SEN AT O DELLA REPUBBLICA
SEN AT O DELLA REPUBBLICA
XIX LEGISL ATURA
N. 187
ATTO DEL GOVERNO
SOTTOPOSTO A PARERE PARLAMENTARE
Schema di decreto legislativo recante disciplina in materia di regimi amministrativi per la produzione di energia da fonti rinnovabili
(Parere ai sensi dell’articolo 26, commi 4, 5, 6 e 7,
della legge 5 agosto 2022, n. 118)
(Trasmesso alla Presidenza del Senato il 12 agosto 2024)
La determinazione conclusiva della conferenza costituisce il provvedimento autorizzatorio unico, che comprende tutti i titoli abilitativi necessari. Il provvedimento autorizzatorio unico ha l’efficacia temporale, comunque non inferiore a cinque anni, stabilita nella determinazione conclusiva (di segno favorevole) della conferenza di servizi, tenuto conto dei tempi previsti per la realizzazione dell’intervento. L’autorizzazione unica decade nel caso in cui, entro i termini previsti dal progetto esecutivo, non abbia preso avvio la realizzazione dell’intervento o l’impianto non sia entrato in esercizio. Si stabilisce che il Ministero della cultura prenda parte al procedimento autorizzatorio unico allorché gli interventi siano localizzati in aree sottoposte a tutela, anche in itinere, e non siano sottoposte a valutazioni ambientali.
L’articolo 10 coordina i regimi della procedura abilitativa semplificata e dell’autorizzazione unica con il vigente procedimento per il rilascio della concessione demaniale, ove necessaria ai fini della realizzazione dell’impianto.
In particolare, per ottenere la concessione di superfici o risorse pubbliche per la realizzazione di interventi, il proponente deve presentare una richiesta all'ente concedente, che la pubblica sul proprio sito web. Se non vi sono richieste concorrenti o se viene selezionato il proponente, l'ente rilascia la concessione.
Se gli interventi richiedono un'abilitazione o un'autorizzazione unica, la relativa domanda deve essere tempestivamente presentata, altrimenti, la concessione decade. Nelle more, sulle aree oggetto della concessione non è consentita la realizzazione di alcuna opera né di alcun intervento incompatibili con quelli oggetto della PAS o dell’istanza di autorizzazione unica.
Il proponente stipula una convenzione con l'ente concedente dopo l'ottenimento del titolo abilitativo e, da tale momento, sono dovuti i relativi oneri. La concessione decade se i lavori non iniziano o l'impianto non entra in esercizio entro i termini previsti. Le concessioni per risorse geotermiche e idroelettriche seguono le specifiche normative vigenti.
L’articolo 11 disciplina le sanzioni amministrative per l’inottemperanza alle disposizioni precedentemente illustrate, adattando alle nuove procedure le previsioni sanzionatorie di diritto amministrativo già previste dall’ordinamento e facendo salve le ulteriori sanzioni applicabili alle medesime fattispecie, incluse quelle previste in materia paesaggistica dal decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. Si prevede, altresì, che al di fuori dai casi previsti dai commi 1, 2 e 3, in caso di violazione delle disposizioni di cui all’articolo 20, comma 1-bis, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, ai soggetti di cui al comma 1 è irrogata una sanzione amministrativa pecuniaria di importo compreso tra euro 1.000 e euro 100.000.
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