OBBLIGAZIONI E CONTRATTI - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER INADEMPIMENTO - ECCEZIONE DI INADEMPIMENTO (INADIMPLENTI INADIMPLENDUM).
OBBLIGAZIONI E CONTRATTI - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER INADEMPIMENTO - ECCEZIONE DI INADEMPIMENTO (INADIMPLENTI INADIMPLENDUM).
CASS. CIV., SEZ. LAV., 18 APRILE 2012, N. 6039.
Nei contratti a prestazioni corrispettive, qualora una delle parti adduca, a giustificazione della propria inadempienza, l'inadempimento o la mancata offerta di adempimento dell'altra, si deve procedere ad una valutazione unitaria e comparativa dei comportamenti, tenendo conto soprattutto dei rapporti di causalità e proporzionalità (e non meramente cronologici) esistenti tra le prestazioni inadempiute, della loro incidenza sulla funzione economico - sociale del contratto, e quindi, degli interessi perseguiti dai contraenti (nella specie, relativa alla richiesta di pagamento di mensilità non corrisposte nell'ambito di un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa, la Corte ha escluso che potesse costituire inadempimento il mero stato di malattia del lavoratore, che integrava soltanto un caso di sospensione del sinallagma funzionale del rapporto).
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. XXXXXX Xxxxx - Presidente -
Xxxx. XXXXXXXXXX Xxxxxxxx - Consigliere - Xxxx. XXXXX Xxxxxxx - rel. Consigliere -
Dott. MELIADO' Xxxxxxxx - Consigliere - Xxxx. XXXXXXX Xxxxx - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso 12872/2010 proposto da:
XXX. XXXXXXX' & XXXXXXX XXXXXX S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in XXXX, XXX XXXXXXX XXXXXXXXX 00, presso lo studio degli avvocati XXXXXXX XXXXX, XXXXXX XXXXXXXXX, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
S.L., elettivamente domiciliata in ROMA, LUNGOTEVERE XXXXXXXXXXXX 9, presso lo studio dell'avvocato MITTIGA XXXXXX XXXXXXXX, che la rappresenta e difende, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 5853/2 009 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 25/03/2010 R.G.N. 9459/2004;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 07/03/2012 dal Consigliere Xxxx. XXXXXXX XXXXX;
udito l'Avvocato XXXXXXX XXXXX;
udito l'Avvocato ZANDRI XXXXXXX XXXXXXXX;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Xxxx. XXXXX Xxxxxxx Xxxxxx, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
In parziale riforma della pronuncia di prime cure emessa il 24.6.04 dal Tribunale di Roma, la Corte d'appello capitolina condannava - per quel che rileva nella presente sede - la Xxx. Xxxxxxx & Zanardo Milano S.p.A. (d'ora innanzi semplicemente B&Z) a pagare all'attrice S.L. la complessiva somma di Euro 348.096,48 a titolo di mensilità che l'attrice avrebbe dovuto ricevere dal 1.6. al 15.6.2002 e dal 23.7.02 al 31.12.2004 in virtù del rapporto di collaborazione coordinata e continuativa a tempo determinato intercorso fra le parti a decorrere dal 1.12.2001 e risolto ante tempus dalla società con recesso del 23.7.02, ritenuto ingiustificato dai giudici d'appello per mancanza di adeguata allegazione - ancor prima che di prova - dell'asserito inadempimento, da parte della S., delle condizioni previste dall'art. 4 del contratto, non avendo specificato quali procedure operative e tariffe o direttive aziendali avesse disatteso, cosa non avrebbe riferito della propria attività al direttore operativo dell'ufficio di Milano o di quali negligenze e carenze di professionalità si sarebbe resa responsabile.
Per la cassazione di tale sentenza ricorre la B&Z affidandosi a tre motivi.
Resiste con controricorso la S., che ha poi depositato "difese aggiunte" - cui si è opposta la società ricorrente - per rettificare un errore materiale contenuto in controricorso.
Entrambe le parti hanno depositato memoria ex art. 378 c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE
1- Con il primo motivo ci si duole di violazione e falsa applicazione dell'art. 12 preleggi, in relazione all'art. 115 c.p.c., comma 1, artt. 116, 132, 421 e 437 c.p.c., e art. 2724 c.c., n. 1, nonchè di vizio di motivazione, laddove l'impugnata sentenza ha giudicato ingiustificato il recesso della società ricorrente senza aver ammesso le prove testimoniali da essa richieste in primo grado e coltivate in appello; si lamenta, altresì, che, come risultante dagli stessi documenti allegati al ricorso introduttivo di lite, la ricorrente era rimasta in stato di malattia
dal 15.6.02 al 28.3.03, sicchè in ogni caso per tale periodo non avrebbe potuto rendere la propria prestazione professionale; quanto agli inadempimenti della lavoratrice - prosegue il ricorso - l'impugnata sentenza non ha considerato il contenuto delle lettere del 6 e del 7.6.02, nelle quali si muovevano vari addebiti alla S..
Il motivo è infondato: premesso che nella specie ci si trova in presenza di contratto di collaborazione coordinata e continuativa ex art. 409 c.p.c. (c.d. xx.xx.xx.) cui ratione temporis non si applicano il D.Lgs. n. 276 del 2003, art. 61 e ss., sul contratto di lavoro a progetto, la regolamentazione della risoluzione per inadempimento (così, in sostanza, viene qualificato il recesso ante tempus manifestato dalla società ricorrente il 23.7.02) va rinvenuta nelle norme generali in tema di contratti a prestazioni corrispettive contenute nel c.c. e, quindi, negli artt. 1453 e 1455 c.c.;
quest'ultimo consente la risoluzione per inadempimento in luogo in luogo del ricorso ad altro rimedio sinallagmatico (come l'exceptio non rite adimpleti contractus o l'exceptio inadempleti contractus) purchè ci si trovi in presenza di inadempimento di non scarsa importanza avuto riguardo all'interesse della parte adempiente, importanza che nel caso di specie la società ricorrente non argomenta e, anzi, neppure allega.
Nè tale allegazione può rinvenirsi per implicito nei capitoli di prova testimoniale formulati nella memoria difensiva di primo grado e riprodotti nel ricorso per cassazione della B&Z, capitoli che - quindi - si rivelavano ininfluenti a fini di valutazione di eventuale gravità dell'altrui asserito inadempimento.
Pertanto, tali mezzi non erano veicolabili neppure attraverso l'esercizio dei poteri istruttori d'ufficio ex art. 437 c.p.c., comma 2, (pur menzionato in ricorso tra le norme che si assumono violate):
infatti, in virtù dell'insegnamento di Xxxx. S.U. 20.4.05 n. 8202 (e della successiva conforme giurisprudenza di questa S.C.), se è vero che il rigoroso sistema di preclusioni del rito speciale trova un contemperamento (ispirato all'esigenza di ricerca della verità materiale, cui è doverosamente finalizzato il rito del lavoro, volto a garantire una tutela differenziata in ragione della natura dei diritti che nel giudizio devono trovare riconoscimento) nel potere del giudice di ammettere d'ufficio nuovi mezzi di prova ai sensi dell'art. 437 c.p.c., comma 2, è - però - altrettanto innegabile che essi devono risultare indispensabili ai fini della decisione della causa (oltre che relativi a fatti allegati dalle parti ed emersi nel processo a seguito del contraddittorio delle parti stesse).
2- Con il secondo motivo si deduce violazione e falsa applicazione dell'art. 12 preleggi, in relazione agli artt. 1217 e 1460 c.c., nonchè vizio di motivazione, nella parte in cui la gravata pronuncia ha condannato la società al pagamento di tutte le retribuzioni residue nonostante la sollevata eccezione di inadempimento e il fatto che la S. non abbia mai fatto offerta formale delle proprie prestazioni professionali dopo il recesso del 23.7.02, risultando - anzi - per tabulas impedita a renderle perchè malata quanto meno fino al 2.3.2003 (a tale riguardo il motivo riprende, in sostanza, quella parte del primo mezzo in cui si afferma che, alla stregua degli stessi documenti allegati al ricorso introduttivo di lite, la ricorrente era rimasta
in stato di malattia dal 15.6.02 al 28.3.03, sicchè in ogni caso per tale periodo non avrebbe potuto rendere la propria prestazione professionale).
Anche tale secondo mezzo è infondato.
Per antica e costante giurisprudenza di questa Corte Suprema, nei contratti a prestazioni corrispettive, qualora una delle parti adduca, a giustificazione della propria inadempienza, l'inadempimento o la mancata offerta di adempimento dell'altra, si deve procedere ad una valutazione unitaria e comparativa dei comportamenti, tenendo conto soprattutto dei rapporti di causalità e proporzionalità (e non meramente cronologici) esistenti tra le prestazioni inadempiute, della loro incidenza sulla funzione economico - sociale del contratto, e quindi, degli interessi perseguiti dai contraenti (cfr., ex aliis, Cass. 26.10.05 n. 20678).
Nel caso di specie, il ricorso non allega nè giustifica la proporzionalità della propria reazione rispetto ad inadempimenti della S. che l'impugnata sentenza ha - con argomentare immune da vizi logico-giuridici e, quindi, incensurabile in questa sede - considerato, a monte, genericamente allegati, per di più aggiungendo che fin dal 9.5.02 la S. era stata rimossa dall'incarico principale "di curare il coordinamento dell'ufficio di Vicenza del Committente in qualità di responsabile" e che le doglianze della società concernevano asserite violazioni non già dell'incarico professionale (cioè del contratto per cui è causa), bensì della scrittura privata di cessione e trasferimento del portafoglio clienti della S. alla B&Z. Nè può costituire inadempimento il mero stato di malattia della ricorrente, che integra soltanto un caso di sospensione del sinallagma funzionale del rapporto (e infatti la Corte territoriale non ha riconosciuto credito alcuno alla S. per il periodo di malattia trascorso dal 15.6.2002 al 23.7.02, data del recesso operato dalla società ricorrente). Quanto al periodo successivo al recesso della B&Z, durante il quale si sostiene essere perdurato lo stato di malattia della
S. come da documentazione acquisita agli atti di causa, basti osservare che in proposito il ricorso non è nemmeno autosufficiente, non trascrivendo integralmente i documenti che comproverebbero la circostanza nè specificandone l'esatta sede processuale, a tal fine non bastando il mero rinvio alla produzione della controricorrente (v. sopra).
Anche in proposito la giurisprudenza di questa S.C. è assolutamente consolidata (cfr., e pluribus, Cass. 30.7.2010 n. 17915, ord.).
3 - Con il terzo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 230 e 421 c.p.c., nonchè vizio di motivazione, laddove la Corte territoriale ha respinto l'eccezione di aliunde perceptum nonostante che a tal fine la società ricorrente avesse chiesto in primo grado - e reiterato in appello - prova per interrogatorio formale, ordine di esibizione del modello 740 Unico degli anni 2002 e 2003 e copia di fatture e/o buste paga relative ad altri eventuali rapporti di collaborazione o di lavoro da lei intrattenuti a partire dal giugno 2002. Il motivo è infondato perchè le richieste di prova in tal senso formulate dall'odierna ricorrente avevano un carattere meramente esplorativo e, infatti, non indicavano natura, entità e soggetto erogatore di altri compensi (retributivi e/o per prestazioni professionali) eventualmente percepiti dalla S., così come non ne asserivano l'incompatibilità con il perdurare del rapporto di collaborazione coordinata e continuativa per cui è causa e con
l'esclusività di quest'ultimo, esclusività che il ricorso per cassazione della B&Z non allega neppure.
Infine, in ordine alla dedotta violazione dell'art. 421 c.p.c., valga quanto innanzi già rammentato riguardo all'esercizio dei poteri istruttori d'ufficio da parte del giudice d'appello. 4 - In conclusione, il ricorso è da rigettarsi.
Le spese del giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
LA CORTE rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente a pagare le spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 70,00 per esborsi e in Euro 4.000,00 per onorari, oltre spese generali, IVA e CPA. Così deciso in Roma, il 7 marzo 2012.
Depositato in Cancelleria il 18 aprile 2012