Protocollo di intesa TRA
Protocollo di intesa TRA
OPER – Ordine degli Psicologi dell’Xxxxxx-Romagna E
SIPLO – Società Italiana di Psicologia del Lavoro e dell’Organizzazione
- OPER – Ordine degli Psicologi dell’Xxxxxx-Romagna nel seguito denominato l’Ordine, con sede a Xxxxxxx, Xxxxxx Xxxxxxxx, 00 (C.F.92032490374), nella persona del Presidente legale rappresentante protempore Xxxxxxxx Xxxxxxxx,
e
- SIPLO - Società Italiana di Psicologia del Lavoro e dell’Organizzazione con sede legale a Palermo, Viale delle Scienze, Edificio n.13 (sede professionale del suo Presidente Pro-tempore), C.F./P.IVA n. 02981241207, successivamente indicata come SIPLO e rappresentata dal Presidente, Prof. Xxxxxxxxx Xxxx;
di seguito indicati congiuntamente come le “Parti”
PREMESSO CHE
• L’Ordine è un ente pubblico non economico, istituito ex L. 56 del 1989, che ha tra i suoi compiti quello di svolgere le attività dirette ad impedire l’esercizio abusivo della professione e di curare i rapporti tra professionisti e cittadini, al servizio dei propri iscritti e della collettività, nonché l’obiettivo di promuovere la professione e la cultura psicologica presso aziende, enti e istituzioni pubbliche e private perché possano avvalersi del contributo dello psicologo per lo sviluppo e la promozione del benessere e della salute dei cittadini;
• SIPLO è una società scientifica che ha lo scopo di promuovere e divulgare, nei contesti organizzativi sia pubblici che privati, i temi della Psicologia del Lavoro e le tematiche ad essa affini ed è tra i constituent di EAWOP, European Association of Work and Organizational Psychology.
CONSIDERATO CHE
• le Parti concordano nel valorizzare il contributo disciplinare e professionale della Psicologia del Lavoro e delle Organizzazioni presso le istituzioni e le realtà socioeconomiche del territorio;
• le Parti ritengono prioritaria la formazione continua dei professionisti anche in osservanza a quanto previsto dall’art. 5 del Codice Deontologico degli Psicologi;
Art. 1 - OGGETTO DEL PROTOCOLLO
1.1 L’Ordine si impegna a:
• mettere a disposizione la propria struttura e organizzazione per la realizzazione di momenti formativi (quali ad es. webinar registrati e materiali didattici) rivolti alle iscritte ed agli iscritti con possibilità di riconoscimento ECM;
• dare rilevanza e promuovere l’esistenza della presente convenzione sul sito internet istituzionale e sugli altri canali di comunicazione a sua disposizione
• promuovere presso le Istituzioni e le realtà socio-economiche del territorio una sempre maggiore attenzione inerente il contributo della psicologia del lavoro e delle organizzazioni attraverso la realizzazione di eventi di informazione e sensibilizzazione anche in collaborazione con altre Istituzioni.
1.2 SIPLO si impegna a:
• mettere a disposizione delle iscritte e degli iscritti, secondo le modalità da concordarsi tra le Parti, strumenti d’indagine, di intervento e valutazione basati su evidenze scientifiche e aggiornati in
base ai dati raccolti nei diversi ambiti territoriali e a proporre la formazione adeguata per il corretto uso degli stessi;
• L’utilizzo di tali strumenti sarà subordinato all’impegno dei professionisti che ne facciano uso di rendere disponibili a SIPLO i dati raccolti per le finalità previste, a scopo di ricerca scientifica e di costante miglioramento degli strumenti stessi. L’Ordine s’impegna a coordinarsi con SIPLO sulle modalità operative di accesso agli strumenti ed alla condivisione dei dati raccolti da parte degli iscritti all’Ordine regionale.
Art. 2 - Contrasto alle molestie e violenze nei luoghi di lavoro
Le Parti riconoscono e valorizzano l’importanza del tema del benessere nei luoghi di lavoro e la prevenzione dello stress lavoro correlato. Le Parti concordano altresì nel valorizzare l’apporto della Psicologia del Lavoro e delle Organizzazioni in un’ottica proattiva e preventiva rispetto ai fattori che possano determinare la salute e la sicurezza dei lavoratori.
2.1 Con il presente atto le Parti intendono, quindi, avviare un rapporto di collaborazione, nel rispetto dei propri compiti istituzionali, volto alla diffusione degli esiti delle sperimentazioni di metodi e strumenti innovativi in tema di molestie e violenze (fisiche, verbali, psicologiche, sessuali) nei luoghi di lavoro e, in particolare, a danno degli operatori sanitari.
2.2 In accordo con quanto previsto all’Art.1, XXXXX s’impegna a mettere a disposizione delle iscritte e degli iscritti strumenti d’indagine specifici per la valutazione e il monitoraggio dei rischi attraverso l’analisi della percezione del personale in relazione all’esposizione alle fonti di rischio in tema di violenze e molestie (verbali e fisiche) nei luoghi di lavoro e garantire la formazione adeguata per il corretto uso degli stessi.
2.3 L’utilizzo di tali strumenti sarà subordinato all’impegno dei professionisti che ne facciano uso di rendere disponibili a SIPLO i dati raccolti per le finalità previste, a scopo di ricerca scientifica e di costante miglioramento degli strumenti stessi. L’Ordine s’impegna a coordinarsi con SIPLO sulle modalità operative di accesso agli strumenti ed alla condivisione dei dati raccolti da parte degli iscritti.
2.4 Per le finalità descritte nel presente Articolo, XXXXX s’impegna a fornire ad OPER, in formato aggregato e con periodicità da concordare, i risultati elaborati a partire dai dati raccolti nell’utilizzo degli strumenti messi a disposizione degli iscritti all’Ordine dell’Xxxxxx - Romagna.
2.5 Le Parti si impegnano a collaborare, nell'ambito delle rispettive competenze, per la realizzazione delle finalità quivi descritte e a sostenere le possibili azioni divulgative e di supporto alle attività previste.
ART. 3 – Riservatezza e trattamento dei dati
3.1 Le attività poste in essere in esecuzione del presente accordo che richiedano il trattamento di dati personali sono svolte dalle Parti nel rispetto della disciplina dettata dal Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati), e dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante "Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE"
3.2 Le Parti si impegnano al corretto utilizzo dei dati nel rispetto della riservatezza delle informazioni.
ART. 4 – Disposizioni finali
4.1 Il presente Protocollo è valido fino al 31 dicembre 2023 salvo la possibilità di rinnovo.
4.2 Ciascuna delle Parti può chiedere il recesso, a mezzo posta elettronica certificata (pec), con preavviso di almeno sessanta giorni.
4.3 Il presente Protocollo è modificabile per atto scritto e previo accordo delle Parti.
4.4 Le parti si impegnano a risolvere in maniera bonaria eventuali controversie nascenti e, dichiarano, sin d'ora, che il foro competente per l'interpretazione e l'applicazione dell’accordo in questione è quello di Bologna.
Art. 5 - ONERI
Il Presente Protocollo d’Intesa non comporta alcun onere finanziario diretto di una parte a vantaggio dell’altra.
Art. 6 - CEDIBILITÀ
Il presente protocollo non è cedibile a terzi
Art. 7 - USO DEI SEGNI DISTINTIVI
L’eventuale utilizzo del nome e/o dei segni di ciascuna delle parti è consentito previa autorizzazione scritta dei rispettivi titolari.
Bologna, lì
Letto, approvato e sottoscritto digitalmente
Per l’Ordine degli Psicologi dell’Xxxxxx-Romagna
Il Presidente
Xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxxxx
Per SIPLO
Il Rappresentante legale Prof. Xxxxxxxxx Xxxx