 10
31. Verifiche 10
32. Errori di misura 11
33. Impianti interni 11
ASPETTI FINANZIARI 12
34. Tariffe e prezzi di fornitura 12
35. Tariffa forfait 12
36. Rimunerazione energia produttori indipendenti 12
37. Fatture e pagamenti 12
38. Debitore nei confronti dell’Azienda 13
39. Procedura d’incasso ed esecutiva 13
40. Ripristino del normale contatore 13
41. Cauzione: definizione generale 14
42. Cauzione per commerci, servizi, industrie, enti pubblici 14
43. Cauzione per privati (economie domestiche) 14
44. Cauzione per altre prestazioni/servizi/prodotti 14
45. Cauzione e contatore a prepagamento 14
46. Cauzione: inadempienza 15
47. Restituzione della cauzione 15
48. Acquisizione cauzioni 15
49. Spese generali e costi amministrativi 15
50. Prestazioni diverse 16
ASPETTI LEGALI 17
51. Violazioni e abusi 17
52. Abusi di prelievo e/o tariffa 17
53. Contestazioni di ordine tecnico 17
54. Controversie in materia di tariffe e accesso alla rete 17
55. Diritto applicabile, tribunali ordinari e foro 17
DISPOSIZIONI FINALI 18
56. Approvazione 18
57. Entrata in vigore 18
Regolamento comunale per la fornitura di energia elettrica
DISPOSIZIONI GENERALI
1. Definizioni
1 AES/VSE: Associazione delle Aziende elettriche Svizzere che emana le raccomandazioni del settore elettrico (in particolare Balancing Concept Suisse, Distribution Code, Metering Code, Transmission Code).
2 Apparecchi calorici: impianti per la produzione di acqua calda sanitaria, di condizionamento termico di ambienti mediante elettricità, di forni industriali ad uso quotidiano i cui inserimenti sono effettuati dall’Azienda mediante telecomando. Oltre a questi è considerato apparecchio calorico anche la termopompa.
3 Azienda: s’intendono le Aziende Industriali di Mendrisio (AIM). L’Azienda ha la funzione di Gestore di rete, oppure di fornitore di energia elettrica o può rivestire entrambi i ruoli.
4 BT: bassa tensione (400/230V) corrispondente a LR7 (livello di rete 7).
5 Centro di consumo: ubicazione dell’esercizio di un Consumatore finale costituente un’unità economica e geografica, con un consumo annuo proprio effettivo, a prescindere dal fatto se dispone di uno o più punti di immissione e di prelievo.
6 Cliente: colui che intrattiene un rapporto commerciale con l’Azienda, debitore del pagamento della prestazione dei servizi di rete, e/o della fornitura di energia.
7 Comprensorio: territorio/zona in cui l’Azienda assicura la distribuzione.
8 Consumatore libero finale: Cliente che acquista energia elettrica per proprio uso, con un consumo annuo superiore a 100 MWh e che usufruisce del diritto d’accesso alla rete.
9 Consumatore libero finale con servizio universale: Consumatore finale con un consumo annuo superiore a 100 MWh che non esercita il diritto di libero accesso alla rete.
10 Consumatore fisso finale: Cliente che acquista energia elettrica per proprio uso e che non ha accesso libero alla rete in quanto non raggiunge il limite di consumo di 100 MWh annuo.
11 DPS: Dispositivo di protezione contro le sovracorrenti.
12 ElCom: Commissione federale dell’energia elettrica che sorveglia in particolare i prezzi del mercato elettrico vincolato e il rispetto del diritto di accesso alla rete dei consumatori liberi finali.
13 ESTI: Ispettorato federali degli impianti a corrente forte
14 Fornitore: ente che si occupa di approvvigionare in energia elettrica.
15 Gestore di rete: ente che gestisce il transito di energia attraverso le reti elettriche di sua proprietà.
16 kVA: unità di misura della potenza apparente allacciata (kilovoltampère).
17 LAEl: Legge sull’approvvigionamento elettrico (RS 734.7).
18 LEne: Legge federale sull’energia (RS.730.0).
19 LIE: Legge federale concernente gli impianti a corrente forte e a corrente debole (RS 734.0).
20 LPD: Legge federale sulla protezione dei dati (RS 235.1)
21 MT: media tensione 11 kV, corrispondente a LR5 (livello di rete 5)
22 MWh: unità di misura dell’energia (megawattora). 1 MWh = 1'000 kWh
23 NIBT: Norme impianti bassa tensione (SN 411000:2015)
24 OAEl: Ordinanza sull’approvvigionamento elettrico (RS 734.71).
25 OEne: Ordinanza sull’energia (RS 730.01).
26 OIBT: Ordinanza sugli impianti a bassa tensione (RS. 734.27).
27 OPBT: Ordinanza sui prodotti elettrici a bassa tensione (RS. 734.26).
28 ORNI: Ordinanza sulla protezione dalle radiazioni non ionizzanti (RS. 814.710).
29 PAE: Prescrizioni delle Aziende Elettriche (Svizzera italiana).
30 Produttore indipendente: chi produce elettricità per il proprio fabbisogno (autoconsumo) e/o che immette in rete l’energia prodotta.
31 Sistema di conteggio dell’energia: apparecchiature necessarie al conteggio dell’energia e all’eventuale trasmissione dei dati (quali ad esempio: contatori, trasformatori di misura, sistemi di telelettura e ricevitori di telecomando).
32 Swissgrid: Società nazionale che gestisce la rete di trasporto in alta e altissima tensione (LR1 – livello di rete 1). È l’ente accreditato per le garanzie di origine.
33 Transito: servizio di rete per il trasporto di energia.
2. Scopo e campo di applicazione
1 Il presente Regolamento per la fornitura di energia elettrica è applicabile a tutti i Clienti allacciati alla rete elettrica delle AIM.
2 Esso disciplina i rapporti tra l’Azienda e i Clienti nel campo della fornitura del servizio di rete e della fornitura di energia elettrica in particolare per quanto riguarda le modalità e condizioni di fornitura nonché gli aspetti finanziari (tariffe).
3 Esso è applicabile al consumatore libero finale con servizio universale, al consumatore libero finale e al consumatore fisso finale.
4 In particolare esso disciplina pure le modalità per l’Azienda di operare nella negoziazione di contratti di vendita di energia a consumatori liberi finali (vedi art. 34 paragrafo “Fornitura di energia: vendita energia a mercato a Clienti finali liberi”).
5 Per tutto quanto non specificatamente qui contemplato e previsto, fanno stato e sono dunque applicabili, gli altri Regolamenti (in particolare quello relativo agli allacciamenti), nonché le altre disposizioni e prescrizioni emanate dall’Azienda.
3. Compiti dell’Azienda
1 L’Azienda costruisce, gestisce e mantiene secondo lo stato dell’arte la rete di distribuzione di energia elettrica di sua proprietà, nel rispetto delle normative di legge applicabili.
2 L’Azienda si occupa altresì di fornire ai Clienti energia elettrica secondo quanto disposto dalle normative di legge applicabili.
3 L’Azienda promuove l’utilizzo razionale e parsimonioso dell’energia elettrica, nonché delle energie rinnovabili.
4. Basi giuridiche
1 Il presente Regolamento, le prescrizioni che ne derivano e le tariffe in vigore, come pure qualsiasi eventuale contratto particolare o accordo speciale, costituiscono le basi giuridiche delle relazioni tra l’Azienda e i suoi Clienti.
2 Restano riservate le normative internazionali, federali, cantonali e comunali applicabili in materia nonché le prescrizioni emanate dalla AES/VSE.
5. Comprensorio
1 Il presente Regolamento si applica al comprensorio geografico di distribuzione dell’Azienda. Il comprensorio geografico di distribuzione dell’Azienda è quello descritto all’art. 5 RLA-LAEl e relativo allegato.
2 Il perimetro della zona servita all’interno del comprensorio geografico di distribuzione coincide generalmente con quello delle zone edificabili del piano regolatore, all’interno del quale l’Azienda è tenuta di principio a fornire l’energia elettrica per legge o per convenzione.
3 Al di fuori delle zone edificabili (Piano regolatore) l’Azienda non è di regola tenuta a garantire l’accesso alla rete di distribuzione e a fornire l’energia. Restano riservati gli obblighi di fornitura imposti dalle normative federali e cantonali nonchè dagli artt. 5 e 7 LA-LAEL. Deroghe al di fuori delle zone edificabili sono di esclusiva competenza dell’Azienda, riservati i vincoli imposti dal diritto cantonale e federale.
6. Approvvigionamento
1 Per l’approvvigionamento in energia elettrica l’Azienda fa capo all’acquisto da terzi e/o può produrre in proprio.
IMPIANTI E INFRASTRUTTURE
7. Rete e linee di distribuzione dell’Azienda
1 La rete dell’Azienda comprende le linee di distribuzione, gli impianti di trasformazione, gli armadi di distribuzione, le linee di allacciamento, gli impianti di illuminazione pubblica e le relative linee di alimentazione, come pure le linee di teleazione, di telecomando e di telemisura.
2 Le linee di distribuzione sono parte dell’urbanizzazione dei fondi edificabili e ad esse sono raccordati: le cabine di trasformazione, gli armadi di distribuzione e le linee di allacciamento degli impianti dei Clienti.
TIPOLOGIA DI CLIENTI E DI FORNITURA
8. Consumatori fissi finali
1 A questi Clienti l’energia elettrica è erogata secondo le tariffe dell’Azienda (Servizio Universale) sotto il vincolo del presente Regolamento.
2 Nella prima fase della liberalizzazione del mercato elettrico questa categoria di consumatori non ha libero accesso alla rete e continua a ricevere energia dal suo gestore di rete locale (Azienda), senza la possibilità di scegliere un fornitore terzo.
9. Consumatori liberi finali
1 Si tratta di consumatori che hanno un consumo annuo registrato di almeno 100 MWh per centro di consumo e che hanno fatto valere il diritto di accesso alla rete e dunque di approvvigionarsi sul libero mercato.
10. Consumatori liberi finali con servizio universale
1 Si tratta di consumatori liberi finali con un consumo annuo di almeno 100 MWh che non hanno esercitato il loro diritto di libero accesso alla rete.
2 A questi Clienti l’energia elettrica è erogata secondo le tariffe dell’Azienda (Servizio Universale) sotto il vincolo del presente Regolamento e non da fornitore terzo.
CONDIZIONI TECNICHE
11. Norme di qualità e sicurezza
1 L’Azienda eroga i servizi di transito rete nel rispetto dei parametri fissati dalle norme applicabili in materia, con particolare riferimento alla qualità della tensione come pure alle misure di sicurezza da adottare nei confronti della propria rete, degli impianti interni e degli apparecchi ad essi allacciati.
2 Il transito dell’energia elettrica è limitato inoltre dalle condizioni del singolo allacciamento fondato a sua volta sulla capacità tecnica della rete. Si rimanda su questo punto al rispettivo Regolamento dell’Azienda (Regolamento per allacciamenti alla rete di distribuzione di energia elettrica).
12. Utilizzo della fornitura
1 Il Cliente è tenuto ad utilizzare l’energia secondo quanto notificato al momento della richiesta di fornitura (scopi previsti, potenza richiesta, ecc.). Eventuali modifiche in questo senso dovranno essere notificate preventivamente all’Azienda. Le condizioni tariffali di utilizzo rete e di acquisto dell’energia del Servizio Universale sono indicate sul sito internet dell’Azienda.
2 Ogni modifica di destinazione della fornitura o qualsiasi inserimento di nuovi apparecchi in circuiti destinati ad altri scopi dovrà essere comunicata immediatamente all’Azienda.
3 Ogni violazione dei capoversi precedenti verrà sanzionata secondo quanto disposto agli artt. 51 e seguenti del presente Regolamento.
13. Utilizzo della rete e limite della proprietà privata
1 L’Azienda decide il punto di collegamento alla rete, in particolare il luogo ed il livello di tensione.
2 Il punto di fornitura ed il limite di proprietà al livello di rete 7 (LR7), corrisponde ai morsetti d’ingresso del DPS d’introduzione nel quadro principale, come meglio indicato nello schema (vedi allegato no. 2, Regolamento per allacciamenti alla rete di distribuzione dell’energia elettrica).
3 Per gli impianti allacciati ai livelli di rete 5 (LR5), il limite di proprietà è definito in accordo con l’Azienda.
4 Se la potenza effettivamente prelevata dal Cliente supera quanto notificato al momento della richiesta di allacciamento, si applica il Regolamento per allacciamenti alla rete di distribuzione di energia elettrica dell’Azienda, nonché a titolo suppletivo, le disposizioni del Modello di mercato per l’energia elettrica – Svizzera, oltre alle disposizioni tecniche specifiche concernenti l’allacciamento, l’esercizio e l’utilizzo (Distribution Code).
14. Apparecchi ammessi
1 Il Cliente è autorizzato ad usare gli apparecchi ammessi dalle prescrizioni e ordinanze esecutive e relative norme applicabili al settore, purché adatti alle capacità delle reti di distribuzione e a condizione che il loro uso non provochi perturbazioni elettriche (in particolare oscillazioni e/o abbassamenti della tensione, armoniche) o un assorbimento anormale dei segnali di telecomando.
2 Gli apparecchi devono essere equipaggiati con dispositivi adatti a renderli insensibili a perturbazioni, presenti in rete entro i limiti tollerati. Gli apparecchi devono rispettare le condizioni dell'OPBT. I limiti di perturbazione tollerabili sono dati dalle normative e alle raccomandazioni tecniche in vigore.
3 I provvedimenti necessari per l'eliminazione degli inconvenienti dovuti all'inserimento di apparecchi non idonei oppure installati in modo inadeguato sono a carico del Cliente.
4 Qualora il fattore di potenza (consumo di energia reattiva in eccedenza) non raggiungesse il valore imposto dalle normative, il Cliente è tenuto a prendere tutti i provvedimenti necessari imposti dalle circostanze. In caso contrario l’Azienda ha il diritto di fissare condizioni tecniche e di fatturare l’energia reattiva secondo il proprio tariffario pubblicato sul sito dell’Azienda.
5 In caso di dubbio è compito del Cliente preventivamente informarsi presso l’Azienda in merito alle possibilità ed alle condizioni di installazione dei propri apparecchi. L’Azienda può rifiutare l’autorizzazione all’installazione degli apparecchi non rispondenti alle summenzionate condizioni.
15. Condizionamento termico
1 L'allacciamento di impianti elettrici per il condizionamento termico (riscaldamento diretto, ad accumulazione o a pompa di calore, impianti di climatizzazione, piscine, saune, ecc.) è soggetto ad autorizzazione delle Autorità cantonali preposte secondo la relativa procedura e dell’Azienda.
2 La domanda di autorizzazione da inoltrare all’Azienda deve essere allestita come indicato nelle PAE.
3 L’Azienda rilascia l’autorizzazione non appena possibile con l’indicazione delle eventuali condizioni specifiche di utilizzo (fasce orarie, modalità di avviamento o altro).
È facoltà dell’Azienda rifiutare la predetta autorizzazione allorquando:
• la disponibilità della rete di distribuzione non è confacente all’installazione dell’impianto del Cliente;
• il Cliente non ha provveduto a richiedere ed ottenere la specifica autorizzazione rilasciata dalle Autorità cantonali competenti;
• per motivi di ordine tecnico, economico o di interesse generale che impongono limitazioni all'uso di energia elettrica.
16. Allacciamenti di cantiere
1 Qualora gli allacciamenti di cantiere provochino disturbi agli altri Clienti, in particolare con oscillazioni e/o abbassamenti di tensione, è facoltà dell’Azienda interrompere l’erogazione di energia. Prima di procedere in tal senso le parti cercheranno una soluzione tecnica al problema.
FORNITURA DI ENERGIA
17. Condizioni di fornitura
1 L’Azienda fornirà energia elettrica al Cliente nei comprensori di cui all’articolo 5 e sulla base del presente Regolamento nel limite delle proprie possibilità tecniche, giuridiche ed economiche relative alla costruzione, all'ampliamento, al mantenimento dei propri impianti, per quanto detto limite sia conciliabile con il diritto cantonale e federale, e alle vigenti condizioni tariffarie.
18. Cessione di energia e produttori indipendenti
1 Salvo autorizzazione esplicita dell’Azienda, il Cliente e i Produttori indipendenti non hanno il diritto di vendere/cedere energia a terzi, fatta riserva per i casi previsti dalle normative applicabili al settore.
19. Energia suppletiva (di soccorso)
1 Se il Cliente utilizza la rete dell’Azienda senza che la copertura del suo fabbisogno sia assicurata da contratti di fornitura di energia validi ed efficaci stipulati con Fornitori terzi, entra automaticamente in vigore un contratto tacito di fornitura di energia suppletiva (di soccorso) con l’Azienda o con un Fornitore terzo designato dall’Azienda.
2 È ritenuta pure fornitura di energia suppletiva (di soccorso) la situazione in cui il Cliente, allacciato alla rete dell’Azienda, si vedesse sospesa o in altro modo limitata da parte del Fornitore terzo la prestazione di fornitura in energia elettrica per qualsiasi motivo (in particolare fallimento, insolvibilità del Cliente, problemi legati al mercato elettrico).
3 Diritti e obblighi del Cliente, in caso di soppressione o limitazione della fornitura di elettricità da parte del Fornitore terzo prescelto verranno regolamentati secondo i disposti di legge e le raccomandazioni del settore.
4 Nei casi di fornitura di energia suppletiva (di soccorso), l’Azienda (oppure un Fornitore terzo da essa designato), provvederà automaticamente alla fornitura di energia elettrica al Cliente al quale verrà applicato un prezzo secondo le regole del mercato.
ASPETTI AMMINISTRATIVI
20. Richiesta e disdetta di fornitura
1 I consumatori fissi finali e finali con servizio universale devono richiedere o disdire la fornitura con le modalità delle richieste di modifica e trasferimento di cui all’articolo 21.
2 Per i consumatori liberi finali le modalità di disdetta sono quelle previste dai disposti di legge applicabili al settore, nonché dagli accordi specifici conclusi con l’Azienda.
3 Per i nuovi Clienti la richiesta di fornitura deve essere inoltrata secondo i disposti dell’articolo 21.
21. Richieste di modifica e trasferimento
1 La richiesta di fornitura di energia elettrica, rispettivamente la disdetta, richieste di modifica e trasferimento, devono essere effettuate tramite domanda scritta, i relativi formulari sono da richiedere all’Azienda allo sportello, oppure via e-mail o possono essere scaricati dal sito dell’Azienda. In casi specifici l’Azienda può richiedere una conferma scritta da parte del Cliente.
2 La richiesta dovrà indicare:
• il nominativo del Cliente;
• l’indirizzo di fatturazione;
• l’oggetto (punto di fornitura);
• la data desiderata per l’attivazione, la disattivazione, il trasferimento o la modifica.
3 Qualsiasi cambiamento dei dati forniti dal Cliente al momento della richiesta deve essere notificato immediatamente all’Azienda. I costi causati all’Azienda dalla mancata comunicazione sono posti a carico del Cliente, secondo quando previsto dall’art. 49 del presente Regolamento.
4 Il Cliente dovrà notificare le richieste di cui sopra con almeno 5 (cinque) giorni lavorativi di preavviso. L’Azienda provvederà di regola ad evaderle con decorrenza dal 6° (sesto) giorno lavorativo.
5 Se il Cliente chiede un intervento d’urgenza dell’Azienda (in deroga al termine di preavviso di 5 (cinque) giorni oppure fuori dagli orari usuali lavorativi), si assumerà i costi aggiuntivi derivanti, indicati all’art. 49 del presente Regolamento.
22. Debitore nei confronti dell’Azienda
1 Debitore nei confronti dell’Azienda è colui che richiede la fornitura di energia sino al momento in cui ha effetto la disdetta. Il Cliente è tenuto al pagamento di tutti gli scoperti fino alla lettura finale del contatore da parte dell’Azienda. Le conseguenze finanziarie della mancata comunicazione della disdetta sono poste a carico del Cliente, secondo quanto stabilito nel capitolo IX Aspetti finanziari.
2 In casi particolari, quali appartamenti di vacanza o appartamenti i cui inquilini cambiano frequentemente, l’Azienda può designare quale Cliente, rispettivamente debitore, il proprietario dell’immobile o la relativa Amministrazione.
3 Il proprietario dell’immobile allacciato è responsabile nei confronti dell’Azienda del consumo di energia concernente locali non affittati o impianti non utilizzati, come pure di eventuali perdite patite dall'Azienda per mancata o intempestiva comunicazione della partenza dei propri inquilini.
LIMITAZIONI E SOSPENSIONE DELLA FORNITURA
23. Principio: regolarità della fornitura
1 Il transito e la fornitura di energia avvengono generalmente senza interruzioni, nei limiti delle tolleranze indicati dalle normative internazionali in particolare per la tensione e la frequenza, riservate le eccezioni indicate negli artt. seguenti.
2 Per la gestione del carico della rete, l’Azienda è autorizzata a disinserire temporaneamente determinate categorie di apparecchi gestiti con telecomando.
24. Interruzioni d’esercizio della rete
1 L’Azienda ha il diritto di limitare o sospendere totalmente la fornitura di energia elettrica in particolare nei seguenti casi:
a) forza maggiore: eventi naturali, pericolo di guerra, disordini interni, scioperi, sabotaggi, ecc.;
b) eventi straordinari: incendi, inondazioni, esondazioni, scariche atmosferiche, vento, neve, gelo, siccità, perturbazioni, sovraccarico della rete, caduta alberi, ecc.;
c) attività legate all’esercizio: quali lavori di riparazione, manutenzioni e ampliamento degli impianti;
d) disturbi dell’esercizio (in particolare guasti);
e) penuria di energia: allo scopo di assicurare l'approvvigionamento generale del paese o riduzioni della produzione;
f) mancata o limitata erogazione da parte del fornitore a monte;
g) imposizione delle Autorità nazionali competenti (contingentamento);
h) distacco automatico del carico per bassa frequenza: è tale la disconnessione automatica di un comprensorio da parte di Swissgrid per mantenere la stabilità della rete elettrica internazionale/nazionale.
2 Nei casi sopradescritti i produttori indipendenti dovranno provvedere al disinserimento automatico dei propri impianti di produzione dalla rete dell’Azienda. L’esclusione di responsabilità dell’Azienda per eventuali danni e/o indennizzi e richieste di perdite di guadagno nei confronti dei produttori è prevista all’art. 26.
3 L’Azienda tiene conto, in simili casi e nella misura del possibile, dei bisogni dei Clienti.
4 Le interruzioni o restrizioni prevedibili vengono di regola comunicate per tempo alla Clientela attraverso i mezzi più appropriati.
25. Sospensioni per singoli Clienti
1 Oltre che nei casi già citati, l’Azienda si riserva il diritto di sospendere la fornitura di energia, con preavviso scritto (se la situazione non esige un intervento immediato), quando il Cliente o chi per esso:
a) utilizza impianti o apparecchi che non corrispondono alle prescrizioni vigenti, provocando in particolare disturbi sulla rete quali variazioni di tensione, di frequenza o armoniche al di là dei limiti consentiti dalle normative del settore;
b) sottrae o consuma illecitamente energia elettrica contravvenendo alla legge ed alle tariffe;
c) rifiuta o rende impossibile agli incaricati dell’Azienda l’accesso alle installazioni elettriche;
d) non ottempera alle richieste di pagamento delle fatture scoperte;
e) non presenta la cauzione richiesta;
f) non si attiene alle prescrizioni del presente Regolamento.
2 Gli incaricati dell’Azienda hanno il diritto di mettere fuori servizio o di piombare anche senza avvertimento alcuno, qualsiasi apparecchio o impianto difettoso e tale da presentare rischi di incendio o da mettere in pericolo persone e cose. In questa evenienza l’Azienda comunica successivamente con un rapporto scritto al Cliente e al proprietario dell’immobile le ragioni dell’avvenuto intervento e le modifiche richieste.
3 In caso di mancato pagamento delle fatture scoperte oppure di mancato pagamento della cauzione richiesta, l’Azienda è autorizzata a istallare presso il cliente un contatore a prepagamento (si veda l'art. 39), riservata la procedura esecutiva di cui all’art. 39.
26. Esclusione di responsabilità e di indennizzo
1 È esclusa ogni responsabilità dell’Azienda e/o richiesta di indennizzo da parte di Clienti e produttori indipendenti a seguito di interruzioni e/o limitazioni e sospensioni della fornitura di energia per i casi indicati negli artt. 24 e 25, nonché dal suo ripristino, che dovessero comportare danni a persone, a cose materiali ed immateriali e danni patrimoniali o di qualsiasi altro genere, sia diretti che indiretti.
27. Obblighi del Cliente
1 Il Cliente è tenuto a prendere tutti i provvedimenti imposti dalle circostanze atti a evitare danni diretti e indiretti a persone e cose, che potrebbero essere causati dall'interruzione/sospensione parziale o totale o dal ritorno improvviso della tensione, come pure da oscillazioni anormali della tensione, della frequenza o delle armoniche.
2 I Clienti con impianti di produzione propria devono provvedere affinché, in caso di interruzione di corrente o sospensione nella rete dell’Azienda, gli stessi vengano automaticamente disinseriti e non possano venire riallacciati prima del reinserimento della tensione nella rete dell’Azienda.
SISTEMA DI CONTEGGIO DELL’ENERGIA
28. Proprietà, manutenzione, sostituzione
1 A tutti i Clienti allacciati alla rete dell’Azienda viene predisposto di regola un sistema di conteggio dell’energia per la misura dei loro consumi.
2 Gli impianti di tutti i consumatori liberi finali che esercitano il loro diritto di accesso alla rete e i produttori con una potenza allacciata superiore a 00 xXX xxxxxx, xx applicazione dell’OAEl, essere muniti per il tramite dell’Azienda, di un dispositivo per la misurazione del profilo di carico con trasmissione automatica dei dati. Per tale trasmissione i Clienti dovranno permettere all’Azienda di allestire le necessarie predisposizioni per la telecomunicazione sulle loro proprietà.
3 Tutti i sistemi di conteggio dell’energia vengono forniti dall’Azienda e restano di sua proprietà. La manutenzione e la sostituzione per fondati motivi di tali sistemi di conteggio vengono eseguite dall’Azienda che se ne assume le relative spese.
4 Solo gli incaricati dell’Azienda sono autorizzati ad agire sui sistemi di conteggio dell’energia, come pure sui sigilli apposti agli stessi. Essi sono gli unici autorizzati ad attivare o ad interrompere la fornitura di energia mediante la posa o lo smontaggio di tali sistemi di conteggio.
5 Chiunque manomette i sistemi di conteggio dell’energia dell’Azienda o i sigilli da essa apposti è ritenuto responsabile del danno arrecato e ne sopporta le spese di revisione, di taratura e il costo dell’energia sottratta. L’Azienda può denunciare l’autore alle competenti Autorità giudiziarie.
6 I costi relativi al sistema di conteggio dell’energia prodotta rispettivamente immessa in rete e i costi per la messa a disposizione dei dati di misurazione, sono fatturati al produttore secondo l’art. 49 del presente Regolamento.
7 Per ulteriori dettagli si rinvia all’apposito tariffario pubblicato sul sito dell’Azienda per la rimunerazione e i costi dei produttori indipendenti, allo specifico Regolamento per allacciamenti alla rete di distribuzione dell’energia elettrica e alle normative applicabili in materia.
29. Tipologie di sistemi di conteggio dell’energia (contatori)
1 Contatore standard: rileva il consumo (fatturato secondo le tariffe o i contratti vigenti); il contatore può anche essere di tipo bidirezionale nel caso di Cliente praticante l’autoconsumo.
2 Contatore a prepagamento: utilizzato per casi speciali decisi dall’Azienda, prevede un importo a credito sul quale verrà computato il consumo e gli eventuali scoperti per consumi passati secondo quanto previsto all’art. 45 del presente Regolamento. Per questo tipo di contatore l’Azienda preleva una tassa definita all’art. 49 del presente Regolamento.
3 Il contatore con misura della curva di carico viene utilizzato per:
• Clienti liberi finali;
• per i Produttori indipendenti con potenza allacciata superiore a 30 kVA;
• oppure nei casi decisi dall’Azienda.
4 I costi ricorrenti per la trasmissione dati sono regolati all’art. 49 del presente Regolamento. L’allestimento della trasmissione dei dati è di regola approntato dall’Azienda; in casi particolari al Cliente verrà chiesto di mettere a disposizione dell’Azienda un collegamento idoneo alla trasmissione dei dati.
5 L’Azienda non concede di regola contatori in derivazione per un sotto conteggio.
30. Misura dell’energia
1 Per la determinazione del consumo di energia fa stato unicamente l’indicazione dei contatori ufficiali forniti dall’Azienda.
2 La lettura dei contatori ufficiali viene eseguita periodicamente da un incaricato dell’Azienda o tramite telelettura. Se il Cliente richiede una lettura straordinaria non prevista dall’Azienda, i costi derivanti sono a suo carico.
3 In taluni casi il Cliente può essere invitato a leggere lui stesso i contatori e a comunicarne i dati all’Azienda (autolettura).
31. Verifiche
1 I sistemi di conteggio dell’energia forniti dall’Azienda rispettano le normative in vigore e vengono regolarmente verificati secondo i disposti di legge.
2 I sistemi di conteggio dell’energia devono essere accessibili e rilevabili ai fini delle verifiche di cui al punto precedente. In caso di inaccessibilità al contatore l’Azienda si riserva di fatturare i costi supplementari causati dal Cliente, secondo quanto previsto dall’art. 49 del presente Regolamento.
3 Il Cliente deve immediatamente segnalare all’Azienda qualsiasi presunta irregolarità di funzionamento dei sistemi di conteggio dell’energia.
4 In caso di contestazioni relative ai sistemi di conteggio dell’energia, il Cliente può richiedere che gli stessi vengano verificati presso una stazione di taratura ufficiale. L’Ufficio federale di metrologia decide sulla base delle verifiche quanto alle contestazioni formulate.
5 Le spese di verifica, comprese quelle di smontaggio e montaggio dei contatori, sono a carico della parte soccombente.
32. Errori di misura
1 Errori di misura dell'energia elettrica dovuti a connessioni errate o cattivo funzionamento degli apparecchi sono corretti sulla base del consumo del periodo corrispondente degli anni precedenti, tenuto conto di eventuali modifiche intervenute nel frattempo nell'impianto interno e nella sua utilizzazione.
2 Se, in base ad una nuova taratura, si constata che l'inesattezza di un apparecchio di misura supera la tolleranza legale, il consumo effettivo viene stabilito in base alla percentuale di errore accertata.
3 Se è possibile stabilire esattamente o concordare l'ammontare dell'errore e la sua durata, la rettifica si estende a tutto il periodo di funzionamento difettoso con decorrenza dall’accertamento del difetto e/o dell’errore, ritenuto un massimo di 5 (cinque) anni retroattivi dalla richiesta.
4 Se l'inizio della disfunzione non può essere stabilito, la correzione si estende unicamente al periodo di fatturazione contestato, ritenuto un massimo di 5 (cinque) anni retroattivi dal giorno della richiesta.
5 Il Cliente non può richiedere una riduzione del consumo registrato a seguito di perdite dovute a difetti dell'impianto interno quali ad esempio il circuito a terra, il corto circuito, il consumo dovuto ad allacciamenti abusivi sull’impianto da parte di terzi o per casi affini.
6 Per tutto quanto non previsto dal presente art. 32 in relazione alla determinazione dei valori sostitutivi in caso di dati di lettura mancanti o manifestatamente errati, fanno stato le raccomandazioni e prescrizioni applicabili al settore elettrico.
33. Impianti interni
1 Limite di proprietà. L’impianto interno costituisce l’impianto del Cliente e/o del proprietario. Conformemente all’OIBT l’impianto interno inizia dai morsetti d’entrata del DPS d’allacciamento. Per ulteriori dettagli si rinvia al Regolamento.
2 Stato della tecnica. Gli impianti interni devono essere eseguiti e mantenuti conformemente all’OIBT e alle prescrizioni e normative tecniche del settore. I proprietari degli impianti interni sono responsabili degli stessi e pertanto tenuti a mantenerli costantemente in buono stato e a far riparare immediatamente qualsiasi difetto constatato in apparecchi o in parti di essi.
3 Accesso agli impianti interni, consegna chiavi. Gli incaricati dell’Azienda devono poter accedere agli impianti interni degli stabili per casi urgenti e fondati motivi in ogni momento, per casi ordinari (il controllo delle installazioni, degli apparecchi, lettura dei contatori, ecc.) di regola negli orari d’ufficio. Laddove si rendesse necessario, il Cliente è invitato a consegnare le chiavi all’Azienda per favorire l’accesso ai locali tecnici. In caso di impedimento all’accesso, l’Azienda si riserva di fatturare al Cliente i costi di trasferta supplementare.
4 Predisposizione impianti. Il Proprietario degli impianti interni è responsabile affinché i dispositivi che necessitano di una predisposizione supplementare, siano adeguatamente realizzati (in particolare per doppia tariffa e per blocco apparecchiature).
ASPETTI FINANZIARI
34. Tariffe e prezzi di fornitura
1 Le tariffe si compongono di tre elementi:
a) utilizzo della rete (transito);
b) fornitura di energia;
c) tasse e contributi di legge.
2 Utilizzo della rete: tariffe di transito. Le singole tariffe di transito sono disciplinate dal diritto federale e dalle direttive ElCom, sono pubblicate sul sito dell’Azienda nell’apposito tariffario e si applicano ai consumatori finali con servizio universale e ai consumatori liberi finali.
3 Fornitura di energia: tariffe del servizio universale. Le singole tariffe della fornitura di energia (servizio universale) sono disciplinate dal diritto federale e dalle direttive ElCom, sono pubblicate sul sito dell’Azienda e si applicano ai consumatori finali con servizio universale.
4 Fornitura di energia: vendita energia a mercato a Clienti finali liberi. La Direzione dell’Azienda, in ossequio dell’art. 9 LOC e dell’art. 53 cpv. 4 del Regolamento comunale ha facoltà di negoziare e stipulare contratti a mercato di fornitura di energia con singoli Clienti finali liberi; il margine massimo permesso è quello del Servizio Universale.
5 Tasse e contributi di legge. Sono componenti tariffarie su cui l’Azienda non ha nessuna competenza decisionale, stabilite da altre leggi e pure definite nell’apposito tariffario pubblicato sul sito dell’Azienda e si applicano a tutti i consumatori finali collegati alla rete dell’Azienda.
35. Tariffa forfait
1 Si tratta di allacciamenti monofase in cui la messa in opera di un impianto di misura (contatore) risulta improponibile, difficoltosa e/o sproporzionata al tipo di impianto. Il carico allacciato è accertato con precisione, non può superare i 500 W di potenza e non esiste alcuna possibilità che tale carico possa essere modificato.
2 La fatturazione avviene sulla base dei kWh annui equivalenti.
3 I kWh annui equivalenti di un tale allacciamento sono calcolati moltiplicando la potenza accertata istallata per 24 ore per 365 giorni e la classe tariffale applicabile (per rete e energia) è quella degli allacciamenti sotto i 30 kVA (giusta l’art. 18 cpv. 2 OAEl), pubblicata sul sito dell’Azienda.
36. Rimunerazione energia produttori indipendenti
1 L’energia generata da produttori indipendenti secondo la Legge sull’energia e relative Ordinanze, è ripresa secondo i parametri di prezzo previsti dalle predette normative.
2 Le tariffe applicabili sono pubblicate sul sito dell’Azienda.
37. Fatture e pagamenti
1 Le fatture vengono inviate ai Clienti a intervalli regolari fissati dall’Azienda e indicheranno gli elementi tariffali previsti dalle normative applicabili al settore elettrico.
2 Le fatture devono essere pagate entro e non oltre la scadenza indicata sulle stesse.
3 È facoltà dell’Azienda richiedere, fra una lettura e l'altra, acconti calcolati in base al probabile consumo, che si fonda, laddove possibile, sui consumi accertati degli anni precedenti.
4 L’Azienda ha inoltre il diritto di posare contatori a prepagamento o di prevedere piani rateali di pagamento, applicando le tasse previste dalla relativa ordinanza.
5 L’Azienda, qualora costatasse un errore di fatturazione o di calcolo, ha la facoltà di rettificare in ogni momento gli importi relativi con l’emissione di nuove fatture.
38. Debitore nei confronti dell’Azienda
1 È il Cliente allacciato alla rete di distribuzione che beneficia del transito come pure della fornitura del servizio universale o di energia a mercato con contratto stipulato con l’Azienda e sino al momento in cui ha effetto ed è efficace la disdetta.
2 Il Cliente è tenuto al pagamento di tutti gli scoperti fino alla lettura finale del contatore da parte dell’Azienda.
3 Le conseguenze finanziarie della mancata comunicazione della disdetta sono poste a carico del Cliente.
4 In casi particolari, quali appartamenti di vacanza o appartamenti in cui gli inquilini cambiano frequentemente, l’Azienda può designare quale Cliente, rispettivamente debitore, il proprietario dell’immobile o la relativa amministrazione.
39. Procedura d’incasso ed esecutiva
1 L’Azienda indirizza al Cliente in ritardo con il pagamento un sollecito scritto, intimandogli un nuovo termine di pagamento; scaduto tale termine sarà notificata una diffida di pagamento con la comminatoria che si procederà con l’istallazione di un contatore a prepagamento, una volta trascorso infruttuoso il termine della diffida. Le relative spese saranno a carico del Cliente, secondo quando previsto dall’art. 49 del presente Regolamento.
2 Scaduto il termine assegnato con la diffida, senza che il Cliente abbia proceduto al pagamento, rispettivamente senza aver esercitato la facoltà di reclamo/ricorso, l’Azienda procede con l’istallazione di un contatore a prepagamento (vedi anche art. 25). Rimane riservata la procedura esecutiva. Le relative spese saranno a carico del Cliente, secondo quando previsto dall’art. 49 del presente Regolamento.
3 Qualora si rendesse necessario inoltrare una procedura d'incasso del credito scoperto per via esecutiva e/o giudiziaria, rispettivamente la posa di un contatore a prepagamento, le spese derivanti saranno poste integralmente a carico del Cliente, secondo quando previsto dall’art. 49 del presente Regolamento.
40. Ripristino del normale contatore
1 Il ripristino del contatore normale può avvenire se sono ossequiate cumulativamente le seguenti condizioni:
• avvenuto pagamento integrale dello scoperto e delle spese della procedura di incasso, giudiziaria o in altro modo generate all’Azienda, incluse le spese generate dalla posa del contatore a prepagamento;
• avvenuto deposito di una cauzione equivalente di regola al probabile consumo di un semestre, ma al massimo a quello presumibile di un anno (si veda l'art. 41 e ss.).
41. Cauzione: definizione generale
1 In generale ai Clienti che richiedono la fornitura di energia elettrica e a garanzia delle prestazioni erogate, l’Azienda può inoltre richiedere il deposito di una cauzione equivalente di regola al probabile consumo di un semestre ma al massimo al presumibile consumo annuale.
2 In caso di modifica delle circostanze, è facoltà dell’Azienda procedere ad un aumento dell’importo della cauzione prelevata in precedenza (rimanendo comunque nell’ambito del limite massimo del cpv. 1).
3 La cauzione può essere prestata sotto forma di deposito in contanti o di fideiussione solidale di una banca sottoposta alla Legge federale sulle banche.
42. Cauzione per commerci, servizi, industrie, enti pubblici
1 Commerci, servizi, industrie e enti pubblici sono tenuti al versamento della cauzione.
2 In particolare sono tenuti al pagamento della cauzione società in nome collettivo, società anonime, società in accomandita per azioni o società a garanzia limitata, società cooperative, associazioni e fondazioni.
3 Sono inoltre tenuti a versare la cauzione i titolari di ditte individuali, società semplici e liberi professionisti.
4 È facoltà dell’Azienda di rinunciare alla cauzione allorquando il rischio di perdita dell’Azienda è minimo.
5 Possono essere inoltre esentati dal pagamento della cauzione enti pubblici (federali, cantonali, comunali) o società anonime a partecipazione maggioritaria di enti pubblici.
43. Cauzione per privati (economie domestiche)
1 Sono tenuti al versamento della cauzione di regola i Clienti:
• domiciliati fuori dal comprensorio dell’Azienda;
• notoriamente insolvibili o sulla cui solvibilità sussistono dubbi;
• condomini per i servizi comuni;
• stranieri senza permesso di domicilio (permesso di tipo C).
44. Cauzione per altre prestazioni/servizi/prodotti
1 Un Cliente può essere tenuto al pagamento di una cauzione per l’elettricità benché non sia in ritardo con il pagamento delle relative fatture, ma in quanto presenta un rischio di perdita, in particolare a seguito di reiterati mancati pagamenti per altre prestazioni fornite dall’Azienda.
45. Cauzione e contatore a prepagamento
1 Per fondati motivi l’Azienda può decidere di rinunciare alla richiesta di una cauzione in favore della posa di un contatore a prepagamento.
2 L’Azienda può altresì imporre la posa di un contatore a prepagamento anche qualora il Cliente abbia già versato la cauzione in particolare allorquando egli si trovi nuovamente in ritardo con i pagamenti.
3 Agli esercizi pubblici di principio viene richiesta la cauzione. In casi particolari viene posato il contatore a prepagamento all’inizio della fornitura.
46. Cauzione: inadempienza
1 Nei casi di inadempienza, l’Azienda può decidere la posa di un contatore a prepagamento (vedi anche art. 25).
47. Restituzione della cauzione
1 Di principio le cauzioni vengono restituite con la cessazione del rapporto commerciale, a condizione che non sussistano debiti nei confronti dell’Azienda.
2 Per fondati motivi e unicamente per i privati, è facoltà dell’Azienda decidere di restituire la cauzione prima della fine del contratto, previa richiesta motivata del Cliente.
48. Acquisizione cauzioni
1 Le cauzioni non ritirate dai Clienti alla cessazione del rapporto commerciale (in giacenza) restano depositate presso l’Azienda sino a nuovo avviso.
2 L’Azienda procederà in ogni tempo a restituire la cauzione, previa deduzione di eventuali scoperti, qualora venissero presentati documenti validi e ufficiali atti a comprovare l’avvenuto deposito nonché la legittimazione a richiedere la restituzione (per esempio certificati ereditari, ecc.).
49. Spese generali e costi amministrativi
1 Il tariffario è stabilito dal Municipio tramite apposita Ordinanza municipale, entro i limiti minimi e massimi indicati qui di seguito:
Pratiche amministrative | Minimo CHF | Massimo CHF |
Mutazione dati contratto con preavviso di almeno cinque giorni lavorativi | 30.- | 60.- |
Tassa di trapasso | 10.- | 30.- |
Supplemento mutazione dati contratto con preavviso inferiore a cinque giorni lavorativi | 10.- | 80.- |
Stampa copia bolletta | 10.- | 20.- |
Spese di gestione cauzione (fatturate alla restituzione/annullamento) | 20.- | 50.- |
Sollecito richiesta rapporti sicurezza RaSi | 0.- | 50.- |
Lettura supplementare contatore (Es. impedimento accesso contatore) | 0.- | 60.- |
Ogni altro certificato, dichiarazione, atto o informazione scritta | 0.- | 100.- |
Contatore a prepagamento | Minimo CHF | Massimo CHF |
Tassa contatore a prepagamento (CHF all’anno) | 80.- | 120.- |
Montaggio contatore a prepagamento | 0.- | 200- |
Smontaggio contatore a prepagamento | 0.- | 200.- |
Scheda supplementare contatore a prepagamento | 20.- | 40.- |
Procedure d’incasso | Minimo CHF | Massimo CHF |
Primo sollecito | 0.- | 5.- |
Secondo sollecito | 10.- | 20.- |
Diffida di pagamento | 20.- | 40.- |
Procedura esecutiva: per ogni atto esecutivo | 40.- | 60.- |
Interessi di mora dal 31 esimo giorno | 2% | 10% |
Costo rateizzazione (per piano rateale) | 20.- | 40.- |
Costo sollecito ordine LSV/DD inadempiuto | 20.- | 40.- |
Altre prestazioni | Minimo CHF | Massimo CHF |
Verifica qualità della rete | 250.- | 500.- |
2 I prezzi indicati nel presente tariffario non sono comprensivi di IVA né di ulteriori tasse o eventuali altri contributi di legge.
50. Prestazioni diverse
1 Altre prestazioni dell’Azienda non specificatamente indicate nel presente Regolamento, verranno fatturate a regia.
ASPETTI LEGALI
51. Violazioni e abusi
1 L’Azienda si riserva di procedere contro i contravventori al presente Regolamento a norma del diritto svizzero.
2 Restano riservate le disposizioni penali.
52. Abusi di prelievo e/o tariffa
1 Qualora il Cliente o chi per esso contravviene intenzionalmente alle disposizioni tariffali o inganna in qualsiasi altra forma l’Azienda, è tenuto a rimborsare l’importo sottratto compresi interessi e spese.
2 L’Azienda si riserva di denunciare il fatto all’Autorità penale e civile.
53. Contestazioni di ordine tecnico
1 Nei casi previsti dalla legge, ed in particolare nei casi controversi, l’Ispettorato federale degli impianti a corrente forte (ESTI) decide se un impianto soddisfa le prescrizioni dell’OIBT. La relativa decisione può essere impugnata davanti al Tribunale amministrativo federale.
2 Per tutti gli altri casi di contestazioni, dove la competenza dell’Ispettorato non è fissata dalla legge, si applicano gli artt. seguenti.
3 Tutti gli eventuali costi derivanti dalla contestazione saranno posti a carico della parte soccombente.
54. Controversie in materia di tariffe e accesso alla rete
1 Il Cliente che intende contestare le decisioni dell’Azienda può rivolgersi alla ElCom. In caso di controversia tra il Cliente e l’Azienda, l’ElCom decide:
• sull’accesso alla rete;
• sulle condizioni per la sua utilizzazione;
• sulle tariffe (di fornitura e di transito);
• sul livello di rete per l’allacciamento.
55. Diritto applicabile, tribunali ordinari e foro
1 Le contestazioni di ordine giuridico al di fuori di quelle di competenza di ElCom sono regolamentate dalle normative di diritto federale e cantonale e saranno risolte dalle istanze e dai Tribunali ordinari.
2 Foro competente per le contestazioni di natura civile è quello di Mendrisio.
DISPOSIZIONI FINALI
56. Approvazione
1 Il presente Regolamento ha validità con l’approvazione da parte di Municipio, Consiglio Comunale e Consiglio di Stato (Dipartimento delle Istituzioni, sezione Enti locali).
57. Entrata in vigore
1 Il presente Regolamento, approvato dal Municipio di Mendrisio il 16 luglio 2019, con risoluzione no. 10496, dal Consiglio Comunale di Mendrisio il 7 ottobre 2019 e dal Dipartimento delle Istituzioni, Sezione Enti Locali il 18 dicembre 2019 (151-RE-15362), entra in vigore il 1° gennaio 2020.
2 Lo stesso sostituisce e annulla ogni precedente disposizione in materia.