CONTRATTO DI MEDIAZIONE CREDITIZIA
CONTRATTO DI MEDIAZIONE CREDITIZIA
DOCUMENTO DI SINTESI
PROVVIGIONE A FAVORE DEL MEDIATORE | (_ ) dell’importo del finanziamento effettivamente deliberato, contestualmente alla comunicazione di approvazione della concessione del finanziamento. Il suddetto importo, ove ne sussistano i presupposti, dovrà essere assoggettato alla ritenuta d’acconto di cui all’art. 25/bis del DPR 600/73. Iva non dovuta. |
SPESE | Sono a carico del cliente indipendentemente dalla conclusione dell’affare, sono quantificate in euro ( ). Sono altresì a carico del Cliente le eventuali spese sostenute a suo favore ove effettivamente sostenute e documentate. |
DURATA DEL CONTRATTO | Il presente incarico avrà durata di mesi 12 decorrenti dalla data di sottoscrizione del contratto di mediazione creditizia. In ogni caso il presente accordo sarà automaticamente prorogato oltre la indicata durata nel caso in cui sia in corso istruttoria da parte della banca o dell'intermediario individuato e fino alla sua conclusione. |
ESCLUSIVA | L’incarico si intende conferito in esclusiva al Mediatore Creditizio fino alla conclusione dello stesso. |
DIRITTO DI RECESSO | Il Cliente può recedere entro e non oltre 14 (quattordici) giorni dalla sottoscrizione del presente, dandone comunicazione a mezzo lettera raccomandata a/r o tramite Pec e in tale caso potranno essergli addebitate solamente le spese sostenute e documentate dal mediatore. Decorso tale termine il cliente potrà recedere in qualsiasi momento dal contratto dandone comunicazione a mezzo lettera raccomandata a/r o Pec e in tale caso dovrà corrispondere quale corrispettivo per il recesso l’importo di € 500,00 (euro cinquecento/00). |
FORO COMPETENTE | Il Foro competente è quello di residenza o di domicilio elettivo del Cliente. Tuttavia per le cause relative a diritti di obbligazione e di pagamento è anche competente il Foro di Roma. |
OBBLIGHI DEL CLIENTE | Il Cliente è tenuto a fornire ad EB FINANCE tutta la documentazione che la stessa richiederà al fine di adempiere all’incarico che gli è stato conferito. Perciò, il Cliente si impegna a consegnare tempestivamente alla richiesta di EB FINANCE tutta la documentazione necessaria perché la stessa possa svolgere l’incarico di mediazione creditizia di cui al presente Contratto, con l'espressa intesa che fino a tale momento EB FINANCE potrà decidere, a proprio insindacabile giudizio, di non dare seguito all'incarico ricevuto, senza che alcuna contestazione possa essere mossa dal cliente. La durata del presente incarico si intendere prorogata automaticamente per un periodo pari a quello che il cliente impiegherà per la consegna della richiesta documentazione. |
CONTRATTO DI MEDIAZIONE CREDITIZIA TRA
Denominazione Registro imprese
P. IVA
Sede legale
PEC Codice Univoco:
in persona del suo legale rappresentante:
Sig.
Nato a
Codice fiscale
Tipo documento Numero
Rilasciato da Comune il Scadenza
munito di specifici ed idonei poteri ai fini della conclusione del presente contratto, (di seguito anche il “Cliente”)
E
EB FINANCE S.r.l. Mediazione Creditizia e Assicurativa, con sede legale in Xxx Xxxxxxxx 00, 00000 Xxxx – sede operativa in Xxx Xx Xxxxxxx 0, 00000 Xxxxxxx - codice fiscale e partita iva 01770650685, nonché iscritta ai sensi dell’art. 128-sexies del D.lgs. 385/1993 (“TUB”) nell’elenco dei mediatori creditizi al n. M127, in persona del legale rappresentante munito di specifici ed idonei poteri ai fini della conclusione del presente contratto (di seguito anche “EB FINANCE”).
(di seguito anche denominate singolarmente la “Parte”, o congiuntamente le “Parti”).
Premesso che
EB FINANCE è una società di mediazione creditizia, regolarmente iscritta nell’elenco tenuto dall’OAM ed
autorizzata ad operare in qualità di mediatore creditizio. La società svolge la sua attività a livello nazionale
nel rispetto delle disposizioni alla stessa applicabili previste ai sensi, inter alia, del D.lgs. n. 141/2010, del TUB, e del Provvedimento Banca d’Italia del 29 luglio 2009 e successive modifiche, nonché ai sensi del D.lgs.
n. 231/2007 e successive modifiche, del Regolamento (UE) 2016/679, e della disciplina di settore emanata
dall’OAM (di seguito congiuntamente anche la “Normativa di Riferimento”);
la mediazione creditizia consiste nella messa in relazione, anche attraverso attività di consulenza, di banche o intermediari finanziari con la clientela ai fini della concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma;
l’attività di consulenza svolta dal mediatore creditizio costituisce, pertanto, parte integrante e strumentale del servizio di mediazione creditizia e si sostanzia nell’analisi delle esigenze finanziarie del Cliente, nella definizione della forma di finanziamento più consona alle sue esigenze, nella simulazione di piani economico-finanziari in funzione della forma di finanziamento e dell’attività del Cliente, nell’elaborazione delle informazioni economico-finanziarie fornite dal Cliente per il successivo inoltro alla banca o all’intermediario finanziario erogante, il tutto con la finalità della messa in relazione di cui sopra;
il mediatore creditizio svolge la propria attività senza essere legato ad alcuna delle parti che mette in relazione da rapporti che ne possano compromettere l'indipendenza;
il Cliente ha interesse a valutare la possibilità di reperire presso una banca o un intermediario finanziario, legalmente autorizzati ad operare, una linea di credito/ finanziamento sotto qualsiasi forma da utilizzare nell’ambito della propria attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale e a tal fine intende avvalersi della attività di mediazione creditizia svolta da EB FINANCE;
i preliminari termini, forme e tipologie di linea di credito/finanziamento a cui è interessato il Cliente sono indicati all’articolo 3 del presente contratto e potranno essere meglio dettagliati nel corso del presente accordo con EB FINANCE (di seguito anche il “Finanziamento”).
Tutto ciò premesso, il CLIENTE e EB FINANCE convengono quanto segue:
Art. 1 - Premesse
1. Le premesse formano parte integrante ed essenziale del presente contratto (di seguito, il “Contratto”) e
delle pattuizioni nello stesso contenute.
2. Ogni riferimento ad un “articolo”, “comma”, “paragrafo”, “punto” o “premessa” deve interpretarsi, salva eventuale diversa indicazione, come un riferimento al corrispondente articolo, comma, paragrafo, punto o premessa del presente Contratto.
Art. 2 – Efficacia del Contratto
1. Al momento della sottoscrizione del presente Contratto, il Cliente è tenuto a fornire a EB FINANCE i propri dati identificativi, secondo quanto previsto D.lgs. n. 231/2007, e successive modifiche ed integrazioni e provvedimenti attuativi.
2. L’efficacia del Contratto è subordinata al buon esito dell’attività di adeguata verifica svolta da EB FINANCE ai sensi del D.lgs. n. 231/2007, e successive modifiche ed integrazioni e provvedimenti attuativi.
3. Fermo restando quanto previsto dal comma 2 del presente articolo, le Parti convengono espressamente che l’efficacia del Contratto decorrerà dalla data di accettazione della proposta del Cliente da parte di EB
FINANCE.
Art. 3 - Oggetto del Contratto
1. Con il presente Contratto il Cliente conferisce ad EB FINANCE, che accetta, l’incarico di svolgere l’attività di mediazione creditizia avente ad oggetto sia l’attività di consulenza volta alla definizione dell’operazione di Cessione dei crediti/Finanziamento/Linea di credito più consone alle esigenze del Cliente ed allo studio di fattibilità dello stesso nonché alla messa in relazione del Cliente con banche e/o intermediari finanziari, mediante l’invio della preliminare documentazione raccolta, al fine di valutare la possibile concessione in suo favore di quanto richiesto.
2. La ricerca di possibili banche e/o intermediari interessati al Finanziamento in una o più delle forme tecniche di cui al precedente comma 1, sarà effettuata da EB FINANCE sulla base delle informazioni fornite dal Cliente e su quelle assunte direttamente da EB FINANCE, per conto dello stesso Cliente, verso soggetti terzi, indicati espressamente dallo stesso, ivi compresi quelli verso i quali il Cliente intrattiene rapporti di consulenza contabile, amministrativa, gestionale, fiscale, legale, di gestione del personale, et simili.
3. Il Cliente acconsente sin d’ora, nel caso vengano individuati una banca e/o intermediario finanziario potenzialmente interessati, affinché EB FINANCE possa svolgere i necessari approfondimenti sulla documentazione e tutte le ulteriori disamine e attività – eventualmente richieste anche dalla banca e/o intermediario interessato – per il reperimento della liquidità richiesta.
4. Per quanto ovvio, l’attività di ricerca di “nuova finanza” potrà essere attuata eventualmente anche verso istituti già affidanti il Cliente, tramite eventuali proposte di rimodulazione/variazioni/ampliamento di linee di fido in essere.
Art. 4 – Assenza di rappresentanza - Obblighi di EB FINANCE
1. L’incarico di cui al presente Contratto si intende conferito ad EB FINANCE ai sensi dell’art. 1754 c.c. senza attribuzione del potere di rappresentanza. EB FINANCE non potrà quindi rendere o accettare dichiarazioni, o comunque compiere atti, che impegnino il Cliente nei confronti delle banche o di altri intermediari finanziari.
2. Nell’espletamento della sua attività di mediazione creditizia, EB FINANCE è tenuta:
a) a comportarsi con diligenza, correttezza, lealtà e buona fede e dovrà svolgere il servizio con semplicità e chiarezza, nel rispetto delle disposizioni previste dalla Normativa di Riferimento;
b) a rispettare il segreto professionale;
c) a mettere a disposizione del Cliente o consegnare il foglio informativo contenente tutte le informazioni necessarie sul mediatore creditizio, sulle condizioni e sulle principali caratteristiche dell’operazione o del servizio offerto;
d) a svolgere la pre-istruttoria adeguandola al profilo economico del Cliente ed alla entità della linea di credito/ finanziamento richiesti;
e) a provvedere all’adeguata verifica del Cliente e agli adempimenti richiesti ai sensi del D.lgs. n. 231/2007, e successive modifiche ed integrazioni e provvedimenti attuativi;
f) su richiesta del Cliente, e prima della sottoscrizione del Contratto, a consegnare allo stesso una copia del contratto di mediazione creditizia, contenente tutte le clausole e condizioni idonee per la stipula, fermo restando che la consegna non impegna le Parti alla stipula del contratto;
g) nel caso di modifica delle condizioni contrattuali indicate nella copia del contratto consegnata al Cliente, ad informare tale ultimo soggetto e su sua richiesta a consegnarli una copia completa del nuovo testo contrattuale idonea per la stipula;
h) nel caso di accordi di co-mediazione o cooperazione commerciale con altri mediatori creditizi a
fornire un’adeguata informativa su tali accordi sia al Cliente che all’intermediarioerogante;
i) in occasione della messa in contatto del Cliente con l’intermediario finanziatore, è tenuto a comunicare a quest’ultimo l’ammontare del compenso di mediazione ai fini dell’inclusione nel calcolo del tasso annuo effettivo globale (TAEG) e del tasso effettivo globale (TEG) applicati al Finanziamento richiesto;
j) a rispettare le disposizioni in materia di protezione dei dati personali previste ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 e successive disposizioni di attuazione.
3. EB FINANCE potrà inoltre avvalersi nell’espletamento del presente incarico di propri collaboratori, professionisti e/o dipendenti in possesso dei requisiti richiesti dalle disposizioni normative vigenti e nel rispetto della Normativa di Riferimento.
EB FINANCE si impegna inoltre: (i) a semplice richiesta del Cliente a comunicare ogni dato relativo alla propria organizzazione; (ii) a consegnare al Cliente tutti i documenti necessari per l’espletamento delle finalità e dell’attività oggetto del presente incarico adempiendo allo stesso nel rispetto delle disposizioni in materia di trasparenza dei servizi e prodotti bancari e finanziari di cui al Titolo VI del TUB e al Provvedimento di Banca d’Italia del 29 luglio 2009 e successive modifiche ed integrazioni, raccogliendo in particolare l’attestazione di avvenuta consegna della documentazione.
Art. 5 - Esoneri di responsabilità del mediatore creditizio
1. Il Cliente prende atto, riconosce ed accetta che:
a) l’obbligazione assunta da EB FINANCE è un’obbligazione di mezzi e non di risultato, pertanto l’attività di mediazione di cui al presente Contratto non comporta alcuna garanzia in relazione alla conclusione positiva della mediazione e, segnatamente, in ordine alla concreta concessione ed erogazione del Finanziamento e/o della garanzia richiesta, ai tempi e alle modalità di approvazione delle richieste di Finanziamento e all’entità delle spese d’istruzione praticate dalle banche o dagli intermediari finanziari;
b) le trattative per la definizione della linea di credito/finanziamento o cessione dei crediti sono di esclusiva competenza delle banche e degli intermediari finanziari e che, pertanto, nessuna responsabilità è ascrivibile a EB FINANCE o ai collaboratori da questa incaricati;
c) EB FINANCE non potrà essere ritenuta in alcun modo responsabile dell’operato delle banche e degli intermediari finanziari, anche nell’ipotesi di mancata concessione della linea di credito/finanziamento richiesto;
d) qualora non fosse individuata una banca e/o intermediario finanziario interessato al Finanziamento ovvero quest’ultimo in fase successiva non fosse erogato, in tutto o in parte, EB FINANCE non sarà tenuta a comunicare al Cliente, né genericamente né specificamente, le motivazioni del diniego.
Art. 6 – Diritti del Cliente
1. Il Cliente ha diritto a ricevere gratuitamente, su sua richiesta e prima della sottoscrizione del Contratto, una copia del contratto di mediazione creditizia, contenente tutte le clausole e condizioni idonee per la stipula, fermo restando che la consegna non impegna le Parti alla stipula del contratto.
2. Il Cliente in caso di modifica delle condizioni contrattuali indicate nella copia allo stesso consegnata, ha il diritto ad esserne informato ed a richiedere ad EB FINANCE una copia completa del nuovo testo contrattuale idonea per la stipula.
3. Il Cliente ha diritto a portare con sé gratuitamente una copia del foglio informativo dopo averla richiesta o prelevata direttamente dai locali aperti al pubblico di EB FINANCE.
4. Il Cliente, colui che gli succede a qualunque titolo e colui che subentra nell'amministrazione dei suoi beni hanno diritto di ottenere, a proprie spese, entro un congruo termine e comunque non oltre novanta giorni dalla richiesta, copia della documentazione inerente a singole operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni.
5. Il Cliente può presentare un Reclamo all’Ufficio Reclami di EB FINANCE secondo le modalità indicate nel
successivo art. 15.
Art. 7 - Obblighi e Dichiarazioni del Cliente
1. Il Cliente è tenuto a fornire ad EB FINANCE tutta la documentazione che la stessa richiederà al fine di adempiere all’incarico che gli è stato conferito. Perciò, il Cliente si impegna a consegnare tempestivamente alla richiesta di EB FINANCE tutta la documentazione necessaria perché la stessa possa svolgere l’incarico di mediazione creditizia di cui al presente Contratto, con l'espressa intesa che fino a tale momento EB FINANCE potrà decidere, a proprio insindacabile giudizio, di non dare seguito all'incarico ricevuto, senza che alcuna contestazione possa essere mossa dal cliente. La durata del presente incarico si intendere prorogata automaticamente per un periodo pari a quello che il cliente impiegherà per la consegna della richiesta documentazione.
2. Il Cliente dichiara che i dati, le notizie e la documentazione da lui forniti sono autentiche, veritiere, complete ed aggiornate, manlevando e tenendo indenne EB FINANCE sin da ora da qualsiasi responsabilità in caso di omessa, parziale o ritardata consegna, ovvero in caso di documentazione non autentica, non veritiera, incompleta e non aggiornata. In tal senso, il Cliente esonera EB FINANCE da ogni responsabilità circa la veridicità dei documenti ad essa affidati per l’istruttoria della pratica connessa all’incarico.
3. Il Cliente dichiara espressamente che non sono in corso procedure concorsuali a suo carico e di non aver procedimenti penali pendenti, parimenti, nel caso in cui sussistano, il Cliente è obbligato a farne dichiarazione e pertanto precisa quanto riportato nella dichiarazione allegata al presente Contratto
4. Il Cliente dichiara altresì di non avere procedure esecutive in corso, ipoteche iscritte su eventuali diritti reali di cui egli sia titolare; parimenti, nel caso in cui sussistano, il Cliente è obbligato a farne dichiarazione e pertanto precisa quanto riportato nella dichiarazione allegata al presente Contratto.
5. Qualora, successivamente alla conclusione del presente Contratto e per tutto il periodo di efficacia dello stesso, il Cliente dovesse subire protesti, procedimenti penali, procedure esecutive o ipoteche iscritte su eventuali diritti reali di cui egli sia titolare, è obbligato a darne dichiarazione immediata e dettagliata ad EB FINANCE.
6. Il Cliente si impegna a comunicare tempestivamente ad EB FINANCE le variazioni della sua situazione patrimoniale e qualsiasi notizia rilevante riferita alla propria posizione che sia idonea a incidere sulla capacità di adempiere alle proprie obbligazioni.
7. Il Cliente dichiara di non aver in corso altri contratti di mediazione creditizia; se così non fosse è obbligato a palesare tale circostanza. In caso di falsa dichiarazione, essa si considera giusta causa di risoluzione dell’incarico con effetto immediato al momento della emersione della falsa dichiarazione.
Art. 8 – Durata, recesso e diritto di esclusiva
1. Fatto salvo quanto previsto ai successivi commi del presente articolo, il presente Contratto è da intendersi esclusivo e avrà durata di 12 mesi decorrenti dalla sottoscrizione del Contratto stesso. In ogni caso il presente accordo sarà automaticamente prorogato oltre la indicata durata nel caso in cui sia in corso istruttoria da parte della banca o dell'intermediario individuato e fino alla sua conclusione.
2. Il Cliente può recedere entro e non oltre 14 (quattordici) giorni dalla sottoscrizione del presente, dandone comunicazione a mezzo lettera raccomandata a/r o tramite Pec e in tale caso potranno essergli addebitate solamente le spese sostenute e documentate dal mediatore. Decorso tale termine il cliente potrà recedere in qualsiasi momento dal contratto dandone comunicazione a mezzo lettera raccomandata a/r o Pec e in tale caso dovrà corrispondere quale corrispettivo per il recesso l’importo di
€ 500,00 (euro cinquecento/00).
3. Il Cliente con la sottoscrizione del presente Contratto autorizza EB FINANCE a dare immediatamente
corso all’incarico affidatogli.
4. Il Cliente riconosce ad EB FINANCE il diritto di esclusiva per tutto il periodo in cui è in vigore tra le Parti il Contratto, pertanto, non potrà conferire per tutta la durata del Contratto analogo incarico ad altro soggetto né agire in proprio per richiedere operazioni finanziarie analoghe a quelle oggetto del presente Contratto.
Art. 9 - Compensi, Provvigioni e spese
1. Spese di istruttoria e gestione. Le spese di istruttoria e gestione, che sono a carico del Cliente indipendentemente dalla finalizzazione della presente richiesta, sono quantificate forfettariamente in euro
(00/00)
2. Compenso spettante al mediatore. Il Cliente a fronte dell’attività posta in essere da EB FINANCE in esecuzione del presente Contratto di mediazione è tenuto a corrispondere un compenso come di seguito indicato:
- success fee pari al 0 % + IVA alla delibera della banca o dell’intermediario finanziario
Suddetti importi comprendono la preliminare attività di studio della documentazione, fattibilità dell’operazione finanziaria e prima messa in relazione con possibili banche e/o intermediari finanziari potenzialmente interessati.
Nel caso in cui la controparte concluda direttamente o per il tramite di un altro intermediario il contratto con l’Istituzione finanziaria presentata da EB FINANCE sarà comunque corrisposto il compenso indicato.
3. Le spese e i compensi di cui ai precedenti comma 1 e 2 oltre oneri di legge, se dovuti, dovranno essere corrisposti dal Cliente all’avvenuta delibera dell’ente erogatore (compenso per l’intermediazione finanziaria).
Art. 10 – Clausola penale e risolutiva espressa
1. Il presente Xxxxxxxxx si intende immediatamente risolto, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1456 c.c., all’atto del ricevimento della comunicazione trasmessa da EB FINANCE mediante raccomandata A.R. o PEC all’indirizzo di cui al successivo art. 13, qualora, il Cliente sia inadempiente ad uno qualunque degli obblighi allo stesso imposti ai sensi degli artt. 7, 8 comma 3 e 9 del presente Contratto.
2. In caso di cessazione del presente Contratto, il Cliente rimane obbligato a corrispondere ad EB FINANCE i compensi e le provvigioni, maturate e non liquidate, così come descritte nel precedente articolo 9, in relazione all’attività effettivamente posta in essere da EB FINANCE sino alla data della cessazione del Contratto.
3. Nel caso di rinuncia da parte del Cliente all’operazione finanziaria già deliberata dall’ente finanziatore in forza di mandato conferito dal presente contratto, il Cliente è tenuto a corrispondere l’intero compenso spettante di cui all’art.9, comma 1 e 2.
Art. 11 - Modifiche al Contratto
1. Il presente Contratto non potrà essere modificato o integrato, se non sulla base del consenso scritto delle Parti. In tal caso, la comunicazione avente ad oggetto la modifica del Contratto deve essere inviata dalla Parte che la richiede all’altra Parte e da quest’ultima debitamente accettata con comunicazione scritta (la “Comunicazione di Accettazione”) inviata alla Parte che ha richiesto la modifica. La modifica diverrà efficace dal momento in cui la Parte che ha richiesto la modifica riceve la Comunicazione di Accettazione.
Art. 12 – Privacy
2. Il Cliente dichiara di aver ricevuto, letto e compreso il documento concernente l’informativa in materia di normativa privacy relativa al trattamento dei suoi dati personali ed autorizzato nel medesimo documento EB FINANCE per il trattamento dei propri dati nell’ambito e per le finalità del mandato e per le finalità per le quali il Cliente medesimo abbia rilasciato espresso consenso.
3. Nell’esecuzione del presente Contratto, EB FINANCE per quanto di propria competenza è tenuta ad osservare ed a far osservare ai suoi dipendenti e collaboratori le disposizioni di cui al
Regolamento (UE) 2016/679. Il Cliente, invece, rimarrà responsabile e terrà indenne EB FINANCE di ogni danno, sanzione, costo, spesa o importo che possa essere richiesto da interessati e terzi, ivi incluse Pubbliche Autorità, per la violazione delle disposizioni del predetto regolamento derivante da condotta del Cliente.
Art. 13 - Comunicazioni
1. Salvo disposizioni specifiche, qualsiasi comunicazione o richiesta consentita dal Contratto dovrà essere effettuata per iscritto, e si intenderà efficacemente e validamente eseguita al ricevimento della stessa sempreché sia indirizzata come segue:
- se al Cliente:
- se ad EB FINANCE: EB Finance Srl, Xxx Xxxxxxxx 00, 00000 Xxxx e/o PEC: xxxxxxxxx@xxx.xxxxxxxx.xx Ovvero al diverso indirizzo che una della Parti dovesse comunicare all’altra Parte con le modalità indicate sopra
Art. 14 – Reclami
1. Qualsiasi Reclamo relativo al presente Contratto deve essere effettuato per iscritto mediante comunicazione che contenga almeno i seguenti elementi: (I) nominativo/denominazione del Cliente;
(II) recapiti del Cliente; (III) data del contratto di mediazione; (IV) motivazione del reclamo; (V) richiesta nei confronti di EB FINANCE.
2. I reclami devono essere trasmessi a mezzo lettera A/R o e/o PEC al seguente indirizzo: EB Finance Srl, Xxx Xxxxxxxx 00, 00000 Xxxx e/o PEC: xxxxxxxxx@xxx.xxxxxxxx.xx
3. Il Cliente ha diritto a ricevere risposta entro 30 giorni dalla ricezione da parte di EB FINANCE del Reclamo.
Art. 15 - Legge applicabile e Foro competente in via esclusiva
1. Il presente Contratto è regolato dalla legge italiana.
2. Ogni controversia che dovesse sorgere in merito alla validità, efficacia, interpretazione ed esecuzione del Contratto e di ogni sua successiva integrazione, sarà di esclusiva competenza dell’autorità giudiziaria di Roma, fatta salva l’applicazione del Foro generale del consumatore, qualora diverso ed applicabile.
Luogo e data,
Timbro e firma del Cliente EB FINANCE SRL
Mediazione Creditizia e Assicurativa
Ai fini degli artt. 1341 e 1342, vengono specificatamente approvati gli artt. 5 (Esoneri di responsabilità del mediatore creditizio), 7 (Obblighi e Dichiarazioni del Cliente), 8 (Durata e diritto esclusiva), 9 (Compensi, provvigioni e spese ), 10 (Clausola penale e risolutiva espressa), 15 (Legge applicabile e Foro competente in via esclusiva) .
Luogo e data,
Timbro e Firma del Cliente EB FINANCE SRL
Mediazione Creditizia e Assicurativa
EB FINANCE S.r.l. Mediazione Creditizia e Assicurativa con sede legale in Xxx Xxxxxxxx, 00 00000 Xxxx - X.X./X. XXX 00000000000, iscritta ai