Contract
1. Premessa
1.1. Lo schema di contratto
Lo schema di contratto, del quale il capitolato speciale d’appalto è un allegato, deve contenere la disciplina del rapporto bilaterale tra la stazione appaltante e l’esecutore, con particolare riferimento a:
- termini di esecuzione e penali;
- programma di esecuzione dei lavori;
- sospensioni e riprese dei lavori;
- contabilizzazione dei lavori a misura e a corpo;
- liquidazione dei corrispettivi;
- controlli;
- modalità e termini del collaudo o dell’accertamento della regolare esecuzione;
- modalità di risoluzione delle controversie.
1.2. Il capitolato speciale d’appalto
Il capitolato speciale deve essere composto da due parti
Nella prima parte devono essere previsti tutti gli elementi necessari per una compiuta definizione tecnica ed economica dell’oggetto dell’appalto, anche integrativi di aspetti non pienamente deducibili dagli atti progettuali esecutivi.
Nella seconda parte, invece, devono essere previste le modalità di esecuzione di ogni lavorazione e misurazione, i requisiti di accettazione dei materiali e dei componenti, le specifiche delle prestazioni, le modalità delle prove, l’ordine da seguire nello svolgimento delle lavorazioni e, per i lavori di particolare complessità, i criteri del piano di qualità e la suddivisione delle lavorazioni in classi di importanza. Il capitolato deve riportare anche le indicazioni specifiche per gli elementi che prevedono l’impiego di componenti prefabbricati.
Il capitolato speciale, come previsto dallo schema del nuovo regolamento, deve riguardare gli aspetti prettamente esecutivi inerenti i materiali e le lavorazioni in appalto, evitando la ripetizione di norme di tipo contrattuale, già oggetto dello schema di contratto o dello stesso regolamento o del codice.
Nello schema del nuovo regolamento è precisato che il quadro di incidenza manodopera deve costituire parte integrante del piano di sicurezza e di coordinamento.
1.2.1. Gli interventi complessi
Nel caso di interventi complessi il capitolato speciale deve contenere, altresì, l’obbligo per l’aggiudicatario di redigere un documento (piano di qualità di costruzione e di installazione), da sottoporre all’approvazione della direzione dei lavori, che deve prevedere, pianificare e programmare le condizioni, sequenze, modalità, strumentazioni, mezzi d’opera e fasi delle attività di controllo da svolgersi nella fase esecutiva. A tal fine, il capitolato speciale deve suddividere tutte le lavorazioni previste nelle seguenti tre classi di importanza:
- critica;
- importante;
- comune.
Appartengono alla classe critica le strutture o loro parti, nonché gli impianti o loro componenti correlabili,
anche indirettamente, con la sicurezza delle prestazioni fornite nel ciclo di vita utile dell’intervento. Appartengono alla classe importante le strutture o loro parti, nonché gli impianti o loro componenti correlabili, anche indirettamente, con la regolarità delle prestazioni fornite nel ciclo di vita utile dell’intervento, ovvero qualora siano di onerosa sostituibilità o di rilevante costo.
Appartengono, infine, alla classe comune tutti i componenti e i materiali non compresi nelle classi precedenti.
La classe di importanza deve essere tenuta in considerazione:
- nell’approvvigionamento dei materiali da parte dell’aggiudicatario e quindi dei criteri di qualifica dei propri fornitori;
- nell’identificazione e rintracciabilità dei materiali;
- nella valutazione delle non conformità.
1.2.2. L’importo delle lavorazioni
Il DPR dispone che per gli interventi il cui corrispettivo è previsto a corpo, ovvero per la parte a corpo di un intervento il cui corrispettivo è previsto a corpo e a misura, il capitolato speciale d’appalto (nel nuovo regolamento tali indicazioni devono essere riportate nello schema di contratto) deve indicare, per ogni gruppo delle lavorazioni complessive dell’intervento ritenute omogenee, il relativo importo e la sua aliquota percentuale riferita all’ammontare complessivo dell’intervento. Tali importi e le correlate aliquote devono essere dedotti in sede di progetto esecutivo dal computo metrico-estimativo. Al fine del pagamento in corso d’opera, i suddetti importi e aliquote possono essere indicati anche disaggregati nelle loro componenti principali. I pagamenti in corso d’opera devono essere determinati sulla base delle aliquote percentuali così definite, di ciascuna delle quali deve essere contabilizzata la quota parte effettivamente eseguita.
Il DPR stabilisce, inoltre che, per gli interventi il cui corrispettivo è previsto a misura, il capitolato speciale d’appalto (nel nuovo regolamento tali indicazioni devono essere riportate nello schema di contratto) deve precisare l’importo di ciascuno dei gruppi delle lavorazioni complessive dell’opera o del lavoro ritenute omogenee, desumendolo dal computo metrico-estimativo.
1.2.3. Programma esecutivo dei lavori
Ai sensi dell'ancora vigente art. 43, comma 10, del DPR n. 207/2010, il capitolato speciale d’appalto deve prescrivere l’obbligo per l’impresa di presentare, prima dell’inizio dei lavori, un programma esecutivo, anche indipendente dal cronoprogramma dei lavori previsto dall’ancora vigente art. 40 comma 1 del su richiamato DPR, nel quale devono essere riportate, per ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo di esecuzione, nonché l’ammontare presunto, parziale e progressivo, dell’avanzamento dei lavori alle date contrattualmente stabilite per la liquidazione dei certificati di pagamento. È in facoltà prescrivere, in sede di capitolato speciale d’appalto, eventuali scadenze differenziate di varie lavorazioni in relazione a determinate esigenze.
SCHEMA DI CONTRATTO
REPUBBLICA ITALIANA COMUNE DI TAORMINA
CITTA METROPOLITANA DI MESSINA
N. Rep.
LAVORI DI RISANAMENTO CONSERVATIVO DEI LOCALI DEL PALAZZO CORVAJA. AGGIORNAMENTO AL PREZZIARIO REGIONALE SICILIA 2019.
L’anno
giorno
del mese di
presso
nell’Ufficio di Xxxxxxxxxx, avanti a me intestato, autorizzato a ricevere gli atti del , senza l’assistenza di testimoni per avere i signori intervenuti, d’accordo fra loro e con il mio consenso, espressamente dichiarato di rinunciarvi, sono personalmente comparsi:
il/la sig. , nato/a a , il , residente a in
via , che dichiara di intervenire in questo atto esclusivamente in nome, per conto e nell’interesse del predetto, codice fiscale/partita IVA che rappresenta nella sua qualità di ,
il/la sig. , nato/a a , il , residente a in
via , codice fiscale/partita IVA nella sua qualità legale rappresentante dell’impresa , comparenti della cui identità personale e capacità giuridica di contrattare io sono personalmente certo.
Delle identità e delle piene capacità delle parti di cui sopra io rogante sono personalmente certo.
Premesso
- che con deliberazione della n. in data esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori dell’importo di euro ( ), di cui euro ( ) a base d’asta, euro ( ) per somme a disposizione dell’amministrazione e di euro ( ) per gli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;
- che sono stati determinati gli elementi a contrattare di cui all’art. 192, X.Xxx. 18 agosto 2000, n. 267, ed è stato disposto di affidare i lavori mediante procedura con il sistema di realizzazione dei lavori, ai sensi dell’art. 95, del D.Lgs. 18 aprile 2006, n. 50;
- che con provvedimento di n. del esecutivo ai sensi di legge, venne stabilito
di indire, per l’appalto dei lavori di che trattasi, (tipo di gara);
– che, a seguito di apposita (tipo di gara), effettuata ai sensi del D.Lgs. 18 aprile 2006, n. 50, e come da verbale di gara in data – (allegato A) – è stata dichiarata provvisoriamente affidataria dell’appalto di che trattasi l’impresa che ha offerto un ribasso del % ( ) sull’importo a base di gara, e pertanto per un importo netto pari ad euro ( );
- che con determinazione n. del la gara è stata definitivamente affidata alla succitata ditta, alle condizioni dette a seguito del riscontro della regolarità delle procedure seguite;
- che sono stati acquisiti tutti i documenti necessari a comprovare la capacità giuridica, tecnica, economica e
finanziaria dell’impresa affidataria;
- che è stata acquisita la certificazione della CC.I.AA. n. del attestante
l’insussistenza, a carico del rappresentante legale dell’impresa, sig. nato a il
codice fiscale , di procedimenti per l’applicazione delle misure di
prevenzione di cui alla legge n. 575/1965.
Tutto ciò premesso e parte del presente contratto
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE
Art. 1 – Generalità
Il/La Sig. , per conto del nel cui nome e interesse dichiara di operare e di agire, conferisce all’impresa con sede in l’appalto dei lavori di da realizzare presso . Il presente atto obbliga fin d’ora l’impresa aggiudicataria, mentre sarà obbligatorio per il solo dopo che sarà stato approvato e reso esecutivo a norma di legge.
L’impresa affidataria rappresentata da , formalmente si impegna ad eseguire tutte le opere
oggetto dell’appalto stesso, in conformità agli allegati al presente contratto elencati all’art. 17.
L’impresa come sopra rappresentata indica quale proprio direttore tecnico il sig.
nato a
via n. .
il , residente in
Art. 2 – Condizioni di cantierabilità
Si può procedere alla stipulazione del presente contratto in quanto permangono le condizioni che consentono
l’immediata esecuzioni dei lavori.
Art. 3 – Corrispettivo dell’appalto
Il corrispettivo dell’appalto viene determinato – tenuto conto del ribasso offerto – nella somma di euro
( ), da assoggettarsi ad IVA. A tale importo si aggiunge quello relativo agli oneri di sicurezza pari ad euro ( ).
Tabella 3.1 - Corrispettivo dell’appalto
N. | Descrizione | Importo [euro] |
a | Lavori a corpo | |
b | Lavori a misura | 885.438,12 |
c | Somme a disposizione della stazione appaltante | 294.561,88 |
- | Sommano | 1.180.000,00 |
- | Costi della manodopera non soggetti a ribasso d'asta | |
- | Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d’asta | 92.108,17 |
Con riferimento all’importo dei lavori a misura e a corpo, la distribuzione relativa alle varie categorie
d’ordine di lavori compensati a corpo e a misura è riassunta nelle tabelle 3.2 e 3.3.
Tabella 3.2 - Importo per le categorie di lavori a corpo
N. | Categoria | Descrizione | Importo [euro] | Aliquota [%] |
1 | ||||
2 | ||||
3 | ||||
- | TOTALE IMPORTI | 100 |
Tabella 3.3 - Importo per le categorie di lavori a misura
N. | Categoria | Descrizione | Importo [euro] |
1 | OG.2 | OPERE EDILI | € 745.618,43 |
2 | OG.11 | IMPIANTI | € 139.819,69 |
- | TOTALE IMPORTI | € 885.438,12 |
Art. 4 – Tempo utile per l’ultimazione dei lavori
L’affidatario darà concreto inizio ai lavori immediatamente entro 15 giorni dalla data del verbale di consegna dei lavori.
Il tempo utile per dare ultimati tutti i lavori in appalto è fissato in giorni 365 naturali, successivi e continuativi, decorrenti dalla data dell’ultimo verbale di consegna, così come disposto dall’art. 21 del capitolato generale d’appalto espressamente richiamato nel bando di gara (o nella lettera di xxxxxx).
Art. 5 – Cause di sospensioni dei lavori
I lavori potranno essere sospesi (parzialmente o totalmente) in osservanza e rispetto di quanto all’art. 107
D.Lgs. 18 aprile 2006, n. 50, e quindi:
• In tutti i casi in cui ricorrano circostanze speciali che impediscono in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d'arte, e che non siano prevedibili al momento della stipulazione del contratto, il direttore dei lavori può disporre la sospensione dell'esecuzione del contratto, compilando, se possibile con l'intervento dell'esecutore o di un suo legale rappresentante, il verbale di sospensione, con l'indicazione delle ragioni che hanno determinato l'interruzione dei lavori, nonché dello stato di avanzamento dei lavori, delle opere la cui esecuzione rimane interrotta e delle cautele adottate affinché alla ripresa le stesse possano essere continuate ed ultimate senza eccessivi oneri, della consistenza della forza lavoro e dei mezzi d'opera esistenti in cantiere al momento della sospensione.
• La sospensione può, altresì, essere disposta dal RUP per ragioni di necessità o di pubblico interesse, tra cui l'interruzione di finanziamenti per esigenze di finanza pubblica. Qualora la sospensione, o le sospensioni, durino per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva prevista per l'esecuzione dei lavori stessi, o comunque quando superino sei mesi complessivi, l'esecutore può chiedere la risoluzione del contratto senza indennità; se la stazione appaltante si oppone, l'esecutore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti. Nessun indennizzo è dovuto all'esecutore negli altri casi.
• Ove successivamente alla consegna dei lavori insorgano, per cause imprevedibili o di forza maggiore, circostanze che impediscano parzialmente il regolare svolgimento dei lavori, l'esecutore è tenuto a proseguire le parti di lavoro eseguibili, mentre si provvede alla sospensione parziale dei lavori non eseguibili, dandone atto in apposito verbale.
• L'esecutore che per cause a lui non imputabili non sia in grado di ultimare i lavori nel termine fissato può richiederne la proroga, con congruo anticipo rispetto alla scadenza del termine contrattuale. In ogni caso la sua concessione non pregiudica i diritti spettanti all'esecutore per l'eventuale imputabilità della maggiore durata a fatto della stazione appaltante. Xxxx'istanza di xxxxxxx decide il responsabile del procedimento, sentito il direttore dei lavori, entro trenta giorni dal suo ricevimento. L'esecutore deve ultimare i lavori nel termine stabilito dagli atti contrattuali, decorrente dalla data del verbale di consegna ovvero, in caso di consegna parziale dall'ultimo dei verbali di consegna. L'ultimazione dei lavori, appena avvenuta, è comunicata dall'esecutore per iscritto al direttore dei lavori, il quale procede subito alle necessarie constatazioni in contraddittorio. L'esecutore non ha diritto allo scioglimento del contratto né ad alcuna indennità qualora i lavori, per qualsiasi causa non imputabile alla stazione appaltante, non siano ultimati nel termine contrattuale e qualunque sia il maggior tempo impiegato.
Nel caso di sospensioni totali o parziali dei lavori disposte dalla stazione appaltante per cause diverse da quelle di su elencate l'esecutore può chiedere il risarcimento dei danni subiti, quantificato sulla base di quanto previsto dall'articolo 1382 del codice civile.
Art. 6 – Penale per ritardata ultimazione dei lavori
In caso di ritardata ultimazione dei lavori, sarà applicata una penale della misura di euro 157,27 (CENTOCINQUANTASETTE/27) per ogni giorno di ritardo, pari a 0.30 (0,3÷1) per mille dell’importo netto contrattuale e comunque non superiore al 10 per cento.
Art. 7 – Premio di accelerazione
Per i lavori in appalto per i quali risulta di apprezzabile interesse per la stazione appaltante che la loro ultimazione avvenga in anticipo rispetto al termine contrattualmente stabilito, all’affidatario verrà
riconosciuto un premio, per ogni giorno di anticipo, pari ad euro ( ), sempre
che l’esecuzione dell’appalto sia stata eseguita conformemente alle obbligazioni contrattuali assunte.
Art. 8 – Cauzione provvisoria
L’offerta presentata per la partecipazione alla gara per l’affidamento dell’esecuzione dei lavori di cui in epigrafe, ai sensi dell’art. 93 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, è stata prestata mediante:
- fideiussione bancaria dell’Istituto di credito n. in data per
l’importo di euro ( ) (all. );
o
- fideiussione assicurativa della Società n. in data per
l’importo di euro ( ) (all. ).
La suddetta cauzione garantisce la stazione appaltante in caso di mancata sottoscrizione del contratto per
fatto dell’affidatario e sarà svincolata automaticamente con la sottoscrizione del presente contratto.
Art. 9 – Xxxxxxxx, garanzie e coperture assicurative
9.1. In osservanza dell'art.103 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, l'appaltatore per la sottoscrizione del contratto deve costituire una garanzia, denominata "garanzia definitiva" a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità di cui all'articolo 93, commi 2 e 3, pari al 10 per cento dell'importo contrattuale e tale obbligazione è indicata negli atti e documenti a base di affidamento di lavori, di servizi e di forniture. Nel caso di procedure di gara realizzate in forma aggregata da centrali di committenza, l'importo della garanzia è indicato nella misura massima del 10 per cento dell'importo contrattuale. Al fine di salvaguardare l'interesse pubblico alla conclusione del contratto nei termini e nei modi programmati in caso di aggiudicazione con ribassi superiori al dieci per cento la garanzia da costituire è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento. Ove il ribasso sia superiore al venti per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al venti per cento. La cauzione è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore. La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione. La stazione appaltante può richiedere al soggetto aggiudicatario la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'esecutore. Alla garanzia di cui al presente articolo si applicano le riduzioni previste dall'articolo 93, comma 7, per la garanzia provvisoria;
9.2. Le stazioni appaltanti hanno il diritto di valersi della cauzione, nei limiti dell'importo massimo garantito, per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore e hanno il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere o nei luoghi dove viene prestato il servizio nei casi di appalti di servizi. Le stazioni appaltanti possono incamerare la garanzia per provvedere al pagamento di quanto dovuto dal soggetto aggiudicatario per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all'esecuzione dell'appalto.
9.3. La mancata costituzione della garanzia di cui al comma al punto 9.1 determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria presentata in sede di offerta da parte della stazione appaltante, che aggiudica l'appalto o la concessione al concorrente che segue nella graduatoria.
9.4. La garanzia fideiussoria di cui al punto 9.1 a scelta dell'appaltatore può essere rilasciata dai soggetti di cui all'articolo 93, comma 3. La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.
9.5. La garanzia di cui al comma 1 è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80 per cento dell'iniziale importo garantito. L'ammontare residuo della cauzione
definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, o comunque fino a dodici mesi dalla data di ultimazion dei lavori risultante dal relativo certificato. Lo svincolo è automatico, senza necessità di nulla osta del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore o del concessionario, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione. Tale automatismo si applica anche agli appalti di forniture e servizi. Sono nulle le pattuizioni contrarie o in deroga. Il mancato svincolo nei quindici giorni dalla consegna degli stati di avanzamento o della documentazione analoga costituisce inadempimento del garante nei confronti dell'impresa per la quale la garanzia è prestata.
9.6. Il pagamento della rata di saldo è subordinato alla costituzione di una cauzione o di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa pari all'importo della medesima rata di saldo maggiorato del tasso di interesse legale applicato per il periodo intercorrente tra la data di emissione del certificato di collaudo o della verifica di conformità nel caso di appalti di servizi o forniture e l'assunzione del carattere di definitività dei medesimi.
9.7. L'esecutore dei lavori è obbligato a costituire e consegnare alla stazione appaltante almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori anche una polizza di assicurazione che copra i danni subiti dalle stazioni appaltanti a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori. Nei documenti e negli atti a base di gara o di affidamento è stabilito l'importo della somma da assicurare che, di norma, corrisponde all'importo del contratto stesso qualora non sussistano motivate particolari circostanze che impongano un importo da assicurare superiore. La polizza del presente comma deve assicurare la stazione appaltante contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori il cui massimale è pari al cinque per cento della somma assicurata per le opere con un minimo di 500.000 euro ed un massimo di 5.000.000 di euro. La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. Qualora sia previsto un periodo di garanzia, la polizza assicurativa è sostituita da una polizza che tenga indenni le stazioni appaltanti da tutti i rischi connessi all'utilizzo delle lavorazioni in garanzia o agli interventi per la loro eventuale sostituzione o rifacimento. L'omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio o di commissione da parte dell'esecutore non comporta l'inefficacia della garanzia nei confronti della stazione appaltante.
9.8. Per i lavori di importo superiore al doppio della soglia di cui all'articolo 35, il titolare del contratto per la liquidazione della rata di saldo è obbligato a stipulare, con decorrenza dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato, una polizza indennitaria decennale a copertura dei rischi di rovina totale o parziale dell'opera, ovvero dei rischi derivanti da gravi difetti costruttivi. La polizza deve contenere la previsione del pagamento in favore del committente non appena questi lo richieda, anche in pendenza dell'accertamento della responsabilità e senza che occorrano consensi ed autorizzazioni di qualunque specie. Il limite di indennizzo della polizza decennale non deve essere inferiore al venti per cento del valore dell'opera realizzata e non superiore al 40 per cento, nel rispetto del principio di proporzionalità avuto riguardo alla natura dell'opera. L'esecutore dei lavori è altresì obbligato a stipulare, per i lavori di cui al presente comma una polizza di assicurazione della responsabilità civile per danni cagionati a terzi, con decorrenza dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione e per la durata di dieci anni e con un indennizzo pari al 5 per cento del valore dell'opera realizzata con un minimo di 500.000 euro ed un massimo di 5.000.000 di euro.
9.9. Le fideiussioni devono essere conformi allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze.
Art. 10 – Contabilizzazione dei lavori a corpo e a misura
1. La contabilizzazione dei lavori è effettuata in conformità alle disposizioni regolamentari vigenti e alle
specifiche indicazioni del capitolato speciale d’appalto allegato a questo contratto.
2. La contabilizzazione dei lavori a corpo è effettuata, per ogni categoria di lavorazione in cui il lavoro è
stato suddiviso, secondo la quota percentuale eseguita rispetto all’aliquota relativa alla stessa categoria, rilevata dal capitolato speciale d’appalto. Le progressive quote percentuali delle varie categorie di lavorazioni eseguite sono desunte da valutazioni autonome del direttore dei lavori, che può controllare l’attendibilità attraverso un riscontro nel computo metrico. In ogni caso, tale computo metrico non ha alcuna rilevanza contrattuale e i suoi dati non sono vincolanti. Il corrispettivo è determinato applicando la percentuale della quota eseguita all’aliquota contrattuale della relativa lavorazione e rapportandone il risultato all’importo contrattuale netto del lavoro a corpo.
3. Le misurazioni e i rilevamenti sono fatti in contraddittorio tra le parti. Tuttavia, se l’esecutore rifiuta di presenziare alle misure o di firmare i libretti delle misure o i brogliacci, il direttore dei lavori procede alle misure in presenza di due testimoni, i quali devono firmare i libretti o brogliacci suddetti.
4. Per i lavori da liquidare su fattura e per le prestazioni da contabilizzare in economia si procede secondo le relative speciali disposizioni.
5. Gli oneri per la sicurezza sono contabilizzati con gli stessi criteri stabiliti per i lavori.
Art. 11 – Pagamenti in acconto
Per l’esecuzione dei lavori all’affidatario è dovuta alcuna anticipazione sull’importo contrattuale secondo legge pari al 20%.
L’affidatario avrà diritto a pagamenti in acconto in corso d’opera ogni qual volta il suo credito, al netto del ribasso d’asta e delle ritenute di legge, raggiunga la cifra di euro 125.000,00 (CENTOVENTICINQUE/00); contestualmente saranno pagati anche gli importi per le misure di sicurezza relativi ai lavori dello stato d’avanzamento e che non sono soggetti a ribasso d’asta. I lavori a corpo saranno pagati in base alla percentuale realizzata. Il termine per l’emissione dei certificati di pagamento relativi agli acconti del corrispettivo d’appalto è fissato in giorni max 45 a decorrere dalla maturazione di ogni stato di avanzamento dei lavori. Il termine per disporre i pagamenti degli importi dovuti in base al certificato è fissato in giorni max 30 a decorrere dalla data di emissione del certificato di pagamento.
Art. 12 – Pagamento della rata di saldo
Il termine di pagamento della rata di saldo, previa costituzione di garanzia fideiussoria è fissato in giorni max 90 dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione e previo accertamento del regolare adempimento, da parte dell’appaltatore, degli obblighi contributivi e assicurativi. Gli schemi di polizza tipo per le garanzie fideiussorie e le coperture assicurative sono quelli previsti dal D.M. 12 marzo 2004, n. 123. Il pagamento della rata di saldo non costituirà, comunque, presunzione di accettazione dell’opera, ai sensi dell’art. 1666, secondo comma del codice civile.
La liquidazione della rata di saldo ha carattere provvisorio e può, quindi, essere rettificata o corretta qualora la direzione dei lavori, a seguito di ulteriori accertamenti, lo ritenga necessario.
In ogni caso, il ritardo nel pagamento degli acconti non dà diritto all’affidatario di sospendere o di rallentare i
lavori, né di chiedere lo scioglimento del contratto.
Art. 13 – Modalità e termini del collaudo tecnico-amministrativo
Il completamento delle operazioni di collaudo tecnico-amministrativo dovrà avvenire entro e non oltre sei mesi dall’ultimazione dei lavori con l’emissione del relativo certificato di collaudo tecnico-amministrativo provvisorio e l’invio dei documenti alla stazione appaltante, così come prescritto dall’art. 102 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50.
Art. 14 – Divieti per l’esecutore
Il contratto d’appalto non può essere ceduto, a pena di nullità. La violazione della disposizione comporterà l’annullamento dell’aggiudicazione o la nullità del contratto. È vietata, infine, qualunque cessione di credito e qualunque procura che non siano riconosciute dalla stazione appaltante.
Art. 15 – Indicazione delle persone che possono riscuotere
Per tutti gli effetti del presente atto, l’impresa affidataria elegge domicilio legale presso
via n. . Tutti i pagamenti a favore dell’affidatario saranno intestati a mediante . In caso di cessazione o la decadenza dall’incarico delle persone autorizzate a riscuotere e quietanzare, l’affidatario è obbligato a darne tempestiva notifica alla stazione appaltante. In caso di cessione del corrispettivo di appalto successiva alla stipula del presente contratto, il relativo atto dovrà indicare con precisione le generalità del cessionario e il luogo del pagamento delle somme cedute. L’identità della persona autorizzata alla riscossione dovrà risultare, nel caso di ditte individuali, dal certificato della Camera di commercio e, nel caso di Società, mediante appositi atti legali.
Art. 16 – Pagamento delle maggiori imposte
Se al termine dei lavori il loro importo risultasse maggiore di quello originariamente pattuito con il presente contratto e/o da eventuali atti aggiuntivi, è obbligo dell’affidatario di provvedere all’assolvimento dell’onere tributario mediante pagamento delle maggiori imposte dovute sulla differenza.
Se, al contrario, al termine dei lavori il valore del contratto risultasse minore di quello originariamente previsto, la stazione appaltante rilascerà apposita dichiarazione ai fini del rimborso delle maggiori imposte versate. Il pagamento della rata di saldo e lo svincolo della cauzione da parte della stazione appaltante sono subordinati alla dimostrazione dell’eseguito versamento delle eventuali maggiori imposte.
Art. 17 – Discordanze negli atti di contratto
Qualora uno stesso atto contrattuale dovesse riportare delle disposizioni di carattere discordante, l’affidatario ne farà oggetto d’immediata segnalazione scritta alla stazione appaltante per i conseguenti provvedimenti di modifica. Se le discordanze dovessero riferirsi a caratteristiche di dimensionamento grafico, saranno di norma ritenute valide le indicazioni riportate nel disegno con scala di riduzione minore. In ogni caso, dovrà ritenersi nulla la disposizione che contrasta o che in minor misura collima con il contesto delle norme e disposizioni riportate nei rimanenti atti contrattuali.
Nel caso si riscontrassero disposizioni discordanti tra i diversi atti di contratto, fermo restando quanto stabilito nella seconda parte del precedente capoverso, l’affidatario rispetterà, nell’ordine, quelle indicate dagli atti seguenti:
- contratto;
- capitolato speciale d’appalto;
- elenco prezzi;
- disegni.
Art. 18 – Documenti che fanno parte del contratto
Xxxxx parte integrante del contratto e devono in esso essere richiamati:
Allegato A – lettera d’invito alla gara (o bando di gara);
Allegato B – copia dell’offerta dell’impresa e della dichiarazione relativa alle eventuali opere oggetto di subappalto;
Allegato C – verbale di aggiudicazione della gara;
Allegato D – capitolato generale d’appalto (se richiamato nel bando di gara o nell’invito);
Allegato E – capitolato speciale d’appalto;
Allegato F – elaborati progettuali esecutivi:
;
Allegato G – elenco dei prezzi unitari;
Allegato H – Piani di sicurezza previsti dal D.Lgs.
Allegato I – cronoprogramma dei lavori;
Allegato L – atto di designazione della persona autorizzata dall’appaltatore a riscuotere (eventuale). Sono esclusi dal contratto tutti gli elaborati progettuali diversi da quelli sopra elencati.
Art. 19 – Spese contrattuali e registrazione
Tutte le spese di contratto, di registro e accessorie, inerenti e conseguenti al presente atto, nessuna esclusa ed
eccettuata, sono ad esclusivo carico dell’impresa appaltatrice, che dichiara di accettarle.
Del presente contratto, ai sensi dell’art. 40 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, le parti richiedono la registrazione in misura fissa trattandosi di esecuzione di lavori assoggettati all’imposta sul valore aggiunto (IVA).
Art. 20 – Modalità di risoluzione delle controversie
Tutte le controversie che insorgeranno nell’esecuzione dell’appalto dei lavori, comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell’accordo bonario o dell’accordo transattivo, saranno risolte mediante giudizio arbitrale o come stabilito da altre disposizioni normative vigenti in materia.
Art. 21 – Norme finali
Il presente atto, completato da persona di mia fiducia e per mia cura, con inchiostro indelebile e su numero
fogli resi legali, comprendenti n. facciate intere e righe della pagina escluse le firme, viene letto alle parti, le quali – dichiarandolo conforme alla loro volontà – lo approvano e lo sottoscrivono in fine a margine dei fogli intermedi, dopo aver rinunciato alla lettura degli allegati per averne in precedenza preso cognizione.
L’impresa | L’ufficiale rogante | Il dirigente |
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