CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO
XXXX X.x.X.
Xxx Xxxxxxxxx, 0 – 50121 Firenze
Tel. 000-000000
CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO
Procedura di gara in economia mediante affidamento diretto, ex art. 125, D.lgs. 163/2006 e s.m. e i., da aggiudicare con il criterio del prezzo più basso ex art. 82 del D. lgs. 163/2012, per l’affidamento del servizio di ispezione dei sistemi di sicurezza anticaduta o “Linee vita” presenti in copertura sui fabbricati del patrimonio e.r.p. dei 31 Comuni dell’Ambito Lode Fiorentino gestito da CASA S.p.A., finalizzato alla verifica del loro stato di manutenzione, del loro censimento e della loro registrazione, in ottemperanza dell’art. 15 comma z del D.Lgs 81/2008 e art. 6 comma 5 del D.p.g.r. 75- R/2013.
Finanziamento: fondi derivanti da canoni
Stazione Appaltante CASA S.p.A. - CIG Z77119C0E2
CAPO I – OGGETTO, CONTENUTO E PREZZO DELL’ACCORDO QUADRO
1.1. OGGETTO E CONTENUTO DELL’ACCORDO QUADRO
L’accordo quadro ha per oggetto il servizio di Ispezione dei sistemi di sicurezza anticaduta presenti sulle coperture dei fabbricati e.r.p., gestiti da CASA S.p.a., e ubicati nei 31 Comuni dell’Ambito Lode Fiorentino.
- Il servizio di ispezione consiste nel controllo e nella verifica dello stato di manutenzione dei dispositivi di sicurezza installati sulle coperture dei fabbricati erp di cui sopra, del loro censimento e della loro registrazione.
- Il servizio di ispezione dovrà rilevare la conformità con il progetto esecutivo dei sistemi anticaduta visitati e/o prescrivere le misure da intraprendere per il ripristino di eventuali difformità o vizi rilevati sui dispositivi installati.
- Il servizio dovrà concludersi con la stesura del registro di controllo dei dispositivi installati presso l’immobile, secondo quanto riportato nel manuale di uso e programma di manutenzione di cui all’elaborato tecnico della copertura su supporto informatico.
I dati e le informazioni riportate dovranno essere predisposte all’inserimento informatico.
1.1.1 UBICAZIONE
I fabbricati soggetti al servizio oggetto dell’Accordo quadro sono ubicati nei 31 comuni dell’ambito L.O.D.E. fiorentino di seguito riportati:
Firenze, Bagno a Ripoli, Barberino di M.llo, Barberino V/Elsa, Borgo X. Xxxxxxx, Calenzano, Campi B.zio, Dicomano, Fiesole, Figline e Incisa Valdarno, Firenzuola, Greve in Chianti, Impruneta, Lastra a Signa, Londa, Marradi, Palazzuolo sul Senio, Pelago, Pontassieve, Reggello, Rignano S/Arno, Xxxxxx, X. Xxxxxxxx V/Xxxx, X. Xxxxxxx, Scarperia e San Piero a Sieve, Scandicci, Xxxxx Xxxxxxxxxx, Signa, Tavarnelle V/Pesa, Vaglia, Vicchio.
1.2. CONSISTENZA E CARATTERISTICHE DELLE PRESTAZIONI RICHIESTE
Il servizio consiste nell’ispezione dei dispositivi di sicurezza componenti i sistemi anticaduta presenti sui fabbricati Erp gestiti da Casa Spa nell’ambito dei 31 comuni dell’ambito L.O.D.E. Fiorentino, ed è finalizzato ad ottemperare all’art. 15 comma z del D.Lgs 81/2008, alla normativa regionale in materia e più particolarmente all’art. 6 comma 5 del D.p.g.r. 75-R/2013:
“Il proprietario dell’immobile, o eventuale altro soggetto responsabile della sua gestione e manutenzione, è tenuto a garantire nel tempo la perfetta funzionalità del sistema di sicurezza anticaduta, mantenendo aggiornato il registro di controllo dei dispositivi installati presso l’immobile secondo quanto riportato nel manuale di uso e programma di manutenzione di cui all’elaborato tecnico della copertura.”
Nello specifico il servizio di ispezione dovrà essere effettuato mediante l’esecuzione delle seguenti prestazioni:
1) Presa visione ed acquisizione dell’Elaborato Tecnico di ciascun immobile
2) Sopralluogo in copertura per accertare il pieno riscontro di quanto installato rispetto all'Elaborato Tecnico della Copertura acquisito, rilievo metrico di eventuali difformità e rilievo fotografico in formato digitale
- Verifica dello stato manutentivo dei dispositivi di trattenuta in copertura
- controllo dell’integrità dei punti di ancoraggio;
- controllo della perfetta funzionalità delle linee di ancoraggio;
- controllo degli eventuali assorbitori di energia;
- controllo dell’integrità dei punti terminali delle linee di ancoraggio;
- controllo delle linee di ancoraggio rigide e degli elementi terminali delle stesse;
- rilievo di eventuali deformazioni, corrosione dovuta alla ruggine o ad altri agenti atmosferici;
- controllo del fissaggio degli elementi terminali;
- controllo dell’integrità dei dispositivi mobili installati permanentemente sulla linea di ancoraggio.
3) Redazione del verbale “Tipo” e del manuale di uso e programma di manutenzione, oltre all’aggiornamento ed eventuale integrazione dell’Elaborato Tecnico della Copertura, su supporto informatico;
4) Stesura del registro di controllo dei dispositivi installati presso l’immobile, secondo quanto riportato nel manuale di uso e programma di manutenzione di cui all’elaborato tecnico della copertura, su supporto informatico.
I controlli sopra riportati dovranno esplicitarsi conformemente alla normativa di settore emanata dalla Regione Toscana nonché della norma Uni 795 e della norma Uni 11158.
1.3. PREZZO DELL’ACCORDO QUADRO E DEI SINGOLI INCARICHI.
Il corrispettivo riconosciuto al Soggetto aggiudicatario dall’Accordo quadro per il singolo intervento di ispezione presso un fabbricato erp dotato di sistema di sicurezza anticaduta sarà quello derivante dal ribasso offerto in sede di gara sul prezzo
complessivo pari ad € 900,00 stabilito dalla Stazione appaltante.
I singoli interventi saranno valutati a corpo, secondo quanto sarà disposto dalla Stazione Appaltante.
Il corrispettivo potrà essere cumulativo nel caso di più interventi e risulterà dalla sommatoria dei corrispettivi dei singoli interventi che saranno effettivamente realizzati.
1.4. DURATA DELL’ACCORDO QUADRO
L’accordo quadro ha durata di un anno a far data dalla sottoscrizione dello stesso. Decorso detto termine l’aggiudicatario avrà l’onere di continuare in regime di proroga l’attività oggetto dell’accordo ai medesimi patti e condizioni, per il tempo necessario all’espletamento delle procedure di scelta del nuovo contraente.
Al termine del primo anno di validità dell’accordo quadro verrà effettuata una valutazione di merito e nel caso di valutazione negativa è diritto della Stazione Appaltante rescindere l’Accordo quadro.
CAPO II NORME RELATIVE ALL’ESECUZIONE DELL’ACCORDO QUADRO
2.1. AFFIDAMENTO DEI LAVORI
Dopo la sottoscrizione dell’Accordo quadro da parte del Soggetto aggiudicatario potrà iniziare il servizio di ispezione.
I singoli interventi di ispezione saranno affidati e formalizzati mediante lettere di incarico trasmesse via fax o via posta elettronica certificata.
2.2 . TEMPO DI ESECUZIONE DEI LAVORI OGGETTO DELL’ACCORDO QUADRO
L’intervento di ispezione dovrà essere eseguito secondo le caratteristiche sopra elencate e iniziare immediatamente entro e nei tempi indicati nella lettera d’incarico.
In caso di impossibilità di intervento dovrà esserne data comunicazione immediata alla Stazione appaltante.
In caso di urgenza CASA S.p.a. procederà con altro Soggetto abilitato nei termini di legge e alle medesime condizioni di cui al presente accordo quadro, applicando il ribasso offerto in sede di gara al prezzo complessivo pari all’importo di € 900,00 stabilito dalla Stazione appaltante per un singolo intervento di ispezione.
2.3. PAGAMENTI
Il pagamento avverrà ad ultimazione dell’intervento, consegna della documentazione di cui all’art. 1.2 comma 4 e comma 5 del presente Capitolato speciale d’appalto alla Stazione Appaltante ed a seguito di emissione di regolare fattura, che, a richiesta di CASA S.p.A., potrà anche essere cumulativa per più interventi di ispezione ordinati.
Il pagamento sarà effettuato entro 30 gg dalla liquidazione della fattura.
2.4. TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI
L’aggiudicatario è obbligato ad adeguarsi alla normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari (L. 136/2010 e s.m. e i.). Conseguentemente prima della stipula dell’Accordo quadro, dovrà fornire l’indicazione dei conti bancari o postali dedicati sui quali verranno effettuate le operazioni in entrata ed in uscita;
Sono obbligatori per l’aggiudicatario:
1) L’effettuazione dei movimenti finanziari relativi alle medesime commesse
pubbliche esclusivamente con lo strumento del bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni;
2) L’indicazione negli strumenti di pagamento relativi ad ogni transazione del codice identificativo di gara (CIG) e, ove obbligatorio ai sensi dell’art. 11 della L. 3/2003.
CAPO III OBBLIGHI DELL’AGGIUDICATARIO
3.1 OBBLIGO DI GARANTIRE UNA STRUTTURA ADEGUATA
L’Aggiudicatario è tenuto a garantire un’organizzazione operativa adeguata al servizio richiesto in modo tale da assicurare la quantità, la qualità e la tempestività degli interventi.
A tal fine la sottoscrizione dell’accordo quadro è subordinata anche all’esistenza di un ufficio operativo del Soggetto Aggiudicatario che la metta in grado di intervenire con tutti i mezzi necessari per rispettare le tempistiche di intervento previste contrattualmente e specificate dal presente Capitolato;
Il Soggetto aggiudicatario dovrà inoltre essere sempre reperibile per tutte le informazioni e le disposizioni necessarie.
3.2. RISPETTO E TUTELA DEI RESIDENTI – RESPONSABILITÀ SOCIALE
L’Aggiudicatario, fermi restando gli obblighi di cui ai precedenti punti., è impegnato ad adottare tutte le misure necessarie a limitare al minimo i disagi per i residenti, con particolare attenzione per le esigenze di vita e di mobilità dei portatori di handicap.
L’Aggiudicatario si impegna per sé e per i propri dipendenti o incaricati alla tutela della riservatezza delle persone residenti, tenendo presenti le responsabilità, anche di natura penale, conseguenti alla comunicazione e diffusione non autorizzate di notizie comunque acquisite in occasione dell’esecuzione dei lavori.
Ferma restando la piena applicazione della normativa sulla sicurezza dei luoghi di lavoro, nonché di quelle sull’applicazione ai lavoratori del CCNL e delle disposizioni vigenti a tutela dei lavoratori stessi, l’appaltatore è impegnato ad adeguare la propria attività imprenditoriale ai più generali principi di responsabilità sociale delineati dalla norma XX 0000, ai quali CASA S.p.A. impronta la propria azione, in quanto soggetto certificato.
CAPO IV CESSAZIONE DEL CONTRATTO
La Stazione Appaltante potrà recedere dall’Accordo Quadro, con preavviso minimo di 60 giorni, spettando in tal caso all’impresa aggiudicataria unicamente il pagamento per gli interventi effettuati .
4.1. RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO
Il Committente è in diritto di risolvere l’Accordo Quadro nei casi previsti dagli art. 131 e136 del Codice, nonché dagli artt. 117 e 129 del Regolamento di attuazione.
La valutazione dei fatti e comportamenti specifici, sanzionabili con la risoluzione dell’Accordo Quadro, è rimessa al Committente.
Fermo restando quanto sopra, si precisa, a titolo indicativo e generale, che sono da considerarsi motivi di risoluzione dell’Accordo Quadro i seguenti casi, qualificabili come clausole risolutive espresse:
1. qualora gli interventi affidati vengano eseguiti con gravi o ripetuti ritardi;
2. qualora si verifichino gravi o ripetuti ritardi o difformità nella trasmissione alla Committenza della documentazione, delle contabilità e delle fatture relative a ciascun intervento;
3. qualora l’Aggiudicatario esegua gli interventi in modo tale da arrecare danno o disturbo agli assegnatari degli alloggi e loro vicini, oltre quanto inevitabile in relazione alla natura del servizio;
4. qualora si accertino gravi e ripetute violazioni da parte dell’Aggiudicatario alle norme sulla sicurezza;
5. qualora l’Aggiudicatario abbia commesso gravi violazioni degli obblighi assicurativi, previdenziali e relativi al pagamento delle retribuzioni ai dipendenti impegnati nell’esecuzione dell’appalto;
6. qualora l’Aggiudicatario abbia impiegato personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria;
Il risarcimento del danno a CASA S.p.A. (ivi compreso quello ricadente sui soggetti per i quali la stessa opera) in caso di risoluzione per inadempimento, è calcolato, forfetariamente ed omnicomprensivamente, In presenza di circostanze specifiche, la Committenza si riserva peraltro di richiedere il maggior danno eventualmente subito, con onere della prova a carico della Committenza stessa.
Per la risoluzione dell’Accordo quadro si applicano le previsioni di cui all’art. 138 del Codice.
Per tutti i casi di cessazione dell’Accordo quadro, ai fini del computo degli interventi di ispezione eseguiti e della determinazione del corrispettivo complessivamente dovuto, si procederà con la contabilizzazione a corpo degli interventi completamente ultimati e alle condizioni sopra riportate.
La somma complessiva contabilizzata a favore dell’Aggiudicatario, secondo quanto sopra indicato, è oggetto di compensazione con il credito vantato dalla committenza nei confronti dell’Aggiudicatario per i danni conseguenti alla risoluzione per inadempimento.
CAP V – CONTROVERSIE
5.1. GIUDIZI ESPERIBILI
Per tutto quanto si riferisce alla definizione delle controversie, che potessero insorgere tra le parti, si applicheranno le norme stabilite dall’art. 34 del Capitolato Generale e dalla parte IV del Codice.
Ai sensi dell’art. 241 del Codice e dell’art. 34 del Capitolato Generale, è ammesso il ricorso al giudizio arbitrale, purché in tal senso si registri espressamente la comune volontà delle due parti.
5.2. FORO COMPETENTE
In tutti i casi in cui la controversia è devoluta alla Autorità Giudiziaria Ordinaria, sarà competente esclusivamente il Foro di Firenze.
CAP VI – NORME DI RESPONSABILITA’ SOCIALE
RISPETTO DELLA NORMA SA8000
CASA S.p.A. considera inderogabile nei rapporti con le Imprese (e/o soggetti)
Appaltatrici ed i propri fornitori o subappaltatori in generale, il rispetto da parte di quest’ultimi dei principi di responsabilità sociale stabiliti dalla norma SA8000, in conformità alla quale questa Società ha ottenuto la certificazione; le aggiudicazioni disposte saranno pertanto condizionate all’impegno delle Imprese, in conformità a quanto già indicato nella dichiarazione rilasciata in sede di gara, ad uniformare il proprio comportamento ai suddetti principi di responsabilità sociale, stabiliti dalla norma SA8000, a consentire - fornendo tutta la collaborazione necessaria - l’espletamento delle attività di audit pianificate da CASA S.p.A. ed a implementare azioni correttive per risolvere eventuali non conformità riscontrate.
CASA S.p.A. considera altresì inderogabile l’osservanza delle normative, vigenti o che interverranno nel corso dell’appalto, relative all'assunzione del personale e relative assicurazioni (infortuni sul lavoro, disoccupazione involontaria, invalidità e vecchiaia, ecc.), nonché il rispetto integrale del CCNL applicabile al personale dipendente e degli accordi locali integrativi dello stesso, in conformità a quanto previsto dall’art. 18 della Legge 55/1990.