ACCORDO PER LA MOBILITÀ DI STUDIO
Fra:
ACCORDO PER LA MOBILITÀ DI STUDIO
Commento [FC1]: inserire Nome e Cognome del beneficiario
nell’ambito del Programma Erasmus+/KA1 ISTRUZIONE SUPERIORE ACCORDO N. 2016-1-IT02-KA103-022781
(da citare in tutta la corrispondenza)
1. Istituto di appartenenza : Università per Stranieri di Perugia I PERUGIA06 Indirizzo completo : Xxxxxx Xxxxxxxxxxxx x. 0 Xxxxxxx 00000
in seguito denominato “l'Istituto”
rappresentato da: Xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxxxx - Rettore da una parte,
e
2. il sig./la sig.ra: Sesso: 🞏 M 🞏 F
Codice Fiscale: Nato/a il: _ a:_ Nazionalità: _ Indirizzo completo : _ Numero di telefono: _ Anno Accademico: _
Indirizzo di posta elettronica: _
Ciclo di Studi: I Ciclo (Laurea) 🞏 II Ciclo (Laurea Magistrale) 🞏 III Ciclo (Dottorato)
1
Corso di Laurea presso l’Istituto di appartenenza:
_
Codice ISCED: _
in seguito denominato il “Il Partecipante”
Lo studente gode di:
Anno di corso: _
🞏 un contributo finanziario con fondi comunitari Erasmus+
🞏 una mobilità senza fondi comunitari Erasmus+ (“zero grant”)
🞏 un periodo di mobilità con contributo finanziario con fondi comunitari Xxxxxxxx congiuntamente ad un periodo senza contributo comunitario Erasmus+ (“zero grant”) o ad un periodo con contributo dell’Istituto o del Miur
🞏 una mobilità senza fondi comunitari Erasmus+ ma con il contributo dell’Istituto o del Miur
Il contributo finanziario con fondi dell’Unione europea include:
Commento [FC3]: Il conto corrente o carta prepagata deve necessariamente essere intestato al beneficiario
Commento [FC2]: NON COMPILARE!
🞏 un contributo finanziario per bisogni speciali
🞏 un contributo finanziario per studenti con condizioni socio-economiche svantaggiate
Conto corrente n. ……………………………………. intestato a , presso
la Banca …………………………………………………………………………………………...filiale n. .............., via
……………………………………………………………………Codice postale ……………… Città
…………………………………codice ABI ………………codice CAB….…...….…….codice CIN…………: Numero Clearing/BIC/Swift bancario:
IBAN:
HANNO CONCORDATO
Le Condizioni Speciali e gli Allegati seguenti che costituiscono parte integrante del presente Accordo (d’ora in avanti denominato l’Accordo):
Allegato I Learning Agreement for studies concordato tra l’Istituto di appartenenza, l’Istituto ospitante e lo studente
Allegato II Condizioni generali
Allegato III Carta dello Studente Erasmus
Quanto riportato nelle Condizioni Speciali prevale sulle disposizioni di cui agli Allegati. Per l’Allegato I del presente documento non sono obbligatorie le firme in originale: copie scansionate e firme elettroniche potranno essere ammesse, secondo la legislazione nazionale italiana.
CONDIZIONI SPECIALI ARTICOLO 1 – SCOPO DEL CONTRIBUTO
1.1 L’Istituto erogherà il contributo finanziario dell’Unione europea (e/o proprio e/o del Miur) al Partecipante per
intraprendere una mobilità XXXXXXX a fini di studio/studio e tirocinio (mobilità combinata) nell’ambito del Programma Erasmus+.
1.2 Il Partecipante accetta il contributo nell’ammontare specificato nell’Articolo 3 e si impegna a portare a termine la mobilità a fini di studio/studio e tirocinio (mobilità combinata) come descritto nell’Allegato I.
1.3 Qualsiasi modifica o integrazione all’Accordo dovrà essere fatta per iscritto e concordata da entrambe le parti attraverso una notifica formale inoltrata tramite posta oppure tramite email.
ARTICOLO 2 – ENTRATA IN VIGORE E DURATA DELLA MOBILITA’
2.1 Il presente Accordo entra in vigore al momento della firma di entrambe le parti.
2
Commento [FC5]: giorni totali assegnati (ogni mensilità va conteggiata per 30 giorni)
Commento [FC4]: date effettive di inizio e fine mobilità (es. per 4 mesi di borsa con inizio 5 gennaio indicare:
- data inizio: 5 gennaio 2016
- data fine: 4 maggio 2016
tot: 120 giorni
2.2 La mobilità
inizierà il | ||||
e si concluderà il | ||||
per un totale di mesi (giorni) |
Le date di inizio e di fine della mobilità devono coincidere, rispettivamente, con il primo giorno in cui il Partecipante deve essere presente presso l’Istituto ospitante [Se il Partecipante partecipa ad un corso di lingua fornito da un’organizzazione diversa dall’Istituto ospitante, tale periodo sarà considerato quale parte rilevante del periodo di mobilità all’estero: in tale ipotesi l’inizio del periodo di mobilità coinciderà con il primo giorno di frequenza del corso di lingua al di fuori dell’Istituto ospitante;] l’ultimo giorno del periodo di mobilità coinciderà con l’ultimo giorno in cui il Partecipante dovrà essere presente presso l’istituto ospitante.
Denominazione Istituto ospitante | |
Codice ERASMUS | |
Paese |
2.3 Il Partecipante percepisce:
- una borsa finanziata dal Miur per giorni (pari a mesi e giorni )
- una borsa finanziata dall’Istituto per giorni (pari a mesi e giorni )
- una borsa finanziata da fondi comunitari Erasmus+ per giorni (pari a mesi e giorni )
Commento [FC6]: NON COMPILARE
Se il Partecipante: - Percepisce una borsa finanziata da fondi comunitari Erasmus/Miur/Istituto, il numero di mesi e
giorni extra in mobilità indicato deve coincidere con la effettiva durata della mobilità.
- Usufruisce di una borsa finanziata da fondi comunitari Erasmus+/Miur/Istituto congiuntamente a dei giorni senza contributo, il numero di mesi e di giorni extra indicato deve coincidere con quello dei giorni coperti dalla borsa finanziata da fondi comunitari Erasmus+/Miur/Istituto; tale contributo dovrà essere garantito almeno per la durata minima del periodo svolto all’estero, ovvero 3 mesi in caso di studio.
- Non percepisce alcun contributo per l’intera durata della mobilità, tale numero di mesi e di giorni extra deve essere uguale a 0.
2.4 La durata totale del periodo di mobilità non deve superare i a 12 mesi, compresi i giorni senza contributo.
2.5 Eventuali richieste di prolungamento del periodo di mobilità dovranno essere presentate almeno un mese prima della fine del periodo di mobilità inizialmente previsto.
2.6 L’Attestato rilasciato dall'Istituto ospitante al termine del periodo di studio all'estero (Transcript of Records) - o qualunque altra dichiarazione allegata a tale documento - dovrà debitamente certificare le date effettive di inizio e di fine del periodo di mobilità svolto.
ARTICOLO 3 – FINANZIAMENTO DELLA MOBILITÀ
al mese (30 giorni) e Euro per i giorni extra.
Il contributo finanziario Erasmus+ per la mobilità è pari a Euro corrispondente ad Euro
3.1
Commento [FC7]: NON COMPILARE
3.2 L’ammontare finale del contributo per il periodo di mobilità è determinato dal numero dei giorni/mesi di mobilità come specificati nell’Articolo 2.3, moltiplicato per l’importo mensile da applicarsi in base al Paese di
destinazione. In caso di mesi incompleti, il contributo finanziario viene calcolato moltiplicando il numero di giorni nel mese incompleto per 1/30 del costo unitario mensile, così come da calcolo effettuato dall’Istituto di appartenenza nel Mobility Tool+.
3.3 Il rimborso dei costi sostenuti per bisogni speciali, quando applicabile, viene effettuato in base ai documenti giustificativi in tal senso presentati dal Partecipante.
3.4 Il contributo finanziario non può essere utilizzato per coprire costi simili già rimborsati con fondi dell’Unione.
3.5 Eccetto quanto specificato all’Articolo 3.4, il contributo finanziario ricevuto dal Partecipante è compatibile con qualunque altra fonte di finanziamento incluse le entrate/compensi che il Partecipante potrebbe ricevere lavorando oltre il suo impegno di studio purché il Partecipante svolga e porti a termine le attività previste nell'Allegato I.
3.6 Il contributo dell’Istituto per il co-finanziamento della mobilità è pari a:
Commento [FC8]: NON COMPILARE
□ Euro 500,00 per le spese di viaggio; □ Euro per lo svolgimento della mobilità corrispondente ad Euro per 30 giorni (1 mese) e Euro per i giorni extra.
3.7
Il contributo del Miur per il co-finanziamento della mobilità è pari a €
per lo svolgimento della
Commento [FC9]: NON COMPILARE
mobilità corrispondente ad Euro per 30 giorni (1 mese) e Euro per i giorni extra.
3.8 Il contributo finanziario o parte di esso devono essere restituiti qualora il Partecipante non rispetti i termini del presente Accordo. Se il Partecipante recede dall’Accordo prima del termine previsto, dovrà rimborsare l’importo del contributo già erogato, salvo diverso accordo con l’Istituto di appartenenza. Tuttavia, nel caso in cui il partecipante non abbia potuto portare a termine il suo periodo di mobilità secondo quanto descritto nell’Allegato I per cause di forza maggiore, avrà diritto a ricevere l’importo del contributo corrispondente alla durata effettiva del periodo di mobilità di cui all’articolo 2.2. Eventuali fondi rimanenti dovranno essere rimborsati, salvo diverso accordo con l’Istituto di appartenenza. Tali casi devono essere segnalati all’Istituto di Appartenenza e accettati dall’Agenzia Nazionale.
ARTICOLO 4 – MODALITÀ DI PAGAMENTO
Commento [FC10]: NON COMPILARE
4.1 Entro 30 giorni dall’entrata in vigore dell’Accordo, a seguito del certificato di conferma di arrivo presso l’Università
Euro
ospitante, il Partecipante riceverà un pre-finanziamento di , rappresentante l’80%
dell’ammontare specificato nell’art. 3 per la borsa di mobilità e il 100% del contributo dell’Istituto per le spese di viaggio. Un ritardo nell’erogazione del prefinanziamento sarà eccezionalmente ammissibile qualora il Partecipante invii la documentazione necessaria oltre i termini concordati con l’Istituto di appartenenza.
4.2 Se il pagamento di cui All’articolo 4.1 è inferiore al 100% del contributo complessivo, l’invio online del 3
Rapporto Narrativo (EU SURVEY) è considerato come la richiesta del Partecipante per il pagamento del
saldo del contributo spettante. L’Istituto avrà 45 giorni di tempo per emettere l’ordine di pagamento del saldo o per emettere un ordine di recupero in caso di rimborso.
ARTICOLO 5 – COPERTURA ASSICURATIVA
5.1 Copertura assicurativa sanitaria. Solitamente una copertura di base è fornita dal servizio sanitario nazionale dello studente anche durante il soggiorno in un altro Paese dell'Unione Europea tramite la Tessera Europea di Assicurazione Malattia (TEAM).
Questa tessera, emessa dall’ente assicurativo del paese di residenza, è gratuita e dà diritto all'assistenza sanitaria statale in caso di permanenza temporanea in uno dei 28 Stati membri dell'UE, in Islanda, in Liechtenstein, in Norvegia e in Svizzera, alle stesse condizioni e allo stesso costo (gratuitamente in alcuni paesi) del proprio paese di provenienza. La tessera europea di assicurazione malattia:
• non è un'alternativa all'assicurazione di viaggio. Non copre l'assistenza sanitaria privata né costi come quelli del volo di ritorno al proprio paese di provenienza o relativi a beni persi o rubati;
• non copre i costi se si viaggia al solo scopo di ottenere cure mediche;
• non garantisce servizi gratuiti. I sistemi sanitari dei vari paesi sono diversi: determinati servizi che nel proprio paese sono gratuiti potrebbero non esserlo in un altro stato.
5.2 Assicurazione di responsabilità civile. L’Istituto ha stipulato un’assicurazione per tutti i suoi studenti al fine di tutelare la responsabilità civile derivante all'assicurato nello svolgimento in più sedi, nonché presso terzi, dell'attività universitaria. Ai sensi della clausola 2.2. del contratto la validità dell'assicurazione è estesa al mondo intero (Polizza n. 062 00419442 con la compagnia INA Assitalia durata dal 30/06/2011 al 30/09/2016).
5.3 Assicurazione sugli infortuni sul lavoro. L’Istituto ha stipulato un’assicurazione per tutti i suoi studenti al fine di tutelare l’assicurato nello svolgimento delle attività professionali principali e secondarie. Ai sensi della clausola 2.7 della polizza Infortuni la validità si estende a tutto il mondo (Polizza n. 131422298 con la compagnia Unipol Assicurazioni durata 31/03/2016 – 30/09/2017).
ARTICOLO 6 – SUPPORTO LINGUISTICO ONLINE
Applicabile solo nel caso di mobilità, per le quali la lingua principale dell’insegnamento è il ceco, il danese, il greco, l'inglese, il francese, il tedesco, l’italiano, lo spagnolo, l’olandese, il polacco, il portoghese o lo svedese con l'eccezione di madrelingua.
6.1 Al Partecipante sarà richiesta una verifica online delle proprie competenze linguistiche prima e dopo la mobilità. Il completamento della valutazione online prima della partenza è un presupposto per la mobilità, tranne in casi debitamente giustificati.
Commento [FC11]: indicare il livello linguistico attualmente posseduto, assegnato in sede di Assessment Test OLS o da apposita commissione valutatrice di Ateneo
6.2 (Opzionale – solo se l’informazione non è specificata nel Learning Agreement). Il livello di competenza linguistica in (specificare la lingua principale di insegnamento/formazione) che lo studente ha già o si impegna ad acquisire entro l’inizio del periodo di mobilità corrisponde a: A1☐ A2 ☐ B1☐ B2☐ C1☐ C2☐
6.3 (Applicabile solo per i Partecipanti che seguiranno un corso di lingua OLS) .
Il Partecipante seguirà un corso di lingua OLS non appena riceverà l’accesso e si impegnerà a portare a termine il corso OLS. Prima di accedere al corso di lingua OLS, il Partecipante informerà immediatamente l’Istituto nel caso in cui non potrà svolgere il corso.
6.3 Il pagamento dell’ultima rata del contributo finanziario è soggetto all’espletamento della verifica online obbligatoria alla fine del periodo di mobilità, tranne in casi opportunamente giustificati.
ARTICOLO 7 – RAPPORTO NARRATIVO (EU SURVEY)
7.1 Il Partecipante, alla fine del periodo di mobilità, deve trasmettere online il Rapporto Narrativo debitamente compilato entro e non oltre i 30 giorni successivi al ricevimento della richiesta di compilazione. Quei Partecipanti che non abbiano completato ed inviato il Rapporto Narrativo, possono essere tenuti ad un rimborso parziale o totale del contributo ricevuto da parte del loro Istituto
7.2 Un Rapporto Narrativo integrativo può essere inviato al Partecipante per consentire il completamento delle informazioni relative al riconoscimento delle attività svolte.
ARTICOLO 8 – LEGGE APPLICABILE E TRIBUNALE COMPETENTE
8.1 Il presente Accordo è disciplinato dalla Legge italiana.
8.2 Il tribunale competente secondo la legislazione nazionale applicabile avrà giurisdizione esclusiva per ogni controversia che dovesse sorgere tra l’Istituto e il Partecipante in merito all’interpretazione, all’applicazione o alla validità delle disposizioni del presente Accordo, lì dove non sia possibile procedere ad una risoluzione amichevole.
(Redatto in duplice copia, in italiano)
nome/cognome
Il Partecipante
4
Commento [FC12]: stampatello
Per l’Istituto nome/cognome/funzione
_ Firma
_ Luogo e data
_
Prof. XXXXXXXX XXXXXXXX_XXXXXXX
Firma
Commento [FC13]: inserire la data nella quale il documento viene consegnato
_ Luogo e data
_
ALLEGATO I
LEARNING AGREEMENT FOR STUDIES
xxxx://xx.xxxxxx.xx/xxxxxxxxx/xxxxxxxxxxxxx/xxxxxx- education/quality-framework_en.htm#learning_agreement
ALLEGATO II CONDIZIONI GENERALI
Articolo 1: Responsabilità
Ciascuna delle parti contraenti esonererà l’altra da ogni responsabilità civile per danni da questa o dal suo staff subiti in seguito all’attuazione di questo Accordo, a condizione che tali danni non siano il risultato di gravi e deliberati comportamenti scorretti da parte dell’altro contraente o del suo staff.
L’Agenzia Nazionale italiana, la Commissione Europea o il loro staff non sono responsabili nel caso di reclami su quanto previsto dall’Accordo, in relazione a danni causati durante la mobilità. Di conseguenza, l’Agenzia Nazionale italiana o la Commissione Europea non possono soddisfare alcuna richiesta di indennizzo o di rimborso per reclamo.
Articolo 2: Risoluzione del contratto
Nel caso in cui il Partecipante non sia in grado di adempiere gli obblighi previsti dall’Accordo, e senza considerare le conseguenze previste dalla legge applicabile, l’Istituto è legalmente autorizzato a risolvere o ad annullare l’Accordo senza ulteriori formalità legali, nel caso il Partecipante non intraprenda alcuna azione entro un mese dalla ricezione della notifica per raccomandata.
Se il Partecipante risolve l’Accordo prima dello scadere dei termini o se non adempie gli obblighi previsti dall’Accordo, dovrà restituire l’importo del contributo già erogato, fatta eccezione per il caso in cui sia stato diversamente concordato con l’Istituto di appartenenza.
In caso di risoluzione dell’Accordo da parte del Partecipante per cause di forza maggiore, ad esempio
una causa imprevedibile o un evento non controllabile dal Partecipante e non attribuibile a suo errore o 5
negligenza, questi potrà ricevere l’importo del contributo corrispondente all’effettiva durata della mobilità come definita nell’Articolo 2.2. Le somme non utilizzate dovranno essere restituite, fatta eccezione per il caso in cui sia stato diversamente concordato con l’Istituto di appartenenza.
Articolo 3: Tutela dei dati
Tutti i dati personali contenuti nell’Accordo devono essere disciplinati secondo il Regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento Europeo e del Consiglio d’Europa per la tutela dei singoli e della legislazione nazionale (DLGS n ° 196/2003), nel rispetto del trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, e della libera circolazione degli stessi. I dati personali devono essere trattati esclusivamente per dare esecuzione all’Accordo da parte dell’Istituto di appartenenza, dall’Agenzia Nazionale e dalla Commissione Europea, senza pregiudicare la possibilità di poterli trasmettere a organismi responsabili di controllo e revisione contabile secondo la normativa comunitaria (Corte dei Conti o Ufficio Europeo Antifrode - OLAF).
Il Partecipante può, su richiesta scritta, accedere ai propri dati personali e apportare correzioni alle informazioni inesatte o incomplete. E’ invitato a presentare qualsiasi quesito riguardante il trattamento dei propri dati personali all’Istituto di appartenenza e/o all’Agenzia Nazionale. Il Partecipante può presentare ricorso al Garante per la protezione dei dati personali, con riferimento alle modalità d’uso dei propri dati personali da parte dell’Istituto di appartenenza e/o dell’Agenzia Nazionale; può inoltre presentare ricorso al Garante Europeo per la Tutela dei Dati, in riferimento alle modalità d’uso di tali dati da parte della Commissione Europea.
Articolo 4: Controlli e Revisioni contabili
Le parti dell’Accordo si impegnano a fornire ogni tipo di informazione richiesta dalla Commissione Europea, dall’Agenzia Nazionale italiana o da qualunque altro Organismo autorizzato dalla Commissione Europea o dall’Agenzia Nazionale italiana per verificare che la mobilità e le condizioni dell’Accordo siano stati correttamente attuati.